CONVENZIONE TRA AZIENDA USL 11 EMPOLI E ISTITUTO DI RICERCHE CLINICHE ECOMEDICA
CONVENZIONE TRA AZIENDA USL 11 EMPOLI E ISTITUTO DI RICERCHE CLINICHE ECOMEDICA
S.R.L. PER RADIOTERAPIA, RADIOTERAPIA INTRAOPERATORIA E ATTIVITA’ AMBULATORIALE DI
SPECIALISTICA DIAGNOSTICA E STRUMENTALE – PERIODO 1.1.2014 – 31.12.2016.
Sommario
PREMESSE 6
ART. 1 – OGGETTO, TARIFFE E TETTI DELLA CONVENZIONE
................................................. 10
1.1. Richiamo validità premesse 10
1.2. Oggetto della convenzione 10
1.3. Specifiche per le prestazioni di radioterapia 11
1.4. Specifiche per le prestazioni di radioterapia intraoperatoria 11
1.5. Specifiche per le attività ambulatoriali di specialistica diagnostica e strumentale 12
1.6. Tariffe applicate alle prestazioni erogate. 13
1.7. Tetto di spesa e volume di attività specifici per la Struttura 14
1.8. Utilizzo programmato del tetto di spesa e del volume di attività specifico 18
ART. 2 – DURATA, DECORRENZA, RISOLUZIONE, RECESSO E POSSIBILITA’ DI PROROGA TECNICA DELLA CONVENZIONE.19
2.1. Durata 19
2.2. Decorrenza 20
2.3. Risoluzione 20
2.4. Recesso 22
2.5. Possibilità di attivare una proroga tecnica.
............................................... 23
ART. 3 – OBBLIGHI DELLA STRUTTURA 23
3.1. Conformità professionali e di qualità 23
3.2. Rispetto della libera scelta del cittadino nei limite della programmazione definita 24
3.3. Rispetto dei parametri fissati dalla Regione Toscana 25
3.4. Utilizzo dei sistemi informatici ed informativi regionali ed aziendali 25
3.5. Rispetto dei tempi massimi di erogazione delle prestazioni 26
3.6. Erogazione delle prestazioni nel rispetto delle prescrizioni SSN 27
3.7. Corretta gestione della posizione economica dell’utente nei confronti del ticket 28
3.8. Corretta rendicontazione delle prestazioni. 29
3.9. Corretta rendicontazione delle prestazioni rese a utenti provenienti da fuori Regione Toscana 31
3.10. Carta dei servizi dell’utente 31
3.11. Tutela dell’utente 32
3.12. Obblighi di pubblicazione 32
3.13. Rispetto del Codice Etico dell’Azienda 32
3.14. Rispetto del Codice di Comportamento dell’Azienda 33
3.15. Rispetto della tutela della riservatezza dei dati personali e delle norme di trattamento degli stessi 33
3.16. Prevenzione della corruzione – divieto di pantouflage (passaggio di un alto funzionario dal settore pubblico a quello privato) 34
3.17. Incompatibilità 35
3.18. Coperture assicurative 36
3.19. Rischio radiazioni ionizzanti per la radioterapia intraoperatoria, impegni della Struttura 37
ART. 4 – OBBLIGHI DELL’AZIENDA 39
4.1. Rispetto dei termini di pagamento 39
4.2. Messa a disposizione di locali e attrezzature per le prestazioni di radioterapia intraoperatoria 39
4.3. Rischio radiazioni ionizzanti per la radioterapia intraoperatoria, impegni dell’Azienda 39
ART. 5 – FATTURAZIONE DELLE PRESTAZIONI E PAGAMENTO DELLE STESSE 40
5.1. Modalità di fatturazione delle prestazioni. 40
5.2. Modalità di trasmissione delle fatture 42
5.3. Documentazione a corredo della fattura 43
5.4. Modalità e termini di pagamento 43
5.5. Modalità e termini particolari per il pagamento di fatture relative a prestazioni erogate a utenti provenienti da fuori Regione 44
5.6. Modalità di fatturazione del ticket 45
5.7. Modalità di fatturazione di eventuali prestazioni richieste dalla Struttura all’Azienda in correlazione all’attività di radioterapia 45
ART. 6 – VERIFICHE E CONTROLLI 46
6.1. Controlli da parte dell’Azienda 46
6.2. Tavolo congiunto di verifica 47
ART. 7 – PENALI 47
7.1. Penali per inadempimento o violazione degli obblighi 47
ART. 8 – REGISTRAZIONE E IMPOSTA DI BOLLO 48
8.1. Registrazione in caso d’uso 48
8.2. Imposta di bollo 48
ART. 9 – FORO COMPETENTE PER LA RISOLUZIONE DI CONTROVERSIE 48
9.1. Foro competente 48
ART. 10 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE 49
10.1. Chiusure anno 2013 49
10.2. Avvio a regime nuova convenzione per l’anno 2014 49
10.3. Pagamento fatture relative a prestazioni erogate a utenti provenienti da fuori Regione anno 2013 50
ART. 11 – DISPOSIZIONI FINALI 50
11.1. Responsabili della convenzione 50
11.2. Prestazioni straordinarie 51
11.3. Partecipazione della Struttura a programmi di erogazione di prestazioni dell’Azienda in area a Pagamento 51
11.4. Prestazioni non autorizzate 51
ALLEGATO A) DETTAGLIO SPECIFICO PRESTAZIONI DI RADIOTERAPIA E DI SPECIALISTICA DIAGNOSTICA E STRUMENTALE CON RELATIVE TARIFFE NOMENCLATORE 53
ALLEGATO B) GRUPPI PRESTAZIONI CON VOLUMI 62
ALLEGATO C)- PROCEDURA AZIENDALE RADIOTERAPIA 64
ALLEGATO D) – DOCUMENTAZIONE A CORREDO DELLA FATTURA PER L’ATTIVITA’ AMBULATORIALE DI SPECIALISTICA DIAGNOSTICA E STRUMENTALE E RADIOTERAPIA 65
CONVENZIONE TRA AZIENDA USL 11 EMPOLI E ISTITUTO DI RICERCHE CLINICHE ECOMEDICA S.R.L. PER RADIOTERAPIA, RADIOTERAPIA INTRAOPERATORIA E ATTIVITA’ AMBULATORIALE DI SPECIALISTICA DIAGNOSTICA E STRUMENTALE – PERIODO 1.1.2014 – 31.12.2016.
Tra
l’Azienda USL 11 Empoli, di seguito denominata “Azienda”, Codice Fiscale e Partita IVA 04616830487, con sede legale in Empoli Via dei Cappuccini n° 79, nella persona del Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, nato a Trento (TN), il 14/11/1970 non in proprio, ma nella sua qualità di Direttore della U.O.C. Servizi Amministrativi per l’Erogazione delle Prestazioni dell’Azienda, delegato alla stipula del presente atto con deliberazione del Direttore Generale n. 281 del 18/12/2013;
e
la struttura Sanitaria Privata Accreditata Istituto di Ricerche Cliniche Ecomedica S.R.L., successivamente denominato Struttura, codice fiscale e partita IVA n. 03885540488, con sede legale in Xxx Xxxxxxxxx 0/0 xx Xxxxxx (XX), nella persona del proprio rappresentante legale Xxxx. Xxxxx Xxxxxxx, nato a Empoli, il 02/05/1970, domiciliato per la carica presso la sede della Struttura e con presidi
ambulatoriali siti presso la stessa sede della Struttura stessa.
PREMESSO
- che il D.Lgs n.502 del 1992, e successive modifiche ed integrazioni, all’art. 8 bis, rubricato “Autorizzazione, accreditamento e accordi contrattuali”, prevede che le regioni assicurino i livelli essenziali e uniformi di assistenza di cui all'articolo 1 avvalendosi dei presidi direttamente gestiti dalle aziende unità sanitarie locali nonché di soggetti accreditati, nel rispetto degli accordi contrattuali;
- che, ai sensi della stessa disposizione legislativa, la realizzazione di strutture sanitarie e l'esercizio di attività sanitarie per conto del Servizio sanitario nazionale e l'esercizio di attività sanitarie a carico del Servizio sanitario nazionale sono subordinate, rispettivamente, al rilascio delle autorizzazioni, dell'accreditamento istituzionale, nonché alla stipulazione degli accordi contrattuali;
- che ai sensi dell’Art. 8-quinquis del medesimo D.Lgs 502/1992 e s.m., la regione e le unità sanitarie locali stipulano con strutture private accreditate contratti che indicano, tra l’altro, il
volume massimo di prestazioni che le strutture presenti nell'ambito territoriale della medesima unità sanitaria locale, si impegnano ad assicurare, distinto per tipologia e per modalità di assistenza; i requisiti del servizio da rendere, con particolare riguardo ad accessibilità, appropriatezza clinica ed organizzativa, tempi di attesa e continuità assistenziale; il corrispettivo preventivato a fronte delle attività concordate, globalmente risultante dalla applicazione dei valori tariffari e della remunerazione extra-tariffaria delle funzioni incluse nell'accordo, da verificare a consuntivo sulla base dei risultati raggiunti e delle attività effettivamente svolte secondo le indicazioni regionali; il debito informativo delle strutture erogatrici per il monitoraggio degli accordi pattuiti e le procedure che dovranno essere seguite per il controllo esterno della appropriatezza e della qualità della assistenza prestata e delle prestazioni rese, secondo quanto previsto dalla normativa;
- che l’Art. 8-octies dispone l’attivazione da parte
della Regione e delle aziende unità sanitarie locali di un sistema di monitoraggio e controllo sulla definizione e sul rispetto degli accordi
contrattuali da parte di tutti i soggetti interessati nonché sulla qualità della assistenza e sulla appropriatezza delle prestazioni rese.
- che la legge regionale Toscana del 25 febbraio 2005, n. 40, e successive modificazioni ed integrazioni, agli articoli 74 e seguenti, dispone che l’erogazione delle prestazioni necessarie al conseguimento dei livelli di assistenza definiti dalla programmazione regionale da parte delle strutture private avvenga con riferimento ai criteri di cui al comma 1 dell’articolo 76, della medesima legge regionale, ed a seguito di negoziazione fra l’azienda sanitaria e la struttura privata effettuata sulla base di volumi prefissati di prestazioni, in riferimento alle tariffe determinate dalla Giunta Regionale;
- che, ai sensi del sopra richiamato articolo 76
della legge regionale n. 40 del 2005, rubricato “Erogazione delle prestazioni da parte delle strutture private”, e successive modificazioni ed integrazioni, in base al grado di copertura del fabbisogno, agli esiti delle procedure di accreditamento e delle verifiche della qualità delle prestazioni, le aziende unità sanitarie locali individuano le istituzioni sanitarie private che
esercitino sul territorio un ruolo di integrazione con la struttura pubblica al fine di assicurare l’erogazione delle prestazioni necessarie al conseguimento dei livelli di assistenza definiti dalla programmazione regionale;
- che per stipulare i contratti le strutture ambulatoriali private devono essere autorizzate ai sensi della L.R.T. 51/2009;
- che, la Struttura possiede i requisiti di autorizzazione e di accreditamento richiesti dalle dette norme per stipulare il presente accordo con riferimento alle branche/prestazioni specialistiche meglio specificate negli stessi;
- che la Struttura, contestualmente alla sottoscrizione del presente atto deposita agli atti di questa Azienda la nota di autorizzazione rilasciata dal Comune competente per territorio, nonché il decreto regionale di accreditamento, come di seguito riportati:
a) Autorizzazione del Comune di Empoli n.81/2013 del 04/09/2013;
b) Decreto Dirigenziale di accreditamento della Regione Toscana n. 5.517 del 23/09/2012;
- che le prestazioni di cui all’oggetto sono erogate alle tariffe previste dal Nomenclatore Tariffario
regionale adottato dalla Giunta Regionale con la Deliberazione n.723 del 04/08/2011 e successive modifiche e integrazioni - con le specifiche del catalogo delle prestazioni specialistiche di cui alla D.G.R.T. 638 del 29/07/2013 -, in recepimento del nomenclatore tariffario nazionale pubblicato con DM Sanità del 18/10/2012, fatto salvo lo sconto sulle medesime come di seguito contrattato;
- che in data 18.2.2014 tra l’Azienda e la Struttura
è stato stipulato un preaccordo nel quale sono stati definiti i contenuti essenziali da inserire nella presente convenzione;
- che la Struttura ha capacità produttiva per rispondere alle necessità dell’Azienda;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
ART. 1 – OGGETTO, TARIFFE E TETTI DELLA CONVENZIONE
1.1. Richiamo validità premesse.
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.
