UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI GENOVA
POLIZZA DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI D'OPERA
La presente polizza è stipulata tra
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI GENOVA
e
………………………………….
Decorrenza ore 24.00 del | 28/02/2013 |
Scadenza ore 24.00 del | 31/12/2014 |
I rata di premio: | 28/02/2013-31/12/2013 |
Le norme qui di seguito riportate annullano e sostituiscono integralmente tutte le condizioni riportate a stampa sui moduli della Compagnia Assicuratrice, eventualmente allegati alla polizza, che quindi devono intendersi annullate e prive di effetto. La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa vale pertanto solo quale presa d’atto del premio e dell’eventuale ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla Coassicurazione.
SOMMARIO
SEZIONE 1 DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’
Art.1 Definizioni
Art.2 Attività degli Assicurati e loro individuazione
SEZIONE 2 NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE
Art.1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Art.2 Assicurazione presso diversi Assicuratori
Art.3 Durata e proroga del contratto
Art.4 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia Art.5 Regolazione del premio
Art.6 Recesso a seguito di sinistro
Art.7 Modifiche dell’assicurazione
Art.8 Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società Art.9 Oneri fiscali
Art.10 Foro competente
Art.11 Interpretazione del contratto
Art.12 Obblighi in caso di sinistro
Art.13 Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio Art.14 Coassicurazione e delega
Art.15 Clausola Broker
Art.16 Rinvio alle norme di legge interne e comunitarie Art.17 Clausola Polizza Master
Art.18 Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla L.n. 136/2010 Art.19 Mediazione ai sensi del D.lgs. n°28 del 04.03.2010
Art.20 Rinuncia alla rivalsa
SEZIONE 3 CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Art.1 Oggetto dell’Assicurazione di Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)
Art.2 Oggetto dell’Assicurazione di Responsabilità Civile verso i Prestatori di lavoro (R.C.O.) Art.3 Malattie professionali
Art.4 Esclusioni
Art.5 Qualifica di terzo
Art.6 Responsabilità Civile personale
Art.7 Estensioni di garanzia
Art.8 Gestione delle vertenze di danno e spese legali
Art.9 Validità territoriale
SEZIONE 4 MASSIMALI, FRANCHIGIE, SCOPERTI E CALCOLO DEL PREMIO
Art.1 Massimali
Art.2 Sottolimiti di risarcimento, franchigie e scoperti
Art.3 Gestione della franchigia
Art.4 Calcolo del premio
Art.5 Riparto di coassicurazione
SEZIONE 1 DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’
Art. 1 - Definizioni
Assicurazione: | Il contratto di assicurazione. |
Polizza: | Il documento che prova l'assicurazione. |
Contraente: | Il soggetto che stipula l’assicurazione riportato sul frontespizio della presente polizza. |
Assicurato: | La persona fisica o giuridica il cui interesse è tutelato dall'assicurazione. Hanno la qualifica di Assicurato: • l'Ente Contraente; • tutte le persone fisiche dipendenti e non dal Contraente, compresi i volontari che a qualsiasi titolo prestano attività di servizio su incarico dell’Ente, di cui questo si avvalga ai fini delle proprie attività, ivi comprese le associazioni dopolavoristiche e ricreative o di volontariato ed i loro aderenti, nonché perfezionandi, assegnisti, tirocinanti, dottorandi, borsisti, specializzandi, diplomandi e studenti e frequentanti a qualsiasi titolo dell’Università. |
Società: | L’impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici. |
Broker: | Marsh S.p.A. quale mandatario incaricato dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla Società. |
Premio: | La somma dovuta dal Contraente alla Società. |
Rischio: | La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne. |
Sinistro: | Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. |
Indennizzo: | La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. |
Franchigia: | La parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico. |
Scoperto: | La parte percentuale di danno che l'Assicurato tiene a suo carico. |
Cose: | Sia gli oggetti materiali sia gli animali. |
Danno corporale: | Il pregiudizio economico conseguente a lesioni o morte di persone ivi compresi i danni alla salute o biologici nonché il danno morale. |
Danni materiali: | Il pregiudizio economico conseguente a ogni distruzione, deterioramento, alterazione, danneggiamento totale o parziale di una cosa. |
Massimale per sinistro: | La massima esposizione della Società per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà. |
Massimale per anno: | La massima esposizione della Società per uno o più sinistri durante la medesima annualità assicurativa o periodo assicurativo. |
Annualità assicurativa o periodo assicurativo: | Il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'assicurazione. |
Retribuzione annua lorda ai fini del conteggio del premio: | Per retribuzione annua lorda si intende la somma di : • ammontare delle retribuzioni lorde, al netto delle ritenute per oneri previdenziali a carico del Contraente, corrisposte ai dipendenti obbligatoriamente assicurati presso l'INAIL e a quelli non assicurati presso l’INAIL a compenso delle loro prestazioni; • gli emolumenti lordi versati dal Contraente: - ai prestatori d’opera presi in affitto tramite ditte regolarmente autorizzate (c.d. lavoro interinale) - ai collaboratori in forma coordinata e continuativa o collaboratori a progetto (Parasubordinati) - alle società che si occupano della somministrazione del lavoro |
Conciliazione | la composizione di una controversia a seguito dello svolgimento della mediazione (D. Lgs. 4.3.2010 n° 28). |
Mediazione | L’attività svolta da un terzo soggetto imparziale finalizzata ad assistere due o più soggetti, sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa (D.lgs. 04/03/10 n. 28). |
Art. 2 – Attività degli Assicurati, loro individuazione e descrizione del rischio
La garanzia della presente polizza è operante per la responsabilità civile derivante agli Assicurati nello svolgimento delle attività istituzionali, assunte o conferite, dell'Università degli Studi di Genova o comunque svolte di fatto e con ogni mezzo ritenuto utile o necessario ed in particolare in relazione all’attività didattica e di ricerca svolta in tutte le strutture dell’Università stessa, per fatto del personale docente, tecnico, amministrativo e dirigente, addetti e collaboratori in genere, nonché per fatto degli studenti e degli iscritti e dei partecipanti ai corsi ed alle attività di varia natura didattica e formativa, corsisti e stagisti, nessuno escluso, del quale l’Università debba rispondere anche in attuazione degli obblighi di cui all’art. 18 del D.Lgs. n. 197/1997 e s.m.i..
La presente polizza esplica la propria validità per tutti i casi in cui possa essere reclamata una responsabilità anche quale committente, organizzatore o altro degli Assicurati salve le esclusioni espressamente menzionate.
