CONVENZIONE PER IL CONFERIMENTO DA PARTE DEI COMUNI DI ARGENTA, OSTELLATO E PORTOMAGGIORE ALL'UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE DELLA FUNZIONE FONDAMENTALE DI PIANIFICAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE E DI COORDINAMENTO DEI PRIMI SOCCORSI
CONVENZIONE PER IL CONFERIMENTO DA PARTE DEI COMUNI DI ARGENTA, OSTELLATO E PORTOMAGGIORE ALL'UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE DELLA FUNZIONE FONDAMENTALE DI PIANIFICAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE E DI COORDINAMENTO DEI PRIMI SOCCORSI
Rep. n.
L'anno duemilaQUATTORDICI, il giorno del mese di , nella Sede dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie in Xxxxxxxxxxxxx (Xxxxxxx), Xxxxxx Xxxxxxx X, x. 0, c.a.p.44015, con la presente convenzione, tra i Signori:
XXXXXXX XXXXXXXXXX Xxxxxxx del Comune di ARGENTA, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto con deliberazione consiliare n. …… del…… – Codice Fiscale ;
XXXXXX XXXXXX Xxxxxxx del Comune di OSTELLATO autorizzato alla sottoscrizione del presente atto con deliberazione consiliare n. …… del…… – Codice Fiscale ;
XXXXXX XXXXXXXXX Sindaco del Comune di PORTOMAGGIORE, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto con deliberazione consiliare n. …… del…. – Codice Fiscale
………………………………;
XXXXXXX XXXXXXXXXX Presidente dell'UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE,
autorizzato alla sottoscrizione del presente atto con deliberazione consiliare n. …… del…… – Codice Fiscale ;
PREMESSO:
- che con deliberazioni n. 5 in data 18/2/2013 del Comune di Argenta, n. 6 del 18/2/2013 del Comune di Ostellato e n. 4 del 18/2/2013 del Comune di Portomaggiore esecutive ai sensi di legge, è stata costituita l'Unione dei Comuni Valli e Delizie tra i Comuni di Argenta, Ostellato e Portomaggiore ed approvati Atto costitutivo, Statuto e relativo Piano Strategico;
- che in data 3 aprile 2013, con atto del Notaio Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx, rep. n.
52 racc. n. 37, è stato sottoscritto, da parte dei tre Sindaci, l'Atto costitutivo della nuova Unione dei Comuni Valli e Delizie, in conformità allo Statuto, allegato all'Atto costitutivo stesso, ai sensi dell'art.32 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 e della Legge Regionale n. 21 del 21/12/2012;
- che, successivamente, con deliberazioni n. 60 del 22/07/2013 del Comune di Argenta,
n. 40 del 29/07/2013 del Comune di Ostellato e n. 30 del 18/07/2013 del Comune di Portomaggiore, esecutive ai sensi di legge, è stata apportata una modifica statutaria mediante l'inserimento dell'ulteriore funzione da conferire da parte dei Comuni all'Unione rappresentata dai Servizi informativi e telematici (Information and Communication Technology - ICT), dei Comuni e dell'Unione;
- che il Consiglio dell'Unione, nell'ambito della Relazione Previsionale e Programmatica riferita al triennio 2014-2016, approvata contestualmente al bilancio annuale 2014 ed al bilancio pluriennale 2014-2016, con deliberazione di Consiglio n. 14 del 09/04/2014, si è posto l'obiettivo politico di conferire, nell'arco del triennio, le ulteriori funzioni fondamentali di: Polizia municipale ed amministrativa locale, Protezione civile e Servizi sociali;
- che, pertanto, dopo il primo anno di concreta operatività dell'Unione, con delibere di Consiglio dell'Unione n. 32 del 30/09/2014, nella quale non si è raggiunta la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati per legge, n. 35 del 21/10/14 (C.U.
delle ore 21.00) e n. 37 del 21/10/14 (C.U. delle ore 22,00), nelle quali si è ottenuta per due volte ed in due sedute successive, la maggioranza favorevole della metà più uno dei Consiglieri assegnati per legge, si è proceduto ad apportare ulteriori modifiche allo Statuto dell'Unione, al fine di adeguare il provvedimento normativo alle innovazioni nel frattempo intervenute e ad inserire tra le ulteriori funzioni che i Comuni aderenti possono conferire alla stessa, le seguenti (evidenziate in corsivo):
- Organizzazione generale dell´amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;
- Protezione civile;
- Servizi sociali;
- Polizia municipale e polizia amministrativa locale;
- Centrale Unica di Committenza;
- Turismo e marketing territoriale.