1.2. Oggetto della convenzione.
La presente convenzione regola i rapporti tra l’Azienda e la Struttura in merito all’effettuazione delle seguenti prestazioni, indicate nell’allegato
A) - dettaglio specifico prestazioni - e nell’allegato B) – gruppi prestazioni con volumi:
a) di radioterapia;
b) di radioterapia intraoperatoria;
c) di specialistica diagnostica e strumentale ambulatoriale;
d) di specialistica diagnostica di laboratorio.
1.3. Specifiche per le prestazioni di radioterapia. Le prestazioni di cui alla lettera a) sono svolte in autonomia presso la sede della Struttura. La Struttura, per lo svolgimento dell’attività di radioterapia, anche sulla base delle indicazioni del Dipartimento di Radioterapia di Area Vasta, si impegna ad assicurare una dotazione organica in linea con gli standard.
E’ predisposta un’apposita procedura per definire le modalità specifiche di raccordo di tipo organizzativo, gestionale ed assistenziale tra la Struttura e l’Azienda, per la gestione dell’utente che necessità di trattamenti radioterapici. La procedura, parte integrante della presente convenzione, è allegato sotto la lettera C).
1.4. Specifiche per le prestazioni di radioterapia intraoperatoria.
Le prestazioni di cui alla lettera b) del precedente comma 2, sono svolte presso l’Azienda da un medico specialista in radioterapia e da un fisico
specializzato in fisica medica/sanitaria per ogni accesso, tra quelli in servizio presso la Struttura. Le indicazioni cliniche al trattamento sono definite da documenti di evidenza.
Le consulenze dovranno essere svolte in giorni ed orari concordati e, comunque, sempre d’intesa con i responsabili delle unità operative assistenziali dell’Azienda. L’impegno orario reso dai consulenti della Struttura è attestato mensilmente dal Direttore della UOC Chirurgia dell’Azienda e vistato dal Direttore del Dipartimento Chirurgico dell’Azienda, mediante sottoscrizione del prospetto orario riepilogativo (o con eventuali sistemi informatizzati non appena saranno implementati dall’Azienda). La durata di ogni accesso è definita dall’intervallo compreso fra orario di arrivo e di partenza degli operatori. A tale durata dovrà essere aggiunto il tempo di trasferimento dalla Struttura all’Azieda e viceversa, valutato complessivamente in trenta (30) minuti.
1.5. Specifiche per le attività ambulatoriali di
specialistica diagnostica e strumentale.
Le prestazioni di cui alla lettera c) del precedente comma 2, di specialistica diagnostica e strumentale ambulatoriale sono richieste per le branche
specialistiche di cardiologia e radiodiagnostica. Le prestazioni sono svolte in autonomia presso le sedi della Struttura. Per l’erogazione di prestazioni di specialistica diagnostica e strumentale a residenti/assistiti fuori Azienda in ambito regionale e fuori Regione sono finalizzati sottotetti reimpiegabili per i residenti/assistiti Azienda in caso di mancato utilizzo.
1.6. Tariffe applicate alle prestazioni erogate.
Le tariffe che l’Azienda corrisponderà alla Struttura per le prestazioni di radioterapia e di specialistica diagnostica e strumentale ambulatoriale sono quelle previste dal nomenclatore tariffario regionale nel tempo vigente. Per la radioterapia intraoperatoria l’Azienda riconosce alla Struttura, per ogni accesso, € 80,00 l’ora, sia per il medico specializzato in radioterapia che per il fisico medico/sanitario. A tutte le predette tariffe la Struttura deve applicare lo sconto del 2% di cui alla Legge Finanziaria anno 2007 nr. 296 del 2006, articolo 1, comma 796, lettera O), oltre allo specifico ulteriore sconto pattuito tra le parti pari al 2,50% (da applicare sul precedente importo scontato). Le tariffe riconosciute dall’Azienda alla Struttura per le prestazioni erogate, così come
definite nel presente comma – salvo eventuali modifiche normative cogenti e/o del nomenclatore tariffario regionale -, rimangono ferme per l’intera durata della convenzione, senza previsione di alcun ulteriore riconoscimento economico.
1.7. Tetto di spesa e volume di attività specifici per la Struttura.
Tetto di spesa € 1) lordo 2) - sc. 2% fin. 3) –sc. 2,5% conv. | Volume di attività massimo | ||
1) Anno 2014 | 1) | 5.054.280,00 | Vedi dettaglio |
complessivo | 2) | 4.953.194,40 | allegato B) |
Sono definiti per la Struttura – fatte salve possibili revisioni disposte dal livello nazionale, regionale o di area vasta - i seguenti specifici tetti di spesa annui omnicomprensivi (costo lordo a carico dell’Azienda, incluse eventuali imposte, tasse, oneri e contributi a qualsiasi titolo dalla stessa dovuti), e a seguire netti, e i volumi annui di attività, con riferimento ai periodi temporali indicati:
3) 4.829.364,54 | |||
1 a) Anno 2014 sottotetto radioterapia di cui: | 1) 3.300.000,00 | 650 cicli per Azienda e Aziende RT e circa 271 cicli per fuori RT Vedi comunque dettaglio allegato B) | |
1 a 1) Azienda | 1) 1.667.444,00 | Almeno 571 cicli compresi nel tetto Vedi comunque dettaglio allegato B) | |
1 a 2) intraoperatoria, | 1) | 80.000,00 | Massimo 50 annui |
consulti e trattamenti | intraoperatoria in | ||
radioterapici per | Azienda oltre | ||
ricoverati Azienda | eventuali | ||
trattamenti a | |||
ricoverati | |||
Azienda, fino a | |||
27, portati in | |||
Struttura | |||
Vedi comunque | |||
dettaglio allegato |
B) | ||||
1 a 3) Altre Aziende RT | 1) 152.556,00 | Almeno 52 cicli compresi nel tetto Vedi comunque dettaglio allegato B) | ||
1 a 4) fuori RT | Altre | Aziende | 1) 1.400.000,00 | Circa 271 cicli Vedi comunque dettaglio allegato B) |
1 b) Anno 2014 sottotetto attivita’ ambulatoriale di specialistica diagnostica e strumentale e di laboratorio di cui: | 1) 1.754.280,00 | Vedi dettaglio allegato B) | ||
1 b 1) Azienda | 1) 1.594.280,00 | Vedi dettaglio allegato B) | ||
1 b 2) Altre Aziende RT | 1) 30,000,00 | Vedi dettaglio allegato B) | ||
1 b 3) fuori RT | Altre | Aziende | 1) 130,000,00 | Vedi dettaglio allegato B) |
Anno 2015 | Come 2014 Salvo diverse | Come 2014 Salvo modifiche |
disposizioni nazionali, regionali, di area vasta o Aziendali | richieste dall’Azienda | |
Anno 2016 | Come 2014 Salvo diverse disposizioni nazionali, regionali, di area vasta o Aziendali | Come 2014 Salvo modifiche richieste dall’Azienda |
Nel caso in cui le prestazioni di radioterapia numeri da 1a1) a 1a3) fossero inferiori, anche in proiezione sulla base di verifiche trimestrali, in termine di volume economico a € 1.900.000,00 annuo, calcolato con i cicli fatturati al valore del nomenclatore regionale ovvero al valore medio (tetto/cicli minimi) se più favorevole per l’Azienda, il valore economico di minor spesa verrà commutato in corso d’anno in prestazioni di diagnostica strumentale. Analoga commutazione potrà avvenire dalla diagnostica strumentale alla radioterapia nel caso in cui si presenti la situazione opposta per un massimo di 50 cicli. Tutto
ciò salvo che non vi sia richiesta di prestazioni o vi siano disposizioni di legge che prescrivono ulteriori abbattimenti dei volumi. In relazione alle prestazioni erogate ad utenti residenti fuori regione, le parti potranno concordare rimodulazioni a fronte di variazioni della domanda di prestazioni.
1.8. Utilizzo programmato del tetto di spesa e del volume di attività specifico.
La Struttura dovrà distribuire il più possibile in modo uniforme – ferme restando le naturali variazioni stagionali legate alle attività - il numero delle prestazioni erogate durante tutto il corso dell’anno, nel rispetto dei valori massimi del tetto di spesa e del volume di attività di cui al comma 7. La distribuzione delle prestazioni avverrà sulla base degli indirizzi dell’Azienda, mediante utilizzo dell’apposito sistema informatico gestionale CUP (ad esclusione degli utenti ricoverati presso l’Azienda ed eccezionalmente inviati in quanto da rendicontare nei flussi di ricovero e non ambulatoriali). La Struttura definirà la programmazione standard (ed eventualmente ridotta per i periodi estivi e di festività) con gli uffici amministrativi preposti, indicati dal RUP di cui all’art. 11 della presente convenzione, secondo le
indicazioni del DEC indicato al medesimo articolo. L’Azienda potrà chiedere di modificare tempestivamente tale programmazione ogni qualvolta si renda necessario al fine di garantire i tempi di attesa fissati dall Regione Toscana per l’accesso alle prestazioni, nel rispetto dei tetti e dei volumi fissati. Per tale programmazione la Struttura dovrà comunicare i giorni dedicati alla manutenzione delle apparecchiature e ogni altro periodo di sospensione o chiusura della Struttura si renda necessario per qualsiasi motivazione. Le prestazioni di radioterapia saranno programmate sul sistema informatico gestionale CUP aziendale mediante strutturazione di quattro agende specifiche: azienda ordinarie, azienda urgenze, altre aziende RT, altre aziende fuori RT. L’agenda altre aziende RT sarà utilizzabile solo per invii disposti dalla UOC Oncologia dell’Azienda USL 11 Empoli. L’agenda azienda urgenze sarà utilizzabile solo per invii disposti da UOC dell’Azienda USL 11 Empoli preindividuate e comunicate dal RUP.
ART. 2 – DURATA, DECORRENZA, RISOLUZIONE, RECESSO E
POSSIBILITA’ DI PROROGA TECNICA DELLA CONVENZIONE.
2.1. Durata.
La convenzione ha una durata fissata in anni tre.
2.2. Decorrenza.
La convenzione decorre dal 01/01/2014 e avrà durata fino al 31/12/2016.
2.3. Risoluzione.
La Struttura può richiedere la risoluzione della convenzione in caso di impossibilità ad eseguirla qualora si manifestino condizioni non previste che comportino eccessiva onerosità delle prestazioni o per il verificarsi di eventi straordinari. In tali casi il preavviso non potrà essere inferiore a mesi sei e dovrà comunque essere garantita la conclsioni di tutte le prestazioni programmate. Non costituisce viceversa causa di risoluzione l’inagibilità temporanea della Struttura o delle apparecchiature in dipendenza di fatti eccezionali quali incendi o guasti. Sarà compito della Struttura ricercare le temporanee soluzioni sostitutive più appropriate.
