Assicurazione Danni
Assicurazione Danni
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)
Compagnia di assicurazione: Greenval Insurance DAC Stato Membro di registrazione: Irlanda
Compagnia operante in Italia in libera prestazione di servizi Autorizzazione in Italia n.: II.01318
Prodotto: GRV–LP–04–2022
Il presente DIP Aggiuntivo Xxxxx è stato redatto in data 01/04/2022 ed è l'ultimo disponibile.
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
Greenval Insurance dac è una Compagnia assicurativa di diritto irlandese costituita sotto forma di Designated Activity Company (DAC), con sede legale in The Anchorage, 00-00 Xxx Xxxx Xxxxxxxx'x Xxxx, Xxxxxx 0, Xxxxxxx, operante in Italia in libera prestazione di servizi. Il numero di telefono della Compagnia è: x000 0 0000000. Il sito internet della Compagnia è: xxx.xxxxxxxx-xxxxxxxxx.xxx; l' indirizzo email è: xxxx@xxxxxxxx-xxxxxxxxx.xx. La Compagnia non dispone di un indirizzo di Posta Elettronica cetificata (PEC).
Greenval Insurance dac è parte del Gruppo BNP Paribas e ha sede legale in The Anchorage, 00-00 Xxx Xxxx Xxxxxxxx’x Xxxx, Xxxxxxx 0, Xxxxxxx, telefono x000 0 0000000, indirizzo internet: xxx.xxxxxxxx-xxxxxxxxx.xxx. Il Contratto sarà concluso con la Compagnia, autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con provvedimento di autorizzazione del 06/02/2015 e iscritta all'Albo delle imprese di assicurazione al n. II.01318. La Compagnia opera in Italia in libera prestazione di servizi; è vigilata nel paese di origine dalla Central Bank of Ireland. |
_cbi_submitted_4.5.18.pdf, dove sono indicati gli importi del requisito patrimoniale di solvibilità, del requisito patrimoniale minimo e dei fondi propri ammissibili alla loro copertura e il valore dell’indice di solvibilità (solvency ratio) della Compagnia. |
Al Contratto si applica la legge italiana. |
Che cosa è assicurato? |
Tutela legale L'Assicurazione copre la tutela legale dell'Assicurato e comprende anche gli oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all’Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, nei casi indicati in Polizz. Tali oneri sono: • spese per l’intervento del legale incaricato della gestione del caso assicurativo; • eventuali spese per il legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell’Assicurato, o di transazione autorizzata dalla Compagnia; • spese per l’intervento del Consulente Tecnico d’Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con la Compagnia; • spese processuali nel processo penale (Art 535 Codice di Procedura Penale); • spese di giustizia; • contributo unificato (D.L. 11/03/2002 n. 28) se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza di quest’ultima; È coperto l’intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio, territorialmente competente. Prestazioni rientranti nella Tutela legale 1. Difesa di procedimenti penali per delitti colposi e per contravvenzioni connessi ad incidente stradale. La prestazione è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato; 2. esercizio di pretese al risarcimento danni a persone subiti per fatti illeciti di terzi; 3. esercizio di dissequestro del veicolo assicurato, sequestrato in seguito ad un incidente stradale; 4. assistenza di un interprete in sede di interrogatorio, in caso di arresto, detenzione e/o altra misura restrittiva della libertà personale disposta per responsabilità penale connessa ad incidente stradale verificatosi all’estero; 5. assistenza in sede di interrogatorio avanti l’organo di Polizia inquirente; 6. opposizione, in ogni ordine e grado, avverso la sanzione amministrativa accessoria di ritiro, di sospensione, di revoca della patente di guida irrogate in seguito ad un incidente stradale e connesse allo stesso; 7. proposizione di ricorso al Prefetto o opposizione avanti il Giudice Ordinario di primo Xxxxx avverso le altre sanzioni amministrative pecuniarie purché comminate in conseguenza di un incidente stradale. Perdite pecuniarie Diaria Qualora il ritiro, la sospensione o la revoca della patente derivino da incidente stradale, la Compagnia corrisponderà al Contraente (non al conducente/driver come da Regolamento IVASS no. 29/2009) la diaria indicata in Polizza per ogni giorno intero di effettivo divieto di circolazione. In caso di azzeramento di punti, la diaria viene corrisposta solo per il periodo di ritiro/sospensione conseguente a violazioni garantite in Polizza, e non per l’eventuale più lungo periodo di inabilitazione alla guida. Nel caso di revoca della patente, la diaria verrà corrisposta per il tempo massimo previsto in Polizza. È compreso il caso della sospensione della patente a seguito di quanto previsto ai sensi dell’Art 149, comma 15 e dell’Art 150, comma 5, del Codice della Strada. |
OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO Il prodotto non prevede opzioni con riduzione del Premio. |
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO Il prodotto non prevede opzioni con pagamento di Premio aggiuntivo. |
Che cosa NON è assicurato? | |
Rischi esclusi | L'Assicurazione non opera: a. per il pagamento di multe, ammende, pene pecuniarie e sanzioni in genere; b. per fatti dolosi degli Assicurate, del conducente o del Contraente; c. per qualsiasi spesa derivante dalla costituzione di parte civile quando l’Assicurato viene perseguito in sede penale; d. se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo utilizzato, se la vettura è usata in difformità da immatricolazione o, per una destinazione o un uso diversi da quelli indicate sulla carta di circolazione, oppure nel caso non sia coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA; e. Nel caso di violazione dell’Art 187 (guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti) and Art 189, comma 1, (comportamento in caso di incidente) del Codice della Strada; f. per fatti derivanti da partecipazioni a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall’ACI; g. se il provvedimento di ritiro, sospensione o revoca della patente di guida sia stato emesso per motivi diversi da quelli previsti dall’Art 15 o dall’Art 21 e 21-bis delle Condizioni di Assicurazione; h. se il provvedimento di ritiro, sospensione o revoca della patente di guida sia stato adottato per la perdita dei requisiti fisici e psichici, dei requisiti morali, ovvero per non essersi l’Assicurato sottoposto ad accertamenti sanitari o esami di idoneità in sede di revisione; i. limitatamente all’Art 14, e per violazioni degli articoli 8, 10, 62, 164, 179 del Codice della Strada; j. in materia fiscale e amministrativa; k. per atti di terrorismo; l. per operazioni di esecuzione forzata nel caso di due esiti negativi. |
