SCHEMA DI ACCORDO DI FINANZIAMENTO
LAZIO INNOVA S.p.A.
SCHEMA DI ACCORDO DI FINANZIAMENTO
Allegato 3 al Bando di gara
Procedura aperta di carattere comunitario, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, volta all’affidamento della «Gestione di Strumenti Finanziari e di altri interventi finanziati con Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE), e con fondi regionali»
INDICE
ART. 2 (VALORE GIURIDICO DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI) 14
ART. 3 (OGGETTO DELL’ACCORDO) 14
ART. 4 (STRATEGIA O POLITICA DI INVESTIMENTO) 15
ART. 5 (PRODOTTI FINANZIARI / SOVVENZIONI DA OFFRIRE) 17
ART. 6 (DESTINATARI FINALI) 18
ART. 7 (MODALITÀ DI ATTUAZIONE E SISTEMA DI GOVERNANCE) 21
a) (Disciplina comune a tutti gli SF e Intervento) 21
b) (Disciplina comune ai soli SF) 23
c) (Fasi del servizio, durata e decorrenza dell’Accordo) 24
ART. 10 (CONTRIBUTI DEL POR E DELLE RISORSE REGIONALI AGLI STRUMENTI FINANZIARI/INTERVENTI, SPESE AMMISSIBILI E FLUSSI DI INVESTIMENTO) 30
ART. 11 (DISPOSIZIONI PER LA RENDICONTAZIONE, LA SORVEGLIANZA E IL CONTROLLO
ART. 12 (REQUISITI IN MATERIA DI AUDIT, DOCUMENTAZIONE DA CONSERVARE E ALTRI REQUISITI) 35
ART. 13 (GESTIONE DI TESORERIA, INTERESSI E ALTRE PLUSVALENZE) 35
ART. 14 (RIUTILIZZO DELLE RISORSE ENTRO IL 31/10/2023) 37
ART. 15 (RIUTILIZZO DELLE RISORSE DOPO IL 31/10/2023) 37
ART. 16 (CONDIZIONI DI UN EVENTUALE RITIRO, SOSPENSIONE O INTERRUZIONE DEI CONTRIBUTI DEL POR E DELLE RISORSE REGIONALI AGLI STRUMENTI FINANZIARI/INTERVENTO) 38
ART. 17 (INDIPENDENZA, CONFORMITÀ ALLE NORME PROFESSIONALI E ASSENZA DI CONFLITTI DI INTERESSE) 38
ART. 18 (STRATEGIE DI USCITA E LIQUIDAZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI/INTERVENTO)
ART. 19 (MODALITÀ GENERALI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO) 39
ART. 20 (DIRETTORE DELL’ESECUZIONE) 40
ART. 21 (OBBLIGHI DELL’AFFIDATARIO) 40
ART. 22 (VALORE DEL SERVIZIO, COSTI E COMMISSIONI DI GESTIONE) (CFR. REG. (UE) N.
1303/2013, ALLEGATO IV, COMMA 1, LETT. H) 41
ART. 23 (REVISIONE DEL CORRISPETTIVO) 44
ART. 24 (RESPONSABILITÀ DELL’AFFIDATARIO E GARANZIE) 44
ART. 25 (AVVIO DELL’ESECUZIONE DELL’ACCORDO) 45
ART. 26 (VERBALE DI AVVIO DELL’ESECUZIONE) 46
ART. 27 (SOSPENSIONE DELL’ESECUZIONE DELL’ACCORDO) 46
ART. 28 (SOSPENSIONI ILLEGITTIME) 47
ART. 29 (CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI) 48
ART. 30 (DIVIETO DI MODIFICHE INTRODOTTE DALL’AFFIDATARIO) 48
ART. 31 (TEMPI E MODI DELLA VERIFICA DI CONFORMITÀ DELLE PRESTAZIONI ACQUISITE) 48 ART. 32 (INCARICO DELLA VERIFICA DI CONFORMITÀ) 49
ART. 33 (VERIFICA DI CONFORMITÀ IN CORSO DI ESECUZIONE) 49
ART. 34 (VERIFICA DI CONFORMITÀ DEFINITIVA) 49
ART. 35 (PROCESSO VERBALE DELLE ATTIVITÀ DI VERIFICA) 49
ART. 36 (ONERI DELL’AFFIDATARIO NELLE OPERAZIONI DI VERIFICA DI CONFORMITÀ) 50
ART. 37 (VERIFICHE E VALUTAZIONI DEL SOGGETTO CHE VERIFICA LA CONFORMITÀ) 50
ART. 38 (CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITÀ) 50
ART. 39 (CONTESTAZIONI FORMULATE DALL’AFFIDATARIO SUL CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITÀ E PROVVEDIMENTI SUCCESSIVI ALLA VERIFICA DI CONFORMITÀ) 50
ART. 41 (DIVIETO DI CESSIONE DELL’ACCORDO E SUBAPPALTO) 52
ART. 43 (NORMATIVA IN TEMA DI CONTRATTI PUBBLICI) 53
ART. 44 (RISOLUZIONE DELL’ACCORDO) 54
ART. 45 (CLAUSOLE RISOLUTIVE ESPRESSE) 54
ART. 46 (PROCEDURE DI AFFIDAMENTO IN CASO DI FALLIMENTO DELL’AFFIDATARIO O
RISOLUZIONE DELL’ACCORDO PER GRAVE INADEMPIMENTO) 55
ART. 47 (CONTI CORRENTI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI E OBBLIGHI DI CONTABILITÀ SEPARATA) 55
ART. 48 (CONTI CORRENTI PER LA REMUNERAZIONE DELL’AFFIDATARIO E OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI) 56
ART. 49 (OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI NEI CONTRATTI COLLEGATI AL PRESENTE AFFIDAMENTO E IN QUELLI DELLA FILIERA) 57
ART. 50 (LAVORO E SICUREZZA) 57
ART. 51 (INTERVENTO SOSTITUTIVO DELLA STAZIONE APPALTANTE IN CASO DI INADEMPIENZA CONTRIBUTIVA DELL’AFFIDATARIO O DEL SUBAFFIDATARIO, E RITENUTA A GARANZIA DEI RELATIVI OBBLIGHI) 59
ART. 52 (INTERVENTO SOSTITUTIVO DELLA STAZIONE APPALTANTE IN CASO DI INADEMPIENZA RETRIBUTIVA DELL’AFFIDATARIO O DEL SUBAFFIDATARIO) 59
ART. 53 (RESPONSABILI DELLE PARTI E COMUNICAZIONI RELATIVE ALL’ACCORDO) 59
ART. 54 (DIRITTO DI ESCLUSIVA SU DATI, INFORMAZIONI E PRODOTTI) 60
ART. 57 (TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI) 61
B.1 - Scheda Tecnica – FRPC 63
B.2. - Scheda Tecnica – FdR 63
B.5 – Reportistica esemplificativa 63
“C”: Disciplinare di Gara e relativi allegati 63
“D”: Offerta Tecnica dell’Affidatario 63
“E”: Offerta Economica dell’Affidatario 63
1 Nome del Paese / della
Regione interessati
2 Identificazione dell'Autorità di Gestione
3 Numero del codice comune d'identificazione (CCI) del Programma e titolo del Programma correlato
4 Nome del Fondo Strutturale e di Investimento Europeo (SIE)
5 Identificazione dell'Asse prioritario
Italia - Lazio
Regione Lazio – Direttore pro tempore della Direzione Regionale per lo Sviluppo economico e le Attività produttive
2014IT16RFOP010
Programma Operativo Regionale (POR) Lazio FESR 2014-2020
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) Asse prioritario 3 - Competitività
Asse prioritario 4 - Energia sostenibile e mobilità
6 Assi e Azioni del POR cui ciascuno Strumento Finanziario/Intervento contribuisce (Dotazione Iniziale al netto delle risorse regionali di cui al punto 14) | SF/Intervento Asse/Azione del POR | FRPC | FdR | GE | VG |
Asse 3, Azione 3.3.1 (Riposizionamento competitivo) | 4,8 €/Mln | ||||
Asse 3, Azione 3.6.1 (Garanzie e accesso al credito) | 9,6 €/Mln | 11,5 €/Mln | 9,6 €/Mln | 3 €/Mln | |
Asse 4, Azione 4.2.1 (Efficienza energetica) | 9,6 €/Mln | ||||
Totale | 24 €/Mln | 11,5 €/Mln | 9,6 €/Mln | 3 €/Mln |
7 Regione in cui sono attuati gli Strumenti Finanziari/Interventi
8 Gestore del Fondo di Fondi
Regione Lazio Lazio Innova S.p.A.
9 Importo complessivo stanziato | a. FRPC: | € 38.400.000,00 |
dall'Amministrazione | b. FdR: | € 11.500.000,00 |
regionale per gli | c. GE: | € 9.600.000,00 |
Strumenti Finanziari/ | d. VG: | € 3.000.000,00 |
Interventi al lordo dei
costi di gestione | Totale € 62.500.000,00 |
10 Importo stanziato dall'Autorità di Gestione per gli Strumenti Finanziari/Interventi al lordo dei costi di gestione | a. FRPC: € 24.000.000,00 b. FdR: € 11.500.000,00 c. GE: € 9.600.000,00 d. VG: € 3.000.000,00 Totale € 48.100.000,00 |
11 Importo proveniente dai Fondi SIE | a. FRPC: € 12.000.000,00 b. FdR: € 5.750.000,00 c. GE: € 4.800.000,00 d. VG: € 1.500.000,00 Totale € 24.050.000,00 |
12 Importo proveniente da fonti nazionali pubbliche (contributo pubblico del Programma) | a. FRPC: € 12.000.000,00 b. FdR: € 5.750.000,00 c. GE: € 4.800.000,00 d. VG: € 1.500.000,00 Totale € 24.050.000,00 |
13 Importo proveniente da fonti nazionali private (contributo privato del Programma) | n.a. |
14 Importo proveniente da fonti nazionali pubbliche e private al di fuori del contributo al Programma | a. FRPC: € 14.400.000,00 |
15 Data d'inizio prevista degli Strumenti Finanziari/Interventi | Decorre dal momento del versamento dei contributi del Programma dal Fondo di Fondi allo Strumento finanziario |
16 Data di completamento prevista degli Strumenti Finanziari/Interventi | Tutti i prestiti, garanzie e riassicurazioni da parte degli Strumenti Finanziari dovranno essere erogati ai destinatari finali o impegnati nel caso delle garanzie entro il 31/10/2023. Il termine finale di operatività di ciascuno Strumento Finanziario dipende dalla durata prevista per i relativi prestiti, garanzie e riassicurazioni ed è previsto al massimo entro e non oltre il 31/12/2028. Il termine finale di operatività dell’Intervento Voucher di Garanzia è il 31/10/2023. |
17 Data di decorrenza Accordo di finanziamento | Il presente Accordo di Finanziamento entra in vigore dalla data di sottoscrizione dello stesso |
18 Data di scadenza Accordo | Il presente Accordo di Finanziamento termina al massimo entro e non oltre il 31/12/2028, fatta salva la liquidazione anticipata degli Strumenti |
di finanziamento | finanziari |
19 Recapiti delle persone di contatto per le comunicazioni tra le Parti | Autorità di Gestione del POR FESR Lazio 2014-2020 Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive - [inserire riferimenti di contatto] Gestore del Fondo di Fondi - Lazio Innova S.p.A. - [inserire riferimenti di contatto] Gestore (degli Strumenti Finanziari e dell’Intervento Voucher di Garanzia) - [inserire riferimenti di contatto] |
ACCORDO DI FINANZIAMENTO
C.I.G. n. 6767027755 – C.U.P. n. F83G16000360008
Tra
LAZIO INNOVA S.P.A. (Codice Fiscale e Partita IVA n. 05950941004), con sede in Roma, in Xxx Xxxxx Xxxxxxx, 00X, C.A.P. 00144, nella persona del Dott. […] nato a […] il […] in qualità di […] di Lazio Innova S.p.A., domiciliato nella qualità presso la sede della suddetta Società;
(indicato anche nel prosieguo come la «Stazione Appaltante» o «Società» o «Lazio Innova» o «Gestore FdF»)
e
[Ragione sociale] (Codice Fiscale n. [...], partita IVA n. […]), con sede legale in […], alla via […], C.A.P. […], nella persona del Dott. […], nato a […] il […], nella sua qualità di […]
(indicato anche nel prosieguo come «Affidatario» o «Aggiudicatario» o «Gestore») (di seguito collettivamente indicati come le «Parti»)
Le Parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate, hanno sottoscritto il presente Accordo in modalità elettronica ai sensi e per gli effetti dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016.
Premesso che
a) con provvedimento n. […] del […], adottato da […], la Società ha avviato una procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, volta all’affidamento della «Gestione di Strumenti Finanziari e di altri interventi finanziati con Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE) (di seguito, anche la «Procedura»), nonché con fondi regionali», secondo le modalità e le caratteristiche soggettive e prestazionali fissate nel Bando, nel Disciplinare di Gara, nel Capitolato Tecnico e in tutti gli allegati documentali contestualmente approvati con il provvedimento in questione;
b) il bando di gara è stato spedito alla Commissione in data […], pubblicato sulla G.U.C.E. in data […] e sulla G.U.R.I. n. […] del […], sul sito internet xxx.xxxxxxxxxxx.xx in data […], sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx) in data […], trasmesso all’Osservatorio dei Contratti Pubblici in data […], ai fini della pubblicazione sul relativo sito, e pubblicato per estratto sui due quotidiani a rilevanza nazionale […] e […], rispettivamente in data […] e in data […], nonché sui due ulteriori quotidiani […] e […], rispettivamente in data […] e […], secondo quanto previsto dagli artt. 72 e 216, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016;
c) gli altri atti di gara sono stati messi a disposizione degli operatori economici interessati mediante pubblicazione sul sito internet della Società xxx.xxxxxxxxxxx.xx;
d) a mezzo di provvedimento n. […] del […], adottato da […], la Società ha approvato le risultanze della Procedura e disposto l’aggiudicazione dell’affidamento in favore dell’Affidatario, quale soggetto che ha presentato l’offerta risultata economicamente più vantaggiosa, previa verifica della regolarità contributiva dell’operatore economico di cui al D.U.R.C. n. […] del […];
e) l’Affidatario ha dichiarato il pieno possesso dei requisiti di carattere generale per l’affidamento del Servizio e dei requisiti speciali previsti dal D.Lgs. n. 50/2016, secondo le prescrizioni di dettaglio poste dalla lex specialis dell’affidamento;
f) la Società ha proceduto, anche avvalendosi del Sistema AVCpass, alle verifiche sul possesso da parte dell’Affidatario dei suddetti requisiti e le stesse si sono concluse con esito positivo;
g) a mezzo polizza [bancaria] [assicurativa] emessa in data […] da […], sub n. […] per l’importo di Euro […], l’Affidatario ha ritualmente prestato in favore della Società la cauzione definitiva di cui all’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, conformemente alle previsioni della norma in questione e a garanzia dell’esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente affidamento;
h) è decorso il termine dilatorio per la stipula dell’Accordo, ai sensi dell’art. 32, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016;
i) le Parti, con il presente Accordo, intendono dunque disciplinare i reciproci diritti e obblighi inerenti all’esecuzione del Servizio oggetto di affidamento.
Tanto ritenuto e premesso, le Parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate,
convengono e stipulano quanto segue Art. 1 (Definizioni)
Nel presente Accordo, i termini di seguito indicati avranno il significato attribuito accanto a ciascuno di essi, fermo restando che il singolare include il plurale e viceversa:
▪ «Accordo di Finanziamento» o «Accordo» o «Contratto»: il presente documento negoziale, stipulato tra Lazio Innova S.p.A. e l’operatore risultato aggiudicatario all’esito della Procedura, e che disciplina in attuazione del Regolamento dell’Unione Europea n. 1303/2013, Allegato IV: a) i termini e le condizioni per l’erogazione dei contributi del Programma a ciascuno Strumento Finanziario e Intervento; b) i termini e le modalità di espletamento del Servizio di Gestione degli Strumenti Finanziari/Intervento e c) gli ulteriori obblighi reciprocamente assunti dalle parti nell’ambito dell’Appalto;
▪ «Affidatario» o «Aggiudicatario» o «Gestore»: il soggetto al quale è stato affidato il Servizio all’esito della Procedura;
▪ «Affidamento» o «Servizio»: complessivamente inteso, il Servizio di «Gestione di Strumenti Finanziari e di altri interventi finanziati con Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE), e con fondi regionali», oggetto del presente Accordo, avente ad oggetto l’affidamento congiunto della Gestione dei seguenti Strumenti/Interventi:
o «Fondo Rotativo per il Piccolo Credito»;
o «Fondo di Riassicurazione»;
o «Garanzia Equity»;
o «Voucher di Garanzia»;
▪ «Atti di Gara»: Bando di Gara, Disciplinare di Gara e relativi allegati, Capitolato tecnico e relativi allegati;
▪ «Autorizzazione all’Avvio»: atto con il quale Lazio Xxxxxx approva le attività svolte dall’Affidatario ai fini della Presa in carico del Servizio, dando inizio al Periodo di Erogazione;
▪ «AVCpass» o «Authority Virtual Company Passport»: il sistema istituito presso l’X.X.XX. (Autorità Nazionale AntiCorruzione, già Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici), ai sensi e per gli effetti degli artt. 81 e 216, comma 13, D.Lgs. n. 50/2016, il quale consente:
i. alle stazioni appaltanti e agli enti aggiudicatori l’acquisizione dei documenti necessari a comprovare i requisiti di carattere generale, economico-finanziario e tecnico- organizzativo richiesti ai soggetti partecipanti alle procedure ad evidenza pubblica;
ii. agli operatori economici concorrenti, la produzione in via informatica dei documenti attestanti il possesso dei requisiti richiesti dalle stazioni appaltanti, ai sensi dell’art. 81 del D.Lgs. n. 50/2016;
▪ «Bando di Gara»: il documento che riassume le caratteristiche essenziali dell’affidamento, elaborato dalla Stazione Appaltante ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 71 del D.Lgs 50 del 18 aprile 2016, e pubblicato con le formalità di cui agli artt. 72, 73 e 216, comma 11, del predetto Decreto;
▪ «Capitolato Tecnico» o «Capitolato»: il documento allegato sub A al presente Accordo, nel quale vengono precisate, nel dettaglio e per singolo Strumento Finanziario/Intervento, le caratteristiche tecniche che le prestazioni da acquisirsi in capo alla Stazione Appaltante devono possedere e le ulteriori obbligazioni poste a carico delle Parti;
▪ «Codice» o «D.Lgs. n. 50/2016»: il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
▪ «Comitato di Sorveglianza»: Comitato di cui agli artt. 47 e seguenti del Reg. (UE) n. 1303/2013;
▪ «Commissione di Gestione»: la somma delle commissioni di base e delle commissioni di risultato di seguito definite;
▪ «Commissione di base»: commissione di cui all’art. 13, paragrafo 2, lett. a), Reg. (UE) n. 480/2014;
▪ «Commissione di risultato»: commissione di cui all’art. 13, paragrafo 2, lett. b), Reg. (UE) n. 480/2014;
▪ «Comunicazione di Presa in carico»: comunicazione con la quale l’Affidatario dichiara di aver ultimato le attività preparatorie all’avvio dell’esecuzione del Servizio aggiudicato;
▪ «Direttore dell’Esecuzione»: l’esponente della Stazione Appaltante attraverso il quale la medesima verifica il regolare andamento dell’esecuzione del Servizio da parte dell’Affidatario. Al Direttore dell’Esecuzione competono il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del Servizio, e in generale la verifica che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali;
▪ «Disciplinare» o «Disciplinare di Gara»: il documento volto ad integrare il Bando di Xxxx e a regolamentare gli aspetti di svolgimento della Procedura e gli elementi minimi negoziali del Servizio;
▪ «Destinatario»: qualsiasi soggetto coinvolto a valle nell’implementazione di uno Strumento Finanziario;
▪ «Destinatario Finale»: persona fisica o giuridica che riceve sostegno finanziario da uno Strumento Finanziario, o altro Intervento;
▪ «Dotazione Iniziale»: il valore economico minimo, cumulativamente previsto, della dotazione relativa agli Strumenti Finanziari e all’Intervento oggetto di affidamento e che potrà essere implementata nei casi e nei modi indicati nel Disciplinare;
▪ «Dotazione Incrementale»: il valore economico, cumulativamente previsto, della ulteriore dotazione rispetto quella Iniziale relativa agli Strumenti Finanziari e all’Intervento oggetto di affidamento che, in via meramente eventuale, potrà essere aggiunta nel corso dell’esecuzione del Servizio, a seguito di provvedimenti che potranno essere adottati dalla Regione Lazio e da Lazio Innova mediante un addendum all’ Accordo di Finanziamento;
▪ «Dotazione Massima Eventuale»: il valore economico massimo, cumulativamente previsto, della dotazione relativa agli Strumenti Finanziari e all’Intervento oggetto di affidamento che, in via meramente eventuale, potrebbe essere raggiunta nel corso dell’esecuzione del Servizio per effetto della somma di Dotazioni Incrementali alla Dotazione Iniziale;
▪ «FESR»: Fondo Europeo di Sviluppo Regionale;
▪ «Filiera delle imprese»: i subappalti come definiti dall’art. 105, comma 2, del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, nonché i subcontratti stipulati per l’esecuzione, anche non esclusiva del Servizio;
▪ «Fondi SIE»: Fondi Strutturali e di Investimento Europei;
▪ «Fondo di Fondi» o «FdF»: Fondo istituito con l'obiettivo di fornire sostegno mediante il POR a diversi Strumenti Finanziari in conformità al punto 27 dell’art.2 del Reg. (UE) 1303/2013. Con determinazione G07602 del 5 luglio 2016, la Regione Lazio ha approvato lo schema di accordo di finanziamento con Lazio Innova quale gestore del Fondo di Fondi, con riferimento a FRPC, FdR, GE (il Voucher di garanzia resterà invece al di fuori del FdF, come specificato nel Capitolato Tecnico);
▪ «Fondo di Riassicurazione» o «FdR»: Strumento Finanziario che offre una copertura del rischio ai confidi che erogano garanzia al credito a sostegno di prestiti alle piccole e medie imprese, secondo una logica "di portafoglio”. Per il funzionamento di dettaglio del FdR si rinvia alla Scheda Tecnica in allegato sub B.2;
▪ «Fondo Rotativo per il Piccolo Credito» o «FRPC»: Strumento Finanziario che prevede la concessione diretta di prestiti a piccole e medie imprese. Per il funzionamento di dettaglio del FRPC si rinvia alla Scheda Tecnica in allegato sub B.1;
▪ «Garanzia»: l'impegno scritto ad assumersi, in parte o nella sua interezza, la responsabilità del debito o dell'obbligazione di un terzo o del risultato positivo da parte di un terzo dei propri obblighi nel caso di un evento che inneschi tale garanzia, come un inadempimento del prestito (art. 2 del Reg. (UE, EURATOM) n. 966/2012);
▪ «Garanzia Equity» o «GE»: Strumento Finanziario che prevede la concessione di garanzie a favore di nuovi soci o soci esistenti dell'impresa che apportano nuovo patrimonio all'impresa mediante aumenti del capitale sociale totalmente liquidi (ad esclusione degli aumenti “contabili”). Per il funzionamento di dettaglio del GE si rinvia alla Scheda Tecnica in allegato sub B.3;
▪ «Offerta»: complessivamente intesa, l’insieme delle dichiarazioni e dei documenti, di carattere amministrativo, tecnico (da qui in poi «Offerta Tecnica») ed economico (da qui in poi «Offerta Economica»), presentati dall’Aggiudicatario ai fini dell’aggiudicazione della Procedura. Ai fini del presente Accordo di Finanziamento, l’Offerta si intende anche quale “Piano aziendale” di cui alla lettera
b) dell’allegato IV del Reg. (UE) n. 1303/2013;
▪ «Periodo di Erogazione»: fase del Servizio, nel corso della quale l’Affidatario procede ad erogare i prestiti, i contributi e a prestare le garanzie previsti dagli Strumenti Finanziari/Intervento, nonché a gestire i rapporti con i Destinatari;
▪ «Periodo di Esaurimento Progressivo delle Attività»: fase del Servizio, nel corso della quale l’Affidatario continuerà a svolgere tutte le attività previste nel Periodo di Erogazione, con l’unica eccezione dell’erogazione di Prodotti Finanziari/contributi a valere sui fondi assegnati in gestione (attività che dovrà essere svolta esclusivamente nel Periodo di Erogazione);
▪ «PMI»: le microimprese, le piccole imprese o le medie imprese quali definite nella Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione Europea;
▪ «POR» o «Programma»: Programma Operativo Regionale 2014-2020 della Regione Lazio cofinanziato dal FESR, CCI 2014IT16RFOP0101;
▪ «Presa in carico del Servizio»: insieme delle attività preparatorie all’avvio dell’esecuzione del Servizio aggiudicato, da svolgersi da parte dell’Affidatario, come definita nel Disciplinare, nel Capitolato Tecnico e nel presente Accordo;
▪ «Prestito»: accordo ai sensi del quale il mutuante è tenuto a mettere a disposizione del mutuatario una somma convenuta di denaro per un periodo di tempo concordato e in forza del quale il mutuatario è tenuto a ripagare tale importo entro il termine concordato (ex Reg. (UE, EURATOM) n. 966/2012);
▪ «Procedura»: come definita nelle Premesse lett. a);
▪ «Prodotto Finanziario»: singolo prestito, garanzia o riassicurazione erogato o concesso da FRPC, FdR, GE;
▪ «Reg. (UE)»: Regolamento dell’Unione Europea;
▪ «Responsabile dell’Affidatario»: l'esponente dell’Affidatario, individuato dal medesimo che diviene l'interfaccia contrattuale unica dell’Affidatario medesimo verso la Stazione Appaltante e che è intestatario della responsabilità per il conseguimento degli obiettivi qualitativi ed economici relativi allo svolgimento delle attività previste nell’Accordo e nella sua esecuzione. Trattasi di figura dotata di adeguate competenze professionali e di idoneo livello di responsabilità e potere decisionale, ai fini della gestione di tutti gli aspetti dell’Accordo;
▪ «Responsabile del Procedimento» o «R.U.P.»: l’esponente della Stazione Appaltante cui competono la vigilanza sull’Accordo, e tutti gli altri compiti di legge che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti;
▪ «Scheda Tecnica»: i documenti tecnici, predisposti per ciascuno Strumento Finanziario/Intervento e allegati sub B al presente Accordo, che descrivono le principali caratteristiche dello Strumento Finanziario o Intervento oggetto di affidamento;
▪ «Stazione Appaltante» o «Società» o «Lazio Innova» o «Gestore FdF»: Lazio Innova S.p.A., quale soggetto gestore del Fondo di Fondi e che acquisisce il Servizio all’esito della Procedura svolta;
