ACCORDO TERRITORIALE PER LA SOSTENIBILITA’ DELLA FREQUENZA AI SERVIZI PER LA DISABILITA’
ACCORDO TERRITORIALE PER LA SOSTENIBILITA’ DELLA FREQUENZA AI SERVIZI PER LA DISABILITA’
DEL TERRITORIO CREMASCO
C.S.E. (Centri Socio Educativi)
S.F.A. (Servizi di Formazione all’Autonomia)
C.D.D. (Centri Diurni Disabili)
Agosto 2013
COMPONENTI DEL GRUPPO DI LAVORO
In rappresentanza di Comunità Sociale Cremasca:
Xxxxxx Xxxxx – Direttore
In rappresentanza dell’Ufficio di Piano:
Xxxxxx Xxxxxxxxxxxx – Direttore
In rappresentanza delle Amministrazioni Comunali:
Xxxxxx Xxxxxxx - Assessore Comune di Crema
Xxxxx Xxxx Xxxxxxxx - Assessore Servizi Sociali Comune di Palazzo Pignano Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxx - Sindaco Comune di Casale Cremasco
Xxxxx Xxxxx – Assessore Servizi Sociali Comune di Romanengo
In rappresentanza degli Enti Gestori strutture per utenti disabili con sede nel distretto cremasco:
Cooperativa Sociale Società Dolce Anffas Onlus Crema
Cooperativa Sociale Il Seme
Sfa-b Integrato – Consorzio Arcobaleno Cooperativa Sociale Lo Scricciolo
Casa Famiglia Spinelli
Sfa Calimero – Cooperativa Sociale Koala CSS San Xxxxxxx
Ergoterapeutica Artigianale Cremasca
In rappresentanza delle Famiglie con utenti disabili frequentanti le strutture del distretto cremasco:
Anffas Onlus Crema Associazione “Accendi il buio”
Associazione “Camminiamo Insieme” Associazione “Diversabilità”
Art. 1 – Finalità dell’ Accordo
Il presente accordo territoriale, frutto di un percorso di confronto operato tra Amministratori comunali, Enti Gestori dei servizi e Associazioni Familiari del territorio cremasco, si pone l’obiettivo di garantire modalità uniformi di compartecipazione ai costi dei servizi per disabili da parte delle famiglie nel distretto cremasco.
L’accordo impegna altresì i soggetti firmatari, ciascuno per le proprie competenze ed in modo coordinato, a garantire la sostenibilità per la frequenza dei servizi CSE, SFA e CDD, nel rispetto dei bisogni dell’utenza e in misura corrispondente alle risorse complessive dell’ambito.
Per quanto riguarda le Unità di Offerta Sociali di tipo residenziale, la finalità del presente accordo concerne l’apertura di un tavolo di lavoro integrato tra Enti Locali, Enti gestori e Associazioni delle famiglie degli utenti per la revisione di questa tipologia di servizi da completarsi entro e non oltre il giorno 31 dicembre 2013.
TITOLO I - SERVIZI
Art. 2 – Definizione e finalità del Servizio di Formazione all’Autonomia (SFA)
Il Servizio di Formazione all’Autonomia si inquadra nel numero dei servizi sociali integrati che attendono agli interventi riabilitativi di tipo sociale, ossia al complesso delle azioni, attività ed interventi finalizzati a garantire alle persone con disabilità la massima partecipazione possibile alla vita sociale ed economica con la minor restrizione possibile delle sue scelte operative, indipendentemente dalla gravità delle menomazioni e delle disabilità inemendabili, al fine di contenere la condizione di handicap.
Il Servizio di Formazione all’Autonomia ha come finalità generale quella di favorire l’incremento graduale dei livelli di autonomia personale, sociale, relazionale di persone con disabilità, valorizzarne e promuoverne l’identità e favorirne la loro integrazione sociale.
