Contratto di assicurazione vita e danni
postaprotezione prestito
Contratto di assicurazione vita e danni
Contratto
Il presente Fascicolo Informativo contenente la Nota In- formativa comprensiva di Glossario e le Condizioni di Assicurazione deve essere consegnato all’Assicurato prima della sottoscrizione del
Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa
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Indice
Nota Informativa comprensiva del Glossario PAG. | 1/15 |
Nota Informativa garanzia Morte PAG. | 1/15 |
A - INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE PAG. | 1/15 |
B - INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE PAG. | 1/15 |
C - INFORMAZIONI SU COSTI, SCONTI E REGIME FISCALE PAG. | 3/15 |
D - ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO PAG. | 3/15 |
Nota Informativa garanzie Invalidità totale e permanente, Inabilità temporanea totale, Malattia grave e Disoccupazione PAG. | 6/15 |
A - INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE PAG. | 6/15 |
B - INFORMAZIONI SUL CONTRATTO PAG. | 6/15 |
C - INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI PAG. | 11/15 |
Glossario PAG. | 13/15 |
Condizioni di Assicurazione PAG. | 1/13 |
Condizioni comuni alle Polizze Collettive stipulate tra Poste Italiane S.p.A. e Poste Vita S.p.A. (n. 00003) e Poste Assicura S.p.A. (n. 00003) PAG. | 1/13 |
Art. 1 - Informazioni Generali PAG. | 1/13 |
Art. 1.1 - Durata e decorrenza delle garanzie PAG. | 1/13 |
Art. 1.2 - Limiti assuntivi PAG. | 1/13 |
Art. 1.3 - Premio di assicurazione PAG. | 1/13 |
Art. 1.4 - Beneficiario PAG. | 1/13 |
Art. 1.5 - Anticipata estinzione totale e parziale del prestito PAG. | 1/13 |
1.5.1 - Estinzione anticipata totale del prestito PAG. | 1/13 |
1.5.2 - Estinzione anticipata parziale del prestito personale PAG. | 2/13 |
Art. 1.6 - Modalità di denuncia dei sinistri PAG. | 2/13 |
Art. 1.7 - Modalità di liquidazione dei sinistri PAG. | 2/13 |
Art. 1.8 - Recesso dell’Assicurato PAG. | 2/13 |
Art. 1.9 - Recesso e mancata accettazione da parte delle Società PAG. | 3/13 |
Art. 1.10 - Cambio di attività o professione PAG. | 3/13 |
Art. 1.11 - Inadempimenti e/o ritardi dell’Assicurato PAG. | 3/13 |
Art. 1.12 - Determinazione della prestazione assicurata PAG. | 3/13 |
Art. 1.13 - Rinuncia al diritto di surrogazione PAG. | 3/13 |
Art. 1.14 - Prescrizione PAG. | 3/13 |
Art. 1.15 - Imposte PAG. | 3/13 |
Art. 1.16 - Regime fiscale dei premi PAG. | 3/13 |
Art. 1.17 - Regime fiscale delle somme corrisposte PAG. | 3/13 |
Art. 1.18 - Rinvio alle norme di legge PAG. | 4/13 |
Art. 1.19 - Foro competente e procedure di mediazione PAG. | 4/13 |
Art. 1.20 - Obblighi del Contraente PAG. | 4/13 |
Art. 1.21 - Disdetta dell’Assicurato dalle garanzie diverse dall’assicurazione sulla vita PAG. | 4/13 |
Art. 1.22 - Reclami PAG. | 4/13 |
Art. 1.23 - Lingua in cui è redatto il contratto PAG. | 5/13 |
Art. 1.24 - Informativa in corso di contratto PAG. | 5/13 |
Art. 1.25 - Dichiarazione dell’Assicurato - clausola di incontestabilità PAG. | 5/13 |
Art. 1.26 - Limiti territoriali PAG. | 5/13 |
Art. 1.27 - Collegio Medico PAG. | 5/13 |
Art. 1.28 - Responsabilità delle Società PAG. | 6/13 |
Condizioni particolari della Polizza Collettiva stipulata tra Poste Italiane S.p.A. e Poste Vita S.p.A. (n. 00003) PAG. | 7/13 |
Art. 2 - Garanzia A Assicurazione temporanea in caso di morte a capitale decrescente PAG. | 7/13 |
Art. 2.1 - Prestazione assicurata ....................................................................................................PAG. 7/13
Art 2.2 - Xxxxxxxx e riduzione .........................................................................................................PAG. 7/13
Art. 2.3 - Esclusioni.........................................................................................................................PAG. 7/13
Art. 2.4 - Denuncia del sinistro e relativi obblighi............................................................................PAG. 7/13
Art. 2.5 - Pagamento delle prestazioni ...........................................................................................PAG. 7/13
Art. 2.6 - Non pignorabilità e non sequestrabilità............................................................................PAG. 8/13
Condizioni particolari della Polizza Collettiva stipulata tra Poste Italiane S.p.A.
e Poste Assicura S.p.A. (n. 00003)..........................................................................................PAG. 9/13
Art. 3 - Garanzia B
Assicurazione di Invalidità totale e permanente da infortunio o malattia................................PAG. 9/13
Art. 3.1 - Prestazione assicurata ....................................................................................................PAG. 9/13
Art. 3.2 - Esclusioni.........................................................................................................................PAG. 9/13
Art. 3.3 - Tumulti .............................................................................................................................PAG. 10/13
Art. 3.4 - Denuncia del sinistro e relativi obblighi............................................................................PAG. 10/13
Art. 3.5 - Termini di carenza............................................................................................................PAG. 10/13
Art. 4 - Garanzia C
Assicurazione di Inabilità temporanea totale da infortunio o malattia
(garanzia riservata ai lavoratori autonomi) ......................................................................................PAG. 10/13
Art. 4.1 - Prestazione assicurata ....................................................................................................PAG. 10/13
Art. 4.2 - Esclusioni.........................................................................................................................PAG. 10/13
Art. 4.3 - Tumulti .............................................................................................................................PAG. 10/13
Art. 4.4 - Denuncia del sinistro e relativi obblighi............................................................................PAG. 10/13
Art. 4.5 - Termini di carenza............................................................................................................PAG. 11/13
Art. 5 - Garanzia D Assicurazione Malattia grave
(garanzia riservata ai non lavoratori) ...............................................................................................PAG. 11/13
Art. 5.1 - Prestazione assicurata. ...................................................................................................PAG. 11/13
Art. 5.2 - Esclusioni.........................................................................................................................PAG. 11/13
Art. 5.3 - Denuncia del sinistro e relativi obblighi............................................................................PAG. 11/13
Art. 5.4 - Termini di carenza............................................................................................................PAG. 11/13
Art. 6 - Garanzia E
Assicurazione di Disoccupazione
(garanzia riservata ai lavoratori dipendenti) ....................................................................................PAG. 11/13
Art. 6.1 - Prestazione assicurata ....................................................................................................PAG. 11/13
Art. 6.2 - Esclusioni.........................................................................................................................PAG. 12/13
Art. 6.3 - Denuncia del sinistro e relativi obblighi............................................................................PAG. 12/13
Art. 6.4 - Termini di carenza............................................................................................................PAG. 13/13
Moduli ed Informative Accessorie
Informativa Privacy relativamente all’attività liquidazione sinistri Modulo di Denuncia Sinistro Garanzia A
Relazione del Medico curante sulle cause di decesso dell’Assicurato Modulo di Denuncia Sinistro Garanzie B, C, D ed E
Tabella INAIL - Allegato 1 al D.P.R. 30.06.1965 n. 1124 Modulo estinzione o mantenimento copertura assicurativa
Ai sensi del Codice delle Assicurazioni (D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209) le clausole che prevedono rischi, oneri e obblighi a carico dell’Assicurato, esclusioni, limitazioni e periodi di sospensione della garanzia, nullità, decadenze, nonché le avvertenze, sono evidenziate con una specifica retinatura azzurra.
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Nota Informativa comprensiva del Glossario
La presente copertura assicurativa prevede l’offerta congiunta e inscindibile delle seguenti garanzie:
Garanzia | Impresa |
Garanzia A: Assicurazione temporanea in caso di Morte | Poste Vita S.p.A. |
Garanzia B: Assicurazione di Invalidità totale e permanente da infortunio o malattia Garanzia C: Assicurazione di Inabilità temporanea totale da infortunio o malattia Garanzia D: Assicurazione Malattia grave Garanzia E: Disoccupazione | Poste Assicura S.p.A. |
Nota Informativa garanzia Morte
La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’IVASS.
L’Assicurato deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della Polizza.
La Nota Informativa si articola nelle seguenti sezioni:
A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE
B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE
C. INFORMAZIONI SU COSTI, SCONTI E REGIME FISCALE
D. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE
1. Informazioni generali
Premesso che non è prevista la possibilità di aderire soltanto alla garanzia a copertura del rischio Morte quale descritta nella presente Nota Informativa, tale garanzia è prestata da:
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’Impresa
• I dati sulla situazione patrimoniale di Poste Vita S.p.A., di seguito riportati, si riferiscono all’ultimo bilancio approvato relativo all’esercizio 2012:
• il Patrimonio netto ammonta a 1.959,11 milioni di Euro, di cui 866,61 milioni di Euro di Capitale Sociale e 1.092,50 milioni di Euro di Riserve patrimoniali.
L’Indice di solvibilità risulta essere pari a 1,17 e rappresenta il rapporto tra l’ammontare del Margine di solvibi- lità disponibile pari a 2.456,33 milioni di Euro e l’ammontare del Margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente pari a 2.104,79 milioni di Euro.
Per la consultazione degli aggiornamenti dei dati patrimoniali dell’Impresa si rinvia al sito internet dell’Impresa: xxx.xxxxxxxxx.xx.
B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE
3. Prestazioni assicurative e garanzie offerte
Il contratto è stipulato per l’intera durata del finanziamento, da un minimo di 12 mesi ad un massimo di 84 mesi, senza possibilità di rinnovo.
In ogni caso le garanzie cessano prima della scadenza pattuita al verificarsi del primo dei seguenti eventi:
1. esercizio del diritto di recesso o di disdetta dalle garanzie diverse dall’assicurazione in caso di morte
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prestate da Poste Assicura S.p.A.;
2. morte dell’Assicurato;
3. liquidazione dell’indennizzo previsto per Invalidità totale e permanente o Malattia grave prestate da Poste Assicura S.p.A.;
4. limitatamente alle coperture per Inabilità temporanea totale e Disoccupazione prestate da Poste Assicu- ra S.p.A., data di pensionamento dell’Assicurato;
5. estinzione anticipata del prestito personale ove l’Assicurato non abbia comunicato alle Imprese la volon- tà di mantenere in essere la copertura.
Il contratto prevede le seguenti prestazioni assicurative:
A) prestazioni in caso di Decesso - artt. dal 2.1 al 2.6 delle Condizioni di Assicurazione.
Avvertenza: il contratto, in alcuni specifici casi, prevede limitazioni o esclusioni che possono dar luogo a riduzioni o al mancato pagamento delle somme dovute.
Si rinvia agli artt. 1.12, 1.25, 1.26 e 2 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
Si richiama l’attenzione dell’Assicurato sulla necessità di leggere le raccomandazioni e le avvertenze contenute nel Modulo di Adesione relative alle Dichiarazioni sul proprio buono stato di salute e si evidenzia la necessità di rispondere in maniera precisa e veritiera alle domande in esso previste.
La prestazione assicurativa è qui di seguito sinteticamente illustrata:
Garanzia A: Assicurazione temporanea in caso di Morte
In caso di decesso verificatosi prima della scadenza della copertura, l’Impresa pagherà un importo pari all’ammontare del debito residuo in linea capitale risultante dal piano di ammortamento del prestito, esclusi eventuali importi di rate insolute.
Il rischio di morte è coperto qualunque ne sia la causa e senza tener conto dei cambiamenti di professione dell’Assicurato; tuttavia, qualora il decesso avvenga a causa di uno degli eventi espressamente esclusi, l’Im- presa pagherà il solo importo della riserva matematica al momento del decesso.
Tale garanzia cessa la sua efficacia qualora sia stato già liquidato all’Assicurato un sinistro a causa di Inva- lidità totale e permanente o Malattia grave prestate da Poste Assicura S.p.A.
In caso di sopravvivenza dell’Assicurato alla data di scadenza della copertura, questa si intenderà estinta ed il premio pagato si intenderà acquisito da Poste Vita S.p.A. senza alcun diritto per l’Assicurato di richiederne la restituzione.
La copertura non prevede ipotesi di riscatto o riduzione, né prestiti.
Si rinvia agli artt. da 2.1 al 2.6 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
Di seguito si riepilogano le caratteristiche di operatività della garanzia:
Garanzia | Presta- zione | Carenza | Franchigia | Xxxxxxx xxxxxxxxxx | Xxxxxx massima della garanzia | Lavoratori autonomi | Non lavora- xxxx | Xxxxxxxxxx dipen- denti | |
A | Morte | Estinzione del debito residuo | Non prevista | Non prevista | Debito residuo | Durata del prestito | SI | SI | SI |
4. Premi
La garanzia assicurata viene prestata a fronte del pagamento anticipato in unica soluzione di un premio, il cui ammontare è determinato dall’importo e dalla durata del prestito personale.
Il premio complessivamente dovuto a Poste Vita S.p.A. e Poste Assicura S.p.A. è riportato nel Modulo di Adesione e viene corrisposto al Contraente tramite l’Ente Erogante al momento dell’erogazione del prestito personale in forza del mandato irrevocabile conferito dall’Assicurato allo stesso.
Con riferimento ad un prestito personale di 10.000,00 Euro con durata di 5 anni, il premio finale complessivo a carico del cliente è pari a 325,00 Euro, di cui 95,74 Euro rappresentano l’importo percepito dall’intermedia- rio (30% del premio imponibile).
Con riferimento ad un prestito personale di 10.000,00 Euro con durata di 7 anni, il premio finale complessivo
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a carico del cliente è pari a 480,00 Euro, di cui 141,91 Euro rappresentano l’importo percepito dall’interme- diario (30% del premio imponibile).
La remunerazione riconosciuta in media all’intermediario ammonta a 101,00 Euro.
Avvertenza: si precisa che in caso di estinzione anticipata del prestito personale, l’Impresa provvede alla restitu- zione all’Assicurato della parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria.
In alternativa, l’Assicurato potrà richiedere il mantenimento della copertura assicurativa fino alla scadenza contrattuale originaria.
Si rinvia all’art 1.5 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
Si precisa che la scelta così esercitata ha efficacia anche nei confronti delle prestazioni garantite da Poste Assicura S.p.A.
Il presente contratto prevede il versamento di un premio unico anticipato, complessivamente dovuto anche con riferimento alle garanzie prestate da Poste Assicura S.p.A., e come tale non è soggetto ad adeguamenti. Le somme assicurate in caso di decesso sono collegate al piano di ammortamento e decrescono al ridursi del debito residuo come meglio evidenziato all’art. 2.1.
C. INFORMAZIONI SU COSTI, SCONTI E REGIME FISCALE
5. Costi
5.1 Costi gravanti direttamente sull’Assicurato
Si vedano le esemplificazioni numeriche riportate al precedente paragrafo 4. Non sono previste spese di emissione.
6. Sconti
Avvertenza: la Società si riserva il diritto di applicare sconti a determinate categorie tempo per tempo individuate.
7. Regime fiscale
Imposte: i premi dei contratti di assicurazione sulla vita non sono soggetti all’imposta sulle assicurazioni.
