Segreteria di Stato dell’economia SECO
Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca DEFR
Segreteria di Stato dell’economia SECO
Comunicazione
Relazioni economiche tra la Svizzera e il Regno Unito dopo la Brexit (stato: 29.03.2019)
Accordo di libero scambio Svizzera–UE Scenario con accordo (deal)
In caso di uscita «ordinata» del Regno Unito dall’UE, durante il periodo di transizione l’accordo di libero scambio tra la Svizzera e l’UE1 continuerà ad essere applicato anche al Regno Unito probabilmente fino al 2020. Durante questo periodo il Regno Unito, sebbene non sia più formalmente membro dell’UE, continuerà a godere dello stesso trattamento riservato ai Paesi membri dell’UE per quanto riguarda gli aspetti contrattuali e doganali. Per le aziende ciò significa che l’accordo di libero scambio tra la Svizzera e l’UE potrà essere applicato senza modifiche fino alla fine del periodo di transizione anche nell’ambito del commercio tra la Svizzera e il Regno Unito. Per il momento, quindi, non cambierà niente.
Scenario senza accordo (no deal)
Nel caso in cui il Regno Unito e l’UE non riuscissero a trovare un accordo (scenario no deal), dopo l’uscita del Regno Unito dall’UE l’accordo di libero scambio Svizzera-UE non sarà più applicabile a tale Paese. L’accordo commerciale firmato dalla Svizzera e dal Regno unito prevede il mantenimento a livello bilaterale dei diritti e dei doveri reciproci sanciti nell’accordo di libero scambio Svizzera-UE dopo l’uscita del Regno Unito dall’UE. Pertanto, le disposizioni dell’accordo di libero scambio Svizzera-UE (compreso il protocollo n. 2 relativo al commercio di prodotti agricoli trasformati) saranno riprese all’interno di un accordo bilaterale tra la Svizzera e il Regno Unito.
In merito al protocollo n. 3 dell’accordo di libero scambio tra la Svizzera e l’UE (norme di origine) si veda il fact sheet sulle norme di origine preferenziali del protocollo n. 3 dell’accordo.
Per ottenere informazioni dettagliate su questo argomento rivolgersi a:
DEFR/SECO, Servizi specializzati economia esterna, Circolazione internazionale delle merci xxxx.xxxx@xxxx.xxxxx.xx
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Norme di origine preferenziali (protocollo n. 3 dell’accordo di libero scambio Svizzera- UE)
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Scenario con accordo (deal)
In caso di uscita «ordinata» del Regno Unito dall’UE, durante il periodo di transizione le norme di origine dell’attuale protocollo n. 3 saranno riconfermate senza modifiche probabilmente fino alla fine del 2020. Concretamente, per le aziende ciò significa che, durante questo periodo, dopo l’uscita del Regno Unito dall’UE non vi saranno cambiamenti e che saranno ancora valide le norme di origine contenute nella Convenzione PEM3. Allo stesso modo, rimangono invariate le attuali possibilità di cumulo, in particolare con i semilavorati provenienti dall’UE. In questo caso anche il rilascio delle prove dell’origine non subirà cambiamenti.
Scenario senza accordo (no deal)
L’accordo commerciale firmato dalla Svizzera e dal Regno Unito prevede il mantenimento a livello bilaterale delle norme di origine della Convenzione PEM. Poiché, nel quadro delle relazioni Svizzera-Regno Unito, in caso di mancato accordo (no deal) l’UE e gli altri Paesi firmatari della Convenzione sarebbero considerati Paesi terzi, si produrrebbero le seguenti modifiche.
Cumulo: per quanto riguarda i semilavorati provenienti dall’UE, le aziende svizzere che esportano nel Regno Unito o le aziende britanniche che esportano in Svizzera possono cumulare l’origine comunitaria a condizione che vi sia un accordo di libero scambio o un accordo sull’assistenza amministrativa reciproca in materia doganale. Questa norma è soggetta a un termine transitorio di tre anni. Per poter cumulare semilavorati nell’ambito delle esportazioni verso la Svizzera o il Regno Unito da parte di altri Paesi firmatari della Convenzione PEM, la Svizzera o il Regno Unito devono aver sottoscritto un accordo di libero scambio con tali Paesi. Per quanto riguarda invece le esportazioni verso l’UE e gli altri Paesi firmatari della Convenzione PEM, il cumulo di materie prime provenienti dal Regno Unito è possibile soltanto in presenza di accordi di libero scambio tra tutte le Parti coinvolte che prevedono norme di origine identiche con le relative possibilità di cumulo.