Le finalità specifiche che vengono perseguite attraverso gli interventi formativi del Servizio sono:
• Recupero, mantenimento e potenziamento delle abilità cognitive;
• Incremento delle capacità di autodeterminazione relativamente alla propria esistenza;
• Acquisizione di abilità spendibili per una propria integrazione sociale;
• Potenziamento delle capacità rispetto al fare;
• Recupero, mantenimento e potenziamento delle capacità e abilità relative ai presupposti necessari per un inserimento lavorativo
Art. 3 - Destinatari del Servizio di Formazione all’Autonomia (SFA)
In ragione delle sue finalità, il Servizio può ospitare persone in situazioni di disabilità che abbiano assolto l’obbligo scolastico, di età compresa tra i 16 ed i 35 anni, persone di età superiore ai 35 anni con esiti da trauma e da patologie invalidanti che, dimessi dal sistema sanitario o socio sanitario, necessitino, per la loro inclusione sociale, di un percorso di acquisizione di ulteriori abilità sociale, e che non siano già in carico ad altri servizi diurni e
non presentino sintomi psichiatrici rilevanti o non manifestino gravi problemi di comportamento.
Art. 4 – Apertura e funzionamento del Servizio di Formazione all’Autonomia (SFA)
Fermo restando un funzionamento garantito annuale, l’orario giornaliero e settimanale dovrà essere consono alla realizzazione delle attività previste nei progetti individualizzati, pertanto l’organizzazione richiesta deve rispondere a requisiti di flessibilità che consentano ad ogni persona accolta di raggiungere il maggior grado di autonomia possibile.
La durata e l’intensità dell’intervento variano in relazione agli obiettivi da raggiungere o raggiunti.
Art. 5 - Definizione e finalità del Servizio Centro Socio Educativo (CSE)
I Centri Socio Educativi sono unità di offerta, non residenziali, che accolgono giornalmente persone con compromissione dell’autonomia e che non possono essere utilmente inserite nel normale ambiente lavorativo.
I Centri Socio - educativi, secondo quanto previsto dalla Legge 328/2000, si configurano quali spazi appositamente strutturati e pertanto idonei a favorire il processo di crescita e d'integrazione sociale di persone temporaneamente o permanentemente disabili, fornendo valide occasioni per sviluppare e/o migliorare le capacità relazionali e i legami che la persona instaura con la comunità.
Tali unità di offerta hanno pertanto lo scopo di svolgere una funzione socio-educativa sulla singola persona, mirata a migliorare il livello inter-relazionale e d’inserimento sociale.
A tal fine prevedono:
• interventi integrati assistenziali educativi / rieducativi / abilitativi,
• sostegno e coinvolgimento della famiglia nell’opera socio-educativa,
• integrazione della persona disabile nell’ambiente sociale esterno.
Per realizzare tali finalità assicurano:
• ospitalità diurna;
• accoglienza e sostegno della persona;
• attività di osservazione e orientamento mirate a:
- educazione della persona all'autonomia personale;
- □mantenimento nell'utente delle capacità psichiche, sensoriali e manuali residue;
- □miglioramento e sviluppo delle competenze linguistiche, logico operative, critiche,
- estetiche, motorie e delle abilità manuali;
- □inserimento degli utenti nel contesto territoriale;
• programmi individualizzati con obbiettivi a breve, medio e lungo termine, in collaborazione con i Servizi Sociali di base, e l’Area Disabili del Consultorio Familiare Integrato dell’Azienda Sanitaria Locale per i casi complessi;
• momenti di gruppo con osservazione e verifica delle dinamiche relazionali;
• momenti di incontro e confronto con le famiglie degli utenti e con i Servizi Sociali di base.
Per la realizzazione di tali finalità, i Centri mediante le attività socio-educative organizzate attraverso la costituzione di piccoli gruppi di lavoro, garantiscono all'utente un clima di socializzazione ed apprendimento specifico atto a favorire una crescita sul piano cognitivo, sociale e creativo.
Al tempo stesso tali attività devono rappresentare i canali attraverso i quali si instaurano o si consolidano rapporti inter-relazionali sia dentro la struttura,(nel rapporto con i compagni, operatori, volontari, ecc..) sia all'esterno di essa.
I requisiti minimi strutturali ed organizzativi previsti per il funzionamento del Centro Socio Educativo sono stabiliti dalla Deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia 16 febbraio 2005, n. VII/20763.
Il Centro Socio Educativo mira alla crescita evolutiva delle persone con disabilità, nella prospettiva di una progressiva e costante socializzazione, con l’obiettivo, da un lato, di sviluppare, pur nella consapevolezza dei limiti oggettivi, le capacità residue, dall'altro, di operare per il massimo man-tenimento dei livelli acquisiti.
