ACCORDO
ACCORDO
TRA
Aimeri Ambiente S.r.l. EnergeticAmbiente S.r.l.
E
Banca Carige S.p.A. - Cassa di Risparmio di Genova e Imperia Biella Leasing S.p.A.
BNP Paribas Lease Group S.A. CNH Industrial Financial Services S.A.
Credit Agricole Leasing Italia S.r.l. Mediocredito Italiano S.p.A. MPS Leasing & Factoring S.p.A.
Selmabipiemme Leasing S.p.A. Unicredit Leasing S.p.A.
Milano, [•] 2016
INDICE
1. Premesse, Allegati e Definizioni 7
2. Condizioni Sospensive - Data di Efficacia 11
3. Risoluzione dei Contratti di Leasing Pendenti 12
4. Soddisfazione dei Crediti Leasing Automezzi/Cassonetti 13
6. Nuovi Contratti di Leasing 14
7. Utilizzo degli Automezzi e dei Cassonetti 15
8. Leasing Immobiliare CreAgricole 16
9. Dichiarazioni e garanzie. 17
13. Legge applicabile e foro esclusivo 30
14. Imposte, tasse, spese e costi 30
ACCORDO
TRA
AIMERI AMBIENTE S.R.L. con sede legale in Rozzano (MI), Strada 4, Palazzo Q6, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano n. 00991830084, ammessa alla procedura di concordato preventivo “con riserva” con decreto del Tribunale di Milano del 3- 4.8.2016, in persona del [•] (“Aimeri”)
EnergeticAmbiente S.r.l., con sede legale in Rozzano (MI), Strada 4, Palazzo Q6, P.IVA,
C.F. e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano n. 02487130813, in persona del [•] (“EnergeticAmbiente”)
(Aimeri ed Energeticambiente sono di seguito definite, congiuntamente, le “Società”)
- da una parte -
E
Banca Carige S.p.A. - Cassa di Risparmio di Genova e Imperia, con sede legale in
Genova, Via Cassa di Risparmio 15, codice fiscale, P. IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Genova n. 03285880104, in persona del legale rappresentante pro-tempore [•] (di seguito, “Carige”);
BIELLA LEASING S.P.A., con sede legale in Biella, Via Italia, 2, codice fiscale, P. IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Biella n. 00528570021, appartenente al Gruppo Banca Sella, in persona del legale rappresentante pro-tempore [•] (di seguito “Biella Leasing”);
BNP Paribas Lease Group S.A. (già BNP Paribas Lease Group S.p.A.), con sede legale in [•], [•], 16/18, codice fiscale, P. IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano n. [•], in persona del legale rappresentante pro-tempore [•] (di seguito “BNP”);
CNH Industrial Financial Services S.A., con sede legale in Francia, 91150 - Morigny Champigny, 16- 18 Rue des Rochettes, e sede secondaria in Torino, Largo Stura Lazio 39, codice fiscale n. 94130500369, P.IVA n. 03117240360, in persona del [•] (“CNH”);
CREDIT AGRICOLE LEASING ITALIA S.R.L., con sede legale in Milano, Via Imperia 37, codice fiscale, P. IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano n. 09763970150, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.A., appartenente al Gruppo Bancario Cariparma Crédit Agricole, in persona del [•] (di seguito “CreAgricole”);
MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A., con sede legale in Milano, Via Montebello 18, codice fiscale e partita IVA e numero di iscrizione nel registro delle imprese di Milano n. 1330040150, società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Intesa Sanpaolo S.p.A. ed appartenente al Gruppo Intesa Sanpaolo, in persona del legale rappresentante pro-tempore [•] (“Mediocredito”)
MPS Leasing & Factoring S.p.A., con sede legale in Siena, Via A. Moro 11/13, P. IVA n. 01073170522, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Siena n. 92034720521, soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena, d in persona del legale rappresentante pro-
tempore [•] (di seguito “MPS”);
SELMABIPIEMME LEASING S.P.A., con sede legale in Milano, Via Battistotti Sassi 11/A, codice fiscale, P. IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano n. 00882980154, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Mediobanca S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore [•] (di seguito “Selmabipiemme”);
UNICREDIT LEASING S.P.A., con sede legale in Milano, Via Cambi 5, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano n. 03648050015, P. IVA n. 04170380374, appartenente al Gruppo Bancario Unicredit, in persona del legale rappresentante pro-tempore (di seguito “Unicredit”);
(Carige, Biella Leasing, BNP, CNH, CreAgricole, Mediocredito, MPS, Selmabipiemme e Unicredit sono di seguito definite, congiuntamente, le “Società di Leasing”)
- dall’altra parte -
(tutte le parti di questo accordo, comprese quelle che lo divengano per effetto di adesione ai sensi dell’articolo 1332 c.c., sono anche definite collettivamente come “Parti” o, singolarmente, come “Parte”)
PREMESSO CHE
A. Aimeri è una società già operativa nel settore dell’igiene ambientale che, fino al 21.6.2016, ha svolto, a favore di Pubbliche Amministrazioni appaltanti e committenti privati, attività di raccolta e smaltimento di rifiuti. Attività, queste, che a decorrere dal 22.6.2016 sono svolte da Energeticambiente (controllata al 100% da Aimeri) in forza del contratto d’affitto d’azienda di cui alla successiva Premessa H.
B. In data 20.1.2014, Biancamano Holding S.A. (allora denominata Biancamano Luxembourg S.A., di seguito “Biancamano Holding”), Biancamano S.p.A. (“Biancamano”), Aimeri, le Banche (come infra definite), le Società di Leasing, Fineco Leasing S.p.A., Palladio Leasing S.p.A., Teleleasing S.p.A. in liquidazione, Ing Lease Italia S.p.A., International Factors Italia - Ifitalia S.p.a. (“Ifitalia”) e Loan Agency Services S.r.l. (in qualità di “agente”) hanno stipulato un “accordo di ristrutturazione del debito” (l’ “Accordo di Ristrutturazione”) basato su un piano di risanamento per il periodo 2013-2019 finalizzato a conseguire il risanamento dell’esposizione debitoria e ad assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria di Biancamano e Aimeri, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 67, comma terzo, lett. d), l. fall.
C. L’Accordo di Ristrutturazione e il relativo piano prevedevano, tra le altre cose, la cessione, pro-solvendo e una tantum, a favore delle Banche e delle Società di Leasing, di un portafoglio di crediti certificati dalla Pubblica Amministrazione (ex art. 9, comma 3 bis, del D.L. 29.11.2008
n. 185 e successive modifiche, la “Disciplina MEF”), ovvero riconosciuti dalle società debitrici non legittimate a fare ricorso alla Disciplina MEF, a garanzia degli obblighi di rimborso assunti da Aimeri ai sensi di quanto indicato nell’art. 2.2.3 dell’Accordo di
Ristrutturazione.
D. In esecuzione dell’Accordo di Ristrutturazione, Aimeri ha ceduto pro solvendo ad Ifitalia crediti, certificati o riconosciuti ai sensi di quanto indicato nella precedente Premessa C, per un ammontare pari a complessivi Euro 39.656.257 (i “Crediti Certificati/Riconosciuti”) di cui, alla Data di Sottoscrizione, (i) Euro [•] sono già stati incassati e distribuiti ai sensi dell’Accordo di Ristrutturazione, (ii) Euro [•] sono già stati incassati e accreditati sul conto intestato a Ifitalia presso [•] ed (iii) Euro [•] non sono stati ancora incassati [N.B.: il saldo indicato è provvisorio ed è soggetto a revisione ad esito della verifica in corso con le Banche].
E. Aimeri ha stipulato con le Società di Leasing:
a) n. [•]contratti aventi ad oggetto la concessione in leasing degli automezzi funzionali all’esercizio dell’attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quali meglio indicati nell’Allegato E (di seguito, i “Contratti di Leasing Automezzi”), di cui, alla Data di Sottoscrizione (come infra definita):
(i) n. [•] contratti, quali meglio indicati nell’Allegato Ea)(i), risultano già cessati in quanto risolti per inadempimento o in quanto è decorso il termine finale di efficacia contrattualmente previsto; e
(ii) n. [•] contratti, quali meglio indicati nell’Allegato Ea)(ii), risultano ancora pendenti (i “Contratti di Leasing Automezzi Pendenti”)
b) n. [•] contratti aventi ad oggetto la concessione in leasing dei cassonetti e [•] funzionali all’esercizio della predetta attività, quali meglio indicati nell’Allegato Eb) (di seguito, i “Contratti di Leasing Cassonetti”).
F. In data 29.4.2011, CreAgricole (in qualità di concedente) e Aimeri (in qualità di utilizzatore), hanno stipulato un contratto di locazione finanziaria (n. 01504889/001) avente ad oggetto un capannone industriale da costruire in Vinovo (TO), Via Moncalieri n. 109, loc. Tetti Caglieri, quale meglio indicato nella planimetria sub Allegato F (il “Capannone di Vinovo”, la cui costruzione è stata ultimata nel corso del 2011) (il “Contratto di Leasing Immobiliare”).
G. A garanzia del pagamento dei crediti vantati da CreAgricole in forza del Contratto di Leasing Immobiliare e del pagamento di crediti vantati da CreAgricole in forza alcuni contratti di leasing aventi ad oggetto automezzi/veicoli per la raccolta di rifiuti, Biancamano ha rilasciato a favore di CreAgricole, nell’interesse di Aimeri, le garanzie indicate nell’Allegato G (le “Garanzie Biancamano”).
H. Con atto a rogito Notaio Dott.ssa Paola Casali di Milano, Aimeri (in qualità di affittante) ed Energeticambiente (in qualità di affittuaria) hanno stipulato un contratto di affitto d’azienda (successivamente modificato con un addendum in data [•]) (il “Contratto d’Affitto d’Azienda”), in forza del quale Aimeri ha concesso in affitto l’intera propria azienda ad Energeticambiente fino alla data del 31.12.2021, nella consistenza di cui all’inventario redatto in forza del predetto contratto.
I. Il Contratto d’Affitto d’Azienda è divenuto pienamente efficace in data 22.6.2016 e, per l’effetto, a decorrere data tale data (la “Data di Efficacia dell’Affitto”), Energeticambiente
(i) è stata immessa nel possesso e godimento dell’azienda di Aimeri, con conseguente assunzione di tutti i diritti e obblighi previsti a suo favore e a suo carico nel predetto contratto e (ii) ha utilizzato, e continua a utilizzare, gli Automezzi e i Cassonetti (come infra definiti).
J. Alla Data di Riferimento (come infra definita), le Società di Leasing sono creditrici di Aimeri, a titolo di canoni scaduti e a scadere in forza dei Contratti di Leasing Automezzi e dei Contratti di Leasing Cassonetti, per un importo complessivamente pari ad Euro [•] (IVA inclusa), come rappresentato nel dettaglio nell’Allegato J (i “Crediti Leasing Automezzi/Cassonetti”).
K. Alla Data di Riferimento (come infra definita), CreAgricole è altresì creditrice di Aimeri, a titolo di canoni scaduti e a scadere in forza del Contratto di Leasing Immobiliare, per un importo pari ad Euro [•] (IVA inclusa) (il “Credito Leasing Immobiliare”).
