CONVENZIONE TRA
CONVENZIONE TRA
L' I.N.P.S.
-ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE- E
INT- Istituto Nazionale Tributaristi
L'anno 20…. il giorno………..........…….del mese di ...………………. in Roma, tra
• l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, codice fiscale 80078750587, con sede in Roma, Via Xxxx il Grande, 21 (in seguito denominato INPS), nella persona del suo Presidente xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, per la carica ivi domiciliato
e
• INT – Istituto Nazionale Tributaristi - con sede in Roma – 00141 – Via Conca d’Oro 300, certificato digitale Entratel LMNRCR58B23D969A, in seguito denominato semplicemente Associazione, nella persona del suo Presidente xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx
• che ai sensi dell'art. 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412 l'INPS deve procedere annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvedere, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza;
• che l'operazione di rilevazione dei redditi deve essere effettuata al fine di aggiornare i dati d’archivio;
• che, nei confronti di tutti i soggetti le cui prestazioni sono collegate al reddito, l'INPS invia apposite comunicazioni invitandoli a dichiarare tutti i dati reddituali necessari per procedere alle verifiche di legge;
tutto ciò premesso e confermato da considerarsi parte integrante e sostanziale della presente convenzione, tra le parti sottoscriventi, come sopra rappresentate,
si conviene e si stipula quanto segue:
ART. 1
I soggetti abilitati dal decreto legislativo 28.12.1998 n.490, ai fini della verifica prevista ai sensi dell'art. 13 della legge 30 dicembre 1991 n. 412, dovranno far pervenire all'INPS tutte le dichiarazioni ricevute entro la data di scadenza che sarà comunicata mediante pubblicazione sul sito dell’Istituto.
Le parti si impegnano, al fine di ridurre i tempi dei conguagli a credito o a debito del cittadino, a concordare nuove modalità di trasmissione dei dati, permettendo l'immediato ricalcolo delle prestazioni.
L'INPS provvederà a richiedere i dati reddituali relativi agli anni 2008, 2009, 2010, rispettivamente con le campagne annuali 2009, 2010 e 2011.
Con la campagna RED verranno richiesti, inoltre, per i soggetti inadempienti, anche i redditi non comunicati nelle campagne precedenti.
Per conferire la massima efficacia a tali iniziative l'INPS ne dà tempestiva e puntuale informazione anche attraverso la stampa e gli altri strumenti di comunicazione.
ART. 2
L’Associazione/Consulente tributario si impegna
• ad acquisire, previo controllo dell'identità e della legittimazione dei dichiaranti, le dichiarazioni dei titolari delle prestazioni a carico dell'Istituto;
• a controllare la correttezza del codice fiscale per il dichiarante e il coniuge tramite accesso a SIATEL;
• a riscontrarne la corrispondenza con la documentazione fiscale;
• a trasmettere per via telematica all'Istituto le dichiarazioni rese con l'attestazione di conformità alla documentazione fiscale;
• a consegnare al pensionato, previa specifica autorizzazione da parte dello stesso, il risultato della riliquidazione della pensione sulla base della dichiarazione reddituale.
Qualora il dichiarante intenda rilasciare autocertificazione, l’Associazione/Consulente tributario è tenuto ad accettarla senza richiedere documentazione in attuazione di quanto previsto dal D.P.R. del 28.12.2000 n.
445 e successive modifiche ed integrazioni. In ogni caso l’Associazione/Consulente tributario deve riscontrare che il dichiarante non
abbia trasmesso - per il tramite dell’Associazione/Consulente tributario stesso - al fisco dati difformi da quelli autocertificati.
Per le dichiarazioni relative a redditi verificati sulla base della documentazione esibita, l’ attestazione di conformità viene rilasciata dall’Associazione/Consulente tributario autorizzato ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 28 dicembre 1998, n.490.
ART. 3
Le procedure informatiche di supporto devono essere preventivamente indicate dall'Istituto, il quale fornirà tempestivamente il software specifico idoneo a supportarle.
Dette procedure vengono rilasciate dall'INPS all’Associazione/Consulente tributario.
L’Associazione/Consulente tributario comunicano in formato elettronico (preferibilmente su foglio elettronico formato Excel) all’indirizzo di posta elettronica della Direzione Centrale Tecnologia Informatica - Ufficio centrale per la sicurezza dei sistemi e la tutela dei dati xxxxxxxxx.xxxx@xxxx.xx, per le eventuali sedi decentrate da attivare, i seguenti dati:
• sede INPS di competenza della sezione decentrata dell’Associazione/Consulente tributario;
• codice fiscale o partita iva (completo della estensione –xxx) del certificato digitale rilasciato dall’Agenzia delle Entrate (certificato digitale Entratel);
• “Common Name” (CN) di un eventuale certificato diverso da quello Entratel con il quale si intende effettuare l’accesso;
• “Autorità di Certificazione” (CA) che ha emesso il certificato.
Il foglio elettronico allegato contenente i dati dovrà essere firmato digitalmente dall’Associazione/Consulente tributario mittente.
L’Associazione/Consulente tributario potrà adottare, a sua libera scelta, il software predisposto dall’Istituto ovvero altri applicativi informatici corrispondenti alle specifiche tecniche rilasciate dall’INPS sia in fase di stesura iniziale che in caso di modifica delle procedure.
Qualsiasi variazione delle procedure o del software dovrà essere indicata e preventivamente autorizzata dall'Istituto.
L’Associazione/Consulente tributario e gli altri soggetti abilitati a certificare i redditi, devono risultare iscritti nel “Registro delle Chiavi Pubbliche degli Utenti
del Fisco Telematico” del Ministero dell’Economia e Finanze e, quindi, essere in possesso delle chiavi valide per l’applicazione “Entratel”. Ai soli fini della trasmissione e firma digitale, l’Istituto accetta, oltre ai certificati Entratel, certificati digitali rilasciati da Infocamere, Actalis, Postecom e CNIPA.
L’Associazione/Consulente tributario possono avvalersi, sotto il loro diretto controllo ed assumendosene la relativa responsabilità, dei servizi dei soggetti di cui all'art.11 del D.M. 31 maggio 1999, n. 164. Tali soggetti sono le società di servizi il cui capitale sociale sia posseduto, a maggioranza assoluta, dalle associazioni o dalle organizzazioni che hanno costituito L’Associazione/Consulente tributario o dalle organizzazioni territoriali di quelle che hanno costituito l’Associazione/Consulente tributario, ovvero sia posseduto interamente dagli associati alle predette associazioni e organizzazioni. Nel caso in cui si avvalgano delle predette società, L’Associazione/Consulente tributario sono tenuti a trasmettere all’Istituto apposita comunicazione che ne contenga la ragione sociale e il nome del rappresentante legale.
ART. 4
L'INPS definisce, con apposito allegato, i criteri di rilevazione del reddito nonché, in accordo con i soggetti autorizzati, ulteriori modalità operative per l’attuazione delle finalità della presente convenzione, la modulistica necessaria ed i tracciati record.
Sarà cura dell’Istituto fornire all’Associazione/Consulente tributario per via telematica le informazioni utili alla acquisizione delle dichiarazioni reddituali.
L'INPS indica, nel modello predisposto, le informazioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 in materia di protezione dei dati personali.
L’Associazione/Consulente tributario è tenuto ad osservare nei confronti dei dichiaranti quanto disposto dall’art.13 del Dlgs 196/03. In particolare L’Associazione/Consulente tributario, quando acquisisce la dichiarazione e la relativa documentazione, rende noto agli interessati che detta documentazione viene acquisita e trasmessa all'INPS per il raggiungimento delle finalità previste dalla legge e dalla presente convenzione.
L’Associazione/Consulente tributario trasmetterà all’INPS, per via telematica, le informazioni relative all’eventuale consenso alla comunicazione ai soggetti abilitati della successiva richiesta reddituale. L’Associazione/Consulente tributario conserverà agli atti i mandati sottoscritti dal pensionato e dovrà esibirli a richiesta dell’INPS.
ART. 5
L’Associazione/Consulente tributario provvede a stampare le dichiarazioni reddituali in duplice copia, di cui una, è custodita per un periodo non inferiore a dieci anni negli appositi archivi da esso tenuti e l'altra è consegnata per ricevuta al dichiarante o suo delegato.
