ALLEGATO A)
ALLEGATO A)
SCHEMA CONTRATTO DI COMODATO D’USO GRATUITO DI DIMORE STORICHE O RESIDENZE DI PREGIO ARTISTICO, CULTURALE, AMBIENTALE PER LA CELEBRAZIONE DI MATRIMONI E UNIONI CON RITO CIVILE
L’anno …………. il giorno …………… del mese di …………….. nella sede comunale sita nel Comune di Villadose in Piazza Xxxx Xxxx n. 24
TRA
………………………… nato a ……….………. il …………, C.F nella
sua qualità di ……………………….della , comodante,
E
Il Comune di Villadose, con sede in …………………………. ( C.F. e partita IVA ),
comodatario, di seguito denominato “Comune”, rappresentato da………………………..nato a
……………….. il ………………….in qualità di Responsabile del…………………………, come da decreto sindacale n. .…………………………..……del ,
premesso che:
- con deliberazione del Giunta Comunale n. 43 in data 23/04/ 2018 avente ad oggetto: “matrimoni e unioni civili in dimore storiche o residenze di pregio private – atto di indirizzo” si è dato mandato al Responsabile dell’Area Demografica di pubblicare apposito avviso al fine di individuare siti idonei all’istituzione di un separato Ufficio di Stato civile destinato alla sola celebrazione dei matrimoni e unioni civili;
- con determinazione del Responsabile del Settore Amministrativo n. **** del **** è stato approvato l’avviso pubblico di cui sopra;
- l’Amministrazione ha individuato tra i locali ritenuti idonei dalla Commissione per la finalità di cui trattasi quello di proprietà del Sig. ***** ubicato in ******;
- si rende necessario provvedere alla stipulazione del presente contratto di comodato;
si conviene e si stipula quanto segue
Articolo 1 – Oggetto e finalità
Il proprietario concede in comodato d’uso gratuito per il periodo di tre anni al Comune, che accetta, gli ambienti – ed eventuali pertinenti aree esterne - dell’immobile contraddistinto catastalmente al foglio n……, particella n del Comune di Villadose, evidenziati nella planimetria allegato sub A) al
presente atto. Gli ambienti e gli arredi e/o gli allestimenti sono stati ritenuti adeguati all’istituzione di un separato Ufficio di Stato Civile finalizzato alla celebrazione di matrimoni e unioni con rito civile.
Con il presente contratto le parti si accordano in merito alle modalità di utilizzo del locale e delle aree di cui al precedente comma.
Articolo 2 - Destinazione d’uso
Il locale (e le pertinenti aree esterne) oggetto del presente contratto potrà essere utilizzato dal Comune per la celebrazione dei matrimoni e delle unioni civili. Lo stesso sarà formalmente istituito quale separato Ufficio di Stato Civile equiparato, pertanto, alla “Casa Comunale”.
Deve essere garantita l’esclusività dell’utilizzo intesa quale disponibilità continuativa e non occasionale dei locali da parte del Comune di Villadose.
Articolo 3 – Calendario degli eventi e tariffe
Il giorno e l’ora per la celebrazione dei matrimoni e delle unioni civili sono concordati esclusivamente tra gli sposi e l’Amministrazione Comunale senza che il comodante possa accampare diritti e/o riserve di sorta in merito a detti accordi.
Unico obbligo a carico del Comune è quello di preavvisare il comodante con almeno 10 giorni di anticipo rispetto alla concordata celebrazione, al fine di consentirgli di allestire il locale e le eventuali aree esterne interessate in conformità a quanto stabilito dal presente contratto.
Con apposita deliberazione di Giunta Comunale verranno stabilite le tariffe dovute dagli sposi al Comune per l’utilizzo del locale di cui al presente atto.
Il comodante potrà richiedere agli sposi oneri aggiuntivi che saranno oggetto di trattativa privata tra detti soggetti.
Articolo 4 - Allestimento della sala
Per ogni matrimonio o unione civile da celebrarsi nelle aree oggetto del presente contratto, il comodante dovrà garantire un adeguato allestimento comprendente almeno:
a) un tavolo di caratteristiche e dimensioni adeguate alla sottoscrizione di atto pubblico;
b) quattro sedie/poltroncine, per gli sposi e i testimoni;
c) una sedia/poltroncina per il celebrante;
d) almeno numero 15 sedie per gli ospiti e il pubblico.
Deve essere garantito adeguato riparo dagli eventi atmosferici tale da preservare l’atto di matrimonio e/o il relativo registro.
Durante la celebrazione del rito civile non saranno consentite nei locali adiacenti attività non consone e/o irrispettose degli sposi, dei loro ospiti, del celebrante nonché di coloro che abbiamo avuto piacere di intervenire per assistere alla cerimonia di cui trattasi, e comunque inopportune in considerazione dell’alto valore civile e giuridico della stessa.