Il C.S.E. offre ai propri utenti la specifica e continua assistenza, nonché gli interventi socio
- educa-tivi mirati e personalizzati di cui necessitano.
Nel C.S.E. le persone con disabilità trovano la "struttura d'appoggio" alla vita familiare, fatta di spazi educativi e ricreativi diversificati, particolarmente necessaria per consentire alla famiglia di mantenere al proprio interno il congiunto disabile.
Le finalità specifiche che vengono perseguite attraverso gli interventi formativi del Servizio sono:
• Recupero, mantenimento e potenziamento delle abilità cognitive;
• Incremento delle capacità di autodeterminazione relativamente alla propria esistenza;
• Acquisizione di abilità spendibili per una propria integrazione sociale;
• Potenziamento delle capacità rispetto al fare;
• Recupero, mantenimento e potenziamento delle capacità e abilità relative ai presupposti necessari per un inserimento lavorativo.
Art. 6 - Destinatari del Servizio Centro Socio Educativo (CSE)
In ragione delle sue finalità, i C.S.E. accolgono persone disabili, necessitanti di sostegno, sulla base della compromissione, in sintonia con le famiglie ed i Servizi Sociali dei Comuni.
Al momento dell’ammissione, le persone disabili dovranno avere un’età preferibilmente non inferiore a 16 anni e non superiore ai 55 anni e disabilità tali da comportare una compromissione dell’autonomia nelle funzioni elementari.
Art. 7 – Apertura e funzionamento del Servizio Centro Socio Educativo (CSE)
I Centri Socio Educativi hanno carattere continuativo e permanente e sono aperti per almeno 47 settimane all’anno e per cinque giorni alla settimana, ad eccezione del sabato e dei giorni festivi, per almeno sette ore giornaliere.
Art. 8 - Definizione e finalità del Servizio Centro Diurno Disabili (CDD)
Il servizio CDD si qualifica come Unità di Offerta Socio-Sanitaria volto a garantire come fondamentali, le attività previste nella delibera della Giunta Regionale n. VII/18334 del 23/07/2004 e precisamente: attività socio-sanitarie ad elevato grado di integrazione; attività di riabilitazione, attività socio-riabilitative, attività educative. Queste sono riconducibili alle successive quattro aree di intervento:
a) Area dell’autonomia personale: alimentazione, controllo sfinterico, igiene personale, vestirsi/svestirsi. Si tratta di favorire, mediante interventi personalizzati, il miglior adattamento possibile ai vari momenti funzionali della giornata.
b) Area cognitivo – culturale: gli obiettivi previsti in quest’area di attività si configurano come “pre-requisiti” cognitivi che stanno alla base di attività più complesse. Si tratta, in particolare, di abilità attentive, di orientamento spazio – temporale, di contatto oculare, di concentrazione, di attività con funzione psico- motoria e ludica e attività di terapia occupazionale volta ad affinare le capacità gnoso–prassiche-percettive e a favorire l’acquisizione di una maggiore consapevolezza e impegno relativi allo svolgimento dei compiti.
c) Area corporeo - espressiva: implica momenti specifici di educazione psicomotoria, attività di drammatizzazione ed espressione corporea, gioco-teatro, educazione fisica con particolare riguardo alle proposte di sport e gioco collettivo, animazione musicale, particolari proposte che utilizzano anche spazi esterni, come ad esempio il nuoto, attività motoria guidata in piscina, l’equitazione e altre.
d) Area affettivo-relazionale: prevede attività che, attraverso l’espressione della propria affettività, perseguono l’obiettivo di stimolare gli utenti a riconoscere ed a controllare le proprie emozioni ed a canalizzarle in comportamenti meno problematici e socialmente più adeguati, potenziando le abilità relazionali all’interno del proprio contesto di appartenenza.
e) Attività sanitarie e di riabilitazione: attività infermieristiche e riabilitative riservate agli utenti nel cui Piano Educativo Individualizzato sono previste prestazioni di carattere sanitario e riabilitativo.
Le attività assumeranno valenza differente in funzione dei diversi obiettivi da perseguire dai singoli utenti, in modo da compiere la realizzazione di specifici piani individuali di lavoro che verranno periodicamente monitorati e verificati.
