Contract
Roma, 12 febbraio 2008
OGGETTO: Accordo del 23 gennaio 2008 di rinnovo del CCNL 27 maggio 2004 e successive modificazioni, per i dirigenti delle aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi.
Il 23 gennaio u.s. si è conclusa la trattativa per il rinnovo del contratto in oggetto, scaduto il 31 dicembre 2006. A seguito della ratifica dello stesso da parte degli organi di MANAGERITALIA e CONFCOMMERCIO provvediamo a trasmettervi il testo dell’accordo che di seguito illustriamo.
▪ MINIMO CONTRATTUALE MENSILE
Il minimo contrattuale mensile passa da € 3.000,00 a € 3.500,00, a decorrere dal 1° gennaio 2008.
Tale aumento potrà essere assorbito da eventuali importi individuali concessi, anche con clausola di non assorbibilità, entro la data di stipula dell’accordo di rinnovo, ed eventualmente, fino a concorrenza, anche dagli aumenti retributivi indicati al punto seguente.
▪ AUMENTO RETRIBUTIVO
Nel corso del triennio 2008/2010, ai dirigenti in forza alla data di stipula dell’accordo di rinnovo saranno dovuti i seguenti aumenti retributivi mensili lordi:
AUMENTO | DECORRENZA |
200 euro | 1° gennaio 2008 |
150 euro | 1° gennaio 2009 |
150 euro | 1° gennaio 2010 (*) |
(*) Per quanto concerne questo ultimo aumento le Parti si impegnano ad incontrarsi entro il mese di dicembre 2009 per valutare eventuali aggiustamenti, in funzione dell’andamento dell’inflazione.
Ai dirigenti assunti o nominati successivamente al 23 gennaio 2008 e fino al 31 dicembre 2009 sono dovuti gli aumenti che decorrono dall’anno successivo a quello della nomina o assunzione.
Sede Roma: 00184 Roma - Xxx Xxxxxxxxx, 000 - Xxx. 0000000000- Xxx 000000000 - Xxxxxxx Xxxxxx: 00000 Xxxxxx - Via Stoppani, 6 - Tel. 0000000000 - Fax 0000000000 Codice Fiscale 80078730589 - website: xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx - e-mail: xxxx@xxxxxxxxxxxxx.xx
Gli eventuali assorbimenti potranno essere operati unicamente sugli importi erogati dalle aziende successivamente al 31 dicembre 2006 a titolo di acconto o di anticipazione su futuri aumenti economici contrattuali.
▪ UNA TANTUM
Per il periodo di vacanza contrattuale dal 1° gennaio al 31 dicembre 2007 è prevista la corresponsione di un importo una tantum pari a 1.500 euro lordi, non utili ai fini del TFR né di alcun altro istituto contrattuale, ad eccezione del preavviso, anche se sostituito dalla relativa indennità.
L’una tantum, per i dirigenti assunti o nominati nel corso del 2007 viene erogato in rapporto ai mesi di anzianità di servizio maturati nel periodo sopra indicato.
Trattandosi di un importo corrisposto a titolo di “arretrati retributivi maturati nell’anno 2007” viene sottoposto a normale contribuzione ma assoggettato a tassazione separata.
▪ RETRIBUZIONE VARIABILE
▪ FONDO XXXXX XXXXXXX
Viene confermato quanto disposto con accordo del 15 novembre 2007 e cioè, l’incremento annuo del contributo a carico azienda di 413,46 euro, con effetto dal 1° gennaio 2007, e l’introduzione di uno specifico contributo aziendale volto a finanziare la gestione dirigenti pensionati.
▪ FONDO XXXXX XXXXX
L’accordo stabilisce una revisione della contribuzione a carico delle aziende per la previdenza complementare con riferimento al quadriennio 2007-2010. L’aumento a regime è di poco superiore ai 1.000 euro per i dirigenti ordinari e di circa 782 euro per i DPN, come si evince dalla seguente tabella:
Dirigenti | DPN | |
aumento complessivo contributo integrativo | 153,98 | 153,98 |
aumento complessivo contributo ordinario azienda | 894,29 | 627,78 |
incremento totale contribuzione azienda | 1.048,27 | 781,76 |
Per effetto dell’accordo sottoscritto con Confcommercio, entreranno in vigore anche le modifiche contributive concordate, sempre con riferimento al Fondo Xxxxx Xxxxx ma circoscritte al solo biennio 2007-2008, negli accordi di rinnovo dei ccnl siglati rispettivamente con Confetra, il 31 luglio 2007, con Assologistica, il 19 ottobre 2007, con Federalberghi il 30 novembre 2007 e con Federagenti l’11 dicembre 2007.
