Contract
Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione degli incentivi per il sostegno delle microimprese del Friuli Venezia Giulia per le spese connesse ai servizi di coworking, per il sostegno delle imprese del Friuli Venezia Giulia per progetti che prevedono la creazione e l’ampliamento di spazi di coworking al loro interno e per la promozione della nascita di nuovi Fab-lab sul territorio regionale per favorire l’aggregazione delle microimprese attorno a progetti di trasferimento tecnologico e innovazione in attuazione dell’articolo 24 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3.
CAPO I
FINALITÀ E DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 Oggetto e finalità Art. 2 Definizioni
Art. 3 Regime di aiuto Art. 4 Sicurezza sul lavoro CAPO II
DISPOSIZIONI CONCERNENTI IL COWORKING
Art. 5 Iniziative finanziabili
Art. 6 Soggetti beneficiari e requisiti Art. 7 Spese ammissibili
CAPO III
DISPOSIZIONI CONCERNENTI I FAB-LAB
Art. 8 Iniziative finanziabili
Art. 9 Soggetti richiedenti, soggetti beneficiari e requisiti Art. 10 Spese ammissibili
CAPO IV
PROCEDIMENTO CONTRIBUTIVO
Art. 11 Intensità di aiuto e limiti di spesa Art. 12 Ammontare massimo dell’incentivo
Art. 13 Presentazione della domanda di incentivo Art. 14 Riparto delle risorse su base provinciale
Art. 15 Procedimento, istruttoria e valutazione della domanda
Art. 16 Concessione degli incentivi Art. 17 Erogazione in via anticipata Art. 18 Variazioni dell’iniziativa
Art. 19 Variazioni soggettive del beneficiario CAPO V
RENDICONTAZIONE E OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO
Art. 20 Presentazione della rendicontazione Art. 21 Modalità di rendicontazione
Art. 22 Liquidazione degli incentivi
Art. 23 Annullamento e revoca del provvedimento di concessione e rideterminazione degli incentivi Art. 24 Obblighi del beneficiario e vincolo di destinazione
Art. 25 Ispezioni e controlli CAPO VI
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 26 Rinvio
Art. 27 Rinvio dinamico Art. 28 Entrata in vigore Allegato A
Allegato B
CAPO I
FINALITÀ E DISPOSIZIONI GENERALI
art. 1 oggetto e finalità
1. Il presente regolamento, ai sensi dell’articolo 11, comma 3, ed in attuazione dell’articolo 24 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali), disciplina criteri e modalità per la concessione di incentivi diretti a sostenere:
a) l’acquisizione di servizi di coworking da parte di microimprese;
b) la realizzazione di progetti che prevedono la nascita e l’ampliamento di spazi di coworking all’interno di imprese;
c) la nascita di nuovi Fab-lab al fine di favorire l’aggregazione delle microimprese attorno a progetti di trasferimento tecnologico e innovazione.
art. 2 definizioni
1. Ai fini del presente regolamento, in conformità all’articolo 2, comma 1, lettera e), della legge regionale 3/2015 ed al decreto del Presidente della Regione 24 giugno 2015, n. 123, per microimprese, piccole e medie imprese (PMI) si intendono le imprese che soddisfano i requisiti di cui all'allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
2. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) servizio di coworking: servizio fornito da un’impresa prestatrice a favore di un’impresa fruitrice consistente nella messa a disposizione di uno spazio di coworking;
b) spazio di coworking: ambiente di lavoro adeguatamente attrezzato reso disponibile e condiviso dal prestatore del servizio di coworking con il fruitore del servizio di coworking nell’ambito del quale soggetto prestatore e soggetto fruitore svolgono attività indipendenti;
c) Fab-lab: laboratorio adeguatamente attrezzato che fornisce servizi di fabbricazione digitale alle imprese;
d) progetti di trasferimento tecnologico e innovazione: progetti volti al trasferimento di conoscenze e di tecnologie tra soggetti che realizzano innovazione e soggetti che utilizzano l'innovazione al fine di favorirne l'acquisizione e la circolazione, dove per innovazione si intende ogni tipo di produzione, sviluppo e sfruttamento di mutamenti nei settori economico, tecnologico, cui consegua un significativo miglioramento concreto e misurabile, con esclusione della mera invenzione o la scoperta che materializza una nuova conoscenza che resti priva di rilevanza economica ovvero dell'imitazione che si traduce in parziali modificazioni dei prodotti, dei processi o dei servizi da altri innovati. In particolare, fermi restando i requisiti della misurabilità e concretezza dei miglioramenti significativi, costituiscono innovazione:
1) il rinnovo o l'ampliamento della gamma dei prodotti e dei servizi nonché dei mercati a essi associati;
2) l'introduzione di nuovi metodi di produzione, approvvigionamento, trasporto e distribuzione;
3) l'introduzione di mutamenti nella gestione, nelle organizzazioni, nell'esecuzione delle attività lavorative e nella qualificazione delle risorse umane;
e) distretti industriali: i distretti industriali di cui all’articolo 54 della legge regionale 3/2015;
f) soggetto gestore: Unioncamere FVG, ovvero il soggetto o i soggetti cui sono delegate le funzioni amministrative concernenti la concessione degli incentivi di cui al presente regolamento ai sensi dell’articolo 97, comma 3, della legge regionale 3/2015.
art. 3 regime di aiuto
1. Gli incentivi di cui al presente regolamento sono concessi in applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato in GUUE serie L n. 352 del 24 dicembre 2013.
2. Fermo restando quanto previsto all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1407/2013, sono esclusi dall’applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013 i settori di attività e le tipologie di aiuto individuati all’articolo 1, paragrafo 1, di tale regolamento dell’Unione europea, richiamati nell’allegato A.