Art. 9 - Destinatari del Servizio Centro Diurno Disabili (CDD)
Il CDD è rivolto a persone disabili di età compresa tra i 18 ed i 65 anni secondo quanto previsto dalla D.G.R. n. VII/18334 del 23/07/2004.
Per ciascun utente inserito sarà redatto, a cura del gestore e in collaborazione con il servizio inviante, un Piano Educativo Individualizzato.
Art. 10 – Apertura e funzionamento del Servizio Centro Diurno Disabili (CDD)
Il gestore dovrà garantire l’apertura del Centro per almeno 235 giorni l’anno; la frequenza degli utenti è prevista per almeno 35 ore settimanali distribuite sui 5 giorni, ugualmente dal lunedì al venerdì con un orario di funzionamento di almeno 7 ore al giorno.
TITOLO II – IMPEGNI DEI SOGGETTI FIRMATARI
Art. 11 – Impegni dei Comuni
Il Comune di residenza dell’utente da inserire nei servizi si impegna a:
• Elaborare, verificare e monitorare, attraverso il proprio servizio sociale professionale e in pieno accordo con gli enti gestori il progetto complessivo ricercando tutta la documentazione e le informazioni disponibili;
• Adottare formali provvedimenti per l’inserimento dei soggetti nei Servizi;
• Assumere il relativo impegno di spesa in base a quanto previsto al successivo Titolo IV
• Partecipare con i propri rappresentanti designati al Gruppo di Lavoro con il compito di coordinare l’accordo territoriale, monitorarne l’andamento, valorizzarne gli aspetti migliorativi e proporre eventuali modificazioni allo stesso.
Art. 12 – Impegni degli Enti Gestori
Gli Enti Gestori dei servizi, sottoscrittori del presente accordo, si impegnano a:
• mantenere nel tempo i requisiti per l’esercizio al funzionamento e per l’accreditamento previsti dal quadro legislativo di riferimento e dalle linee guida per l’accreditamento approvate dall’Assemblea dei Sindaci del 21 Gennaio 2010, e ad autocertificare annualmente il mantenimento degli standard previsti;
• garantire l’erogazione delle prestazioni certificando numero, professionalità, rapporto di lavoro del proprio personale e standard di assistenza settimanali erogati per ciascun ospite frequentante il centro;
• garantire l’erogazione del servizio certificando, attraverso la produzione della carta dei servizi, le modalità di funzionamento, i servizi offerti, la giornata tipo degli utenti, le modalità di accesso alla struttura, il rapporto con gli utenti e i loro familiari.
• garantire la verifica dei pagamenti effettuati da parte delle famiglie degli utenti della quota di compartecipazione al servizio in base a quanto previsto al successivo Titolo IV
• partecipare con i propri rappresentanti designati al Gruppo di Lavoro con il compito di coordinare l’accordo territoriale, monitorarne l’andamento, valorizzarne gli aspetti migliorativi e proporre eventuali modificazioni allo stesso.
Art. 13 – Impegni delle Associazioni delle Famiglie
• Partecipare con i propri rappresentanti designati al Gruppo di Lavoro con il compito di coordinare l’accordo territoriale, monitorarne l’andamento, valorizzarne gli aspetti migliorativi e proporre eventuali modificazioni allo stesso.
• Promuovere la diffusione e la conoscenza dell’accordo territoriale, al fine di assicurarne il coinvolgimento e la partecipazione più ampia della società civile, oltre che dei soggetti contraenti.
• Riconoscere le quote di compartecipazione spettanti e definite sulla base di quanto previsto al successivo Titolo IV, in attuazione del presente Accordo.
Art. 14 – Impegni di Comunità Sociale Cremasca
Comunità Sociale Cremasca, ente strumentale dei 48 Comuni del distretto si impegna a:
• Coordinare il buon funzionamento del presente accordo territoriale;
• Garantire il pagamento, delle rette mensili a carico dei Comuni, previa acquisizione del relativo impegno di spesa assunto dagli stessi, sulla base delle effettive presenze degli utenti, tenuto conto delle assenze, entro i successivi 60 gg. dalla data di ricevimento della fattura.
Art. 15 – Impegno congiunto dei sottoscrittori dell’accordo
Tutti gli enti sottoscrittori attribuiscono al presente accordo natura sperimentale e si impegnano ad assumere un ruolo attivo nei confronti di Regione Lombardia per una valutazione condivisa e meglio approfondita della tematica oggetto del presente accordo.