Regime fiscale dei premi: in termini generali i premi corrisposti a fronte della copertura del rischio Morte danno diritto ad una detrazione dall’imposta sul reddito dichiarato ai fini IRPEF pari al 19%, fino ad un impor- to massimo annuo pari a 1.291,14 Euro, riferibile anche ai premi delle assicurazioni vita o infortuni stipulate anteriormente al 1° gennaio 2001, che conservano il diritto alla detrazione di imposta.
La detrazione può essere esercitata - nel rispetto dei limiti previsti dalla vigente normativa - in sede di dichia- razione dei redditi.
Qualora solo una componente del premio di assicurazione sia stata destinata alla copertura del suddetto rischio, il diritto alla detrazione spetta con riferimento a tale componente, che viene appositamente indicata dall’Impresa.
Regime fiscale delle somme corrisposte: le somme corrisposte in caso di sinistro sono esenti dall’IRPEF e dall’imposta sulle successioni (art. 34 del DPR 601/73 e art. 6 c.2 del DPR 917/86).
Non pignorabilità e non sequestrabilità: sono salve, rispetto ai premi pagati, le disposizioni relative alla revocazione degli atti compiuti in pregiudizio dei creditori e quelle relative alla collazione, all’imputazione e alla riduzione delle donazioni.
D. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
8. Modalità di perfezionamento del contratto
Si rinvia agli artt. 1.1 e 1.20 delle Condizioni di Assicurazione per le modalità di perfezionamento del contrat- to e la decorrenza della copertura assicurativa.
9. Riscatto e riduzione
Il contratto non prevede valori di riduzione o di riscatto e di conseguenza non dà diritto a prestiti.
10. Diritto di recesso
Avvertenza: il contratto prevede la facoltà di esercitare il diritto di recesso da parte dell’Assicurato e/o della
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Società. Si rinvia agli artt. 1.8 e 1.9 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
In particolare, entro 30 (trenta) giorni dal momento dell’adesione, l’Assicurato può recedere dal contratto inviando lettera raccomandata a/r, contenente gli elementi identificativi del contratto e l’originale del Modulo di Adesione, a:
Poste Vita S.p.A.
Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx - Assunzione Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx 0 00000 - Xxxx
La Società entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso rimborserà direttamente all’Assi- curato, in nome e per conto del Contraente, il premio pagato al netto delle imposte.
Si precisa che il recesso così esercitato avrà efficacia anche nei confronti di Poste Assicura S.p.A.
11. Documentazione da consegnare all’Impresa per la liquidazione delle prestazioni e termini di prescrizione In caso di sinistro, gli aventi causa devono dare avviso scritto all’Impresa nei termini e con le modalità previsti dagli artt. 2.4 e 2.5. A tal fine, è possibile utilizzare il Modulo di Denuncia Sinistro riportato nel presente Fasci- colo.
La mancata osservanza delle procedure liquidative può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo.
La Società esegue il pagamento delle somme da essa dovute entro 30 giorni dalla presentazione della do- cumentazione completa.
Si richiama l’attenzione dell’Assicurato o degli aventi diritto sui termini di prescrizione previsti dalla normativa vigente per il contratto di assicurazione (art. 2952 del Codice Civile).
Secondo quanto previsto dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266, gli importi dovuti da Poste Vita S.p.A., de- corso il termine di prescrizione, saranno devoluti al fondo per l’indennizzo dei risparmiatori vittime di frodi finanziarie.
12. Legge applicabile al contratto
Al contratto sarà applicata la legge italiana.
13. Lingua in cui è redatto il contratto
Il contratto e ogni documento ad esso allegato, così come le comunicazioni in corso di contratto, sono redatti in lingua italiana salvo che le parti non concordino la redazione in un’altra lingua.
14. Reclami
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri dovranno essere inoltrati a Poste Vita S.p.A., a mezzo di apposita comunicazione scritta, indirizzata alla funzione aziendale incaricata dell’esame degli stessi:
Poste Vita S.p.A. Reclami e Assistenza Clienti Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx, 0
00000 Xxxx
n° fax: 00.0000.0000
È anche possibile inoltrare un reclamo via e-mail all’indirizzo xxxxxxx@xxxxxxxxx.xx.
Qualora l’evasione del reclamo richieda la comunicazione di dati personali, l’Impresa - in ossequio anche alle dispo- sizioni di cui al D.lgs. n. 196/03 - invierà risposta esclusivamente all’indirizzo dell’Assicurato indicato in polizza.
Qualora l’esponente intenda farlo direttamente oppure non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi, corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dall’ Impresa, all’IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Xxx xxx Xxx- xxxxxx 00, 00000 Xxxx 06 42.133.1.
In relazione a tutte le controversie che dovessero insorgere, relative o comunque connesse anche indiret- tamente al presente contratto permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti (cfr. art. 1.19 delle Condizioni di Assicurazione).
15. Informativa in corso di contratto
La Società comunica all’Assicurato qualsiasi variazione delle informazioni contenute nel Fascicolo Informa-
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tivo, intervenute anche per effetto di modifiche alla normativa successive alla conclusione del contratto.
Per la consultazione degli aggiornamenti dei dati patrimoniali dell’Impresa di cui al punto 2 della presente Nota Informativa nonché per tutti gli altri aggiornamenti non derivanti da innovazione normative si rinvia al sito internet dell’Impresa (xxx.xxxxxxxxx.xx).
16. Comunicazioni dell’Assicurato a Poste Vita S.p.A.
Il presente contratto non prevede casi di aggravamento e diminuzione del rischio.
Il cambiamento di professione non concorre alla modifica dell’entità del rischio e, pertanto, non deve essere comunicato alla Società in via preventiva.
17. Conflitto di interessi
Si richiama l’attenzione dell’Aderente sulla circostanza che il soggetto distributore del contratto, Poste Italiane S.p.A., ha un proprio interesse alla promozione ed alla distribuzione del contratto stesso, sia in virtù dei suoi rapporti di gruppo con Poste Vita S.p.A., sia perché percepisce, quale compenso per l’attività di distribuzione del contratto tramite la rete degli uffici postali, parte delle commissioni che Poste Vita S.p.A. trattiene dal Premio versato.
Inoltre, si rilevano potenziali situazioni di conflitto di interesse che potrebbero scaturire da rapporti con BancoPosta Fondi S.p.A. SGR, società di gestione interamente controllata dalla capogruppo Poste Italiane S.p.A., e con soggetti terzi in relazione, sia alla gestione separata degli investimenti degli assicurati che hanno sottoscritto i contratti ad essa collegati, sia, più in generale, alla gestione delle attività a copertura delle riserve tecniche che rappresentano gli obblighi nei confronti degli assicurati.
Poste Vita S.p.A. si impegna, in ogni caso, ad operare in modo da non recare pregiudizio agli Aderenti e ad ottenere per essi il miglior risultato possibile, con riferimento al momento, alla dimensione e alla natura delle attività poste in essere, astenendosi dall’effettuare operazioni con frequenza non necessaria per la realizza- zione degli obiettivi assicurativi, nonché da ogni comportamento che possa avvantaggiare una gestione a danno di un’altra.
Poste Vita S.p.A. può effettuare operazioni in cui ha, direttamente o indirettamente, un interesse in conflitto, a condizione che sia comunque assicurato un equo trattamento degli Aderenti, avuto anche riguardo degli oneri connessi alle operazioni da eseguire. Poste Vita S.p.A. assicura che l’investimento finanziario non sia gravato da alcun onere altrimenti evitabile o escluso dalla percezione di utilità ad esso spettante. A tal pro- posito Poste Vita S.p.A. non ha stipulato nessun accordo di riconoscimento di utilità con terze parti.
Poste Vita S.p.A. è dotata di procedure che prevedono il monitoraggio e gestione di potenziali situazioni di conflitti di interesse che potrebbero insorgere con l’Aderente e che potrebbero derivare dai rapporti con la capogruppo Poste Italiane S.p.A. (relativamente alla distribuzione dei prodotti assicurativi tramite la rete de- gli uffici postali), con BancoPosta Fondi S.p.A. SGR e soggetti terzi (in relazione alla gestione separata degli investimenti degli assicurati che hanno sottoscritto i contratti ad essa collegati ed alle attività a copertura delle riserve tecniche).
Il risultato della suddetta attività è oggetto di analisi e verifica da parte della funzione Compliance.
Ad ulteriore presidio, Poste Vita S.p.A. ha adottato linee guida in materia, individuando le fattispecie ope- rative in conflitto attuale o potenziale. Le linee guida disciplinano anche situazioni di potenziale conflitto di interesse che implicano rapporti con le società del Gruppo Poste Italiane e con altre parti correlate, e che sono oggetto di adeguati meccanismi di controllo interno, ivi compresi poteri e deleghe all’operatività.
Poste Vita S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.
Il Rappresentante legale Dott.ssa Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx Amministratore Delegato
Poste Vita S.p.A.
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Nota Informativa garanzie Invalidità totale e permanente, Inabilità temporanea totale, Malattia grave e Disoccupazione
La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’IVASS.
L’Assicurato deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della Polizza.
La Nota Informativa si articola nelle seguenti sezioni:
A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE
B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
A. INFORMAZIONI SULL’ IMPRESA DI ASSICURAZIONE
1. Informazioni generali
Premesso che non è prevista la possibilità di aderire soltanto alle garanzie descritte nella presente Nota Informativa, tali garanzie sono prestate da:
Poste Assicura S.p.A, società con socio unico, soggetta alla direzione e coordinamento di Poste Vita S.p.A., appar- tenente al Gruppo Assicurativo Poste Vita (iscritto all’Albo dei gruppi assicurativi al n. 043, a sua volta facente parte del più ampio Gruppo Poste Italiane), iscritta alla Sezione I dell’Albo delle Imprese di assicurazione al n. 1.00174, autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con Provvedimento ISVAP n. 2788 del 25 marzo 2010 ed avente sede legale e direzione generale in Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx, 0 - XXX 00000 Xxxx, Xxxxxx (telefono: 06.54.924.1 - fax: 00.00.000.000 - sito internet: xxx.xxxxx-xxxxxxxx.xx, posta elettronica: xxxxxxxxxxx@xxxxx-xxxxxxxx.xx).
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’Impresa
I dati di seguito riportati si riferiscono all’ultimo bilancio approvato relativo all’esercizio 2012:
• il Patrimonio netto ammonta a 33.022 migliaia di Euro, di cui 25.000 migliaia di Euro di Capitale Sociale e
8.022 migliaia di Euro di Riserve patrimoniali;
• gli elementi costitutivi del Margine di solvibilità risultano pari a 29.559 migliaia di Euro a fronte di un Margine di solvibilità da costituire pari a 5.296 migliaia di Euro con un Indice di solvibilità che si attesta al 5,58.
Per la consultazione degli aggiornamenti dei dati patrimoniali dell’Impresa si rinvia al sito internet dell’Impre- sa: xxx.xxxxx-xxxxxxxx.xx
B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
Il contratto è stipulato per l’intera durata del finanziamento, da un minimo di 12 (dodici) mesi ad un massimo di 84 mesi, senza possibilità di rinnovo.
Avvertenza: l’Assicurato ha facoltà di disdire annualmente le garanzie Invalidità totale e permanente da infortunio o malattia, Inabilità temporanea totale da infortunio o malattia, Malattia grave e Disoccupazione con preavviso di 60 (sessanta) giorni da ogni scadenza annuale e con le modalità specificate all’art. 1.21 delle Condizioni di Assicurazione. La disdetta comporta la restituzione da parte di Poste Assicura S.p.A. del premio pagato per tali garanzie al netto delle imposte e della quota relativa al rischio già corso.
In ogni caso le garanzie cessano prima della scadenza pattuita al verificarsi del primo dei seguenti eventi:
1. esercizio del diritto di recesso o di disdetta dalle garanzie diverse dall’assicurazione in caso di morte;
2. morte dell’Assicurato;
3. liquidazione dell’indennizzo previsto per Invalidità totale e permanente o Malattia grave;
4. limitatamente alle coperture per Inabilità temporanea totale e Disoccupazione, data di pensionamento dell’Assicurato;
5. xxxxxxxxxx anticipata del prestito personale ove l’Assicurato non abbia comunicato alle Imprese la volontà di mantenere in essere la copertura.
3. Coperture assicurative offerte - Limitazioni ed esclusioni
3.1 Descrizione sintetica delle garanzie
La Società si impegna a fornire alle persone fisiche, che abbiano stipulato un prestito personale BancoPosta,
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sottoscritto il Modulo di Adesione di assicurazione a Postaprotezione prestito e pagato i relativi premi unici, un pacchetto di garanzie (comprendente anche la garanzia Morte offerta da Poste Vita S.p.A.) finalizzato a con- sentire all’Assicurato il rimborso totale o parziale del debito verso l’Ente Erogante al verificarsi di taluni eventi. L’Assicurato è la persona che accende il prestito personale BancoPosta, il Contraente è Poste Italiane e il Beneficiario è l’Assicurato stesso.
Il premio versato dal cliente si riferisce all’intero pacchetto assicurativo vita e danni.
Avvertenza: il contratto, in alcuni specifici casi, prevede limitazioni o esclusioni che possono dar luogo a riduzioni o al mancato pagamento delle somme dovute.
Si rinvia agli artt. 1.12, 1.25, 1.26, 3, 4, 5 e 6 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
Le prestazioni assicurative offerte da Poste Assicura S.p.A. sono qui di seguito sinteticamente illustrate:
Garanzia B: Assicurazione di Invalidità totale e permanente da infortunio o malattia
In caso di Invalidità totale e permanente da infortunio o malattia verificatasi prima della scadenza della copertura e salvi i casi di esclusione previsti nelle Condizioni di Assicurazione, la Società liquiderà un im- porto pari all’ammontare del debito residuo in linea capitale risultante dal piano di ammortamento originario del prestito personale, esclusi eventuali importi di rate insolute. L’Assicurato ha diritto al pagamento di tale importo esclusivamente qualora l’invalidità totale e permanente riconosciuta sia di grado non inferiore al 60% della totale, da determinarsi secondo i criteri e le percentuali previsti dalla Tabella Inail di valutazione del gra- do di invalidità (allegata al Fascicolo Informativo) indipendentemente dalla specifica professione esercitata. Nel caso di Invalidità totale e permanente derivante da malattia, la garanzia non opera nei primi 60 (sessan- ta) giorni dalla decorrenza del contratto.
Tale garanzia cessa la sua efficacia qualora sia stato già liquidato da Poste Vita S.p.A. un sinistro a causa di Morte oppure qualora sia stato già liquidato un sinistro per Malattia grave (come di seguito descritta).
Si rinvia agli artt. da 3.1 a 3.5 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
Garanzia C: Assicurazione di Inabilità temporanea totale da infortunio o malattia
In caso di Inabilità temporanea totale da infortunio o malattia, verificatasi prima della scadenza della coper- tura, che comporti ricovero e salvi i casi di esclusione specificati nelle Condizioni di Assicurazione, l’Impresa liquiderà, limitatamente ai Lavoratori Autonomi, una somma pari all’importo delle rate in scadenza durante il periodo di Inabilità come risultanti dal piano di ammortamento originario (ad eccezione del periodo di fran- chigia assoluta di 60 (sessanta) giorni dalla data di ricovero), fermi l’ammontare ed il numero di rate massimi stabiliti.
Nel caso di Inabilità temporanea totale derivante da malattia, la garanzia non opera nei primi 60 (sessanta) giorni dalla decorrenza del contratto. Nessun indennizzo sarà inoltre corrisposto per successivi sinistri che abbiano comportato un’Inabilità temporanea totale da malattia dell’Assicurato se, dal termine del sinistro precedente, non è trascorso un periodo di Ripresa di occupazione di 90 (novanta) giorni consecutivi.
Tale garanzia cessa la sua efficacia qualora sia stato già liquidato da Poste Vita S.p.A. un sinistro a causa di Morte oppure qualora sia stato già liquidato un sinistro per Invalidità totale e permanente o Malattia grave (come di seguito descritta).