1 La versione vigente è disponibile su: xxxx://xxxxxxxxxxx.xx/xxxxx/000000/xxx_xx_xxxxxxx_0000_00_00_00_0000.xxx.
▪ «Strumenti Finanziari» o «SF»: misure di sostegno finanziario che possono assumere, tra l’altro, la forma di prestiti o garanzie. Nel quadro del presente Affidamento, si fa riferimento al Fondo di Riassicurazione, al Fondo Rotativo per il Piccolo Credito e alla Garanzia Equity;
▪ «UE»: Unione Europea;
▪ «Valore del Servizio»: il valore complessivo del Servizio che è complessivamente e presuntivamente valutato, in esito all’Offerta Economica formulata dall’Aggiudicatario, al netto dell’opzione di cui all’art. 22, commi 9 e 10 del presente Accordo;
▪ «Verbale di avvio della Gestione»: verbale sottoscritto dall’Affidatario e dalla Stazione Appaltante indicante almeno la data di avvio del Servizio;
▪ «VexA 2016»: Valutazione ex ante degli Strumenti Finanziari ex art. 37, Reg. (UE) 1303/2013 aggiornata dalla Regione Lazio ad Aprile 2016 e riportata in Allegato F al presente Accordo di Finanziamento;
▪ «Voucher di Garanzia» o «VG» o «Intervento» o «Voucher»: intervento a supporto delle imprese sotto forma di contributo per la copertura dei costi sostenuti per l’ottenimento di una garanzia rilasciata da un confidi. Per il funzionamento di dettaglio del VG si rinvia alla Scheda Tecnica in allegato sub B.4.
Art. 2 (Valore giuridico delle premesse e degli allegati)
1. Le premesse e gli allegati tutti di seguito indicati formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo:
Allegato “A”: Capitolato Tecnico;
Allegato “B”: Schede Tecniche e reportistica:
B.1 - Scheda Tecnica – FRPC;
B.2 - Scheda Tecnica – FdR;
B.3 - Scheda Tecnica – GE;
B.4 - Scheda Tecnica – VG;
B.5 – Reportistica esemplificativa;
Allegato “C”: Disciplinare di Gara e relativi allegati;
Allegato “D”: Offerta Tecnica dell’Affidatario; Allegato “E”: Offerta Economica dell’Affidatario; Allegato “F”: VexA 2016.
2. Le disposizioni del Capitolato Tecnico e delle Schede Tecniche prevalgono sulle norme del presente Accordo, salvo i miglioramenti derivanti in esito all’Offerta, nell’eventualità di non piena conformità di queste ultime alle disposizioni del Capitolato Tecnico e delle Schede Tecniche.
Art. 3 (Oggetto dell’Accordo)
1. La Società affida all’Aggiudicatario, che accetta, il Servizio di «Gestione di Strumenti Finanziari e interventi finanziati con Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE) e con fondi regionali».
▪ Il presente Accordo ha ad oggetto l’affidamento congiunto della Gestione dei seguenti Strumenti Finanziari/Interventi:
o «Fondo Rotativo per il Piccolo Credito»;
o «Fondo di Riassicurazione»;
o «Garanzia Equity»;
o «Voucher di Garanzia»;
2. Le caratteristiche tecnico prestazionali del Servizio e i termini delle relative prestazioni sono dettagliatamente descritti nell’Offerta Tecnica formulata secondo le specifiche riportate nel Capitolato Tecnico e nelle Schede Tecniche e reportistica, allegati, rispettivamente, sub “D”, “A” e “B”, che qui devono intendersi integralmente riportati e trascritti, nonché negli altri documenti allegati al presente Accordo.
3. L’Affidatario dovrà espletare il Servizio, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale applicabile, sotto la supervisione e in pieno coordinamento con Lazio Innova.
4. Lazio Innova potrà fornire indicazioni, vincolanti per il Gestore, sulle modalità di esecuzione della prestazione e sull’attuazione della disciplina sopra menzionata, nonché di eventuali ulteriori norme e atti di indirizzo europei, nazionali e regionali che il Gestore dovrà rispettare.
Art. 4 (Strategia o politica di investimento)
(Cfr. Reg. (UE) n. 1303/2013, Allegato IV, comma 1, lett. a)
1. La Strategia o politica di investimento (in seguito anche solo la “Strategia”) di ciascuno degli Strumenti Finanziari/Intervento oggetto del Servizio è definita, in conformità al POR FESR Lazio, nella VexA 2016, e nelle Schede Tecniche. Tale Strategia si articola tramite il FRPC, il FdR, la GE e il VG.
2. La Strategia del FRPC ha l’obiettivo di contribuire a ridurre il fallimento del mercato del credito nel Lazio come individuato in sede di Valutazione ex ante e relativo alla tendenza all’esclusione delle PMI con fabbisogni limitati dal credito bancario per assenza di marginalità su prestiti di importo contenuto. Il FRPC è volto a fornire una tempestiva risposta alle PMI con esigenze finanziarie di minore importo, minimizzando i costi, i tempi, la complessità del processo di istruttoria e di erogazione.
Il FRPC sostiene la concessione diretta di prestiti a imprese già costituite per investimenti di entità contenuta, da parte delle PMI con difficoltà nell’accesso al credito.
Il FRPC contribuisce al conseguimento delle priorità di investimento b) sviluppare e realizzare nuovi modelli di attività per le PMI e d) sostenere la capacità delle PMI di crescere sui mercati regionali, nazionali e internazionali e di prendere parte ai processi di innovazione nell’ambito dell’Asse prioritario 3, e degli obiettivi specifici, 3.3 e 3.6 rispettivamente attraverso le Azioni 3.3.1 e 3.6.1, nonché al conseguimento della priorità di investimento b) promuovere l'efficienza energetica e l'uso dell'energia rinnovabile nelle imprese nell’ambito dell’Asse prioritario 4, e dell’obiettivo specifico 4.2 attraverso l’Azione 4.2.1.
La Strategia del FRPC è descritta, in conformità al POR, in maggiore dettaglio nei seguenti documenti:
a. VexA 2016
b. Scheda Tecnica del FRPC, sezione 1;
c. allegato 1 alla DGR n.346 del 21/6/2016 (Modalità attuative dell’azione 3.6.1 POR);
d. allegato 1 alla DGR n.396 del 28/7/2015 (Modalità attuative dell’azione 3.3.1 POR) come modificata dalla DGR n. 624 del 10/11/2015;
e. allegato 1 alla DGR n.342 del 21/6/2016 (Modalità attuative dell’azione 4.2.1 POR).
La dotazione di € 14.400.000,00 di ulteriori risorse regionali concorre alle stesse finalità associate alla priorità di investimento ed all’obiettivo specifico, correlate all’azione 3.6.1, con riserve specifiche per determinati settori economici, e viene attuata con le stesse modalità indicate per la dotazione derivante dal POR FESR.
3. La Strategia del FdR ha l’obiettivo di sostenere l’ampliamento del mercato delle garanzie al credito, in tal modo contribuendo anche a rafforzare il ruolo dei confidi di affiancamento delle PMI nel dialogo con il sistema bancario.
Il FdR è volto a supportare le piccole e medie imprese (che già hanno rapporti con il sistema bancario) nell’incremento del loro stock di credito, avvalendosi di forme di garanzia che consentano condizioni efficienti di accesso al mercato del credito, facendo fronte al decremento delle performance gestionali d’impresa anche con una migliore leva sulle risorse pubbliche.
Il FdR sostiene le PMI offrendo una riassicurazione ai confidi che erogano garanzie al credito a sostegno di prestiti alle suddette PMI, secondo una logica “di portafoglio” e sulla base di criteri stabiliti a priori.
Il FdR contribuisce al conseguimento della priorità di investimento d) sostenere la capacità delle PMI di crescere sui mercati regionali, nazionali e internazionali e di prendere parte ai processi di innovazione nell’ambito dell’Asse prioritario 3, e dell’obiettivo specifico 3.6 attraverso l’Azione 3.6.1,
La Strategia del FdR è descritta, in conformità al POR, in maggiore dettaglio nei seguenti documenti:
a. VexA 2016;
b. Scheda Tecnica del FdR, sezione 1;
c. allegato 1 alla DGR n.346 del 21/6/2016 (Modalità attuative dell’azione 3.6.1 POR).
4. La Strategia della Garanzia Equity ha l’obiettivo di promuovere il riequilibrio potenziale della struttura finanziaria delle imprese, anche al fine di migliorare le possibilità di accesso a nuovo credito da parte delle stesse e cercando di aumentarne l’appetibilità nei confronti degli investitori.
La Garanzia Equity è volta a far fronte alla strutturale sottocapitalizzazione delle microimprese e delle PMI prevedendo la concessione di una garanzia su aumenti di capitale sociale totalmente liquidi delle PMI sane, ma non di interesse per il mercato del capitale di rischio.
La Garanzia Equity contribuisce al conseguimento della priorità di investimento d) sostenere la capacità delle PMI di crescere sui mercati regionali, nazionali e internazionali e di prendere parte ai processi di innovazione nell’ambito dell’Asse prioritario 3, e dell’obiettivo specifico 3.6 attraverso l’Azione 3.6.1.
La Strategia della Garanzia Equity è descritta, in conformità al POR, in maggiore dettaglio nei seguenti documenti:
a. VexA 2016;
b. Scheda Tecnica della Garanzia Equity, sezione 1;
c. allegato 1 alla DGR n.346 del 21/6/2016 (Modalità attuative dell’azione 3.6.1 POR).
5. Il Voucher di Garanzia ha l’obiettivo di sostenere l’ampliamento del mercato delle garanzie al credito, in tal modo contribuendo indirettamente, e sostanzialmente, ad incrementare l’accesso a nuovo credito bancario.
Il Voucher di Garanzia è volto a supportare le piccole e medie imprese nell’accesso e incremento del loro
stock di credito, avvalendosi di forme di garanzia che consentano condizioni efficienti di accesso al
mercato del credito e riducendone i costi accessori, mediante la concessione di contributi a fondo perduto a copertura (parziale o integrale) del costo sostenuto dalle imprese per l’ottenimento di una garanzia rilasciata da un confidi a fronte di un prestito erogato dal sistema bancario o da intermediari finanziari vigilati, anche in forma di leasing.
Il Voucher di Garanzia contribuisce al conseguimento della priorità di investimento d) sostenere la capacità delle PMI di crescere sui mercati regionali, nazionali e internazionali e di prendere parte ai processi di innovazione nell’ambito dell’Asse prioritario 3, e dell’obiettivo specifico 3.6 attraverso l’Azione 3.6.1.
La Strategia del Voucher di Garanzia è descritta, in conformità al POR ed in coerenza con quanto previsto dalla VexA 2016, in maggiore dettaglio nei seguenti documenti:
a. Scheda Tecnica del Voucher di Garanzia, sezione 1;
b. allegato 1 alla DGR n.346 del 21/6/2016 (Modalità attuative dell’azione 3.6.1 POR).
6. La Strategia è inoltre integrata da quanto previsto dall’Offerta Tecnica presentata dall’Affidatario, per quanto applicabile, in esito alla Procedura.
Art. 5 (Prodotti Finanziari / Sovvenzioni da offrire)
(Cfr. Reg. (UE) n. 1303/2013, Allegato IV, comma 1, lett. a)
1. Le disposizioni sui Prodotti Finanziari che ciascuno degli Strumenti Finanziari previsti offrirà ai Destinatari Finali, nonché sulle sovvenzioni che saranno concesse dall’Intervento Voucher di Garanzia, le operazioni ammissibili per ciascuno Strumento Finanziario/Intervento, sono definite in dettaglio nella VexA 2016 e nelle Schede Tecniche.
2. Il FRPC prevede la concessione diretta di prestiti alle PMI a condizioni di tasso fisso agevolato. Il singolo Prestito avrà un ammontare massimo di € 50.000,00. La durata massima prevista è di 36 mesi. Nel caso di Prestiti di durata complessiva tra i 24 e i 36 mesi potrà essere incluso in tale periodo un preammortamento al massimo di 12 mesi. Il rimborso del Prestito sarà effettuato dal Destinatario Finale tramite rata mensile costante.
3. Il FdR prevede la concessione di riassicurazioni delle nuove esposizioni garantite dai confidi alle PMI, senza costi aggiuntivi e riducendo quindi il costo della Garanzia per le PMI. In valore assoluto, l’ammontare massimo della Garanzia riassicurabile rilasciata dai confidi per singola impresa è pari a € 250.000,00; pertanto l’importo massimo riassicurato non potrà essere superiore a € 200.000,00. La durata prevista per la riassicurazione è di massimo 5 anni e deve essere coincidente con quella della Garanzia confidi e del Prestito. La quota garantita dai confidi è compresa tra il 60% e l’80% dell’ammontare finanziato. La quota riassicurata dal FdR è l’80% dell’ammontare garantito dal confidi. Al momento del superamento di una soglia (cosiddetto “trigger”) di riassicurazione (fissata nel 2% della consistenza complessiva del FdR, intesa come la Dotazione Iniziale dello stesso) per il singolo confidi, interverrà un limite (cosiddetto “cap”) al volume complessivo di riassicurazione attivabile da intendersi come tetto massimo di copertura delle insolvenze del singolo confidi. Il cap è fissato al 20% del volume del portafoglio riassicurato.
4. La Garanzia Equity prevede la concessione di Garanzie su aumenti di capitale effettuati da vecchi e nuovi soci della PMI. La quota garantita è del 50% dell’aumento di capitale. L’ammontare massimo della garanzia è pari a € 200.000,00 complessivi per singola PMI. In caso di aumenti di capitale di importo superiore a € 400.000,00, l’operazione è comunque ammissibile (nel rispetto degli altri
requisiti), ma il limite massimo di rischio che può essere assunto a carico dello SF è comunque pari a € 200.000,00; di conseguenza, in tal caso si applicherà una percentuale di Garanzia minore. La durata prevista della singola Garanzia è di circa 5 anni a partire dal momento del versamento dell’aumento di capitale, come meglio specificato nella Scheda Tecnica, a fronte di un uguale periodo di “lock in” dell’investimento (inteso come aumento di capitale) a tutela della stabilità dell’intervento, in cui il sottoscrittore non potrà alienare in tutto o in parte la quota sottoscritta a pena dell’inefficacia della Garanzia.
5. Il Voucher di Garanzia è un contributo a fondo perduto o sovvenzione, richiedibile dalla PMI beneficiaria della sovvenzione a fronte del costo sostenuto per l’ottenimento di una Garanzia su un Prestito. L’ammontare massimo del Prestito garantito deve essere di € 250.000,00. Se il Prestito garantito è finalizzato all’investimento, la durata minima è di 3 anni e quella massima di 10 anni. Se il Prestito garantito è finalizzato alla copertura del fabbisogno di circolante la durata minima è di 18 mesi e quella massima di 3 anni. L’ammontare massimo del VG, che non può in nessun caso eccedere i costi sostenuti dalla PMI per l’ottenimento della Garanzia, non può neppure eccedere il valore di € 7.500,00 per singola Garanzia.
6. Le disposizioni sul Prodotto Finanziario che ciascuno degli Strumenti Finanziari previsti offrirà ai Destinatari Finali, nonché sulle sovvenzioni che saranno concesse dall’Intervento, sono inoltre integrate da quanto previsto dall’Offerta Tecnica presentata dall’Affidatario, per quanto applicabile, in esito alla Procedura.
Art. 6 (Destinatari Finali)
(Cfr. Reg. (UE) n. 1303/2013, Allegato IV, comma 1, lett. a)
1. Le disposizioni sui Destinatari Finali ammessi all’agevolazione/sostegno da parte degli Strumenti Finanziari/Intervento oggetto del Servizio e sulle tipologie di aiuto di Stato previste sono definite nella VexA 2016 e nelle Schede Tecniche.
Le disposizioni sui Destinatari Finali potranno essere integrate, anche in relazione alle modalità di diversificazione degli stessi, e quindi del rischio, dai singoli avvisi predisposti nel corso dell’esecuzione del Servizio, oltre che dall’Offerta presentata dal Gestore in esito alla Procedura e segnatamente nel capitolo (iii) Metodo di individuazione dei Destinatari Finali.
2. I Destinatari Finali non possono essere selezionati dal Gestore se si trovano in una delle situazioni sotto indicate:
- non sono economicamente solidi;
- sono stabiliti in territori le cui giurisdizioni non collaborano con l'Unione relativamente all'applicazione delle norme fiscali convenute a livello internazionale, o le cui pratiche in materia fiscale non rispettano la raccomandazione della Commissione, del 6 dicembre 2010, concernente misure destinate a incoraggiare i paesi terzi ad applicare norme minime di buona governance in materia fiscale [C(2012)8805];
- sono in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, o in ogni altra situazione analoga risultante da una procedura della stessa natura prevista dalle disposizioni legislative e o regolamentari nazionali, ovvero è in corso a loro carico un procedimento di tal genere;
- sono stati condannati con sentenza passata in giudicato per un reato riguardante la loro condotta professionale tale da compromettere la loro capacità di attuare un'operazione;
- è stata emessa nei loro confronti una sentenza passata in giudicato per frode, corruzione, partecipazione ad un'organizzazione criminale o qualsiasi altra attività illecita o comunque che leda gli interessi finanziari dell'Unione;
- si sono resi colpevoli di false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste ai fini della selezione dei Destinatari Finali;
- figurano nella base centrale di dati sull'esclusione istituita e gestita dalla Commissione ai sensi del regolamento (CE, Euratom) n. 1302/2008;
- la loro attività d'impresa comprende una delle seguenti tipologie:
a) un'attività economica illegale (ossia qualsiasi produzione, commercio o altra attività che sia illegale ai sensi delle leggi o normative applicabili all'intermediario finanziario o al pertinente destinatario finale, compresa senza limitazione la clonazione umana a fini riproduttivi);
b) produzione e commercio di tabacco e bevande alcoliche distillate e prodotti connessi;
c) finanziamento della produzione e del commercio di armi e munizioni di ogni tipo o di operazioni militari di ogni tipo;
d) case da gioco e imprese equivalenti;
e) gioco d'azzardo su Internet e case da gioco on line;
f) pornografia e prostituzione;
g) energia nucleare;
h) ricerca, sviluppo o applicazioni tecniche relativi a programmi o soluzioni elettronici, specificamente finalizzati a sostenere qualsiasi tipologia di attività indicata nei precedenti punti da a) a g) o destinati a permettere l'accesso illegale a reti elettroniche o di scaricare illegalmente dati in forma telematica;
- la loro attività economica non è conforme ai settori esclusi dall’intervento del FESR e/o dai regimi di riferimento rispetto ai quali è concesso il sostegno degli SF/Intervento;
- hanno ricevuto nuovo finanziamento del debito in violazione delle norme sul cumulo stabilite nel pertinente regolamento «de minimis»;
- hanno ricevuto aiuti per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e alla gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;
- hanno ricevuto aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione.
