DISCIPLINARE DI GARA
PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA IN MODALITA’ TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI – POLIZZA ALL RISKS BENI MOBILI E IMMOBILI IN FAVORE DEL COMUNE DI NAPOLI
CIG: 8725366FCA
PREMESSE
Con Xxxxxxxxx dirigenziale n. 114 del 22/12/2020 e Determinazione a contrarre n. 2 del 22/04/2021, questa Amministrazione ha deliberato di affidare la polizza All Risks beni mobili e immobili.
L’affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).
Il luogo di svolgimento del servizio è il Comune di Napoli.
Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è la dott.ssa Xxxxxxxxx Xxxxxxxx
– xxxxxxxxx.xxxxxxxx@xxxxxx.xxxxxx.xx.
L’appalto è interamente gestito con modalità telematica, ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 50/2016. Pertanto, le offerte dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute dalla stazione appaltante esclusivamente per mezzo della Piattaforma per le gare telematiche, accessibile all'indirizzo: xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxx.xxxxxx.xx, ove sono disponibili manuali e istruzioni.
A tal fine, gli operatori economici interessati dovranno, qualora non vi abbiano già provveduto, procedere alla registrazione on line sul Sistema per il rilascio della password che consentirà la partecipazione alle procedure di gara presenti sulla piattaforma telematica.
1. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.
1.1 DOCUMENTI DI GARA
La documentazione di gara comprende:
1. Capitolato speciale di polizza All risks beni mobili e immobili, riportante le condizioni di garanzia richieste che dovranno regolare la futura polizza
2. Bando
3. Disciplinare di gara
4. Istanza di partecipazione (modello inserito sulla piattaforma telematica)
5. Dichiarazione accettazione capitolato speciale d’appalto o proposta varianti (modello inserito sulla piattaforma telematica)
6. Modulo di offerta tecnica (modello inserito sulla piattaforma telematica)
7. Modulo di offerta economica (modello inserito sulla piattaforma telematica)
8. Documento di presentazione del rischio e Statistiche sinistri
9. DGUE (modello inserito sulla piattaforma telematica)
10. Patto di Integrità (modello inserito sulla piattaforma telematica)
Tutta la documentazione di gara è disponibile oltre che sul sito istituzionale dell'Ente (xxx.xxxxxx.xxxxxx.xx/xxxxx nella sezione Avvisi, Bandi e inviti) e sulla piattaforma digitale “Appalti&Contratti” (xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxx.xxxxxx.xx), dove è possibile consultare i dettagli delle gare pubblicate e scaricare la relativa documentazione di gara.
1.2 CHIARIMENTI
I chiarimenti in ordine alla presente procedura potranno essere formulati attraverso la piattaforma telematica entro e non oltre otto giorni antecedenti il termine per la presentazione delle offerte così come indicato nel Bando di gara.
Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell’art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima sulla piattaforma telematica. Non sono ammessi chiarimenti telefonici.
1.3 COMUNICAZIONI
Ai sensi dell’art. 76, comma 6, del Codice, i concorrenti sono tenuti a indicare, in sede di offerta, l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice.
Tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate sulla piattaforma telematica.
Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente, la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
In caso di consorzi stabili, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.
In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.
2. OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI
L’appalto ha per oggetto l'affidamento della copertura assicurativa All Risks beni immobili e mobili del Comune di Napoli. CPV: 66510000-8
L’appalto prevede un solo lotto, in quanto le tipologie di coperture assicurative sono strettamente correlate e la scelta del lotto unico garantisce:
1. Riduzione dei costi e monitoraggio;
2. Vantaggi connessi alle economie realizzabili;
3. un solo interlocutore.
Numero Lotto | Descrizione | CIG | Importo a base di gara per ciascuna annualità assicurativa | Valore complessivo dell’appalto per l’intero periodo | Decorrenza copertura dalle ore 24:00 del |
Lotto unico | All risks beni mobili e immobili | 8570059C67 | € 1.500.000,00 (per anno) | € 3.750.000,00 | 30/06/2021 |
L’importo a base di gara è comprensivo di ogni imposta e/o onere fiscale pari al 22,25% annuo.
L’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a euro 0,00. Pertanto, non sussiste la necessità di predisporre un Documento di Valutazione dei Rischi.
L’appalto è finanziato con fondi del bilancio comunale.
Ai sensi dell’art. 23 comma 16 del D.lgs. 50/2016 il costo della manodopera, calcolato sulla base del vigente CCNL fra le Imprese di Assicurazione ed il personale dipendente ed il CCNL per i Dipendenti delle Agenzie di Assicurazione in gestione libera è stimato, tra il 2% ed il 7,00% del premio netto complessivo per l’intero periodo contrattuale.
3. DURATA DELL’APPALTO, OPZIONI E RINNOVI
3.1 DURATA
La durata dell’appalto (escluse le eventuali opzioni) è di 30 (trenta) mesi, decorrenti dalle ore 24:00 del 30/06/2021 alle ore 24:00 del 31/12/2023.
3.2 OPZIONI E RINNOVI
La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere prorogata per un periodo massimo di 180 (centottanta) giorni al fine di consentire l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso, il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi – o più favorevoli – prezzi, patti e condizioni.
Ai fini dell’art. 35, comma 4, del Codice, il valore stimato dell’appalto è pari a € 3.750.00,00, comprensivo di ogni imposta e/o onere fiscale. Nel caso si eserciti la facoltà di proroga di 180 giorni, il valore massimo stimato dell'appalto è pari a euro 4.500.000,00, comprensivo di ogni imposta e/o onere fiscale.
4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.
È vietato ai concorrenti di partecipare al singolo lotto in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).
È vietato al concorrente che partecipa al singolo lotto in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.
È vietato al concorrente che al singolo lotto in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.
I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti a indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, al singolo lotto. In caso di violazione, sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.
Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione.
Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:
a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete – soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete – contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata
dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete.
A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.
Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate a una procedura concorsuale.
È ammessa la partecipazione di più imprese, in coassicurazione, come regolato dai singoli capitolati di polizza. La delegataria sarà tenuta, in ogni caso, ad assolvere direttamente e per intero tutte le obbligazioni contrattuali assunte nei confronti del contraente e/o degli aventi diritto.
Alle imprese che presentino offerta in coassicurazione è preclusa la partecipazione in forma singola o in altra coassicurazione o in altro raggruppamento.
La scelta tra partecipazione singola o in coassicurazione dovrà essere espressa in sede di presentazione dell’offerta.
Nel caso di partecipazione in Raggruppamento Temporaneo di Imprese, la compagnia assicuratrice mandataria dovrà assumere, a pena di esclusione, una quota percentuale del rischio maggioritaria rispetto alle altre singole mandanti, con il minimo del 60%. Le Compagnie mandanti non potranno, comunque, assumere una quota percentuale del rischio inferiore al 20%, fermo restando in ogni caso che, a pena di esclusione, dovrà essere garantita la sottoscrizione del 100% dei rischi.