L’Azienda può richiedere la risoluzione della
convenzione in caso di mancato rispetto delle disposizioni della presente convenzione e/o di gravi inadempienze nell’erogazione del servizio. In questi casi l’Azienda è tenuta a contestare per iscritto le inadempienze stesse, con fissazione del termine entro il quale devono essere rimosse. Trascorso inutilmente il termine fissato, l’Azienda ha facoltà
di risolvere la convenzione. A titolo esemplificativo ma non esaustivo, costituiscono causa di risoluzione della convenzione:
- cessazione dell’attività, concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria;
- frode, grave negligenza, violazione degli obblighi e delle condizioni normative e contrattuali;
- interruzione non motivata del servizio;
- perdita dei requisiti previsti per la stipula della convenzione;
- cessione della convenzione, salvo i casi consentiti dalla legge;
- violazione delle norme igieniche, sanitarie ed infortunistiche;
- inosservanza degli obblighi contributivi e retributivi;
- rifiuto di osservare gli indirizzi forniti dall’Azienda o applicazione non conforme degli stessi;
- dopo due contestazioni scritte relative ad una non corretta erogazione del servizio;
- violazione del Codice Etico dell’Azienda, di cui al successivo art. 3, comma 9;
- violazione dei principi del Codice di Comportamento di cui al successivo art. 3, comma 10;
- riscontrata esistenza di situazioni di incompatibilità di cui al successivo art. 3, comma 17; tale violazione sarà motivo e di segnalazione alla Regione Toscana al fine di valutare una eventuale revoca dell’accreditamento.
Nei casi di cui al presente articolo l’Azienda sarà tenuta a riconoscere il corrispettivo del servizio erogato fino al giorno della risoluzione, dedotte le spese sostenute, riservandosi la facoltà di applicare la penale di cui all’art. 7, comma 1, se ricorrano le condizioni e procedere per il risarcimento dei danni conseguenti all’inadempimento ovvero al mancato rispetto del Codice Etico che abbia provocato una lesione alla immagine ed onorabilità dell’Azienda. L’esecuzione in danno non esime la Struttura dalla responsabilità civile e penale in cui la stessa incorra a norma di legge per i fatti determinanti la risoluzione.
2.4. Recesso.
L’Azienda può recedere dalla convenzione (art. 1373, comma 2, C.C.) per motivate esigenze di pubblico interesse da comunicarsi alla Struttura con almeno
90 giorni di anticipo mediante PEC (Posta Elettronica Certificata). In tali casi nessun
indennizzo è dovuto alla Struttura da parte dell’Azienda.
2.5. Possibilità di attivare una proroga tecnica.
E’ consentita all’Azienda la possibilità di attivare, prima della scadenza della convenzione, con un preavviso di almeno 30 giorni, una proroga tecnica di mesi tre qualora si rendesse necessaria per l’espletamento delle nuove procedure di affidamento del servizio o per approfondire i contenuti della nuova convenzione.
ART. 3 – OBBLIGHI DELLA STRUTTURA
3.1. Conformità professionali e di qualità.
La Struttura assicura che le prestazioni oggetto della presente convenzione erogate presso la propria sede, debitamente autorizzata dal Comune di Empoli, siano effettuate da personale qualificato, nel pieno rispetto dei dettami della professione sanitaria, con l’uso di idonee apparecchiature, strumentazioni e materiale di consumo. La Struttura si impegna ad utilizzare personale adeguatamente formato e garantisce per lo stesso un costante aggiornamento nel rispetto dei crediti formativi previsti dalla normativa vigente. Per le prestazioni di radioterapia la Struttura si impegna ad utilizzare idonee tecnologie in linea con gli standard
terapeutici. Per le prestazioni di radioterapia, sul totale dei cicli di trattamento, la Struttura dovrà garantire l’appropriatezza, utilizzando le metodiche più onerose, laddove necessarie (in tal senso, ad esempio, le procedure stereotassiche dovranno continuare a rappresentare almeno il 25% del totale). Per le prestazioni di radioterapia la Struttura si impegna a garantire un orario minimo di dodici (12) ore giornaliere dal lunedì al venerdì. Nel caso di esami che necessitano di particolare preparazione, tutti gli operatori della Struttura, così come degli altri punti dell’Azienda, addetti alla prenotazione, sono tenuti a fornire agli utenti le informazioni necessarie.
3.2. Rispetto della libera scelta del cittadino nei
limite della programmazione definita.
Le prestazioni sono eseguite dalla Struttura nel rispetto del diritto alla libera scelta del cittadino, esercitato in fase di prenotazione CUP, momento nel quale l’utente ha deciso di rivolgersi ai servizi erogati dai presidi dell’Azienda, ivi compresi i servizi erogati dalla Struttura in regime di convenzione. Tale diritto è comunque vincolato al rispetto dei tetti e dei volumi fissati dalla programmazione di cui alla presente convenzione.
3.3. Rispetto dei parametri fissati dalla Regione Toscana.
La Struttura per le prestazioni di radioterapia si impegna a raccordarsi con la UOC Oncologia dell’Azienda, con il Dipartimento di Radioterapia di Area Vasta e con l’Istituto Toscano Tumori e ad applicarne direttive, linee guida e protocolli terapeutici dagli stessi emanati.
3.4. Utilizzo dei sistemi informatici ed informativi regionali ed aziendali.
La Struttura si impegna ad adottare i supporti informativi prefissati dalla Regione Toscana per la rilevazione della quantità e della qualità delle prestazioni e ad utilizzarli correttamente secondo le direttive stabilite dalla stessa. La Struttura utilizza il sistema informatico di prenotazione unica (CUP), per programmare le attività e prenotare le richieste di prestazioni sul medesimo. Le prenotazioni possono essere effettuate sia tramite l’Azienda che con la Struttura stessa, mediante la gestione di un proprio sportello della rete di prenotazione (CUP). Le modalità di prenotazione sono quelle nel tempo vigenti, indicate nella specifica procedura CUP e in specifiche circolari applicative eventualmente trasmesse dagli uffici amministrativi
del RUP. Ove sia necessario apportare variazioni agli appuntamenti già prenotati dovrà essere effettuata dalla Struttura una tempestiva e motivata comunicazione a mezzo email all’Azienda, agli uffici amministrativi preposti, indicati dal RUP di cui all’art. 11 della presente convenzione.
L’Istituto è tenuto ad assolvere il debito informativo necessario ad assicurare il monitoraggio degli accordi pattuiti, delle attività svolte, della verifica della appropriatezza e della qualità dell’assistenza prestata, nonché ai fini della valutazione complessiva dei risultati raggiunti.
3.5. Rispetto dei tempi massimi di erogazione delle prestazioni.
La Struttura si impegna a concorrere con l’Azienda all’erogazione delle prestazioni entro i tempi massimi fissati dalle disposizioni normative nazionali e regionali. La struttura si impegna ad effettuare le prestazioni programmate evitando spostamenti degli appuntamenti prenotati. L’annullamento ed il conseguente spostamento delle prestazioni prenotate è da ritenersi occasionale e legato esclusivamente ad impossibilità tecniche di esecuzione dell’esame, quali, ad esempio, guasti alle xxxxxxxxxxxxxxx.Xx tale situazione la Struttura
garantirà il recupero del tempo di fermo macchina dovuto a disfunzioni tecniche o ad altre cause direttamente imputabili alla struttura stessa.
3.6. Erogazione delle prestazioni nel rispetto delle prescrizioni SSN.
Le prestazioni che la Struttura eroga devono rispettare le prescrizioni fatte dai medici e/o dagli specialisti del SSN.
Le prestazioni ambulatoriali di radioterapia devono essere prescritte, per quanto attiene alle prime visite, da un medico specialista o di medicina generale del SSN su ricettario. La prima visita medica è utile per definire il piano di trattamento e può essere omnicomprensiva di altre eventuali contemporanee prestazioni purchè stabilite a priori dal protocollo di cui all’allegato C). Tali eventuali contemporanee prestazioni dovranno essere ricomprese nel piano di trattamento proposto dalla Struttura in esito alla prima visita. Il piano di trattamento è redatto sul modulo definito dal predetto protocollo allegato C) che prevede direttamente l’esatto collegamento alle singole e specifiche prestazioni da nomenclatore (quali e quante). Il Piano di trattamento, redatto secondo le linee del predetto Protocollo allegato C), deve
essere inviato all’Azienda per la necessaria validazione ed autorizzazione amministrativa.
Non possono essere eseguite prestazioni, neppure aggiuntive, senza la preventiva prescrizione di un medico del SSN su apposito ricettario (salvo l’uso di appositi moduli interni per utenti ricoverati presso l’Azienda, copia dei quali dovrà essere allegata alla fattura). Particolare attenzione dovrà essere posta alle prestazioni erogate ai cittadini non residenti sul territorio della Regione Toscana che sono oggetto di compensazione tra regioni a livello nazionale, che vengono negate anche per meri errori anagrafici. Tali prestazioni dovranno quindi essere perfettamente in linea con quanto prescritto nei ricettari SSN.
3.7. Corretta gestione della posizione economica
dell’utente nei confronti del ticket.
Per ogni prestazione erogata la Struttura dovrà assicurare la corretta gestione della posizione economica dell’utente per l’accesso ai servizi, in regime di esenzione ove sussiste il diritto, o con la compartecipazione alla spesa ove previsto dalle normative. Laddove sia dovuta la compartecipazione alla spesa, il versamento della stessa dovrà avvenire prima dell’erogazione della prestazione
presso un qualsiasi punto dell’Azienda o presso la Struttura, anche immediatamente prima dell’esecuzione della stessa. La Struttura rilascerà regolare ricevuta a nome dell’Istituto precisando che trattasi di prestazioni erogate in convenzione con il SSN/SSRT/Azienda USL 11 Empoli. In quest’ultimo caso, a fronte del corrispettivo versato dall’Azienda per la prestazione erogata, la Struttura verserà all’Azienda il corrispettivo del ticket, del ticket aggiuntivo e del contributo digitalizzazione dovuti dall’utente, dietro presentazione di fattura da parte dell’Azienda.
3.8. Corretta rendicontazione delle prestazioni.
Le prestazioni erogate dovranno essere rendicontate correttamente, con correlazione alle specifiche prenotazioni, contabilizzazioni e eventuali incassi, ciascuna nello specifico giorno e ora di esecuzione, comprese quelle previste nel piano di trattamento radioterapico. Effettuata la prestazione sarà cura della Struttura acquisire dall’utente l’attestazione dell’effettiva fruizione della stessa mediante apposizione, ad ogni accesso, della propria firma sulla richiesta o su apposito modulo. Al termine di ogni seduta di radioterapia o di specialistica diagnostica e strumentale – o comunque entro il
giorno lavorativo immediatamente successivo -, la Struttura assicura l’aggiornamento della lista dei soggetti prenotati con la conferma dell’effettiva erogazione delle relative prestazioni nel sistema informatico di prenotazione unica (CUP), di cassa e rendicontazione. Per le prestazioni multiple – cicli di radioterapia o specialistica e diagnostica strumentale in presenza di prescrizioni con più prestazioni erogate in tempi diversi -, la Struttura, contestualmente alla registrazione dell’erogazione dell’ultima prestazione, provvede a chiudere l’intero documento contabile (per la radioterapia dalla prima visita in poi) con la funzione contabilizza del sistema informatico. I dati relativi a trattamenti effettuati per pazienti in regime di ricovero ordinario o day hospital non dovranno essere inseriti nel flusso doc della specialistica ambulatoriale (SPA) bensì rendicontati a parte con gli stessi dettagli di cui al punto precedente. Alla fine di ciascun mese dovrà essere elaborato ed inviato il rendiconto di cassa degli incassi delle compartecipazioni. L’Istituto si impegna ad adempiere con diligenza e costanza al proprio debito informativo nei confronti dell’Azienda e della Regione Toscana, secondo le
modalità stabilite dalla normativa nazionale e dalle disposizioni regionali.
3.9. Corretta rendicontazione delle prestazioni rese a utenti provenienti da fuori Regione Toscana.
Fermo restando quanto disposto al precedente comma 3.8, particolare attenzione dovrà essere posta alle prestazioni erogate ai cittadini non residenti sul territorio della Regione Toscana che sono oggetto di compensazione tra regioni a livello nazionale. In virtù di ciò i dati trasmessi potranno essere contestati anche per errori anagrafici, con la conseguente non valorizzazione delle prestazioni stesse.
