Regolamento di investimento
Fondazione di previdenza indipendente 3a Zurigo
Regolamento di investimento
Fondazione di previdenza indipendente 3a Zurigo
Indice
Art. 3 Principi per la gestione degli investimenti patrimoniali Art. 4 Ampliamenti di investimento
Art. 5 Ampliamenti di investimento consentiti
Art. 6 Limitazioni di categorie in caso di ampliamenti di investimento Art. 7 Osservanza e controllo delle norme in materia di investimenti Art. 8 Portafogli modello
Art. 9 Strategie individuali di investimento nei mandati di gestione patrimoniale Art. 10 Principi di bilanciamento
Art. 12 Lacune nel regolamento Art. 13 Modifiche al regolamento Art. 14 Entrata in vigore
Allegati al regolamento di investimento
1. Strumenti di investimento
2. Prodotti e strategie di investimento
Regolamento di investimento
Ai sensi dell’Art. 6 degli Statuti della Fondazione di previdenza indipendente 3a (“Fondazione”), il Consiglio di Fondazione con la presente emana il seguente regolamento di investimento:
Art. 1 Obiettivo
Il presente regolamento disciplina i principi da osservare per l’investimento di capitali dell’avere di previdenza in titoli. Tale regolamento sarà verificato, ed eventualmente adeguato, almeno una volta l’anno.
Art. 2 Disposizioni generali
1. La Fondazione offre, oltre alla soluzione mediante conto, le seguenti soluzioni mediante titoli:
a. “Execution-only”: l’avere di previdenza viene investito, a scelta del contraente, in diritti di fondazioni di investimento e/o in quote di fondi di investimento conformi alla LPP ai sensi dell’allegato 1, punto 1 del presente regolamento di investimento.
b. “Advisory”: l’avere di previdenza viene investito, a scelta del contraente, in diritti di fondazioni di investimento e/o in quote di fondi di investimento conformi alla LPP ai sensi dell’allegato 1, punto 1 del presente regolamento di investimento. A tal fine, la Fondazione, un consulente contrattualmente legato alla Fondazione oppure un gestore patrimoniale contrattualmente legato alla Fondazione fornisce servizi di consulenza sugli investimenti. Il contraente della copertura previdenziale decide in merito all’implementazione delle raccomandazioni di investimento ricevute o attivamente mediante consenso oppure passivamente non sollevando alcuna obiezione. Nell’accordo di previdenza è stabilito se il consenso del contraente avvenga in modo attivo o passivo.
c. “Mandato di gestione patrimoniale”: l’avere di previdenza viene gestito a discrezione della Fondazione o di un gestore patrimoniale secondo le disposizioni dell’accordo di previdenza e di entrambi gli allegati al presente regolamento
2. I titoli attualmente offerti sono elencati (in modo non esaustivo) all’interno dell’allegato 1 al presente regolamento. La Fondazione si riserva il diritto di modificare in qualunque momento la selezione dei titoli offerti.
3. Gli eventuali indennizzi per la custodia e la gestione degli investimenti patrimoniali andranno chiaramente enucleati all’interno dell’accordo di previdenza. Si applica il regolamento sugli emolumenti.
4. I soggetti e le istituzioni incaricate alla gestione patrimoniale devono soddisfare i requisiti previsti dall’Art. 48f par. 2 OPP 2. La Fondazione richiede annualmente una dichiarazione dei soggetti coinvolti nella gestione patrimoniale che attesti l’osservanza delle disposizioni di integrità e lealtà dei responsabili ai sensi dell’Art. 48f–48l OPP 2.
Art. 3 Principi per la gestione degli investimenti
patrimoniali
1. Liquidità: Le prestazioni promesse dovranno poter essere versate, in qualsiasi momento, rispettando i termini stabiliti.