COASSICURAZIONE (precisazioni):
Nel caso di partecipazione in coassicurazione questa deve essere prevista già in fase di presentazione della documentazione amministrativa (istanza) con rispetto delle prescrizioni previste nei documenti di gara per i Raggruppamenti Temporanei di Imprese. In tal caso, tra le società in coassicurazione, in deroga all’art. 1911 del Codice Civile, è stabilito il principio di solidarietà; pertanto la società delegataria, in via solidale, sarà comunque tenuta a rispondere nei confronti dell’assicurato e/o contraente, di tutti gli obblighi derivanti dal contratto.
Nel caso di coassicurazione, la compagnia aggiudicataria (Delegataria) deve ritenere, facendone espressa dichiarazione di impegno in sede di gara, una quota del rischio, rispetto alle altre singole coassicuratrici, pari ad almeno il 60% del rischio oggetto di gara (Lotto), mentre le singole Compagnie Coassicuratrici (Deleganti) dovranno ritenere – facendone espressa dichiarazione di impegno in sede di gara – una quota del rischio (Lotto) pari ad almeno il 20%, fermo restando in ogni caso che, a pena di esclusione, dovrà essere garantita la sottoscrizione del 100% dei rischi.
In caso di coassicurazione, dovrà essere conferita al coassicuratore delegatario la delega dalla quale risulti:
- la percentuale di ripartizione del rischio a carico dell’Assicuratore;
- l’impegno dell’Assicuratore a riconoscere validi ed efficaci gli atti di gestione del coassicuratore delegatario;
- l’impegno dell’Assicuratore a riconoscere validi ed efficaci gli obblighi assunti e l’offerta economica formulata dal coassicuratore delegatario;
- l’accettazione delle quote di coassicurazione riservate dalla compagnia delegataria.
La Società delegataria si impegna, altresì, in ogni caso e comunque, a emettere atto di liquidazione per l’intero importo dei sinistri e a rilasciare all’Assicurato quietanza per l’ammontare complessivo dell’indennizzo, salvi e impregiudicati i rapporti interni tra le società coassicuratrici.
5. REQUISITI GENERALI
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice.
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.
6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti.
6.1 Requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83 comma 1 del Codice:
a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. Ai concorrenti appartenenti ad altro Stato membro si applica quanto prescritto all'art. 83 comma 3 del Codice.
b) Possesso dell’autorizzazione degli organi competenti all’esercizio delle assicurazioni private, con riferimento al ramo oggetto dell’offerta in base al D.lgs. 209/2005 e ss.mm.ii.; possono partecipare anche concorrenti appartenenti a Stati membri dell’Unione Europea, purché sussistano le condizioni richieste dalla vigente normativa per l’esercizio dell’attività assicurativa in regime di libertà di stabilimento o in regime di libera prestazione di servizi nel territorio della Stato italiano, in possesso dei prescritti requisiti minimi di partecipazione.
Per la comprova del requisito, la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.
I predetti requisiti (a e b) devono essere posseduti da ciascuna impresa riunita in raggruppamento, in coassicurazione, dal consorzio e dalle consorziate indicate come esecutrici dell’appalto.
6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA
Il concorrente deve possedere, nel triennio 2017-2018-2019, una raccolta premi complessiva nei rami danni non inferiore a euro 20.000.000,00. Per la particolare natura del servizio oggetto
di affidamento è necessario, a garanzia della stazione appaltante, superare il limite di fatturato minimo indicato all’art. 83, comma 5 d.lgs. n. 50/2016.
In caso di coassicurazione, in considerazione della natura e della peculiarità del servizio assicurativo, i requisiti dovranno essere posseduti al 100% da ciascuna delle coassicuratrici.
In caso di RTI, i requisiti della raccolta premi dovranno essere posseduti da ciascun componente in misura almeno pari alla quota percentuale di rischio assunta, fermo restando la quota maggioritaria in capo alla mandataria (a tal fine si ricorda che la mandataria dovrà assumere una quota percentuale di rischio almeno pari al 60% e ciascuna mandante almeno pari al 20%). Resta inteso che il raggruppamento dovrà soddisfare i requisiti per intero.
In caso di consorzio stabile, si applica quanto previsto all’art. 47 del Codice.
Mezzo di prova: bilanci o gli estratti di bilancio degli ultimi tre anni (2017/2018/2019). Le imprese di assicurazione estere possono comprovare i requisiti di capacità economico e finanziaria anche tramite la presentazione dei bilanci redatti e pubblicati secondo la legislazione del proprio Paese di origine.
6.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE
I concorrenti devono aver regolarmente eseguito per enti pubblici, nell’ultimo triennio antecedente alla pubblicazione del bando, almeno tre contratti a copertura di beni come quelli oggetto di gara (polizze “All Risks patrimonio dell’ente” e/o polizze “incendio e altri danni”). In caso di coassicurazione, ciascuna impresa riunita in coassicurazione, dovrà possedere il requisito per intero. In caso di RTI, il requisito dovrà essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria (almeno due contratti), fermo restando che la mandante dovrà aver eseguito almeno un contratto.
In caso di consorzio stabile, si applica quanto previsto all’art. 47 del Codice.
Mezzo di prova: l’elenco dei servizi svolti nell’ultimo triennio in ciascun ramo e/o rischio assicurativo analoghi a quelli oggetto dell’appalto con indicazione dei rispettivi importi, date di decorrenza, durata delle coperture e destinatari (contraenti) pubblici.
7. AVVALIMENTO
Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.
Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.
Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria.
Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino al lotto sia l’ausiliaria che l’impresa che si avvale dei requisiti.
Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12, del Codice.
A eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone al concorrente di sostituire l’ausiliaria, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice.
In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione comunica l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
È sanabile mediante soccorso istruttorio la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti aventi data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta.
La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
8. SUBAPPALTO.
Il subappalto è ammesso. A tal fine il concorrente dovrà indicare nel DGUE la volontà di ricorrervi e le parti da subappaltare. Al riguardo, si precisa che a seguito delle recenti sentenze della Corte di Giustizia Europea, il limite alla percentuale di subappalto consentito, di cui all’art. 105 del Codice, è disapplicato.
9. GARANZIA PROVVISORIA
L’offerta è corredata da:
1) una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto, ai sensi dell’art. 93, comma 1, del Codice e, precisamente, degli importi riportati nello schema successivo, salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7, del Codice.
Lotto | Oggetto | Totale base d’asta | Garanzia Provvisoria 2% |
Lotto unico | All risks beni mobili e immobili | € 3.750.00,00 | € 75.000,00 |
2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente dalle medesime.
Ai sensi dell’art. 93, comma 6, del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta a ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n.159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89, comma 1, del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria. Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, la garanzia provvisoria copre anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.
La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
b. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 del Codice.
Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:
- xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx
- xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/
- xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx- legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx
In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:
1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c), del Codice, al solo consorzio;
3) in caso di coassicurazione, essere presentata e sottoscritta dalla società coassicuratrice delegataria e alla stessa intestata, nonché contenere l’indicazione della ragione sociale delle imprese formanti il riparto di coassicurazione;
4) ai sensi dell'art. 93, comma 8-bis del Codice, le garanzie fideiussorie devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico (MISE) di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti (MIT) e previamente concordato con
le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze (art. 103, comma 9 del Codice) del 19 gennaio 2018, n. 31, pubblicato in data 10.04.2018 sul Supplemento ordinario n. 16/L alla G.U. Serie generale – n. 83 ed in vigore dal 25 aprile 2018;
5) avere validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
6) prevedere espressamente:
a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo e intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
b. la rinuncia a eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
c. la loro operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
7) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante.
