SCHEMA DI CONTRATTO
SCHEMA DI CONTRATTO
POR FESR MARCHE 2014-2020 ASSE 2 PROGETTO “SOCIAL&GEO OPEN DATA” - CIG 8258642EF6 – CUP F81D18000010006.
TRA
Il Comune di San Benedetto del Tronto – di seguito indicato come “Comune”, rappre- sentato ai fini del presente atto dal dott. Xxxxxx X’Xxxxxx nella sua qualità di dirigente del settore Servizi al Cittadino, Innovazione e Valorizzazione del Territorio,
E
la ditta
, con xxxx xxxxxx xx
, xxx , -
X.XXX -, xx xxxxxxx xxxxxxxx come “Affidatario”, rappresentato ai fini del
presente atto dal
, nato ad il
, CF ,
previa procura del legale rappresentante allegata al presente atto; PREMESSO CHE
Tra le parti come sopra individuate
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
Art. 1 Valore delle premesse e degli allegati
Le premesse al contratto, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del Contratto: il Disciplinare di Gara, l’Offerta Economica e l’Offerta Tecnica.
In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti della gara prodotti dal Comune prevarranno sugli atti ed i documenti della gara prodotti dall’Affidatario, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dall’Affidatario ed accettate dal Comune.
Art. 2 Oggetto
Il Comune affida all’Affidatario, che dichiara di accettare, le attività di digitalizzazione delle banche dati cartografiche e dei PRG, generazione dei relativi Dataset e pubbli- cazione su GOOD PA nell’ambito del progetto “SOCIAL&GEO OPEN DATA” e, in particolare:
1. Creazione di una banca dati GIS in formato shp per ciascun Ente relativa ai tematismi di pianificazione territoriale e di toponomastica/numerazione civica, ovvero:
− PRG
− Ambiti di tutela
− Vincoli sovraimposti
− Piani particolareggiati
− Piani di settore
− Stradari e numerazioni civiche
o Grafi stradali
o Numeri civici georeferenziati
In particolare, l’affidatario dovrà informatizzare le cartografie ancora cartacee e/o in formato non editabile (es. pdf), verificare la topologia e mettere a spe- cifica le cartografie già informatizzate.
L’affidatario si dovrà, altresì, occupare di:
− Reperire presso gli Enti il materiale necessario per l’espletamento dell’at- tività,
− Fornire il supporto agli Enti per il collaudo delle banche dati prodotte,
− Raccogliere presso ciascun Ente e trasmettere alla Stazione Appaltante i verbali di collaudo i cui contenuti dovranno essere concordati con la
stessa Azione Appaltante.
Si precisa che non è oggetto dell’affidamento qualsiasi tipo di attività di rilievo sul territorio.
2. Fornitura di una piattaforma informatica di generazione automatica e schedu- lata di Open Data a partire dalle banche dati GIS realizzate e di pubblicazione automatica e schedulata degli stessi sul Sistema della Regione Marche GoodPA (xxxx://xxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx.xx/).
I dataset minimi oggetto di pubblicazione sono riportati nella seguente tabella:
Dataset Modello open data Xxx Xxxxxxx-Xxx
Metadati Dato geografico
Piani Comunali e sovracomunali
Vincoli territoriali (*) Grafo stradale (*) Numerazione civica (*)
Tre stelle
Tre stelle Tre stelle Tre stelle
Livello 2
Livello 2
Livello 2
Livello 2
Poligonale
Poligonale Lineare Puntuale
(*) limitatamente agli Enti che possiedono tale livello informativo
3. Il servizio di assistenza tecnico-informatica necessaria allo start-up del si- stema.
Art. 3 Cronoprogramma e durata
Lo svolgimento delle attività previste dal presente contratto dovrà avvenire in coerenza con il Cronoprogramma allegato alla Convenzione sottoscritta con la Regione Marche. In particolare, la tempistica per lo svolgimento delle attività di cui all’art. 2, è la se- guente:
La durata del contratto è stimata in 2 mesi; in ogni caso le prestazioni dovranno essere svolte dall'avvio delle attività e fino a conclusione delle attività previste nel Progetto, ovvero entro il 12/09/2020, salvo eventuali proroghe o sospensioni dei termini, che
potranno essere concesse da Regione Marche alla durata del progetto “SO- CIAL&GEO OPEN DATA”.
