CAPITOLATO PRESTAZIONALE PER L'AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE IN USO E DELLA GESTIONE DELLA PALESTRA COMUNALE ANNESSA ALLA SCUOLA MEDIA “G. PASCOLI” E DELLA PALESTRA DI VIA XX SETTEMBRE
Comune di San Xxxxx Xxxxxxx Provincia di Forlì-Cesena
CAPITOLATO PRESTAZIONALE PER L'AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE IN USO E DELLA GESTIONE DELLA PALESTRA COMUNALE ANNESSA ALLA SCUOLA MEDIA “X. XXXXXXX” E DELLA PALESTRA DI VIA XX SETTEMBRE
ART. 1 OGGETTO DELLA CONCESSIONE
1. Oggetto della concessione sono:
- l'utilizzo e la gestione della palestra comunale annessa alla scuola media “X.Xxxxxxx”, situata in San Xxxxx Xxxxxxx, via Togliatti (oggetto prevalente);
- l'utilizzo e la gestione della palestra comunale di via XX Settembre (oggetto secondario);
costituite dagli immobili come da planimetrie allegate, nonché degli arredi e dalle attrezzature in esse contenute, così come risulteranno dal verbale di consegna dell’impianto che sarà sottoscritto dalle parti contestualmente alla sottoscrizione della contratto di affidamento.
2. Gli immobili, gli arredi e le attrezzature di cui sopra saranno in seguito anche globalmente denominati, per brevità, “palestra/e” o “impianto/i sportivo/i”.
3. Le palestre oggetto di concessione sono di piena ed esclusiva proprietà del Comune di San Xxxxx Xxxxxxx, appartengono al suo patrimonio indisponibile, così come ogni ulteriore opera che sarà realizzata negli impianti nel corso del periodo di validità dell’affidamento,
4. La concessione dell'impianto di via Togliatti è riferita al tempo nel quale la palestra non viene utilizzata dalla scuola media per le sue attività istituzionali, come di seguito specificato.
5. La palestra viene gestita direttamente dal Comune e destinata all’utilizzo della scuola media tutti i giorni di scuola dell’anno scolastico, attualmente la mattina fino alle ore 14:30 ed un pomeriggio la settimana fino alle 16:30.
6. In ogni caso, entro il 30 Settembre di ogni anno il Comune, previ contatti con la Scuola Media, comunicherà al Concessionario i giorni e le ore di utilizzo della palestra da parte della Scuola Media, secondo il calendario scolastico approvato, limitando l’utilizzo possibilmente a massimo due pomeriggi la settimana, comunque non oltre le ore16:30.
ART. 2 FINALITA’ DELLA CONCESSIONE
1. La concessione, nei tempi in cui si esercita, ha lo scopo di garantire la pulizia, la manutenzione ordinaria, la custodia e la vigilanza delle palestre in oggetto e delle attrezzature relative, nonché di consentire l'utilizzo dell’impianto alle squadre facenti capo al Concessionario e, previo pagamento dello specifico canone d’uso, l’utilizzo da parte di terze società, associazioni e privati, con priorità per quelli di S. Xxxxx Xxxxxxx, per lo svolgimento di attività sportive a livello agonistico, amatoriale, ricreativo ed educativo e, nelle forme e con i limiti previsti dal presente atto, di attività di carattere diverso.
ART. 3 DURATA E RECESSO
1. La concessione avrà durata di anni tre decorrenti dal 01/07/2019 con possibilità per il Comune di rinnovo per ulteriori anni tre.
3. Viene riconosciuta ad entrambe le parti la possibilità di recedere anticipatamente dalla convenzione al termine di ciascun anno di vigenza della medesima; tale facoltà dovrà esercitarsi a pena di nullità con comunicazione scritta da inviarsi a mezzo raccomandata A/R con almeno due mesi di preavviso. In tal caso, ai fini della valutazione della tempestività del recesso, farà fede la data del timbro postale di partenza.
5. La convenzione è automaticamente prorogata per il termine massimo di mesi sei dalla scadenza nelle more di espletamento delle procedure per il nuovo affidamento.
6 Il Concessionario, limitatamente al predetto periodo di proroga di sei mesi, dovrà garantire in ogni caso la continuità del servizio.
7. Nel caso di recesso da parte del Concessionario sul Comune non ricadrà alcun onere aggiuntivo e il Concessionario avrà l'onere di adempiere a tutti gli impegni assunti fino alla scadenza anticipata e con la continuità del servizio ai sensi del comma precedente.
ART. 4 XXXXXXXX XX XXX XXXXX
0. Le assegnazioni degli spazi ed il calendario di utilizzo della palestra di via Monti deve essere preventivamente concordato con l'Amministrazione comunale.
