DISCIPLINARE DI GARA
per l’aggiudicazione dell’appalto
di lavori a ridotto impatto ambientale
“RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE EDIFICIO ‘SANTA MARTA’ SITO IN XXXXXX XXXXXXXX X. 00 XXXXXXX, MEDIANTE REALIZZAZIONE DI APPARTAMENTI
PER ANZIANI AUTOSUFFICIENTI”
- Lotto unico – CIG 7468227FDE
ASP Città d
Se Sede a
Tel:
i Bologna - Azienda pubblica di servizi alla persona
X.XXX e C.F.: 03337111201
CUP H33F16000000005
PREMESSA
1. Il presente disciplinare definisce e specifica le regole procedurali, ad integrazione di quelle riportate nel bando di gara, per lo svolgimento della gara relativa all’aggiudicazione dell’appalto di lavori a ridotto impatto ambientale “Restauro e recupero funzionale edificio ‘Santa Marta’ sito in Xxxxxx Xxxxxxxx x. 00 Xxxxxxx, mediante realizzazione di appartamenti per anziani autosufficienti”.
2. Il presente disciplinare regola, in particolare, le modalità di partecipazione alla procedura di gara, le modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, i documenti da presentare a corredo della stessa e la procedura di aggiudicazione, nonché le altre ulteriori informazioni relative all’appalto.
3. L’affidamento avverrà mediante procedura aperta e con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi degli artt. 36 (appalti
sotto soglia), 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, come specificato nei seguenti paragrafi.
1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
1. L’appalto regolato dal presente disciplinare di gara e dagli altri documenti ad esso connessi è indetto dall’Azienda pubblica di servizi alla persona “ASP Città di Bologna”, di seguito individuata come “Azienda” o come “Stazione appaltante”.
2. L’Azienda:
- svolge attività di gestione di servizi sociali, socio-assistenziali e socio-sanitari e servizi ad essi
complementari, sia nell’attuazione delle proprie competenze, sia in base all’affidamento di alcune attività da parte del Comune di Bologna. Si tratta di servizi destinati ad anziani, a persone adulte che versano in stato di bisogno sociale e socio-sanitario, a minori dell’area della maternità, dell’infanzia e dell’adolescenza ed altre categorie di soggetti che versano in condizioni di non autosufficienza fisica e/o psichica;
- è iscritta all’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) presso l’Autorità nazionale Anticorruzione
- ANAC con il codice identificativo 0000368742;
- gestisce la procedura come stazione appaltante e non svolge ruolo di centrale di committenza né effettua la procedura come appalto congiunto con altra amministrazione aggiudicatrice.
3. I riferimenti generali dell’Azienda sono i seguenti:
Indirizzo: Xxxxx Xxxx, 00, 00000 Xxxxxxx - Codice NUTS: ITD55 Codice fiscale e partita Iva: 00000000000
Telefono: 000.0000000 - Telefax: 051.6201307
Posta elettronica ordinaria: xxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx - PEC: xxx@xxx.xxxxxxxxxx.xx
Profilo internet committente: xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx/xxxxx.xxx/xxxxx-xx-xxxx-x-xxxxxxxxx/
4. I riferimenti del servizio al quale rivolgersi per informazioni complementari relative alla procedura di gara sono i seguenti:
ASP Città di Bologna – Servizio Appalti, Servizi e Forniture Referenti per informazioni complementari:
Dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxx
Indirizzo: Xxxxx Xxxx, 00, 00000 Xxxxxxx
Telefono: 051.6201330 000.0000000
Telefax: 051.6201307
Posta elettronica ordinaria: xxxxxxxx.xxxxx@xxxxxxxxxx.xx Posta elettronica certificata (PEC): xxx@xxx.xxxxxxxxxx.xx
Indirizzo internet (profilo di contratti/
committente): xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx/xxxxx.xxx/xxxxx-xx-xxxx-x-
5. Tutti i documenti di gara sono consultabili all’indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx/xxxxx.xxx/xxxxx-xx- gara-e-contratti/
2. DEFINIZIONI E QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO
2.1 Definizioni
1. Ai fini dell’applicazione di questo disciplinare in relazione alla procedura di gara si intendono:
a) per “ANAC”, l’Autorità nazionale anticorruzione, che esercita le funzioni in materia di vigilanza e di regolazione degli appalti pubblici e nella quale è confluita, in base all’art. 19 del d.l. n. 90/2014 conv. in l. n. 114/2014, l’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici – Avcp; in relazione al presente disciplinare di gara, tutti i riferimenti all’Avcp debbono intendersi per atti emanati dall’Autorità prima della soppressione, ma ad oggi vigenti ed applicati dall'Anac;
b) per “appalto”, il contratto a titolo oneroso, stipulato per iscritto tra l’Azienda e un operatore
economico (o, per esso, un consorzio o un raggruppamento temporaneo di operatori economici), avente per oggetto i lavori oggetto del presente disciplinare;
c) per “appaltatore”, l’operatore economico prescelto dall’Azienda, cui la stessa affida l’esecuzione dei lavori oggetto di appalto secondo le modalità definite nel presente capitolato, integrate con le indicazioni dell’offerta;
d) per “AVCPass”, il sistema per la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità
regolato dalla deliberazione Anac n. 157/2016, comprensiva della relazione allegata e delle
successive modifiche ed integrazioni;
e) per “Azienda” o “ASP Città di Bologna”, l’Azienda pubblica di servizi alla persona ASP Città di Bologna;
f) per “Codice” o “Codice dei contratti pubblici” il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
g) per “contratto”, l’atto negoziale con cui verranno ad essere formalizzati i rapporti tra l’Azienda e l’operatore economico prescelto come appaltatore;
h) per “microimprese, piccole e medie imprese”, le imprese come definite nella Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003. In particolare, sono medie imprese le imprese che hanno meno di 250 occupati e un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro; sono piccole imprese le imprese che hanno meno di 50 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a
10 milioni di euro; sono microimprese le imprese che hanno meno di 10 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.
2.2. Quadro normativo
1. Il quadro normativo di riferimento per la materia oggetto dell’appalto, a titolo indicativo, ma non esaustivo:
a. D.lgs. 18/4/2016 n. 50 "Codice dei contratti pubblici" (precisazione: per la materia oggetto di appalto si applica espressamente il titolo VI, capo III – Appalti nel settore dei beni culturali);
b. D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" e successive modifiche e integrazioni, per quanto vigente;
c. D.M. (MISE) 19 gennaio 2018, n. 31 “Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli [93, comma 8-bis,] 103, comma 9 e 104, comma 9, del d.lgs. n. 50 del 2016”.
d. tutte le leggi e le norme in vigore per i lavori pubblici che si eseguono per conto dello Stato;
e. tutte le norme in materia di prevenzione mafìosa di cui al d.lgs. 159/2011 e ss.mm.ii;
f. tutte le leggi in vigore relative alla sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro (fra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo d.lgs. 81/08 e xx.xx. e ii.; D.P.R. 302/56; D.P.R. 303/56 art. 64; L. 123/07 e successive modifiche; d.lgs. 17/2010; art. 2087 del Codice Civile; d.lgs. 106/09);
g. leggi e disposizioni vigenti circa la tutela, salute, assicurazioni ed assistenza dei lavoratori;
x. disposizioni vigenti sulle assunzioni obbligatorie, con particolare riferimento alla Legge 12 marzo 1999
n.68 sul lavoro dei disabili;
i. leggi e patti sindacali;
j. leggi e disposizioni vigenti sulla disciplina della circolazione stradale e sulla tutela e conservazione del suolo pubblico;
k. d.lgs. 42/2004 "Codice dei beni culturali e di paesaggio";
l. Regolamento Urbanistico Edilizio, dal Regolamento di Polizia Urbana, dal Regolamento per Interventi nel Sottosuolo e dagli altri vigenti Regolamenti del Comune di Bologna;
m. DM 37 del 22/01/2008 in materia di impianti;
n. quanto stabilito dal d.lgs. 152/2006 del 3 aprile 2006 "Norme in materia ambientale" e dal "Regolamento per la gestione dei materiali naturali derivanti da attività di scavo e da materiali inerti generati da attività di demolizione e costruzione" Delibera Consiglio Comunale di Bologna P.G. n. 64676/2009 e successive modifiche;
o. D.M. 11.10.2017 "Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici";
p. linee guida Anac emanate quali provvedimenti attuativi del d.lgs. 50/2016;
q. Deliberazione n. 22 del 03/05/2015 "Regolamento per la disciplina transitoria di alcune fasi e procedure relative all’acquisizione di beni, servizi e lavori, in attuazione del Codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016" a firma dell’Amministratore Unico di ASP;
r. Deliberazione n. 17 del 17/02/2017 "Piano triennale di prevenzione della 2017/2019" a firma dell’Amministratore Unico di ASP.
corruzione (PTPC) –
2. Trattandosi di edificio sottoposto alla tutela del d.lgs. 42/2004 recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e s.m.i., il presente appalto è disciplinato anche dalle disposizioni della Parte II, Titolo VI, Capo III del Codice (artt. da 145 e 151), nonché dalle disposizioni di cui al Decreto Ministero dei beni e
delle attività culturali e del turismo 22/08/2017 n. 154 recante “Regolamento concernente gli appalti
pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del d.lgs. 22.01.2004, n. 42” (G.U. serie generale n. 252 del 27.10.2017).
2.3. Figure e atti di riferimento dell’Azienda
Approvazione dell’appalto: Validazione progetto esecutivo: Responsabile del Procedimento: Firmatario degli atti di gara: Pubblicazione bando di gara:
Determinazione del Direttore Generale n. 275 del 03/05/2018 approvato dal RUP con atto del 07.02.2018
Geom. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx (RUP)
1. Costituiscono documenti integrativi del bando di gara e del presente disciplinare i seguenti allegati:
Allegato | Documento |
All. 1 | Istanza di partecipazione |
All. 2 | DGUE |
All. 3 | DGUE subappaltatore |
All. 4 | Verbale di sopralluogo |
All. 5 | Criteri di valutazione dell’offerta |
All. 6 | Offerta economica |
All. 7 | Fac simile delega sopralluogo |
3. DESCRIZIONE DELL’APPALTO
3.1. Oggetto dell’appalto
a) Denominazione dell’appalto:
Lavori a ridotto impatto ambientale "Restauro e recupero funzionale edificio 'Santa Marta' sito in Xxxxxx Xxxxxxxx x. 00 Xxxxxxx, mediante realizzazione di appartamenti per anziani autosufficienti".
b) Descrizione sommaria dei lavori:
Si rinvia al Capitolato speciale di appalto – parte I.
c) Ubicazione:
Xxxxxx Xxxxxxxx x. 00, Xxxxxxx.
d) Peculiarità:
- Complesso sottoposto a tutela culturali e del paesaggio);
ai sensi dell’art. 128 del d.lgs. 42/2004 e
s.m.i. (Codice dei beni
- L’appalto non è connesso a un progetto e/o a un programma finanziato dai fondi dell’Unione europea;
- La disciplina della presente procedura di gara e del rapporto negoziale che si intende instaurare è particolarmente rigorosa e prescrittiva al fine di assicurare ad ASP Città di Bologna una tutela giuridica rafforzata stante la necessità della stessa di procedere al restauro e al recupero funzionale di una
struttura monumentale di grande pregio storico per l’erogazione di servizi alla persona -altrimenti
destinata a degradarsi nel tempo con conseguente necessità di effettuare continui interventi
manutentivi-, nonché alla sua restituzione alla città in termini di soddisfacimento della crescente
domanda di strutture residenziali per anziani (appartamenti protetti).
Ad oggi l’adeguamento normativo dell’edificio Santa Marta non è stato portato a termine a causa di un contenzioso giudiziario -pendente ormai da oltre nove anni- con l’impresa precedentemente affidataria dell’appalto dei lavori di ristrutturazione.
e) Tabella delle lavorazioni, classificazione ed importi:
Tabella lavorazioni | Classific. | parziali | Importo | |
1 | OG2 - Restauro manutenzione dei beni immobili | IV – bis | 2.738.352,30 | |
sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in | ||||
materia di beni culturali | ||||
Costi della sicurezza | 140.327,89 | |||
Costi della manodopera | 1.525.100,99 | |||
2 | OS4 - Impianti elettromeccanici trasportatori | I | 223.501,54 | |
Costi della sicurezza | 11.453,42 | |||
Costi della manodopera | 13.591,06 | |||
3 | OS28 - Impianti termici e di condizionamento | III – bis | 1.076.059,80 | |
Costi della sicurezza | 55.143,09 | |||
Costi della manodopera | 371.312,74 | |||
4 | OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici, | III | 919.355,50 | |
radiotelefonici e televisivi | ||||
Costi della sicurezza | 47.112,72 | |||
Costi della manodopera | 262.337,12 |
Totale lavorazioni (somma punti da 1 a 4) | 4.957.269,14 | |||
Totale costi della sicurezza come da PSC | 254.037,11 | |||
Totale costi manodopera escl si quelli incidenti sui costi della sicurezza pari a 101.907,00 | 2.172.341,91 |
3.2. Lotto unico dell’appalto
1. Il presente appalto costituisce lotto funzionale non ulteriormente suddivisibile in relazione all’elevato grado di integrazione delle lavorazioni previste.
3.3. Elementi relativi alle specifiche tecniche e prestazionali dell’appalto, nonché ad eventuali condizioni particolari di esecuzione
1. Le specifiche tecniche e prestazionali relative all’esecuzione dell’appalto, oltreché le condizioni
particolari cui è sottoposta l’esecuzione dello stesso, sono riportate nel Capitolato tecnico e descrittivo prestazionale di cui agli Allegati A1, A2, IE-0B e IM-0B.
3.4 Tempo utile per ultimare i lavori
Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in giorni 540
(cinquecentoquaranta) naturali consecutivi decorrenti dalla data di consegna.
3.5. Non ammissibilità di varianti
1. Gli operatori economici che intendono partecipare alla gara non possono in sede di offerta presentare varianti progettuali, varianti ai processi e alle condizioni generali descritte nel Capitolato tecnico e descrittivo prestazionale.
3.6. Valore dell’appalto
1. L’importo complessivo dei lavori ed oneri compresi nell’appalto ammonta ad Euro 5.211.306,25 (euro cinquemilioniduecentoundicimilatrecentosei/25) oltre IVA, come risulta dalla stima di progetto e come
risulta nel prospetto sotto riportato e comprende gli oneri relativi al piano di sicurezza, come meglio
specificati all’art. 11 del capitolato speciale d’appalto in misura fissa ed invariabile.
A) - per lavori a corpo totale euro 4.957.269,14
B) - oneri per la sicurezza come da PSC euro 254.037,11
C) - oneri per la manodopera euro 2.172.341,91 (*)
totale euro 5.211.306,25
(*) esclusi quelli incidenti sui costi della sicurezza di cui al punto B), pari a euro 101.907,00.
Sono compresi nel prezzo tutti gli oneri e le alee a carico dell’affidatario per l’esecuzione a perfetta regola d’arte delle lavorazioni ad esso affidate.
Il predetto importo è stato determinato avuto riguardo ai dati qualitativi delle prestazioni minime richieste ed ai prezzi unitari di mercato, tenendo conto di tutti i costi necessari alla realizzazione delle lavorazioni.
Il contratto è stipulato "a corpo" ai sensi della definizione dell’art. 3, lettera ddddd), d.lgs. n. 50/2016.
3.7. Luoghi di esecuzione dell’appalto
1. Il luogo di esecuzione dei lavori è sito nel Comune di Bologna, in Xxxxxx Xxxxxxxx x. 00 nel complesso monumentale denominato "Santa Marta".