TITOLO III – ACCESSO AI SERVIZI E DIMISSIONI
Art. 16 – Procedure per l’ammissione ai servizi
L’ente gestore si impegna ad effettuare tutte le procedure di accoglimento degli ospiti secondo le modalità previste dalla normativa regionale; in particolare, l’ente gestore, attraverso il proprio personale, garantisce un continuo scambio e raccordo con l’assistente sociale del comune di residenza del richiedente, al fine di concordare tempi e modalità di ingresso nella struttura, nonché per il periodico aggiornamento sull’andamento del relativo Progetto Individualizzato.
Successivamente alla stipula della presente convenzione, l’Ente gestore prima di procedere all’inserimento di nuovi utenti presso la propria struttura, entro il limite dei posti eserciti al funzionamento, dovrà provvedere a richiedere a Comunità Sociale Cremasca apposita autorizzazione.
Comunità Sociale Cremasca, rilascerà detta autorizzazione, a seguito del ricevimento, da parte del Comune di residenza dell’utente, di dichiarazione di assunzione del relativo onere di spesa.
La richiesta di autorizzazione dovrà essere rilasciata da Comunità Sociale Cremasca entro 2 mesi dal ricevimento della richiesta e trascorso tale termine senza comunicazione, l’Ente Gestore potrà procedere ad attingere alla lista d’attesa.
Art. 17 – Dimissioni dal servizio
Le dimissioni dell’utente dallo S.F.A. o dal C.S.E. possono avvenire su richiesta della famiglia (dimissione volontaria), o su richiesta del Responsabile dell’Ente gestore o in seguito a valutazione tecnica del Servizio Sociale di riferimento, per i seguenti motivi:
• conclusione del percorso intrapreso per il raggiungimento degli obiettivi;
• mutare delle condizioni socio – ambientali e clinico – obiettive che hanno determinato l’inserimento;
• il verificarsi di fatti o di episodi gravi tali da compromettere la frequenza;
• la necessità di passaggi ad altro e più idoneo intervento, in relazione al percorso formativo fatto ed anche in relazione all’età dell’utente.
L’atto delle dimissioni si compie in un incontro tra il richiedente, che lo convoca per iscritto, e gli altri attori della procedura di ammissione.
TITOLO IV – RETTE E MODALITA’ DI COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA
Art. 18 – Rette per i servizi SFA, CSE e CDD
La ripartizione del costo delle rette giornaliere di frequenza del servizio avviene secondo le modalità definite negli allegati 1 – 2 e 3 al presente accordo e stabilite sulla base dei seguenti presupposti:
• Applicazione dell’ISEE integrato (ISEE individuale del soggetto interessato comprensivo di indennità di accompagnamento e invalidità e altre forme di reddito percepite) per il calcolo della compartecipazione;
• Definizione di un costo minimo e massimo di recupero dall’utenza;
• Introduzione di un modello di ISEE lineare nella fascia di applicazione della componente variabile della quota di compartecipazione;
• Definizione di una soglia ISEE minima e di una soglia ISEE massima per l’applicazione della quota variabile di compartecipazione a carico della famiglia;
La formula per il calcolo della percentuale di retta variabile è la seguente:
Retta uguale a % di retta massima pari a = (Valore ISEE utente – soglia ISEE minima) X100
soglia ISEE massima – soglia ISEE minima
Con riferimento alla ripartizione degli oneri della retta di frequenza, la sottoscrizione del presente accordo attesta che nessuna delle parti avrà più nulla a pretendere rispetto a tutto quanto stabilito e concordato nell’accordo stesso.
Le condizioni tariffarie definite negli allegati 1-2 e 3 al presente accordo, potranno subire modifiche, previa intesa tra le parti, a seguito di variazioni sostanziali intervenute nella gestione economica del servizio.
Art. 19 – Servizi accessori
Tutti i servizi accessori sono inclusi nelle rette di cui all’articolo precedente, fatto salvo il costo del pasto per il servizio SFA, che laddove previsto nell’ambito del progetto definito per l’utente, dovrà essere corrisposto dalla famiglia direttamente all’ente gestore.
Il Comune di residenza dell’utente potrà discrezionalmente intervenire con proprie risorse per l’abbattimento della quota pasto eventualmente prevista nel progetto relativo ai frequentanti del servizio SFA.