L. In data 27.7.2016 Aimeri ha depositato presso il Tribunale di Milano formale ricorso ex art. 161, comma 6, l. fall. recante la domanda di ammissione della Società alla procedura di concordato preventivo, con riserva di depositare la proposta, il piano di concordato e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo dell’art. 161 l. fall. entro il termine concesso dal medesimo Tribunale (la “Domanda di Pre-Concordato”).
a) concesso a favore della Società termine fino al 2.10.2016 per il deposito della proposta, del piano di concordato e della documentazione di cui ai commi secondo e terzo dell’art. 161, l. fall., termine ulteriormente prorogato fino al 1.12.2016; e
b) ha nominato Commissario Giudiziale il Dott. Fabio Pettinato.
N. Nelle more della procedura di concordato “con riserva” aperta con il decreto del Tribunale di Milano di cui alla precedente Premessa M (la “Procedura di Pre-Concordato”), Aimeri, con l’ausilio dell’advisor finanziario di Biancamano Leonardo & Co S.p.A., dell’advisor legale BonelliErede Studio Legale, del Dott. Gabriel e dell’advisor industriale Ernst&Young, ha elaborato un piano di ristrutturazione per il periodo compreso tra il 22.6.2016 e il 31.12.2021 (il “Piano”) volto a conseguire il risanamento dell’esposizione debitoria di Aimeri e il riequilibrio della propria situazione finanziaria attraverso il ricorso alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale ex art. 186-bis l. fall. (la “Procedura di Concordato”).
P. Il Piano e la proposta concordataria (la “Proposta”) prevedono, tra le altre cose:
a) la prosecuzione dell’attività d’impresa di Aimeri da parte di Energeticambiente, in
qualità di affittuaria dell’azienda di Aimeri verso il pagamento a favore di Aimeri di un canone periodico che verrà destinato, tra le altre cose, alla soddisfazione dei creditori concorsuali di quest’ultima ai sensi della proposta concordataria;
b) l’incasso dei crediti di Aimeri e la liquidazione di alcuni asset non funzionali alla prosecuzione dell’attività di impresa, quale, in primis, l’impianto sito nel comune di Mondovì (CN) per il trattamento e il recupero dei rifiuti da apparecchiature elettroniche, costituito dall’immobile sito nel Comune di Mondovì, Via Aosta e dai relativi macchinari, il cui ricavato della vendita verrà destinato alla soddisfazione dei crediti vantati da MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A. ai sensi di quanto previsto nell’Accordo Banche (come infra definito);
c) la stipula di un accordo “paraconcordatario” tra Aimeri, Energeticambiente e le Società di Leasing (come infra definite) volto a regolare, principalmente, (i) la sorte dei contratti di leasing già stipulati con Aimeri, (ii) le modalità di soddisfazione dei crediti vantati dalle Società di Leasing nei confronti di Aimeri, nonché (iii) la stipula di nuovi contratti di leasing con Energeticambiente aventi ad oggetto i medesimi automezzi già concessi in leasing a favore di Aimeri, da questa utilizzati ai fini dell’esercizio dell’attività di smaltimento dei rifiuti e alla data odierna utilizzati ai medesimi fini da Energeticambiente;
d) la stipula di un “accordo paraconcordatario” tra Aimeri, Biancamano Holding, Biancamano, Energeticambiente e le Banche volto a disciplinare, principalmente, le modalità di soddisfazione dei crediti vantati dalle Banche nei confronti di Aimeri nonché di Biancamano, anche mediante conversione di una parte degli stessi in azioni ordinarie di Biancamano (l’ “Accordo Banche”);
e) la stipula di un atto di transazione fiscale ex art. 182-ter l. fall. con l’Erario titolare di crediti privilegiati;
f) la stipula di un atto di transazione previdenziale ex art. 182-ter l. fall. con l’INPS e l’INAIL titolari di crediti privilegiati;
g) la fusione per incorporazione di Aimeri in Energeticambiente entro il 31.12.2021.
a) in data 19.5.2016, Aimeri ed Energeticambiente hanno stipulato il Contratto d’Affitto d’Azienda, contratto divenuto efficace in data 22.6.2016 e successivamente modificato con un addendum in data [•];
b) in data odierna [è stato/ verrà] sottoscritto l’Accordo Banche di cui alla precedente Premessa P;
c) Aimeri ed Energeticambiente hanno proposto alle Società di Leasing di:
(i) accettare che i Crediti Leasing Automezzi/Cassonetti e il Credito Leasing Immobiliare siano soddisfatti parzialmente ai sensi della Proposta previa
risoluzione dei Contratti di Leasing Pendenti e del Contratto di Leasing Immobiliare;
(ii) rinunciare alle Garanzie Biancamano concesse da Biancamano a favore di CreAgricole;
(iii) concedere in leasing a favore di Energeticambiente gli automezzi oggetto dei Contratti di Leasing Automezzi, quali meglio indicati nell’Allegato Qc)(iii) (gli “Automezzi”);
(iv) cedere ad Energeticambiente i cassonetti oggetto dei Contratti di Leasing Cassonetti, quali meglio indicati nell’Allegato Qc)(iv) (i “Cassonetti”);
(v) acconsentire all’utilizzo da parte di Energeticambiente degli Automezzi e i Cassonetti nelle more dell’efficacia dei Nuovi Contratti di Leasing e dell’acquisto dei Cassonetti.
R. Aimeri ha altresì rappresentato la necessità che l’eventuale disponibilità ad aderire alle richieste di cui alla Premessa Q venisse formalizzata mediante la sottoscrizione del presente “accordo paraconcordatario” (l’ “Accordo”), il quale costituirà parte integrante e sostanziale della Proposta e del Piano che verranno depositati da Aimeri contestualmente alla documentazione richiesta dai commi 2 e 3 dell’art. 161 l. fall., senza pregiudizio per il diritto di ciascuna delle Società di Leasing esse di esprimere il proprio voto nell’ambito dell’adunanza dei creditori nonché di esercitare tutti i propri diritti riconosciuti dalla legge nell’ambito della Procedura di Concordato.
S. In considerazione di tutto quanto precede, le Società di Leasing hanno manifestato la propria disponibilità ad aderire alle richieste di Aimeri e di Energeticambiente di cui alla Premessa Q nei termini e alle condizioni di cui al presente Accordo facendo pieno affidamento: (i) sulla veridicità e correttezza dei dati e delle informazioni forniti dalle Società e dai loro consulenti, nonché di quelli contenuti nel Piano e nell’Attestazione (le “Informazioni”); (ii) sul fatto che le Informazioni siano complete e pertanto non siano state omesse informazioni relative a Aimeri ed Energeticambiente, al Piano e alla Proposta rilevanti o potenzialmente rilevanti ai fini della conclusione del presente Accordo e dell’assunzione degli impegni in esso previsti;
(iii) sul Piano e sull’Attestazione; (iv) sul fatto che il presente Accordo, l’Accordo Banche, il
Piano, la Proposta e la restante documentazione di cui all’articolo 161 l. fall., saranno depositati presso il Tribunale di Milano entro il secondo giorno successivo alla Data di Sottoscrizione e in conformità alla legge.
T. Il Piano, nella sua versione definitiva comprensiva della Proposta, unitamente all’Accordo e alla Documentazione Finanziaria (come infra definita) al medesimo collegata, sono stati approvati con delibera del Consiglio di Amministrazione di Biancamano, Aimeri ed Energeticambiente rispettivamente in data [•], [•] e [•]. Il Piano è accluso al presente Accordo quale Allegato T mentre la Documentazione Finanziaria al medesimo collegata è già stata messa a disposizione delle Società di Leasing.
Tutto ciò premesso e ritenuto,
si conviene e si stipula quanto segue.
1. PREMESSE, ALLEGATI E DEFINIZIONI
1.1. Le premesse e gli allegati dell’Accordo costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso.
1.2. I termini e le espressioni di seguito elencati hanno il significato loro di seguito rispettivamente attribuito, salvo diversa espressa indicazione:
“Accordo”: ha il significato attribuito a tale termine nella Premessa R.
“Accordo Banche”: ha il significato attribuito a tale espressione nella Premessa P.
“Accordo di Ristrutturazione”: ha il significato attribuito a tale espressione nella Premessa B.
“Automezzi”: ha il significato attribuito a tale espressione nella Premessa Q, lett. c)(iii).
“Attestazione”: ha il significato attribuito a tale espressione nella Premessa O
“Banche”: indica le seguenti banche: Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., Intesa SanPaolo S.p.A., Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., Unicredit S.p.A., Banca Popolare di Milano
s.c. a r.l., Carige, Unipol S.p.a., Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.A. Banca Popolare di Vicenza S.p.A., MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A.
“Bilancio”: indica il bilancio civilistico relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre di ciascun anno (ciascuno di essi comprensivo dello stato patrimoniale, del conto economico, della nota integrativa e degli altri allegati previsti dalla legge, ivi incluse le relazioni dell’organo amministrativo, dell’organo di controllo e del revisore legale dei conti) come approvato ai sensi di legge e redatto in conformità alle norme di legge e ai Principi Contabili applicabili.
“Capannone di Vinovo”: ha il significato attribuito a tale espressione nella Premessa F.
“Cassonetti”: ha il significato attribuito a tale espressione nella Premessa Q, lett. c)(iv).
“Condizioni Sospensive”: ha il significato attribuito a tale espressione nel successivo paragrafo 2.1.
“Contratti di Leasing”: indica, congiuntamente, i Contratti di Leasing Automezzi, i Contratti di Leasing Cassonetti e il Contratto di Leasing Immobiliare.
“Contratti di Leasing Automezzi”: ha il significato attribuito a tale espressione nella Premessa E, lett. a).
“Contratti di Leasing Automezzi Pendenti”: ha il significato attribuito a tale espressione nella Premessa E, lett. a)(ii).
“Contratti di Leasing Cassonetti”: ha il significato attribuito a tale espressione nella Premessa E, lett. b).
“Contratti Originari”: indica i Contratti di Leasing nonché ogni altro contratto e/o accordo
(unitamente a qualsivoglia garanzia e/o vincolo, allegato o documento accessorio) recanti la disciplina dei Crediti Leasing Automezzi/Cassonetti e del Credito Leasing Immobiliare, quali eventualmente modificati ai sensi dell’Accordo di Ristrutturazione.
“Contratto d’Affitto d’Azienda”: ha il significato attribuito a tale espressione nella Premessa H.
“Contratto di Leasing Immobiliare”: ha il significato attribuito a tale espressione nella Premessa F.
“Convenzione Interbancaria”: indica ala convenzione interbancaria stipulata tra le Società di Leasing in relazione al presente Accordo e avente ad oggetto, tra l’altro, la procedura per l’assunzione delle decisioni ai sensi del presente Accordo.
“Convenzione Interbancaria del 20.1.2014”: indica la convenzione interbancaria stipulata in data 20.1.2014 tra le Banche, le Società di Leasing, Ifitalia e Loan Agency Services S.r.l.
“Crediti Certificati/Riconosciuti”: ha il significato attribuito a tale espressione nella Premessa D.
“Crediti Leasing Automezzi/Cassonetti”: ha il significato attribuito a tale espressione nella Premessa J.
“Credito Leasing Immobiliare”: ha il significato attribuito a tale espressione nella Premessa K.
“Data di Cessazione Anticipata”: ha il significato attribuito a tale espressione nel successivo paragrafo 11.6.2.