2. Il Concessionario potrà utilizzare gratuitamente la palestra di Via Monti per un massimo di 320 ore annue, da individuare di concerto col Comune, garantendo la compatibilità con le esigenze degli altri utenti.
ART. 5 CANONE DI CONCESSIONE
1. E’ prevista la corresponsione al Comune da parte del concessionario di un canone l’esatto importo del quale sarà determinato dall’offerta in sede di gara.
2. Tale canone dovrà essere versato annualmente anticipatamente in un’unica soluzione.
ART. 6 CONSEGNA E RESTITUZIONE
1. Al termine del rapporto concessorio il Concessionario dovrà riconsegnare le palestre di cui all’art. 1 nel medesimo stato in cui sono state ricevute, salvo il normale deperimento d’uso.
2. Al momento della riconsegna sarà redatto un verbale in contraddittorio fra le parti nel quale saranno evidenziati eventuali danni riconducibili al Concessionario eccedenti il normale deperimento d’uso arrecati alle palestre. Gli eventuali danni così accertati dovranno essere ripristinati o risarciti dal Concessionario, sulla base della quantificazione effettuata dal Comune, entro 60 giorni dalla data del verbale di riconsegna. In caso di inadempienza si procederà all'esecuzione d'ufficio anche con attivazione della fidejussione di cui al successivo art. 21.
3. Alla riconsegna il Concessionario dovrà risolvere, a propria cura e spesa, tutti i contratti eventualmente in essere con terzi, salvo che il Comune non dichiari di volervi subentrare.
4. Dovranno essere risolti, sempre a cura e spese del Concessionario, anche gli eventuali rapporti di lavoro subordinato e/o di collaborazione di sorta che si fossero instaurati tra il Concessionario e terze persone nel corso del contratto.
ART. 7 UTILIZZO DEGLI IMPIANTI DA PARTE DEL CONCESSIONARIO
1. Gli impianti in oggetto dovranno essere utilizzati dal Concessionario per lo svolgimento di attività ginnico sportive, formative, ricreative, amatoriali e per le attività complementari a tali discipline sportive, il tutto in conformità con le previsioni dell’oggetto sociale dell’Associazione medesima.
2. Qualunque utilizzo dell'impianto diverso dal suddetto deve essere autorizzato preventivamente dal Responsabile del Settore AA.EE.-Cultura previo inoltro di apposita istanza almeno n.15 giorni prima dell'inizio della manifestazione.
ART. 8 UTILIZZO DEGLI IMPIANTI DA PARTE DI ALTRE SOCIETA' O GRUPPI O PER LO SVOLGIMENTO DA PARTE DEL CONCESSIONARIO DI ATTIVITA’ IMPRENDITORIALI
1. Fatta salva ed impregiudicata la priorità dell’utilizzo diretto da parte del Concessionario, relativo, cioè, a qualsiasi attività sportiva e/o ricreativa e/o culturale svolta direttamente dallo stesso, quest’ultimo sarà tenuto a consentire l'utilizzo dell’impianto alle Società, associazioni sportive e/o amatoriali e/o terzi che ne facciano richiesta direttamente allo stesso Concessionario comunque previa concertazione con l’Amministrazione comunale e dietro pagamento della tariffa specificatamente fissata dal Comune, compreso eventuali sgravi/gratuità, ferma restando la precedenza per i soggetti di X. Xxxxx Xxxxxxx.
2. Gli introiti saranno incassati e trattenuti in via definitiva dal Concessionario a copertura delle spese di gestione con il solo obbligo di rendiconto al termine di ciascun anno di vigenza del rapporto.
3. La tariffa d’uso, comprende le spese per la pulizia dell’impianto, limitatamente alle parti di questo in ciascuna occasione utilizzato. Restano, invece, a totale carico dell’utilizzatore, i danni eventualmente arrecati all’impianto sportivo in occasione dell’utilizzo.
ART. 9 UTILIZZO DA PARTE DEL COMUNE
1. Sempre compatibilmente con l’utilizzo diretto da parte del Concessionario, come meglio precisato al primo comma del precedente articolo, ed, in particolare, compatibilmente con le date ricomprese nel calendario ufficiale dei campionati delle squadre, le quali avranno pertanto carattere di priorità agli effetti del presente articolo, il Comune si riserva il diritto di utilizzare gratuitamente entrambi gli impianti per manifestazioni di carattere sportivo, ricreativo e culturale dallo stesso organizzati direttamente e/o per il tramite di terze persone, società e/o enti, federazioni sportive, Istituti Scolastici, soggetti che ottengano dal Comune l’esplicita concessione di patrocinio e/o contributo sotto forma di utilizzo gratuito dell’impianto.
2. Tale diritto può essere esercitato dal Comune nel rispetto del limite massimo di 10 (dieci) giornate di utilizzo effettivo per ciascun anno di vigenza del presente rapporto.
