REGOLAMENTO FSBA
REGOLAMENTO FSBA
Regolamento del Fondo di Solidarietà Bilaterale per l’Artigianato - FSBA aggiornato alla Legge 30 dicembre 2021, n. 234 e al D.L. 27 gennaio 2022, n. 4
In ragione degli Accordi Interconfederali del 10 dicembre 2015, del 18 gennaio 2016 e del 2
settembre 2022, sottoscritti ex art. 27 d.lgs. 14 dicembre 2015, n. 148, dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative nel settore dell’artigianato a livello nazionale, CONFARTIGIANATO IMPRESE, CNA, CASARTIGIANI, CLAAI, CGIL, CISL, UIL, il presente
Regolamento è stato adottato in data 14/12/2022 per il funzionamento del Fondo di Solidarietà Bilaterale dell’Artigianato, denominato anche “FSBA”.
In ragione dell’Accordo Interconfederale del 2 settembre 2022, FSBA ha modificato il presente Regolamento per conformarsi alla Legge 30 dicembre 2021, n. 234 e al D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, i quali hanno in parte riformato l’assetto di cui al d.lgs. 14 settembre 2015, n. 148. Il presente Regolamento integra le norme dell’Atto costitutivo e dello Statuto di FSBA.
Ai fini del presente Regolamento si noti che (i) per “AIS” si intende l’assegno di integrazione salariale per causali ordinarie e straordinarie di cui possono beneficiare i lavoratori subordinati riferibili a datori di lavoro vincolati a FSBA che abbiano alle proprie dipendenze almeno un lavoratore; (ii) per “ACIGS” si intende l’assegno di integrazione salariale per ragioni straordinarie di cui possono beneficiare i lavoratori subordinati riferibili a datori di lavoro vincolati a FSBA che abbiano alle proprie dipendenze più di 15 lavoratori, (iii) per “PFSBA” si intende la piattaforma digitale FSBA mediante cui i datori di lavoro, di cui all’art. 1 che segue, svolgono le operazioni di flusso informatico relative alle comunicazioni obbligatorie, con inserimento dei dati-azienda e dati-lavoratori, verifiche sulle eventuali istruttorie, verifiche sull’effettuazione di pagamenti relativi agli assegni, verifiche sulla regolarità contributiva e quanto altro si renda necessario per facilitare lo scambio di informazioni richiesti da legge e contrattazione collettiva istitutiva di FSBA, (iv) per “EBR” si intende l’ente bilaterale territorialmente competente in relazione al sistema consolidato della bilateralità artigiana costituito dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative nel settore dell’artigianato a livello nazionale, CONFARTIGIANATO IMPRESE, CNA, CASARTIGIANI, CLAAI, CGIL, CISL, UIL.
Art. 1 - Datori di lavoro vincolati a FSBA. Riscossione coattiva
1. Sono vincolati a FSBA (i) i datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze almeno un lavoratore e che, possedendo le caratteristiche di cui alla l. 8 agosto 1985, n° 443, siano inquadrati per i profili previdenziali con il codice “XXX xxxxxxx 0/Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx 0X”, xxxxxx (xx) i datori di lavoro artigiani dell’indotto che fruivano, fino al 31 dicembre 2021, di trattamenti di CIGS.
2. A FSBA possono essere altresì vincolati i sistemi organizzativi, gli enti, le società promosse, costituite o partecipate dalle organizzazioni istitutive di FSBA e che hanno sottoscritto l’Accordo Interconfederale del 10 dicembre 2015 (codice autorizzativo 7B).
3. FSBA, in collaborazione con l’INPS e altri enti preposti, rileva le irregolarità contributive, anche ai fini dell’applicazione del regime di riscossione coattiva di cui all’art. 33, co. 4, d.lgs. 14 settembre 2015, n. 148. Con successiva comunicazione ai datori di lavoro vincolati a FSBA, si renderanno note le condizioni e le modalità della riscossione coattiva.
1
Art. 2 - Causali
1. Si può essere beneficiari di AIS per causali ordinarie (i) in caso di situazione aziendale dovuta ad eventi transitori non imputabile all’impresa o ai dipendenti, ivi comprese le situazioni climatiche, o (ii) in caso di situazioni temporanee di mercato.
2. Si può essere beneficiari di AIS per causali straordinarie qualora il datore di lavoro (i) segnali, nell’ambito dell’accordo collettivo, una situazione di riorganizzazione aziendale per realizzare processi di transizione, anche definiti dalla contrattazione collettiva sottoscritta dalle parti istitutive di FSBA, (ii) intenda gestire, nell’ambito dell’accordo collettivo, una crisi aziendale; (iii) sottoscriva, all’esito di esame congiunto presso la commissione paritetica competente, un contratto di solidarietà di cui all’art. 21, d.lgs. 148/2015.