“Data di Efficacia”: ha il significato attribuito a tale espressione nel successivo paragrafo 2.3.
“Data di Efficacia dell’Affitto”: ha il significato attribuito a tale espressione nella Premessa I.
“Data di Riferimento”: indica la data del 4.8.2016, data di pubblicazione del decreto con cui il Tribunale di Milano ha ammesso Aimeri alla Procedura di Pre-Concordato.
“Data di Rimborso”: indica ciascuna data di rimborso prevista ai sensi del Piano di Rimborso.
“Data di Sottoscrizione”: indica la data di sottoscrizione del presente Accordo, anche per adesione ai sensi dell’art. 1332 c.c., da parte di tutte le Parti.
“Decreto”: indica il decreto di omologa del concordato preventivo di cui all’ articolo 180 l. fall. che sarà emesso dal Tribunale di Milano in relazione alla Procedura di Concordato.
“Disciplina MEF”: ha il significato attribuito a tale espressione nella Premessa C.
“Documentazione Finanziaria”: indica (i) i Contratti Originari, (ii) il presente Accordo e
(iii) qualsiasi documento individuato per iscritto come “Documentazione Finanziaria” da una o più Società di Leasing (da una parte) e una o più Società (dall’altra parte”).
“Domanda di Pre-Concordato”: ha il significato attribuito a tale espressione nella Premessa L.
“Effetto Pregiudizievole” indica qualsiasi evento, fatto e/o circostanza, che pregiudichi in modo sostanziale e irreversibile:
a) la condizione finanziaria, economica, patrimoniale e/o operativa di una delle Società rispetto alla Data di Sottoscrizione; ovvero
b) la capacità di una qualsiasi delle Società di adempiere puntualmente alle proprie obbligazioni derivanti dal presente Accordo;
c) la validità, l’efficacia o l’azionabilità anche parziale del presente Accordo; ovvero
d) la fattibilità del Piano.
“Evento Rilevante”: ha il significato attribuito a tale espressione nel successivo paragrafo 11.
“Evento Rilevante Potenziale” indica un qualsiasi evento che possa dare luogo (con il trascorrere del tempo, l’invio di una comunicazione, la determinazione della gravità relativa all’inadempimento di una qualsiasi obbligazione prevista dal relativo contratto, ovvero una combinazione degli stessi) a un Evento Rilevante.
“Garanzie Biancamano”: ha il significato attribuito a tale espressione nella Premessa G.
“Indebitamento Finanziario” indica, senza duplicazione, qualunque indebitamento relativo a:
a) finanziamenti e prestiti di denaro in linea capitale e per sorte interessi di qualsiasi tipo effettuati con qualsiasi forma tecnica (inclusi gli scoperti di conto corrente);
b) obbligazioni, titoli di debito (comunque denominati, ivi compresi, a titolo esemplificativo, pagherò con scadenza superiore a 120 giorni), azioni redimibili e privilegiate che siano qualificabili come indebitamento finanziario ai sensi dei Principi Contabili, ovvero opzioni o altri contratti in base ai quali si debba, a richiesta di terzi, redimere o acquistare strumenti propri o di terzi o strumenti finanziari similari, obbligazioni o documenti di analoga natura;
c) qualsiasi contratto di locazione finanziaria che, in base ai Principi Contabili, sia contabilizzato come debito finanziario;
d) crediti ceduti o scontati (ad esclusione della cessione di crediti pro soluto);
e) il costo di acquisizione di qualsiasi bene o di fornitura di un servizio nei limiti in cui lo stesso sia pagabile successivamente all’acquisizione o al possesso del bene o alla fornitura del servizio ad opera della parte responsabile nell’ipotesi in cui il pagamento
sia posticipato oltre il termine ordinariamente concesso nel relativo settore di mercato e comunque superiore a 180 giorni e sia concordato principalmente come un metodo per raccogliere fondi o per finanziare l’acquisizione del predetto bene o finanziare il costo della fornitura del predetto servizio, ivi incluse le relative ricognizioni di debito;
f) l’indebitamento finanziario connesso con il perfezionamento o il rinnovo di contratti derivati che disciplinano gli strumenti di copertura del rischio di fluttuazione dei cambi o di tassi ovvero di variazione del prezzo di acquisto o vendita di materie prime, merci
o energia (commodities), o comunque di qualsiasi altra natura;
g) qualunque obbligo di contro-indennizzo riguardo a qualsiasi garanzia, indennizzo, titolo obbligazionario, lettera di credito o qualsiasi altro strumento emesso da una banca o da un istituto finanziario; o
h) qualunque garanzia, indennizzo o dichiarazione simile contro la perdita finanziaria di qualsiasi persona riguardo ad uno qualunque degli eventi menzionati nelle lettere da “a)” a “f)”.
“Informazioni”: ha il significato attribuito a tale termine nella Premessa S.
“Maggioranza delle Società di Leasing”: ha il significato ad esso attribuito nella Convenzione Interbancaria e, segnatamente, indica [N.B.: da completare alla luce del contenuto della Convenzione Interbancaria].
“Nuovi Contratti di Leasing”: ha il significato attribuito a tale espressione nel successivo paragrafo 6.1
“Omologa”: indica l’omologa del concordato preventivo di Aimeri ai termini e condizioni di cui al Piano e alla Proposta.
“Periodo di Efficacia” indica, con riferimento a ciascuna Società, il periodo di tempo ricompreso tra la Data di Efficacia e la prima tra (i) l’ultima Data di Rimborso e (ii) la Data di Cessazione Anticipata.
“Piano”: ha il significato attribuito a tale espressione nella Premessa P
“Piano di Rimborso”: ha il significato attribuito a tale espressione nel successivo paragrafo 4.1.
“Principi Contabili”: indica (i) i principi contabili (e relativi documenti interpretativi) emanati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e dal Consiglio Nazionale dei Ragionieri come modificati dall’Organismo Italiano di Contabilità congiuntamente ai principi contabili emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità; ovvero (ii) laddove adottati dalle Società, i principi contabili internazionali (IAS/IFRS) e le relative interpretazioni (SIC/IFRIC) predisposti dall’International Accounting Standard Board e adottati secondo la procedura di cui all’articolo 6 del regolamento comunitario 19.7.2002, n. 1606/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo.
“Procedura Concorsuale”: indica, con esclusione della Procedura di Pre-Concordato e della
Procedura di Concordato di Aimeri, qualsiasi procedura concorsuale prevista dalla legge (ivi inclusi il fallimento, il concordato preventivo, il concordato fallimentare, la liquidazione coatta amministrativa e l’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi), la cessione dei beni ai creditori ai sensi degli artt. 1977 e ss. c.c., l’amministrazione straordinaria e/o la procedura di liquidazione di cui agli artt. 56 e 57 del TUF e/o altra procedura avente effetti analoghi nonché, per accordo tra le Parti, i piani di risanamento di cui all’ articolo 67, comma 3, lett. d), l. fall. e gli accordi di ristrutturazione dei debiti ex articolo 182-bis l. fall.
“Procedura di Concordato”: ha il significato attribuito a tale espressione nella Premessa N
“Procedura di Pre-Concordato”: ha il significato attribuito a tale espressione nella Premessa N
“Proposta”: ha il significato attribuito a tale espressione nella Premessa N
“Società di Leasing”: ha il significato di cui in epigrafe “Vincolo” indica, con riferimento alle Società:
a) in relazione a beni immobili, ogni ipoteca, usufrutto, diritto di superficie o altri diritti di soggetti diversi dal proprietario che diano luogo a trascrizioni o iscrizioni a favore di terzi;
b) in relazione a partecipazioni sociali detenute, ogni diritto di pegno, usufrutto, diritto di prelazione (ad eccezione dei diritti di prelazione previsti dallo statuto sociale vigente), e diritti di opzione (ad esclusione dei diritti di opzione riconosciuti dalla legge agli azionisti esistenti) nonché ogni restrizione e/o limitazione inerente la circolazione e/o trasferimento di partecipazioni non prevista per legge;
c) in relazione a somme di denaro o investimenti in strumenti finanziari (come definiti nell’articolo 1, comma 2 del TUF), ogni diritto di pegno, deposito vincolato o garanzia anche rotativa a garanzia dei crediti;
d) in relazione a crediti, ogni cessione degli stessi purché a titolo di garanzia;
e) in relazione ad altri beni mobili, ogni diritto di pegno o privilegio a garanzia di crediti di natura finanziaria o di obbligazioni di contenuto patrimoniale, qualsivoglia forma di pignoramento, sequestro conservativo, esecuzione o altro procedimento legale avente effetti analoghi; e
f) in relazione ai brevetti, marchi e altri diritti di proprietà intellettuale, ogni garanzia costituita sugli stessi.
2. CONDIZIONI SOSPENSIVE - DATA DI EFFICACIA
2.1. Condizioni sospensive. Ferma l’efficacia alla Data di Sottoscrizione delle disposizioni di cui agli articoli 2 (“Condizione Sospensiva - data di Efficacia”), 10 (“Impegni delle Società”), 11 (“Eventi Rilevanti”), 12 (“Miscellanea”), 13 (“Legge applicabile e foro esclusivo”), 14 (“Imposte, tasse, spese e costi”) e 15 (“Adesione”) e dei paragrafi 4.4, 7.1 e 7.2, l’efficacia del presente Accordo è
sospensivamente condizionata all’avveramento di tutte le condizioni sospensive infra indicate (le “Condizioni Sospensive”):
a) intervenuta Omologa entro il 30.9.2017;
b) conferma scritta, da parte dei legali rappresentanti delle Società, per quanto di rispettiva competenza, circa l’assenza di Effetti Pregiudizievoli e/o di Eventi Rilevanti Potenziali e/o di Eventi Rilevanti e della veridicità, accuratezza e completezza delle dichiarazioni e garanzie di cui all’articolo 9 del presente Accordo alla Data di Efficacia.
2.2. Proroga e rinuncia. Le Parti prendono atto che le Condizioni Sospensive non sono meramente potestative, sono stabilita allo scopo di realizzare l’operazione contemplata nell’Accordo e sono nell’interesse delle Società di Leasing. Pertanto, le Società di Leasing potranno [all’unanimità/a maggioranza] decidere di (i) prorogare i termini per l’avveramento delle Condizioni Sospensive ovvero (ii) rinunciare all’avveramento delle Condizioni Sospensive, informandone le altre Parti.
2.3. Data di efficacia. Fatte salve le disposizioni di cui al precedente paragrafo 2.1, il presente Accordo diventerà efficace alla data in cui si saranno avverate o saranno state rinunciate tutte le Condizioni Sospensive (la “Data di Efficacia”).
2.4. Mancato avveramento della condizione sospensiva. Qualora, per qualsivoglia ragione, una qualsiasi delle Condizioni Sospensive di cui al paragrafo 2.1 non si sia avverata entro i termini ivi indicati, oppure nei diversi termini stabiliti ai sensi del paragrafo 2.2, ovvero non sia stata oggetto di rinuncia, le disposizioni del presente Accordo rimarranno definitivamente prive di effetto e nessuna delle Parti avrà alcun diritto di qualsivoglia natura nei confronti dell’altra in dipendenza dell’Accordo.