3. A tal fine il Concessionario è tenuto a trasmettere tempestivamente al Comune il calendario dei campionati ai quali eventualmente parteciperà e comunque delle attività svolte da questi o dai terzi utenti, compresi gli allenamenti e le amichevoli.
4. Con la medesima tempestività il Concessionario è tenuto a trasmettere anche tutte le variazioni che i suddetti calendari dovessero subire.
5. Per l’esercizio del proprio diritto di utilizzo gratuito dell’impianto il Comune dovrà inviare al Concessionario preavviso scritto con almeno 15 giorni di anticipo.
6. Per tale utilizzo non è dovuto al Concessionario alcun compenso aggiuntivo.
7. Il Concessionario ha, inoltre, l’obbligo di provvedere, a proprie cure e spese, alla pulizia ed al ripristino dell’impianto e/o delle parti di esso interessate da ciascuna manifestazione qualora la stessa sia organizzata direttamente dal Comune.
8. Invece, nel caso di manifestazioni od iniziative organizzate da soggetti che ottengano dal Comune l’esplicita concessione di patrocinio e/o contributo sotto forma di utilizzo gratuito dell’impianto, le spese per le pulizie saranno a carico dei soggetti stessi i quali saranno tenuti al pagamento al Concessionario delle tariffe fissate dal Comune per tale servizio.
9. Nelle circostanze disciplinate dal presente articolo, eventuali danni arrecati all’impianto medesimo sono sempre a carico del Comune.
ART. 10 MODALITA’ D’USO DEGLI IMPIANTI
1. Gli impianti dovranno essere utilizzati dal Concessionario e dai terzi nel rispetto delle seguenti modalità d’uso:
a) l’accesso alla palestra è consentito ai praticanti l’attività sportiva solo se assistiti dagli istruttori, allenatori o dirigenti delle Società e dei Gruppi ;
b) è fatto assoluto divieto di ingresso nel campo a coloro che non partecipano all’attività sportiva;
c) gli istruttori sono tenuti a fare osservare agli allievi un comportamento disciplinato e rispettoso;
d) è assolutamente vietato fumare nei locali;
f) è fatto obbligo del mantenimento di condizioni di pulizia e di igiene della palestra e dei servizi consoni alla destinazione del luogo;
g) è fatto obbligo di rispettare gli orari concordati;
i) gli istruttori debbono controllare che tutti coloro che entrano nello spazio di allenamento usino scarpe con fondo tale da non compromettere, sia sotto l’aspetto estetico che funzionale, la conservazione del pavimento di gioco;
2. è fatto divieto di permettere l’accesso alla palestra a persone estranee o al pubblico qualora non siano stati espressamente autorizzati.
ART. 11 IMPEGNI DEL CONCESSIONARIO E DEI TERZI RISPETTO ALL’USO DELLE PALESTRE
1. Il Concessionario si impegna a garantire per sé e per altri l’osservanza delle disposizioni di cui all’articolo precedente.
2. Il Concessionario è tenuto a vigilare e a far rispettare le norme d’uso dell’impianto e delle attrezzature ed è autorizzata ad allontanare chiunque tenga un comportamento ritenuto pregiudizievole al buon funzionamento dell’impianto o all’attività che vi si svolge.
3. I terzi dovranno pertanto:
a) assicurare la presenza di un responsabile (di maggiore età) della Società durante lo svolgimento dell’attività;
b) restituire i locali, ogni qualvolta ne facciano uso, nella stessa condizione iniziale, dovendo, in difetto, risponderne per danni come per legge;
c) utilizzare le palestre con la massima precauzione, cura e rispetto, al fine di salvaguardare l’integrità delle stesse e delle attrezzature;
d) comunicare immediatamente al Concessionario eventuali danni alle attrezzature, provocati o rilevati durante l’uso.
4 Il Concessionario ha facoltà di chiedere all’utente una cauzione adeguata all’uso a garanzia della corretta utilizzazione dell’impianto e delle attrezzature, nonché del risarcimento di eventuali danni arrecati all’impianto con facoltà di negare l’utilizzo dell’impianto nel caso in cui detta cauzione non venga costituita.
ART. 12 OBBLIGAZIONI DEL CONCESSIONARIO
1. Il Concessionario, a proprie cure e spese ed avvalendosi di proprio personale dipendente e/o collaboratori e/o di terze imprese e/o Enti, si impegna e si obbliga ad assicurare e garantire durante i periodi e le ore coperti dalla concessione:
a) l’organizzazione e gestione delle attività svolte all'interno degli impianti ;
b) la custodia e la vigilanza degli impianti per tutto il periodo in cui gli stessi verranno utilizzati.