3.8. Subappalto
3.8.1. Modalità di utilizzo del subappalto e sua evidenziazione in sede di gara
1. In relazione all’appalto è ammesso il subappalto, alle condizioni previste dall’art. 105 del d.lgs. n. 50/2016, nonché nei termini previsti dall’art. 10 del capitolato speciale e dal presente articolo. Il contratto di appalto non può essere ceduto a pena di nullità.
2. Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte dei lavori oggetto del contratto di appalto.
3. Relativamente alle opere oggetto di eventuale subappalto, si precisa che, ai sensi dell'art. 105, co. 2 del d.lgs. 50/2016, la quota massima subappaltabile è pari al 30% dell'importo complessivo del contratto.
4. L’operatore economico non in possesso della qualifica per le categorie scorporabili OS28 e OS4 potrà, in alternativa alla costituzione di un’ATI, subappaltare le relative lavorazioni nell’ambito del 30% complessivo, indicandolo nel DGUE.
5. L’impresa qualificata nella categoria OG11 può eseguire i lavori in ciascuna delle categorie OS3, OS28 e OS30 per la classifica corrispondente a quella posseduta (art. 79, comma 16 d.p.r. 207/2010).
6. Ai sensi dell’art. 105 comma 5 del d.lgs. 50/2016, il subappalto delle opere riconducibili alla categoria OS30 - trattandosi di categoria specializzata di cui all’art. 2 del D.M. 248/2016 rientrante nelle strutture, impianti e opere speciali (c.d. SIOS) - non può superare il 30% dell'importo delle opere stesse e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso. Il predetto limite non è computato ai fini del raggiungimento del limite del 30% dell’importo complessivo dei lavori di cui all'art. 105, c. 2 del d.lgs. 50/2016.
7. Si precisa che se l’operatore economico non è in possesso della qualificazione per la categoria OS30 dovrà a pena di esclusione (non essendo ammesso l’avvalimento):
A) costituire un’ATI di tipo verticale con un operatore qualificato per tale lavorazione; oppure, in alternativa
B) dichiarare nel DGUE di voler subappaltare le lavorazioni classificabili in tale categoria sino al 30% dell’importo della stessa, restando inteso che per il rimanente 70% dovrà costituire un’ATI di tipo verticale con impresa in possesso della qualificazione.
8. Costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare.
9. In un quadro di massima garanzia, trasparenza e tutela degli interessi dell’Ente in ordine al presidio
della qualità delle imprese che interverranno e/o potranno intervenire nell’esecuzione dell’appalto
l’operatore economico concorrente alla procedura che intenda avvalersi del subappalto per il lotto unico deve:
a) dichiarare all'atto dell'offerta i lavori o le parti di lavori che intende subappaltare;
b) indicare una terna di nominativi di subappaltatori per le attività che intende subappaltare;
c) dimostrare, sia in fase di presentazione dell’offerta, sia al momento di richiedere l’autorizzazione al subappalto, l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016.
10. In base a quanto previsto dall’art. 105, comma 4 lett. c) e comma 6 del d.lgs. n. 50/2016, ciascun
subappaltatore individuato nella terna in base al precedente comma 7, lett. B) deve rendere le
dichiarazioni relative all’insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 dello stesso decreto e tali dichiarazioni devono essere allegate dall’operatore economico concorrente all’istanza di partecipazione
alla gara, mediante compilazione presente procedura.
dell’apposito DGUE riservato al subappaltatore (all. 3) allegato alla
11. L’operatore economico concorrente alla procedura, qualora divenga aggiudicatario dell’appalto per il lotto unico, è tenuto ad individuare i propri subappaltatori tra quelli indicati nella terna presentata in sede di gara. Si precisa che in sede di affidamento del subappalto successivo all’aggiudicazione, il subappaltatore dovrà presentare un DGUE aggiornato.
3.8.2. Procedura per l’autorizzazione al subappalto e per la comunicazione dei sub-contratti che non sono subappalti
1. L’operatore economico individuato come aggiudicatario, e che pertanto assume la configurazione di
appaltatore, qualora abbia dichiarato, in sede di gara, con le modalità e alle condizioni previste dal
precedente paragrafo 3.8.1, che intendeva avvalersi del subappalto, può affidare in subappalto i lavori, con riferimento al lotto unico, richiedendo specifica autorizzazione all’Azienda, quale stazione appaltante, in base a quanto previsto dall’art. 105, comma 4 del d.lgs. n. 50/2016.
2. L’aggiudicatario, ai fini dell’ottenimento dell’autorizzazione da parte dell’Azienda, deposita il contratto di subappalto presso l’Azienda, quale stazione appaltante, almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso l’Azienda l'aggiudicatario trasmette anche la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal d.lgs. n. 50/2016 in relazione alla lavorazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 dello stesso decreto (mediante compilazione di un DGUE aggiornato alla
data di deposito del contratto). Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica,
amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente
l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici. Al fine di consentire
all’Azienda di dare attuazione all’art. 105, comma 13 del d.lgs. n. 50/2016 come specificato nel paragrafo 3.8.3 che segue, l’aggiudicatario specifica, nella richiesta di autorizzazione, se il subappaltatore è una microimpresa o una piccola impresa. Qualora tale caratteristica non sia evidenziata dall’appaltatore, l’Azienda procederà alla sua verifica mediante richiesta di una specifica dichiarazione in tal senso al subappaltatore indicato.
3. L’aggiudicatario ha l’obbligo
di acquisire nuova autorizzazione integrativa
qualora l'oggetto del
subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato, nonché siano variati i requisiti di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016.
4. L'aggiudicatario comunica all’Azienda, quale stazione appaltante, prima dell'inizio della lavorazione, per
tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-
contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate all’Azienda, quale stazione appaltante, eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.
5. L'aggiudicatario che si avvale del subappalto deve allegare alla copia autentica del contratto la
dichiarazione circa la sussistenza
o meno di eventuali forme di controllo o di
collegamento a norma
dell'art. 2359 c.c. con il titolare del subappalto. A tal fine dovrà compilare l’apposita sezione del DGUE aggiornato ed allegare la documentazione giustificativa in caso di rapporti di collegamento e/o controllo ai sensi dell’art. 2359 c.c., nonché presentare il DGUE aggiornato reso dal subappaltatore.
Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.
6. L’Azienda provvede al rilascio
dell'autorizzazione di cui al comma 1 entro
30 (trenta) giorni dalla
relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti
di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte dell’Azienda sono ridotti della metà.
7. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
8. Le disposizioni dell’art. 105 del d.lgs. n. 50/2016 e le specificazioni contenute nel presente paragrafo si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le prestazioni scorporabili.
3.8.3. Particolari condizioni rel tive al subappalto
1. L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del d.lgs. n. 50/2016.
2. L’Azienda corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:
a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;
c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.
3. Nella gestione del subappalto vale quanto previsto dall’art. 105 del d.lgs. n. 50/2016, con particolare riferimento a quanto stabilito dai commi da 9 a 22 della stessa disposizione.
4. PROCEDURA PER L’AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO ED EVENTUALE NON AGGIUDICAZIONE
4.1. Tipo di procedura e criterio per la valutazione delle offerte.
1. L’appalto sarà aggiudicato mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. n. 50/2016.
2. Il criterio utilizzato per la valutazione delle offerte è il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, in base all’art. 95, del d.lgs. n. 50/2016.
3. In relazione all’applicazione
del criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, l’Azienda
individua quali macro-pesi ponderali i seguenti:
a) punteggio massimo attribuibile alla parte tecnico-qualitativa dell’offerta: 80 punti;
b) punteggio massimo attribuibile alla parte economica dell’offerta: 20 punti.
4. La durata del presente procedimento e della relativa garanzia è fissata in centottanta (180) giorni
naturali e consecutivi dalla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione delle offerte.
Tuttavia, anche ai sensi di quanto disposto dall’art. 32, comma 4 del d.lgs. n. 50/2016, in ragione della particolare complessità delle offerte che verranno presentate e del numero di concorrenti che si prevede possano intervenire alla presente gara (con possibile prolungamento delle attività di valutazione delle offerte da parte della Commissione giudicatrice), l’Azienda si riserva di chiedere il differimento di detto termine.
4.2. Eventuale decisione di non aggiudicazione dell’appalto.
1. In base all’art. 95, comma 12 del d.lgs. n. 50/2016, l’Azienda può decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.
2. In base all’art. 94, comma 2 del d.lgs. n. 50/2016, l’Azienda può decidere di non aggiudicare l'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, se ha accertato che l'offerta non soddisfa gli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 dello stesso decreto.
5. OPERATORI ECONOMICI CHE POSSONO PARTECIPARE ALLA PROCEDURA
5.1. Operatori economici che possono partecipare alla procedura di gara
1. Possono partecipare alla procedura di gara:
a) gli operatori economici di cui all’articolo 3, comma 1, lettera p) del d.lgs. n. 50/2016;
b) gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi. Gli operatori economici, i raggruppamenti di operatori economici, comprese le associazioni temporanee, che in base alla normativa dello Stato membro nel quale sono stabiliti, sono autorizzati a fornire la prestazione oggetto della procedura di affidamento, possono partecipare alle
procedure di affidamento dei contratti pubblici anche nel caso in cui essi avrebbero dovuto
configurarsi come persone fisiche o persone giuridiche, ai sensi del d.lgs. 50/2016.
2. Rientrano nella definizione di operatori economici i soggetti individuati dall’art. 45 comma 2 del d.lgs. n. 50/2016.
3. In relazione alla presente procedura si intendono per raggruppamenti di tipo verticale quelli nei quali la mandataria realizza i lavori della categoria prevalente (OG2); le mandanti realizzano lavori di
categoria scorporabile (categorie di lavori non prevalenti ma comunque di importo superiore al 10%
dell’importo dei lavori o superiore a 150.000 euro o quando si tratti di opere specializzate); per raggruppamenti orizzontali quelli in cui mandataria e mandanti realizzano lavori della stessa categoria.
4. In ogni caso, per l’ammissione dei raggruppamenti alla presente procedura, è necessario che tutti i componenti del raggruppamento siano in possesso dei requisiti di qualificazione previsti dall’art. 84 del codice. In caso di RTI verticali, i requisiti di cui all’art. 84 del d.lgs. 50/2016 - se frazionabili - devono essere posseduti dalla mandataria per i lavori della categoria prevalente e relativo importo; per i lavori scorporati ciascuna mandante deve possedere i requisiti previsti per l’importo della categoria di lavori che intende assumere e nella misura indicata per il concorrente singolo; i lavori riconducibili alla categoria prevalente o alle categorie scorporate possono essere assunti anche dai RTI orizzontali.
5. Nel presente disciplinare, ove
non espressamente e diversamente stabilito,
le previsioni relative ai
raggruppamenti temporanei di operatori economici o di imprese (RT) si intendono applicate anche alle associazioni temporanee tra operatori economici o imprese (ATI).
6. Ai sensi dell’art. 48, comma 5, del Codice l'offerta degli operatori economici raggruppati o dei
consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori. Per gli assuntori di lavorazioni secondarie, la responsabilità è limitata all'esecuzione delle lavorazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario. L’offerta deve contenere le specifiche di cui all’art. 48, comma 4, del Codice.
5.2. Disciplina per la costituzione di raggruppamenti temporanei di operatori economici che intendono partecipare alla gara
(art. 48 commi da 12 a 16)
1. Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario.
2. Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell'operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca
per giusta causa non ha effetto nei confronti della stazione appaltante. In caso di inadempimento
dell’impresa mandataria, è ammessa, con il consenso delle parti, la revoca del mandato collettivo speciale
di cui al comma 12 dell’art. 48 del d.lgs. n. 50/2016 al fine di consentire alla pagamento diretto nei confronti delle altre imprese del raggruppamento.
stazione appaltante il
3. Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti della stazione appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo, o atto equivalente, fino alla estinzione di ogni rapporto. La stazione appaltante, tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità facenti capo ai mandanti.
4. Il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione degli operatori economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.
5.3. Applicazione delle disposizioni per raggruppamenti temporanei e consorzi alle aggregazioni tra imprese aderenti a contratti di rete
1. Le disposizioni di cui all’art. 48 del codice, trovano applicazione, in quanto compatibili, alla
partecipazione alle procedure di affidamento delle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, di cui all’art. 45, comma 2, lett. f) del d.lgs. n. 50/2016.
2. Al fine di rilevare la configurazione assunta dall’aggregazione di rete per poterla correttamente
rappresentare in sede di gara, gli operatori economici che fanno parte della stessa possono fare
riferimento, eventualmente, quale indicazione interpretativa, a quanto specificato dall’allora Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici (oggi Autorità nazionale anticorruzione) nella propria determinazione n. 3 del 23 aprile 2013 (pubblicata nella G.U.R.I. n. 120 del 24 maggio 2013).
5.4. Condizioni, limiti e divieti relativi alla partecipazione alla gara
1. E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento, consorzio ordinario, aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete) o
GEIE, ovvero di partecipare anche in forma individuale, qualora partecipino in raggruppamento o
consorzio ordinario o aggregazione di imprese di rete, ai sensi dell’art. 48, 50/2016.
comma 7 del d.lgs. n.
2. È fatto anche divieto di partecipare ai concorrenti che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all’art. 2359, del codice civile od
in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le
offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale, ai sensi dell’art. 80, co. 5, lett. m), del d.lgs. n. 50/2016.
3. I consorzi di cui all’art. 45, co. 2 lett. b) [consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro o consorzi tra imprese artigiane] e c) [consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili] del d.lgs. n. 50/2016 e le aggregazioni di imprese di rete di cui alla successiva lett. f) della stessa
disposizione, dotate di organo comune e di soggettività giuridica, sono tenuti ad indicare in sede di
offerta se e per quali consorziati o imprese il consorzio o la rete concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del codice penale.
4. E' consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all’articolo 45, comma 2, lettere d) [raggruppamenti temporanei di concorrenti] ed e) [consorzi ordinari di concorrenti] del d.lgs. n. 50/2016, anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
5. È vietata l’associazione in partecipazione, sia durante la procedura di gara che successivamente all’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 48, comma 9 del d.lgs. n. 50/2016.
6. È vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei di concorrenti e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta, fatte salve le eccezioni disposte dai commi 17, 18 e 19 dell’art. 48 del d.lgs. n. 50/2016.
7. L'inosservanza dei divieti di cui ai precedenti commi 5 e 6 comporta l'annullamento dell'aggiudicazione
o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio
ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al medesimo appalto.
5.5. Condizioni per la prosecuzione del rapporto con operatore economico mandante in caso di fallimento e altre situazioni negative incidenti sul mandatario
1. Ai sensi dell’art. 48, comma 17 del d.lgs. n. 50/2016, salvo quanto previsto dall’articolo 110, comma 5, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del
mandatario ovvero, qualora si
tratti di imprenditore individuale, in caso
di morte, interdizione,
inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero in caso di perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di cui all’art. 80 del codice, ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, la stazione appaltante può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal presente codice, purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la stazione appaltante deve recedere dal contratto.
5.6. Condizioni per la modificazione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari
1. In base a quanto stabilito dall’art. 48, commi 18 e 19 del d.lgs. n. 50/2016:
a) salvo quanto previsto dall’articolo 110, comma 5, in caso di fallimento, liquidazione coatta
amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo
ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione di uno dei mandanti ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero in caso di perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di cui all’art. 80, ovvero nei
casi previsti dalla normativa antimafia, il mandatario, ove non indichi altro operatore economico
subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori ancora da eseguire;
b) è ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate - anche qualora il raggruppamento si riduca ad un unico soggetto - esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori ancora da eseguire. In ogni caso la modifica soggettiva suddetta non è ammessa se finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.