2.5. Impegni delle Società di Leasing. In pendenza del termine per l’avveramento delle Condizioni Sospensive ciascuna Società di Leasing si impegna nei confronti delle Società a non esigere il pagamento dei Crediti Leasing Automezzi/Cassonetti e del Credito Leasing Immobiliare nonché ogni altro eventuale credito sorto in forza dei Contratti Originari e/o in forza dell’uso dei beni oggetto dei predetti da parte di alcuna delle Società e, conseguentemente, a non esercitare i diritti e/o le azioni e/o i rimedi spettanti a ciascuna Società di Leasing per il pagamento dei predetti crediti come previsto dai relativi Contratti Originali e/o dall’Accordo di Ristrutturazione e/o dalla legge per l’eventuale violazione degli obblighi e/o degli impegni assunti dalle Società.
3. RISOLUZIONE DEI CONTRATTI DI LEASING PENDENTI
3.1. Risoluzione per inadempimento. Le Parti si danno reciprocamente atto e convengono che le Società di Leasing, ciascuna per quanto di propria competenza, provvederanno a risolvere per inadempimento i Contratti di Leasing Automezzi Pendenti mediante invio alle Società, entro 15 (quindici) giorni dalla Data di Efficacia e con le modalità previste dai predetti contratti, di una comunicazione nella quale dichiarino di volersi valere delle clausole risolutive espresse contenute nei medesimi, restando inteso che detta risoluzione avrà effetto, per ciascun Contratto di Leasing Automezzi, dal giorno di ricevimento della relativa comunicazione ai sensi del successivo paragrafo 12.4.
4. SODDISFAZIONE DEI CREDITI LEASING AUTOMEZZI/CASSONETTI
4.1. Soddisfazione parziale. Le Società di Leasing, ciascuna per quanto di propria competenza, acconsentono alla soddisfazione parziale dei Crediti Leasing Automezzi/Cassonetti mediante pagamento in danaro di un importo pari al 1% (uno per cento) di ciascun credito e, quindi, per un ammontare complessivamente pari ad Euro [•], sulla base di quanto indicato nel piano di rimborso specificato per ciascuna Società di Leasing nell’Allegato 4.1 (il “Piano di
Rimborso”).
4.2. Interessi. Resta inteso che sui Crediti Leasing Automezzi/Cassonetti non matureranno interessi, né compensativi né legali, a favore delle Società di Leasing.
4.3. Modalità di pagamento. Il rimborso dei Crediti Leasing Automezzi/Cassonetti sarà effettuato da Aimeri mediante bonifico bancario presso i conti correnti intestati alle Società di Leasing e contrassegnati dalle coordinate bancarie che verranno comunicate dalle Società di Leasing ad Aimeri ai sensi del successivo paragrafo 12.4.
4.4. Impegno di Aimeri. Aimeri si impegna a prevedere all’interno della Proposta la soddisfazione parziale dei Crediti Leasing Automezzi/Cassonetti alle medesime condizioni previste nel presente Accordo, che sarà, all’uopo, allegato al ricorso per l’ammissione alla Procedura di Concordato e ne costituirà parte integrante e sostanziale.
4.5. Estinzione satisfattiva. Le Società di Leasing riconoscono, ciascuna per quanto di propria competenza, che la soddisfazione dei Crediti Leasing Automezzi/Cassonetti ai sensi del presente articolo determinerà l’estinzione satisfattiva dei predetti crediti e, pertanto, dichiarano, ciascuna per quanto di propria competenza e senza vincolo di solidarietà tra loro, che - subordinatamente alla soddisfazione dei Crediti Leasing Automezzi/Cassonetti ai sensi del presente articolo - non avranno più nulla a pretendere nei confronti delle Società per qualsivoglia titolo o causale comunque connessi con i predetti crediti, dichiarando altresì di rinunciare a (i) promuovere e/o svolgere, direttamente o indirettamente, nei confronti delle Società, qualsivoglia azione, domanda e/o pretesa per qualsivoglia titolo o causale comunque connessi con i Crediti Leasing Automezzi/Cassonetti, e ad (ii) azionare in qualunque sede qualsivoglia titolo e/o garanzia ottenuti al riguardo.
4.6. Centrale rischi. Le Società di Leasing, ciascuna per quanto di propria competenza, si impegnano a procedere tempestivamente, al ricorrere delle condizioni stabilite - e nelle tempistiche previste dalla - disciplina di legge e regolamentare applicabile, affinché siano eliminate dalla Centrale Rischi presso la Banca d’Italia le segnalazioni dei crediti in sofferenza nei confronti di Aimeri a suo tempo effettuate dalle Società di Leasing.
5. RINUNCE
5.1. Rinuncia alle Garanzie Biancamano. CreAgricole libera Biancamano da ogni obbligo dalla stessa assunto in forza delle Garanzie Biancamano, che si intenderanno pertanto automaticamente estinte alla Data di Efficacia senza la necessità di alcuna ulteriore formalità e con la conseguenza che CreAgricole non avrà più nulla a pretendere nei confronti di Biancamano per qualsiasi titolo o causale comunque connessi con le Garanzie Biancamano con rinuncia ad ogni diritto e/o azione (ivi incluse azioni cautelari e/o esecutive) e/o ad ogni
rimedio previsto a favore di CreAgricole Garanzie Biancamano e/o dalla legge per l’eventuale violazione degli obblighi e/o degli impegni ivi assunti da Biancamano [N.B.: verificare se vi sono altre società garantite].
5.2. Comunicazione della rinuncia. CreAgricole si impegna a comunicare per iscritto, a mezzo di raccomandata a.r., via telefax o posta elettronica certificata, le rinunce di cui al precedente paragrafo 5.1 a Biancamano e ad inviare copia della suddetta comunicazione per conoscenza alle Società con le modalità di cui al successivo paragrafo 12.4.
5.3. Rinuncia agli ai Crediti Certificati/Riconosciuti. Le Società di Leasing, ciascuna per quanto di propria competenza, dichiarano irrevocabilmente:
a) di rinunciare a qualsiasi diritto al rimborso (totale o parziale) dei Crediti Leasing Automezzi/Cassonetti mediante l’impiego dell’ammontare derivante dall’incasso dei Crediti Certificati/Riconosciuti ai sensi di quanto previsto dall’Accordo di Ristrutturazione;
b) di non aver più nulla a pretendere nei confronti delle altre parti dell’Accordo di Ristrutturazione e delle Società per qualsivoglia titolo o causale comunque connessi con la cessione e/o l’incasso dei Crediti Certificati/Riconosciuti, dichiarando altresì di rinunciare, come in effetti qui rinunciano, a (i) promuovere e/o svolgere, direttamente o indirettamente, nei confronti delle altre parti dell’Accordo di Ristrutturazione e delle Società, in qualsiasi sede e avanti a qualsiasi giurisdizione, qualsivoglia azione, domanda e/o pretesa per qualsivoglia titolo o causale comunque connessi con la cessione e/o l’incasso dei Crediti Certificati/Riconosciuti, e ad (ii) azionare in qualunque sede qualsivoglia titolo e/o garanzia ottenuti al riguardo.
5.4. Comunicazione della rinuncia. Le Società di Leasing si impegnano altresì a comunicare, nelle forme stabilite dall’Accordo di Ristrutturazione, le rinunce di cui al precedente paragrafo 5.3 a Ifitalia e ad inviare copia della suddetta comunicazione per conoscenza alle Società con le modalità di cui al successivo paragrafo 12.4.
5.5. Restituzione degli incassi dei Crediti Certificati/riconosciuti. Le Società di Leasing si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, a restituire a Ifitalia tutte le somme rivenienti dall’incasso dei Crediti Certificati/Riconosciuti che siano eventualmente distribuite a favore delle Società di Leasing successivamente alla Data di Sottoscrizione.
6. NUOVI CONTRATTI DI LEASING
6.1. Le Società di Leasing, ciascuna per quanto si propria competenza, si impegnano a concedere in leasing a Energeticambiente gli Automezzi mediante la stipula, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla Data di Efficacia, di nuovi contratti di leasing i quali dovranno prevedere - tra le altre cose - i principali termini e condizioni economiche di seguito indicate (i “Nuovi Contratti di Leasing”):
a) una durata di 5 (cinque) anni a decorrere dalla data di efficacia dei medesimi;
b) un corrispettivo di importo non superiore a quanto indicato, per ciascuno dei Nuovi
Contratti di Leasing, nell’Allegato 6.1b) [N.B.: ammontare complessivo pari a € 13,3 milioni];
c) canoni mensili di eguale importo per l’intero periodo di durata del contratto;
d) un periodo di preammortamento della corresponsione dei canoni di 3(tre) mesi;
e) un tasso di interesse non superiore a Euribor 1m+3%;
6.2. Impegni. Le Società e le Società di Leasing, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, si impegnano a porre in essere tutti gli adempimenti/atti/attività necessari e/o opportuni per assicurare il godimento degli Automezzi da parte di Energeticambiente ai sensi dei Nuovi Contratti di Leasing.
6.3. Assenza di garanzie. Le Parti riconoscono e si danno atto che Aimeri non garantisce l’adempimento da parte di Energeticambiente alle obbligazioni che sorgeranno in capo a quest’ultima in forza dei Nuovi Contratti di Leasing, né assume qualsivoglia impegno in tal senso a favore delle Società di Leasing.
7. UTILIZZO DEGLI AUTOMEZZI E DEI CASSONETTI
7.1. Utilizzo degli Automezzi. Le Società di Leasing, ciascuna per quanto di propria competenza, prestano il proprio consenso affinché Energeticambiente continui (i) a utilizzare gli Automezzi fino alla data della stipula dei Nuovi Contratti di Leasing e (ii) a utilizzare i Cassonetti fino alla data in cui acquisterà la proprietà degli stessi ai sensi del presente Accordo.
7.2. Impegni di Energeticambiente. Energeticambiente si impegna, (i) fino alla stipula dei Nuovi Contratti di Leasing, a utilizzare gli Automezzi conformemente a quanto previsto nei Contratti di Leasing Automezzi, a porre in essere tutti gli adempimenti (e sostenere i costi) di natura amministrativa necessari al fine di assicurare la regolare circolazione degli Automezzi e a dotare quest’ultimi di idonea copertura assicurativa e, (ii) fino alla data in cui acquisterà la proprietà dei Cassonetti ai sensi del presente Accordo, ad utilizzare gli stessi conformemente a quanto previsto nei Contratti di Leasing Cassonetti.
7.3. Acquisto dei Cassonetti. Le Società di Leasing cedono e trasferiscono a Energeticambiente, che accetta e acquista, i Cassonetti, con effetti a decorrere dalla Data di Efficacia.
7.4. Pagamento. Energeticambiente si impegna a corrispondere - anche a titolo transattivo - a ciascuna Società di Leasing, con le modalità indicate nel successivo paragrafo 7.5, gli importi indicati nell’Allegato 7.4 e dunque un importo complessivamente pari ad Euro 700.000,00 (settecentomila/00), di cui Euro [•] ([•]) a titolo di corrispettivo per l’acquisto dei Cassonetti ed Euro [•] ([•]) a saldo e stralcio di ogni credito e/o pretesa nei confronti di Energeticambiente derivante dal - o comunque connessa con - l’utilizzo da parte di Energeticambiente degli Automezzi nel periodo compreso tra la Data di Efficacia dell’Affitto e la data di efficacia dei Nuovi Contratti di Leasing e con l’utilizzo da parte di Energeticambiente dei Cassonetti nel periodo compreso tra la Data di Efficacia dell’Affitto e
la data in cui acquisterà la proprietà degli stessi ai sensi del presente Accordo..
