Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere
Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere
Ufficio Speciale per la Ricostruzione L’Aquila
Procedura aperta finalizzata all'individuazione di un’Agenzia per il lavoro a cui affidare, mediante sottoscrizione di un accordo quadro, la prestazione del “Servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato”
CIG: 8249398296
CUI S9306857066720200000
Sono pervenute attraverso l’apposito applicativo disponibile sulla piattaforma xxxxx://xxxx.xxxxxxxxx le seguenti richieste di chiarimenti la cui risposta è di seguito indicata.
QUESITO n. 4
Spett.le ENTE, CAPITOLATO Art 11 Si segnala che nel rispetto delll’Art. 41 del D.lgs. 81/2008 ss.m.i. che prevede che la sorveglianza sanitaria sia comprensiva: “a) visita medica preventiva intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica; b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. c) visita medica su richiesta del lavoratore,; d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l’idoneità alla mansione specifica; e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente. e-bis) visita medica preventiva in fase preassuntiva; e-ter) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione.” E dal combinato disposto del citato art. 35 comma 4 D.lgs. 81/2015 xx.x.x. x xxx. 00 xxx X.xxx. 00/0000 xx.x.x. non può che desumersi l’onere – di legge, non delegabile – in capo all’azienda utilizzatrice circa l’assolvimento delle visite mediche concernenti l’assolvimento degli obblighi in materia di sorveglianza sanitaria, anche pre assuntiva, che pertanto non potranno essere poste a carico dell’agenzia. Art 14 Chiediamo conferma che rispetto a “Rispettare, e a far rispettare dai propri dipendenti o collaboratori, quando operano presso gli Uffici Speciali, il Codice di comportamento ed il PTPCT degli stessi”, la SA si riferisce ai dipendenti diretti dell’Agenzia non ai somministrati che sono sotto la direzione e controllo dell’utilizzatore e rispetto ai quali dovranno intervenire i procedimento disciplinari Art 16 Chiediamo a quanto ammontano le spese contrattuali Art 17 Segnaliamo che non potendo sottoporre il Contratto di lavoro a condizione risolutiva, nel caso in cui si verifichi l’ipotesi di cessazione anticipata/recesso/risoluzione per cause non imputabili all’Agenzia o al lavoratore, l’utilizzatore dovrà comunque rimborsare il costo del lavoro sostenuto dall’Agenzia ex art 33 c. 2 D. Lgs. 81/15 fino alla naturale scadenza del contratto di prestazione. Chiediamo conferma. SCHEMA DI AQ Art 4.21 Chiediamo conferma che la certificazione avverrà nei termini per consentire i pagamenti entro 30 gg come indicato Art 9.6 Segnaliamo che l’Agenzia risponderà per danni
accertati derivanti da inadempimenti a lei esclusivamente imputabili e che la responsabilità verso terzi è a carico dell’utilizzatore (art 35 c. 7 D. Lgs. 81/15). Si chiede conferma Art 15.5 Rispetto la cessione dei crediti chiediamo conferma che si applicherà l’art 106 c. 13 D. Lgs. 50/2016 distinti saluti
CHIARIMENTO n. 4 ART 11 CAPITOLATO SI CONFERMA.
ART 14 CAPITOLATO
SI CONFERMA che il riferimento è ai dipendenti e collaboratori dell’Agenzia che abbiano rapporti con gli Uffici Speciali in ragione dell’accordo quadro che sarà sottoscritto. Eventuali violazioni del PTPCT da parte dei lavoratori somministrati verranno comunicate a norma del comma 6 dell’art. 35 del dlgs n. 81 del 2015.
ART 16 CAPITOLATO
Oltre alle spese di cui all’art 22 del Disciplinare di gara, le spese contrattuali sono costituite dall’imposta di registrazione in caso d’uso a spese della Parte interessata ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. n. 131/1986.
ART 17 CAPITOLATO SI CONFERMA.