3. Il FRPC è rivolto a PMI che abbiano o intendano aprire una sede operativa nel Lazio, che hanno una storia finanziaria e con data di costituzione antecedente di minimo 36 mesi la data di presentazione della domanda e che abbiano una esposizione complessiva limitata nei confronti del sistema bancario. Inoltre:
a. nell’ambito della Sezione I - Asse 3 – Azione 3.3.1 del POR sono ammesse le PMI che rientrino nei settori economici e nei territori individuati come target della strategia di riposizionamento competitivo definita dalla Regione Lazio, secondo le indicazioni che saranno fornite da Lazio Innova;
b. nell’ambito della Sezione III - Asse 4 del POR sono ammesse le PMI che attuino interventi di efficientamento energetico, anche nella forma di reti di imprese, Consorzi ed ESCO (Energy Saving Companies).
Se il Prestito richiesto è finalizzato ad un investimento, quest’ultimo deve essere localizzato in una sede operativa nel Lazio.
Il FRPC concede un vantaggio finanziario fornito ai Destinatari Finali ed è quindi un aiuto di Stato. I Destinatari Finali beneficeranno del minor tasso d’interesse associato al Prestito richiesto. L’aiuto verrà di conseguenza computato in termini di differenziale tra il tasso fisso associato allo SF e il tasso di mercato applicato per operazioni comparabili, alla data di firma del contratto di Prestito tra il Gestore e la PMI. I tassi di interesse di riferimento andranno calcolati secondo quanto disposto dalla Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione, 2008/C 14/02 e l’Equivalente Sovvenzione Lorda concedibile rientra nell’ambito del regime “de minimis” (Reg. (UE) n. 1407/2013) o in una categoria di aiuto esente (Reg.(UE) n. 615/14).
4. Il FdR è rivolto a PMI che abbiano una sede operativa nel Lazio. Se il Prestito garantito /riassicurato è finalizzato ad un investimento, quest’ultimo deve essere localizzato in una sede operativa nel Lazio. Il Fondo concede un vantaggio finanziario fornito ai Destinatari Finali concesso nell’ambito del regime “de minimis” (Reg. (UE) n. 1407/2013). La Garanzia dello SF rientra, in ragione del massimale contenuto per l’importo garantito, nei parametri fissati per le Garanzie dal regime “de minimis”; pertanto, lo SF rispetta la disciplina UE a condizione che vengano rispettate anche le ulteriori disposizioni previste da tale Regolamento.
5. La Garanzia Equity è rivolta a PMI che presentino almeno due bilanci regolarmente approvati e che abbiano o intendano aprire una sede operativa nel Lazio. Potranno sottoscrivere gli aumenti di capitale garantiti dallo SF le persone fisiche e/o giuridiche che siano già socie della PMI Destinatarie Finali o che diventino socie della PMI stessa a seguito dell’aumento di capitale effettuato e garantito dallo SF.
Lo SF concede un vantaggio finanziario fornito ai Destinatari Finali e, ove impresa, al socio garantito, concesso nell’ambito del regime “de minimis” (Reg. (UE) n. 1407/2013).
6. Il Voucher di Garanzia è rivolto a PMI che abbiano una sede operativa nel Lazio. Se il Prestito garantito, relativamente al quale si beneficia del VG, è finalizzato ad un investimento, questo deve essere localizzato in una sede operativa nel Lazio. Sono escluse le operazioni di Garanzia per cui il confidi attivi la controgaranzia del Fondo Centrale di Garanzia o una copertura del rischio che abbia, comunque, natura di aiuto di Stato.
La sovvenzione rappresenta un vantaggio finanziario fornito ai beneficiari concesso nell’ambito del regime “de minimis” (Reg. (UE) n. 1407/2013.
7. Le disposizioni sui Destinatari Finali ammessi all’agevolazione/sostegno da parte degli Strumenti Finanziari oggetto del Servizio sono inoltre integrate da quanto previsto dall’Offerta presentata dall’Affidatario, per quanto applicabile, in esito alla Procedura e segnatamente nei capitoli: (iv) Metodo di individuazione dei destinatari finali e (v) Condizioni di sostegno ai Destinatari Finali.
8. Nell’ambito del Servizio, allo stato attuale, non è prevista la combinazione dei Prodotti Finanziari/sovvenzioni forniti ai Destinatari Finali con altre tipologie di sostegno sotto forma di sovvenzioni ex art. 37, Reg (UE) n. 1303/2013; Lazio Innova si riserva in futuro di prevedere eventuali combinazioni, fornendo indicazioni sulle modalità di interazione.
9. E’ invece prevista la possibilità che il Fondo di Riassicurazione intervenga, anche in momenti diversi, su uno o più destinatari del Voucher di garanzia e viceversa, ovviamente nel rispetto dei limiti al cumulo degli interventi previsti dalla disciplina “de minimis”.
Art. 7 (Modalità di attuazione e sistema di governance)
(Cfr. Reg. (UE) n. 1303/2013, Allegato IV, comma 1, lett. a)
a) (Disciplina comune a tutti gli SF e Intervento)
1. Il Gestore è responsabile della corretta ed efficace gestione degli Strumenti Finanziari/Intervento di cui all’art. 3 del presente Accordo e di tutti gli adempimenti connessi. Allo stato non è prevista la partecipazione finanziaria di altri soggetti all’attuazione degli Strumenti Finanziari/Intervento, se non per quanto richiamato nelle Schede Tecniche.
2. Non sono previsti meccanismi di coinvestimento/cofinanziamento da parte del Gestore degli SF/Intervento, di conseguenza non sono previsti meccanismi di condivisione del rischio.
3. Al Gestore sono assegnate in particolare le attività definite dagli artt. 5, 6, 7 e 8 del Capitolato Tecnico.
4. I limiti delle attività assegnate al Gestore, di cui al precedente comma, sono definiti nel presente Accordo di Finanziamento e nei relativi allegati. Con specifico riguardo alla valutazione del rischio, relativo al singolo SF/Intervento e al singolo rapporto con i Destinatari Finali, si fa riferimento, in particolare, alle modalità riportate nelle Schede Tecniche, integrate, ove previsto, dall’Offerta presentata dal Gestore in esito alla Procedura, con particolare riferimento al capitolo (iv) Metodo di individuazione e valutazione dei Destinatari Finali, e secondo quanto eventualmente integrato nei singoli avvisi predisposti nel corso dell’esecuzione del Servizio.
5. Con riferimento a tutti gli SF/Intervento, il Gestore si obbliga a:
a. attuare il Servizio secondo i principi di sana gestione finanziaria, trasparenza, proporzionalità, non discriminazione, parità di trattamento e sussidiarietà, applicando a tal fine ogni opportuno accorgimento prudenziale e ricorrendo a tutti gli strumenti di legge e contrattuali applicabili con la dovuta diligenza;
b. rispettare i Regolamenti relativi ai Fondi SIE, i documenti di indirizzo e le linee guida UE, nazionali e regionali applicabili, gli orientamenti e i Regolamenti in materia di aiuti di Stato, pari opportunità e ambiente, nonché la legislazione applicabile in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro, lotta al terrorismo e contrasto della frode fiscale.
Relativamente alle disposizioni relative ai Fondi SIE e agli altri Regolamenti comunitari, si segnalano in particolare:
▪ Reg. (UE) n. 1303/20132 e s.m.i.;
▪ Reg. (UE) n. 1301/20133 e s.m.i.;
▪ Reg. (UE, XXXXXXX) n. 966/20124 e s.m.i;
▪ Reg. delegato (UE) n. 480/20145
▪ Reg. di esecuzione (UE) n. 821/20146
2 La versione vigente è disponibile su: xxxx://xxx-xxx.xxxxxx.xx/xxxxx-xxxxxxx/XX/XXX/XXX/?xxxxXXXXX:00000X0000&xxxxxXX.
3 La versione vigente è disponibile su: xxxx://xxx-xxx.xxxxxx.xx/xxxxx-xxxxxxx/XX/XXX/XXX/?xxxxXXXXX:00000X0000&xxxxxXX.
4 La versione vigente è disponibile su: xxxx://xxx-xxx.xxxxxx.xx/XxxXxxXxxx/XxxXxxXxxx.xx?xxxxXX:X:0000:000:0000:0000:XX:XXX. Si consideri in particolare l’art. 140
5 La versione vigente è disponibile su: xxxx://xxx-xxx.xxxxxx.xx/xxxxx-xxxxxxx/XX/XXX/XXX/?xxxxXXXXX:00000X0000&xxxxxXX.
6 La versione vigente è disponibile su: xxxx://xxx-xxx.xxxxxx.xx/xxxxx-xxxxxxx/XX/XXX/XXX/?xxxxXXXXX:00000X0000&xxxxxXX
▪ Reg. di esecuzione (UE) n. 1011/20147
▪ Reg. (UE) n. 1407/20138 “de minimis”
▪ Reg. (UE) n. 651/20149;
▪ Comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie10;
▪ Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione11;
nonché gli altri Regolamenti pertinenti:
▪ Regolamenti delegati della Commissione12 e s.m.i.;
▪ Regolamenti di esecuzione della Commissione13 e s.m.i..
c. attuare le disposizioni in materia di pubblicità, ex Reg. (UE) n. 1303/2013. Il Gestore deve infatti assicurare la visibilità dei Prodotti Finanziari/contributi forniti dall'Unione Europea in conformità all'Allegato XII del Reg. (UE) n. 1303/2013 e garantire l'accesso dei Destinatari Finali alle informazioni, secondo quanto previsto dalle pertinenti disposizioni in materia;
d. assicurare una posizione di indipendenza e di assenza di conflitti di interesse con i Destinatari degli SF/Intervento;
e. rispettare le disposizioni sulla separazione contabile e sulla tracciabilità dei flussi finanziari, ex articolo 38, Reg. (UE) n. 1303/2013 e, per i SF, all’art. 1, Reg. (UE) n. 821/2014 e art. 47 del presente Accordo;
f. trasmettere a Lazio Innova tutte le informazioni richieste, secondo le modalità operative che saranno comunicate da Lazio Innova stessa, in particolare dei dati di monitoraggio sugli SF e Intervento, a partire dai dati previsti dall’allegato del Capitolato sub 5 “Reportistica esemplificativa”, dei rendiconti e delle relazioni di cui all’art.6 del Capitolato come eventualmente integrati e disciplinati nel dettaglio dall’offerta tecnica;
g. partecipare a incontri bilaterali/di gruppo o gruppi di lavoro organizzati da Lazio Innova e/o dalla Regione Lazio nonché, ove richiesto, alle attività del Comitato di Sorveglianza del POR;
h. provvedere a che tutti i dati e documenti giustificativi della gestione e attuazione degli SF (e relativi investimenti per i Destinatari Finali) e Intervento siano disponibili e conservati, nel rispetto in particolare dell’art. 140 del Reg. (UE) n. 1303/2013 e, per gli SF, dell’art. 9 del Reg. (UE) n. 480/2014;
i. supportare la valutazione del POR fornendo dati e documenti sull’attuazione degli SF e Intervento richiesti a tal fine;
j. non addebitare ulteriori oneri (quale a mero titolo esemplificativo costi di istruttoria e di apertura pratica) a carico dei Destinatari (PMI), in relazione agli SF/Intervento, e rispettare quanto disposto nel caso del Fondo di Riassicurazione, nella Scheda tecnica allegato sub 2 al presente Capitolato;
7 La versione vigente è disponibile su: xxxx://xxx-xxx.xxxxxx.xx/xxxxx-xxxxxxx/XX/XXX/XXX/?xxxxXXXXX:00000X0000&xxxxxXX 8 La versione vigente è disponibile su: xxxx://xxx-xxx.xxxxxx.xx/xxxxx-xxxxxxx/XX/XXX/XXX/?xxxxXXXXX:00000X0000&xxxxxXX 9 Disponibile su: xxxx://xxx-xxx.xxxxxx.xx/xxxxx-xxxxxxx/XX/XXX/XXX/?xxxxXXXXX:00000X0000&xxxxxXX
10 Disponibile su: xxxx://xxx-xxx.xxxxxx.xx/xxxxx-xxxxxxx/XX/XXX/XXX/?xxxxXXXXX:00000XX0000(00)&xxxxxXX
11 Disponibile su: xxxx://xxx-xxx.xxxxxx.xx/xxxxx-xxxxxxx/XX/XXX/XXX/?xxxxXXXXX:00000XX0000(00)&xxxxxXX
12 Le versioni vigenti sono disponibili su: xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxx_xxxxxx/xx/xxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxx/xxxxxxxxx-xxxx/.
13 Le versioni vigenti sono disponibili su: xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxx_xxxxxx/xx/xxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx-xxxx/.
k. avvalersi, per tutte le comunicazioni inerenti al Servizio, ivi incluse quelle nei confronti dei destinatari, di modalità conformi al Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) di cui al D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e ss.mm.ii.
l. provvedere al rispetto delle disposizioni sul “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” di cui al D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii.
6. La struttura di governance degli SF/Intervento adottata dal Gestore allo scopo di garantire che le decisioni in materia di Prestiti, Garanzie, riassicurazioni e voucher siano attuate nel rispetto delle prescrizioni di legge applicabili e delle norme di mercato eventualmente applicabili (ad esempio la regolamentazione di vigilanza prudenziale) è descritta nell’Offerta presentata dal Gestore in esito alla Procedura.
7. Per quanto riguarda gli SF/Intervento non è prevista la possibilità di cessione a terzi, neppure del singolo rapporto con i Destinatari Finali, salvo quanto esplicitamente previsto nel Capitolato.
8. Per quanto riguarda i mancati rimborsi e le procedure di recupero dei crediti collegati agli SF/Intervento, si applica quanto previsto all’art. 8 del Capitolato Tecnico.
9. Il presente articolo è inoltre integrato da quanto previsto dall’Offerta presentata dal Gestore in esito alla Procedura e segnatamente nei capitoli (ii) Struttura organizzativa e di Governance dedicata allo svolgimento del Servizio, (iii) Sistema di Gestione e Controllo dedicato al Servizio e (iv) Metodo di individuazione dei Destinatari Finali.
b) (Disciplina comune ai soli SF)
1. Relativamente ai documenti di indirizzo che il Gestore deve rispettare, si segnalano in particolare le linee guida UE della Commissione Europea14 e delle autorità nazionali in materia di Strumenti Finanziari.
2. Con riferimento a tutti gli SF, il Gestore si obbliga a:
a. rispettare in particolare l’art. 6, Reg. (UE) n. 480/2014 (norme specifiche sul ruolo, sulle competenze e sulle responsabilità degli organismi che attuano gli Strumenti Finanziari, ovvero i Gestori) e l’art. 1, Reg. (UE) n. 821/2014 (ulteriori responsabilità e adempimenti dei Gestori) nonché fornire il
14 La versione vigente è disponibile su xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxx_xxxxxx/xx/xxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxx/xxxxxxxx/.
A oggi sono state pubblicate in particolare le seguenti Linee Guida, che il Gestore dovrà rispettare, per quanto di pertinenza:
▪ Financial Instruments in ESIF Programmes 2014-2020;
▪ Guidance on Financial Instruments – Glossary;
▪ Guidance for Member States on Article 42(1)(d) CPR– Eligible management costs and fees;
▪ Guidance for Member States on Interest and Other Gains Generated by ESI Funds support paid to FI
▪ Support to enterprises/working capital;
▪ Guidance for Member States on Article 41 CPR - Requests for payment;
▪ Reporting Instructions for the Financial Engineering Instruments (AIR 2014);
▪ Guidance for Member States on Definition and use of repayable assistance in comparison to financial instruments and grants.
▪ Guidance for Member States on Combination of support from a financial instrument with other forms of support.
▪ Guidance for Member States on the selection of bodies implementing FIs, including funds of funds
▪ Guidance on State aid in ESI Funds financial instruments
Ulteriori Linee Guida, che il Gestore dovrà rispettare, per quanto di pertinenza, potranno essere successivamente pubblicate dalla Commissione Europea o da autorità nazionali o regionali.
necessario supporto all’Autorità di Gestione nell’attuazione dell’art. 9, Reg. (UE) n. 480/2014 (gestione e controllo degli Strumenti Finanziari);
b. provvedere a che tutti i dati e documenti giustificativi della gestione e attuazione degli SF (e relativi interventi per i destinatari finali) siano disponibili e conservati, nel rispetto in particolare dell’art. 40 del Reg. (UE) 1303/2013, dell’art. 9, Reg. (UE) 480/2014 e dell’art. 1, Reg. (UE) n. 821/2014;
c. depositare le risorse rimborsate a ciascuno SF e relativa Sezione a fronte dei Prestiti, gli interessi, le altre plusvalenze e ogni rendimento imputabile alla dotazione di ciascuno SF e Sezione, sul pertinente conto di cui all’art. 47 del presente Accordo, a seconda dello SF (e relativa Sezione) dalla quale tali somme derivano; reimpiegare queste somme nonché le disponibilità derivanti dallo sblocco delle risorse impegnate per i contratti di garanzia per ulteriori investimenti attraverso lo stesso Strumento Finanziario salvo diversa indicazione della Stazione Appaltante; mantenere registrazioni adeguate sull’ammontare e sulla destinazione di ciascuna tipologia di tali somme (art. 43 e 44, Reg. (UE) n. 1303/2013) e informare Lazio Innova secondo le modalità che saranno concordate con Lazio Innova stessa;
d. mantenere registrazioni adeguate sugli impegni ed erogazioni e sulle risorse non ancora impegnate e informare Lazio Innova, secondo quanto previsto agli art. 5, 6, 7 e 8 del Capitolato Tecnico.
3. Il presente articolo è inoltre integrato da quanto previsto dall’Offerta presentata dal Gestore in esito alla Procedura e segnatamente nei capitoli (ii) Struttura organizzativa e di Governance dedicata allo svolgimento del Servizio e (iii) Sistema di Gestione e Controllo dedicato al Servizio.
c) (Fasi del servizio, durata e decorrenza dell’Accordo)
1. L’esecuzione del Servizio per ciascuno Strumento Finanziario/Intervento si struttura sul piano temporale nelle seguenti fasi:
a) Presa in carico del Servizio (periodo compreso tra la sottoscrizione dell’Accordo e l’Autorizzazione all’Avvio di Lazio Innova): nel corso di tale periodo, l’Affidatario svolge attività preparatorie all’avvio dell’esecuzione del Servizio, come specificato all’art. 5 del Capitolato;
b) Periodo di Erogazione (periodo compreso tra l’Autorizzazione all’Avvio e il 31 ottobre 2023, salvo diversa disposizione di Lazio Innova): nel corso di tale periodo, l’Affidatario procede ad erogare i prestiti, i contributi e a prestare le garanzie previste per i vari Strumenti, nonché a gestire gli SF/Intervento e i rapporti con i Destinatari, come specificato all’art. 6 del Capitolato;
c) Periodo di Esaurimento Progressivo delle Attività (periodo che inizia con la conclusione del Periodo di Erogazione e termina con l’esaurimento delle attività connesse alla gestione dei Prodotti Finanziari/contributi erogati e, in ogni caso, il 31 dicembre 2028): nel corso di tale periodo, previsto per i soli SF, l’Affidatario continuerà a svolgere tutte le attività previste nel Periodo di Erogazione, con l’unica eccezione dell’erogazione dei Prodotti Finanziari/contributi a valere sui fondi assegnati in gestione, che dovrà essere svolta esclusivamente nel Periodo di Erogazione, come specificato all’art. 7 del Capitolato.
2. Nel corso del periodo di Presa in carico del Servizio, l’Affidatario si impegna a svolgere le attività previste nel Capitolato Tecnico come eventualmente integrate dall’Offerta Tecnica, e in ogni caso tutte le attività necessarie alla presa in carico del Servizio, ovvero:
(i) eventuale acquisizione di attrezzature, macchinari, apparecchiature, software, altre dotazioni strumentali;
(ii) messa a disposizione delle sedi operative (almeno nelle città di Roma, Viterbo, Frosinone, Latina, Rieti) per l’erogazione delle attività di front office; istituzione ed organizzazione del call center;
(iii) messa a disposizione di un sistema informatico di supporto all’espletamento del Servizio, a partire dai propri sistemi esistenti o previsti rappresentati nell’Offerta tecnica, che renda ove possibile interoperabile il sistema gestionale dell’Affidatario dedicato alla gestione degli SF e del VG, con il sistema informatico di gestione, monitoraggio e controllo del POR FESR, sviluppato sulla base del tracciato unico nazionale IGRUE15, assicurando comunque la pronta disponibilità e l’affidabilità dei dati richiesti nel corso dello svolgimento del Servizio, in particolare quelli previsti dall’allegato sub 5 “Reportistica esemplificativa” al Capitolato;
(iv) apertura dei conti correnti dedicati di cui agli art. 47 e 48, e comunicazione alla Stazione Appaltante, entro sette giorni dalla loro accensione, degli estremi identificativi dei suddetti conti correnti, nonché delle generalità e del codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
(v) predisposizione dei primi Avvisi di selezione dei Destinatari Finali relativi a FRPC, GE e VG, nonché, con riferimento al FdR, della richiesta di manifestazione di interesse da parte dei confidi (cd. “Convenzionamento aperto”), sulla base di quanto previsto dalle Schede Tecniche, inclusa la relativa modulistica, la contrattualistica e la documentazione esemplificativa per tutti i Destinatari;
(vi) definizione delle procedure e delle istruzioni operative da adottarsi o già adottate da parte dell’Affidatario per le attività da svolgersi nel Periodo di Erogazione e di Progressivo Esaurimento delle Attività, a partire dalle procedure esistenti o previste rappresentate nell’Offerta Tecnica, con particolare riferimento a:
▪ le attività di front office e di supporto nei confronti dei Destinatari, ed in particolar modo delle PMI, compresa l’attività promozionale ed i supporti di natura informatica e telematica;
▪ la gestione tecnico-amministrativa degli Strumenti e del VG, incluse le previsioni contrattuali che assegnino, applicando la dovuta diligenza, le corrette responsabilità e le relative sanzioni ai livelli appropriati ed in misura proporzionata ai diversi Destinatari coinvolti, soprattutto ove questi siano contraenti diretti ed indiretti del Gestore e la metodologia per le verifiche dirette tramite controlli a campione conformemente ai migliori standard internazionalmente riconosciuti;
▪ i documenti da conservare e mettere a disposizione degli audit per i diversi SF ed il VG a seconda delle previsioni delle Schede Tecniche, dell’Offerta Tecnica e dalla normativa applicabile.