6. CONDIZIONI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA
6.1. Motivi di esclusione (requisiti di ordine generale)
6.1.1. Necessaria insussistenza dei motivi di esclusione in capo agli operatori economici che intendano partecipare alla gara
1. Gli operatori economici che intendono partecipare alla gara non si devono trovare in una delle situazioni individuate dall’art. 80, commi 1, 2, 4 e 5 del d.lgs. n. 50/2016 come motivo di esclusione dalle procedure di affidamento. Tale condizione di insussistenza dei motivi di esclusione è configurabile come possesso dei requisiti di ordine generale, intesi come requisiti che consentono all’operatore economico di contrattare con le pubbliche amministrazioni.
2. Per ciascuno dei componenti del raggruppamento temporaneo, del consorzio, del GEIE o delle imprese aderenti al contratto di rete non devono sussistere i motivi di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016, nei termini precisati nei paragrafi che seguono.
3. Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i quali ricorrano i motivi di esclusione previsti dall’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016.
6.1.2. Specificazioni relative ai motivi di esclusione previsti dall’art. 80, comma 1 del d.lgs. n. 50/2016
1. L’insussistenza dei motivi di esclusione previsti dall’art. 80, comma 1 del d.lgs. n. 50/2016 deve essere riferita dall’operatore economico ai soggetti indicati nel comma 3 della stessa disposizione, in rapporto alla sua configurazione giuridica, nonché al suo assetto di rappresentanza e tecnico, dovendo tener conto
che in ogni caso l'esclusione e il nell'anno antecedente la data di
divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica pubblicazione del bando di gara, qualora l'operatore economico non
dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata.
2. L’esclusione non va disposta e il divieto previsto dall’art. 80 comma 1 del d.lgs. n. 50/2016 non si
applica quando il reato è stato
depenalizzato ovvero per condanne per le
quali è intervenuta la
riabilitazione a fronte di pronuncia del giudice di sorveglianza in base all’art. 178 del cod. pen. ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna con riconoscimento da parte del tribunale in base all’art. 676 del c.p.p. oppure decorso il termine di cinque anni o due anni, in base all’art. 445, comma 2, c.p.p. a seconda che si tratti di delitto o contravvenzione ovvero in caso di revoca della condanna medesima pronunciata dal giudice dell’esecuzione ai sensi dell’art. 673 c.p.p.; qualora una o più delle situazioni precedenti non siano state formalizzate con i provvedimenti indicati oppure l’operatore economico non abbia certezza dell’intervenuta riabilitazione, dell’estinzione del reato o della revoca della condanna è necessario che lo stesso renda comunque la dichiarazione in ordine alla condanna a suo tempo intervenuta nell’ambito del Documento di Gara Unico Europeo, per consentire all’Azienda la compiuta valutazione della sua situazione.
6.1.3. Specificazioni relative ai motivi di esclusione previsti dall’art. 80, comma 2 del d.lgs. n. 50/2016
1. La sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto, costituente causa di esclusione, è riferita ai soggetti che nell’assetto organizzativo e di rappresentanza dell’operatore economico sono annoverabili tra quelli individuati dal comma 3 dell’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016.
2. In relazione alla stipulazione del contratto conseguente all’aggiudicazione dell’appalto oggetto della gara, l’Azienda acquisisce mediante il Responsabile unico del procedimento l’informativa antimafia di cui all’art. 84, comma 3 del d.lgs. n. 159/2011, nei termini previsti dagli articoli 91, 92, 93, 94 e 95 dello stesso decreto, per tutti i soggetti previsti dall’art. 85 del medesimo decreto.
3. In relazione alla procedura di cui al precedente comma 2, l’Azienda richiederà all’operatore economico che sarà individuato come aggiudicatario, specifica dichiarazione sostitutiva in ordine ai soggetti per i quali richiedere l’informativa antimafia.
6.1.4. Specificazioni relative ai motivi di esclusione previsti dall’art. 80, comma 4 del d.lgs. n. 50/2016
1. In relazione alla certificazione di regolarità fiscale, in caso di comunicazione con esito negativo da parte dell’Agenzia delle Entrate, l’Azienda provvederà ad inoltrarla all’operatore economico interessato, il quale, ricorrendone i presupposti, potrà produrre, entro il termine massimo di 20 (venti) giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione da parte della stazione appaltante, un eventuale attestazione sostitutiva della comunicazione con esito negativo, rilasciata dall’Agente della riscossione competente. A tal fine l’operatore economico dovrà recarsi presso lo sportello dell’Agente della riscossione competente, che per il rilascio dell’attestazione sostitutiva, si riferirà alla situazione dell’operatore economico medesimo alla data di elaborazione della richiesta originaria. Il mancato rispetto del suddetto termine è causa di esclusione dalla procedura.
2. In relazione alla verifica della regolarità fiscale e di quella contributiva dell’operatore economico, i
motivi di esclusione non sussistono quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande. La formalizzazione dell’impegno a pagare si intende definita con l’approvazione della rateizzazione da parte dell’Agenzia delle entrate o dell’ente previdenziale o dell’agente della riscossione.
6.1.5. Specificazioni relative ai motivi di esclusione previsti dall’art. 80, comma 5 del d.lgs. n. 50/2016
1. In relazione ai motivi di esclusione derivanti dall’art. 80, comma 5, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016, l’operatore economico deve tenere in considerazione tutte le violazioni ad obblighi applicabili in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro conseguenti a disposizioni di legge e di contratti collettivi nazionali di lavoro.
2. In relazione ai motivi di esclusione derivanti dall’art. 80, comma 5, lett. c) del d.lgs. n. 50/2016,
l’operatore economico deve tenere in considerazione i gravi illeciti professionali che incidono sull’integrità e affidabilità dell’operatore economico e che non costituiscono già autonome cause di esclusione previste dallo stesso d.lgs. n. 50/2016. A tal fine si considerano come gravi illeciti professionali:
a) le significative carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni;
b) i gravi illeciti professionali posti in essere nello svolgimento della procedura di gara;
c) altre situazioni idonee a porre in dubbio l’integrità o l’affidabilità dell’operatore economico.
3. Per l’individuazione degli illeciti professionali di cui al precedente comma 2 e per la loro valutazione l’Azienda assume a riferimento e applica alla presente procedura le linee-guida dell’ANAC n. 6 aggiornate al d.lgs. n. 56 del 19 aprile 2017 con deliberazione della stessa Autorità n. 1008 dell’11 ottobre 2017.
4. In relazione alla dichiarazione di cui alla lettera m) del comma 5 dell’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016, al
fine di consentire all’Azienda di verificare la loro situazione in termini sostanziali come previsto
dall’ordinamento comunitario, i soggetti che intendono partecipare alla gara alternativamente:
compilano nel DGUE,
a) la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile con alcun soggetto partecipante alla medesima procedura, e di aver formulato l’offerta autonomamente;
b) la dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispet o al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente;
c) la dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente;
d) il concorrente deve specificare solo una delle tre opzioni previste, in quanto rappresentanti ciascuna condizioni diverse e non compatibili tra loro. L’indicazione contemporanea di due situazioni comporta la resa di dichiarazioni tra loro contraddittorie, che non consentono all’Azienda di individuare la situazione effettiva del concorrente, determinando l’impossibilità di accertare il requisito di ordine generale e quindi tale situazione corrisponde alla mancata resa della dichiarazione: poiché tale dichiarazione è indispensabile e essenziale per lo svolgimento della procedura di gara, in tal caso si applica la procedura di soccorso istruttorio.
5. L’Azienda, nelle ipotesi previste dal precedente comma 4 alle lettere a) b) e c) esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi, in base a quanto previsto dall’art. 80, comma 5, lett. m) del d.lgs. n. 50/2016. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica.
6.1.6. Ulteriori cause ostative a contrattare con la pubblica amministrazione previste dalla legislazione nazionale
1. Gli operatori economici che intendono partecipare alla gara devono dichiarare nel DGUE di non trovarsi nelle situazioni ostative a contrattare con le pubbliche amministrazioni, previste da altre norme di legge nazionale vigenti, come di seguito specificate:
a) aver posto in essere atti o comportamenti discriminatori che, direttamente o indirettamente,
abbiano comportato una distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il
colore, l'ascendenza o l'origine nazionale o etnica, le convinzioni e le pratiche religiose, e che abbia
avuto lo scopo o l'effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o
l'esercizio, in condizioni di parità, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico,
economico, sociale e culturale e in ogni altro settore della vita pubblica, accertati dall’autorità
giudiziaria in base al combinato disposto degli artt. 43 e 44 del d.lgs. n. 286/1998;
b) essere stati sottoposti, in base all’art. 41 del d.lgs. n. 198/2006, a provvedimenti interdittivi determinati dall’accertamento di comportamenti discriminatori in violazione dei divieti previsti dagli articoli da 27 a 35 o per altri comportamenti discriminatori in violazione della disciplina delle pari opportunità tra uomo e donna prevista dallo stesso decreto;
c) essere stati sottoposti, in base all’art. 36 della legge n. 300/1970, a provvedimenti interdittivi determinati dall’accertamento della violazione dell'obbligo di applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona;
d) essere stati sottoposti a provvedimento esecutivo per l’emissione di assegni bancari o postali senza autorizzazione del trattario per gli importi e alle condizioni previsti dall’art. 5, comma 2 della legge
n. 386/1990, comportante l’incapacità di contrattare con la pubblica Azienda;
e) aver violato il divieto di conferimento di incarichi a ex dipendenti di amministrazioni pubbliche con poteri autoritativi o di contrarre nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro degli stessi con l’Azienda (pantouflage), quando destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri, secondo quanto previsto dall’art. 53, comma 16-ter del d.lgs. n. 165/2001, come introdotto dall’art. 1 della legge n. 190/2012.
2. L’Azienda esclude dalla procedura di gara gli operatori economici per i quali rilevi, a seguito della verifica dei requisiti mediante l’acquisizione dei documenti probatori presso le competenti amministrazioni certificanti, che si trovano in una delle situazioni specificate nel precedente comma 1.
6.2. Criteri di selezione – Requisiti per la partecipazione alla gara
6.2.1. Requisiti di idoneità professionale e di capacità tecnica ed economico finanziaria richiesti per la partecipazione alla gara
a) iscrizione C.C.I.A.A. (o equipollente):
1. Iscrizione al registro delle imprese della CCIAA competente per territorio qualora la natura giuridica o l’attività dell'operatore lo richieda, ovvero, in caso di sede in uno degli Stati membri, in analogo registro dello Stato di appartenenza secondo le indicazioni disponibili nel registro online dei certificati (e-Certis). In caso di concorrente avente sede in un Paese terzo, firmatario degli accordi di cui all'art 49 del Codice,
tale requisito deve esser dimostrato mediante dichiarazione giurata o secondo Paese nel quale è stabilito.
le modalità vigenti nel
2. In relazione ai lavori oggetto della gara regolata dal presente disciplinare, qualora l’operatore
economico concorrente abbia configurazione come cooperativa o come consorzio di cooperative è assoggettato all’obbligo di iscrizione all’Albo Nazionale delle Cooperative istituito in base al d.m. 23 giugno 2004.
b) attestazione SOA:
1. Attestazione SOA in corso di validità per categoria e classifica adeguata ai lavori d'appalto (in caso di
partecipazione alla procedura di gara in Raggruppamento Temporaneo i requisiti dovranno essere
posseduti dal R.T.I. nel suo complesso).
2. Si ricorda che la categoria superspecialistica OS30 è subappaltabile nel limite massimo del 30%
dell’importo di tali opere. Per il restante 70% la ditta deve essere qualificata in proprio o con RTI;
l’operatore economico non in possesso della qualifica per le categorie scorporabili OS28 e OS4 dovrà subappaltare le relative lavorazioni nell’ambito del 30% complessivo, indicandolo nel DGUE.
3. Si applica per quanto in vigore l’art. 79 co. 16 del DPR 207/2010, in relazione alla qualificazione per la
categoria OG 11 e alla possibilità di partecipare alla procedura in alternativa alle categorie in essa
comprese, purché in possesso della classificazione più elevata rispetto alle lavorazioni oggetto della gara.
4. Gli operatori economici stabiliti negli altri Stati di cui all’art. 49 del d.lgs. 50/2016, qualora non siano in possesso dell’attestazione di qualificazione, devono essere in possesso dei requisiti previsti dal titolo III,
parte II del DPR 207/2010 e s.m.i., ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. 50/2016 e dell’art. 62 del DPR
207/2010 e s.m.i., in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi.
6.2.2. Mezzi di prova relativi ai requisiti
1. Il possesso dei requisiti indicati nel precedente paragrafo è verificato dall’Azienda mediante
l’acquisizione delle corrispondenti attestazioni e certificazioni attraverso la Banca Dati Nazionale dei
Contratti Pubblici (BDNCP), mediante il sistema AVCPass, in base alla disciplina transitoria dello stesso stabilita dall’art. 216, comma 13 del d.lgs. n. 50/2016.
2. In caso di mancanza, incompletezza o di irregolarità essenziali degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive relative ai requisiti di idoneità professionale, poiché essi sono indispensabili e essenziali per lo svolgimento della procedura, si applica quanto previsto dall’art. 83, comma 9 del d.lgs. n. 50/2016.
3. Fatto salvo l’esperimento di quanto previsto dal precedente comma 2 e l’eventuale esclusione in caso di mancata regolarizzazione, nonché quanto stabilito dall’art. 80, comma 12 del d.lgs. n. 50/2016 e dalle disposizioni di legge in materia di false dichiarazioni, qualora l’Azienda sottoponga a controllo quanto dichiarato dall’operatore economico e rilevi la mancanza di uno dei requisiti di idoneità professionale richiesti, l’operatore economico è escluso dalla procedura di gara.
4. Gli operatori economici stabiliti negli altri Stati di cui all’art. 49 del d.lgs. 50/2016, se non in possesso dell’attestazione di qualificazione, devono possedere i requisiti richiesti in conformità a quanto previsto dalle norme dei rispettivi paesi, presentando la documentazione altresì tradotta in lingua italiana da parte di un traduttore ufficiale, secondo quanto previsto dall’art. 62 del DPR 207/2010 fino a quando in vigore.
6.5. Condizioni particolari per la partecipazione di operatori economici che hanno richiesto o sono stati ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale
6.5.1. Partecipazione di operatori economici che hanno richiesto l’ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale
1. Gli operatori economici che hanno richiesto il concordato preventivo con continuità aziendale, ai sensi dell’art. 186-bis, comma 4 del r.d. n. 267/1942, successivamente al deposito del ricorso, possono partecipare alla presente procedura di gara sulla base di specifica autorizzazione del tribunale, acquisito il parere del commissario xxxxxxxxxx, se nominato; in mancanza di tale nomina, provvede il tribunale.
6.5.2. Partecipazione di operatori economici che sono stati ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale
1. In base al combinato disposto dell’art. 110, commi da 3 a 5 del d.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 186-bis, comma 5 del r.d. n. 267/1942, l’operatore economico ammesso al concordato preventivo con continuità aziendale, qualora intenda partecipare alla presente procedura di gara, è tenuto a richiedere specifica autorizzazione al giudice delegato sulla base di una relazione di un professionista (in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d) del r.d. n. 267/1942), che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.
2. Una volta ottenuta l’autorizzazione dal giudice delegato, l’operatore economico ammesso al concordato preventivo con continuità aziendale deve presentare in allegato all’istanza di partecipazione alla presente procedura di gara:
a) il provvedimento autorizzativo del giudice delegato, in originale o in copia conforme;
b) la relazione del professionista prevista dall’art. 186-bis, comma 4, lett. a) del r.d. n. 267/1942, se non allegata o parte integrante del provvedimento autorizzativo del giudice delegato di cui alla precedente lettera a).