3. Ai sensi dell’articolo 3 del regolamento (UE) n. 1407/2013:
a) l’importo complessivo degli aiuti de minimis concessi ad una medesima impresa o, se ricorre la fattispecie di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del predetto regolamento (UE) n. 1407/2013, ad una medesima “impresa unica”, non può superare 200.000,00 euro nell’arco di tre esercizi finanziari;
b) salvo quanto previsto al paragrafo 3 del suddetto articolo 3 del regolamento (UE) n. 1407/2013, l’importo complessivo degli aiuti de minimis concessi ad una medesima impresa o, se ricorre la fattispecie di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del predetto regolamento (UE) n. 1407/2013, ad una medesima “impresa unica”, che opera nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi non può superare 100.000,00 euro nell’arco di tre esercizi finanziari.
4. La concessione dell’incentivo è subordinata al rilascio di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, attestante gli aiuti ricevuti dall’impresa o, se ricorre la fattispecie di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1407/2013, dall’impresa unica, a norma del regolamento (UE) n. 1407/2013 o di altri regolamenti “de minimis” durante i due esercizi finanziari precedenti e nell’esercizio finanziario in corso.
art. 4 sicurezza sul lavoro
1. In attuazione di quanto disposto dall’articolo 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (Interventi urgenti nei settori dell’industria, dell’artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi), come interpretato in via di interpretazione autentica dall’articolo 37, comma 1, della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004), la concessione degli incentivi alle imprese è subordinata alla presentazione di una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), di data non antecedente a sei mesi rispetto alla data di presentazione della domanda, allegata all’istanza di incentivazione e sottoscritta dal legale rappresentante attestante il rispetto delle normative vigenti in tema di sicurezza sul lavoro.
2. Fatta salva l’applicazione delle altre sanzioni previste dalla legge in caso di accertata falsità, la non
corrispondenza al vero della dichiarazione sostitutiva di cui al comma 1 è causa di decadenza dalla concessione dell’incentivo. Ove questo sia stato già erogato, il beneficiario dell’incentivo e l’autore della dichiarazione sostitutiva sono tenuti solidalmente a restituirne l’importo al soggetto gestore, comprensivo degli interessi legali.
CAPO II
DISPOSIZIONI CONCERNENTI IL COWORKING
art. 5 iniziative finanziabili
1. Ai sensi dell’articolo 24, comma 1, della legge regionale 3/2015, sono ammissibili ad incentivazione
le seguenti iniziative da realizzare sul territorio regionale:
a) acquisizione di servizi di coworking per lo svolgimento della propria attività economica d’impresa all’interno di uno spazio di coworking;
b) realizzazione di progetti che prevedono la creazione e l’attivazione o l’ampliamento di spazi di coworking.
art. 6 soggetti beneficiari e requisiti
1. Possono beneficiare degli incentivi di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), le microimprese che, alla data di presentazione della domanda, possiedono i seguenti requisiti:
a) sono iscritte al Registro delle imprese della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nel prosieguo “CCIAA”, competente per territorio;
b) hanno sede legale o unità operativa nel territorio regionale.
2. Possono beneficiare degli incentivi di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b), le imprese che, alla data di presentazione della domanda, possiedono i seguenti requisiti:
a) sono iscritte al Registro delle imprese della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nel prosieguo “CCIAA”, competente per territorio;
b) sono attive;
c) hanno sede legale o unità operativa, presso cui è realizzata l’iniziativa, nel territorio regionale.
3. Sono escluse dall’incentivazione le imprese:
a) in stato di scioglimento o liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali;
b) destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300).
art. 7 spese ammissibili
1. Sono ammissibili le spese, al netto dell’IVA, come specificate ai commi 2 e 3, sostenute a partire dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda.
2. Ai fini della realizzazione delle iniziative di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), concernenti l’acquisizione di servizi di coworking, sono ammissibili le spese per:
a) la locazione di spazi di coworking;
b) la locazione di arredi, macchinari, strumenti ed attrezzature, hardware e software, da utilizzare nello spazio di coworking;
c) l’acquisizione di servizi connessi allo svolgimento dell’attività economica nello spazio di coworking, quali fornitura di energia elettrica, acqua, riscaldamento, fotocopiatrice, telefono, fax, segreteria, parcheggio, pulizia locali, internet, sale riunioni.
3. Ai fini della realizzazione delle iniziative di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b), concernenti la realizzazione di progetti che prevedono la creazione e l’attivazione o l’ampliamento di spazi di coworking all’interno dell’impresa, sono ammissibili le spese per:
a) la locazione di immobili destinati allo spazio di coworking;
b) la locazione di arredi, macchinari, strumenti ed attrezzature, hardware e software, da destinare allo spazio di coworking;
c) l’acquisizione di servizi di consulenza riferiti all’attivazione ed alla gestione del servizio di coworking nel limite di spesa massima di 10.000,00 euro;
d) la realizzazione o l’ampliamento del sito internet destinato allo svolgimento del servizio di coworking, nel limite di spesa massima pari a 5.000,00 euro.
4. Sono altresì ammissibili le spese connesse all’attività di certificazione di cui all’articolo 41 bis della legge regionale 7/2000, nell’importo massimo di 1.000,00 euro.
5. Non sono ammesse le spese sostenute prima della presentazione della domanda nonché le spese diverse da quelle previste dal presente articolo e in particolare le spese relative a:
a) viaggi e missioni dei dipendenti e soci dell’impresa;
b) beni di consumo;
c) beni usati;
d) scorte;
e) garanzie bancarie fornite da istituti bancari o finanziari;
f) IVA e altre imposte e tasse;
g) interessi debitori, aggi, spese e perdite di cambio ed altri oneri meramente finanziari;
h) corrispettivi per cessione o affitto del ramo d’azienda.