Tali documenti dovranno essere elaborati secondo le indicazioni di Lazio Innova ed alla stessa trasmessi per l’approvazione entro il periodo di Presa in carico del Servizio (Comunicazione di Presa in carico) e si intendono parte integrante del Piano Aziendale
15 La versione aggiornata del Vademecum IGRUE è disponibile su: xxxx://xxx.xxx.xxx.xxx.xx/_Xxxxxxxxx/XXXXXXXX-X/Xxxxxxx-- i/Rapporti-f/Il-monitor/VADEMECUM_MONITORAGGIO_2014-2020.pdf
3. L’Affidatario si impegna a realizzare ogni attività accessoria a quanto previsto al comma precedente e comunque ogni attività propedeutica all’espletamento corretto ed efficace del Servizio.
4. Qualora non si proceda al rilascio dell’Autorizzazione all’Avvio del Servizio, l’Affidatario non potrà pretendere alcun corrispettivo e/o rimborso dalla Stazione Appaltante per le attività di Xxxxx in carico del Servizio già svolte.
5. Le attività di Presa in carico del Servizio devono essere concluse entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla sottoscrizione dell’Accordo di finanziamento, salvo diverso accordo scritto con la Stazione Appaltante.
6. Entro il termine di cui al comma precedente, l’Affidatario dovrà trasmettere alla Stazione Appaltante una Comunicazione di Presa in carico, contenente la dichiarazione di avvenuto espletamento delle attività di Presa in carico del Servizio, la documentazione relativa alle attività di cui al comma 2 e fornendo i dettagli relativi a:
a) l’ubicazione delle sedi operative tramite le quali sarà garantito il front office nei confronti delle imprese e i relativi orari di apertura, con allegati in copia i titoli giuridici dai quali derivi la disponibilità degli immobili adibiti a sedi operative;
b) le informazioni di dettaglio in merito al call center istituito, con indicazione dei relativi orari e la specificazione, di un elenco nominativo, con indicazione del titolo di studio e delle rispettive qualifiche, di tutto il personale che sarà dedicato al servizio di call center; l’elenco comprenderà il personale preposto da adibire stabilmente al servizio – e quello previsto per eventuali sostituzioni;
c) l’indicazione degli estremi dei conti correnti dedicati di cui agli articoli 47 e 48 del presente Accordo, ove non già comunicati;
d) le proposte di avvisi di selezione dei Destinatari Finali (e della relativa modulistica), nonché della richiesta di manifestazione di interesse da parte dei confidi (e della relativa modulistica).
7. Entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della Comunicazione di Presa in carico, Lazio Innova:
a) ove approvi le attività svolte dall’Affidatario e le ritenga esaustive, comunicherà allo stesso l’Autorizzazione all’Avvio;
b) ove ritenga necessario, chiederà all’Affidatario chiarimenti in merito alle attività dichiarate nella Comunicazione di Xxxxx in carico, anche in relazione ad eventuali osservazioni sugli Avvisi, predisposti ai sensi della lettera (v) del precedente comma 2, assegnando a tal fine un termine perentorio;
c) ove ravvisi che l’Affidatario non abbia posto in essere tutte le attività di Presa in carico, invierà apposita comunicazione all’Affidatario medesimo, assegnando un termine perentorio per lo svolgimento delle attività mancanti, la cui ultimazione dovrà essere comunicata ai sensi del precedente comma 6 e successivamente valutata dalla Stazione Appaltante ai sensi del presente comma.
8. L’Autorizzazione all’Avvio si intenderà comunque rilasciata nel caso di inutile xxxxxxx xxx xxxxxxx xx 00 (xxxxxx) giorni di cui al comma precedente. Nel caso in cui Lazio Innova invii all’Affidatario una comunicazione di cui alle lettere b) o c) del comma precedente, il suddetto termine di 30 (trenta) giorni si interromperà e ricomincerà a decorrere ex novo a partire dal momento della ricezione dei chiarimenti o della nuova Comunicazione di Presa in carico.
9. La Stazione Appaltante si riserva, comunque, di dare avvio al Periodo di Erogazione con riferimento ad uno o più SF o al VG. In tal caso l’Affidatario rimane obbligato a svolgere le attività previste dal presente articolo nelle fasi successive e continuano ad applicarsi le disposizioni relative al Periodo di Presa in carico del Servizio.
10. Il Periodo di Erogazione, per ciascuno Strumento Finanziario/Intervento, avrà inizio a partire dalla data della comunicazione di Autorizzazione all’Avvio, e terminerà entro e non oltre il 31 ottobre 2023, salvo proroghe concesse dalla Stazione Appaltante, previamente autorizzate dalla Commissione Europea.
11. Nel Periodo di Erogazione, l’Affidatario, ricevuta la prima tranche della Dotazione Iniziale degli SF/Intervento, procederà con l’erogazione dei Prodotti Finanziari/contributi e con ogni altra attività prevista nel presente Accordo e nel Capitolato;
12. Il Periodo di Esaurimento Progressivo delle Attività inizia con la conclusione del Periodo di Erogazione ai sensi del precedente comma 10 e termina con l’esaurimento delle attività connesse alla gestione dei Prodotti Finanziari/contributi erogati e, in ogni caso, al 31 dicembre 2028. La Stazione Appaltante si riserva di terminare in qualsiasi momento il Periodo di Esaurimento Progressivo delle Attività nel caso in cui decida di reinternalizzare il Servizio o di trasferire il Servizio a un nuovo operatore, anche all’esito dell’espletamento di una nuova procedura di affidamento.
13. Ove richiesto da Lazio Innova, la presa in carico da parte della Stazione Appaltante o il subentro di un nuovo operatore potrà anche essere solamente parziale e pertanto riguardare solo alcune delle attività comprese nel Periodo di Esaurimento Progressivo; in tali casi, l’Affidatario resterà obbligato ad eseguire, fino a diversa disposizione della Stazione Appaltante, le attività che non siano state oggetto di reinternalizzazione o di trasferimento a nuovo operatore; i corrispettivi di cui all’art. 22, comma 2, lett.
a.2 saranno proporzionalmente ridotti.
14. Nel corso del Periodo di Esaurimento Progressivo delle Attività, l’Affidatario:
a) continuerà a svolgere tutte le attività previste nel Periodo di Erogazione, con l’unica eccezione dell’erogazione dei Prodotti Finanziari/contributi a valere sui fondi assegnati in gestione, che dovrà essere svolta esclusivamente nel Periodo di Erogazione, salvo il caso di cessazione dell’Accordo;
b) ove richiesto dalla Stazione Appaltante, svolgerà ogni attività necessaria ad agevolare la presa in carico del Servizio da parte della Stazione Appaltante ovvero il subentro di un nuovo operatore, anche relativamente alla gestione dei rapporti con gli avvocati ai quali è stata conferita la rappresentanza in giudizio per controversie nei confronti dei Destinatari.
Art. 8 (Piano aziendale)
(Cfr. Reg. (UE) n. 1303/2013, Allegato IV, comma 1, lett. b)
1. Il piano aziendale è costituito dall’Offerta presentata dall’offerente, allegata sub “D” ed “E” al presente Accordo di Finanziamento.
2. La stima delle risorse pubbliche e private aggiuntive che ciascuno Strumento Finanziario ha la possibilità di raccogliere, fino al livello del Destinatario Finale (“Effetto moltiplicatore previsto”) ex art. 37, comma 2, lett. c), Reg. (UE) n. 1303/2013 è presentata nella Vexa 2016 nonché nelle Schede Tecniche degli SF (cfr. Sez. 6.A di ciascuna Scheda Tecnica pertinente); tale stima potrà beneficiare degli effetti del ribasso formulato dall’Aggiudicatario nell’Offerta Economica (Allegato E) e quindi inclusa nel Piano Aziendale.
3. La documentazione di dettaglio prodotta dal Gestore nella fase di Presa in carico ed approvata, così come le eventuali successive modifiche, ove pertinenti, sono da intendersi come elementi complementari ed integrativi del piano aziendale.
Art. 9 (Risultati attesi)
(Cfr. Reg. (UE) n. 1303/2013, Allegato IV, comma 1, lett. c)
1. I risultati attesi da ciascuno Strumento Finanziario per contribuire agli Obiettivi specifici e ai target
previsti della Priorità pertinente del POR sono presentati nella Vexa 2016.
2. Gli Obiettivi specifici del POR al raggiungimento dei quali ciascuno Strumento Finanziario/Intervento contribuisce sono indicati nelle Schede Tecniche (Sezione 1 – Descrizione, Punto “Contributo agli Obiettivi del POR”) e sono riepilogati nella tabella che segue.
SF/Intervento | |||||||
Asse del POR | Azione Cardine della Regione Lazio | Obiettivo specifico del POR | Azione del POR | FRPC | FdR | GE | VG |
3 - Competitività | |||||||
AC11 - Riposizionamento | 3.3 - Consolidamento, modernizzazione e diversificazione dei sistemi produttivi territoriali | 3.3.1 - Sostegno al riposizionamento competitivo, alla capacità di adattamento al mercato, all’attrattività per potenziali investitori, dei sistemi imprenditoriali vitali delimitati territorialmente | X | ||||
AC2 - Strumenti per l'accesso al credito e alle garanzie delle PMI | 3.6 – Miglioramento dell’accesso al credito, del prestito delle imprese e della gestione del rischio in agricoltura | 3.6.1 - Potenziamento del sistema delle garanzie pubbliche per l’espansione del credito in sinergia tra sistema nazionale e sistemi regionali di garanzia, favorendo forme di razionalizzazione che valorizzino anche il ruolo dei confidi più efficienti ed efficaci | X | X | X | X | |
4 – Energia sostenibile e mobilità | AC10 - Aree produttive ecologicamente attrezzate (APEA) e riduzione dei costi energia per le PMI | 4.2 - Riduzione dei consumi energetici e delle emissioni nelle imprese e integrazione di fonti rinnovabili | 4.2.1 - Incentivi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di gas climalteranti delle imprese e delle aree produttive compresa | X |
SF/Intervento | |||||||
Asse del POR | Azione Cardine della Regione Lazio | Obiettivo specifico del POR | Azione del POR | FRPC | FdR | GE | VG |
l'installazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile per l'autoconsumo |
3. Gli indicatori di realizzazione (output) e di risultato del POR ed il contributo di ciascuno SF/Intervento, in base alle stime derivanti dalla VexA 2016, sono riepilogati nella tabella che segue.
Contributo SF/Intervento per raggiungere il Target | ||||||
Obiettivo del POR | Indicatori di risultato del POR e relativi Target | Indicatori di output del POR | FRPC | FdR | GE | VG |
3.3 – Consolidamento, modernizzazione e diversificazione dei sistemi produttivi territoriali | Investimenti privati in percentuale sul PIL – Target al 2023: 14,79% | ▪ Numero di imprese che ricevono un sostegno finanziario diverso dalle sovvenzioni – Target al 2023: 600 | 400 | |||
3.6 - Miglioramento dell'accesso al credito, del prestito delle imprese e della gestione del rischio in agricoltura | Valore degli investimenti in capitale di rischio (early stage) in percentuale sul PIL – Target al 2023: 0,02% | ▪ Numero di imprese che ricevono un sostegno finanziario diverso dalle sovvenzioni – Target al 2023: 3.000 | 1.000 | 900 | 300 | --- |
▪ Investimenti privati combinati al sostegno pubblico alle imprese (non sovvenzioni) | 110MLN | 14MLN | ||||
4.2 - Riduzione dei consumi energetici e delle emissioni nelle imprese e integrazione di fonti rinnovabili | Consumi di energia elettrica delle imprese dell’industria misurati in Gwh sul Valore aggiunto delle imprese dell’industria – Target al 2023: 22.0 GWh | ▪ Numero di imprese che ricevono un sostegno finanziario diverso dalle sovvenzioni – Target al 2023: 900 | 700 | |||
▪ Capacità addizionale di produzione di energia da | 0,8 |
Contributo SF/Intervento per raggiungere il Target | ||||||
Obiettivo del POR | Indicatori di risultato del POR e relativi Target | Indicatori di output del POR | FRPC | FdR | GE | VG |
fonti rinnovabili – Target al 2023: 3,3 MW | ||||||
▪ Diminuzione annuale stimata dei gas effetto serra – Target al 2023: 16.983 tCO2eq | 4.900 |
Il contributo del Programma agli Strumenti concorre, inoltre, al raggiungimento dell’indicatore finanziario del quadro di efficacia dell’attuazione (Performance framework) definito per l’Asse 3 e 4 in termini di target intermedio (2018) e finale (2023) secondo quanto riportato nelle corrispondenti sezioni del POR FESR.
4. Al fine di assicurare il raggiungimento dei risultati attesi stimati nella VexA 2016 e garantire adeguate performance attuative e finanziarie correlate agli SF in coerenza con il quadro dell’efficacia dell’attuazione del POR per le priorità interessate, il Gestore dovrà operare al fine di ottenere il versamento della terza tranche, di cui al successivo art. 10 comma 4, della Dotazione Iniziale degli SF derivante dal POR entro il 31/12/2018.
5. L’indicatore di realizzazione (output) correlato al FRPC per la parte sostenuta da risorse regionali è stimato con le stesse modalità previste dalla VexA 2016 e il valore target di riferimento è pari a 1.250 imprese che ricevono un sostegno finanziario diverso dalle sovvenzioni.
Art. 10 (Contributi del POR e delle risorse regionali agli Strumenti Finanziari/Intervento, spese ammissibili e flussi di investimento)
(Cfr. Reg. (UE) n. 1303/2013, Allegato IV, comma 1, lett. f)
1. Il contributo del POR e delle risorse regionali agli Strumenti Finanziari/Intervento, o “Dotazione Iniziale” prevista per il Servizio, complessivamente inteso, ammonta a € 62.500.000,00 (Euro sessantaduemilionicinquecentomila/00) al lordo delle Commissioni di Gestione, così ripartito:
a. Fondo Rotativo per il Piccolo Credito: € 38.400.000,00 (Euro trentottomilioniquattrocentomila/00);
b. Fondo di Riassicurazione: € 11.500.000,00 (Euro undicimilionicinquecentomila/00);
c. Fondo di Garanzia Equity: € 9.600.000,00 (Euro novemilioniseicentomila/00);
d. Voucher di garanzia: € 3.000.000,00 (Euro tremilioni/00).
2. Al fine di consentire l’ottimale utilizzo delle risorse, Lazio Innova si riserva comunque la facoltà di rimodulare, nel corso dell’esecuzione dell’Accordo, le risorse pubbliche stanziate per gli SF/Intervento di cui sopra (o relative Sezioni, nel caso del FRPC, quali individuate nella Scheda Tecnica in allegato sub B.1 al presente Accordo) e, in particolare, di rimodulare risorse non ancora impegnate dalla dotazione di tali SF/Sezioni/Intervento e/o di reimpiegare le risorse liberate a favore di altri SF/Sezioni/Intervento. Lazio Xxxxxx si riserva motivatamente di procedere ad un ritiro parziale delle risorse non ancora impegnate, in via esemplificativa in caso vengano riscontrati perduranti tassi di
default (mancato rimborso delle risorse erogate ai Destinatari Finali in esecuzione del Servizo) significativamente elevati per uno o più SF o Sezioni, in relazione a quelli di mercato rilevabili per operazioni similari.
3. Ciascuno SF/Intervento concorre all’attuazione di una o più azioni del POR, secondo la matrice SF/Intervento-Azioni del POR, di seguito riportata.
SF/Intervento Azione del POR | FRPC | FdR | GE | VG |
3.3.1 - Sostegno al riposizionamento competitivo, alla capacità di adattamento al mercato, all’attrattività per potenziali investitori, dei sistemi imprenditoriali vitali […..] | € 4.800.000,00 | |||
3.6.1 - Potenziamento del sistema delle garanzie pubbliche per l’espansione del credito […..] | € 9.600.000,00 | € 11.500.000,00 | € 9.600.000,00 | € 3.000.000,00 |
4.2.1 - Incentivi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di gas climalteranti delle imprese e delle aree produttive compresa l'installazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile per l'autoconsumo | € 9.600.000,00 | |||
Totale | € 24.000.000,00 | € 11.500.000,00 | € 9.600.000,00 | € 3.000.000,00 |
Alla dotazione iniziale del FRPC con contributo POR, pari a € 24.000.000,00, si aggiunge la dotazione iniziale di ulteriori risorse regionali, pari a € 14.400.000,00, che contribuisce a far sì che la Dotazione Iniziale destinata al FRPC, sia pari complessivamente ad € 38.400.000,00; tali ulteriori risorse regionali, concorrono alle stesse finalità associate alla priorità di investimento ed all’obiettivo specifico correlate all’azione 3.6.1, con modalità di attuazione analoghe a quelle indicate per la dotazione derivante dal POR FESR e con riserve specifiche per determinati settori economici.
4. Al fine di garantire le performance attuative del FdF e contribuire alla certificazione delle spese alla Commissione Europea nel rispetto dell’art. 41, Reg. (UE) n. 1303/2013, la Dotazione Iniziale relativa agli SF derivante dal POR sarà versata al Gestore per tranche, in ragione dei risultati, secondo il seguente schema:
a. prima tranche, del 25% della Dotazione Iniziale relativa agli SF derivante dal POR, a seguito dell’avvio del Periodo di Erogazione;
b. seconda tranche, del 25% della Dotazione Iniziale relativa agli SF derivante dal POR a seguito della rendicontazione da parte del Gestore degli importi sostenuti per l’attuazione degli SF ex art. 42, Reg. (UE) 1303/2013 per almeno il 65% della prima tranche, secondo quanto disciplinato all’art.6 del Capitolato – Attività 3 - Monitoraggio e rendicontazione, punto (ii) e previa verifica di conformità in corso di esecuzione del Servizio;
c. terza tranche, del 25% della Dotazione Iniziale relativa agli SF derivante dal POR a seguito della rendicontazione da parte del Gestore degli importi sostenuti per l’attuazione degli SF ex art. 42, Reg. (UE) 1303/2013 per almeno il 90% dei pagamenti complessivi effettuati dal Fondo di Fondi secondo quanto disciplinato all’art.6 del Capitolato – Attività 3 - Monitoraggio e rendicontazione, punto (ii) e previa verifica di conformità in corso di esecuzione del Servizio;
d. quarta tranche, del 25% della Dotazione Iniziale relativa agli SF derivante dal POR a seguito della rendicontazione da parte del Gestore degli importi sostenuti per l’attuazione degli SF ex art. 42, Reg. (UE) 1303/2013 per almeno il 90% dei pagamenti complessivi effettuati dal Fondo di Fondi, secondo quanto disciplinato all’art.6 del Capitolato – Attività 3 - Monitoraggio e rendicontazione, punto (ii) e previa verifica di conformità in corso di esecuzione del Servizio.
5. La Dotazione Iniziale relativa alle ulteriori risorse regionali, di cui al precedente comma 3, nonché l’eventuale Dotazione Incrementale, saranno versate al Gestore con le stesse modalità indicate al comma precedente.
6. Relativamente all’Intervento Voucher di Garanzia, la Dotazione (sia Iniziale sia Incrementale) sarà trasferita al Gestore in due tranche, la prima - pari al 50% della Dotazione - all’atto della sottoscrizione dell’Accordo di Finanziamento, subordinatamente all’apertura del conto corrente dedicato di cui all’art. 47 del presente Accordo, la seconda – pari al restante 50%, all’avvenuta erogazione dell’80% della prima tranche, previa verifica di conformità in corso di esecuzione del Servizio.
7. Il Gestore dovrà rispettare i requisiti di contabilità separata a norma dell'art. 38, paragrafo 6, Reg. (UE)
n. 1303/2013 e dell’art. 1, Reg. (UE) n. 821/2014 nonché le modalità di gestione dei conti correnti degli SF/Intervento di cui agli artt. 47, 48 e 49 del presente Accordo. Il Gestore deve infatti mantenere una contabilità separata e una codificazione contabile adeguata per il contributo del POR a ciascuno SF e relativa Sezione, ovvero per ciascuna azione POR cui ogni SF contribuisce, in particolare ai fini della presentazione di relazioni e dell'attività di audit.
8. In conformità con l'art. 42, Reg. (UE) n. 1303/2013, la spesa ammissibile a cofinanziamento per gli SF a valere sul POR al 31/10/2023, è costituita da:
a. nel caso del FRPC, i prestiti concessi ai Destinatari Finali;
b. nel caso del FdR e della GE, le risorse impegnate rispettivamente per contratti di riassicurazione o garanzia, in essere o già giunti a scadenza, al fine di onorare eventuali richieste di escussione della garanzia, calcolate in base a una prudente valutazione ex ante dei rischi a copertura di un ammontare multiplo di nuovi prestiti sottostanti o altri strumenti di rischio per nuovi investimenti nei Destinatari Finali. In merito, i moltiplicatori delle garanzie ex art. 8, Reg. (UE) 480/2014, gli stessi sono stati indicati nella VexA 2016 e sono:
i per il FdR: 5 (calcolato sugli importi garantiti dai Confidi) e 7,8 (calcolato con riferimento ai prestiti sottostanti);
ii per la GE: 2 (calcolato con riferimento agli aumenti di capitale sottostanti);
c. il rimborso dei costi di gestione sostenuti o il pagamento delle commissioni di gestione di ciascuno SF, entro i limiti di cui agli artt. 12 e 13 del Reg. (UE) n. 480/2014.
9. Nel caso dei Voucher di Garanzia la spesa ammissibile a valere sul POR è invece costituita dall’ammontare complessivo dei Voucher di Garanzia concessi ai beneficiari.
10. Le previsioni dei flussi di investimento da garantire entro il 2018, nonché quelle relative al 31/10/2023, potranno beneficiare di eventuali elementi migliorativi previsti nel piano aziendale, saranno monitorate
con cadenza semestrale e potranno inoltre essere aggiornate in caso di riesame e/o aggiornamento della
VexA 2016.
In ogni caso, il Gestore garantisce che Lazio Innova e la Regione Lazio non possano essere chiamati a rispondere per somme eccedenti l'importo da esse impegnato a favore degli SF (art. 6, comma 3, Reg (UE) n. 480/2014) e dell’Intervento.
Art. 11 (Disposizioni per la rendicontazione, la sorveglianza e il controllo dell’attuazione)
(Cfr. Reg. (UE) n. 1303/2013, Allegato IV, comma 1, lett. d)
1. Il Gestore deve assicurare il controllo dell'attuazione degli Strumenti Finanziari/Intervento e dei relativi flussi delle opportunità d'investimento, nel rispetto della disciplina applicabile e in particolare di quanto previsto nel Capitolato Tecnico, art. 6 – Attività 3 e 4.
