CONTRATTO PER L’ACQUISTO
Allegato 1B
tra
OLT Offshore LNG Toscana S.p.A., con sede legale in Xxx Xxxxxxxx, x.0, 00000 Xxxxxx, Capitale sociale 40.489.544,46 euro i.v., Codice Fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione al Registro Imprese di Milano n°07197231009, R.E.A. Milano n.1889224, rappresentata da [●] nella sua qualità di [●], qui di seguito denominata "OLT",
e
[Società], con sede legale in [●], Codice Fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione al Registro Imprese di [●] n° [●], R.E.A. [●] n° [●], rappresentata da [●] nella sua qualità di [●], qui di seguito denominata "Venditore",
qui di seguito denominate congiuntamente "Parti" o singolarmente "Parte".
Premesso che
In conformità con le disposizioni dei Decreti del Ministero per lo Sviluppo Economico del 19 aprile 2013, del 13 settembre 2013, del 18 ottobre 2013 e del 27 dicembre 2013 e delle determinazioni di cui alla comunicazione dell’MSE del 07 novembre 2017, OLT, in data 07 novembre 2017, ha pubblicato sul proprio sito internet una procedura di gara per l’individuazione di soggetti disponibili a fornire un carico di GNL per il servizio di “peak shaving” da immettere nei serbatoi di stoccaggio del Terminale e finalizzato a rendere disponibile a SRG, in qualità di Responsabile del Bilanciamento, un servizio di modulazione aggiuntivo per esigenze di bilanciamento della rete nel caso di emergenza climatica del sistema nel periodo gennaio - marzo 2018 (di seguito solo “Procedura”);
il Venditore ha partecipato alla Procedura e, risultando aggiudicatario, si è impegnato a mettere a disposizione presso il Terminale un quantitativo di GNL pari a circa [●] MWh, equivalenti a circa [●] metri cubi di GNL, sottoscrivendo un contratto con SRG e con OLT (di seguito “Contratto per il Servizio”);
il Venditore, ai sensi della Procedura, si è inoltre impegnato a vendere ad OLT una parte dei quantitativi di GNL che saranno oggetto della DISCARICA (come definita ai sensi della Procedura) pari a 100.000 MWh, impegnatosi in particolare a sottoscrivere il presente Contratto per l’Acquisto (di seguito anche solo “Contratto”).
TUTTO CIÒ PREMESSO, LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:
PREMESSE ED ALLEGATI
1.1 Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.
1.2 Nel presente Contratto, salvo espressa contraria indicazione, i termini in maiuscolo ovvero con la sola iniziale in maiuscolo hanno il significato loro attribuito nella Procedura.
DEFINIZIONI
Chilowattora o kWh e relativi multipli (e.g. MWh): per kWh si intende una quantità di energia pari a 3,6 MJ calcolata alle seguenti condizioni di riferimento: 15°C e 1,01325 bar per l’unità di volume e 25°C per la temperatura di combustione (con pressione pari a 1,01325 bar);
Data di Discarica: si intende la data di effettuazione della DISCARICA di cui al punto c) delle premesse;
GNL ovvero Gas Naturale Liquefatto: si intende il gas naturale allo stato liquido ad una temperatura minore od uguale alla temperatura di ebollizione in corrispondenza di una pressione prossima a 101,325 kPa;
OGGETTO DEL CONTRATTO
Oggetto del presente Contratto è la vendita da parte del Venditore ad OLT, che ne acquisterà la proprietà secondo quanto di seguito convenuto, di un quantitativo di GNL pari a 100.000 MWh (di seguito “Quantitativo”).
Il trasferimento del diritto di proprietà del Quantitativo dal cedente Venditore alla cessionaria OLT avverrà automaticamente nel momento in cui un quantitativo di GNL pari al Quantitativo sia stato immesso nei serbatori di stoccaggio del Terminale durante le operazioni di DISCARICA e tale momento coinciderà altresì con la consegna del Quantitativo e con la sua individuazione ai sensi dell’art. 1378 c.c.