Ci sono limiti di copertura? |
Le seguenti coperture prevedono specifici limiti: Neopatentati: riduzione del 30% della diaria per coloro ai quali sia stata rilasciata la patente di guida da meno di tre anni. |
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? | |
Cosa fare in caso di Sinistro? | Denuncia di sinistro: In caso di Sinistro, l'Assicurato deve immediatamente denunciare alla Compagnia qualsiasi caso assicurativo indicato nelle Condizioni di Assicurazione nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza. In ogni caso, deve far pervenire alla Direzione Generale della Compagnia notizia di ogni atto a lui notificato, entro 3 (tre) giorni dalla data della notifica stessa. Se l’Assicurato richiede la copertura assicurativa è tenuto a (i) informare immediatamente la Compagnia in modo completo e veritiero di tutti i particolari del caso assicurativo, nonché indicare i mezzi di prova e i documenti e, su richiesta, metterli a disposizione; (ii) fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari. |
Assistenza diretta/in convenzione: non prevista. | |
Gestione da parte di altre imprese: non prevista. | |
Prescrizione: I diritti derivanti dal Contratto si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Le dichiarazioni inesatte, le reticenze del Contraente o dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio all’atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle coperture assicurative nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione ai sensi degli Artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 del Codice Civile. La Compagnia, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un Premio maggiore, può richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso. |
Obblighi dell’impresa | La Compagnia si impegna a pagare l’Indennizzo all’Assicurato entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta da parte del Cliente |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | Il Premio è sempre determinato per il periodo di un anno, salvo il caso di contratto di durata inferiore, ed è interamente dovuto anche se sia stato concesso il frazionamento rateale. Se il Contraente non paga il Premio alla firma della prima rata o le rate successive, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del quindicesimo giorno successivo al primo effetto di Polizza o della rata di scadenza fino alle ore 24.00 del giorno di pagamento, ferme restando le successive scadenze, si sensi dell’Art. 1901 del Codice Civile. I Premi devono essere pagati presso la sede della Compagnia o presso il Broker cui è affidata la Polizza. |
Rimborso | Il presente prodotto non prevede ipotesi di rimborso del Premio. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | Il rischio assicurativo è coperto dalle ore 24.00 del giorno indicato in Polizza, se il Premio è stato corrisposto nei termini previsti dal contratto; altrimenti la copertura ha effetto dalle ore 24.00 della data di pagamento, ferme restando le scadenze della Polizza; Il contratto ha la durata pattuita nella Polizza e si rinnova tacitamente, ogni volta, per la durata iniziale, con il massimo di due anni, ai sensi dell’Art 1899 del Codice Civile. La Polizza non prevede periodi di carenza. |
Sospensione | In caso di mancato pagamento dei Premi o delle rate di Premio successivi, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento. |
Come posso disdire la polizza? | |
Ripensamento dopo la stipulazione | La Polizza non prevede il diritto del Contraente di recedere dal Contratto entro un determinato termine dalla stipulazione |
Risoluzione | Non sono previste ipotesi specifiche di risoluzione del contratto. |
A chi è rivolto questo prodotto? |
Per la copertura Tutela legale, il prodotto è rivolto all'Assicurato. Per la copertura Perdite pecuniarie, il prodotto è rivolto all'Assicurato o ai suoi diretti dipendenti. |
Quali costi devo sostenere? |
Non vi sono costi aggiuntivi oltre al premio annuale di polizza da sostenere a carico del Cliente o del beneficiario della copertura. |
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All’impresa assicuratrice | Il Contraente potrà presentare reclami alla Compagnia indirizzandoli a Assiteca S.p.A., xxx Xxxxxxx x.00, 00000, Xxxxxx. La Compagnia o il Broker in sua vece risponderanno dei reclami ricevuti nel termine di 45 giorni. |
All’IVASS | In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi: - all’IVASS, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, fax 00.00000000, pec: xxxxx@xxx.xxxxx.xx . Info su: xxx.xxxxx.xx; - ad Irish Financial Services Ombudsman (FSO), Financial Services Ombudsman 0xx xxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxx 0, Xxxxxxx, tel. x000 (0)0 000 0000, fax x000 (0)0 000 0000, email: xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx. Info su: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx. |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: | |
Mediazione | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx. (Legge 9/8/2013, n. 98). |
Negoziazione assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresa. |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | In caso di conflitto di interessi o disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi tra l’Assicurato e la Compagnia, la decisione può venire demandata, con facoltà di adire le vie giudiziarie, ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile. Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l’esito dell’arbitrato. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’IVASS direttamente al sistema estero competente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET o dalla normativa applicabile. |
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA, NÉ UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.