La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:
- in originale o in copia autentica ai sensi dell’art. 18 delD.P.P. 28 dicembre 2000, n. 445;
- documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p), del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del D.Lgs. n. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del D.Lgs. n. 82/2005).
In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta.
L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7, del Codice.
Per fruire di dette riduzioni, il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.
In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:
a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice, solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.
Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione
delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. n. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).
È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI/coassicurazione, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).
Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato a impegnare il garante.
10. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC.
Con comunicato pubblicato sul portale, l’Anac ricorda che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, gli operatori economici e le stazioni appaltanti sono nuovamente tenuti al versamento dei contributi dovuti all'Autorità per tutte le procedure di scelta del contraente, secondo le disposizioni della Delibera Anac 18 dicembre 2019, n. 1197 recante “Attuazione dell’articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2020” pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.
250 del 9 ottobre 2020.
Pertanto, il versamento del contributo, dovuto è pari ad € 140,00.
11. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE
Le istanze e le dichiarazioni richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:
a) sono rilasciate ai sensi dell'art. 38 del DPR 445/2000 e dell'art. 65 del D.Lgs. 82/2005 (o legislazione equivalente in caso di imprese estere);
b) in caso siano sottoscritte da procuratori dei legali rappresentanti, deve essere allegata copia autentica della procura rilasciata dal notaio in formato elettronico o mediante scansione del documento cartaceo;
c) devono essere rese e sottoscritte digitalmente dai soggetti concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, appartenenti ad eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza.
La documentazione prodotta, ove non sia richiesta in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata o conforme, ai sensi degli artt. 18 e 19 del DPR 445/2000. In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza: si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a carico del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.
12. SOCCORSO ISTRUTTORIO
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico, valgono le seguenti regole:
📫 il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara;
📫 l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
📫 la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
📫 la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
📫 la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell’art. 48 comma 4 del Codice) sono sanabili.
Ai fini della sanatoria, la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.
In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83 comma 9 del Codice, è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
La presente procedura è gestita integralmente con modalità telematica e, pertanto, verranno ammesse solo le offerte presentate attraverso la piattaforma telematica raggiungibile all’indirizzo xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxx.xxxxxx.xx. Non saranno ritenute valide offerte presentate in forma
cartacea o a mezzo PEC o qualsivoglia altra modalità di presentazione. Per partecipare alla procedura, i soggetti interessati dovranno:
1. collegarsi al profilo committente all’indirizzo xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxx.xxxxxx.xx e, selezionando la procedura, registrarsi al Portale Appalti, attivando la funzione “Registrati” presente nella sezione Bandi di gara e contratti - “Accesso Operatori Economici”;
2. accedere alla sezione “Accesso Operatori Economici” con le credenziali ottenute in fase di registrazione al Portale di cui al punto precedente;
3. prendere visione delle istruzioni per partecipare alla gara telematica fornite nel “Manuale Operativo partecipazione Gare Telematiche” disponibile sulla piattaforma;
4. disporre di firma digitale valida del soggetto che sottoscrive l’istanza di partecipazione e l’offerta o presentare firma autenticata.
N.B. L'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella documentazione offerta economica costituirà causa di esclusione. Verranno altresì escluse le offerte plurime, condizionate, alternative o espresse in aumento.
La piattaforma telematica prevede il caricamento delle seguenti buste digitali/plichi telematici:
• Busta A – Contenente DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
• Busta B – Contenente OFFERTA TECNICA
• Busta C – Contenente OFFERTA ECONOMICA
Tutta la documentazione dovrà essere redatta in lingua italiana o accompagnata da traduzione asseverata.
Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l’offerta tecnica e l’offerta economica devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.
Si precisa che l’offerta deve essere sottoscritta digitalmente, pena l’esclusione, dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore; nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, i suddetti documenti devono essere sottoscritti da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento, aggregazione di imprese o consorzio.
Si precisa, inoltre, che ogni singolo file non dovrà superare la dimensione di 50 MB; si evidenzia che la dimensione totale del plico telematico non dovrà superare 1 GB.
14. CONTENUTO DELLA BUSTA “A” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
La busta A) contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.
14.1 La Cauzione provvisoria, di cui al paragrafo 9, in formato elettronico (con firma digitale delle parti contraenti), ovvero come scansione del documento cartaceo, dovrà essere inserita nell'apposito spazio previsto. I mezzi di prova di cui al par. 93 comma 7 del Codice potranno essere inseriti anche in “eventuale documentazione integrativa”.
14.2. Istanza di partecipazione
La domanda di partecipazione deve essere compilata secondo il modello “All. 4 – Istanza di partecipazione” e firmata digitalmente dal legale rappresentante.
Nel caso di partecipazione in costituendi raggruppamento, coassicurazione o consorzio ordinario di concorrenti, la domanda dovrà essere sottoscritta digitalmente da tutti i soggetti che costituiranno il
raggruppamento temporaneo, la coassicurazione o consorzio. In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già regolarmente costituito, la domanda deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante della mandataria, con allegata copia autentica, rilasciata dal notaio, dell’ATTO DI COSTITUZIONE di RTI/CONSORZIO ORDINARIO DI
CONCORRENTI / XXXX, redatto nella forma minima della scrittura privata autenticata, con le prescrizioni di cui all’art. 48 commi 12 e 13 del D.Lgs. 50/2016, in formato elettronico ovvero scansione del documento cartaceo. La domanda può essere sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante e, in tal caso, va allegata copia autentica della procura rilasciata dal notaio in formato elettronico ovvero scansione del documento cartaceo.
In caso di partecipazione dei soggetti di cui agli artt. 47 e 48 del Codice:
• I consorzi stabili, ex art. 47 del Codice, sono tenuti a indicare nell'istanza per quali consorziate essi concorrono. Per esse opera il divieto di partecipare alla medesima gara in qualsiasi altra forma. Le consorziate esecutrici, unitamente al consorzio, dovranno essere in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice.
• In caso di costituendo RTI, l'istanza di partecipazione deve contenere: - l'indicazione delle percentuali di esecuzione della prestazione in capo a ciascun operatore riunito; - l'impegno, in caso di aggiudicazione, a costituirsi in RTI, indicando l'impresa designata come mandataria. Ciascuna impresa riunita in raggruppamento deve essere in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice. (In caso di coassicurazione, l’istanza dovrà contenere l’impegno, in caso di aggiudicazione, a conferire apposita delega all’impresa coassicuratrice designata come delegataria, conformemente a quanto previsto al par. 4 del presente disciplinare).
