BANDO per l’attribuzione di contributi del Fondo
CITTA’ DI ALESSANDRIA
BANDO
per l’attribuzione di contributi del Fondo
per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione 2021
Ambito territoriale n. 1
COMUNE CAPOFILA: ALESSANDRIA
Elenco Comuni appartenenti all’ambito, così come individuati dai provvedimenti regionali: ALESSANDRIA, BERGAMASCO, BORGORATTO ALESSANDRINO, BOSCO MARENGO, CARENTINO, CASAL CERMELLI, CASTELLAZZO BORMIDA, CASTELSPINA, FELIZZANO, FRASCARO, FRUGAROLO, GAMALERO, MASIO, OVIGLIO, QUATTORDIO, XXXXXXXX, SOLERO
COMUNE DI ALESSANDRIA
Visti:
- la Legge 9 dicembre 1998 n. 431 concernente la disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo ed in particolare l’articolo 11 che istituisce, presso il Ministero dei lavori pubblici, il Fondo nazionale per il sostegno all’accesso delle abitazioni in locazioni;
- il Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 7 giugno 1999 concernente i requisiti minimi dei conduttori per beneficiare di tali contributi;
- la Delibera della Giunta Regionale Piemonte n. 18-3776 del 10 settembre 2021 concernente criteri di ripartizione delle risorse tra i Comuni capofila e requisiti minimi dei conduttori per beneficiare dei contributi del Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione 2021;
RENDE NOTO
che dal 15 novembre 2021 fino al 31 dicembre 2021 sono aperti i termini per la partecipazione al Bando per l’assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione per l’anno 2021.
ART. 1
REQUISITI ACCESSO FONDO SOSTEGNO LOCAZIONE 2021
A pena di esclusione, possono essere accolte le domande di soggetti che, alla data di apertura del presente Bando , il 15 NOVEMBRE 2021:
1. siano cittadini italiani o di uno Stato aderente all’Unione Europea. Possono partecipare anche i cittadini di Stati extra-europei oppure apolidi a condizione di essere in possesso di titolo di soggiorno in corso di validità;
2. abbiano la residenza nel comune di cui all’Ambito 1;
3. siano titolari di un contratto di locazione esclusivamente ad uso abitativo, regolarmente registrato e con il canone regolarmente corrisposto, riferito all’alloggio in cui hanno la residenza anagrafica e di categoria catastale A2, A3, A4, A5 e A6 il cui canone annuo, escluse le spese accessorie, non sia superiore a euro 6.000,00;
4. siano in possesso di Attestazione ISEE 2021 in corso di validità al momento della presentazione della domanda dalla quale risulti :
fascia a: un valore del reddito complessivo riportato nell’attestazione ISEE 2021 alla voce SOMMA DEI REDDITI DEI COMPONENTI DEL NUCLEO uguale o inferiore a euro 13.405,08 equivalente al doppio del valore di una pensione minima INPS per l’anno 2021 e incidenza del canone di locazione, regolarmente corrisposto, e al netto degli oneri accessori sul reddito complessivo risultante dalla attestazione ISEE 2021 superiore al 14 per cento;
fascia b : un valore del reddito complessivo riportato nell’attestazione ISEE 2021 alla voce SOMMA DEI REDDITI DEI COMPONENTI DEL NUCLEO superiore a euro 13.405,08 ma inferiore a euro 25.000 rispetto al quale l’ incidenza del canone di locazione, regolarmente corrisposto e al netto degli oneri accessori sul reddito complessivo risultante dalla attestazione ISEE 2021 risulti superiore al 24 per cento;
Per la fascia b il valore ISEE deve essere inferiore a euro 21.201,19 ( limite 2021 per l’accesso all’edilizia sociale);
5. non siano assegnatari di alloggi di edilizia sociale e conduttori di alloggi fruenti di contributi pubblici;
6. non siano conduttori di alloggi che hanno beneficiato di contributi erogati dalla Regione Piemonte per contratti stipulati nell’anno 2021 tramite le Agenzie sociali per la locazione (ASLo);
7. non siano conduttori di alloggi che hanno beneficiato di contributi del Fondo per la Morosità incolpevole (FIMI) erogati nell’anno 2021;
8. non siano richiedenti nel cui nucleo familiare siano presenti titolari di diritti esclusivi di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su uno o più immobili (di qualunque categoria catastale) ubicati in qualsiasi località del territorio italiano;
concorre a determinare l’esclusività del diritto di proprietà, usufrutto, uso e abitazione, anche la somma dei diritti parzialmente detenuti dai componenti il medesimo nucleo familiare sullo stesso immobile.
La disposizione non si applica:
- nel caso di nuda proprietà;
- nel caso di alloggio che risulti inagibile da certificazione rilasciata dal Comune;
- nel caso il richiedente, legalmente separato o divorziato, per effetto di sentenza o accordo omologato ai sensi della normativa vigente, non abbia la disponibilità della casa coniugale di cui è proprietario.
NOVITA’ 2021:
Possono accedere ai contributi del Fondo sostegno locazione 2021 i conduttori nel cui nucleo familiare vi sia un percettore del reddito/pensione di cittadinanza.