Trasporto diretto: contrariamente alla regola del trasporto diretto contenuta nella Convenzione PEM, gli invii verso un Paese terzo (p. es. verso l’UE) possono essere suddivisi. Le imprese svizzere che depositano merci originarie in centrali di distribuzione nell’UE o in un altro Paese terzo devono garantire che tali merci siano depositate senza sdoganamento qualora debbano essere successivamente spedite nel Regno Unito.
Disposizioni transitorie: per quanto riguarda la merce esportata entro prima del giorno di uscita dal Regno Unito dall'UE ma non sono ancora state sdoganate all’importazione, l’esportatore può presentare a posteriori un certificato di origine per lo sdoganamento preferenziale. Questi invii devono essere sdoganati provvisoriamente in Svizzera.
Per ottenere informazioni dettagliate su questo argomento rivolgersi a: DFF/AFD, Sezione Accordi di libero scambio e accordi doganali xxxx.xxxxxxxxxxx@xxx.xxxxx.xx
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Accordo sulle agevolazioni doganali e sulla sicurezza doganale Scenario con accordo (deal)
In caso di uscita «ordinata» del Regno Unito dall’UE (con periodo di transizione), le disposizioni dell’accordo tra la Svizzera e l’UE sulle agevolazioni doganali e sulla sicurezza doganale4 rimangono valide anche nell’ambito delle relazioni tra la Svizzera e il Regno Unito.
Concretamente, per le aziende ciò significa che non vi saranno cambiamenti. Come avviene già oggi, la Svizzera, l’UE, la Norvegia e il Regno Unito farebbero parte di uno spazio di sicurezza comune in cui le merci non vengono dichiarate anticipatamente prima di varcare la frontiera e non vengono effettuati controlli di sicurezza. Anche gli scambi di merci tra la Svizzera e gli Stati che non fanno parte dello spazio di sicurezza sarebbero soggetti alle pertinenti disposizioni dell’accordo sulle agevolazioni doganali e sulla sicurezza doganale.
Scenario senza accordo (no deal)
Nel caso in cui il Regno Unito e l’UE non riuscissero a trovare un accordo, per le aziende svizzere vi sarebbero i seguenti cambiamenti:
• fino a quando il Regno Unito e l’UE non stipuleranno un accordo analogo a quello sulle agevolazioni doganali e sulla sicurezza doganale, il Regno Unito uscirebbe dallo spazio di sicurezza comune tra Svizzera, Norvegia e UE e acquisirebbe lo status di Paese terzo;
• le spedizioni di merci dalla Svizzera al Regno Unito per via terrestre e aerea dovrebbero essere dichiarate in anticipo all’Amministrazione federale delle dogane (AFD) prima di varcare la frontiera come avviene per le spedizioni negli altri Paesi terzi, conformemente alle disposizioni dell’accordo sulle agevolazioni doganali e sulla sicurezza doganale. Gli eventuali controlli di sicurezza verrebbero effettuati preliminarmente in Svizzera;
• per le spedizioni per via terrestre dal Regno Unito in Svizzera, al momento dell’ingresso nel suo territorio, come avviene per le spedizioni dagli altri Paesi terzi, l’UE richiederebbe una predichiarazione e svolgerebbe eventuali controlli di sicurezza. Poiché una volta entrate nell’UE le merci si troverebbero già nello spazio di sicurezza, al momento dell’importazione in Svizzera non sarebbero necessarie ulteriori procedure doganali;
• le spedizioni per via aerea dal Regno Unito in Svizzera dovrebbero essere dichiarate in anticipo all’Amministrazione federale delle dogane (AFD) prima di varcare la frontiera come avviene per le spedizioni negli altri Paesi terzi, conformemente alle disposizioni dell’accordo sulle agevolazioni doganali e sulla sicurezza doganale. Gli eventuali controlli di sicurezza verrebbero effettuati dopo l’arrivo in Svizzera delle merci. Non sarebbero invece necessari controlli in caso di spedizione successiva nell’UE da un aeroporto svizzero;
• non è ancora chiaro se anche il Regno Unito intenda applicare misure di sicurezza doganale per l’importazione e l’esportazione delle merci. In tal caso anche le spedizioni verso il Regno Unito dovrebbero essere annunciate in anticipo prima di varcare la frontiera.