Il Concessionario, costituito custode degli impianti e delle attrezzature, risponderà, salvo il diritto di rivalsa, anche dei danni provocati dai terzi utilizzatori per inadempimenti connessi al dovere di vigilanza.
Il Concessionario dovrà dare tempestiva comunicazione scritta al Comune di tutti i danni prodotti da terzi.
Il Comune può definire con successivo atto le misure per la salvaguardia degli impianti, per l’apertura e la chiusura dei locali, nonché per l’uso delle attrezzature. Nel caso in cui sia richiesto dal Comune, il Concessionario dovrà individuare un unico responsabile della custodia.
Si dà atto che il Comune manterrà copia delle chiavi di accesso agli impianti al fine di provvedere alle ispezioni e/o verifiche che riterrà necessarie e/o opportune, da eseguirsi comunque previo congruo preavviso al Concessionario;
c) la pulizia degli impianti sportivi, come sopra individuati, come meglio individuati nella planimetria allegata al presente capitolato sotto la lettera “A” e controfirmata in segno di accettazione dalle parti;
d) la pulizia, all’occorrenza, di tutti i locali interni, arredi, superfici vetrate, corpi illuminanti, strutture aeree, cunicoli, areatori, e quant'altro risulti necessario a garantire condizioni igieniche e decorose all'intero complesso;
e) l'accesso agli impianti oggetto della presente convenzione e l'utilizzo dei medesimi da parte degli utenti autorizzati; le aree preposte al gioco e/o all'allenamento dovranno essere agibili e libere da ogni pericolo derivante dalla cartellonistica pubblicitaria e altre attrezzature mobili;
f) l'accensione e lo spegnimento dell'impianto di illuminazione;
g) il corretto utilizzo degli impianti idraulici, elettrici e sportivi in generale, nonché degli attrezzi affidati, essendo la conduzione e il controllo degli impianti tutti, nonché dei servizi generali a carico del Comune di
X.Xxxxx Xxxxxxx ai sensi del successivo art 13; tuttavia il Concessionario dovrà tempestivamente segnalare al Comune eventuali malfunzionamenti, anomalie o guasti di impianti, servizi o attrezzi.
h) nel corretto utilizzo rientra il controllo al fine di evitare sprechi nelle utenze, ad eccezione del caso in cui
si svolgano attività organizzate direttamente dal Comune e dalla Scuola Media ;
i) il controllo degli ingressi, fino al completo sgombero di tutti gli atleti e degli eventuali spettatori;
j) il pagamento degli oneri connessi alla gestione non spettanti al Comune e, per quanto riguarda i consumi tecnici il pagamento del costo dell’eventuale utenza telefonica che l’Associazione vorrà intestare a suo nome;
k) che lo svolgimento delle attività sportive svolte direttamente o da terzi autorizzati siano compatibili e strettamente legate alla destinazione degli impianti;
l) l’espletamento dei servizi di cui i precedenti punti e lo svolgimento delle attività sopra indicate anche in occasione di manifestazioni di carattere sportivo, ricreativo e/o culturale organizzate o preventivamente autorizzate dal Comune, purché venga dato in ogni caso preavviso scritto al Concessionario con un anticipo
di almeno 15 giorni; resta salvo quanto previsto per il ripristino degli impianti di cui all’art. 9, 8° e 9° capoverso;
m) consentire lo svolgimento, in qualunque momento, di sopralluoghi di ispezione e controllo da parte degli
incaricati dal Comune per verificare il corretto e regolare funzionamento degli impianti.
n) la preventiva acquisizione, da parte di esso Concessionario o di terzi utenti, di qualunque titolo autorizzativo, permesso o nulla osta, compresi quelli il cui rilascio sia di competenza comunale, se necessario per lo svolgimento dell'attività in questione.
2. Il Concessionario dovrà, inoltre, provvedere alla effettuazione della manutenzione ordinaria, così come meglio specificato nel successivo art.14, degli impianti sportivi nel loro complesso.