2. Sicurezza: In accordo con la Fondazione o con il consulente, il contraente sceglie un prodotto di investimento o una strategia di investimento ai sensi dell’allegato 2 al presente regolamento di investimento, basati sul controllo del rischio e sul profilo di rischio e che rispecchi la sua capacità e disponibilità al rischio
3. Diversificazione: È obbligatoria l’osservanza dei principi di diversificazione del rischio. Tale osservanza dovrà essere coerentemente motivata o comprovata. In caso di investimenti collettivi, si considera generalmente rischio del debitore, il rischio dei valori sottostanti l’investimento collettivo.
Art. 4 Ampliamenti di investimento
1. La Fondazione offre al contraente, ai sensi dell’Art. 50 par. 4 OPP 2, un ampliamento degli investimenti consentiti, in conformità con quanto previsto dagli Art. 5 e 6 del presente regolamento.
2. Le basi per l’ampliamento delle opportunità di investimento vengono stabilite dalla Fondazione nel quadro dei prodotti di investimento offerti dalla stessa e della strategia di investimento scelta dal contraente.
3. Qualora si decida di usufruire dell’opportunità di ampliamento, la Fondazione o il consulente comunicano al contraente i rischi correlati, fornendogli altresì eventuali ulteriori chiarimenti in merito agli investimenti.
4. La Fondazione stabilisce nel suo rendiconto annuale, ai sensi dell’Art. 50 Abs. 4 OPP 2, l’osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza e ripartizione del rischio, sec. Art. 50 par. 1–3 OPP 2.
Art. 5 Ampliamenti di investimento consentiti
È possibile usufruire delle seguenti opportunità di ampliamento degli investimenti, in conformità con i principi di diversificazione, qualora la strategia e la capacità di rischio del contraente siano garantite e stabilite per iscritto. La capacità di rischio viene periodicamente verificata.
1. Investimenti in fondi del mercato monetario in valute estere senza copertura valutaria:
Sono consentiti investimenti in Euro, Dollaro, Yen giapponese, Sterlina britannica, Dollaro canadese, Dollaro australiano, Dollaro neozelandese, Corona svedese o Corona danese.
2. Investimenti in fondi di obbligazioni in valute estere senza copertura valutaria:
Sono consentiti investimenti in Euro, Dollaro, Yen giapponese, Sterlina britannica, Dollaro canadese, Dollaro australiano, Dollaro neozelandese, Corona svedese o Corona danese.
3. Investimenti in fondi azionari senza copertura valutaria:
Sono consentiti investimenti in Euro, Dollaro, Yen giapponese, Sterlina britannica, Dollaro canadese, Dollaro australiano, Dollaro neozelandese, Corona svedese o Corona danese.
4. Investimenti in immobili:
Nel quadro degli investimenti immobiliari, sono consentiti esclusivamente investimenti collettivi di capitali che prevedano un calcolo almeno settimanale del Net Asset Value (NAV, Valore netto d’inventario).
5. Investimenti alternativi senza obbligo di versamento suppletivo:
Includono hedge fonds, investimenti in materie prime e private equity. Nel quadro degli investimenti alternativi,
precedentemente verificato dalla Fondazione in termini di adempimento alle disposizioni di legge e nel quadro delle limitazioni di investimento definite nel presente regolamento e necessita, prima della sua implementazione, l’approvazione della Fondazione. Eventuali modifiche al portafoglio modello (incluso lo scambio di valori) necessitano parimenti di previa autorizzazione da parte della Fondazione.
2. I versamenti del contraente vengono effettuati secondo la struttura attuale del relativo portafoglio modello e non in base ai valori di ciascun deposito.
3. Su base quantomeno trimestrale, viene valutata la necessità di un rebalancing e di una sua eventuale implementazione.
Art. 9 Strategie individuali di investimento nei mandati di
sono consentiti esclusivamente investimenti collettivi di
capitali che prevedano un calcolo almeno mensile del Net
gestione patrimoniale
Asset Value (NAV, Valore netto d’inventario). Gli investimenti collettivi di capitale (es. ETF Gold) devono corrispondere a max. il 5% del capitale immobilizzato.