2. Le attività dovranno essere svolte secondo quanto previsto nella “Descrizione delle procedure dell’Autorità di Gestione e dell’Autorità di Certificazione” del POR e comprendono in particolare la verifica del rispetto di: (i) disciplina comunitaria di cui agli art 7 del presente Accordo; (ii) norme in materia di aiuti di Stato; (iii) ulteriore normativa nazionale e regionale applicabile; (iv) POR; (v) disciplina di ciascuno SF/Intervento; (vi) pertinente avviso di selezione dei Destinatari Finali; (vii) pertinente contratto tra il Gestore e il Destinatario.
3. Le attività di controllo comprendono:
a. controlli documentali integrali e controlli in loco su base campionaria, da completare prima di ogni rendicontazione di spesa, ai sensi di quanto disposto dal Capitolato e al successivo comma 5, lett. b) del presente articolo;
b. informazione tempestiva a Lazio Innova in caso di irregolarità e attuazione dei conseguenti adempimenti di revoca e recupero, secondo quanto previsto all’art. 8 del Capitolato Tecnico. Per ciascuna irregolarità, il Gestore dovrà precisare le misure correttive adottate;
c. trasferimento a Lazio Innova, in allegato a ciascuna rendicontazione di spesa, di un riepilogo dei controlli effettuati e dei relativi esiti, per Sezione dello SF e secondo le modalità concordate con Lazio Innova stessa; inclusione di analogo riepilogo nelle relazioni di cui all’art. 6 del Capitolato Tecnico.
4. Il Gestore deve assicurare l’informazione tempestiva e completa al Gestore del Fondo di Fondi, onde garantire in particolare la conformità all'art. 46, Reg. (UE) n. 1303/2013 e l’attuazione di quanto previsto nel Capitolato Tecnico. Il Gestore si impegna, inoltre, a contabilizzare la situazione patrimoniale economica e finanziaria ed a registrare i movimenti dei fondi secondo le norme civilistiche, i principi contabili e le disposizioni di vigilanza applicabili ed in modo da rilevare i dati rappresentati nell’allegato
5 del Capitolato Tecnico “Reportistica Esemplificativa” anche riguardanti i dati di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale e l’analisi dei flussi delle opportunità di investimento e intervento ai fini previsionali.
5. Le attività di informazione a Lazio Innova dovranno essere svolte secondo quanto previsto nella "Descrizione delle procedure dell'Autorità di Gestione e dell'Autorità di Certificazione" del POR e comprendono le attività di cui al Capitolato Tecnico, art. 6 Attività 3, e in particolare:
a. raccolta e inserimento sul sistema informativo del POR di tutti i dati richiesti, per tutti gli SF e per il VG;
b. predisposizione e trasmissione a Lazio Innova della rendicontazione delle spese di ogni SF e Sezione ex art. 42, Reg. (UE) 1303/2013, ai fini della certificazione delle spese stesse agli organismi comunitari e nazionali competenti. Tali rendicontazioni saranno redatte su un modello analogo al modello di cui all'Allegato VI, Reg. (UE) n. 1011/2014;
c. trasmissione a Lazio Innova di relazioni sull'attività svolta e di rendiconti dell'attuazione degli SF e del VG.
Le relazioni dovranno contenere in particolare le informazioni di cui all’art. 46, Reg. (UE) 1303/2013, e dovranno essere redatte tenendo conto del modello di cui all'art. 2 e Allegato I, Reg. (UE) n. 821/2014, nonché quanto previsto nel Capitolato.
I rendiconti riguarderanno la situazione contabile per Sezione e complessiva dello SF/Intervento secondo le modalità concordate con Lazio Innova, e includeranno, tra l'altro i dati minimi, distinti per Sezione dello SF di cui al Capitolato Tecnico.
Le relazioni e i rendiconti dovranno essere trasmessi a Lazio Innova alle seguenti scadenze:
i. i rendiconti entro 15 giorni dalla scadenza di ciascun bimestre, riferiti alle attività realizzate e ai dati del bimestre di riferimento, inclusi i dati cumulati dalla sottoscrizione dell’Accordo;
ii. le relazioni annuali entro il 31 marzo di ciascun anno, riferite alle attività realizzate e ai dati relativi all’anno solare precedente, le relazioni semestrali entro il 30 settembre di ciascun anno, riferite alle attività realizzate e ai dati relativi nel primo semestre dell’anno solare in corso. La situazione contabile (Stato patrimoniale inclusi gli altri dati di stock, Conto Economico e Rendiconto finanziario) allegata alla relazione annuale dovrà altresì essere certificata da una Società di revisione;
iii. entro il 31/12/2023, relativamente alle attività realizzate e ai dati cumulati dalla sottoscrizione dell’Accordo al 31/10/2023.
6. Il Gestore dovrà conservare tutti documenti giustificativi necessari per documentare i pagamenti ricevuti dal Gestore del Fondo di Fondi, e in particolare:
a. copia delle rendicontazioni di spesa, di cui al precedente comma 5, lett. b);
b. copia delle Relazioni e dei Rendiconti trasmessi al Gestore del Fondo di Fondi, di cui al precedente comma 5, lett. c);
c. fatture presentate a Lazio Innova e autorizzazione da parte di Lazio Innova al trasferimento dei corrispettivi di cui all’art. 22 del presente Accordo nonché atti di trasferimento dei correlati corrispettivi dai conti di cui all’art. 47 al conto di cui all’art. 48 del presente Accordo;
d. la documentazione da conservare di cui all’art. 12 del presente Accordo.
7. La reportistica del singolo SF/Intervento deve anche tenere conto delle previsioni informative minime di cui al Capitolato (articolo 6 e allegato sub 5 “Reportistica esemplificativa”), in particolare le sezioni di report degli SF/Intervento dedicate agli “Altri dati di flusso” saranno funzionali all’analisi dei flussi delle opportunità di investimento e intervento.
8. Il presente articolo è inoltre integrato da quanto previsto dall’Offerta presentata dal Gestore in esito alla Procedura e segnatamente nei capitoli (ii) Struttura organizzativa e di Governance e (iii) Sistema di Gestione e Controllo dedicato al Servizio.
Art. 12 (Requisiti in materia di audit, documentazione da conservare e altri requisiti)
(Cfr. Reg. (UE) n. 1303/2013, Allegato IV, comma 1, lett. e ed l)
1. Con riguardo alle disposizioni relative ai requisiti in materia di audit, il Gestore ha l’obbligo di:
a. sottoporsi a ogni controllo, ispezione o audit previsto dal Reg. (UE) 1303/2013 e relative modifiche e atti attuativi, nonché dalla ulteriore normativa e disciplina comunitaria, nazionale e regionale applicabile;
b. assicurare, in occasione di tali controlli, ispezioni o audit, l’accesso alle proprie sedi e a ogni dato e documento giustificativo della gestione e attuazione degli SF (e relativi investimenti per i destinatari finali) e Intervent;
c. fornire, in tali occasioni, estratti e copie di tali dati e documenti a tutti gli organismi competenti e in particolare a Lazio Innova, alla Regione Lazio (con particolare riferimento alle Autorità di Gestione, Certificazione e Audit del POR), alla Commissione Europea, all’Ufficio Europeo per la Lotta antifrode (“OLAF”) e alle Corti dei Conti europea e italiana;
d. attuare tutte le raccomandazioni degli Organismi competenti in caso di controlli, ispezioni o audit, secondo le indicazioni di Lazio Innova e della Regione Lazio.
2. Relativamente ai requisiti minimi per la documentazione da conservare, come indicato al precedente art.11, il Gestore ha l’obbligo di provvedere a che tutti i dati e documenti giustificativi della gestione e attuazione degli SF (e relativi investimenti per i destinatari finali) e Interventi siano disponibili e conservati, nel rispetto in particolare dell’art. 140 del Reg. (UE) n. 1303/2013, nonché nel rispetto della “Descrizione delle procedure dell’Autorità di Gestione e dell’Autorità di Certificazione”16 del POR.
3. Come indicato agli artt. 47, 48 e 49 del presente Accordo, il Gestore ha l’obbligo di garantire registrazioni separate per le diverse forme di sostegno conformemente all'art. 37, comma 8, Reg. (UE)
n. 1303/2013, ovvero in particolare per ciascuno SF/Intervento e relativa Sezione.
4. Il Gestore ha quindi l’obbligo di garantire piste di controllo chiare e provvedere a che tutti i dati e documenti giustificativi della gestione e attuazione degli SF (e relativi interventi per i Destinatari Finali) siano disponibili e conservati, nel rispetto in particolare dell’art. 40 del Reg. (UE) 1303/2013, dell’art.9 Reg. (UE) n. 480/2014 e dell’art. 1 Reg. (UE) n. 821/2014, , per ciascuno SF e relativa Sezione.
Art. 13 (Gestione di tesoreria, interessi e altre plusvalenze)
(Cfr. Reg. (UE) n. 1303/2013, Allegato IV, comma 1, lett. g)
1. Ciascuno SF/Intervento non ha personalità giuridica, deve essere gestito dal Gestore con contabilità separata e non è ricompreso nel patrimonio del Gestore, in attuazione dell’art. 38, comma 6, del Reg. (UE) n. 1303/2013 e relative modifiche e atti attuativi.
2. Le giacenze finanziare degli SF/Intervento sono gestite mediante conti corrente bancari dedicati, intestati a Lazio Innova, appositamente aperti dal Gestore su primari istituti di credito, e con potere di traenza del Gestore medesimo, le cui modalità di impiego sono regolate e vincolate nel rispetto di quanto disposto dal presente Accordo, individuati come segue:
a. per il FRPC: quattro conti correnti (uno per ciascuna Sezione del Fondo, quali indicate nella
16 Documento che sarà reso disponibile da parte di Lazio Innova.
Scheda Tecnica allegata al Capitolato) dedicati in via esclusiva alla gestione dello SF;
b. per il FdR: un conto corrente dedicato in via esclusiva alla gestione dello SF;
c. per la GE: un conto corrente dedicato in via esclusiva alla gestione dello SF;
d. per il VG: un conto corrente dedicato in via esclusiva alla gestione dell’Intervento.
I conti correnti sono fruttiferi di interessi, al lordo della ritenuta fiscale, a favore dello SF/Intervento.
3. Qualora Lazio Innova sia in grado di indicare, per l’apertura dei conti correnti di cui sopra, primari istituti di credito in grado di applicare condizioni economiche migliorative rispetto a quelle proposte dal Gestore, quest’ultimo si impegna ad adeguarle alle stesse o provvederà ad aprire i suddetti conti correnti sull’istituto di credito indicato da Lazio Innova, con potere di traenza del Gestore.
4. Il Gestore dovrà comunicare a Lazio Innova gli estremi identificativi dei conti correnti di cui al comma 2 entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
5. Il Gestore dovrà comunicare a Lazio Innova ogni modifica relativa ai dati trasmessi inerenti ai conti correnti dedicati e/o le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tali conti entro il termine di sette giorni dal verificarsi della suddetta modifica.
6. Il Gestore deve svolgere il Servizio secondo il principio della sana gestione finanziaria, applicando ogni opportuno accorgimento prudenziale a tal fine, nel rispetto del POR, della pertinente normativa comunitaria, nazionale e regionale nonché dei documenti di gara.
7. Con riferimento ai conti correnti per la gestione del Servizio, l’Affidatario si obbliga:
a. a registrare tutti i movimenti finanziari relativi allo SF/Intervento, verso o da i Destinatari Finali e Lazio Innova;
b. ad utilizzare, ai fini dei movimenti finanziari di cui sopra, lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni (in tal caso, previa approvazione da parte di Lazio Innova);
c. ad inserire o a procurare che sia inserito, nell’ambito degli atti e delle disposizioni di pagamento relative al Servizio, il pertinente Codice Unico di Progetto (CUP).
5. Il Gestore dovrà inoltre reimpiegare le risorse afferenti ciascuno SF e Sezione in conformità all'art. 43, Reg. (UE) n. 1303/2013. In merito, come indicato al precedente art. 7, il Gestore dovrà:
a. depositare le risorse rimborsate a ciascuno SF e relativa Sezione a fronte dei finanziamenti, degli interessi, altre plusvalenze e di ogni rendimento imputabile alla Dotazione di ciascuno SF e Sezione, sul pertinente conto di cui al successivo art.47, a seconda dello SF (e relativa Sezione) dalla quale tali somme derivano;
b. reimpiegare tali somme, nonché le disponibilità derivanti dallo sblocco delle risorse impegnate per i contratti di garanzia, per ulteriori interventi attraverso lo stesso Strumento Finanziario e la stessa Sezione, salvo che Lazio Innova non comunichi l’impiego di tali somme a copertura della remunerazione del Gestore, di cui al successivo art. 22 e salva l’opzione di cui ai commi 8 e 9dell’art. 22 medesimo;
c. mantenere registrazioni adeguate sull’ammontare e sulla destinazione di ciascuna tipologia delle disponibilità menzionate nel presente articolo, informando al riguardo Lazio Xxxxxx secondo le modalità che saranno concordate con Lazio Innova stessa.
6. Il presente articolo è inoltre integrato da quanto previsto dall’Offerta presentata dal Gestore in esito alla Procedura e segnatamente nel capitolo (iii) Sistema di Gestione e Controllo dedicato al Servizio.
Art. 14 (Riutilizzo delle risorse entro il 31/10/2023)
(Cfr. Reg. (UE) n. 1303/2013, Allegato IV, comma 1, lett. i)
1. Il Gestore dovrà reimpiegare le risorse afferenti ciascuno SF e Sezione in conformità all'art. 44, Reg. (UE) n. 1303/2013.
2. Ciascun sostegno da parte degli Strumenti Finanziari dovrà essere erogato ai Destinatari Finali entro il 31/10/2023 (“termine finale del periodo di ammissibilità”). Il 31/10/2023 è anche il termine finale di operatività del Voucher di Garanzia.
3. In merito, come indicato al precedente art. 7, fino al 31/10/2023 il Gestore dovrà reimpiegare le risorse rimborsate a ciascuno SF e relativa Sezione a fronte dei finanziamenti, degli interessi, altre plusvalenze e di ogni rendimento imputabile alla Dotazione di ciascuno SF e Sezione, nonché le disponibilità derivanti dallo sblocco delle risorse impegnate per i contratti di garanzia, per ulteriori interventi attraverso lo stesso Strumento Finanziario e la Stessa Sezione, salvo che Lazio Innova non comunichi l’impiego di tali somme a copertura della remunerazione del Gestore, di cui al successivo art. 22 e salva l’opzione di cui ai commi 8 e 9 dell’art. 22 medesimo.
4. Ove il Periodo di Esaurimento Progressivo delle Attività sia avviato prima del 31/10/2023:
a. il Gestore restituisce a Lazio Innova le risorse che risulteranno disponibili al termine del Periodo di Erogazione, entro i successivi 30 giorni solari;
b. relativamente agli SF, Lazio Innova e la Regione Lazio assicurano il riutilizzo delle risorse di cui alla precedente lett. a) in conformità all'art. 44, Reg. (UE) n. 1303/2013.
Art. 15 (Riutilizzo delle risorse dopo il 31/10/2023)
(Cfr. Reg. (UE) n. 1303/2013, Allegato IV, comma 1, lett. j)
1. Dopo il 31/10/2023 e fino al massimo al 31/12/2028 (o fino al termine del Periodo di Esaurimento Progressivo delle Attività, ove antecedente) il Gestore dovrà:
a. restituire a Lazio Innova le risorse che risulteranno disponibili per gli SF entro 30 giorni solari dal 31/10/2023, salva l’opzione di cui al comma c) che segue;
b. restituire a Lazio Innova le risorse derivanti da successivi rimborsi da parte delle imprese o altre entrate degli SF maturate in ciascun bimestre entro 30 giorni dalla scadenza del bimestre di riferimento; salva l’opzione di cui al comma c) che segue;
c. in caso di specifica comunicazione da parte di Lazio Innova, impiegare le risorse rimborsate a ciascuno SF e relativa Sezione a fronte dei finanziamenti, degli interessi e altre plusvalenze e di ogni rendimento imputabile alla Dotazione di ciascuno SF e Sezione, nonché le disponibilità derivanti dallo sblocco delle risorse impegnate per i contratti di garanzia, a copertura della remunerazione del Gestore, di cui al successivo art. 22, salva l’opzione di cui ai commi 8 e 9 dell’art. 22 medesimo;
d. mantenere registrazioni adeguate sull’ammontare e sulla destinazione di ciascuna tipologia delle disponibilità menzionate nel presente articolo, informando al riguardo Lazio Xxxxxx secondo le modalità che saranno concordate con Lazio Innova stessa.
2. Relativamente agli SF, Lazio Innova e la Regione Lazio assicurano il riutilizzo delle risorse di cui al precedente comma 1 in conformità all'art. 45, Reg. (UE) n. 1303/2013.
Art. 16 (Condizioni di un eventuale ritiro, sospensione o interruzione dei contributi del POR e delle risorse regionali agli Strumenti Finanziari/Intervento)
(Cfr. Reg. (UE) n. 1303/2013, Allegato IV, comma 1, lett. k)
1. Come indicato all’art. 10 del presente Accordo, al fine di consentire l’ottimale utilizzo delle risorse, Lazio Innova si riserva comunque la facoltà di rimodulare, nel corso dell’esecuzione dell’Accordo, le risorse pubbliche stanziate per gli SF/Interventi di cui sopra (o relative Sezioni, nel caso del FRPC, quali individuate nella Scheda Tecnica in allegato sub B) e, in particolare, di revocare dalla dotazione di tali SF/Sezioni/Interventi risorse non ancora impegnate e/o di reimpiegare le risorse liberate a favore di altri SF/Sezioni/Interventi.
2. Lazio Innova si riserva motivatamente di procedere ad un ritiro parziale delle risorse non ancora impegnate, in via esemplificativa in caso vengano riscontrati perduranti tassi di default (mancato rimborso delle risorse erogate ai destinatari finali in esecuzione del Servizio) significativamente elevati per uno o più SF o Sezioni in rapporto a quelli di mercato rilevabili per operazioni similari. In tal caso verranno corrisposte al Gestore le Commissioni per l’attività svolta fino a quel momento.
3. I versamenti da Lazio Innova al Gestore potranno inoltre essere ritirati, sospesi o interrotti in caso di grave violazione del presente Accordo da parte del Gestore.
Art. 17 (Indipendenza, conformità alle norme professionali e assenza di conflitti di interesse)
(Cfr. Reg. (UE) n. 1303/2013, Allegato IV, comma 1, lett. l)
1. Il Gestore deve garantire che la gestione degli SF/Intervento rispetti il principio di indipendenza e sia conforme alle norme professionali pertinenti.
2. Il Gestore deve agire nell'interesse esclusivo dell’Unione Europea e della Regione Lazio, nonché a vantaggio esclusivo dei Destinatari Finali degli SF/Intervento. Come indicato all’art. 7 del presente Accordo, il Gestore ha in particolare l’obbligo di assicurare una posizione di indipendenza e di assenza di conflitti di interesse con i Destinatari degli SF/Intervento. Inoltre il Gestore si impegna a gestire anche le giacenze finanziarie degli SF/Intervento in modo professionale, evitando potenziali conflitti di interesse.
3. Il Gestore, agendo nell’esecuzione del presente Accordo di Finanziamento e nell’interesse esclusivo dei Destinatari Finali, da cui non percepisce commissioni né altri compensi (secondo l’art. 7 a), comma 5, lett. j), avrà diritto ai soli benefici spettanti dalle Commissioni di Gestione previste nel presente Accordo di Finanziamento (art. 22).
Art. 18 (Strategie di uscita e liquidazione degli Strumenti Finanziari/Intervento)
(Cfr. Reg. (UE) n. 1303/2013, Allegato IV, comma 1, lett. m)
1. Fermo restando quanto già disciplinato nei precedenti artt. 14 e 15, il termine finale di operatività di ciascuno Strumento Finanziario, data alla quale si procede alla liquidazione dello Strumento Finanziario, dipende dalla durata prevista per i relativi investimenti ed è previsto al massimo al 31/12/2028.
2. Il Gestore:
a. restituisce a Lazio Innova le risorse che risulteranno disponibili al termine finale di operatività di ciascuno Strumento Finanziario entro i successivi 30 giorni solari, salva l’opzione di cui al successivo punto b);
b. in caso di specifica comunicazione da parte di Lazio Innova, impiega le risorse rimborsate a ciascuno SF e relativa Sezione a fronte dei finanziamenti, degli interessi, delle altre plusvalenze e di ogni rendimento imputabile alla Dotazione di ciascuno SF e Sezione, nonché le disponibilità derivanti dallo sblocco delle risorse impegnate per i contratti di garanzia, a copertura della remunerazione del Gestore, di cui al successivo art. 22;
c. mantiene registrazioni adeguate sull’ammontare e sulla destinazione di ciascuna tipologia delle disponibilità menzionate nel presente articolo, informando al riguardo Lazio Xxxxxx secondo le modalità che saranno concordate con Lazio Innova stessa.
3. Lazio Xxxxxx assicurerà il rispetto dell'art. 45, Reg. (UE) n. 1303/2013 relativamente al reimpiego delle risorse derivanti dagli Strumenti Finanziari, a seguito della liquidazione degli Strumenti Finanziari stessi di cui al precedente comma, per tutto il periodo previsto dall’art. 45 citato, ovvero fino al 31/12/2031.
Art. 19 (Modalità generali di esecuzione del Servizio)
1. Il Servizio, comprensivo di quanto previsto nel Capitolato Tecnico, sarà prestato nella stretta osservanza degli standard qualitativi fissati dal Capitolato Tecnico, dal presente Accordo e dai relativi allegati, nonché delle prescrizioni normative vigenti in materia.
2. L’Affidatario garantisce il possesso continuativo, per tutta la durata contrattuale, delle necessarie capacità tecniche, finanziarie ed organizzative per l’esecuzione della prestazione, e si impegna ad eseguire le prestazioni richieste secondo le direttive della Società e a perfetta regola d’arte, nonché nel pieno rispetto dei tempi, delle specifiche tecniche, delle procedure e della metodologia e degli standard qualitativi stabiliti nel presente Accordo, nel Capitolato Tecnico e nelle migliori prassi commerciali.
3. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nei documenti sopra richiamati. L’Affidatario sarà in ogni caso tenuto ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, la normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro e tutte le norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
4. Sono a carico dell’Affidatario tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del presente Accordo, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la sua esecuzione, o semplicemente opportuna per un corretto e tempestivo adempimento delle obbligazioni previste.
5. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di adeguarsi a norme e prescrizioni di sorta, anche se sopravvenute, resteranno ad esclusivo carico dell’Affidatario, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale.
