Data di pubblicazione: 25/01/2022
Data di pubblicazione: 25/01/2022
Nome allegato: All. 6 Schema di Accordo Quadro.pdf
CIG: 9068846876;
Nome procedura: Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando ai sensi dell’art. 63 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’art. 2, comma 3 del D.L 76/2020, convertito dalla Legge 120/2020, in modalità dematerializzata, volta all’affidamento di un Accordo Quadro con un solo operatore economico per la fornitura urgente di mascherine protettive FFP2 senza valvola per far fronte all’emergenza sanitaria in atto, connessa alla diffusione dei contagi da virus Covid-19, ai sensi dell’art. 54, comma 3, del D. Lgs. 50/2016, di durata annuale, con aggiudicazione mediante il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera b, del D. Lgs. 50/2016
Gara ASP n. 2947582
Direzione centrale Risorse strumentali e Centrale unica acquisti
ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE
Direzione Centrale Risorse Strumentali e Centrale Unica Acquisti
ALLEGATO 6 ALLA LETTERA DI XXXXXX
SCHEMA DI ACCORDO QUADRO
Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando ai sensi dell’art. 63 del
D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’art. 2, comma 3 del D.L 76/2020, convertito dalla Legge 120/2020, in modalità dematerializzata, volta all’affidamento di un Accordo Quadro con un solo operatore economico, ai sensi dell’art. 54, comma 3,
del D. Lgs. 50/2016, di durata annuale, con aggiudicazione mediante il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera b, del D. Lgs. 50/2016, avente ad oggetto la «Fornitura urgente di mascherine protettive FFP2 senza valvola per far fronte all’emergenza sanitaria in atto, connessa alla diffusione dei contagi da virus Covid-19»
CIG: 9068846876
Via Xxxx il Grande, 21 – 00000 Xxxx (XX) C.F. 80078750587 - P.IVA 02121151001
ACCORDO QUADRO
per l’affidamento della «Fornitura urgente di mascherine protettive FFP2 senza valvola per far fronte all’emergenza sanitaria in atto, connessa alla diffusione dei contagi da virus Covid-19»
C.I.G. n. 9068846876 tra
L’INPS – Istituto Nazionale Previdenza Sociale (Codice Fiscale n. 80078750587, Partita IVA
n. 02121151001), con sede in Roma, Via Xxxx il Grande, n. 21, C.A.P. 00144, nella persona del Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx, nato a Genova (GE), il 2 luglio 1967, in qualità di Direttore Centrale della Direzione Centrale Risorse Strumentali e Centrale Unica Acquisti, con la qualifica di Dirigente generale, domiciliato nella qualità presso la sede centrale dell’Istituto;
(a seguire anche «Amministrazione» o «INPS» o «Istituto» o «Stazione Appaltante»)
e
[…] (Codice Fiscale n. […], partita IVA n. […]), con sede legale in […], alla via […], C.A.P. […], nella persona del Dott. […], nato a […] il […], nella sua qualità di […], domiciliato presso […];
(a seguire anche «Affidatario» o «Aggiudicatario» o «Appaltatore» o «Fornitore») (a seguire collettivamente indicati come le «Parti»)
Le Parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate, hanno sottoscritto il presente Accordo Quadro (come di seguito definito) in modalità elettronica, ai sensi e per gli effetti dell’art. 32, comma 14, del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016.
PREMESSO CHE
a) la legge 16 luglio 2020 n. 76 (c.d. Decreto Semplificazioni), convertito con modifiche nella Legge n. 120 del 12 settembre 2020, ha disposto, tra l’altro, che la procedura negoziata di cui all’articolo 63 comma 6 del decreto legislativo n. 50/2016, per i settori ordinari, può essere utilizzata nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti dagli effetti negativi della crisi causata dalla pandemia da COVID-19 o dal periodo di sospensione delle attività determinato dalle misure di contenimento adottate per fronteggiare la crisi, i termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie non possono essere rispettati;
b) l’INPS – Istituto Nazionale Previdenza Sociale (a seguire anche «INPS» o «Istituto» o «Stazione Appaltante» o «Amministrazione Aggiudicatrice») ha indetto una procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, ai sensi dell’art. 63, comma 6, del D. Lgs. 50/2016, avente ad oggetto la «Fornitura urgente di mascherine protettive FFP2 senza valvola per far fronte all’emergenza sanitaria in atto, connessa alla diffusione dei contagi da virus Covid-19» (a seguire anche «Appalto» o «Fornitura»);
c) al fine di favorire la massima partecipazione, nonché in un’ottica di massima concorrenza e trasparenza, INPS ha proceduto alla pubblicazione sul proprio sito istituzionale, nonché sulla piattaforma telematica ASP, della Lettera di Xxxxxx e dei relativi allegati, così da
consentire la partecipazione alla procedura a tutti gli Operatori Economici che vi avessero interesse;
d) a mezzo di Determina n. […] del […], adottata dal Direttore della Direzione Centrale Risorse Strumentali e Centrale Unica Acquisti, l’Istituto ha approvato le risultanze della procedura di gara e disposto l’aggiudicazione in favore dell’Operatore […];
e) l’Appaltatore ha dichiarato il pieno possesso dei requisiti di carattere generale per l’affidamento dell’Accordo Quadro previsti dal Codice, e dei requisiti speciali, secondo le prescrizioni di dettaglio poste dalla lex specialis dell’affidamento;
f) in considerazione dell’estrema urgenza della Fornitura, alla verifica dei requisiti relativi alla partecipazione alla procedura, come autocertificato dall’Aggiudicatario in sede di presentazione delle Offerte, si provvede con le modalità previste dall’art. 163, comma 7, del Codice;
g) all’atto della stipula del Contratto Attuativo, l’Aggiudicatario dovrà presentare la garanzia definitiva, da calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del Codice;
h) all’atto della stipula del Contratto Attuativo, l’Aggiudicatario dovrà inoltre presentare apposita polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi e dipendenti, con un massimale pari ad € 1.000.000,00 (euro un milione/00) per sinistro;
i) ove l’Aggiudicatario rivesta la qualità di produttore lo stesso dovrà altresì presentare apposita polizza assicurativa per responsabilità civile da prodotto, con un massimale pari ad euro 1.000.000,00 (euro un milione/00) per sinistro;
j) le Parti, con il presente Accordo Quadro, intendono dunque stabilire, in via preventiva, le condizioni contrattuali dei Contratti Attuativi da aggiudicarsi durante il periodo di validità dell’Accordo stesso.
Tanto ritenuto e premesso, le Parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate,
convengono e stipulano quanto segue Art. 1 (Definizioni)
1. Nel presente Accordo Quadro (come di seguito definito), i termini di seguito indicati avranno il significato attribuito accanto a ciascuno di essi, fermo restando che il singolare include il plurale e viceversa:
▪ «Accordo Quadro»: il contratto pubblico di carattere normativo e aperto, disciplinato dall’art. 54, comma 4, del D. Lgs. 50/2016, che verrà sottoscritto con l’Aggiudicatario (come di seguito definiti) della Fornitura (come di seguito definita), il quale avrà come scopo quello di stabilire, in via preventiva, le condizioni contrattuali dei Contratti Attuativi (come di seguito definiti) da aggiudicarsi durante il periodo di validità dell’Accordo stesso, in particolare per quanto riguarda le quantità dei prodotti da acquisirsi;
▪ «Appalto Specifico»: prestazioni attivate, nell’ambito dell’Accordo Quadro oggetto della presente procedura, con appositi Ordinativi di Fornitura (come di seguito definiti), emessi a valle della stipula dei Contratti Attuativi (come di seguito definiti);
▪ «Assistente del Direttore dell’Esecuzione»: soggetto eventualmente nominato dalla Stazione Appaltante, anche presso le Sedi Destinatarie (come di seguito definite) della
Fornitura, con il compito di fornire ausilio al Direttore dell’Esecuzione nell’espletamento delle funzioni e dei compiti di relativa spettanza;
▪ «Capitolato» o «Capitolato Tecnico»: il capitolato speciale descrittivo e prestazionale e costituente parte integrante e sostanziale della documentazione di gara, nel quale vengono precisate le caratteristiche tecniche che le prestazioni da acquisirsi devono possedere, e le ulteriori obbligazioni poste a carico delle parti;
▪ «Codice»: il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici»;
▪ «Contratto Attuativo»: il singolo contratto che, in attuazione di quanto stabilito nell’Accordo Quadro, viene eventualmente concluso con l’Aggiudicatario della procedura, e nel quale vengono definiti, inter alia, i quantitativi oggetto di Fornitura, che l’Istituto potrà acquistare nell’ambito del Contratto Attuativo stesso;
▪ «Direttore dell’Esecuzione» o «DEC»: l’esponente della Stazione Appaltante del quale il Responsabile Unico del Procedimento (come di seguito definito) si avvale in sede di direzione dell’esecuzione dell’Accordo Quadro e dei Contratti Attuativi, nonché di controllo dei livelli di qualità delle prestazioni. Al Direttore dell’Esecuzione competono il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione dell’Accordo Quadro e dei Contratti Attuativi, nonché il compito di assicurare la regolare esecuzione da parte dell'Appaltatore, in conformità ai documenti contrattuali;
▪ «Documento di Gara»: qualsiasi documento prodotto dalla Stazione Appaltante o al quale la Stazione Appaltante fa riferimento per descrivere o determinare elementi dell’Appalto o della procedura, compresi la Lettera di invito e i relativi allegati, il Capitolato, lo Schema di Contratto, nonché le informazioni sugli obblighi generalmente applicabili e gli eventuali documenti complementari;
▪ «Documento di Trasporto»: documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione di consegna dei prodotti oggetto di Ordinativo di Fornitura (come di seguito definito), ed avente le caratteristiche determinate con d.P.R. 14 agosto 1996,
n. 472 e specificate nel Capitolato allegato al presente Accordo Quadro;
▪ «Filiera delle imprese»: i subappalti come definiti dall’art. 105, comma 2, del Codice, nonché i subcontratti stipulati per l’esecuzione, anche non esclusiva dell’Accordo Quadro e dei Contratti Attuativi;
▪ «Lettera di Invito»: il documento volto a regolamentare gli aspetti di svolgimento della
procedura e gli elementi minimi negoziali dell’Appalto;
▪ «Offerta»: complessivamente inteso, l’insieme delle dichiarazioni e dei documenti, di carattere amministrativo ed economico (a seguire anche «Offerta Economica»), che l’Operatore Economico sottopone alle valutazioni degli organi di procedura ai fini dell’aggiudicazione;
▪ «Posta Elettronica Certificata (PEC)»: il sistema di comunicazione in grado di attestare l'invio e l'avvenuta consegna di un messaggio di posta elettronica e di fornire ricevute opponibili ai terzi, conformemente alle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005, al d.P.R 68/2005 ed ulteriori norme di attuazione;
▪ «Ordinativo di Fornitura» o «OdF»: la richiesta di Fornitura, emessa verso il Fornitore nell’ambito di un Contratto Attuativo, con l’indicazione dei quantitativi di prodotto e delle Sedi Destinatarie (come di seguito definite);
▪ «Responsabile dell’Appaltatore»: l’esponente dell’Appaltatore, individuato dal medesimo, che diviene l’interfaccia contrattuale unica dell’Appaltatore medesimo verso l’Istituto, e che è intestatario della responsabilità per il conseguimento degli obiettivi qualitativi ed economici relativi allo svolgimento delle attività previste nell’Accordo Quadro e nei Contratti Attuativi. Trattasi di figura dotata di adeguate competenze professionali e di idoneo livello di responsabilità e potere decisionale, ai fini della gestione di tutti gli aspetti dell’Accordo Quadro e dei Contratti Attuativi;
▪ «Responsabile Unico del Procedimento» o «R.U.P.»: l’esponente dell’Istituto cui competono i compiti relativi all’affidamento e all’esecuzione dell’Accordo Quadro e dei Contratti Attuativi previsti dal Codice, nonché tutti gli altri obblighi di legge che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti;
▪ «Sedi Destinatarie»: la Direzione Generale (n. 1 punto di consegna), le Direzioni Regionali (n. 20 punti di consegna) e le Direzioni di Coordinamento Metropolitano Roma, Milano e Napoli (n. 3 punti di consegna), presso cui dovranno essere recapitati i prodotti oggetto di Ordinativo di Fornitura. Si specifica che i riferimenti relativi alle predette Direzioni sono reperibili sul sito istituzionale dell’Istituto;
▪ «Termine di Consegna»: il termine entro il quale dovranno essere consegnati i prodotti
oggetto dell’Ordinativo di Fornitura, come indicato nel paragrafo 4 del Capitolato Tecnico;
▪ «Verbale di Verifica di Conformità»: verbale attestante le operazioni di verifica di conformità dei prodotti consegnati a quelli oggetto di Ordinativo di Fornitura.
