per la promozione dei tirocini e dei contratti di apprendistato (DGR 1051/2013) nell’ambito del Piano Giovani
Unione Europea Fondo Sociale Europeo
Repubblica Italiana
Regione Liguria
Provincia di Imperia
Provincia di Savona
Provincia di Genova Provincia della
Spezia
Programma sperimentale integrato di interventi
per la promozione dei tirocini e dei contratti di apprendistato (DGR 1051/2013) nell’ambito del Piano Giovani
della Regione Liguria (DGR 1037/2012)
BANDO RIVOLTO AI DATORI DI LAVORO PRIVATI
PER PERCORSI DI INSERIMENTO E REINSERIMENTO AL LAVORO TRAMITE ATTIVAZIONE DI TIROCINI ED INCENTIVI OCCUPAZIONALI (GIOVANI DI ETA’ COMPRESA TRA 29 E 35 ANNI)
1. Premessa e riferimenti normativi 2
2. Oggetto 2
3. Tipologie di percorsi attivabili 2
4. Descrizione del processo 3
5. Requisiti di ammissibilità dei datori di lavoro richiedenti 3
5.1 - Il datore di lavoro ospitante 3
5.2 - Il soggetto promotore 4
5.3 - Il tirocinante 4
5.4 - Il tirocinio 5
5.5 - Il progetto formativo 5
6. Accesso al servizio 5
7. Preselezione dei candidati 6
8. Indennità e contributi per i Datori di lavoro 7
9. Modalità di corresponsione del contributo 8
10. Regime di aiuto e istruttoria delle domande 10
10.1 – Regime di aiuto 10
10.2 - Istruttoria di ammissibilità/normativa 11
11. Risorse finanziarie 11
12. Responsabile del Procedimento 12
13. Informativa sulla tutela dei dati personali 12
14. Informazioni e Siti Internet 12
15. Allegati 12
1. Premessa e riferimenti normativi
Il presente Xxxxx trova fondamento e copertura finanziaria nel programma citato in intestazione e approvato con Deliberazione della Giunta Regionale 5 agosto 2013, n.1051 e riferimento normativo nella “Disciplina regionale dei tirocini formativi e di orientamento, dei tirocini di inserimento e reinserimento lavorativo e dei tirocini estivi in attuazione dell’articolo 35 della l.r. 30/2008”, approvata con Deliberazione della Giunta Regionale 5 agosto 2013, n.1052 (di seguito per brevità “Disciplina Regionale”) a cui si rimanda per quanto non dettagliato nel presente Bando.
2. Oggetto
Il Programma sperimentale per la promozione dei tirocini e dei contratti di apprendistato di cui alla citata deliberazione n. 1051/2013 prevede la realizzazione di interventi per favorire l’occupabilità dei giovani attraverso un progetto di inserimento lavorativo personalizzato che utilizzi lo strumento del tirocinio quale momento propedeutico alla successiva instaurazione del rapporto di lavoro supportato da un incentivo occupazionale.
Scopo del presente Bando è quello di raccogliere la disponibilità da parte di datori di lavoro privati che rientrano fra i destinatari di cui al paragrafo 5 ad accogliere giovani in azienda per l’attivazione di un’esperienza di tirocinio della durata di sei mesi, finalizzata ad un inserimento occupazionale con contratto a tempo indeterminato.
A fronte di tale assunzione che porti ad un incremento occupazionale del proprio organico, l’azienda ospitante riceve un contributo secondo le modalità previste al paragrafo 8.
3. Tipologie di percorsi attivabili
Il tirocinio è una misura formativa di politica attiva del lavoro che non si configura come rapporto di lavoro e consiste in un periodo di formazione in situazione e di orientamento al lavoro svolto presso un datore di lavoro allo scopo di permettere al tirocinante di acquisire competenze professionali per arricchire il proprio curriculum favorendone così l’inserimento o il reinserimento lavorativo.
Gli interventi di cui al presente Bando prevedono l’impegno del datore di lavoro ad accogliere in tirocinio un lavoratore nel profilo professionale e secondo le modalità definite dal progetto formativo. Se l’esperienza ha esito positivo in termini di competenze acquisite dal giovane e di valutazione attitudinale dello stesso, il percorso può portare all’assunzione del tirocinante a seguito della quale il datore di lavoro può accedere ad un incentivo occupazionale secondo le modalità descritte al paragrafo 8.