3.10. Carta dei servizi dell’utente.
Ai sensi di quanto previsto dalla legge n. 273 del 1995 e dalla Legge Regionale n. 40 del 2005, la Struttura adotta ed attua una propria Carta dei Servizi sulla base di principi indicati dalla Direttiva del P.C.M. del 27 gennaio 1994, dello schema generale di riferimento della "Carta dei Servizi Pubblici Sanitari", emanata con DPCM del 19 maggio 1995 e della delibera della G.R.T. n. 675 del
12 luglio 2004 recante “Linee guida per la carta dei servizi sanitari”. Di detta Carta dei Servizi è data adeguata pubblicità agli utenti e inviata copia alla
U.O.C. Servizi Amministrativi per l’Erogazione delle Prestazioni. La Struttura si impegna ad adempiere ai doveri di informazione dei cittadini previsti dai commi 3 e 4 dell'art. 76 della L.R.T. n. 675/2004 sopra citata.
3.11. Tutela dell’utente.
La Struttura si impegna a riconoscere il diritto alla tutela dell'utente attuando modalità per il suo esercizio nel rispetto delle disposizioni previste dalla delibera della Giunta Regionale Toscana n. 462 del 17 maggio 2004 e dal Regolamento di pubblica tutela dell’Azienda.
3.12. Obblighi di pubblicazione.
Nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs 33 del 14.3.2013, art. 41, comma 6, la Struttura, in quanto erogatore di prestazioni per conto del servizio sanitario, è tenuta ad indicare nel proprio sito, in una apposita sezione denominata “Liste di attesa”, i tempi di attesa previsti e i tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata.
3.13. Rispetto del Codice Etico dell’Azienda.
La Struttura è tenuta a far osservare a tutti i professionisti e a tutto il personale operante a qualsiasi titolo nella Struttura stessa i principi
contenuti nel Codice Etico dell’Azienda, adottato con deliberazione del Direttore Generale n.70 del 15/04/2013, del quale viene consegnata copia in occasione della stipula della presente convenzione.
3.14. Rispetto del Codice di Comportamento dell’Azienda.
La Struttura è tenuta a far osservare a tutti i professionisti e a tutto il personale operante a qualsiasi titolo nella Struttura stessa i principi contenuti nel codice di comportamento dell’Azienda adottato con deliberazione nr. 306 del 31/12/2013.
3.15. Rispetto della tutela della riservatezza dei dati personali e delle norme di trattamento degli stessi.
L'Azienda, ai sensi del Regolamento Aziendale in materia di protezione dei dati personali, di attuazione al D.Lgs n. 196/2003, nomina la Struttura, nella persona del proprio rappresentante legale, Xxxx. Xxxxx Xxxxxxx, responsabile esterno del trattamento dei dati personali effettuati in forza della presente convenzione, il quale si obbliga a:
a) trattare i dati ai soli fini dell’espletamento dell’incarico ricevuto;
b) adempiere agli obblighi previsti dal codice per
la protezione dei dati personali;
c) rispettare le istruzioni specifiche eventualmente ricevute per il trattamento dei dati personali;
d) informare sulle misure di sicurezza adottate e sulle eventuali successive modifiche;
e) informare immediatamente l’Azienda in caso di situazioni anomale o di emergenza;
f) nominare i propri incaricati del trattamento dati.
Tutto il personale della Struttura impegnato nelle attività oggetto della presente convenzione è tenuto al segreto professionale e a rispettare la normativa per la tutela della riservatezza dei dati personali e sensibili.
Prima dell’erogazione della prestazione sanitaria la Struttura acquisisce il consenso al trattamento dei dati personali e sensibili.
3.16. Prevenzione della corruzione – divieto di pantouflage (passaggio di un alto funzionario dal settore pubblico a quello privato).
Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 53 del D.lgs 165/2001, così come modificato dalla Legge 190/2012, e dal Piano Nazionale Anticorruzione, è
fatto divieto a dipendenti dell’Azienda che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali concernenti le attività della presente convenzione (o analoghe precedenti) di svolgere nei tre anni successivi alla cessazione dal rapporto di pubblico impiego attività lavorativa o professionale presso la Struttura. La Struttura si impegna quindi a non instaurare rapporti di lavoro o professionali con il predetto personale dell’Azienda fino a tre anni dopo la cessazione consapevole che i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dalla predetta normativa, sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.
3.17. Incompatibilità.
La Struttura non può avere nessun rapporto di lavoro o professionale diretto con il personale medico, sanitario o di altri ruoli dipendente dell’Azienda o di altre Aziende/Enti del SSN, indipendentemente dal fatto che sia a rapporto esclusivo o non esclusivo con la stessa. Identico divieto vige per il
personale medico convenzionato con l’Azienda. Il medesimo personale medico dipendente e convenzionato non può svolgere attività libero professionale presso la Struttura, anche se la disciplina autorizzata non è oggetto della presente convenzione. Il personale medico, sanitario o di altri ruoli dipendente dell’Azienda, non può altresì, essere titolare o compartecipe di quote della società nella quale si è costituità la Struttura. La Struttura si impegna a mantenere il proprio organico nel rispetto delle predette incompatibilità e si impegna a non utilizzare personale incompatibile e a verificare tale stato mediante l’acquisizione di apposita dichiarazione scritta, resa dai soggetti comunque operanti nella Struttura, dalla quale risulti la situazione lavorativa e professionale degli stessi. Della verifica viene data comunicazione scritta al RUP dell’Azienda entro il 31 gennaio e il 31 Luglio di ogni anno.
3.18. Coperture assicurative.
La Struttura attiva e mantiene idonee coperture assicurative per la responsabilità civile verso terzi ivi compreso per prestazioni che possono essere rese presso sedi dell’Azienda.
Il personale della Struttura nell’espletamento delle attività di radioterapia intraoperatoria svolta nei locali dell’Azienda così come “in itinere” per il tragitto Struttura-Azienda e viceversa è coperto da assicurazione INAIL contro gli infortuni a carico della Struttura.
3.19. Rischio radiazioni ionizzanti per la radioterapia intraoperatoria, impegni della Struttura.
La Struttura è tenuta a comunicare i nominativi dei sanitari coinvolti nel servizio di radioterapia intraoperatoria. Nel caso di lavoratori della Struttura che siano classificati lavoratori “Esposti di categoria A”, la Struttura è tenuta a dotare i propri lavoratori del libretto personale di radioprotezione di cui all’art.62 del D.Lgs 230/95, che gli stessi lavoratori devono esibire prima di ogni accesso. Inoltre la Struttura, con la sottoscrizione della presente convenzione, dà assicurazione all’Azienda che i predetti lavoratori hanno ricevuto o comunque riceveranno, oltre alla informazione di cui all'articolo 62, lettera b), del citato decreto, una formazione specifica in rapporto alle caratteristiche particolari della zona controllata ove la prestazione va effettuata (la
zona controllata viene posta in essere a seguito dell’impiego dell’apparecchiatura radiogena da parte dei lavoratori della Struttura). I predetti lavoratori dovranno essere dotati a cura della Struttura dei mezzi di sorveglianza dosimetrica individuale adeguati al tipo di prestazione. La Struttura dovrà comunicare all’Esperto Qualificato dell’Azienda le dosi risultanti dalle prestazioni effettuate presso l’Azienda stessa. Nel caso di lavoratori della Struttura che siano classificati lavoratori “Esposti di categoria B”, la Struttura è tenuta ad assicurare, ai sensi dell’art. 65 D.Lgs 230/95, la tutela dei lavoratori dai rischi da radiazioni ionizzanti in conformità alle norme vigenti. In particolare è a carico della Struttura la sorveglianza medica e fisica e la formazione. Tutti i lavoratori della Struttura sono tenuti al rispetto delle norme interne di protezione e sicurezza presenti nei locali in cui viene effettuata la prestazione. La Struttura deve fornire all’Azienda le informazioni circa i parametri radianti di impiego dell’apparecchiatura radiogena al fine di consentire alla stessa le necessarie iniziative di tutela dei propri lavoratori.
ART. 4 – OBBLIGHI DELL’AZIENDA
4.1. Rispetto dei termini di pagamento.
L’Azienda si impegna a rispettare i termini di pagamento di cui al successivo articolo 5, commi 4 e 5, fatte salve eventuali interruzioni dei termini in presenza di contestazioni scritte relative al mancato rispetto delle condizioni previste in convenzione.
4.2. Messa a disposizione di locali e attrezzature per le prestazioni di radioterapia intraoperatoria. L’Azienda per l’esecuzione da parte della Struttura di prestazioni di radioterapia intraoperatoria si obbliga a mettere a disposizione i locali e le attrezzature necessarie per l’espletamento dell’attività medesima.
4.3. Rischio radiazioni ionizzanti per la radioterapia intraoperatoria, impegni dell’Azienda. Nel caso di lavoratori dell’Azienda che siano classificati lavoratori “Esposti di categoria B”, L’Azienda è tenuta ad assicurare, ai sensi dell’art.
65 D.Lgs 230/95, la tutela dei lavoratori dai rischi da radiazioni ionizzanti in conformità alle norme vigenti. In particolare è a carico dell’Azienda, per il proprio personale, la sorveglianza medica e fisica e la formazione. Tutti i lavoratori
dell’Azienda sono tenuti al rispetto delle norme interne di protezione e sicurezza presenti nei locali in cui viene effettuata la prestazione. L’Azienda deve fornire ai lavoratori della Struttura i Dispositivi individuali di radioprotezione necessari indicati dalla stessa. L’Azienda deve fornire ai propri lavoratori i dispositivi individuali di protezione indicati dal proprio esperto qualificato sulla base delle indicazioni ricevute da parte della Struttura circa i parametri radianti di impiego dell’apparecchiatura radiogena.
ART. 5 – FATTURAZIONE DELLE PRESTAZIONI E PAGAMENTO
DELLE STESSE
5.1. Modalità di fatturazione delle prestazioni.
La Struttura presenta all’Azienda una fattura mensile delle prestazioni erogate, entro il giorno dieci (10) del mese successivo, per ciascuna delle seguenti branche/tipologie utenti,:
I) radioterapia a residenti/assistiti Azienda;
II) radioterapia intraoperatoria;
III) radioterapia a ricoverati Azienda;
IV) radioterapia a residenti/assistiti altre Aziende USL toscane;
V) radioterapia a residenti/assistiti altre Aziende USL fuori Regione Toscana;
VI) attivita’ ambulatoriale di specialistica diagnostica a residenti/assistiti Azienda;
VII) attivita’ ambulatoriale di specialistica diagnostica a ricoverati Azienda;
VIII) attività ambulatoriale di specialistica diagnostica a residenti/assistiti altre Aziende USL toscane (solo per errori di prenotazione CUP);
IX) attività ambulatoriale di specialistica diagnostica a residenti/assistiti altre Aziende USL fuori Regione Toscana (solo per errori di prenotazione CUP).
Ciascuna fattura dovrà indicare:
a) il numero e la tipologia delle prestazioni erogate nel mese di riferimento;
b) la tariffa applicata alle singole prestazioni con il riconoscimento degli sconti dovuti (2%, più 2,5% sull’importo già scontato, più eventuali ulteriori sconti a conguaglio);
c) l’importo totale delle prestazioni erogate nel mese di riferimento;
d) l’importo totale dovuto alla Struttura.
Per le prestazioni di radioterapia di cui ai punti da I) a III), al raggiungimento di un fatturato di 1.900.000,00 €, e al suo interno con riferimento ai rispettivi sotto tetti, la Struttura, congiuntamente
con l’Azienda, verifica se sia stato raggiunto o meno il volume di almeno 650 cicli e, in caso negativo, prosegue la fatturazione delle prestazioni al valore del nomenclatore provvedendo al contempo a scontare integralmente le medesime. A fine anno la Struttura, per le prestazioni di cui al precedente paragrafo, provvede a effettuare eventuale nota di credito a conguaglio, a favore dell’Azienda, nel caso in cui il valore medio delle prestazioni erogate, rappresentato dal rapporto tetto di 1.900.000,00 € / volume di almeno 650 cicli, sia più favorevole all’Azienda rispetto al fatturato secondo le tariffe del nomenclatore regionale.