ART.13 OBBLIGAZIONI DEL COMUNE
1. Il Comune dovrà, a proprie esclusiva cura e spese:
1) garantire per tutta la durata del rapporto l’idoneità degli impianti sportivi e di ciascuna sua parte all’uso cui sono destinati, nonché la conformità dei medesimi alle normative tutte via via vigenti, nessuna esclusa, impegnandosi ad eseguire a proprie esclusive cure e spese, senza indugio e secondo modalità e tempi tali da arrecare il minor disagio possibile al Concessionario tutti gli adeguamenti e/o le modifiche a strutture e/o impianti che si dovessero rendere necessari nel corso del rapporto in base a normative sopravvenienti, in ogni caso entro i termini da queste ultime concessi;
2) garantire al Concessionario la libera e piena disponibilità degli impianti per tutta la durata del rapporto nei tempi/orari coperti dal rapporto concessorio;
3) richiedere, ogni qualvolta conceda direttamente a terzi l’utilizzo degli impianti o di parti di essi, a qualsiasi titolo, in conformità alla presente convenzione, e qualora lo ritenga opportuno in relazione al tipo di attività da esercitare all’interno della/e palestra/e, direttamente al terzo utilizzatore il preventivo deposito in suo favore di idonea cauzione, con facoltà espressa di negare l’utilizzo dell’impianto sportivo qualora non venga preventivamente versata detta cauzione;
4) provvedere alla conduzione e controllo degli impianti di riscaldamento e ventilazione, provvedendo a nominare il terzo responsabile della conduzione dell’impianto, fermo restando l’obbligo del Concessionario di segnalare tempestivamente malfunzionamenti, guasti o anomalie come specificato al precedente articolo 12 comma 1) lett. g;
5) provvedere alla conduzione e controllo dei restanti impianti tecnologici di cui sono dotati gli impianti sportivi, nonchè dei restanti servizi rimasti a proprio carico, fermo restando l’obbligo del Concessionario di segnalare tempestivamente malfunzionamenti, guasti o anomalie come specificato al precedente articolo 12
comma 1) lett. g;
6) provvedere al pagamento degli oneri relativi ai consumi tecnici connessi all’uso dell'impianto (energia elettrica, acqua, gas), ad eccezione dell’eventuale utenza telefonica che è a carico del Concessionario; il Comune dovrà intestarsi i relativi contatori, ad eccezione dell’utenza telefonica;
7) provvedere al pagamento di un rimborso spese forfettario annuale al Concessionario di € 500,00 riferito agli oneri sostenuti per la manutenzione ordinaria delle palestre.
ART. 14 MANUTENZIONE
1. La manutenzione straordinaria delle palestre, comprese le attrezzature, è interamente a carico del Comune .
2. Eventuali periodi di chiusura degli impianti per interventi di manutenzione straordinaria saranno possibilmente concordati con il Concessionario.
3. La manutenzione ordinaria degli impianti sportivi, riferita anche all’utilizzo della scuola e/o Comune,
comprese le attrezzature e l’area esterna, verrà eseguita a cura del Concessionario e a spese del Comune come di seguito specificato.
4. Semestralmente il Concessionario dovrà trasmettere al Comune analitica relazione elaborata in forma di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, sugli interventi di manutenzione eseguiti, suddivisi per impianto, con elencazione degli interventi, delle date di effettuazione e dei costi sostenuti.
5. Dovranno essere preventivamente autorizzati dal Comune gli interventi per i quali è previsto un costo netto pari o superiore a 1.000,00 Euro.
6. In riferimento agli interventi di manutenzione ordinaria il Comune riconosce al Concessionario un rimborso spese forfetario annuo di € 500,00 (cinquecento/00)+Iva, previa richiesta di rimborso.
7. Qualora le spese effettivamente sostenute dal Concessionario eccedano la quota prevista a rimborso, lo stesso potrà essere conguagliato a fine anno a fronte di dettagliato rendiconto corredato di copia di tutte le fatture e/o i documenti fiscali comprovanti il costo annuale complessivo della gestione delle manutenzioni.
8. In caso di inerzia del Concessionario tali interventi verranno eseguiti direttamente dal Comune.
ART. 15 PUBBLICITA'
1. Il Concessionario è autorizzato a gestire direttamente la pubblicità cartellonistica, sonora e di qualsivoglia altra natura all'interno degli impianti sportivi oggetto della presente concessione. Xxxx dovrà stipulare in proprio i contratti con le ditte, esonerando da ogni onere e responsabilità a tal riguardo il Comune di San Xxxxx Xxxxxxx.
2. Gli spazi e le modalità di collocazione dei cartelli pubblicitari fissi e /o mobili nell'ambito degli impianti sportivi saranno definiti in accordo con il Comune. Il 10% di tali spazi per ogni impianto sarà riservato al Comune a titolo gratuito.
3. Ogni responsabilità, diretta e indiretta, verso terzi e verso il Comune di San Xxxxx Xxxxxxx per la localizzazione degli spazi pubblicitari, per gli impianti utilizzati per la pubblicità e, in generale, per tutto ciò che attiene la gestione della pubblicità all'interno degli impianti sportivi è a totale carico del Concessionario, che ne risponde a pieno titolo e sotto ogni profilo. Il Comune di San Xxxxx Xxxxxxx è sollevato da qualunque responsabilità in merito.