6.6. Partecipazione di operatori economici in stato di fallimento, fallimentare abbia ottenuto l’autorizzazione all’esercizio provvisorio
qualora il curatore
1. In base all’art. 110, commi da 3 a 5 del d.lgs. n. 50/2016, l’operatore economico in stato di fallimento per il quale il curatore fallimentare ha ottenuto l’autorizzazione all’esercizio provvisorio, qualora intenda partecipare alla presente procedura di gara, è tenuto a richiedere specifica autorizzazione al giudice delegato sulla base dell’attestazione dello stesso curatore fallimentare che attesta la ragionevole capacità di adempimento del contratto.
2. Una volta ottenuta l’autorizzazione dal giudice delegato, l’operatore economico in stato di fallimento per il quale il curatore fallimentare ha ottenuto l’autorizzazione all’esercizio provvisorio deve presentare in allegato all’istanza di partecipazione alla presente procedura di gara il provvedimento autorizzativo del giudice delegato, in originale o in copia conforme.
7. AVVALIMENTO
È esclusa la possibilità di ricorrere all’istituto dell’avvalimento, ai sensi dell’art. 146, comma 3, del d.lgs. 50/2016, che lo vieta per gli appalti nel settore dei beni culturali.
8. OBBLIGO DI SOPRALLUOGO
1. Gli operatori economici che intendono partecipare alla gara per il lotto unico sono tenuti ad effettuare, direttamente o per delega a personale dipendente, un sopralluogo nelle aree e nei luoghi nei quali sarà realizzato l’appalto, al fine di prendere visione del contesto per valutarne problematiche e complessità in relazione alla predisposizione dell’offerta.
2. L’effettuazione del sopralluogo – secondo quanto indicato all’art. 3 del Capitolato Speciale - è
indispensabile per poter formulare l’offerta e la mancata effettuazione dello stesso comporta l’esclusione dalla gara ai sensi dell’art. 83, comma 9 del d.lgs. n. 50/2016, in quanto determinante la mancanza di un
elemento essenziale dell’offerta stessa. La mancata effettuazione del sopralluogo non è pertanto
regolarizzabile o sanabile e non 50/2016.
è assoggettata all’applicazione dell’art. 83,
comma 9 del d.lgs. n.
3. Il referente dell’Azienda registrerà l’avvenuta effettuazione del sopralluogo e redigerà apposito verbale, trasmettendo la documentazione al Responsabile Unico del Procedimento (e, per esso, alla Commissione giudicatrice quando verrà nominata).
4. Il referente dell’Azienda consegnerà una copia del verbale di sopralluogo al rappresentante dell’operatore economico concorrente, ad attestazione dell’avvenuta effettuazione del sopralluogo.
5. L’operatore economico concorrente è tenuto a rendere apposita dichiarazione in sede di istanza sull’avvenuta effettuazione del sopralluogo e sulle valutazioni ad esso connesse, compilando l’apposito Allegato 4.
6. Per l’effettuazione del sopralluogo i concorrenti concordano un appuntamento sino al 08.06.2018 con il referente dell’Azienda individuato nel RUP, Geom. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, reperibile ai seguenti recapiti: tel. 000.0000000; e-mail: xxxxxxxx.xxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx
9. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
9.1. Metodo di valutazione delle offerte e ponderazione generale dei criteri
1. L’appalto è aggiudicato secondo il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 del d.lgs. n. 50/2016, con riferimento:
a. ad elementi gestionali, organizzativi, tecnici e qualitativi, con attribuzione di un punteggio massimo di 80/100;
b. al prezzo, con attribuzione di un punteggio massimo di 20/100.
2. I criteri relativi ad elementi gestionali/tecnici e qualitativi sono riferiti alla natura, all’oggetto e alle caratteristiche dell’appalto e sono precisati in dettaglio per il lotto unico, con distinzione dei sub-criteri, definizione dei punteggi parziali attribuibili nell’ambito dei 80/100, nonché con specificazione dei criteri motivazionali nell’Allegato 5.
3. In relazione alla valutazione dei profili economici, l’analisi dei prezzi proposti è rapportata con
riferimento alla base d’asta, individuata per il lotto unico con riguardo al valore espresso al precedente paragrafo 3.6. Il punteggio massimo sarà attribuito alla migliore offerta economica: al prezzo più basso, determinato mediante offerta a prezzi unitari (“lista delle lavorazioni e forniture” allegata al modello offerta economica – Allegato 6)
4. Alla valutazione delle offerte provvede una Commissione giudicatrice, nominata dall’Azienda con
apposito provvedimento, dopo la
scadenza del termine di presentazione delle
offerte stesse, ai sensi
dell’art. 77 del d.lgs. n. 50/2016. In base a quanto previsto in via transitoria dall’art. 216, comma 12 del d.lgs. n. 50/2016, qualora al momento della nomina della Commissione non sia ancora intervenuta la disciplina attuativa degli articoli 77 e 78 dello stesso decreto, il collegio sarà nominato con riferimento ai
criteri di competenza e trasparenza stabiliti dall’art. 8 del Regolamento per la disciplina transitoria di
alcune fasi e procedure relative all’acquisizione di beni, servizi e lavori, in attuazione del Codice dei
contratti pubblici di cui al d.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, approvato dall’Azienda in data 03.05.2016.
10. COMUNICAZIONI NELL’AMBITO DELLA PROCEDURA
1. Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni relativi alla procedura di gara sono eseguiti
utilizzando mezzi di comunicazione elettronici in conformità con quanto disposto dall’art. 52 del d.lgs. n. 50/2016, nonché dal Codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
2. Gli strumenti e i dispositivi da utilizzare per comunicare per via elettronica, nonché le relative caratteristiche tecniche, hanno carattere non discriminatorio, sono comunemente disponibili e compatibili con i prodotti TLC generalmente in uso e non limitano l'accesso degli operatori economici alla procedura di aggiudicazione.
3. In deroga a quanto stabilito dai precedenti commi e nel rispetto di quanto previsto dall’art. 52, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 50/2016, l’Azienda non utilizza e non impone agli operatori economici l’utilizzo di strumenti di comunicazione elettronica per la presentazione delle offerte, poiché i programmi in grado di gestire i formati di file, adatti a descrivere l’offerta, utilizzano formati che non possono essere gestiti mediante altri programmi aperti o generalmente disponibili ovvero sono protetti da licenza di proprietà esclusiva e attualmente non possono essere messi a disposizione per essere scaricati o per farne un uso remoto da parte dell’Azienda.
4. In base a quanto previsto dai precedenti commi 1 e 2, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese al domicilio eletto, all’indirizzo di posta elettronica o posta elettronica certificata (PEC) indicato da ogni operatore economico concorrente.
5. In caso di indicazione di indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), le effettuate in via esclusiva o principale attraverso la stessa.
comunicazioni verranno
6. Eventuali modifiche dell’indirizzo di posta elettronica o di posta elettronica certificata (PEC) o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate
all’Azienda ASP, al Servizio Appalti (Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxx), utilizzando i precedente paragrafo 1, punto 4.
riferimenti riportati nel
Diversamente l’Azienda ASP declina ogni responsabilità per il tardivo o comunicazioni.
mancato recapito delle
11. ACQUISIZIONE DEI MEZZI DI PROVA RELATIVI AI REQUISITI
1. L’Azienda acquisisce i documenti comprovanti l’assenza di motivi di esclusione e il possesso della SOA mediante la banca dati prevista dall’art. 81 del d.lgs. n. 50/2016, operando in via transitoria mediante il sistema AVCPass, secondo quanto previsto dall’art. 216, comma 13 dello stesso decreto e con le modalità specificate nel precedente paragrafo 6.2.2 e nel successivo paragrafo 20 in relazione all’acquisizione delle varie tipologie di documenti.
2. Tutti gli operatori economici interessati a partecipare alla procedura di gara devono obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCPass, al fine di consentire, in caso di verifica, all’Azienda di acquisire i documenti relativi ai requisiti degli stessi, accedendo al sistema dal sito internet dell’Autorità
nazionale Anticorruzione, nella all’Operatore Economico”):
sezione Servizi, al seguente link (subsezione “Accesso riservato
xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxx/xxxxxx/xxxxxxx/Xxxxxxx/XxxxxxxXxxxxx/XXXxxxx/
3. In relazione alla verifica di cui al comma 1, l’Azienda richiede all’operatore economico sottoposto a verifica i soli documenti in sua esclusiva disponibilità necessari per la comprova dei requisiti, intesi quali mezzi di prova ai sensi dell’art. 86 del d.lgs. n. 50/2016, richiedendo che siano resi disponibili nel sistema AVCPass, anche considerando quanto indicato dall’Anac nella propria deliberazione n. 157/2016, reperibile con i suoi allegati al seguente indirizzo internet: xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxx/xxxxxx/xxxxxxx/XxxxxxxxXxxxxxxx/XxxxXxxxXxxxxxxx/_Xxxx?xxx0xx0x0xx0x0 780424bb5ffc1a5e55a6b
4. Gli operatori economici, per utilizzare il sistema AVCPass devono attenersi alle condizioni e alle modalità tecniche richieste dall’art. 3 della deliberazione Anac n. 157/2016, pertanto, è necessario che ciascuno dei seguenti soggetti dell’operatore economico possieda un indirizzo PEC:
a) almeno un amministratore/legale rappresentante di ogni operatore economico (casella PEC
personale dell’amministratore e casella PEC dell’operatore economico); nel caso di operatore
economico persona fisica casella PEC personale;
b) eventuale delegato dall’operatore economico (casella PEC personale del delegato e casella PEC dell’operatore economico).
5. Coerentemente con quanto dell’Amministrazione Digitale), i
disposto dall’art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 82/2005 (Codice documenti inseriti dagli operatori economici, devono essere
firmati digitalmente dai soggetti di cui al precedente comma 4, pertanto, tali soggetti devono dotarsi di un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori.
6. Nel caso in cui parte della documentazione relativa ai mezzi di prova non dovesse essere reperibile mediante accesso al sistema AVCPASS la stazione appaltante si riserva di acquisire la documentazione direttamente dall’operatore economico.
12. MODALITÀ DI PREDISPOSIZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
12.1. Composizione dei plichi e diciture
1. Il plico contenente l’offerta dovrà, pena l’esclusione dalla gara, riportare all’esterno:
a) la denominazione o la ragione sociale del concorrente, la sede legale, l’indirizzo PEC o, comunque, elementi descrittivi che ne consentano l’individuazione. Nel caso di concorrenti associati (già costituiti
o da costituirsi) dovranno essere riportati i nominativi e gli indirizzi di indicazione del soggetto capofila;
tutti i partecipanti con
b) la seguente dicitura: "Gara di appalto di lavori per la realizzazione di appartamenti edificio Santa Marta – CIG 7468227FDE.", per consentire l’individuazione della procedura alla quale deve essere riferito il plico;
c) l’indirizzo della stazione appaltante.
2. Il plico suddetto dovrà a sua volta contenere tre buste distinte con le seguenti diciture – a pena di esclusione:
- BUSTA A – documentazione
amministrativa “Gara di appalto di lavori
per la realizzazione di
appartamenti edificio Santa Marta – CIG 7468227FDE.”
- BUSTA B – offerta tecnica “Gara di appalto di lavori per la realizzazione di appartamenti edificio Santa Marta – CIG 7468227FDE.”
- BUSTA C – offerta economica “Gara di appalto di lavori per la realizzazione di appartamenti edificio Santa Marta – CIG 7468227FDE.”.
Anche sui tre plichi interni dovranno essere riportate le indicazioni riguardanti il mittente, l’indirizzo della stazione appaltante e l’indirizzo PEC per le comunicazioni.
3. La mancata indicazione dei dati che consentano l’individuazione dell’offerente, nonché la mancata indicazione delle informazioni che consentano di individuare la procedura selettiva alla quale è riferito il plico generale o l’indicazione sul plico generale di elementi generici o totalmente errati che non consentano di ricondurlo alla procedura selettiva comportano l’esclusione dell’operatore economico dalla gara, in quanto la mancanza di tali elementi determina incertezza sulla provenienza e sul contenuto dell’offerta.
12.2. Sigillatura dei plichi
1. Il plico generale (involucro esterno) e i plichi (buste) interni, contrassegnati con le lettere A, B e C devono essere sigillati in modo ermetico su tutti i lembi di chiusura, compresi quelli eventualmente
preincollati dal fabbricante, con un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come
ceralacca o piombo o striscia incollata, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l’integrità e la non manomissione del plico e delle buste.
3. Al fine di rendere efficace la sigillatura, gli operatori economici che intendono concorrere alla gara devono apporre la controfirma del legale rappresentante su tutti i lembi di chiusura del plico e delle buste ivi contenute, compresi quelli eventualmente preincollati dal fabbricante.
4. La mancata sigillatura del plico e delle buste interne con modalità di chiusura ermetica che ne assicurino l’integrità e ne impediscano l’apertura senza lasciare manomissioni, nonché la mancata apposizione della controfirma sui lembi di chiusura sono cause di esclusione dalla gara, in quanto non garantiscono l’integrità dei plichi e il principio di segretezza delle offerte.
12.3 Busta A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
A.1. ISTANZA DI PARTECIPAZIONE (allegato 1)
1. Gli operatori economici interessati a prendere parte alla gara presentano specifica istanza mediante compilazione dell’Allegato 1 “istanza di partecipazione” o modello in carta libera perfettamente
corrispondente alla stessa sottoscritto dal legale rappresentante o procuratore fornito dei necessari poteri dell’impresa offerente (in tal caso occorre produrre la relativa delega/procura).
2. Nella suddetta istanza dichiarano la denominazione sociale, con relativa specificazione della forma giuridica, la sede legale, il codice fiscale e la partita IVA, l’indicazione del legale rappresentante nonché la forma in cui intendono partecipare alla procedura.
3. L’istanza di partecipazione alla gara è soggetta ad imposta di bollo in base alla Tariffa allegato A del
d.P.R. n. 642/1972. In caso di mancato assolvimento dell’imposta, l’Azienda provvede a dar corso alla regolarizzazione ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. n. 642/1972.
4. Si precisa che in caso di partecipazione da parte di raggruppamenti e/o consorzi e/o altre forme
aggregate, andrà presentata una istanza di partecipazione per ciascuno dei soggetti facenti parte del
raggruppamento/consorzio/altra forma aggregata.
A.2. DGUE (allegato 2)
1. L’operatore economico che intende partecipare alla gara deve dichiarare l’insussistenza dei motivi di esclusione previsti dall’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 attraverso la compilazione dell’Allegato 2 “DGUE”.
2. Il DGUE va allegato in carta libera e sottoscritto dal legale rappresentante o da procuratore fornito dei poteri necessari dell’impresa offerente (in tal caso è necessario produrre idonea delega/procura conferita dall’impresa offerente al procuratore), nelle forme di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.
3. Si precisa che tale allegato andrà compilato da ciascuna delle imprese che presentano offerta in eventuale RTI o consorzio, dal rappresentante legale munito di poteri a dichiarare per sé e per i soggetti
indicati all’art. 80 comma 3 del
d.lgs. 50/2016, compresi i soggetti cessati
dalla carica nell’anno
antecedente la data di pubblicazione del presente disciplinare (nel caso in cui i soggetti cessati risultino deceduti o irreperibili il legale rappresentante dichiarerà in luogo dei medesimi e per quanto a propria
conoscenza ai sensi dell’art. 47, comma 2 d.p.r. 445/2000 comprovando irreperibilità/indisponibilità).
documentalmente tale
4. In caso di affitto, cessione di azienda o di ramo di azienda, incorporazione o fusione societaria
intervenuta nell’anno antecedente la data di pubblicazione della documentazione di gara sussiste in capo alla società cessionaria, incorporante, o risultante dalla fusione, l’onere di presentare la dichiarazione
anche con riferimento a tutti i soggetti ivi indicati che hanno operato presso la società cedente,
incorporata o le società fusesi nell’ultimo anno ovvero che sono cessati dalla relativa carica in detto
periodo; resta ferma la possibilità di dimostrare la c.d. dissociazione. La richiesta attestazione può essere resa dal legale rappresentante con indicazione nominativa dei soggetti per i quali è rilasciata.
