REGOLAMENTO AZIENDALE PER LA SPONSORIZZAZIONE DI ATTIVITA’ FORMATIVE
REGOLAMENTO AZIENDALE PER LA SPONSORIZZAZIONE DI ATTIVITA’ FORMATIVE
Sommario
PREMESSA 4
Definizioni 4
1. Oggetto e finalità 5
2. Principi generali 5
3. Sponsorizzazione di progetti/eventi formativi, organizzati ed accreditati dall’ASST di Lodi, da parte di Enti, Società, Ditte e similari 5
3.1 Individuazione delle iniziative da sponsorizzare 5
3.2 Acquisizione di sponsorizzazione e scelta dello Sponsor 6
3.3 Valutazione delle proposte e accettazione della sponsorizzazione 6
3.4 Attività e responsabilità del Provider 7
3.5 Attività e responsabilità dello Sponsor 8
3.6 Stipula del contratto di sponsorizzazione 8
3.7 Pubblicità di prodotti di interesse sanitario durante l’evento 8
3.8 Diritto di rifiuto delle sponsorizzazioni e casi di esclusione 9
3.9 Utilizzo dei proventi e aspetti fiscali 9
3.10 Inadempienze 10
3.11 Verifiche e controlli 10
3.12 Recesso 10
3.13 Tutela dei marchi 10
3.14 Trattamento dei dati personali 10
3.15 Partner 10
4. Iniziative formative ed educazionali, sponsorizzate da terzi limitatamente ai costi di iscrizione, viaggio, vitto e alloggio 11
4.1 Invito sponsorizzato 11
4.2 Individuazione del dipendente 12
4.3 Procedura di autorizzazione 12
4.4 Modalità di partecipazione 13
4.5 Oneri delle sponsorizzazioni individuali 13
5. Contratti di appalti e forniture che prevedono la sponsorizzazione di eventi formativi o partecipazione a fiere/eventi all’esterno dell’ASST di Lodi, da parte di dipendenti 14
5.1 Clausole formative nell'ambito dei contratti relativi all’affidamento e all'esecuzione di lavori, servizi e forniture 14
5.2 Contenuto di clausole formative nell'ambito di contratti di affidamento e all'esecuzione di lavori, servizi e forniture 14
5.3 Clausole formative in procedure di scelta del contraente effettuate ad opera di centrali di committenza 14
6. Partecipazione a congressi o ad eventi sponsorizzati in qualità di docente/relatore/tutor/moderatore 15
7. Abrogazioni 15
8. Norme di rinvio 15
9. Entrata in vigore 15
Allegato 1 16
Allegato 2 18
Allegato 3 21
ALLEGATO “A” 29
ALLEGATO “B” 30
Allegato 4 31
PREMESSA
La formazione, l’informazione e l’aggiornamento scientifico dei professionisti sanitari non possono essere offerti e fruiti nell’ambito del SSN, se non con caratteristiche di obiettività ed indipendenza. Tutti i soggetti coinvolti nel sistema di Educazione Continua in Medicina (ECM) devono, pertanto, conformare i propri comportamenti ai principi di:
⮚ Correttezza ed efficacia del sistema, attraverso il perseguimento di scopi esclusivamente formativi e di aggiornamento da parte dei soggetti pubblici e privati coinvolti, che hanno l’obbligo di perseguire prioritariamente l’interesse pubblico;
⮚ Progettualità, relativamente alle modalità di finanziamento, con l’obiettivo di giungere a forme di collaborazione stabili, leali e proficue tra organismi pubblici, soggetti erogatori di attività ECM e soggetti finanziatori privati;
⮚ Trasparenza dell’azione amministrativa, ai sensi della L. n. 241/1990 art. 1, comma 1 ter.
Nell’offerta e nella fruizione di attività formative non debbono verificarsi condizioni di conflitto di interesse.
L’ASST di Lodi, in qualità di Provider del sistema ECM/CPD di Regione Lombardia, progetta, accredita ed eroga eventi formativi garantendo che l’informazione e l’attività educazionale sia obiettiva e non influenzata da interessi diretti e indiretti che ne possano pregiudicare la finalità esclusiva di educazione/formazione dei professionisti, al fine di ottenere una migliore pratica clinica
– tecnica - assistenziale basata sulle più moderne conoscenze scientifiche.
Pertanto il ricorso allo strumento della sponsorizzazione nell’ambito della formazione, che consente all’Azienda di disporre di ulteriori risorse finanziarie da destinare all’attività formativa, deve essere necessariamente disciplinato allo scopo di evitare insorgenza e realizzazione di condizioni di conflitto di interesse anche potenziali.
Definizioni
• “Sponsor” si intende il soggetto privato (persona fisica o giuridica) o il soggetto pubblico che intenda stipulare un contratto di sponsorizzazione con l’ASST di Lodi;
• “Sponsee” è l’ASST di Lodi, la quale è titolare dei benefici economici derivanti dalla stipula di un contratto di sponsorizzazione;
• “Contratto di sponsorizzazione” si intende un contratto mediante il quale l’ASST di Lodi (sponsee) offre nell’ambito delle proprie iniziative ad un terzo (sponsor), che si obbliga a finanziare in tutto o in parte l’iniziativa, la possibilità di pubblicizzare e/o promuovere la propria immagine;
• “Sponsorizzazione” si intende ogni contributo in beni, prestazioni di servizi, realizzazione di lavori, corrispettivo in denaro o altra utilità proveniente all’ASST di Lodi da parte di terzi nell’ambito applicativo dei contratti di sponsorizzazione di cui alla definizione precedente;
• “Sponsorizzazione pura” si intende l’impegno dello sponsor nei confronti della stazione appaltante di riconoscere esclusivamente un contributo economico (in cambio del diritto di sfruttare spazi per fini pubblicitari);
• “Sponsorizzazione tecnica” l’oggetto del contratto è l’acquisizione o la realizzazione di lavori, servizi, forniture, direttamente a cura dello sponsor;
• “Reclutamento” si intende l’invito non nominale da parte di una ditta sponsor per uno o più dipendenti per la partecipazione ad eventi formativi;
• “Manifestazione d’interesse” è la comunicazione all’ASST di Lodi da parte di terzi della volontà e disponibilità ad attivare contratti di sponsorizzazione;
• “Spazio pubblicitario”, è lo spazio fisico o il supporto di veicolazione delle informazioni di volta in volta messe a disposizione dall’ASST di Lodi per la pubblicità dello Sponsor;
• “Segreteria Organizzativa” ufficio con competenze in merito alla gestione d’aula, gestione logistica e tecnica di un evento formativo.
1. Oggetto e finalità
Il presente Regolamento disciplina le seguenti attività:
a) sponsorizzazione di progetti/eventi formativi, organizzati ed accreditati dall’ASST di Lodi, da parte di Enti, Società, Ditte e similari;
b) partecipazione sponsorizzata di dipendenti dell’ASST di Lodi a eventi formativi esterni;
c) contratti di appalti e forniture che prevedono la sponsorizzazione di eventi formativi o partecipazione a fiere/eventi all’esterno dell’Azienda, da parte di dipendenti;
d) partecipazione, sia a titolo oneroso che gratuito, in qualità di docente, moderatore o relatore ad attività di tipo scientifico o convegnistico (attività extraistituzionale).
Le attività di sponsorizzazione devono mirare a:
− perseguimento di interessi pubblici;
− innovazione dell’organizzazione e una migliore qualità dei servizi istituzionali;
− realizzazione di maggiori economie;
− risparmio di spesa.
2. Principi generali
Gli eventi formativi possono essere sponsorizzati, mediante apposito contratto, da imprese commerciali operanti anche in ambito sanitario purché ciò non influenzi i contenuti formativi dell’evento.
Il conflitto di interessi è ogni situazione nella quale un interesse secondario interferisce o potrebbe interferire con l’interesse primario consistente nell’obiettività, imparzialità, indipendenza della formazione professionale del settore della salute connessa al programma di educazione continua in medicina (ECM).
3. Sponsorizzazione di progetti/eventi formativi, organizzati ed accreditati dall’ASST di Lodi, da parte di Enti, Società, Ditte e similari
Oggetto della sponsorizzazione può essere qualsiasi progetto/evento formativo inserito nel Piano Formativo Aziendale (PFA) deliberato annualmente dall’ASST di Lodi o altra attività extrapiano autorizzata dalla Direzione Strategica.
La sponsorizzazione può prevedere una copertura totale o parziale degli oneri finanziari di uno o più progetti/eventi formativi.
3.1 Individuazione delle iniziative da sponsorizzare
Ad inizio anno l’ASST di Lodi delibera un Piano Formativo Aziendale riportante le attività formative che si svolgeranno in corso d’anno. Altre eventuali esigenze formative verranno gestite come attività extrapiano e dovranno essere autorizzate dalla Direzione Strategica.