Il Percorso di assunzione è destinato a giovani che si trovino al di fuori di percorsi di studio, con età compresa tra i 29 e i 35 anni (ovverossia con età compresa tra i 29 anni compiuti e 36 anni meno un giorno).
Il requisito dell’età si intende posseduto al momento della pre-selezione a cura del CPI.
4. Descrizione del processo
I lavoratori sono portati a conoscenza delle opportunità offerte dal Programma attraverso i Centri per l’Impiego (CpI) e i canali informativi delle Amministrazioni Provinciali e Regionale.
Il datore di lavoro presenta la richiesta di pre-selezione di candidati per il tirocinio al servizio Match dei CpI, secondo le modalità più avanti dettagliate.
La preselezione dei candidati è svolta dai CpI che provvedono ad inviare al datore di lavoro i curricula dei candidati individuati all’interno degli elenchi delle persone in cerca di lavoro iscritti nelle proprie banche dati.
Il datore di lavoro individua la persona più idonea da inserire in tirocinio all’interno dell’elenco inviatole dal CpI dandone riscontro formale al CpI medesimo, come indicato al paragrafo 7 del presente Xxxxx.
Una volta selezionata la persona da inserire in tirocinio, il soggetto promotore scelto dal datore di lavoro si attiva per la redazione del progetto formativo e per la stipula della convenzione come previsto dalla Disciplina Regionale di cui alla citata deliberazione 1052/2013.
Il soggetto promotore, se diverso dal CpI, entro 10 giorni dalla stipula della convenzione, trasmette allo stesso tutte le informazioni necessarie per il monitoraggio informatico e l’espletamento delle procedure di pagamento del servizio.
Di norma entro i 15 giorni successivi il tirocinio deve essere avviato e monitorato secondo le modalità espresse dalla richiamata Disciplina.
Al termine del tirocinio, previa verifica dell’esito positivo in termini di competenze acquisite dal giovane e di valutazione attitudinale dello stesso e in assenza di oggettive ragioni che non consentano l’inserimento occupazionale, il datore di lavoro può procedere all’assunzione con contratto a tempo indeterminato (ad esclusione di quelli “intermittenti”) e presenta domanda per ricevere l’incentivo occupazionale il cui valore è pari alla somma dell’indennità corrisposta al tirocinante e della premialità riconosciuta per l’assunzione di questi specifici destinatari utilizzando la modulistica appositamente predisposta e riportata negli Allegati del presente Bando.
5. Requisiti di ammissibilità dei datori di lavoro richiedenti
5.1 - Il datore di lavoro ospitante
Possono attivare un tirocinio ai sensi del presente Bando i datori di lavoro privati, ad esclusione delle persone fisiche, con almeno una sede operativa nel territorio della Provincia ligure territorialmente competente.
Il soggetto ospitante deve possedere i seguenti requisiti:
• essere in regola con la normativa di cui al D.lgs. 81/2008 “Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro”;
• essere in regola con la normativa di cui alla L. 68/1999 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”;
• essere in regola con l’applicazione dei contratti e accordi collettivi di lavoro;
• essere in regola con il versamento degli obblighi contributivi ed assicurativi;
• rispettare i limiti numerici relativi ai tirocini attivabili contemporaneamente previsti dall’art. 9 della Disciplina regionale dei tirocini formativi e di orientamento, dei tirocini di inserimento e reinserimento lavorativo e dei tirocini estivi in attuazione dell’articolo 35 della l.r. 30/2008;
• non deve avere effettuato licenziamenti, fatti salvi quelli per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo, fatti salvi specifici accordi sindacali con le organizzazioni territoriali più rappresentative, nei 12 mesi precedenti l’attivazione del tirocinio per attività equivalenti a quelle del tirocinio nella medesima unità operativa;
• non deve avere procedure di cassa integrazione guadagni straordinaria o in deroga in corso per
attività equivalenti a quelle del tirocinio nella medesima unità operativa;
• non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività o di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione vigente, ovvero non avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
• non aver subito alcuna condanna per qualsiasi reato che determini l’incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione (nel caso di condanna, qualora vi sia stato provvedimento di riabilitazione, produrlo in allegato al momento della domanda di contributo);
• non trovarsi in stato di grave inadempimento in relazione ad altri rapporti in essere con la Provincia;
• non trovarsi in una delle condizioni di “difficoltà” previste dagli Orientamenti Comunitari per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (GUCE C 244/2 del 01/10/2004), o se PMI, di non trovarsi in una delle situazioni descritte dall’art. 1, comma 7, del Regolamento CEE 800/2008;
• non essere incorsi, negli ultimi 10 anni, in irregolarità definitivamente accertate dalle Autorità competenti, nella gestione di interventi che abbiano beneficiato di finanziamenti pubblici;
• essere iscritto alla Camera di Commercio o ad un Albo professionale.