5. Il modello di DGUE allegato alla presente procedura non ha carattere vincolante (seppure preferibile)
ed è facoltà dei concorrenti utilizzarlo o meno. Il mancato utilizzo del modello non esime, tuttavia, i
soggetti sopra indicati a rilasciare tutte le dichiarazioni in esso contenute (ulteriori rispetto al DGUE
reperibile dal web) ai fini della partecipazione alla gara stessa (quale è peraltro la funzione del
Documento di gara unico europeo di cui all’art. 85 del Codice). Qualora non si intendesse utilizzare l’allegato DGUE, sarà cura del concorrente allegare un ulteriore documento integrativo, reso sotto forma di istanza, nel quale dovranno essere rese tutte le dichiarazioni ed informazioni richieste nel DGUE fornito dalla stazione appaltante. Particolare attenzione va posta nella compilazione della Parte III, sezione “D: ALTRI MOTIVI DI ESCLUSIONE PREVISTI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE”, per la peculiarità dei limiti
di partecipazione posti dalla normativa interna. Le informazioni richieste sono quelle riportate nella predetta partizione dell’Allegato 2 - DGUE allegato al presente disciplinare.
6. Self cleaning: ai sensi dell’art. 80 comma 7 per tutte le situazioni ed i requisiti di cui allo stesso
articolo, comma 1 e comma 5 lettere da a) ad m), l’operatore economico che si trovi in una delle predette condizioni con una sentenza definitiva che abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi oppure abbia riconosciuto l’attenuante della collaborazione, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire ogni danno cagionato dal reato o dall’illecito e di aver adottato
provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. Nella compilazione del DGUE, in tale caso andranno compilate le parti relative.
A.3. CAUZIONE PROVVISORIA
1. La cauzione provvisoria dovrà essere, ai sensi dell’art. 93 del codice dei contratti, pari al 2% del valore stimato dell’appalto (pari ad € 104.226,13, salvo riduzioni riconosciute per il possesso delle certificazioni di qualità di cui all’art. 93 co. 7) e potrà essere presentata in uno dei seguenti modi:
a) costituzione di una cauzione in contanti ovvero con bonifico ovvero in assegni circolari ovvero in titoli
del debito pubblico garantiti
dallo Stato, al corso del giorno del deposito,
presso una sezione di
tesoreria provinciale o presso aziende, autorizzate a titolo di pegno a favore dell’amministrazione
aggiudicatrice. Dovrà essere presentata relativa quietanza;
b) fideiussione bancaria oppure polizza fideiussoria ovvero atto fideiussorio, con validità per almeno 180 giorni, rilasciati da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività.
2. La disciplina di cui al D.M. (MISE) n. 31/2018 - schema tipo 1.1. (o 1.1.1.) - deve ritenersi integrata dalle disposizioni del presente articolo (che, in caso di contrasto, prevalgono su ogni altra disposizione). In caso di garanzia costituita da più garanti, la medesima dovrà essere prestata in un unico atto contrattuale, con indicazione espressa del garante (delegatario/rappresentante) autorizzato ad operare in nome e per conto di tutti gli altri (senza alcun rilievo dei rapporti contrattuali interni tra i garanti) nei confronti della stazione appaltante. Ogni rapporto contrattuale in relazione alla cauzione provvisoria sarà, pertanto, tenuto dalla stazione appaltante con il solo garante delegatario/rappresentante tenuto ad adempiere in proprio e per l’intero, in nome e per conto di tutti i garanti: la ripartizione delle quote tra i garanti e ogni altra questione tra gli stessi avrà pertanto esclusiva rilevanza nei rispettivi rapporti interni senza alcun effetto nei confronti della Stazione Appaltante.
3. Nel caso di cauzione prestata mediante polizza o fideiussione, la stessa dovrà prevedere espressamente e testualmente:
- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile;
- la sua operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante,
senza alcun onere probatorio per la stessa;
- una validità di almeno 180 (centottanta) giorni a far corso dalla data fissata per la presentazione delle offerte;
- In caso di garanzia costituita da più garanti dovrà essere rispettato quanto prescritto al punto che precede (la garanzia dovrà espressamente prevedere, in appendice o in altra forma contrattuale libera, quanto richiesto).
4. Si applicano, ove il concorrente dimostri il possesso delle certificazioni di qualità, le riduzioni della percentuale della cauzione previste all’art. 93 co. 7 del d.lgs. 50/2016.
5. Nel caso di RTI non ancora formalmente costituiti, la suddetta cauzione dovrà risultare intestata a tutti i componenti del RTI stesso, con specifica indicazione del mandatario e del/le mandante/i. Si precisa, inoltre, che in caso di RTI o di consorzio ordinario la riduzione del 50% della garanzia,di cui al punto 1 dell’art. 93 comma 7, sarà possibile solo se tutte le imprese riunite e/o consorziate risulteranno in possesso della certificazione di qualità della serie UNI CEI ISO 9000.
6. Le fideiussioni e le polizze dovranno essere corredate da idonea dichiarazione sostitutiva rilasciata dai soggetti firmatari il titolo di garanzia, ai sensi del DPR 445/2000, circa l’identità, la qualifica ed i poteri degli stessi.
7. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l’aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli artt. 84 e 91 del d.lgs. 159/2011; la garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.
8. L’offerta dovrà, a pena di esclusione, essere corredata dall’impegno di un fideiussore – anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria – a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva (art. 103 del decreto), in conformità a quanto previsto e prescritto all’art. 8 lett. B) del capitolato speciale qualora l’offerente risultasse aggiudicatario.
9. I concorrenti dovranno presentare i documenti di cui sopra in originale o in copia autentica.
A.4. CERTIFICAZIONI DI QUALITA’
1. Al fine di poter usufruire della riduzione della cauzione prevista dall’art. 93 co. 7 del d.lgs. 50/2016, il concorrente dovrà dichiarare il possesso delle certificazioni di qualità nell’apposita sezione del DGUE.
2. Eventuali certificazioni non presenti nella Banca dati dovranno essere presentate dal concorrente in copia in sede di offerta, pena la mancata riduzione della cauzione.
A.5. CONTRIBUTO AVCPASS
1. Gli operatori economici che intendono partecipare alla procedura di gara devono effettuare il
pagamento del contributo previsto dall’art. 1, commi 65 e 67 della legge n. 266/2005, secondo quanto
specificato dall’Autorità nazionale
anticorruzione con la Deliberazione n. 1300
del 20 dicembre 2017,
pubblicata sulla G.U. – Serie generale, n. 22 del 27 gennaio 2018, reperibile al seguente indirizzo internet: xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxx/xxxxxx/xxxxxxx/XxxxxxxxXxxxxxxx/XxxxXxxxXxxxxxxx/_Xxxx?xxx0xx000x00x 7780422ee5c47adea089c2.
2. Il contributo è dovuto dall’operatore economico che intende partecipare alla gara e per la quale vuole presentare offerta, secondo l’importo descritto nella Tabella che segue e facendo riferimento al codice identificativo gara - CIG indicato nella stessa:
Lotto | CIG | Importo contributo Anac |
lotto unico | 7468227FDE | € 200,00 |
3. Il pagamento del contributo deve essere effettuato con le modalità previste dalla deliberazione
4. L'obbligo di pagamento del contributo da parte degli operatori economici è condizione di ammissibilità dell'offerta nell'ambito delle procedure finalizzate alla realizzazione di appalti, in base a quanto previsto dall’art. 1, comma 67 della legge n. 266/2005; pertanto il mancato pagamento del contributo prima del termine di scadenza della presentazione delle offerte costituisce causa di esclusione dalla gara, per situazione non sanabile.
5. L’Azienda procede al controllo, anche mediante il sistema AVCPass, dell’avvenuto pagamento,
dell’esattezza dell’importo e della assegnato alla procedura in corso.
ispondenza del CIG riportato sulla ricevuta del versamento con quello
6. Ai fini dell’applicazione dell’art. 83, comma 9 del d.lgs. n. 50/2016, il documento attestante l’avvenuto versamento del contributo-gare è considerato elemento indispensabile e essenziale, pertanto:
a) in caso di partecipazione da parte di un concorrente con mancata presentazione del documento
attestativo del versamento si applica la procedura di regolarizzazione prevista dal successivo paragrafo 13 (soccorso istruttorio);
b) l’Azienda, quale stazione appaltante, assegna al concorrente che non ha presentato il documento attestativo del versamento un termine non superiore a 10 (dieci) giorni, perché sia prodotto lo stesso documento, il quale deve comunque essere riferito al versamento effettuato prima del termine di scadenza della presentazione delle offerte. In caso di inutile decorso del termine stabilito
per la regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.
A.6. PASSOE
1. L’operatore economico, dopo
la registrazione al servizio AVCPASS, indica
a sistema il CIG della
presente gara, cui intende partecipare. Il sistema rilascia un “PASSOE” che, debitamente sottoscritto, deve essere inserito nella busta contenente la documentazione amministrativa, a corredo dell’istanza di partecipazione alla gara. Fermo restando l’obbligo per l’operatore economico di presentare le autocertificazioni richieste dalla normativa vigente in ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di affidamento, il “PASSOE” rappresenta lo strumento necessario per procedere alla verifica dei requisiti stessi da parte delle stazioni appaltanti/enti aggiudicatori.
2. In caso di raggruppamento temporaneo o associazione temporanea di operatori economici, nonché di consorzi, il PASSOE deve:
a) essere generato dalla sola mandataria o dal consorzio;
b) contenere i dati di tutti gli operatori economici raggruppati e, nel caso del consorzio, degli operatori consorziati esecutori;
c) essere sottoscritto dalla mandataria e dalle mandanti (nel caso di RTI) o consorziate esecutrici (nel caso di consorzio).
dal consorzio e dalle
3. In caso di indicazione della terna di subappaltatori in base a quanto previsto dall’art. 105, comma 6 del d.lgs. n. 50/2016, l’operatore economico che intende partecipare alla gara dovrà acquisire anche il PASSOE rispettivamente relativo ai subappaltatori indicati nella terna.
4. Qualora un operatore economico partecipi alla gara e non si iscriva al sistema AVCPass e
conseguentemente non alleghi il PASSOE alla documentazione amministrativa a corredo dell’istanza di partecipazione alla gara stessa, l’organismo operante per la stazione appaltante procederà:
a) a registrare l’operatore economico nel sistema AVCPass come concorrente privo di PASSOE;
b) ad assegnare all’operatore economico un termine di 10 (dieci) giorni, entro il quale lo stesso dovrà procedere all’iscrizione al sistema AVCPass e alla generazione del PASSOE relativo alla gara, ai fini di verifica del possesso dei requisiti.
5. Il PASSOE è documento indispensabile per lo svolgimento delle procedure di gara, ma non essenziale, pertanto, ai sensi della deliberazione Anac n. 157/2016, la mancata iscrizione dell’operatore economico al sistema e la conseguente mancata presentazione del documento, o la sua mancata presentazione pur a
fronte dell’iscrizione dell’OE al sistema o la sua mancata sottoscrizione comportano l’obbligo di
regolarizzazione ai sensi dell’art. 83, comma 9 del d.lgs. n. 50/2016.
6. Qualora il soggetto verificatore dei requisiti rilevi che l’operatore economico:
a) non si sia iscritto al sistema AVCPass e non abbia generato e presentato il PASSOE relativo alla gara entro il termine prefissato dall’Azienda per la regolarizzazione;
b) sia iscritto al sistema AVCPass e non abbia presentato il PASSOE relativo alla gara entro il termine prefissato dall’Azienda per la regolarizzazione;
procederà all’esclusione dello stesso operatore dalla procedura di gara, secondo quanto previsto dall’art. 83, comma 9 del d.lgs. n. 50/2016, in quanto la mancata acquisizione dello stesso XXXXXX non consente all’Azienda di procedere all’acquisizione dei documenti comprovanti il possesso dei requisiti nella banca dati prevista dall’art. 81 del d.lgs. n. 50/2016 mediante l’accesso con lo stesso sistema AVCPass in via transitoria in base all’art. 216, comma 13 dello stesso decreto.
7. L’operatore economico che intende partecipare alla gara può acquisire ogni informazione utile in ordine alla gestione del sistema AVCPass e al PASSOE accedendo alle risposte a domande frequenti (FAQ) elaborate dall’Anac in materia, al seguente indirizzo internet (sezione “FAQ per AVCpass Operatore Economico”:
xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxx/xxxxxx/xxxxxxx/XxxxXxxxxxxx/XXX/XxxxxxxxxXxxxxxxx/XxxXxxxxxx
A.7. ATTESTAZIONE DI SOPRALLUOGO (Allegato 4)
1. Come previsto dal punto 8 del presente disciplinare e dall’art. 3 del capitolato speciale, il concorrente ha il dovere, prima di presentare offerta, di eseguire un sopralluogo di ricognizione generale dei luoghi di esecuzione dell’appalto. Il predetto sopralluogo riveste carattere di obbligatorietà.
Il concorrente dovrà provvedere altresì all’inserimento nella Busta A di copia del documento (corredato da
tutti gli allegati di riferimento) rilasciato in sede di sopralluogo a comprova dell’av enuta esecuzione.
S
A.8. DOCUMENTI DI GARA SOTTO CRITTI
1. Il presente disciplinare (esclusi i relativi allegati) ed il Capitolato speciale d’appalto Parte I (Allegato A1), dovranno essere debitamente sottoscritti a margine di ogni pagina e in calce dal titolare o dal legale rappresentante o procuratore (generale o speciale) quale assunzione di integrale presa visione, lettura,
comprensione ed integrale accettazione della lex specialis di gara e di regolamentazione pattizia (capitolato speciale, allegati) dei lavori da eseguirsi relativa alla documentazione amministrativa.
tutta la disciplina di ed allegata alla busta
2. In caso di costituenda associazione temporanea di impresa, la firma -per accettazione- a margine di ogni pagina e in calce ai documenti di cui al precedente comma 1, dovrà essere apposta dai medesimi soggetti di tutte le imprese partecipanti all’associazione.
A.9. DOCUMENTAZIONE R.T.I./CONSORZI
1. I raggruppamenti temporanei già formati devono presentare, in allegato alla istanza di partecipazione,
l’atto notarile, in originale o in copia autentica, di mandato collettivo speciale con rappresentanza
irrevocabile al soggetto mandatario/capogruppo; i consorzi già costituiti dovranno presentare l’atto costitutivo, in copia autentica, lo statuto, nonché l’elenco delle ditte consorziate.
2. Le imprese che partecipano in forma associata devono rilasciare la dichiarazione contenente la specifica delle parti dei lavori e relative quote che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati (compilando la parte apposita nel DGUE - Allegato 2).
Riepilogo contenuto Busta A – Documentazione amministrativa
- istanza di partecipazione (all. 1)
- DGUE (all. 2)
- DGUE subappaltore (all. 3)
- cauzione provvisoria
- certificazioni di qualità (qualora non presenti nella Banca dati)
- contributo Avcpass
- Passoe
- attestazione di sopralluogo (all. 4)
- documenti di gara (indicati al precedente punto A.8) sottoscritti in ogni pagina per accettazione
12.4 Busta B – OFFERTA TECNICA
B.1. Progetto tecnico
1. Nella busta B il concorrente dovrà inserire la propria offerta tecnica, redatta sulla base degli elementi validi per l’attribuzione dei punteggi, così come indicato nell’allegato 5 “Criteri di valutazione dell’offerta” e secondo lo standard formale indicato nel predetto allegato, redatta in lingua italiana in ogni sua parte.