7.5. Modalità di pagamento. Gli importi di cui al precedente paragrafo 7.4 saranno corrisposti da Energeticambiente a decorrere dalla data della stipula dei Nuovi Contratti di Leasing, in 7 (sette) rate mensile di pari importo, mediante bonifico bancario presso i conti correnti intestati alle Società di Leasing e contrassegnati dalle coordinate bancarie che verranno comunicate dalle Società di Leasing ad Energeticambiente ai sensi del successivo paragrafo 12.4.
7.6. Rinuncia. Le Società di Leasing dichiarano, ciascuna per quanto di propria competenza e senza vincolo di solidarietà tra loro, che - subordinatamente all’integrale e puntuale pagamento degli importi previsti nel paragrafo 7.4 che precede - non avranno più nulla a pretendere nei confronti di Energeticambiente per qualsivoglia titolo o causale comunque connessi con i Contratti di Leasing Automezzi e con i Contratti di Leasing Cassonetti e/o con l’utilizzo degli Automezzi e dei Cassonetti e di rinunciare a (i) promuovere e/o svolgere, direttamente o indirettamente, nei confronti di Energeticambiente, qualsivoglia azione, domanda e/o pretesa per qualsivoglia titolo o causale comunque connessi con i Contratti di Leasing Automezzi e con i Contratti di Leasing Cassonetti e/o con l’utilizzo degli Automezzi e dei Cassonetti, e ad (ii) azionare in qualunque sede qualsivoglia titolo e/o garanzia ottenuti al riguardo.
8. LEASING IMMOBILIARE CREAGRICOLE
8.1. Risoluzione per inadempimento. Le Società e CreAgricole si danno reciprocante e atto e convengono che CreAgricole provvederà a risolvere per inadempimento il Contratto di Leasing Immobiliare mediante invio alle Società, entro 15 (quindici) giorni dalla Data di Efficacia e con le modalità previste dal Contratto di Leasing Immobiliare, di una comunicazione nella quale dichiari di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa ivi contenuta, restando inteso che la risoluzione avrà effetto dal giorno di ricevimento della comunicazione ai sensi del successivo paragrafo 12.4.
8.2. Restituzione del Capannone di Vinovo. Il Capannone di Vinovo sarà restituito a CreAgricole, libero da persone e cose, entro 15 (quindici) giorni dalla data di risoluzione del Contratto di Leasing Immobiliare. A tal fine, le Società e CreAgricole si impegnano a concordare in buona fede le modalità di restituzione.
8.3. Soddisfazione del Credito Leasing Immobiliare. CreAgricole acconsente alla soddisfazione parziale del Credito Leasing CreAgricole mediante pagamento in danaro di un importo pari al 1% (uno per cento) della differenza tra (i) l’importo del Credito Leasing Immobiliare e (ii) il valore del Capannone di Vinovo, quale determinato ai sensi della perizia di stima sub Allegato 8.3, e dunque a corrispondere un importo pari ad Euro [•].
8.4. Interessi. Resta inteso che sul Credito Leasing Immobiliare non matureranno interessi, né compensativi né legali, a favore di CreAgricole.
8.5. Modalità di Pagamento. Il rimborso del Credito Leasing Immobiliare sarà effettuato da Aimeri ai sensi del Piano di Rimborso sub Allegato 4.1 mediante bonifico bancario presso il conto corrente intestato a CreAgricole e contrassegnato dalle coordinate bancarie che
verranno comunicate da CreAgricole ad Aimeri ai sensi del successivo paragrafo 12.4.
8.6. Impegno di Aimeri. Aimeri si impegna a prevedere all’interno della Proposta la soddisfazione parziale Credito Leasing CreAgricole alle medesime condizioni previste nel presente Accordo, che sarà, all’uopo, allegato al ricorso per l’ammissione alla Procedura di Concordato e costituirà parte integrate e sostanziale del Piano e della Proposta.
8.7. Estinzione satisfattiva. CreAgricole riconosce che la soddisfazione del Credito Leasing CreAgricole ai sensi del presente articolo determinerà l’estinzione satisfattiva del predetto credito e, pertanto, dichiara che - subordinatamente alla soddisfazione del Credito Leasing CreAgricole ai sensi del presente articolo - non avrà più nulla a pretendere nei confronti delle Società per qualsivoglia titolo o causale comunque connessi con il predetto credito, dichiarando altresì di rinunciare a (i) promuovere e/o svolgere, direttamente o indirettamente, nei confronti delle Società qualsivoglia azione, domanda e/o pretesa per qualsivoglia titolo o causale comunque connessi con il Credito Leasing Immobiliare e con il Contratto di Leasing Immobiliare, e ad (ii) azionare in qualunque sede qualsivoglia titolo e/o garanzia ottenuti al riguardo.
9. DICHIARAZIONI E GARANZIE.
9.1. Dichiarazioni e Garanzie. Le Società, ciascuna per quanto di propria competenza, rilasciano alle Società di Leasing le seguenti dichiarazioni e garanzie le quali sono e saranno veritiere, complete, corrette e accurate in ogni aspetto, salvo ove sia prevista una data di riferimento diversa, sia alla Data di Sottoscrizione, sia alla Data di Efficacia, sia a ciascuna Data di Rimborso, senza necessità di ripetizione in ulteriori atti o documenti
9.2. Status.
9.2.1 Le Società sono validamente costituite ed esistenti ai sensi della legge del paese in cui sono state costituite e si trovano nel pieno e libero esercizio dei propri poteri, salve le norme applicabili ad Aimeri in relazione alla Procedura di Pre-Concordato e alla Procedura di Concordato.
9.2.2 Le Società hanno la piena capacità giuridica per l’esercizio dell’attività attualmente svolta, inclusa la capacità di disporre dei propri beni.
9.2.3 Le Società non sono in stato di liquidazione, fallimento, concordato preventivo o altra Procedura Concorsuale (diversa dalla Procedura di Pre-Concordato e dalla Procedura di Concordato).
9.2.4 Non è stata adottata alcuna delibera per lo scioglimento e/o la liquidazione, per la dichiarazione di fallimento ovvero l’ammissione ad altra Procedura Concorsuale (diversa dalla Procedura di Pre-Concordato e dalla Procedura di Concordato) in relazione ad alcuna delle Società.
9.3. Assenza di conflitti. La sottoscrizione e l’esecuzione del presente Accordo (nonché degli altri atti di cui le Società sono o saranno parte ai sensi ed in virtù dello stesso):
a) non determina né determinerà una violazione rilevante e/o significativa di diritti di
terzi, di qualsiasi legge o regolamento applicabili, e/o di disposizioni contenute in provvedimenti di qualsiasi autorità giurisdizionale nonché dell’atto costitutivo o dello statuto delle Società o di qualsiasi atto, accordo o impegno comunque assunto dalle Società, applicabile o vincolante per le medesime.
b) non causano né causeranno la risoluzione, il recesso, la decadenza o la cessazione anticipata per qualsivoglia motivo di alcuno dei contratti necessari per lo svolgimento delle rispettive attività di impresa di cui le Società sono parti.
9.4. Obblighi e poteri.
9.4.1 L’Accordo, nonché gli altri atti di cui le Società sono o saranno parti in virtù dello stesso, una volta sottoscritti, costituiranno per le Società fonti di obbligazioni vincolanti, legittime, valide, azionabili ed eseguibili in conformità ai rispettivi termini e condizioni; funzionali al, e coerenti con il, raggiungimento dello scopo perseguito dalle Società e da Biancamano Holding, come indicato nell’oggetto sociale di ciascuna di esse.
9.4.2 Le Società sono dotate di ogni potere ed autorità necessari per stipulare e per eseguire il presente Accordo e qualsivoglia documento ad esso correlato di cui sia parte.
9.4.3 Le Società hanno ottenuto ogni necessaria approvazione e/o autorizzazione, come di volta in volta richiesta, relativa alla sottoscrizione e all’esecuzione del presente Accordo e di qualsivoglia documento ad esso correlato e, a seguito della sottoscrizione e dell’efficacia dell’Accordo, sorgeranno in capo alle Società obbligazioni vincolanti.
9.4.4 Le Società, in conformità al proprio statuto, hanno debitamente conferito ai propri rappresentanti i poteri per la sottoscrizione della Documentazione Finanziaria di cui sono o saranno parti e hanno debitamente conferito ai relativi rappresentanti o ai soggetti delegati i poteri per la sottoscrizione di ogni dichiarazione o altra comunicazione ai sensi del presente Accordo e della ulteriore Documentazione Finanziaria o in relazione ad essi.
9.4.5 I competenti organi sociali delle Società hanno assunto, nelle forme e nelle modalità previste dallo statuto sociale e nel rispetto della legge, tutte le deliberazioni necessarie al fine di approvare la conclusione e la sottoscrizione dell’Accordo e la sottoscrizione della Documentazione Finanziaria, nonché l’esecuzione delle obbligazioni assunte in base al medesimo e alla Documentazione Finanziaria.
9.5. Controversie e procedimenti. Non vi sono vertenze, istanze, cause, procedimenti arbitrali, amministrativi o giudiziali (anche di natura fiscale, previdenziale, sanitaria, antinfortunistica, ambientale, di tutela della riservatezza, di antiriciclaggio e/o di osservanza della normativa finanziaria e dei mercati) in corso o minacciati per iscritto nei confronti delle Società il cui esito, se sfavorevole, possa pregiudicare in modo rilevante e irreversibile la fattibilità del Piano e/o l’adempimento della Proposta e/o l’esecuzione degli obblighi assunti in forza del presente Accordo.
9.6. Libri sociali e scritture contabili.
9.6.1 Tutti i libri sociali e le scritture contabili delle Società sono completi, corretti, veritieri ed accurati in ogni aspetto rilevante e tutte le delibere ivi riportate sono state assunte nella
sostanziale osservanza delle leggi applicabili, dei rispettivi atti costitutivi e statuti, e, se del caso, dei Principi Contabili.
9.6.2 I Bilanci sono stati e saranno predisposti dalle Società in conformità alle norme di legge applicabili e ai Principi Contabili e pertanto rappresentano (e rappresenteranno) con chiarezza il quadro fedele, veritiero e corretto della situazione patrimoniale e finanziaria, nonché il risultato economico di esercizio, di ciascuna delle Società alla relativa data di riferimento.
9.7. Correttezza ed accuratezza delle informazioni.
9.7.1 Tutte le informazioni, relazioni, prospetti e situazioni contabili e/o contenenti dati economico/finanziari relativi alle Società (ivi inclusi quelli riflessi nel Piano e/o nella Proposta e nell’Attestazione) consegnati o che saranno consegnati alle Società di Leasing sono stati e saranno predisposti secondo i principi contabili generalmente applicati dalle Società nella predisposizione di tali documenti e pertanto offrono e offriranno un quadro fedele della situazione economica, patrimoniale e finanziaria di ciascuna delle Società alla data in cui tali informazioni sono o saranno rese.
9.7.2 Le Società non sono a conoscenza di alcuna informazione che, se conosciuta, avrebbe reso e/o potuto rendere le informazioni fornite non corrette e/o fuorvianti sotto ogni aspetto sostanziale e/o tali da incidere in modo rilevante sulla valutazione complessiva del merito di credito delle Società.
