COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT DEL CONI LODO ARBITRALE
Collegio di Garanzia dello Sport in funzione Arbitrale
Prot. n. 00349/2022
Lodo n. 1
Anno 2022
COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT DEL CONI LODO ARBITRALE
COLLEGIO ARBITRALE COMPOSTO DA
Prof. Avv. Xxxxxxxx Xxxxxxxx
PRESIDENTE designato ex art. 2, comma 6, del Regolamento arbitrale
Prof. Avv. Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx
$5%,752 QRPLQDWR GDOO¶LVWDQWH
Avv. Xxxxxx Xxxxxxx
ARBITRO nominato per la parte intimata, ex art. 2, comma 5, del Regolamento
Nel procedimento arbitrale promosso dal
Sig. DI XXXXX Xxxxxxxx, Agente Sportivo, iscritto nel registro FIGC con n. 1136 e iscritto
presso il CONI con il numero di WHVVHUD UDSSUHVHQWDWR Re ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Roma, Via Xxxxxxxx Xxxxxx, n. 21,
- Parte istante -
contro
la società Sportiva GENOA CFC S.p.A., affiliata alla Federazione Italiana Giuoco Calcio, con sede sociale in Genova, Villa Xxxxxx, Via Ronchi, n.67, p.iva 00973790108, in persona del legale rappresentante pro tempore.
Collegio di Garanzia dello Sport Comitato Olimpico Nazionale Italiano 00135 Roma, Foro Italico
Telefono x00 00 0000 0000 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxx.xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxx.xxxx.xx
- Parte intimata ±
***
1. 6HGH GHOO¶$UELWUDWR
/D VHGH GHOsOtat¶a f$isUsaEta LinWRUomDa,WpRres soqi l CONI. Le udienze arbitrali si sono svolte anche avvalendosi di modalità telematiche su piattaforma Microsoft Teams.
2. Regolamento arbitrale
Il presente procedimento è stato instaurato in virtù del Regolamento arbitrale (approvato con deliberazione del Consiglio Nazionale CONI n. 1654 del 17 dicembre 2019) dinanzi al Collegio di
*DUDQ]LD GHOOR 6SbiRs dUelWlo StGatLuto dFelXCLON I,DinOfuOnz¶ioDneUaWrbi tra le irr itu ale, per
la risoluzione delle controversie SUHYLVWH GDOO¶DUW FRPPD Agenti Sportivi, approvato con deliberazione n. 1630 del Consiglio Nazionale del 26 febbraio
2019.
In Fatto
&RQ LVWDQ]D GL DUELWUDWR GHO JHQQDLR d el 5HJRODPHQWR $JHQWL &21, O¶$JHQWDHW U6RSFRLUQWLRY RG H*OLOD¶Q$O
Del Re, avanzava richiesta di pagamento della somma di euro 500.000,00= (cinquecentomila/00), oltre accessori ed interessi, nei confronti della Società Genoa Cricket and Football Club S.p.A., in virtù del contratto sottoscritto in data 10 giugno 2021, con il quale la predetta Società ligure aveva conferito al suddetto istante il mandato in via esclusiva avente ad oggetto la conclusione di un contratto di prestazione sportiva professionistica del calciatore Xxxxxxxxxx Xxxxx, contestualmente indicando, come proprio arbitro di parte, il Prof. Avv. Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx, il quale ha ritualmente accettato la nomina. La Parte istante fonda la richiesta in forza di contratto di mandato volto alla cura, da parte dell'istante Agente Sportivo,
GHJOL LQWHUHVVL GHOOD 6RFLHWj *HQRD aFzioRneQn elSle DUWLF trattative dirette alla stipula del contratto di prestazione sportiva con il calciatore Xxxxxxxxxx
Xxxxx, prestando consulenza nell'attività diretta alla definizione, durata, compenso ed ogni altra pattuizione del contratto.
Parte intimata non XX XXXXXXXXXX XX XXXXX]XX X XXX XXXXXXX previsti dal Regolamento Arbitrale di settore. Il Presidente del Collegio di Garanzia provvedeva, TXLQGL DL VHQVL GHOO¶DUW FRPPDlia F alc on eG, cHheOh a 5HJRO ritualmente accettato la nomina.
I due arbitri hanno convenuto la nomina del terzo arbitro con funzioni di Presidente, indicandolo nella persona del Prof. Avv. Xxxxxxxx Xxxxxxxx, che, con dichiarazione del 1° febbraio 2022, ha accettato.
La data di celebrazione della prima udienza veniva fissata al 7 febbraio 2022, in modalità WHOHPDWLFD SHU HIIHWWR GHOOH QRWH GLVSRVL-]LRQL
19), onde esperire il prescritto tentativo obbligatorio di conciliazione.
Alla richiamata udienza arbitrale, il Collegio Arbitrale dava atto della assenza della società Sportiva Genoa CFC S.p.A.
Preso atto della acclarata impossibilità di addivenire ad una conciliazione, il Collegio Arbitrale dichiarava esperito senza successo il tentativo di conciliazione e fissava la successiva udienza di discussione per il 14 febbraio 2022, alle ore 09:00; veniva in tal senso emanata apposita
Ordinanza (prot. 00135/2022 GHO IHEEUDLR DXWRUL]]DQG note.
$OO¶XGLHQ]D , GchLe si Gè LsvVoltFa Xxx XxxXxxxXxxXxxXxxXxxx, il Collegio Arbitrale prendeva atto della presenza del solo difensore della parte istante, Avv. Guido Del Re (a tutela degli interessi del sig. Xxxxxxxx Xx Xxxxx).
Risultava essere, invece, contumace la parte intimata (Genoa CFC S.p.A.). Il Collegio Xxxxxxxxx chiedeva alla parte costituita se, nelle more, fosse intervenuto un accordo transattivo per il bonario componimento della controversia di cui in epigrafe.
L'avv. Del Re rappresenta di non essere stato contattato dalla intimata Genoa CFC S.p.A. né di aver ricevuto alcuna proposta sottesa all'individuazione di un'ipotesi transattiva, riportandosi a quanto dedotto e prodotto nell'atto introduttivo.
Su tali premesse, il Collegio, preso atto di quanto rappresentato dal difensore di parte istante, tratteneva la causa in decisione come da verbale di udienza del 14 febbraio 2022.
In Diritto
/¶LVWDQ]D SUHVHQWDWD GDOO¶$JHQWH 6SRUWLYR 6LJ
intimata Genoa CFC S.p.A. è ammissibile e fondata, meritando, pertanto, accoglimento.
,Q YHUR O¶$JHQWH 6SRUWLYR KD ULWXDOPHQWH GHSRVL
pattuizione di esclusiva, stipulato con la suddetta Società, in data 10 giugno 2021, e avente ad RJJHWWR H[ DUW GHOO¶$FFRUG³«Rl a cLonQclWusHioJneU, ilDriWnnLovYo Ro GHO la risoluzione di un contratto di prestazione sportiva professionistica« del seguente calciatore
$OHNVDQGH. UIl con%trXattNo VritDua´lmente depositato presso la Commissione Agenti FIGC, in data 21 giugno 2021, come da PEC di conferma del 27 giugno 2021.
/H GRJOLDQ]H GL SDUWH LVWDQWH GHULYDQR GDO PDQFD GHOO¶$FFRUGR LQWHJUPDWQLGYDRW R G HOU XFEURLQFWDUWDWR WR³ 7HGULP LQL
SDJDPHQWR´ GHOO¶$FFRUGR LQWIHvi J UDOWOLDY R,´O HGYWHHWOQH LUFYDRD Q ³WSDUDW
il pagamento della somma omnicomprensiva pari ad euro 3.000.000,00= (tre milioni/00), oltre fiscalità, prevedendosi una rateazione secondo il seguente calendario:
x euro 500.000,00= (cinquecentomila/00) al 15.07.2021;
x euro 500.000,00= (cinquecentomila/00) al 03.01.2022;
x euro 500.000,00= (cinquecentomila/00) al 30.03.2022;
x euro 500.000,00= (cinquecentomila/00) al 15.07.2022;
x euro 500.000,00= (cinquecentomila/00) al 30.03.2023;
x euro 500.000,00= (cinquecentomila/00) al 31.07.2023.
E, in vero, nonostante si concludesse il contratto con il calciatore Xxxxxxxxxx Xxxxx, la Società Genoa CFC S.p.A. non provvedeva ad onorare il pagamento del primo rateo con scadenza al 15 luglio 2021. Su queste basi, in data 1° settembre 2021, le parti sottoscrivevano quindi accordo transattivo, onde consentire alla Società Genoa CFC S.p.A. un più agevole adempimento, salvo la decadenza dal beneficio del termine in caso di mancato pagamento anche di una sola rata ex
art. F F ,Q OXRJR GHOO¶RULJLQDULR DPPRQWDUH Società *HQRD &)& 6 S $ RIIULYD D WLWROR , WdiUcDui QVDWW 200.000,00 da pagarsi al 30 novembre 2021 e la rimanente somma (pari a euro 250.000,00) da
pagarsi entro il 30 dicembre 2021. Termini da intendersi, evidentemente, a beneficio del debitore.
La Società Genoa CFC S.p.A., tuttavia, non solo risultava inadempiente rispetto ai contenuti GHOO¶DFFRUG, Rma nWonUpDaQgaVvaDnWepWpuLreYlRa seconda rata, con termine al 3 gennaio 2022, sì da giustificare la diffida di pagamento e messa in mora, del 9 gennaio 2022, con cui si intimava al Genoa il pagamento del quantum debitum (in relazione alle prestazioni già maturate)
entro il termine ultimo del 20 gennaio 2022, FRQ O¶DYYHUWHQ]D FKH LQ PD sarebbe proceduto a presentare istanza di Arbitrato innanzi al Collegio di Garanzia del CONI.
1HOO¶LVWDQ]D SUHVHQWDWD D TXHVWR &ROOHJLR SDU
condanna del Genoa CFC S.p.A. al pagamento della somma di euro 500.000,00, oltre IVA e con gli interessi in misura pari al tasso legale, nonché delle spese legali, dei diritti del CONI e degli onorari per il Collegio arbitrale.
$OOD OXFH GL TXDQWR SUHPHVVR O¶LVWDQ]D LQ ULWR
accolta.
La circostanza che la Società Genoa CFC S.p.A. intimata abbia deciso di non costituirsi in udienza e, quindi, sia da ritenersi contumace, non è di ostacolo alla prosecuzione del giudizio arbitrale.
In siffatte circostanze, la legittimità del lodo riposa sulla verifica della regolarità della notifica QRQFKp VXOO¶DFFHUWDPHQWR GHOOH PRWLYD]LRQL± GHOO
come noto ±non solo hanno lo scopo di tutelare le parti in causa, ma sono altresì intese a garantire il rispetto del principio del contraddittorio nonché la regolarità del giudizio sulla base
della conoscenza/conoscibilità dello stesso. ,O &ROOHJLR SUHQGHQGR D FRQFLOLD]LRQH GHO IHEEUDLR GHOO¶DVVHQ]
Od¶ieXnza del 14 febbraio invitando a darne notizia, anche stavolta per il tramite della notifica via PEC, a parte convenuta che, dunque, già solo per questo non poteva non essere a conoscenza GHOO¶LQVWDXUDWR SURFHGLPHQWR DUELWUDOH
Ne consegue che la mancata presentazione di parte intimata è espressiva della sua chiara intenzione di non presentarsi.
1RQ SHU TXHVWR OD FRQWXPDFLD GHO FRQYHQXWR VROO
della sua pretesa. Se è vero che il suo onere probatorio risulta meno JUDYH SHU O¶DVV eventuali contestazioni che inficino la veridicità delle sue allegazioni, è anche vero che O¶LVWDQWH comunque tenuto a provare il fondamento della sua pretesa, onde offrire al Collegio elementi
sufficienti ad assumere una decisione che sia rispettosa del principio di equità e di giustizia VRVWDQ]LDOH 7DOH RQHUH QHOOD VSHFLH DSSDUH
documentale di una serie di fatti, da cui emerge in maniera inequivoca che: 1) esiste un contratto a prestazioni corrispettive; 2) che una parte ha adempiuto alla sua prestazione, rendendo possibile la conclusione del contratto fra il Genoa e il calciatore Xxxxxxxxxx Xxxxx; 3)
FKH O¶DOWUD SDUWH QRQ KD DGHPS, LSXUR HDVOV HXQSUGDDRJW DRP³´HP QDWLWR
tempo (ovverossia, sia scaduto il termine).
In assenza di contestazioni del rapporto contrattuale - cosa che, nella specie, pare pacifica, DWWHVR FKH O¶DFFR° sUetGteRmb reW2U02D1 QsoVtteDndWeWunLaYchRia raGricHogOni zio ne di debito ex art. 1988 c.c., giacché se fosse contestato il rapporto fondamentale non si capirebbero le ragioni per cui si è pacificamente addivenuti allo stesso - è pacifico che il debitore di una somma
di danaro risponde pur in assenza di una condotta colpevole (Cass., 2013/2577), a meno di VRSUDYYHQLHQ]H FRPXQTXH HVWUDQHH DO ULVFKLR LQH
danaro. Sempre che di tanto sia offerta prova, cosa che nella specie non è accaduto.
Questo Collegio ritiene, pertanto, che, se è vero che la non contestazione, da parte del convenuto contumace, non comporta automaticamente la tacita ammissione dei fatti o delle UDJLRQL GHOO¶DWWRUH q DQFKH YHUR FKH TXL SHU
ritenere che la Società Genoa CFC S.p.A. sia inadempiente rispetto agli obblighi contrattualmente assunti.
Sussistono, quindi, giusti motivi per condannare la società sportiva Genoa CFC S.p.A. al pagamento delle spese per assistenza difensiva, oltre spese generali, IVA e CPA, nonché dei diritti del CONI.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando all'unanimità
6L DFFRJOLH O¶LVWDQ]D DYDQ]DWD GD SDUWH LVWDQWH
Nel merito, si accoglie l'istanza arbitrale di cui in epigrafe e, per l'effetto, si condanna l'intimata Società Genoa CFC S.p.A. al pagamento del quantum debitum pari a euro 500.000,00= (cinquecentomila/00), oltre accessori di legge, se dovuti. Le spese legali e i diritti amministrativi del CONI seguono la soccombenza.
Dispone definitivamente, a carico della parte soccombente, fatto salvo il vincolo di solidarietà fra le parti, il versamento, ai sensi dell'art. 9, comma 6, del Regolamento, a titolo di onorari e spese di funzionamento del Collegio arbitrale, del residuo importo nonché - sempre a carico della parte soccombente e fatto salvo il vincolo di solidarietà fra le parti - il pagamento, in favore del CONI, delle spese generali di cui al punto 2.b.2.2, lett.b), della Tabella, come da separata ordinanza.
Dispone la comunicazione del presente lodo alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.
Così deciso nella sede arbitrale di Roma, in data 14 febbraio 2022.
Il Presidente
X.xx Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx, 22 marzo 2022
/¶$UELWUR X.xx Xxxxxxx Xxxxxxx Roma, 22 marzo 2022
L'Arbitro
X.xx Xxxxxx Xxxxxxx Roma, 22 marzo 2022
Depositato in Roma, presso la Segreteria del Collegio, in data 30 marzo 2022. La Segreteria del Collegio di Garanzia dello Sport