Attività relative ai Servizi tecnici:
- entro 10 (dieci) giorni lavorativi dall’avvio: la verifica e l’eventuale aggiornamento del report “RILEVAZIONE STRUMENTI URBANISTICI E OGGETTI TERRITO- RIALI”
- entro 2 mesi dall’avvio: il completamento delle attività, compreso il collaudo finale.
In nessun caso il Contratto potrà intendersi tacitamente ed unilateralmente rinnovato oltre il predetto termine di durata, e cesserà alla sua naturale scadenza senza obbligo di preavviso.
L’Affidatario non può sospendere i servizi forniti in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con il Comune.
L'eventuale sospensione dei servizi per decisione unilaterale dell’Affidatario costitui- sce inadempienza contrattuale e la conseguente risoluzione del contratto per colpa.
In tal caso il Comune procederà all’incameramento della cauzione definitiva, fatta co- munque salva la facoltà di procedere nei confronti dell’Affidatario per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri con- trattuali eventualmente sostenuti dal Comune e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.
Art. 4 Condizioni e modalità di esecuzione del Servizio
L’Affidatario procede alla prestazione del servizio di cui all’articolo 2 secondo le mo- dalità, alle condizioni ed entro i termini descritti nel presente contratto e nell’Offerta Tecnica, ove migliorativa, facenti parte integrante del presente contratto e da inten- dersi qui integralmente riportati.
Il Comune, senza che ciò determini una variazione nel corrispettivo contrattuale, si
riserva la facoltà di richiedere, durante l’esecuzione del contratto, le modifiche nello svolgimento della prestazione del servizio ritenute opportune per assicurare la co- stante rispondenza e conformità dell’attività alla normativa nazionale e comunitaria di riferimento, nonché agli interessi pubblici perseguiti dal Comune e agli obiettivi che si perseguono con il servizio richiesto. L’Affidatario non potrà apportare variazioni al ser- vizio oggetto del presente contratto senza espressa autorizzazione del Comune.
In particolare, per quanto attiene al gruppo di lavoro costituito per l’espletamento del servizio con riferimento alle figure professionali proposte ed oggetto di valutazione, è ammessa, previa autorizzazione del Comune, la sostituzione dei componenti, per pe- riodi superiori a cinque giorni lavorativi, con figure professionali dotate della stessa competenza ed esperienza di quelle proposte al momento della presentazione dell’of- ferta. Il Comune si dovrà esprimere il consenso o l’eventuale dissenso motivato in merito alla sostituzione della figura professionale proposta entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta corredata dal curriculum della nuova risorsa. Decorso tale termine in assenza di diniego espresso, la sostituzione si intende approvata.
Nel caso in cui l’Affidatario proceda alla sostituzione di una delle risorse senza la ne- cessaria preventiva autorizzazione, espressa o tacita, il Comune effettuerà, previa contestazione dell’addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall’Affidatario e da queste comunicate al Direttore dell’esecuzione, nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari, una ritenuta sulla cauzione di cui all’art. 13, d’importo pari allo 0,5% (ze- rovirgolacinquepercento) della stessa.
In caso di inadempimento da parte dell’Affidatario degli obblighi di cui ai precedenti commi, il Comune, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.
Art. 5 Reportistica
L’Affidatario è tenuto a presentare un piano definitivo del servizio da realizzare entro 10 (dieci) giorni dalla stipula del presente contratto ed una relazione finale attestante il dettaglio delle attività realizzate.
Art. 6 Compenso del servizio e modalità di pagamento
Il Comune corrisponde all’Affidatario, a titolo di corrispettivo per tutto il complesso delle prestazioni di cui all’art. 2, la somma di Euro 47.628,86 oltre IVA pari ad Euro 58.107,21.
L’Affidatario fatturerà gli importi soprariportati in un’unica soluzione, alla conclusione delle attività.
Il Comune, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili provvede ad emettere i mandati di pagamento a favore dell’Affidatario, in un’unica soluzione al termine delle attività.
I pagamenti sono subordinati all’esito positivo dei controlli previsti dal successivo art. 7, attestante la regolare esecuzione delle attività.