Le attività principali svolte dal Contraente, a solo titolo esemplificativo e non limitativo, sono le seguenti:
• insegnamento e ricerca;
• gestione di corsi universitari, ivi compresi quelli che contemplano attività assistenziali;
• consulenza per conto di istituti o enti pubblici e/o privati;
• proprietà e/o gestione diretta e/o affidata a terzi, di strutture, alloggi, studentati, impianti e/o attività sportive.
La garanzia è inoltre operante per tutte le attività, che possono essere anche svolte partecipando ad Enti o Consorzi od avvalendosi di terzi o appaltatori/subappaltatori, esercitate dagli Assicurati per legge, regolamenti o delibere, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi, nonché eventuali modificazioni e/o integrazioni presenti e future.
L'assicurazione comprende altresì tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali sopra elencate, comunque ed ovunque svolte, nessuna esclusa né eccettuata.
Per l'individuazione degli Assicurati si farà riferimento agli atti o registrazioni tenute dal Contraente, che si impegna, in caso di sinistro, a fornirne, a semplice richiesta, copia alla Società.
SEZIONE 2 NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE
Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 C.C..
Il Contraente deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 C.C.. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.
Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art. 1897 C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Tuttavia l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo del Contraente.
Art. 2 - Assicurazione presso diversi Assicuratori
Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio. In tal caso, per quanto coperto di assicurazione con la presente polizza, ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza del massimale previsto dalla presente polizza.
Per quanto efficacemente coperto di assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde soltanto per la parte di danno eccedente il massimale delle altre polizze.
In deroga al disposto dell’Art.1910 C.C., si esonera il Contraente e gli Assicurati dal dare preventiva comunicazione alla Società di eventuali polizze già esistenti e/o quelle che verranno in seguito stipulate sugli stessi rischi oggetto del presente contratto.
Il Contraente ha l’obbligo di prestare tale dichiarazione in caso di sinistro, se ne è a conoscenza.
Art. 3 - Durata e proroga del contratto
Il presente contratto decorre dalle ore 24 del 28/02/2013 fino alle ore 24 del 31/12/2014 (scadenza anniversaria 31 Dicembre 2013), e cesserà automaticamente alla scadenza senza obbligo di disdetta da ambo le Parti.
Tuttavia alle Parti è concessa la facoltà di rescindere il contratto ad ogni scadenza annuale con lettera raccomandata da inviarsi 6 mesi prima della suddetta scadenza.
E’ inoltre facoltà del Contraente con preavviso non inferiore a 15 giorni antecedenti la scadenza o la cessazione per recesso dovuto a sinistro ed in ottemperanza alle vigenti norme di legge, richiedere alla Società di prorogare temporaneamente la presente assicurazione, al fine di consentire l’espletamento od il completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio, si impegna sin d’ora a prorogare in tal caso l’assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche fino ad un massimo di 180 giorni decorrenti dalla scadenza contrattuale.
Art. 4 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza.
A parziale deroga di quanto disposto dall’art. 1901 c.c. le garanzie saranno valide anche se la prima rata di premio (periodo 28/02/2013-31/12/2013) sia stata corrisposta entro 30 giorni successivi alla data di decorrenza della suddetta polizza.
Se il Contraente non paga il premio entro il termine di 30 giorni dalla rispettiva data di scadenza, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del giorno in cui è pervenuta la comunicazione scritta da parte della Società e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento.
Il termine di mora di cui sopra, in deroga all'art 1901 c.c., vale anche per le scadenze delle rate successive ed inoltre qualora il Contraente si avvalga della facoltà di ripetizione del servizio o proroga.
Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto.
Inoltre il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.
Art. 5 – Regolazione del premio
Poiché il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabili, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza (Sezione 4) ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio.
A tale scopo entro 60 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari per il conteggio del premio consuntivo, ossia:
- il numero effettivo degli studenti iscritti ai corsi di studio attivati presso l’ateneo;
- il consuntivo delle retribuzioni annue lorde.
Le differenze attive o passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice ritenuta corretta di regolazione emessa dalla Società.
Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto od a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.
In caso di mancata comunicazione dei dati di regolazione o di mancato pagamento del premio di conguaglio non dovuti a comportamento doloso del Contraente, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero premio dovuto (deposito più conguaglio).
Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società deve fissargli lo stesso termine di 30 giorni trascorso il quale, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, la Società stessa non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione e ciò sino all’adempimento di tali obblighi.
La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.
Art. 6 - Recesso a seguito di sinistro
La Società ed il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto, con preavviso di 90 giorni da darsi con lettera raccomandata, dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o dal rifiuto dell’indennizzo. Il computo dei 90 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata da parte del ricevente.
In tal caso la Società entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.
Resta inteso che in caso di recesso della Società dal presente contratto, tale recesso si intenderà esteso a tutti gli altri eventuali contratti che l’Assicurato ha in corso con la Società.
Art. 7 - Modifiche dell’assicurazione
Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto e sottoscritte dalle Parti.
Art. 8 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società
Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano), PEC od altro mezzo certo (telefax o simili) indirizzata all’Agenzia alla quale è assegnato il contratto o alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.
Art. 9 - Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente.
Art. 10 - Foro competente
Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l’Autorità Giudiziaria del luogo della sede del Contraente.
Art. 11 - Interpretazione del contratto
Si conviene fra le Parti che verrà data l’interpretazione più estensiva e più favorevole all’Assicurato ed al Contraente su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.
Art. 12 – Obblighi in caso di sinistro
Il Contraente deve denunciare alla Società, entro 30 giorni da quando il proprio ufficio competente ne è venuto a conoscenza:
- relativamente alla garanzia RCT, i soli sinistri per i quali sia pervenuta richiesta scritta di risarcimento da parte dei terzi danneggiati o dei loro aventi causa;
- relativamente alla garanzia RCO, soltanto i sinistri mortali, nonchè quelli per i quali ha luogo l’inchiesta giudiziaria a norma della Legge infortuni o per i quali venga iniziata l’azione di regresso a norma degli artt. 10 ed 11 del D.P.R. n. 1124/65, oppure sia presentata all’Assicurato richiesta di risarcimento da parte del danneggiato o dei suoi aventi causa.
Il Contraente deve, inoltre, fornire alla Società ed ai suoi mandatari tutte le informazioni, i documenti e le prove che possano venirgli richieste.