- che la suddetta modifica statutaria è entrata in vigore in data 23/11/2014 a seguito della pubblicazione delle relative deliberazioni del consiglio dell'Unione, per 30 giorni consecutivi all'Albo pretorio on-line dei Comuni aderenti;
- che:
- la Legge n. 225 del 24 febbraio 1992 detta i principi della legislazione statale in materia di protezione civile;
- la L.R. n. 1 del 7 Febbraio 2005 dispone le “Norme in materia di Protezione Civile e volontariato. Istituzione dell'Agenzia regionale di Protezione civile”;
- l'art. 1, comma 2, L.R. 1/2005, prevede che all'espletamento delle attività di Protezione civile provvedono la Regione, le Provincie, i Comuni, le Comunità Montane, le Unioni di Comuni e le altre forme associative di cui alla L.R. 11/2011;
- l'art. 6, L.R. 1/2005, prevede che i Comuni, privilegiando le forme associative di cui alla
L.R. 11/2001 e L.R. 6/2004 (tra cui le Unioni di Comuni), provvedano, tra l'altro, alla predisposizione e all'attuazione, sulla base degli indirizzi regionali, dei piani comunali o intercomunali di emergenza;
- l'art. 15 commi 3, 3-bis e 3-ter della Legge 225/1992 che recitano: “comma 3. Il sindaco è autorità comunale di protezione civile. Al verificarsi dell'emergenza nell'ambito del territorio comunale, il sindaco assume la direzione dei servizi di emergenza che insistono sul territorio del comune, nonché il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari dandone immediata comunicazione al prefetto e al presidente della giunta regionale; comma 3 bis. Il comune approva con deliberazione consiliare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il piano di emergenza comunale previsto dalla normativa vigente in materia di protezione civile ….(omissis); comma 3 ter. Il comune provvede alla verifica e all'aggiornamento periodico del proprio piano di emergenza comunale, trasmettendone copia alla regione, alla prefettura-ufficio territoriale del Governo e alla provincia territorialmente competenti”;
- l'art. 1 comma 112 della Legge 7 aprile 2014, n. 56 la quale dispone che “qualora i comuni appartenenti all´unione conferiscano all´Unione la funzione di protezione civile, all´unione spettano l´approvazione e l´aggiornamento dei piani di emergenza di cui all´art. 15 commi 3-bis e 3-ter della Legge 24 febbraio 1992, nonché le connesse attività di prevenzione e approvvigionamento, mentre i Sindaci dei Comuni restano titolari delle funzioni di cui all´art. 15 comma 3, della predetta Legge n. 225 del 1992.”;
che con deliberazioni n. ….. in data ………… del Comune di Argenta, n. …. del del
Comune di Ostellato e n. …. del del Comune di Portomaggiore esecutive ai sensi di
legge, i suddetti Comuni hanno disposto il conferimento all'Unione dei Comuni Valli e Delizie della funzione di protezione civile;
- che l'Unione Valli e Xxxxxxx ha accettato il conferimento della funzione in parola, approvando nel contempo il medesimo schema di convenzione con deliberazione di Consiglio n….del ;
Tutto ciò premesso, tra le parti, come sopra costituite,
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
Art. 1 — Oggetto
1. La presente convenzione disciplina il conferimento all'Unione dei Comuni VALLI E DELIZIE, per la brevità chiamata Unione, della funzione fondamentale di Pianificazione di protezione Civile e di coordinamento dei primi soccorsi ai sensi della Legge n. 225 del 24 febbraio 1992, dell'art. 1 comma 112 della Legge 7 aprile 2014, n. 56 e della normativa regionale in materia.