Le attività formative che potrebbero essere oggetto di sponsorizzazione dovranno essere individuate dalla Direzione Strategica all’interno delle due fattispecie sopra descritte.
3.2 Acquisizione di sponsorizzazione e scelta dello Sponsor
L’istituto della sponsorizzazione è disciplinata dall'art. 19 del D.Lgs. n. 50/2016: per l’affidamento di contratti, di valore superiore a € 40.000,00= (IVA esclusa), deve essere pubblicato un avviso per n. 30 giorni con il quale l'ASST di Lodi rende nota la ricerca di uno o più Sponsor per eventi formativi specifici o raggruppati, ovvero comunica l'avvenuto ricevimento di una proposta di sponsorizzazione indicandone il contenuto.
L’ASST Lodi ritiene, per ragioni di trasparenza, di estendere questa modalità anche ad eventi di valore inferiore ai € 40.000,00= (IVA esclusa).
Lo Sponsor aderente non dovrà trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.
L’ASST di Lodi sollecita le manifestazioni di interesse alla sponsorizzazione di propri progetti/eventi formativi mediante un avviso pubblicato sul proprio sito internet.
L’avviso per sollecitare le manifestazioni di interesse alle sponsorizzazioni è predisposto dal Centro di Formazione Aziendale, con riferimento ai seguenti elementi essenziali:
• descrizione dell’attività sponsorizzata
• valore della sponsorizzazione
• vantaggi potenziali per lo sponsor
• obblighi generali dello Sponsor
• prestazioni principali per la veicolazione dei segni distintivi dello Sponsor da parte del soggetto sponsorizzato
• procedura per la formalizzazione del contratto.
La manifestazione di interesse, da presentarsi a cura di soggetti terzi, deve essere in forma scritta, accompagnata dalle eventuali specifiche certificazioni richieste dall’avviso, redatta sull’apposita “Domanda di sponsorizzazione per evento formativo” (Allegato 1 e Allegato 2) e trasmessa tramite:
− a mezzo e-mail /PEC al seguente indirizzo: xxxxxxxxxx@xxx.xxxx-xxxx.xx;
− mediante raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata a: Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lodi, Piazza Ospitale n. 10 – 26900 Lodi;
− mediante consegna diretta brevi manu presso l’Ufficio Protocollo dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lodi, sito in Xxxxxx Xxxxxxxx x. 00 – 00000 Xxxx.
• Deve indicare:
a) il corrispettivo della sponsorizzazione con specifica disponibilità all’erogazione del contributo previsto nei termini e le modalità previste dall’avviso;
b) accettazione delle condizioni previste dall’avviso;
c) l’impegno a sottoscrivere il contratto di sponsorizzazione.
3.3 Valutazione delle proposte e accettazione della sponsorizzazione
Viene nominata, con deliberazione a firma del Direttore Generale, una Commissione per la valutazione di sponsorizzazioni superiori a € 40.000,00= (IVA esclusa). Per valori inferiori a € 40.000,00= (IVA esclusa) viene individuato dal Responsabile del Centro di Formazione Aziendale un gruppo composto da massimo n. 3 funzionari della UOC Gestione e Sviluppo Risorse Umane, del Centro di Formazione Aziendale e dal Committente del progetto.
La Commissione/gruppo valuta le proposte di sponsorizzazione pervenute in base all’avviso, sviluppando una negoziazione con i soggetti potenziali Sponsor, nel rispetto dei principi di imparzialità e di parità di trattamento degli operatori che hanno manifestato interesse.
I componenti della Commissione/gruppo dovranno, prima della nomina o del primo insediamento, sottoscrivere dichiarazione relativa all’assenza di conflitto di interessi (art. 42 D.Lgs n. 50/2016).
Nell’espletamento della procedura, la Commissione/gruppo deve tener conto della possibilità di acquisire anche più sponsorizzazioni per lo stesso evento, al fine di ottimizzare la gestione delle risorse disponibili, modulando le forme di veicolazione dell’immagine, del logo o del marchio dello Sponsor in modo differenziato.
I soggetti potenziali Sponsor, individuati mediante le procedure disciplinate dal presente articolo, devono essere in grado di contrattare con l’ASST di Lodi. A tal fine, prima della stipulazione del contratto, l’ASST di Lodi procederà alla verifica della dichiarazione sostitutiva sull’assenza dei motivi di esclusione previsti dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 (Allegato 2).
In caso di parere sfavorevole alla sponsorizzazione rassegnato tramite apposito verbale rassegnato dalla Commissione/gruppo, verrà predisposta dal Centro di Formazione Aziendale lettera formale di diniego da inviare allo Sponsor a firma del Direttore Generale dell’Azienda.
In caso di parere favorevole alla sponsorizzazione rassegnato dalla Commissione/gruppo, verrà:
• per valori superiori a € 40.000,00= (IVA esclusa) adottata specifica deliberazione aziendale a firma del Direttore Generale;
• per valori inferiori a € 40.000,00= (IVA esclusa) adottata specifica determinazione dirigenziale.
3.4 Attività e responsabilità del Provider
La funzione del Provider è quella di preservare la formazione da influenze di soggetti portatori di interessi commerciali.
Il Provider mantiene una sua autonomia anche deontologica, autonomia da spendere per garantire il più possibile che eventi e programmi formativi non diventino il veicolo di mera promozione commerciale di un prodotto, bensì occasione per l’arricchimento scientifico e clinico dei partecipanti.
Compito del Provider è dunque quello di selezionare il programma, i docenti e i relatori assicurando che se questi ultimi “appartengono” allo sponsor siano espressione della direzione clinica e di ricerca dello stesso e non di quella commerciale.
Inoltre, gli organi direttivi ed i responsabili legali, scientifici, amministrativi, informatici e della qualità del Provider non possono avere legami economico-professionali con società aventi interessi commerciali in ambito sanitario (e viceversa); deve rimanere, altresì, nella sua responsabilità la gestione di tutti gli elementi condizionanti l'evento formativo (quali la grafica, il pranzo, la distribuzione del materiale promozionale etc.).
Più in dettaglio il Provider deve preservare da conflitti di interessi:
− la rilevazione dei fabbisogni formativi
− l'individuazione degli obiettivi formativi
− l'individuazione dei contenuti formativi
− la definizione delle tecniche didattiche
− la valutazione degli effetti della formazione
− la nomina e l’eventuale pagamento dei docenti/relatori/tutor
− il reclutamento dei partecipanti.
Occorre assicurare, nell’ambito dell’intero processo di sponsorizzazione, il rispetto del principio di trasparenza: ogni attività amministrativa coinvolta - dai contratti alle dichiarazioni sui conflitti di interesse sino agli attestati - deve essere sempre resa conoscibile.
Nel caso in cui l'evento sia finanziato da più Sponsor, il Provider deve stipulare più contratti che poi deve conservare per cinque anni presso la propria sede legale.
Tutti i soggetti che, a qualsiasi titolo, sono coinvolti nell'organizzazione o gestione dell'evento formativo ECM devono sottoscrivere la dichiarazione relativa al conflitto di interessi prima che inizi l’evento.
Il Provider deve inoltre garantire la rilevazione, da parte dei discenti, mediante questionario, della qualità percepita anche relativamente alle influenze dello Sponsor; la scheda, anonima, non può comunque essere trasmessa allo Sponsor.
3.5 Attività e responsabilità dello Sponsor
Lo Sponsor è responsabile in ordine:
⮚ all’erogazione del contributo nel rispetto della tempistica concordata;
⮚ al rispetto della normativa in merito a corrette forme di pubblicità e attività promozionali. Lo Sponsor non può mai pagare direttamente relatori/docenti/tutor: il pagamento ed il reclutamento spettano al Provider.
L’unico costo che può sostenere direttamente lo Sponsor, se previsto in contratto, è quello del viaggio e del trasporto dei relatori.
3.6 Stipula del contratto di sponsorizzazione
Sulla base dell’accettazione della sponsorizzazione, verrà redatto un contratto tra le parti (Allegato
n. 3 al presente Regolamento).
3.7 Pubblicità di prodotti di interesse sanitario durante l’evento
Durante lo svolgimento dell’evento, la pubblicità di prodotti di interesse sanitario è consentita esclusivamente allo Sponsor dell’evento al di fuori dalle aree in cui vengono esposti i contenuti formativi, presso spazi idonei ed individuati preliminarmente dall’Azienda. Il Provider non può organizzare o partecipare all’organizzazione di eventi non accreditati nel sistema ECM aventi ad oggetto la pubblicità di prodotti di interesse sanitario.
Durante lo svolgimento dell’evento è consentita l’indicazione del principio attivo dei farmaci o del nome generico del prodotto di interesse sanitario. Non può essere indicato alcun nome commerciale, anche se non correlato con l’argomento trattato.