3. Si può essere beneficiari di ACIGS qualora il datore di lavoro (i) segnali, nell’ambito dell’accordo collettivo, una situazione di riorganizzazione aziendale per realizzare processi di transizione, anche definiti dalla contrattazione collettiva sottoscritta dalle parti istitutive di FSBA, (ii) intenda gestire, nell’ambito dell’accordo collettivo, una crisi aziendale, (iii) sottoscriva, all’esito di esame congiunto presso la commissione paritetica competente, un contratto di solidarietà di cui all’art. 21, d.lgs. 148/2015.
4. I lavoratori beneficiari di ACIGS, allo scopo di mantenere o sviluppare le competenze, sono tenuti a partecipare a iniziative di carattere formativo o di riqualificazione, anche mediante fondi interprofessionali, in conformità al DM 2 agosto 2022. A tal fine, nell’ambito del sistema della bilateralità artigiana consolidato, Fondartigianato viene considerato dalle parti istitutive di FSBA il fondo interprofessionale di riferimento per tali attività formative.
Art. 3 - Aliquote contributive
1. A far data dal giorno 1° gennaio 2023, la contribuzione relativa all’AIS, all’AGIGS e al contributo addizionale è pari a quanto disposto nello schema che segue:
Xxxxxxxx contributiva | Ripartizione delle aliquote contributive | |
Datori di lavoro sino a 15 lavoratori | 0,60% in relazione alla RIP – retribuzione imponibile ai fini previdenziali | di cui 1/4 per il lavoratore e 3/4 per il datore di lavoro |
Datori di lavoro - più di 15 lavoratori | 0,60% + 0,40% in relazione alla RIP – retribuzione imponibile ai fini previdenziali | di cui 1/4 per il lavoratore e 3/4 per il datore di lavoro |
per i Datori di lavoro con più di 15 lavoratori che presentano domanda ACIGS | 4% per la contribuzione addizionale ACIGS – in relazione alle retribuzioni perse di cui all’art. 5 d.lgs. 148/2015 | A carico del datore di lavoro |
2. A decorrere dal 1° gennaio 2025, a favore dei datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di quindici dipendenti e che non abbiano presentato domanda di assegno di integrazione salariale per almeno 24 mesi, a far data dal termine del periodo di fruizione del trattamento, è stabilita una contribuzione addizionale ridotta del 50%.
3. La media occupazionale (fino a 15 lavoratori, oltre 15 lavoratori) è riferita al semestre precedente. La prima verifica viene effettuata il 1° gennaio 2023 con riferimento al semestre 1° luglio – 31 dicembre 2022.
2
Art. 4 - Prestazioni di sostegno al reddito
1. Anche in ragione dell’accordo collettivo, depositato nella PFSBA (piattaforma digitale), avendo presentato l’istanza, FSBA eroga l’assegno di integrazione salariale, per ragioni ordinarie e straordinarie, nel limite unico del vigente massimale mensile pari ad euro 1.222,51 e successivi adeguamenti, ai lavoratori che abbiano un’anzianità di almeno 30 giorni effettivi di impiego.
2. La durata massima di ciascuna prestazione è ricapitolata nel seguente schema:
Durata massima | |
Datori di lavoro - sino a 15 lavoratori | 26 settimane di AIS, per ragioni ordinarie e straordinarie, nel biennio mobile |
Datori di lavoro - più di 15 lavoratori | 26 settimane di AIS per ragioni ordinarie, nel biennio mobile 24 mesi di integrazioni salariali straordinarie per riorganizzazione aziendale, nel quinquennio mobile (ACIGS) 12 mesi di integrazioni salariali straordinarie per crisi aziendale, nei limiti dell’art. 22, co. 2, d.lgs. 148/2015 (ACIGS) 36 mesi di integrazioni salariali straordinarie per contratto di solidarietà, nel quinquennio mobile (ACIGS) |
3. Il biennio/quinquennio mobile è calcolato dal giorno di effettiva fruizione della prestazione. Ogni giornata che presenti una qualsiasi riduzione dell’orario giornaliero applicato, riferibile alle prestazioni AIS, equivale a una giornata di sospensione, con l’effetto che deve considerarsi fruita ogni giornata nella quale almeno un lavoratore è stato posto in integrazione salariale, anche soltanto per un’ora, indipendentemente dal numero dei lavoratori in forza. I periodi di fruizione ACIGS sono computati avendo riguardo all’intero periodo di copertura della prestazione, non alle singole giornate di sospensione del lavoro, con la conseguenza che si considera fruito tutto il periodo al momento della presentazione della domanda.
