Documentazione contrattuale o istruzioni scritte, a bordo del mezzo. Condizioni e limiti dell’articolo 7 del dlgs 285/2005 dopo l’abolizione della scheda di trasporto. Come evitare verbali di contravvenzione.
Documentazione contrattuale o istruzioni scritte, a bordo del mezzo. Condizioni e limiti dell’articolo 7 del dlgs 285/2005 dopo l’abolizione della scheda di trasporto. Come evitare verbali di contravvenzione.
La scheda di trasporto come sappiamo ai fini della sicurezza, avrebbe dovuto risolvere il problema della tracciabilità della merce trasportata e la riconducibilità delle varie fasi di trasporto ai vari operatori della medesima filiera.
Abolita formalmente la scheda di trasporto, dal gennaio 2015, sono invece via via aumentati i casi in cui viene contestata, in caso di assenza di contratto scritto, la mancanza delle istruzioni scritte in merito alla esecuzione della specifica prestazione di autotrasporto. Le istruzioni sono necessarie per la verifica della loro compatibilità con le norme sulla sicurezza stradale e sociale.
Prima le istruzioni potevano trovarsi in calce alla scheda di trasporto che viaggiava a bordo mezzo.
Come sappiamo a norma di legge “Quando il contratto di trasporto non sia stato stipulato in forma scritta gli organi di polizia stradale che hanno accertato la violazione da parte del conducente del veicolo con cui è stato effettuato il trasporto, dei limiti di velocità o la mancata osservanza dei tempi di guida e di riposo , verificano la compatibilità delle istruzioni scritte fornite dal vettore in merito alla esecuzione della specifica prestazione di trasporto, con il rispetto della disposizione di cui è stata contestata la violazione. Le istruzioni devono trovarsi a bordo del veicolo e possono essere contenute nella documentazione di trasporto (DDT, e documenti di accompagnamento merce, lettera di vettura etc). In mancanza delle istruzioni a bordo, al vettore ed al committente si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie previste per le violazioni contestate al conducente. Le stesse sanzioni sono altresì applicate al vettore ed al committente quando le istruzioni di trasporto sono incompatibili con il rispetto delle predette norme…
Ai fini dell’accertamento di responsabilità sono rilevanti le violazioni delle seguenti disposizioni : art. 61 sagoma limite, art 62 massa limite; art. 164 sistemazione del carico sui veicoli articolo 174 durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone e cose ”
In questi ultimi mesi sono stati elevati numerosi verbali di contravvenzione in cui in prima battuta veniva contestato il mancato rispetto in capo al vettore e/o suo autista ad esempio dell’art 142 codice della strada (limiti di velocità) e al committente nell’ambito della responsabilità condivisa tra gli operatori della filiera del trasporto, la violazione dell’art 7 comma 4 e 6 della dlgs 286 per la mancanza di istruzioni a bordo mezzo con riferimento al comma 6 del medesimo articolo 7.
In un caso capitato proprio di recente, la polizia multava l’autista di un subvettore per eccesso di velocità con apposito verbale. Il subvettore si affrettava ad iniziale insaputa del subcommittente, a pagare in forma ridotta nei 5 giorni, la sanzione. Nel frattempo però al vettore/ subcommittente veniva notificato qualche giorno dopo altro verbale in cui gli veniva contestato con riferimento agli stessi fatti che a sua volta, in assenza di contratto di trasporto scritto non avesse fornito le istruzioni che mancavano a bordo del mezzo condotto dall’autista.
In questi casi dunque ci si domanda come risolvere il problema e ridurre in via preventiva le altrimenti probabili contestazioni.
Anche perché in taluni casi di elevazione del verbale di infrazione, tra subcommitente e vettore vi era addirittura un regolare contratto quadro scritto di autotrasporto merci per conto terzi con modalità e specifiche di esecuzione del servizio confermate da singoli incarichi e ordini di trasporto, legittime e compatibili con la sicurezza stradale e della circolazione.
Ovviamente come noto si può fare opposizione al verbale avanti al Giudice territorialmente competente, in assenza della possibilità di esibire la documentazione alle autorità in una fase successiva all’accertamento. Ma come evitare a monte che ciò accada?
Vanno innanzitutto curati i rapporti tra gli operatori e fornite le specifiche del caso. In altre parole se tra committente e vettore vi è un dettagliato accordo quadro scritto che regolamenta nello specifico le competenze di ciascuno, occorre che venga evidenziato al vettore di istruire all’uopo gli autisti in modo che tutto il personale viaggiante abbia la documentazione idonea a bordo camion e in caso di contestazione/violazione di uno degli articoli del codice della strada vigente, detto personale sia in grado di esibire e di dichiarare nello spazio apposito del verbale di contravvenzione al codice della strada, che tipo di documentazione o di istruzioni all’autista, vi sia a bordo del mezzo. In questo modo si dovrebbe evitare la sanzione di cui alla responsabilità condivisa senza dover ricorrere sempre alla autorità giudiziaria.
Infatti in base all’articolo 8 del dlgs 286/2005 in caso di mancata esibizione del contratto di trasporto e qualora sia presente a bordo del veicolo una dichiarazione sottoscritta dal committente o dal vettore che ne attesti l’esistenza, l’autorità competente entro 15 giorni dalla contestazione della violazione richiede ai soggetti interessati (vettore, committente, caricatore, proprietario della merce) la presentazione entro 30 giorni dalla notifica della richiesta di copia del contratto in forma scritta.. La autorità applicherà le sanzioni solo in caso di accertata responsabilità dei soggetti di cui sopra oppure in caso di mancata presentazione della documentazione richiesta.
Nello specifico il contratto scritto rispetto alle sole istruzioni scritte per l’esecuzione del servizio all’autista e alla dichiarazione scritta di cui al comma 5 art. 7 ( dichiarazione di presa visione della carta di circolazione del mezzo utilizzato e dei dati identificativi del vettore) fornisce ulteriori elementi di tutela.
Infatti nell’accordo quadro che si può predisporre sia nel rapporto tra cliente committente e vettore e ancor più realisticamente nel rapporto tra subcommitente e subvettore si possono rendere ancora più chiare le istruzioni compatibili con la normativa sulla sicurezza e prevedere espressamente penali o clausole di risoluzione del contratto, nonchè risarcimenti e rimborsi delle spese e dei danni conseguenti alla mancata loro osservanza, anche con riferimento alla omessa esibizione della documentazione di legge alle autorità in caso di accertamento su strada. In questo modo l’operatore virtuoso potrà validamente uscire indenne anche da ipotetiche sanzioni per fatti a lui non imputabili e che potrebbero coinvolgerlo per negligenza o imperizia di altri.