4. Il Comune riscuoterà dal concessionario l'imposta sulla pubblicità eventualmente dovuta nei termini di legge.
ART. 16 RESPONSABILITA'
1. Il Concessionario ha la piena responsabilità, diretta e indiretta, nei confronti di terzi e del Comune di San Xxxxx Xxxxxxx, dell'utilizzo e gestione degli impianti in oggetto nei tempi coperti dalla concessione.
2. Il Comune di San Xxxxx Xxxxxxx sarà del tutto estraneo alle attività e ai rapporti giuridici verso terzi, a qualunque titolo, anche di fatto, posti in essere dal Concessionario, il quale, per tali attività e rapporti, manleva sin d’ora il concedente stesso da ogni responsabilità, sia contrattuale che extracontrattuale.
3. Il Concessionario è, quindi, responsabile esclusivo per i danni occorsi a persone o a cose nonché del rispetto delle norme in materia di ordine pubblico, sicurezza collettiva ed individuale, prevenzione incendi, sia con riferimento al pubblico, che con riferimento agli utenti degli impianti ed agli operatori (personale della Società, atleti, tecnici, etc.).
4. Quanto sopra, ovviamente, ad eccezione dei danni conseguenti, direttamente e/o indirettamente, da fatto e colpa del Comune e/o in conseguenza di inadempimento, da parte di questo, alle obbligazioni contrattualmente poste a suo carico, nonché dei danni arrecati agli impianti in occasione di manifestazioni e/o attività direttamente o indirettamente organizzate dal Comune, danni tutti questi di cui risponde unicamente il Comune medesimo salvo quanto specificato al comma che segue.
5. Per i danni conseguenti a manifestazioni e/o attività di natura sportiva direttamente o indirettamente organizzate dal Comune il Concessionario risponde dei danni direttamente connessi a proprio inadempimento degli obblighi di vigilanza e custodia posti a suo carico ai sensi della presente convenzione.
6. Il Concessionario è responsabile di qualsiasi danno possa derivare a persone e cose a causa di interventi di manutenzione dallo stesso eseguiti e della gestione, sollevando in proposito il Comune ed obbligandosi ad intervenire direttamente negli eventuali giudizi, estromettendo il Concedente stesso. Il Concessionario è responsabile, per quanto di propria competenza, del rispetto delle norme di ordine pubblico. Dovrà adoperarsi affinché siano garantiti disciplina e comportamento corretti da parte del pubblico, degli atleti, dei dirigenti e dei terzi durante le manifestazioni sportive e durante gli allenamenti, fatta eccezione per le manifestazioni e/o attività di carattere non sportivo direttamente o indirettamente organizzate dal Comune, rispetto alle quali il Comune dovrà assicurare un adeguato servizio di vigilanza direttamente o indirettamente.
7. Il Concessionario è responsabile esclusivo di tutti gli oneri e gli adempimenti previsti da leggi e regolamenti in materia di sicurezza sul luogo di lavoro, prevenzione antinfortunistica, rispetto delle norme
sulla dotazione e l'utilizzo di defibrillatori semiautomatici, contribuzione previdenziale ed assistenziale, assicurativa, fiscale con riferimento ai propri iscritti, al proprio staff e ad eventuali dipendenti, salvi gli oneri e le responsabilità cui è tenuta l’Amministrazione in qualità di ente proprietario dell’impianto.
8. In caso di presenza di dipendenti il Concessionario si impegna ad adempiere a tutti gli obblighi di legge relativi alla regolare assunzione, alle assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni e per la Previdenza Sociale e si impegna a garantire agli stessi trattamenti economici e normativi non inferiori a quelli previsti dal
C.C.N.L. cui il Concessionario è soggetto.
9. I danni all’impianto dipendenti da fatto e/o colpa del Concessionario, da chiunque arrecati, verranno per intero riparati a cura spese del Concessionario; il Comune si sostituirà al Concessionario in caso di sua inerzia, con recupero integrale delle spese sostenute.
Art. 17 NORME DI SICUREZZA
1. Il Concessionario si obbliga a rispettare nella propria attività e a far rispettare a tutti coloro che abbiano accesso agli impianti (agli atleti, al pubblico, ai soggetti incaricati di servizi, forniture o lavori ecc.) le norme di
sicurezza e di igiene del lavoro vigenti, con particolare riferimento a quanto previsto dal D.lgs. n. 81/2008, in relazione alla natura dell'attività svolta nei locali.
2. Il Concessionario è tenuto a comunicare, al momento della consegna dei locali da parte del Comune, il
nominativo del Datore di Lavoro, inteso ai sensi dell'art. 2, comma 1 lett. b) del D.lgs. 81/2008.