Il soggetto ospitante non può inoltre secondo quanto previsto dall’art.6 della Disciplina Regionale:
a) attivare tirocini in sostituzione di contratti a termine nei periodi di picco delle attività;
b) attivare tirocini in sostituzione di personale nei periodi di malattia, maternità o ferie di questo né per ricoprire ruoli necessari all’organizzazione;
c) utilizzare tirocinanti per attività per le quali non sia necessario un periodo formativo, ovvero che non rispettino gli obiettivi del tirocinio stesso;
d) realizzare più di un tirocinio con il medesimo tirocinante: tale disposizione non si applica per i soggetti disabili di cui alla L. 68/1999.
5.2 - Il soggetto promotore
Possono promuovere i tirocini di cui al presente Bando i CpI e tutti i soggetti previsti dall’art.4 della Disciplina Regionale.
La scelta del soggetto promotore deve essere chiaramente indicata dal datore di lavoro al momento della richiesta di pre-selezione e non può essere successivamente modificata. Nel caso in cui non venga data alcuna indicazione a riguardo, il soggetto promotore sarà il CpI.
5.3 - Il tirocinante
Possono essere avviati ai tirocini giovani inoccupati o disoccupati con età compresa tra 29 e 35 anni (tra 29 anni compiuti e 36 anni meno un giorno) al momento della pre-selezione che si trovino al di fuori di percorsi di studio.
Tutti i tirocinanti devono essere iscritti ai CpI della Provincia ligure territorialmente competente.
5.4 - Il tirocinio
I tirocini attivabili nell’ambito del presente Bando hanno durata semestrale e possono essere attivati in modalità a tempo pieno o parziale, se l’orario è inferiore a quello previsto dal CCNL di riferimento.
La sede di svolgimento del tirocinio deve trovarsi all’interno del territorio di una delle Province liguri territorialmente competente.
Il tirocinio prevede la corresponsione alla persona inserita, da parte del datore di lavoro, di un’indennità mensile di partecipazione dell’importo di 500,00 Euro per un importo massimo di 3.000 Euro, secondo le modalità specificate al paragrafo 8.
Qualora il tirocinio a tempo parziale preveda un impegno orario inferiore alle 80 ore mensili l’importo è ridotto del 50%.
I datori di lavoro possono stipulare accordi aziendali per la promozione delle assunzioni, ovvero territoriali nei casi in cui nelle imprese non siano presenti le rappresentanza sindacali unitarie o aziendali, con le organizzazioni aderenti alle associazioni nazionali comparativamente più rappresentative. In tali casi, come dettagliato in seguito, sono previste condizioni di maggiore incentivazione dei tirocini e delle assunzioni.
5.5 - Il progetto formativo
Il progetto formativo individuale deve far riferimento alla convenzione stipulata fra soggetto ospitante e soggetto promotore e, come quest’ultima, deve essere conforme ai modelli allegati e approvati con Decreto dirigenziale della Regione Liguria 3968/2013.
Il progetto formativo individuale deve essere coerente con il profilo di inserimento previsto per il tirocinio e con la durata dello stesso; è sottoscritto dal soggetto promotore, dal soggetto ospitante e dal tirocinante, ovvero da chi ha la tutela giuridica di quest’ultimo, qualora minore.