I quantitativi di GNL che saranno destinati al Servizio saranno consegnati successivamente rispetto alla consegna del Quantitativo oggetto di acquisto da parte di OLT ai sensi del presente Contratto.
Resta inteso che in nessun caso il Quantitativo oggetto di vendita ad OLT potrà essere destinato al Servizio, né potrà in nessun caso essere considerato o impiegato ai fini dell’assolvimento degli obblighi assunti dal Venditore ai sensi del Contratto per il Servizio. Il GNL destinato al Servizio, conformemente a quanto previsto nella Procedura, sarà pertanto calcolato come la differenza tra i quantitativi complessivi immessi dal Venditore durante la DISCARICA ed il Quantitativo acquistato da OLT.
PREZZO DI ACQUISTO E PAGAMENTO
OLT si impegna a pagare, quale corrispettivo per la vendita del Quantitativo, un importo determinato sulla base del System Avarage Price così come definito al comma 1.2, lettera m) del TIB e riferito al mese di dicembre 2017 (di seguito “Corrispettivo”).
Il Corrispettivo sarà pagato da OLT al Venditore entro il 31 gennaio 2018, previa emissione ed invio di regolare fattura da parte del Venditore entro 20 giorni prima dalla scadenza del termine di pagamento con espressa indicazione dell’aliquota IVA applicabile attraverso bonifico bancario da effettuarsi alle coordinate che dovranno essere comunicate dal Venditore ad OLT con almeno 10 giorni di anticipo rispetto alla prevista data di scadenza del termine di pagamento.
RESPONSABILITÀ DEL VENDITORE
5.1 In caso di mancata consegna ad OLT del Quantitativo entro il termine previsto per la DISCARICA il Venditore sarà considerato inadempiente ai sensi del Contratto ed OLT, qualora il Venditore non provveda a consegnare un quantitativo di GNL equivalente al Quantitativo entro il termine di 10 giorni dalla prevista Data di Discarica, potrà provvedere direttamente al relativo approvvigionamento, con costi e spese a carico del Venditore.
5.2 In caso di mancata consegna del Quantitativo, entro il termine di 10 giorni dalla prevista Data di Discarica, OLT avrà facoltà di procurarsi direttamente sul mercato un quantitativo di GNL pari al Quantitativo, dichiarandosi espressamente il Venditore consapevole che OLT dovrà provvedere ad acquistare sul mercato di riferimento un quantitativo di GNL corrispondete al Quantitativo entro la fine di gennaio 2018 per ragioni operative connesse alla necessità di assicurare la disponibilità del servizio di rigassificazione di GNL presso il Terminale.
5.3 Il Venditore è consapevole che, per potersi approvvigionare di un quantitativo di GNL corrispondete al Quantitativo, OLT sarà tenuta ad acquistare, ovvero a far acquistare per proprio conto, un carico di GNL molto superiore al Quantitativo e, pertanto, il Venditore si impegna a risarcire il danno subito da OLT che, a titolo esemplificativo, comprenderà:
(i) L’eventuale maggior prezzo unitario eventualmente pagato da OLT al terzo fornitore del GNL per un quantitativo di GNL corrispondente al Quantitativo non consegnato dal Venditore;
(ii) i maggiori costi eventualmente sostenuti da OLT per essersi dovuta approvvigionare di GNL sul mercato di riferimento, ivi compresi gli eventuali costi di noleggio della nave metaniera, i costi di eventuali intermediari dei quali si sia avvalsa, nonché, in particolare, il prezzo d’acquisto eventualmente pagato per i quantitativi di GNL eccedenti il Quantitativo, fermo restando che da tale importo saranno comunque dedotti gli eventuali ricavi derivati dalla cessione a SRG, quale responsabile del bilanciamento della rete nazionale gasdotti italiana, del gas derivante dal GNL acquistato (direttamente da OLT ovvero per il tramite di un terzo intermediario) e rigassificato.