2. L’offerta, per la parte tecnico-qualitativa è soggetta ad imposta di bollo in base alla Tariffa allegato A del D.P.R. n. 642/1972. In caso di mancato assolvimento dell’imposta, l’Azienda provvede a dar corso alla regolarizzazione ai sensi dell’art. 31 del D.P.R. n. 642/1972.
3. L’offerta dei concorrenti raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti dell’Azienda, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornito i. Per gli assuntori di prestazioni secondarie, la responsabilità è limitata all’esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario.
4. Nella redazione dell’offerta il concorrente dovrà rispettare lo schema e la sequenza dei criteri e sub- criteri come descritto nell’apposito allegato.
5. Tutti gli elementi descrittivi dell’offerta devono essere riportati nella relazione illustrativa e negli elaborati ammessi.
6. Nella predisposizione della relazione illustrativa della parte tecnico-qualitativa dell’offerta l’operatore economico non deve, a pena di esclusione dalla gara, inserire elementi che possano in qualsiasi modo anticipare valori o profili specifici della parte economica dell’offerta, in quanto verrebbe ad essere violato il principio di segretezza delle offerte.
7. Le pagine della relazione descrittiva della parte tecnico-qualitativa dell’offerta devono essere sottoscritte dal legale rappresentante dell’operatore economico concorrente o, comunque, da soggetto dotato di poteri di rappresentanza. In caso di raggruppamento temporaneo costituito, l’offerta dovrà essere sottoscritta dall’impresa mandataria "in nome e per conto proprio e delle mandanti"; qualora invece il mandato non sia stato conferito, l’offerta dovrà essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutte le imprese che costituiranno il Raggruppamento o, comunque, da soggetti dotati di poteri di rappresentanza per le stesse.
In caso di consorzio o GEIE costituito o da costituire l’offerta dovrà essere sottoscritta dal legale
rappresentante del consorzio o XXXX e dal legale rappresentante della/e impresa/e designata come esecutrice del lavoro o, comunque, da soggetti dotati di poteri di rappresentanza per gli stessi.
In caso di aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete provviste di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica la relazione tecnica dovrà essere sottoscritta dalla capogruppo o dal legale rappresentante dell’organo comune. Nel caso di aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete il cui organo comune sia privo di potere di rappresentanza e di soggettività giuridica oppure nel caso in cui l’aggregazione sia sprovvista di organo comune, la relazione tecnica dovrà essere sottoscritta da tutte le imprese che costituiranno tale aggregazione.
B.2. Allegati all’offerta tecnica
1. Per gli allegati all’offerta tecnica (elaborati, schede tecniche) eccedenti il numero di pagine previste dallo standard formale, si rinvia integralmente a quanto richiesto nell’allegato 5.
12.4.1 Soglia di sbarramento qualitativo
1. In relazione alle proprie aspettative/esigenze sotto il profilo della qualità delle prestazioni, la stazione
appaltante individua quale soglia
minima di punteggio coerente con le stesse
per la parte tecnico-
qualitativa dell’offerta, ossia come "soglia di sbarramento qualitativo", in rapporto ai criteri indicati nell’allegato 5 ("criteri di valutazione dell’offerta"), ai sensi dell’art. 95, comma 8 del d.lgs. n. 50/2016, il punteggio di 40/80: qualora un operatore economico concorrente non consegua per la parte tecnico-
qualitativa dell’offerta il punteggio minimo di 40/80, sarà escluso dalla gara procederà all’apertura dell’offerta economica.
e per lo stesso non si
2. L’applicazione della soglia di sbarramento qualitativo è effettuata sulla base dei punteggi complessivi assegnati a ciascuna offerta per la parte tecnico-qualitativa.
12.5 Busta C – OFFERTA ECONOMICA
C.1. Modulo offerta economica (Allegato 6)
1. Il concorrente che intende partecipare alla procedura dovrà compilare il modulo relativo all’offerta economica, utilizzando preferibilmente l’Allegato 6 alla documentazione di gara. L’utilizzo di moduli diversi da quelli proposti dalla Stazione Appaltante è consentito: si tenga presente che gli stessi dovranno contenere tutti gli elementi richiesti, pena l’esclusione dalla gara.
2. L’offerta economica è soggetta ad imposta di bollo in base alla Tariffa allegato A del D.P.R. n.
642/1972. In caso di mancato assolvimento dell’imposta, l’Azienda provvede a dar corso alla
regolarizzazione ai sensi dell’art. 31 del D.P.R. n. 642/1972.
3. Ai sensi dell’art. 95 comma 10 del d.lgs. 50/2016, l’operatore dovrà indicare nell’offerta economica i propri costi relativi alla manodopera e gli oneri aziendali per l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, come meglio precisato nell’Allegato 6 al presente disciplinare, pena l’esclusione dalla gara.
4. In caso di raggruppamento e/o di partecipazione in altra forma aggregata l’operatore dovrà specificare obbligatoriamente, ai sensi dell’art. 48, comma 4 d.lgs. 50/2016, le categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli componenti riuniti.
Si chiede, altresì, ai soli fini di una completa informazione della stazione appaltante, di indicare le
rispettive quote di partecipazione (percentuali di presenza all’interno del raggruppamento).
5. Tutti gli importi e valori vanno indicati in cifre e in lettere. Nel caso di discordanza tra l’indicazione del prezzo o del valore espresso in cifre e quello in lettere, prevale quello in lettere. Nel caso di discordanza tra il ribasso percentuale ed il prezzo complessivo indicato, prevale in ogni caso il ribasso percentuale
(espresso in lettere) da indicare in calce alla “Lista delle lavorazioni successivo comma 9, così come precisato nel successivo comma 10.
e forniture” di cui al
6. La mancata indicazione del valore complessivo del prezzo offerto per l’esecuzione dei lavori da parte dell’operatore economico è causa di esclusione dalla gara, in quanto comportante la mancanza di un elemento essenziale dell’offerta.
7. Al fine di consentire all’Azienda l’identificazione del soggetto sottoscrittore dell’offerta economica ed in ragione delle dichiarazioni sostitutive in essa contenute, l’offerta economica deve essere accompagnata da una fotocopia di un documento d’identità valido del sottoscrittore.
8. Qualora l’offerta non riporti in allegato la fotocopia del documento di identità del sottoscrittore, la relativa dichiarazione sarà considerata come formata in modo incompleto e l’Azienda potrà richiedere la regolarizzazione, mentre l’offerta, se regolarmente sottoscritta e formata dei suoi elementi essenziali, sarà considerata valida.
9. N.B.: Al modulo offerta economica è allegata la “Lista delle lavorazioni e forniture previste per l’esecuzione dei lavori” composta da sette colonne. Nella lista sono riportati per ogni lavorazione e fornitura, nella prima colonna il numero di riferimento dell'elenco delle descrizioni delle varie lavorazioni e forniture previste in progetto, nella seconda colonna la descrizione sintetica delle varie lavorazioni e forniture, nella terza colonna le unità di misura, nella quarta colonna il quantitativo previsto in progetto per ogni voce.
10. Nel termine fissato per la presentazione delle offerte, i concorrenti rimettono alla stazione appaltante, unitamente agli altri documenti richiesti, la “Lista” di cui al precedente comma 9 che riporta, nella quinta
e sesta colonna, i prezzi unitari offerti per ogni lavorazione e fornitura espressi in cifre nella quinta
xxxxxxx ed in lettere nella sesta colonna e, nella settima colonna, i prodotti dei quantitativi risultanti dalla quarta colonna per i prezzi indicati nella sesta. Il prezzo complessivo offerto, rappresentato dalla somma di tali prodotti, è indicato dal concorrente in calce al modulo stesso unitamente al conseguente ribasso percentuale rispetto al prezzo complessivo posto a base di gara. Il prezzo complessivo ed il ribasso
sono indicati in cifre ed in lettere. In caso di discordanza prevale il indicato in lettere.
ribasso percentuale
11. Nel caso di discordanza dei prezzi unitari offerti prevale il prezzo indicato in lettere. Il modulo è sottoscritto in ciascun foglio dal concorrente e non può presentare correzioni che non sono da lui stesso espressamente confermate e sottoscritte.
12. La lista delle quantità relative alla parte dei lavori a corpo posta a base di gara ha effetto ai soli fini dell'aggiudicazione; prima della formulazione dell'offerta, il concorrente ha l'obbligo di controllare le voci riportate nella lista attraverso l'esame degli elaborati progettuali, comprendenti anche il computo metrico estimativo, allegati ai documenti di gara. In esito a tale verifica il concorrente è tenuto ad integrare o ridurre le quantità che valuta carenti o eccessive e ad inserire le voci e relative quantità che ritiene mancanti, rispetto a quanto previsto negli elaborati grafici e nel capitolato speciale d’appalto nonché negli altri documenti che è previsto facciano parte integrante del contratto, alle quali applica i prezzi unitari che ritiene di offrire.
L'offerta va inoltre accompagnata, a pena di inammissibilità, da una dichiarazione di presa d’atto che l'indicazione delle voci e delle quantità non ha effetto sull'importo complessivo dell'offerta che, seppure determinato attraverso l'applicazione dei prezzi unitari offerti alle quantità delle varie lavorazioni, resta fisso ed invariabile.
13. La Commissione giudicatrice, in seduta pubblica, apre i plichi ricevuti e contrassegna ed autentica i
documenti e le offerte in ciascun foglio e le eventuali correzioni apportate nel modo indicato nel
precedente comma 12, legge ad alta voce il prezzo complessivo offerto da ciascun concorrente ed il
conseguente ribasso percentuale e procede, sulla base dei ribassi espressi in lettere, secondo quanto
previsto dall’art. 97, comma 3, disciplinare di gara.
del d.lgs. 50/2016, nei modi e nei termini previsti dal presente
14. Il Responsabile del procedimento, dopo l'aggiudicazione e prima della stipulazione del contratto, procede alla verifica dei conteggi presentati dall'affidatario tenendo per validi e immutabili i prezzi unitari e correggendo, ove si riscontrino errori di calcolo, i prodotti o la somma di cui al precedente comma 10. In caso di discordanza fra il prezzo complessivo risultante da tale verifica e quello dipendente dal ribasso
percentuale offerto, tutti i prezzi unitari sono corretti in modo costante in base alla percentuale di
discordanza. I prezzi unitari offerti, eventualmente corretti, costituiscono l'elenco dei prezzi unitari contrattuali.
13. SOCCORSO ISTRUTTORIO
13.1. Procedura per l’applicazione del soccorso istruttorio
1. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura
di soccorso istruttorio prevista dall’art. 83, comma 9 del d.lgs. n. 50/2016 e seguenti.
specificata nei commi
2. La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE – ad
esclusione di quelle afferenti l’offerta tecnica e quella economica – potrà essere sanata su richiesta della
stazione appaltante, che concederà al concorrente un termine, non superiore a 10 (dieci) giorni, per
l’integrazione/regolarizzazione delle dichiarazioni mancanti e/o incomplete. Decorso inutilmente il termine di cui sopra, il concorrente sarà escluso dalla gara.
13.2. Situazioni che costituiscono irregolarità non sanabili, nonché elementi e dichiarazioni ai quali non si applica il soccorso istruttorio
1. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
2. Alle mancanze, alle incompletezze e alle irregolarità degli elementi e dei contenuti dichiarativi dell’offerta tecnica e dell’offerta economica non si applicano le disposizioni del soccorso istruttorio, secondo quanto espressamente previsto dall’art. 83, comma 9 del d.lgs. n. 50/2016.
13.3. Cause tassative di esclusione
1. Nel rispetto del principio di tassatività delle cause di esclusione stabilito dall’art. 83, comma 8,
penultimo periodo del d.lgs. n. 50/2016, le cause di esclusione dalla gara sono specificamente indicate nel presente disciplinare, con esplicita evidenziazione della disposizione dello stesso decreto che prevede l’obbligo prescrittivo in base al quale sono applicate.
14. TERMINE PRESENTAZIONE OFFERTE – VALIDITÀ – APERTURA DELLE OFFERTE
14.1. Termine di scadenza per la presentazione delle offerte e indirizzo a cui presentarle
1. Il plico generale con tutta la documentazione indicata al precedente punto 12, deve pervenire, pena l’esclusione dalla gara in base a quanto previsto dall’art. 60 e dall’art. 79 del d.lgs. n. 50/2016, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento inoltrata mediante il servizio postale, ovvero mediante corriere espresso o agenzia di recapito autorizzata, entro le ore 12,00 del giorno 22/06/2018, all’ufficio protocollo Xxxxx Xxxx x. 00 Xxxxxxx.
2. È possibile anche la consegna a mano del plico, dalle ore 9,30 alle ore 12,30, nei giorni dal lunedì al venerdì, allo stesso ufficio di cui al precedente comma 1, che ne rilascerà apposita ricevuta.
3. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dell’operatore economico mittente; l’Azienda esclude pertanto qualsiasi responsabilità in ordine al mancato ricevimento dei plichi per cause da essa non dipendenti, imputabili nello specifico ai corrieri o ai vettori prescelti dagli operatori economici concorrenti per l’inoltro degli stessi.
4. Il termine per la presentazione delle offerte di cui al precedente comma 1 è stato stabilito dall’Azienda, ai sensi dell’art. 79, comma 2 del d.lgs. n. 50/2016, tenendo conto dell’obbligo di sopralluogo previsto al paragrafo 8 del presente disciplina e di gara.
14.2. Condizioni relative alla presentazione delle offerte
1. Ciascun concorrente non può presentare più di un’offerta. La presentazione di offerte plurime è causa di esclusione dalla gara, in quanto comporta violazione del divieto previsto dall’art. 32, comma 4 del d.lgs. n. 50/2016 e non consente di avere certezza sul contenuto delle offerte.
2. Sono considerate irregolari le
offerte non conformi a quanto prescritto nel
bando e nel presente
disciplinare di gara, nonché nel capitolato speciale e nello schema di contratto. Non sono ammesse e, pertanto, saranno escluse dalla gara offerte condizionate.
3. In base all’art. 59, comma 4 del d.lgs. n. 50/2016 sono considerate inammissibili e, pertanto, saranno escluse dalla gara, le offerte:
a. in relazione alle quali la commissione giudicatrice ritenga sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi;
b. che non hanno la qualificazione necessaria;
c. il cui prezzo supera l'importo posto dall'amministrazione aggiudicatrice a base di gara, stabilito e
documentato prima dell'avvio della procedura di appalto (offerte in rialzo rispetto alla base d’asta).
14.3. Validità e vincolatività dell’offerta
1. L’offerta è vincolante, per l’operatore economico concorrente, per un periodo di centottanta (180) giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione, secondo i termini generali previsti dall’art. 32, comma 4 del d.lgs. n. 50/2016.
2. L’offerta dell’aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito nel precedente comma 1.
3. Per ragioni eccezionali e straordinarie, l’Azienda può chiedere agli offerenti il differimento del termine previsto dal precedente comma 1.
15. PROCEDURA DI GARA
15.1. Prima seduta pubblica per l’apertura dei plichi contenenti i documenti di gara
1. La prima seduta pubblica nella quale saranno aperti i plichi generali contenenti le buste con i documenti predisposti dagli operatori economici per partecipare alla gara si terrà il giorno 26/06/2018 alle ore 10.00 presso la sede dell’Azienda in Xxxxx Xxxx x. 00 – Bologna, Sala IIA.
2. All’apertura dei plichi – così come a tutte le successive sedute pubbliche di gara - possono assistere i legali rappresentanti degli operatori economici partecipanti alla gara o soggetti da essi designati con delega formale da esibire su richiesta del soggetto che svolge le operazioni di gara.