6. L’Affidatario si impegna altresì a:
a) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, idonei a consentire alla Stazione Appaltante di monitorare la conformità delle prestazioni eseguite alle previsioni del presente Accordo;
b) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, idonei a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
c) osservare tutte le indicazioni e direttive, operative, di indirizzo e di controllo, diramate dalla Stazione Appaltante, nell’adempimento delle proprie prestazioni;
d) comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante le eventuali sopravvenute variazioni della propria struttura organizzativa, indicando analiticamente le variazioni intervenute, gli eventuali nominativi dei propri responsabili, e la loro potenziale incidenza sulla qualificazione ed idoneità a rendere le prestazioni commesse;
e) dare immediata comunicazione di ogni circostanza che possa interferire sull’esecuzione delle attività di cui al presente Accordo.
7. Sarà facoltà della Società procedere in qualunque momento alla verifica della qualità del Servizio, anche mediante terzi all’uopo appositamente incaricati. A tal fine, l’Affidatario acconsente sin d’ora alle verifiche che si rendessero necessarie, anche senza preavviso, e sarà tenuto a prestare la propria collaborazione nel corso delle medesime.
8. L’Affidatario, ai sensi di legge, sarà esclusivamente responsabile dei danni di qualunque natura arrecati a terzi nel corso dell’esecuzione del Servizio, e sarà obbligato a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante da eventuali pretese di terzi.
9. Per quanto non espressamente previsto nel presente Accordo, si rinvia al Capitolato Tecnico allegato
sub “A” al presente Accordo.
Art. 20 (Direttore dell’Esecuzione)
1. Il Direttore dell’Esecuzione è il Dott. […].
2. Il Direttore dell’Esecuzione provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del presente Accordo, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali.
3. Al fine della regolare esecuzione del presente Accordo, il Direttore dell'Esecuzione sarà tenuto a svolgere tutte le attività espressamente demandate allo stesso dal presente Accordo e dalla normativa vigente, nonché tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti assegnati.
4. La Società può nominare uno o più assistenti del Direttore dell'Esecuzione, ai quali affida per iscritto una o più delle attività di competenza dello stesso Direttore dell'Esecuzione.
5. Tutte le attività non espressamente rientranti tra i compiti del Direttore dell’Esecuzione, o di altri soggetti coinvolti nella fase di esecuzione del presente Accordo, saranno svolte dal R.U.P., secondo quanto previsto dalla legge.
Art. 21 (Obblighi dell’Affidatario)
1 L’Affidatario dovrà garantire il Servizio secondo le modalità e i contenuti indicati nel presente Accordo, nel Capitolato Tecnico, nei relativi allegati, e nell’Offerta Tecnica.
2 L’Affidatario dovrà eseguire il Servizio con organizzazione di mezzi a proprio carico e gestione a proprio rischio, dotandosi di tutti i mezzi strumentali e delle risorse umane necessarie per il diligente espletamento delle prestazioni che siano richieste o semplicemente necessarie rispetto alle previsioni del presente Accordo e del Capitolato Tecnico.
3 L’Affidatario garantisce il pieno adempimento degli obblighi assunti secondo i criteri di diligenza connessa all’esercizio in via professionale dell’attività di gestione del Servizio.
Art. 22 (Valore del Servizio, costi e commissioni di gestione)
(Cfr. Reg. (UE) n. 1303/2013, Allegato IV, comma 1, lett. h)
1. Il valore del Servizio, conseguentemente all’Offerta Economica formulata dall’Aggiudicatario, è complessivamente e presuntivamente valutato in € […] (Euro[…]/00), IVA esente, al netto delle opzioni di cui ai commi 8 e 9 del presente articolo, conformemente a quanto previsto nel Disciplinare, ripartito come segue:
(i) «Fondo Rotativo per il Piccolo Credito»: € […] (Euro[…]/00);
(ii) «Fondo di Riassicurazione»: € […] (Euro[…]/00);
(iii) «Garanzia Equity»: € […] (Euro[…]/00);
(iv) «Voucher di Garanzia»: € […] (Euro[…]/00);
2. Per il Servizio oggetto del presente Accordo, l’Affidatario sarà remunerato come segue (art. 12, paragrafo 1, lett. a), b) e d) e art. 13 del Reg. (UE) 480/2014):
a) Commissione di base, non prevista per il VG, da calcolarsi sull’importo dei contributi del Fondo di Fondi versati allo Strumento Finanziario, secondo un calcolo pro rata temporis dalla data dell'effettivo versamento allo Strumento Finanziario fino al rimborso al Fondo di Fondi oppure fino alla data di liquidazione, a seconda di quale di questi eventi si verifichi per primo, determinata nella seguente misura:
a.1) per il Periodo di Erogazione è pari allo 0,5% annuo;
a.2) per il periodo Esaurimento progressivo delle attività è pari allo 0,25% annuo, calcolata considerando il solo importo dei contributi versati derivante dalla somma dei crediti per posizioni regolari (in bonis) e delle giacenze impegnate per garanzie su posizioni regolari;
b) Commissione di risultato: da corrispondere nel solo Periodo di Erogazione, da calcolarsi sul numero di pratiche istruite con successo nel periodo di riferimento. Per pratiche istruite con successo si intendono le singole pratiche che avranno determinato nei confronti del Destinatario:
- l’erogazione del Prestito nel caso del FRPC;
- la riassicurazione di una Garanzia concessa per il FdR;
- la concessione di una Garanzia per la Garanzia Equity;
c) Commissione di risultato per il Voucher di Garanzia: da corrispondere nel solo Periodo di Erogazione, da calcolarsi sul numero di pratiche istruite con successo nel periodo di riferimento, intendendo le pratiche che avranno determinato nei confronti della PMI beneficiaria l’erogazione del relativo contributo per il Voucher di garanzia.
Gli importi delle Commissioni di risultato, conseguentemente all’Offerta Economica formulata dall’Affidatario, sono i seguenti:
- per la singola pratica afferente al FRPC: € […] (Euro […]/00);
- per la singola pratica afferente al FdR: € […] (Euro […]/00);
- per la singola pratica afferente alla Garanzia Equity: € […] (Euro […]/00);
- per la singola pratica afferente al Voucher di Garanzia: € […] (Euro […]/00).
3. In ogni caso l’eventuale quota delle commissioni di gestione degli SF (di base e di risultato) da corrispondere al Gestore che superi i massimali di cui all’art. 13, Reg. (UE) n. 480/2014, pari all’8% per FRPC e al 10% per FdR e GE dell’importo complessivo dei contributi POR versati a tali SF, sarà remunerata esclusivamente tramite l’impiego dei rimborsi, degli interessi e delle altre plusvalenze maturate dagli SF, secondo le indicazioni di Lazio Innova. A differenza degli SF, le Commissioni di risultato per il VG non sono a valere sulla rispettiva dotazione ma saranno corrisposte da Lazio Innova a valere su altre risorse finanziarie.
4. Il Gestore avrà inoltre, in aggiunta alle Commissioni di Gestione, diritto al rimborso delle spese legali, sia giudiziali che stragiudiziali, che sosterrà ai fini del recupero dei crediti nei confronti dei Destinatari Finali che risulteranno inadempienti ai propri obblighi di restituzione delle risorse ricevute, nei limiti e con le modalità indicate nell’art. 8 del Capitolato Tecnico.
5. I prezzi unitari offerti hanno natura fissa ed immutabile, e si riferiscono all'esecuzione delle prestazioni secondo le attività descritte nell’Offerta, nel pieno ed esatto adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, per tutto il periodo di durata contrattuale, e sono comprensivi di ogni spesa, viva e generale, inerente alle attività affidate.
6. Nessun altro onere, diretto o indiretto, potrà essere addebitato a Lazio Innova per effetto dell’esecuzione del presente Accordo.
7. Si precisa che i valori di cui al comma 1 del presente articolo hanno natura meramente presuntiva e il Gestore non potrà pretendere alcun risarcimento, indennizzo o ristoro di sorta da parte della Stazione Appaltante qualora la remunerazione conseguita il Gestore ai sensi del comma 2 dovesse risultare inferiore rispetto ai suddetti valori.
8. Per ciascun Servizio, la Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 50/2016, si riserva, in via del tutto eventuale e opzionale, di incrementare quantitativamente le attività richieste all’Affidatario e il relativo importo contrattuale, nel caso in cui vi siano variazioni in aumento nelle dotazioni economiche indicate all’art. 10, comma 1, fino a concorrenza massima di € 40.000.000,00 (euro quarantamilioni/00), disposte con provvedimenti adottati dalla Regione Lazio nel corso dell’esecuzione dell’Accordo, per una ipotetica remunerazione aggiuntiva da corrispondersi al Gestore pari al massimo a € ,00 (Euro /00), IVA esente.
9. L’opzione di cui al precedente comma sarà attuata e formalizzata mediante uno o più atti aggiuntivi al Contratto già sottoscritto tra le parti, con utilizzo anche progressivo, distribuito in più atti aggiuntivi, delle prestazioni oggetto di complessiva opzione. Il Gestore sarà in ogni caso tenuto ad attuare la suddetta opzione su richiesta della Stazione Appaltante, ai medesimi tassi di commissione, termini e condizioni offerti in gara e riportati nel presente Accordo.
10. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 26, comma 3-bis del D.Lgs. n. 81/2008 e della Determinazione dell’A.N.A.C. n. 3 del 5 marzo 2008, si attesta che gli oneri di sicurezza per l’eliminazione dei rischi da
interferenze del presente affidamento sono pari a Euro 0,00 (Euro zero/00), trattandosi di servizi per i quali non sono previste forme di esecuzione contrattuale presso le strutture di Lazio Innova S.p.A.
11. E’ comunque onere del Gestore elaborare, relativamente ai costi della sicurezza afferenti l’esercizio della propria attività, il Documento di Valutazione dei Rischi, e provvedere all’attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi alle proprie attività.
12. Il pagamento dei corrispettivi avverrà semestralmente dietro presentazione di apposita fattura da parte del Gestore, avente ad oggetto i compensi spettanti per il periodo di riferimento.
13. La fatturazione sarà preceduta dall’espletamento di una verifica di conformità in corso di esecuzione da parte di Lazio Innova, ai sensi degli artt. 31 e seguenti del presente Accordo, avente ad oggetto le prestazioni erogate dal Gestore nel periodo di riferimento.
14. In merito a quanto previsto nel comma precedente, Lazio Innova esaminerà le relazioni e i rendiconti trasmessi dal Gestore ai sensi dell’art.11, e, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla ricezione di tali relazioni e del rendiconti, provvederà a:
a) comunicare al Gestore la propria approvazione, autorizzando la fatturazione;
b) formulare contestazioni formali, nel caso in cui ravvisi carenze, inesattezze o ritardi nell’adempimento delle prestazioni;
c) richiedere chiarimenti, assegnando al Gestore un termine perentorio di 15 giorni solari per adempiere. Il succitato termine di 60 (sessanta) giorni ricomincerà a decorrere ex novo a seguito dell’esatto e puntuale adempimento da parte del Gestore.
15. Ai sensi di quanto previsto dal X.Xxx. 231/02, Lazio Innova, entro i 30 (trenta) giorni successivi alla comunicazione di approvazione di cui al comma precedente, autorizzerà quest’ultimo al trasferimento dei corrispettivi sui conti correnti dedicati di cui al successivo articolo48.
16. Il pagamento dei corrispettivi è subordinato:
- alla verifica del D.U.R.C. del Gestore e degli eventuali subappaltatori, in corso di validità, ai sensi dell’art. 105, comma 9, del D.Lgs. n. 50/16 e delle corrispondenti disposizioni del presente Accordo, in base ad accertamenti svolti da Lazio Innova;
- alla verifica di regolarità del Gestore ai sensi dell’art. 48-bis del D.P.R. 602/73, e relative disposizioni di attuazione;
- all’accertamento da parte del Direttore dell’Esecuzione, confermato dal R.U.P., della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni contrattuali.
17. L’Affidatario potrà cedere i crediti ad esso derivanti dal presente Accordo osservando le formalità di cui all’art. 106, comma 13, del D.Lgs. 50/16. Ai sensi dell’ultimo comma di tale norma, la Società potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente Accordo, ivi compresa la compensazione di cui al comma che segue.
18. La Società potrà compensare, anche ai sensi dell’art. 1241 c.c., quanto dovuto all’Affidatario a titolo di corrispettivo con gli importi che quest’ultimo sia tenuto a versare alla Società a titolo di penale o a qualunque altro titolo, ivi compresi oneri previdenziali non assolti dovuti alla Società.
19. In caso di aggiudicazione dell'Affidamento ad un raggruppamento di imprese o consorzio ordinario, tutte le fatture delle società componenti l'operatore plurisoggettivo dovranno essere consegnate a cura della società mandataria. Il pagamento delle fatture avverrà in favore della mandataria, e sarà cura della
predetta provvedere alle successive ripartizioni verso le mandanti, con liberazione immediata della Società al momento del pagamento in favore della sola mandataria.
20. Sarà facoltà della Stazione Appaltante:
- prevedere, al momento della sottoscrizione dell’Accordo e anche su richiesta degli operatori Aggiudicatari, che i pagamenti delle fatture avvengano in favore delle singole imprese costituenti il raggruppamento, in relazione alle fatture singolarmente emesse;
- variare, con semplice comunicazione all'Affidatario plurisoggettivo, le modalità di fatturazione in corso.
Art. 23 (Revisione del corrispettivo)
1. I prezzi unitari offerti avranno natura fissa ed invariabile per tutta la durata del servizio, fatta salva, su richiesta dell’Affidatario, la rivalutazione ISTAT con indice FOI con decorrenza dal 2018 ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016. Dietro apposita istanza dell’Affidatario, all’esito di una istruttoria condotta dai soggetti responsabili dell’esecuzione del presente Accordo, la revisione verrà operata annualmente sulla base dell’indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai.
2. Ai fini della migliore istruttoria revisionale, l’Affidatario sarà tenuto a trasmettere alla Stazione Appaltante, in allegato alla propria istanza di revisione, tutta la documentazione necessaria ad operare la revisione, ivi comprese le fonti ufficiali da cui desumere le oscillazioni dei prezzi di mercato.
3. L’Affidatario non avrà diritto ad ulteriori revisioni del compenso o a compensi addizionali, oltre quelli sopra previsti.
Art. 24 (Responsabilità dell’Affidatario e garanzie)
1. L’Affidatario dovrà adempiere secondo buona fede, diligenza e a regola d’arte a tutte le obbligazioni assunte con il presente Accordo, in base ai principi di cui al codice civile ed alle leggi applicabili.
2. Le Parti si obbligano a cooperare in buona fede ai fini del miglior esito delle prestazioni contrattuali, comunicandosi reciprocamente, anticipatamente e tempestivamente ogni evento di natura soggettiva e/o oggettiva che possa ritardare, compromettere o ostacolare del tutto le prestazioni di cui al presente Accordo.
3. L’Affidatario assume la responsabilità per danni diretti e/o indiretti subiti dalla Società e/o terzi che trovino causa o occasione nelle prestazioni contrattuali, e nella mancata o ritardata esecuzione a regola d’arte delle stesse.
4. L’onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti è a totale carico dell'Affidatario, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa.
5. Nel corso dell’esecuzione dell’Accordo, l’Affidatario dovrà manlevare e tenere indenne la Società dalle eventuali pretese, sia giudiziarie che stragiudiziali, che soggetti terzi dovessero avanzare verso la Società medesima per cause riconducibili alle attività dell’Affidatario.
6. A copertura della corretta esecuzione di tutte le obbligazioni di cui al presente Accordo, l’Affidatario ha regolarmente costituito e consegnato alla Società una garanzia ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/16 come indicato nella lettera e) delle premesse del presente Accordo dell’importo di Euro […], rilasciata
da […] in data […], ed avente scadenza al […].
7. In caso di raggruppamento temporaneo, la garanzia fideiussoria è presentata, in virtù del mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutte le mandanti con responsabilità solidale.
8. La Società, in presenza di inadempimenti dell’Affidatario, potrà trattenere, in tutto o in parte, la garanzia di cui al presente articolo, previa contestazione dell’inadempimento. In caso di diminuzione della garanzia per escussione parziale o totale ad opera della Società, l’Affidatario sarà obbligato a reintegrarla nel termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta della Società.
9. La garanzia sarà progressivamente svincolata con il progredire dell’avanzamento del presente Accordo, secondo le modalità stabilite dal comma 5 dell’art. 103 del D.Lgs. 50/16.
10. L'Affidatario assume la responsabilità civile e amministrativa della gestione del Servizio, e deve tenere indenne la Società da qualsivoglia responsabilità verso i terzi in genere, gli utenti e le Pubbliche Amministrazioni, che siano conseguenti a ritardi, manchevolezze, trascuratezze dell'Affidatario medesimo, o delle imprese o soggetti da quest'ultimo incaricati, nell'esecuzione degli obblighi assunti e in genere in ogni adempimento previsto dal presente Accordo.
11. Per l’intera durata del Servizio, l’Affidatario garantisce l’operatività di una polizza assicurativa a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo aggiudicatario in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui al Servizio, a beneficio della Stazione Appaltante e di terzi. Tale polizza deve tenere indenne la Stazione Appaltante, ivi compresi i suoi dipendenti e collaboratori, nonché i terzi, da qualsiasi danno (anche di tipo erariale) che possa essere loro arrecato dall’Affidatario nell’esercizio delle attività allo stesso affidate. Tale polizza deve inoltre coprire senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. In proposito, l’Affidatario dichiara di aver stipulato polizza
n. […] del […], con la compagnia […], con decorrenza fino al […], per un massimale pari a […].
12. Xxx l’Affidatario sia un raggruppamento temporaneo ai sensi dell'articolo 48 del D.Lgs. n. 50/2016, la garanzia di cui sopra è presentata dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale; nel caso di cui all'articolo 48, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, per i raggruppamenti di tipo verticale, la mandataria presenta le garanzie assicurative dagli stessi prestate per le rispettive responsabilità “pro quota”.
Art. 25 (Avvio dell’esecuzione dell’Accordo)
1. Dopo che l’Accordo è divenuto efficace, il R.U.P. autorizza il Direttore dell’Esecuzione a dare avvio all'esecuzione della prestazione.
2. Qualora l'avvio dell'esecuzione avvenga in ritardo rispetto al termine indicato nel Contratto per fatto o colpa della Stazione Appaltante, l'Appaltatore può chiedere di recedere dall’Accordo.
3. Qualora il ritardo nell’avvio dell’esecuzione del presente Accordo superi la metà del termine utile contrattuale o, comunque, un periodo di complessivi sei mesi, la Stazione Appaltante ha l’obbligo di accogliere l’istanza di recesso, con le conseguenze di cui al precedente comma 2.
4. L’Appaltatore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla Stazione Appaltante per l’avvio dell’esecuzione dell’Accordo. In caso contrario, è fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di risolvere l’Accordo ai sensi e per gli effetti dell’art. 44 del presente Accordo.
Art. 26 (Verbale di avvio dell’esecuzione)
1. Al fine di consentire l’avvio dell’esecuzione, il Direttore dell’Esecuzione, in contraddittorio con l’Affidatario, redige apposito verbale, contenente l’indicazione degli elementi richiesti dalla normativa vigente e dalla Stazione Appaltante.
2. Il verbale di avvio dell'esecuzione deve essere redatto in duplice esemplare firmato dal Direttore dell’Esecuzione e dall’Affidatario.
3. Nell’ambito del verbale, il Direttore dell'Esecuzione potrà impartire istruzioni necessarie ai fini dell’avvio dell'esecuzione dell’Accordo.
4. Qualora l’Affidatario intenda far valere la sussistenza di circostanze oggettive che non consentono l’avvio è tenuto a formulare esplicita contestazione sul verbale di avvio dell’esecuzione, a pena di decadenza.
Art. 27 (Sospensione dell’esecuzione dell’Accordo)
1. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Accordo, il Direttore dell’Esecuzione ne ordina la sospensione totale o parziale, indicando le ragioni e l’imputabilità delle medesime, e in caso di sospensione parziale la parte di Servizio sospesa, e quella ancora a rendersi. La sospensione permane per il tempo strettamente necessario a far cessare le cause che hanno imposto l’interruzione dell’esecuzione dell’Affidamento.
2. È ammessa la sospensione della prestazione, ordinata dal Direttore dell’Esecuzione ai sensi del comma 1, nei casi di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscano l’esecuzione o la realizzazione a regola d’arte della prestazione. Quando, per l’effetto di forza maggiore, l’Affidatario non si trovi in grado, in tutto o in parte, di eseguire i propri obblighi o comunque di adempiere alle proprie obbligazioni per come specificate nel presente Accordo, il medesimo ne farà denuncia alla Società entro 5 (cinque) giorni, specificando le obbligazioni rispetto alle quali l’esecuzione non sia possibile e descrivendo nel dettaglio l’evento di forza maggiore.
3. Negli altri casi, il Direttore dell’Esecuzione comunica all’Affidatario il ricorrere di uno di tali eventi indicando anche la stima del periodo di sospensione prevista ed ordina la sospensione, anche parziale, dell'esecuzione dell’Accordo, disponendone la ripresa quando siano cessate le cause della sospensione.
4. Fuori dai casi di cui ai precedenti commi, il R.U.P. può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dell’esecuzione dell’Accordo nei limiti e con gli effetti previsti dall’art. 107 del D.Lgs. n. 50/2016, in quanto compatibile.
5. Nei casi previsti dal comma precedente, il R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di necessità che lo hanno indotto a sospendere il Servizio. Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione della prestazione, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l’Affidatario può richiedere lo scioglimento dell’Accordo senza il riconoscimento di alcuna indennità. Qualora la Società si opponga allo scioglimento, l’Affidatario ha diritto alla sola rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i suddetti termini.
6. Salvo quanto previsto dall’ultimo periodo del comma precedente, per la sospensione del Servizio, qualunque ne sia la causa, non spetta all’esecutore alcun compenso o indennizzo.
7. In ogni caso, e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all’Affidatario, la sua durata non è calcolata nel tempo fissato dall’Accordo per l’esecuzione del Servizio.
8. La sospensione parziale non fa venir meno gli obblighi tra le Parti in relazione alle prestazioni non sospese; essa determina il differimento dei termini contrattuali pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare delle attività non eseguite per effetto della sospensione parziale e l’importo totale del Servizio previsto nello stesso periodo. È facoltà delle Parti stabilire di comune accordo gli effetti della sospensione parziale sull’Accordo, in termini di differimento, qualora per la natura delle prestazioni, le relative modalità di rendicontazione o altre cause non risulti possibile, o divenga estremamente complesso, il calcolo di cui sopra.
9. Il Direttore dell’Esecuzione, con l'intervento dell’Affidatario o di un suo legale rappresentante, compila il verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno determinato l'interruzione delle prestazioni oggetto dell’Accordo, le prestazioni già effettuate, il tempo di sospensione del Servizio previsto, le eventuali cautele adottate per la ripresa dell’esecuzione dell’Accordo senza che siano richiesti ulteriori oneri, i mezzi e gli strumenti esistenti che rimangono eventualmente nel luogo dove il Servizio era in corso di esecuzione.