Per ottenere informazioni dettagliate su questo argomento rivolgersi a: DFF/AFD, Sezione Accordi di libero scambio e accordi doganali xxxxxxx.xxxxxx@xxx.xxxxx.xx
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Assistenza amministrativa e assistenza giudiziaria internazionale in ambito doganale Scenario con accordo (deal)
In caso di uscita «ordinata» del Regno Unito dall’UE (con periodo di transizione), nell’ambito delle relazioni tra Svizzera e Regno Unito sarebbero ancora applicabili i seguenti accordi:
• accordo tra la Svizzera e l’UE sulla lotta contro la frode del 20045;
• nel settore dell’assistenza giudiziaria – per le questioni relative al diritto doganale – la Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale (CEAG)7 e il Secondo Protocollo addizionale alla CEAG8.
Concretamente, ciò significa che per l’amministrazione, i privati e le aziende non sono previsti cambiamenti in materia di assistenza amministrativa e assistenza giudiziaria internazionale.
Scenario senza accordo (no deal)
Nel caso in cui il Regno Unito e l’UE non riuscissero a trovare un accordo, la Svizzera e il Regno Unito hanno concordato di mantenere, nei limiti del possibile, a livello bilaterale i diritti e i doveri reciproci in materia di assistenza amministrativa e giudiziaria dopo l’uscita del Regno Unito dall’UE. In tal modo gli accordi summenzionati continuerebbero ad essere applicati senza modifiche. Fatta salva l’applicazione di un tale accordo bilaterale, concretamente ciò significa che non sono previsti cambiamenti in materia di assistenza amministrativa e assistenza giudiziaria internazionale per l’amministrazione, i privati e le aziende.
Per ottenere informazioni dettagliate su questo argomento rivolgersi a: DFF/AFD, Ufficio centrale antifrode doganale xxxxxx.xxxxxxx@xxx.xxxxx.xx
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DFGP/UFG, Ambito direzionale Assistenza giudiziaria internazionale, xxxxxxxxx.xxxxx@xx.xxxxx.xx
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Accordo sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità (MRA)
Scenario con accordo (deal)
In caso di uscita «ordinata» del Regno Unito dall’UE (con periodo di transizione), le disposizioni dell’MRA9 Svizzera-UE relative al commercio di prodotti industriali tra la Svizzera e il Regno Unito rimangono valide. Di conseguenza, i fabbricanti potranno continuare a vendere sia in Svizzera che nel Regno Unito i loro prodotti industriali nei 20 settori contemplati dall’MRA in base a una sola valutazione (effettuata in Svizzera, nell’UE o nel Regno Unito). A queste condizioni gli operatori economici rimangono esentati dagli obblighi sanciti nell’MRA. Per le imprese e per gli organismi di valutazione della conformità non sono previsti cambiamenti.
Scenario senza accordo (no deal)
Nel caso in cui il Regno Unito e l’UE non riuscissero a trovare un accordo, dopo l’uscita del Regno Unito dall’UE l’accordo tra la Svizzera e l’UE sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità (MRA) perderebbe la sua validità per quanto riguarda il commercio bilaterale tra la Svizzera e il Regno Unito.
L’accordo commerciale firmato dalla Svizzera e dal Regno Unito prevede il mantenimento dei capitoli «Veicoli a motore», «Buona prassi di laboratorio (BPL)» e «Ispezioni della buona pratica di fabbricazione e certificazione delle partite dei medicinali». Per i restanti capitoli dell’accordo la soluzione preferita, nei limiti del possibile, è la conclusione di un «MRA tradizionale» per evitare la doppia valutazione della conformità. Nell’accordo il Paese di importazione si impegna a riconoscere le valutazioni di conformità svolte nel Paese di esportazione se il prodotto è stato fabbricato secondo le prescrizioni tecniche del Paese di importazione e la valutazione della conformità è stata svolta da un organismo del Paese di esportazione riconosciuto ai sensi dell’Accordo. Si tratta dello stesso approccio dell’MRA stipulato tra Svizzera e Canada. I colloqui tra Svizzera e Regno Unito sono ancora in corso.