6. Accesso al servizio
La domanda di pre-selezione del tirocinante deve essere obbligatoriamente effettuata da parte del datore di lavoro, anche per il tramite dell’associazione dei datori di lavoro cui aderisce, utilizzando la procedura on line prevista dal servizio Match accessibile all’indirizzo xxxxx.xxxxxxx.xxxxxxx.xx o presso lo sportello Match del CpI compilando una scheda descrittiva del profilo professionale richiesto.
Per ciascuna posizione di tirocinio è necessario presentare la scheda di richiesta articolata in particolare sulla base almeno delle seguenti variabili:
• numero lavoratori richiesti;
• professione richiesta con riferimento, qualora possibile, al Repertorio Regionale Ligure delle Figure Professionali (RLFP);
• CCNL di riferimento;
• orario previsto;
• precedenti esperienze professionali già acquisite;
• formazione scolastica e professionale e titoli acquisiti;
• conoscenze linguistiche;
• conoscenze informatiche.
7. Preselezione dei candidati
Il servizio Match del CpI territorialmente competente rispetto alla sede del tirocinio si fa carico della preselezione dei candidati e contatta pertanto i datori di lavoro di norma entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della domanda per la definizione di dettaglio delle caratteristiche del o dei profili richiesti in modo da poter specificare maggiormente i requisiti della domanda (scheda tirocinio), in accordo con il datore medesimo.
Non è possibile richiedere il possesso di studi superiori per profili di bassa professionalità.
In seguito il servizio effettua un’estrazione dagli elenchi del CpI selezionando i lavoratori che posseggono i requisiti richiesti, che hanno registrato la disponibilità a svolgere un periodo di tirocinio e che hanno aggiornato i proprio CV/profilo presso il CpI o sui sistemi informatizzati previsti successivamente alla data del 1° novembre 2013, come dettagliato dall’avviso informativo rivolto ai lavoratori.
Il CpI redige un elenco di lavoratori con profilo congruo rispetto alla richiesta aziendale (almeno 5 candidati per ogni tirocinante richiesto).
Qualora non venga individuato un numero congruo di candidati, il CpI potrà ridefinire con il datore di lavoro richiedente le caratteristiche dell’offerta.
L’elenco dei candidati individuati, validato dal responsabile del CpI, resta agli atti del CpI stesso.
A parità di congruità del profilo i candidati verranno ordinati attribuendo un punteggio per l’anzianità di iscrizione e, a parità di punteggio, risulterà prioritaria la candidatura della persona con minore età anagrafica.
L’operatore del CpI contatta le persone seguendo l’ordine dell’elenco redatto per avere conferma della disponibilità allo svolgimento del percorso.
I primi 5 nominativi per ognuno dei tirocinanti richiesti vengono inviati, corredati da relative schede informative, al datore di lavoro mediante posta elettronica certificata di norma entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta. Il datore di lavoro è tenuto a svolgere un colloquio con tutti i lavoratori presentati e a restituire al CpI in via telematica gli esiti dei colloqui entro 7 giorni lavorativi dalla ricezione dei nominativi.
Se fra i primi nominativi trasmessi non viene individuato alcun candidato idoneo, dopo la ricezione della comunicazione di cui al punto precedente, il CpI provvede ad inviare, di norma entro 3 giorni lavorativi, ulteriori 5 nominativi, sempre corredati da relative schede informative, per ognuno dei tirocinanti richiesti, sulla base dell’ordine dell’elenco.
Qualora il datore di lavoro non abbia ancora individuato il proprio candidato la domanda decade.
Nel caso di rinunce, impossibilità di contattare i candidati, mancato colloquio per cause imputate al lavoratore, il datore potrà comunque richiedere al CpI eventuali sostituti fino al raggiungimento del numero di 10 nominativi per ognuno dei tirocinanti richiesti
I sostituti verranno individuati a seguito di verifica da parte del CpI dell’effettiva indisponibilità (o irreperibilità) del lavoratore.
Il CpI che ha effettuato la preselezione, qualora il datore di lavoro non abbia effettuato una scelta differente, in qualità di soggetto promotore, avvia le procedure per l’attivazione del tirocinio.