In alternativa, l’Associazione/Consulente tributario, allo scopo di limitare l’onere di conservazione del cartaceo, può archiviare tale documentazione mediante l’esecuzione delle operazioni di seguito elencate:
a) elabora e stampa il modello red e consegna l’originale al pensionato, che lo sottoscrive e lo conserva;
b) invia telematicamente il modello elaborato;
c) crea una copia del modello su un documento informatico riportando i dati del modello vigente. Tale documento dovrà essere creato secondo le specifiche tecniche del tracciato record utilizzato per la trasmissione telematica all’Ente e potrà contenere una pluralità di dichiarazioni;
d) tale documento informatico viene sottoposto alla conservazione informatica che prevede l’apposizione della marca temporale e della sottoscrizione elettronica al fine di garantire l’attestazione della data, l’autenticità, l’integrità e l’immodificabilità.
Il dichiarante custodisce, per il periodo sopra indicato, la documentazione cartacea di supporto alle dichiarazioni e il modello Red originale rilasciato dall’Associazione/Consulente tributario e sottoscritto dal cittadino.
ART. 6
L’Associazione/Consulente tributario può accedere, mediante i servizi on line dell’Istituto, alla stampa di un eventuale duplicato del modello RED sulla base di una richiesta sottoscritta dal pensionato. Tale richiesta dovrà essere conservata agli atti dell’Associazione/Consulente tributario e registrata nel processo di autenticazione on line relativo alla emissione del duplicato.
ART. 7
È fatto divieto espresso alle Parti di utilizzare le informazioni assunte per mezzo della presente convenzione per fini diversi da quelli previsti dalle leggi citate in premessa, da quelli inerenti ai propri fini istituzionali nonché da quelli consentiti dalla normativa vigente in materia di consultazione delle banche dati, con particolare riferimento alla tutela della riservatezza di persone, gruppi e imprese.
È fatto assoluto divieto di cedere a terzi i dati oggetto di scambio ai sensi della presente convenzione, o di utilizzarli per usi commerciali. La violazione di tale
divieto comporta la risoluzione ipso iure della convenzione, fatta salva l’eventuale risarcibilità dei danni.
Le Parti comunicheranno vicendevolmente per atto scritto i nominativi dei responsabili del trattamento dei dati e avranno cura di impartire le relative istruzioni al personale addetto. Tale personale, operando in qualità di incaricato del trattamento dei dati ai sensi dell’art.30 del decreto legislativo n. 196/2003, dovrà attenersi alle istruzioni impartite dai rispettivi responsabili.
ART. 8
Per l'attività prevista nella presente convenzione l'INPS corrisponde all’Associazione/Consulente tributario e agli altri soggetti abilitati, per ogni dichiarazione trasmessa per le campagne reddituali degli anni 2009, 2010 e 2011 i seguenti compensi:
• € 12,00 – più IVA – in caso di dichiarazione relativa a redditi verificati dall’Associazione/Consulente tributario, anche con accessi agli archivi delle Amministrazioni Pubbliche che consentono tale attività per gli intermediari;
• € 7,59 - più IVA - in caso di presentazione di autocertificazione o di dichiarazioni con reddito zero senza alcuna verifica da parte dell’intermediario;
• € 6,70 - più IVA – in caso di presentazione di dichiarazioni brevi per decesso, espatrio o rinuncia.
L’importo previsto verrà corrisposto per ogni soggetto (titolare e coniuge) e per singola annualità rilevata.
L’importo per le dichiarazioni relative agli anni precedenti (solleciti) è ridotto nella misura del 30%, tenuto conto delle economie di scala che tali dichiarazioni comportano.
Sarà applicata una riduzione del 20% del compenso sulle dichiarazioni trasmesse dal 10 ottobre al 10 novembre, termine considerato utile per permettere il ricalcolo della pensione entro l’anno di competenza. Tali dichiarazioni non saranno oggetto di sollecito nell’anno successivo.
Non verranno retribuite le dichiarazioni inviate dopo il 10 novembre, in quanto le stesse saranno oggetto di sollecito.
Al fine di ridurre i tempi di trasmissione delle dichiarazioni e permettere all’Istituto l’immediato ricalcolo delle pensioni, sulle dichiarazioni trasmesse entro i 20 giorni dalla data di scadenza della trasmissione telematica dei modelli 730 all’Agenzia delle Entrate, sarà applicata una maggiorazione del 5% del compenso previsto.
Le rettifiche potranno essere trasmesse entro 15 giorni dalla data di invio del modello ordinario, successivamente l’Istituto non acquisirà telematicamente tali modelli.