SCHEMA DI ACCORDO QUADRO Art 4.21 SI CONFERMA
SCHEMA DI ACCORDO QUADRO Art 9.6 SI CONFERMA
SCHEMA DI ACCORDO QUADRO Art 15.5 SI CONFERMA
QUESITO n. 5
QUESITO N. 1: In merito ai requisiti di capacità tecnica e professionale, di cui all'art. 7.3, lettera e), pag. 9 del Disciplinare di gara, e precisamente: "Aver eseguito nell’ultimo triennio: 1. almeno un servizio analogo alla somministrazione di personale in favore di una pubblica amministrazione di importo minimo pari a € 1.000.000,00 iva esclusa e 2. servizi analoghi alla somministrazione di personale in favore di pubbliche amministrazioni di importo complessivo minimo pari a € 3.000.000,00 iva esclusa”, SI CHIEDE CONFERMA CHE per ultimo triennio si devono intendere gli ultimi tre esercizi finanziari approvati e depositati alla data di pubblicazione del bando, e cioè gli anni 2016 – 2017 – 2018. QUESITO N. 2: In merito ai requisiti di capacità tecnica e professionale, di cui all'art. 7.3, lettera e), pag. 9 del Disciplinare di gara, e precisamente: "Aver eseguito nell’ultimo triennio: 1. almeno un servizio analogo alla somministrazione di personale in favore di una pubblica amministrazione di importo minimo pari a € 1.000.000,00 iva esclusa e 2. servizi analoghi alla somministrazione di personale in favore di pubbliche amministrazioni di importo complessivo minimo pari a € 3.000.000,00 iva esclusa”, SI CHIEDE CONFERMA CHE per partecipare sia sufficiente dichiarare contratti ESEGUITI ANCHE SOLO UN IN UNO DEGLI ULTIMI TRE ANNI (es. contratto eseguito nel
SOLO anno 2017 o nel triennio 2015 – 2016 – 2017 e quindi anche nell’anno 2017 che rientra in uno degli ultimi tre anni). QUESITO N. 3: In merito al seguente requisito di capacità tecnica e professionale, di cui all'art. 7.3, lettera e), pag. 9 del Disciplinare di gara: "Aver eseguito nell’ultimo triennio Servizi analoghi alla somministrazione di personale in favore di pubbliche amministrazioni di importo complessivo minimo pari a
€ 3.000.000,00 iva esclusa”, SI CHIEDE CONFERMA CHE l'importo complessivo di € 3.000.000,00 IVA esclusa può essere raggiunto SOMMANDO due o più servizi di somministrazione di personale in favore di pubbliche amministrazioni lavoro effettuati negli ultimi tre anni.
CHIARIMENTO n. 5
QUESITO n.1: NON SI CONFERMA. Mentre per la dimostrazione della capacità economico-finanziaria (punto 7.2 lettere c) e d) del Disciplinare di gara) il triennio da prendere in considerazione per verificare la sussistenza del requisito è quello solare decorrente dal 1° gennaio e ricomprende i tre anni solari- esercizi finanziari antecedenti la data del bando, diversamente, per la capacità tecnica e professionale (punto 7.3 lettera e) del Disciplinare di gara almeno un servizio analogo alla somministrazione di personale in favore di una pubblica amministrazione di importo minimo pari a € 1.000.000,00 (unmilione/00) iva esclusa); servizi analoghi alla somministrazione di personale in favore di pubbliche amministrazioni di importo complessivo minimo pari a € 3.000.000,00 (tremilioni/00) iva esclusa, il triennio di riferimento è quello effettivamente antecedente la data di pubblicazione del bando: 23 marzo 2017-23 marzo 2020.
QUESITO n.2: Perché sussistano i requisiti di cui al punto 7.3 lett e) del Disciplinare di gara, il concorrente deve attestare di aver eseguito nel triennio 23 marzo 2017-23 marzo 2020, anche in uno solo di questi anni:
- almeno un servizio analogo alla somministrazione di personale in favore di una pubblica amministrazione di importo minimo pari a € 1.000.000,00 (unmilione/00) iva esclusa
- servizi analoghi alla somministrazione di personale in favore di pubbliche amministrazioni di importo complessivo minimo pari a € 3.000.000,00 (tremilioni/00) iva esclusa.
QUESITO n. 3: SI CONFERMA, come chiaramente indicato sub 7.3 lett e) punto secondo del Disciplinare di Gara (servizi di importo complessivo).