CAPO III
DISPOSIZIONI CONCERNENTI I FAB-LAB
art. 8 iniziative finanziabili
1. Ai sensi dell’articolo 24, comma 2, della legge regionale 3/2015, sono ammissibili ad incentivazione le iniziative da realizzare sul territorio regionale che comportano la creazione di nuovi Fab-lab le cui attività sono dirette a favorire l’aggregazione delle microimprese attorno a progetti di trasferimento tecnologico e innovazione.
art. 9 soggetti richiedenti, soggetti beneficiari e requisiti
1. Possono richiedere gli incentivi di cui al presente capo:
a) i raggruppamenti temporanei di imprese (RTI), costituiti da imprese che prima della presentazione della domanda hanno conferito mandato collettivo con rappresentanza ad una di esse, qualificata mandataria, la quale presenta la domanda in nome e per conto proprio e delle mandanti ;
b) reti di imprese senza soggettività autonoma, di seguito denominate “reti contratto”, costituite da imprese che prima della presentazione della domanda hanno conferito mandato collettivo con rappresentanza ad una di esse, qualificata mandataria, la quale presenta la domanda in nome e per conto proprio e delle mandanti, salvo che la domanda non sia presentata dall’organo comune dotato di pertinente mandato;
c) reti di imprese con soggettività autonoma, di seguito denominate “reti soggetto”;
d) consorzio di imprese con attività esterna di cui all’articolo 2612 del codice civile, di seguito denominati “consorzi”.
2. I soggetti richiedenti di cui al comma 1, alla data di presentazione della domanda, devono essere costituiti da imprese che possiedono i seguenti requisiti:
a) sono iscritte al Registro delle imprese della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nel prosieguo “CCIAA”, competente per territorio;
b) sono attive;
c) non sono in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e non sono sottoposte a procedure concorsuali;
d) non sono destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 231/2001
3. Alla data di presentazione della domanda, almeno il 50 per cento delle imprese che costituiscono i soggetti richiedenti di cui al comma 1 devono essere microimprese ed avere sede legale o unità operativa nel territorio regionale.
4. Al fine di poter beneficiare degli incentivi di cui al presente capo, le imprese che compongono i soggetti richiedenti di cui al comma 1, lettere a) e b), sono tenute alla sottoscrizione di un contratto di rete con soggettività giuridica ovvero alla costituzione di un consorzio con attività esterna di cui all’articolo 2612 del codice civile ed a notificare al soggetto gestore tali atti entro il termine di cui all’articolo 16, comma 7, secondo periodo. Per poter beneficiare degli incentivi e affinché la concessione degli stessi produca effetti in virtù di quanto previsto all’articolo 16, comma 7, le reti soggetto ed i consorzi costituiti ai sensi del primo periodo devono possedere i requisiti elencati ai commi 2 e 3.
5. Possono beneficiare degli incentivi di cui al presente capo le reti soggetto ed i consorzi di cui al comma 1, lettere c) e d), e le reti soggetto ed i consorzi costituiti ai sensi del comma 4 che hanno quale oggetto la realizzazione di progetti di trasferimento tecnologico e innovazione.
art. 10 spese ammissibili
1. Ai fini della realizzazione delle iniziative di creazione di nuovi Fab-lab sono ammissibili le seguenti spese, al netto dell’IVA, sostenute a partire dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda:
a) la locazione di immobili destinati al Fab-lab;
b) la locazione di arredi, macchinari, strumenti, attrezzature e hardware;
c) i materiali ed i servizi concernenti la comunicazione, la pubblicità e le attività promozionali legate all’attività del Fab-lab, nel limite di spesa massima di 10.000,00 euro;
d) la realizzazione o l’ampliamento del sito internet destinato allo svolgimento dell’attività del Fab-lab, nel limite di spesa massima pari a 5.000,00 euro;
e) l’acquisizione di diritti di licenza e software anche mediante abbonamento, brevetti e know-how.
2. Sono altresì ammissibili le spese connesse all’attività di certificazione di cui all’articolo 41 bis della legge regionale 7/2000, nell’importo massimo di 1.000,00 euro.
3. Non sono ammesse le spese sostenute prima della presentazione della domanda nonché le spese diverse da quelle previste dal presente articolo e in particolare le spese relative a:
a) viaggi e missioni dei dipendenti e soci dell’impresa;
b) beni di consumo;
c) beni usati;
d) beni di valore unitario inferiore a 50,00 euro, IVA esclusa;
e) scorte;
f) garanzie bancarie fornite da istituti bancari o finanziari;
g) IVA e altre imposte e tasse;
h) interessi debitori, aggi, spese e perdite di cambio ed altri oneri meramente finanziari;
i) corrispettivi per cessione o affitto del ramo d’azienda.
CAPO IV PROCEDIMENTO CONTRIBUTIVO
art. 11 intensità di aiuto e limiti di spesa
1. L’intensità dell’incentivo concedibile è pari al 50 per cento della spesa ammissibile, salvo che l’impresa abbia richiesto un’intensità minore.
2. Il limite minimo di spesa ammissibile per ciascuna iniziativa è pari a 5.000,00 euro nei casi di cui al capo II ed a 10.000 euro nel caso di cui al capo III.
3. Le spese di cui all’articolo 7, comma 4, e di cui all’articolo 10, comma 2, non sono computate ai fini del raggiungimento del limite di cui al comma 2.