5.4 In merito alle specifiche di qualità del Quantitativo, il Venditore offre ad OLT le medesime garanzie che il Codice di Rigassificazione prevede a carico degli utenti del servizio di rigassificazione con riferimento al GNL che viene scaricato presso il Terminale.
6) RESPONSABILITÀ DI OLT
6.1 OLT è responsabile per il pagamento del Corrispettivo nei termini e con le modalità previste dal presente Contratto. In caso di ritardo nel pagamento, anche parziale, eccedente i 30 giorni, OLT sarà tenuta al pagamento degli interessi sugli importi ancora dovuti pari al tasso legale, maggiorato del 2%.
6.2 Solo in caso di ritardo nel pagamento di una somma che sia almeno pari al 5% del Corrispettivo e per un periodo eccedente i 30 giorni, il Venditore potrà chiedere la risoluzione del presente contratto e, in ogni caso, limitatamente alla sola parte del Contratto corrispondente al Quantitativo per il quale OLT non abbia effettuato il pagamento, restando pertanto escluso che l’effetto risolutivo possa estendersi a quella parte del Quantitativo per il quale OLT abbia provveduto al pagamento del Corrispettivo. Nel caso in cui il Venditore voglia avvalersi del diritto di risolvere il contratto dovrà darne comunicazione scritta ad OLT ai sensi dell’art. 1456 c.c. e, al momento della comunicazione della risoluzione, sussistendone i presupposti, il Venditore riacquisterà automaticamente la proprietà del Quantitativo di GNL corrispondete alla parte di Corrispettivo non corrisposto, con effetto retroattivo al momento della consegna ad OLT, dedotti soltanto i quantitativi corrispondenti ai consumi e perdite, che saranno invece rimborsate da OLT al Venditore ad un prezzo unitario equivalente al Corrispettivo.
6.3 In caso di risoluzione da parte del Venditore, OLT sarà tenuta a rigassificare il Quantitativo residuo ancora disponibile presso il Terminale in conformità al Codice di Rigassificazione ed il Venditore acquisterà la qualifica di utente del servizio di rigassificazione ai sensi del Codice di Rigassificazione relativamente a tale GNL, assumendo così tutti gli obblighi e i diritti di cui al Codice di Rigassificazione. La capacità di rigassificazione allocata al Venditore con riferimento al GNL divenuto di sua proprietà per effetto della comunicazione di risoluzione del Contratto sarà la prima capacità che risulti disponibile presso il Terminale, salvi solo i termini necessari per la consegna da parte del Venditore ad OLT della documentazione necessaria per accedere al servizio di rigassificazione secondo quanto previsto dal Codice di Rigassificazione, nonché quelli necessari alla prenotazione della corrispondente capacità di trasporto gas presso SRG.
6.4 Nel caso in cui, a seguito della risoluzione del contratto comunicata ad OLT da parte del Venditore quest’ultimo si rifiutasse o, comunque, non provvedesse entro 30 giorni a fornire la documentazione richiesta per accedere al servizio di rigassificazione, OLT potrà comunque procedere alla rigassificazione del GNL di proprietà del Venditore presente presso il Terminale, prenotare per suo nome e conto la necessaria capacità di trasporto del gas presso SRG ed addebitare al Venditore la relativa tariffa di rigassificazione approvata dall’AEEGSI, oltre ad ogni onere connesso. Salvo quanto sopra, il Venditore avrà comunque diritto di percepire gli importi derivanti dalla cessione del GNL rigassificato e riconosciuti da SRG in qualità di responsabile del bilanciamento della rete nazionale gasdotti italiana.
7) CONTRATTO AUTONOMO DI COMPRAVENDITA
7.1 Il presente Contratto è autonomo, indipendente e non collegato rispetto al Contratto per il Servizio sottoscritto dalle stesse Parti unitamente a SRG e, salvo che sia espressamente previsto nel presente Contratto o nella Procedura, le Parti non potranno far valere i diritti acquisti ai sensi del presente Contratto nell’ambito del Contratto per il Servizio o viceversa, restando così in particolare preclusa la possibilità di far valere l’eccezione di inadempimento di cui all’art. 1660 c.c. nei confronti delle controparti di un contratto, in ragione di effettivi o presunti inadempimenti verificatisi nell’esecuzione dell’altro.