Art. 2 (Valore giuridico delle premesse e degli allegati)
1. Le premesse e gli allegati tutti di seguito indicati formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto:
Allegato “A”: Lettera di Xxxxxx e relativi allegati;
Allegato “B”: Offerta Economica dell’Appaltatore e Scheda Tecnica di Prodotto, corredata della foto del prodotto stesso;
Allegato “C”: Atto di Designazione del Responsabile Esterno al Trattamento dei Dati.
2. Le disposizioni di cui alla Lettera di Xxxxxx e ai relativi allegati, prevalgono sulle norme del presente Accordo Quadro, nei casi di non piena conformità.
Art. 3 (Oggetto dell’Accordo Quadro)
1. Il presente Accordo regolamenta le caratteristiche del prodotto e i prezzi che verranno praticati ed applicati, nei rapporti tra la Stazione Appaltante a l’Appaltatore, in occasione dei singoli Contratti Attuativi, ed impegna l’Appaltatore ad eseguire la Fornitura mediante sottoscrizione con la Stazione Appaltante di uno o più Contratti Attuativi aventi le caratteristiche di base indicate nel presente Accordo.
2. Nell’ambito del presente Accordo Quadro, il Fornitore si impegna a sottoscrivere Contratti Attuativi che ne costituiscono attuazione, in conformità alle prescrizioni di cui alla Lettera di Xxxxxx e ai relativi allegati, secondo quanto dichiarato in sede di Offerta Economica, e fino ad esaurimento del plafond massimo spendibile, quale anche incrementato per effetto delle estensioni contrattuali di cui al presente Accordo Quadro.
3. La stipula dell’Accordo Quadro, al pari della stipula dei Contratti Attuativi, non sarà costitutiva di diritti di sorta in capo all’Aggiudicatario in ordine in ordine all’esaurimento del plafond massimo spendibile. L’Accordo Quadro avrà unicamente la funzione di regolamentare giuridicamente i singoli ed eventuali Contratti Attuativi che potranno essere stipulati in futuro.
4. La decisione della Stazione Appaltante di addivenire o meno alla stipula di un Contratto Attuativo con l’Aggiudicatario dell’Accordo Quadro, e quella di emettere Ordinativi di Fornitura nell’ambito del singolo Contratto Attuativo, avranno carattere eventuale e discrezionale, e verranno adottate dalla medesima Stazione Appaltante, entro il termine di validità dell’Accordo Quadro, sulla base di una insindacabile valutazione interna dei propri fabbisogni. L’Affidatario dell’Accordo Quadro non potrà pretendere alcun risarcimento, indennizzo o ristoro di sorta, qualora nel corso della validità dell’Accordo Quadro, non divenisse Affidatario di Contratti Attuativi, e/o l’esecuzione dell’Accordo Quadro e dei Contratti Attuativi dovesse avvenire per quantitativi e importi inferiori rispetto a quelli previsti nell’Accordo e nei Contratti stessi.
Art. 4 (Durata dell’Accordo Quadro)
1. L’Accordo Quadro oggetto di affidamento avrà durata di 12 mesi con decorrenza dalla data della sua sottoscrizione, salvo anticipato o successivo esaurimento del plafond massimo spendibile di cui al successivo art. 9, e ferme restando le facoltà di estensione contrattuale di cui al presente Accordo Quadro.
2. E’ in ogni caso escluso il rinnovo tacito.
3. L’Appaltatore, che per cause ad esso non imputabili non sia in grado di ultimare la Fornitura nel Termine di Consegna indicato nel Par. 4 del Capitolato Tecnico, può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale, senza oneri per l’Istituto.
4. Xxxx’istanza di proroga decide il RUP, sentito il Direttore dell’Esecuzione o l’Assistente del Direttore dell’Esecuzione eventualmente nominato, entro 10 giorni dal suo ricevimento.
5. L’Appaltatore non ha diritto allo scioglimento dell’Accordo Quadro e del relativo Contratto Attuativo, né ad alcuna indennità, qualora la Fornitura, per qualsiasi causa non imputabile alla Stazione Appaltante, non sia ultimata nel Termine di Consegna e qualunque sia il maggior tempo impiegato.
Art. 5 (Stipula dei Contratti Attutivi e Ordinativi di Fornitura)
1. Entro il termine di scadenza del presente Accordo Quadro, la Stazione Appaltante potrà richiedere al Fornitore di concludere uno o più Contratti Attuativi. Il Fornitore sarà obbligato a stipulare il Contratto Attuativo richiesto.
2. La stipula del singolo Contratto Attuativo non sarà preceduta dalla riapertura del confronto
competitivo, ai sensi dell’art. 54, comma 5, lett. a), del Codice.
3. I Contratti Attuativi saranno stipulati, secondo il relativo form allegato al presente Accordo Quadro, entro il termine di validità dell’Accordo Quadro, ed entro il limite del plafond massimo spendibile di cui al successivo art. 9, quale anche incrementato per effetto delle estensioni contrattuali di cui al presente Accordo Quadro. I Contratti Attuativi conterranno l’indicazione delle quantità del prodotto che l’Istituto potrà acquistare nell’ambito del Contratto Attuativo stesso.
4. L’oggetto del singolo Contratto Attuativo sarà attuato mediante Ordinativi di Fornitura. I quantitativi di cui al Contratto Attuativo non sono vincolanti per la Stazione Appaltante, e non costituiscono minimo garantito a favore dell’Aggiudicatario. Quest’ultimo, conseguentemente, non avrà nulla a pretendere dall’Istituto, qualora gli Ordinativi di Fornitura emessi non dovessero raggiungere i quantitativi di cui al Contratto Attuativo. Di contro, detti quantitativi sono vincolanti per l’Appaltatore.
5. Ciascun Contratto Attuativo sarà trasmesso all’Appaltatore tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), firmato digitalmente; entro 2 (due) giorni lavorativi dalla ricezione dello stesso, l’Appaltatore dovrà restituire al mittente, con le medesime modalità, il Contratto Attuativo firmato digitalmente, per accettazione.
6. Successivamente la Stazione Appaltante trasmetterà tramite Posta Elettronica Certificata di volta in volta all’Appaltatore gli Ordinativi di Fornitura, nei quali saranno specificate le quantità che l’Appaltatore dovrà consegnare presso ciascuna delle Sedi Destinatarie e i luoghi di consegna.
7. L’Ordinativo di Fornitura preciserà le informazioni di cui al paragrafo 4 del Capitolato Tecnico.
8. Gli Ordinativi di Fornitura saranno emessi fino a concorrenza del quantitativo previsto nel Contratto Attuativo. Raggiunto tale limite, la Stazione Appaltante potrà procedere alla stipula di ulteriori Contratti Attuativi, secondo le condizioni oggettive di cui all’art. 17 della Lettera di Invito.
Art. 6 (Modalità generali di esecuzione della Fornitura)
1. La Fornitura verrà svolta presso le Sedi Destinatarie individuate negli Ordinativi di Fornitura.
2. L’Appaltatore si impegna ad eseguire le prestazioni richieste secondo le direttive dell’Istituto e a perfetta regola d’arte, nonché nel pieno rispetto dei Termini di Consegna, delle specifiche tecniche, delle procedure e della metodologia e degli standard qualitativi stabiliti nel presente Accordo Quadro, nella Lettera d’Invito e nei relativi allegati, e nelle migliori prassi commerciali.
3. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nei documenti e prassi sopra richiamati. L’Appaltatore sarà in ogni caso tenuto ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, la normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro e tutte le norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
4. Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione della Fornitura oggetto del presente Accordo Quadro, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la sua esecuzione, o semplicemente opportuna per un corretto e tempestivo adempimento delle obbligazioni previste.
5. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di adeguarsi a norme e prescrizioni di sorta, anche se sopravvenute, resteranno ad esclusivo carico dell’Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale.
6. Il personale dell’Appaltatore accederà alle strutture della Sede Destinataria della Fornitura nel rispetto delle procedure e prescrizioni di sicurezza e di accesso previste per la singola struttura. Sarà onere dell’Appaltatore rendere edotto il proprio personale di tali procedure e prescrizioni.
7. Le attività necessarie per l’esecuzione della Fornitura, da svolgersi presso gli uffici delle Sedi Destinatarie, dovranno essere eseguite senza interferire con le normali attività degli uffici. Le modalità ed i tempi, per quanto non previsto nel presente Accordo Quadro, nella Lettera di Xxxxxx e nei relativi allegati, dovranno comunque essere concordati con la Stazione Appaltante.
8. Ove il presente Accordo Quadro debba essere eseguito presso i locali della Stazione Appaltante, l’Appaltatore prende atto che, nel corso delle prestazioni contrattuali, gli uffici o strutture delle Sedi Destinatarie continueranno ad essere utilizzati dal personale delle medesime e/o da terzi autorizzati. L’Appaltatore dovrà pertanto eseguire le prestazioni salvaguardando le esigenze delle Sede Destinatarie e/o di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alle attività in corso.
9. Per tutta la vigenza dell’Accordo Quadro, l’Appaltatore si obbliga a mettere a disposizione dell’Istituto un numero di telefono ed un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) per tutte le comunicazioni e per la trasmissione della documentazione.
10. L’Appaltatore si impegna espressamente a:
a) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, idonei a consentire alla Stazione Appaltante di monitorare la conformità delle prestazioni eseguite alle previsioni del presente Accordo Quadro e dei relativi Contratti Attuativi;
b) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, idonei a garantire elevati livelli di fornitura, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
c) osservare tutte le indicazioni e direttive, operative, di indirizzo e di controllo, diramate
dalla Stazione Appaltante, nell’adempimento delle proprie prestazioni;
d) comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante le eventuali sopravvenute variazioni della propria struttura organizzativa, indicando analiticamente le variazioni intervenute, gli eventuali nominativi dei propri responsabili, e la loro potenziale incidenza sulla qualificazione ed idoneità a rendere le prestazioni commesse;
e) dare immediata comunicazione di ogni circostanza che possa interferire sull’esecuzione
delle attività di cui al presente Accordo Quadro e dei relativi Contratti Attuativi;
f) prestare la Fornitura nei luoghi che saranno indicati nei Contratti Attuativi medesimi.
11. Sarà facoltà dell’Istituto procedere in qualunque momento alla verifica della qualità della Fornitura, anche mediante terzi all’uopo appositamente incaricati. A tal fine, l’Appaltatore acconsente sin d’ora alle verifiche che si rendessero necessarie, anche senza preavviso, e sarà tenuto a prestare la propria collaborazione nel corso delle medesime.
12. L’Appaltatore prende atto ed accetta che la Fornitura oggetto del presente Accordo Quadro e dei relativi Contratti Attuativi dovrà essere prestata con continuità anche in caso di variazioni della consistenza e dell’ubicazione delle Sedi Destinatarie.
13. L’Appaltatore, ai sensi di legge, sarà esclusivamente responsabile dei danni di qualunque natura arrecati a terzi nel corso dell’esecuzione della Fornitura, e sarà obbligato a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante da eventuali pretese di terzi.
14. Per quanto non espressamente previsto nel presente Accordo Quadro, si rinvia alla Lettera di Xxxxxx e ai relativi allegati.
Art. 7 (Governance dell’esecuzione contrattuale)
1. L’esecuzione dell’Accordo Quadro e dei Contratti Attuativi è diretta dal RUP, che controlla i livelli di qualità delle prestazioni.
2. Ai fini delle attività di cui al comma 1, il RUP si avvale del Direttore dell’Esecuzione, accertando il corretto ed effettivo svolgimento delle funzioni a questo affidate.
3. Il Direttore dell’Esecuzione del presente Accordo Quadro e dei relativi Contratti Attuativi è il
Dott. […].
4. Al Direttore dell’Esecuzione competono il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico- contabile dell’esecuzione dell’Accordo Quadro e dei Contratti Attuativi stipulati dalla Stazione Appaltante, nonché il compito di assicurare la regolare esecuzione da parte dell'Appaltatore, in conformità ai documenti contrattuali.
5. Il Direttore dell'Esecuzione riceve dal RUP le disposizioni di servizio mediante le quali quest'ultimo impartisce le istruzioni occorrenti a garantire la regolarità dell'esecuzione della Fornitura, e stabilisce, in relazione all'importanza della Fornitura, la periodicità con la quale il Direttore dell'Esecuzione è tenuto a presentare un rapporto sull'andamento delle principali attività di esecuzione dell’Accordo Quadro e dei relativi Contratti Attuativi.
6. Al fine della regolare esecuzione del presente Accordo Quadro e dei relativi Contratti Attuativi, il Direttore dell’Esecuzione svolge tutte le attività espressamente demandate allo stesso dal presente Accordo Quadro e dalla normativa vigente, nonché tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti assegnati.
7. Il Direttore dell'Esecuzione impartisce all'Appaltatore tutte le disposizioni e le istruzioni operative necessarie tramite ordini di servizio, che devono riportare, nella loro forma scritta, sinteticamente, le ragioni tecniche e le finalità perseguite alla base dell'ordine e devono essere comunicati al RUP. L'esecutore è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, fatta salva la facoltà di iscrivere le proprie riserve.
8. Il Direttore dell'Esecuzione redige i processi verbali di accertamento di fatti, che devono essere inviati al RUP e le relazioni per il RUP medesimo.
9. Il Direttore dell’Esecuzione segnala tempestivamente al RUP eventuali ritardi, disfunzioni o inadempimenti rispetto alle prescrizioni contrattuali, anche al fine dell’applicazione da parte del RUP delle penali inserite nell’Accordo Quadro ovvero della risoluzione dello stesso o dei relativi Contratti Attuativi per inadempimento nei casi consentiti.
10. Nello svolgimento dei propri compiti e delle proprie funzioni, il Direttore dell’Esecuzione si
avvale di Assistenti eventualmente nominati dalla Stazione Appaltante.
11. Tutte le attività non espressamente rientranti tra i compiti del Direttore dell’Esecuzione, o di altri soggetti coinvolti nella fase di esecuzione del presente Accordo Quadro e dei relativi Contratti Attuativi, saranno svolte dal RUP, secondo quanto previsto dalla legge e dal D.M. 7 marzo 2018, n. 49.
Art. 8 (Obblighi dell’Appaltatore)
1. L’Appaltatore dovrà garantire la Fornitura secondo le modalità ed i contenuti indicati nel presente Accordo Quadro, nei relativi allegati, e nei Contratti Attuativi.
2. L’Appaltatore dovrà eseguire la Fornitura con organizzazione di mezzi a proprio carico e gestione a proprio rischio, dotandosi di tutti i mezzi strumentali e delle risorse umane necessarie per il diligente espletamento delle prestazioni che siano richieste o semplicemente necessarie rispetto alle previsioni del presente Contratto e del Capitolato.
3. L’Appaltatore garantisce il pieno adempimento degli obblighi assunti secondo i criteri di diligenza connessa all’esercizio in via professionale dell’attività di gestione della Fornitura.
4. L'Appaltatore si impegna, altresì, ad adempiere a tutti gli obblighi di condotta derivanti dal “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, di cui al d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e dal “Codice di comportamento dei dipendenti dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, ai sensi dell’art. 54, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”.
Art. 9 (Valore dell’Accordo Quadro, corrispettivi e modalità di pagamento)
1. Il valore del presente Accordo Quadro è fissato in € 3.000.000,00 (euro tremilioni/00), oltre IVA al 5%.
2. Ai sensi e per gli effetti del comma 3-bis dell’art. 26 del D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e della Determinazione dell’X.X.XX. (già A.V.C.P.) n. 3/2008, si attesta che gli oneri di sicurezza per l’eliminazione dei rischi di interferenza del presente Appalto sono pari a € 0,00 (euro zero/00), poiché trattasi di mera Fornitura senza posa in opera.
3. Si specifica che il valore di cui al precedente comma 1, determinato sulla base di ipotesi di fabbisogno e proiezioni statistiche, ha valore meramente presuntivo e costituisce un plafond massimo spendibile per la durata contrattuale di cui al precedente articolo 4. Pertanto, l’Affidatario, remunerato secondo quanto previsto dal successivo comma 6, non potrà pretendere alcun risarcimento, indennizzo o ristoro di sorta da parte della Stazione Appaltante qualora la Fornitura dovesse avvenire, in corso di esecuzione dell’Accordo Quadro e dei relativi Contratti Attuativi, per valori inferiori al plafond massimo spendibile.
4. In ogni caso, con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro, l’Aggiudicatario rinuncia espressamente ad ogni diritto, compenso od indennizzo di qualsiasi natura derivante dal non raggiungimento del valore complessivo dell’Accordo Quadro.
5. Fermo restando quanto previsto dall’art. 106 del Codice, i prezzi unitari offerti hanno natura fissa ed immutabile, si riferiscono all’esecuzione delle prestazioni nel pieno ed esatto adempimento delle modalità e delle prescrizioni di cui alla Documentazione di Gara e al presente Accordo Quadro, per tutto il periodo di relativa durata, e sono comprensivi dei costi di imballaggio, di trasporto, di consegna, di verifica di conformità, di eventuali manuali operativi in merito al relativo utilizzo, e di ogni altra spesa o costo occorrente all’esecuzione della Fornitura a regola d’arte. Il prezzo dei prodotti comprende altresì la garanzia di 24
mesi, decorrente dalla data di relativa consegna, per eventuali vizi o difetti che gli stessi dovessero presentare.
6. Il pagamento avverrà a misura, in un’unica soluzione, sulla base dei prodotti effettivamente forniti e dei prezzi unitari indicati in sede di Offerta Economica, previa verifica di conformità, espletata ai sensi del successivo art. 16.