8. Indennità e contributi per i Datori di lavoro
Ai giovani che partecipano al percorso è erogata, da parte del datore di lavoro, per tutto il periodo di svolgimento del tirocinio un’indennità di partecipazione dell’importo di 500 Euro mensili per la durata del tirocinio per un importo totale di 3.000 Euro.
Tale importo, per una quota pari a 250 Euro mensili (e per un importo complessivo pari a 1.500 Euro è a carico dalla Provincia e per la restante quota pari a 250 Euro mensili a carico del datore di lavoro ospitante. Il datore anticipa mensilmente al tirocinante l’intera somma dovuta.
La quota a carico della Provincia sarà erogata al datore di lavoro al termine dell’esperienza di tirocinio e previa verifica del completamento della stessa.
L’indennità di partecipazione deve essere riconosciuta se le giornate di assenza del tirocinante sono inferiori al 30%, percentuale calcolata su base mensile (quantificando solo i giorni lavorativi).
Qualora ricorrano i casi sotto indicati, la quota a carico della Provincia verrà incrementata secondo la seguente articolazione:
Quota a carico della Provincia | Quota a carico del datore di lavoro | |
In caso di sottoscrizione di Accordi sindacali per la promozione di assunzioni | 300 euro/mese (1.800 euro totali) | 200 euro/mese (1.200 euro totali) |
In caso di iscrizione dell’impresa al Registro dei Datori di Lavoro Socialmente Responsabili (RSI) di cui all’art.15 della l.r. 30/2007 | 350 euro/mese (2.100 euro totali) | 150 euro/mese (900 euro totali) |
In caso di attivazione di tirocini rivolti ai soggetti di cui all’art.1 della L. 68/99 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) |
Restano a carico del datore di lavoro ospitante l’assicurazione contro gli infortuni sui luoghi di lavoro dovuta all’INAIL e quella per la responsabilità civile nei confronti di terzi (RCT).
Il datore di lavoro che proceda all’assunzione del tirocinante, anche anticipando il termine del tirocinio, riceve un contributo sotto forma di incentivo occupazionale pari alla somma degli importi sostenuti nella corresponsione dell’indennità di partecipazione al tirocinante (quota aziendale) e della premialità riconosciuta per l’assunzione di questi specifici destinatari. Il contributo è finanziato con le risorse del PO CRO FSE e dal Ministero del Lavoro alla Regione Liguria nell’ambito del Programma Ministeriale Welfare to Work, fino ad esaurimento delle risorse disponibili. L’incentivo occupazionale ha un valore massimo di 4.600 Euro e viene erogato dalla Provincia al datore di lavoro secondo le seguenti modalità:
• un contributo pari all’importo sostenuto di 1.500 Euro o 1.200 Euro qualora siano stati sottoscritti gli accordi sindacali di cui sopra o a 900 Euro qualora l’impresa risulti iscritta al RSI o gli interventi siano rivolti ai lavoratori di cui all’art.1 della L. 68/1999;
• un contributo dell’importo di 3.000 Euro, che è incrementato del 10% qualora siano stati sottoscritti gli accordi sindacali di cui sopra o del 20% qualora l’impresa risulti iscritta al RSI o gli interventi siano rivolti ai lavoratori di cui all’art.1 della L. 68/1999,
• ulteriori euro 100,00 a titolo di premialità aggiuntiva.
Come dettagliato nella seguente tabella:
Assunzione | Importo incentivo occupazionale |
Base | 1.500 Euro + 3.000 Euro + 100 Euro |
In presenza di accordo sindacale | 1.200 Euro + 3.300 Euro + 100 Euro |
A favore di lavoratori disabili o datori di lavoro socialmente responsabili | 900 Euro + 3.600 Euro + 100 Euro |
La risoluzione del rapporto di lavoro prima di un anno dall'assunzione comporta l'obbligo di restituzione dell'intera agevolazione percepita, maggiorata degli interessi legali. Nel caso in cui la risoluzione del rapporto di lavoro sia dovuta a giusta causa o giustificato motivo o sia conseguente alle dimissioni del lavoratore, il datore di lavoro usufruisce dell'agevolazione in misura proporzionale al periodo lavorativo effettivo ed è tenuto a restituire la parte eccedente.