Tenuto conto delle regole comunitarie per l’ammissibilità delle spese effettuate dal POR FESR 2014/2020, il cui termine ultimo è stabilito al 12/09/2020 e considerato il tempo necessario all’Amministrazione per completare le verifiche prescritte per poter effettuare i pagamenti, le fatture relative alla rata di saldo del contratto, dovranno es- sere presentate entro il 12/08/2020.
Al pagamento del corrispettivo in gara pari a € 47.628,86 oltre IVA, si provvederà con le risorse previste a valere sulla voce “Acquisizione adeguamento o sviluppo di com- ponenti software, hardware, basi di dati e contenuti digitali, compresa assistenza tec- nico-informatica” del Progetto “SOCIAL&GEO OPEN DATA” per una quota pari a € 47.628,86 oltre IVA, finanziato dal POR FESR Asse 2.
Il pagamento di ciascuna fattura avverrà entro i termini di legge decorrenti dalla data di ricevimento, previo rilascio del certificato di verifica di conformità in corso di esecu- zione da parte del Direttore dell’esecuzione del contratto ai sensi dell’art. 113-bis del Codice, e previa verifica della regolarità del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) in corso di validità.
Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al presente contratto, al CIG (Codice Identificativo Gare), alla fase di riferimento/periodo di competenza, oltre all’indicazione del relativo prezzo unitario.
< nel caso di RTI con fatturazione pro quota riportare la seguente dicitura: >
In caso di RTI con fatturazione pro quota, così come previsto nel mandato collettivo, ciascuna impresa si impegna ad indicare in fattura i dati sopra riportati
< nel caso di RTI con fatturazione in capo alla sola mandataria riportare la seguente dicitura: >
In caso di RTI con fatturazione in capo alla mandataria la stessa si impegna a riportare i dati sopra riportati unitamente all’importo che verrà liquidato alle mandanti.
L’Affidatario unitamente alla trasmissione delle fatture, provvederà a comunicare al Comune la parte delle prestazioni eventualmente eseguite dal subappaltatore, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento.
La fattura emessa dal subappaltatore dovrà riportare i dati sopra riportati.
Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, il Comune procederà ad acquisire il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie profes- sionali dei dipendenti.
Il Comune, in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis del D.P.R. 602
del 29 settembre 1973, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 5.000,00 (IVA esclusa), procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammon- tare complessivo pari almeno a tale importo.
Nel caso in cui la società Equitalia S.p.A. comunichi che risulta un inadempimento a carico di Affidatario, il Comune applicherà quanto disposto dall’art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra.
Ai sensi dei quanto disposto dall’art. 1, comma 209, della legge 244/2007 l’Ammini- strazione accetta solo fatture elettroniche, secondo le modalità previste dal decreto interministeriale n.55/2013. Il codice ufficio da utilizzare in sede di emissione della fattura è il seguente: UF21RT.
Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al presente contratto, al CUP F81D18000010006 al CIG 8258642EF6, alla fase di riferimento/periodo di compe- tenza, oltre all’indicazione del relativo corrispettivo unitario.
Le fatture dovranno essere intestate al Comune e riportare distintamente le quote ri- ferite alle attività svolte nell’interesse dei singoli Comuni/Enti aderenti.
L’importo delle predette fatture verrà bonificato dal Comune, previo accertamento della/e prestazione/i effettuata/e e degli ulteriori adempimenti sopra descritti sul conto corrente comunicato in esecuzione e per effetto della Legge 13 agosto 2010, n° 136. L’Affidatario, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note al Comune le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, l’Affidatario non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
Art. 6-bis Fatturazione
Oltre a quanto sopra previsto, in relazione agli obblighi di rendicontazione e alle mo- dalità di giustificazione delle spese sostenute, disposte nell’ambito del POR FESR, la fatturazione dovrà prevedere l’emissione di tanti documenti contabili quanti sono gli Enti aderenti al progetto e beneficiari delle attività, evidenziando la quota parte riferita a ciascuno degli stessi Enti.
Art. 7 Direzione dell’esecuzione del contratto e certificazione di regolare esecu- zione
Il Comune con successivo provvedimento provvederà a nominare il direttore di ese- cuzione del contratto, cui sono assegnate le funzioni di cui all’art. 301 del Dpr n. 207 del 2010.
Il Direttore dell’esecuzione del contratto, oltre ai singoli compiti allo stesso attribuiti dalle disposizioni del presente contratto e dalla normativa di settore, procede alla ve- rifica della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescri- zioni previste nei documenti contrattuali, in base a quanto disposto dagli artt. 101 e 111 del D. lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., rilasciando apposita attestazione, prima del paga- mento di ogni fattura.