E’ vietata la pubblicità di prodotti di interesse sanitario:
• nel materiale didattico dell’evento, sia esso cartaceo, informatico o audiovisivo;
• nel programma, nei pieghevoli e nella pubblicità dell’evento;
• nel foglio delle firme di presenza o sui badge;
• nei test di apprendimento;
• nella scheda della qualità percepita.
E’ consentito indicare il logo dello Sponsor commerciale esclusivamente:
a) prima dell’inizio e dopo il termine dell’evento (non è consentito indicarlo durante gli intervalli) e nell’ultima pagina del materiale durevole FAD;
b) nell’ultima pagina dei pieghevoli e del programma dell’evento, in uno spazio dedicato le cui dimensioni non possano superare la metà della pagina, accompagnato dalla dicitura “Con la sponsorizzazione non condizionante di ” (indicazione dell’impresa Sponsor);
c) nel caso di locandine o poster in pagina unica, la dicitura di cui sopra va inserita nel piè di pagina;
d) nei gadget e nel materiale di cancelleria (consegnato solo all’esterno della sala in cui si svolge l’evento).
In ogni caso, l’esposizione del logo dello Sponsor non deve creare la falsa percezione o suggestione che l’evento sia organizzato dallo Sponsor e che i contenuti formativi siano condizionati dallo stesso.
Gli eventuali rappresentanti dello Sponsor commerciale ai quali è consentito l’accesso in aula (massimo 2) non possono fare ingresso in aula con elementi identificativi dell’azienda sponsor.
Il pagamento della quota di partecipazione all’evento formativo, da parte dei discenti, non può essere effettuato direttamente o indirettamente allo Sponsor.
3.8 Diritto di rifiuto delle sponsorizzazioni e casi di esclusione
L’ASST di Lodi, a suo insindacabile giudizio, si riserva di rifiutare qualsiasi sponsorizzazione qualora:
− ritenga che i prodotti e/o servizi siano in reale o potenziale conflitto di interesse con la propria attività e i propri scopi istituzionali;
− ravvisi un possibile pregiudizio o un danno alla propria immagine e/o alle proprie iniziative o una lesione alla propria dignità;
− la reputi inaccettabile per ragioni di pubblico interesse o per motivi di opportunità generale;
− ogni altra ragione debitamente motivata;
− qualora lo Sponsor abbia in corso un contenzioso con l’ASST di Lodi;
− qualora l’oggetto di veicolazione pubblicitaria sia un marchio, un logo o un messaggio con contenuti violenti, politici, sessuali o di promozioni all’uso di sostanze proibite;
− qualora l’oggetto della veicolazione pubblicitaria sia un marchio, un logo o un messaggio con contenuti non conformi a quanto previsto dalle normali regole e dagli usi consolidati in materia di disciplina pubblicitaria.
3.9 Utilizzo dei proventi e aspetti fiscali
Modalità di utilizzo dei contributi economici:
• le scelte relative all’utilizzo dei contributi economici, lecitamente ricevuti, devono essere effettuate esclusivamente dal Provider;
• il contratto deve obbligatoriamente indicare gli estremi dell’azienda commerciale che corrisponde il contributo economico;
• il Provider deve obbligatoriamente essere dotato di procedure di evidenza che descrivano i processi amministrativi in ordine all’entità dei compensi previsti per i docenti/relatori/tutor e per tutte le figure professionali coinvolte nell’organizzazione e nella realizzazione di propri eventi formativi;
• il Provider non potrà utilizzare il contributo economico per effettuare pagamenti di: viaggi, alloggi, onorari, spese di personale non direttamente coinvolto nell’attività ECM e spese personali;
• il Provider dovrà redigere una rendicontazione dettagliata in ordine alla destinazione del contributo economico ricevuto;
• le somme incassate dall’ASST di Lodi mediante i contratti di sponsorizzazione sono utilizzate per le finalità definite nei singoli contratti. Tali proventi sono sempre e comunque finalizzati al perseguimento di interessi pubblici, al miglioramento della qualità dei servizi prestati, alla riduzione delle spese come indicato nel presente Regolamento. Pertanto le somme eventualmente non utilizzate al termine della realizzazione di quanto previsto nello specifico contratto di sponsorizzazione confluiranno nei ricavi aziendali per l’esercizio in corso;
• i contributi in denaro degli Sponsor dovranno essere introitati su un apposito conto economico del bilancio di competenza;
• l’ASST di Lodi provvederà ad emettere regolare fattura di importo corrispondente al contributo determinato nel contratto, oltre IVA a norma di legge;
• è consentito avviare le attività previste per la realizzazione del progetto oggetto di sponsorizzazione solo successivamente alla sottoscrizione del contratto;
• nel caso in cui l’apporto dello Sponsor consista in un contributo in denaro, l’ASST di Lodi può chiedere l’erogazione della prima tranche del contributo, pari ad almeno il 50% dell’intero importo, preliminarmente all’avvio della realizzazione delle attività progettuali, salvo diverse disposizioni previste dal bando e/o dal contratto.
3.10 Inadempienze
Il mancato o parziale pagamento del corrispettivo sarà causa di risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento di ogni maggiore danno.
3.11 Verifiche e controlli
I contratti di sponsorizzazione sono soggetti a periodiche verifiche da parte del Referente del Progetto al fine di accertare la correttezza degli adempimenti convenuti. Eventuali difformità devono essere tempestivamente e formalmente contestate allo Sponsor producendo gli effetti di cui al contratto di sponsorizzazione.
La valutazione del conflitto di interesse dovrà essere fatta caso per caso, prima dell’avvio della sponsorizzazione.
3.12 Recesso
Per l’ASST di Lodi è possibile recedere dal contratto, nel caso in cui lo Sponsor faccia un uso improprio del nome o del logo dell’ASST di Lodi, rechi danno all’immagine della stessa o non siano perseguiti i fini di pubblica utilità cui l’azienda deve attenersi, fermo restando l’eventuale risarcimento del danno.
L’eventuale insorgenza di conflitti di interesse nel corso del contratto di sponsorizzazione è causa di risoluzione.
3.13 Tutela dei marchi
L’ASST di Lodi può definire, in relazione alla sponsorizzazione, specifiche clausole inerenti le garanzie e le forme di tutela dei marchi, con specificazione dell’utilizzo dei loghi e dei segni distintivi dello Sponsor, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia.
3.14 Trattamento dei dati personali
I dati personali raccolti in applicazione del presente Regolamento saranno trattati esclusivamente per le finalità dallo stesso previste e in ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento Europeo n. 679/2016 e dal D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.
Titolare del trattamento dei dati è l’ASST di Lodi, nella persona del Direttore Generale domiciliato per la carica in Lodi, Piazza Ospitale n. 10. Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del Centro di Formazione Aziendale.
Gli elenchi dei partecipanti e i loro indirizzi non potranno essere trasmessi allo Sponsor o utilizzati comunque a fini commerciali.
3.15 Partner
Il Provider potrà avvalersi, nell’esecuzione delle attività di cui sopra, anche di altri soggetti Partner, ai quali potrà delegare in tutto o in parte l’effettuazione delle attività stesse, con il consenso dello Sponsor e concordando con quest’ultimo eventuali integrazioni al contratto allegato.
4. Iniziative formative ed educazionali, sponsorizzate da terzi limitatamente ai costi di iscrizione, viaggio, vitto e alloggio
Il presente capo disciplina la partecipazione dei professionisti dell’ASST di Lodi ad eventi formativi esterni (corsi, convegni, congressi, giornate di studio ed altre forme di attività formativa), sponsorizzati da soggetti privati (es. operatori economici con interessi commerciali, società scientifiche, enti o agenzie formative, associazioni), che sostengono i costi di iscrizione, viaggio, vitto e alloggio.
La sponsorizzazione si traduce in un vantaggio per l’Azienda in quanto favorisce la formazione professionale dei propri dipendenti, invitati agli eventi formativi in qualità di discenti/uditori.
La finalità del presente capo è di assicurare che la sponsorizzazione avvenga in maniera trasparente, secondo criteri di imparzialità e rotazione, evitando conflitti di interesse anche potenziale entro l’alveo normativo nazionale e sulla base delle indicazioni regionali.
4.1 Invito sponsorizzato
Il soggetto proponente la sponsorizzazione invia formale richiesta scritta alla Direzione Strategica dell'ASST di Lodi, di norma almeno 30 giorni prima dell’evento.
L’invito, da presentarsi a cura di soggetti terzi, deve essere in forma scritta e trasmesso tramite:
− a mezzo e-mail /PEC al seguente indirizzo: xxxxxxxxxx@xxx.xxxx-xxxx.xx;
− mediante raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata a: Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lodi, Piazza Ospitale n. 10 – 26900 Lodi;
− mediante consegna diretta brevi manu presso l’Ufficio Protocollo dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lodi, sito in Xxxxxx Xxxxxxxx x. 00 – 26900 Lodi.