9.7.3 Le Società non sono a conoscenza di fatti e/o eventi che, per quanto riguarda le circostanze sussistenti al momento in cui sono stati forniti il Piano, la Proposta e l’Attestazione, possano rendere i dati e le informazioni riguardanti i fatti in essi contenuti non veritieri, non corretti, non accurati, imprecisi o incompleti.
9.8. Rispetto normativo e regolamentare - Lavoro subordinato, parasubordinato e agenzia.
9.8.1 Le Società non sono a conoscenza di alcuna violazione, sotto ogni aspetto sostanziale, della legislazione e dei regolamenti ad esse applicabili, inclusi quelli in materia di diritto della concorrenza, ambientale, antinquinamento, nonché tutta la normativa urbanistica, tributaria, previdenziale e della sicurezza del lavoro, né – rispetto ad alcuna di tali materie – gravano sulle Società responsabilità od oneri derivanti da procedimenti giudiziali connessi alla violazione della predetta legislazione che cagionino un Effetto Pregiudizievole.
9.8.2 Le Società hanno rispettato in ogni aspetto rilevante tutte le leggi ad esse applicabili in tema di lavoro subordinato, parasubordinato e/o relative a rapporti di agenzia.
9.9. Pari passu. Fermo restando il rispetto delle cause legittime di prelazione, di quanto previsto dal Piano e dalla Proposta e di quanto imposto dalla disciplina applicabile in relazione alla Procedura di Pre-Concordato e della Procedura di Concordato, gli obblighi di pagamento assunti da Aimeri in forza del presente Accordo non sono postergati ad alcun altro obbligo assunto dalla stessa nei confronti propri altri creditori chirografari.
9.10. Polizze.
9.10.1 Le Società hanno stipulato polizze assicurative valide ed efficaci, idonee e sufficienti in relazione alla tipologia dei propri beni e al valore degli stessi.
9.10.2 Per quanto a conoscenza delle Società, non si è verificato alcun evento che potrebbe consentire ad alcuna compagnia di assicurazione che attualmente assicura le Società di:
a) risolvere, o recedere da, alcuna delle polizze assicurative stipulate dalle Società; e
b) disconoscere la relativa copertura assicurativa.
9.11. Eventi Rilevanti.
9.11.1 Le Società non sono a conoscenza di fatti e/o eventi che costituiscono un Evento Rilevante o un Evento Rilevante Potenziale.
9.11.2 Fatto salvo quanto previsto dal Piano e dalla Proposta, le Società non saranno tenute a rimborsare anticipatamente alcun Indebitamento Finanziario né saranno dichiarate decadute dal beneficio del termine in relazione ad alcun indebitamento finanziario per effetto della sottoscrizione e dell’esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente Accordo e/o dalla Documentazione Finanziaria.
9.12. Anticorruzione e antiriciclaggio. Nessuna delle Società, delle proprie rispettive controllate, dei propri rispettivi amministratori o funzionari, ovvero, per quanto nella migliore conoscenza di ciascuna delle Società, nessuna delle proprie collegate, dei propri rappresentanti, agenti o impiegati, ha intrapreso attività o condotte che costituiscano una violazione rilevante di alcuna delle normative anti-corruzione e/o anti-riciclaggio in qualsiasi giurisdizione applicabile e le Società hanno adottato e mantengono policies e procedure finalizzate a prevenire la violazione di tali normative.
10. IMPEGNI DELLE SOCIETÀ.
10.1. Le Società, ciascuna per quanto di propria competenza, per tutto il Periodo di Efficacia e in ogni caso fino alla totale estinzione di tutte le ragioni di credito delle Società di Leasing, si impegnano (i) ad adempiere esattamente e puntualmente agli impegni e obblighi di seguito enunciati e (ii) a continuare a rispettare puntualmente e tempestivamente gli obblighi previsti dalla Documentazione Finanziaria in quanto non contrastanti con il presente Accordo.
10.2. Le Società prendono atto che le Società di Leasing si sono determinate a sottoscrivere il presente Accordo facendo affidamento, tra l’altro, sulla circostanza che le Società rispettino puntualmente e tempestivamente tutti gli obblighi a loro carico ai sensi di quanto previsto dal presente Accordo.
10.3. Obblighi informativi.
10.3.1 Aimeri dovrà consegnare tempestivamente alle Società di Leasing, in formato elettronico e, ove in formato cartaceo, in numero sufficiente per tutte le Società di Leasing, copia della seguente documentazione:
a) qualsiasi provvedimento emesso dal Tribunale di Milano successivamente alla Data di Sottoscrizione in relazione alla Procedura di Pre-Concordato e alla Procedura di Concordato;
b) informativa scritta circa il compimento di qualsiasi atto di straordinaria amministrazione autorizzato dal Tribunale di Milano e compiuto successivamente alla Data di Sottoscrizione;
c) qualsiasi atto o memoria depositati successivamente alla Data di Sottoscrizione nell’ambito della Procedura di Pre-Concordato e della Procedura di Concordato, anche attinenti a modifiche e/o rettifiche del Piano e/o della Proposta;
d) qualsiasi relazione e/o parere resi dal Commissario Giudiziale nel corso della Procedura di Pre-Concordato e della Procedura di Concordato di cui Aimeri sia stata messa a conoscenza successivamente alla Data di Sottoscrizione;
e) qualsiasi relazione integrativa dell’Attestazione.
10.3.2 Le Società si impegnano a fornire/trasmettere alle Società di Leasing, in formato elettronico e, ove in formato cartaceo, in numero sufficiente per tutte le Società di Leasing, le seguenti informazioni/i seguenti documenti nei termini di seguito rispettivamente indicati:
a) entro il 2° (secondo) giorno precedente la data per la quale è stata convocata una qualsiasi riunione dell’assemblea dei soci di una o più delle Società, l’ordine del giorno di tale riunione, nonché il relativo verbale entro il 10° (decimo) giorno successivo all’approvazione dello stesso, entrambi tali documenti corredati di una traduzione di cortesia in inglese;
b) la copia del Bilancio di ciascuna delle Società 5 giorni dalla data della relativa approvazione da parte dell’organo societario competente e in ogni caso non oltre 180 (centottanta) giorni dalla data di chiusura del relativo esercizio;
c) a partire dalla Data di Efficacia, entro il 31 marzo di ogni anno, un report in merito all’attuazione del Piano nell’anno solare precedente, che precisi – inter alia – che tutte le transazioni commerciali e finanziarie infragruppo effettuate nel corso del predetto periodo siano avvenute a condizioni di mercato;
d) entro il ventesimo giorno di ciascun mese solare, fino al 24° mese successivo alla Data di Efficacia, un report, aggiornato all’ultimo giorno del mese precedente, con indicazione dettagliata in merito (i) al regolare pagamento di quanto dovuto nei confronti di dipendenti, dell’erario e degli istituti previdenziali e (ii) a i pagamenti commerciali e gli altri movimenti finanziari effettuati in esecuzione dei contratti intercompany, con aggiornamento ed evidenza in particolare delle modifiche delle posizioni di debito/credito tra le Società;
e) senza indugio (i) la copia di tutti i documenti inviati da una o più delle Società ai propri soci o alla generalità dei creditori aventi ad oggetto richieste di moratoria o di waiver e (ii) qualsivoglia informazione, in ragionevole dettaglio, relativa a:
(i) qualsiasi contenzioso, arbitrato, procedimento amministrativo o indagine anche tributaria che siano avviati o minacciati per iscritto nel Periodo di Efficacia purché di importo superiore a Euro 1.000.000,00;
(ii) l’avvio di accertamenti fiscali/tributari da parte delle competenti autorità, nonché la notifica di avvisi bonari, cartelle esattoriali, processi verbali di constatazione purché di importo superiore a Euro 1.000.000,00; e
(iii) il verificarsi di qualsiasi Effetto Pregiudizievole, Evento Rilevante Potenziale o Evento Rilevante;
(iv) ogni mancato pagamento per il quale sia stato emesso un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, non opposto in buona fede e che ecceda l’importo di Euro 500.000,00 ovvero per il quale siano levati protesti; e
f) ogni altra dettagliata informazione, documento o dato rilevante, ragionevolmente richiesti dalle Società di Leasing entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data della relativa richiesta.
10.4. Status, oggetto sociale e altri obblighi.
Le Società si impegnano, per quanto di rispettiva competenza, a
a) a fare tutto quanto necessario al fine di preservare lo status giuridico e il buono stato sostanziale di tutti beni necessari per l’esercizio delle attività sociali,
b) ottenere e mantenere la validità dei propri diritti e per quanto concerne Biancamano, a restare una società con azioni ammesse alla negoziazione su di uno dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana
c) non assumere nuovo Indebitamento Finanziario, fatto salvo quanto previsto dal Piano e dalla Proposta;
d) non concedere finanziamenti e/o garanzie e/o mandati a far credito e/o impegni di indennizzo e/o garanzie per perdite in qualunque forma strutturati e per qualsiasi importo, ivi incluse le dilazioni di pagamento;
e) non compiere operazioni che possano pregiudicare l’esecuzione del Piano;
f) non effettuare disposizioni ad alcun titolo (incluso, senza limitazione alcuna, a titolo di vendita, alienazione, affitto e locazione) dei propri beni, fatto salvo quanto previsto dal Piano e dalla Proposta;
g) non assumere finanziamenti destinati ad uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447-bis, primo comma, lett. b), e 2447-decies c.c. o analoga disposizione di legge estera applicabile e non costituire patrimoni destinati in via esclusiva ad uno specifico affare ai sensi dell’articolo 2447-bis, primo comma, lett. a), c.c. o analoga disposizione di legge estera applicabile;
h) non svolgere attività diverse da quelle previste dal proprio statuto sociale, non modificare il proprio oggetto sociale e non effettuare modifiche della propria attività caratteristica, né effettuare operazioni di tesoreria con finalità speculative, ovvero operazioni su derivati o valuta aventi finalità speculative;
i) non modificare la data di chiusura del proprio esercizio e i Principi Contabili adottati alla Data di Sottoscrizione, salvo ove previsto dalla legge, restando inteso che, qualora fossero adottati Principi Contabili differenti, la modifica dovrà essere comunicata alle Società di Leasing e, in tale ipotesi ogni documento contabile trasmesso dalle Società dovrà essere accompagnato da una dichiarazione di riconciliazione, certificata dal relativo revisore legale;
j) far certificare il proprio Bilancio;
k) stipulare accordi a condizioni che siano in linea con le condizioni usualmente applicate nel mercato di riferimento in cui operano (arm’s length);
l) rispettare sotto ogni aspetto sostanziale tutta la legislazione e i regolamenti ad esse applicabili, inclusi quelli in materia di diritto della concorrenza, ambientale, antinquinamento, nonché tutta la normativa urbanistica, tributaria, previdenziale, giuslavoristica e della sicurezza del lavoro;
m) corrispondere alle Società di Leasing, puntualmente alle Date di Rimborso, con le modalità previste dalla Documentazione Finanziaria, tutti gli importi dovuti;
n) non perfezionare contratti infragruppo tra le Società ulteriori rispetto a quelli in essere alla Data di Sottoscrizione, evitando il ricorso a meccanismi di cash pooling (contrattualizzati o di fatto) per la gestione della tesoreria delle Società;
o) non effettuare operazioni con parti correlate (come definite nel regolamento delle operazioni con parti correlate approvato con delibera Consob n. 17221 del 12.3.2010 come successivamente modificato).