QUESITO n. 6
In merito ai requisiti di capacità tecnica e professionale, di cui all'art. 7.3, lettera e), pag. 9 del Disciplinare di gara, e precisamente: "Aver eseguito nell’ultimo triennio: 1. almeno un servizio analogo alla somministrazione di personale in favore di una pubblica amministrazione di importo minimo pari a
€ 1.000.000,00 iva esclusa e 2. servizi analoghi alla somministrazione di personale in favore di pubbliche amministrazioni di importo complessivo minimo pari a € 3.000.000,00 iva esclusa”, SI CHIEDE CONFERMA CHE tra le pubbliche amministrazioni POSSONO ESSERE RICOMPRESE anche le società in house, ovvero società il cui capitale è detenuto, in tutto o in parte, da uno o più enti pubblici.
CHIARIMENTO n. 6
SI CONFERMA, xxxxxx ricorrano tutti gli elementi caratterizzanti le società in house e non solo quelli relativi alla detenzione di quote di capitale.
QUESITO n. 7
SPETT.LE ENTE, LA CAUZIONE PROVVISORIA DEVE ESSERE INTESTATA A: Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere ED A Ufficio Speciale per la Ricostruzione L’Aquila? restiamo in attesa di gentile riscontro
CHIARIMENTO n. 7
La cauzione provvisoria deve essere intestata all’Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere ed all’Ufficio Speciale per la Ricostruzione dell’Aquila.
QUESITO n. 8
buon giorno, 1. Con riferimento all’art. art. 9 comma 6. dello Schema di Contratto nella parte in cui prevede che " In ogni caso, l’Aggiudicatario manleverà e terrà indenne integralmente USRA/USRC in relazione a qualsivoglia danno cagionato dai Lavoratori somministrati, dai propri dipendenti, consulenti, o fornitori nello svolgimento dei Servizi", si precisa che ai sensi dell’art. 35, comma 7 d. Lgs. 81/2015 “L'utilizzatore risponde nei confronti dei terzi dei danni a essi arrecati dal lavoratore nello svolgimento delle sue mansioni.” . Si precisa altresì che in considerazione del fatto che il lavoratore somministrato agisce sotto il diretto controllo dell’azienda utilizzatrice e, pertanto, alcun danno potrà essere addebitato al contraente aggiudicatario. Si chiede quindi conferma che la previsione di cui sopra si riferisca solo ed esclusivamente ad eventuali danni direttamente imputabili ai dipendenti diretti dell'aggiudicatario e non anche a quelli causati dai lavori somministrati 2. Con riferimento alla previsione di cui all'art. 15 comma 5 della bozza di contratto nella parte in cui si prevede che " E’ fatto altresì divieto all’Aggiudicatario di cedere a terzi, in qualsiasi forma, i crediti derivanti dall’esecuzione dei Contratti specifici eventualmente sottoscritti tra le Parti nel corso di validità dell’Accordo Quadro e di conferire procure all’incasso" si chiede a Codesta Stazione appaltante di confermare che trovi applicazione la previsione di cui all'art. 106, comma 13 del D. lgs. 50/2016 3. Con riferimento alla previsione di cui all'art. art. 7 comma 2 dela bozza di contratto nella parte in cui si prevede che "Il personale somministrato dovrà essere già istruito e formato, a cura dell’Aggiudicatario, in relazione alle competenze richieste ed ai rischi generici in materia di salute e sicurezza sul Lavoro, garantendo uno standard qualitativo e quantitativo di attività conforme a quanto richiesto dall’USRA/USRC" si chiede di confermare che, conformemente alle previsioni di cui all'art. 6 del capitolato e coerentemente con la previsione di cui all'art. 35, comma 4 del d. lgs 81/15, l'unico onere in capo all'aggiudicatario sarà quello informativo relativo ai rischi connessi all'attività lavorativa e che gli oneri formativi e di addestramento saranno in capo alla stazione appalatante. 