10. Il verbale di sospensione è firmato dall’Affidatario ed è inviato al R.U.P. entro 5 (cinque) giorni dalla data della sua redazione.
11. Le sospensioni, disposte ai sensi del presente articolo, permangono per il solo tempo necessario e fino alla cessazione degli eventi che hanno comportato la sospensione e comportano il differimento del termine di durata dell’Accordo per un numero di giorni pari a quello del periodo di sospensione. Nel verbale di ripresa il Direttore dell’Esecuzione indica il nuovo termine ultimo di esecuzione dell’Accordo, calcolato tenendo conto della durata della sospensione e degli effetti da questa prodotti.
12. Il verbale di ripresa dell'esecuzione, da redigere a cura del Direttore dell’Esecuzione non appena siano venute meno le cause della sospensione, è firmato dall’Affidatario ed è inviato al R.U.P. entro 5 (cinque) giorni dalla data della sua redazione. Nel verbale di ripresa il Direttore dell’Esecuzione indica il nuovo termine ultimo di esecuzione dell’Accordo, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti. A tal fine, la Società si impegna a informare, senza indugio, l’Affidatario del venire meno delle cause che hanno originato la sospensione.
13. L’Affidatario non può sospendere il Servizio neanche in caso di controversie con la Società.
14. L’Affidatario che ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea del Servizio ai sensi dei commi 1 e 2, senza che la Società abbia disposto la ripresa del Servizio, può diffidare per iscritto il R.U.P. a dare le necessarie disposizioni al Direttore dell’Esecuzione perché provveda a quanto necessario alla ripresa. La diffida, ai sensi del presente comma, è condizione necessaria per iscrivere riserva all'atto della ripresa del Servizio, qualora l’Affidatario intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.
Art. 28 (Sospensioni illegittime)
1. Le sospensioni totali o parziali delle prestazioni disposte dalla Società per cause diverse da quelle stabilite dal precedente art. 27 sono considerate illegittime e danno diritto all’Affidatario ad ottenere il riconoscimento dei danni subiti.
2. Al di fuori delle voci elencate al predetto articolo, sono ammesse a titolo di risarcimento ulteriori voci di danno solo se documentate e strettamente connesse alla sospensione del Servizio.
Art. 29 (Certificato di ultimazione delle prestazioni)
1. A seguito di apposita comunicazione dell'intervenuta ultimazione delle prestazioni, il Direttore dell'Esecuzione effettua i necessari accertamenti e rilascia il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni, redatto in doppio esemplare firmato dal Direttore dell'Esecuzione e dall’Affidatario, al quale potrà essere rilasciata copia conforme ove ne faccia richiesta.
Art. 30 (Divieto di modifiche introdotte dall’Affidatario)
1. Nessuna variazione o modifica all’Accordo può essere introdotta ad iniziativa dell’Affidatario se non è stata disposta dal Direttore dell’Esecuzione e preventivamente approvata dalla Società, nel rispetto delle condizioni e nei limiti previsti dal presente Accordo.
2. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il Direttore dell’Esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell’Affidatario, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del Direttore dell’Esecuzione stesso.
Art. 31 (Tempi e modi della verifica di conformità delle prestazioni acquisite)
1. Le attività di cui al presente Accordo sono soggette a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti dal presente Accordo, fatte salve le eventuali leggi di settore.
2. Le attività di verifica di conformità sono dirette a certificare che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del presente Accordo, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore. Le attività di verifica hanno, altresì, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore.
3. La verifica di conformità è effettuata:
a) in corso d’opera, con cadenza semestrale e, in ogni caso, successivamente alla trasmissione da parte dell’Affidatario di relazioni e rendiconti, ai sensi dell’art. 22, commi 17 e 18;
b) in sede di conclusione delle prestazioni di cui al Servizio, quale verifica di conformità definitiva.
4. La verifica è comunque conclusa entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall’ultimazione dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali o delle prestazioni oggetto di verifica in corso d’opera.
5. Del prolungarsi delle operazioni rispetto al predetto termine e delle relative cause, il soggetto incaricato della verifica di conformità trasmette formale comunicazione all’Affidatario e al R.U.P., con l’indicazione dei provvedimenti da assumere per la ripresa e il completamento delle operazioni di verifica di conformità. Nel caso di ritardi attribuibili al soggetto incaricato della verifica di conformità, il R.U.P. assegna un termine non superiore a 15 (quindici) giorni per il completamento delle operazioni, trascorsi inutilmente i quali propone alla Società la decadenza dell’incarico, ferma restando la responsabilità del soggetto sopra indicato per i danni che dovessero derivare da tale inadempienza.
6. L’Affidatario, con le forme e le modalità prescritte nel Capitolato Tecnico, dovrà:
(i) sottoporsi a ogni controllo, ispezione o audit previsto dal Reg. (UE) 1303/2013 e relative modifiche e atti attuativi, nonché dalla ulteriore normativa e disciplina UE, nazionale e regionale applicabile;
(ii) assicurare, in occasione di tali controlli, ispezioni o audit, l’accesso alle proprie sedi e a ogni dato e documento giustificativo della gestione e attuazione degli SF (e relativi investimenti per i Destinatari Finali) e Intervento;
(iii) fornire, in tali occasioni, estratti e copie di tali dati e documenti a tutti gli organismi competenti e in particolare a Lazio Innova, alla Regione Lazio (con particolare riferimento alle Autorità di Gestione, Certificazione e Audit del POR), alla Commissione Europea, all’Ufficio Europeo per la Lotta antifrode (“OLAF”) e alle Corti dei Conti italiana ed UE;
(iv) attuare tutte le raccomandazioni degli organismi competenti in caso di controlli, ispezioni o audit, secondo le indicazioni di Lazio Innova e della Regione Lazio.
Art. 32 (Incarico della verifica di conformità)
1. La verifica di conformità è effettuata direttamente dal Direttore dell’Esecuzione, nonché dai soggetti individuati dalla normativa UE, nazionale e regionale applicabile.
Art. 33 (Verifica di conformità in corso di esecuzione)
1. La Società, tenuto conto delle prestazioni oggetto del presente Accordo e di ogni altra circostanza, procederà alla verifica di conformità in corso di esecuzione, al fine di accertare la piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, secondo le modalità previste dal precedente art. 31, e dalla normativa UE, nazionale e regionale applicabile.
2. Tale verifica deve essere espletata con modalità che consentano il contraddittorio con l’Affidatario e deve essere oggetto di apposita verbalizzazione.
3. I verbali della verifica, da trasmettere al R.U.P. entro 15 (quindici) giorni dall’effettuazione dei controlli, riferiscono anche sull'andamento dell’esecuzione contrattuale e sul rispetto dei termini contrattuali e contengono le osservazioni ed i suggerimenti ritenuti necessari, ferme restando le competenze della Società e del Direttore dell’Esecuzione.
4. È fatta, in ogni caso, salva la facoltà della Società di richiedere ulteriori informazioni necessarie alle verifiche in questione.
Art. 34 (Verifica di conformità definitiva)
1. Esaminati i documenti acquisiti e accertatane la completezza, il Direttore dell’Esecuzione fissa il giorno del controllo definitivo informandone il RUP. Quest’ultimo dà tempestivo avviso all’Affidatario del giorno della verifica di conformità, affinché quest’ultimo possa intervenire.
2. Il Direttore dell’Esecuzione ha l’obbligo di presenziare al controllo definitivo.
Art. 35 (Processo verbale delle attività di verifica)
1. Della verifica di conformità è redatto processo verbale che, oltre ad una sintetica descrizione dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali e dei principali estremi dell’Affidamento, deve contenere il
giorno della verifica di conformità e le generalità degli intervenuti al controllo e di coloro che, sebbene invitati, non sono intervenuti.
2. Nel processo verbale sono descritti i rilievi fatti dal soggetto incaricato della verifica di conformità, le singole operazioni e le verifiche compiute, nonché il numero dei rilievi effettuati e i risultati ottenuti.
3. I processi verbali sono sottoscritti da tutti i soggetti intervenuti.
Art. 36 (Oneri dell’Affidatario nelle operazioni di verifica di conformità)
1. Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono a carico dell’Affidatario, il quale, a propria cura e spesa, mette a disposizione del Direttore dell’Esecuzione i mezzi necessari ad eseguirla.
2. Qualora l’Affidatario non ottemperi a siffatti obblighi, il Direttore dell’Esecuzione dispone che sia provveduto d'ufficio, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto all’Affidatario.
Art. 37 (Verifiche e valutazioni del soggetto che verifica la conformità)
1. Il Direttore dell’Esecuzione provvede a raffrontare i dati di fatto risultanti dal verbale di controllo con gli eventuali dati relativi all’Accordo e con i documenti contabili e a formulare le proprie considerazioni sul modo con cui l’Affidatario ha osservato le prescrizioni contrattuali e le eventuali indicazioni del Direttore dell’Esecuzione.
2. Sulla base di quanto rilevato, il Direttore dell’Esecuzione indica se le prestazioni sono o meno collaudabili, ovvero, riscontrandosi difetti o mancanze di lieve entità riguardo all'esecuzione, collaudabili previo adempimento delle prescrizioni impartite all’Affidatario, con assegnazione di un termine per adempiere.
3. Con apposita relazione riservata il soggetto che procede al controllo espone il proprio parere sulle contestazioni dell’Affidatario e sulle eventuali penali sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva.
Art. 38 (Certificato di verifica di conformità)
1. Al termine delle attività di verifica, qualora risulti che l’Affidatario abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali, il Direttore dell’Esecuzione rilascia il certificato di verifica di conformità.
2. È fatta, in ogni caso, salva la responsabilità dell’Affidatario per eventuali vizi o difetti anche in relazione a parti, componenti o funzionalità non verificabili in sede di verifica di conformità.
3. Qualora il certificato di verifica di conformità sia emesso dal Direttore dell’Esecuzione, lo stesso è confermato dal RUP.
Art. 39 (Contestazioni formulate dall’Affidatario sul certificato di verifica di conformità e provvedimenti successivi alla verifica di conformità)
1. Il certificato di verifica di conformità viene trasmesso per la sua accettazione all’Affidatario, il quale deve firmarlo nel termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento dello stesso. All'atto della firma egli può aggiungere le contestazioni che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di verifica di conformità.
2. Il Direttore dell’Esecuzione riferisce al R.U.P. sulle contestazioni fatte dall’Affidatario al certificato di verifica di conformità.
3. Successivamente all’emissione del certificato di verifica di conformità, si procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della cauzione prestata dall’Affidatario a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte nel presente Accordo.
Art. 40 (Penali)
1. Fatta salva la responsabilità dell’Affidatario da inadempimento e il risarcimento del maggior danno ai sensi dell’art. 1382 c.c., l’Affidatario, in caso di mancato rispetto dei livelli minimi di servizio previsti all’art. 11 del Capitolato Tecnico, sarà tenuto a corrispondere alla Società le penali previste nel Capitolato Tecnico medesimo.
2. La sommatoria massima delle penali non potrà comunque superare il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale.
3. Il Direttore dell'Esecuzione riferisce tempestivamente al R.U.P., in merito agli eventuali ritardi nell'esecuzione rispetto alle prescrizioni contrattuali. Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, il R.U.P. propone all'organo competente la risoluzione del presente Accordo per grave inadempimento, ai sensi del successivo art. 44.
4. L’Affidatario prende atto ed accetta che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto della Società di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
5. L’applicazione della penale sarà preceduta da una rituale contestazione scritta della Stazione Appaltante verso l’Affidatario, alla quale l’Affidatario potrà replicare nei successivi 5 (cinque) giorni dalla ricezione.
6. L’Affidatario autorizza sin d’ora la Stazione Appaltante, ex art. 1252 c.c., a compensare le somme ad esso Affidatario dovute a qualunque titolo con gli importi spettanti alla Stazione Appaltante a titolo di penale.
7. L’applicazione delle penali non esonera in alcun caso l’Affidatario dall’adempimento dell’obbligazione che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della penale stessa.
8. La Società, per i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della cauzione di cui alla lettera e) delle premesse del presente Accordo, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario ovvero compensare il credito con quanto dovuto all’Affidatario a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati.
9. La Società, su motivata richiesta dell’Affidatario, può operare la totale o parziale disapplicazione delle penali, allegate al presente Accordo, qualora riconosca che il ritardo non sia imputabile all’Affidatario, oppure qualora le penali siano manifestatamente sproporzionate rispetto all’interesse della stessa Società. In caso di disapplicazione all’Affidatario non potrà essere riconosciuto alcun compenso o indennizzo. Sull’istanza di disapplicazione decide la Società su proposta del R.U.P., sentito il Direttore dell’Esecuzione.
10. Sotto un profilo più generale, la Società si riserva il diritto e la facoltà di procedere alla risoluzione dell’Accordo in oggetto ed alla esecuzione in danno, a fronte di ogni violazione delle regole previste nelle presente Accordo, nelle forme di cui all’art. 1453 c.c..
Art. 41 (Divieto di cessione dell’Accordo e subappalto)
1. In conformità a quanto stabilito dall'art. 105, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, l’Accordo dovrà essere eseguito in proprio dall'Affidatario, ed è fatto divieto al medesimo di cederlo in tutto o in parte; si applica quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lettera d), numero 2, del predetto Decreto.
2. Per l’esecuzione delle attività di cui all’Accordo, l’Aggiudicatario potrà avvalersi del subappalto ai sensi di quanto previsto dall’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 nel rispetto delle condizioni stabilite in tale norma, nei limiti del 30% (trenta per cento) dell’importo complessivo dell’Accordo e dietro autorizzazione della Stazione Appaltante ai sensi della predetta norma e dei commi che seguono. In caso di subappalto, l’Aggiudicatario rimarrà solidalmente responsabile verso la Stazione Appaltante dell’operato dei terzi subappaltatori per eventuali ritardi e/o inadempimenti.
3. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
4. L’affidamento in subappalto sarà sottoposto alle seguenti condizioni:
a. che il Concorrente all’atto dell’Offerta abbia regolarmente ed esaustivamente indicato le parti del Servizio che intende subappaltare;
b. che il Concorrente dimostri l’assenza in capo ai subappaltatore dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
c. che l’Affidatario provveda al deposito del Contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni subappaltate;
d. che, al momento del deposito del Contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante, l’Affidatario trasmetta la dichiarazione del subaffidatario attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice, delle autorizzazioni prescritte dalla normativa vigente per l’espletamento dei servizi subappaltati, dei requisiti di idoneità professionale, nonché di quelli di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa del subaffidatario in relazione alla prestazione subappaltata. Il contenuto di tali dichiarazioni e il possesso dei suddetti requisiti dovranno essere documentalmente comprovati dal subaffidatario su richiesta della Stazione Appaltante;
5. L’Affidatario che si avvale del subappalto dovrà allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto. Analoga dichiarazione dovrà essere rilasciata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.
6. La Stazione Appaltante provvederà al rilascio dell’autorizzazione al subappalto entro 30 (trenta) giorni dalla relativa richiesta; tale termine potrà essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che la Stazione Appaltante abbia espressamente autorizzato il subappalto, detta autorizzazione si intenderà concessa. Nel caso in cui il subappalto abbia ad oggetto lo svolgimento di attività che la normativa vigente riserva ai soggetti autorizzati ad esercitare attività bancaria, nonché a intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. n. 385/1993 (o all’Albo unico ex art. 106 del D.Lgs n. 385/1993, come modificato dal
D.Lgs. n. 141/2010), la Stazione Appaltante autorizzerà il subappalto solo nel caso in cui il subappaltatore sia in possesso del requisito di cui all’art. 6, comma 2, del Disciplinare.
7. Per i subappalti di importo inferiore al 2% (due per cento) dell’importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a € 100.000,00 (Euro centomila/00), IVA esclusa, i termini per il rilascio dell’autorizzazione sono ridotti alla metà.
8. Per il rilascio dell'autorizzazione di cui sopra, nonché per il pagamento degli stati di avanzamento o delle prestazioni, il certificato di regolare esecuzione, il certificato di verifica di conformità, l'attestazione di regolare esecuzione e il pagamento del saldo finale, la Società acquisisce d'ufficio il
D.U.R.C. del subappaltatore in corso di validità.
9. In caso di ottenimento del D.U.R.C. del subappaltatore negativo per due volte consecutive, la Società provvede ai sensi dell'art. 51, comma 5.
10. In caso di R.T.I., il contratto di subappalto sarà stipulato dalla capogruppo, in nome e per conto del raggruppamento. È fatto obbligo all'impresa capogruppo indicare, all'atto della stipula del contratto di subappalto, l'impresa raggruppata per conto del quale il subappaltatore eseguirà le prestazioni, la quota detenuta dalla medesima nell'ambito dell'Affidamento, e la percentuale di incidenza del subappalto su tale quota.
11. L'affidamento del Servizio da parte dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice ai propri consorziati non costituisce subappalto. Si applicano comunque le disposizioni di cui all'art. 105 del Codice.
12. La stazione appaltante non provvederà al pagamento diretto del subappaltatore, salvo le ipotesi di cui al comma 13 dell’art. 105 del Codice, e i pagamenti verranno effettuati all’appaltatore che dovrà trasmettere alla stazione appaltante, entro venti giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal subappaltatore.
13. Per le prestazioni affidate in subappalto, l’Affidatario dovrà praticare gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20% (venti per cento), nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nell’Accordo. L’Affidatario dovrà corrispondere ai propri subappaltatori i costi della manodopera e gli eventuali oneri per la sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, senza alcun ribasso; la Stazione Appaltante, sentito il Direttore dell’Esecuzione, provvede alla verifica dell’effettiva applicazione di tale disposizione. L’Affidatario sarà solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest’ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
Art. 42 (Recesso)
1. La Società potrà recedere dal presente Accordo in ogni momento con le modalità previste dall’art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016.
Art. 43 (Normativa in tema di contratti pubblici)
1. L’Affidatario riconosce e prende atto che l’esecuzione della prestazione è subordinata all’integrale ed assoluto rispetto della vigente normativa in tema di contratti pubblici. In particolare, il medesimo garantisce l’assenza delle condizioni ostative di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 nonché la sussistenza e persistenza di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla legge e dall’Accordo per il legittimo affidamento delle prestazioni e la loro corretta e diligente esecuzione, in conformità al presente Accordo e per tutta la durata del medesimo.
2. L’Affidatario assume espressamente l’obbligo di comunicare immediatamente alla Società – pena la risoluzione di diritto del presente Accordo ai sensi dell’art. 1456 c.c. – ogni variazione rispetto ai requisiti di cui al comma precedente, come dichiarati ed accertati prima della sottoscrizione dell’Accordo.
3. L’Affidatario prende atto che la Società si riserva la facoltà, durante l’esecuzione del presente Accordo, di verificare, in ogni momento, la permanenza di tutti i requisiti di legge in capo al medesimo, al fine di accertare l’insussistenza degli elementi ostativi alla prosecuzione del presente rapporto contrattuale ed ogni altra circostanza necessaria per la legittima acquisizione delle prestazioni.
Art. 44 (Risoluzione dell’Accordo)
1. Il presente Accordo è sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste dall’art. 108 del Codice nonché nelle ulteriori ipotesi previste nel presente Accordo e nel Capitolato tecnico.
Art. 45 (Clausole risolutive espresse)
1. Il presente Accordo si risolverà immediatamente di diritto, nelle forme e secondo le modalità previste dall’art. 1456 c.c., nei seguenti casi:
a) cessazione dell’attività di impresa in capo all’Affidatario;
b) mancata tempestiva comunicazione, da parte dell’Affidatario verso la Società, di eventi che possano comportare in astratto, o comportino in concreto, la perdita della capacità generale a contrattare con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e delle altre norme che disciplinano tale capacità generale;
c) xxxxxxx, in capo all’Affidatario, della capacità generale a stipulare con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e delle altre norme che stabiliscono forme di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
d) violazione del requisito di correntezza e regolarità contributiva, fiscale e retributiva da parte dell’Affidatario;
e) violazione delle norme in tema di sicurezza del lavoro e trattamento retributivo dei lavoratori dipendenti;
f) violazione dell’obbligo di segretezza su tutti i dati, le informazioni e le notizie comunque acquisite dall’Affidatario nel corso o in occasione dell’esecuzione contrattuale;
g) cessione parziale o totale dell’Accordo da parte dell’Affidatario;
h) perdita da parte dell’Affidatario del requisito di cui all’art. 6, comma 2, del Disciplinare;
i) affidamenti di subappalti non preventivamente autorizzati dalla Società;
j) mancata cessazione dell’inadempimento e/o mancato ripristino della regolarità del Servizio entro il termine di 15 giorni dalla contestazione intimata dalla Società.
2. Al verificarsi di una delle cause di risoluzione sopraelencate, la Società comunicherà all’Affidatario la propria volontà di avvalersi della risoluzione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c.
3. In tutti i casi di risoluzione del presente Accordo, imputabili all’Affidatario, la Società procederà ad incamerare la cauzione prestata da quest’ultimo ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016. Ove non fosse possibile l’escussione della cauzione, la Società applicherà in danno dell’Affidatario una penale di
importo pari alla cauzione predetta. Resta salvo il diritto al risarcimento dei danni eventualmente subiti dalla Società.
4. Nel caso di risoluzione, l'Affidatario ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento dell’Accordo.
Art. 46 (Procedure di affidamento in caso di fallimento dell’Affidatario o risoluzione dell’Accordo per grave inadempimento)
1. In caso di fallimento dell’Affidatario o di liquidazione coatta e concordato preventivo dello stesso ovvero di procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell’appaltatore o di risoluzione dell’Accordo ai sensi dell’art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016, o di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4-ter, del D.Lgs. n. 159/2011, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, la Società può interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all’originaria Procedura, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo Accordo per l’affidamento del completamento del Servizio. L’affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall’originario Aggiudicatario in sede di Procedura.
Art. 47 (Conti correnti per la gestione dei Servizi e obblighi di contabilità separata)
1. L’Affidatario deve configurare le risorse ricevute in gestione come capitale separato rispetto a ogni altra risorsa disponibile per l’Affidatario e produrre una contabilità distinta tra le risorse del POR investite nello Strumento Finanziario/Intervento e ogni diversa disponibilità, in attuazione dell’art. 38, comma 6, del Reg. (UE) n. 1303/2013 e relative modifiche e atti attuativi nonché nel rispetto delle disposizioni al riguardo che saranno fornite da Lazio Innova.