L’invito deve contenere:
⮚ Denominazione e ragione sociale del soggetto proponente, codice fiscale e sede;
⮚ Numero dei posti messi a disposizione;
⮚ Sede e data dell'evento;
⮚ Preventivo analitico delle spese previste per l’evento;
⮚ Programma dell'evento formativo recante l’indicazione dell’ottenuta autorizzazione laddove prevista, di cui all’art. 124 del D.Lgs. n. 219/2006 ;
⮚ Qualifica professionale richiesta (Medico, Infermiere, Tecnico, ecc.);
⮚ Dipartimento/U.O./Servizio/Area interessata.
L’evento formativo deve:
a) essere conforme con i fini istituzionali dell’Azienda;
b) essere coerente rispetto ai bisogni formativi individuati nel piano di formazione aziendale e/o rispetto agli obiettivi sanitari nazionali e regionali, nonché a quelli strategici aziendali o comunque, deve essere ritenuto prioritario a fronte di sopravvenute esigenze di innovazione scientifico/farmacologica o legislativa;
c) aver ottenuto l’autorizzazione ai sensi dell’art. 1241 del D.Lgs. n. 219/2006, laddove prevista (imprese farmaceutiche).
Il Protocollo aziendale trasmette la richiesta al Centro di Formazione Aziendale che ne verifica la completezza dei dati, con particolare riferimento al programma dell'evento.
1 D.Lgs. n. 219/2006, art. 124 “Convegni o congressi e altri incontri riguardanti i medicinali”.
Se la lettera di invito non è conforme agli standard previsti, viene richiesta dal Centro di Formazione Aziendale allo Sponsor la revisione e/o l’integrazione.
L’indicazione nominativa del Professionista destinatario dell’invito, comporta il rigetto della richiesta e contestuale comunicazione al Soggetto terzo proponente.
Se la lettera è conforme, il Centro di Formazione Aziendale trasmette la richiesta, per acquisizione parere, al Responsabile dell’U.O./Servizio, al Direttore di Dipartimento, al Direttore Medico del Presidio Ospedaliero Unico o al Direttore della UOC Direzione delle Professioni Sanitarie per competenza.
4.2 Individuazione del dipendente
Il Responsabile dell’U.O./Servizio, il Direttore di Dipartimento, il Direttore Medico del Presidio Ospedaliero Unico o il Direttore della UOC Direzione delle Professioni Sanitarie interessato individua, secondo il criterio di rotazione e di specializzazione, il/i dipendente/i da destinare alla partecipazione all’evento e verifica l’assenza di conflitto di interesse tra i soggetti esterni interessati ed il professionista individuato, tenendo in considerazione la dichiarazione di assenza di conflitto d'interesse resa da quest’ultimo (“Autocertificazione assenza di conflitto di interessi” – Allegato 4).
Il Responsabile dell’U.O./Servizio - Direttore di Dipartimento - Direttore Medico del Presidio Ospedaliero di Lodi - Direttore della UOC Direzione delle Professioni Sanitarie dovrà obbligatoriamente motivare per iscritto la scelta del partecipante. Qualora il Responsabile indichi se stesso quale partecipante designato, la valutazione sul conflitto di interessi compete al Direttore sovraordinato.
Il Responsabile accerta ed assicura:
• l’insussistenza di eventuale conflitto di interesse anche potenziale
• la regolarità dell’attività di servizio
• la coerenza con le finalità e gli obiettivi istituzionali.
Il nominativo viene trasmesso al Centro di Formazione Aziendale per espletamento delle pratiche amministrative.
4.3 Procedura di autorizzazione
Compete al Centro di Formazione Aziendale verificare che il dipendente individuato:
− operi di norma nella disciplina/UO attinente l’evento formativo;
− sia individuato a rotazione garantendo, su base triennale, pari opportunità partecipative mettendo in evidenza al livello gerarchico superiore di frequenza;
− partecipi ad un massimo di due iniziative per anno solare, per singolo Sponsor.
Il Centro di Formazione Aziendale provvederà altresì ad effettuare le verifiche in merito alla dichiarazione di assenza di conflitto d’interesse resa dal dipendente individuato, con la collaborazione della UOC Approvvigionamenti e Logistica, UOC Farmacia e della UOC Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane.
Qualora sussistano evidenze di conflitto di interesse anche solo potenziale, non è rilasciata l’autorizzazione.
Il Centro di Formazione Aziendale provvederà a comunicare al dipendente il rilascio dell’autorizzazione e al soggetto proponente (Sponsor) il nominativo individuato, di norma almeno 15 giorni prima dell'evento.
Nella suddetta autorizzazione, al fine di evitare potenziali situazioni di conflitto d'interessi di cui il soggetto proponente non abbia conoscenza, s'inviterà quest’ultimo a prendere visione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (PTPC) e del Codice di Comportamento Aziendale, adottati dall'Azienda e pubblicati nella sezione amministrazione trasparente del sito internet aziendale (xxx.xxxx-xxxx.xx).
Nei casi in cui si evidenzino criticità o irregolarità, l’UOC Gestione e Sviluppo Risorse Umane provvederà a trasmettere le dichiarazioni acquisite all’UOS Trasparenza ed Anticorruzione, specialmente in riferimento alla possibile esistenza di cause di conflitto di interessi anche potenziale, in grado di arrecare pregiudizio all’Azienda.
4.4 Modalità di partecipazione
Il dipendente individuato potrà intervenire all’evento formativo sponsorizzato in qualità di discente, secondo le modalità di partecipazione previste per l’aggiornamento professionale esterno, con l’istituto dell’aggiornamento facoltativo (si rimanda alla procedura aziendale indicante le modalità di fruizione dell’aggiornamento esterno).
A conclusione dell’evento, tutta la documentazione relativa alla partecipazione deve essere trasmessa a cura del dipendente al Centro di Formazione Aziendale.
In caso di sopraggiunto impedimento a partecipare all’evento formativo, il dipendente ne deve dare comunicazione tempestiva al Centro di Formazione Aziendale.
4.5 Oneri delle sponsorizzazioni individuali
Gli oneri derivanti da sponsorizzazione individuale, relativi a spese d'iscrizione, viaggio, vitto e alloggio per i professionisti individuati sono parzialmente o totalmente a carico della Società/Ditta sponsorizzatrice.
La sponsorizzazione può coprire esclusivamente i seguenti costi:
• quota di iscrizione all’evento formativo
• viaggio in treno o in aereo
• soggiorno in albergo con un massimo di 4 stelle
• utilizzo metro, taxi, o altri mezzi pubblici di spostamento urbano e extra urbano
• vitto secondo i limiti previsti dai vigenti CCNL per il trattamento di trasferta dei dipendenti pubblici.
È vietato elargire somme direttamente ai professionisti individuati.
Gli eventuali oneri per spese di viaggio o per ospitalità non potranno essere estesi ad accompagnatori.
L'ospitalità non potrà eccedere il periodo di tempo compreso tra le dodici ore precedenti l'inizio della manifestazione e le dodici ore successive alla conclusione della medesima, né presentare caratteristiche tali da prevalere sulla finalità tecnico scientifiche dell'iniziativa. Il limite può essere prorogato alle ventiquattro ore successive laddove la distanza e l’orario di chiusura dei lavori richiedessero un ulteriore pernottamento.
5. Contratti di appalti e forniture che prevedono la sponsorizzazione di eventi formativi o partecipazione a fiere/eventi all’esterno dell’ASST di Lodi, da parte di dipendenti
5.1 Clausole formative nell'ambito dei contratti relativi all’affidamento e all'esecuzione di lavori, servizi e forniture
Nell'ambito dei contratti relativi all'affidamento e all'esecuzione di lavori, servizi e forniture è consentita la previsione di pattuizioni relative all'assunzione da parte dell'aggiudicatario di specifici obblighi di assicurare attività formative (ulteriori rispetto a quelle proprie del rapporto contrattuale) a favore dell’ASST di Lodi. Tali attività possono sostanziarsi nell'impegno dell'operatore economico a sostenere direttamente gli oneri per dette iniziative.
La previsione delle pattuizioni di cui trattasi è subordinata all'espressa predeterminazione di tale obbligo nel bando di gara o in altra documentazione della procedura di scelta del contraente o alla sua indicazione, nell'ambito dell'offerta tecnico – amministrativa, da parte dell'operatore economico, in quanto consentita dagli atti di gara.
Le clausole contrattuali devono assicurare il rispetto dei principi di cui al presente Regolamento e, in ogni caso, non possono generare situazioni di incompatibilità, conflitto d'interesse - anche potenziale - e contrastare o eludere disposizioni normative nazionali, regionali o aziendali.
La previsione, successiva alla stipulazione del contratto di lavori, servizi e forniture, di specifici accordi tra l’ASST di Lodi e l'operatore economico fornitore soggiace alle disposizioni ed ai limiti relative alla sponsorizzazioni di attività formative, disciplinate agli Articoli 3 e 4 del presente Regolamento.