15.2. Successive sedute pubbliche nell’ambito delle operazioni di gara
1. In relazione allo svolgimento delle operazioni di ammissione e delle operazioni di gara, quando sia previsto dal d.lgs. n. 50/2016 o dal presente disciplinare di gara a fini di pubblicità e trasparenza, le
successive sedute pubbliche saranno comunicate agli operatori economici concorrenti mediante
comunicazione inviata al loro indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) e mediante pubblicazione di avviso sul sito Internet dell’Azienda, nella sezione “Amministrazione Trasparente”, nella sub-sezione
seguente indirizzo:
16. CHIARIMENTI ED INFORMAZIONI
16.1. Richieste di chiarimenti in ordine alla procedura di gara
1. Gli operatori economici concorrenti alla presente procedura di gara possono richiedere chiarimenti in ordine alla stessa, presentando le richieste in forma scritta ed inviandole esclusivamente mediante posta elettronica certificata (pec) al seguente indirizzo: xxx@xxx.xxxxxxxxxx.xx specificando altresì il CIG di riferimento.
2. Le richieste di chiarimenti possono riguardare:
a) gli elementi di regolamentazione della gara definiti dal bando, dal presente disciplinare, dal capitolato speciale e dallo schema di contratto;
b) le modalità di compilazione dei documenti allegati (modelli dichiarativi) al presente disciplinare.
3. Le risposte alle richieste di chiarimenti costituiscono interpretazioni del testo del bando, del presente disciplinare, del capitolato speciale e dello schema di contratto, nonché dei documenti ulteriori allegati (modelli dichiarativi) al presente disciplinare, al fine di renderne chiaro e comprensibile il significato e/o la ratio.
4. Al fine di assicurare la piena tracciabilità delle comunicazioni e di garantire pienamente il principio di parità di trattamento nei confronti degli operatori economici che prendono parte alla procedura di gara, l’Azienda non considera ricevibili e conseguentemente non accetta le richieste di chiarimenti presentate mediante posta elettronica ordinaria ad altri indirizzi di posta elettronica della stessa Azienda, fax e/o comunicazioni telefoniche.
5. Le richieste di chiarimenti dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 15/06/2018 (sesto giorno antecedente il termine di presentazione delle offerte). Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.
6. Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla
presente procedura, saranno pubblicate in forma anonima sino alle ore 24.00 del 15/06/2018 (sesto
16.2. Richieste di informazioni generali
1. Gli operatori economici che intendono partecipare alla gara possono richiedere informazioni generali sulla stessa quali:
a) elementi di sintesi desumibili dal bando, dal disciplinare, dal capitolato, dallo schema di contratto e dagli altri documenti di gara (es. valore complessivo dell’appalto, ecc.);
b) elementi relativi ad aspetti tecnici per l’acquisizione dei documenti dal sito (es. riferiti a problematiche del browser dell’operatore economico).
3. Le richieste di informazioni generali non devono contenere richieste di chiarimenti, per le quali vale unicamente quanto previsto dal precedente paragrafo 16.1.
17. OPERAZIONI DI AMMISSIONE ALLA GARA, OPERAZIONI DI GARA E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE
17.1. Operazioni preliminari allo svolgimento della procedura di gara
1. Una volta scaduto il termine per la presentazione delle offerte, l’Azienda procede:
a) allo svolgimento delle operazioni preliminari relative all’ammissione degli operatori economici alla gara mediante il Responsabile unico del procedimento oppure mediante un apposito seggio di gara istituito ad hoc oppure mediante l’Ufficio gare e appalti di seguito individuati come “soggetti
competenti alle operazioni di ammissione”, al fine di svolgere le operazioni elative all’ammissione
degli operatori economici che hanno presentato istanza di partecipazione alla gara;
b) con la nomina della Commissione giudicatrice di cui all’art. 77 del d.lgs. n. 50/2016, deputata a svolgere le operazioni di valutazione delle offerte.
2. In relazione alle operazioni di ammissione alla gara, il Responsabile unico del procedimento svolge in ogni caso una funzione di coordinamento e controllo, finalizzata ad assicurare il regolare svolgimento delle procedure e adotta le decisioni conseguenti alle valutazioni adottate.
3. In base a quanto previsto dall’art. 29 comma 1 del d.lgs. n. 50/2016, l’Azienda pubblica sul proprio sito internet, nella sezione Amministrazione Trasparente, sub-sezione “Bandi e gare”, il curriculum di ogni componente nominato nella commissione giudicatrice.
5. In relazione alle operazioni di
ammissione e di valutazione delle offerte, il
Responsabile unico del
procedimento procede ad individuare, nell’ambito del Sistema AVCPass, il soggetto Responsabile della
Verifica dei Requisiti (RVR) e gli eventuali Collaboratori per la verifica dei requisiti (CVR), sulla base
dell’atto di nomina del soggetto competente alle operazioni di ammissione alla gara.
17.2. Operazioni di ammissione alla gara
1. Una volta scaduto il termine per la presentazione delle offerte, l’Amministrazione procede in seduta pubblica, mediante il Responsabile unico del procedimento oppure mediante un apposito seggio di gara
istituito ad hoc oppure mediante l’Ufficio gare/appalti quale “soggetto competente alle operazioni di
ammissione”, all’ammissione degli operatori economici che hanno presentato istanza di partecipazione alla gara in forma monosoggettiva o plurisoggettiva.
2. Il soggetto competente alle operazioni di ammissione, prima dell’apertura dei plichi generali presentati dagli operatori economici, procede in seduta pubblica alla verifica dell’integrità degli stessi.
3. Il soggetto competente alle operazioni di ammissione, procede in seduta pubblica all’apertura dei plichi
generali presentati dagli operatori economici, verificando che all’interno di contenute:
a) la busta A, contenente la documentazione amministrativa;
b) la busta B, contenente l’offerta tecnica;
c) la busta C, contenente l’offerta economica.
ognuno di essi siano
4. Il soggetto competente alle operazioni di ammissione, svolgendo le operazioni di cui al precedente comma 3, procede all’esclusione dell’operatore economico dalla gara nei seguenti casi:
a) le buste contenute all’interno del plico generale non recano la dicitura che ne consente l’identificazione;
b) manchi una delle tre buste A, B e C.
5. Il soggetto competente alle operazioni di ammissione procede in seduta pubblica all’apertura della busta A per ciascun operatore economico, sulla base dell’ordine di arrivo delle stesse in base a quanto registrato al Protocollo, verificando:
a) la presenza dell’istanza di partecipazione;
b) la presenza del DGUE;
c) la presenza degli altri documenti individuati nel presente disciplinare al punto 12.3.
6. Il soggetto competente alle operazioni di ammissione procede, sulla base degli elementi identificativi dell’operatore economico e dei soggetti per esso operanti, alla verifica di eventuali incompatibilità o della sussistenza di possibile conflitto di interesse, in base a quanto previsto dall’art. 42 del d.lgs. n. 50/2016. Qualora si verifichi una situazione comportante conflitto di interesse, il soggetto competente alle operazioni di ammissione deve procedere a rimuovere lo stesso.
7. Il soggetto competente alle operazioni di ammissione procede in seduta pubblica per ogni operatore economico:
a) alla lettura dell’istanza di partecipazione e del DGUE, al fine di verificarne la completezza;
b) alla verifica della presenza di tutti i documenti complementari richiesti;
c) all’acquisizione del PASSOE e AVCPass.
all’acquisizione dell’operatore economico nell’ambito del sistema
8. Qualora il soggetto competente alle operazioni di ammissione rilevi la mancanza, l’incompletezza o irregolarità formali di una o più dichiarazioni o di uno o più documenti riferiti all’operatore economico, procede ad attivare le procedure per il soccorso istruttorio.
9. Qualora il soggetto competente alle operazioni di ammissione rilevi tramite il sistema AVCPass che in relazione all’operatore economico partecipante sussistono annotazioni nel Casellario informatico dell’Anac,
effettua le verifiche necessarie, sia d’ufficio sia con l’eventuale collaborazione economico.
dello stesso operatore
10. Qualora il soggetto competente alle operazioni di ammissione rilevi che un operatore economico non
ha prodotto il PASSOE in quanto
non iscritto al sistema AVCPass, lo registra
mediante la specifica
funzionalità del sistema e assegna allo stesso un congruo termine, rispetto all’avvio delle attività di verifica delle posizioni degli operatori economici ai fini dell’ammissione alla gara.
11. Il soggetto competente alle operazioni di ammissione redige un verbale delle operazioni stesse, nel quale precisa anche le ragioni di eventuali sospensioni o interruzioni dell’attività, nonché le modalità di
custodia dei plichi e delle buste manipolazioni.
in un luogo sicuro a fini di garanzia degli stessi rispetto a possibili
12. Nel verbale il soggetto competente alle operazioni di ammissione formalizza le eventuali esclusioni di operatori economici conseguenti al verificarsi delle specifiche e tassative cause individuate dal presente disciplinare per tale fase.
13. Il soggetto competente alle economici ammessi alla gara.
operazioni di ammissione riporta nel verbale
l’elenco degli operatori
14. Il soggetto competente alle operazioni di ammissione trasmette immediatamente al Responsabile Unico del Procedimento il verbale attestante l’esclusione degli operatori economici e il verbale attestante l’ammissione degli operatori economici alla gara per le pubblicazioni previste dall’art. 29 del d.lgs. n. 50/2016 e per l’inoltro alla Commissione giudicatrice.
17.3. Operazioni di gara
1. La Commissione giudicatrice,
prima dell’apertura dei plichi delle offerte presentate dagli operatori
economici ammessi alla gara come concorrenti, procede, sulla base degli elementi identificativi
dell’operatore economico e dei soggetti per esso operanti rilevati nel verbale di ammissione e nei documenti da essi presentati per la partecipazione alla gara, alla verifica di eventuali incompatibilità o
della sussistenza di possibile conflitto di interesse per i suoi componenti, in base a quanto previsto
dall’art. 42 del d.lgs. n. 50/2016. Qualora si verifichi una situazione comportante conflitto di interesse, il soggetto interessato deve procedere a rimuovere la stessa.
2. La Commissione giudicatrice procede in seduta pubblica all’apertura della busta B – offerta tecnica per ciascuno dei soggetti ammessi alla procedura, al solo fine di verificarne il contenuto sulla base di quanto indicato al punto 12.4 del presente disciplinare.
3. La valutazione delle offerte tecniche sarà effettuata dalla Commissione in una o più sedute riservate, secondo le modalità indicate nell’allegato 5 al presente disciplinare (criteri di valutazione dell’offerta).
4. La Commissione, all’esito della valutazione, predispone una graduatoria provvisoria dei punteggi attribuiti all’offerta tecnica, anche al fine di valutare il superamento della soglia di sbarramento prevista al precedente paragrafo 12.4.1 ("soglia di sbarramento qualitativo").
5. Esaurita la valutazione delle parti tecnico-qualitative delle offerte, la Commissione giudicatrice
procederà in un giorno che comunicherà ai concorrenti via posta elettronica certificata (pec) con adeguato anticipo, in seduta pubblica, all’apertura dei plichi contenenti le parti economiche delle offerte ed alla
lettura delle stesse. In apertura di seduta il Presidente della Commissione darà lettura dei punteggi
assegnati provvisoriamente ai concorrenti in base alla valutazione delle sole offerte tecniche.
Successivamente egli procederà all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche e darà lettura dei valori di offerta espressi in ciascuna di esse.
7. Qualora non siano rilevate offerte anormalmente basse, la Commissione giudicatrice nella stessa seduta pubblica comunica la graduatoria della gara risultante e la conseguente proposta di aggiudicazione, altrimenti procede secondo quanto indicato al successivo punto 18.
8. Parità di punteggio: nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo:
a) ma punteggi parziali per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione differenti, sarà posto
primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sul prezzo;
b) e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.
9. Le operazioni di gara devono essere svolte nel rispetto del principio di continuità dell’azione amministrativa. La Commissione giudicatrice è tenuta a motivare a verbale ogni eventuale sospensione delle operazioni.
10. La Commissione giudicatrice redige un verbale delle operazioni di gara, nel quale precisa:
a) le valutazioni assegnate alle varie offerte, mediante l’applicazione dei criteri e dei sub-criteri previsti nell’allegato 5 al presente disciplinare di gara;
b) le operazioni inerenti la formazione delle graduatorie e quelle inerenti la rilevazione delle offerte anormalmente basse;
c) le ragioni di eventuali sospensioni o interruzioni dell’attività, nonché le modalità di custodia dei plichi e delle buste in un luogo sicuro a fini di garanzia degli stessi rispetto a possibili manipolazioni;
d) le eventuali esclusioni di operatori economici:
1. conseguenti all’applicazione della soglia di sbarramento qualitativo;
2. conseguenti al verificarsi delle specifiche e tassative cause individuate dal presente disciplinare per tale fase;
e) la proposta di aggiudicazione da sottoporre all’Azienda ai sensi dell’art. 32, comma 5 del d.lgs. n. 50/2016.
17.4. Trasparenza
1. Tutti gli atti dell’Azienda relativi alla procedura di gara regolata dal presente disciplinare, quando non assoggettati ai particolari limiti e al differimento previsti dall’art. 53, commi 2 e 3 del d.lgs. n. 50/2016 ovvero quando secretati ai sensi dell'articolo 162 dello stesso decreto, sono pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente” con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
2. Al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell’articolo 120 del codice del processo amministrativo, sono altresì pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito della valutazione dei requisiti. E’ inoltre pubblicata la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti.
3. Gli atti di cui al comma 1, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 53 del d.lgs. n. 50/2016, sono pubblicati anche sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché, se disponibile in xxxxx xx xxxx, xxxxx piattaforma digitale istituita presso l’ANAC, anche tramite i sistemi informatizzati regionali e le piattaforme regionali di e-procurement interconnesse tramite cooperazione applicativa.
18. RILEVAZIONE DELLE EVENTUALI OFFERTE ANORMALMENTE BASSE E VERIFICA DELLE STESSE
1. Ai fini della verifica di anomalia risultano anormalmente basse le offerte che presentano sia i punti
relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o
superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal presente disciplinare, quindi, rispettivamente:
a) 64 punti o più per la parte tecnico-qualitativa dell’offerta;
b) 16 punti o più per la parte economica dell’offerta.
2. Il Responsabile unico del procedimento, avvalendosi anche della Commissione giudicatrice, richiede per iscritto, mediante posta elettronica certificata (pec), agli operatori economici le cui offerte siano state rilevate come anormalmente basse, specifiche spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte stesse assegnando ai concorrente un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni, per la presentazione, per iscritto, mediante posta elettronica certificata (pec) delle spiegazioni.
3. Le spiegazioni devono essere inviate dall’operatore economico alla seguente casella di posta elettronica certificata: xxx@xxx.xxxxxxxxxx.xx.
4. Gli operatori economici devono fornire, rispetto alla richiesta del Responsabile unico del procedimento, spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nell’offerta rilevata come anormalmente bassa, sulla base di un giudizio tecnico che deve evidenziare la congruità, la serietà, la sostenibilità e la realizzabilità dell’offerta.
5. Le spiegazioni di cui al comma 4 possono, in particolare, riferirsi a:
a) l’economia del metodo di costruzione;
b) le soluzioni tecniche o metodologiche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l’offerente per eseguire i lavori;
c) l’originalità dei lavori proposti dall’offerente.
6. Qualora l’operatore economico al quale siano state richieste le spiegazioni non provveda ad inviarle al Responsabile unico del procedimento entro il termine dallo stesso stabilito, è escluso dalla gara.
7. Il Responsabile unico del procedimento, avvalendosi anche della Commissione giudicatrice, sottopone a verifica le spiegazioni fornite dall’operatore economico in merito alla propria offerta e la esclude solo se la prova fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi proposti, tenendo conto degli elementi di cui al comma 5 o se ha accertato, con le modalità di cui al primo periodo, che l'offerta è anormalmente bassa in quanto:
a) non rispetta gli obblighi di cui all’articolo 30, comma 3 del d.lgs. n. 50/2016;
b) non rispetta gli obblighi di cui all’articolo 105 del d.lgs. n. 50/2016;
c) sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza di cui all'articolo 95, comma 10 del d.lgs. n. 50/2016 rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori;
d) il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle all'articolo 23, comma 16 del d.lgs. n. 50/2016.
apposite tabelle di cui
8. Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge.