In particolare, in caso di RTI, coassicurazione, e altre forme di partecipazione ad essi assimilabili, nell’istanza di partecipazione dovranno essere indicate la quota di rischio che sarà assunta dalla mandataria/delegataria, che non potrà essere inferiore al 60%, e la quota di rischio che sarà assunta dalla mandante/coassicuratrice, che non potrà essere inferiore al 20%, fermo restando in ogni caso che, a pena di esclusione, dovrà essere garantita la sottoscrizione del 100% dei rischi.
• In caso di RTI già costituito, l'istanza di partecipazione deve contenere l'indicazione delle percentuali di esecuzione della prestazione in capo a ciascun operatore riunito; ad essa deve essere allegata, altresì, copia autenticata del mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza conferita alla mandataria. Ciascuna impresa riunita in raggruppamento deve essere in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice.
• In caso di consorzio ordinario si applicano le disposizioni di cui all'art. 48 del Codice, dettate per i raggruppamenti temporanei d'impresa, in particolare l'obbligo di indicare le delle percentuali di esecuzione della prestazione in capo a ciascun operatore consorziato. Ciascuna impresa consorziata deve essere in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice. In caso di soggetti di cui alle lett. f) e g) del Codice, si applicano le disposizioni di cui all'art. 48 del Codice.
In particolare:
In caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3 comma 4 quater del D.L. n. 5/2009, occorre allegare:
1. copia autentica del contratto di rete, che deve necessariamente essere redatto in forma pubblica o di scrittura privata autenticata o firmata digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con indicazione dell'organo comune di rappresentanza;
2. dichiarazione sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'organo comune che indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma;
3. dichiarazione di cui all'art. 48 comma 4 del Codice.
In caso di aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete, se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3 comma 4 quater del D.L. n. 5/2009, occorre allegare:
a) copia autentica del contratto di rete, che deve necessariamente essere redatto in forma pubblica o di scrittura privata autenticata o firmata digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario delle parti del servizio di cui all'art. 48 comma 4 del Codice. Qualora il contratto sia redatto con mera firma digitale non autenticata (art. 24 del CAD), il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato con scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD.
In caso di aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete, se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, occorre allegare:
a) copia autentica del contratto di rete, che deve necessariamente essere redatto in forma pubblica o di scrittura privata autenticata o firmata digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario delle parti del servizio di cui all'art. 48 comma 4 del Codice;
o in alternativa
b) copia autentica del contratto di rete, che deve necessariamente essere redatto in forma pubblica o di scrittura privata autenticata o firmata digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD. Qualora il contratto sia redatto con mera firma digitale non autenticata (art. 24 del CAD), il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzione di capogruppo;
l'impegno, in caso di aggiudicazione, a uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo ai raggruppamenti temporanei;
le parti del servizio o fornitura, di cui all'art. 48 comma 4 del Codice, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
14.3 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO
Il concorrente dovrà compilare e firmare digitalmente il modello “All. 9 – DGUE”, messo a disposizione dalla Stazione Appaltante in Documentazione Amministrativa.
Il DGUE deve essere presentato:
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, imprese in coassicurazione, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
- in caso di avvalimento, anche dall’impresa ausiliaria.
In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l), del Codice devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.
14.4 Dichiarazioni integrative
Dichiarazioni - firmate digitalmente e inserite nell'apposito campo obbligatorio "Autocertificazione" - rese ai sensi dell'art. 38 del DPR 445/2000 e dell'art. 65 del D.Lgs. 82/2005 (ovvero per i concorrenti residenti all'estero secondo la legislazione dello Stato di appartenenza), con le quali il concorrente attesta:
1) di essere a conoscenza e di accettare, ai sensi dell'art. 52 della L.R. 3/2007, l'obbligo di attuare in favore dei propri dipendenti e/o collaboratori condizioni economiche e contrattuali non inferiori a quelle risultanti dal contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria, nonché di essere a conoscenza del vincolo per la stazione appaltante di subordinare l'aggiudicazione ed i pagamenti degli acconti e del saldo alla verifica del DURC;
2) che il prezzo offerto tiene conto degli oneri previsti dall'osservanza delle norme per la sicurezza fisica dei lavoratori e del costo del lavoro, così come previsto dalla Legge 327/2000 nonché degli obblighi in materia di sicurezza e della condizione di lavoro con particolare riferimento al D.Lgs. 81/08 e s.m.i;
3) di essere a conoscenza delle norme in materia antimafia di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i., al D.L. 187/2010 e s.m.i. e al D.Lgs. 159/2011 e s.m.i.
4) di essere a conoscenza e di accettare tutte le norme pattizie contenute nel “Protocollo di legalità” sottoscritto dal Comune di Napoli e dalla Prefettura di Napoli in data 1.8.2007, pubblicato e prelevabile sul sito internet della Prefettura e del Comune di Napoli e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti, richiamando in particolare gli artt. 2 e 8 (vedasi successivo art. 6 "Informazioni Complementari", ove vengono riportati per esteso);
5) di impegnarsi a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ex Legge 136/2010 e s.m.i.;
6) di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio e neppure in forma individuale, qualora si partecipi alla stessa in forma associata;
7) l'impegno a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione intervenuta negli organi societari;
8) di essere a conoscenza e di accettare le condizioni richiamate dal Documento Unico di Programmazione 2017/2019 del Comune di Napoli (c.d. Programma 100) della Relazione Previsionale e Programmatica (per cui l'aggiudicazione è subordinata all'iscrizione nell'anagrafe dei contribuenti, ove dovuta, ed alla verifica dei pagamenti dei tributi locali IMU, Tarsu e Tosap/Cosap), pubblicato sul sito del Comune di Napoli all'indirizzo: xxx.xxxxxx.xxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxxxxxxx;
9) di essere a conoscenza dell'obbligo di osservanza del Codice di Comportamento adottato dall'Ente con Deliberazione di G.C. 254 del 24/4/2014 e s.m.i. approvate con Deliberazione di G.C.
n. 217 del 29/04/2017, che all'art. 2 comma 3 dispone l'applicazione del Codice anche alle imprese fornitrici di beni e servizi o che realizzano opere in favore del Comune di Napoli; attesta, ai sensi dell'art. 17 comma 5 del predetto Codice di Comportamento, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a dipendenti di codesta amministrazione comunale, anche non più in servizio, che negli ultimi tre anni abbiano esercitato poteri istruttori, autoritativi o negoziali per conto dell'amministrazione comunale in procedimenti in cui la controparte sia stata interessata; si impegna altresì a non conferire tali incarichi per l'intera durata del contratto, consapevole delle conseguenze previste dall'art. 53 comma 16/ter del D.Lgs. 165/2001.
N.B. - Le sanzioni applicabili all'impresa affidataria in caso di violazione di quanto disposto dal Codice di Comportamento sono stabilite all'art. 20 comma 7 di detto Xxxxxx. In caso di gravi e reiterate violazioni delle suddette disposizioni il presente contratto sarà unilateralmente risolto dall’Amministrazione;
10) l'elenco dei nominativi e delle generalità dei soggetti che ricoprono attualmente le cariche e le qualità di cui al comma 3 dell'art. 80 del Codice, ivi compreso i cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;
11) di impegnarsi a rispettare, ai sensi dell'art. 30 comma 3 del Codice, gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro, stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X;
(Ai sensi dell'art. 94 comma 2 del Codice, la Stazione Appaltante può decidere di non aggiudicare l'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, se ha accertato che l'offerta non soddisfa gli obblighi di cui al suddetto articolo.)