5.2. Modalità di trasmissione delle fatture.
L’Azienda ha attivato un indirizzo di posta elettronica certificata, dedicata esclusivamente alla trasmissione delle fatture da parte dei fornitori, con il seguente indirizzo: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx00@xxxxxxxxx.xxxxxxx.xx. La Struttura dovrà inviare le proprie fatture esclusivamente tramite PEC al predetto indirizzo. Dal 31/03/2015, ai sensi dell’articolo 25 del D.L. 66/2014, la Struttura adeguerà la modalità di trasmissione delle fatture mediante trasmissione obbligatoria di fattura elettronica attraverso il
Sistema di interscambio (Sdi) nel rispetto delle suddette previsioni normative.
5.3. Documentazione a corredo della fattura.
La Struttura, mensilmente, provvede ad inoltrare all’Azienda, in formato elettronico, accedendo ad una apposita area del server aziendale messo a disposizione dall’Azienda, oltre a copia della fattura trasmessa, le prescrizioni mediche sulla base delle quali sono state erogate le prestazioni, la prenotazione della stessa, l’attestazione di effettiva esecuzione della prestazione controfirmata dall’utente, la eventuale ricevuta di incasso del ticket se dovuto e i documenti di riepilogo delle prestazioni erogate ripartite tra residenti/assistiti Azienda, altre Aziende toscane, fuori Regione Toscana, anche ai fini di eventuali verifiche da parte dell’Azienda. La Struttura dovrà inviare uno specifico report di rendicontazione con
l’indicazione | analitica degli | elementi | riportati |
nell’allegato convenzione. | di lettera | D) alla | presente |
5.4. Modalità e termini di pagamento.
Le modalità ed i termini di pagamento per le fatture sono quelle stabilite dal D.Lgs 9.11.2012, n. 192. In particolare:
a) il termine massimo di pagamento per le aziende sanitarie è di 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura;
b) dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, sull’importo dovuto decorrono gli interessi moratori.
5.5. Modalità e termini particolari per il pagamento di fatture relative a prestazioni erogate a utenti provenienti da fuori Regione.
In considerazione del particolare sistema di compensazione tra regioni a livello nazionale, le fatture relative a prestazioni erogate ai cittadini non residenti sul territorio della Regione Toscana, verranno pagate con i medesimi termini di cui al comma 4 per i primi otto mesi di ciascun anno. Le fatture relative a prestazioni erogate nei mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre di ciascun anno verranno invece pagate solo a seguito della verifica della effettiva e completa valorizzazione delle prestazioni da parte delle altre regioni. In virtù di ciò le prestazioni regolari saranno saldate a conguaglio, a credito o debito, solo quando alla Azienda perverrà la relativa compensazione (secondo le regole e le tariffe in uso per le compensazioni tra regioni), decretata a livello nazionale e
regionale (presumibilmente entro il 31/05 del secondo anno solare successivo a quello di riferimento).
5.6. Modalità di fatturazione del ticket.
L’Azienda per ogni prestazione erogata dalla Struttura a fronte della quale l’utente è tenuto alla compartecipazione alla spesa, presenta alla Struttura una fattura mensile per il recupero del ticket, del ticket aggiuntivo e del contributo digitalizzazione incassati dalla Struttura per conto del SSN/SSRT per ciascuna delle branche/tipologie utenti individuate al precedente comma 1, numeri da
I) a VII), sempre che sussista la casistica di compartecipazione alla spesa. Le fatture di cui al presente comma producono una compensazione diretta con pagamento a differenza delle corrispettive fatture mensili emesse dalla Struttura, in
corrispondenza dei termini di cui | ai | precedenti |
commi 4 e 5. 5.7. Modalità di fatturazione | di | eventuali |
prestazioni richieste dalla Struttura all’Azienda in correlazione all’attività di radioterapia.
La Struttura nel caso in cui si trovi di fronte a particolari situazioni contingenti nell’ambito dell’erogazione di prestazioni di radioterapia, può
chiedere all’Azienda l’intervento di propri specialisti, con eventuali attrezzature come, ad esempio, per l’intervento dell’equipe di emodinamica per radioterapia a soggetti portatori di pacemaker. In presenza di queste richieste l’Azienda rimetterà fattura alla Struttura a copertura di tutti i costi sostenuti dalla stessa quantificati. Le fatture di cui al presente comma producono una compensazione diretta con pagamento a differenza delle corrispettive fatture mensili emesse dalla Struttura, in corrispondenza dei termini di cui ai precedenti commi 4 e 5.
ART. 6 – VERIFICHE E CONTROLLI
6.1. Controlli da parte dell’Azienda.
La Struttura riconosce all’Azienda il diritto di procedere in qualsiasi momento a verifiche sulla qualità, quantità, efficacia, regolarità e congruità delle prestazioni erogate, ed idoneità dei locali e delle apparecchiature in uso presso la Struttura, ferma restando ogni altra competenza dell’Azienda in materia di igiene delle strutture sanitarie e di medicina del lavoro. L’Azienda effettuerà controlli trimestrali per monitorare l’andamento sul numero delle prestazioni effettuate dalla Struttura anche in riferimento a quanto indicato all’art.1, comma 6
e al successivo comma 2, potendosi avvalere anche del Dipartimento Interaziendale di radioterapia di Area Vasta Centro.
6.2. Tavolo congiunto di verifica.
E’ previsto un tavolo di verifiche intermedie a fine del primo, secondo e terzo trimestre (entro il 15 del mese successivo) nonché nel mese di dicembre di ogni anno anche al fine di rimodulare, se necessario, la composizione interna dei tetti di radioterapia (prevedendo, qualora il pacchetto di 650 cicli/anno di radioterapia non fosse sufficiente, di innalzarlo fino a 700 cicli, alle stesse condizioni economiche fissate) e di radiodiagnostica, nonchè ai fini di cui al’art. 5, comma 1.
ART. 7 – PENALI
7.1. Penali per inadempimento o violazione degli obblighi.
In caso di mancato o ritardato adempimento delle obbligazioni assunte o per violazione degli obblighi contrattuali, la Struttura corrisponderà all’Azienda un importo giornaliero compreso tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille del tetto economico annuo della convenzione e comunque complessivamente non superiore al 10 per cento, da determinare in
relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo o violazione, a titolo di penale, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1382 del Codice Civile, oltre al risarcimento del maggior danno. La penale viene applicata previa contestazione scritta dell’inadempimento alla Struttura e fatto salvo che la Struttura stessa non dia prova che l’inadempimento è stato determinato da causa ad essa non imputabile ai sensi dell’art. 1218 Codice Civile.
ART. 8 – REGISTRAZIONE E IMPOSTA DI XXXXX
8.1. Registrazione in caso d’uso.
La presente convenzione verrà registrata solo in caso d’uso.
8.2. Imposta di bollo.
Le spese di bollo sono a carico della Struttura, ma assolte in modo virtuale dall’Azienda, nelle modalità previste dalla legge. La Struttura rimborserà l’Azienda del relativo costo.
ART. 9 – FORO COMPETENTE PER LA RISOLUZIONE DI CONTROVERSIE
9.1. Foro competente.
Per ogni eventuale controversia le parti si rivolgeranno al Foro di Firenze.
ART. 10 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE
10.1. Chiusure anno 2013.
Per l’anno 2013 si provvede al pagamento entro i limiti dei tetti fissati (€ 3.614.800,00), trasformando gli sconti previsti dalla convenzione in essere per l’anno 2013, in riconoscimento di ulteriori pagamenti di prestazioni richieste. Per le prestazioni che eccedono tale valore la Struttura riconosce all’Azienda un ulteriore sconto provvedendo ad emettere nota di credito.
10.2. Avvio a regime nuova convenzione per l’anno
2014.
Tutte le disposioni della presente convenzione entrano a pieno regime con la sottoscrizione della stessa. Per il periodo intercorrente dal 01/01/2014 fino alla data di sottoscrizione, le parti si danno atto di aver progressivamente attuato quanto previsto nel preaccordo sottoscritto in data 18/02/2014 ed ora ricondotto nella presente convenzione. Quanto non ancora attuato sarà applicato entro sessanta giorni dalla sottoscrizione.
10.3. Pagamento fatture relative a prestazioni erogate a utenti provenienti da fuori Regione anno 2013.
Entro sessanta giorni dalla sottoscrizione definitiva della presente convenzione l’Azienda attuerà quanto previsto all’articolo 5, comma 5, anche con riferimento alle fatture anno 2013 relative a prestazioni erogate ai cittadini non residenti sul territorio della Regione Toscana, con la precisazione che il pagamento riguarderà i primi dieci mesi anziché i soli primi otto mesi.
ART. 11 – DISPOSIZIONI FINALI
11.1. Responsabili della convenzione.
In analogia al Codice degli appalti vengono individuati:
a) per l’Azienda:
- il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) nella figura del Direttore UOC Servizi Amministrativi per l’Erogazione delle Prestazioni, Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx;
- il Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC) nella figura del Direttore UOC Programmazione Specialistica, Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxxxxx;
b) per la Struttura:
- il Responsabile della Convenzione nella figura del
proprio rappresentante legale, Xxxx. Xxxxx Xxxxxxx.
11.2. Prestazioni straordinarie.
L’Azienda ha facoltà di richiedere alla Struttura, con comunicazione formale del RUP, l’erogazione di prestazioni straordinarie, oltre i tetti e i volumi definiti, alle medesime condizioni e tariffe previste nella presente convenzione con l’applicazione di un ulteriore sconto del 1,5%.
11.3. Partecipazione della Struttura a programmi di erogazione di prestazioni dell’Azienda in area a Pagamento.
L’Azienda ha facoltà di richiedere alla Struttura, con comunicazione formale del RUP, l’erogazione di prestazioni su programmi dell’Azienda in area a pagamento, oltre i LEA, finalizzate all’ampliamento dell’offerta, oltre i tetti e i volumi definiti, alle medesime condizioni previste nella presente convenzione e con le tariffe praticate dall’Azienda. La Struttura è libera di aderire o meno a tali programmi.
11.4. Prestazioni non autorizzate.
Sono automaticamente non autorizzate e non pagate dall’Azienda prestazioni erogate dalla Struttura oltre i tetti e i volumi definiti salvo quelle richieste ai sensi dei precedenti commi 2 e 3.