Del pari deve dare comunicazione alla Società di qualunque domanda od azione proposta dall'infortunato o suoi aventi diritto o terzi nonché dall'Istituto Assicuratore Infortuni, trasmettendo tempestivamente atti, documenti, notizie e quant'altro riguardi la vertenza.
Art. 13 - Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio
La Società con cadenza semestrale, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:
a) sinistri denunciati;
b) sinistri riservati (con indicazione dell'importo riservato);
a) sinistri liquidati (con indicazione dell’importo liquidato);
b) sinistri senza seguito;
c) sinistri respinti;
d) data del pagamento o della chiusura senza seguito.
Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente cioè in modo continuo ed aggiornato dalla data di attivazione della copertura fino a quando non vi sia l'esaurimento di ogni pratica.
La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto informatico compatibile ed utilizzabile dal Contraente stesso.
Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.
Art. 14 - Coassicurazione e delega
Qualora la polizza risulti ripartita tra diverse Società Coassicuratrici, la sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Società Coassicuratrici, indicate in polizza o appendice, a firmare anche in loro nome per loro conto.
Pertanto la firma apposta dalla Direzione o Agenzia della Società Delegataria sul Documento di Assicurazione, lo rende ad ogni effetto valido anche per le quote delle Coassicuratrici.
Il dettaglio dei capitali assicurati, dei premi, accessori e imposte, spettanti a ciascuna Coassicuratrice risulta dall'apposito prospetto inserito in polizza.
Tutte le comunicazioni inerenti il contratto, nessuna esclusa, s'intendono fatte o ricevute dalla Società Delegataria in nome e per conto di tutte le Coassicuratrici, ivi comprese citazioni e notificazioni di carattere processuale. La Società Delegataria è incaricata dalle Società Coassicuratrici dell'intera gestione della polizza di assicurazione, ivi compresi, ad esempio, l'esazione dell'intero premio, il rilascio quietanze, la liquidazione ed il pagamento dei danni.
Si dà e si prende atto, ai sensi dell’art. 1911 C.C., che non vi è responsabilità solidale tra le Società Coassicuratrici.
Nel caso in cui il presente contratto sia aggiudicato ad associazione temporanea d’impresa costituitasi in termini di legge, si deroga totalmente al disposto dell’art. 1911 C.C., essendo tutte le imprese sottoscrittrici responsabili in solido nei confronti del contraente aggiudicatore.
La delega assicurativa è assunta dalla Compagnia indicata dal raggruppamento di imprese quale mandataria. Non
è consentita l’associazione anche in partecipazione od il raggruppamento temporaneo d’impresa concomitante o successivo all’aggiudicazione della gara.
Art. 15 - Clausola Broker
Alla Società di brokeraggio Marsh S.p.A e’ stata affidata la gestione e l’esecuzione della presente assicurazione in qualità di Broker assicurativo ai sensi del D.Lgs. n. 209/2005 e s.m.i..
La Società riconosce pertanto che ogni comunicazione relativa alla presente assicurazione, così come il pagamento dei premi dovuti, potranno avvenire per il tramite del Broker ed i rapporti inerenti alla presente assicurazione potranno essere svolti per conto dell’Assicurato dalla Marsh S.p.A..
Art. 16 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge interne e comunitarie.
Art. 17 – Clausola Polizza Master
Si da facoltà ai singoli Dipartimenti Universitari che ne faranno esplicita richiesta di aderire al presente contratto; la Compagnia si impegna ad emettere appendici/certificati alle medesime condizioni contrattuali nelle quali saranno contenuti uno o più certificati di polizza, con la possibilità da parte dei Dipartimenti interessati di richiedere eventuali modifiche sui massimali garantiti, a seguito di approvazione da parte della Società.
Art. 18 - Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla L. n. 136/2010
La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010.
Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.
L’Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all’appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l’assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
La Società s’impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.
Secondo quanto previsto dall’art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all’altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all’art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.
Art. 19 - Mediazione ai sensi del D.lgs. n°28 del 04.03.2010
La Società prende atto che alle controversie inerenti il risarcimento del danno derivante da responsabilità oggetto della presente copertura assicurativa si applicano le disposizioni del D. Lgs. 4 marzo 2010 n. 28, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali.
Le parti si danno pertanto reciprocamente atto che nell’esecuzione del presente contratto assicurativo ciascuna di esse sarà tenuta ad assumere ogni iniziativa necessaria all’adempimento, entro i termini sanciti, degli oneri posti a carico dell’assicurato dalle norme di legge e dal regolamento dell’Organismo prescelto per lo svolgimento del procedimento di mediazione.
La domanda di mediazione può essere proposta dalla Contraente, su istanza della Società, o spontaneamente dalla Contraente stessa nei casi di cui all’art. 5 comma 4 lettera f) del Decreto.
Se la domanda di mediazione è proposta dalla controparte la Contraente è tenuta ad informare la Società tempestivamente ed a fornire nei tempi più rapidi la documentazione necessaria per l’istruzione del sinistro e garantisce, salvo giustificato motivo, la propria partecipazione all’incontro tra le parti entro i termini previsti.
In accordo con il regolamento dell’Organismo prescelto, la Contraente garantisce la propria partecipazione, diretta oppure con l’assistenza o la rappresentanza di un legale scelto di comune accordo tra le parti, i cui oneri sono posti a carico della Società ed inoltre si adopera per assicurare la partecipazione degli altri soggetti del cui operato debba rispondere, quando ciò sia previsto o reso obbligatorio in base al regolamento dell’Organismo prescelto.
La Società riscontra in modo esplicito e per iscritto le proposte di conciliazione che le vengono proposte entro i termini previsti dalla procedura e fornisce comunque una propria motivata decisione con un preavviso tale da Consentire alla Contraente il rispetto di ogni termine previsto dalla procedura di mediazione e dalla legge.
La Società riscontra e decide con le stesse forme in ordine alle eventuali proposte di conciliazione formulate dal mediatore ai sensi del 1° comma dell’art. 11. In caso di conciliazione la Società presta la propria assistenza nella stesura degli atti di transazione e di quietanza relativi.
La proposizione della domanda di mediazione produce fra le parti gli stessi effetti della richiesta di risarcimento e della domanda giudiziale ai fini interruttivi e sospensivi della prescrizione.
Le spese e gli oneri della mediazione e della conciliazione sono posti a carico della Società.