12) di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara
oppure
di non autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53 comma 5 lett. a) del Codice;
13) Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17 comma 2 e 53 comma 3 del D.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
14) di essere informato, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara;
15) Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186 bis del X.X. 00 marzo 1942 n. 267 indica, a integrazione di quanto indicato nella parte III sez. C lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare ………… rilasciati dal Tribunale di
……………… nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis comma 6 del X.X. 00 marzo 1942 n. 267.
Le dichiarazioni di cui al presente punto vanno rese e firmate digitalmente anche dalle imprese mandanti e dalle consorziate esecutrici e inserite nell'apposito campo obbligatorio.
14.5 Tutta la Documentazione prevista all'art. 89 del Codice, in caso di avvalimento.
L'operatore economico deve inserire nell'apposito spazio del sistema telematico “Documentazione in caso di avvalimento” la seguente documentazione:
• dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall’ausiliaria, con la quale quest’ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
• dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall’ausiliaria con la quale quest’ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
• contratto di avvalimento, in originale in formato elettronico o copia autentica della scansione dell'originale cartaceo rilasciata da notaio o sa altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, in virtù del quale l’ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria.
14.6 Patto di Integrità, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa concorrente (“All. 10 – Patto di Integrità”). Lo stesso dovrà essere firmato digitalmente anche dai legali rappresentanti delle imprese mandanti, delle imprese ausiliarie e delle consorziate esecutrici. Lo stesso dovrà essere inserito nell'apposito campo obbligatorio "Patto di Integrità".
14.7 Contributo ANAC di cui al par. 10 del presente disciplinare.
A comprova dell’avvenuto pagamento, il partecipante deve inserire nell'apposito campo obbligatorio "Contributo Anac", a seconda della modalità di pagamento scelta, scansione digitale della stampa della ricevuta di pagamento, trasmessa dal “Servizio di riscossione”, oppure la scansione digitale dello scontrino rilasciato dal punto vendita, oppure, per i soli operatori economici esteri, la scansione digitale della ricevuta di bonifico bancario internazionale.
15. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA
La busta “B – Offerta tecnica” contiene, a pena di esclusione, i seguenti documenti:
1. Capitolato speciale di polizza All risks beni mobili e immobili sottoscritto digitalmente.
2. Dichiarazione di accettazione del capitolato speciale di polizza o di proposta varianti (“All. 5 – Dichiarazione Accettazione Csa o di proposta varianti”)
3. Offerta tecnica “All. 6 – Modulo Offerta Tecnica”).
L’offerta tecnica deve rispettare, pena l’esclusione dalla procedura di gara, le caratteristiche minime riportate nel Capitolato Speciale. Essa deve essere predisposta secondo il modello “All. 6 – Modulo Offerta Tecnica”; eventuale documentazione in eccesso non sarà presa in considerazione. L’offerta tecnica deve essere sottoscritta dal titolare o legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore. Nel caso di concorrenti associati o in coassicurazione, l’offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione dell’istanza di partecipazione.
REQUISITI MINIMI DELLE VARIANTI
Le varianti ammesse sono riferibili a quelle indicate nel modulo di Offerta Tecnica.
16. CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA
L'offerta economica dovrà essere firmata digitalmente dal soggetto munito di rappresentanza e in caso di costituendo RTI/consorzio ordinario/coassicurazione o GEIE, da ciascuna impresa riunita, coassicurata o consorziata.
Essa deve essere compilata secondo il modello “All. 7 – Offerta Economica” e contenere:
a) l'indicazione del premio lordo annuo offerto;
b) La stima dei costi aziendali relativi alla salute e alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’art. 95, comma 10 del Codice. Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l’attività d’impresa dovranno risultare congrui rispetto all’entità e alle caratteristiche delle prestazioni oggetto dell’appalto.
c) La stima dei costi della manodopera, ai sensi dell’art. 95, comma 10, del Codice. Sono inammissibili le offerte economiche che superino l’importo a base d’asta.
La documentazione comprovante l'assolvimento dell'imposta di bollo, se dovuta, sarà inserita nell'apposito campo "Assolvimento imposta di bollo".
17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del Codice.
Il punteggio complessivo P sarà dato dalla somma del punteggio tecnico, determinato dalla somma dei punteggi tabellari assegnati a ciascun criterio, e dal punteggio economico, determinato dall’applicazione della formula dell’interpolazione lineare.
Per ogni offerta la Commissione potrà attribuire un massimo di 100 punti così attribuiti:
PUNTEGGIO MASSIMO | |
Offerta tecnica | 70 punti |
Offerta economica | 30 punti |
TOTALE | 100 |
Sarà proposta l'aggiudicazione a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa risultata
congrua.
In caso di parità di punteggio si darà priorità al punteggio attribuito all'elemento offerta tecnica, in caso di pareggio sia del punteggio totale che parziale per entrambi gli elementi, si procederà ai sensi dell’art. 77 del R.D. 827/24.