Il datore di lavoro che non procede all’assunzione del tirocinante, riceve un contributo a rimborso pari alla somma dell’importo sostenuto nella corresponsione della quota provinciale dell’indennità di partecipazione al tirocinante. Il contributo in questo caso è finanziato con le risorse del PO CRO FSE. Nel caso di interruzione del tirocinio per dimissioni del lavoratore e senza aver dato luogo alla successiva assunzione, tale rimborso é rapportato al periodo di effettivo svolgimento.
Nel caso il tirocinio abbia avuto una durata effettiva compresa tra due e sei mesi ed abbia dato luogo alla successiva assunzione con contratto a tempo indeterminato, il contributo viene riconosciuto come se il tirocinio fosse stato portato regolarmente al termine dei sei mesi originariamente previsti.
9. Modalità di corresponsione del contributo
Il datore di lavoro paga mensilmente al tirocinante l’indennità di partecipazione spettante al lavoratore.
Al termine dell’esperienza di tirocinio o al momento della sua interruzione il datore di lavoro presenta alla Provincia una domanda di ammissione a contributo (in bollo secondo la normativa vigente) compilando il modello riportato in allegato al presente Bando contenente l’autocertificazione dei requisiti previsti dal precedente paragrafo 5.
Il contributo richiesto comprende:
1) il rimborso della quota di indennità anticipata dal datore di lavoro al tirocinante per conto della Provincia;
2) l’incentivo occupazionale pari all’indennità di partecipazione a carico del datore di lavoro nel caso di assunzione del tirocinante che porti ad incremento occupazionale dell’organico dell’azienda ospitante;
3) l’incentivo occupazionale pari alla somma dell’indennità di partecipazione e della premialità per questo specifico target come sopra dettagliato sempre nel caso di assunzione del tirocinante che porti ad incremento occupazionale dell’organico dell’azienda ospitante.
Per l’ottenimento del rimborso di cui al precedente punto 1), la domanda deve essere presentata, secondo la modulistica di cui agli Allegati A) e B) del presento Bando, entro e non oltre 15 giorni dalla conclusione del tirocinio e comunque entro la data di chiusura dello stesso Xxxxx.
Per l’ottenimento del contributo di cui ai precedenti punti 2) e 3), la domanda deve essere presentata secondo la modulistica di cui agli Allegati A) e B) del presento Bando entro i 15 giorni successivi all’assunzione del tirocinante e comunque entro la data di chiusura dello stesso Bando.
I contributi vengono concessi fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
L’incentivo è concesso al datore di lavoro che, tramite l’assunzione del tirocinante, incrementa il numero dei propri dipendenti.
L’incremento del numero dei dipendenti deve risultare dalla differenza fra il numero di lavoratori, con contratto a tempo indeterminato, occupati nell’impresa alla data dell’assunzione per la quale si richiede l’incentivo (comprensivo dell’assunzione per la quale si richiede il contributo) e la media mensile dei lavoratori, con contratto a tempo indeterminato, occupati nell’impresa nel corso dell’anno precedente l’assunzione per la quale si richiede il contributo.
Per il calcolo dell’incremento occupazionale, i lavoratori con contratto a tempo indeterminato a tempo parziale devono essere considerati in proporzione al numero delle ore effettivamente lavorate rispetto alle ore indicate dal relativo contratto nazionale per i lavoratori a tempo pieno.
Il calcolo dell’incremento occupazionale deve essere fatto con riferimento agli occupati a tempo indeterminato di tutte le sedi e unità locali del datore di lavoro.
In caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato con orario part time, il contratto a tempo indeterminato deve essere pari almeno a 20 ore settimanali.
Gli incentivi competono anche alle società cooperative che incrementano il numero dei soci lavoratori.
La Provincia liquida al datore di lavoro il contributo di cui al precedente punto 1 di norma entro 45 giorni lavorativi dall’esito positivo della verifica della documentazione prevista (fogli presenza del tirocinio in originale
e Dichiarazione finale di competenze acquisite vistate dal soggetto promotore). Tale documentazione va inviata al CpI che ha attivato il tirocinio, nel caso il soggetto promotore, sia diverso dal CpI, l’azienda trasmette la documentazione indicata agli uffici provinciali indicati nella modulistica.