Art. 20 – Rinuncia alla rivalsa
La Società rinuncia al diritto di rivalsa e surrogazione che le compete ai sensi dell'art. 1916 del c.c., verso i terzi responsabili del sinistro, salvo il caso di dolo, nei confronti di:
- Controllate, collegate o consociate all’Assicurato;
- Associazioni, patronati ed enti in genere senza scopo di lucro, che possano collaborare con l’Assicurato per le sue attività, nonché organizzatori e/o partecipanti a fiere, mostre, esposizioni e simili; nonché proprietari di locali occupati dall’Assicurato e tutti coloro che – indipendentemente da qualsiasi rapporto con l’Assicurato medesimo – occupino locali e/o insedamenti, oppure esercitino attività, purchè legettimamente autorizzati dallo stesso Assicurato;
- Persone di cui l’Assicurato si avvalga per le sue attività o di cui debba rispondere a norma di Legge, nonché studenti, perfezionandi, assegnisti, tirocinanti, dottorandi, borsisti, specializzandi, diplomandi e studenti e frequentanti a qualsiasi titolo dell’Università;
- Eredi dell’Assicurato
Resta in ogni caso impregiudicato il diritto di rivalsa spettante ai sensi di legge al Contraente ed allo Stato
Qualora il Contraente eserciti l’azione di rivalsa, lo stesso si impegna a riconoscere quanto ricavato alla Società, nei limiti dell’importo già risarcito dalla Società stessa.
SEZIONE 3 CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Art. 1 – Oggetto dell’Assicurazione di Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.)
La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'attività svolta.
L’assicurazione vale anche per la responsabilità civile derivante all’Assicurato da fatto colposo o doloso di persone delle quali l’Assicurato debba rispondere ai sensi dell’art. 2049 C.C., nonché da fatto non doloso di terzi quali:
- titolari e prestatori di lavoro di clienti e/o fornitori che in via occasionale possono partecipare alle attività complementari descritte in polizza o che si trovino nell’ambito aziendale per eseguire lavori di riparazione o collaudo;
- liberi professionisti o consulenti, compresi i loro dipendenti, utilizzati anche occasionalmente dall’assicurato;
- corsisti, stagisti, borsisti, tirocinanti di cui l’Assicurato si avvale nei termini previsti dalla legge in materia.
Art. 2 – Oggetto dell’Assicurazione di Responsabilità Civile verso i Prestatori di lavoro (R.C.O.)
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi, spese) quale civilmente responsabile, ai sensi di legge per gli infortuni (escluse le malattie professionali) sofferti dai prestatori di lavoro da lui dipendenti, nonchè parasubordinati, interinali, collaboratori coordinati e continuativi, dipendenti a chiamata, altri prestatori d’opera utilizzati in base alla “Legge Biagi” o altre leggi, norme, regolamenti e addetti all’attività per la quale è prestata l’assicurazione nonchè anche da prestatori di lavoro non dipendenti soggetti ad assicurazione INAIL.
La validità dell’assicurazione non è pregiudicata da inesatte interpretazioni delle norme che regolano la Legge INAIL, che possano indurre il Contraente/Assicurato in posizione di irregolarità verso l’INAIL e/o, nel caso di prestatori d’opera non da lui direttamente dipendenti (es.: interinali e simili), da irregolarità altrui di cui il Contraente/Assicurato non è a conoscenza.
Tanto l'assicurazione RCT quanto l'assicurazione RCO valgono anche:
- per fatto doloso o gravemente colposo di persone delle quali il Contraente debba rispondere;
- per le azioni di rivalsa esperite dall’INAIL nonchè dall'INPS o Enti similari ai sensi dell'art.14 della Legge 12 Giugno 1984, n.222 e successive modifiche.
Art. 3 – Malattie professionali
La garanzia di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (R.C.O.) è estesa al rischio delle malattie professionali indicate dalle tabelle allegate al D.P.R. n.1124/1965 o contemplate dal D.P.R. n. 482/1975 e successive modifiche, integrazioni ed interpretazioni, in vigore al momento del sinistro, nonché a quelle malattie che fossero riconosciute come professionali dalla magistratura con sentenza passata in giudicato.
L'estensione spiega i suoi effetti per le richieste di risarcimento avanzate per la prima volta nei confronti dell'Assicurato dopo la decorrenza della presente polizza indipendentemente dall'epoca in cui si siano verificate le cause che hanno dato luogo alla malattia o lesione, ma che si siano manifestate entro 6 mesi dalla data di cessazione della garanzia o del rapporto di lavoro.
Il massimale di garanzia indicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società:
A. per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale;
B. per più danni verificatisi in uno stesso periodo di assicurazione.
La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti ed uffici dell’Assicurato, ispezioni per le quali l’Assicurato stesso é tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessaria.
Art. 4 – Esclusioni
Dall'assicurazione R.C.T. sono esclusi i danni:
1. da furto, eccettuato quelli conseguenti a furto perpetrato mediante l’utilizzazione di ponteggi eretti dall’Assicurato o dalle imprese di cui esso si avvalga per le sue attività, che invece sono ricompresi nell’assicurazione a condizione che il fatto sia stato oggetto di regolare denuncia alla competente autorità;
2. relativi ai rischi di responsabilità civile per i quali, in conformità al D.Lgs. n. 209/2005, l'Assicurato sia tenuto all'assicurazione obbligatoria, nonchè da navigazione di natanti a motore o da impiego di aeromobili.;
3. di qualsiasi natura o da qualunque causa determinati, conseguenti a:
• inquinamento lento e graduale, infiltrazione, contaminazione di acque, aria, terreni o colture;
• interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua;
• alterazioni od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibili di sfruttamento;
4. derivanti da detenzione ed impiego di esplosivi, ad eccezione della responsabilità derivante all'Assicurato in qualità di committente di lavori che richiedano l'impiego di tali materiali e della responsabilità derivante all'Assicurato stesso dalla detenzione da parte dei V.V. U.U. di armi e relativo munizionamento;
5. alle cose e/o opere di terzi sulle quali si eseguono i lavori oggetto dell’attività;
6. conseguenti a provvedimenti amministrativi annullati dal giudice amministrativo, salvo che per i danni materiali e corporali cagionati a terzi, agli stessi direttamente conseguenti;
7. patrimoniali puri (intendendosi per tali i danni che si verificano in assenza di qualunque danno corporale o materiale a terzi);
8. conseguenti a responsabilità civile derivante dall’inadempimento di obbligazioni contrattuali, salvo che gli stessi non derivino da fatti che siano anche fonte di responsabilità extra contrattuale;
9. derivanti dal pagamento delle sanzioni amministrative per le quali è vietata l’assicurazione ai sensi dell'art. 12 "Operazioni vietate", comma 1°, del D. Lgs. 209/2005.