4. Le domande per le quali, all’esito dell’istruttoria, risultano ammissibili spese inferiori al limite di cui al comma 2 sono archiviate.
art. 12 ammontare massimo dell’incentivo
1. Il limite massimo dell’incentivo concedibile è pari a:
a) 25.000,00 euro nel caso delle iniziative di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a);
b) 50.000,00 euro nel caso delle iniziative di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b);
c) 100.000,00 euro nel caso delle iniziative di cui all’articolo 8, comma 1;
2. Ai sensi dell’articolo 24, comma 2, della legge regionale 3/2015, il limite di cui al comma 1, lettera c),
è aumentato a 125.000,00 euro se al momento della presentazione della domanda:
a) il soggetto richiedente, anche per il tramite delle imprese componenti, detenga la disponibilità di attrezzature e software professionali che andranno a costituire parte integrante del Fab-lab, il cui valore, come risultante dalle scritture contabili o attestato da perito indipendente, è almeno pari alla metà della spesa ammissibile, oppure
b) le imprese di cui all’articolo 9, comma 3, sono in numero pari o superiore a dieci, oppure
c) il soggetto richiedente, anche per il tramite delle imprese componenti, abbia concluso accordi di collaborazione, debitamente controfirmati, con parchi scientifici e tecnologici riguardanti la creazione del Fab-Lab, oppure
d) almeno la metà delle imprese di cui all’articolo 9, comma 3, appartengono ad un medesimo distretto industriale.
art. 13 presentazione della domanda di incentivo
1. La domanda di incentivo riguarda una specifica tipologia di iniziativa tra quelle previste all’articolo 5, comma 1, lettere a) e b), e all’articolo 8, comma 1, ed è presentata dal soggetto richiedente, ovvero dall’eventuale impresa mandataria nei casi di cui all’articolo 9, comma 1, lettere a) e b), al soggetto gestore ai fini dell’ammissione all’articolazione dello sportello di cui al comma 2 relativa alla provincia nella quale è stabilita la sede legale o l’unità operativa presso cui è realizzata l’iniziativa.
2. La domanda è presentata, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia fiscale, a partire dalle ore
9.15 del giorno previsto quale termine iniziale di presentazione delle domande da apposito avviso emanato da Unioncamere FVG e pubblicato sul sito internet di Unioncamere FVG e sino alle ore 16.30 del giorno previsto quale termine finale di presentazione delle domande dal medesimo avviso.
3. L’avviso di cui al comma 2 è pubblicato sul sito internet di Unioncamere FVG almeno trenta giorni prima del termine iniziale di presentazione delle domande.
4. Le domande di incentivo sono presentate esclusivamente mediante posta elettronica certificata, di seguito denominata “PEC”, all’indirizzo di PEC indicato nell’avviso di cui al comma 2 e sono redatte secondo lo schema pubblicato sul sito internet di Unioncamere FVG unitamente al predetto avviso. La data e l’ora di presentazione della domanda sono determinate dalla data e dall’ora di ricezione della PEC espressa in hh:mm:ss attestate dal file “daticert.xlm” di certificazione del messaggio generato dal sistema in allegato alla PEC e contenente le informazioni relative alla ricevuta di accettazione del messaggio di PEC inviata dal soggetto richiedente.
5. La domanda di incentivo è considerata valida solo se è sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante del soggetto richiedente ovvero dell’eventuale impresa mandataria o dall’organo comune dotato di pertinente mandato nei casi di cui all’articolo 9, comma 1, lettere a) e b).
6. Il medesimo soggetto richiedente presenta una sola domanda di incentivo per ciascun anno solare.
7. Il soggetto gestore comunica all’impresa richiedente:
a) l’ufficio competente in cui si può prendere visione degli atti o trarne copia;
b) l’oggetto del procedimento;
c) il responsabile del procedimento, il suo sostituto ed il responsabile dell’istruttoria;
d) il titolare ed il responsabile del trattamento dei dati;
e) il termine per la regolarizzazione o l’integrazione della domanda per accedere all’incentivo nonché per presentare eventuali memorie scritte e documenti ai sensi dell’articolo 16, comma 1, lettera b), della legge regionale 7/2000;
f) i termini per la concessione dell’incentivo, per la conclusione dell’iniziativa, per la presentazione della rendicontazione, nonché per l’erogazione dell’incentivo;
g) gli obblighi del beneficiario;
h) i casi di annullamento e revoca del provvedimento di concessione previsti dall’articolo 23.
8. Ai fini della comunicazione delle informazioni di cui al comma 7, Unioncamere FVG, anche per conto degli eventuali soggetti gestori delegati, può predisporre apposita nota informativa pubblicata sul sito internet del soggetto gestore.
9. La nota informativa di cui al comma 8 assolve all’obbligo di comunicazione previsto dall’articolo 13, comma 3, della legge regionale 7/2000.
10. Sono archiviate e dell’archiviazione è data tempestiva notizia all’impresa richiedente:
a) le domande presentate al di fuori dei termini indicati dal comma 2;
b) le domande presentate dalla medesima impresa successivamente alla prima ritenuta istruibile;
c) le domande non firmate digitalmente dal legale rappresentante del soggetto richiedente ovvero dall’eventuale impresa mandataria o dall’organo comune dotato di pertinente mandato nei casi di cui all’articolo 9, comma 1, lettere a) e b);
d) le domande presentate con modalità diverse da quelle previste dal comma 4;
e) le domande inviate ad indirizzo di PEC diverso da quello comunicato nell’avviso di cui al comma 2;
f) le domande per le quali il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione od integrazione decorra inutilmente, ai sensi dell’articolo 15, comma 5.
art. 14 riparto delle risorse su base provinciale
1. Unioncamere FVG provvede a ripartire le risorse annuali complessive a disposizione su base provinciale. Il riparto è operato in proporzione al numero delle imprese iscritte al Registro delle imprese di ciascuna CCIAA accertato alla data del 31 dicembre dell’anno precedente a quello del riparto.
art. 15 procedimento, istruttoria e valutazione della domanda
1. Gli incentivi sono concessi dal soggetto gestore tramite procedimento valutativo a sportello ai sensi dell’articolo 36, comma 4, della legge regionale 7/2000, articolato su base provinciale, applicando i criteri valutativi di cui all’allegato B. In esito all’applicazione di tali criteri sono ammissibili i progetti cui è attribuito un punteggio complessivo finale non inferiore a 16.