La prestazione non sarà erogata qualora sia stato già liquidato all’Assicurato un sinistro di Disoccupazione (come di seguito descritta).
Si rinvia agli artt. da 4.1 a 4.5 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
Garanzia D: Assicurazione Malattia grave
In caso di Malattia grave verificatasi prima della scadenza della copertura, rientrante nell’elenco previsto nelle Condizioni di Assicurazione e salvi i casi di esclusione specificati, la Società liquiderà, limitatamente ai Non Lavoratori, un importo pari all’ammontare del debito residuo in linea capitale risultante dal piano di ammortamento originario del prestito personale, esclusi eventuali importi di rate insolute.
La garanzia non opera nei primi 60 (sessanta) giorni dalla decorrenza del contratto.
Tale garanzia cessa la sua efficacia qualora sia stato già liquidato da Poste Vita S.p.A. un sinistro a causa di Morte oppure qualora sia stato già liquidato un sinistro per Invalidità totale e permanente.
Si rinvia agli artt. da 5.1 a 5.4 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
Garanzia E: Disoccupazione
In caso di Disoccupazione a seguito di licenziamento di Lavoratori Dipendenti che abbiano prestato servi- zio nei 12 mesi precedenti la data di perdita dell’impiego e salvi gli altri casi di esclusione specificati nelle Condizioni di Assicurazione, la Società liquiderà una somma pari all’importo delle rate in scadenza durante il
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periodo di Disoccupazione come risultanti dal piano di ammortamento originario (ad eccezione del periodo di franchigia assoluta di 60 (sessanta) giorni dalla data di perdita dell’impiego) fermi l’ammontare ed il numero di rate massimi stabiliti.
La garanzia non opera nei primi 60 giorni (sessanta) dalla decorrenza del contratto, fermo il limite di 90 (no- vanta) giorni di Ripresa di occupazione nel caso di successivi eventi di disoccupazione.
Tale garanzia cessa la sua efficacia qualora sia stato già liquidato da Poste Vita S.p.A. un sinistro a causa di Morte oppure qualora sia stato già liquidato un sinistro per Invalidità totale e permanente o Malattia grave. Si rinvia agli artt. da 6.1 a 6.4 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
Di seguito si riepilogano le caratteristiche di operatività della garanzia:
B | Garanzia | Prestazione | Carenza | Franchigia | Xxxxxxx xxxxxxxxxx | Durata massima della garanzia | Lavoratori autonomi | Non lavora- xxxx | Xxxxxxxxxx dipen- denti |
Invalidità Totale e Permanente da infortunio o malattia | Estinzione del debito residuo | 60 giorni in caso di malattia | 59% | Debito residuo | Durata del debito | SI | SI | SI | |
C | Inabilità Temporanea Totale da infortunio o malattia | Pagamento delle rate di debito | 60 giorni in caso di malattia + 90 giorni ripresa occupazione | 60 giorni | Max 12 mensilità/ 24 per contratto | Durata del prestito personale | SI | NO | NO |
D | Malattia Grave | Estinzione del debito residuo | 60 giorni | Non prevista | Debito residuo | Durata del prestito personale | NO | SI | NO |
E | Disoccupa- zione | Pagamento delle rate di debito | 60 giorni + 90 giorni ripresa occupazione | 60 giorni | Max 12 mensilità/ 24 per contratto | Durata del prestito personale | NO | NO | SI |
Avvertenza: le coperture prevedono la presenza di franchigie e massimali.
Si rinvia agli artt. 3, 4, e 5 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
Avvertenza: le coperture prevedono la presenza di periodi di carenza contrattuale.
Si rinvia agli artt. 3.5, 4.4, 4.5, 5.4 e 6.4 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
Per facilitare la comprensione da parte dell’Assicurato si riportano tre situazioni ipotetiche relative al meccani- smo di funzionamento di franchigie, massimali e carenze:
Esemplificazione numeri- ca di periodo di carenza e franchigia per le garanzie Inabilità totale temporanea o Disoccupazione | Esempio 1 | Esempio 2 | Esempio 3 |
Importo rata del prestito in scadenza | € 100,00 | € 100,00 | € 100,00 |
Limite indennizzo per sinistro (Massimale) | € 1.200,00 | € 1.200,00 | € 1.200,00 |
SEGUE TABELLA g
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Esemplificazione numerica di periodo di carenza e franchigia per le garanzie Inabilità totale temporanea o Disoccupazione | Esempio 1 | Esempio 2 | Esempio 3 |
Periodo intercorrente tra la data di decorrenza della polizza e la data di insorgenza del sinistro* (espresso in nr. di giorni) | ≤ 60 gg | > 60 gg | > 60 gg |
Carenza | Il sinistro si è verificato durante il periodo di carenza | Il sinistro si è verificato dopo il periodo di carenza | Il sinistro si è verificato dopo il periodo di carenza |
Periodo intercorrente tra la data di insorgenza e quella di termine del sinistro* (espresso in nr. di giorni) | - | 180 gg | 540 gg |
Franchigia (espressa in nr. di giorni) | - | 60 gg | 60 gg |
Importo totale indennizzato | Nessun indennizzo | € 400,00 (Equivale a nr. 4 rate mensili scadute al netto della franchigia) | € 1.200,00 (Equivale a nr. 12 rate mensili scadute per raggiunto limite di indennizzo al netto della franchigia) |
* Corrispondente ad uno o più periodi interi di 30 giorni consecutivi di Inabilità temporanea totale da infortunio o malattia o di Disoccupa- zione. Per termine del sinistro si intende la data di cessazione dell’inabilità/disoccupazione.
3.2 Limiti assuntivi
Avvertenza: sono assicurabili le persone fisiche di età compresa tra i 18 ed i 68 anni non compiuti, sempre- ché la data di scadenza dell’ultima rata prevista dal piano di rimborso del prestito personale non oltrepassi l’età massima di 72 anni compiuti.
Il valore massimo assicurabile con la singola adesione alle Polizze Collettive è pari al debito contratto dall’As- sicurato, fermo il limite massimo di 50.000,00 Euro.
Si rinvia agli artt. 1.2 e 1.9 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
3.3 Periodi di carenza
Avvertenza: il contratto, per talune garanzie, prevede i periodi di carenza di seguito elencati, decorrenti dalla data di efficacia dell’assicurazione:
- per la garanzia B) Invalidità Totale e Permanente da infortunio o malattia: 60 (sessanta) giorni in caso di malattia;
- per la garanzia C) Inabilità Temporanea Totale da infortunio o malattia: 60 (sessanta) giorni in caso di ma- lattia; inoltre è previsto che la garanzia non operi nel periodo di 90 (novanta) giorni di Ripresa occupazione;
- per la garanzia D) Malattia Grave: 60 (sessanta) giorni;
- per la garanzia E) Disoccupazione: 60 (sessanta) giorni; inoltre è previsto che la garanzia non operi nel periodo di 90 (novanta) giorni di Ripresa occupazione.
Durante i periodi di carenza sopra indicati l’eventuale sinistro non è indennizzabile.
4. Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanza del rischio - Nullità
Avvertenza: ai fini della stipula del contratto, l’Assicurato deve fornire dichiarazioni veritiere e non reti- centi sulle circostanze del rischio. La mancata osservanza di tale obbligo può comportare gravi conse- guenze e compromettere il diritto alla prestazione come specificato agli artt. 1.9 e 1.25 delle Condizioni di Assicurazione.
Si richiama l’attenzione dell’Assicurato sulla necessità di leggere le raccomandazioni e le avvertenze
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contenute nel Modulo di Adesione relative alle Dichiarazioni sul proprio buono stato di salute e si evidenzia la necessità di rispondere in maniera precisa e veritiera alle domande in esso previste.
5. Aggravamento e diminuzione del rischio e variazioni nella professione
Il presente contratto non prevede casi di aggravamento e diminuzione del rischio.
Il cambiamento di professione non concorre alla modifica dell’entità del rischio e, pertanto, non deve essere comunicato all’Impresa in via preventiva; l’eventuale modifica verrà considerata al momento del sinistro ai fini della determinazione delle garanzie applicabili, come meglio specificato all’art. 1.10 delle Condizioni di Assicurazione.
Ad esempio, qualora l’Assicurato al momento della sottoscrizione del contratto sia un Lavoratore Autonomo e, durante il periodo di copertura, diventi Lavoratore Dipendente, automaticamente perderà il diritto all’inden- nizzo per Inabilità temporanea totale acquisendo quello per Disoccupazione.
6. Premi
Le garanzie assicurate vengono prestate a fronte del pagamento anticipato in unica soluzione di un premio, il cui ammontare è determinato dall’importo e dalla durata del prestito.
Il premio complessivamente dovuto a Poste Vita S.p.A. e Poste Assicura S.p.A. è riportato nel Modulo di Adesione e viene corrisposto al Contraente tramite l’Ente Erogante al momento dell’erogazione del prestito in forza del mandato irrevocabile conferito dall’Assicurato allo stesso.
Avvertenza: la Società si riserva il diritto di applicare sconti a determinate categorie tempo per tempo individuate.
Con riferimento ad un prestito personale di 10.000,00 Euro con durata di 5 anni, il premio finale complessivo a carico del cliente è pari a 325,00 Euro, di cui 95,74 Euro rappresentano l’importo percepito dall’intermedia- rio (30% del premio imponibile).
Con riferimento ad un prestito personale di 10.000,00 Euro con durata di 7 anni, il premio finale complessivo a carico del cliente è pari a 480,00 Euro, di cui 141,91 Euro rappresentano l’importo percepito dall’interme- diario (30% del premio imponibile).
La remunerazione riconosciuta in media all’intermediario ammonta a 101,00 Euro.
Avvertenza: si precisa che in caso di estinzione anticipata del prestito personale, la Società, qualora non ri- sultino sinistri aperti, provvede alla restituzione all’Assicurato della parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria.
In alternativa, l’Assicurato potrà richiedere il mantenimento della copertura assicurativa fino alla scadenza contrattuale originaria.
Si rinvia all’art 1.5 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
Si precisa che la scelta così esercitata ha efficacia anche nei confronti della prestazione garantita da Poste Vita S.p.A.
Il presente contratto prevede il versamento di un premio unico anticipato, complessivamente dovuto anche con riferimento alla garanzia prestata da Poste Vita S.p.A., e come tale non è soggetto ad adeguamenti.
Le somme assicurate sono collegate al piano di ammortamento originario e decrescono al ridursi del debito residuo come meglio evidenziato agli artt. 3.1 per il caso di Invalidità totale e permanente e 5.1 per il caso di Malattia grave.
7. Rivalse
Avvertenza: la Società rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del responsabile del sinistro così come spe- cificato all’art. 1.13 delle Condizioni di Assicurazione.
8. Diritto di recesso
Avvertenza: il contratto prevede la facoltà di esercitare il diritto di recesso da parte dell’Assicurato e/o della Società. Si rinvia agli artt. 1.8 e 1.9 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
In particolare, entro 30 (trenta) giorni dal momento dell’adesione, l’Assicurato può recedere dal contratto inviando lettera raccomandata a/r, contenente gli elementi identificativi del contratto e l’originale del Modulo di Adesione, a:
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Poste Assicura S.p.A. Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx
Piazzale Xxxxxx Xxxxxxxx 3 00000 - Xxxx
La Società entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso rimborserà direttamente all’Assi- curato, in nome e per conto del Contraente, il premio pagato al netto delle imposte.
Si precisa che il recesso così esercitato avrà efficacia anche nei confronti di Poste Vita S.p.A.
9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto
Si richiama l’attenzione dell’Assicurato o degli aventi diritto sui termini di prescrizione previsti dalla normativa vigente per il contratto di assicurazione (art. 2952 del Codice Civile).
10. Legge applicabile al contratto
Al contratto sarà applicata la legge italiana.
11. Regime fiscale
Imposte: i premi delle assicurazioni per i rischi di danni alla persona (Invalidità permanente, Inabilità tempo- ranea e Malattia grave) e quelli per la perdita d’impiego (Disoccupazione) sono soggetti all’imposta del 2,5%.
Regime fiscale dei premi: in termini generali i premi corrisposti a fronte della copertura del rischio Invalidità permanente non inferiore al 5% o non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana dan- no diritto ad una detrazione dall’imposta sul reddito dichiarato ai fini IRPEF pari al 19%, fino ad un importo massimo annuo pari a 1.291,14 Euro, riferibile anche ai premi delle assicurazioni vita o infortuni stipulate anteriormente al 1° gennaio 2001, che conservano il diritto alla detrazione di imposta.
La detrazione può essere esercitata - nel rispetto dei limiti previsti dalla vigente normativa - in sede di dichia- razione dei redditi.
Qualora solo una componente del premio di assicurazione sia stata destinata alla copertura dei suddetti rischi, il diritto alla detrazione spetta con riferimento a tale componente, che viene appositamente indicata dall’Impresa.
Regime fiscale delle somme corrisposte: le somme corrisposte in caso di sinistro sono esenti dall’IRPEF.
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
12. Sinistri - Liquidazione dell’indennizzo
Avvertenza: in caso di sinistro, l’Assicurato deve dare avviso scritto alla Società nei termini e con le modalità previsti dagli artt. 3.5 per l’Invalidità totale e permanente, 4.6 per l’Inabilità temporanea totale, 5.3 per la Ma- lattia grave e 6.3 per la Disoccupazione. A tal fine, l’Assicurato può utilizzare il Modulo di Denuncia Sinistro riportato nel presente Fascicolo.
La mancata osservanza delle procedure liquidative può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo.
Avvertenza: per momento di insorgenza del sinistro si intende:
- per la garanzia Invalidità totale e permanente: nel caso in cui l’invalidità derivi da infortunio, la data dell’e- vento; nel caso di malattia, la data di prima diagnosi della malattia;
- per la garanzia di Inabilità temporanea totale: nel caso in cui l’inabilità derivi da infortunio, la data dell’e- vento; nel caso di malattia, la data di prima diagnosi della malattia;
- per la garanzia Malattia grave: la data di prima diagnosi;
- per la garanzia Disoccupazione: la data della perdita dell’impiego.
La Società terrà a proprio carico le spese e gli oneri necessari per l’accertamento e la stima del danno. La Società avrà la facoltà di richiedere all’Assicurato di sottoporsi a visita medica e/o a visita medico- legale in tutti quei casi in cui vi sia da valutare l’applicabilità delle garanzie contrattuali al fine di erogare l’eventuale indennizzo.
La Società avrà la facoltà di svolgere l’accertamento della malattia, anche mediante visita medico legale, entro un termine minimo di 5 giorni successivi alla denuncia di sinistro e massimo di 365 giorni dalla guarigio- ne clinica. Si richiama l’attenzione dell’Assicurato sulla presenza del termine di prescrizione di due anni dal verificarsi del sinistro per la denuncia dello stesso, decorso inutilmente tale temine di prescrizione le somme non potranno essere liquidate.
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13. Reclami
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri dovranno essere inoltrati a Po- ste Assicura S.p.A., a mezzo di apposita comunicazione scritta, indirizzata alla funzione aziendale incaricata dell’esame degli stessi:
Poste Assicura S.p.A. Ufficio Reclami
Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx, 0 00000 Xxxx
Fax al n°: 00.0000.0000.
È anche possibile inoltrare un reclamo via e-mail all’indirizzo xxxxxxx@xxxxx-xxxxxxxx.xx.
Qualora l’evasione del reclamo richieda la comunicazione di dati personali, le Imprese - in ossequio anche alle disposizioni di cui al D.lgs. n. 196/03 - invieranno risposta esclusivamente all’indirizzo dell’Assicurato indicato in polizza.