7. Ai fini del pagamento, l’Aggiudicatario dovrà presentare regolare fattura, cui dovranno essere allegati il Documento di Trasporto. Resta inteso che il pagamento potrà avvenire soltanto previo esito positivo dei controlli di cui all’art. 80 e 83 del Codice.
8. Ciascuna fattura dovrà essere trasmessa nel rispetto di quanto previsto dal D.M. del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 55/2013 e dovrà esporre il dettaglio analitico della Fornitura prestata e del prezzo complessivo. La stessa dovrà essere emessa in forma elettronica, tramite SDI, alla Direzione Centrale Risorse Strumentali e Centrale Unica Acquisti, usando il codice univoco IPA: UF5HHG.
9. Le fatture elettroniche, a partire dal 18 aprile 2019, dovranno essere redatte in conformità allo standard europeo sulla fatturazione elettronica negli appalti pubblici, secondo quanto disposto dal D. Lgs. 27 dicembre 2018, n. 148 “Attuazione della direttiva (UE) 2014/55 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, relativa alla fatturazione elettronica”.
10. Ai fini dell’IVA si applica la disciplina introdotta dall’art. 1, comma 629, lett. b) della L. 23 dicembre 2014 n. 190 e dal D.M. 23 gennaio 2015 e s.m.i., come interpretata dalla Circolare
n. 1/E del 9 gennaio 2015 dell’Agenzia delle Entrate, con conseguente versamento dell’IVA sulle fatture a cura dell’Istituto. Pertanto, le fatture elettroniche emesse dall’Appaltatore dovranno recare, nel campo esigibilità IVA, il carattere previsto dalla procedura Sdi per indicare la scissione dei pagamenti.
11. Il pagamento delle fatture avverrà entro i termini previsti dall’art. 113 bis del Codice dalla regolare esecuzione di tutto il materiale previsto dall’Ordinativo di Fornitura. Per esigenze dell’Istituto, dovute all’organizzazione funzionale delle strutture interne deputate alle attività di verifica, monitoraggio, liquidazione e pagamento dei corrispettivi in relazione alle prestazioni oggetto dell’Appalto, in sede di sottoscrizione del presente Accordo Quadro potranno essere concordati con l’Appaltatore termini per il pagamento delle fatture fino a 60 (sessanta) giorni.
12. Il pagamento della fattura è subordinato:
▪ alla verifica del rispetto degli obblighi di cui all’art. 4 del D.L. n. 124/2019, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019 n. 157;
▪ alla verifica del D.U.R.C. dell’Appaltatore e degli eventuali subappaltatori, in corso di validità, ai sensi dell’art. 105, comma 9, del Codice e del presente Accordo Quadro, in base ad accertamenti svolti in via ufficiosa dall’Istituto;
▪ alla verifica di regolarità dell’Appaltatore ai sensi dell’art. 48-bis del d.P.R. n. 602/73, e relative disposizioni di attuazione;
▪ all’accertamento, da parte della Stazione Appaltante, della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali.
13. È facoltà dell’Appaltatore presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti.
14. Ove corredate dai dettagli richiesti, l’Istituto provvederà al pagamento delle fatture sul conto corrente bancario intestato all’Appaltatore presso […], IBAN […], dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche ai sensi dell’art. 3, commi 1 e 7, della legge n. 136 del 13 agosto 2010.
15. Ai sensi e per gli effetti della predetta L. n. 136/10, il/i soggetto/i delegato/i alla
movimentazione del suddetto conto corrente è/sono il/i Dott. […], C.F. […].
16. In riferimento ai commi 14 e 15 del presente articolo, è obbligo dell’Appaltatore comunicare all’Istituto eventuali modifiche che dovessero manifestarsi nel xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx 0 (xxxxx) giorni dal verificarsi delle stesse.
17. L’Appaltatore potrà cedere i crediti ad esso derivanti dal presente Accordo Quadro e dai relativi Contratti Attuativi osservando le formalità di cui all’art. 106, comma 13, del Codice. L’Istituto potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente Accordo Quadro e ai relativi Contratti Attuativi, ivi compresa la compensazione di cui al comma che segue.
18. L’Istituto potrà compensare, anche ai sensi dell’art. 1241 c.c., quanto dovuto all’Appaltatore a titolo di corrispettivo con gli importi che quest’ultimo sia tenuto a versare all’Istituto a titolo di penale o a qualunque altro titolo, ivi compresi oneri previdenziali non assolti dovuti all’Istituto.
19. In caso di aggiudicazione dell'Appalto ad un raggruppamento temporaneo di imprese o ad un consorzio ordinario, tutte le fatture delle società componenti l’operatore plurisoggettivo dovranno essere consegnate a cura della società mandataria. Il pagamento delle fatture avverrà in favore della mandataria, e sarà cura della predetta provvedere alle successive ripartizioni verso le mandanti, con liberazione immediata dell'Istituto al momento del pagamento in favore della sola mandataria.
20. Sarà facoltà della Stazione Appaltante:
- prevedere, al momento della sottoscrizione dell’Accordo Quadro e anche su richiesta dell’Appaltatore, che i pagamenti delle fatture avvengano in favore dei singoli operatori costituenti il raggruppamento, in relazione alle fatture singolarmente emesse;
- variare, con semplice comunicazione all’Appaltatore plurisoggettivo, le modalità di fatturazione in corso.
Art. 10 (Responsabilità dell’Appaltatore e garanzie)
1. L’Appaltatore dovrà adempiere secondo buona fede, diligenza e a regola d’arte a tutte le obbligazioni assunte con il presente Accordo Quadro, in base ai principi di cui al codice civile ed alle leggi applicabili.
2. Le Parti si obbligano a cooperare in buona fede ai fini del miglior esito delle prestazioni contrattuali, comunicandosi reciprocamente, anticipatamente e tempestivamente ogni evento di natura soggettiva e/o oggettiva che possa ritardare, compromettere o ostacolare del tutto le prestazioni di cui al presente Accordo Quadro.
3. L’Appaltatore assume la responsabilità per danni diretti e/o indiretti subiti dall’Istituto e/o terzi che trovino causa o occasione nelle prestazioni contrattuali, e nella mancata o ritardata esecuzione a regola d’arte delle stesse.
4. Sono a carico dell’Appaltatore tutte le misure e tutti gli adempimenti volti ad evitare il
verificarsi di danni alle opere, all’ambiente, alle persone e alle cose nell’esecuzione
dell’Appalto.
5. L’onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti è a totale carico dell’Appaltatore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa.
6. Nel corso dell’esecuzione dell’Accordo Quadro e dei relativi Contratti Attuativi, l’Appaltatore dovrà manlevare e tenere indenne l’Istituto dalle eventuali pretese, sia giudiziarie che stragiudiziali, che soggetti terzi dovessero avanzare verso l’Istituto medesimo per cause riconducibili alle attività dell’Appaltatore.
7. A copertura della corretta esecuzione di tutte le obbligazioni di cui al presente Accordo Quadro, l’Appaltatore, all’atto della stipula del Contratto Attuativo, dovrà regolarmente costituire e consegnare all’Istituto la garanzia ai sensi dell’art. 103 del Codice.
8. L’Istituto, in presenza di inadempimenti dell’Appaltatore o ricorrendo i presupposti di cui all’art. 103, comma 2, del Codice, potrà trattenere, in tutto o in parte, la garanzia di cui al presente articolo, previa contestazione dell’inadempimento. In caso di diminuzione della garanzia per escussione parziale o totale ad opera dell’Istituto, l’Appaltatore sarà obbligato a reintegrarla nel termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta dell’Istituto stesso. In caso di inottemperanza, la reintegrazione sarà effettuata a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’Appaltatore.
9. La garanzia sarà progressivamente svincolata con il progredire dell’avanzamento
dell’Accordo Quadro, secondo le modalità stabilite dal comma 5 dell’art. 103 del Codice.
10. All’atto della stipula del Contratto Attuativo, a copertura del rischio per la responsabilità civile verso terzi e dipendenti, l’Appaltatore dovrà costituire apposita garanzia assicurativa, con massimale pari a € 1.000.000,00 (euro un milione/00).
11. All’atto della stipula del Contratto Attuativo, ove l’Appaltatore rivesta il ruolo di produttore, a copertura del rischio per la responsabilità civile da prodotto, dovrà costituire apposita garanzia assicurativa, con massimale pari a € 1.000.000,00 (euro un milione/00).
12. L’Appaltatore assume la responsabilità civile e amministrativa della gestione della Fornitura, e deve tenere indenne l’Istituto da qualsivoglia responsabilità verso i terzi in genere, gli utenti e le Pubbliche Amministrazioni, che siano conseguenti a ritardi, manchevolezze, trascuratezze dell’Appaltatore medesimo, o delle imprese o soggetti da quest’ultimo incaricati, nell’esecuzione degli obblighi assunti e in genere in ogni adempimento previsto dal presente Accordo Quadro e dai relativi Contratti Attuativi.
13. In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i Concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.
Art. 11 (Brevetti industriali e diritti d’autore)
1. L’Appaltatore garantisce la piena proprietà e titolarità dei diritti di utilizzazione dei sistemi impiegati e di quelli forniti nell'ambito del presente Accordo Quadro, nonché la loro piena efficienza e l'inesistenza di vizi.
2. L’Appaltatore assume ogni responsabilità per uso di dispositivi o per l’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di altrui privativa. L’Appaltatore assume inoltre l’obbligo di tenere indenne l’Istituto da qualsiasi pretesa, rivendicazione o richiesta di risarcimento danni di terzi, nonché da tutti i costi e le spese, ivi comprese quelle legali.
3. In particolare, ove dovesse essere denunciata da terzi la violazione di diritti d’autore o l’uso illegittimo di prodotti coperti da diritti di privativa industriale o di marchi, sia italiani che stranieri, l’Appaltatore sarà tenuto, comunque, a garantire che la Fornitura non venga interrotta o sospesa.