Nello specifico, il Direttore provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto; assicura la regolare esecuzione, veri- ficando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità dei do- cumenti contrattuali; svolge tutte le attività allo stesso espressamente demandate dal d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dal D.M. previsto dall’art. 111 del D. lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., nonché tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il persegui- mento dei compiti a questo assegnati.
Art. 8 Obblighi e adempimenti a carico dell’affidatario
Sono a carico dell’Affidatario, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale,
tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all’integrale espletamento dell’oggetto contrattuale. L’Affidatario si obbliga ad eseguire le presta- zioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d’arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, nonché secondo le condi- zioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati.
Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall’osser- vanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell’Affida- tario, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. L’Affidata- rio non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti del Comune.
L’Affidatario si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne il Comune da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.
L’Affidatario si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all’esecuzione contrat- tuale che dovessero essere impartite dal Comune, nonché di dare immediata comu- nicazione al Comune di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione del con- tratto.
Il Comune si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto. L’Af- fidatario si impegna, altresì, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svol- gimento di tali verifiche.
L’Affidatario è tenuto a comunicare al Comune ogni modificazione negli assetti pro- prietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi.
Art. 8-bis Gruppo di lavoro
L’Affidatario, per l’esecuzione delle attività di cui all’Art.2 del presente contratto, met- terà a disposizione un gruppo di lavoro così composto:
− XXXXX
− YYYYY
− ZZZZZ
Art. 9 Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro
L’Affidatario si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti de- rivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi com- prese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assu- mendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.
L’Affidatario si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risul- tanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del contratto, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
L’Affidatario si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
Ai sensi di quanto previsto all’art. 30, comma 5 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., in caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto, lo stesso provvederà a trattenere l’im- porto corrispondente all’inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadem- pienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva verrà disposto dal Comune direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.
Art. 10 Obblighi di riservatezza e Trattamento dei dati personali L’Affidatario ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente contratto. L’obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
L’Affidatario è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, degli obblighi di segretezza anzidetti.
In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Comune ha la facoltà di di- chiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l’Affidatario sarà te- nuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare al Comune.
L’Affidatario potrà citare i termini essenziali del presente contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell’Affidatario stesso a gare e ap- palti.
Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente e prima della sot- toscrizione del presente contratto le informazioni di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” circa il trattamento dei dati personali conferiti per l’esecuzione del contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell’art. 7 della citata normativa.
Il Comune tratta i dati ad essa forniti per la gestione del contratto e l’esecuzione eco- nomica ed amministrativa dello stesso, per l’adempimento degli obblighi legali ad esso connessi. Con la sottoscrizione del presente contratto, l’Affidatario acconsente espressamente alla diffusione dei dati conferiti.
Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito dal citato D.Lgs. 196/2003 e
s.m.i. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi, reciprocamente, da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione.
Art. 11 Responsabilità – Obbligo di Manleva
L’Affidatario assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a per- sone o beni, nell’esecuzione del presente contratto.
Lo stesso si obbliga, altresì, a risarcire i danni arrecati da propri dipendenti, collabo- ratori o terzi dei quali si avvalga per l’espletamento delle attività del contratto, alle persone e alle cose sia dell’Amministrazione sia di terzi.
Inoltre, l’Affidatario si obbliga a manlevare e mantenere indenne il Comune da qual- siasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest’ultima in ragione dei suddetti inadempimenti e violazioni normative direttamente e indiretta- mente connessi all’esecuzione del presente contratto.
Art. 12 Obblighi di Tracciabilità Finanziaria
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, Affi- datario si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposi- zione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ov- vero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pa- gamento costituisce causa di risoluzione del contratto.
L’Affidatario è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i, qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome
e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i. L’Affidatario, a mente dell’art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136, è tenuto ad inserire negli eventuali contratti sottoscritti con i subcontraenti inerenti l’acquisto di servizi esterni, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.
L’Affidatario che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne imme- diata comunicazione al Ministero e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede il Comune.
L’Affidatario si obbliga e garantisce che negli eventuali contratti sottoscritti con i sub- contraenti, verrà assunta l’obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ov- vero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.
