IN QUESTO NUMERO
Anno XXII n° 13 15 Luglio 2015
IN QUESTO NUMERO
1. Assunzioni e dimissioni telematiche nel periodo dal 10 agosto al 18 agosto compresi .
2. Errata Corrige - Bando per la concessione in affitto di Fondi Rustici - ASP Città di Bologna - Scadenza al 31 luglio 2015.
3. Le Newsletter di Confagricoltura Bologna. 4. Contratti di rete: circolare I.N.P.S..
5. JOBS ACT e DURC: dopo un anno escono le norme applicative .
1) Assunzioni e dimissioni telematiche nel periodo dal 10 agosto al 18 agosto compresi.
Con la presente comunichiamo alle aziende interessate che, nel periodo di chiusura di Confagricoltura Bologna (dal 10 al 18 agosto p.v. compresi) il servizio di assunzioni / dimissioni telematiche di operai ed impiegati agricoli verrà garantito con le seguenti procedure.
Nei giorni 10, 11 e 12 agosto le richieste dovranno essere inviate per fax esclusivamente all’Ufficio Paghe Centra- le, al numero 051/783900.
Si precisa che il giorno 12 agosto le richieste dovranno pervenire entro le ore 12.00 per consentire l’elaborazione telematica in giornata.
Referente sarà il xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx, contattabile al numero 051/783927 (oppure tramite e-mail: ufficiopa- xxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx), dalle ore 8.30 alle ore 13.30.
Nei giorni 13, 17 e 18 agosto p.v. le richieste dovranno essere inviate per fax esclusivamente al numero 051/0455872. Un operatore sarà reperibile, nelle giornate sopra indicate, dalle 9.00 alle 13.00 al numero 051/827301.
Si raccomanda di indicare nel fax un numero di telefono cellulare per eventuali chiarimenti.
Restano immutate le tempistiche e le procedure operative per il servizio, con particolare riferimento alla richiesta di assunzioni che dovranno pervenire all’ufficio almeno due giorni lavorativi prima dell’assunzione stessa.
(A. Flora)
2) Errata Corrige - Bando per la concessione in affitto di Fondi Rustici - ASP Città di Bologna
Scadenza al 31 luglio 2015.
L’ASP Città di Bologna (ente derivante dalla fusione dei Poveri Vergognosi, Xxxxxxxx XXXXX ed X.X.X.X.xX.) ha deciso di concedere in affitto tutti i terreni attualmente condotti in economia a decorrere dalla prossima campagna agraria 2015/2016, per un totale di circa 760 ettari.
I poderi, che trattandosi di ente pubblico verranno assegnati con le procedere di Bando Pubblico, sono situati nei Comuni di: Sant’Agata Bolognese, San Giorgio di piano, Ozzano, Minerbio, Medicina, Crevalcore, Castenaso, Ca- stel San Xxxxxx Terme, Budrio, Bologna, Baricella, Argelato ed Anzola dell’Xxxxxx.
Maggiori dettagli sui fondi e sulle modalità di partecipazione al Bando sono disponibili sul sito di ASP: xxx.xxxxxxxxxx.xx, nella sezione “Affitti e Vendite”.
Le domande andranno presentate inderogabilmente entro le ore 12.00 del giorno 31 luglio 2015, all’Ufficio protocol- lo dell’ASP Città di Bologna, Xxxxx Xxxx, x. 00, Xxxxxxx.
Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi anche ai nostri uffici di zona.
3) Le Newsletter di Confagricoltura Bologna.
Confagricoltura Bologna ha il piacere di informare tutti i soci che, da giugno scorso, è stata realizzata la nuova New- sletter di Confagricoltura Bologna, in un formato elettronico più snello e immediato nella visualizzazione e lettura.
La nuova modalità di comunicazione ha cadenza mensile ed è inviata dall’Ufficio Comunicazione (mittente Confagri- BO Newsletter) i primi giorni del mese successivo a quello di riferimento.
La nuova newsletter è una mail inviata a tutta la nostra mailing list, è composta da notizie in primo piano, cioè notizie alle quali vogliamo dare particolare risalto, dal nostro diario sindacale (che di fatto sostituisce la precedente spedizio- ne elettronica di Confagricoltura Bologna News) che riporta le attività svolte dalla dirigenza, i comunicati stampa na- zionali e locali, gli appuntamenti da segnare in agenda riferiti al mese successivo e la rassegna stampa.
Cliccando sui singoli articoli della mail si apre il collegamento ipertestuale che riporta alla notizia pubblicata sul no- stro sito istituzionale.