4. “Con riferimento all’art. 11 del Capitolato, nella parte in cui si precisa che è a carico dell'agenzia aggiudicataria l' accertamento dell'idoneità fisica del lavoratore avviato si segnala che, ai sensi dell’art. 40, comma 8 del CCNL per la categoria delle Agenzia di Somministrazione di lavoro la sorveglianza sanitaria, comprese le eventuali visite in fase pre-assuntiva, rientra tra gli obblighi dell’impresa utilizzatrice, per il tramite del proprio medico competente, che dovrà pertanto trasmettere il giudizio di idoneità sanitaria allo stesso ente utilizzatore. Si chiede, pertanto, di confermare la sorveglianza sanitaria sarà a carico della Stazione Appaltante 5. Con riferimento alla previsione di cui all'art. 14 del Capitolato di gara, nella parte in cui si precisa l'applicazione della penale in caso di mancato rispetto "dai propri dipendenti o collaboratori, quando operano presso gli Uffici Speciali, il Codice di comportamento ed il PTPCT degli stessi. La violazione di tali obblighi comporterà per gli Uffici Speciali la facoltà di risolvere il contratto, qualora, in ragione della violazione o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave, previo espletamento di una procedura che garantisca il contradditorio. Sino a 200 euro in relazione alla gravità della violazione", si precisa che, in considerazione della previsione di cui all'art. 30 D. Lgs. 81/15 (Il contratto di somministrazione di lavoro e' il contratto, a tempo indeterminato o determinato, con il quale un'agenzia di somministrazione autorizzata, ai sensi del decreto legislativo n. 276 del 2003, mette a disposizione di un utilizzatore uno o piu' lavoratori suoi dipendenti, i quali, per tutta la durata della missione, svolgono la propria attivita' nell'interesse e sotto la
direzione e il controllo dell'utilizzatore.) sarà onere dell'azienda utilizzatrice vigilare sul rispetto da parte dei lavoratori somministrati del “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”. Unico onere in carico all'aggiudictario è quello informativo. Si chiede quindi a Codesta Stazione Appaltante di confermare che detta penale troverà applicazione solo ed esclusivamente in caso di violazione da parte dei dipendenti diretti dell'aggiudicatario e non anche dei lavoratori somministrati 6. Con riferimento alla previsione di cui all'art. 11 del capitolato nella parte in cui si precisa che "La Stazione Appaltante corrisponderà all’agenzia aggiudicataria unicamente la tariffa per le ore ordinarie effettivamente prestate da parte dei singoli lavoratori, rimanendo a carico esclusivo dell’agenzia ogni assenza a qualsiasi titolo effettuata da parte dei lavoratori medesimi" si chiede a Codesta Stazione Appaltante di confermare che conformemente alla previsione di cui all'art. 33, comma 2 d. lgs. 81/15 rimborserà al somministratore tutti gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori. Cordiali saluti
CHIARIMENTO n. 8
1. ART 9 COMMA 6 SCHEMA DI ACCORDO QUADRO SI CONFERMA
2. ART 15 COMMA 5 SCHEMA DI ACCORDO QUADRO SI CONFERMA
3. ART 7 COMMA 2 SCHEMA DI ACCORDO QUADRO
NON SI CONFERMA. L’art. 35, comma 4 del d. lgs 81/15 prevede la mera possibilità che in via pattizia tali obblighi ricadano sull’utilizzatore, possibilità esclusa dalla lex specialis art. 6 Capitolato Speciale, all. b al Progetto:
- L’agenzia provvederà ad informare i prestatori di lavoro somministrati di tutti i rischi connessi all’attività che il prestatore svolgerà presso la Stazione Appaltante;
- La Stazione Appaltante osserverà nei confronti del prestatore di lavoro tutti gli obblighi di protezione, informazione e formazione, connessi all’attività lavorativa, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81;
- Il personale richiesto dagli Uffici Speciali dovrà essere già istruito e formato, a cura dell’agenzia, in relazione alle competenze necessarie sulla base del profilo e della categoria di inquadramento;
4. ART 11 CAPITOLATO SI CONFERMA
5. ART 14 CAPITOLATO
La penale cui si fa riferimento troverà applicazione per le sole violazioni di dipendenti e collaboratori dell’Agenzia che abbiano rapporti con gli Uffici Speciali in ragione dell’accordo quadro che sarà sottoscritto. Eventuali violazioni del PTPCT e del codice di comportamento da parte dei lavoratori somministrati verranno comunicate a norma del comma 6 dell’art. 35 del dlgs n. 81 del 2015.