Il Comune, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all’uopo la produzione dei subcontratti stipulati, e, di adottare, all’esito dell’espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.
In relazione a quanto sopra, l’Affidatario ha comunicato i seguenti dati:
- conto corrente bancario dedicato ai pagamenti della presente commessa pubblica identificato dal codice IBAN:
a) XXXXXXXXXXXXXXXXX xxxxxx xxxxxx XXXXXXXXXXXXXX
b) generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto: XXXXXXXXXX (X.X.: XXXXXXXXXXXX) xxxx x XXXXXXXXXXXXXXXX.
Art. 13 Cauzione Definitiva
A garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente contratto, Affidatario ha depositato idonea garanzia, resa ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., in favore del Comune.
La garanzia ha validità temporale pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla sem- plice restituzione del documento di garanzia) da parte del Comune, con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto.
La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevi- mento della richiesta del Comune qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte di Affidatario. In caso di inadempimento a tale obbligo, il Comune ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.
Il Comune ha diritto di valersi della cauzione per l’applicazione delle penali e/o per la soddisfazione degli obblighi di cui agli artt. 4, 9 e 15 del presente contratto.
Art. 14 Recesso
Il Comune ha diritto, in caso di sopravvenienze normative nazionali o comunitarie in- cidenti sull’esecuzione del servizio o per motivi di pubblico interesse, di recedere uni- lateralmente, in tutto o in parte, dal presente contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all’Affidatario con lettera raccomandata a.r.
Dalla data di efficacia del recesso, l’Affidatario dovrà cessare tutte le prestazioni con- trattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno al Comune. In caso di recesso del Comune, l’Affidatario ha diritto al pagamento di quanto corretta- mente eseguito a regola d’arte secondo il corrispettivo e le condizioni di contratto,
nonché di un indennizzo pari al 5% (cinque per cento) calcolato come segue: il ven- tesimo dell'importo delle attività non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del corrispettivo contrattuale e l'ammontare delle attività eseguite. L’Affidatario rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese.
Le ipotesi di recesso per giusta causa legittimanti il recesso da parte del Comune senza preavviso sono:
a. la condanna di uno dei componenti l’organo di amministrazione o l’amministratore delegato o il direttore tecnico dell’Affidatario, con sentenza passata in giudicato, ov- vero con sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., per delitti di cui all’art. 80, comma 1 del D. lgs/50/2016 e ss.mm.ii., ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
b. il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dall’art. 80 del del D. lgs/50/2016 e ss.mm.ii.
Nelle ipotesi di recesso per giusta causa, l’Affidatario ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d’arte secondo i corrispettivi e le condizioni di con- tratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore com- penso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all’art. 1671 codice civile.
Dalla data di efficacia del recesso, l’Affidatario dovrà cessare tutte le prestazioni con- trattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno al Comune. In tale fattispecie, l’Affidatario ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d’arte secondo il corrispettivo e le condizioni di contratto.
In caso di recesso unilaterale dell’Affidatario, per motivi diversi ed ulteriori da quanto
previsto nel presente articolo, questi perde ogni diritto sui corrispettivi relativi ai pro- dotti/servizi non accettati dal Comune, anche se già realizzati.
Art. 15 Risoluzione per inadempimento
Il Comune si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l’ammontare com- plessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell’Affidatario. In tal caso il Comune avrà facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Affidatario. Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
In ogni caso si conviene che il Comune, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all’Affidatario con raccoman- data a.r., nei seguenti casi:
a. mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte del Comune;
b. nei casi di cui agli articoli che seguono: sospensione unilaterale del servizio (art. 3); condizioni e modalità di esecuzione del servizio (art. 4); obblighi derivanti dal rapporto di lavoro (art. 9); obblighi di riservatezza (art.10); responsabilità per infortuni e danni (art. 11); cauzione definitiva (art. 13); il rispetto degli obblighi tracciabilità finanziaria (art. 12); subappalto (art. 17); divieto di cessione del contratto, cessione del credito (art. 18).
Art. 16 Penali e relativo procedimento di applicazione
In caso di mancato rispetto di quanto previsto al precedente art. 3 l’Affidatario dovrà corrispondere al Comune l’importo dell’1 per mille dell’importo netto contrattuale per ogni giorno solare di ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle sud- dette penali, dovranno essere contestati a Affidatario per iscritto dal Direttore dell’ese- cuzione del contratto.