Letto, confermato e sottoscritto, EMPOLI lì 10/12/2014.
per l’Azienda USL 11 Il Direttore
U.O.C. Servizi Amministrativi per l’Erogazione delle
Prestazioni Xxxx.Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx (firmato digitalmente)
per l’Istituto di Ricerche Cliniche Ecomedica S.R.L il rappresentante legale
Xxxx. Xxxxx Xxxxxxx
(firmato digitalmente)
ALLEGATO A) DETTAGLIO SPECIFICO PRESTAZIONI DI RADIOTERAPIA E DI SPECIALISTICA DIAGNOSTICA E STRUMENTALE CON RELATIVE TARIFFE NOMENCLATORE
Elenco prestazioni con codice e tariffa nomenclatore | |||
PRESTAZIONI RADIOTERAPIA | |||
branca nomenclatore | descrizione cup | codice nomenclatore | tariffa nomenclatore |
Z | controllo radioterapico | 89.01 | € 15,00 |
Z | anamnesi e valutazione definite brevi | 89.01 | € 15,00 |
Z | anamnesi e valutazione definite complessive Visita radioterapica pretrattamento, Stesura piano trattamento per chemioterapia oncologica | 89.03 | € 22,00 |
Z | visita radioterapica | 89.7 | € 22,00 |
X | roentgenterapia | 92.21.1 | € 8,00 |
X | teleterapia con accelleratore lineare con campo fisso o due campi contrapposti. Per seduta e per focolaio trattato | 92.24.1 | € 36,00 |
X | Teleterapia con accelleratore lineare con campi multipli, di movimento. Per seduta e per focolaio trattato | 92.24.2 | € 52,00 |
X | teleterapia con accelleratore lineare con tecnica flash. Per seduta e per focolaio trattato | 92.24.3 | € 77,00 |
X | radioterapia stereotassica in seduta unica ( cranica ed extracranica) | 92.24.4 | € 2.200,00 |
X | radioterapia stereotassica frazionata ( cranica ed extracranica ) prima seduta | 92.24.5 | € 1.980,00 |
X | radioterapia stereotassica frazionata ( cranica ed extracranica) seduta successiva alla prima ( fino ad un massimo di tre sedute) | 92.24.6 | € 600,00 |
X | teleradioterapia con elettroni a uno o piu' campi fissi . Per seduta e per focolaio trattato. | 92.25.1 | € 38,00 |
X | irradiazione cutanea totale con elettroni (TSEI/TSEBI) | 92.25.2 | € 1.054,00 |
X | Individuazione del volume bersaglio e simulazione. Con simulatore radiologico. Intero trattamento | 92.29.1 | € 54,00 |
X | Individuazione del volume bersaglio e simulazione. Con TC simulatore o TC. Intero trattamento | 92.29.2 | € 98,00 |
X | Individuazione del volume bersaglio e simulazione. Con RM. Intero trattamento. | 92.29.3 | € 129,00 |
X | Studio fisico-dosimetrico. Calcolo della dose in punti | 92.29.4 | € 24,00 |
X | Studio fisico-dosimetrico con elaboratore su scansioni TC | 92.29.5 | € 90,00 |
X | Dosimetria in vivo. Controllo fisico della ripetibilità del trattamento. Controllo fisico per radioprotezione | 92.29.6 | € 12,00 |
X | Schermatura personalizzata (intero trattamento) | 92.29.7 | € 48,00 |
X | Sistema di immobilizzazione personalizzato. Intero trattamento | 92.29.8 | € 101,00 |
X | Preparazioni di compensatori sagomati. Intero trattamento | 92.29.9 | € 87,00 |
UZ | altra irrigazione di ferita (medicazione) | 96.59 | € 4,00 |
R | iniezione di steroidi (cortisone) | 99.23 | € 10,00 |
Z | Infusioni di sostanze farmaceutiche NAS. | 99.24.2 | € 4,00 |
H | Iniezione di m.d.c. per simulazione radioterapica TC | 38.99.1 | € 26,00 |
H | Iniezione di m.d.c. per simulazione radioterapica RM | 38.99.2 | € 41,00 |
H | Ricostruzione tridimensionale TC e RM. Ricostruzione tridimensionale in corso di indagine TC o RM | 88.90.2 | € 31,00 |
PRESTAZIONI RADIOTERAPIA INTRAOPERATORIA | |||
Per la radioterapia intraoperatoria l’Azienda riconosce alla Struttura, per ogni accesso, € 80,00 l’ora, sia per il medico specializzato in radioterapia che per il fisico medico/sanitario. La durata di ogni accesso è definita dall’intervallo compreso fra orario di arrivo e di partenza degli operatori. A tale durata dovrà essere aggiunto il tempo di trasferimento dalla Struttura all’Azieda e viceversa, valutato complessivamente in trenta (30) minuti | € 80,00 | ||
PRESTAZIONI SPECIALISTICA AMBULATORIALE DIAGNOSTICA | |||
branca nomenclatore | descrizione CUP | codice nomenclatore | tariffa nomenclatore |
B | ECOCOLORDOPPLER CARDIACO | 88.72.3 | € 60,00 |
B | holter dinamico (monitoraggio 24 h attività cardiaca) ecg | 89.50 | € 62,00 |
B - E | ECOCOLORDOPPLER ARTERIOSO ARTI INFERIORI | 88.77.2 | € 50,00 |
B - E | ECOCOLORDOPPLER ARTERIOSO ARTI SUPERIORI (a riposo) | 88.77.2 | € 50,00 |
B - E | ECOCOLORDOPPLER TRONCHI SOVRAAORTICI | 88.73.5 | € 60,00 |
B - E | ECOCOLORDOPPLER VENOSO ARTI INFERIORI | 88.77.2 | € 50,00 |
B - E | ECOCOLORDOPPLER VENOSO ARTI SUPERIORI (a riposo) | 88.77.2 | € 50,00 |
H | ECOGRAFIA ADDOME COMPLETO | 88.76.1 | € 60,00 |
H | ECOGRAFIA ADDOME INFERIORE | 88.75.1 | € 50,00 |
H | ECOGRAFIA ADDOME SUPERIORE | 88.74.1 | € 50,00 |
H | ECOGRAFIA ANCA DESTRA | 88.79.3 | € 36,00 |
H | ECOGRAFIA ANCA SINISTRA | 88.79.3 | € 36,00 |
H | ECOGRAFIA CAVIGLIA DESTRA | 88.79.3 | € 36,00 |
H | ECOGRAFIA CAVIGLIA SINISTRA | 88.79.3 | € 36,00 |
H | ECOGRAFIA COLLO | 88.71.4 | € 44,00 |
H | ECOGRAFIA CUTE E TESSUTO SOTTOCUTANEO | 88.79.1 | € 36,00 |
H | ECOGRAFIA GHIANDOLE SALIVARI MAGGIORI | 88.71.4 | € 44,00 |
H | ECOGRAFIA GINOCCHIO DESTRO | 88.79.3 | € 36,00 |
H | ECOGRAFIA GINOCCHIO SINISTRO | 88.79.3 | € 36,00 |
H | ECOGRAFIA GOMITO DESTRO | 88.79.3 | € 36,00 |
H | ECOGRAFIA GOMITO SINISTRO | 88.79.3 | € 36,00 |
H | ECOGRAFIA MAMMARIA BILATERALE | 88.73.1 | € 36,00 |
H | ECOGRAFIA MAMMARIA MONOLATERALE DESTRA | 88.73.2 | € 22,00 |
H | ECOGRAFIA MAMMARIA MONOLATERALE SINISTRA | 88.73.2 | € 22,00 |
H | ECOGRAFIA MUSCOLOTENDINEA | 88.79.3 | € 36,00 |
H | ECOGRAFIA OSTEO ARTICOLARE | 88.79.2 | € 36,00 |
H | ECOGRAFIA PARATIROIDI | 88.71.4 | € 44,00 |
H | ECOGRAFIA PELVICA TRANSVAGINALE | 88.79.7 | € 60,00 |
H | ECOGRAFIA PENIENA | 88.79.5 | € 36,00 |
H | ECOGRAFIA POLSO DESTRO | 88.79.3 | € 36,00 |
H | ECOGRAFIA POLSO SINISTRO | 88.79.3 | € 36,00 |
H | ECOGRAFIA PROSTATICA TRANSRETTALE | 88.79.8 | € 60,00 |
H | ECOGRAFIA SPALLA DESTRA | 88.79.3 | € 36,00 |
H | ECOGRAFIA SPALLA SINISTRA | 88.79.3 | € 36,00 |
H | ECOGRAFIA TESTICOLARE | 88.79.6 | € 44,00 |
H | ECOGRAFIA TIROIDEA | 88.71.4 | € 44,00 |
H | ANGIO RM ARTO SUPERIORE | 88.94.3 | € 254,00 |
H | ANGIO RM DISTRETTO VASCOLARE INTRACRANICO | 88.91.5 | € 254,00 |
H | COLANGIO RM | 88.97.3 | € 155,00 |
H | RM A.T.M. MONOLATERALE DESTRA | 88.91.3 | € 155,00 |
H | RM A.T.M. MONOLATERALE SINISTRA | 88.91.3 | € 155,00 |
H | RM ADDOME INFERIORE E SCAVO PELVICO | 88.95.4 | € 155,00 |
H | RM ADDOME INFERIORE E SCAVO PELVICO SENZA E CON MDC | 88.95.5 | € 254,00 |
H | RM ADDOME SUPERIORE | 88.95.1 | € 155,00 |
H | RM ADDOME SUPERIORE SENZA E CON CONTRASTO | 88.95.2 | € 254,00 |
H | RM ANCA DESTRA | 88.94.1 | € 130,00 |
H | RM ANCA DESTRA SENZA E CON MDC | 88.94.2 | € 254,00 |
H | RM ANCA SINISTRA | 88.94.1 | € 130,00 |
H | RM ANCA SINISTRA SENZA E CON MDC | 88.94.2 | € 254,00 |
H | RM AVAMBRACCIO DESTRO | 88.94.1 | € 130,00 |
H | RM AVAMBRACCIO DESTRO SENZA E CON MDC | 88.94.2 | € 254,00 |
H | RM AVAMBRACCIO SINISTRO | 88.94.1 | € 130,00 |
H | RM AVAMBRACCIO SINISTRO SENZA E CON MDC | 88.94.2 | € 254,00 |
H | RM BACINO SENZA E CON MDC | 88.94.2 | € 254,00 |
H | RM BRACCIO DESTRO | 88.94.1 | € 130,00 |
H | RM BRACCIO DESTRO SENZA E CON MDC | 88.94.2 | € 254,00 |
H | RM BRACCIO SINISTRO | 88.94.1 | € 130,00 |
H | RM BRACCIO SINISTRO SENA E CON MDC | 88.94.2 | € 254,00 |
H | RM CAVIGLIA DESTRA | 88.94.1 | € 130,00 |
H | RM CAVIGLIA DESTRA SENZA E CON MDC | 88.94.2 | € 254,00 |
H | RM CAVIGLIA SINISTRA | 88.94.1 | € 130,00 |
H | RM CAVIGLIA SINISTRA SENZA E CON MDC | 88.94.2 | € 254,00 |
H | RM COLLO | 88.91.6 | € 155,00 |
H | RM COLLO SENZA E CON MDC | 88.91.7 | € 254,00 |
H | RM COSCIA DESTRA | 88.94.1 | € 130,00 |
H | RM COSCIA DESTRA SENZA E CON MDC | 88.94.2 | € 254,00 |
H | RM COSCIA SINISTRA | 88.94.1 | € 130,00 |
H | RM COSCIA SINISTRA SENZA E CON MDC | 88.94.2 | € 254,00 |
H | RM ENCEFALO E TRONCO ENCEFALICO | 88.91.1 | € 170,00 |