6. ART 11 CAPITOLATO SI CONFERMA
QUESITO n. 9
Xxxxx.xx Ufficio Speciale per la Ricostruzione dell'Aquila e Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere, sono a chiedere alcuni chiarimenti per quanto riguarda la procedura di gara in corso. Con riferimento al costo del lavoro (“allegato A al progetto”), vedo che sono stati inseriti nella tabella i costi propri dell’Agenzia per il Lavoro (contributi Ebitemp e Formatemp), ma anche una tabella contributi INPS inferiore. I contributi INPS che devono essere applicati dalle Agenzia per il lavoro, infatti, sono pari al 28,68% (fonte: xxxxx://xxx.xxxx.xxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx-xxxxxxx-xxxxxxxxxxxxxxxx), così che i costi reali risultano circa 60-70 centesimi più alti di quelli da Voi indicati. Potreste cortesemente verificarli e correggerli?
CHIARIMENTO n. 9
Si conferma la validità delle tabelle di costo di cui all’allegato a al Progetto predisposte come base di calcolo per formulare l’offerta. Resta altresì fermo quanto disposto all’art 33 comma 2 del dlgs n. 81 del 2015.
QUESITO n. 10
Con riferimento al Capitolato speciale, art. 8, dove è indicata l’applicazione dell’art. 31 del CCNL per la categoria delle Agenzie di somministrazione di lavoro (mantenimento in forza del Personale già attivo – “clausola sociale”), potreste indicarci se è necessario e/o richiesto che l’Aggiudicatario assuma a tempo indeterminato tali lavoratori o una parte di essi perché superati termine di legge, ossia i 36 mesi; oppure se i Somministrati che raggiungano tale anzianità devono comunque terminare il loro contratto ed essere sostituiti?
CHIARIMENTO n. 10
L’operatore deve conoscere la normativa legislativa e pattizia applicabile.
QUESITO n. 11
Nel caso in cui fossero richieste assunzioni a tempo indeterminato da parte dell’Agenzia con somministrazione a termine, le Stazioni Appaltanti saranno disposte ad assicurare una durata minima dei contratti a termine, delle penali in caso di recesso anticipato o altri strumenti atti a mitigare il maggior rischio di impresa dall’Agenzia legato all’impegno a tempo indeterminato con il lavoratore?
CHIARIMENTO n. 11
Nel rapporto contrattuale con l’aggiudicatario troverà applicazione la normativa legislativa e pattizia nazionale integrata dalle previsioni della lex specialis; non si attueranno deroghe e/o mitigazioni di sorta.
QUESITO n. 12
Con riferimento all’art. 11 – prezzi, confermate che, come normalmente inteso nella P.A. e con riferimento al CCNL applicato, le ore di eventuali festività infrasettimanali sono da considerare alla stregua di ore ordinarie sia per il lato retributivo sia per la loro fatturazione, e quindi sono assimilabili e rientrano nel punto “A) “ora ordinaria di lavoro effettivamente prestata da ciascun lavoratore”; mentre per le festività in giorni che non sarebbero stati normalmente lavorabili (es. perché cadenti di sabato o di domenica) non è prevista alcuna retribuzione e, di conseguenza, alcuna fatturazione?
CHIARIMENTO n. 12
SI CONFERMA.
QUESITO n. 13
Con riferimento allo stesso articolo 11, scrivete che “E’ a carico dell’Agenzia … l’accertamento dell'idoneità fisica del lavoratore avviato”. Credo che Vi riferiate alla visita di idoneità alla mansione specifica. Se è corretto, questo tipo di visite è legato esclusivamente a una mansione per la quale sia prevista la sorveglianza sanitaria, dipende quindi dal DVR dell’Utilizzatore ed afferisce agli obblighi di prevenzione e protezione cui l’Utilizzatore è tenuto, per legge e contratto collettivo, nei confronti dei propri dipendenti e che deve osservare anche nei confronti dei lavoratori somministrati (D.lgs. 81/2015, art. 35 c. 4). Potreste cortesemente verificare questa previsione e/o chiarire a cosa Vi riferite?
CHIARIMENTO n. 13
Ai sensi dell’art. 35 comma 4 D.lgs. 81/2015 ss.m.i. e dell’art. 41 del D.lgs. 81/2008 ss.m.i. l’Ente utilizzatore ottempererà all’assolvimento degli obblighi in materia di sorveglianza sanitaria, anche pre assuntiva, che pertanto non saranno poste a carico dell’agenzia.