In caso di contestazione dell’inadempimento da parte del Comune, l’Affidatario dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, all’Amministrazione medesima nel termine massimo di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.
Qualora le predette deduzioni non pervengano al Comune nel termine indicato, ov- vero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio del me- desimo Comune, a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate all’Affidata- rio le penali stabilite nel presente contratto a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. Il Comune potrà recuperare l’importo delle penali avvalendosi della cauzione di cui all’articolo 13, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudi- ziario.
Il Comune potrà applicare all’Affidatario penali sino a concorrenza della misura mas- sima pari al 10% (dieci per cento) del valore del contratto; oltre la predetta misura, il Comune ha diritto alla risoluzione del presente contratto secondo quanto stabilito nel precedente articolo 15.
L’Affidatario prende atto che l’applicazione delle penali previste dal contratto non pre- clude il diritto del Comune a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni. La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate nel contratto non esonera in nessun caso l’Affidatario dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadem- piente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
Art. 17 Subappalto
L’Affidatario, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affi- dare in subappalto l’esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni
ovvero
L’Affidatario, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta affida in subap- palto, in misura non superiore al 30% dell’importo contrattuale l’esecuzione delle se- guenti
prestazioni: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
L’Affidatario è responsabile dei danni che dovessero derivare al Comune o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del presente contratto, i re- quisiti prescritti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in ma- teria, per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
L’Affidatario si impegna a depositare presso il Comune, almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività, la copia autentica del contratto di subappalto. Con il deposito del contratto di subappalto l’Affidatario deve trasmettere, altresì, la documentazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti ge- nerali previsti dalla vigente normativa in materia nonché la documentazione compro- vante il possesso dei requisiti professionali e speciali, richiesti dalla vigente normativa e dagli atti di gara, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate.
In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, il Comune non autorizzerà il subappalto.
In caso di mancato deposito dei documenti necessari nel termine previsto, il Comune procederà a richiedere all’Affidatario l’integrazione della suddetta documentazione, assegnando all’uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato.
Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la defi- nizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.
Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’Affida- xxxxx, il quale rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti del Comune, della per- fetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
L’Affidatario si obbliga a manlevare e tenere indenne il Comune da qualsivoglia pre- tesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
L’Affidatario si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di xxxxxxxxxx, qualora durante l’esecuzione dello stesso, vengano accertati dal Comune inadempimenti dell’impresa subappaltatrice di rilevanza tale da giustificare la risoluzione, avuto ri- guardo all’interesse del Comune; in tal caso l’Affidatario non avrà diritto ad alcun in- dennizzo da parte del Comune né al differimento dei termini di esecuzione del con- tratto.
L’esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subap- palto.
Il Comune, in caso di pagamento diretto del subappaltatore e qualora l’Affidatario con- testi la regolarità dei servizi eseguiti dal subappaltatore e sempre che quanto conte- stato dall’Affidatario sia accertato dal direttore dell’esecuzione, sospende i pagamenti in favore del subappaltatore limitatamente alla quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione nella misura accertata dal direttore dell’esecuzione.
In caso di inadempimento da parte dell’Affidatario agli obblighi di cui ai precedenti commi, il Comune può risolvere il Contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno. In caso di perdita dei requisiti in capo al subappaltatore, il Comune revocherà, in au- totutela, l’autorizzazione al subappalto.
Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 105 del D.Lgs.
50/2016 ess.mm.ii..
Art. 18 Divieto di cessione del contratto - Cessione del credito
E’ fatto divieto all’Affidatario di cedere, fatte salve le vicende soggettive dell’esecutore del contratto disciplinate all’art. 106 del D.Lgs. 2016 e ss.mm.ii., il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui al suddetto art. 106.
L’Affidatario può cedere i crediti derivanti dal contratto nelle modalità espresse all’art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., a banche, intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’at- tività di acquisto di crediti. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate al Comune. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991. È fatto, altresì, divieto all’Affida- xxxxx di conferire, in qualsiasi forma, procure o mandati irrevocabili all’incasso.
Ai sensi della Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici n. 4 del 7 luglio 2011 l’Affidatario, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG n. 8258642EF6 al cessionario, anche nell’atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utiliz- zare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti all’Affidatario me- diante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i dell’Affidatario me- desimo riportando il CIG dallo stesso comunicato.
