Contract
Accordo, ai sensi dell’articolo 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, concernente la “Determinazione del fabbisogno per l’A.A. 2022-2023 dei laureati magistrali a ciclo unico, dei laureati delle professioni sanitarie e dei laureati magistrali farmacista, biologo, chimico, fisico, psicologo, ai sensi dell’articolo 6- ter del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni”.
Rep. Atti n. 131/CU del 6 luglio 2022
LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO
Nella odierna seduta del 6 luglio 2022:
VISTO l’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il quale stabilisce che questa Conferenza può promuovere e sancire accordi tra il Governo e le Regioni e le Province autonome in attuazione del principio di leale collaborazione, al fine di coordinare l’esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;
VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, che all’articolo 6 ter prevede che, annualmente, il Ministero della salute, sentiti questa Conferenza e la Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e odontoiatri e degli altri Ordini e Collegi professionali interessati, determina con uno o più decreti il fabbisogno per il Servizio sanitario nazionale, anche suddiviso per Regioni, in ordine ai medici chirurghi, veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici, psicologi, nonché al personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione ai soli fini della programmazione da parte del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca degli accessi ai corsi di laurea;
VISTO l’Accordo tra il Governo e le Regioni del 9 giugno 2016 (Rep. Atti 105/CSR) in merito al modello previsionale e ai relativi principi metodologici sviluppati e applicati durante il progetto pilota per la determinazione del fabbisogno formativo per l’A.A. 2016/2017 delle figure professionali di medico chirurgo, odontoiatra, farmacista, infermiere ed ostetrica/o;
VISTO l’Accordo tra il Governo e le Regioni del 25 maggio 2017 (Rep. Atti 69/CSR) con cui la predetta metodologia per la determinazione del fabbisogno formativo per l’A.A. 2017/2018 è stata estesa a tutte le professioni sanitarie, secondo il modello previsionale di cui all’allegato A, parte integrante del medesimo Accordo;
VISTA la nota del 15 giugno del 2022 con la quale il Ministero della salute ha trasmesso lo schema di Accordo in oggetto per il prescritto parere;
VISTA la nota protocollo DAR n. 9832 del 20 giugno 2022, con la quale l’Ufficio di Segreteria della Conferenza ha provveduto alla diramazione del provvedimento in oggetto con contestuale convocazione di una riunione tecnica per il 25 giugno 2022;
VISTA la nota della Commissione salute, protocollo DAR n. 10059 del 20 giugno 2022, con la quale è stato comunicato l’assenso tecnico sul provvedimento in parola;
VISTA la nota protocollo DAR n. 10056 del 22 giugno 2022, con la quale l’Ufficio di Segreteria della Conferenza ha provveduto alla diramazione dell’assenso tecnico di cui sopra e ha provveduto ad annullare la riunione tecnica già convocata per il 25 giugno 2022;
VISTA la nota del 6 luglio 2022, diramata con nota protocollo DAR n. 10775 in pari data, con la quale il Ministero dell’economia e delle finanze ha comunicato “di non avere osservazioni da formulare a condizione, comunque, che l’iniziativa non comporti un incremento degli attuali livelli di spesa per la finanza pubblica per la specifica finalità”;
VISTA la nota del 6 luglio 2022, con la quale l’Ufficio di Gabinetto del Ministero della salute ha confermato “che l’iniziativa non comporta un incremento degli attuali livelli di spesa per la finanza pubblica per la specifica finalità”;
ACQUISITO, nel corso dell’odierna seduta, l’assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano;
SANCISCE ACCORDO
tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nei seguenti termini:
TENUTO CONTO delle attività poste in essere nell’ambito degli incontri tecnici promossi e coordinati dal Ministero della salute che hanno coinvolto i rappresentanti delle Regioni e Province Autonome e i rappresentanti delle Federazioni nazionali degli Ordini delle professioni sanitarie ai fini della determinazione del fabbisogno formativo per l’A.A. 2022/2023, basato sulla previsione di domanda e di offerta a livello regionale e nazionale di professionisti sanitari, i cui principi e le cui specifiche sono descritte nell’allegato A all’Accordo Stato-Regioni del 25 maggio 2017;
PRESO ATTO della stima del fabbisogno formativo per l’A.A. 2022/2023 presentato dalle Regioni e Province autonome, nonché dalle Federazioni nazionali degli Ordini delle professioni sanitarie, come da documentazione acquisita agli atti istruttori al presente Accordo;
CONSIDERATO che il principio generale adottato nella determinazione del fabbisogno formativo per l’anno accademico 2022/2023 è stato quello del pieno accoglimento delle istanze regionali, derogato per le figure professionali di Ostetrica, Fisioterapista, Ortottista, Terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva, Tecnico della riabilitazione psichiatrica, Terapista occupazionale, Educatore professionale, Tecnico sanitario di laboratorio biomedico, Tecnico sanitario di radiologia medica, Tecnico ortopedico, Tecnico audioprotesista, Tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, Assistente sanitario, per le quali il fabbisogno formativo per l’anno accademico 2022/2023 è stato determinato in modo da garantire in tutti i casi il pieno soddisfacimento dei singoli fabbisogni espressi dalle Regioni, incrementandoli, laddove il fabbisogno espresso dalla
relativa Federazione nazionale fosse maggiore rispetto a quello espresso dalle Regioni, fino al raggiungimento del tetto massimo di fabbisogno espresso dalla rispettiva Federazione nazionale;
CONSIDERATO che per tutte le altre figure professionali sono state accolte pienamente le istanze delle Regioni, ad eccezione di quelle relative alle figure professionali di: i) Farmacista, per la quale, considerato l’elevato numero di professionisti formatosi negli ultimi anni e quello degli iscritti ai corsi di laurea abilitanti all’esercizio della medesima, il dato di fabbisogno comunicato dalla relativa Federazione nazionale, pari a 600 unità, costituisce una stima condivisibile al fine di evitare ad un futuro esubero di professionisti; ii) Chimico, per la quale si ritiene di determinare il valore di fabbisogno pari a 348 unità, come mediazione tra il dato regionale pari a 194 unità e quello della Federazione pari a 502 unità, al fine di contemperare l’esigenza di coerenza dei dati rispetto al trend delineato negli anni passati con quella di riconoscere la crescente esigenza di tali professionisti nelle strutture del SSN; iii) Psicologo, per la quale, coerentemente anche con quanto rappresentato dal Consiglio Nazionale Ordine Psicologi, si ritiene di dover confermare anche per l’a.a. 2022/2023 lo stesso fabbisogno già determinato dai precedenti Accordi Stato-Regioni, da ultimo dall’Accordo Stato-Regioni del 4 agosto 2021 (Rep. Atti. n. 148/CSR), pari a zero unità;
SI CONVIENE
sulla “Determinazione del fabbisogno, per l’anno accademico 2022/2023 dei laureati magistrali a ciclo unico, dei laureati delle professioni sanitarie e dei laureati magistrali delle professioni sanitarie, nonché dei laureati magistrali farmacista, biologo, chimico, fisico e psicologo, a norma dell’art. 6 ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni”, di cui alle Tabelle 1, 2, 3, 4, 5, 6, che allegate al presente atto ne costituiscono parte integrante.
Il Segretario Il Presidente
Cons. Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx On.le Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx
SRL