Art. 2 — Funzioni trasferite
1. La funzione di Pianificazione di protezione Civile e di coordinamento dei primi soccorsi, conferita all'Unione con la presente convenzione, comprende:
- la predisposizione di un sistema unico di allertamento e attivazione dei soccorsi, avvalendosi delle strutture tecniche locali e dei Centri Operativi Comunali (C.O.C.) locali;
- l'attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile, mediante il coordinamento dei Piani comunali a cura del Coordinamento intercomunale all'uopo istituito e con il supporto delle strutture tecniche locali;
- il coordinamento per la redazione del Piano intercomunale speditivo, sovrintendendo al contempo all'aggiornamento dei piani comunali di protezione civile ad opera dei singoli comuni: a tale fine, l'Unione di comuni è, altresì, delegata ad istituire forme di collaborazione con altre amministrazioni pubbliche ed associazioni di volontariato.
Art. 3 — Finalità
1. La gestione della funzione di Pianificazione di protezione Civile e di coordinamento dei primi soccorsi mediante Unione, costituisce lo strumento sinergico mediante il quale si tende ad assicurare il coordinamento degli interventi in materia di protezione del territorio dai rischi individuati e dei Piani comunali e del Piano intercomunale speditivo.
2. L'ambito territoriale per la gestione coordinata ed associata dei servizi in oggetto, è individuato nel territorio dei Comuni dell'Unione che hanno conferito la funzione.
Art. 4 — Obblighi dei Comuni e dell'Unione
1. I Comuni conferenti si impegnano:
a) alla raccolta e trasmissione all'Unione di Comuni dei dati utili per il completamento e l'aggiornamento del piano di emergenza;
b) alla collaborazione da parte delle competenti strutture organizzative e tecniche comunali per la predisposizione del piano intercomunale, e all'adeguamento entro 12 mesi dal conferimento all'Unione dei piani comunali, secondo modalità e nel rispetto degli indirizzi operativi disposti dall'Unione di Comuni;
c) alla nomina, entro trenta giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione, di un referente con potere decisionale autonomo per la protezione civile addetto a seguire i
lavori per l'implementazione e l'aggiornamento dei piani e all'utilizzo del software di gestione dell'emergenza, il quale in particolare curi:
➢ la partecipazione alle riunioni del centro operativo intercomunale (C.O.I.);
➢ la partecipazione a corsi di formazione;
➢ il coordinamento del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) per le emergenze esclusivamente a carattere locale;
➢ l'aggiornamento dei documenti e dei piani locali, fornendo al contempo supporto alla gestione e al caricamento dati su eventuali software gestionali;
➢ la collaborazione nella diffusione delle problematiche, delle metodologie di intervento e dei comportamenti da tenere in caso di eventi calamitosi, anche finalizzate al coinvolgimento dei cittadini interessati a diventare Volontario di Protezione Civile;
➢ la collaborazione nell'organizzazione di esercitazioni finalizzate alla verifica delle procedure pianificate.
2. L'Unione di Comuni si impegna:
a) alla promozione dell'aggiornamento dei Piani comunali, all'approvazione e alla realizzazione del Piano speditivo sovracomunale di Protezione Civile;
b) al coordinamento tra i Comuni, l'Unione, la Provincia di Ferrara, la Regione Xxxxxx Xxxxxxx e gli altri soggetti istituzionali preposti alla protezione civile, nonché con le Associazioni di Volontariato attivabili in protezione civile;
c) alla collaborazione per l'attivazione dei C.O.C. (Centro Operativo Comunale) locali per le emergenze sovracomunali, alla formalizzazione del C.O.I. (Centro Operativo Intercomunale) per l'area dell'Unione e implementazione delle attività collegate;
d) alla costituzione di un nucleo di coordinamento sovracomunale (C.O.I.) a supporto delle attività specifiche sia nelle fasi di emergenza che in tempo di pace;
e) alla raccolta e all'aggiornamento delle informazioni di base relative, necessarie per fronteggiare eventuali emergenze (schede edifici ed aree strategiche, elenco persone disabili, allevamenti, attività a rischio, strutture ricettive, dati sulla popolazione) anche mediante l'ausilio di strumenti informatici;
f) al coordinamento della predisposizione di opuscoli, cartacei ed informatici (internet), mediante la divulgazione di mappe on line ove siano evidenziati i punti di raccolta per la popolazione o attività di adesione e raccolta; di recapiti telefonici, per la divulgazione alla popolazione delle procedure in caso di evento calamitoso, anche mediante l'invio di SMS o altro che la tecnologia potrà rendere disponibile;
g) alla diffusione della conoscenza delle problematiche, delle metodologie di intervento e dei comportamenti da tenere in caso di eventi calamitosi, anche finalizzate al coinvolgimento dei cittadini interessati a diventare Volontario di Protezione Civile;
h) all'adozione di tutte le misure tecnologiche, informatiche e operative (ivi compresi i presidi individuali di sicurezza), previa valutazione della Giunta dell'Unione, che permettano un intervento efficace su tutto il territorio dell'Unione;
i) all'acquisizione ed alla conservazione delle attrezzature, anche con l'ausilio dei Volontari, che si renderanno necessarie, secondo i piani, per fronteggiare le eventuali emergenze;
j) alla verifica e all'allestimento della sede centro comunale per le emergenze, in situazione di crisi, che possieda tutti i requisiti di sicurezza all'uopo richiesti;
k) al coordinamento delle esercitazioni di protezione civile finalizzate alla verifica delle procedure pianificate.