Dall'assicurazione R.C.T. ed R.C.O. sono esclusi i danni:
10. derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
11. di qualsiasi natura e comunque occasionati, direttamente o indirettamente derivanti, seppur in parte, dall’asbesto o da qualsiasi sostanza contenete in qualsiasi forma o misura asbesto e dall'amianto;
12. derivanti da campi elettromagnetici o da organismi/prodotti geneticamente modificati (O.G.M.);
13. conseguenti a guerra dichiarata o non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, atti di terrorismo, sabotaggio e tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonchè gli incidenti dovuti ad ordigni di guerra.
Art. 5 – Qualifica di terzo
Si conviene fra le parti che tutti i soggetti, sia persone fisiche, che giuridiche (inclusi lavoratori “interinali”), agli effetti della presente polizza sono considerati "Terzi" rispetto all'Assicurato, compresi tutti coloro che, laureandi o neolaureati, prestano presso le strutture universitarie senza percepire una retribuzione, attività di collaborazione che rientrano nel loro processo di formazione alla didattica ed alla ricerca scientifica.
Limitatamente a morte e lesioni personali non sono considerati Terzi i dipendenti soggetti ad assicurazione INAIL da parte dell'Assicurato, quando subiscano il danno in occasione di servizio, operando nei confronti di queste persone la garanzia Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro.
Art. 6 – Responsabilità Civile personale
La garanzia comprende la responsabilità civile personale di tutti i Dipendenti ed Amministratori del Contraente e delle persone delle quali il Contraente stesso si avvale per lo svolgimento delle proprie attività, quali, a titolo esemplificativo e non limitativo: lavoratori parasubordinati così come definiti dall’art.5 del Dlgs. n° 38/2000 e s.m.i., lavoratori interinali, lavoratori temporanei, titolari di contratti formativi e/o di inserimento, personale assunto con contratto a termine, con borsa lavoro, per specializzazione, soggetti portatori di handicap, lavoratori socialmente utili, addetti alla prestazione di assistenza, convenzionati o meno, volontari, anche convenzionati, e altre figure similari.
L’assicurazione vale per i danni involontariamente cagionati a terzi, escluso il Contraente, nello svolgimento delle mansioni contrattuali, comprese le incombenze derivanti dal D. Lgs. N. 81/2008 e s.m.i..
Agli effetti di questa estensione di garanzia sono inoltre considerati terzi, gli appaltatori/ subappaltatori ed i loro dipendenti e gli altri dipendenti dell’Assicurato obbligatoriamente iscritti all’INAIL.
L’Assicurazione copre altresì la responsabilità civile professionale dei Dirigenti Amministrativi e Tecnici, quadri e tutti gli altri Dipendenti per l’attività svolta nell’ambito delle proprie funzioni e per conto dell’Ente Contraente, con esplicita esclusione dei danni di natura esclusivamente patrimoniale.
Il massimale pattuito per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta unico anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati.
Art. 7 – Estensioni di garanzia
A maggior chiarimento si precisa, a titolo puramente esemplificativo e non limitativo, che l'assicurazione comprende anche:
1) Xxxxx derivanti da colpa grave dell'Assicurato e/o dolo e colpa grave delle persone di cui deve rispondere;
2) RC per i danni ai visitatori ed agli ospiti derivanti da furto, sottrazione, smarrimento, sparizione o deterioramento di cose consegnate e non (artt. 1783 – 1784 – 1785 bis - 1786 C.C.). L’assicurazione non vale per gli oggetti preziosi, danaro, valori bollati, marche, titoli di credito, valori, veicoli a motore in genere e cose in essi contenute;
3) RC derivante al Contraente/Assicurato per i servizi che lo stesso debba o intenda erogare presso fuori sede, con suo personale dipendente e/o collaboratori e/o volontari, anche convenzionati, ivi compresi i danni "in itinere" al personale e/o collaboratori e/o volontari stessi.
4) RC derivante dalla gestione di mense, bar, spacci all’interno di strutture del Contraente. E’ altresì compresa la responsabilità derivante dalla somministrazione di prodotti alimentari, bevande e simili. Resta inteso che, qualora la gestione sia affidata a terzi, è compresa la sola responsabilità che possa far carico all’Assicurato nella sua qualità di committente dei servizi;
5) RC derivante dalla proprietà e gestione, nell’ambito dell’Ente, di distributori automatici di bevande, cibi e simili, nonché dall’esistenza di distributori di proprietà di terzi;
6) RC derivante dalle operazioni di disinfestazione, anche se eseguite con autocarri attrezzati e con l'utilizzo di prodotti tossici;
7) RC per i danni cagionati dalle apparecchiature che l'Assicurato ha in comodato od uso a qualsiasi titolo;
8) RC derivante dalla proprietà delle apparecchiature concesse in comodato od uso a terzi a qualsiasi titolo;
9) RC per danni cagionati durante i lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione o pulizia di locali, giardini, strade, parchi, macchinari ed impianti, compresi ascensori, montacarichi e scale mobili. Nel caso in cui i lavori siano appaltati a terzi la garanzia si estende alla responsabilità derivante alla Contraente dalla direzione dei lavori o dal rapporto di committenza (sono compresi i lavori svolti presso Comuni o enti vari, anche se svolti da portatori di handicap);
10) RC derivante all'Assicurato dall'esistenza di officine meccaniche, falegnamerie, impianti di autolavaggio, impianti e depositi di benzina, centraline termiche, cabine elettriche e di trasformazione con le relative condutture, centrali di compressione, antenne, depositi di carburante e colonnine di distribuzione, impianti di saldatura autogena e ossiacetilenica e relativi depositi, nonché altre simili attività ed attrezzature usate per uso esclusivo e necessario del Contraente/Assicurato. Si intende altresì compresa la responsabilità civile derivante all’Assicurato dall’esercizio di magazzini, uffici e depositi in Italia, purché inerente l’attività dichiarata in polizza;
11) RC connessa all’esistenza di cartelli pubblicitari, insegne e striscioni di proprietà, ovunque installati sul territorio nazionale, compresa la relativa manutenzione con l’intesa che, qualora la manutenzione sia affidata a terzi, la garanzia opera a favore dell’Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori. L’assicurazione non comprende i danni alle opere ed alle cose sulle quali sono installate;
12) Responsabilità civile derivante dalla proprietà e/o conduzione di fabbricati ed immobili in genere ad uso istituzionale e patrimoniale siano essi di proprietà o tenuti in locazione e/o ricevuti in comodato e/o in uso a qualsiasi titolo o prova occasionale, compreso tutte le pertinenze nessuna esclusa né eccettuata (quali ad esempio: rustici, cancelli, anche elettrici, muri di cinta, tettoie, recinzioni, insegne, tabelloni per affissioni, parchi, parchi gioco e giardini, con le relative attrezzature e alberi anche di alto fusto, a qualunque uso destinati, anche se non utilizzati per l'esercizio delle attività assicurate e dei relativi impianti fissi e/o mobili quali ascensori, montacarichi, elevatori, ecc.), aree e terreni, anche appartenenti al demanio ferroviario, fluviale o marittimo.