2. Le domande presentate sono istruite secondo l’ordine cronologico di presentazione, attestato ai sensi dell’articolo 13, comma 4. In caso di parità di ordine cronologico è data preferenza alla domanda con la minore intensità di incentivo richiesta.
3. Il soggetto gestore procede all'istruttoria delle domande di incentivo fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili all’interno della pertinente articolazione provinciale dello sportello.
4. Ai sensi dell’articolo 11 della legge regionale 7/2000, il responsabile dell’istruttoria verifica la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto previsti dal presente regolamento nonché la rispondenza della domanda ai requisiti di legittimazione e alle condizioni di ammissibilità richiedendo, ove necessario, documentazione integrativa.
5. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all’interessato assegnando un termine massimo di trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione o all’integrazione. La domanda è archiviata d’ufficio qualora il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione od integrazione decorra inutilmente.
6. In pendenza del termine di cui al comma 5, il termine previsto dall’articolo 16, comma 1, è sospeso.
7. Il soggetto gestore, ai sensi dell’articolo 16 bis della legge regionale 7/2000, prima della formale adozione del provvedimento negativo comunica tempestivamente al soggetto richiedente i motivi che ostano all’accoglimento della domanda, assegnando un termine di dieci giorni per la presentazione di osservazioni. Dell’eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.
8. E’ facoltà di Unioncamere FVG prevedere, mediante autonomo atto da adottarsi in base alle competenze statutariamente stabilite e senza ulteriori specifici oneri a carico del bilancio regionale, l’istituzione di una commissione di esperti, anche articolata su base provinciale, cui spetta l’emissione di parere in ordine alla valutazione delle domande.
art. 16 concessione degli incentivi
1. A seguito dell’istruttoria, l’incentivo è concesso entro novanta giorni dalla presentazione della domanda, stante il mantenimento delle caratteristiche e dei requisiti di cui all’articolo 6, e, rispettivamente, di cui all’articolo 9, commi 1, 2 e 3, ed, eventualmente, di cui all’articolo 12, comma 2, nei limiti delle risorse disponibili a valere sulla pertinente articolazione provinciale dello sportello.
2. Qualora le risorse disponibili a valere sull’articolazione provinciale dello sportello non consentano di finanziare integralmente l’ultima domanda finanziabile, è disposta la concessione parziale, nei limiti delle risorse disponibili, con riserva di integrazione con le eventuali risorse sopravvenute. Ulteriori risorse che si rendano disponibili nel corso dell’anno possono essere utilizzate per le domande non finanziate per carenza di risorse nel rispetto dell’ordine cronologico di presentazione.
3. Le domande per le quali non sia intervenuta la concessione entro la chiusura dell'anno solare di presentazione delle domande medesime, sono archiviate d'ufficio e dell'archiviazione è data tempestiva comunicazione all'impresa.
4. Fermo restando il rispetto del termine procedimentale di cui al comma 1, con deliberazione della Giunta regionale possono essere prorogati per un periodo massimo di dodici mesi i termini di cui al comma 2, secondo periodo, relativo all’utilizzo delle risorse che si rendano disponibili, e di cui al comma 3, relativo all’archiviazione d’ufficio.
5. Il provvedimento di concessione stabilisce, in particolare:
a) il termine e le modalità di presentazione della rendicontazione, in conformità all’articolo 20, comma 1;
b) l’obbligo di presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà prevista dall’articolo 24, comma 3.
6. Il soggetto gestore comunica all’impresa beneficiaria l’adozione del provvedimento di concessione entro i trenta giorni successivi.
7. Nel caso in cui la domanda sia stata presentata da un soggetto richiedente di cui all’articolo 9, comma 1, lettere a) e b), gli effetti della concessione sono sospesi fino all’avveramento della condizione di cui all’articolo 9, comma 4. Se tale condizione non si avvera entro il termine di centoventi giorni successivi alla ricezione da parte del soggetto richiedente della comunicazione di cui al comma 6, gli effetti non si producono e la concessione è revocata.
art. 17 erogazione in via anticipata
1. Gli incentivi possono essere erogati in via anticipata, ai sensi dell'articolo 39, comma 2, della legge regionale 7/2000, nella misura massima del settanta per cento dell’importo dell’incentivo concesso, previa presentazione da parte delle imprese beneficiarie di:
a) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, redatta ai sensi dell’articolo 47 del decreto della Presidente della Repubblica 445/2000, resa dal legale rappresentante del soggetto beneficiario attestante l’avvenuto avvio della iniziativa oggetto della domanda di incentivazione;
b) fideiussione bancaria o assicurativa d’importo pari alla somma da erogare, maggiorata degli interessi, ai sensi dell’articolo 39, comma 2, della legge regionale 7/2000, e redatta secondo il modello reso disponibile in allegato allo schema di domanda, pubblicato sul sito internet del soggetto gestore.
2. Gli incentivi in via anticipata sono erogati entro il termine massimo di novanta giorni decorrenti dalla data di ricezione della documentazione di cui al comma 1.
art. 18 variazioni dell’iniziativa
1. Eventuali variazioni dell’iniziativa ammessa ad incentivazione possono essere proposte presentando al soggetto gestore apposita richiesta sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto beneficiario, adeguatamente motivata e accompagnata da una sintetica relazione che evidenzia e motiva gli scostamenti previsti rispetto alle caratteristiche originarie dell’iniziativa.
2. Le variazioni non possono alterare gli obiettivi originari o l'impianto complessivo dell’iniziativa ammessa ad incentivazione ovvero costituire una modifica sostanziale nei contenuti o nelle modalità di esecuzione della stessa.