17.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA ED ECONOMICA
17. 1 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA
Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base di Punteggi tabellari, vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto, in base alla seguente tabella di valutazione:
Variante 1
Opzioni | Art. 1.5 - Durata del contratto | Punteggio |
Base di gara | Facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 90 (novanta) giorni da darsi con lettera raccomandata A.R. o PEC | 0 |
Opzione A | Il concorrente rinuncia alla clausola di recesso per tutta la durata del contratto | 5 |
Variante 2
Opzioni | Limite di indennizzo per sinistro e per periodo assicurativo annuo relativo alle sezioni 2 e 3 | Punteggio |
Base di gara | € 80.000.000,00 | 0 |
Opzione A | € 100.000.000,00 | 5 |
Opzione B | € 120.000.000,00 | 10 |
Variante n. 3
Opzioni | Franchigia per qualsiasi tipo di danno relativo alle sezioni 2 e 3 (salvo quanto diversamente indicato) | Punteggio |
Base di gara | € 3.500,00 | 0 |
Opzione A | € 2.500,00 | 3 |
Opzione B | € 1.500,00 | 5 |
Variante n. 4
Opzioni | Art. 2.1 lett. b ) : Spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro | Punteggio |
Base di gara | € 1.000.000,00 in eccesso a quanto previsto dall’art. 2.1. b) | 0 |
Opzione A | € 2.000.000,00 in eccesso a quanto previsto dall’art. 2.1. b) | 5 |
Variante n. 5
Opzioni | Art. 2.4 lett b) : Allagamenti Limite di indennizzo per sinistro e per periodo assicurativo annuo | Punteggio |
Base di gara | € 1.000.000,00 per sinistro ed € 5.000.000,00 per periodo assicurativo annuo | 0 |
Opzione A | € 2.000.000,00 per sinistro e 10.000.000,00 per periodo assicurativo annuo | 5 |
Variante n. 6
Opzioni | Art. 2.4 lett b): Inondazioni ed alluvioni Limite di indennizzo per sinistro e per periodo assicurativo annuo | Punteggio |
Base di gara | 50% del valore di ogni fabbricato e relativo contenuto con il limite € 5.000.000,00 per tutti i beni assicurati | 0 |
Variante A | 50% del valore di ogni fabbricato e relativo contenuto con il limite € 10.000.000,00 per tutti i beni assicurati | 5 |
Variante n. 7
Opzioni | Art. 2.4 lett. d): Terremoto Limite di indennizzo per sinistro e per periodo assicurativo annuo | Punteggio |
Base di gara | Garanzia non operativa | 0 |
Variante A | A parziale deroga delle esclusioni, art. 2.2. lettera m, relativamente ai danni subiti dai beni assicurati per effetto di fenomeni tellurici e terremoto, la garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda dell'art. 6.1 sotto la voce “2.4 lett. d) – Terremoto”. | 10 |
Variante n. 8
Opzioni | Art. 3.19: Differenziale storico-artistico. Limite di indennizzo per sinistro e per periodo assicurativo annuo | Punteggio |
Base di gara | € 3.000.000,00 | 0 |
Variante A | € 5.000.000,00 | 5 |
Variante n. 9
Opzioni | Art. 3.25: Deroga alla proporzionale | Punteggio |
Base di gara | Limite 30% | 0 |
Variante A | Il valore dei fabbricati assicurati al momento della stipulazione della polizza è stato stabilito dagli uffici tecnici e patrimoniali del Contraente. Pertanto, in deroga a quanto disposto dall'art. 1907 del Codice Civile, si conviene fra le Parti che, in caso di sinistro, non si farà luogo all'applicazione della regola proporzionale. | 5 |
Variante n. 10
Opzioni | Art. 2.4 lett. f ) : Xxxxx, rapina, estorsione, guasti cagionati dai ladri | Punteggio | |
Base di gara | Garanzia non operativa | 0 | |
Variante A ( per il testo completo della variante vedasi capitolato tecnico ) | Furto, rapina, estorsione, guasti cagionati dai ladri con i seguenti sottolimiti: | € 100.000,00 | 5 |
- Furto, rapina, estorsione “beni mobili – contenuto”, | - € 10.000,00 | ||
- Furto, rapina, estorsione di valori / oggetti d’arte / beni mobili storico artistici | - € 100.000,00, con il limite di € 50.000,00 per i valori posti fuori dai mezzi di custodia | ||
- Furto con destrezza | - € 10.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo annuo |
Variante n. 11
Opzioni | Sezione Responsabilità Civile Terzi – Massimale per sinistro | Punteggio |
Base di gara | € 10.000.000,00 | 0 |
Variante A | € 20.000.000,00 | 5 |
Variante B | € 40.000.000,00 | 10 |
SOGLIA DI SBARRAMENTO: SARANNO ESCLUSI DALLA GARA E, PERTANTO, NON SI PROCEDERÀ ALL'APERTURA DELLA LORO OFFERTA ECONOMICA, I CONCORRENTI IL CUI PROGETTO TECNICO ABBIA CONSEGUITO UN PUNTEGGIO INFERIORE A_40/70.
17.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA
Per l’elemento prezzo, si applicherà la formula dell’interpolazione lineare:
PO=30 * Ra/Rmax con PO=punteggio offerta economica Ra= ribasso offerto dal concorrente
Rmax= ribasso dell'offerta più conveniente
Il ribasso percentuale sarà calcolato dalla commissione, in seduta pubblica, in base al premio annuo lordo offerto rispetto a quello a base d’asta.
ANOMALIA DELL’OFFERTA
Si procederà all’individuazione e valutazione delle offerte anomale ai sensi dell’art. 97 del D.lgs. n. 50/2016. Ai sensi dell’art. 97 comma 3 del Codice, il calcolo dell’anomalia non sarà effettuato in caso di un numero di offerte inferiore a tre, fermo restando che la stazione appaltante si riserva, in ogni caso, di valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
18. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
La gara si svolgerà in seduta pubblica, presso la sede del Servizio Gare Forniture e Servizi, sito al III piano di xxx Xxx Xxxxxxx 0, Xxxxxx, nella data indicata dal bando di gara e nelle successive date, comunicate alle imprese concorrenti attraverso la piattaforma e via PEC.
Ai concorrenti, nel caso persistano condizioni emergenziali da COVID – 19, sarà espressamente richiesto, tramite piattaforma telematica, di assistere da remoto.
La commissione giudicatrice viene nominata, ai sensi dell'art. 77 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte. Essa viene affiancata in seduta pubblica da un segretario verbalizzante senza diritto di voto. Nelle more dell'adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo dei commissari, si applica il comma 12 del richiamato articolo.
In particolare, conformemente al "Disciplinare per la nomina e la composizione delle commissioni giudicatrici e dei seggi di gara" approvato con Deliberazione di G.C. n. 745 del 01/12/2016 e alle Linee Guida ANAC n. 3 "Nomina, ruolo e compiti del RUP" approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 1096 del 26/10/2016, il RUP avvia le operazioni di gara e procede ad esaminare la documentazione amministrativa dei concorrenti, provvedendo:
- alla validazione della documentazione idonea;
- all'esclusione, qualora ricorrano irregolarità essenziali non sanabili;
- al soccorso istruttorio, qualora ricorrano le ipotesi di cui all'art. 83 comma 9 del Codice.
Espletati tutti gli adempimenti amministrativi, la commissione aggiudicatrice, nominata con apposita disposizione dirigenziale, procede allo sblocco, in seduta pubblica, della documentazione Offerta Tecnica delle concorrenti ammesse alla fase successiva della gara, per attestarne e validarne il contenuto. Indi, in una o più sedute riservate, la commissione aggiudicatrice procederà alla valutazione delle offerte tecniche ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui al par. 17.
In successiva seduta pubblica, la stessa darà lettura ai punteggi attribuiti all'offerta tecnica, con relativa pubblicazione dei punteggi. Quindi la commissione procederà allo sblocco della documentazione “Offerta Economica”, alla lettura dei valori offerti e alla determinazione dei ribassi percentuali per il calcolo del punteggio economico.
Sarà quindi stilata una graduatoria provvisoria, visibile da remoto, sulla base del punteggio ottenuto dalla somma dei punti attribuiti all'offerta tecnica e all'offerta economica.
La commissione procede alla proposta di aggiudicazione a favore del concorrente che ha conseguito il punteggio più alto, ovvero, qualora le offerte dovessero, ai sensi dell'art. 97 comma 3 del Codice, risultare anormalmente basse, sospende la seduta di gara, subordinando la proposta di aggiudicazione all'esito dell'istruttoria, ai sensi degli artt. 97 del Codice, condotta dal RUP con l'ausilio di detta commissione sulla congruità dell'offerta e/o delle offerte anomale. La commissione può comunque richiedere, sentito il RUP, la verifica della congruità delle offerte che appaiano anormalmente basse ai sensi dell'art. 97 comma 6 del richiamato Codice. Non si procederà al calcolo di cui all’art. 97 comma 3 del codice, se le offerte saranno inferiori a 3.
L'aggiudicazione sarà proposta a favore dell'offerta migliore risultata congrua.