13) L’assicurazione comprende i danni da spargimento di acque in seguito a rotture accidentali di condutture, serbatoi, vasche, termosifoni e simili. La garanzia è estesa anche al rischio della conduzione, ai lavori di ordinaria manutenzione, nonché alla R.C. derivante al Contraente nella sua qualità di Committente per i lavori di straordinaria manutenzione, trasformazione o ampliamento dei fabbricati in questione, a condizione che tali lavori siano dati in appalto a terzi in base a regolare contratto. Sono comunque esclusi i danni derivanti da umidità, stillicidio ed insalubrità dei locali.
14) L’assicurazione vale anche per la responsabilità civile dell’Assicurato per i danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse, per commettere l’azione delittuosa, di impalcature, ponteggi o attrezzature dell’Assicurato o da lui detenute e/o da lavori eseguiti dallo stesso e/o siano state agevolate da fatti imputabili all’assicurato;
15) RC per danni cagionati a terzi e/o prestatori di lavoro da persone non dipendenti del Contraente della cui opera comunque lo stesso si avvalga per lo svolgimento delle sue attività. E’ altresì compresa la RC per i danni subiti dalle persone non dipendenti della cui opera il Contraente/Assicurato si avvalga per lo svolgimento delle sue attività;
16) RC derivante dalla proprietà e/o conduzione di palestre e campi sportivi, palestre di roccia attrezzate, piscine e impianti sportivi e ricreativi in genere;
17) RC derivante dalla proprietà e/o conduzione di parcheggi pubblici e/o aree di sosta e garage, con esclusione dei danni da furto;
18) Responsabilità civile derivante dalla proprietà, conduzione e manutenzione di strade private facenti parte dei complessi ove vengono svolte le attività istituzionali, con relativa segnaletica orizzontale e verticale, luminosa e non, ivi compresi i danni derivanti dalla presenza o caduta di neve, ghiaccio, valanghe, slavine, sassi anche se non tempestivamente rimossi;
19) RC derivante dall’esercizio di centri di soggiorno, scuole, centri culturali/ricreativi/ludici e simili compresi i danni cagionati dagli studenti e/o dagli ospiti o frequentatori e la R.C. personale del personale docente e/o incaricato della sorveglianza. E’ compreso l’esercizio della mensa ed i rischi derivanti dalla somministrazione di cibi, bevande e simili. La garanzia non comprende discriminazioni e abusi, sessuali religiosi, razziali;
20) RC derivante dalla partecipazione e/o organizzazione di mostre, spettacoli, fiere, convegni, congressi e simili (compreso il rischio derivante dall'allestimento e dallo smontaggio degli stand), attività promozionali di qualunque tipo, anche nella qualità di concedente strutture nelle quali terzi organizzano manifestazioni; l'assicurazione comprende, in caso di concorsi, seminari, congressi, corsi di formazione professionali, di istruzione, di addestramento tecnici e pratici e simili, convegni di studi, tavole rotonde e mostre ovunque organizzati, oltre alla RC per l’organizzazione/patrocinio/partecipazione, anche la responsabilità civile per i danni derivanti dalla conduzione dei locali presi in uso a qualsiasi titolo, nonché RC derivante dall’organizzazione di manifestazioni sportive e ricreative, culturali, politiche, religiose, spettacoli, di giornate o incontri a tema, gite, viaggi e vacanze, per danni cagionati all’interno di sedi dell’Ente o di terzi, ovvero all’aperto nei luoghi in cui si svolgono le manifestazioni stesse o nei percorsi per raggiungerle. In relazione alla suddetta garanzia rimangono comunque esclusi spettacoli pirotecnici compresa la manipolazione di fuochi d’artificio, nonché i danni subiti dagli agenti attivi del rischio.
21) RC derivante dall’effettuazione di prelievo, trasporto, consegna merci e materiali, comprese le operazioni di carico e scarico.
22) L’assicurazione è estesa ai danni a veicoli sotto carico e scarico e/o in sosta nell’ambito dell’esecuzione delle anzidette operazioni. Restano esclusi i danni da furto.
23) RC per i danni (escluso il furto/incendio) ai veicoli di dipendenti, di amministratori, di altri soggetti assicurati e di terzi in sosta nelle aree di pertinenza del Contraente/Assicurato.
24) RC per i danni a cose di terzi che si trovino nell'ambito di esecuzione dei lavori;
25) RC per i danni a cose che l'Assicurato detenga o abbia in consegna, custodia e/o possesso a qualunque titolo o destinazione, esclusi gli strumenti di lavoro;
26) RC per i danni da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti, muletti e macchine semoventi che siano condotti od azionati anche da persone non abilitate a norma delle disposizioni in vigore - con la sola esclusione degli autoveicoli e motoveicoli, salvo che per la circolazione all'interno delle strutture del Contraente/Assicurato - il tutto con esclusione di quanto previsto dal Titolo X del D.Lgs.vo n. 209/2005 e s.m.i.. Si precisa che è compresa in garanzia anche la RC derivante dalla proprietà ed uso di quadricicli elettrici circolanti esclusivamente all’interno dei giardini Botanici Hanbury di Ventimiglia anche con servizio saltuario di trasporto visitatori; detti mezzi sono condotti dal personale della società che per conto dell’Ateneo, gestisce il servizio turistico all’interno dei giardini;
27) RC relativa all’operato di guardiani anche con uso di armi concesso da Autorità;
28) RC per i danni a condutture e impianti sotterranei.
29) RC per i danni da spargimento di acque o rigurgito di fogne, purché conseguenti a rottura accidentale di condutture o tubazioni.