Per ottenere informazioni dettagliate su questo argomento rivolgersi a:
DEFR/SECO, Servizi specializzati economia esterna, Misure non tariffarie xxx@xxxx.xxxxx.xx
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Accordo agricolo
Scenario con accordo (deal)
In caso di uscita «ordinata» del Regno Unito dall’UE (con periodo di transizione), durante il periodo di transizione l’accordo agricolo10 tra la Svizzera e l’UE continuerà ad essere applicato anche al Regno Unito. Durante questo periodo il Regno Unito continuerà a godere dello stesso trattamento riservato ai Paesi membri dell’UE per quanto riguarda gli aspetti contrattuali e doganali. Per le aziende ciò significa che l’accordo agricolo Svizzera-UE potrà essere applicato senza modifiche fino alla fine del periodo di transizione anche nell’ambito del commercio tra la Svizzera e il Regno Unito e che per il momento non vi sono cambiamenti.
Scenario senza accordo (no deal)
Nel caso in cui il Regno Unito e l’UE non riuscissero a trovare un accordo, dopo l’uscita del Regno Unito dall’UE l’accordo agricolo Svizzera-UE non sarebbe più applicabile al Regno Unito. L’accordo commerciale firmato dalla Svizzera e dal Regno unito prevede, nei limiti del possibile, il mantenimento a livello bilaterale dei diritti e dei doveri reciproci sanciti nell’accordo agricolo Svizzera-UE in un nuovo accordo bilaterale Svizzera-Regno Unito.
Per i diversi settori (allegati) dell’accordo agricolo vi saranno diversi tipi di conseguenze.
Accordo agricolo, allegati 1-3, 7, 8, 10, 12
Nei settori dell’accordo agricolo Svizzera-UE che non si basano sull’armonizzazione giuridica o sul riconoscimento dell’equivalenza normativa tra la Svizzera e l’UE (contingenti tariffari, libero scambio di formaggio, indicazioni geografiche, vini e bevande alcoliche, norme di commercializzazione per i prodotti ortofrutticoli freschi) è possibile concordare soluzioni bilaterali che facciano riferimento all’accordo agricolo Svizzera-UE. In questo settore le relazioni commerciali possono essere portate avanti secondo la prassi attuale.
Le norme di origine applicabili agli allegati 1-3 dell’accordo agricolo rimandano al protocollo
n. 3 dell’accordo di libero scambio (si veda il fact sheet sulle norme di origine preferenziali del protocollo n. 3 dell’accordo di libero scambio Svizzera-UE).
Accordo agricolo, allegati 4-6 e 9
Alla luce dell’armonizzazione giuridica e del riconoscimento della conformità delle legislazioni tra la Svizzera e l’UE nei settori non tariffari, è probabile che in caso di mancato accordo non sia possibile mantenere lo status quo per quanto riguarda questi allegati (settore fitosanitario, alimentazione degli animali, sementi, prodotti agricoli e alimentari ottenuti con il metodo di produzione biologico). Per le imprese e i privati ciò significa che il commercio nel settore dell’alimentazione degli animali sarebbe possibile solo a patto di rispettare le norme vigenti in Svizzera e sarebbe limitato alle materie prime, agli alimenti composti, agli additivi per alimenti per animali e alle premiscele commerciabili nei due Paesi. La commercializzazione comune delle sementi riguarderebbe quindi solo le varietà negoziabili nei due Paesi.
Per i vegetali e i prodotti vegetali di cui all’allegato 5 Parte B dell’ordinanza sulla protezione dei vegetali11 verrebbe ripristinato l’obbligo di presentare un certificato fitosanitario e quindi di inoltrare una dichiarazione preliminare al Servizio fitosanitario federale e svolgere un controllo fitosanitario al momento dell’arrivo in Svizzera. Tuttavia, per le importazioni che arrivano in Svizzera via terra questi controlli dovrebbero essere effettuati nello spazio
fitosanitario comune Svizzera/UE (p. es. in Francia, Belgio o nei Paesi Bassi a seconda del tragitto e del mezzo di trasporto utilizzato), come avviene per le merci provenienti dagli altri Paesi terzi. Per quanto riguarda i prodotti biologici, in assenza di un accordo bilaterale tra la Svizzera e il Regno Unito i prodotti certificati come «biologici» nel Regno Unito non sarebbero più riconosciuti come tali in Svizzera.