H | RM ENCEFALO E TRONCO ENCEFALICO SENZA E CON MDC | 88.91.2 | € 254,00 |
H | RM ENDOCAVITARIA | 88.97.1 | € 155,00 |
H | RM FLUSSIMETRIA LIQUORALE QUANTITATIVA | 88.91.1 | € 170,00 |
H | RM GAMBA DESTRA | 88.94.1 | € 130,00 |
H | RM GAMBA DESTRA SENZA E CON MDC | 88.94.2 | € 254,00 |
H | RM GAMBA SINISTRA | 88.94.1 | € 130,00 |
H | RM GAMBA SINISTRA SENZA E CON MDC | 88.94.2 | € 254,00 |
H | RM GINOCCHIO DESTRO | 88.94.1 | € 130,00 |
H | RM GINOCCHIO DESTRO SENZA E CON MDC | 88.94.2 | € 254,00 |
H | RM GINOCCHIO SINISTRO | 88.94.1 | € 130,00 |
H | RM GINOCCHIO SINISTRO SENZA E CON MDC | 88.94.2 | € 254,00 |
H | RM GOMITO DESTRO | 88.94.1 | € 130,00 |
H | RM GOMITO DESTRO SENZA E CON MDC | 88.94.2 | € 254,00 |
H | RM GOMITO SINISTRO | 88.94.1 | € 130,00 |
H | RM GOMITO SINISTRO SENZA E CON MDC | 88.94.2 | € 254,00 |
H | RM MANO DESTRA | 88.94.1 | € 130,00 |
H | RM MANO DESTRA SENZA E CON MDC | 88.94.2 | € 254,00 |
H | RM MANO SINISTRA | 88.94.1 | € 130,00 |
H | RM MANO SINISTRA SENZA E CON MDC | 88.94.2 | € 254,00 |
H | RM MASSICCIO FACCIALE | 88.91.3 | € 155,00 |
H | RM MASSICCIO FACCIALE SENZA E CON MDC | 88.91.4 | € 254,00 |
H | RM MUSCOLOSCHELETRICA E DEI TESSUTI MOLLI | 88.94.1 | € 130,00 |
H | RM MUSCOLOSCHELETRICA E DEI TESSUTI MOLLI SENZA E CON MDC | 88.94.2 | € 254,00 |
H | RM ORBITE | 88.91.3 | € 155,00 |
H | RM ORBITE SENZA E CON MDC | 88.91.4 | € 254,00 |
H | RM PIEDE DESTRO | 88.94.1 | € 130,00 |
H | RM PIEDE DESTRO SENZA E CON MDC | 88.94.2 | € 254,00 |
H | RM PIEDE SINISTRO | 88.94.1 | € 130,00 |
H | RM PIEDE SINISTRO SENZA E CON MDC | 88.94.2 | € 254,00 |
H | RM POLSO DESTRO | 88.94.1 | € 130,00 |
H | RM POLSO DESTRO SENZA E CON MDC | 88.94.2 | € 254,00 |
H | RM POLSO SINISTRO | 88.94.1 | € 130,00 |
H | RM POLSO SINISTRO SENZA E CON MDC | 88.94.2 | € 254,00 |
H | RM RACHIDE CERVICALE | 88.93 | € 145,00 |
H | RM RACHIDE CERVICALE SENZA E CON MDC | 88.93.1 | € 254,00 |
H | RM RACHIDE DORSALE | 88.93 | € 145,00 |
H | RM RACHIDE DORSALE SENZA E CON MDC | 88.93.1 | € 254,00 |
H | RM RACHIDE LOMBOSACRALE | 88.93 | € 145,00 |
H | RM RACHIDE LOMBO-SACRALE SENZA E CON MDC | 88.93.1 | € 254,00 |
H | RM RACHIDE SACROCOCCIGEO | 88.93 | € 145,00 |
H | RM RACHIDE SACROCOCCIGEO SENZA E CON MDC | 88.93.1 | € 254,00 |
H | RM ROCCHE PETROSE | 88.91.3 | € 155,00 |
H | RM ROCCHE PETROSE SENZA E CON MDC | 88.91.4 | € 254,00 |
H | RM SELLA TURCICA | 88.91.3 | € 155,00 |
H | RM SELLA TURCICA SENZA E CON MDC | 88.91.4 | € 254,00 |
H | RM SPALLA DESTRA | 88.94.1 | € 130,00 |
H | RM SPALLA DESTRA E CON MDC | 88.94.2 | € 254,00 |
H | RM SPALLA SINISTRA | 88.94.1 | € 130,00 |
H | RM SPALLA SINISTRA SENZA E CON MDC | 88.94.2 | € 254,00 |
H | RM TORACE | 88.92 | € 145,00 |
H | RM TORACE SENZA E CON MDC | 88.92.1 | € 254,00 |
H | DENTE EPISTROFEO | 87.22 | € 26,00 |
H | RX COLONNA CERVICALE | 87.22 | € 26,00 |
H | RX ANCA DESTRA | 88.26 | € 26,00 |
H | RX ANCA SINISTRA | 88.26 | € 26,00 |
H | RX ARCATA ZIGOMATICA DESTRA | 87.16.1 | € 13,00 |
H | RX ARCATA ZIGOMATICA SINISTRA | 87.16.1 | € 13,00 |
H | RX ARTI INFERIORI E BACINO SOTTO CARICO | 88.29.1 | € 59,00 |
H | RX ARTICOLAZIONE TEMPOROMANDIBOLARE DESTRA | 87.16.1 | € 13,00 |
H | RX ARTICOLAZIONE TEMPOROMANDIBOLARE SINISTRA | 87.16.1 | € 13,00 |
H | RX ARTICOLAZIONI SACROILIACHE | 88.26 | € 26,00 |
H | rx arto inferiore dx ( femore+ ginocchio+gamba) - pangonogramma- | 88.27 | € 26,00 |
H | rx arto inferiore sn (femore+ ginocchio+ gamba ) - pangonogramma - | 88.27 | € 26,00 |
H | RX ASSIALE DI ROTULA DESTRA | 88.29.2 | € 26,00 |
H | RX ASSIALE DI ROTULA SINISTRA | 88.29.2 | € 26,00 |
H | RX AVAMBRACCIO DESTRO | 88.22 | € 26,00 |
H | RX AVAMBRACCIO SINISTRO | 88.22 | € 26,00 |
H | RX AVAMPIEDE DESTRO | 88.28 | € 21,00 |
H | RX AVAMPIEDE SINISTRO | 88.28 | € 21,00 |
H | RX BACINO E ARTICOLAZIONI SACROILIACHE | 88.26 | € 26,00 |
H | RX BRACCIO DESTRO | 88.21 | € 26,00 |
H | RX BRACCIO SINISTRO | 88.21 | € 26,00 |
H | RX CALCAGNO DESTRO | 88.28 | € 21,00 |
H | RX CALCAGNO SINISTRO | 88.28 | € 21,00 |
H | RX CAVIGLIA DESTRA | 88.28 | € 21,00 |
H | RX CAVIGLIA SINISTRA | 88.28 | € 21,00 |
H | RX CLAVICOLA DESTRA | 87.43.2 | € 26,00 |
H | RX CLAVICOLA SINISTRA | 87.43.2 | € 26,00 |
H | RX COLONNA CERVICALE CON STUDIO DINAMICO | 87.22 | € 26,00 |
H | rx COLONNA COMPLETA [rachide ortostatismo] | 87.29 | € 59,00 |
H | RX COLONNA DORSALE | 87.23 | € 26,00 |
H | RX COLONNA DORSALE CON STUDIO DINAMICO | 87.23 | € 26,00 |
H | RX COLONNA LOMBOSACRALE | 87.24 | € 26,00 |
H | RX COLONNA LOMBOSACRALE CON STUDIO DINAMICO | 87.24 | € 26,00 |
H | RX COLONNA SACROCOCCIGEA | 87.24 | € 26,00 |
H | RX CRANIO (3P) | 87.17.1 | € 26,00 |
H | RX DEL TORACE (2P) | 87.44.1 | € 26,00 |
H | RX DELLA TRACHEA | 87.49.1 | € 13,00 |
H | RX DISTRETTO TORACICO SUPERIORE - STUDIO DELLA CLAVICOLA E DELL'ARTICOLAZIONE STERNOCLAVEARE | 88.21 | € 26,00 |
H | RX DITO MANO DX | 88.23 | € 21,00 |
H | RX DITO MANO SN | 88.23 | € 21,00 |
H | RX EMIMANDIBOLA DESTRA | 87.16.1 | € 13,00 |
H | RX EMIMANDIBOLA SINISTRA | 87.16.1 | € 13,00 |
H | RX ESAME DIRETTO DELL'ADDOME | 88.19 | € 26,00 |
H | RX FEMORE DESTRO | 88.27 | € 26,00 |
H | RX FEMORE SINISTRO | 88.27 | € 26,00 |
H | RX FORAMI OTTICI | 87.16.1 | € 13,00 |
H | RX GAMBA DESTRA | 88.27 | € 26,00 |
H | RX GAMBA SINISTRA | 88.27 | € 26,00 |
H | RX GINOCCHIO DESTRO | 88.27 | € 26,00 |
H | RX GINOCCHIO SINISTRO | 88.27 | € 26,00 |
H | RX GOMITO DESTRO | 88.22 | € 26,00 |
H | RX GOMITO SINISTRO | 88.22 | € 26,00 |
H | RX LOCALIZZAZIONE RADIOLOGICA CORPO ESTRANEO | 88.39.1 | € 21,00 |
H | RX MANO DESTRA | 88.23 | € 21,00 |
H | RX MANO SINISTRA | 88.23 | € 21,00 |
H | RX MASTOIDI | 87.16.1 | € 13,00 |
H | RX ORBITA DESTRA | 87.16.1 | € 13,00 |
H | RX ORBITA SINISTRA | 87.16.1 | € 13,00 |
H | RX ORTOPANTOMOGRAFICA ARCATE DENTARIE | 87.11.3 | € 26,00 |
H | RX OSSA NASALI | 87.16.1 | € 13,00 |
H | RX PIEDE DESTRO | 88.28 | € 21,00 |
H | RX PIEDE SINISTRO | 88.28 | € 21,00 |
H | RX POLSO DESTRO | 88.23 | € 21,00 |
H | RX POLSO SINISTRO | 88.23 | € 21,00 |
H | RX ROCCHE PETROSE | 87.16.1 | € 13,00 |
H | RX SCAFOIDE DX | 88.23 | € 21,00 |
H | RX SCAFOIDE SN | 88.23 | € 21,00 |
H | RX SCAPOLA DESTRA | 88.21 | € 26,00 |
H | RX SCAPOLA SINISTRA | 88.21 | € 26,00 |
H | RX SCHELETRO COSTALE BILATERALE | 87.43.1 | € 26,00 |
H | RX SCHELETRO COSTALE DESTRO | 87.43.2 | € 26,00 |
H | RX SCHELETRO COSTALE SINISTRO | 87.43.2 | € 26,00 |
H | RX SELLA TURCICA | 87.17.2 | € 21,00 |
H | RX SENI PARANASALI | 87.17.1 | € 26,00 |
H | RX SPALLA DESTRA | 88.21 | € 26,00 |
H | RX SPALLA SINISTRA | 88.21 | € 26,00 |
H | RX STERNO | 87.43.2 | € 26,00 |
H | RX STUDIO DINAMICO ARTICOLARE SOTTO STRESS e/o SOTTO CARICO DEL GINOCCHIO DESTRO | 88.27 | € 26,00 |
H | RX STUDIO DINAMICO ARTICOLARE SOTTO STRESS e/o SOTTO CARICO DEL GINOCCHIO SINISTRO | 88.27 | € 26,00 |
H | RX STUDIO DINAMICO ARTICOLARE SOTTO STRESS e/o SOTTO CARICO DI CAVIGLIA E PIEDE DESTRO | 88.28 | € 21,00 |
H | RX STUDIO DINAMICO ARTICOLARE SOTTO STRESS e/o SOTTO CARICO DI CAVIGLIA E PIEDE SINISTRO | 88.28 | € 21,00 |
H | ANGIO TC DEGLI ARTI INFERIORI | 88.38.7 | € 173,00 |
H | ANGIO TC DEI VASI DEL COLLO [CAROTIDI] | 87.03.8 | € 173,00 |
H | ANGIO TC DEI VASI INTRACRANICI | 87.03.1 | € 173,00 |
H | ANGIO TC DEI VASI INTRACRANICI E DEL COLLO [CAROTIDI] | 87.03.1 | € 173,00 |
H | ANGIO TC DELL'AORTA ADDOMINALE | 88.01.6 | € 184,00 |
H | ANGIO TC DELL'AORTA TORACICA | 87.41.1 | € 173,00 |
H | ANGIO TC DELL'AORTA TORACO ADDOMINALE | 87.41.1 | € 173,00 |
H | ANGIO TC DELLE ARTERIE RENALI | 88.01.4 | € 173,00 |
H | ANGIO TC DI AORTA ADDOMINALE E ARTERIE RENALI | 88.01.4 | € 173,00 |
H | Ricostruzione tridimensionale TC e RM. Ricostruzione tridimensionale in corso di indagine TC o RM | 88.90.2 | € 31,00 |
H | SPAZIO INTERSOMATICO o METAMERO aggiuntivo in corso di TC del RACHIDE [cervicale, toracico, lombosacrale], spinale | 88.90.3 | € 21,00 |
