QUESITO 6
QUESITO 6
Accordo quadro concluso con un solo operatore per la gestione, sorveglianza, manutenzione ordinaria e straordinaria della rete idrica e fognaria del Comune di Pozzuoli e di tutti gli impianti a servizio delle reti, per la durata di anni tre - requisiti di capacità tecnico-professionale ed economica finanziaria per la quota servizi - ambito oggettivo
In relazione ai requisiti di partecipazione per quanto concerne la capacità tecnico-professionale e finanziaria, di cui all'art. 7 del Disciplina di gara per la quota servizi così descritti:
2- Avere eseguito, nel triennio antecedente (2015 - 2016 - 2017) e relativamente a servizi analoghi alla gestione e manutenzione di reti ed impianti idrici e/o fognari pubblici, un fatturato specifico minimo annuo pari o superiore ad 1 volta l’importo annuo dei servizi posto a base di gara ovvero ad € 935.545,40;
3-Avere eseguito, nel triennio antecedente (2015 - 2016 - 2017), almeno un servizio analogo alla gestione e manutenzione di reti ed impianti idrici e/o fognari pubblici di importo minimo pari o superiore al 60% dell’importo complessivo dei servizi posto a base di gara ovvero ad € 1.683.981,72 (0,60 x € 2.806.636,20)
si chiede di sapere se i servizi analoghi debbano riguardare congiuntamente reti ed impianti idrici e fognari, come coerentemente richiede il D.Lgs. n. 152/2006 per il servizio idrico integrato, oppure alternativamente per uno solo di tali servizi ("e/o") in quanto appare evidente la contraddittorietà tra l'utilizzo della locuzione servizi analoghi e della disgiuntiva "o" per delineare il possesso del requisito di ammissione.
RISPOSTA AL QUESITO
In merito al quesito si rappresenta innanzitutto che l’appalto in parola non è relativo all’affidamento del servizio idrico integrato ma segue la disciplina dei contratti di cui al D.LGS 50/2016 e s.m.i.
Ciò premesso si rileva che quanto richiesto all’art. 7 del disciplinare riguarda i requisiti di capacità tecnico- professionale per la partecipazione.
Nell’ottica pertanto di favorire la partecipazione e di non limitare la concorrenza la stazione appaltante ha ritenuto e tuttora ritiene che la qualità tecnica da parte di un soggetto operante sulle reti possa essere conseguita indipendentemente dal fatto che si tratti di fognature o acquedotti, privilegiando in tal senso l’aspetto gestionale del servizio piuttosto che la natura della rete.
In tal senso va inoltre ricordato che nell’analisi di impatto della regolazione relativa alla redazione di bandi tipo per servizi e forniture l’Anac indica che “Il fatturato specifico è requisito idoneo a dimostrare la solidità dell’operatore nel settore/ambito di attività all’interno del quale rientra l’oggetto dell’appalto. Pertanto, il fatturato specifico nel settore oggetto dell’appalto va inteso in senso più ampio rispetto all’oggetto dell’appalto stesso. In questo senso, l’ambito di attività è qualcosa che supera e trascende l’oggetto dell’appalto. Diversamente, si deve intendere l’elenco dei servizi/forniture, che attesta una capacità tecnica, il quale deve essere specifico e analogo (non identico) all’oggetto dell’appalto (e non al settore) poiché tale requisito dimostra una specifica competenza e capacità dell’operatore economico di eseguire l’appalto”.
Allo scopo è infine utile rilevare che nell’ appalto in parola la componente lavori prevede la qualificazione in categoria OG6 e che quest’ultima annovera sia le fognature che gli acquedotti, consentendo pertanto a ciascuna impresa di ottenere la corrispondente attestazione SOA avendo operato indipendentemente sui sistemi fognari “o” su quelli idrici.
Si ritiene quindi che il possesso dei requisiti di cui si tratta possa essere soddisfatto per attività analoghe a quelle indicate eseguite sia congiuntamente che disgiuntamente.