In caso di inosservanza da parte dell’Affidatario degli obblighi di cui al presente arti- colo, fermo restando il diritto del Comune al risarcimento del danno, il presente con- tratto si intende risolto di diritto.
Art. 19 Fallimento dell’affidatario o morte del titolare
Il fallimento dell’Affidatario comporta lo scioglimento ope legis del presente contratto
di appalto.
Qualora l’Affidatario sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabili- tazione del titolare, è facoltà del Comune proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.
Qualora l’Affidatario sia un Raggruppamento di Imprese, in caso di fallimento dell’im- presa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, il Comune ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del raggruppamento o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel raggruppamento in dipendenza di una delle cause predette, che sia desi- gnata mandataria ovvero di recedere dal contratto. In caso di fallimento di un’impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabili- tazione del titolare, l’impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa suben- trante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all’esecuzione del servizio direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti.
In base a quanto previsto dall’art. 110 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il Comune si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell’appalto. Si procederà all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario Affidatario.
L’affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall’originario Affidatario in sede di offerta.
Art. 20 Spese di registrazioni e Oneri fiscali
Ai fini della registrazione, si dichiara che le prestazioni di cui al presente contratto sono soggette all’imposta sul valore aggiunto, pertanto, l’imposta di registro va applicata in
misura fissa ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni in materia. Le spese di registrazione, nonché tutti gli eventuali oneri inerenti il presente contratto, redatto in
n. 2 esemplari, sono a carico della Affidatario.
Art. 21 Risoluzione Controversie
Le controversie di qualsiasi natura che dovessero insorgere tra il Comune e la Affida- tario in ordine all’interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del presente contratto e che non si siano potute risolvere in sede stragiudiziale, sono deferite al Giudice Ordi- nario del Foro di Ascoli Xxxxxx.
Art. 22 Norme regolatrici
Per quanto non espressamente regolato dai precedenti articoli, l’esecuzione del pre- sente contratto è regolata:
a) dalle norme applicabili ai contratti della pubblica Amministrazione;
b) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
c) dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento per l’Amministrazione del patri- monio e per la Contabilità Generale dello Stato nonché dalle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
e) dalle pertinenti disposizioni di cui al D.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207 e ss.mm.ii. ancora applicabili.
Art. 23 Clausole finali
Il presente contratto ed i suoi Allegati costituiscono manifestazione integrale della vo- lontà negoziale delle Parti che hanno, altresì, preso piena conoscenza di tutte le rela- tive clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque mo- difica al presente atto ed ai suoi allegati non potrà aver luogo e non potrà essere
provata che mediante atto scritto; inoltre, l’eventuale invalidità o inefficacia di una delle clausole del contratto non comporta invalidità o inefficacia del medesimo contratto nel suo complesso.
Il presente contratto soggetto a condizione risolutiva ai sensi e per gli effetti dell’art. 92 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 recante Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione anti- mafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136.
Il presente atto, impegnativo per l’Affidatario sin dal momento della sottoscrizione, sarà valido ed operante nei confronti del Comune soltanto dopo l’adozione del prov- vedimento di approvazione del contratto.
Per il Comune dott. Per l’Affidatario Dott.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 c.c., l’Affidatario dichiara di aver letto con atten- zione e di approvare specificatamente le pattuizioni contenute negli articoli seguenti:
n. 3 (Cronoprogramma e durata); n. 4 (Condizioni e modalità di esecuzione del servi- zio); n. 5 (Reportistica); n. 6 (Compenso del servizio e modalità di pagamento); n. 6- bis (Fatturazione) n. 7 (Direzione dell’esecuzione); n.8 (Obblighi e adempimenti a ca- rico dell’Affidatario); n. 8-bis (Gruppo di lavoro); n. 9 (Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro); n. 10 (Obblighi di riservatezza e trattamento dei dati personali); n. 14 (Re- cesso); n. 15 (Risoluzione per inadempimento); n. 16. (Penali e relativo procedimento di applicazione); n. 18 (Fallimento dell’Affidatario o morte del titolare); n. 21 (risoluzioni Controversie); n. 22 (norme regolatrici); n. 23 (Xxxxxxxx finali).
Per l’Affidatario