9. Il Responsabile unico del procedimento può in ogni caso valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
10. A seguito dello svolgimento delle operazioni di verifica delle offerte anormalmente basse da parte del soggetto a ciò deputato in base alle Linee-guida dell’Anac, la Commissione giudicatrice indice, a fini di massima garanzia della trasparenza, una seduta pubblica nella quale:
a) informa i concorrenti degli esiti delle verifiche delle offerte anormalmente basse;
b) comunica la graduatoria della aggiudicazione.
gara risultante da queste verifiche e la conseguente proposta di
19. PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE, AGGIUDICAZIONE E STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
19.1. Proposta di aggiudicazione e aggiudicazione
1. La proposta di aggiudicazione definita dalla Commissione giudicatrice al termine delle operazioni di gara e delle eventuali operazioni di verifica delle offerte anormalmente basse è trasmessa all’Azienda per la sua approvazione da parte dell’organo competente, in base a quanto previsto dall’art. 33, comma 1 del d.lgs. n. 50/2016.
2. La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell’articolo 33, comma 1, provvede all’aggiudicazione.
3. L’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta. L’offerta dell’aggiudicatario è irrevocabile fino al termine di stipulazione previsto dall’art. 32, comma 8 del d.lgs. n. 50/2016.
4. L’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale (insussistenza dei motivi di esclusione previsti dall’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016) e di qualificazione SOA dell’operatore economico.
5. Al concorrente che, a seguito dell’espletamento della procedura di gara, non risulterà aggiudicatario nulla sarà dovuto, a qualsiasi titolo, per lo svolgimento degli studi, dei rilievi, degli accertamenti, dei sondaggi e di ogni altro servizio, oneri e prestazioni resisi necessari al fine della formulazione dell’offerta.
19.2. Stipulazione del contratto
1. L’Azienda procederà alla stipulazione del contratto con il soggetto aggiudicatario dopo la scadenza del termine dilatorio, previsto in trentacinque (35) giorni decorrenti dal giorno dell’invio dell’ultima comunicazione di avvenuta aggiudicazione (ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. a del d.lgs. n. 50/2016), come stabilito dall’art. 32, comma 9 del d.lgs. n. 50/2016.
2. Il termine massimo per la stipulazione del contratto è stabilito in sessanta (60) giorni dall’efficacia dell’aggiudicazione definitiva. L’Azienda e l’operatore economico aggiudicatario possono stabilire, di comune accordo, un termine differente per la stipulazione del contratto, comunque non inferiore ai trentacinque (35) giorni.
3. In base a quanto stabilito dall’art. 32, comma 14 del d.lgs. n. 50/2016, poiché il contratto di appalto è formalizzato a seguito dell’aggiudicazione avvenuta sulla base di una procedura aperta, la sua stipulazione deve essere effettuata con atto pubblico notarile informatico/in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'Azienda aggiudicatrice o mediante scrittura privata, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per l’Azienda.
4. Ai fini della sottoscrizione del contratto di appalto, l’operatore economico aggiudicatario deve essere provvisto della firma digitale, ai sensi di quanto previsto dall’art. 23 del d.lgs. n. 82/2005.
19.3. Eventuale esecuzione in via anticipata
1. L’esecuzione in via d’urgenza dell’appalto può avvenire alle condizioni e nei termini previsti dall’art. 32, comma 8 del d.lgs. n. 50/2016, comunque una volta divenuta efficace l’aggiudicazione.
2. L’esecuzione d’urgenza è ammessa, in base all’art. 32, comma 8 del d.lgs. n. 50/2016, esclusivamente nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l’igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara
determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la
perdita di finanziamenti comunitari.
3. Qualora l’Azienda abbia dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, l'aggiudicatario ha
diritto al rimborso delle spese dell'esecuzione.
sostenute per le prestazioni espletate su
ordine del direttore
20. CONTROLLO DEI REQUISITI – VERIFICHE ANTIMAFIA
20.1. Controlli sui requisiti economici concorrenti
dell’operatore economico aggiudicatario
e di altri operatori
1. L’Azienda può, mediante il Responsabile unico del procedimento, sottoporre a verifica in qualsiasi
momento della procedura di gara, con riferimento ai singoli operatori economici concorrenti:
a) l’insussistenza dei motivi di esclusione previsti dall’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016;
b) il possesso dei requisiti previsti dal disciplinare in relazione all’art. 83 del d.lgs. n. 50/2016 e specificati nel paragrafo 6 del presente disciplinare di gara.
2. Il Responsabile unico del procedimento acquisisce i documenti comprovanti il possesso dei requisiti di cui al precedente comma 1 mediante utilizzo della banca dati prevista dall’art. 81 del d.lgs n. 50/2016 e quindi, in base a quanto previsto dall’art. 216, comma 13 dello stesso decreto, con accesso al sistema AVCPass.
3. Qualora i documenti non siano acquisibili mediante il sistema AVCPass, il procedimento provvede al recupero della documentazione a comprova:
Responsabile unico del
a) secondo le modalità specifiche stabilite dalla normativa vigente per l’accesso alle banche dati di
riferimento, tra cui quella inerente l’acquisizione del documento unico di regolarità contributiva
(DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1 giugno 2015, mediante la modalità “Durc on line”;
b) secondo le modalità previste
dall’art. 40, co. 1, del d.P.R. n. 445/2000,
mediante acquisizione
d’ufficio presso le amministrazioni certificanti.
4. In relazione alla verifica di
cui al comma 1, il Responsabile unico del
procedimento richiede
all’operatore economico sottoposto a verifica i soli documenti in sua esclusiva disponibilità necessari per
la comprova dei requisiti, intesi
quali mezzi di prova ai sensi dell’art. 86
del d.lgs. n. 50/2016,
richiedendo che siano resi disponibili nel sistema AVCPass, anche considerando quanto indicato dall’Anac nella propria deliberazione n. 157/2016, reperibile con i suoi allegati al seguente indirizzo internet: xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxx/xxxxxx/xxxxxxx/XxxxxxxxXxxxxxxx/XxxxXxxxXxxxxxxx/_Xxxx?xxx0xx0x0xx0x0 780424bb5ffc1a5e55a6b
5. Gli operatori economici, per utilizzare il sistema AVCPass devono attenersi alle condizioni e alle modalità tecniche richieste dall’art. 3 della deliberazione Anac n. 157/2016.
6. In relazione all’aggiudicazione dell’appalto, l’Azienda, mediante il Responsabile unico del procedimento:
a) procede alla verifica di cui al comma 1 nei confronti dell’operatore economico offerente cui ha deciso di aggiudicare l’appalto ed eventualmente nei confronti dell’operatore economico che lo segue nella graduatoria di aggiudicazione;
b) richiede all’offerente cui ha deciso di aggiudicare l’appalto ed eventualmente all’operatore economico che lo segue nella graduatoria di aggiudicazione, di presentare i documenti costituenti i mezzi di prova di cui ai precedenti commi, potendo invitare gli stessi a integrare la documentazione eventualmente già sottoposta a verifica nel corso della gara.
8. La procedura di cui al precedente comma può essere avviata e sviluppata anche nel corso del
procedimento per l’approvazione
della proposta di aggiudicazione e per
la sua conseguente
trasformazione in aggiudicazione ai sensi degli articoli 32 e 33 del d.lgs. n. 50/2016.
20.2. Verifiche inerenti la normativa antimafia
1. L’Azienda, in base a quanto stabilito dall’art. 91, comma 1 del d.lgs. n. 159/2011, acquisisce mediante il Responsabile unico del procedimento prima della stipulazione del contratto, l’informazione antimafia di cui all’art. 84, comma 3 dello stesso decreto.
2. Al fine di consentire quanto previsto dal precedente comma 1, l’operatore economico aggiudicatario è
tenuto a fornire tempestivamente all’Azienda, su richiesta della stessa, le informazioni necessarie per
consentire l’effettuazione completa dei controlli previsti dall’art. 91 del d.lgs. inerenti la normativa antimafia) ai fini della stipulazione del contratto.
n. 159/2011 (verifiche
3. In particolare, l’operatore economico aggiudicatario deve fornire le informazioni sui dati identificativi
dei soggetti sottoposti alle verifiche antimafia in base all’art. 85 del d.lgs. specifica dichiarazione sostitutiva di certificazione.
n. 159/2011, mediante
4. Qualora sia decorso il termine previsto dall’art. 92, comma 2, primo periodo del d.lgs. n. 159/2011 senza che il Prefetto abbia fornito l’informazione, l’Azienda procede anche in assenza dell’informazione antimafia in base a quanto stabilito dall’art. 92, comma 3 dello stesso d.lgs. n. 159/2011. Il contratto è
conseguentemente stipulato sotto condizione risolutiva e l’Azienda può recedere dal contratto quando
pervenga ad essa informazione antimafia interdittiva, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già
eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità
conseguite. Il recesso interviene siano accertati successivamente
anche quando gli elementi relativi a tentativi alla stipula del contratto. E’ comunque fatto
di infiltrazione mafiosa salvo quanto previsto
dall’art. 92, comma 2-bis del d.lgs. n. 159/2011.
21. SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA DI GARA AL RICORRERE DI PARTICOLARI SITUAZIONI
1. L’Azienda, in base all’art. 110, commi 1 e 2 del d.lgs. n. 50/2016, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell’appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 108 del d.lgs. n. 50/2016 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpellano progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dei lavori.
2. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.
22. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
1. Il Responsabile Unico del Procedimento di gara relativo al presente appalto è il Geom. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx (recapiti: Tel. 000.0000000; Posta elettronica ordinaria: xxxxxxxx.xxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx).
2. Il Responsabile Unico del Procedimento svolge, in relazione alla presente procedura, i compiti previsti dall’art. 31 del d.lgs. n. 50/2016, nonché dalle Linee-guida dell’Anac in materia.
23. INFORMAZIONI RELATIVE ALL’ORGANO RESPONSABILE PER LE PROCEDURE DI RICORSO
1. L’organo responsabile delle procedure di ricorso relative alla gara oggetto del presente disciplinare è il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Xxxxxx-Romagna, con sede in Bologna, Xxxxxx Xxxxxxxx 00, 00000 Xxxxxxx, Tel. 051/4293101-2-3.
2. Tutti i riferimenti per i contatti, le informazioni e la presentazione dei ricorsi sono rinvenibili al seguente indirizzo internet:
xxxxx://xxx.xxxxxxxxx- xxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxx/xxxxxxxx/Xxxxxxxxxxxxxx/Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxx/xxxxx.xxxx
24. INFORMAZIONI RELATIVE ALLA PUBBLICITÀ DEL BANDO E DEGLI ALTRI ATTI DI GARA
1. Il bando di gara relativo alla presente procedura sarà pubblicato in forma integrale:
a) sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
b) sul sito internet dell’Azienda, sezione Bandi e gare - “profilo di committente”, al seguente indirizzo: xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx/xxxxx.xxx/xxxxx-xx-xxxx-x-xxxxxxxxx/
c) sul sito internet dell’Osservatorio regionale, al seguente indirizzo:
xxxxx://xxx.xxxxx-xx.xx/Xxxxx-XX/
d) all’Albo pretorio on-line del Comune di Bologna, nella sezione “Bandi di gara”, nella sub-sezione “di altri Enti”, al seguente indirizzo:
xxxx://xxxxxxxxxx.xxxxxx.xxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxx/xxxx.xxx
2. Il bando di gara relativo alla presente procedura potrà essere pubblicato per estratto:
a) su n. 1 quotidiano nazionale;
b) su n. 1 quotidiano a diffusione locale.
3. Come indicato nell’art. 1, comma 5, tutti i documenti di gara sono xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx/xxxxx.xxx/xxxxx-xx-xxxx-x-xxxxxxxxx/.
consultabili all’indirizzo
4. L’appalto non rientra nell’ambito di applicazione dell’AAP.
25. RIMBORSO ONERI PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA E DEI SUOI ESTRATTI
1. In base a quanto previsto dall’art. 216, comma 11 del d.lgs. n. 50/2016 l’operatore economico che risulterà aggiudicatario dell’appalto oggetto della presente gara dovrà rimborsare entro il termine di 60 (sessanta giorni) dall'aggiudicazione le spese sostenute dall’Azienda (quale stazione appaltante) per la pubblicazione:
a) del bando integrale e dell’avviso di post aggiudicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
b) dell’estratto del bando e dell’avviso di post aggiudicazione sui due quotidiani nazionali e sui due quotidiani a diffusione locale.
2. Le spese di cui al precedente comma 1 sono complessivamente stimabili, in via presuntiva, in € 5.000.
L’importo complessivo specifico sarà comunicato all’operatore economico aggiudicatario una volta
avvenuta la pubblicazione degli avvisi di post aggiudicazione.
3. Qualora l’operatore economico aggiudicatario non provveda al rimborso delle spese di cui ai precedenti commi 1 e 2 entro il termine stabilito, l’Azienda procederà a recupero delle somme avvalendosi delle procedure previste dalla normativa.
26. INFORMATIVA DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. N. 196/2003
1. L’Azienda, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, informa i soggetti che intendono
concorrere alla procedura di gara che, prendendo parte alla stessa, possono momento i diritti previsti dall’art. 7 del d.lgs. 196/2003 (Codice in materia personali), presentando apposita istanza al Responsabile del trattamento.
esercitare in qualsiasi di protezione dei dati
2. In particolare, la normativa riconosce ad ogni interessato il diritto di poter accedere alle proprie informazioni e di conoscere le finalità e le modalità del trattamento dei suoi dati, di poter chiedere la cancellazione, il blocco o la trasformazione in forma anonima dei dati trattati in violazione della legge, di opporsi al trattamento per motivi legittimi, di richiedere l’aggiornamento, la rettificazione o, qualora ne abbia interesse, l’integrazione dei dati trattati.
3. I dati richiesti con il bando per partecipare alle procedure di affidamento di appalti pubblici sono
raccolti e trattati esclusivamente per finalità di selezione delle offerte ai fini della scelta dei contraenti.
4. I dati vengono comunicati ai membri della commissione giudicatrice, nominata per lo svolgimento delle procedure di valutazione delle offerte, nonché all’Autorità Nazionale Anticorruzione (Anac), per gli adempimenti relativi agli obblighi comunicativi nei confronti della stessa autorità previsti dal d.lgs. n. 50/2016 e dai provvedimenti attuativi dello stesso.
5. Le informazioni richieste devono essere necessariamente conferite, ove previste dagli atti di gara.
6. È riconosciuta al soggetto partecipante la facoltà di poter presentare ogni ulteriore informazione, nei limiti della pertinenza e non eccedenza rispetto agli scopi, salvo che non vi siano particolari limitazioni nel bando.
7. Fatto salvo quanto previsto dall’art. 29 del d.lgs. n. 50/2016, le informazioni relative all’appalto sono assoggettate a pubblicazione obbligatoria in base a quanto previsto dall’art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 e dall’art. 1, comma 32 della legge n. 190/2012.
8. Titolare del trattamento dei dati è l’Azienda pubblica di servizi alla persona ASP "Città di Bologna", Xxxxx Xxxx, x. 00, 00000 Xxxxxxx.
10. Per informazioni sul trattamento dei dati personali, per esercitare i suoi diritti o per conoscere l’elenco dei singoli responsabili può rivolgersi all’Ufficio Segreteria dell’Azienda presso la sede o contattare l’ufficio
Bologna, 23.04.2018
La Direttrice Generale Dott. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx