CONTRATTO DI COMODATO USO GRATUITO REDATTO IN DATA
CONTRATTO DI COMODATO USO GRATUITO REDATTO IN DATA
La società SIECI s.r.l. con sede a Palermo, in xxx Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx x.000 , partita iva 05880530828, di seguito indicato con la qualifica di "Comodante", nella qualità di proprietario del seguente bene: GSM Opener, per l’apertura del cancello automatico da telefono
ed il nella qualità di amministratore pro-tempore del condominio sito
in via codice fiscale: ,
di seguito indicato con la qualifica di "Comodatario", stipulano e convengono quanto segue:
1. OGGETTO E SCOPO
0.0.Xx Comodante consegna in comodato d’uso gratuito al Comodatario, che accetta, l’installazione
dell’apparecchio per l’apertura da telefono del cancello sito in via , affinché se ne serva gratuitamente per l’uso e la durata qui di seguito concordati.
0.0.Xx Comodante non si ritiene in ogni caso responsabile degli eventuali danni creati dagli utenti per smarrimento, furto o abbandono del telefono cellulare che possa generare azioni fraudolente da parte di terzi.
0.0.Xx Comodatario deve fornire una SIM utile per il funzionamento dell’apparecchiatura.
0.0.Xx Comodatario si servirà del bene sopra descritto con la dovuta diligenza, esclusivamente per uso cui è previsto e si impegna a non destinare il bene a scopi differenti.
0.0.Xx Comodatario si obbliga a conservare e custodire il bene comodato e non potrà, senza il consenso del Comodante, concederne a terzi il godimento, neppure temporaneo, sia a titolo gratuito sia a titolo oneroso.
2. DURATA E RESTITUZIONE DEL BENE COMODATO
0.0.Xx durata del presente comodato sarà di 90 giorni a partire dalla data del .
2.2.Alla scadenza concordata, il Comodatario si obbliga a restituire al Comodante il bene oggetto del presente contratto nello stesso stato in cui si trova all’atto della consegna o in alternativa a stipulare un contratto di noleggio a lungo termine del bene.
3. DISCIPLINA DEL CONTRATTO
0.0.Xx presente contratto è disciplinato, per tutto quanto non è previsto nel presente atto, dalle norme degli artt. 1803-1812 del Codice Civile, alle quali le parti si rimettono.
4. SPESE
4.1.Eventuali spese del presente atto, e tutte quelle accessorie, sono a carico del Comodatario.
Letto, approvato e sottoscritto
IL COMODANTE IL COMODATARIO
Art. 1803 Nozione
Il comodato è il contratto col quale una parte consegna all'altra una cosa mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l'obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta. Il comodato è essenzialmente gratuito.
Art. 1804 Obbligazioni del comodatario
Il comodatario è tenuto a custodire e a conservare la cosa con la diligenza del buon padre di famiglia (1176). Egli non può servirsene che per l'uso determinato dal contratto o dalla natura della cosa. Non può concedere a un terzo il godimento della cosa senza il consenso del comodante.
Se il comodatario non adempie gli obblighi suddetti, il comodante può chiedere l'immediata restituzione della cosa, oltre al risarcimento del danno.
Art. 1805 Perimento della cosa
Il comodatario è responsabile se la cosa perisce per un caso fortuito a cui poteva sottrarla sostituendola con la cosa propria, o se, potendo salvare una delle due cose, ha preferito la propria.
Il comodatario che impiega la cosa per un uso diverso o per un tempo più lungo di quello a lui consentito, è responsabile della perdita avvenuta per causa a lui non imputabile, qualora non provi che la cosa sarebbe perita anche se non l'avesse impiegata per l'uso diverso o l'avesse restituita a tempo debito (1221).
Art. 1806 Stima
Se la cosa è stata stimata al tempo del contratto, il suo perimento è a carico del comodatario, anche se avvenuto per causa a lui non imputabile.
Art. 1807 Deterioramento per effetto dell'uso
Se la cosa si deteriora per solo effetto dell'uso per cui è stata consegnata e senza colpa del comodatario, questi non risponde del deterioramento.
Art. 1808 Spese per l'uso della cosa e spese straordinarie
Il comodatario non ha diritto al rimborso delle spese sostenute per servirsi della cosa. Egli però ha diritto di essere rimborsato delle spese straordinarie sostenute per la conservazione della cosa, se queste erano necessarie e urgenti (2756).
Art. 1809 Restituzione
Il comodatario è obbligato a restituire (1246, 2930) la cosa alla scadenza del termine convenuto o, in mancanza di termine, quando se ne è servito in conformità del contratto.
Se però, durante il termine convenuto o prima che il comodatario abbia cessato di servirsi della cosa, sopravviene un urgente e impreveduto bisogno al comodante, questi può esigerne la restituzione immediata.
Art. 1810 Comodato senza determinazione di durata
Se non è stato convenuto un termine né questo risulta dall'uso a cui la cosa doveva essere destinata, il comodatario è tenuto a restituirla non appena il comodante la richiede.
Art. 1811 Morte del comodatario
In caso di morte del comodatario, il comodante, benché sia stato convenuto un termine, può esigere dagli eredi l'immediata restituzione della cosa.
Art. 1812 Danni al comodatario per vizi della cosa
Se la cosa comodata ha vizi tali che rechino danno a chi se ne serve, il comodante e tenuto al risarcimento (1223) qualora, conoscendo i vizi della cosa, non ne abbia avvertito il comodatario.