Tra gli appuntamenti da segnare in agenda, Confagricoltura Bologna ha pensato di rivolgersi anche ai propri asso- ciati per raccogliere materiale promozionale relativo ad iniziative organizzate nelle proprie aziende, da pubblicare poi nella newsletter.
In questo caso, le aziende interessate a questa opportunità, dovranno inviare il materiale informativo (brochure, lo- candine di vario genere, ecc.) tramite mail all’Ufficio Comunicazione (xxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx), fornendo tutte le informazioni opportune e i contatti dell’azienda, entro e non oltre il 20 di ogni mese, affinchè la noti- zia possa essere inserita nella newsletter in programmazione per il mese seguente.
Sperando che la nostra nuova newsletter possa accogliere l’interesse e il gradimento dei nostri soci, rimaniamo co- munque sempre a disposizione per raccogliere suggerimenti e/o proposte migliorative.
(A. Flora)
4) Contratti di rete: circolare I.N.P.S.
Con circolare n. 131 del 2 luglio 2015, l’ I.N.P.S. ha finalmente diramato le istruzioni utili per l’assolvimento degli adempimenti contributivi nel caso delle assunzioni congiunte. Come si ricorderà, l’art. 9, comma 11, del D.L. 8 giu- gno 2013, n. 76 (convertito con modificazioni dalla l. 9 agosto 2013, n. 99) ha introdotto nel settore agricolo italiano la fattispecie dell’“assunzione congiunta”. Secondo la previsione normativa “Le imprese agricole, ivi comprese quelle costituite in forma cooperativa, appartenenti allo stesso gruppo […], ovvero riconducibili allo stesso proprietario o a soggetti legati tra loro da un vincolo di parentela o di affinità entro il terzo grado, possono procedere congiuntamente all'assunzione di lavoratori dipendenti per lo svolgimento di prestazioni lavorative presso le relative aziende”. ” L'assunzione congiunta […] può essere effettuata anche da imprese legate da un contratto di rete, quando almeno il 50 per cento di esse sono imprese agricole”. “I datori di lavoro rispondono in solido delle obbligazioni contrattuali, previdenziali e di legge che scaturiscono dal rapporto di lavoro instaurato”. L’assunzione congiunta di uno o più di- pendenti può essere quindi effettuata da:
1) imprese agricole, comprese cooperative, appartenenti allo stesso gruppo;
2) imprese agricole, comprese cooperative, riconducibili allo stesso proprietario o a soggetti legati tra loro da un vin- colo di parentela o di affinità entro il terzo grado;
3) imprese legate da un contratto di rete, quando almeno il 50 per cento di esse sono imprese agricole.
Ricordiamo poi che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali (vedi decreto del 27 marzo2014), ha normato le modalità di comunicazione per procedere alla assunzione, trasformazione, proroga e cessazione di lavoratori assunti congiuntamente da effettuarsi al Centro per l’impiego tramite il modello Unilav:
· nel caso di assunzioni da parte di gruppi di imprese, la comunicazione sarà effettuata dall’impresa capogruppo;
· nel caso di assunzioni da parte di imprese dello stesso proprietario, la comunicazione sarà effettuata dallo stesso proprietario;
· nel caso di assunzioni da parte di soggetti legati tra loro da un vincolo di parentela o di affinità entro il terzo grado e imprese legate tra loro da un contratto di rete, la comunicazione sarà effettuata da un soggetto individuato da uno specifico accordo o dal contratto di rete.
L’accordo e il contratto sono depositati presso le associazioni di categoria. Il predetto Ministero, con Decreto Diret- toriale n. 85 del 28 novembre 2014, ha previsto le modalità operative per la comunicazione delle “assunzioni con- giunte in agricoltura” introducendo alcune modifiche al Modello Unilav, denominato “UnilavCong”.
A decorrere dal 7 gennaio 2015 è, perciò, consentito l’invio delle comunicazioni di istaurazione, cessazione, varia- zione di “assunzioni congiunte in agricoltura” tramite l’applicazione web “Unilav-Congiunto” leggibile dal portale “cliclavoro” del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. La circolare I.N.P.S., per gli adempimenti contributivi, individua un soggetto definito “referente unico”; nel caso dedotto tale figura può essere rappresentata da:
· l’Impresa capogruppo, nell’ipotesi di gruppo d’imprese;
· il proprietario, nell’ipotesi di imprese appartenenti allo stesso soggetto;
· il soggetto individuato da uno specifico accordo o dal contratto di rete depositati presso le associazioni di catego- ria, nell’ipotesi di imprese legate tra loro da un vincolo di parentela o di affinità entro il terzo grado o da un contratto di rete.