5.2 Contenuto di clausole formative nell'ambito di contratti di affidamento e all'esecuzione di lavori, servizi e forniture
La previsione di pattuizioni relative all'assunzione da parte dell'aggiudicatario di specifici obblighi di assicurare attività formative a favore dell’ASST di Lodi non può sostanziarsi nella diretta individuazione, da parte dell'operatore economico, dei dipendenti beneficiari delle iniziative formative. A fronte dell'impegno dell'operatore economico a sostenere direttamente gli oneri di cui trattasi, l'ASST di Lodi procederà nell'individuazione dei dipendenti beneficiari, sulla scorta delle esigenze formative, previa verifica dell'assenza di conflitto di interesse anche potenziale e garantendo quanto più possibile una equa rotazione tra i destinatari, sulla base delle disposizioni relative alla sponsorizzazioni di attività formative, disciplinate agli Articoli 3 e 4 del presente Regolamento.
5.3 Clausole formative in procedure di scelta del contraente effettuate ad opera di centrali di committenza
Qualora le procedure di scelta del contraente vengano effettuate ad opera di centrali di committenza o l'Azienda aderisca a gare espletate in forma aggregata da parte di altra Azienda, la presenza di eventuali clausole che prevedano specifici obblighi di assicurare attività formative e di aggiornamento a favore della stazione appaltante devono essere applicate garantendo quanto più possibile la facoltà di scelta del beneficiario da parte dell'Azienda, la quale procederà nell'individuazione previa verifica dell'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, e garantendo quanto più possibile una equa rotazione tra i destinatari.
6. Partecipazione a congressi o ad eventi sponsorizzati in qualità di docente/relatore/tutor/moderatore
Per questa tipologia di attività si rimanda al Regolamento aziendale in materia di incompatibilità ed autorizzazione allo svolgimento degli incarichi extraistituzionali.
7. Abrogazioni
Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, sono abrogate tutte le precedenti disposizioni interne dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lodi relative alla materia ivi trattata.
8. Norme di rinvio
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si fa rinvio alle disposizioni normative vigenti in materia.
9. Entrata in vigore
Il presente Regolamento entra in vigore dal 01/01/2020 ed è pubblicato sul sito web istituzionale xxx.xxxx-xxxx.xx.
Allegato 1
Regolamento aziendale per la sponsorizzazione di attività formative.
Alla cortese attenzione Direttore Generale ASST di Lodi
Xxxxxx Xxxxxxxx x. 00
00000 XXXX
OGGETTO: domanda di sponsorizzazione per evento formativo
Il sottoscritto/a
(indicare Nome e Cognome)
nato/a a (prov. ) il residente in (prov. ) CAP Via n. Recapito telefonico e-mail/PEC Documento di riconoscimento n. rilasciato il da
◻ (A) in qualità di rappresentante legale del (compilare quanto segue):
◻ (B) in qualità di delegato del rappresentante legale del (compilare quanto segue):
Soggetto Giuridico
con sede in:
Via/P.zza Comune Provincia Codice fiscale n. Partita IVA n. Tel. Fax E mail sito internet
(A) in base al seguente atto di incarico, di cui si allega copia
(B) in base alla delega rilasciata il di cui allega copia, unitamente a copia firmata del documento di riconoscimento del delegato;
A fronte dell’avviso per la ricerca di una sponsorizzazione a sostegno dell’evento formativo denominato
organizzato dall’ASST di Lodi, e visto il “Regolamento per la sponsorizzazione di attività formative”
dell’ASST di Lodi,
OFFRE
⮚ sponsorizzazione finanziaria pari a € oltre ad IVA, nella misura di legge, con specifica disponibilità all’erogazione del contributo previsto nei termini e le modalità indicate dal bando.
E DICHIARA
l’inesistenza di situazioni di conflitto di interesse, diretto o indiretto, con l’attività pubblica dell’ASST di Lodi;
di essere in possesso dei requisiti prescritti dall'art. 80 del Codice Contratti (vedi apposita dichiarazione sostitutiva ivi allegata);
l’accettazione delle condizioni previste dal bando;
l’impegno a non influenzare in alcun modo i contenuti didattici dell’iniziativa sponsorizzata e a non individuare partecipanti e docenti;
l’impegno a sottoscrivere il contratto di sponsorizzazione.
REFERENTE OPERATIVO PER LA PROPOSTA
Cognome e nome Via cap Città Prov. Telefono fax e-mail Documento di riconoscimento n. rilasciato il da
(allegare alla domanda)
,
(indicare luogo e data)
(firma)
INFORMATIVA PRIVACY
AI SENSI DEL REGOLAMENTO 679/2016/UE
Si informa che:
• tutti i dati personali (comuni identificativi, sensibili e/o giudiziari) comunicati all’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lodi saranno trattati per le finalità istituzionali e per le finalità consentite dalla legge nel rispetto delle prescrizioni previste dal Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali 679/2016 dell’Unione Europea;
• il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatico - digitali;
• il Titolare del trattamento è l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lodi (ASST) (Sede legale: Piazza Ospitale n. 10
– 26900 Lodi - Tel. 0371/37.1);
• l’interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento UE 679/2016, ai seguenti recapiti: PEC: xxxxxxxxxx@xxx.xxxx-xxxx.xx;
• l’informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 è reperibile presso l’ASST di Lodi e/o consultabile sul sito dell’ente all’indirizzo: xxx.xxxx-xxxx.xx
• il Data Protection Officer (art. 37 Reg. 679/2016) nominato dall’ASST di Lodi è la Dr.ssa Xxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxx.
Allegato 2
Regolamento aziendale per la sponsorizzazione di attività formative
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
(art. 47 e art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)
Dichiarazione attestante il possesso dei requisiti per la partecipazione alla sponsorizzazione di un evento formativo (art. 80 D.Lgs 50/2016)
Il/la sottoscritto/a nato/a a ( ) il e residente a ( )Via n° CAP , C.F in qualità di:
(A) in qualità di rappresentante legale del (compilare quanto segue):
(B) in qualità di delegato del rappresentante legale del (compilare quanto segue):
Soggetto Giuridico
con sede in:
Via/P.zza Comune Provincia Codice fiscale n. Partita IVA n. Tel. Fax E mail sito internet
(A) in base al seguente atto di incarico, di cui si allega copia
(B) in base alla delega rilasciata il di cui allega copia, unitamente a copia firmata del documento di riconoscimento del delegato;
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000
DICHIARA
l’inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di appalto previste dall’art. 80 del d.lgs n. 50/2016, ed in particolare:
a) che nei propri confronti e nei confronti degli amministratori e/o dei legali rappresentanti dell’impresa cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di ricevimento della lettera di invito (per quest’ultimi l’impresa può in ogni caso dimostrare di aver adottato atti o misure di completa dissociazione dall’eventuale condotta penalmente sanzionata) non è stata pronunciata sentenza di condanna definitiva o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., per i reati elencati nell’art. 80, comma 1, lett. a), b), c), d), e), f) e g) del d.lgs n. 50/2016;
b) che non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’art. 67 del d.lgs 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 4 del medesimo decreto;
c) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilita (per la definizione di violazioni gravi definitivamente accertate vedi art. 80, comma 4 del D.Lgs 50/2016);
d) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all’art. 30, comma 3 del D.Lgs 50/2016;
e) che l’impresa non è in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o che nei cui riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
f) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia l’integrità o affidabilità dell’impresa. Tra questi rientrano gli atti e i comportamenti previsti dall’art. 80, comma 5, lettera c) del D.Lgs 50/2016;
g) che la partecipazione dell’impresa all’avviso di manifestazione di interesse per la sponsorizzazione di eventi formativi non determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 42, comma 2 non risolvibile se non con l’esclusione dell’impresa dalla procedura;
h) che non vi è stato un precedente coinvolgimento dell’impresa nella preparazione di procedure ad evidenza pubblica di cui all’art. 67 che provochi una distorsione della concorrenza non risolvibile con misure meno intrusive se non con l’esclusione dell’impresa dall’avviso di manifestazione di interesse;
i) che nei confronti dell’impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lettera c), del D.Lgs 08.06.2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del D.Lgs 81/2008;
j) che l’impresa non è iscritta nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione di qualificazione;
k) che l’impresa non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della legge 19.03.1990, n. 55;
DICHIARA altresì
(barrare l’opzione d’interesse)
che l’Impresa non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con alcun soggetto, e di aver formulato autonomamente l'offerta.
ovvero
che l’Impresa non è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto ad essa, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato autonomamente l'offerta.
ovvero
che l’Impresa è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto ad essa, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato autonomamente l'offerta.
Il/la sottoscritto/a rende la presente dichiarazione sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni previste dalla legge a carico di chi attesta il falso.