Per ottenere informazioni dettagliate su questo argomento rivolgersi a:
DEFR/UFAG, settore Relazioni commerciali xxxxxxxx.xxxx@xxx.xxxxx.xx
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Accordo agricolo, allegato 11 («accordo veterinario»)
Scenario con accordo (deal)
In caso di uscita «ordinata» del Regno Unito dall’UE (con periodo di transizione), quest’ultimo continuerà a far parte dello spazio veterinario a cui appartiene la Svizzera in virtù dell’allegato dell’accordo agricolo12 concernente il settore veterinario. Non vi saranno quindi cambiamenti per quanto riguarda le relazioni tra la Svizzera e il Regno Unito in ambito veterinario. Per le aziende e per i privati ciò significa che l’accordo veterinario tra la Svizzera e l’UE potrà essere applicato senza modifiche fino alla fine del periodo di transizione anche nell’ambito del commercio tra la Svizzera e il Regno Unito e che per il momento non vi sono cambiamenti.
Scenario senza accordo (no deal)
Nel caso in cui il Regno Unito e l’UE non riuscissero a trovare un accordo, il Regno Unito non farebbe più parte di questo spazio e acquisirebbe lo status di Paese terzo. L’espressione
«Paese terzo» designa tutti gli Stati ad eccezione degli Stati membri dell’UE, dell’Islanda e della Norvegia. Gli animali e i prodotti animali provenienti dai Paesi terzi possono essere importati in Svizzera solo a determinate condizioni.
Dopo l’uscita del Regno Unito dall’UE, non si può escludere un’interruzione del commercio di animali e prodotti animali provenienti dal Regno Unito verso la Svizzera (e lo spazio veterinario nel suo insieme) che durerà finché il Regno Unito sarà inserito nella lista dei Paesi terzi dell’UE. La durata di questo periodo dipenderà unicamente dall’UE.
In virtù dell’accordo agricolo, la Svizzera utilizza le stesse liste dell’UE e non appena il Regno Unito sarà riconosciuto come Paese terzo potrà nuovamente esportare in Svizzera e nell’UE animali e prodotti animali, che sarebbero però soggetti alle regole di importazione dell’UE per i Paesi terzi. La legislazione vigente relativa all’importazione, al transito e all’esportazione di animali e prodotti animali può essere consultata sul sito dell’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV):
xxxxx://xxx.xxx.xxxxx.xx/xxx/xx/xxxx/xxxxxx-xxx-xxxxxx/xxxxxx-xxx- vollzugsgrundlagen/gesetzgebung.html.
Per ottenere informazioni dettagliate su questo argomento rivolgersi a:
Infodesk USAV xxxx@xxx.xxxxx.xx
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Accordo sugli appalti pubblici Scenario con accordo (deal)
Nel caso in cui il Regno Unito decida di uscire in maniera «ordinata» dall’UE (con periodo di transizione) e di continuare a partecipare all’accordo plurilaterale dell’OMC sugli appalti pubblici, le relazioni in materia di appalti pubblici tra la Svizzera e il Regno Unito continuerebbero a essere disciplinate dall’accordo plurilaterale dell’OMC sui mercati e dall’accordo bilaterale sugli appalti pubblici tra la Svizzera e l’UE13, che continuerà ad applicarsi al Regno Unito per tutta la durata del periodo di transizione. Concretamente, per gli operatori e gli enti aggiudicatori ciò significa che non dovrebbero esserci cambiamenti.
Scenario senza accordo (no deal)
Nel caso in cui il Regno Unito e l’UE non riuscissero a trovare un accordo, l’accordo commerciale firmato dalla Svizzera e dal Regno Unito prevede il mantenimento a livello bilaterale dei diritti e dei doveri reciproci sanciti nell’accordo bilaterale Svizzera-UE sugli appalti pubblici dopo l’uscita del Regno Unito dall’UE. In linea di massima le disposizioni dell’attuale accordo bilaterale Svizzera-UE e dell’accordo OMC sugli appalti pubblici (se il Regno Unito non è ancora parte dell'accordo multilaterale dell'OMC sugli appalti pubblici al momento del ritiro dall'UE) verranno riprese in un accordo bilaterale tra la Svizzera e il Regno Unito.
Per ottenere informazioni dettagliate su questo argomento rivolgersi a:
DEFR/SECO, Commercio mondiale xxxxxxxx.xxxxxxxx@xxxx.xxxxx.xx
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