I compensi di cui sopra verranno annualmente adeguati all’indice di variazione dei prezzi al consumo, rilevato per l’anno precedente dall’ISTAT, a partire dal gennaio 2011.
ART. 9
L’Associazione/Consulente tributario mediante la consultazione dei dati riepilogativi che saranno messi a disposizione sul sito internet dell’Istituto, fattureranno le dichiarazioni trasmesse e riscontrate dall'INPS.
I pagamenti saranno effettuati dall'INPS entro 60 giorni dalla fatturazione, corredata dal modello DURC, al netto dell’importo del 5% che verrà fatturato ed erogato dopo i controlli di cui all’art. 10 della Convenzione -più analiticamente descritti in seguito – e comunque entro 120 giorni dal termine previsto per la conclusione della trasmissione telematica dei RED.
Qualora il dichiarante si rivolga all’Associazione/Consulente tributario diversi per rilasciare la medesima dichiarazione o una sua integrazione, l'INPS liquiderà il compenso all’Associazione/Consulente tributario che per primo ha effettuato la trasmissione dei dati.
Le eventuali dichiarazioni scartate dalle procedure di verifica e controllo potranno essere fatturate non appena rese conformi al tracciato delle procedure informatiche di supporto rilasciato dall'INPS ed allegato alla convenzione
ART. 10
L’INPS si riserva di sottoporre a verifica almeno il 2% delle dichiarazioni trasmesse.
In caso di dichiarazione errata, l’importo della penale viene determinato moltiplicando i seguenti fattori:
• numero delle dichiarazioni errate verificate;
• indice di difettosità, definito per tipologia di errore nella tabella che segue;
• doppio dei compensi, di cui all’art. 8, in relazione alle tre tipologie di dichiarazioni (asseverate, autocertificate, brevi);
• coefficiente 100.
TIPO DI ERRORE | INDICE DI DIFETTOSITÀ |
Stato civile errato | 0,06 |
Cod. fiscale errato | 0,12 |
Errore trascrizione | 0,06 |
Redditi certificati discordanti col fisco | 0,12 |
Presenza di 730 discordante proveniente dallo stesso Intermediario | 0,30 |
Le penalità di cui sopra verranno applicate ai soggetti responsabili dell’emissione della fatturazione presentata all’INPS per il pagamento.
L’INPS si riserva di non sottoscrivere per il futuro convenzioni con l’Associazione/Consulente tributario che presenteranno una elevata percentuale di errori, nonché la facoltà di recedere dalla convenzione in corso.
Annualmente l’Istituto comunicherà all’Associazione/Consulente tributario, attraverso il sito Internet, modalità, tempi ed esiti delle verifiche.
ART. 11
La presente convenzione ha validità triennale, per la durata delle campagne RED 2009-2010-2011, e decorre dal momento della sottoscrizione da parte dell’Istituto, salvo diversa disposizione di legge in materia.
È fatta comunque salva la possibilità di disdetta a favore di ciascuna delle parti con un preavviso di almeno 3 mesi.
La conclusione delle campagne RED sarà comunicata ai soggetti convenzionati mediante avviso sul sito INTERNET dell’Istituto.
A fronte di modifiche legislative della normativa le parti valuteranno le condizioni e le modalità per l’eventuale prosecuzione nell’attività di rilevazione delle situazioni reddituali dei pensionati sulla base delle nuove disposizioni.
ART. 12
La risoluzione di qualunque questione relativa all'interpretazione, esecuzione e risoluzione della presente convenzione è demandata ai sensi degli artt. 808 e segg. cod. proc. civ., ad un collegio, con sede in Roma, composto di tre membri, di cui uno per ciascuna parte ed un Presidente. Il Presidente del collegio è scelto di comune accordo tra le parti e, in caso di mancato accordo, entro trenta giorni successivi all'indicazione dei due membri di ciascuna parte, nominato dal Presidente del Tribunale di Roma.
ART. 13
La presente convenzione tra l’INPS e l’Associazione/Consulente tributario, ai sensi dell'art.1 lett. B tariffa, parte seconda, del D.P.R. 26/4/1986 n. 131, è oggetto di registrazione solo in caso d'uso.
Tutte le spese e gli oneri, anche fiscali, inerenti al presente atto sono a carico dell’Associazione/Consulente tributario salvo diversa previsione di legge.