3. Il soggetto gestore provvede alla valutazione della variazione proposta comunicandone l’esito entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla ricezione della richiesta. Le variazioni non comportano un aumento dell’incentivo concesso al soggetto beneficiario.
art. 19 variazioni soggettive del beneficiario
1. Ai sensi dell’articolo 32 ter della legge regionale 7/2000, in caso di variazioni soggettive del beneficiario anche a seguito di conferimento, scissione, scorporo, fusione, trasferimento d’azienda o di
ramo d’azienda in gestione o in proprietà per atto tra vivi o per causa di morte, gli incentivi assegnati, concessi o erogati possono essere, rispettivamente, concessi o confermati in capo al subentrante a condizione che tale soggetto:
a) presenti specifica domanda di subentro;
b) sia in possesso dei requisiti soggettivi previsti per l’accesso all’incentivo in capo al beneficiario originario;
c) prosegua l’attività dell’impresa originariamente beneficiaria;
d) mantenga, anche parzialmente, l’occupazione dei lavoratori già impiegati nell’impresa originariamente beneficiaria;
e) si impegni a rispettare i vincoli di cui all’articolo 24 per il periodo residuo nonché gli altri obblighi previsti dal presente regolamento in capo al soggetto originariamente beneficiario.
2. Al fine dell’apprezzamento delle condizioni che garantiscono il rispetto di quanto previsto dall’articolo 24 il soggetto subentrante presenta, secondo le indicazioni pubblicate sul sito internet del soggetto gestore e comunque su quello di Unioncamere FVG, entro tre mesi dalla registrazione dell’atto relativo alle variazioni di cui al comma 1 domanda di subentro contenente:
a) copia dell’atto registrato relativo alla variazione ed una relazione sulla variazione medesima;
b) richiesta della conferma di validità del provvedimento di concessione dell’incentivo in relazione ai requisiti di ammissibilità, alle spese ammesse e agli obblighi posti a carico del beneficiario originario;
c) dichiarazione attestante il possesso dei requisiti, la continuazione dell’esercizio dell’impresa e l’assunzione degli obblighi conseguenti alla conferma del contributo;
d) documentazione da cui si evinca il rispetto della condizione di cui al comma 1, lettera d).
3. Il provvedimento del soggetto gestore conseguente alla domanda di subentro di cui al comma 1 interviene entro novanta giorni dalla presentazione della domanda medesima.
4. Nel caso in cui le variazioni soggettive di cui al comma 1 abbiano luogo precedentemente alla concessione del contributo, il soggetto subentrante presenta la domanda di subentro nel procedimento, nelle forme e nei termini di cui al comma 2, ed il soggetto gestore avvia nuovamente l’iter istruttorio.
CAPO V
RENDICONTAZIONE E OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO
art. 20 presentazione della rendicontazione
1. Il soggetto beneficiario presenta la rendicontazione attestante le spese sostenute entro il termine indicato nel provvedimento di concessione ai sensi dell’articolo 16, comma 5, lettera a), utilizzando lo schema approvato da Unioncamere FVG, mediante autonomo atto da adottarsi in base alle competenze statutariamente stabilite, e pubblicato sul sito internet del soggetto gestore. Il termine indicato nel provvedimento di concessione non può essere superiore al termine massimo di ventisei mesi decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione della concessione dell’incentivo.
2. È fatto salvo l’accoglimento di motivata richiesta di proroga del termine di presentazione della rendicontazione, se presentata prima della scadenza del termine stesso, accordabile per un periodo massimo di sessanta giorni.
3. La rendicontazione è presentata mediante PEC all’indirizzo di PEC comunicato dal soggetto gestore unitamente al provvedimento di concessione dell’incentivo; in tale caso, ai fini del rispetto del termine, fa fede la data e l’ora di ricezione della PEC attestate secondo le modalità di cui all’articolo 13, comma 4.
art. 21 modalità di rendicontazione
1. Per la rendicontazione, ai sensi dell’articolo 41 della legge regionale 7/2000, il soggetto beneficiario presenta, in particolare:
a) copia dei documenti di spesa, annullati in originale dal soggetto beneficiario con apposita dicitura relativa all’ottenimento dell’incentivo, costituiti da fatture o, in caso di impossibilità di acquisire le stesse, da documenti contabili aventi forza probatoria equivalente;
b) documentazione comprovante l’avvenuto pagamento;
c) dichiarazione del beneficiario attestante la corrispondenza agli originali delle copie dei documenti di
spesa di cui alla lettera a).
2. La rendicontazione può essere presentata anche con le modalità di cui all’articolo 41 bis della legge regionale 7/2000.
3. In caso di documenti di spesa redatti in lingua straniera va allegata la traduzione in lingua italiana. Il soggetto gestore ha facoltà di chiedere in qualunque momento l’esibizione degli originali dei documenti di spesa di cui al comma 1, lettera a).
4. Le spese ammissibili ad incentivazione sono al netto dell’IVA.
5. Il pagamento delle spese di importo pari o superiore a 500 euro avviene esclusivamente tramite i seguenti strumenti, pena l’inammissibilità della relativa spesa: bonifico bancario o postale, ricevuta bancaria, bollettino postale. Nel caso di spesa di importo inferiore a 500 euro è ammesso il pagamento in contanti, tramite assegno o per mezzo di vaglia postale.