10.5. Operazioni straordinarie.
10.5.1 Fatta eccezione per le operazioni previste nel Piano e nel presente Accordo, le Società si impegnano, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, a far sì che non siano deliberate né comunque eseguite da parte delle assemblee dei soci e/o da parte dei rispettivi organi amministrativi, operazioni di natura straordinaria o comunque significative quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, fusioni, scissioni, trasformazioni o altre operazioni straordinarie sul capitale, acquisizioni, emissioni obbligazionarie o emissioni di strumenti finanziari di qualsiasi tipo, dismissioni, conferimenti di crediti, partecipazioni o rami d’azienda, cambiamenti dell’oggetto sociale o trasferimento all’estero e altre modifiche alla propria attività imprenditoriale caratteristica, fatto salvo quanto previsto dal Piano e dalla Proposta.
10.5.2 Salvo che nei casi in cui ciò sia reso obbligatorio ai sensi delle norme di legge applicabili, le Società non ridurranno il proprio capitale sociale.
10.6. Pari passu. Fermo restando il rispetto delle cause legittime di prelazione, di quanto previsto dal Piano e dalla Proposta e di quanto imposto dalla disciplina applicabile in relazione alla Procedura di Pre-Concordato e della Procedura di Concordato, le Società si obbligano a far sì che i propri obblighi di pagamento assunti nei confronti delle Società di Leasing in forza del presente Accordo non siano postergati ad alcun altro obbligo assunto dalla stessa nei confronti di propri altri creditori chirografari.
10.7. Negative pledge. Fermo restando quanto previsto dal Piano e dalla Proposta, le Società si obbligano, ciascuna per quanto si propria competenza, a non costituire o permettere la sussistenza di alcun Vincolo su tutti o alcuni dei propri beni a favore di soggetti diversi dalle Società di Leasing, per obbligazioni proprie e/o di terzi.
10.8. Attuazione e modifiche del Piano. Aimeri si impegna ad attuare il Piano in conformità ai termini e alle condizioni ivi previsti e a non apportare variazioni al Piano medesimo (ivi inclusa la Proposta), fatte salve le eventuali modifiche, correzioni e/o integrazioni che:
a) abbiano carattere meramente formale; o
b) siano richieste dal Commissario Giudiziale; o
c) siano rese necessarie ai fini del rispetto di norme di legge o regolamentari.
11. EVENTI RILEVANTI
11.1. Eventi Rilevanti. Il verificarsi, durante il Periodo di Efficacia, di anche uno solo degli eventi, fatti o circostanze di cui al presente articolo 11 costituisce e sarà considerato ad ogni effetto come un “Evento Rilevante”.
11.2. Decadenza dal beneficio del termine.
11.2.1 Si conviene espressamente che, senza pregiudizio per quanto previsto all’articolo 1186 c.c., costituirà causa di decadenza, per le rispettive obbligazioni di pagamento o rimborso, dal beneficio di ogni termine stabilito nel presente Accordo e nella Documentazione Finanziaria di cui le Società sono parti la circostanza che una o più delle Società:
a) non sia più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni di pagamento o sia comunque insolvente;
b) ammetta per iscritto la propria incapacità di far fronte ai propri debiti una volta scaduti;
c) cessi di pagare i propri debiti o comunichi per iscritto la propria intenzione in tale senso;
d) fatto salvo quanto previsto nel Piano, a causa di difficoltà finanziarie, riscadenzi tutto o parte sostanziale del proprio Indebitamento Finanziario.
11.2.2 La decadenza dal beneficio del termine si verificherà il terzo giorno successivo alla data in cui la Società in relazione alla quale sia intervenuta una delle circostanze di cui al precedente
paragrafo 11.2.1 abbia ricevuto, anche per conto delle altre Società, la comunicazione scritta delle Società di Leasing relativa alla decisione delle stesse di avvalersi della facoltà prevista dal presente paragrafo 11.2, secondo quanto previsto nel successivo paragrafo 11.6.
11.3. Recesso.
11.3.1 Senza pregiudizio per la qualificabilità degli eventi che seguono come ipotesi di insolvenza ai sensi dell’articolo 1186 c.c. ovvero come ipotesi di risoluzione ai sensi dell’articolo 1456 c.c. si conviene espressamente che è attribuita alle Società di Leasing la facoltà di recedere dall’Accordo al ricorrere di uno dei seguenti eventi relativi a una o più delle Società:
a) la sospensione o la cessazione, anche per cause non imputabili alla sua volontà, dell’attività di una Società;
b) il verificarsi di un Effetto Pregiudizievole e/o di un Evento Rilevante Potenziale;
c) l’inadempimento a qualsiasi obbligazione relativa al pagamento o al rimborso di Indebitamento Finanziario nei confronti di soggetti diversi dalle Società di Leasing per un importo non inferiore Euro 1.000.000,00 singolarmente considerato per debiti di natura finanziaria ovvero Euro 2.000.000,00 singolarmente considerato per debiti di natura commerciale:
d) l’emissione, per un importo superiore a Euro 1.000.000,00, di (i) sentenze o di altri provvedimenti di condanna provvisoriamente esecutivi in sede civile, penale o amministrativa, (ii) di provvedimenti di natura monitoria, esecutivi, anche in via provvisoria, salvo che il credito azionato sia stato soddisfatto ovvero la relativa domanda rinunciata e/o la provvisoria esecutività del provvedimento sospesa e/o il provvedimento estinto, rinunciato o rigettato entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica,
(iii) di provvedimenti di natura cautelare (inclusi, a titolo esemplificativo e senza
limitazioni, sequestri conservativi o giudiziari), di pignoramenti o provvedimenti d’urgenza di qualsiasi natura, salvo che l’atto impeditivo della disponibilità dei beni sia stato estinto, rinunciato o rigettato entro 60 (sessanta) giorni; di iscrizione sugli immobili delle Società di ipoteche giudiziali, (iv) cartelle esattoriali o iscrizioni a ruolo per il pagamento di tributi;
e) l’elevazione di protesti nei confronti di una delle Società per importi superiori ad Euro 500.000,00, salvo che il relativo debito sia pagato e/o venga altrimenti estinto entro i successivi 30 (trenta) giorni;
f) la dichiarazione di nullità, annullabilità o inefficacia del presente Accordo ovvero di uno qualsiasi dei documenti parte della Documentazione Finanziaria;
g) la sopravvenuta contrarietà alla legge dell’adempimento da parte di una Società delle obbligazioni derivanti dalla Documentazione Finanziaria;
h) l’espressione, da parte del revisore legale dei conti incaricato di svolgere la revisione dei Bilanci di un giudizio sul Bilancio con rilievi che evidenzino la sussistenza di un Effetto Pregiudizievole ovvero di un giudizio negativo ovvero il rilascio di una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio in merito al Bilancio, ai sensi
dell’articolo 14 del D.lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010;
i) tutte le Società di Leasing esercitino le facoltà loro attribuite dal Paragrafo 11.6.1, lett. a), che segue.
11.3.2 Il recesso si verificherà il 15° giorno successivo alla data in cui la Società in relazione alla quale sia intervenuta una delle circostanze di cui al precedente paragrafo 11.3.1 abbia ricevuto, anche per conto dell’altra Società, la comunicazione scritta delle Società di Leasing relativa alla decisione delle stesse di avvalersi della facoltà di recedere, secondo quanto previsto nel successivo paragrafo 11.6. Detto recesso non legittimerà alcuna richiesta di corrispettivo, per qualsivoglia ragione o titolo, da parte delle Società.
11.4. Clausola risolutiva espressa.
11.4.1 Salvo e impregiudicato ogni altro rimedio ai sensi di legge, le Società di Leasing avranno la facoltà di risolvere il presente Accordo, ai sensi dell’articolo 1456 c.c., qualora:
a) si verifichi il mancato puntuale e integrale pagamento da parte di una o più delle Società di una qualsiasi somma dovuta alle Società di Leasing in base al presente Accordo, a meno che tale inadempimento dipenda da errore o impossibilità tecnica di effettuare la trasmissione dei relativi fondi, nel qual caso l’inadempimento dovrà essere sanato entro i 10 (dieci) giorni successivi alla data in cui tale pagamento avrebbe dovuto essere effettuato;
b) una delle Società non adempia puntualmente e integralmente a uno qualsiasi degli obblighi e impegni previsti in capo alla stessa ai sensi del presente Accordo e, in particolare, ai sensi del precedente articolo 11, fatti salvi i casi in cui, ove siffatto inadempimento sia suscettibile di sanatoria, vi sia posto rimedio entro 20 (venti) giorni a partire dalla più recente tra la comunicazione relativa all’inadempimento e la data in cui la Società interessata venga a conoscenza del proprio inadempimento;
c) una delle Società non adempia puntualmente e integralmente a uno qualsiasi dei propri obblighi e impegni previsti dalla Documentazione Finanziaria non superati dal presente Accordo e/o dai Nuovi Contratti di Leasing, fatte salve le limitazioni, le soglie di rilevanza e materialità, le eccezioni, i rimedi e i periodi di cura previsti dalla Documentazione Finanziaria e dai Nuovi Contratti di Leasing;
d) qualsiasi dichiarazione e garanzia resa da una delle Società nel presente Accordo o in qualsiasi comunicazione o altro documento consegnato ai sensi del medesimo sia o divenga errata, falsa o incompleta in qualsiasi aspetto sostanziale, salvo che la situazione di fatto possa essere modificata in modo da porre rimedio alla non veridicità e ciò avvenga entro 20 (venti) giorni a partire dalla più recente tra la data della comunicazione relativa alla non veridicità di tale dichiarazione e garanzia e la data in cui la Società interessata venga a conoscenza della non veridicità medesima;
e) qualsiasi dichiarazione di cui alla Documentazione Finanziaria non superata dal presente Accordo e/o dai Nuovi Contratti di Leasing sia o divenga errata, falsa o incompleta in qualsiasi aspetto sostanziale, salvo che la situazione di fatto possa essere modificata in modo da porre rimedio alla erroneità, non veridicità e/o incompletezza
e ciò avvenga nei termini previsti dalla Documentazione Finanziaria.
11.4.2 La risoluzione si verificherà il 15° giorno successivo alla data in cui la Società in relazione alla quale sia intervenuta una delle circostanze di cui al precedente paragrafo 11.4.1 abbia ricevuto, in proprio e/o per conto dell’altra Società, la comunicazione scritta delle Società di Leasing relativa alla decisione delle stesse di avvalersi della presente clausola, secondo quanto previsto nel successivo paragrafo 11.6. Resta inteso che, con riferimento agli Eventi Rilevanti di cui al precedente paragrafo 11.4.1, le Società di Leasing avranno la facoltà di far valere la risoluzione del presente Accordo per inadempimento anche, se del caso, ai sensi dell’articolo 1453 c.c.