Qualora l’esponente intenda farlo direttamente oppure non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi, l’esposto della documenta- zione relativa al reclamo trattato dalle Imprese, all’IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Xxx xxx Xxxxxxxxx 00, 00000 Xxxx telefono 06.42.133.1
In relazione a tutte le controversie che dovessero insorgere, relative o comunque connesse anche indiret- tamente al presente contratto permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti (cfr. art. 1.19 delle Condizioni di Assicurazione).
Si ricorda che resta in ogni caso salva la facoltà dell’Assicurato di adire l’Autorità Giudiziaria.
14. Arbitrato
In caso di controversie con l’Impresa, si rinvia all’art. 1.19 delle Condizioni di Assicurazione.
In caso di Arbitrato, il luogo di svolgimento dello stesso è la città sede dell’Istituto di medicina legale più vicina all’Assicurato.
15. Informativa in corso di contratto
L’Impresa comunica all’Assicurato qualsiasi variazione delle informazioni contenute nel Fascicolo Informati- vo, intervenute anche per effetto di modifiche alla normativa successive alla conclusione del contratto.
Per la consultazione degli aggiornamenti dei dati patrimoniali dell’Impresa di cui al punto 2 della presente Nota Informativa nonché per tutti gli altri aggiornamenti non derivanti da innovazione normativa si rinvia al sito internet dell’Impresa (xxx.xxxxx-xxxxxxxx.xx).
Poste Assicura S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenu- ti nella presente Nota Informativa.
Il Rappresentante legale Dr.ssa Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx Amministratore Delegato Poste Assicura S.p.A.
Glossario
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Assicurato: il soggetto richiedente il prestito personale che ha sottoscritto il Modulo di Adesione nel cui interesse è stipulata l’assicurazione.
Beneficiario: il soggetto al quale viene corrisposta la prestazione prevista dalla presente polizza.
Carenza: il periodo di tempo successivo all’adesione durante il quale le coperture assicurative non sono operanti e pertanto l’eventuale sinistro non è indennizzabile.
Conciliazione: è la composizione della controversia a seguito dello svolgimento della mediazione facoltativa.
Contraente: Poste Italiane S.p.A., che stipula le Polizze Collettive per conto degli Assicurati.
Contratto di prestito personale: il contratto di prestito personale tra l’Ente Erogante e l’Assicurato dal quale derivano le prestazioni oggetto delle presenti Polizze Collettive.
Decorrenza: dalle ore 24 del giorno in cui il prestito personale viene effettivamente erogato a condizione che:
• sia stato sottoscritto il Modulo di Adesione;
• sia stato corrisposto il premio contrattualmente previsto;
• non sia pervenuto al Contraente e all’Assicurato il rifiuto da parte delle Società.
Ente Erogante: l’ente finanziario/bancario che ha concesso il finanziamento.
Franchigia: il periodo di tempo immediatamente successivo al verificarsi di un sinistro per Inabilità temporanea totale o Disoccupazione durante il quale, sebbene in presenza di un evento indennizzabile a termini di polizza, l’Assicurato non ha diritto ad alcun indennizzo.
Inabilità temporanea totale: la perdita temporanea, a seguito di infortunio o malattia che comportino ricovero, in misura totale della capacità dell’Assicurato ad attendere alla propria normale attività lavorativa.
Indennizzo: la somma dovuta dalla/e Società in caso di sinistro.
Infortunio: l’evento dovuto a causa fortuita violenta ed esterna che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili. Sono inoltre parificati agli infortuni: l’asfissia non di origine morbosa; gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze; l’infezione e l’avvelenamento causati da morsi di animali, le punture di insetti e di vegetali, con esclusione della malaria e delle malattie tropicali; l’annegamento; l’assideramento o il congelamento; i colpi di sole o di calore; le lesioni muscolari determinate da sforzi, con esclusione di ogni tipo di infarto e delle rotture sottocutanee dei tendini; le ernie addominali, con esclusione di ogni altro tipo di ernia; gli infortuni subìti in stato di malore o di incoscienza.
Invalidità totale permanente: la perdita totale e definitiva della capacità lavorativa generica dell’Assicurato, indipendentemente dalla specifica professione esercitata. Tale invalidità è riconosciuta quando il grado percentuale di invalidità accertato sia pari o superiore al 60% della totale.
Lavoratore autonomo: la persona fisica che abbia presentato ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) una dichiarazione relativa all’anno precedente che escluda la percezione di reddito da lavoro dipendente o di pensione, oppure nella quale i redditi da lavoro autonomo siano maggiori di quelli da lavoro dipendente o di pensione e che comporti denuncia di almeno uno dei redditi definiti agli articoli 29 (reddito agrario), 49 (reddito di lavoro autonomo), 51 (redditi di impresa), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modifiche, e/o redditi derivanti dalla partecipazione in società di persone.
Sono comunque considerati, solo ai fini della copertura assicurativa Inabilità Temporanea Totale del presente contratto, Lavoratori Autonomi le seguenti figure previste dai contratti di lavoro: i “collaboratori coordinati e continuativi”, i “lavoratori a progetto”, i lavoratori che svolgono la loro attività nell’ambito di contratti di “Job on Call” o “Job Sharing” o “Staff Leasing”, di contratti d’inserimento non soppressi dalla legge 92/2012, di tirocinio estivo di orientamento, di lavoro occasionale di tipo accessorio nonché coloro che godono di redditi di cui all’art. 47, comma 1, DPR 22.12.1986 n. 917, lettere a) lavoratori soci di cooperative, c) beneficiari di borse o assegni o sussidi ai fini di studio o addestramento, g) beneficiari di indennità parlamentari ed assimilate. Inoltre,
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sono equiparati ai Lavoratori Autonomi solo ai fini della copertura assicurativa Inabilità Temporanea Totale del presente contratto i lavoratori con contratto di apprendistato.
Lavoratore dipendente: la persona fisica che abbia superato il periodo di prova e che risulti assunta da almeno 12 (dodici) mesi ininterrotti presso lo stesso datore di lavoro e che sia obbligata a prestare il proprio lavoro, con qualsiasi qualifica o in qualsiasi categoria (fatte salve le figure di lavoratori riportate nella definizione di Lavoratore Autonomo), alle dipendenze di altri, in base ad un contratto di lavoro dipendente di diritto italiano, a tempo indeterminato o determinato, comportante un obbligo di prestazione non inferiore a 16 ore settimanali. In caso di contratto a tempo determinato, alla scadenza naturale dello stesso senza che vi sia l’avvio di un altro periodo di rapporto di lavoro dipendente, la persona sarà considerata come “Non Lavoratore”, fatto naturalmente salvo quanto previsto dalla definizione di Lavoratore Autonomo.
Malattia: ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio.
Malattia grave: i casi di ictus, cancro, attacco cardiaco, patologia coronarica che richiede intervento chirurgico, insufficienza renale, trapianto di organi principali, come da specifiche definizioni integrate nella sezione Malattia grave.
Mediazione: è l’attività svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa.
Modulo di Adesione: il documento mediante il quale l’Assicurato esprime la propria adesione alle Polizze Collettive.
Morte: il decesso dell’Assicurato accaduto per qualsiasi causa.
Non Lavoratore: la persona fisica che non sia Lavoratore Autonomo o Lavoratore Dipendente come determinati nelle definizioni sopra indicate.
Rientrano in questa categoria a titolo esemplificativo i pensionati e le casalinghe.
Organismo di conciliazione: è l’organismo presso il quale può svolgersi il procedimento di mediazione facoltativo, costituito presso le Camere di Commercio ed iscritto al registro di cui al D.lgs. 28/2010.
Perdita d’impiego: lo stato dell’Assicurato, il quale sia Lavoratore Dipendente, qualora egli, a seguito di licenziamento per giustificato motivo oggettivo:
• abbia cessato la sua normale attività lavorativa e non sia impegnato nello svolgimento di qualsiasi altra occupazione che generi un reddito o un guadagno;
• e sia iscritto negli appositi Elenchi Anagrafici con status di disoccupato in Italia o nelle liste di mobilità regionali;
• e non rifiuti irragionevolmente eventuali offerte di lavoro.
Il rischio assicurato è il licenziamento per “giustificato motivo oggettivo” o “messa in Mobilità”.
Polizze Collettive: sono le polizze che Poste Italiane S.p.A., ai sensi dell’art. 1891 del Codice Civile, ha sottoscritto per conto della propria clientela (vale a dire i soggetti che abbiano sottoscritto un contratto di finanziamento rimborsabile ratealmente offerto da BancoPosta), rispettivamente con Poste Vita S.p.A. e Poste Assicura S.p.A. al fine di consentire, alla clientela di cui si tratta, di poter aderire ad un pacchetto di coperture assicurative vita (caso Morte prestata da Poste Vita S.p.A.) e danni (Invalidità permanente totale, Inabilità temporanea totale, Malattia grave, Disoccupazione prestate da Poste Assicura S.p.A.).
Poste Italiane S.p.A., in qualità di Contraente di dette Polizze Collettive, riconosce a ciascun Assicurato tutti i diritti derivanti dalle coperture assicurative alle quali la medesima ha aderito.
Premio: la somma dovuta dall’Assicurato.
Ripresa di occupazione: il periodo di tempo successivo alla liquidazione totale e definitiva di un sinistro per Inabilità totale temporanea o per Disoccupazione, durante il quale l’Assicurato deve ritornare alla sua normale attività lavorativa prima di poter presentare un’altra denuncia relativa ad un nuovo sinistro rispettivamente per Inabilità totale temporanea o per Disoccupazione.
Riserva matematica: l’importo accantonato dalle Società per far fronte in futuro ai propri obblighi contrattuali
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secondo quanto previsto dalla normativa applicabile.
Sinistro: il verificarsi dell’evento dannoso per il quale è prestata l’assicurazione.
Società/Impresa: a seconda delle garanzie assicurative prestate:
• per la garanzia Morte: Poste Vita S.p.A.
• per le altre garanzie: Poste Assicura S.p.A.
Mod. 0110/1 Ed. 18 settembre 2013
data ultimo aggiornamento: 18 settembre 2013
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Condizioni di Assicurazione
Condizioni comuni alle Polizze Collettive stipulate tra Poste Italiane S.p.A. e Poste Vita S.p.A. (n. 00003)
e Poste Assicura S.p.A. (n. 00003)
Art. 1 - Informazioni Generali
Art. 1.1 - Durata e decorrenza delle garanzie
Le garanzie assicurate decorrono dalle ore 24 del giorno in cui il prestito personale viene effettivamente erogato a condizione che:
• sia stato sottoscritto il Modulo di Adesione;
• sia stato corrisposto il premio contrattualmente previsto;
• non sia pervenuto al Contraente e all’Assicurato il rifiuto da parte delle Società qualora non sussistano i limiti assuntivi riportati nel successivo art. 1.2 o per dichiarazioni inesatte e per reticenze relative a circostanze indicate dall’Assicurato nella dichiarazione di buono stato di salute.
Le garanzie producono la loro efficacia fino alla data di scadenza dell’ultima rata prevista dal piano di rimborso. Pertanto, non dovranno essere considerati coperti dalla presente polizza i sinistri verificatisi successivamente alla suddetta data di scadenza.
Le garanzie Inabilità temporanea totale e Disoccupazione terminano inoltre alla data di pensionamento dell’Assicurato. Tutte le garanzie cessano comunque in caso di sinistro liquidato per Morte, Invalidità totale e permanente o Malattia grave.
Art. 1.2 - Limiti assuntivi
Sono assicurabili le persone fisiche di età compresa tra i 18 ed i 68 anni non compiuti, sempreché la data di scadenza dell’ultima rata prevista dal piano di rimborso non oltrepassi l’età massima di 72 anni compiuti.
Il valore massimo assicurabile con la singola adesione è pari al debito contratto dall’Assicurato, con il limite massimo di 50.000,00 Euro.
L’assunzione avviene sulla base dei dati forniti con il Modulo di Adesione completo in ogni parte e firmato dall’Assicurato.
Art. 1.3 - Premio di assicurazione
Le garanzie assicurate vengono prestate dietro pagamento in via anticipata di un premio unico, il cui importo è indicato nel Modulo di Adesione. Il premio, il cui onere è completamente a carico dell’Assicurato, viene corrispo- sto alle Società tramite l’Ente Erogante al momento dell’erogazione del prestito in forza del mandato irrevocabile conferito dall’Assicurato allo stesso all’atto dell’adesione.
Art. 1.4 - Beneficiario
Beneficiario delle prestazioni è l’Assicurato stesso ad eccezione di quanto previsto al successivo art. 2.5.
Art. 1.5 - Anticipata estinzione totale e parziale del prestito
1.5.1 - Estinzione anticipata totale del prestito
In caso di anticipata estinzione totale del prestito personale, qualora non risultino sinistri aperti, le Società re- stituiranno, ciascuna per la quota di competenza ed al netto delle imposte, la parte di premio pagato relativa al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria.
Tale importo sarà determinato moltiplicando il debito residuo in linea capitale come risultante dal piano di am- mortamento originario alla data di estinzione anticipata, per il tasso di tariffa imponibile applicato al momento dell’adesione alla presente copertura, con il massimo del premio pagato al netto delle imposte.
L’importo sopra determinato sarà accreditato dalle Società sul conto corrente BancoPosta dell’Assicurato oppure su altro conto corrente debitamente indicato dallo stesso Assicurato sul Modulo estinzione o mante- nimento copertura assicurativa allegato al presente Fascicolo, da inoltrare alle Società in occasione dell’e- stinzione totale del prestito personale.
In alternativa alla restituzione del premio non goduto, l’Assicurato ha altresì la facoltà di chiedere (utilizzando il Modulo sopra menzionato) che le garanzie rimangano in vigore fino alla scadenza contrattuale iniziale con riferimento al piano originariamente sottoscritto.
Al fine di aggiornare la relativa copertura assicurativa, l’Assicurato può ricevere supporto rivolgendosi all’Uf- ficio Postale di emissione o al call center al n. 000.00.00.00.
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1.5.2 - Estinzione anticipata parziale del prestito personale
In caso di estinzione anticipata parziale del prestito personale, l’assicurazione resterà in vigore fino alla scadenza definita all’atto della sottoscrizione del contratto e le prestazioni continueranno ad essere operanti secondo il piano di ammortamento originario.
Art. 1.6 - Modalità di denuncia dei sinistri
Verificatosi il sinistro, l’Assicurato o i suoi aventi causa devono inviare lettera raccomandata a/r rispettivamente a:
- per l’assicurazione in caso di Morte:
Poste Vita S.p.A.
Ufficio Gestione Liquidazioni Vita Piazzale Xxxxxx Xxxxxxxx, 3 00144 Roma
- per le coperture di Invalidità totale e permanente da infortunio o malattia, Inabilità temporanea totale da infor- tunio o malattia, Malattia grave e Disoccupazione:
Poste Assicura S.p.A. Ufficio Sinistri
Piazzale X. Xxxxxxxx, 3 00144 Roma
oppure a mezzo fax al n°: 00.0000.0000
nei tempi e con le modalità previste dalle condizioni contrattuali che regolano le singole garanzie assicurate.
A tal fine l’Assicurato o i suoi aventi causa possono utilizzare i Moduli di Denuncia Sinistro allegati al presente Fascicolo.
Art. 1.7 - Modalità di liquidazione dei sinistri
Ciascuna Società, a seconda del sinistro verificatosi (i.e., relativo alla copertura della polizza vita o alla copertu- ra della polizza danni) entro un periodo massimo di 30 (trenta) giorni dalla presentazione della documentazione completa, provvederà a corrispondere le somme dovute. Decorso tale termine saranno dovuti all’Assicurato gli interessi moratori.