La Provincia liquida al datore di lavoro il contributo di cui al precedente punto 2 e 3 di norma entro 45 giorni dall’esito positivo della verifica dei requisiti previsti, tra cui quello della permanenza in azienda di almeno un anno.
Qualora l’azienda lo richieda, il medesimo contributo di cui ai punti 2 e 3 può essere liquidato di norma entro 45 giorni lavorativi dalla comunicazione del superamento positivo del periodo di prova contrattualmente previsto e previa acquisizione e verifica dei fogli firma mensili del tirocinante (già precedentemente inviati). In tal caso l’azienda deve presentare la modulistica di cui all’Allegato C) al presente Bando congiuntamente ad apposita garanzia fideiussoria per l’intero contributo richiesto.
Nel caso in cui il lavoratore sia assunto con contratto di apprendistato l’azienda non può richiedere il contributo di cui al punto 3.
10. Regime di aiuto e istruttoria delle domande
10.1 – Regime di aiuto
La somma erogata dalla Provincia ricade nei limiti previsti del regime di aiuto de minimis.
La richiesta di contributo redatta su apposito modulo non modificabile, secondo la modulistica riportata in allegato al presente Bando, deve essere presentata completa in tutte le sue parti e trasmessa a pena di inammissibilità con posta elettronica certificata (PEC) alle caselle:
• Provincia di Genova: xxxxxxxxxx@xxxx.xxxxxxxxx.xxxxxx.xx
• Provincia di Savona: xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxx.xxxxxx.xx
• Provincia di Imperia: xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxx.xxxxxxx.xx
• Provincia della Spezia: xxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx
In oggetto alla PEC deve essere riportata la dicitura “Percorsi di inserimento/reinserimento al lavoro – Piano Giovani” e la denominazione/ragione sociale del datore di lavoro richiedente.
I documenti che richiedono la firma del rappresentante legale devono prevedere la firma digitale o, qualora ciò non sia possibile, possono essere inviati dopo averli scansionati allegando copia del documento di identità del dichiarante.
Le richieste di contributo saranno evase secondo l’ordine cronologico di spedizione, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
Prima dell’avvio del tirocinio dovrà essere comunicata – dal CpI su richiesta del datore di lavoro - la disponibilità residua presuntiva delle risorse per l’erogazione di rimborsi/contributi previsti dal presente bando. Tale calcolo sarà effettuato sulla base del numero dei tirocini già avviati nelle modalità previste dal progetto (e quindi passibili in linea di massima di finanziamento se giunti a buon fine).
10.2 - Istruttoria di ammissibilità/normativa
Non saranno ritenute ammissibili, in particolare, le domande presentate:
• con modalità differenti dall’invio tramite PEC;
• per lavoratori diversi dalla persona inserita in tirocinio;
• per lavoratori non pre-selezionati tramite richiesta ai CPI (servizio match);
• per assunzioni che non determinano incremento occupazionale, così come dichiarato nella domanda stessa;
• da datori di lavoro non in regola con la normativa che disciplina il diritto al lavoro dei disabili;
• prive della sottoscrizione del rappresentate legale;
• in maniera incompleta o mancante, anche parzialmente, degli allegati richiesti;
• inviate antecedentemente alla data d’assunzione del lavoratore;
e più in generale nel mancato rispetto delle condizioni previste dal bando.
11. Risorse finanziarie
Gli interventi oggetto del presente Bando sono finanziati dall’Asse II del Programma Operativo Regionale Obiettivo “Competitività regionale e occupazione” del Fondo Sociale Europeo - Regione Liguria per gli anni 2007-2013 (PO CRO FSE) e dal Programma Welfare to Work del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Il progetto si articolerà in due fasi temporali distinte della durata di sei mesi circa ciascuna. La durata complessiva del progetto è di un anno.
Il 50% delle risorse verrà reso disponibile per la prima fase. Le rimanenti risorse saranno rese disponibili al momento dell’avvio della seconda fase, dopo il monitoraggio complessivo dell’attività e la riprogrammazione delle stesse, a cura della Regione Liguria.