3. Il Concessionario si impegna ad adempiere nei confronti dei propri soci e degli eventuali dipendenti agli obblighi riguardanti l'informazione, la formazione e l'addestramento previsti dal citato D.lgs. n. 81/2008. In particolare si obbliga a provvedere, a propria cura e spese, alla formazione degli addetti antincendio e primo
soccorso la cui presenza dovrà essere garantita ogni qualvolta sia richiesta dalla normativa vigente in relazione all'utilizzo dei locali.
4. Il Concessionario si impegna ad effettuare, prima dell’inizio della gestione degli impianti, un
sopralluogo allo stesso al fine di ricevere dal Comune le informazioni su eventuali rischi specifici ivi esistenti
e riferirne compiutamente a coloro che, per qualsiasi motivo, abbiano accesso all'impianto.
5. Nell’espletamento dei lavori e dei servizi da realizzare all'interno degli impianti il Concessionario sarà completamente autonomo ed indipendente per quanto riguarda l’organizzazione del lavoro, i capitali, i mezzi, gli automezzi e le macchine necessarie.
6. I lavori saranno svolti a suo completo rischio, escludendo ogni ingerenza del Comune.
7. Il Concessionario dovrà impiegare macchine ed attrezzature rispondenti alle norme di legge, alle esigenze di sicurezza dei singoli lavori e dell’ambiente in cui vengono utilizzati.
8. Dovrà, inoltre, dotare il proprio personale dei mezzi protettivi necessari per l’esecuzione dei lavori e disporre ed esigere che tali mezzi siano sempre efficienti ed utilizzati in modo corretto.
9. Per quanto riguarda l’eventuale utilizzo di attrezzature, macchinari, dispositivi di protezione individuale del Comune, il Concessionario dovrà verificare preventivamente la loro piena efficienza e conformità alle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni e si assume la piena responsabilità per il corretto uso e la
manutenzione ordinaria delle stesse. All’atto della consegna verrà sottoscritto dall’Associazione apposito modulo/verbale in cui saranno individuate specificamente le attrezzature ottenute in uso.
10. Il Concessionario si impegna a segnalare al Comune eventuali difetti di funzionamento e si assume
la piena responsabilità dei danni che l’uso delle suddette attrezzature dovesse comportare a persone e/o cose.
11. Nel caso di lavori e/o servizi affidati ad altri soggetti il Concessionario dovrà servirsi di imprese che
operino nel rispetto delle norme di legge vigenti ed, in particolar modo, delle normative di sicurezza e comunque sarà ritenuto il solo responsabile dell'operato di tali soggetti, rimanendo il Comune completamente estraneo ad ogni rapporto con questi ultimi.
12. Il Concessionario sarà, pertanto, tenuto a provvedere affinché le norme di cui al presente articolo
siano portate a conoscenza e rispettate da tali soggetti.
13. Il Concessionario individuerà nel proprio Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione il referente del Comune per quanto attiene ogni questione relativa alla sicurezza di cui il Responsabile stesso
si renderà garante. A tal fine, il Concessionario ne comunicherà preventivamente al Comune il nominativo.
14. Al fine di istituire la cooperazione richiesta dalla legge fra il Comune e il Concessionario, per la realizzazione della sicurezza di tutti gli operatori, il Concessionario si impegna, attraverso il proprio Responsabile, a comunicare tempestivamente ogni problema di sicurezza dovesse insorgere nel periodo di
validità del contratto.
ART. 18 PENALI
1. In caso di inosservanza di quanto stabilito nella presente convenzione il Comune si riserva la facoltà di applicare una penale variante da Euro 100,00 ad Euro 1.000,00 a seconda della gravità della violazione e al perdurare della stessa e ciò a giudizio insindacabile del Comune.
2. La penalità sarà applicata dopo formale contestazione scritta della violazione, con invito a presentare eventuali controdeduzioni e giustificazioni nel termine perentorio di 15 giorni dal ricevimento della contestazione. In ogni caso, comunque, la penalità non potrà essere applicata se non siano trascorsi almeno 15 giorni dalla scadenza del termine per il ricevimento, da parte del Comune, delle formali controdeduzioni e giustificazioni del Concessionario.
3. Nel caso di revoca della concessione per inadempienza del Concessionario il Comune ha la facoltà di provvedere d'ufficio, in danno del Concessionario stesso, al ripristino di eventuali danni agli impianti eccedenti il normale deperimento d’uso, verificatesi in conseguenza di eventuali negligenze nell’utilizzo e/o nell'esercizio della gestione da parte del Concessionario e/o per provvedere ad eventuali interventi di manutenzione spettanti del Concessionario e non eseguiti nell'ambito della concessione.
ART. 19 ASSICURAZIONI
1. Il Comune provvederà alla stipula di una congrua polizza assicurativa a copertura dei danni relativi ai rischi INCENDIO (immobile e attrezzature) e FURTO (attrezzature e macchinari).