Art. 1.8 - Recesso dell’Assicurato
L’Assicurato può recedere dall’assicurazione entro 30 (trenta) giorni dal momento dell’adesione, dandone comu- nicazione con lettera raccomandata a/r, contenente gli elementi identificativi della propria posizione assicurata, e dietro consegna dell’originale del Modulo di Adesione indirizzata rispettivamente a:
- per l’assicurazione in caso di Morte:
Poste Vita S.p.A.
Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx - Assunzione Piazzale Xxxxxx Xxxxxxxx, 3 00144 Roma
- per le coperture di Invalidità totale e permanente da infortunio o malattia, Inabilità temporanea totale da infor- tunio o malattia, Malattia grave e Disoccupazione:
Poste Assicura S.p.A. Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx
Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx, 0 00000 Xxxx
oppure a mezzo fax al n°: 00.0000.0000
Il recesso ha l’effetto di liberare l’Assicurato, le Società e il Contraente da qualsiasi obbligazione derivante dall’a- desione dell’Assicurato alla presente assicurazione, a decorrere dalle ore 24 del giorno di effetto della copertura
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assicurativa.
Si precisa che la comunicazione inviata ad una sola delle Società ha efficacia anche nei confronti dell’altra Società. Entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, le Società rimborseranno direttamente all’Assicurato anche in nome e per conto del Contraente, previa consegna dei documenti assicurativi in suo possesso, il premio pagato al netto delle imposte.
Art. 1.9 - Recesso e mancata accettazione da parte delle Società
Le Società hanno diritto, entro 30 (trenta) giorni dal momento in cui sono informate dell’adesione dell’Assicurato, di non accettare tale adesione dandone comunicazione all’Assicurato stesso.
Le Società hanno facoltà di recedere con lettera raccomandata a/r contenente gli elementi identificativi della posizione assicurata, qualora non sussistano i limiti assuntivi riportati nell’art. 1.2 o per dichiarazioni inesat- te e per reticenze relative a circostanze indicate dall’Assicurato nella Dichiarazione di buono stato di salute.
Art. 1.10 - Cambio di attività o professione
Premesso che la copertura è modulata sulla tipologia dell’attività o professione, l’Assicurato non deve dare co- municazione alle Società in caso di cambiamento di attività o di stato professionale, che verrà verificato in caso di sinistro.
Art. 1.11 - Inadempimenti e/o ritardi dell’Assicurato
Le presenti garanzie continuano a svolgere la loro efficacia pur in presenza di inadempimenti o ritardi da parte dell’Assicurato verso l’Ente Erogante in base al prestito, fermo restando quanto previsto all’art. 1.12.
Art. 1.12 - Determinazione della prestazione assicurata
Alla determinazione degli indennizzi dovuti dalle Società non concorreranno le rate del prestito risultanti non corrisposte dall’Assicurato all’Ente Erogante per cause diverse da quelle garantite dalla presente copertura assicurativa.
Art. 1.13 - Rinuncia al diritto di surrogazione
Le Società rinunciano al diritto di surrogazione di cui all’art. 1916 del Codice Civile nei confronti del responsabile del sinistro.
Art. 1.14 - Prescrizione
I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono nei termini e con le modalità previste dall’art. 2952 del Codice Civile o da eventuali successive norme derogatorie.
Art. 1.15 - Imposte
Le imposte relative al presente contratto sono a carico dell’Assicurato.
Eventuali cambiamenti della normativa fiscale applicabile alla tariffa verranno immediatamente recepiti e comu- nicati all’Assicurato.
Art. 1.16 - Regime fiscale dei premi
I premi dei contratti di assicurazione sulla vita non sono soggetti all’imposta sulle assicurazioni. Invece, i premi delle assicurazioni per i rischi di danni alla persona (Invalidità totale permanente, Inabilità temporanea totale e Malattia grave) e quelli per la perdita d’impiego (Disoccupazione) sono soggetti all’imposta del 2,5%.
I premi corrisposti a fronte della copertura del rischio Morte, Invalidità permanente non inferiore al 5% o non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana danno diritto ad una detrazione dall’imposta sul reddito dichiarato ai fini IRPEF pari al 19%, fino ad un importo massimo annuo pari a 1.291,14 Euro, riferibile anche ai premi delle assicurazioni vita o infortuni stipulate anteriormente al 1° gennaio 2001, che conservano il diritto alla detrazione di imposta.
Qualora solo una componente del premio di assicurazione sia stata destinata alla copertura dei suddetti rischi, il diritto alla detrazione spetta con riferimento a tale componente, che viene appositamente indicata dall’Impresa. Trattandosi di polizza a premio unico, la detrazione potrà essere effettuata - nel rispetto dei limiti previsti dalla vigente normativa - esclusivamente in fase di dichiarazione dei redditi relativi all’anno di adesione e correspon- sione del premio. Nessuna ulteriore detrazione potrà essere effettuata negli anni successivi.
Art. 1.17 - Regime fiscale delle somme corrisposte
Le somme corrisposte in caso di morte o di invalidità permanente ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana sono esenti dall’IRPEF. Le somme corrisposte in caso di morte sono esenti dall’im- posta sulle successioni.
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Art. 1.18 - Rinvio alle norme di legge
Per quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge in materia.
Art. 1.19 - Foro competente e procedura di mediazione
Per le controversie relative al presente contratto sarà competente l’Autorità Giudiziaria del Comune di residenza o domicilio elettivo dell’Assicurato o degli aventi diritto previo esperimento del tentativo di conciliazione di cui al D.lgs. 28/2010 nei casi previsti dalla legge o se voluta dalle parti.
Art. 1.20 - Obblighi del Contraente
Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 1.2, il Contraente si impegna ad inserire in copertura tutti coloro con i quali abbia stipulato un contratto di prestito personale ed abbiano espresso la loro adesione alle presenti Polizze Collettive sottoscrivendo il previsto Modulo di Adesione che il Contraente trasmette alle Società. L’adesione si intenderà accettata sempreché non sia pervenuto al Contraente e all’Assicurato il rifiuto da parte delle Società nei limiti dell’art. 1.2. Il Contraente, inoltre, si impegna a consegnare all’Assicurato il Fascicolo Informativo, com- prensivo delle Condizioni di Assicurazione, prima della sottoscrizione del Modulo di Adesione.
Art. 1.21 - Disdetta dell’Assicurato dalle garanzie diverse dall’assicurazione sulla vita
L’Assicurato ha la facoltà di disdire annualmente le garanzie diverse dall’assicurazione sulla vita (Xxxxxxxx B, C, D ed E) con preavviso di sessanta giorni e con effetto dalla fine dell’annualità nel corso della quale la facol- tà di disdetta è stata esercitata. La disdetta, per espressa previsione dell’art. 1899 comma 3 del Codice Civile non si applica alle assicurazioni sulla vita. La disdetta dell’Assicurato comporta la restituzione da parte di Poste Assicura S.p.A. del premio pagato per tali garanzie al netto di eventuali imposte e della quota relativa al rischio già corso.
Art. 1.22 - Reclami
Eventuali reclami nei confronti di ciascuna delle Società e riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri dovranno essere inoltrati a mezzo di apposita comunicazione scritta, indirizzata alla funzione aziendale incaricata dell’esame degli stessi a:
- per l’assicurazione in caso di Morte:
Poste Vita S.p.A. Reclami e Assistenza Clienti Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx, 0
00000 Xxxx
n° fax: 00.0000.0000
È anche possibile inoltrare un reclamo via e-mail all’indirizzo xxxxxxx@xxxxxxxxx.xx.
- per le coperture di Invalidità totale e permanente da infortunio o malattia, Inabilità temporanea totale da infor- tunio o malattia, Malattia grave e Disoccupazione:
Poste Assicura S.p.A. Ufficio Reclami
Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx, 0 00000 Xxxx
Fax al n°: 00.0000.0000
È anche possibile inoltrare un reclamo via e-mail all’indirizzo xxxxxxx@xxxxx-xxxxxxxx.xx.
Qualora l’evasione del reclamo richieda la comunicazione di dati personali, le Imprese - in ossequio anche alle disposizioni di cui al D.lgs. 196/03 - invieranno risposta esclusivamente all’indirizzo dell’Assicurato indicato in polizza.
Qualora l’esponente intenda farlo direttamente oppure non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi, corredando l’esposto della documen- tazione relativa al reclamo trattato dalle Imprese, all’IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Xxx xxx Xxxxxxxxx 00, 00000 Xxxx telefono 06.42.133.1
In relazione a tutte le controversie che dovessero insorgere, relative o comunque connesse anche indirettamen- te al presente contratto permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti ( cfr. art. 1.19 delle Condizioni di Assicurazione).
Si ricorda che resta salva la facoltà dell’Assicurato di adire l’Autorità Giudiziaria.
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Art. 1.23 - Lingua in cui è redatto il contratto
I documenti contrattuali sono redatti in lingua italiana.
Art. 1.24 - Informativa in corso di contratto
Le Società comunicheranno tempestivamente per iscritto al Contraente e all’Assicurato, nel corso della durata contrattuale, le eventuali variazioni, intervenute anche per effetto di modifiche alla normativa successive alla conclusione del contratto.
Per la consultazione degli aggiornamenti non derivanti da innovazione normative si rinvia al sito internet delle Società, riportato sotto la lett. A x.xx 1 delle rispettive Note Informative.
Art. 1.25 - Dichiarazione dell’Assicurato - clausola di incontestabilità
Le dichiarazioni dell’Assicurato devono essere veritiere, esatte e complete. In caso di dichiarazioni inesatte e reticenti relative a circostanze tali che le Società non avrebbero dato il loro consenso o non lo avrebbero dato alle medesime condizioni se avessero conosciuto il vero stato delle cose, le Società hanno diritto:
A) quando sussiste dolo o colpa grave
- di rifiutare in caso di sinistro ed in ogni tempo qualsiasi pagamento qualora l’evento si verifichi prima che abbiano avuto conoscenza della dichiarazione inesatta e/o reticente o prima del decorso del termine di tre mesi dall’avvenuta conoscenza;
- di dichiarare al Contraente ed all’Assicurato di voler impugnare l’assicurazione entro tre mesi dal giorno in cui hanno conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza;
B) quando non sussiste dolo o colpa grave
- di ridurre, in caso di sinistro, le somme assicurate in relazione al maggior rischio accertato;
- di recedere dall’assicurazione mediante dichiarazione da farsi entro tre mesi dal giorno in cui hanno cono- sciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza;
- di chiedere un incremento di premio corrispondente al rischio effettivo entro tre mesi dal giorno in cui hanno conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza.
Le Società ove non sussista dolo o colpa grave dell’Assicurato potranno esercitare i suddetti diritti entro 6 (sei) mesi dall’entrata in vigore dell’assicurazione. Le Società hanno diritto alla parte di premio relativa al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l’annullamento.
Qualora le Società intendano recedere dall’assicurazione ne daranno comunicazione al Contraente e all’Assicu- rato tramite lettera raccomandata a/r e rimborseranno all’Assicurato il premio, al netto delle imposte e della parte di premio relativa al periodo di assicurazione intercorso tra la data di effetto dell’assicurazione ed il giorno in cui le Società sono venute a conoscenza delle dichiarazioni inesatte e reticenti.
Art. 1.26 - Limiti territoriali
La presente copertura opera per sinistri verificatisi nel mondo intero per le garanzie Morte e Invalidità totale e permanente. Per le restanti garanzie sono coperti esclusivamente i sinistri verificatisi nell’ambito dell’Unione Europea.
Art. 1.27 - Collegio Medico
In caso di controversie mediche sulla natura dell’evento o sulla misura dell’indennità da corrispondere all’As- sicurato, nonché sui criteri di liquidazione contrattualmente stabiliti, le parti, in alternativa al ricorso all’Autorità Giudiziaria, potranno concordare di conferire per iscritto un apposito mandato irrevocabile per la decisione di tali questioni ad un Collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo fra le parti ovvero fra i medici di rispettiva nomina. In caso di disaccordo la nomina del terzo medico potrà essere ri- chiesta dalla parte più diligente, al Presidente del Consiglio dell’Ordine dei Medici avente sede nella città o nella provincia dove si riunisce il Collegio medico. Il Collegio medico risiede nel Comune, Sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spe- se e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico, esclusa ogni solidarietà.
È data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l’opportunità, l’accertamento definitivo dell’invali- dità permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisionale sull’indennizzo.
Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti, anche se uno dei medici rifiuti di firmare il relativo verbale. Le parti rinunciano fin d’ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione dei patti contrattuali.
I risultati delle operazioni peritali del Collegio medico devono essere raccolti in apposito verbale da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.
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Art. 1.28 - Responsabilità delle Società
Ciascuna Società assume, con esclusione di qualsiasi solidarietà, esclusivamente le obbligazioni riguardanti le garanzie rispettivamente prestate come di seguito specificato:
- Poste Vita S.p.A. presta la garanzia A) Assicurazione temporanea in caso di morte a capitale decrescente;
- Poste Assicura S.p.A. presta le garanzie B) Invalidità totale e permanente da infortunio o malattia, C) Inabilità temporanea totale da infortunio o malattia, D) Malattia grave ed E) Disoccupazione.
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Condizioni particolari della Polizza Collettiva stipulata tra Poste Italiane S.p.A. e Poste Vita S.p.A. (n. 00003)
Art. 2 - Garanzia A
Assicurazione temporanea in caso di morte a capitale decrescente
Art. 2.1 - Prestazione assicurata
Poste Vita S.p.A., in caso di decesso dell’Assicurato nel corso della durata contrattuale, si obbliga a corrispon- dere una somma il cui importo è pari all’ammontare del debito in linea capitale che alla data del decesso dell’As- sicurato residua dal prestito personale, in base al relativo piano di ammortamento originario.
La prestazione massima garantita da Poste Vita S.p.A. è pari a 50.000,00 Euro. Tale garanzia cessa la sua efficacia se è già stato liquidato da Poste Assicura S.p.A. un sinistro a causa di Invalidità totale e permanente o per Malattia grave.
Art. 2.2 - Riscatto e riduzione
La presente assicurazione, in quanto di puro rischio, non dà diritto, in alcun tempo, a valori di riduzione o di riscatto e, di conseguenza, a prestiti.
Art. 2.3 - Esclusioni
Il rischio di morte è coperto qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali e senza tenere conto dei cambiamenti di professione dell’Assicurato, salvo quanto previsto di seguito dal presente articolo.
È escluso dalla garanzia il decesso causato da:
- dolo dell’Assicurato;
- suicidio, se avviene nei primi due anni dalla data di decorrenza; tentato suicidio; sinistri provocati volontaria- mente dall’Assicurato; xxxxxxxx conseguenti all’uso di stupefacenti, allucinogeni o psicofarmaci o medicine in dosi non prescritte dal medico o stato di alcolismo acuto o cronico;
- patologie o condizioni patologiche predisponenti, preesistenti alla data di decorrenza delle coperture assicurative;
- partecipazione attiva dell’Assicurato a delitti dolosi, sommosse, tumulti popolari; guerra (anche non dichiara- ta), insurrezioni o operazioni militari; contaminazione biologica e/o chimica connessa, direttamente o indiret- tamente, ad atti terroristici;
- incidenti di volo se l’Assicurato viaggia a bordo di deltaplani o ultraleggeri o di aeromobili non autorizzati al volo o con pilota privo di brevetto idoneo e in ogni caso se viaggia in qualità di membro dell’equipaggio; se pratica paracadutismo o sport aerei in genere;
- infezione da virus HIV, sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) o di altra patologia ad essa collegata; In questi casi, la Società paga il solo importo della riserva matematica, calcolato al momento del decesso.
Art. 2.4 - Denuncia del sinistro e relativi obblighi
In caso di sinistro, gli aventi causa devono dare avviso scritto alla Società entro 30(trenta) giorni utilizzando l’apposito Modulo di Denuncia Sinistro riportato nel presente fascicolo, secondo le modalità indicate nell’art. 2.5.