6. Il beneficiario prova l’avvenuto sostenimento della spesa attraverso la seguente documentazione di pagamento:
a) copia di estratti conto bancari o postali dai quali si evinca l’effettivo trasferimento di denaro a favore dei fornitori di beni e dei prestatori di lavoro o servizi, per gli importi corrispondenti a quelli indicati nei documenti di spesa presentati;
b) copia delle ricevute bancarie e dei bollettini postali dai quali si evinca l’effettivo trasferimento di denaro a favore dei fornitori di beni e dei prestatori di lavoro o servizi, per gli importi corrispondenti a quelli indicati nei documenti di spesa rendicontati;
c) per i pagamenti in contanti, tramite assegno o per mezzo di vaglia postale, dichiarazione liberatoria del fornitore di beni e servizi oppure copia del documento di spesa riportante la dicitura “pagato” con firma, data e timbro della ditta del fornitore di beni o servizi apposti sull’originale del documento.
7. Ad ogni documento di spesa corrispondono distinti versamenti bancari o postali dalla cui documentazione risulta espressamente l’avvenuta esecuzione e la riferibilità allo specifico documento di spesa, del quale tale documentazione di pagamento riporta gli estremi. In caso di pagamenti cumulativi di più documenti di spesa di cui uno o più di uno non riferibili alle spese relative al progetto che beneficia dell’incentivo, il beneficiario presenta la documentazione di pagamento comprovante il pagamento complessivo ed allega al rendiconto anche copia dei documenti di spesa, cui il pagamento cumulativo si riferisce, che non riguardano l’iniziativa che beneficia dell’incentivo.
8. Il soggetto gestore valuta l’ammissibilità di pagamenti singoli o cumulativi la cui documentazione non indica gli estremi del documento di spesa, a condizione che l’impresa produca ulteriore documentazione atta a comprovare in modo certo e inequivocabile l’avvenuta esecuzione del pagamento e la riferibilità dello stesso allo specifico documento di spesa presentato a rendiconto.
9. Non è ammesso il pagamento tramite compensazione.
10. Le eventuali note di accredito sono debitamente evidenziate nella rendicontazione ed allegate alla stessa.
11. Ove la rendicontazione sia ritenuta irregolare o incompleta il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all’interessato indicandone le cause ed assegnando un termine massimo di trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione o all’integrazione.
12. Il soggetto gestore procede alla revoca dell’incentivo qualora in sede di rendicontazione sia accertata l’alterazione degli obiettivi originari o dell'impianto complessivo dell’iniziativa ammessa ad incentivo ovvero sia accertata la modifica sostanziale nei contenuti o nelle modalità di esecuzione tra l’iniziativa effettivamente realizzata e quella oggetto del provvedimento di concessione, come da eventuale variazione approvata ai sensi dell’articolo 18, comma 3.
art. 22 liquidazione degli incentivi
1. Gli incentivi sono liquidati a seguito dell’esame della rendicontazione entro il termine di novanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento della rendicontazione medesima da parte del soggetto gestore.
2. Il termine di liquidazione degli incentivi è sospeso in pendenza del termine di cui all’articolo 21, comma 11.
3. L’erogazione degli incentivi è sospesa nei casi di cui agli articoli 47 e 48 della legge regionale 7/2000.
art. 23 annullamento e revoca del provvedimento di concessione e rideterminazione degli incentivi
1. Il provvedimento di concessione dell’incentivo è annullato qualora sia riconosciuto invalido per originari vizi di legittimità o di merito.
2. Fermo restando quanto previsto in materia di decadenza dall’articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, il provvedimento di concessione dell’incentivo è revocato a seguito della rinuncia del beneficiario, oppure:
a) se i documenti di spesa o il pagamento delle spese risultano integralmente di data anteriore a quella di presentazione della domanda;
b) se la rendicontazione delle spese non è stata presentata o è stata presentata oltre il termine previsto per la presentazione della stessa o, nel caso di proroga del termine, oltre la data fissata nella comunicazione di concessione della proroga;
c) nel caso in cui non è rispettato il termine previsto per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della rendicontazione, ai sensi dell’articolo 21, comma 11;
d) nei casi di cui agli articoli 16, comma 7, secondo periodo, e 21, comma 12;
3. Il provvedimento di concessione dell’incentivo è revocato:
a) se, a seguito dell’attività istruttoria della rendicontazione, l’ammontare della spesa ammissibile con riferimento all’iniziativa risulta inferiore ai pertinenti limiti minimi di cui all’articolo 11, comma 2;
b) se, a seguito dell’attività istruttoria della rendicontazione, l’ammontare dell’incentivo liquidabile con riferimento all’iniziativa finanziata risulta inferiore al 50 per cento dell’importo dell’incentivo concesso.
4. Il soggetto gestore comunica tempestivamente all’istante l’avvio del procedimento di revoca del provvedimento di concessione.
5. La revoca dell’incentivo comporta la restituzione delle somme erogate con le modalità di cui all’articolo 49 della legge regionale 7/2000.
6. L’incentivo è rideterminato ai sensi dell’articolo 32 bis, comma 6, della legge regionale 7/2000, se non sono rispettati gli obblighi ed il vincolo di destinazione di cui all’articolo 24.
art. 24 obblighi del beneficiario e vincolo di destinazione
1. Il beneficiario è tenuto al rispetto dei sottoelencati obblighi per tre anni, nel caso in cui il beneficiario sia una PMI, o per cinque anni, nel caso in cui il beneficiario sia una grande impresa, a decorrere dalla data di conclusione dell’iniziativa:
a) essere iscritta nel Registro delle imprese;
b) mantenere la sede legale o unità operativa attiva nel territorio regionale;
c) mantenere la destinazione dei beni immobili oggetto degli incentivi.
2. Il beneficiario è tenuto a mantenere per due anni a decorrere dalla data di conclusione dell’iniziativa:
a) la destinazione dei beni mobili oggetto di incentivo;
b) nel caso degli incentivi di cui al capo III, i requisiti di cui all’articolo 9, comma 3.
