CONVENZIONE DI TIROCINIO TRA
CONVENZIONE DI TIROCINIO TRA
l’Università degli Studi di Milano, codice fiscale n. 80012650158, con sede legale in Milano, via Festa del Perdono 7, rappresentata dal Rettore pro tempore Xxxx. Xxxx Xxxxxxxx nato a Milano il 19/05/1956
E
L’ATS Sardegna - Azienda Tutela Salute, con sede legale xxx Xxxxxx Xxxxx 00 - 00000 Xxxxxxx - Codice Fiscale 92005870909 - Partita IVA n° 00935650903, nella persona del Commissario Straordinario Dr. Xxxxxxx Xxxxxxx. Delegato alla stipula della convenzione Dr. Xxxxxxxx Xxxxx Responsabile S.C. Formazione, Ricerca e Cambiamento Organizzativo, con deliberazione n. 1091 del 23.10.2018.
Premesso che
1. l’Università degli Studi di Milano è soggetto abilitato a promuovere tirocini curriculari che hanno sede di svolgimento su tutto il territorio nazionale;
2. la presente convenzione può essere utilizzata per una pluralità di tirocini, curriculari nell’ambito della durata della stessa (convenzione collettiva).
Si conviene quanto segue ARTICOLO 1
Soggetti della Convenzione e tipologie di tirocini
Il soggetto ospitante si rende disponibile ad accogliere presso le sue strutture i soggetti provvisti di progetto formativo individuale (vedi art. 3), in possesso degli specifici requisiti previsti e di seguito denominati collettivamente “tirocinante”, per lo svolgimento di tirocini curriculari promossi dall’Università degli Studi di Milano (soggetto promotore) secondo le seguenti definizioni.
Ai sensi della presente convenzione:
- sono tirocini curricolari i tirocini svolti da studenti dell’Università degli Studi di Milano in regola con l’iscrizione ad un Corso di laurea, Corso di laurea magistrale, Corso di laurea magistrale a ciclo unico, Master, Dottorato di ricerca e Scuola di specializzazione previsti in via obbligatoria e/o facoltativa dal Corso di studi frequentato e non necessariamente concorrenti ad un riconoscimento nella carriera di studi. I tirocini curriculari sono attivati ai sensi della normativa regionale e/o nazionale di riferimento.
Sono esclusi dalla presente convenzione:
- i tirocini professionalizzanti dei Corsi di studio di Medicina e Chirurgia, di Odontoiatria e Protesi dentaria, delle Professioni Sanitarie e delle Scuole di specializzazione di indirizzo medico, sanitario, farmaceutico e veterinario;
- i tirocini post laurea previsti per l’accesso alle professioni ordinistiche o riferiti a percorsi abilitanti e i tirocini transnazionali.
ARTICOLO 2
Durata del tirocinio
Il tirocinio sarà svolto nell’arco temporale definito nel progetto formativo individuale, entro i limiti massimi previsti dalla normativa di riferimento per la specifica tipologia di tirocinio. Per i tirocini curriculari, incluse eventuali proroghe accordate tra le parti, la durata è stabilita dalle disposizioni degli ordinamenti di studio o dei piani formativi.
ARTICOLO 3
Progetto formativo individuale
1. Gli obiettivi, le modalità e le regole di svolgimento del tirocinio sono definiti dal progetto formativo individuale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal tirocinante e costituisce parte integrante della presente Convenzione.
2. Le parti si obbligano a garantire al tirocinante la formazione prevista nel progetto formativo individuale, anche attraverso le funzioni di tutoraggio e la formazione in materia di salute e sicurezza secondo quanto previsto dal successivo art. 7.
ARTICOLO 4
Le funzioni di tutoraggio
1. Durante lo svolgimento del tirocinio le attività sono seguite e verificate dal tutor del soggetto promotore e dal tutor del soggetto ospitante, indicati nel progetto formativo individuale. Ciascuna delle parti potrà effettuare motivate sostituzioni del personale indicato in avvio, previa comunicazione alle parti interessate (tirocinante e soggetto promotore o soggetto ospitante).
2. Il tutor del soggetto promotore è individuato nel rispetto dei requisiti indicati dalla normativa vigente e si occupa dell’organizzazione, del monitoraggio del tirocinio e delle attestazioni finali.
3. Il tutor del soggetto ospitante è nominato nel rispetto dei requisiti indicati dalla normativa vigente; è responsabile dell’attuazione del progetto formativo individuale e dell’inserimento e affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro per tutta la durata del tirocinio, anche curando la registrazione dell’effettivo svolgimento delle attività previste nel progetto formativo individuale.
4. Per i tirocini curriculari la valutazione e certificazione dei risultati dell’attività svolta, sulla base della validazione operata anche dal tutor aziendale, avviene nell’ambito della certificazione complessiva del percorso formativo.