Art. 2.5 - Pagamento delle prestazioni
All’atto dell’adesione alla copertura, i Beneficiari della prestazione in caso di morte sono gli eredi legittimi e/o testamentari dell’Assicurato in parti uguali.
Eventuali modifiche alla designazione dei Beneficiari dovranno essere trasmesse a Poste Vita S.p.A. mediante lettera raccomandata da inviare a:
Poste Vita S.p.A.
Ufficio Gestione Liquidazioni Vita Piazzale Xxxxxx Xxxxxxxx, 3 00144 Roma
In caso di decesso dell’Assicurato i Beneficiari devono corredare la denuncia del decesso con l’indicazione del giorno, ora e causa dell’evento e con i seguenti documenti:
a) il Modulo di Denuncia Sinistro correttamente compilato;
b) l’originale del Modulo di Adesione;
c) il certificato di morte dell’Assicurato;
d) la relazione dell’ultimo medico curante da redigersi su apposito modulo allegato al presente Fascicolo ( se il
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decesso è avvenuto a seguito di malattia);
e) la copia del verbale redatto dalle Forze dell’Ordine, o Certificato della Procura, o altra documento rilasciato dall’autorità competente, da cui si desumano le precise circostanze del decesso (se il decesso è avvenuto per morte violenta: infortunio, suicidio, omicidio);
f) la documentazione completa di carattere sanitario (referti di pronto soccorso, esami clinici ed eventuali car- telle cliniche relative agli ultimi 5 anni di vita dell’Assicurato);
g) l’atto di notorietà da cui risulti l’esistenza o meno di testamento e, in caso affermativo, copia autentica del testamento pubblicato.
Nel caso in cui la designazione beneficiaria sia genericamente determinata, dall’atto notorio dovrà risultare l’elenco di tutti gli eredi con l’indicazione delle generalità complete, dell’età, dello stato civile, della capacità di agire di ciascuno di essi, del rapporto e grado di parentela con l’Assicurato e con l’esplicita dichiarazione che oltre a quelli elencati non esistono, né esistevano alla morte dell’Assicurato, altre persone aventi comunque diritto per legge alla successione;
h) nel caso in cui tra i Beneficiari vi siano soggetti minori od incapaci, il decreto di autorizzazione del Giudice Tutelare a riscuotere la somma dovuta con esonero di Poste Vita S.p.A. da ogni responsabilità circa il paga- mento della somma stessa;
i) la copia del piano di ammortamento sottoscritto all’atto della stipula del prestito personale;
j) per ogni Beneficiario: la copia di un documento identificativo e il codice fiscale.
Eventuali ulteriori documenti potranno essere richiesti nel caso in cui quelli precedentemente elencati non risul- tassero sufficienti a verificare l’effettiva esistenza dell’obbligo di pagamento e/o ad individuare con esattezza gli aventi diritto.
Poste Vita S.p.A. esegue il pagamento entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento presso la propria sede della do- cumentazione completa.
Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori, a partire dal termine stesso, a favore degli aventi diritto.
Art. 2.6 - Non pignorabilità e non sequestrabilità
Le somme dovute da Poste Vita S.p.A. al Beneficiario, in dipendenza dalla presente garanzia, non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare.
Sono salve, rispetto ai premi pagati, le disposizioni relative alla revocazione degli atti compiuti in pregiudizio dei creditori e quelle relative alla collazione, all’imputazione e alla riduzione delle donazioni.
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Condizioni particolari della Polizza Collettiva stipulata tra Poste Italiane S.p.A. e Poste Assicura S.p.A. (n. 00003)
Art. 3 - Garanzia B
Assicurazione di Invalidità totale e permanente da infortunio o malattia
Art. 3.1 - Prestazione assicurata
In caso di Invalidità totale permanente riconosciuta di grado pari o superiore al 60% della totale, Poste As- sicura S.p.A. si obbliga a corrispondere una somma il cui importo è pari all’ammontare del debito in linea capitale, che alla data del sinistro, residua dal prestito personale in base al piano di ammortamento origina- rio. L’indennizzo per Invalidità totale permanente da infortunio o da malattia è calcolato secondo i criteri e le percentuali previste dalla tabella riportata in calce al presente Fascicolo (tabella delle valutazioni del grado di invalidità permanente per l’industria allegata al T.U. delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con D.P.R. 30/6/65 n.1124, e successive modificazioni intervenute fino alla stipula dell’assicurazione). La prestazione massima garantita da Poste Assicura S.p.A. è pari a 50.000,00 Euro.
Tale garanzia cessa la sua efficacia in caso sia già stato liquidato un sinistro da Poste Vita S.p.A. a causa di Morte oppure qualora sia già stato liquidato un sinistro per Malattia grave.
Art. 3.2 - Esclusioni
Sono esclusi dall’assicurazione:
- dolo dell’Assicurato;
- tentato suicidio;
- sinistri provocati volontariamente dall’Assicurato; azioni intenzionali dell’Assicurato quali la mutilazione vo- lontaria;
- sinistri conseguenti all’uso di medicine in dosi non prescritte dal medico o stato di alcolismo acuto o cronico;
- invalidità, malformazioni, stati patologici, lesioni dell’Assicurato, nonché conseguenze dirette o indirette da essi derivanti, preesistenti e noti all’Assicurato prima della data di decorrenza delle coperture assicurative;
- partecipazione attiva dell’Assicurato a reati e delitti dolosi, sommosse, tumulti popolari, risse (tranne per il caso di legittima difesa); guerra (anche non dichiarata), insurrezioni o operazioni militari; contaminazione biologica e/o chimica connessa, direttamente o indirettamente, ad atti terroristici;
- uso o produzione di esplosivi;
- incidenti di volo se l’Assicurato viaggia a bordo di deltaplani o ultraleggeri o di aeromobili non autorizzati al volo o con pilota privo di brevetto idoneo e in ogni caso se viaggia in qualità di membro dell’equipaggio, se pratica paracadutismo o sport aerei in genere;
- pratica da parte dell’Assicurato di pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, scalata di roccia o ghiaccio oltre il 3° grado della scala di Monaco, speleologia, salto dal trampolino con sci o idrosci, sci acro- batico, xxx, rugby, football americano, immersione con autorespiratore, attività di trapezista e stuntman;
- partecipazione dell’Assicurato in competizioni o relative prove ippiche, calcistiche, ciclistiche, salvo che esse abbiano carattere ricreativo;
- infezione da virus HIV, o da sindrome o stato di immunodeficienza acquisita o sindromi o stati assimilabili, salvo che l’Assicurato presenti, in allegato, oltre a quanto previsto dall’art. 1.2, idonea documentazione com- provante l’esito negativo del relativo test HIV;
- trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati, da accelerazioni di particelle atomi- che (fissione, fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici e simili); partecipazione dell’Assi- curato alla guida o anche come passeggero di veicoli o natanti a motore, in competizioni agonistiche e nelle relative prove;
- guida di qualsiasi veicolo o natante a motore, se l’Assicurato è privo della prescritta abilitazione;
- guida in stato di ebrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti;
- ubriachezza, abuso di psicofarmaci, uso di stupefacenti o allucinogeni, a meno che l’uso di stupefacenti, psicofarmaci o allucinogeni sia stato prescritto a scopo terapeutico e sempre che la prescrizione non sia collegabile a stati di dipendenza dell’Assicurato;
- parto, gravidanza, aborto (spontaneo o procurato) o complicazioni derivanti da detti eventi;
- operazioni chirurgiche, accertamenti, cure mediche o trattamenti estetici non resi necessari da Infortunio o Malattia dell’Assicurato;
- sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoidi; stati depressivi;
- atti volontari di autolesionismo dell’Assicurato o quando questi si trovi in stato di incapacità di intendere o di volere da esso procurato.
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Art. 3.3 - Tumulti
In deroga all’art. 1912 del Codice Civile, sono compresi i sinistri determinati da tumulti popolari o atti di terrori- smo, a condizione che l’Assicurato non vi abbia preso parte attiva.
Art. 3.4 - Denuncia del sinistro e relativi obblighi
In caso di sinistro, l’Assicurato o chi per esso, deve darne avviso scritto alla Società, entro 30 (trenta) giorni dall’infortunio o dall’inizio della malattia o da quando ne ha avuto la possibilità ai sensi dell’art. 1913 del Codice Civile, utilizzando l’apposito Modulo di Denuncia Sinistro riportato nel presente Fascicolo.
L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile. La denuncia dell’infortunio o della malattia deve contenere l’indicazione del luogo, giorno, ora e causa dell’evento e deve essere corredata da certificato medico. Il decorso delle lesioni deve esse- re documentato da ulteriori certificati medici. L’Assicurato, o chi per esso, deve consentire all’Impresa le indagini e gli accertamenti necessari, sciogliere da ogni riserbo i medici curanti.
Art. 3.5 - Termini di carenza
Poste Assicura S.p.A. pagherà l’indennizzo solo se il sinistro, per una invalidità causata da malattia, si è verifi- cato dopo il periodo di carenza di 60 (sessanta) giorni.
Art. 4 - Garanzia C
Assicurazione di Inabilità temporanea totale da infortunio o malattia (garanzia riservata ai lavoratori autonomi)
Art. 4.1 - Prestazione assicurata
Esclusivamente con riferimento agli Assicurati che siano Lavoratori Autonomi, Poste Assicura S.p.A. in caso di Inabilità temporanea totale da infortunio o malattia, verificatasi prima della scadenza della copertura, che comporti ricovero, liquiderà, secondo le indicazioni del contratto di prestito personale, mensilmente una som- ma pari all’importo delle rate mensili o di diverso frazionamento (in tal caso il valore mensile sarà pari alla somma delle rate dell’anno riportato in dodicesimi) in scadenza come da piano di ammortamento originario e dovute dall’Assicurato all’Ente Erogante trascorsi 60 (sessanta) giorni di franchigia assoluta dalla data di ri- covero con il limite massimo di 2.000,00 (duemila/00) Euro per singola rata mensile. Gli indennizzi successivi saranno liquidati per ogni successivo periodo intero di 30 (trenta) giorni consecutivi di Inabilità temporanea totale, con un massimo di 12 (dodici) indennizzi mensili per ogni sinistro e 24 (ventiquattro) nel corso della singola copertura assicurativa.
Tale garanzia cessa la sua efficacia in caso sia già stato liquidato da Poste Vita S.p.A. un sinistro a causa di Morte oppure qualora sia già stato liquidato un sinistro per Invalidità totale e permanente o Malattia grave.
Art. 4.2 - Esclusioni
Le coperture non saranno operative nei casi indicati nell’art. 3.2.
Nessuna prestazione sarà corrisposta se per lo stesso periodo Poste Assicura S.p.A. ha pagato altri importi a titolo di indennizzo per il caso di Disoccupazione.
Art. 4.3 - Tumulti
In deroga all’art. 1912 del Codice Civile sono compresi i sinistri determinati da tumulti popolari o atti di terrori- smo, a condizione che l’Assicurato non vi abbia preso parte attiva.
Art. 4.4 - Denuncia del sinistro e relativi obblighi
In caso di infortunio o malattia, l’Assicurato o chi per esso deve darne avviso scritto a Poste Assicura S.p.A, uti- lizzando l’apposito Modulo di Denuncia Sinistro riportato nel presente Xxxxxxxxx, xxxxx 00 (xxxxxx) giorni dall’in- fortunio o dall’inizio della malattia o da quando ne ha avuto la possibilità ai sensi dell’art. 1913 del Codice Civile. L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile. La denuncia dell’infortunio o della malattia deve contenere l’indicazione del luo- go, giorno, ora e causa dell’evento e deve essere corredata da certificato medico.
Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici. I certificati devono essere rinnova- ti alle rispettive scadenze. L’Assicurato, o chi per esso, deve consentire alla Società le indagini e gli accertamenti necessari.
Nessun indennizzo sarà inoltre corrisposto per successivi sinistri per Inabilità temporanea totale se, dal termine del sinistro precedente non è trascorso un termine di Ripresa di occupazione di 90 (novanta) giorni consecutivi. Gli obblighi assunti dalla Società sono definitivamente esauriti al raggiungimento del massimale di 24 (ventiquat- tro) indennizzi mensili.
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Art. 4.5 - Termini di carenza
Poste Assicura S.p.A pagherà l’indennizzo solo se il sinistro, per una inabilità causata da malattia, si è verificato dopo il periodo di carenza di 60 (sessanta) giorni.
Art. 5 - Garanzia D Assicurazione Malattia grave
(garanzia riservata ai non lavoratori)
Art. 5.1 - Prestazione assicurata
Esclusivamente con riferimento agli Assicurati che siano Non Lavoratori, Poste Assicura S.p.A. in caso di sini- stro indennizzabile secondo quanto previsto di seguito, si obbliga a corrispondere una somma il cui importo è pari all’ammontare del debito in linea capitale, che alla data del sinistro, residua dal prestito personale, in base al relativo piano di ammortamento originario. La prestazione massima garantita da Poste Assicura S.p.A. è pari a 50.000,00 Euro. Tale garanzia cessa la sua efficacia qualora sia già stato liquidato da Poste Vita S.p.A. un sinistro a causa di Morte oppure qualora sia già stato liquidato un sinistro per Invalidità totale e permanente.
Sono considerati indennizzabili i sinistri derivanti dalle seguenti Malattie gravi:
- ictus: qualsiasi accidente cerebrovascolare che produca sequele neurologiche di durata superiore alle 24 ore e comprenda infarto del tessuto cerebrale, emorragia ed embolizzazione da fonte extracranica.
Deve esservi prova di deficit neurologico permanente.
- cancro: tumore maligno caratterizzato dalla crescita e dal diffondersi incontrollato di cellule maligne e dall’in- vasione dei tessuti. Questo comprende la leucemia (di tipo diverso dalla leucemia linfocitica cronica), ma esclude il cancro non invasivo in situ, i tumori in presenza di qualsiasi virus da immunodeficienza e qualsiasi cancro della pelle diverso dal melanoma maligno.
- attacco cardiaco: necrosi di una parte del muscolo cardiaco risultante da un apporto insufficiente di sangue nella regione interessata. La diagnosi deve basarsi su tutti e tre i seguenti fattori: anamnesi di precordialgia tipica, nuove alterazioni elettrocardiografiche, aumento degli enzimi cardiaci.
- patologia coronarica che richiede intervento chirurgico: intervento chirurgico per correggere il restringi- mento (stenosi) o l’occlusione di una o più coronarie con innesti di bypass, condotto su soggetti con sintomi anginosi limitati, ma escluse le tecniche non chirurgiche quali l’angioplastica con catetere a palloncino o la risoluzione di un’ostruzione mediante tecniche laser.
- insufficienza renale: malattia renale terminale, dovuta a qualsiasi causa o cause, con l’Assicurato sottopo- sto a dialisi peritoneale o emodialisi regolare o già sottoposto a trapianto renale.
- trapianto di organi principali: l’effettivo sottoporsi come ricevente ad un trapianto di cuore, polmoni, fegato, pancreas, rene o midollo osseo.
Art. 5.2 - Esclusioni
Le coperture non saranno operative nei casi indicati nell’art. 3.2.
Art. 5.3 - Denuncia del sinistro e relativi obblighi
In caso di sinistro, l’Assicurato o chi per esso deve darne avviso scritto a Poste Assicura S.p.A., utilizzando l’apposito Modulo di Denuncia Sinistro riportato nel presente Xxxxxxxxx, xxxxx 00 (xxxxxx) giorni dalla data in cui è stata diagnosticata la Malattia grave o da quando ne ha avuto la possibilità ai sensi dell’art. 1913 del Codice Civile. L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile. La denuncia della Malattia grave deve essere corredata da certificato me- dico. Il decorso della Malattia grave deve essere documentato da ulteriori certificati medici. L’Assicurato, o chi per esso, devono consentire all’Impresa le indagini e gli accertamenti necessari.