Art. 12 (Avvio dell'esecuzione)
1. Dopo che l’Accordo Quadro è divenuto efficace, il Direttore dell’Esecuzione, sulla base delle indicazioni del RUP, dà avvio all’esecuzione del medesimo Accordo Quadro, fornendo all’Appaltatore tutte le istruzioni e direttive necessarie al riguardo, e stipulando a tal fine apposito Contratto Attuativo.
Art. 13 (Sospensione dell'esecuzione dell’Accordo Quadro e dei Contratti Attuativi)
1. In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscano in via temporanea l’utile prosecuzione della Fornitura a regola d’arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione dell’Accordo Quadro o dei relativi Contratti Attuativi, il Direttore dell’Esecuzione può disporre la sospensione dell’esecuzione degli stessi, compilando, se possibile con l’intervento dell’Appaltatore o di un suo legale rappresentante, apposito verbale, nel quale devono essere indicate:
a) le ragioni della sospensione e l’imputabilità delle medesime;
b) le prestazioni già effettuate;
c) le eventuali cautele per la ripresa dell’esecuzione senza che siano richiesti ulteriori oneri;
d) i prodotti esistenti che rimangono eventualmente nel luogo dove l’attività contrattuale
era in corso di svolgimento.
2. Il verbale è inoltrato al RUP entro 5 (cinque) giorni dalla data della sua redazione.
3. La sospensione può, altresì, essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l’interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica, disposta con atto motivato delle amministrazioni competenti.
4. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l’esecuzione della Fornitura, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l’Appaltatore può chiedere la risoluzione dell’Accordo Quadro e del relativo Contratto Attuativo in corso di esecuzione senza indennità. Se l’Istituto si oppone, l’Appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all’Appaltatore negli altri casi.
5. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell’esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale.
Anche in tal caso viene redatto apposito verbale, firmato dall’Appaltatore e dal Direttore
dell’Esecuzione e inviato al RUP, con le modalità di cui al precedente comma 2.
6. Ove successivamente all’avvio dell’esecuzione dell’Accordo Quadro insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento delle prestazioni, l’Appaltatore è tenuto a proseguire le parti della Fornitura eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale delle prestazioni non eseguibili, dandone atto in apposito verbale.
7. Le contestazioni dell’Appaltatore in merito alle sospensioni sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dell’esecuzione, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l’iscrizione nel verbale di ripresa.
8. Qualora l’Appaltatore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità.
9. Quando la sospensione superi il quarto del tempo contrattuale complessivo, il RUP ne dà avviso all’ X.X.XX.
10. In caso di sospensioni totali o parziali disposte dalla Stazione Appaltante per cause diverse da quelle di cui al presente articolo, l’Appaltatore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall’articolo 1382 del codice civile.
Art. 14 (Certificato di ultimazione delle prestazioni)
1. A seguito di apposita comunicazione dell’intervenuta ultimazione delle prestazioni, sia con riferimento ai Contratti Attuativi sia con riferimento all’Accordo Quadro, il Direttore dell’Esecuzione, in conformità a quanto previsto dal D.M. 7 marzo 2018, n. 49, effettua entro cinque giorni i necessari accertamenti in contraddittorio e, nei successivi cinque giorni, ed elabora il certificato attestante l’avvenuta ultimazione delle prestazioni e lo invia al RUP, il quale ne rilascia copia conforme all’Appaltatore.
Art. 15 (Modifica dell’Accordo Quadro durante il periodo di efficacia)
1. Le modifiche, nonché le varianti, del presente Accordo Quadro saranno autorizzate dal RUP.
2. Il presente Accordo Quadro potrà essere modificato senza una nuova procedura di affidamento nei casi di cui all’art. 106 del Codice e nel rispetto dei limiti previsti dal medesimo articolo.
3. Il Direttore dell'Esecuzione fornisce al RUP l'ausilio necessario per gli accertamenti in ordine alla sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 106 del Codice.
4. Nei casi di cui all’art. 106, commi 1, lett. b), e 2, del Codice, l’Istituto comunicherà all’X.X.XX. le modificazioni apportate al Xxxxxxxxx, xxxxx 00 (xxxxxx) giorni dal loro perfezionamento.
5. Ai sensi dell’art. 106, comma 12, del Codice, la Stazione Appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo dell’Accordo Quadro, potrà imporre all’Appaltatore l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel presente Accordo Quadro. In tal caso l’Appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione dell’Accordo Quadro ed è tenuto a eseguire le nuove prestazioni, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi
prezzi e condizioni dell’Accordo Quadro originario, senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni.
6. Ai fini della determinazione del quinto, l'importo dell'Appalto è formato dalla somma risultante dall’Accordo Quadro Originario, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute, nonché dell'ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all'esecutore ai sensi degli articoli 205, 206 e 208 del Codice.
7. Le variazioni sono valutate ai prezzi di cui al presente Accordo Quadro, ma se comportano prestazioni non previste e per le quali non risulta fissato il prezzo contrattuale, si provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi sono valutati:
a) ragguagliandoli a quelli di prestazioni consimili comprese nell’Accordo Quadro;
b) quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi alla data di formulazione dell'Offerta, attraverso un contraddittorio tra il Direttore dell'Esecuzione e l'esecutore, e approvati dal RUP.
Ove da tali calcoli risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i prezzi sono approvati dalla Stazione Appaltante, su proposta del RUP.
8. E' ammesso il recesso di uno o più Operatori raggruppati esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che gli operatori rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati alle Forniture ancora da eseguire.
9. In ogni caso, qualsiasi richiesta di modificazione da parte dell’Aggiudicatario dovrà essere
preventivamente comunicata in forma scritta dall’Amministrazione e da essa accettata.
Art. 16 (Verifica di conformità e prodotti non conformi)
1. Le attività di cui all’Accordo Quadro e ai relativi Contratti Attuativi sono soggette a verifica di conformità, al fine di accertarne la regolare esecuzione rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti dal presente Accordo Quadro, fatte salve le eventuali leggi di settore.
2. La verifica di conformità avviene, a cura del Direttore dell’Esecuzione e/o degli Assistenti eventualmente nominati, con le modalità di cui al paragrafo 5 del Capitolato Tecnico.
3. Nel corso delle operazioni di verifica, l’Appaltatore deve mettere a disposizione, a propria cura e spesa, i mezzi necessari alla relativa esecuzione. In caso contrario, il soggetto deputato alla verifica dispone che vi si provveda d’ufficio, riferendo al RUP sulle spese sostenute a tal fine per la relativa deduzione dal corrispettivo dovuto all’Appaltatore.
4. Al termine delle attività di verifica, qualora risulti che l’Appaltatore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni di cui al Contratto Attuativo, il RUP rilascia il certificato di verifica di conformità ed emette il certificato di pagamento.
5. In caso di prodotti non conformi, trovano applicazione le penali di cui al successivo articolo 18 e al paragrafo 7 del Capitolato Tecnico.
6. È fatta salva, in ogni caso, la responsabilità dell’Appaltatore in relazione agli obblighi di garanzia di cui al paragrafo 6 del Capitolato Tecnico.
Art. 17 (Attestazione di regolare esecuzione)
1. Qualora il valore del singolo Contratto Attuativo sia inferiore alle soglie comunitarie, in luogo del certificato di verifica di conformità di cui al precedente articolo 16, il RUP emette attestazione di regolare esecuzione e provvede ai sensi del comma 13 del medesimo articolo 16.
Art. 18 (Penali)
1. Fatta salva la responsabilità dell’Appaltatore da inadempimento e il risarcimento del maggior danno ai sensi dell’art. 1382 c.c., l’Appaltatore sarà tenuto a corrispondere all’Istituto le penali di cui al paragrafo 7 del Capitolato Tecnico.
2. Secondo i principi generali, le penali saranno applicate solo nel caso in cui il ritardo o
l’inadempimento siano imputabili all’Appaltatore.
3. L’Istituto avrà diritto di procedere, ai sensi del successivo art. 19, alla risoluzione dell’Accordo Quadro nel caso di applicazione, nel corso della durata del medesimo, di penali per un importo superiore al 10% dell’importo contrattuale.
4. L’Appaltatore prende atto ed accetta che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell’Istituto di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
5. L’applicazione della penale sarà preceduta da una rituale contestazione scritta della Stazione Appaltante verso l’Appaltatore, alla quale l’Appaltatore potrà replicare nei successivi 3 (tre) giorni dalla ricezione.
6. L’Istituto, per i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della cauzione prestata ai sensi dell’art. 103 del Codice, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario ovvero compensare il credito con quanto dovuto all’Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati.
7. A tal fine, l’Appaltatore autorizza sin d’ora la Stazione Appaltante, ex art. 1252 c.c., a compensare le somme ad esso Appaltatore dovute a qualunque titolo con gli importi spettanti alla Stazione Appaltante a titolo di penale.
8. L’applicazione delle penali non esonera in alcun caso l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della penale stessa.
Art. 19 (Divieto di cessione dell’Accordo Quadro e subappalto)
1. In conformità a quanto stabilito dall'art. 105, comma 1, del Codice, è fatto divieto all'Appaltatore di cedere il presente Accordo Quadro e i relativi Contratti Attuativi. Resta fermo quanto previsto all'art. 106, comma 1, lett. d) del Codice, in caso di modifiche soggettive.
2. Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016, come modificato dall’art.49 comma
2 lett. a) del DL 77/2021, tenuto conto delle finalità dell’appalto e dell’oggetto della fornitura, e cioè far fronte all’emergenza sanitaria in atto, connessa alla diffusione dei contagi da virus Covid-19, mediante l’acquisto di specifici Dispositivi di protezione delle vie aeree (Mascherine FFP2) la fornitura dovrà essere eseguita esclusivamente e direttamente da parte dell’aggiudicatario.
3. Si precisa che non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art.
105, comma 3, del Codice.
4. Si precisa che non si considera subappalto l’attività di mero trasporto della fornitura.
5. L’affidamento della Fornitura da parte dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice ai propri consorziati non costituisce subappalto.
Art. 20 (Recesso)
1. Ai sensi dell’art. 109 del Codice, fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4- ter, e 92, comma 4, del D. Lgs. n. 159/11, la Stazione Appaltante potrà recedere dall’Accordo Quadro e dai relativi Contratti Attuativi, in tutto o in parte, in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni relative alle Forniture eseguite e del valore degli eventuali prodotti già consegnati. Anche in deroga a quanto previsto dall’art. 109, comma 1, del Codice, l’Appaltatore non potrà pretendere dalla Stazione Appaltante compensi ulteriori rispetto a quelli di cui al precedente periodo.
2. L’Istituto potrà recedere dal presente Accordo Quadro e dai relativi Contratti Attuativi in ogni momento, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del codice civile, dandone comunicazione all’Appaltatore mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante PEC, con preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari rispetto agli effetti del recesso
3. Le Forniture, il cui valore è riconosciuto dalla Stazione Appaltante a norma del precedente comma 1, sono soltanto quelli già accettati dal Direttore dell’Esecuzione e/o dagli Assistenti del Direttore dell’Esecuzione in sede di verifica di conformità prima della comunicazione di cui al precedente comma 2.
4. Ai sensi dell’art. 163, comma 7, del Codice, la Stazione Appaltante potrà altresì recedere dal presente Accordo Quadro e dai relativi Contratti Attuativi qualora, a seguito del controllo, venga accertato l’affidamento ad un Operatore privo dei requisiti di ordine generale e speciale previsti dalla Lettera di Invito allegata al presente Accordo Quadro.
5. Le Forniture, il cui valore è riconosciuto dalla Stazione Appaltante a norma del precedente comma 4, sono soltanto quelli già accettati dal Direttore dell’Esecuzione e/o dagli Assistenti del Direttore dell’Esecuzione in sede di verifica di conformità, prima dell’esito negativo delle verifiche inerenti al possesso dei requisiti di ordine generale e speciale.
6. Nel caso di cui al precedente comma 4, la Stazione Appaltante procederà alle segnalazioni alle competenti autorità.
Art. 21 (Normativa in tema di contratti pubblici e verifiche sui requisiti)
1. L’Appaltatore riconosce e prende atto che l’esecuzione della prestazione è subordinata all’integrale ed assoluto rispetto della vigente normativa in tema di contratti pubblici.
2. Ai sensi dell’art. 30, comma 8, del Codice, per quanto non espressamente previsto nel medesimo Codice e negli atti attuativi, alla fase di esecuzione del presente Accordo Quadro e dei relativi Contratti Attuativi si applicano le disposizioni del codice civile.
3. L’Appaltatore garantisce l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice, nonché la sussistenza e persistenza di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla legge per il legittimo affidamento delle prestazioni e la loro corretta e diligente esecuzione, in conformità al presente Accordo Quadro e per tutta la durata del medesimo.
4. L’Appaltatore assume espressamente l’obbligo di comunicare immediatamente all’Istituto – pena la risoluzione di diritto del presente Accordo Quadro e dei relativi Contratti Attuativi ai sensi dell’art. 1456 c.c. – ogni variazione rispetto ai requisiti di cui al comma precedente, come dichiarati ed accertati prima della sottoscrizione del presente Accordo Quadro.
5. L’Appaltatore prende atto che l’Istituto si riserva la facoltà, durante l’esecuzione del presente Accordo Quadro, di verificare, in ogni momento, la permanenza di tutti i requisiti di legge in capo al medesimo, al fine di accertare l’insussistenza degli elementi ostativi alla prosecuzione del presente rapporto contrattuale ed ogni altra circostanza necessaria per la legittima acquisizione delle prestazioni.
Art. 22 (Risoluzione)
1. Il presente Accordo Quadro e i relativi Contratti Attuativi potranno essere sottoposti a risoluzione nelle ipotesi previste dall’art. 108, comma 1, del Codice e sarà in ogni caso sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste dall’art. 108, comma 2, del Codice.
2. Quando il Direttore dell’Esecuzione accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell’Appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al RUP una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all’Appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all’Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al RUP. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l’Appaltatore abbia risposto, la Stazione Appaltante, su proposta del RUP, dichiara risolto l’Accordo Quadro.
3. Qualora, al di fuori dei casi di cui al precedente comma 2, l’esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell’Appaltatore rispetto alle previsioni dell’Accordo Quadro, il Direttore dell’Esecuzione assegna a quest’ultimo un termine che, salvi i casi di urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni solari, entro i quali l’Appaltatore medesimo deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l’Appaltatore, qualora l’inadempimento permanga, la Stazione Appaltante risolve l’Accordo Quadro, fermo restando il pagamento delle penali.
4. In caso di risoluzione, l’Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative alle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento dell’Accordo Quadro.
5. Il RUP nel comunicare all’Appaltatore la determinazione di risoluzione dell’Accordo Quadro e dei relativi Contratti Attuativi, dispone, con preavviso di 20 (venti) giorni, che il Direttore dell’Esecuzione curi la redazione dello stato di consistenza delle prestazioni già eseguite, l’inventario degli eventuali materiali e la relativa presa in consegna.
6. Con apposito verbale del Direttore dell’Esecuzione è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione dell’Accordo Quadro e ammesso in contabilità e quanto previsto nel Capitolato e negli altri documenti di gara nonché nelle eventuali perizie di variante; nel medesimo verbale è altresì accertata la presenza di eventuali prestazioni, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nel Capitolato e negli altri documenti di Xxxx, né nelle eventuali perizie di variante.
7. Nei casi di cui ai precedenti commi 2 e 3, in sede di liquidazione finale delle prestazioni riferita all’Appalto risolto, l’onere da porre a carico dell’Appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa le Forniture, ove la Stazione Appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall’art. 110, comma 1, del Codice.
8. Nei casi di risoluzione dell’Accordo Quadro e dei Contratti Attuativi dichiarata dalla Stazione Appaltante, l’Appaltatore deve provvedere allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa Stazione Appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, l’Istituto provvederà d’ufficio, addebitando all’Appaltatore i relativi oneri e spese.
Art. 23 (Clausole risolutive espresse)
1. Il presente Accordo Quadro si risolverà immediatamente di diritto, nelle forme e secondo le
modalità previste dall’art. 1456 c.c., nei seguenti casi:
a) cessazione dell’attività di impresa in capo all’Appaltatore;
b) mancata tempestiva comunicazione, da parte dell’Appaltatore verso l’Istituto, di eventi che possano comportare in astratto, o comportino in concreto, la perdita della capacità generale a contrattare con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’art. 80 del Codice e delle altre norme che disciplinano tale capacità generale;
c) insussistenza o perdita, in capo all’Appaltatore, dei requisiti di capacità generale a stipulare con la Pubblica Amministrazione, anche temporanea, ai sensi dell’art. 80 del Codice e delle altre norme che stabiliscono forme di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
d) insussistenza o perdita, in capo all’Appaltatore, dei requisiti speciali ai sensi dell’art. 83
del Codice e delle altre norme applicabili;
e) violazione del requisito di correntezza e regolarità contributiva, fiscale e retributiva da
parte dell’Appaltatore;
f) violazione delle norme in tema di sicurezza del lavoro e trattamento retributivo dei lavoratori dipendenti;
g) violazione dell’obbligo di segretezza su tutti i dati, le informazioni e le notizie comunque acquisite dall’Appaltatore nel corso o in occasione dell’esecuzione contrattuale;
h) violazione degli obblighi di condotta derivanti dal “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, di cui al d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, e dal «Codice di comportamento dei dipendenti dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, ai sensi dell’art. 54, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»;
i) cessione parziale o totale dell’Accordo Quadro e dei relativi Contratti Attuativi da parte
dell’Appaltatore;
j) affidamenti di subappalti non preventivamente autorizzati dall’Istituto;
k) esito negativo della verifica di conformità, salva l’applicazione delle penali e il
risarcimento per il maggior danno;
l) applicazione di penali, da parte della Stazione Appaltante, per ammontare superiore al 10% dell'importo contrattuale, IVA esclusa, nel corso della durata dell’Accordo Quadro;
m) mancata cessazione dell’inadempimento e/o mancato ripristino della regolarità della Fornitura entro il termine di 15 (quindici) giorni solari dalla contestazione intimata dall’Istituto.
2. Al verificarsi di una delle cause di risoluzione sopraelencate, l’Istituto comunicherà all’Appaltatore la propria volontà di avvalersi della risoluzione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c.
3. In tutti i casi di risoluzione del presente Accordo Quadro, imputabili all’Appaltatore, l’Istituto procederà ad incamerare la cauzione prestata da quest’ultimo ai sensi dell’art. 103 del Codice. Ove non fosse possibile l’escussione della cauzione, l’Istituto applicherà, in danno dell’Appaltatore, una penale di importo pari alla cauzione predetta. Resta salvo il diritto al risarcimento dei danni eventualmente subiti dall’Istituto.
4. Nel caso di risoluzione, l’Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento dell’Accordo Quadro.
Art. 24 (Procedure di affidamento in caso di fallimento dell’Appaltatore o risoluzione dell’Accordo Quadro)
1. Fatto salvo quanto previsto ai commi 3 e ss. dell’art. 110, del Codice, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di risoluzione dell’Accordo Quadro ai sensi dell’art. 108 del Codice, ovvero di recesso dall’Accordo Quadro ai sensi dell’art. 88, comma 4-ter, del D. Lgs. n. 159/11, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia dell’Accordo Quadro, l’Istituto provvederà ad interpellare progressivamente i soggetti risultanti dalla relativa graduatoria.
Art. 25 (Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari)
1. L’Appaltatore si impegna alla stretta osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 (“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”) e del D.L. n. 187 del 12 novembre 2010 (“Misure urgenti in materia di sicurezza”), convertito con modificazioni della legge n. 217 del 17 dicembre 2010, e successive modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, sia nei rapporti verso l’Istituto che nei rapporti con la Filiera delle imprese.
2. In particolare, l’Appaltatore si obbliga:
a) ad utilizzare, ai fini dei pagamenti intervenuti nell’ambito del presente Appalto, sia attivi da parte dell’Istituto che passivi verso la Filiera delle Imprese, il conto corrente indicato all’art. 7;
b) a registrare tutti i movimenti finanziari relativi al presente Appalto, verso o da i suddetti soggetti, sul conto corrente dedicato sopra menzionato;
c) ad utilizzare, ai fini dei movimenti finanziari di cui sopra, lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
d) ad utilizzare i suddetti conti correnti dedicati anche per i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché per quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, per l’intero importo dovuto e anche se questo non sia riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui all’art. 3, comma 1 della legge n. 136/2010;
e) ad inserire o a procurare che sia inserito, nell’ambito delle disposizioni di pagamento relative al presente Appalto, il codice identificativo di Gara (CIG) attribuito alla presente procedura;
f) a comunicare all’Istituto ogni modifica relativa ai dati trasmessi inerenti al conto corrente dedicato e/o le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto entro il termine di 7 (sette) giorni dal verificarsi della suddetta modifica;
g) ad osservare tutte le disposizioni sopravvenute in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, di carattere innovativo, modificativo, integrativo o attuativo della legge 136/10, e ad acconsentire alle modifiche contrattuali che si rendessero eventualmente necessarie o semplicemente opportune a fini di adeguamento.
3. Per quanto concerne il presente Appalto, potranno essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale:
a) i pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, fermo restando l’obbligo di documentazione della spesa;
b) le spese giornaliere relative al presente Accordo Quadro di importo inferiore o uguale a € 1.500,00 (euro millecinquecento/00), fermi restando il divieto di impiego del contante e l’obbligo di documentazione della spesa;
c) gli altri pagamenti per i quali sia prevista per disposizione di legge un’esenzione dalla
normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.
4. Ove per il pagamento di spese estranee a commesse pubbliche fosse necessario il ricorso a somme provenienti dai conti correnti dedicati di cui sopra, questi ultimi potranno essere successivamente reintegrati mediante bonifico bancario o postale, ovvero mediante altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
5. Nel caso di cessione dei crediti derivanti dal presente Appalto, ai sensi dell’art. 106, comma 13, del Codice, nel relativo contratto dovranno essere previsti a carico del cessionario i seguenti obblighi:
a) indicare il CIG della procedura ed anticipare i pagamenti all’Appaltatore mediante bonifico
bancario o postale sul conto corrente dedicato;
b) osservare gli obblighi di tracciabilità in ordine ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, utilizzando un conto corrente dedicato.
Art. 26 (Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari nei contratti collegati al presente Appalto e in quelli della Filiera)
1. In caso di sottoscrizione di contratti o atti comunque denominati con la Filiera delle imprese,
l’Appaltatore:
a) è obbligato ad inserire nei predetti contratti o atti gli impegni reciproci ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 136/10, come declinati al 2 comma dell’articolo precedente, opportunamente adeguati in punto di denominazione delle parti in ragione della posizione in Filiera;
b) qualora abbia notizia dell’inadempimento di operatori della Filiera delle imprese rispetto agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’articolo precedente ed all’art. 3 della legge 136/10, sarà obbligato a darne immediata comunicazione all’Istituto e alla Prefettura- Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente;
c) è obbligato ad inserire nei predetti contratti o atti gli impegni di cui alle precedenti lett.
a) e b), opportunamente adeguati in punto di denominazione delle parti in ragione della posizione in Filiera, affinché tali impegni si estendano lungo tutta la Filiera stessa.
Art. 27 (Lavoro e sicurezza)
1. L’Appaltatore dichiara e garantisce che osserva ed osserverà per l’intera durata dell’Accordo Quadro, tutte le prescrizioni normative e contrattuali in materia di retribuzione, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni, infortuni, nonché in tema di adempimenti, prestazioni ed obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro del proprio personale, secondo la normativa e i contratti di categoria in vigore, sia nazionali che di zona, stipulati tra le parti sociali comparativamente più rappresentative, e successive modifiche e integrazioni.
2. L’Appaltatore dichiara e garantisce che, nell’ambito della propria organizzazione e nella gestione a proprio rischio delle prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro, si atterrà a tutte le prescrizioni vigenti in materia di sicurezza del lavoro, con particolare riferimento agli obblighi posti a suo carico ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 81/2008 e sue eventuali modifiche o integrazioni.
3. L’Appaltatore si obbliga verso l’Istituto a far osservare la normativa in tema di lavoro, previdenza, assicurazioni, infortuni e sicurezza, di cui sopra, a tutti i propri eventuali subappaltatori.
4. L’Istituto, in caso di violazione da parte dell’Appaltatore o del suo subappaltatore degli obblighi in materia di lavoro, previdenza e sicurezza, accertata da parte delle autorità, sospenderà ogni pagamento fino a che le predette autorità non abbiano dichiarato che l’Appaltatore si è posto in regola. Resta, pertanto, inteso che l’Appaltatore non potrà vantare alcun diritto per i mancati pagamenti in questione.
5. Analogamente, nel caso in cui venga accertato che l’Appaltatore non sia in regola rispetto ai versamenti contributivi, l’Istituto sospenderà ogni pagamento sino alla regolarizzazione del debito contributivo dell’Appaltatore.
6. In caso di mancata regolarizzazione, l’Istituto tratterà definitivamente le somme corrispondenti ai contributi omessi e relativi accessori, definitivamente accertati.
7. L’Appaltatore, prima dell’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro, è obbligato a indicare in apposito documento gli eventuali rischi specifici (o gli aggravamenti di quelli esistenti) che siano connessi all’esecuzione delle prestazioni.
8. Ai sensi dell’art. 105, comma 9, del Codice prima dell’avvio dell’esecuzione, l’Appaltatore dovrà trasmettere all’Istituto la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali,
inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia dell’eventuale piano di sicurezza di cui al comma 17 del medesimo articolo, relativa sia ad esso Appaltatore che ai propri eventuali subappaltatori.
9. Ai sensi dell’art. 31, comma 4, del D.L. 69/13, convertito in legge n. 90/2013, l’Istituto verificherà la regolarità contributiva dell’Appaltatore, mediante acquisizione d’ufficio del D.U.R.C., nei seguenti casi:
▪ per il certificato di verifica di conformità;
▪ per il pagamento degli stati avanzamento delle prestazioni.
10. Qualora tra la stipula del presente Accordo e la stipula del primo Contratto Attuativo o accertamento delle prestazioni effettuate, ovvero tra due successivi accertamenti delle prestazioni effettuate, intercorra un periodo superiore a 120 (centoventi) giorni, l’Istituto acquisisce un D.U.R.C. relativo all’Appaltatore e ai subappaltatori entro i trenta (30) giorni successivi alla scadenza dei predetti 120 (centoventi), fatta eccezione per il pagamento del saldo finale per il quale è in ogni caso necessaria l’acquisizione di un nuovo D.U.R.C..
11. Per il caso di pendenze contributive verso l’INPS e di mancata regolarizzazione delle medesime, l’Istituto potrà trattenere definitivamente le somme relative a debiti contributivi, e relativi accessori, definitivamente accertati, rivalendosi in compensazione sulle somme da corrispondersi all’Appaltatore, alla stregua di quanto disposto dal successivo art. 28.
12. L’Appaltatore si impegna a garantire e tenere manlevato e indenne l’Istituto da ogni controversia o vertenza che dovesse insorgere con i dipendenti propri e con quelli del subappaltatore, e da eventuali sanzioni irrogate all’Istituto ai sensi dell’art. 36 della legge
n. 300/70, provvedendo al puntuale pagamento di quanto ad esso dovuto e garantendo, pertanto, l'osservanza delle disposizioni di legge vigenti nei rapporti con i dipendenti di cui sopra.
13. Nel caso in cui dipendenti dell’Appaltatore o del subappaltatore, ai sensi delle disposizioni di legge, agissero direttamente nei confronti dell’Istituto per inadempimenti imputabili all’Appaltatore e/o al suo subappaltatore, in ordine alla normativa in tema di lavoro, previdenza o sicurezza, l’Appaltatore sarà obbligato a costituirsi nel giudizio instaurato dai lavoratori quale garante dell’Istituto, e a richiedere l’estromissione dell’Istituto stesso, ai sensi degli artt. 108 e 109 c.p.c., provvedendo a depositare le somme eventualmente richieste dall’autorità giudiziaria ai fini dell’emissione del provvedimento di estromissione.
14. In tutte le ipotesi sopra previste, saranno integralmente a carico dell’Appaltatore le spese legali affrontate dall’Istituto per resistere nei relativi giudizi, comprensive di diritti, onorari, spese vive e generali, oltre I.V.A. e C.P.A.
Art. 28 (Intervento sostitutivo della Stazione Appaltante in caso di inadempienze contributive e retributive dell’Appaltatore o del subappaltatore)
1. In caso di inadempienza contributiva risultante dal D.U.R.C. relativo a personale dipendente dell’Appaltatore o del subappaltatore, impiegato nell’esecuzione dell’Accordo Quadro, la Stazione Appaltante trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.
2. In ogni caso, sugli eventuali importi netti progressivi del Contratto Attuativo, è operata una ritenuta dello 0,50% (zerovirgolacinquanta per cento); le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione da parte della Stazione Appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del D.U.R.C..
3. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al precedente comma 1, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso l’Appaltatore, a provvedervi entro i successivi 15 (quindici) giorni.
4. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Stazione Appaltante paga, anche in corso d’opera, direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’Appaltatore dell’Accordo Quadro ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente, nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi del precedente art. 14.
Art. 29 (Responsabili delle Parti e comunicazioni relative all’Accordo Quadro e ai Contratti Attuativi)
1. Quali soggetti Responsabili dell’esecuzione dell’Accordo Quadro sono individuati il Dott. […], in forza a questo Istituto in qualità di Direttore dell’Esecuzione, e il Dott. […], in qualità di Referente Unico per l’Appaltatore.
2. Qualsiasi comunicazione relativa all’Accordo Quadro o ai Contratti Attuativi sarà effettuata per iscritto ai seguenti indirizzi:
per l’Appaltatore
[…]
Via […], n. […]
Alla c.a. del Dott. […]
e-mail […] PEC […]
per l’Istituto
INPS – Istituto Nazionale Previdenza Sociale Xxx Xxxx xx Xxxxxx, x. 00, 00000 – Xxxx (XX)
Alla c.a. del Xxxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx
e-mail Xxxxxxxxxx.xxxxxxxxx@xxxx.xx
PEC: xx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxxx.xxx.xx
3. Le comunicazioni di carattere ufficiale potranno essere effettuate solo attraverso PEC.
4. Sarà facoltà di ciascuna Parte modificare in qualunque momento i Responsabili e i recapiti
di cui sopra, mediante comunicazione effettuata all’altra Parte.