ARTICOLO 5
Indennità di partecipazione
In merito alla corresponsione al tirocinante dell’indennità di partecipazione si precisa che è facoltativa per i tirocini curriculari.
Le parti concordano che:
- il soggetto ospitante si farà carico della corresponsione dell’indennità di partecipazione facoltativa per i
tirocini curriculari;
- l’indennità di partecipazione corrisposta al tirocinante è definita nel progetto formativo individuale.
ARTICOLO 6
Garanzie assicurative e comunicazioni obbligatorie
1. Il tirocinante è assicurato:
- presso l’Istituto Nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dal soggetto promotore Università degli Studi di Milano;
- presso idonea compagnia assicurativa per la responsabilità civile verso terzi dal soggetto promotore Università degli Studi di Milano.
2. Le coperture assicurative riguardano anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori della sede operativa del soggetto ospitante e rientranti nel progetto formativo. Gli estremi identificativi delle assicurazioni predette sono indicati nel progetto formativo;
ARTICOLO 7
Misure in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
Come richiamato nell’Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano n. 86/CSR del 25 maggio 2017, preso atto che ai sensi dell’art. 2 comma 1 lett.a) del D.Lgs. n. 81/08 “Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro”, il tirocinante, ai fini ed agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, deve essere inteso come “lavoratore”. Le misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa vengono ripartite come segue:
a) “Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti” ai sensi dell’art. 37 D.Lgs. n. 81/08:
formazione generale: a carico del soggetto ospitante
formazione specifica: a carico del soggetto ospitante
b) “Sorveglianza sanitaria” a carico del soggetto promotore ai sensi dell’art. 41 D.Lgs. n. 81/08, se prevista.
All’atto del perfezionamento della presente convenzione, il soggetto ospitante dovrà inviare il proprio DVR agli indirizzi e-mail xxxxxxxxx.xxxxxxxxx@xxxxx.xx e xxxxxxxxxxx.xxxxx@xxxxx.xx
All’atto dell’attivazione di ogni singolo progetto formativo, il soggetto ospitante valuterà la necessarietà della sorveglianza sanitaria e, se prevista, ne invierà richiesta all’indirizzo e-mail xxxxxxxxx.xxxxxxxxx@xxxxx.xx
c) “Informazione ai lavoratori” a carico del soggetto ospitante ai sensi dell’art. 36 D.Lgs. n. 81/08 riguardo a:
- organizzazione del SPP aziendale compreso l'affidamento dei compiti speciali (primo soccorso e antincendio) a lavoratori interni all'azienda;
- rischio intrinseco aziendale
ARTICOLO 8
Durata della Convenzione
La presente convenzione ha validità quinquennale dalla data di ultima sottoscrizione non tacitamente rinnovabile, e si applicherà ad ogni tirocinio che avrà avuto inizio nell’arco temporale di vigenza, fino alla conclusione di questo, comprese le eventuali sospensioni e proroghe.
La presente convenzione può essere risolta in qualsiasi momento su richiesta del soggetto promotore in caso di violazione -anche parziale- della normativa di riferimento e in caso di inosservanza di quanto sottoscritto nella convenzione medesima e nel progetto formativo individuale.
ARTICOLO 9
Sospensione e recesso anticipato del tirocinio
Il tirocinante ha diritto ad una sospensione del tirocinio per le occorrenze specificate nella normativa di riferimento.
Il tirocinio può essere interrotto dal tirocinante, il quale è tenuto a darne motivata comunicazione scritta al tutor del soggetto ospitante e al tutor del soggetto promotore.
Il tirocinio può essere interrotto dal soggetto ospitante o dal soggetto promotore in caso di gravi inadempienze da parte di uno dei soggetti coinvolti o in caso di impossibilità a conseguire gli obiettivi formativi del progetto formativo individuale.
ARTICOLO 10
Normativa applicabile
1. Per tutto ciò che non è espressamente regolamentato dalla presente convenzione si rinvia alle “Linee guida in materia di tirocini” approvate dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 25 maggio 2017 e alla X.X.X. 00/00/0000 x.0000 xx Xxxxxxx Xxxxxxxxx e/o alle disposizioni di altre Regioni e/o alla normativa nazionale di riferimento, ivi incluse successive modifiche e integrazioni. In ogni caso le parti operano in conformità alla legislazione vigente al momento di avvio dei singoli progetti formativi attivati nell’intero arco di durata della presente convenzione.
2. Per la responsabilità derivante dai comportamenti dai valori e dalle regole deontologiche di condotta, il soggetto ospitante prende atto che l’Università degli Studi di Milano è assoggettata al proprio Codice Etico, adottato in ottemperanza alla L. 240/2010, art. 2, comma 4, pubblicato sul sito di Ateneo alla pagina dedicata, quale patrimonio condiviso di valori e di regole deontologiche di condotta in tutti i rapporti derivanti dalla sua attività istituzionale. L’Università prende atto che il soggetto ospitante è tenuto all’osservanza del proprio modello e del proprio codice etico.