Poste Assicura S.p.A., infine, nei casi dubbi, si riserva il pieno ed incondizionato diritto di accertare le diagnosi di Malattia grave con propri medici di fiducia, tenendo a carico i relativi costi.
Art. 5.4 - Termini di carenza
La Società pagherà l’indennizzo solo se la malattia si è verificata dopo il periodo di carenza di 60 (sessanta) giorni.
Art. 6 - Garanzia E
Assicurazione di Disoccupazione (garanzia riservata ai lavoratori dipendenti)
Art. 6.1 - Prestazione assicurata
Esclusivamente con riferimento agli Assicurati che siano Lavoratori Dipendenti e abbiano prestato servizio nei
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12 mesi precedenti la data di perdita di impiego, Poste Assicura S.p.A., in caso di Disoccupazione a seguito di licenziamento liquiderà mensilmente, secondo le indicazioni del contratto di prestito personale, una somma pari all’importo delle rate mensili o di diverso frazionamento (in tal caso il valore mensile sarà pari alla somma delle rate dell’anno riportato in dodicesimi) in scadenza come da piano di ammortamento originario e dovute dall’As- sicurato all’Ente Erogante trascorsi 60 (sessanta) giorni di franchigia assoluta, con il limite massimo di 2.000,00 (duemila/00) Euro per singola rata mensile.
Gli indennizzi saranno liquidati per ogni periodo intero di 30 (trenta) giorni consecutivi di Disoccupazione, con un massimo di 12 (dodici) indennizzi mensili per ogni sinistro e 24 (ventiquattro) nel corso della durata della singola copertura assicurativa.
Tale garanzia cessa la sua efficacia in caso sia già stato liquidato da Poste Vita S.p.A. un sinistro a causa di Morte oppure qualora sia già stato liquidato un sinistro per Invalidità totale e permanente o Malattia grave.
Art. 6.2 - Esclusioni
Oltre a quanto indicato nell’art. 3.2 le coperture non saranno operative nei sottoelencati casi:
• casi in cui l’Assicurato alla data di decorrenza della copertura era già venuto a conoscenza o aveva già rice- vuto comunicazione scritta che preannunciava la risoluzione del suo rapporto di lavoro o il suo assoggetta- mento alla procedura prevista dalla legge n. 223 del 23 luglio 1991 (c.d. “messa in mobilità”) o risultava già disoccupato;
• licenziamenti dovuti a “giusta causa”;
• casi in cui l’Assicurato abbia risolto unilateralmente il rapporto di lavoro (xxx comprese dimissioni e recessi unilaterali per giusta causa);
• licenziamenti dovuti a motivi disciplinari o professionali;
• licenziamenti tra congiunti, ascendenti e discendenti;
• licenziamenti per giustificato motivo soggettivo;
• qualora la Perdita d’Impiego/Disoccupazione sia un evento programmato in base alla natura di rapporto su- bordinato a tempo determinato del contratto di lavoro o se, comunque, sia la conseguenza della scadenza di un termine;
• qualora l’Assicurato svolga la propria normale attività lavorativa all’estero, a meno che ciò non avvenga nell’ambito di un contratto di lavoro regolato dalla legge italiana;
• risoluzione del rapporto di lavoro a seguito del raggiungimento dell’età richiesta per il diritto alla “pensione di vecchiaia” o in caso di prepensionamento;
• risoluzioni del rapporto di lavoro, anche consensuali, avvenute a seguito di processi di riorganizzazione aziendale in base ai quali sono previsti trattamenti accompagnatori alla quiescenza;
• situazioni di Perdita d’Impiego/Disoccupazione che diano luogo all’indennizzo da parte della Cassa Integra- zione Guadagni Ordinaria, Edilizia o Straordinaria;
• qualora l’Assicurato sia stato assoggettato a contratto di solidarietà;
• qualora la Perdita d’Impiego/Disoccupazione sia conseguenza di licenziamento per superamento del limite del periodo di comporto;
• qualora l’Assicurato non abbia svolto attività lavorativa continuativa come dipendente nei 12 (dodici) mesi precedenti la data di Perdita d’Impiego/Disoccupazione.
Nessuna prestazione sarà corrisposta se per lo stesso periodo Poste Assicura S.p.A. ha pagato altri importi a titolo di indennizzo per il caso di Inabilità temporanea totale da infortunio o malattia.
Art. 6.3 - Denuncia del sinistro e relativi obblighi
L’Assicurato deve, utilizzando l’apposito Modulo di denuncia Sinistro, entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi della Disoccupazione:
1. comunicare alla Società la propria disoccupazione inviando copia del documento comprovante la cessazio- ne del rapporto di lavoro;
2. sciogliere il datore di lavoro da ogni riserbo;
3. comprovare l’iscrizione alla lista di collocamento o l’inserimento nelle liste di mobilità e la permanenza in tali liste di mese in mese;
4. consentire un’indagine e/o accertamenti da parte di persone di fiducia della Società, i cui costi saranno a totale carico della Società medesima.
Quando un sinistro per Disoccupazione sia stato chiuso per qualunque ragione, salvo quella relativa all’esauri- mento del massimale globale, nessun indennizzo verrà corrisposto per successivi eventi di Disoccupazione sal- vo che, nel periodo intercorrente tra gli eventi, l’Assicurato sia ritornato ad essere Lavoratore Dipendente per un periodo pari alla Ripresa di occupazione di 90 (novanta) giorni consecutivi. Gli obblighi assunti dalla Società con
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la presente polizza relativamente al rischio per Disoccupazione sono definitivamente esauriti qualora la pratica precedente si sia chiusa per esaurimento del massimale globale di 24 indennizzi mensili.
Art. 6.4 - Termini di carenza
In caso di licenziamento comunicato all’Assicurato o di cui lo stesso sia venuto a conoscenza durante il periodo di carenza, pari a 60 (sessanta) giorni, perché lo stesso abbia diritto agli indennizzi, dovrà essere stato nuova- mente assunto come Lavoratore Dipendente e conseguentemente a ciò dovrà avere successivamente prestato servizio per un periodo pari alla Ripresa di occupazione di 90 (novanta) giorni consecutivi.
Mod. 0110/2 Ed. 18 settembre 2013
data ultimo aggiornamento: 18 settembre 2013
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LEGGERE ATTENTAMENTE LA SOTTOSTANTE INFORMATIVA PRIVACY PRIMA DI COMPILARE IL MODULO DI DENUNCIA SINISTRO.
Informativa privacy relativamente all’attività liquidazione sinistri (1)
Finalità del trattamento dei dati personali
I dati personali forniti mediante la compilazione del “Modulo di Denuncia Sinistro” o da altri soggetti(2) sono trattati per:
a) finalità connesse all’esecuzione del contratto
• dare esecuzione al contratto assicurativo e più in generale per ogni finalità assicurativa(3), in particolare per procedere all’attività di liquidazione dei sinistri;
b) finalità derivanti da obblighi di legge
• adempiere ad ogni obbligo di legge, regolamento o della normativa europea connesso all’esecuzione del contratto assicurativo.
Modalità del trattamento dei dati personali
I Suoi dati personali sono trattati, in particolare per il servizio di liquidazione dei sinistri, la fornitura dei prodotti e delle informazioni da Lei richieste, mediante l’ausilio di strumenti elettronici o anche senza tale ausilio.
Natura del conferimento dei dati personali, Suo consenso ed eventuali conseguenze di un rifiuto Per la fornitura di servizi assicurativi ed in particolare nell’ambito del servizio di liquidazione dei sinistri che La riguardano abbiamo necessità di trattare anche dati “sensibili”(4), come ad esempio nel caso di perizie mediche. Le chiediamo di esprimere il consenso per il trattamento di tali dati per queste specifiche finalità. Il conferimento dei Suoi dati personali sensibili non è obbligatorio per legge, tuttavia senza i Suoi dati non potremmo fornirLe i servizi e i prodotti assicurativi in tutto o in parte ovvero procedere alla liquidazione del sinistro.
Alcuni dati viceversa devono essere comunicati da Lei o da terzi per obbligo di legge: lo prevede ad esem- pio la disciplina antiriciclaggio; così pure i Suoi dati devono da noi essere comunicati, per obbligo di legge, ad enti e organismi pubblici, quali IVASS - Casellario Centrale Infortuni - UIC - Motorizzazione Civile - Enti Gestori di Assicurazioni Sociali Obbligatorie, nonché - in caso di richiesta - all’Autorità Giudiziaria e alle Forze dell’Ordine.
Comunicazione dei dati a soggetti terzi
Per le finalità sopra descritte i Suoi dati potrebbero essere comunicati a soggetti che operano in qualità di titolari autonomi del trattamento per finalità assicurativa, anche in virtù di obblighi di legge, ovvero a sog- getti di nostra fiducia che svolgono - per nostro conto - compiti di natura tecnica od organizzativa, alcuni di questi anche all’estero, in qualità di “responsabile” o “incaricato” del trattamento dei dati.
Si tratta in modo particolare di soggetti facenti parte del Gruppo Poste Italiane, della società Poste Assicura S.p.A., della Società Poste Vita S.p.A. e della catena distributiva quali agenti, sub-agenti, mediatori di assi- curazione e riassicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; consulenti tecnici ed altri soggetti che svolgono attività ausiliarie per conto della Società, quali professionisti legali, periti e me- dici, società di servizi per il quietanzamento, società di servizi cui sono affidate la gestione, la liquidazione e il pagamento dei sinistri, centrali operative di assistenza e società di consulenza per la tutela giudiziaria, cliniche convenzionate, società di servizi informatici e telematici o di archiviazione dati; società di servizi postali indicate nel plico postale; società di revisione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari, società di servizi per il controllo delle frodi, società di recupero crediti.
In considerazione della complessità della nostra organizzazione e della stretta interrelazioni fra le fra le varie funzioni aziendali, Le precisiamo infine che quali responsabili o incaricati del trattamento possono venire a conoscenza dei dati tutti i nostri dipendenti e/o collaboratori di volta in volta interessati o coinvolti nel perseguimento delle finalità sopra indicate nell’ambito delle rispettive mansioni ed in conformità alle istruzioni ricevute.
Esercizio dei diritti
La informiamo inoltre che Lei ha il diritto di conoscere in ogni momento quali sono i Suoi dati in nostro pos- sesso e come essi vengono utilizzati. Ha anche il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento(5).
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Per l’esercizio dei Suoi diritti può rivolgersi a:
Poste Vita S.p.A. Poste Assicura S.p.A. Ufficio Privacy
Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx, 0 00000 Xxxx
fax 06/5492.4258
(1) Art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali ( D.lgs. N. 196/2003 )
(2) Altri soggetti che effettuano operazioni che La riguardano o che, per soddisfare una Sua richiesta forniscono all’azienda informazioni commerciali, finanziarie, professionali, etc.
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(4) Sono considerati sensibili i dati relativi allo stato di salute, a malattie ed infortuni.
(5) Questi diritti sono previsti dall’art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali. La cancellazione e il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge. Per l’ integrazione occorre vantare un interesse. Il diritto di opposizione può essere sempre esercitato nei riguardi del materiale commerciale e pubblicitario, della vendita diretta o delle ricerche di mercato. Negli altri casi l’opposizione presuppone un motivo legittimo.
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FAC-SIMILE DA FOTOCOPIARE PRIMA DELLA COMPILAZIONE
Postaprotezione prestito Modulo di Denuncia Sinistro
Garanzia A - Assicurazione temporanea in caso di morte a capitale decrescente
N° Polizza: ................................................................. Ufficio Postale N° ............................................................................
Indirizzo: ................................................................................................................................................................................
N° Prestito personale: ..........................................................................................................................................................
Cognome e Nome dell’Assicurato Cod. Fisc.
Da spedire a mezzo raccomandata A.R. a: Poste Vita S.p.A. - Ufficio Gestione Liquidazioni Vita - Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx, 0 - 00000 Xxxx oppure a mezzo fax al numero 00.0000.0000
BENEFICIARIO/I
1) Cognome e Nome ............................................................................sesso qM qF data di nascita ……. /……. /……..
Comune di nascita ............................................Prov Cod. Fisc.
Comune di residenza ........................................ Cap. .............. Prov. ...............................................................................
Tel.: (casa) ........................................ (ufficio) .................................................. (cell) .....................................................
Indirizzo ............................................................................................................................................................................
2) Cognome e Nome ........................................................................... sesso qM qF data di nascita ……. /……. /……..
Comune di nascita ............................................Prov Cod. Fisc.
Comune di residenza ........................................ Cap. .............. Prov. ...............................................................................
Tel.: (casa) ........................................ (ufficio) .................................................. (cell) .....................................................
Indirizzo .............................................................................................................................................................................
GARANZIA
q Decesso (documenti da presentare dagli Aventi diritto):
- indicazione del luogo, giorno, ora e causa dell’evento;
- l’originale del Modulo di Adesione;
- il certificato di morte dell’Assicurato;
- la relazione dell’ultimo medico curante sulle cause del decesso redatta su apposito modulo di seguito allegato (se il decesso è avvenuto a seguito di malattia);
- la copia del Verbale delle Autorità competenti (in caso di morte violenta);
- la documentazione completa di carattere sanitario (referti di pronto soccorso, esami clinici ed eventuali cartelle cliniche relative agli ultimi 5 anni di vita dell’Assicurato);
- l’atto di notorietà da cui risulti l’ esistenza o meno di testamento e, in caso affermativo, copia autentica del testamento pubblicato. Nel caso in cui la designazione beneficiaria sia genericamente determinata, dall’atto di notorietà dovrà risultare l’elenco di tutti gli eredi con l’indicazione delle generalità complete, dell’età, dello stato civile, della capacità di agire di ciascuno di essi, del rapporto e grado di parentela con l’Assicurato e con l’esplicita dichiarazione che oltre a quelli elencati non esistono, né esistevano alla morte dell’Assicurato, altre persone aventi comunque diritto per legge alla successione;
- il decreto di autorizzazione del Xxxxxxx Xxxxxxxx a riscuotere la somma dovuta (nel caso di eredi minori);
- la copia del piano di ammortamento sottoscritto all’atto della stipula del prestito personale;
- la copia di un documento identificativo e il codice fiscale di ogni Beneficiario.
Indicare l’Ufficio Postale presso cui inviare l’assegno relativo alla liquidazione
........................................................................................................................................................................
Data Gli Aventi Diritto
.................... ......................................................
......................................................
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FAC-SIMILE DA FOTOCOPIARE PRIMA DELLA COMPILAZIONE
(Questionario da compilare a cura del medico curante a seguito di decesso per malattia)
Relazione del medico curante sulle cause di decesso dell’Assicurato
Il medico deve redigere il rapporto con ogni scrupolosità, mettendo in rilievo tutte le circostanze che possono illu- strare la genesi, l’inizio o il decorso dell’ultima malattia dell’Assicurato.
Cognome e nome dell’Assicurato/a .......................................................................................................................
Età ……………………. Professione ......................................................................................................................
Data del decesso ……………………………………. Luogo del decesso ...............................................................
Causa di morte .....................................................................................................................................................
1. Era Lei il medico abituale dell’Assicurato/a? .....................................................................................................
In caso affermativo, da quanto tempo?..............................................................................................................
In quali epoche visitò l’Assicurato/a? ................................................................................................................
2. Quando è stato consultato per la prima volta in relazione alla malattia che determinò la morte?
...........................................................................................................................................................................
3. Da quali sintomi venne dedotta la natura dell’ultima malattia?
.........................................................................................................................................................................
4. In base ai dati anamnestici ed ai sintomi osservati, a quale data doveva presumibilmente riportarsi l’inizio dell’ultima malattia?