7.2 In parziale deroga a quanto sopra convenuto le Parti accettano che:
(i) nel caso in cui la Data di Discarica prevista per la consegna del GNL destinato al Servizio sia spostata, per qualunque motivo fino ad un massimo di 20 giorni, senza che il Venditore sia liberato dagli obblighi di cui al Contratto per il Servizio e, in particolare, dall’obbligo di consegnare presso il Terminale il GNL destinato al Servizio, tutti i termini previsti dal presente Contratto si intenderanno automaticamente estesi per un numero di giorni corrispondenti al periodo di spostamento della Data di Discarica;
(ii) in caso di risoluzione del Contratto per il Servizio verificatasi prima della DISCARICA per cause non imputabili al Venditore, anche il presente Contratto cesserà di produrre effetti;
(iii) l’efficacia del presente Contratto è subordinata alla valida sottoscrizione e consegna ad OLT anche del Contratto per il Servizio, secondo quanto previsto nella Procedura.
8) RISERVATEZZA
8.1 Le Parti riconoscono che tutte le informazioni relative alle rispettive imprese nonché il contenuto e i termini del presente contratto sono riservate.
Pertanto le Parti si impegnano a non rivelare ad altra persona informazioni riservate, né ad utilizzarle per fini diversi dall'adempimento del presente Contratto.
Il Venditore sarà direttamente ritenuto responsabile per la divulgazione non autorizzata di informazioni riservate effettuata dai propri impiegati, funzionari, rappresentanti o incaricati e pertanto si impegna ad adottare tutte le necessarie precauzioni per impedire che ciò accada.
9) RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA
9.1 Il Venditore dichiara di aver preso visione e di essere a conoscenza del contenuto del Modello 231 di OLT, ivi compreso il Codice Etico, elaborato da OLT in conformità alla normativa vigente in materia di illecito amministrativo della persona giuridica dipendente da reato commesso da amministratori, dipendenti e/o collaboratori e reso disponibile attraverso la pubblicazione sul proprio sito (xxx.xxxxxxxxxxx.xx).
Con riferimento all’esecuzione delle attività oggetto del presente Contratto, il Venditore dichiara e garantisce di aver impartito e attuato disposizioni ai propri amministratori, dipendenti e/o collaboratori finalizzate a prevenire la commissione, anche tentata, dei comportamenti sanzionati dalla Normativa e si obbliga nei confronti di SRG e OLT a mantenere tali disposizioni tutte efficacemente attuate per l’intera durata del presente Contratto. In particolare e in coerenza con tali normative, il Venditore si impegna ad astenersi (e a far sì che i propri amministratori, dipendenti e/o collaboratori si astengano) dall’offrire, promettere, elargire, pagare o accettare, direttamente o indirettamente, qualunque richiesta di omaggi da un Pubblico Ufficiale o da un qualunque soggetto privato, o dall’autorizzare chiunque a elargire o a pagare, direttamente o indirettamente, alcuna somma di danaro, utilità, beneficio, vantaggio di sorta o alcunché di valore a favore di un Pubblico Ufficiale o di un qualunque soggetto privato. Ai fini del presente Contratto, per Pubblico Ufficiale si intende:
chiunque ricopra una carica pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa;
chiunque agisca in veste ufficiale in nome, per conto o nell’interesse di (i) una pubblica amministrazione sopranazionale, nazionale, regionale o locale, (ii) un’agenzia, un dipartimento, un ufficio o un organo di una pubblica amministrazione, sopranazionale, nazionale, regionale o locale, (iii) un’impresa di proprietà, controllata o partecipata da una pubblica amministrazione, (iv) un’organizzazione pubblica internazionale, e o (v) un partito politico, un membro di un partito politico o un candidato a una carica politica;
qualunque incaricato di un pubblico servizio;
qualunque altro soggetto, persona fisica o ente, su suggerimento, richiesta o disposizione o a vantaggio di alcuno dei soggetti o enti di cui alle lettere da a) e c) sopra indicate.