Tale soggetto è, quindi, tenuto alla presentazione della Denuncia Aziendale (D.A.) e della denuncia trimestrale di manodopera (DMAG). La circolare I.N.P.S. precisa al riguardo che il referente unico ai fini della assunzione con- giunta dovrà presentare la denuncia aziendale per fornire all’I.N.P.S. anche le informazioni relative agli altri “co- datori di lavoro”.
All’uopo, è previsto un nuovo quadro nel modello, in tale ambito si dovrà quindi indicare:
A) Tipologia Co-Datori (potrà essere indicata solo una delle 4 fattispecie previste): - gruppi di imprese; - imprese dello stesso proprietario; - imprese legate tra loro da un vincolo di parentela o di affinità entro il terzo grado; - imprese legate da un contratto di rete.
B) Codice Fiscale/P.IVA delle imprese co-assuntrici; C) Codice CIDA, se azienda agricola;
D) Matricola Inps, se azienda iscritta ad altra gestione non agricola;
E) Data contratto/accordo da valorizzare nell’ipotesi in cui i co-datori siano legati tra loro da un vincolo di parentela o affinità entro il terzo grado o abbiano sottoscritto un contratto di rete;
F) Associazione di categoria presso la quale è depositato l’accordo o il contratto sottoscritto dai co-datori di cui al punto precedente.
La circolare I.N.P.S. precisa che il “referente unico” dovrà essere un soggetto già presente negli archivi I.N.P.S. (che potrà essere anche soggetto “non agricolo”), comunque dotato di matricola I.N.P.S. o codice CIDA. Gli ele- menti identificativi (C.F. / X.XXX, CIDA, codice matricola I.N.P.S.9 del referente unico dovranno essere indicati nell’ elenco dei co-datori di lavoro. Anche i co-datori di lavoro dovranno indicare il codice CIDA o il numero di matricola I.N.P.S.. Successivamente, l’I.N.P.S. attribuirà un nuovo tipo Ditta nella D.A., che identificherà le aziende che effet- tuano assunzioni congiunte di lavoratori in agricoltura.
Non sarà, viceversa, attribuita alcuna Zona Tariffaria. Approvata dall’I.N.P.S. la Denuncia Aziendale, al “Referente Unico” sarà attribuito il nuovo codice identificativo CIDA con il quale si potranno adempiere agli obblighi di denuncia DMAG unicamente ai lavoratori assunti congiuntamente dal gruppo d’imprese rappresentate dal referente unico. Per la denuncia di manodopera dei lavoratori agricoli assunti congiuntamente, il “Referente Unico” dovrà, utilizzan- do l’apposito CIDA, trasmettere apposito flusso DMAG. In qualità di “Referente Unico” il denunciante potrà trasmet- tere denunce DMAG riferite ai soli lavoratori presenti nell’apposita sezione “Unilav-Congiunto”.
La circolare precisa che con la denuncia trimestrale “il “Referente Unico”, per ogni lavoratore, dovrà riportare il nu- mero di giornate lavorate nei mesi oggetto di denuncia ripartendolo su ogni azienda co-assuntrice che abbia, nel periodo di riferimento, utilizzato lo stesso lavoratore”. In sostanza, la denuncia DMAG dovrà riportare tanti codici CIDA quanti sono stati i co-datori di lavoro che hanno utilizzato il lavoratore assunto congiuntamente, compreso, eventualmente, anche il CIDA già in possesso dell’azienda che solo successivamente si sia accreditata come “Referente Unico”.
Le predette istruzioni sono operative a decorrere dalla denuncia DMAG relativa al IV trimestre 2015 (gennaio 2016). Opportunamente la circolare I.N.P.S. precisa che la denuncia contributiva DMAG dei lavoratori interessati, riferita ai soli primi tre trimestri 2015, dovrà essere effettuata dalle singole aziende appartenenti al gruppo che ab- biano utilizzato il lavoratore assunto congiuntamente denunciando le giornate lavorative prestate presso la propria azienda.
(X. Xxxxxxxx)
5) JOBS ACT e DURC: dopo un anno escono le norme applicative .
Con la pubblicazione in G.U. del decreto ministeriale attuativo è finalmente disponibile la nuova procedura per la regolarità contributiva. Le nuove disposizioni sono operative dal 1° luglio 2015. Con la regola testé introdotta, si procede verso la digitalizzazione o dematerializzazione del DURC. Con circolare 8 giugno 2015, n. 19, il Ministero del lavoro ha diramato le relative istruzioni. Il principio cardine della legge (n° 78/2014) è relativo alla possibilità di qualunque soggetto interessato ad avere, in tempo reale ed in via telematica, mediante la consultazione delle
banche dati INPS ed INAIL (e Casse Edili), il documento relativo alla regolarità contributiva dell’operatore economi- co.
Sono abilitati ad effettuare la verifica di regolarità contributiva, in relazione alle finalità per le quali e' richiesto il pos- sesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC):
a) Stazioni Appaltanti;
b) gli Organismi di attestazione SOA – sistema di Qualità aziendale; c) le amministrazioni pubbliche concedenti;
d) le amministrazioni pubbliche procedenti, i concessionari ed i gestori di pubblici servizi;
e) l'impresa o il lavoratore autonomo in relazione alla propria posizione contributiva o, previa delega dell'impresa o del lavoratore autonomo medesimo, chiunque vi abbia interesse;
f) le banche o gli intermediari finanziari;
g) associazioni di categoria ed i loro servizi; h) consulenti del lavoro.
I soggetti di cui si è detto possono verificare in tempo reale, la regolarità contributiva nei confronti dell'INPS, dell'I- NAIL e, per le imprese classificate o classificabili ai fini previdenziali nel settore industria o artigianato per le attività dell'edilizia, delle Casse edili. La verifica è effettuata nei confronti dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi ai quali è richiesto il possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).
Il documento, generato dall'esito positivo della verifica, di norma sostituisce ad ogni effetto il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) previsto:
a) per l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici, di qualunque genere; b) nell'ambito delle procedure di appalto di opere, servizi e forniture pubblici e nei lavori privati dell'edilizia;
c) per il rilascio dell'attestazione SOA.
Per attivare la verifica è necessario il possesso di specifiche credenziali, tramite un’unica interrogazione negli archivi dell'INPS, dell'INAIL e delle Casse edili che, anche in cooperazione applicativa, operano in integrazione e riconosci- mento reciproco, indicando esclusivamente il codice fiscale del soggetto da verificare.
La verifica può essere effettuata, per conto dell'interessato, da un consulente del lavoro e dagli intermediari abilitati. Sono cause ostative alla regolarità, le violazioni di natura previdenziale ed in materia di tutela delle condizioni di lavoro (individuate in apposito allegato al decreto), da parte del datore di lavoro o del dirigente responsabile, accer- tate con provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi (compreso il patteggiamento).
La verifica della regolarità in tempo reale riguarda i pagamenti dovuti dall'impresa in relazione ai lavoratori subordi- nati e a quelli impiegati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, che operano nell'impresa stessa nonché, i pagamenti dovuti dai lavoratori autonomi, scaduti sino all'ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui la verifica e' effettuata, a condizione che sia scaduto anche il termine di presentazione delle relative de- nunce retributive.
La regolarità sussiste comunque in caso di:
a) rateizzazioni concesse dall'INPS, dall'INAIL o dalle Casse edili ovvero dagli Agenti della riscossione sulla base delle disposizioni di legge e dei rispettivi regolamenti;
b) sospensione dei pagamenti in forza di disposizioni legislative;
c) crediti in fase amministrativa oggetto di compensazione per la quale sia stato verificato il credito, nelle forme pre- viste dalla legge o dalle disposizioni emanate dagli Enti preposti alla verifica e che sia stata accettata dai medesimi Enti;
d) crediti in fase amministrativa in pendenza di contenzioso amministrativo sino alla decisione che respinge il ricorso; e) crediti in fase amministrativa in pendenza di contenzioso giudiziario sino al passaggio in giudicato della sentenza; f) crediti affidati per il recupero agli Agenti della riscossione per i quali sia stata disposta la sospensione della cartella di pagamento o dell'avviso di addebito a seguito di ricorso giudiziario.
La regolarità sussiste, inoltre, in presenza di uno scostamento non grave tra le somme dovute e quelle versate, con riferimento a ciascun Istituto previdenziale ed a ciascuna Cassa edile; la norma considera non grave lo scostamento tra le somme dovute e quelle versate con riferimento a ciascuna Gestione nella quale l'omissione si è determinata che risulti pari o inferiore ad € 150,00 comprensivi di eventuali accessori di legge.
Prevista una procedura per la regolarizzazione della posizione a seguito dell’accesso negativo alla rete tele- matica di cui si è detto.
(X. Xxxxxxxx)