Art. 30 (Spese)
1. Sono a totale ed esclusivo carico dell’Appaltatore le spese per la stipulazione del presente Accordo Quadro ed ogni relativo onere fiscale correlato, ivi comprese le spese di bollo e di copie ed escluse soltanto le tasse e imposte, a carico dell’Istituto nelle percentuali di legge.
Art. 31 (Foro competente)
1. Per qualunque controversia inerente alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente Accordo Quadro e dei relativi Contratti Attuativi, sarà esclusivamente competente il Foro di Roma, con esclusione di qualunque altro Foro eventualmente concorrente.
Art. 32 (Trattamento dei dati personali e riservatezza delle informazioni)
1. Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 679/2016, («Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e Del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE - regolamento generale sulla protezione dei dati») (GDPR), in relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini della gara e dell’esecuzione dei Lavori, si precisa che:
a) Titolare del trattamento è l’Istituto Nazionale Previdenza Sociale – INPS. Persona autorizzata al trattamento dei dati personali sotto l’autorità diretta del titolare è il Xxxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, in qualità di RUP;
b) Responsabile della Protezione dei dati è il Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx, contattabile all’indirizzo
indicato alla successiva lett. h), punto 1;
c) il trattamento dei dati avviene ai soli fini dello svolgimento della procedura e per i procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti, fermo il rispetto del segreto aziendale e industriale ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del D. Lgs.50/2016;
d) il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni, o del complesso di operazioni, di cui all’art. 4, paragrafo 1, n. 2 del Regolamento (UE) n. 679/2016, con o senza l’ausilio di strumenti elettronici o automatizzati, e comunque mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza, con logiche strettamente correlate alle finalità per le quali i dati sono raccolti;
e) i dati personali conferiti, compresi quelli previsti dagli articoli 9 e 10 del Regolamento (UE) n. 679/2016, il cui trattamento è autorizzato, sono gestiti in misura non eccedente e comunque pertinente ai fini dell’attività sopra indicata;
f) il trattamento dei dati personali viene svolto da dipendenti dell’Istituto, opportunamente autorizzati e istruiti, che operano sotto la sua autorità diretta; solo eccezionalmente, i dati potranno essere conosciuti e trattati anche da altri soggetti, che forniscono specifici servizi o svolgono attività strumentali per conto dell’INPS e operano in qualità di Persone autorizzate o Responsabili del trattamento, a tal fine designati dall’Istituto, nel rispetto e con le garanzie a tale scopo indicate dal Regolamento UE. I dati possono essere comunicati ai soggetti verso i quali la comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento, o a soggetti verso i quali la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso;
g) i dati non verranno diffusi, salvo quelli per i quali la pubblicazione sia obbligatoria per legge;
h) l’interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i seguenti diritti:
1. ha il diritto di chiedere, nelle forme previste dall’ordinamento, la rettifica dei dati personali inesatti e l’integrazione di quelli incompleti; nei casi indicati dal Regolamento UE, fatta salva la speciale disciplina prevista per alcuni trattamenti, può altresì chiedere
la cancellazione dei dati, decorsi i previsti termini di conservazione, o la limitazione del trattamento; l’opposizione al trattamento, per motivi connessi alla loro situazione particolare, è consentita salvo che sussistano motivi legittimi per la prosecuzione del trattamento. L'apposita istanza all'INPS è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati presso l’INPS (INPS - Responsabile della Protezione dei dati personali, Xxx Xxxx xx Xxxxxx, x. 00, 00000, Xxxx (XX); posta elettronica certificata: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxx@xxxxxxxxx.xxxx.xxx.xx);
2. ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (Autorità di controllo nazionale), come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento UE) qualora ritenga che il trattamento dei dati personali sia effettuato dall’INPS in violazione di quanto previsto dal Regolamento UE;
3. qualora il trattamento sia basato sull'articolo 6, paragrafo 1, lett. a) del Regolamento UE 679/2016, oppure sull'articolo 9, paragrafo 2, lett. a) del Regolamento UE 679/2016, può revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
i) i dati conferiti saranno conservati per un periodo pari a quello indicato nel vigente Massimario di Conservazione e di Scarto adottato dall’Istituto e reperibile sul sito istituzionale.
2. L’Appaltatore è consapevole che l’esecuzione dei lavori, servizi e forniture, potrebbe comportare la conoscenza di dati e informazioni sensibili e/o riservate di titolarità dell’Istituto o dell’utenza pubblica che fruisce dei servizi della medesima. L’Appaltatore si impegna, dunque, a mantenere il massimo riserbo e segreto sui dati e le informazioni di cui dovesse venire a conoscenza per effetto o semplicemente in occasione dell’esecuzione del proprio incarico, a non divulgarli in qualsiasi modo o forma, e a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari per l’esecuzione dell’Accordo Quadro.
3. L’Appaltatore si obbliga a rispettare le disposizioni del Regolamento (UE) n. 679/2016, del
D. Lgs. 196/03, così come modificato ed integrato ai sensi del D. Lgs.101/2018 e dei successivi provvedimenti regolamentari ed attuativi, e ad adottare tutte le misure di salvaguardia prescritte e ad introdurre quelle altre che il Garante dovesse disporre. Altresì, si impegna a rispettare nel tempo tutta la normativa emessa dall’Istituto, anche laddove risulti maggiormente restrittiva e vincolante rispetto a quella prevista dalla normativa vigente.
4. L’Appaltatore sarà responsabile per l’esatta osservanza di tali obblighi di riservatezza e
segreto da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori.
5. L’Appaltatore, per l’espletamento delle prestazioni previste dall’Accordo Quadro, è designato “Responsabile del trattamento” ai sensi e per gli effetti dell’art. 28 del Regolamento UE. Con la sottoscrizione dell’Atto di designazione allegato al presente Accordo Quadro, l’Appaltatore dichiara espressamente di accettare la designazione e dichiara di conoscere gli obblighi che, per effetto di tale accettazione, assume in relazione a quanto prescritto dal Regolamento UE, dall’Accordo Quadro e dalle prescrizioni del Garante per la protezione dei dati. L’Appaltatore si impegna a sostenere direttamente ogni e qualsiasi onere e spesa conseguente, anche a titolo di corrispettivo, rimborso, contributo o imposta, all’attività prestata dall’incaricato, dovendosi intendere che tali eventuali oneri, spese, corrispettivi,
contributi, imposte e quant’altro sono integralmente compresi e coperti dal corrispettivo d’Appalto, e che l’Appaltatore è espressamente obbligato a manlevare sotto ogni profilo l’Istituto da eventuali pretese e azioni dell’incaricato.
6. Fatta salva ogni responsabilità in capo al predetto, sarà facoltà dell’Appaltatore provvedere alla sua sostituzione in corso di esecuzione dell’Accordo Quadro, mediante una nuova e formale designazione con l’utilizzo dello schema allegato.
Art. 33 (Varie)
1. Il presente Accordo Quadro e i relativi Contratti Attuativi sono regolati dalla legge italiana.
2. Il presente Accordo Quadro ed i suoi allegati costituiscono l’integrale manifestazione di volontà negoziale delle Parti. L’eventuale invalidità o inefficacia di una delle clausole del presente Accordo Quadro sarà confinata alla sola clausola invalida o inefficace, e non comporterà l’invalidità o l’inefficacia dell’Accordo Quadro nella sua interezza.
3. Eventuali omissioni o ritardi delle Parti nel pretendere l’adempimento di una prestazione cui
abbiano diritto non costituiranno rinuncia al diritto a conseguire la prestazione stessa.
4. Ogni modifica successiva dell’Accordo Quadro dovrà essere stabilita per iscritto.
5. Per tutto quanto qui non espressamente previsto, si rimanda alle previsioni della Lettera di Invito e del Capitolato, alle disposizioni normative in tema di appalti pubblici, alle previsioni del codice civile ed alla normativa comunque applicabile in materia.
6. Le eventuali modifiche alla normativa in sede di esecuzione dei contratti pubblici, aventi carattere sopravvenuto rispetto alla stipula del presente Accordo Quadro, non modificheranno la disciplina contrattuale qui contenuta, salvi i casi di espressa retroattività di tali nuove sopravvenienze.
Letto, confermato e sottoscritto.
Roma, _
L’Appaltatore L’Istituto
Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 del codice civile, l’Appaltatore dichiara di avere preso visione e di accettare espressamente le disposizioni contenute nei seguenti articoli dell’Accordo Quadro: Art. 2 (Valore giuridico delle premesse e degli allegati), Art. 3 (Oggetto dell’Accordo Quadro), Art. 4 (Durata dell’Accordo Quadro), Art. 5 (Stipula dei Contratti Attuativi e Ordinativi di Fornitura), Art. 6 (Modalità generali di esecuzione della Fornitura), Art. 7 (Governance dell’esecuzione contrattuale), Art. 8 (Obblighi dell’Appaltatore), Art. 9 (Corrispettivi e modalità di pagamento), Art. 10 (Responsabilità dell’Appaltatore e garanzie), Art. 11 (Brevetti industriali e diritti d’autore), Art. 12 (Avvio dell’esecuzione), Art. 13 (Sospensione dell’esecuzione dell’Accordo Quadro e dei Contratti Attuativi), Art. 14 (Certificato di ultimazione delle prestazioni), Art. 15 (Modifica del Contratto durante il periodo di efficacia), Art. 16 (Verifica di conformità e prodotti non conformi), Art. 17 (Certificato di regolare esecuzione), Art. 18 (Penali),
Art. 19 (Divieto di cessione dell’Accordo Quadro e subappalto), Art. 20 (Recesso), Art. 22 (Risoluzione), Art. 23 (Clausole risolutive espresse), Art. 29 (Responsabili delle Parti e comunicazioni relative all’Accordo Quadro), Art. 30 (Spese), Art. 31 (Foro competente), Art. 32 (Trattamento dei dati personali e riservatezza delle informazioni), Art. 33 (Varie).
Roma,
L’appaltatore