30) RC per i danni dovuti ad assestamento, cedimento e/o franamento del terreno, con l’esclusione dei lavori di sottomuratura o altre tecniche sostitutive o da vibrazioni od a questi assimilabili;
31) RC per i danni derivanti da mancato o ritardato avvio, interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizio, purché conseguenti a sinistri risarcibili a termini di polizza;
32) Premesso che l'Assicurato può appaltare lavori e servizi a Terzi, l’assicurazione si intende estesa alla Responsabilità Civile gravante sul Contraente stesso, compresa quella derivante dalla D.Lgs. n°494/96, nella sua qualità di Committente di lavori e servizi, connessi alle attività descritte in polizza, ceduti in appalto a terzi con regolare contratto, nonché alla Responsabilità Civile che grava sul Contraente/Assicurato per fatto di appaltatori, subappaltatori, studenti, visitatori, obiettori di coscienza, fornitori e consulenti che agli effetti della garanzia sono quindi da considerarsi assicurati.
33) RC derivante all'Assicurato nella qualità di committente ai sensi dell'art. 2049 C.C.. Con riferimento alla guida di veicoli da parte di persone incaricate dall'Assicurato, si precisa che la garanzia di cui al presente punto non è operante qualora i veicoli siano di proprietà del Contraente, nonché si tratti di veicoli dallo stesso noleggiati con o senza autista. La garanzia è estesa ai danni subiti dai trasportati;
34) RC integrativa auto aziendali. Premesso che il Contraente/Assicurato può affidare in uso a qualsiasi titolo a propri dipendenti, amministratori, collaboratori, consulenti e simili, autovetture immatricolate ad uso privato di cui è proprietario o locatario, la Società si obbliga a tenere indenne il Contraente/Assicurato stesso delle somme che il Contraente/Assicurato sia tenuto a pagare al conducente delle stesse autovetture per danni da quest'ultimo subiti a causa di vizio occulto di costruzione o di difetto di manutenzione di cui il Contraente/Assicurato debba rispondere;
35) RC per danni derivanti da mancanza o insufficienza della segnaletica stradale, luminosa e non, da difettoso funzionamento dei semafori, dei cordoli protettivi e dei mezzi di protezione in genere, per l’esistenza (in luoghi aperti al pubblico) di opere o di lavori, di macchine, impianti o attrezzi, di depositi di materiale, da omissioni nei compiti di vigilanza e pubblica sicurezza. E’ altresì compresa la RC per danni cagionati dagli impianti/sistemi di illuminazione, siano essi di proprietà o in uso o gestione del Contraente;
36) RC per danni a cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose dell’Assicurato e/o da lui detenute, e per i danni derivanti da incendio di fabbricati e relativo contenuto di proprietà e/o in uso dell’Assicurato. Qualora per lo stesso rischio esista altra analoga copertura assicurativa, la garanzia di cui alla presente estensione si intenderà operante per l’eccedenza rispetto a quanto indennizzato dalla predetta altra assicurazione;
37) RC per danni causati da scavo, posa e reinterro di opere e installazioni in genere fino a 60 giorni successivi all’avvenuta consegna dei lavori, sia se eseguiti dall’Assicurato o commissionati a terzi;
38) RC derivante dall’uso di armi da fuoco utilizzate per i fini istituzionali da dipendenti e non;
39) RC per i danni derivanti dall’esercizio di ambulatori medici con rinuncia all’azione di rivalsa verso il personale addetto sanitario e non e con l’esclusione di ogni responsabilità inerente l’attività professionale, in quanto a carico dei diretti interessati;
40) RC per i danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di inquinamento dell’aria, dell’acqua o del suolo causati da un fatto accidentale ed improvviso;
41) RC derivante dall’esercizio dell’attività delle squadre antincendio organizzate e composte da dipendenti dell’Assicurato e/o da volontari;
42) RC per i danni subiti ed arrecati dal personale di tutte le strutture universitarie (quali a titolo meramente esemplificativo e non limitativo direzione amministrativa, facoltà, dipartimenti, centri e simili) e dagli studenti iscritti o partecipanti ai vari corsi ed attività di natura didattica e formativa che si trovano in ospedali o cliniche o presso altri enti, società ed aziende per conto della Contraente o per scopi inerenti l’attività universitaria;
43) RC per i danni a terzi ricoverati o comunque assistiti nelle unità operative universitarie o delle aziende ospedaliere per fatto degli studenti della Facoltà di Medicina e Chirurgia, degli iscritti alle scuole di specializzazione, degli iscritti ai corsi di diploma e perfezionamento e dei laureati che effettuano il tirocinio preabilitazione;
44) RC derivante alla Contraente per fatto di tutte quelle persone che, pur non essendo classificabili come studenti perché non iscritti ai corsi di studio attivati presso l’Università degli Studi di Genova, hanno comunque un rapporto con l’Ateneo e, a seguito di convenzioni, tirocini formativi, stages o simili, borse di studio, assegni di ricerca norme di legge o per Statuto di Ateneo si trovino ad operare nelle Strutture universitarie o devono recarsi presso aziende, enti, società industrie, ospedali, cliniche, altri atenei, centri di formazione o in qualsiasi altro luogo debbano andare per lo svolgimento delle attività previste.
45) La Responsabilità Civile derivante all’Assicurato per fatti connessi alla normativa in materia di prevenzione infortuni, sicurezza del lavoro, malattie professionali ed igiene dei lavoratori, nonché alle norme di cui al D.L.vo 19.09.1994 n. 626 e successive modifiche, al D.L.vo 14.08.1996 n.494 e successive modifiche e alla Legge 109/94 e successive modifiche, nonché per la Responsabilità Civile personale derivante al responsabile della sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro, nominato dall’Assicurato e per la Responsabilità Civile personale derivante al responsabile dei lavori e dal coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione delle opere ai sensi della Legge n.494 per l’attività da questi svolta esclusivamente a favore dell’Assicurato stesso, nonché per la
Responsabilità Civile personale derivante al responsabile del procedimento, del progettista, del direttore lavori e del collaudatore per l’attività da questi svolta esclusivamente a favore dell’Assicurato stesso.
Art. 8 – Gestione delle vertenze di danno e spese legali
La Società assume la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, civile e penale a nome dell'Assicurato, designando legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni che spettano all'Assicurato stesso, e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del/i danneggiato/i.
Sono a carico della Società le spese legali sostenute, sia per le vertenze civili che per quelle penali, per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite previsto dall'Art. 1917 C.C.
La Società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende.
Art. 9 – Validità territoriale
L’assicurazione RCT vale per i danni che avvengono nel mondo intero, esclusi USA e Canada.