11.5. Condizioni risolutive.
11.5.1 Senza pregiudizio per quanto previsto al precedente paragrafo 11.1, si conviene espressamente che costituirà condizione risolutiva dell’Accordo, ai sensi dell’articolo 1353 c.c., il verificarsi di alcuno dei seguenti Eventi Rilevanti:
a) il Tribunale di Milano emetta un provvedimento di diniego dell’omologa della Procedura di Concordato, salvo che Aimeri presenti tempestivamente reclamo ad esito del quale sia emesso, entro il termine indicato al paragrafo 2.1, lett. a), quale eventualmente prorogato ai sensi del paragrafo 2.2, il Decreto;
b) la convocazione dei competenti organi deliberativi di una delle Società per la presentazione, da parte di tale Società, di istanze finalizzate all’ammissione ad una Procedura Concorsuale diversa dalla Procedura di Pre-Concordato e dalla Procedura di Concordato;
c) la presentazione, da parte di qualsiasi soggetto, di istanze di avvio di una qualunque Procedura Concorsuale per una qualsiasi delle Società, e salvo che detta istanza sia fondatamente contestata e sia rigettata o ritirata entro 90 (novanta) giorni;
d) il verificarsi di una causa di scioglimento di una delle Società, salvo ce tale causa di scioglimento sia venuta meno entro 30 (trenta) giorni.
11.5.2 La risoluzione ai sensi e per gli effetti degli articoli 1353 e 1360 c.c. si verificherà con efficacia ex nunc dalla data in cui una delle Società abbia ricevuto, anche per conto dell’altra Società, la comunicazione scritta delle Società di Leasing relativa alla decisione delle stesse di avvalersi dell’intervenuta risoluzione del presente Accordo per effetto dell’avveramento di una condizione risolutiva, secondo quanto previsto nel successivo paragrafo 11.6.
11.6. Effetti della decadenza dal beneficio del termine, del recesso e della risoluzione.
11.6.1 Si conviene espressamente che il verificarsi anche di un solo Evento Rilevante, attribuirà a ciascuna delle Società di Leasing, a seconda dell’Evento Rilevante occorso, il diritto - da esercitarsi a seguito di decisioni assunte con le modalità di cui al successivo paragrafo 11.7 e mediante comunicazione scritta trasmessa alle Società - di:
a) dichiarare una o più delle Società decadute dal beneficio del termine ai sensi dell’articolo 1186 c.c.; e/o
b) recedere senza corrispettivo dal presente Accordo; ovvero
c) avvalersi dell’intervenuta risoluzione del presente Accordo ai sensi e per gli effetti degli articoli 1353 e 1360 c.c. dal momento della comunicazione di cui al precedente paragrafo 11.5.2; e/o
d) risolvere il presente Accordo ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 del codice civile ovvero ai sensi dell’articolo 1454 c.c, fermo restando che in tale secondo caso, l’Accordo si intenderà risolto qualora l’inadempimento non venga sanato entro il termine di 20 giorni successivi all’invio della comunicazione di cui al precedente paragrafo 11.4.2 (termine da considerarsi essenziale ai fini dell’articolo 1457 c.c.).
11.6.2 La decadenza dal beneficio del termine, il recesso o, a seconda dei casi, la risoluzione avranno effetto a decorrere dalla data indicata, per ciascuna di tali fattispecie, nei precedenti paragrafi del presente articolo 11 (la “Data di Cessazione Anticipata”).
11.6.3 A decorrere dalla Data di Cessazione Anticipata:
a) tutte le pattuizioni di cui al presente Accordo verranno meno;
b) i Crediti Leasing Automezzi/Cassonetti e il Credito Leasing Immobiliare diventeranno immediatamente scaduti ed esigibili e le Società di Leasing potranno esercitare tutti i rimedi previsti dalla legge e dai Contratti Originari;
c) senza pregiudizio alcuno per i rimedi e i diritti attribuiti alle Società di Leasing dalla Documentazione Finanziaria, le Società dovranno rimborsare entro e non oltre 10 giorni dalla Data di Cessazione Anticipata ogni somma dovuta ai sensi del presente Accordo e/o della Documentazione Finanziaria, ivi inclusi gli eventuali costi sino ad allora maturati, anche pro rata temporis; nonché gli interessi di mora nella misura del [●] conteggiati, sugli importi di cui ai precedenti punti, dal 10° giorno successivo alla Data di Cessazione Anticipata fino al giorno dell’effettivo pagamento; e
d) le disposizioni di cui agli articoli 13 (“Legge applicabile e foro esclusivo”), 14 (“Imposte, tasse, spese e costi”) e 15 (“Adesione”) del presente Accordo continueranno a rimanere in vigore e in piena efficacia tra le Parti.
11.7. Decisioni a seguito di un Evento Rilevante.
11.7.1 Senza pregiudizio per quanto previsto al successivo articolo 15 (“Adesione”), la decisione di procedere secondo quanto previsto al precedente paragrafo 11.6 potrà essere assunta dalle Società di Leasing solo previa deliberazione assunta in tal senso dalle Maggioranza delle Società di Leasing.
11.7.2 Resta inteso tra le Parti che il recesso dal e/o la risoluzione dell’Accordo non produrranno effetti retroattivi e, pertanto, saranno fatti salvi, tra gli altri, gli effetti (i) dei Nuovi Contratti di Leasing e (ii) dell’Acquisto dei Cassonetti.
12. MISCELLANEA
12.1. Riservatezza. Salvi gli obblighi di legge, le Parti si impegnano a mantenere riservati i termini e le condizioni del presente Accordo.
Sono escluse dagli obblighi di riservatezza di cui sopra:
a) le comunicazioni agli organi sociali della Parti;
b) le comunicazioni effettuate a (i) persone fisiche e/o giuridiche, direttamente o indirettamente controllate da, controllanti di, o sottoposte a comune controllo con, le Società e/o (ii) alle Società di Leasing;
c) le comunicazioni, gli avvisi e ogni altra diffusione di informazioni dovuta ai sensi delle applicabili disposizioni di legge, di regolamento o di altra natura.
12.2. Modifiche. Qualsiasi modifica o variazione del presente Accordo non sarà valida e vincolante ove non risulti approvata per iscritto dalla Parte nei cui confronti la stessa viene invocata.
12.3. Cessione. Le Società non potranno cedere il presente Accordo, né i diritti e/o obblighi da esso derivanti senza il preventivo consenso scritto delle Società di Leasing.
12.4. Comunicazioni. Qualsiasi comunicazione richiesta o consentita dal presente Accordo dovrà essere effettuata per iscritto, a mezzo raccomandata a.r., via telefax o posta elettronica certificata, e si intenderà efficacemente e validamente eseguita al momento della ricezione della lettera raccomandata, del messaggio di avvenuto ricevimento ovvero, in caso di posta elettronica, della risposta di avvenuta ricezione, sempreché sia indirizzata come segue:
a) in caso di comunicazione ad Aimeri: Aimeri Ambiente S.r.l.
Strada 4, Palazzo Q6 20089 - Rozzano (Milano) All’attenzione del [•]
Pec: [•]
Fax: [•]
b) in caso di comunicazione a EnergeticAmbiente: EnergeticAmbiente S.r.l.
Strada 4, Palazzo Q5 20089 - Rozzano (Milano) All’attenzione del [•]
Pec: [•]
Fax: [•]
c) in caso di comunicazione alle Società di Leasing: agli indirizzi indicati nell’Allegato 12.4
o all’eventuale diverso indirizzo o numero di telefax o indirizzo di posta elettronica certificata che ciascuno dei soggetti sopra indicati potrà successivamente comunicare agli altri a mezzo
di comunicazione inoltrata in conformità a quanto sopra.
12.5. Invalidità parziale. Qualora una o più delle disposizioni contenute nel presente Accordo risulti invalida o inefficace, in tutto o in parte, ai sensi della legge applicabile, le altre disposizioni resteranno, nella maggior misura possibile, pienamente valide ed efficaci. Le Parti dovranno in ogni caso negoziare in buona fede al fine di concordare i termini reciprocamente soddisfacenti per sostituire tali disposizioni, cercando di mantenere il più possibile inalterato il loro contenuto sostanziale.
12.6. Assenza di novazione oggettiva - prevalenza dell’Accordo. Le Parti convengono e si danno reciprocamente atto che l’Accordo non determina alcuna novazione oggettiva, in relazione ai Crediti Leasing Automezzi/Cassonetti e al Credito Leasing Immobiliare, dei rapporti tra Aimeri e le Società di Leasing e, pertanto, le pattuizioni contenute nel presente Accordo prevarranno sulle disposizioni di contenuto confliggente contenute nei Contratti Originari, nell’Accordo di Ristrutturazione e nella Convenzione Interbancaria del 20.1.2014, le quali continueranno a essere efficaci e a trovare applicazione con riguardo a quanto non espressamente disciplinato dal presente Accordo, nei limiti di quanto compatibili con le disposizioni di legge applicabili in forza dell’ammissione da parte di Aimeri alla Procedura di Pre-Concordato e alla Procedura di Concordato.
13. LEGGE APPLICABILE E FORO ESCLUSIVO
13.1. Legge applicabile. Il presente Accordo è regolato dalla - e deve essere interpretato secondo la
- legge italiana.
13.2. Foro esclusivo. Qualunque controversia derivante dal presente Accordo, comprese - a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo - quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Milano.
14. IMPOSTE, TASSE, SPESE E COSTI
14.1. Imposte e tasse. Le imposte di bollo e di registro, nonché ogni altra imposta diretta o indiretta e/o altro onere di natura fiscale, così come le spese relative a trascrizioni, registrazioni e iscrizioni in pubblici registri, eventualmente dovute in relazione al presente Accordo e/o ai contratti/atti da stipularsi tra le Parti in esecuzione del medesimo saranno a carico di Energeticambiente.
14.2. Spese legali. Ciascuna delle Parti si farà invece direttamente carico, senza possibilità di chiedere e/o ottenere dalle altre Parti alcun tipo di rimborso di tutte le spese legali sostenute per la predisposizione, stipulazione e perfezionamento del presente Accordo e dei contratti/atti da stipularsi in esecuzione dello stesso tra le Parti medesime.
15. ADESIONE.
Ciascuna Società di Leasing potrà aderire al presente accordo ai sensi dell’art. 1332 c.c. mediante sottoscrizione di una comunicazione inviata alle Società e da queste ricevuta entro il trentesimo giorno che precede la data dell’Adunanza dei Creditori, senza necessità di alcuna ulteriore formalità e/o accettazione da parte delle Società di Leasing, intendendosi tale
accettazione prestata dalle stesse ora per allora, fermo restando che il presente Accordo si riterrà perfezionato solo a seguito (e al momento) all’intervenuta sottoscrizione e/o adesione da parte di tutte le Parti.
* * *
Elenco Allegati
E Contratti di Leasing Automezzi
Ea)(i) Contratti di Leasing Automezzi Cessati Ea)(ii) Contratti di Leasing Automezzi Pendenti Eb) Contratti di Leasing Cassonetti
F Planimetria Capannone di Vinovo G Garanzie Biancamano
J Dettaglio Crediti Leasing Automezzi/Cassonetti Qc)(iii) Elenco Automezzi
Qc)(iv) Elenco Cassonetti T Piano
4.1 Piano di Rimborso
6.1b) Corrispettivo Nuovi Leasing
7.4 Pagamento per acquisto Cassonetti e utilizzo Automezzi/Cassonetti
8.3 Perizia Capannone di Vinovo
12.4 Elenco degli indirizzi per comunicazioni alle Società di Leasing
* * *
Milano, [•] 2016