2. Inoltre, l’Affidatario deve garantire la separazione contabile per i flussi finanziari afferenti a ciascuno Strumento Finanziario/Intervento, provvedendo a individuare:
a. per il FRPC: quattro conti correnti dedicati in via esclusiva (uno per ciascuna Sezione, quali indicate nella Scheda Tecnica in allegato);
b. per il FdR: un conto corrente dedicato in via esclusiva;
c. per la GE: un conto corrente dedicato in via esclusiva;
d. per il VG: un conto corrente dedicato in via esclusiva.
3. L’Affidatario dovrà comunicare a Lazio Innova gli estremi identificativi dei conti correnti di cui al comma 2 entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
4. L’Affidatario dovrà comunicare alla Stazione Appaltante ogni modifica relativa ai dati trasmessi inerenti i conti correnti dedicati e/o le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto entro il termine di 7 (sette) giorni dal verificarsi della suddetta modifica.
5. Con riferimento ai conti correnti per la gestione dei Servizi, l’Affidatario si obbliga:
a. a registrare tutti i movimenti finanziari relativi allo SF/Intervento, verso o da i Destinatari Finali e Lazio Innova;
b. ad utilizzare, ai fini dei movimenti finanziari di cui sopra, lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle
operazioni (in tal caso, previa approvazione da parte di Lazio Innova);
c. ad inserire o a procurare che sia inserito, nell’ambito degli atti e delle disposizioni di pagamento relative al Servizio, il pertinente Codice Unico di Progetto (CUP).
Art. 48 (Conti correnti per la remunerazione dell’Affidatario e obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari)
1. Previa autorizzazione scritta della Stazione Appaltante, nel rispetto dell’art. 3 del D.Lgs. n. 136/10, l’Affidatario procederà periodicamente a riversare, dai conti correnti di cui all’articolo precedente, in uno o più conti correnti dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, i corrispettivi relativi alle prestazioni eseguite, che saranno riconosciuti con le modalità di cui all’art. 12 del Capitolato Tecnico. Esclusivamente con riguardo a tale/tali conto/i corrente/i e relativamente ai soli corrispettivi per le prestazioni eseguite, si applica la disciplina di cui ai commi che seguono del presente articolo, nonché di cui all’articolo 49 che segue.
2. Con riferimento ai conti correnti per la remunerazione di cui al comma 1, l’Affidatario si impegna alla stretta osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 (“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”) e del decreto Legge 187 del 12 novembre 2010 (“Misure urgenti in materia di sicurezza”), convertito, con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, sia nei rapporti verso la Stazione Appaltante che nei rapporti con la Filiera delle imprese.
3. In particolare, l’Affidatario si obbliga:
a. ad utilizzare, ai fini dei pagamenti intervenuti nell’ambito del Servizio, sia attivi da parte della Stazione Appaltante che passivi verso la Filiera delle imprese, uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche;
b. a registrare tutti i movimenti finanziari relativi al Servizio, verso o da i suddetti soggetti, sui conti correnti dedicati sopra menzionati;
c. ad utilizzare, ai fini dei movimenti finanziari di cui sopra, lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
d. ad utilizzare i suddetti conti correnti dedicati anche per i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché per quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, per l’intero importo dovuto e anche se questo non sia riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui all’art. 3, comma 1 della legge n. 136/2010;
e. ad inserire o a procurare che siano inseriti, nell’ambito delle disposizioni di pagamento relative al Servizio, il codice identificativo di gara (CIG) e il Codice Unico di Progetto (CUP);
f. a comunicare alla Stazione Appaltante ogni modifica relativa ai dati trasmessi inerenti i conti correnti dedicati e/o le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto entro il termine di 7 (sette) giorni dal verificarsi della suddetta modifica;
g. ad osservare tutte le disposizioni sopravvenute in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, di
carattere innovativo, modificativo, integrativo o attuativo della legge n. 136/2010, e ad acconsentire alle modifiche contrattuali che si rendessero eventualmente necessarie o semplicemente opportune a fini di adeguamento.
4. Per quanto concerne il Servizio, potranno essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale:
a. i pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, fermo restando l’obbligo di documentazione della spesa;
b. le spese giornaliere relative al Servizio di importo inferiore o uguale a € 1.500,00 (Euro millecinquecento/00) IVA esclusa, fermi restando il divieto di impiego del contante e l’obbligo di documentazione della spesa, nonché di ogni altra previsione di legge in materia di pagamenti;
c. gli altri pagamenti per i quali sia prevista per disposizione di legge un’esenzione dalla normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.
5. Nel caso di cessione di crediti derivanti dal Servizio, ai sensi dell’art. 106, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016, nel relativo contratto dovranno essere previsti a carico del cessionario i seguenti obblighi:
a. indicare il CIG e il CUP ed anticipare i pagamenti all’Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato;
b. osservare gli obblighi di tracciabilità in ordine ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, utilizzando un conto corrente dedicato.
Art. 49 (Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari nei contratti collegati al presente Affidamento e in quelli della filiera)
1. Sempre esclusivamente con riguardo al/ai conto/i corrente/i di cui all’articolo 48 che precede e relativamente ai soli corrispettivi per le prestazioni eseguite, in caso di sottoscrizione di contratti o atti comunque denominati con la Filiera delle imprese, l’Affidatario:
a. è obbligato ad inserire nei predetti contratti o atti gli impegni reciproci ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge n. 136/2010, come declinati al comma 3 dell’articolo precedente, opportunamente adeguati in punto di denominazione delle parti in ragione della posizione in filiera;
b. qualora si abbia notizia dell’inadempimento della Filiera delle imprese rispetto agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’articolo precedente ed all’art. 3 della legge n. 136/2010, sarà obbligato a darne immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente;
c. è obbligato ad inserire nei predetti contratti o atti gli impegni di cui alle precedenti lettere a) e b), opportunamente adeguati in punto di denominazione delle parti in ragione della posizione in filiera, affinché tali impegni si estendano lungo tutta la Filiera delle imprese.
Art. 50 (Lavoro e sicurezza)
1. L’Affidatario dichiara e garantisce che osserva ed osserverà per l’intera durata dell’Accordo, tutte le prescrizioni normative e contrattuali in materia di retribuzione, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni, infortuni, nonché in tema di adempimenti, prestazioni ed obbligazioni inerenti al rapporto
di lavoro del proprio personale, secondo la normativa e i contratti di categoria in vigore, sia nazionali che di zona, stipulati tra le parti sociali comparativamente più rappresentative, e successive modifiche e integrazioni.
2. L’Affidatario dichiara e garantisce che, nell’ambito della propria organizzazione e nella gestione a proprio rischio delle prestazioni oggetto del presente Accordo, si atterrà a tutte le prescrizioni vigenti in materia di sicurezza del lavoro, con particolare riferimento agli obblighi posti a suo carico ai sensi e per gli effettidel D.Lgs. n. 81/08 e sue eventuali modifiche o integrazioni.
3. L’Affidatario si obbliga verso la Società a far osservare la normativa in tema di lavoro, previdenza, assicurazioni, infortuni e sicurezza, di cui sopra, a tutti i propri eventuali subappaltatori.
4. La Società, in caso di violazione da parte dell’Affidatario o del suo subaffidatario degli obblighi in materia di lavoro, previdenza e sicurezza, accertata da parte delle autorità, sospenderà ogni pagamento fino a che le predette autorità non abbiano dichiarato che l’Affidatario si è posto in regola. Resta, pertanto, inteso che l’Affidatario non potrà vantare alcun diritto per i mancati pagamenti in questione.
5. L’Affidatario, prima dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Accordo, è obbligato a indicare in apposito documento gli eventuali rischi specifici (o gli aggravamenti di quelli esistenti) che siano connessi all’esecuzione delle prestazioni.
6. Ai sensi dell’art. 105, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 prima dell’avvio dell’esecuzione, l’Affidatario dovrà trasmettere alla Società la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia dell’eventuale piano di sicurezza di cui all’art. 100 del medesimo Decreto.
7. La Società verificherà la regolarità contributiva dell’Affidatario, mediante acquisizione d’ufficio del D.U.R.C., nei seguenti casi:
▪ per il pagamento di ogni stato di avanzamento lavori o prestazione;
▪ per il certificato di verifica di conformità;
▪ per l’attestazione di regolare esecuzione, ove prevista ed ammessa in relazione al presente Affidamento;
▪ per il pagamento del saldo finale;
▪ per il rilascio dell’autorizzazione al subaffidamento, e i relativi pagamenti, certificazioni e attestazioni.
8. L’Affidatario si impegna a garantire e tenere manlevata e indenne la Società da ogni controversia o vertenza che dovesse insorgere con i dipendenti propri e con quelli del subaffidatario, e da eventuali sanzioni irrogate alla Società ai sensi dell’art. 36 della legge n. 300/70, provvedendo al puntuale pagamento di quanto ad esso dovuto e garantendo, pertanto, l'osservanza delle disposizioni di legge vigenti nei rapporti con i dipendenti di cui sopra.
9. Nel caso in cui dipendenti dell’Affidatario o del subaffidatario, ai sensi delle disposizioni di legge, agissero direttamente nei confronti della Società per inadempimenti imputabili all’Affidatario e/o al suo subaffidatario, in ordine alla normativa in tema di lavoro, previdenza o sicurezza, l’Affidatario sarà obbligato a costituirsi nel giudizio instaurato dai lavoratori quale garante della Società, e a richiedere l’estromissione della Società stessa, ai sensi degli artt. 108 e 109 c.p.c., provvedendo a depositare le somme eventualmente richieste dall’autorità giudiziaria ai fini dell’emissione del provvedimento di estromissione.
10. In tutte le ipotesi sopra previste, saranno integralmente a carico dell’Affidatario le spese legali affrontate dalla Società per resistere nei relativi giudizi, comprensive di diritti, onorari, spese vive e generali, oltre I.V.A. e C.P.A.
11. Le Parti dichiarano che, ai sensi del comma 10 dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 i costi relativi alla sicurezza sono pari ad Euro […], in conformità a quanto indicato dall’Affidatario nella propria Offerta Economica.
Art. 51 (Intervento sostitutivo della Stazione Appaltante in caso di inadempienza contributiva dell’Affidatario o del subaffidatario, e ritenuta a garanzia dei relativi obblighi)
1. Qualora Lazio Innova consegua un D.U.R.C. che segnali un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del presente Accordo, Lazio Innova scomputerà dalla remunerazione di cui all’art. 22 l’importo corrispondente all’inadempienza, e utilizzerà le suddette somme per procedere direttamente al pagamento delle somme dovute agli altri enti previdenziali e a quelli assicurativi, compresa nei lavori la cassa edile, ai sensi di quanto previsto dall’art. 30, comma 5, D.Lgs. n. 50/2016.
2. In ogni caso, sull’importo progressivo netto delle prestazioni la Stazione Appaltante opererà uno scomputo dello 0,50%. Tali somme saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione da parte della Società del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del D.U.R.C.
3. Sarà facoltà della Società, nel caso in cui venga accertato che l’Affidatario abbia commesso violazioni gravi alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, sospendere ogni pagamento sino alla regolarizzazione del debito contributivo dell’Affidatario.
Art. 52 (Intervento sostitutivo della Stazione Appaltante in caso di inadempienza retributiva dell’Affidatario o del subaffidatario)
1 In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’Affidatario o del subaffidatario, o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all’art. 105 del Codice, impiegato nell’esecuzione dell’Accordo, il R.U.P. invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’Affidatario, a provvedervi entro i successivi 15 (quindici) giorni.
2 Decorso infruttuosamente il suddetto termine, e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Società può pagare anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’esecutore dell’Accordo, ovvero dalle somme dovute al subaffidatario inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell’art. 105 del Codice.
3 I pagamenti di cui al comma 1, eseguiti dalla Società, sono provati dalle quietanze predisposte a cura del
R.U.P. e sottoscritte dagli interessati.
4 Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma 1, il R.U.P. provvede all’inoltro delle richieste e delle contestazioni alla Direzione Provinciale del Lavoro, per i necessari accertamenti.
Art. 53 (Responsabili delle Parti e comunicazioni relative all’Accordo)
1. Quali soggetti responsabili dell’esecuzione dell’Accordo sono individuati il Dott. […] In forza a questa
Società in qualità di Direttore dell’Esecuzione, e il Dott. […] in qualità di Referente Unico per l’Affidatario.
2. Qualsiasi comunicazione relativa all’Accordo sarà effettuata per iscritto attraverso posta elettronica certificata ai seguenti indirizzi:
per l’Affidatario
[…]
Via […], n. […]
Alla c.a. […], Fax […] numero di telefono […] indirizzo e-mail […]
indirizzo di Posta Elettronica Certificata […]
per la Società
LAZIO INNOVA S.p.A.
Xxx Xxxxx Xxxxxxx, 00X - 00000 XXXX Alla c.a. del Dott. […], Fax […]
numero di telefono […]
e-mail […]
indirizzo di Posta Elettronica Certificata […]
3. Le comunicazioni di carattere ufficiale dovranno essere effettuate esclusivamente attraverso PEC, ed avranno effetto al momento della loro ricezione, attestata dagli strumenti elettronici.
4. Sarà facoltà di ciascuna Parte modificare in qualunque momento i responsabili e i recapiti di cui sopra, mediante comunicazione effettuata all’altra Parte.
Art. 54 (Diritto di esclusiva su dati, informazioni e prodotti)
1. I dati e le informazioni raccolte e/o rilevate e tutti i prodotti realizzati nell’ambito del Servizio affidato rimangono di proprietà esclusiva di Lazio Innova che potrà utilizzarli nel modo che riterrà opportuno, ivi compresa la pubblicazione, senza che possano essere sollevate eccezioni di sorta da parte dell’Affidatario. L’Affidatario, al di fuori dei casi previsti nel presente Accordo, non potrà fare alcun uso dei suddetti dati, informazioni e prodotti senza la previa autorizzazione di Lazio Innova.
Art. 55 (Spese)
1. Sono a totale ed esclusivo carico dell’Affidatario le spese per la stipulazione del presente Accordo ed ogni relativo onere fiscale correlato, ivi comprese le spese di bollo e di copie ed escluse soltanto le tasse e imposte, a carico della Società nelle percentuali di legge.
Art. 56 (Foro competente)
1. Per qualunque controversia inerente alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente Accordo, sarà esclusivamente competente il Foro di Roma, con esclusione di qualunque altro Foro eventualmente concorrente.
Art. 57 (Trattamento dei dati personali e riservatezza delle informazioni)
1. Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 («Codice in materia di Protezione dei Dati Personali»), in relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini della gara e dell’esecuzione del Servizio, si precisa che:
a) Titolare del trattamento è Lazio Innova S.p.A., in persona del xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxxx;
b) il trattamento dei dati avviene ai soli fini dello svolgimento della Procedura e per i procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti, nel rispetto del segreto aziendale e industriale;
c) il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni, o del complesso di operazioni, di cui all’art. 4, comma 1, lettera a), del Decreto Legislativo n. 196/03, con o senza l’ausilio di strumenti elettronici o automatizzati, e comunque mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza, poste in essere dagli incaricati al trattamento di dati personali a ciò autorizzati dal titolare del trattamento;
d) i dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato, sono gestiti in misura non eccedente e comunque pertinente ai fini dell’attività sopra indicata, e l’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferirli comporta l’impossibilità di partecipazione alla gara stessa;
e) i dati possono essere portati a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare e dei componenti della commissione di gara, possono essere comunicati ai soggetti verso i quali la comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento, o a soggetti verso i quali la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso;
e) i dati non verranno diffusi, salvo quelli per i quali la pubblicazione sia obbligatoria per legge;
f) l’interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i diritti di cui all’art. 7 del predetto Decreto Legislativo n. 196/03.
2. L’Affidatario si impegna a mantenere il massimo riserbo sui dati e le informazioni di cui dovesse venire a conoscenza per effetto o in occasione dell’esecuzione del proprio incarico.
3. L’Affidatario è consapevole che l’esecuzione del Servizio potrebbe comportare la conoscenza di dati e informazioni sensibili e/o riservate di titolarità della Società o dell’utenza pubblica che fruisce dei servizi della medesima. L’Affidatario si impegna dunque a mantenere il massimo riserbo e segreto sui dati e le informazioni di cui dovesse venire a conoscenza per effetto o semplicemente in occasione dell’esecuzione del proprio incarico, a non divulgarli in qualsiasi modo o forma, e a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari per l’esecuzione del presente Accordo.
4. L’Affidatario si obbliga a rispettare le disposizioni del D.Lgs. 196/03 e dei successivi provvedimenti regolamentari ed attuativi, e ad adottare tutte le misure di salvaguardia prescritte e ad introdurre quelle altre che il Garante dovesse disporre. Altresì si impegna a rispettare nel tempo tutta la normativa intervenuta, anche laddove risulti maggiormente restrittiva e vincolante rispetto a quella prevista dalla normativa vigente.
5. L’Affidatario sarà responsabile per l’esatta osservanza di tali obblighi di riservatezza e segreto da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori.
6. Fatta salva ogni responsabilità in capo al predetto, sarà facoltà dell’Affidatario provvedere alla sua sostituzione in corso di esecuzione del Servizio, mediante una nuova e formale designazione.
Art. 58 (Varie)
1. Il presente Accordo è regolato dalla Legge Italiana.
2. Il presente Accordo ed i suoi allegati costituiscono l’integrale manifestazione di volontà negoziale delle Parti. L’eventuale invalidità o inefficacia di una delle clausole del presente Accordo sarà confinata alla sola clausola invalida o inefficace, e non comporterà l’invalidità o l’inefficacia dell’Accordo.
3. Eventuali omissioni o ritardi delle Parti nel pretendere l’adempimento di una prestazione cui abbiano diritto non costituiranno rinuncia al diritto a conseguire la prestazione stessa.
4. Ogni modifica successiva dell’Accordo dovrà essere stabilita per iscritto.
5. Per tutto quanto qui non espressamente previsto, si rimanda alle previsioni della Lettera di Xxxxxx, alle disposizioni normative in tema di appalti pubblici, alle previsioni del codice civile ed alla normativa comunque applicabile in materia.
6. Le eventuali modifiche alla normativa in sede di esecuzione dei contratti pubblici, aventi carattere sopravvenuto rispetto alla stipula del presente Accordo, non modificheranno la disciplina contrattuale qui contenuta, salvi i casi di espressa retroattività di tali nuove sopravvenienze.
Letto, confermato e sottoscritto.
L’Affidatario La Societa’
Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 del codice civile, l’Affidatario dichiara di avere preso visione e di accettare espressamente le disposizioni contenute nei seguenti articoli dell’Accordo: Art. 1 (Definizioni); Art. 2 (Valore giuridico delle premesse e degli allegati); Art. 3 (Oggetto dell’Accordo); Art. 4 (Strategia o politica di investimento); Art. 5 (Prodotti finanziari / sovvenzioni da offrire); Art. 6 (Destinatari finali); Art. 7 (Modalità di attuazione e sistema di governance); Art. 8 (Piano aziendale); Art. 9 (Risultati attesi); Art. 10 (Contributi del POR e delle risorse regionali agli Strumenti Finanziari/Intervento e spese ammissibili e flussi di investimento); Art. 11 (Disposizioni per la rendicontazione, la sorveglianza e il controllo dell’attuazione); Art. 12 (Requisiti in materia di audit, documentazione da conservare e altri requisiti); Art. 13 (Gestione di tesoreria, interessi e altre plusvalenze); art. 14 (Riutilizzo delle risorse entro il 31/10/2023); Art. 15 (Riutilizzo delle risorse dopo il 31/10/2023); Art. 16 (Condizioni di un eventuale ritiro, sospensione o interruzione dei contributi del POR e delle risorse regionali agli Strumenti Finanziari/Intervento); Art. 17 (Indipendenza, conformità alle norme professionali e assenza di conflitti di interesse); Art. 18 (Strategie di uscita e liquidazione degli Strumenti Finanziari/Intervento); Art. 19 (Modalità generali di esecuzione del Servizio); Art. 20 (Direttore dell’Esecuzione); Art. 21 (Obblighi dell’Affidatario); Art. 22 (Valore del Servizio, costi e commissioni di gestione); Art. 23 (Revisione del corrispettivo); Art. 24 (Responsabilità dell’Affidatario e garanzie); Art. 25 (Avvio dell’esecuzione dell’Accordo); Art. 26 (Verbale di avvio dell’esecuzione); Art. 27 (Sospensione dell’esecuzione dell’Accordo); Art. 28 (Sospensioni illegittime); Art. 29 (Certificato di ultimazione delle prestazioni); Art. 30 (Divieto di modifiche introdotte dall’Affidatario); Art. 31 (Tempi e modi della verifica di conformità delle
prestazioni acquisite); Art. 32 (Incarico della verifica di conformità); Art. 33 (Verifica di conformità in corso di esecuzione); Art. 34 (Verifica di conformità definitiva); Art. 35 (Processo verbale delle attività di verifica); Art. 36 (Oneri dell’Affidatario nelle operazioni di verifica di conformità); Art. 37 (Verifiche e valutazioni del soggetto che verifica la conformità); Art. 38 (Certificato di verifica di conformità); Art. 39 (Contestazioni formulate dall’Affidatario sul certificato di verifica di conformità e provvedimenti successivi alla verifica di conformità); Art. 40 (Penali); Art 41 (Divieto di cessione dell’Accordo e subappalto); Art 42 (Recesso); Art. 43 (Normativa in tema di contratti pubblici ); Art. 44 (Risoluzione dell’Accordo); Art. 45 (Clausole risolutive espresse); Art. 46 (Procedure di affidamento in caso di fallimento dell’Affidatario o risoluzione dell’Accordo per grave inadempimento); Art. 47 (Conti correnti per la gestione dei Servizi e obblighi di contabilità separata); Art. 48 (Conti correnti per la remunerazione dell’Affidatario e obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari); Art. 49 (Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari nei contratti collegati al presente Affidamento e in quelli della filiera); Art. 50 (Lavoro e sicurezza); Art. 51 (Intervento sostitutivo della Stazione Appaltante in caso di inadempienza contributiva dell’Affidatario o del subaffidatario, e ritenuta a garanzia dei relativi obblighi);Art. 52 (Intervento sostitutivo della Stazione Appaltante in caso di inadempienza retributiva dell’Affidatario o del subaffidatario); Art.53 (Responsabili delle Parti e comunicazioni relative all’Accordo); Art. 54 (Diritto di esclusiva su dati, informazioni e prodotti); Art. 55 (Spese); Art. 56 (Foro competente); Art. 57 (Trattamento dei dati personali e riservatezza delle informazioni); Art. 58 (Varie).
Roma,
L’Affidatario
“A”: Capitolato Tecnico
“B”: Schede Tecniche
B.5 – Reportistica esemplificativa
“C”: Disciplinare di Gara e relativi allegati
“D”: Offerta Tecnica dell’Affidatario “E”: Offerta Economica dell’Affidatario “F”: VexA 2016