Con riferimento all’esecuzione delle attività oggetto del presente Contratto, il Venditore si obbliga nei confronti di OLT per l’intera durata del presente Contratto ad attenersi ai principi del Codice Etico e a rispettare i diritti umani così come previsto dallo stesso Codice Etico.
Le Parti concordano che l’inosservanza, delle dichiarazioni, garanzie e obbligazioni sopra indicate, che possa ragionevolmente determinare conseguenze negative a OLT, costituirà grave inadempimento al presente Contratto e darà facoltà ad OLT di risolvere il contratto da esercitarsi mediante l’invio di lettera raccomandata contenente la sintetica indicazione delle circostanze di fatto o dei procedimenti giudiziari comprovanti l’inosservanza.
10) LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE
10.1 Il Contratto è regolato e viene interpretato secondo la legge sostanziale italiana, con esclusione espressa delle norme di diritto internazionale privato, anche convenzionale, ivi compresa qualsivoglia convenzione internazionale sul trasporti di merci.
10.2 Le Parti convengono che eventuali controversie inerenti la validità, interpretazione ed efficacia del presente Contratto nonché quelle che dovessero derivare dall’inosservanza delle relative prescrizioni o dall’inesatta, parziale o mancata esecuzione delle obbligazioni reciprocamente assunte, saranno devolute alla competenza esclusiva del Foro di Milano, con esclusione espressa di qualunque altro foro eventualmente concorrente.
11) ANTIRICICLAGGIO
11.1 OLT e SRG dichiarano di osservare i principi di cui al Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231, condividendone il generale obbligo di “collaborazione attiva“ (tramite segnalazione di operazioni sospette, conservazione dei documenti, controllo interno), finalizzata a prevenire e impedire la realizzazione di operazioni di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.
In accordo con quanto previsto all’art. 648 bis del Codice Penale, nonché con il contenuto della disposizione di cui all’art. 2 del Decreto Legislativo n. 231 del 2007, si precisa che per riciclaggio è da intendersi: la conversione, il trasferimento, l’occultamento o la dissimulazione ovvero l’acquisto, la detenzione o l’utilizzazione di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un’attività criminosa o da una partecipazione ad essa. Per finanziamento del terrorismo vale la definizione di cui al Decreto Legislativo 22 giugno 2007, n. 109.
Il Venditore dichiara di essere a conoscenza della vigente normativa in materia di prevenzione del fenomeno di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo di cui al Decreto Legislativo 21 novembre 2007, 231.
Il Venditore dichiara sotto la propria esclusiva responsabilità, in adesione a quanto previsto dall’art. 38 D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, di non aver riportato condanne penali ovvero di non essere coinvolto in procedimenti penali in materia di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.
Le Parti convengono che l’inosservanza di quanto disciplinato dalla presente clausola contrattuale ovvero la mancata comunicazione di eventuali circostanze di fatto che comportino il mutamento delle dichiarazioni rilasciate dal Venditore costituisce inadempimento al presente Contratto. Conseguentemente a OLT e SRG è riservata la facoltà di risolvere anticipatamente il Contratto in caso di sentenza di condanna, anche di primo grado o emessa a seguito di applicazione della pena su richiesta di parte ex art. 444 c.p.p. a carico del Venditore relativamente ad una delle ipotesi delittuose in materia di riciclaggio e finanziamento del terrorismo di cui al Decreto Legislativo n. 231 del 21 novembre 2007.
L’esercizio di detta facoltà comporterà a favore di OLT e SRG il diritto di addebitare al Venditore tutte le maggiori spese e costi derivanti o comunque conseguenti dalla risoluzione anticipata del presente ordine.