In vista della celebrazione, il comodante dovrà garantire: l’esposizione delle bandiere italiana ed europea, se nel frattempo rimosse, la pulizia della sala e l’apertura della stessa con congruo anticipo anche per consentire l’eventuale addobbo della stessa con fiori o quant’altro di gradimento degli sposi. Gli oneri relativi agli addobbi rimangono a carico di questi ultimi così come l’obbligo della loro rimozione al termine della cerimonia.
Al termine della cerimonia, o comunque nei giorni immediatamente successivi, il comodante avrà cura di riordinare la sala e tenerla idonea all’uso fino alla successiva celebrazione.
Articolo 5 - Accessibilità del luogo di celebrazione
Nel rispetto dell’art. 106 del Codice Civile il matrimonio o l’unione civile deve essere celebrato in luogo aperto al pubblico pertanto, in coincidenza con la sua costituzione, deve essere garantito a chiunque libero accesso al separato Ufficio di Stato Civile. Il proprietario dovrà adottare le misure necessarie affinché non vi siano impedimenti per l’ingresso e la permanenza del pubblico nel luogo di celebrazione.
Articolo 6 - Responsabilità ed obblighi del Comune
Ogni onere relativo al locale oggetto di comodato, anche di carattere straordinario, deve intendersi a carico del comodante (utenze, pulizie, manutenzione, usura, assicurazione per responsabilità civile….) Nessun onere, a nessun titolo, grava sul Comune il quale dovrà, pertanto, essere tenuto indenne da eventuali danni a cose, a terzi e/o arrecati da terzi, compresi quelli derivanti da infortuni.
Il comodante dovrà, all’uopo, stipulare apposita polizza per la RCT con massimale non inferiore per danni a cose e persone di € 500.000,00 (diconsi eurocinquecentomila/00).
Il comodante è tenuto a garantire, altresì, adeguate condizioni di sicurezza degli impianti, degli ambienti e dei luoghi di accesso. Il numero massimo di partecipanti dovrà comunque essere adeguato rispetto alle norme di sicurezza vigenti.
Il Comune provvede a dotare il locale e le aree oggetto del presente contratto delle bandiere Europea e Italiana; in caso di rimozione da parte del comodante in occasione di utilizzo diverso da quello relativo alla celebrazione dei matrimoni e delle unioni civili, sarà onere di quest’ultimo riposizionare le bandiere quando ciò si renda necessario a richiesta dell’Amministrazione.
Alla scadenza del contratto di comodato il Comune si obbliga a restituire al comodante l’immobile nel medesimo stato di conservazioni in cui lo ha ricevuto, salvo il normale deterioramento in ragione dell’uso.
Articolo 7 - Durata
Il presente contratto avrà la durata di tre anni dalla data di stipulazione.
Nell’arco temporale sopra indicato, il diritto di utilizzo esclusivo dei locali da parte del Comune è limitato ai giorni e alle fasce orarie in cui devono essere celebrati matrimoni e unioni civili.
Come già precisato nel precedente articolo 4, nel tempo dedicato alla celebrazione non deve esserci commistione con altre attività inerenti la pubblica funzione del Comune. Il preavviso che deve essere garantito da parte di quest’ultimo è di dieci giorni, salvo diversi accordi tra le parti (art. 3).
E’ inteso, pertanto, che in assenza di celebrazioni, il proprietario del locale, ovvero il gestore dello stesso, ha facoltà di adibire ad altri usi i locali e le aree concesse in comodato al Comune di Villadose.
Articolo 11 - Modifica
A pena di nullità, ogni modifica al presente contratto può aver luogo e può essere prevista solo con atto scritto debitamente sottoscritto da entrambi le parti.
Articolo 12 - Avvio e decadenza
Successivamente alla sottoscrizione del presente atto si provvederà con delibera di Giunta Comunale all’istituzione di separato Ufficio di Stato Civile, come previsto dall’art. 3 del D.P.R. n. 396/2000. L’avvio delle celebrazioni è subordinato all’esecutività degli atti ed al completamento degli adempimenti preparatori necessari. E’ facoltà delle parti recedere dagli accordi di cui al presente comodato con preavviso di 6 (sei) mesi da comunicare per iscritto tramite raccomandata A.R., ovvero PEC.
Articolo 13 - Spese contrattuali
Il presente contratto di comodato d’uso gratuito è sottoposto a registrazione in misura fissa ai sensi del
D.P.R. 26 aprile1986 n. 131. Le spese di registrazione e le ulteriori connesse alla relativa stipulazione sono a carico del comodante.
Articolo 14 - Controversie
Per tutto quanto non previsto dal presente contratto, si fa riferimento alle norme del Codice Civile e Leggi in vigore.
Per ogni controversia sorgente dal presente contratto è competente il Foro di Rovigo. Ai sensi del D.Lgs 196/2003, così come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, con la sottoscrizione del presente contratto, il comodante consente il trattamento dei suoi dati personali utilizzati dal Comune per l’esecuzione del presente atto. Garantisce, inoltre, l’utilizzo delle informazioni e dei dati personali di cui dovesse entrare in possesso come conseguenza del presente contratto in maniera tale da non ledere il diritto alla riservatezza di soggetti terzi.
Le parti
Il Comodante Il Comodatario