Art. 5 — Modalità di organizzazione e svolgimento della funzione
1. L'organizzazione della funzione in capo all'Unione deve essere sempre improntata ai seguenti principi:
a. massima attenzione alle esigenze dell'utenza, anche di carattere informativo e preventivo, sia in periodi di “quiete”, sia al verificarsi di situazioni di rischio o pericolo;
b. capacità di attuare interventi rapidi, adeguati, efficaci in caso di eventi calamitosi;
c. coordinamento degli interventi e direzione delle operazioni di soccorso;
d. standardizzazione della modulistica e delle procedure;
f. costante innovazione tecnologica, tesa alla semplificazione dei procedimenti e dei collegamenti con l'utenza, anche mediante la digitalizzazione dei documenti e dei fascicoli, l'introduzione della firma elettronica e l'utilizzo della PEC ed al miglioramento dell'attività di programmazione;
g. responsabilizzazione del personale per il conseguimento dei risultati, in rapporto al diverso grado di qualificazione e di autonomia decisionale.
2. Dalla data di decorrenza della presente convenzione l'Unione assume tutte le competenze e svolge tutte le attività indicate all'articolo 2 del presente atto, fino ad allora gestite dai Comuni conferenti, succedendo agli stessi nei rapporti giuridici attivi e passivi sussistenti nei confronti di soggetti terzi all'atto del conferimento della funzione, con le specifiche e le eccezioni contenute nella presente convenzione e nelle disposizioni di legge in materia.
3. Il conferimento all'Unione delle funzioni comunali nelle materie di cui all'articolo 2 del presente atto, è integrale, senza che residuino in capo ai Comuni conferenti attività amministrative e compiti riferibili alle stesse funzioni, con le specifiche e le eccezioni contenute nella presente convenzione e nelle disposizioni di legge in considerazione delle peculiarità della materia della protezione civile. L'Unione subentra nei procedimenti amministrativi di competenza dei Comuni aderenti, iniziati e non conclusi all'atto del conferimento della funzione.
4. L'Unione esercita le competenze, le funzioni e svolge le attività conferite dai Comuni, dotandosi di una struttura organizzativa approvata dalla Giunta dell'Unione e adeguata nel tempo per soddisfare le esigenze del servizio.
5. L'Unione esercita le competenze, le funzioni e svolge le attività conferite dai Comuni attraverso risorse economiche proprie o trasferite da altri Enti e quelle trasferite dai Comuni, secondo quanto previsto ed indicato dalla presente convenzione.
6. Gli Organi dell'Unione adottano tutti gli atti inerenti la funzione conferita, nel rispetto dei criteri generali stabiliti negli atti istitutivi dell'Unione, compresi gli atti aventi natura regolamentare e gli atti aventi valenza programmatoria, con le specifiche e le eccezioni contenute nella presente convenzione e nelle disposizioni di legge in materia.
7. All'Unione spettano, in particolare, l'approvazione e l'aggiornamento dei piani di emergenza di cui all'art. 15 commi 3-bis e 3-ter della Legge 24 febbraio 1992, nonché le connesse attività di prevenzione e approvvigionamento, mentre i Sindaci dei Comuni restano titolari delle funzioni di cui all'art. 15 comma 3 della Legge n. 225/1992 (art. 1 comma 112 della Legge 7 aprile 2014, n. 56).