,
(indicare luogo e data)
(firma)
INFORMATIVA PRIVACY
AI SENSI DEL REGOLAMENTO 679/2016/UE
Si informa che:
• tutti i dati personali (comuni identificativi, sensibili e/o giudiziari) comunicati all’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lodi saranno trattati per le finalità istituzionali e per le finalità consentite dalla legge nel rispetto delle prescrizioni previste dal Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali 679/2016 dell’Unione Europea;
• il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatico - digitali;
• il Titolare del trattamento è l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lodi (ASST) (Sede legale: Piazza Ospitale n. 10
– 26900 Lodi - Tel. 0371/37.1);
• l’interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento UE 679/2016, ai seguenti recapiti: PEC: xxxxxxxxxx@xxx.xxxx-xxxx.xx;
• l’informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 è reperibile presso l’ASST di Lodi e/o consultabile sul sito dell’ente all’indirizzo: xxx.xxxx-xxxx.xx
• il Data Protection Officer (art. 37 Reg. 679/2016) nominato dall’ASST di Lodi è la Dr.ssa Xxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxx.
Allegato 3
Regolamento aziendale per la sponsorizzazione di attività formative
CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE TRA PROVIDER E SPONSOR
Tra
L’ASST di Lodi con sede legale in Lodi, Piazza Ospitale n. 10, C.F. e P. 09322180960 nella persona del Dr (di seguito “Provider”)
E
con xxxx xxxxxx xx , Xxx x. , xxx.
X.X. x/x X. XXX xxxxx xxxxxxx delDott.
Legale Rappresentante, “Sponsor”)
(di seguito
PREMESSO che
a) il Provider, ID , è un soggetto attivo e qualificato nel campo della Formazione Continua in Sanità (ECM) e pertanto è abilitato e accreditato a livello Regionale a realizzare attività formative riconosciute idonee per l’ECM, individuando ed attribuendo direttamente i crediti ai partecipanti;
b) il Provider nel pieno rispetto dell’Accordo tra Stato e le Regioni del 19/04/2012 e del successivo Accordo del 02/02/2017 e di tutta la normativa applicabile in materia di educazione Continua in Medicina (di seguito “Normativa ECM”), ha progettato ed intende erogare, sotto la propria responsabilità, un Evento ECM finalizzato all’aggiornamento professionale di
dal titolo
che si terrà a , nei
giorni ;
c) il Provider, nel rispetto dell’allegato 1 dell’Accordo 2012 di cui sopra e dell’art. 124 del D.Lgs. del 24 aprile 2006, n. 219, (comunicazione dell’evento AIFA) intende acquisire sponsorizzazioni per assicurarsi finanziamenti per la realizzazione dell’Evento;
d) lo Sponsor ha per oggetto sociale l’attività di commercio di ed è interessato a sponsorizzare eventi finalizzati alla formazione ed all’aggiornamento professionale;
e) lo Sponsor, operando nella commercializzazione di , ha manifestato l’interesse di sponsorizzare l’Evento in cambio di spazi di pubblicità o attività promozionali per il proprio nome e/o prodotti presso gli operatori sanitari;
f) lo Sponsor si è dichiarato disponibile a sponsorizzare l’Evento ai termini e condizioni qui di seguito riportati.
TUTTO CIÒ PREMESSO
lo Sponsor e il Provider (qui di seguito anche le “Parti”, se collettivamente indicate) stipulano e convengono quanto segue.
1. Oggetto del Contratto e Generalità
1.1 Le Parti concordano che le presenti condizioni contrattuali regolano, in ossequio alle disposizioni vigenti in materia ECM (Educazione Continua in Medicina), il rapporto di sponsorizzazione tra Provider e Sponsor con specifico riferimento all’Evento citato al paragrafo d) delle premesse.
1.2 In particolare, lo Sponsor si obbliga a finanziare l’Evento ECM corrispondendo il compenso concordato ed espressamente indicato al successivo art. 5, mentre il Provider assume l’obbligo di pubblicizzare il nome/marchio dello Sponsor nei limiti di cui ai successivi articoli.
1.3 Possibili accordi riguardanti la fase esecutiva ed organizzativa della sponsorizzazione all’interno dell’Evento sono stabiliti a parte e, qualora esistenti, dettagliati nell’Allegato 1) al presente contratto quale parte integrante.
1.4 Le parti concordano che possibili modifiche di pagamento del compenso concordato per la sponsorizzazione, di cui al successivo art. 5, ed ogni ulteriore supporto finanziario fornito dallo Sponsor, vengano stabilite a parte e, ove esistenti, dettagliate nell’Allegato 2) al presente contratto quale parte integrante.
1.5 Lo Sponsor con la sottoscrizione del presente accordo dà atto di essere a conoscenza delle “Disposizioni in materia di sponsorizzazioni, pubblicità e conflitto di interessi”, che qui si intendono integralmente richiamate, nonché delle “Determinazioni” approvate dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua (CNFC) in data 08/10/2010 in tema di violazioni, recepite dall’Allegato 2 dell’Accordo tra Stato e le Regioni del 19/04/2012.
1.6 I patti contenuti nel presente contratto e negli allegati costituiscono l’intero accordo tra la Parti e sostituiscono di diritto ogni eventuale precedente intesa verbale o scritta relativa a tale oggetto. Nessuna modifica potrà essere apportata al presente contratto o agli allegati senza preventivo accordo scritto tra le Parti.
2. Obblighi del Provider
2.1 Il Provider si impegna ad organizzare l’Evento, adottando le regole di correttezza e trasparenza, senza subire interferenze da parte dello Sponsor, ed a dichiarare di svolgere la propria attività in assenza di conflitto di interessi.
2.2 Il reperimento di tutte le risorse e dei mezzi necessari a garantire il buon esito dello stesso è rimesso al Provider. Resta inteso che i fondi necessari allo svolgimento della manifestazione potranno essere recuperati dal Provider anche attraverso il ricorso ad altri Sponsor.
2.3 Il Provider è responsabile dell’organizzazione dell’Evento e del contenuto formativo, che determina unilateralmente, della qualità scientifica e didattica, così come dell’integrità etica di tutte le attività educative e formative che verranno svolte in occasione dell’Evento. Fin d’ora, il Provider indica come responsabile scientifico dell’Evento il Dott.
(di seguito “Responsabile Scientifico”), mentre, ai fini del presente Contratto, il referente dello Sponsor sarà (di seguito “Referente”).
2.4 Il Provider dichiara che l’Evento è stato organizzato e sarà condotto dal Responsabile Scientifico in piena autonomia e senza alcuna influenza o interferenza. Interesse delle Parti è, infatti, quello che venga fornita ai discenti attività formativa condotta con professionalità e rigore scientifico e con la massima indipendenza, dal momento che le finalità dell’Evento sono e dovranno restare unicamente quelle di educazione e formazione.
2.5 Al fine di consentire una verifica sulla qualità ed obiettività scientifica dell’Evento, il Provider dichiara fin d’ora che sottoporrà ai discenti uno specifico questionario in cui questi possano esprimere i propri commenti, indicando, fra l’altro, se hanno percepito un’influenza di conflitto d’interessi nel materiale distribuito o nella gestione stessa dell’Evento. Il Provider dichiara e garantisce che il Responsabile Scientifico ed il personale docente coinvolto nell’ideazione e realizzazione dell’Evento non trarranno alcun vantaggio dalla sponsorizzazione dell’Evento da parte dello Sponsor.
2.6 Il Provider si impegna a dichiarare in modo esplicito lo Sponsor commerciale in fase di inserimento dell’Evento nel piano formativo e sul materiale formativo dell’Evento, indicando, ove richiesto, il supporto offerto dallo Sponsor, nel pieno rispetto della Normativa ECM.
2.7 L’elenco e gli indirizzi dei partecipanti all’Evento verranno mantenuti riservati e non saranno trasmessi allo Sponsor o utilizzati a fini commerciali. Tuttavia sarà possibile comunicare allo Sponsor solo il numero complessivo dei discenti presenti all’Evento formativo. Nel caso di reclutamento diretto è possibile per il Provider dare un riscontro solamente sui nominativi segnalati dallo Sponsor.
2.8 In caso di reclutamento diretto dei partecipanti da parte dello Sponsor, consentito, in base alla Determina della Commissione Nazionale per la Formazione Continua del 18 Gennaio 2011, solo per la attività formativa residenziale, il Provider ha l’obbligo di:
a) conservare tutte le autorizzazioni degli Enti di appartenenza dei partecipanti o in alternativa le autocertificazioni, ove siano state rilasciate le autorizzazioni;
b) raccogliere la copia dell’invito dello Sponsor o la dichiarazione sottoscritta dell’operatore sanitario, attestante l’invito;
c) dichiarare al Comitato Gestione Anagrafica Professioni Sanitarie (di seguito “Co.Ge.A.P.S.”), in fase di rendicontazione dell’Evento, il numero dei crediti attribuito all’Evento e lo Sponsor commerciale per ogni singolo partecipante.