Provincia | Totale Importo FSE DGR 1051/2013 | Totale Importo Welfare To Work DGR 1051/2013 | Di cui Importo interventi del presente bando | Importo FSE DGR 1051/2013 | Di cui attività provinciali | Importo Welfare To Work DGR 1051/2013 |
Genova | 702.000,00 | 234.000,00 | 213.189,53 | 83.562,48 | 5.892,05 | 129.627,05 |
Imperia | 150.000,00 | 50.000,00 | 52.272,95 | 17.855,23 | 1.258,98 | 34.417,72 |
La Spezia | 168.000,00 | 56.000,00 | 52.235,12 | 19.997,86 | 1.410,06 | 32.237,26 |
Savona | 180.000,00 | 60.000,00 | 52.917,48 | 21.426,28 | 1.510,78 | 31.491,20 |
Totale | 1.200.000,00 | 400.000,00 | 370.615,08 | 142.841,84 | 10.071,88 | 227.773,23 |
Di seguito sono riepilogate le risorse disponibili per la Provincia per la prima fase, comprensive dei costi a titolarità della Provincia medesima (attività di pre-selezione e di orientamento):
Provincia | Premialità aggiuntiva | Residuo Economie Decreto 5253/2013 | Nuovo Importo FSE | TOTALE |
Genova | 3.217,50 | 9.547,61 | 74.014,87 | 216.407,03 |
Imperia | 687,50 | 8.759,72 | 9.095,51 | 52.960,45 |
La Spezia | 770,00 | 3.500,30 | 16.497,56 | 53.005,12 |
Savona | 825,00 | 701,60 | 20.724,68 | 53.742,48 |
Totale | 5.500,00 | 22.509,23 | 120.332,61 | 376.115,08 |
Gli interventi saranno attivati fino ad esaurimento delle risorse e il contributo al datore di lavoro sarà concesso fino a disponibilità di risorse, secondo le modalità descritte.
12. Responsabile del Procedimento
I Responsabili dei procedimenti amministrativi di cui al presente bando sono i seguenti:
• per gli interventi di competenza della Provincia di Genova
il Dr. Xxxxxxx Xxxxxxxx - Direttore Politiche Formative e del Lavoro.
• per gli interventi di competenza della Provincia di Savona
la Dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxxxx – Funzionario titolare di posizione organizzativa Settore PEL - Servizio Formazione e Centri per l'Impiego.
• per gli interventi di competenza della Provincia di Imperia
la Dr.ssa Xxxxxxxx Xxxxxx – Funzionario Settore PAL, Formazione professionale, Centri per l’Impiego.
• per gli interventi di competenza della Provincia della Spezia
il Dr. Xxxxxxxx Xx Xxxxxxx – Funzionario Coordinatore dei Servizi per l’impiego
13. Informativa sulla tutela dei dati personali
Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 196/2003, i dati personali richiesti saranno trattati esclusivamente per istruire le domande di partecipazione. Il trattamento dei dati sarà effettuato su supporto cartaceo e/o informatico con modalità in grado di tutelarne la riservatezza.
14. Informazioni e Siti Internet
Per informazioni rivolgersi ai Centri per l’Impiego delle Province Liguri o consultare i seguenti siti internet:
• xxx.xxxxxxx.xxxxxxx.xx – xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx
• xxx.xxxxxxxxx.xxxxxx.xx/xxxxxx
• xxx.xxxxxxxxxxx.xxxxxxxxx.xxxxxx.xx
• xxx.xxxxxxxxx.xxxxxxx.xx - Area Tematica Lavoro
• xxx.xxxxxx.xxxxxxxx.xx – xxx.xxxxxxxxx.xx.xx
15. Allegati
Al presente Bando sono allegati:
A) Domanda di ammissione al Programma”;
B) Richiesta di contributo erogato in regime “de minimis” – Rimborso quota parte indennità a carico della Provincia ovvero Richiesta di contributo erogato in regime “de minimis” – Incentivo assunzionale (somma della quota parte indennità a carico del datore di lavoro e della premialità occupazionale);
C) Comunicazione superamento periodo di prova.