CAPITOLATO DI FORNITURA
CAPITOLATO DI FORNITURA
gasolio per autotrazione
ART. 1 – OGGETTO DELL’APPALTO MODALITA’ DI FORNITURA
L’appalto ha per oggetto la fornitura (somministrazione ex art. 1559 Codice civile) del gasolio ad uso autotrazione norma E.N. 590 ultima edizione costituente il fabbisogno della STP Brindisi S.p.A. (nel prosieguo indicata semplicemente come “Azienda”), per il periodo specificato nella lettera d’invito che sarà inviata ai Soggetti qualificati nel Sistema.
La quantità presunta della fornitura è specificata a titolo indicativo nella lettera d’invito.
L’entità della somministrazione, in ogni caso, dovrà corrispondere al “normale fabbisogno” ex art. 1560, comma 1 Codice Civile.
Il Fornitore si obbliga, a fronte di eventuali variazioni dei prezzi di mercato, ad assoggettarsi alle stesse condizioni economiche ed operative rassegnate in sede di offerta.
Le consegne dovranno avvenire entro i termini indicati nel modulo d’offerta; solo in caso di particolari e gravi motivazioni, non dipendenti dalla ditta fornitrice, le consegne potranno essere effettuate, previo accordo con i responsabili dell’Ufficio di S.T.P. Brindisi S.p.A. in orario diverso da quello indicato.
La merce viaggia a rischio e pericolo del fornitore e si intende resa franca di ogni spesa nei depositi di destinazione.
Poiché la S.T.P. Brindisi S.p.A. svolge un servizio di pubblica utilità, in caso di scarsità del prodotto, le forniture di cui al presente contratto dovranno avere priorità sulle altre.
I quantitativi presunti di fornitura potranno variare nella percentuale del 30% in più o in meno, a seconda delle esigenze di S.T.P. Brindisi S.p.A..
E’ facoltà di S.T.P. Brindisi S.p.A. interrompere, in ogni momento, senza che ne derivino alle medesime obblighi di qualsiasi natura risarcitoria, indennitaria od altro, il rapporto in atto con la ditta assegnataria, qualora la fornitura, per qualsiasi motivo e ad insindacabile giudizio degli uffici di S.T.P. Brindisi S.p.A., per caratteristiche tecniche od altro, non soddisfi più le esigenze aziendali.
ART. 2 – CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
Il gasolio fornito dovrà avere caratteristiche rispondenti alle norme UNI EN 590:2004, con le seguenti ulteriori limitazioni:
- acqua max 200mg/kg ; sedimenti: max 15 mg/kg
- zolfo: max 10mg/kg (equivalente a 10ppm) – conforme alle specifiche della Dir. 2003/17/CE – ISO 20884:2004
- peso specifico a 15°: min 0,820 kg/mc max 845 kg/mc
Il gasolio fornito dovrà essere accompagnato dagli appositi documenti di trasporto (DAS), emessi direttamente dalla raffineria o dal deposito costiero di provenienza, ed intestati ad S.T.P. Brindisi S.p.A.
ART. 3 – DISPOSIZIONI SULLA SICUREZZA - RESPONSABILITA’ DEL FORNITORE
La ditta aggiudicataria durante le operazioni di scarico del carburante c/o le sedi S.T.P. Brindisi S.p.A., dovrà adottare tutte le cautele ed accorgimenti nel rispetto delle normative antinfortunistiche e di legge vigenti, sollevando fin da ora S.T.P. Brindisi S.p.A. da ogni responsabilità civile e penale.
Sono a carico della ditta aggiudicataria eventuali danni che ne dovessero derivare nelle operazioni di scarico c/o i depositi S.T.P. Brindisi S.p.A..
ART. 4 – CONTROLLI
Il metodo di riferimento per la determinazione del tenore di zolfo del gasolio è quello definito dalle norme EN ISO 20846:2004 e EN ISO 20884:2004.
S.T.P. Brindisi S.p.A. potrà procedere, senza alcun preavviso, al controllo delle quantità consegnate mediante la rilevazione, presso la pesa pubblica, del peso prima e dopo lo scarico in cisterna: in caso di disparità fra la quantità rilevata e quella prevista nella bolla di consegna, dovranno essere emesse le relative note di credito o debito.
S.T.P. Brindisi S.p.A. potrà inoltre procedere, con costi a totale carico dell’aggiudicatario, al controllo a campione della densità, temperatura, trasparenza, e in generale della rispondenza del gasolio consegnato ai requisiti richiesti; il campione di gasolio da controllare dovrà essere consegnato ad S.T.P. Xxxxxxxx S.p.A. in apposito contenitore fornito dall’aggiudicatario, da sigillarsi immediatamente dopo il prelievo e che verrà datato e sottoscritto dalle parti.
In caso di non rispondenza del gasolio fornito alle caratteristiche richieste non si procederà al pagamento della fornitura fatto salvo l’addebito dei danni, anche indiretti (quali l’eventuale bonifica delle cisterne), causati dall’utilizzo del prodotto.