2. Le spese relative ai premi annuali per tali polizze assicurative saranno rimborsate dal Concessionario per una quota forfettaria fissa di Euro 300,00 annui, a fronte della rinuncia del Comune a rivalersi nei confronti del Concessionario stesso. Tale somma sarà pagata dal Concessionario contemporaneamente al canone di concessione e con gli stessi rapporti in relazione ai periodi di riferimento.
3. Il Concessionario è tenuto a dotarsi di congrua polizza assicurativa a copertura dei danni relativa a R.C. TERZI, con un massimale per sinistro di Euro 1.600.000,00 con il limite di Euro 1.600.000,00 per ogni persona e di € 1.600.000,00 per danni a cose e a presentarne copia al Comune entro 15gg. dalla firma della convenzione per l’affidamento del servizio.
4. L’inadempienza o la difformità rispetto a ciascuno degli obblighi sopra evidenziati comporterà la decadenza immediata della concessione.
5. Il Concessionario ha la responsabilità derivante dalla normativa di pubblica sicurezza e di prevenzione infortuni nei confronti del personale dipendente e degli utenti.
6. Le società e i gruppi sportivi che non sono affiliati ad associazioni che non prevedono l’assicurazione obbligatoria di responsabilità civile per i propri associati, debbono presentare, al momento della presentazione della domanda di utilizzo delle palestre, copia della polizza assicurativa stipulata per tutelare i propri associati.
ART. 20 DIVIETO DI SUBCONCESSIONE
1. E’ espressamente vietata, a pena di decadenza della concessione, qualsiasi forma di subconcessione, subgestione o utilizzazione da parte di terzi dei locali e attrezzature al di fuori delle ipotesi previste nella presente convenzione, salva espressa autorizzazione scritta del Comune.
ART. 21 GARANZIA
1. A garanzia di tutti gli impegni assunti con il contratto di concessione il Concessionario sarà tenuto a presentare una fideiussione bancaria/assicurativa a favore del Comune per un importo di € 10.000,00 (diecimila), con validità per almeno sei mesi dopo la scadenza del contratto stesso.
2. La fideiussione dovrà prevedere espressamente:
a) la garanzia di tutti gli impegni derivanti dalla convenzione, compresa la copertura delle eventuali penali ;
b) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
c) la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile;
d) l’operatività della garanzia, senza eccezione alcuna, entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del Comune;
e) la clausola di validità della garanzia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell'Amministrazione comunale.
3. In caso di escussione della fideiussione, il Concessionario rinuncia a qualsiasi eccezione riguardo l'utilizzo della stessa da parte del Comune.
4. Il Concessionario assume l'obbligo di reintegrare la cauzione nel suo ammontare originario in caso di
escussioni in corso di rapporto.
Art. 22 SOSPENSIONE DELLA CONCESSIONE
1. Il Comune si riserva la facoltà di sospendere temporaneamente la concessione di utilizzo e gestione di uno o di entrambi gli impianti nel caso ciò si rendesse necessario per imprevedibili e contingenti ragioni di pubblica interesse, sanità e/o sicurezza, nonché per eseguire improcrastinabili interventi di manutenzione e/o riparazione, per condizioni climatiche particolarmente avverse o per cause di forza maggiore, con semplice comunicazione scritta data, ove le circostanze lo consentano, con anticipo di almeno 15 giorni.
2. Durante il periodo di sospensione nulla sarà dovuto, né dal Concessionario, né dal Comune.
ART. 23 REVOCA, DECADENZA E RECESSO
1. Il Comune si riserva la più ampia facoltà di revocare la concessione in qualunque tempo per motivi di pubblico interesse e per gravi motivi di pubblica sanità e/o sicurezza, senza che il Concessionario nulla possa eccepire o nulla possa pretendere a titolo alcuno.
2.Tale facoltà verrà esercitata mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo di raccomandata A.R. che dovrà pervenire al Concessionario almeno 30 giorni prima della data di decorrenza della revoca..
3. A seguito di gravi o reiterate violazioni di una o più delle obbligazioni previste agli articoli 7, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19 e 20 del presente capitolato debitamente eccepite al Concessionario con i tempi e le modalità di cui al precedente art.18, comma secondo, il Comune avrà facoltà di dichiarare decaduto il concessionario revocando la concessione, fermo restando l’obbligo per il Concessionario al risarcimento degli eventuali danni.
4. In particolare la concessione potrà essere revocata nel caso in cui il Concessionario non sia più direttamente titolare di squadre che svolga attività all'interno degli impianti o non svolga più direttamente attività nel settore giovanile e qualora non realizzi o non realizzi nei tempi previsti le opere di miglioramento.
5. Il Concessionario può recedere dalla presente convenzione in ogni momento dando al Comune un preavviso di almeno 90 (novanta) giorni.