Art. 20 – Pagamento Rette di frequenza
Comunità Sociale Cremasca, riconosce all’ente gestore la retta giornaliera a carico dei Comuni di residenza degli utenti.
Comunità Sociale Cremasca garantisce il pagamento, delle rette mensili a carico dei Comuni sulla base delle effettive presenze degli utenti, tenuto conto delle assenze, entro i successivi 60 gg. dalla data di ricevimento della fattura. Allo scopo l’ente gestore si impegna ad emettere mensilmente fatture, o altra documentazione contabile idonea, al fine del pagamento delle rette di frequenza corredate dalla rendicontazione delle giornate di presenza ed assenza al servizio.
L’ente gestore si impegna a verificare entro il decimo giorno del mese successivo l’avvenuto pagamento della quota di compartecipazione alla retta posta a carico della famiglia.
Nel caso l’ente gestore ravvisi il mancato pagamento della quota di cui al comma precedente, esso provvederà a dare immediata e formale comunicazione al Comune di residenza dell’utente.
In caso di reiterazione del mancato pagamento della quota di frequenza ai servizi da parte delle famiglie ed esperiti tutti i tentativi conciliatori per un recupero delle quote pregresse da parte del Comune di residenza, quest’ultimo, in accordo con l’ente gestore procederà alla dimissione dell’utente dal servizio
Art. 21 – Frequenza e assenza
In caso di frequenza part-time l’ente gestore acquisisce formalmente l’accordo delle parti coinvolte (famiglia o tutore dell’interessato e Comune di residenza) rimandando la definizione della retta a contrattazione tra le parti. Tendenzialmente, verrà comunque considerata mezza giornata la mattina o il pomeriggio con un massimo di 4 ore di frequenza. Quanto stabilito al presente comma verrà adeguato rispetto ad eventuali pronunciamenti regionali relativi alla definizione specifica di “frequenza part-time”.
In caso di assenza il costo della retta di frequenza dovrà essere decurtato di una quota forfettaria pari ad €. 5,00 equamente ripartita (50%-50%) tra famiglia e Comune di residenza dell’utente. In caso di frequenza part-time la quota forfettaria da ripartire con il medesimo criterio di cui al presente comma, è pari ad €. 2,50.
In caso di assenze continuative e motivate, per un periodo che va da un minimo di 2 settimane ad un massimo di 2 mesi, a garanzia e tutela del mantenimento del posto, il Comune di residenza dell’utente riconoscerà all’Ente gestore la quota a proprio carico mentre per le famiglie la quota ad esse spettante dovrà essere decurtata di un importo pari ad €. 2,00 per ogni giorno di assenza.
Art. 22 – Rendicontazione economica
Per quanto attiene agli aspetti economici di gestione del servizio, l’ente gestore si impegna a produrre il consuntivo economico finanziario definitivo, unitamente ad una relazione tecnica di gestione riportante l’indicazione dell’attività effettivamente svolta, entro il 31 maggio di ogni anno.
TITOLO V – DURATA, CONTROLLI E EVENTUALI CONTROVERSIE
Art. 23 – Durata
La presente convenzione ha validità dal 01/09/2013 al 31/12/2013.
L’emanazione di norme legislative o regolamentari regionali, nonché l’adozione di provvedimenti amministrativi regionali incidenti sul contenuto dell’accordo stipulato, potranno, previa intesa fra le parti, determinare modificazioni al presente in base anche alle caratteristiche e alle risultanze economiche delle unità di offerta.
Art. 24 – Verifiche e controlli
Comunità Sociale Cremasca a.s.c. può accedere alle strutture, assumere informazioni, visionare e controllare la documentazione amministrativa prodotta dall’ente gestore, al fine di verificare quanto autocertificato.
Art. 25 – Controversie
In caso di controversie il Foro competente è il Tribunale di Crema.
Allegati alla convenzione Allegato 1) Accordo CSE Allegato 2) Accordo SFA Allegato 3) Accordo CDD
Letto, confermato e sottoscritto. Crema, li
L’ENTE GESTORE
-
-
-
-
-
-
-
I COMUNI
-
-
-
-
-
-
-
LE ASSOCIAZIONI DELLE FAMIGLIE
-
-
-
-
-
-
-
-
COMUNITA’ SOCIALE CREMASCA