Art. 6 Limitazioni di categorie in caso di ampliamenti di
investimento
Per le singole categorie di investimento relative alle opportunità di ampliamento si applicano, con riferimento all’avere di previdenza, le seguenti limitazioni:
1. Qualora l’accordo di previdenza consenta lo sviluppo di strategie individuali di investimento nel quadro di mandati di gestione patrimoniale, il contraente può discostarsi dal portafoglio modello stabilito per la relativa strategia nel quadro delle disposizioni dell’accordo di previdenza (portafoglio individuale). I titoli del portafoglio modello possono essere sostituiti soltanto da titoli autorizzati dalla Fondazione per la relativa strategia. La Fondazione elabora una lista dei titoli consentiti, contenuta nell’allegato 1 al presente regolamento (elenco non esaustivo).
1. Investimenti in valute ester (senza copertura valutaria)
2. Investimenti in fondi azionari, titoli simili e altre partecipazioni
3. Investimenti in fondi immobiliari di cui massimo un terzo all’estero
4. Investimenti alternativi
max. 5% per investimento non diversificato
50%
100%
30%
20%
2. I portafogli individuali devono rispettare le limitazioni di investimento definite nel presente regolamento e valide per la relativa strategia di investimento.
3. In caso di portafogli individuali, i versamenti avvengono in accordo con il relativo portafoglio e non in base ai valori di ciascun deposito.
4. Su base quantomeno trimestrale, viene valutata la necessità di un rebalancing e di una sua eventuale implementazione.
Art. 7 Osservanza e controllo delle norme in materia di
investimenti
1. La Fondazione garantisce che tutte le soluzioni di previdenza da lei stessa offerte siano armonizzate con le norme in materia di investimenti previste per legge, ai sensi dell’Art. 71 par. 1 LPP, dell’Art. 49–58 OPP 2 e dell’Art. 5 OPP 3, con riserva di eventuali ampliamenti ai sensi dell’ Art. 4 e seg. del presente regolamento.
2. I soggetti incaricati alla gestione patrimoniale si assicurano che i portafogli dei contraenti siano armonizzati con la strategia scelta dal cliente e le relative norme di investimento applicabili. La Fondazione ne controlla regolarmente l’osservanza. Qualora le norme di investimento, per qualsivoglia ragione, non vengano temporaneamente rispettate, i soggetti incaricati alla gestione patrimoniale provvederanno, tempestivamente e di propria iniziativa, a ripristinare lo stato legale e contrattuale originario. La Fondazione è altresì autorizzata ad applicare le opportune modifiche all’interno del deposito.
Art. 8 Portafogli modello
1. I soggetti incaricati alla gestione patrimoniale amministrano, per ogni strategia di investimento offerta, un portafoglio modello. Il portafoglio modello viene
Art. 10 Principi di bilanciamento
1. Le disponibilità liquide vengono bilanciate al valore nominale, tutte le altre categorie al valore di mercato.
2. La Fondazione definisce i fornitori di cambio e i fornitori NAV per la valutazione del deposito.
Art. 11 Lingua prevalente
Qualora vi siano delle discrepanze tra le diverse versioni linguistiche, prevale il regolamento tedesco.
Art. 12 Lacune nel regolamento
Qualora, in merito a speciali circostanze, il regolamento non contenga alcuna disposizione specifica, il Consiglio di Fondazione introdurrà una disposizione in linea con lo scopo della stessa.
Art. 13 Modifiche al regolamento
Il Consiglio di Fondazione può concordare in qualsiasi momento una modifica del presente regolamento. La versione in vigore è disponibile gratuitamente per il
contraente sul portale xxx.xxxx.xx o può essere richiesta direttamente alla Fondazione.
Art. 14 Entrata in vigore
Il presente Regolamento di investimento è stato approvato con delibera circolare nel mese di maggio 2021 dal Consiglio di Fondazione con entrata in vigore il 1° luglio 2021. Sostituisce il precedente Regolamento di investimento.
Zurigo, maggio 2021
Il Consiglio della Fondazione di previdenza indipendente 3a Zurigo