2.9 Il Provider inoltre si obbliga a:
a) provvedere al versamento del contributo ECM a Regione Lombardia per la Formazione Continua;
b) inserire l’Evento nel calendario delle manifestazioni presenti sul proprio sito web o ad avvalersi di altri mezzi e strumenti che pubblicizzino la manifestazione;
c) mettere a disposizione dello Sponsor uno spazio espositivo di per l’esposizione ed illustrazione, da parte di personale qualificato e autorizzato dallo
Sponsor, delle caratteristiche tecnico-scientifiche dei prodotti rientranti nel settore merceologico inerente l’Evento che si svol-gerà nei giorni (qui di seguito “Stand”). Il Provider si impegna altresì, a permettere al personale autorizzato dallo Sponsor di accedere allo Stand anche al di fuori dell’orario di svolgimento dell’Evento per finalità pratico-organizzative;
d) esporre il logo aziendale dello Sponsor, secondo la normativa ECM e come più avanti specificato.
Il Provider potrà avvalersi, nell’esecuzione delle attività di cui sopra, anche di altri soggetti Partner, ai quali potrà delegare in tutto o in parte l’effettuazione delle attività stesse, con il consenso dello Sponsor e concordando con quest’ ultimo eventuali modifiche e/o integrazioni al presente contratto.
2.10 Il Provider si impegna a fornire allo Sponsor, almeno 70 giorni prima dell’inizio dell’Evento, il programma, la documentazione e tutte le informazioni necessarie per procedere alla richiesta di autorizzazione all’AIFA prevista dall’art. 124 del D.Lgs. n. 219/2006. In ogni caso il Programma definitivo dell’Evento deve essere trasmesso almeno 30 giorni prima della data di svolgimento dello stesso.
2.11 Il Provider si impegna a conservare una completa ed accurata documentazione relativa ai propri rapporti con lo Sponsor per un periodo di durata non inferiore a cinque anni.
3. Obblighi dello Sponsor
3.1 Lo Sponsor si obbliga a sponsorizzare l’Evento di cui al punto d) delle premesse ed a fornire le indicazioni necessarie alla realizzazione della pubblicità nel rispetto dei limiti di cui all’art. 4 del presente Contratto, oltre che della Normativa ECM.
3.2 Lo Sponsor si obbliga a corrispondere un contributo finanziario, nei limiti di quanto indicato sub art. 5 e secondo le modalità riportate nell’Allegato b) al presente Contratto di cui è parte integrante. Tale contributo dovrà essere destinato ed utilizzato dal Provider, in collaborazione con il Responsabile Scientifico, esclusivamente per la realizzazione dell’Evento di cui al punto d) delle premesse.
3.3 Resta inteso tra le Parti che le attività inerenti i trasferimenti e l’ospitalità alberghiera dei partecipanti invitati dallo Sponsor sono gestite direttamente da quest’ultimo.
4. Conflitto di interessi tra Provider e Sponsor dell’Evento
Al fine di prevenire l’insorgere di situazioni di conflitto di interessi, ed in ossequio alle “Determinazioni” approvate dalla Commissione N azionale per la Formazione Continua in data 07/10/2010 in tema dell’ “Accordo Stato – Regioni” del 05/11/2009, le Parti convengono che:
4.1 nessun compenso deve essere pagato dallo Sponsor direttamente al Responsabile Scientifico dell’Evento, a singoli docenti o agli altri soggetti coinvolti nell’attività sponsorizzata. Tali pagamenti/rimborsi saranno effettuati esclusivamente dal Provider, sulla base del proprio regolamento interno.
4.2 Il Provider si impegna ad acquisire le necessarie dichiarazioni relative ai rapporti pregressi del Responsabile Scientifico e dei docenti con soggetti portatori di interessi commerciali, che potrebbero trarre vantaggio dalle attività formative;
4.3 la progettazione e l’erogazione delle attività formative, nonché la produzione del materiale educativo, sono gestite unicamente dal Provider. Lo Sponsor non deve e non può in alcun modo influenzare la pianificazione dei contenuti o lo svolgimento dell’attività educazionale che sponsorizza;
4.4 lo Sponsor, nel corso di esecuzione del presente contratto, non può subordinare il pagamento del compenso ovvero l’erogazione del finanziamento concordato a direttive o consigli che riguardino i contenuti, il corpo docente o altre questioni relative al normale svolgimento dell’Evento formativo;
4.5 il Provider può autorizzare lo Sponsor a diffondere informazioni relative all’attività ECM presso la comunità dei professionisti della sanità. Tale eventuale informativa, tuttavia, dovrà essere concordata preventivamente con il Provider e deve evidenziare che l’attività ECM è espletata dal Provider con il supporto economico non condizionante dello Sponsor;
4.6 il Provider, fatta eccezione per le attività che prevedano il reclutamento diretto dei partecipanti da parte dello Sponsor (cfr. punto 2.7 del presente contratto), raccoglierà le richieste di adesione dei partecipanti all’Evento formativo senza interferenze da parte dello Sponsor, garantendo la riservatezza degli elenchi, dei nominativi e degli indirizzi dei partecipanti che non possono essere trasmessi allo Sponsor o utilizzati, comunque, a fini commerciali;
4.7 nel caso di reclutamento diretto, il Provider riceverà dallo Sponsor le adesioni dei partecipanti, così come definito al punto 2.7 del presente contratto;
4.8 il Provider, nel corso dell’Evento, inviterà i partecipanti a compilare u no specifico questionario in cui potranno indicare se hanno percepito influenza di interessi commerciali nel programma ECM;
4.9 nessun materiale promozionale sarà mostrato o distribuito nella stessa sala ove si svolge l’attività formativa. Lo Sponsor, pertanto, in occasione dell’Evento avrà i propri spazi espositivi in locali separati da quelli delle aule dedicate alla formazione, concordati con il Provider;
4.10 il materiale cartaceo, nelle pagine dedicate alle attività ECM, nelle pagine adiacenti o all’interno di strumenti correlati (ad esempio, pagine dedicate alla valutazione dell’apprendimento) non recherà alcuna forma di pubblicità o riferimento allo Sponsor;
4.11 è consentito indicare lo Sponsor all’ultima pagina di depliants, programmi di attività ECM e materiale informativo solo a condizione che venga riportata la seguente dicitura: “con il supporto economico non condizionante dello Sponsor”. E’ inoltre consentito indicare lo Sponsor solo prima dell’inizio e dopo il termine dell’evento. In nessun caso potrà essere fatto riferimento al nome commerciale dei prodotti di interesse sanitario nel corso dell’Evento e negli spazi dedicati alla formazione.
5. Rispetto della normativa vigente
5.1 Le parti si impegnano ad organizzare e condurre l’evento nel rispetto della normativa vigente in materia di eventi scientifici che hanno come sponsor commerciale una società privata ed in particolare in conformità alle prescrizioni di cui al D.lgs n. 000/00 x xxxx xxxxxxxx xx Xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx nonché nel rispetto delle disposizioni in materia di anticorruzione di cui alla Legge 06/11/2012, n. 190 e successive integrazioni.
5.2 Qualora il Provider decida di incaricare personale dipendente del SSN al fine di condurre l’evento, si impegna ad ottemperare alla vigente normativa prevista in materia di incarichi a dipendenti pubblici ove applicabile, con particolare riferimento all’acquisizione e conservazione delle dichiarazioni autocertificate di ognuno dei soggetti che svolgono attività formativa circa l’assenza del conflitto d’interessi.
6. Corrispettivo e modalità di pagamento
6.1 Il Provider garantisce e dichiara che il compenso corrisposto dallo Sponsor, pari ad €
+ IVA, (come da Allegato b) del presente Contratto, quanto alle modalità di pagamento, non è condizionante sui contenuti delle attività ECM, ma ha la finalità di fornire il necessario supporto finanziario per la buona riuscita dell’evento stesso.
7. Durata e Scioglimento del Contratto
7.1 Il presente Contratto è efficace dalla data di sottoscrizione fino alla conclusione di tutte le procedure relative all’Evento.
7.2 Lo Sponsor avrà facoltà di risolvere di diritto il presente contratto, ai sensi e per gli effetti dall’Art. 1456 del cod. civ., tramite lettera raccomandata a.r. nella quale dichiari di volersi avvalere della presente clausola, qualora il Provider:
• utilizzi il corrispettivo ricevuto dallo Sponsor in maniera difforme rispetto a quanto convenuto
O
• violi uno qualsiasi degli impegni assunti ai sensi degli artt. 1 e ss. Del presente Contratto.
7.3 Il Provider avrà facoltà di risolvere di diritto il presente contratto, ai sensi e per gli effetti dall’Art. 1456 del cod. civ., tramite lettera raccomandata a.r. nella quale dichiari di volersi avvalere della presente clausola, qualora lo Sponsor violi uno qualsiasi degli impegni assunti ai sensi degli artt. 1 e ss. del presente Contratto.