3. Al fine della verifica del rispetto degli obblighi e dei vincoli di cui ai commi 1 e 2, il beneficiario presenta, in conformità all’articolo 45 della legge regionale 7/2000, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in sede di rendicontazione e, successivamente, entro il 28 febbraio di ogni anno, attestante il rispetto di tali obblighi e vincoli fino alla scadenza degli stessi.
4. In caso di inosservanza dell’obbligo di invio della dichiarazione sostitutiva di cui al comma 3, il soggetto gestore procede ad ispezioni e controlli, come stabilito dall’articolo 45, comma 3, della legge regionale 7/2000.
5. Prima di disporre l’ispezione o il controllo ai sensi del comma 4, il soggetto gestore ha facoltà di sollecitare l’invio della dichiarazione sostitutiva di cui al comma 3 richiedendo la presentazione della dichiarazione medesima entro un termine perentorio.
6. In deroga a quanto previsto al comma 2, lettera a), i beni mobili oggetto di incentivazione divenuti obsoleti o inservibili possono essere sostituiti, con autorizzazione del soggetto gestore, con altri beni della stessa natura o che possono essere utilizzati al fine dello svolgimento dell’iniziativa oggetto di
contributo.
7. La violazione degli obblighi di cui ai commi 1 e 2 comporta la rideterminazione dell’incentivo in proporzione al periodo per il quale i vincoli non sono stati rispettati.
art. 25 ispezioni e controlli
1. Ai sensi dell’articolo 44 della legge regionale 7/2000, il soggetto gestore può disporre in qualsiasi momento ispezioni e controlli, anche a campione, e richiedere l’esibizione dei documenti originali in relazione agli incentivi concessi, allo scopo di verificare lo stato di attuazione dei progetti e delle singole iniziative, il rispetto degli obblighi previsti dal presente regolamento e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dal beneficiario, nonché l’attività degli eventuali soggetti esterni coinvolti nel procedimento e la relativa regolarità.
CAPO VI DISPOSIZIONI FINALI
art. 26 rinvio
1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alle norme di cui alla legge regionale 7/2000 e successive modificazioni.
art. 27 rinvio dinamico
1. Ai sensi dell’articolo 38 bis della legge regionale 7/2000, il rinvio a leggi, regolamenti ed atti comunitari operato dal presente regolamento si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modifiche ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.
art. 28 entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.
Allegato A
(riferito agli articolo 3, comma 2)
REGIME DI AIUTO “DE MINIMIS”. SETTORI DI ATTIVITÀ E TIPOLOGIE DI AIUTO AI SENSI DELL’ARTICOLO 1 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1407/2013
1. Ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) 1407/2013, non possono essere concessi aiuti “de minimis”:
a) ad imprese operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura di cui al regolamento (UE) n. 104/2000 del Consiglio;
b) ad imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli;
c) ad imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli nei casi seguenti:
i) qualora l’importo dell’aiuto sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate,
ii) qualora l’aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
d) per attività connesse all’esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l’attività d’esportazione;
e) subordinati all’impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli d’importazione.
In conformità all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 1407/2013, se un’impresa operante nei settori di cui alle sopra citate lettere a), b) o c) opera anche in uno o più dei settori o svolge anche altre attività che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (UE) 1407/2013, tale regolamento si applica agli aiuti concessi in relazione a questi ultimi settori o attività a condizione che sia possibile garantire, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi dal campo di applicazione del regolamento (UE) 1407/2013 non beneficiano degli aiuti de minimis concessi a norma di detto regolamento.
2. Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 1407/2013, si intende per:
a) «prodotti agricoli»: i prodotti elencati nell’allegato I del trattato, ad eccezione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura disciplinati dal regolamento (UE) n. 104/2000;
b) «trasformazione di un prodotto agricolo»: qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezion fatta per le attività svolte nell’azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita;
c) «commercializzazione di un prodotto agricolo»: la detenzione o l’esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, ad eccezione della prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita. La vendita da parte di un produttore primario a consumatori finali è considerata commercializzazione se ha luogo in locali separati riservati a tale scopo.
3. Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) 1407/2013, si intende per «impresa unica» l’insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:
a) un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;
b) un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa;
c) un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima;
d) un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima.
Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al presente punto 3., lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch’esse considerate un’impresa unica.
Allegato B
(riferito all’articolo 15, comma 1) Criteri valutativi
Indicatore | Punteggio | |
a | Livello di completezza e consistenza del piano finanziario previsto per la realizzazione delle iniziative | - Ottimo: 10; - Buono: 8; - Sufficiente: 5; - Scarso: 3; - Insufficiente: 0 |
b | Incidenza dei fondi privati dell’impresa sulle iniziative oggetto di domanda, in termini di percentuale di intensità di incentivo richiesta | – superiore al 48%: 0 – pari o minore del 48% e superiore al 44%: 3 – pari o minore del 44% e superiore al 40%: 4 – pari o minore del 40%: 5 |
c | Livello di coerenza interna della domanda, in termini di chiarezza nella individuazione degli obiettivi e di coerenza delle attività programmate con i risultati attesi | - Ottimo: 10; - Buono: 8; - Sufficiente: 5; - Scarso: 3; - Insufficiente: 0 |
d | Adesione ad uno o più contratti di rete da parte dell’impresa richiedente – nel caso degli incentivi di cui al capo II – o di almeno una delle imprese costituenti il soggetto richiedente - nel caso degli incentivi di cui al capo II capo III (articolo 22, comma 1, della legge regionale 4/2013) | 1 |
e | Conseguimento del rating di legalità di cui all’art. 5-ter del decreto legge n. 1/2012 da parte dell’impresa richiedente – nel caso degli incentivi di cui al capo II - o di almeno una delle imprese costituenti il soggetto richiedente - nel caso degli incentivi di cui al capo II capo III | 1 |