Tuttavia i Comuni, secondo quanto previsto dall’art.1, comma 6 del decreto ministeriale 19 luglio 2021, sono tenuti successivamente alla erogazione dei contributi, “a comunicare all’INPS la lista dei beneficiari, ai fini della compensazione sul reddito di cittadinanza per la quota destinata all’affitto”
ART. 2
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE E AUTOCERTIFICAZIONE DEI REQUISITI
1. I requisiti e le condizioni per la partecipazione al presente bando sono attestabili mediante dichiarazioni sostitutive ex artt. 46 e 47 DPR n. 445/2000 s.m.i..
2. La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:
2.1. copia del permesso di soggiorno in corso di validità del solo richiedente nel caso in cui sia cittadino straniero o apolide;
2.2. copia attestazione ISEE in corso di validità;
2.3. copia integrale del contratto di affitto registrato in corso di validità;
2.4. In caso di titolarità di diritti reali di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su immobili ad uso abitativo ubicati nel territorio italiano è necessario allegare la documentazione necessaria a dimostrare di trovarsi in una delle condizioni previste dall’art.1, comma 8,
2.5. In caso di reddito complessivo zero oppure inferiore al canone di locazione annuo stabilito nel contratto di locazione, è necessario rendere nella domanda di partecipazione la dichiarazione sostitutiva di atto notorio circa la fonte di sostentamento.
2.6. Copia delle ricevute di pagamento del canone 2021 ( eventuali integrazioni di documentazione sono possibili entro il 31/01/2022).
ART. 3
ENTITA’ DEL CONTRIBUTO E MODALITÀ DI PAGAMENTO CONTRIBUTO FONDO 2021
1. Il contributo teorico riconoscibile è costituito dalla somma occorrente per abbattere il rapporto del canone sul reddito complessivo del nucleo al 14% (fascia a) e non può, in ogni caso, essere superiore a € 3.000,00.
2. Il contributo teorico riconoscibile è costituito dalla somma occorrente per abbattere il rapporto del canone sul reddito complessivo del nucleo al 24% (fascia b) e non può, in ogni caso, essere superiore a euro 2.300,00.
3. Il contributo effettivo erogabile ai beneficiari è determinato da ciascun Comune capofila applicando al contributo teorico la medesima percentuale di riparto delle risorse effettivamente disponibili.
In applicazione del principio di gradualità stabilito dall’art 2, comma 3, del DM 7 giugno 1999 in favore dei nuclei familiari a più basso reddito, l’accesso alla ripartizione di cui alla fascia b è condizionato alla integrale soddisfazione del fabbisogno delle domande di fascia a come raccolto dai Comuni.
Qualora le risorse non siano sufficienti per l’integrale soddisfacimento della fascia b), esse vengono assegnate ai richiedenti in base al reddito più basso e all’incidenza del canone più alta.
4. Non possono essere erogati contributi effettivi il cui ammontare sia inferiore a euro 50,00.
5. Il Comune di residenza provvede alla liquidazione del contributo effettivo spettante, di norma in un’unica soluzione, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
ART. 4
CASI PARTICOLARI
1. Per l’incapace o persona comunque soggetta ad amministrazione di sostegno, la domanda può essere presentata dal legale rappresentante o persona abilitata ai sensi di legge.
2. In caso di decesso del richiedente, il contributo è erogato ad altro componente del nucleo familiare, così come composto anagraficamente alla data del 15 novembre 2021.
Diversamente, il contributo deve essere restituito alla Regione.
3. In fase di erogazione del contributo, qualora risulti il beneficiario irreperibile, è stabilito il termine massimo di tre mesi per il ritiro dello stesso.
Scaduto inutilmente tale termine, il Comune deve restituire l’importo non erogato alla Regione.
ART. 5
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda redatta su apposito schema regionale, deve essere presentata dal 15 novembre 2021 fino al
31 dicembre 2021 .
I richiedenti residenti in uno dei Comuni dell’ambito 1 presentano domanda attraverso il servizio on line del Comune di Alessandria con l’accesso tramite SPID – sistema pubblico di identità digitale , corredata dalla documentazione richiesta.
Per informazioni è possibile rivolgersi allo Sportello URP del Comune di Alessandria nei giorni LUNEDI’ e MERCOLEDI’ dalle ore 8.30 alle ore 12.30.
Per informazioni telefoniche l’ufficio Sostegno alla locazione è disponibile nei giorni LUNEDI’ e MERCOLEDI’ dalle ore 8.30 alle ore 12.30 al numero telefonico 0131 515357
Per informazioni, assistenza nella compilazione della domanda e inserimento on line è possibile rivolgersi alle Organizzazioni sindacali degli inquilini su appuntamento:
-SUNIA Sindacato Nazionale Unitario Inquilini ed Assegnatari
C/o CGIL Via Faà di Bruno 37 Alessandria Tel. 0000 000000
-UNIAT Unione Nazionale Inquilini Ambiente Territorio
C/o UIL Via Fiume 10 Alessandria Tel. 0000 000000
-SICET Sindacato Inquilini Xxxx x Xxxxxxxxxx
X/x XXXX Xxx Xxxxxxx 00 Alessandria Tel. 0000 000000
Dell’esito dell’istruttoria verrà data comunicazione attraverso la pubblicazione sul sito del Comune di Alessandria degli elenchi degli ammessi ed esclusi identificati con numero pratica e numero protocollo rilasciati dal sistema ad avvenuta ricezione della domanda.