...........................................................................................................................................................................
5. Quando e dove è stata diagnosticata la malattia? .............................................................................................
Quale ne fu il decorso?
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
6. Nell’anamnesi familiare dell’Assicurato/a vi sono precedenti che avrebbero potuto aumentare il rischio? In caso affermativo si prega di specificare quali malattie, grado di parentela e a quale età è stata formulata la diagnosi.
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
7. L’Assicurato/a era a conoscenza della natura del male che ha causato il decesso o della natura di eventuali condizioni morbose precedenti? ........................................................................................................................
In caso affermativo, da quando?........................................................................................................................
8. L’Assicurato/a, per quanto Le è dato di sapere, fumava o aveva mai fumato? .................................................
In caso affermativo:
- quantità giornaliera .........................................................................................................................................
- da quanto tempo..............................................................................................................................................
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Qualora avesse smesso di fumare, può precisare quando e per quale motivo?
...........................................................................................................................................................................
9. L’Assicurato/a per quanto Le è dato di sapere, ha mai abusato di alcool o droghe?
...........................................................................................................................................................................
In caso affermativo si prega dare indicazioni sul tipo di abuso e da quanto tempo.
...........................................................................................................................................................................
10. Si prega di fornire dettagli in merito ad eventuali ricoveri in ospedale e/o case di cura (nome dell’Istituto, date, motivo e durata del ricovero ecc.).
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
11. L’Assicurato/a soffriva di malattie pregresse? ..................................................................................................
In caso affermativo si prega specificare quali e l’epoca di insorgenza.
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
La preghiamo di fornire qui di seguito ulteriori informazioni che, a Xxx giudizio, possano aiutare il nostro comitato medico nella valutazione del sinistro.
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
IL MEDICO CURANTE
Luogo e data ………………………… …………………………………………..
(firma)
………………………………………….. (timbro)
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FAC-SIMILE DA FOTOCOPIARE PRIMA DELLA COMPILAZIONE
Postaprotezione prestito Modulo di Denuncia Sinistro
Garanzia B - Assicurazione di invalidità totale e permanente da infortunio o malattia Garanzia C - Assicurazione di Inabilità temporanea totale da infortunio o malattia Garanzia D - Assicurazione malattia grave
Garanzia E - Assicurazione di Disoccupazione
N° Polizza: …………......................................................... Ufficio Postale N° ......................................................................
Indirizzo: ................................................................................................................................................................................
N° Prestito personale: ...........................................................................................................................................................
Da spedire a mezzo raccomandata A.R. a:
Poste Assicura S.p.A. - Ufficio Sinistri - Piazzale Xxxxxx Xxxxxxxx, 3 - 00000 Xxxx
oppure a mezzo fax al numero 06/5492.4475
L’ASSICURATO
Cognome e Nome ................................................................................. sesso qM qF data di nascita ……. /……. /……..
Comune di nascita ..................................................Prov Cod. Fisc.
Comune di residenza ....................................................................................... Cap............................ Prov.........................
Tel.: (casa) .............................................. (ufficio) ................................................... (cell) ...................................................
Indirizzo .................................................................................................................................................................................
Occupazione .........................................................................................................................................................................
GARANZIE
q Invalidità Totale Permanente (tutti gli assicurati)
- indicazione del luogo, giorno, ora e causa dell’evento;
- certificato medico;
- eventuale ulteriore documentazione di carattere sanitario ritenuta necessaria dalle Società.
q Inabilità Temporanea Totale (lavoratori autonomi)
- indicazione del luogo, giorno, ora e causa dell’evento;
- certificato medico (anche per la continuazione di sinistro);
- eventuale ulteriore documentazione di carattere sanitario ritenuta necessaria dalle Società.
q Malattia grave (non lavoratori)
- certificato medico;
- eventuale ulteriore documentazione di carattere sanitario ritenuta necessaria dalle Società.
q Disoccupazione (lavoratori dipendenti)
- copia del documento comprovante la cessazione del rapporto di lavoro riportante la motivazione;
- copia dell’iscrizione alla lista di collocamento o l’inserimento nelle liste di mobilità e la permanenza in tali liste di mese in mese;
- copia della lettera di assunzione e/o busta paga.
Modalità di pagamento prescelta e riferimenti per la liquidazione (barrare con “x” la modalità prescelta):
q Accredito su C/C BancoPosta N° ............................ IBAN ...............................................................................................
q Accredito su libretto postale (Libretto N° )
q Assegno postale (Indicare se recapitare c/o domicilio oppure c/o Ufficio Postale)
In conformità alle finalità espresse nell’informativa privacy relativa alle attività di liquidazione dei sinistri, si rilascia il consenso al trattamento dei miei dati personali e sensibili.
Data L’Assicurato (o chi ne fa le veci)
.................... ................................................................................................
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Tabella Inail - Allegato 1 al D.P.R. 30.06.1965 n. 1124 | |
Lesione | Indennità a destra a sinistra |
Sordità completa di un orecchio | 15% |
Sordità completa bilaterale | 60% |
Perdita totale della facoltà visiva di un occhio | 35% |
Perdita anatomica o atrofia del globo oculare senza possibilità di protesi | 40% |
Altre menomazioni della facoltà visiva (si veda tabella specifica) | --- |
Stenosi nasale assoluta unilaterale | 8% |
Stenosi nasale assoluta bilaterale | 18% |
Perdita di molti denti in modo che risulti gravemente compromessa la funzione masticatoria: a) con possibilità di applicazione di protesi efficace b) senza possibilità di applicazione di protesi efficace | 11% 30% |
Perdita di un rene con integrità di un rene superstite | 25% |
Perdita della milza senza alterazioni della crasi ematica | 15% |
Per la perdita di un testicolo non si corrisponde indennità | --- |
Esiti di frattura della clavicola bene consolidata, senza limitazione dei movimenti del braccio | 5% |
Anchilosi completa dell’articolazione scapolo-omerale con arto in posizione favo- revole quando coesista immobilità della scapola | 50% 40% |
Anchilosi completa dell'articolazione scapolo-omerale con arto in posizione favo- revole con normale mobilità della scapola | 40% 30% |
Perdita del braccio: a) per disarticolazione scapolo omerale b) per amputazione al terzo superiore | 85% 75% 80% 70% |
Perdita del braccio al terzo medio o totale dell’avambraccio | 75% 65% |
Perdita dell’avambraccio al terzo medio o perdita della mano | 70% 60% |
Perdita di tutte le dita della mano | 65% 55% |
Perdita del pollice e del primo metacarpo | 35% 30% |
Perdita totale del pollice | 28% 23% |
Perdita totale dell’indice | 15% 13% |
Perdita totale del medio | 12% |
Perdita totale dell’anulare | 8% |
Perdita totale del mignolo | 12% |
Perdita della falange ungueale del pollice | 15% 12% |
Perdita della falange ungueale dell’indice | 7% 6% |
Perdita della falange ungueale del medio | 5% |
Perdita della falange ungueale dell’anulare | 3% |
Perdita della falange ungueale del mignolo | 5% |
Perdita delle ultime due falangi dell’indice | 11% 9% |
Perdita delle ultime due falangi del medio | 8% |
Perdita delle ultime due falangi dell’anulare | 6% |
Perdita delle ultime due falangi del mignolo | 8% |
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Tabella Inail - Allegato 1 al D.P.R. 30.06.1965 n. 1124 | ||
Lesione | Indennità | |
a destra | a sinistra | |
Anchilosi totale dell’articolazione del gomito con angolazione tra 110° - 75°: a) in semipronazione b) in pronazione c) in supinazione d) quando l’anchilosi sia tale da permettere i movimenti di pronosupinazione | 30% 35% 45% 25% | 25% 30% 40% 20% |
Anchilosi totale articolazione del gomito in flessione massima o quasi | 55% | 50% |
Anchilosi totale articolazione del gomito in estensione completa o quasi: | ||
a) in semipronazione | 40% | 35% |
b) in pronazione | 45% | 40% |
c) in supinazione | 55% | 50% |
d) quando l’anchilosi sia tale da permettere i movimenti di pronosupinazione | 35% | 30% |
Anchilosi completa dell’articolazione radiocarpica in estensione rettilinea | 18% | 15% |
Se vi è contemporaneamente abolizione dei movimenti di pronosupinazione: | ||
a) in semipronazione | 22% | 18% |
b) in pronazione | 25% | 22% |
c) in supinazione | 35% | 30% |
Anchilosi completa coxo-femorale con arto in estensione e in posizione favorevole | 45% | |
Perdita totale di una coscia per disarticolazione coxo-femorale o amputazione alta, che non renda possibile l'applicazione di un apparecchio di protesi | 80% | |
Perdita di una coscia in qualsiasi altro punto | 70% | |
Perdita totale di una gamba o amputazione di essa al terzo superiore, quando non sia possibile l'applicazione di un apparecchio articolato | 65% | |
Perdita di una gamba al terzo superiore quando sia possibile l'applicazione di un apparecchio articolato | 55% | |
Perdita di una gamba al terzo inferiore o di un piede | 50% | |
Perdita dell'avampiede alla linea tarso-metatarso | 30% | |
Perdita dell'alluce e corrispondente metatarso | 16% | |
Perdita totale del solo alluce | 7% | |
Per la perdita di ogni altro dito di un piede non si fa luogo ad alcuna indennità, ma ove occorra perdita di più dita di ogni altro dito perduto è valutato il | 3% | |
Anchilosi completa rettilinea del ginocchio | 35% | |
Anchilosi tibio-tarsica ad angolo retto | 20% | |
Semplice accorciamento di un arto inferiore che superi i tre centimetri e non oltrepassi i cinque centimetri | 11% |
In caso di constatato mancinismo le percentuali di riduzione dell’attività di lavoro stabilite per l’arto superiore destro si intendono applicate al sinistro e quelle del sinistro al destro.
3/3
Tabella di valutazione delle menomazioni dell’acutezza visiva
Visus perduto Indennizzo dell’occhio | Visus residuo | Indennizzo dell’occhio con acutezza visiva minore | Indennizzo dell’occhio con acutezza visiva maggiore |
1/10 | 9/10 | 1% | 2% |
2/10 | 8/10 | 3% | 6% |
3/10 | 7/10 | 6% | 12% |
4/10 | 6/10 | 10% | 19% |
5/10 | 5/10 | 14% | 26% |
6/10 | 4/10 | 18% | 34% |
7/10 | 3/10 | 23% | 42% |
8/10 | 2/10 | 27% | 50% |
9/10 | 1/10 | 31% | 58% |
10/10 | 0 | 35% | 65% |
Note:
1. In caso di menomazione binoculare, si procede a conglobamento delle valutazioni effettuate in ciascun occhio.
2. La valutazione è riferita all’acutezza visiva quale risulta dopo la correzione ottica, sempre che la correzione stessa sia tollerata: in caso diverso la valutazione è riferita al visus naturale.
3. Nei casi in cui la valutazione è riferita all’acutezza visiva raggiunta con correzione, il grado di invalidità permanente, calcolato secondo le norme che precedono, viene aumentato in misura variabile da 2 a 10 punti a seconda dell’entità del vizio di rifrazione.
4. La perdita di 5/10 di visus di un occhio, essendo l’altro normale, è valutata il 16% se si tratta di un infortunio agricolo.
5. In caso di afachia monolaterale:
con visus corretto di 10/10, 9/10, 8/10 15%
con visus corretto di 7/10 18%
con visus corretto di 6/10 21%
con visus corretto di 5/10 24%
con visus corretto di 4/10 28%
con visus corretto di 3/10 32%
con visus corretto inferiore a 3/1035%
6. In caso di afachia bilaterale, dato che la correzione ottica è pressoché uguale e pertanto tollerata, si applica la tabella di valutazione delle menomazioni dell’acutezza visiva, aggiungendo il 15% per la correzione ottica e per la mancanza del potere accomodativo.
1/1
FAC-SIMILE DA FOTOCOPIARE PRIMA DELLA COMPILAZIONE
MODULO ESTINZIONE O MANTENIMENTO COPERTURA ASSICURATIVA
N° Polizza: ....................................................... Ufficio Postale N°.........................................................................................
Indirizzo ...................................................................................................................................................................................
N° Prestito personale: ............................................................................................................................................................
Da spedire a mezzo raccomandata A.R. a:
Poste Assicura S.p.A. - Ufficio Gestione Portafoglio - Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx, 0 - 00000 Xxxx
oppure
a mezzo fax al numero 00.0000.0000
L’ASSICURATO
Cognome e Nome ................................................................................ sesso qM qF data di nascita ……. /……. /……..
Comune di nascita .................................................. Prov Cod. Fisc.
Comune di residenza ....................................................................................... Cap............................ Prov...........................
Tel.: (casa) ............................................... (ufficio) .................................................. (cell) ......................................................
Indirizzo ..................................................................................................................................................................................
Occupazione ...........................................................................................................................................................................
informa Poste Assicura S.p.A. di aver provveduto ad inoltrare all’Ente Erogante la domanda di:
Xxxxxxxxxx anticipata totale del prestito e pertanto, ai sensi del Regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010 art. 49, chiede che in caso di esito positivo dell’operazione di cui sopra:
q la polizza cessi la propria operatività e sia restituita la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria (premio non goduto) determinato ex art. 1.5 delle Condizioni di Assicurazione.
L’importo determinato dovrà essere accreditato:
- sul conto corrente BancoPosta dell’Assicurato IBAN ....................................................................................................
- oppure sul conto corrente Banca ……………………………..…….…………. IBAN .......................................................
q la polizza continui la sua operatività fino alla naturale scadenza secondo quanto indicato all’art. 1.5 delle Condizioni di Assicurazione.
Allegati richiesti: copia del bonifico relativo all’estinzione anticipata totale del prestito
Si precisa che la scelta così effettuata avrà efficacia sia nei confronti di Poste Vita S.p.A. che nei confronti di Poste Assicura S.p.A.
Luogo e data ....................................................................................
Firma ...............................................................................................
Poste Vita S.p.A. • 00144, Xxxx (XX), Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx, 0 • Tel.: (x00) 00 000000 • Fax: (x00) 00 00000000 • xxx.xxxxxxxxx.xx
• Partita IVA 05927271006 • Codice Fiscale 07066630638 • Capitale Sociale Euro 1.066.607.898,00 i.v. • Registro Imprese di Roma n. 29149/2000, REA n. 934547
• Iscritta alla Sezione I dell’Albo delle imprese di assicurazione al n. 1.00133 • Autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa in base alle delibere ISVAP
n. 1144/1999, n. 1735/2000, n. 2462/2006 e n. 2987/2012 • Società capogruppo del gruppo assicurativo Poste Vita, iscritto all’albo dei gruppi assicurativi al n. 043
• Società con socio unico, Poste Italiane S.p.A., soggetta all’attività di direzione e coordinamento di quest’ultima.
Poste Assicura S.p.A.
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Poste Assicura S.p.A. • 00144, Xxxx (XX), Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx, 0 • Tel.: (x00) 00 000000 • Fax: (x00) 00 00000000 • xxx.xxxxx-xxxxxxxx.xx
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Mod. 0110 Ed. 18 settembre 2013
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• Partita IVA e Codice Fiscale 07140521001, Capitale Sociale Euro 25.000.000,00 i.v. • Registro Imprese di Roma n. 07140521001, REA n. 1013058 • Iscritta alla Sezione I dell’Albo delle imprese di assicurazione al n. 1.00174 • Autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa in base alla delibera ISVAP n. 2788/2010 • Società appartenente al gruppo assicurativo Poste Vita, iscritto all’albo dei gruppi assicurativi al n. 043 • Società con socio unico, Poste Vita S.p.A., soggetta all’attività di direzione e coordinamento di quest’ultima.
Per informazioni:
000.00.00.00