In caso di concorrenti che ottengano il medesimo punteggio finale si procederà ad affidare l’appalto al concorrente che avrà ottenuto il punteggio più alto nella valutazione del progetto tecnico. Nel caso la parità perdurasse si procederà a sorteggio pubblico.
L'aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida. In caso di gara deserta o infruttuosa si procederà ai sensi dell'art. 63 comma 2 lett. a) del Codice.
19. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO
All’esito delle operazioni di cui sopra la commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.
Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12 del Codice.
La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell’art. 85, comma 5 Codice, sull’offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l’appalto.
Prima dell’aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l’appalto di presentare i documenti di cui all’art. 86 del Codice, ai fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all’art. 83 del medesimo Codice.
La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l’appalto.
L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.
In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell’aggiudicazione, alla segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.
Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l’appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.
La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall’art. 88 comma 4-bis e 89 e dall’art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.
La SA può autorizzare, ai sensi dell'articolo 32, comma 8, ultimo periodo, del Codice, l'esecuzione anticipata della prestazione.
Ai sensi dell’art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all’aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione.
Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 216, comma 11 del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione. L’importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 6.000,00 salvo conguaglio. La stazione appaltante comunicherà all’aggiudicatario, all'esito della stipula del contratto, l’importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.
20. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
Si applicano al presente appalto:
20.1 Protocollo di Legalità
Il Comune di Napoli, con Delibera di G.C. 3202 del 05/10/07, ha preso atto del “Protocollo di Legalità” sottoscritto con la Prefettura di Napoli in data 1/8/2007, pubblicato e prelevabile sul sito internet della Prefettura di Napoli all’indirizzo xxx.xxxxxxxxx.xx, nonché sul sito Web del Comune di Napoli xxx.xxxxxx.xxxxxx.xx unitamente alla Delibera di G.C. 3202 del 05/10/07. Gli articoli 2 e 8 del “Protocollo di legalità”, che contengono gli impegni e le clausole alle quali la stazione appaltante e l’aggiudicatario sono tenuti a conformarsi, sono integralmente riprodotti nel presente disciplinare di gara, che forma parte integrante e sostanziale del bando, evidenziando inoltre che le clausole di cui all’art. 8, rilevanti per gli effetti risolutivi, verranno inserite nel contratto o subcontratto per essere espressamente sottoscritte dall’aggiudicatario.
PROTOCOLLO DI LEGALITA' IN MATERIA DI APPALTI
sottoscritto in data 1° agosto 2007 (estratto contenente gli articoli 2 ed 8)
ART. 2
La stazione appaltante, oltre all'osservanza del decreto legislativo n. 163/06, del D.P.R. n. 252/98 nonché delle disposizioni di cui alla legge regionale n. 3 del 27/02/2007 sugli appalti pubblici, si conforma alle procedure e agli obblighi di seguito indicati;
Relativamente agli appalti di opere o lavori pubblici del valore pari o superiore a 250.000,00 curo, ovvero ai subappalti c/o subcontratti concernenti la realizzazione di opere o lavori pubblici del valore pari o superiore a 100.000,00 euro, alle prestazioni di servizi e forniture pubbliche del valore pari o superiore a 50.000,00 curo; tutte somme al netto di ì.v.a., la stazione appaltante:
a) assume l'obbligo, prima di procedere alla stipula del contratto d'appalto, ovvero all'autorizzazione ai subappalti c/o subcontratti, di acquisire dalla Prefettura di Napoli le informazioni antimafia di cui all'art. 10 del D.P.R. n. 252/98, sul conto delle imprese interessate
aventi sede legale anche al di fuori della provincia, fornendo. tassativamente, i dati di cui all'allegato 4 al decreto legislativo n. 490/1994;
b) allo scopo di acquisire ogni utile elemento informativo, atto ad individuare gli effettivi titolari delle imprese e verificare la sussistenza o meno di cointeressenze di soggetti legati ad associazioni criminali mafiose, si impegna ad inserire nei bandi di gara l'obbligo per le imprese interessate di comunicare i dati relativi alle società e alle imprese chiamate a realizzare, a qualunque titolo, 1’intervento, anche con riferimento ai loro assetti societari ed a eventuali successive variazioni;
c) si impegna a richiamare nei bandi di gara l'obbligo, per le imprese esecutrici a vario titolo di lavori, servizi e forniture, della osservanza rigorosa delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza, di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale, specificando che le spese per la sicurezza non sono soggette a ribasso d'asta, ponendo a carico della impresa aggiudicataria gli oneri finanziari per la vigilanza dei cantieri e procedendo, in caso di grave e reiterato inadempimento, alla risoluzione contrattuale c/o revoca dell'autorizzazione al subappalto; si considera, in ogni caso, inadempimento grave:
I. la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'autorità giudiziaria;
II. l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;
III. l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell'opificio;
decorso il termine di quarantacinque giorni dalla richiesta di rilascio delle informazioni antimafia, ovvero, nei casi d'urgenza, anche immediatamente dopo la richiesta, procede alla stipula del contratto o alla autorizzazione al subappalto o al subcontratto, nelle more del rilascio del provvedimento prefettizio, previa esibizione, da parte delle imprese interessate, del certificato camerale con la dicitura antimafia dì cui all'art. 5 del D.P.R. 252/98. Qualora, dalle verifiche eseguite dalla Prefettura, siano acquisite informazioni antimafia dal valore interdittivo, ovvero dovessero emergere ipotesi di collegamento formale c/o sostanziale con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse, si impegna a rendere operativa una specifica clausola che preveda espressamente la risoluzione immediata e automatica del vincolo contrattuale ovvero a procedere alla revoca immediata dell'autorizzazione al subcontratto; in tal caso, a carico dell'impresa nei cui confronti siano acquisite informazioni antimafia dal valore interdittivo dovrà essere applicata anche una penale a titolo di liquidazione del danno - salvo comunque il maggior danno - nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; la stazione appaltante potrà detrarre automaticamente l'importo delle predette penali dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile;
d) fuori dalle ipotesi disciplinate dalla precedente lettera c), si obbliga a procedere alla risoluzione immediata e automatica del vincolo contrattuale ovvero alla revoca immediata dell'autorizzazione al subcontratto quando gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, ovvero le ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse, dovessero emergere successivamente alla stipula del contratto o all'autorizzazione al subcontratto;
e) si impegna ad inserire nei bandi di gara la facoltà di non stipulare il contratto e di non autorizzare il subappalto o il subcontratto ovvero, se il contratto sia già stipulato o l'autorizzazione
già concessa, di procedere alla risoluzione del vincolo contrattuale o alla revoca dell'autorizzazione al subappalto (clausola di gradimento), qualora vengano acquisiti elementi o indicazioni rilevanti ai fini delle valutazioni discrezionali ammesse dalla legge, così come previsto dall'art. 10, comma 9, del D.P.R. 252/98 ;
f) si obbliga a non autorizzare subappalti a favore di imprese che abbiano partecipato alla procedura di aggiudicazione dell'appalto o della fornitura, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche;