Il ripetersi per due volte delle suddette inadempienze da parte di una stessa impresa durante il periodo di validità del sistema di qualificazione, darà diritto ad S.T.P. Brindisi S.p.A. alla cancellazione dell’impresa dal sistema di qualificazione stesso.
ART. 5 – PREZZI E PAGAMENTO
Le offerte dovranno essere formulate, a richiesta insindacabile di S.T.P. Brindisi S.p.A., indicando lo sconto percentuale che l’impresa intende offrire rispetto al prezzo medio nazionale SIF -SIVA del gasolio, il c.d. “Prezzo Italia”, pubblicato settimanalmente sulla “Staffetta Quotidiana Petrolifera” in vigore all’atto delle singole consegne.
Si aggiudicherà la fornitura oggetto di ogni singola gara l’impresa che avrà presentato la migliore offerta (percentuale di sconto più alta).
Le modalità di fatturazione e pagamenti sono regolamentati come di seguito:
- Il pagamento di ogni singola fornitura avverrà a 30 gg. DFFM a mezzo bonifico bancario, previe verifiche di legge e con le modalità indicate in atti.
ART. 6 – DIVIETO DI CESSIONE DEI CREDITI
Sul corrispettivo del contratto in corso non potrà convenirsi cessione, se non vi aderisca STP Brindisi S.p.A. ai sensi dell’art. 9 della Legge 20.3.1865, n. 2248.
Il contratto dovrà considerarsi in corso fintantoché non verrà risolta ogni controversia, contestazione o pendenza e non verrà definita qualsiasi pretesa ed eccezione.
In ogni caso, con la sottoscrizione del presente Capitolato speciale il Fornitore si obbliga, ai sensi dell’art. 1260, comma 2 Codice civile, a non cedere i crediti derivanti dalla fornitura in oggetto; in caso di violazione di tale obbligo, l’Azienda potrà risolvere il contratto di diritto ai sensi dell’art. 1456 Codice civile per fatto e colpa del Fornitore.
ART. 7 – PENALITA’
In caso di inosservanza dei termini di consegna stabiliti, fatta salva l’ipotesi di forza maggiore di cui al precedente art. 1, 1° comma, il fornitore sarà soggetto ad una penale giornaliera pari al 2% (due per cento) del valore della fornitura consegnata in ritardo fino ad un importo massimo pari all’8
%,dopodiché la fornitura si intende annullata.
Qualora il ritardo risulti tale da compromettere il regolare svolgimento del servizio o non venissero rispettare le modalità di fornitura di cui all’art. 1, sarà facoltà di S.T.P. Brindisi S.p.A. provvedere all’approvvigionamento presso altro fornitore, addebitando al fornitore inadempiente l’eventuale maggior spesa sostenuta e procedere alla risoluzione del contratto per la parte di fornitura eventualmente non ancora effettuata.
ART. 8 – LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE
Il contratto che sarà stipulato con l’Impresa aggiudicataria è esclusivamente regolato dalle norme dello Stato Italiano, anche per quanto concerne la sua interpretazione.
Qualunque contestazione potesse sorgere o manifestarsi nel corso del contratto non darà mai diritto al Fornitore di assumere decisioni unilaterali quali la sospensione, la riduzione, la modificazione delle prestazioni contrattuali.
Per qualsiasi controversia nascente dal, o connessa al contratto di somministrazione qui disciplinato è competente in via esclusiva il Foro di Brindisi
ART. 9 –OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI (L. N. 136/2010).
Il Fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, inclusi gli obblighi di immediata risoluzione e contestuale informazione ai soggetti competenti, di cui alla Legge 13.8.2010, n. 136 e successive modificazioni e integrazioni.
In particolare, il Fornitore ha l’obbligo di comunicare, ai sensi dell’art. 3, comma 7 della Legge n. 136/2010, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al comma 1 del medesimo art. 3 nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, con l’impegno a comunicare tempestivamente ogni eventuale modifica relativa ai dati trasmessi.
ART. 10 –PRIVACY
I dati forniti dai concorrenti in occasione della partecipazione alla presente procedura saranno trattati dal titolare del trattamento STP Brindisi Spa esclusivamente ai fini dello svolgimento della presente
procedura e per l’eventuale stipula e gestione del contratto ai sensi del D.lgs. 196/03. Tali dati sono
richiesti in virtù di espresse disposizioni di legge e di regolamento. In relazione al trattamento dei predetti dati i concorrenti possono esercitare i diritti di cui all'art.7 della predetta legge.
ART. 11 RINVIO
Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Capitolato, si fa rinvio al Codice civile (artt. 1559 e ss.) e alle altre normative in materia, al D.Lgs. n. 50/2016 e al DPR n. 207/2010 nelle parti in cui non risulta abrogato in quanto applicabili, salvo il rispetto delle disposizioni Comunitarie direttamente applicabili
ART. 11 RESPONSABILITÀ.
Il Fornitore è responsabile inoltre di qualsiasi danno od inconveniente causato direttamente od indirettamente dal personale, dai mezzi e dalle attrezzature nei confronti del committente a persone e cose nonché per danni eventualmente arrecati a terzi.