H | TC ANCA DESTRA | 88.38.6 | € 95,00 |
H | TC ANCA DESTRA SENZA E CON MDC | 88.38.7 | € 173,00 |
H | TC ANCA SINISTRA | 88.38.6 | € 95,00 |
H | TC ANCA SINISTRA SENZA E CON MDC | 88.38.7 | € 173,00 |
H | TC AVAMBRACCIO DESTRO | 88.38.3 | € 95,00 |
H | TC AVAMBRACCIO DESTRO SENZA E CON MDC | 88.38.4 | € 173,00 |
H | TC AVAMBRACCIO SINISTRO | 88.38.3 | € 95,00 |
H | TC AVAMBRACCIO SINISTRO SENZA E CON MDC | 88.38.4 | € 173,00 |
H | TC BACINO E ARTICOLAZIONI SACROILIACHE | 88.38.5 | € 95,00 |
H | TC BRACCIO DESTRO | 88.38.3 | € 95,00 |
H | TC BRACCIO DESTRO SENZA E CON MDC | 88.38.4 | € 173,00 |
H | TC BRACCIO SINISTRO | 88.38.3 | € 95,00 |
H | TC BRACCIO SINISTRO SENZA E CON MDC | 88.38.4 | € 173,00 |
H | TC CAVIGLIA DESTRA | 88.38.6 | € 95,00 |
H | TC CAVIGLIA DESTRA SENZA E CON MDC | 88.38.7 | € 173,00 |
H | TC CAVIGLIA SINISTRA | 88.38.6 | € 95,00 |
H | TC CAVIGLIA SINISTRA SENZA E CON MDC | 88.38.7 | € 173,00 |
H | TC COLLO | 87.03.7 | € 95,00 |
H | TC COLLO SENZA E CON MDC | 87.03.8 | € 173,00 |
H | TC COLLO SENZA E CON MDC | 88.38.7 | € 173,00 |
H | TC COSCIA DESTRA | 88.38.6 | € 95,00 |
H | TC COSCIA DESTRA SENZA E CON MDC | 88.38.7 | € 173,00 |
H | TC COSCIA SINISTRA | 88.38.6 | € 95,00 |
H | TC COSCIA SINISTRA SENZA E CON MDC | 88.38.7 | € 173,00 |
H | TC COSCIA SINISTRA SENZA E CON MDC | 88.38.7 | € 173,00 |
H | TC CRANIO-ENCEFALO | 87.03 | € 95,00 |
H | TC CRANIO-ENCEFALO SENZA E CON MDC | 87.03.1 | € 173,00 |
H | TC DEL TORACE | 87.41 | € 95,00 |
H | TC DEL TORACE SENZA E CON MDC | 87.41.1 | € 173,00 |
H | TC DELL' ADDOME COMPLETO | 88.01.5 | € 110,00 |
H | TC DELL' ADDOME COMPLETO SENZA E CON MDC | 88.01.6 | € 184,00 |
H | TC DELL' ADDOME INFERIORE | 88.01.3 | € 95,00 |
H | TC DELL' ADDOME INFERIORE SENZA E CON MDC | 88.01.4 | € 173,00 |
H | TC DELL' ADDOME SUPERIORE | 88.01.1 | € 95,00 |
H | TC DELL' ADDOME SUPERIORE SENZA E CON MDC | 88.01.2 | € 173,00 |
H | TC DENTALSCAN ARCATA INFERIORE | 87.03.4 | € 95,00 |
H | TC DENTALSCAN ARCATA SUPERIORE | 87.03.4 | € 95,00 |
H | TC GAMBA DESTRA | 88.38.6 | € 95,00 |
H | TC GAMBA DESTRA SENZA E CON MDC | 88.38.7 | € 173,00 |
H | TC GAMBA SINISTRA | 88.38.6 | € 95,00 |
H | TC GAMBA SINISTRA SENZA E CON MDC | 88.38.7 | € 173,00 |
H | TC GINOCCHIO DESTRO | 88.38.6 | € 95,00 |
H | TC GINOCCHIO DESTRO SENZA E CON MDC | 88.38.7 | € 173,00 |
H | TC GINOCCHIO SINISTRO | 88.38.6 | € 95,00 |
H | TC GINOCCHIO SINISTRO SENZA E CON MDC | 88.38.7 | € 173,00 |
H | TC GOMITO DESTRO | 88.38.3 | € 95,00 |
H | TC GOMITO DESTRO SENZA E CON MDC | 88.38.4 | € 173,00 |
H | TC GOMITO SINISTRO | 88.38.3 | € 95,00 |
H | TC GOMITO SINISTRO SENZA E CON MDC | 88.38.4 | € 173,00 |
H | TC MANO DESTRA | 88.38.3 | € 95,00 |
H | TC MANO DESTRA SENZA E CON MDC | 88.38.4 | € 173,00 |
H | TC MANO SINISTRA | 88.38.3 | € 95,00 |
H | TC MANO SINISTRA SENZA E CON MDC | 88.38.4 | € 173,00 |
H | TC MASSICCIO FACCIALE | 87.03.2 | € 95,00 |
H | TC MASSICCIO FACCIALE SENZA E CON MDC | 87.03.3 | € 173,00 |
H | TC ORBITE | 87.03 | € 95,00 |
H | TC ORBITE SENZA E CON MDC | 87.03.1 | € 173,00 |
H | TC ORECCHIO DESTRO | 87.03.5 | € 95,00 |
H | TC ORECCHIO DESTRO SENZA CON MDC | 87.03.6 | € 173,00 |
H | TC ORECCHIO SINISTRO SENZA E CON MDC | 87.03.6 | € 173,00 |
H | TC PIEDE DESTRO | 88.38.6 | € 95,00 |
H | TC PIEDE DESTRO SENZA E CON MDC | 88.38.7 | € 173,00 |
H | TC PIEDE SINISTRO | 88.38.6 | € 95,00 |
H | TC PIEDE SINISTRO SENZA E CON MDC | 88.38.7 | € 173,00 |
H | TC POLSO DESTRO | 88.38.3 | € 95,00 |
H | TC POLSO DESTRO SENZA E CON MDC | 88.38.4 | € 173,00 |
H | TC POLSO SINISTRO | 88.38.3 | € 95,00 |
H | TC POLSO SINISTRO SENZA E CON MDC | 88.38.4 | € 173,00 |
H | TC RACHIDE CERVICALE | 88.38.1 | € 95,00 |
H | TC RACHIDE CERVICALE SENZA E CON MDC | 88.38.2 | € 173,00 |
H | TC RACHIDE DORSALE | 88.38.1 | € 95,00 |
H | TC RACHIDE DORSALE SENZA E CON MDC | 88.38.2 | € 173,00 |
H | TC RACHIDE LOMBOSACRALE E DEL SACRO COCCIGE SENZA E CON MDC | 88.38.2 | € 173,00 |
H | TC RACHIDE LOMBOSACRALE E DEL SACROCOCCIGE | 88.38.1 | € 95,00 |
H | TC SELLA TURCICA SENZA E CON MDC | 87.03.1 | € 173,00 |
H | TC SPALLA DESTRA | 88.38.3 | € 95,00 |
H | TC SPALLA DESTRA SENZA E CON MDC | 88.38.4 | € 173,00 |
H | TC SPALLA SINISTRA | 88.38.3 | € 95,00 |
H | TC SPALLA SINISTRA SENZA E CON MDC | 88.38.4 | € 173,00 |
H | TC ORECCHIO SINISTRO | 87.03.5 | € 95,00 |
ALLEGATO B) GRUPPI PRESTAZIONI CON VOLUMI
Volumi prestazioni | ||||
branca nomenclatore | tipologia prestazioni | n°prestaz. | costo medio ponderato | costo complessivoal lordo sconti |
Specialistica diagnostica e strumentale ambulatoriale | ||||
H | RMN residenti USL | € 165,00 | ||
3300 | ||||
€ | ||||
RM CON XXX | 0000 | 254,00 | € 254.000,00 | |
€ | ||||
88.93 | 950 | 145,00 | € 137.750,00 | |
€ | ||||
88.94.1 | 400 | 130,00 | € 52.000,00 | |
€ | ||||
rm encefalo | 650 | 170,00 | € 110.500,00 | |
€ | ||||
altro | 300 | 155,00 | € 46.500,00 | |
H | TAC residenti USL | 3300 | € 116,00 | € 382.800,00 |
38% con 62% senza | ||||
H | ECOGRAFIE residenti USL | € 49,05 | ||
7000 | € 343.350,00 | |||
H | RX* residenti USL | € 27,54 | ||
394 | € 10.850,00 | |||
B | ECG HOLTER residenti USL | € 62,00 | ||
170 | € 10.540,00 | |||
B | ECOCARDIO residenti USL | € 60,00 | ||
1300 | € 78.000,00 | |||
B | VASCOLARE residenti USL | € 55,00 | ||
1300 | € 71.500,00 |
Da distribuire in corso d'anno sulla base delle priorità e dei tempi di attesa (ivi compresa diagnostica specialistica di laboratorio per € 1.000,00) | € 96.490,00 | |||
H - B - K | SPECIALISTICA AMBULATORIALE RES. ALTRE AUSL RT | non def | tariffe varie | € 30.000,00 |
H - B - K | SPECIALISTICA AMBULATORIALE RES. FUORI REGIONE | non def | tariffe varie | € 130.000,00 |
TOTALE Specialistica diagnostica e strumentale ambulatoriale | € 1.754.280,00 | |||
Radioterapia | ||||
X | RADIOTERAPIA AZIENDA | 571 | tariffe varie | € 1.667.444,00 |
X | RADIOTERAPIA INTRAOPERATORIA, consulti e trattamenti radioterapici per ricoverati Azienda | Max 50 intraoperatoria e fino a 27 a ricoverati azienda | € 80,00 l'ora per prof. per accesso tariffe varie | € 80.000,00 |
X | RADIOTERAPIA altre AUSL XX | 00 | tariffe varie | € 152.556,00 |
X | RADIOTERAPIA fuori regione | 271 | tariffe varie | € 1.400.000,00 |
TOTALE Radioterapia | € 3.300.000,00 | |||
TOTALE GENERALE | € 5.054.280,00 |
ALLEGATO C)- PROCEDURA AZIENDALE RADIOTERAPIA
La Procedura Aziendale Radioterapia è sottoscritta dalle parti contestualmente alla presente convenzione e adottata dall’Azienda secondo il sistema aziendale qualità. Per ogni successiva revisione della Procedura aziendale Radioterapia, ovvero in caso di nuova adozione della stessa in conseguenza di significativi mutamenti, si procederà a nuova sottoscrizione della Procedura, che verrà riadottata secondo il sistema qualità aziendale, ferma rimanendo la validità della presente convenzione.
ALLEGATO D) – DOCUMENTAZIONE A CORREDO DELLA FATTURA PER L’ATTIVITA’ AMBULATORIALE DI SPECIALISTICA DIAGNOSTICA E STRUMENTALE E RADIOTERAPIA.
Il riepilogo delle prestazioni effettuate deve riportare i seguenti elementi:
a) cognome, nome ed indirizzo dell’utente;
b) comune di residenza anagrafica dell’utente;
c) codice fiscale e codice regionale dell’utente;
d) codice regionale del medico proscrittore;
e) presidio di erogazione delle prestazioni;
f) data di esecuzione delle prestazioni,
g) branca specialistica;
h) codice tariffa, descrizione e numero di prestazioni eseguite ed importo fatturato.
Il riepilogo è articolato e redatto con riferimento all’Azienda USL di appartenenza dell’utente, nel seguente ordine:
a) residenti nell’Azienda USL 11 Empoli;
b) residenti in altre Aziende UU.SS.LL. RT;
c) residenti in Aziende UU.SS.LL. di altre Regioni.
d) pazienti ricoverati (eventuale);
e) pazienti di altre nazionalità (eventuale).
Le prescrizioni mediche sono raggruppate e trasmesse nello stesso ordine.