g) si impegna, nel caso in cui vengano acquisite informazioni dal valore interdittivo nei confronti di imprese affidatarie di xxxxxxxxxx e/o subcontratti, a valutare la possibilità di concedere all'impresa aggiudicataria una proroga dei termini per il completamento dei lavori e/o per la fornitura. dei servizi;
h) si impegna ad inserire nei bandi di gara l'obbligo per le imprese interessate di:
I. accendere, dopo la stipula del contratto, uno o più conti contraddistinti dalla dicitura "protocollo di legalità con la Prefettura di Napoli" (nel seguito "conto dedicato") presso un intermediario bancario ed effettuare, attraverso tali conti ed esclusivamente mediante bonifico bancario, tutti gli incassi e i pagamenti superiori a tremila euro relativi ai contratti connessi con l'esecuzione dell'opera ovvero con la prestazione del servizio o della fornitura - ivi compresi il reperimento, effettuato in Italia e all'estera, delle necessarie risorse finanziarie ed il loro successivo rimborso, da effettuarsi anche per il tramite di terzi al fini delle esigenze di finanziamento di cui all'art. 9, comma 12, del decreto legislativo n. 190/02 - con esclusione dei pagamenti a favore di dipendenti, enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, prevedendo, in caso di inosservanza, senza giustificato motivo, l'applicazione di una penale nella misura del 10% del’importo di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, mediante detrazione automatica dell'importo dalla somme dovute in relazione alla prima crogazione utile; l'impresa dovrà, altresì.. incaricare l'intermediario bancario di trasmettere, mensilmente, per via telematica, alla banca dati della Camera di Commercio di Napoli, di cui all'art 7 del presente protocollo, l'estratto conto relativo alle movimentazioni finanziarie connesse con la realizzazione dell'opera. delle quali dovrà essere specificata la causale, con indicazione, in caso di operazioni in accredito, del conto da cui proviene l’introito; fino alla costituzione della banca dati predetta, l'estratto conto sarà custodito a cura dell'impresa; il conto dedicato potrà essere estinto quando su di esso è transitato almeno il 95% dell'importo del contratto;
II. comunicare alla Camera di commercio con modalità telematica e con sottoscrizione a firma digitale - non oltre il termine di 30 giorni dall'accensione dei "conti dedicati" - i dati relativi agli intermediari bancari presso cui sono stati accesi i conti, comprensivi. degli elementi identificativi del rapporto (denominazione dell'istituto, numero del conto, Cin, ABI e CAB) e delle eventuali successive modifiche nonché delle generalità e del codice fiscale dei soggetti delegati ad operare su detti conti;
• si impegna a richiamare nei bandi di gara l'obbligo per le imprese, esecutrici a vario titolo di lavori, servizi e forniture, di avvalersi, per ogni movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita), degli intermediari di cui al decreto-legge n.143/1991, prevedendo, in caso di violazione, la risoluzione immediata e automatica del vincolo contrattuale ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto c/o al subcontratto e l'applicazione di una penale a titolo di liquidazione dei danni - salvo comunque il maggior danno - nella misura del 10% del valore del contratto o, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, delle prestazioni al momento eseguite; detta penale sarà
applicata anche nel caso in cui tale violazione venga accertata dopo che il contratto sia stato eseguito integralmente, ma prima del collaudo dell'opera.
ART. 8
1. La stazione appaltante si impegna a riportare nei bandi di gara le seguenti clausole, che dovranno essere espressamente accettate e sottoscritte dalle imprese interessate in sede di stipula del contratto o subcontratto:
Clausola n. 1
La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità, sottoscritto nell'anno 2007 dalla stazione appaltante con la Prefettura di Napoli, tra l'altro consultabili al sito xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx, e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.
Clausola n. 2
La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorìtà Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagìne sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).
Clausola n. 3
La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 2 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, da parte dell'Autorità di pubblica sicurezza, l'attivazione di ogni conseguente iniziativa.
Clausola n. 4
La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 10 del DPR 252/98, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.
Clausola n. 5
La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.
Clausola n. 6
La sottoscritta impresa dichiara, altresì, di essere a conoscenza del divieto per la stazione appaltante di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.
Clausola di cui al comma 2 dell’art. 3
“La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza ed accettare la clausola risolutiva espressa che prevede il divieto di aprire rapporti contrattuali di subfornitura, ovvero di interrompere gli stessi se già sottoscritti, nei casi di fornitura dei cosiddetti servizi “sensibili” di cui al comma 1 dell’art. 3, laddove emergano informazioni interdittive ai sensi dell’art. 10 del dpr 252/98 a carico del subfornitore.”
20.2 Tracciabilità dei flussi finanziari
L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura/Ufficio Territoriale di Governo della Provincia di Napoli della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
20.3 Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli
Il Comune di Napoli, con Delibera di G.C. n. 254 del 24/04/2014 e s.m.i., con Delibera di G.C. n. 217 del 29/04/2017, ha approvato il Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli, visionabile sul sito xxx.xxxxxx.xxxxxx.xx in "Amministrazione trasparente", le cui disposizioni si applicano altresì alle imprese fornitrici di beni e servizi. Le sanzioni sono previste all'art. 20 comma 7 di detto codice.
20.4 Patto di Integrità
La Deliberazione di Giunta Comunale n. 797 del 03/12/2015 “Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2015-2017 e Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2015-2017: Approvazione del Patto di Integrità per l'affidamento di commesse” approva il documento denominato “Patto di Integrità” recante regole comportamentali tra Comune di Napoli e operatori economici volte a prevenire il fenomeno corruttivo ed affermare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza nell'ambito delle procedure di affidamento di commesse e nella esecuzione dei relativi contratti.
21. ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE
L’Ente dichiara di aver affidato, ai sensi del D.Lgs. n. 209/2005, la gestione dei contratti assicurativi alla Società di Brokeraggio assicurativo Assiteca S.p.A., con sede legale in Xxxxxx, Xxx
X. Xxxxxxx 00, iscritta al RUI – Sezione B – con il n. 114899, Xxxxxx incaricato ai sensi del Dlgs. n. 209/2005. I contratti verranno gestiti dalla sede di Napoli.
Di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alle assicurazioni affidate con la presente procedura saranno svolti esclusivamente per conto della contraente da Assiteca S.p.A.
Ogni pagamento dei premi verrà effettuato dal Contraente/Assicurato al Broker e sarà considerato a tutti gli effetti come effettuato alla/e Compagnia/e, a norma dell’art. 1901 c.c.; ogni comunicazione fatta dal Broker in nome e per conto del Contraente/Assicurato alla/e Compagnia/e si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato. Parimenti ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla/e Compagnia/e.
In ragione di detta gestione, al Broker dovranno essere corrisposte, a esclusivo carico della/e delegataria/e e della/e eventuale/i compagnia/e coassicuratrice/i, le provvigioni nella misura pari al 10% del premio imponibile.
Tale remunerazione è parte dell’aliquota riconosciuta dall’Impresa alla propria rete di vendita diretta (ipotesi di spesa o caricamento per oneri distributivi) e non rappresenta un costo aggiuntivo per l’Amministrazione aggiudicatrice.
22. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Napoli, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri salvo i casi di obbligo inderogabile di legge.
23. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento UE 2016/679, esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.