▪ DIRIGENTI DI PRIMA NOMINA
L’articolo 6 dell’accordo conferma la possibilità di assumere dirigenti di prima nomina (DPN) usufruendo delle relative agevolazioni contributive fino al 31 dicembre 2010. Viene invece, abolita – a decorrere dal 1° gennaio 2008 – la norma che permetteva alle aziende operanti nel Sud Italia di applicare le agevolazioni contributive per sei anni anziché tre.
▪ INTERVENTI A FAVORE DEI DIRIGENTI OVER 50
Gli articoli 8 e 11 dell’accordo contengono importanti innovazioni che dovrebbero agevolare l’assunzione dei dirigenti che hanno perso il posto di lavoro e si trovano in un’età critica per il ricollocamento.
Contratti agevolati
Tramite le Commissioni Paritetiche territoriali, sarà possibile siglare accordi volti a ratificare assunzioni agevolate che prevedono l’applicazione – per un triennio - di un minimo contrattuale ridotto a fronte della corresponsione di una parte di retribuzione variabile legata ai risultati aziendali, concordata nella misura minima pari all’50% del minimo contrattuale medesimo.
Al termine del triennio, al dirigente verrà corrisposto il minimo contrattuale in vigore senza applicare più alcuna decurtazione, ferma restando la possibilità di contrattare nuovamente i criteri di corresponsione della retribuzione variabile.
Tali accordi potranno, inoltre, prevedere l’applicazione delle medesime agevolazioni contributive applicate dal Fondo Xxxxx Xxxxx e dall’Associazione Xxxxxxx Xxxxxxx per l’assunzione/nomina di DPN, ma per un periodo massimo di un anno.
A titolo esemplificativo, la retribuzione annua lorda del dirigente over 50, considerando il minimo base in vigore dal 1° gennaio 2008 pari a 3.500 euro, sarà determinata come segue:
minimo base | 3.500 | |||||
n. mensilità | 14 | |||||
totale annuo | 49.000 | |||||
minimo ridotto | retribuzione variabile minima | retribuzione totale | contribuzione Negri/Pastore | |||
riduzione 1° anno | 20% | 39.200 | 50% | 19.600 | 58.800 | agevolata |
riduzione 2° anno | 10% | 44.100 | 50% | 22.050 | 66.150 | ordinaria |
riduzione 3° anno | 5% | 46.550 | 50% | 23.275 | 69.825 | ordinaria |
Incremento indennità risarcitoria per licenziamento ingiustificato
L’articolo 10 stabilisce una maggiore tutela per i dirigenti licenziati, tramite una rimodulazione dell’indennità risarcitoria che può essere comminata alle aziende in caso di licenziamento riconosciuto ingiustificato.
In particolare, sono state incrementate le mensilità dovute a chi viene licenziato entro i 55 anni di età e ridotte proporzionalmente per coloro che sono più vicini all’età fissata dal legislatore per il pensionamento di vecchiaia.
Unico limite all’applicazione della suddetta indennità è individuato nella situazione pensionistica del dirigente licenziato. Il dirigente, infatti, in sede di contenzioso deve provare di non essere stato, al momento del licenziamento, in possesso dei requisiti per accedere alla
pensione o che, anche avendo maturato i requisiti necessari, la pensione liquidata risultava inferiore a 5 volte il trattamento minimo INPS in vigore nell’anno della cessazione del rapporto di lavoro.
Naturalmente, la rimodulazione dell’indennità risarcitoria si applicherà alle comunicazioni di licenziamento pervenute successivamente alla data di stipula dell’accordo.
▪ OUTPLACEMENT
L’articolo 9 dell’accordo di rinnovo prevede che il costo della procedura di outplacement sia ripartito al 50% tra dirigente ed azienda, salvo condizioni di miglior favore che possono prevedere a carico dell’azienda un contributo maggiore alla spesa sostenuta.
▪ LICENZIAMENTO
Per determinare le mensilità di preavviso dovute al dirigente licenziato a seguito del compimento dei 65 anni di età, in possesso dei requisiti di legge per aver diritto alla pensione di vecchiaia, non si farà più riferimento a quelle previste per il caso di licenziamento ma a quelle relative all’ipotesi di dimissioni volontarie.
Le mensilità di preavviso calcolate con il nuovo criterio introdotto dall’accordo di rinnovo, dovranno essere integrate dalle mensilità necessarie per conseguire l’effettivo accesso alla pensione, a seguito dell’introduzione – anche per la liquidazione delle pensioni di vecchiaia – delle finestre di decorrenza previste dall’articolo 1, comma 5, della Legge n. 247 del 24 dicembre 2007.
La suddetta modifica avrà effetto per i licenziamenti comminati a decorrere dal 1° luglio 2008.
▪ DECORRENZA E DURATA
L’accordo decorre dal 1° gennaio 2007 e scade il 31 dicembre 2010, sia per la parte normativa e sia per quella relativa al trattamento economico ed agli istituti di previdenza ed assistenza integrative e per la formazione.