3. Ciascuna parte si impegna a osservare i principi contenuti nel Codice Etico di controparte e ad applicarli ove compatibili con le norme alle quali è soggetta, in esecuzione delle attività svolte nell’ambito della presente convenzione.
4. In tale contesto ed entro i limiti sopra evidenziati, ciascuna parte si impegna a non porre in essere, anche tramite propri dipendenti, collaboratori, consulenti e amministratori, atti o comportamenti in contrasto con i principi del Modello -ove esistente- e del Codice Etico adottati da controparte e con le disposizioni di legge in materia.
5. Consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 in materia di Documentazione Amministrativa, il soggetto promotore e il soggetto ospitante dichiarano, per quanto di competenza e sotto la propria responsabilità, il rispetto dei requisiti, dei vincoli e degli obblighi previsti dalla normativa vigente.
ARTICOLO 11
Anticorruzione
1. Le parti si impegnano all’osservanza dei rispettivi Piani di Prevenzione della Corruzione e Codici Etici e di Comportamento, ivi compresi gli obblighi di astensione prescritti per i soggetti che si trovino in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse. Le disposizioni dei documenti sopra indicati - disponibili sui siti internet delle parti o allegati alla presente convenzione - sono parte integrante della convenzione stessa.
2. Le parti sono tenute ad osservare ogni altra disposizione normativa vigente finalizzata alla prevenzione e repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione.
3. Il soggetto ospitante, se soggetto privato, dichiara che al suo interno non operano ad alcun titolo ex dipendenti dell’Università degli Studi di Milano che abbiano cessato il rapporto di impiego da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell’Ateneo nei propri confronti, ai sensi dell’art. 53 c. 16-ter del d.lgs.30/03/2001 n. 165 ss.mm.ii
4. Le parti prendono atto della rilevanza delle disposizioni di cui ai commi precedenti anche ai fini dell’eventuale risoluzione del rapporto convenzionale.
ARTICOLO 12
Privacy
Le parti, in qualità di Contitolari del trattamento, si impegnano, ciascuna con riguardo ai dati di propria competenza, a trattare sia su supporto cartaceo sia informatizzato i dati personali riguardanti la presente convenzione in conformità a quanto previsto dal D.lgs. 30.06.2003 n. 196 e dal Regolamento U.E. n. 679/2016, in ossequio ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, e dichiarano di trattare i dati esclusivamente per finalità connesse all’esecuzione dell’accordo, nel perseguimento dei rispettivi fini istituzionali.
Quanto ai rapporti con gli interessati, ciascuna parte, per i dati di competenza, richiama la propria Informativa consultabile sul sito internet istituzionale. L’Informativa dell’Università è disponibile alla pagina dedicata sul sito di Ateneo.
L’Ente convenzionato nomina i tirocinanti che svolgono le attività presso la propria sede persone autorizzate al trattamento dei dati, ai sensi dell’art. 29 del sopra citato Regolamento U.E. I tirocinanti potranno accedere solo ai dati personali strettamente necessari all’espletamento delle attività, con obbligo di riservatezza sui
processi produttivi dell’Ente e su ogni altra informazione di cui vengano a conoscenza a seguito dell’attività
di tirocinio.
Per quanto ivi non espressamente disciplinato, si rinvia alla normativa italiana e comunitaria applicabile in materia.
ARTICOLO 13
Bollo e imposta di registro
La presente convenzione è soggetta all’imposta di bollo fin dall’origine.
Sono esenti dall’imposta di bollo le ONLUS, gli Enti e le Federazioni sportive riconosciuti dal CONI, le Associazioni di volontariato, purché ottemperanti alle disposizioni previste dalla normativa vigente.
In tutti gli altri casi l’imposta di bollo grava sui Soggetti firmatari. In caso di firma digitale l’onere è in capo all’Università degli Studi di Milano; in caso di firma autografa l’onere grava su entrambi i contraenti in parti uguali, ciascuno per la propria copia di competenza. L’Università degli Studi di Milano assolve all’imposta di bollo in modo virtuale (art. 15 del D.P.R n. 642/1972 e art. 6 DM 17 giugno 2014) sulla base dell'autorizzazione
n. 3/4390-91 del 14/05/1991 rilasciata dall'Agenzia delle Entrate.
L’imposta di registro è dovuta solo in caso d’uso, ai sensi del D.P.R. 131/86 art. 4 della tariffa parte II, con spese a carico della parte richiedente. L’eventuale applicazione dell’importo a carico dell’Ateneo avviene in misura fissa.
Per il Soggetto Ospitante Per il Soggetto Promotore
L’ATS Sardegna
Il Responsabile S.C. Formazione, Ricerca e Cambiamento Organizzativo
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxx
Università degli Studi di Milano
Il Rettore
Xxxx. Xxxx Xxxxx Xxxxxxxx