7.4 In caso di scioglimento del presente contratto, per qualsiasi ragione ciò avvenga, o nel caso in cui l’Evento non venga svolto o venga interrotto e, comunque, al termine dell’Evento, il Provider e lo Sponsor dovranno astenersi dall’utilizzare qualsiasi materiale e/o informazione confidenziale acquisita in costanza di rapporto .
8) Riservatezza
8.1 Il Provider dichiara e garantisce che i dati personali relativi ai propri dipendenti e collaboratori, nonché ai partecipanti all’Evento e/o a terzi raccolti od utilizzati in occasione dell’Evento stesso (di seguito “Dati Personali”) saranno trattati in conformità a quanto
stabilito dal D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito “Codice della Privacy”).
8.2 Resta peraltro inteso che, ai fin i del Codice della Privacy, titolare del trattamento dei dati personali è e resterà il Provider in persona del suo Legale Rappresentante, mentre responsabile del trattamento dei dati personali è il Responsabile Scientifico. Conseguentemente, il Provider assume ogni responsabilità civile e penale derivante dal trattamento dei dati personali e si impegna a garantire, manlevare e tenere indenne lo Sponsor da ogni e qualsivoglia responsabilità, spesa e/o danno, estromettendo la stessa da ogni controversia a qualsiasi titolo proposta dai propri dipendenti e/o collaboratori, dai partecipanti all’Evento e/o da terzi.
8.3 Le Parti dichiarano ed acconsentono reciprocamente ed espressamente che le informazioni suddette potranno essere comunicate e rese accessibili dal Provider alla Commissione Nazionale per la Formazione Continua o ad altra autorità competente preposta alla verifica del rispetto del “Regolamento”.
9. Limitazioni di responsabilità
9.1 La stipula del presente contratto è tassativamente limitata alla sponsorizzazione dell’Evento suindicato ed esclude in modo totale qualsiasi altro rapporto di società, associazione, cointeressenza o corresponsabilità fra Provider e Sponsor, di modo che nessuno dei due soggetti potrà mai essere ritenuto responsabile delle obbligazioni dell’altro.
9.2 Il Provider, nell’osservare i principi di correttezza e buona fede nell’adempimento dell’obbligazione e dell’esecuzione del contratto e x artt. 1175 e 1375 c.c., è tenuto a svolgere solo quelle attività previste dal contratto e dagli allegati.
9.3 Le Parti, in riferimento alle limitazioni di responsabilità reciproche, si danno atto di aver preso visione, di ben conoscere e di accettare tutta la normativa in materia che disciplina i limiti operativi della pubblicità, della sponsorizzazione e del conflitto di interessi nell’ambito della Educazione Continua in Medicina, così come previsto dal “Regolamento”.
10. Varie
10.1 Le premesse e gli Allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
10.2 Nessuna modifica al presente Contratto sarà efficace se non avverrà per iscritto e non sarà debitamente sottoscritta da entrambe le Parti. Qualsiasi comunicazione fra le Parti avverrà per iscritto e dovrà essere effettuata ai seguenti indirizzi:
quanto al Provider: quanto allo Sponsor:
ovvero al diverso indirizzo che ciascuna delle Parti comunicherà all’altra in conformità alle precedenti disposizioni.
10.3 Per qualsiasi controversia dovesse sorgere in relazione al presente Contratto, la sua interpretazione, esecuzione o risoluzione, sarà competente esclusivamente il Foro di Lodi.
, lì
Provider
(Legale Rappresentante)
Sponsor
Lo Sponsor dichiara di approvare espressamente il contenuto degli artt. 1, 2, 3, 4 e 8 del presente Contratto
Sponsor
ALLEGATO “A”
DEL CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE TRA
L’AZIENDA/AGENZIA/ISTITUTO E
Descrizione dell’ evento di sponsorizzazione: TITOLO DEL CORSO
RESPONSABILE SCIENTIFICO
SEDE DEL CORSO
CALENDARIO
PROGRAMMA SCIENTIFICO
ELENCO DEGLI “SPONSOR”
RICHIESTA ACCREDITAMENTO ECM
ALLEGATO “B”
DEL CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE TRA
L’AZIENDA/AGENZIA/ISTITUTO E
Descrizione delle spese dell’evento sponsorizzato:
COFFEE BREAK/LUNCH
MATERIALE DIDATTICO
ELENCO DEGLI “SPONSOR”
RICHIESTA ACCREDITAMENTO ECM
Allegato 4
Regolamento aziendale per la sponsorizzazione di attività formative.
AUTOCERTIFICAZIONE ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSI
(ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e succ. mod., consapevole delle conseguenze di cui all’art. 75, comma 1, del D.P.R. medesimo nonché delle sanzioni previste dall’art. 76, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci)
Il/La sottoscritto/a nato/a il e residente a in via C.F.
CHIEDE
◻ di partecipare all’evento
con sponsorizzazione ( rimborso spese di iscrizione, viaggio, vitto);
◻ di partecipare all’evento
in qualità di docente/relatore/tutor con incarico retribuito;
◻ di partecipare all’evento
in qualità di docente/relatore/tutor con incarico non retribuito;
◻ di partecipare all’evento
in qualità di docente/relatore/tutor con incarico con solo rimborso spese;
◻ di ricoprire il ruolo di responsabile scientifico dell’evento
DICHIARA
sotto la propria personale responsabilità ai sensi e per gli effetti dell’art. 48 comma 25 della L. 25/11/2003, n. 326 e delle altre norme vigenti sulla verifica e dichiarazione di conflitto di interessi:
◻ di non avere interessi diretti o indiretti con industrie farmaceutiche ed altri sponsor commerciali o con altri soggetti pubblici e/o privati 2 che possano pregiudicare la finalità esclusiva di educazione/formazione dei professionisti della Sanità nell’attività formativa residenziale;
◻ che nell’ultimo biennio non ha avuto rapporti con aziende farmaceutiche e di strumenti o presidi sanitari tali da pregiudicare la finalità esclusiva di educazione/formazione dei professionisti della Sanità nell’attività formativa residenziale;
◻ non ha preso parte, in qualità di componente, a Commissioni giudicatrici di gare e/o selezioni in cui abbia partecipato la società proponente l’iniziativa;
◻ di non porre in essere comportamenti contrari alle norme vigenti e al codice etico comportamentale vigente all'interno della Azienda/Agenzia/Istituto e al codice deontologico della propria professione così come approvato dal proprio ordine;
◻di non aver usufruito per più di 2 volte nell’arco dell’anno in corso del contributo per il rimborso spese per partecipazione a eventi formativi esterni dallo stesso sponsor.
Il sottoscritto accetta l’incarico e, preso atto dell'informativa relativa al trattamento dei dati personali, fornita dall'ASST di Lodi, acconsente al trattamento dei propri dati secondo quanto previsto dal Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR).
In fede * Data
* Ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 445/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.
INFORMATIVA PRIVACY
AI SENSI DEL REGOLAMENTO 679/2016/UE
Si informa che:
• tutti i dati personali (comuni identificativi, sensibili e/o giudiziari) comunicati all’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lodi saranno trattati per le finalità istituzionali e per le finalità consentite dalla legge nel rispetto delle prescrizioni previste dal Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali 679/2016 dell’Unione Europea;
• il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatico - digitali;
• il Titolare del trattamento è l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lodi (ASST) (Sede legale: Piazza Ospitale n. 10 – 26900 Lodi - Tel. 0371/37.1);
• l’interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento UE 679/2016, ai seguenti recapiti: PEC: xxxxxxxxxx@xxx.xxxx-xxxx.xx;
• l’informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 è reperibile presso l’ASST di Lodi e/o consultabile sul sito dell’ente all’indirizzo: xxx.xxxx-xxxx.xx
• il Data Protection Officer (art. 37 Reg. 679/2016) nominato dall’ASST di Lodi è la Dr.ssa Xxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxx.
2 Perché sussista conflitto di interessi è necessario che il relatore abbia o abbia avuto nell’ultimo biennio, una qualsiasi forma di cointeressenza diretta o indiretta e/o sussista un qualsiasi rapporto di interesse con industrie farmaceutiche e di strumenti o presidi sanitari e/o sia titolare o compartecipe di quote di imprese, rapporti che possano in tal modo configurare il docente/relatore come portatore di interessi commerciali che potrebbero trarre vantaggio dalla sua attività di docente /relatore di personale appartenente all’ambito del S.S.N. Si precisa che la prescrizione di farmaci nell’ambito dell’attività clinica dei professionisti sanitari - effettuata secondo criteri di ragionevolezza e coerenza - non è annoverabile tra i rapporti con aziende farmaceutiche e di strumenti o presidi sanitari idonei a configurare fattispecie di conflitto di interesse.