Il Fornitore garantisce, solleva e manleva il committente da qualsiasi eventuale pretesa di terzi e da ogni e qualsiasi responsabilità civile o penale, per i danni arrecati all’ambiente, a cose, persone, interessi e diritti.
Per la consegna il Fornitore dovrà avvalersi di personale tecnicamente e moralmente idoneo.
Il Fornitore è comunque responsabile ai sensi dell’art. 2049 del Codice civile della condotta dei propri dipendenti o ausiliari.
Il Fornitore dovrà osservare, in occasione delle consegne, tutte le norme e le misure precauzionali atte ad evitare qualsiasi danno a persone o cose.
Il Fornitore si impegna, altresì, all’immediato risarcimento dei danni eventualmente arrecati a dipendenti e a beni dell’Azienda. Trascorso inutilmente il termine di quindici giorni dalla richiesta dell’Azienda, questa potrà senz’altro rivalersi dei danni trattenendo in compensazione il corrispondente importo dai debiti maturati nei confronti dell’impresa, salva la risarcibilità del danno ulteriore.
ART. 12 - VERIFICHE E PENALI. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
Per ciascuna consegna, l’Azienda ha la facoltà di far prelevare, da proprio personale in contraddittorio con il vettore, un campione del prodotto fornito che sarà ripartito in tre contenitori sigillati e contrassegnati. Per il prelievo sarà redatto apposito processo verbale, che sarà sottoscritto per l’impresa aggiudicataria dalla persona incaricata della consegna o, in caso di rifiuto, da due dipendenti dell’Azienda. Il primo campione sarà consegnato al laboratorio di fiducia per gli accertamenti, mentre gli altri due rimarranno a disposizione dell’Azienda e potranno essere utilizzati in caso di controversia.
Il Fornitore quindi accetterà, senza riserva alcuna, i risultati delle analisi e controlli così effettuati. Al fine di accertare la sussistenza delle caratteristiche fissate dal presente Capitolato, nel corso del periodo di somministrazione saranno addebitate al Fornitore le analisi chimico-fisiche del prodotto fino al numero di quattro per ciascun mese di fornitura.
Tutte le analisi che accertassero difformità del prodotto consegnato non si computeranno in detto numero e rimarranno comunque a carico del Fornitore.
Qualora, dalla documentazione prodotta alla consegna ovvero dalle verifiche o dalle analisi di laboratorio, venisse accertata la non conformità del prodotto a quanto stabilito dal Capitolato, è facoltà dell’Azienda
rifiutarne lo scarico chiedendone l’immediata sostituzione. Qualora l’Azienda consenta ugualmente lo scarico del prodotto, oppure qualora la non conformità fosse accertata successivamente allo scarico del prodotto, il Fornitore incorrerà in una penale pari al venti per cento del valore, imposte incluse, del prodotto difforme consegnato, salva la risarcibilità del danno ulteriore. Alla terza constatazione di non conformità, l’Azienda potrà risolvere il contratto di diritto ex art. 1456 del Codice civile per fatto e colpa del Fornitore, salva sempre la risarcibilità del danno.
Qualunque contestazione venisse avanzata nel corso della fornitura non darà diritto al Fornitore di assumere decisioni unilaterali quali la sospensione, la riduzione o la modificazione della fornitura.
ART.13 MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. N. 231/2001 E PTPC
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 231/2001, il Fornitore si impegna, nei rapporti con STP Brindisi S.p.A. ad attenersi rigorosamente alle norme contenute nel Codice Etico Comportamentale, pubblicato sul sito xxx.xxxxxxxxxxx.xx parte integrante del Modello Organizzativo adottato ex D.Lgs. n. 231/2001, accettandone integralmente tutti i termini e le condizioni, che dichiara di ben conoscere.
Il Fornitore informerà il proprio comportamento alle prescrizioni contenute nel Codice Etico Comportamentale e al Modello Organizzativo, entrambi consultabili all’indirizzo URL di cui innanzi e che si considerano integralmente richiamati in questo atto per costituirne parte integrante e sostanziale; in particolare per i rapporti contrattuali con soggetti terzi, soprattutto per quanto concerne i poteri di rappresentanza e le linee di dipendenza gerarchica.
In caso di violazione dei suddetti obblighi, che sia riconducibile alla responsabilità del contraente, sarà facoltà di STP risolvere di diritto il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. mediante semplice comunicazione scritta da inviarsi a mezzo raccomandata A.R., fatto salvo in ogni caso ogni altro rimedio di legge, ivi incluso il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti.
Fermo restando quanto sopra, resta inteso che il Fornitore dovrà manlevare e tenere indenne, a semplice richiesta e senza facoltà di opporre eccezioni, STP e, per essa, i suoi aventi causa, sindaci, amministratori e dipendenti, da qualsiasi pretesa, danno e/o richiesta, ivi inclusi i costi legali e peritali, che possano essere da terzi avanzati in relazione ad eventuali violazioni dei predetti Codici.