8. Restano, inoltre, in capo agli organi di governo dei singoli Comuni le competenze a carattere generale o trasversale, qualora non pienamente riconducibili agli ambiti funzionali conferiti: in particolare, i poteri del Sindaco esercitati in veste di autorità locale in materia di pubblica sicurezza, protezione civile, igiene e sanità pubblica (art. 50, commi 4-5) oltre ai compiti in veste di «ufficiale di governo» (art. 54 TUEL).
9. L'Ufficio Unificato ed i Comuni aderenti cooperano tra loro con modalità tali da favorire un'amministrazione funzionale e trasparente: in tale contesto, il Dirigente può adottare determinazioni di spesa utilizzando in via eccezionale le risorse che, per particolari ragioni di natura organizzativa o finanziaria, restano allocate all'interno dei bilanci comunali e che gli vengono assegnati in base agli atti di programmazione e pianificazione economico- finanziaria.
Art. 6 — Articolazione organizzativa
1. Il Servizio di Protezione Civile, data la propria natura trasversale, viene allocato all'interno del Settore afferente il Corpo unico di Polizia Municipale dell'Unione Valli e Delizie, per la fase dell'emergenza e all'interno del Settore Programmazione Territoriale per la parte della pianificazione e programmazione, secondo le definizioni che saranno enucleate all'interno del piano speditivo dell'Unione e – fino a quel momento – del piano speditivo approvato dal Comune di Argenta.
2. Dalla data di sottoscrizione della presente convenzione, l'Unione di comuni fornirà il proprio supporto operativo ai tecnici comunali referenti per la protezione civile per favorire l'aggiornamento dei piani comunali per la parte operativa, e per la predisposizione dei modelli operativi di intervento, integrando i piani, in raccordo con i referenti comunali, con i protocolli organizzativi e le risorse di personale ed i mezzi da utilizzare nelle specifiche emergenze.
3. Per l'organizzazione del servizio si prevede il coinvolgimento attivo di tutte le Associazioni di volontariato presenti nel territorio dell'Unione, od operanti in esso, che si occupano di protezione civile attivandosi in caso di eventi calamitosi. Inoltre si prevede di costituire una rete di volontariato per le emergenze di protezione civile coinvolgendo tutti i cittadini interessati.
4. Con la sottoscrizione della presente Convenzione i Comuni si impegnano a definire entro 3 mesi, l'ubicazione del centro decisionale di protezione civile per emergenze diffuse denominato C.O.I. (Centro Operativo Intercomunale) e la sede del C.O.M. (centro operativo misto) con la presenza di rappresentanti esterni (Prefettura, Provincia, Regione).
5. I centri decisionali di protezione civile per emergenze localizzate denominati C.O.C (Centro Operativo Comunale), da attivarsi a cura del Sindaco del Comune interessato o della Prefettura, restano a livello Comunale presso le sedi appositamente allestite da ciascun Comune. Presso ognuno dei Comuni costituenti l'Unione sarà attivo almeno un referente di protezione civile (componente del C.O.I. e del C.O.C. locale).
6. L'ambito territoriale per la gestione associata delle funzioni oggetto della presente convenzione è individuato nel territorio dei Comuni aderenti all'Unione.
7. Ferme restando le autonome modalità operative, i compiti che la legge attribuisce ai Sindaci, alle Giunte Comunali e ai Consigli Comunali, sono esercitati con riguardo alle funzioni conferite dal Presidente, dalla Giunta e dal Consiglio dell'Unione, salvo quanto diversamente stabilito dalla presente convenzione.
Art. 7 — Il Centro Operativo intercomunale (C.O.I.)
1. E' istituito un comitato tecnico (C.O.I. centro operativo intercomunale) composto dai referenti di ciascun ente aderente alla presente convenzione, per il supporto ed il coordinamento delle attività derivanti dalla presente convenzione. Il comitato tecnico è validamente costituito con la presenza della maggioranza semplice dei componenti, i lavori del comitato tecnico saranno coordinati dall'Unione di Comuni che svolgerà anche le funzioni di segreteria ed avrà cura di redigere verbale di ogni incontro.
2. Il C.O.I., oltre alle funzioni programmatorie di cui all'articolo 2 di competenza dei Comuni e dell'Unione, si attiva secondo le procedura di emergenza consolidate e definite qualora l'evento abbia rilevanza sovracomunale.