4. FSBA eroga le prestazioni direttamente al lavoratore o, in alternativa, indirettamente per il tramite del datore di lavoro in base alle prassi regionali. La rendicontazione delle assenze viene effettuata mediante la PFSBA.
Art. 5 - Computo della base contributiva.
1. Il versamento del contributo viene effettuato dal datore di lavoro per tutti i lavoratori in forza nel mese di riferimento, considerando anche i lavoratori a domicilio e gli apprendisti di cui agli artt. 43, 44 e 45 d.lgs. 10 giugno 2015, n. 81.
2. Il versamento avviene secondo la vigente modalità, utilizzando il modello F24, rigo unico, con lo specifico codice tributo EBNA.
Art. 6 – Contribuzione correlata
1. La contribuzione correlata, calcolata dall’INPS, viene versata tempestivamente da FSBA all’INPS in ragione dell’accesso alle prestazioni AIS e ACIGS e in conformità all'art. 40, l. 4 novembre 2010, n. 183 e alla Circ. INPS 12 aprile 2019, n. 53.
2. La base imponibile per la contribuzione correlata è definita secondo il d.lgs. 15 settembre 2015, n. 148.
3
Art. 7 – Compatibilità con il lavoro
1. Si applica il regime di cui all’art. 8 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 148, anche mediante una convenzione con il Ministero del Lavoro volta a permettere una verifica contestuale delle comunicazioni obbligatorie relative all’assunzione del lavoratore.
Art. 8 - Documentazione richiesta per l’erogazione delle prestazioni.
1. L’istanza per l’AIS, ordinaria e straordinaria, a cui viene allegato l’accordo collettivo, viene presentata dal datore di lavoro prima della data d’inizio della sospensione di cui all’accordo collettivo. Per gli eventi climatici e/o imprevedibili, di cui all’art. 2, co. 1(i), l’accordo collettivo, sottoscritto successivamente, dev’essere presentato non oltre il termine del mese successivo al verificarsi dell’evento.
2. Tale istanza genera contestualmente un numero di protocollo che è disponibile sulla PFSBA.
3. Il datore di lavoro è tenuto a inviare a FSBA, alla fine di ogni periodo di paga e comunque entro e non oltre il 25 del mese successivo, la rendicontazione relativa alle ore/giornate di lavoro non prestate dal lavoratore destinatario di AIS o ACIGS.
4. In caso di ritardo nell’invio di tale documentazione, l’erogazione avverrà successivamente al corretto invio della stessa. In assenza di tale documentazione, l’erogazione della prestazione non sarà effettuata da FSBA. In tal caso, decorsi 90 giorni dalla presentazione dell’istanza, tale istanza si considera decaduta.
Art. 9 – DURC e regolarità contributiva
1. I datori di lavoro che non siano in regola con la contribuzione obbligatoria relativa agli anni 2019, 2020, 2021 potranno versare, in alternativa al corretto adempimento di quanto dovuto, il contributo una tantum pari a euro 100 per anno per ciascuna posizione lavorativa dichiarata dal datore di lavoro, relativa a ciascuna annualità, al momento della registrazione nella PFSBA.
2. Il DURC che FSBA potrà emettere avrà a oggetto anche la verifica (i) della corretta contribuzione a FSBA, all’INPS, all’INAIL nonché (ii) della corretta applicazione della contrattazione collettiva, nazionale e decentrata, intesa integralmente, per le clausole normative e per le clausole obbligatorie, sottoscritta dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative nel settore dell’artigianato, CONFARTIGIANATO IMPRESE, CNA, CASARTIGIANI, CLAAI, CGIL, CISL, UIL.
Art. 10 – Doppia gestione. Equilibrio di bilancio
1. Anche in considerazione dell’art. 35 del d.lgs. 148/2015, FSBA adotterà un sistema di evidenza contabile dei flussi delle contribuzioni e delle prestazioni relativi a ciascuna gestione per datori di lavoro fino a 15 lavoratori e per datori di lavoro con più di 15 lavoratori.
2. Alla gestione ACIGS confluiscono esclusivamente i relativi contributi, con la conseguenza che i contributi versati a FSBA da datori di lavoro con meno di 15 lavoratori non possono essere utilizzati per eventuali manovre di riequilibrio finanziario a favore di ACIGS.
Art. 11 - Efficacia temporale
1. Tale disciplina avrà effetto dal giorno 1° gennaio 2023.
2. Le prestazioni di integrazione salariale straordinaria per i datori di lavoro con più di 15 dipendenti (ACIGS) saranno erogabili dal giorno 1° luglio 2023, anche in riferimento alle istanze presentate nel primo semestre del 2023.
4