12) PRIVACY
12.1 Relativamente al Decreto Legislativo n. 196 del 2003 (di seguito "Decreto Legislativo"), le parti prendono atto che: OLT è titolare del trattamento dei dati (di seguito: "titolari") ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. f), del Decreto Legislativo n. 196/03 e il Venditore è dotato dell'esperienza, dell'affidabilità, della capacità e delle strutture richieste dall'art. 29 del decreto legislativo per assolvere alla funzione di responsabile del trattamento dei dati personali, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.
Ciò premesso, le Parti convengono che il Venditore, con il presente documento, è designato dal responsabile dell'osservanza, responsabile del trattamento dei dati personali (di seguito: responsabile), ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. g) del Decreto Legislativo, con riferimento alle sole operazioni di trattamento e ai soli dati che il responsabile sarà chiamato a trattare in relazione all'esecuzione del Contratto.
In particolare:
il responsabile dell'osservanza provvederà all'assolvimento degli obblighi di informativa di cui all'art. 13 del decreto legislativo;
il responsabile si impegna a:
trattare i dati in modo lecito e secondo correttezza, nel rispetto della normativa dettata in materia di privacy e nei limiti del trattamento effettuato dai titolari;
conservare i dati ai sensi dell'art. 11 ed adottare le misure di sicurezza previste dagli artt. 31, 33,34,35 e 36 del Decreto Legislativo;
individuare e designare i soggetti ai quali affidare la qualifica di incaricati del trattamento, ai sensi dell'art. 30 del Decreto Legislativo, e - sulla base del successivo atto di incarico - impartire le istruzioni a detti soggetti, vigilando sul relativo operato;
effettuare le sole operazioni di trattamento di dati personali comuni necessarie all'esecuzione del presente contratto, quali: la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati. In particolare, il responsabile dovrà effettuare le suddette operazioni di trattamento in conformità alle finalità del trattamento proprie dei titolari. Inoltre, il responsabile non potrà effettuare alcuna operazione di trattamento diversa da quelle menzionate, mentre il responsabile dell'osservanza terrà indenne il responsabile da ogni responsabilità connessa ad operazioni di trattamento di esclusiva competenza dei titolari;
attenersi, nell'esecuzione dell'incarico conferito con il contratto, alle istruzioni del responsabile dell'osservanza. Il responsabile non risponderà di eventuali violazioni derivanti da istruzioni incomplete o errate impartite dal responsabile dell'osservanza, che pertanto lo terrà indenne da qualsiasi pretesa conseguente o connessa;
consentire al responsabile dell'osservanza l'esercizio del potere di controllo, ai sensi dell'art. 29 del Decreto Legislativo, e, a tal fine, effettuare un rendiconto al responsabile dell'osservanza a mezzo di rapporto scritto periodico in ordine all'esecuzione delle istruzioni ricevute (in particolare, agli adempimenti eseguiti ai fini del Decreto Legislativo) ed alle conseguenti risultanze;
adottare le misure intese a consentire all'interessato l'effettivo esercizio dei diritti previsti dagli artt. 7,8,9 e 10 del Decreto Legislativo, ed agevolare detto esercizio, nei limiti della propria sfera di competenza, così come risulta individuata nell’ordine. Evadere senza ritardo, su richiesta del responsabile dell'osservanza, le eventuali richieste avanzate dagli interessati, ai sensi dell'art. 7 e seguenti del Decreto Legislativo, sempre nei limiti dell'ambito di operatività funzionale del responsabile;
assicurare in generale il rispetto delle prescrizioni del garante, nei limiti della sfera di competenza del responsabile;
disporre e curare la concreta attuazione del sistema di protezione e sicurezza dei dati personali, secondo le istruzioni impartite dal responsabile dell'osservanza, nei limiti dei compiti affidati al responsabile con l’ordine;
adeguare il sistema di protezione e sicurezza alle future norme legislative e/o regolamentari in materia di sicurezza. Qualora detto adeguamento dovesse comportare la necessità di ulteriori istruzioni da parte del responsabile dell'osservanza, ad integrazione e/o modifica di quelle impartite, i titolari concorderanno le stesse con il responsabile, al fine di assicurare il corretto espletamento dei servizi;
rendere al responsabile dell'osservanza ogni informazione in ordine a qualsiasi questione rilevante ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo. Il responsabile non potrà adottare autonome decisioni in ordine alle finalità e alle modalità del trattamento. In caso di necessità ed urgenza, il responsabile dovrà informare al più presto i titolari, affinché questo ultimo possa prendere le opportune decisioni.