Art. 8 - Dotazione organica
1. La dotazione organica necessaria per la gestione delle attività e delle funzioni di cui alla presente convenzione, è definita dalla Giunta dell'Unione con provvedimenti di programmazione annuale e pluriennale, previo accordo con i Comuni conferenti.
2. I Comuni conferenti comandano e/o trasferiscono all'Unione il personale dipendente, a tempo determinato e/o indeterminato, a tempo pieno o parziale, necessario allo svolgimento dei compiti trasferiti.
3. Con riferimento al personale dei Comuni che si trovi ad operare contemporaneamente per una parte del suo tempo, sia presso il Comune di appartenenza, che presso l'Unione, i competenti organi dei Comuni e dell'Unione definiranno le modalità di impiego delle relative professionalità nel rispetto della normativa vigente in materia.
4. L'Unione potrà, nel prosieguo, avvalersi anche di altro personale assunto direttamente nelle varie forme consentite dalla legge o mediante costituzione di contratti di lavoro autonomo nel rispetto del quadro normativo di tempo in tempo vigente in materia di assunzioni, incarichi e di vincoli alla spesa di personale, nonché nel rispetto delle norme in materia contenute nello Statuto dell'Unione.
5. E' fatta salva l'articolazione dei Centri operativi Comunali presso i singoli Comuni, costituiti da personale comunale, come previsto dalla normativa statale e regionale in materia.
6. Fino alla formale adozione da parte dell'Unione del Piano speditivo di protezione civile per l'intero territorio dell'Unione che sintetizzerà i Piani di Emergenza comunali, si applica il Piano speditivo del Comune di Argenta.
Art. 9 — Flussi informativi e forme di consultazione
1. La struttura organizzativa trasversale di Protezione civile, adotta ogni strumento idoneo ad assicurare il costante monitoraggio delle proprie attività attraverso relazioni periodiche sull'andamento della gestione alla Giunta dell'Unione ed alle Giunte dei Comuni aderenti all'Unione.
2. Per lo svolgimento delle funzioni di raccordo con i singoli Comuni, il Comandante del Corpo Unico di Polizia Municipale ed il Dirigente del Settore programmazione territoriale, ciascuno per le proprie competenze ed in coordinamento tra loro, forniscono ai referenti comunali, che verranno individuati con apposito atto dai singoli Comuni, le informazioni in merito agli aspetti organizzativi della gestione ovvero riguardanti novità normative di interesse trasversale all'Unione ed ai Comuni, nelle materie oggetto di conferimento all'Unione.
3. L'Unione trasmette ai Comuni copia degli atti assunti dal Consiglio dell'Unione e dalla Giunta dell'Unione.
4. Viene assicurata, inoltre, la condivisione e la divulgazione presso i Comuni degli strumenti di programmazione finanziaria e di pianificazione delle attività secondo le tempistiche previste dalla normativa, dal Regolamento di contabilità dell'Unione e dalla presente convenzione. In particolare, l'Unione, ai fini della predisposizione delle previsioni di bilancio dei singoli Comuni, trasmette agli stessi:
a) schemi del bilancio di previsione dell'Unione, entro i termini stabiliti dall'art. 8 del Regolamento di contabilità dell'Unione;
b) bilancio di previsione e piano esecutivo di gestione/piano delle performance dell'Unione subito dopo l'approvazione da parte degli Organi competenti;
c) proposte di delibera aventi ad oggetto variazioni al bilancio dell'Unione che incidano sulle risorse a carico dei Comuni aderenti, entro i termini previsti dall'art. 14 del Regolamento di contabilità dell'Unione;
d) proposta di delibera di verifica dello stato di attuazione dei programmi e del permanere degli equilibri di bilancio da adottarsi ai sensi dell'art. 193 del TUEL entro il 30 settembre di ogni anno, qualora essa incida sui bilanci dei Comuni aderenti, entro i termini stabili dall'art. 15 del regolamento di contabilità dell'Unione;
e) proposta di delibera avente ad oggetto la variazione di assestamento generale del bilancio da approvarsi entro il 30 novembre di ogni anno, qualora essa incida sulle risorse a carico dei Comuni aderenti entro i termini previsti dall'art. 16 del Regolamento di contabilità dell'Unione.
5. Il bilancio di previsione è corredato dal piano di ripartizione e versamento degli oneri finanziari a carico dei singoli Comuni.