Nel caso di partecipazione del personale dell’Università degli Studi di Genova (Rettore, docenti, dirigenti, impiegati amministrativi e tecnici), di studenti e stagisti post lauream a stages, convegni, incontri, fiere e corsi di aggiornamento/formazione professionale e simili, la garanzia s’intende valida anche in tali Paesi, ferma comunque l’esclusione, dall’ambito di tali partecipazioni, di qualsiasi attività riferita al settore sanitario.
L’assicurazione RCO vale per il mondo intero.
SEZIONE 4 MASSIMALI, FRANCHIGIE, SCOPERTI E CALCOLO DEL PREMIO
Art. 1 – Massimali
La Società, alle condizioni tutte della presente polizza, presta l’assicurazione fino alla concorrenza dei seguenti massimali:
Responsabilità Civile verso Terzi | € 3.620.000,00 per ogni sinistro, con il limite di |
€ 2.590.000,00 per ogni persona | |
€ 2.590.000,00 per danni a cose | |
Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro | € 2.590.000,00 per ogni sinistro, con il limite di |
€ 1.550.000,00 per persona |
Resta convenuto fra le parti che, in caso di corresponsabilità fra gli Assicurati, l’esposizione globale della Società non potrà superare, per ogni sinistro, i massimali sopra indicati.
Resta inoltre inteso che qualora in caso di sinistro vengano interessate contemporaneamente le garanzie RCT ed RCO, la massima esposizione della Società non potrà comunque essere superiore ad € 3.620.000,00.
Art. 2 – Sottolimiti di risarcimento, franchigie e scoperti
La Società, nei limiti dei massimali di cui all’Art.1, ed alle condizioni tutte della presente polizza, liquiderà i danni per le garanzie sottoriportate con l’applicazione dei relativi sottolimiti, franchigie e scoperti.
Resta fra le parti convenuto che l’Assicurazione di cui alla presente polizza deve intendersi prestata con franchigia frontale di Euro 300,00 per ogni danno a cose, salvo diversa misura prevista per singole estensioni o evento.
Garanzia | Limiti di risarcimento | Scoperto e/o franchigia | |||
Interruzioni e sospensioni di attività | € 300.000,00 per periodo assicurativo | sinistro | e | per | 10% con il min di € 5.000,00 per sinistro |
Danni da furto | € 5.000,00 per danneggiato, massimo € 50.000,00 per periodo assicurativo | Scoperto 10% minimo €. 250,00 per sinistro | |||
Danni a cose in consegna e custodia | € 200.000,00 per periodo assicurativo | sinistro | e | per | €. 500,00 per sinistro |
Danni da incendio | € 300.000,00 per periodo assicurativo | sinistro | e | per | € 1.000,00 per sinistro |
Danni da inquinamento accidentale | € 300.000,00 per periodo assicurativo | sinistro | e | per | Scoperto 10% minimo € 10.000,00 massimo €. 30.000,00 per sinistro |
Danni a condutture ed impianti sotterranei | € 300.000,00 per periodo assicurativo | sinistro | e | per | Scoperto 10% minimo € 500,00 per sinistro |
Danni da cedimento e franamento del terreno | € 300.000,00 per periodo assicurativo | sinistro | e | per | Scoperto 10% minimo € 5.000,00 per sinistro |
Danni da lavori presso Terzi | € 300.000,00 per periodo assicurativo | sinistro | e | per | |
Spargimento di acqua e rigurgiti di fogne | € 100.000,00 per periodo assicurativo | sinistro | e | per | € 500,00 per sinistro |
Danni alle cose che si trovano nell’ambito di esecuzione dei lavori | € 300.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo | € 500,00 per sinistro | |||
Danni ad apparecchiature scientifiche di proprietà od in consegna ad altri enti | € 160.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo | Scoperto 10% minimo € 250,00 per sinistro | |||
Danni a mezzi di trasporto | € 100.000,00 per sinistro e periodo assicurativo | €. 500,00 per veicolo danneggiato |
Art. 3 – Gestione della franchigia
Si conviene che i sinistri rientranti in franchigia saranno gestiti dalla Società, la quale si impegna a tenere informato il Contraente su tutti gli sviluppi degli stessi.
La Società si impegna a risarcire ai danneggiati il danno intero al lordo della franchigia sopraindicata.
Al termine di ogni annualità assicurativa la Società presenterà l’elenco dei sinistri liquidati nel corso dell’annualità stessa, corredato da documentazione comprovante l’avvenuto pagamento al danneggiato.
Il Contraente/Assicurato provvederà a corrispondere alla Società gli importi rientranti nelle franchigie, così come risultanti dalla documentazione prodotta, unitamente agli importi dovuti per la regolazione del premio di polizza.
Scaduto il contratto, indipendentemente dal motivo, gli importi di cui sopra verranno richiesti dalla Società dopo la liquidazione di ogni singolo danno e la Contraente si impegna a provvedere al pagamento entro 30 giorni dalla richiesta.
Art. 4 – Calcolo del premio
Il premio anticipato dovuto dalla Contraente viene così calcolato:
Parametro | Tasso finito pro-mille | Premio finito anticipato |
Retribuzioni annue lorde preventivate: € 140.000.000,00 | ……‰ | €…………. |
Numero studenti preventivato: 35.000,00 | €…… pro capite | €………. |
Scomposizione del premio:
Premio annuo imponibile | € |
Imposte | € |
TOTALE | € |
Rimane convenuto tra le parti che la regolazione premio da effettuarsi a norma dell’Art.5 Sezione 2 della presente polizza verrà calcolata sulla base dei tassi finiti espressi nel presente articolo.
Art. 5 – Riparto di coassicurazione
Il rischio viene ripartito tra le seguenti Società secondo le percentuali qui di seguito indicate:
Società | Agenzia | Percentuale di ritenzione |
IL CONTRAENTE LA SOCIETÀ
Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 C.C. il sottoscritto dichiara di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti contenuti nel Capitolato di polizza:
Sez. 2 Art. 5 – Obblighi inerenti alle regolazioni del premio; sospensione dell’assicurazione; decadenza dal diritto all’indennizzo;
Sez. 2 Art. 6 – Facoltà di recesso dopo ogni denuncia di sinistro; Sez. 2 Art. 10 - Deroga alla competenza dell’Autorità Giudiziaria; Sez. 2 Art. 12 – Inosservanza degli obblighi in caso di sinistro.
IL CONTRAENTE LA SOCIETÀ