In ogni caso qualora istruzioni del responsabile dell'osservanza, modifiche legislative e/o regolamentari nonché prescrizioni del garante comportino costi e/o attività aggiuntive a carico del responsabile, i relativi oneri saranno di competenza dei titolari.
Nel caso in cui l’ordine cessi di avere effetto, con conseguente cessazione del trattamento dei dati personali da parte del Venditore, questo si impegna ad attenersi alle istruzioni che saranno impartite dai titolari, ai sensi dell'art. 16 del Decreto Legislativo.
Inoltre il Venditore si obbliga per sé e per i propri collaboratori o incaricati ad adempiere al dovere di riservatezza per tutti i dati; tale obbligo rimarrà in vigore anche dopo la cessazione del trattamento dei dati.
La presente nomina del Xxxxxxxxx quale responsabile avrà efficacia per tutta la durata del contratto e fino a quando lo stesso per qualsiasi motivo dovesse cessare.
13) DISPOSIZIONI FINALI
13.1 Nessuna delle Parti potrà cedere, trasferire, vincolare, dare in pegno o altrimenti disporre, in tutto o in parte, la propria posizione contrattuale nel presente Contratto senza il preventivo consenso scritto dell’altra Parte.
Il mancato o ritardato esercizio di un diritto e/o facoltà prevista nel presente Contratto non dovrà in alcun caso essere inteso come una rinuncia dello stesso.
Ogni rinuncia all’esercizio di un diritto e/o di una facoltà prevista nel presente Contratto dovrà essere apportata in forma scritta.
Nessuna modifica o emendamento del presente contratto sarà valida a meno che tale modifica o emendamento risulti da pattuizioni sottoscritte da tutte le Parti
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Contratto resta inteso il rinvio alle disposizioni del Codice di Rigassificazione di OLT e del Codice di Rete di SRG, inclusi i relativi allegati, per quanto applicabili.
Il presente Contratto è redatto in duplice originale, uno per ciascuna Parte; lo stesso, essendo formalizzato mediante scrittura privata non autenticata e recando disposizioni soggette ad IVA, è soggetto a registrazione solo in caso d’uso, con applicazione dell’imposta di registro nella misura fissa di €. 200,00 (art. 5, 2° c., e art. 40, 1° c., del D.P.R. 26.4.1986 n. 131).
14) DOMICILIO E COMUNICAZIONE
14.1 Le Parti, ai sensi e per gli effetti del Contratto, nonché per tutte le comunicazioni e notifiche ad esso afferenti, eleggono il medesimo domicilio eletto nel contratto per il Servizio.
Ogni comunicazione inerente l’esecuzione del presente Contratto si riterrà validamente effettuata solo quando pervenuta agli indirizzi sopra indicati, da intendersi alternativi fra loro.
………………………., [data]
OLT VENDITORE
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Ai sensi e per gli effetti di cui al secondo comma dell’articolo 1341 del Codice Civile il Venditore approva specificatamente i seguenti articoli:
Articolo 5 (Responsabilità del Venditore)
Articolo 6 (Responsabilità di OLT)
Articolo 7 (Contratto Autonomo di Compravendita)
Articolo 9 (Responsabilità Amministrativa)
Articolo 10 (Legge applicabile e Foro Competente)
Articolo 11 (Antiriciclaggio)
VENDITORE
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