6. Il coordinamento tecnico-organizzativo tra i servizi dell'Unione ed i servizi dei Comuni, con particolare riferimento ai servizi economico-finanziari, è assicurato mediante il flusso costante e regolare delle informazioni ai sensi dell'articolo 45 del regolamento di contabilità dell'Unione e l'effettuazione di riunioni periodiche di raccordo, che si potranno svolgere per iniziativa dei singoli Dirigenti dell'Unione o dei Comuni oppure su richiesta dei Segretari generali dell'Unione e dei Comuni
Art. 10 — Rapporti finanziari
1. La partecipazione finanziaria di ciascun Comune conferente alle spese di personale necessarie all'esercizio della funzione, è determinata sulla base della popolazione residente al 31 dicembre del secondo anno antecedente all'anno di riferimento. Per l'anno 2015 la spesa è pertanto ripartita in proporzione alla popolazione residente al 31/12/2013 nei Comuni aderenti:
• Argenta - popolazione al 31/12/2013: 22.229 – 54,49 %
• Ostellato – popolazione al 31/12/2013: 6.401 – 15,69 %
• Portomaggiore - popolazione al 31/12/2013: 12.163 – 29,82 %
2. Le ulteriori spese relative all'esercizio delle funzioni e dei servizi conferiti con la presente convenzione sono a carico dei Comuni. Le spese sono rappresentate dai costi diretti e indiretti sostenuti per il funzionamento del servizio stesso, nonché da quelle necessarie per la gestione degli specifici progetti concordati tra gli enti sostenute per il funzionamento e la gestione del servizio. Esse saranno previste nel bilancio dell'Unione e saranno ripartite tra i Comuni conferenti mediante il medesimo criterio della popolazione residente al 31 dicembre del secondo anno antecedente all'anno di riferimento. Per l'anno 2015 la spesa è pertanto ripartita in proporzione alla popolazione residente al 31/12/2013 nei Comuni aderenti:
• Argenta - popolazione al 31/12/2013: 22.229 – 54,49 %
• Ostellato – popolazione al 31/12/2013: 6.401 – 15,69 %
• Portomaggiore - popolazione al 31/12/2013: 12.163 – 29,82 %
3. I trasferimenti statali, regionali, provinciali destinati all'esercizio delle funzioni e allo svolgimento delle attività inerenti le materie oggetto della presente convenzione, destinati ai Comuni conferenti, spettano all'Unione qualora essi si riferiscano a progetti, interventi ed investimenti che dovrà sostenere l'Unione, anche se originati precedentemente dai Comuni conferenti. L'Unione utilizza tali trasferimenti nel rispetto dei vincoli di destinazione stabiliti dalle rispettive normative di riferimento.
4. Gli eventuali proventi delle attività di cui alla presente convenzione e gli eventuali finanziamenti ottenuti da enti terzi, anche a titolo di risarcimento danni causati da calamità naturali, accertati al bilancio dell'Unione sono ripartiti tra i Comuni nel rispetto del principio della territorialità.
5. Sono fatte salve le precisazioni previste in relazione alla sede dell'Unione ed alle sedi distaccate presso gli enti non sede dell'Unione, nonché ai beni strumentali ed ai beni di
consumo, contenute nella Convenzione specifica. Per particolari spese, progetti od iniziative d'interesse esclusivo di uno o di alcuni dei Comuni aderenti, le modalità di riparto potranno essere definite di volta in volta dalla Giunta dell'Unione, sentiti i Comuni interessati. In particolare, le spese legali per la difesa e/o la costituzione in giudizio di uno dei Comuni aderenti all'Unione, relative a procedimenti giurisdizionali in corso al momento del conferimento della funzione dai Comuni all'Unione, saranno posti a carico del Comune interessato.
6. L'Unione rendiconta periodicamente, almeno una volta all'anno entro il 30 settembre, lo stato di attuazione dei programmi e le variazioni eventualmente necessarie al proprio bilancio, al fine di coordinare tali risultanze con quelle proprie dei Comuni aderenti. Le variazioni al bilancio dell'Unione che comportano riflessi di carattere sostanziale sugli atti di programmazione finanziaria dei Comuni aderenti, devono trovare un nuovo coordinamento con i Comuni stessi prima di essere assunti dall'Unione. In ogni caso le modalità della gestione dovranno essere tali da non creare squilibri alla gestione dei bilanci dei singoli Comuni aderenti.
7. L'Unione comunica la quota di spese per ciascun Comune, anticipatamente, con cadenza trimestrale a partire dal 31 gennaio di ogni anno, le quote di trasferimenti a carico dei singoli Comuni. Tali quote vanno versate dai Comuni all'Unione entro i 30 giorni successivi.
Art. 11 - Decorrenza e durata della convenzione-Recesso
1. Il conferimento della funzione oggetto della presente convenzione, dai Comuni di Argenta, Ostellato e Portomaggiore all'Unione e l'efficacia della presente convenzione decorrono dall'01 gennaio 2015 ed hanno durata pari a quella dell'Unione stessa.
2. La revoca della funzione anticipata rispetto alla scadenza, disposta da uno o più dei Comuni aderenti, è priva di efficacia, salvo che essa non sia disposta con l'accordo di tutti i Comuni facenti parte dell'Unione. In tal caso l'accordo dovrà essere approvato dai Consigli comunali di tutti i Comuni aderenti all'Unione e dall'Unione stessa e dovrà disciplinare le conseguenze finanziarie ed ogni altro obbligo a carico di ciascun ente, ferme restando le conseguenze disciplinate dalle norme dello Statuto e contenute, in particolare, negli articoli 8 e 22.
Art. 12 - Tutela dei dati e sicurezza
1. Xxxxx restando i requisiti tecnici e di sicurezza necessari da parte dell'Unione dei Comuni per lo svolgimento delle funzioni, con la sottoscrizione della presente Convenzione, gli Enti condividono la titolarità dei dati attinenti le funzioni e i servizi conferiti.
2. Il Presidente dell'Unione, in relazione alle banche dati di competenza del servizio oggetto della presente convenzione, procede alla nomina del Responsabile del trattamento precisando indirizzi, compiti e funzioni.
3. I soggetti che a qualunque titolo operano nell'ambito del servizio unificato devono essere nominati incaricati del trattamento da parte del Responsabile del trattamento.
4. L'Unione si obbliga al trattamento dei dati personali di cui entra legittimamente in possesso per i soli fini istituzionali dedotti nella convenzione e limitatamente al periodo della sua durata, esclusa ogni altra finalità, impegnandosi alla distruzione delle banche dati non più utili per le finalità proprie.
5. L'Unione si impegna ad attuare le misure di sicurezza e si obbliga ad allertare il titolare e i responsabili del trattamento in caso di situazioni anomale o di emergenze.
6. Il Responsabile del servizio acconsente l'accesso di ciascun Comune titolare o di suo fiduciario al fine di effettuare verifiche periodiche in ordine alle modalità del trattamento e all'applicazione delle norme di sicurezza adottate.
7. L'accesso ai dati di ogni singolo Comune presso l'Unione, anche ai sensi del D. Lgs. 196/03, è disciplinato dai Comuni medesimi i quali indicheranno, con apposito atto, gli incaricati autorizzati al trattamento (consultazione e/o modifica e/o trasmissione a terzi dei dati
stessi) dandone opportuna comunicazione al Servizio conferito per i provvedimenti tecnici di competenza.
Art. 13 — Controversie
1. La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni anche in caso di difforme e contrastante interpretazione della presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.
Art. 14 — Rinvio
1. Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra i Comuni e l'Unione, con adozione, se ed in quanto necessario, di atti appositi da parte degli organi competenti, nonché allo Statuto dell'Unione, al codice civile e alla normativa vigente.
2. Ai sensi di quanto previsto dallo Statuto, l'Unione subentra ai Comuni nei rapporti in essere con soggetti terzi in relazione alle funzioni e ai compiti trasferiti con la presente convenzione.
Art. 15 — Regime di imposta di bollo e di registro
1. La presente convenzione, redatta in forma di scrittura privata non autenticata è esente dall'imposta di bollo a termini dell'art. 16 allegato B Tabella DPR 642/72.
2. La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso a termini dell'art. 1 Lettera B parte II tariffa allegata al DPR 131/86.
Xxxxx, approvato e sottoscritto.
Per il Comune di Argenta
Per il Comune di Ostellato
Per il Comune di Portomaggiore
Per l'Unione Dei Comuni “Valli e Delizie”