QUESITO n. 14
All’art. 16, scrivete circa la stipula “dell’accordo quadro mediante scrittura privata in modalità elettronica”, ma poi aggiungete che “tutte le eventuali spese, imposte e tasse inerenti all’accordo stesso sono a carico dell’aggiudicatario”. Potreste chiarire a quali eventuali spese Vi riferite e/o quantificarle, qualora già calcolabili?
CHIARIMENTO n. 14
Oltre alle spese di cui all’art 22 del Disciplinare di gara, le spese contrattuali sono costituite dall’imposta di registrazione in caso d’uso a spese della Parte interessata ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. n. 131/1986.
QUESITO n. 15
Quanto all’art. 17, recesso, potreste verificare la compatibilità tra l’ultimo periodo dell’articolo “Il recesso o la risoluzione dell’Accordo Quadro comporteranno ipso iure l’interruzione degli specifici contratti di somministrazione attivati” e gli obblighi assunti dalle Stazioni Appaltanti, in qualità di Utilizzatori, quanto al “rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori” (D.lgs. 81/2015, art. 33 c. 2)? Dal momento che la somministrazione di lavoro non si configura come un appalto tout court bensì come uno servizio specificamente normato, non credo sia possibile derogare da questa previsione legale in capo all’Utilizzatore, non essendo nella disponibilità delle Parti.
CHIARIMENTO n. 15
Nel caso in cui si verifichi l’ipotesi di cessazione anticipata/recesso/risoluzione per cause non imputabili all’Agenzia o al lavoratore, l’utilizzatore adempirà a rimborsare il costo del lavoro sostenuto dall’Agenzia ex art 33 c. 2 D. Lgs. 81/15 fino alla naturale scadenza del contratto di prestazione lavorativa.
QUESITO n. 16
Nell’accordo quadro, art. 9 punto 6, scrivete che “l’Aggiudicatario manleverà e terrà indenne integralmente USRA/USRC in relazione a qualsivoglia danno cagionato dai Lavoratori somministrati”. La responsabilità per
danni del lavoratore somministrato nell’esercizio delle sue mansioni è in capo all'Utilizzatore, al quale, nella Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 9 del 2007, articolo 3, è suggerito di estendere la propria polizza assicurativa ai Somministrati, al pari di tutti coloro che a vario titolo operano presso i suoi uffici (dipendenti, tirocinanti, collaboratori, ecc.). Potreste verificare? Ringrazio moltissimo per la cortese attenzione. Distinti saluti.
CHIARIMENTO n. 16
L’Agenzia risponderà per danni accertati derivanti da inadempimenti a lei esclusivamente imputabili restando altrimenti la responsabilità verso terzi per danni cagionati dal lavoratore somministrato a carico dell’utilizzatore (art 35 c. 7 D. Lgs. 81/15).
QUESITO n. 17
Xxxxx.xx Uffici Speciali, in relazione all'offerta economica siamo a richiedere i seguenti chiarimenti: • I costi indicati negli atti di gara sono più bassi dei costi del lavoro in somministrazione a causa della percentuale Inps considerata al 23,80% in luogo della percentuale corretta al 28,68%. Il totale corretto dei costi per i livelli considerati è il seguente: livello B3 €18,00 luogo di €17,40 indicato livello C1 costo/h €19,22 in luogo di €18,88 indicato livello D1 €20,88 luogo di €20,17 indicato. In questo senso si riporta l’art. 6 del capitolato di gara che prevede espressamente che “…La contribuzione previdenziale e assistenziale, dovuta dall’agenzia ai lavoratori, è quella prevista per dipendenti delle aziende di somministrazione” e si chiede di rettificare i costi del lavoro in modo da poter formulare correttamente offerta indicando il moltiplicatore compreso tra 1 e 1,11. • All’art. 11 del Capitolato di gara in tema di “Prezzi” viene posto in capo all’Agenzia l’onere dell’Accertamento dell'idoneità fisica del lavoratore avviato mentre in più parti dello stesso Capitolato e dello schema di contratto viene ribadita (ad esempio all’art. 9 del Capitolato di gara e all’art. 11 dello schema di contratto) la responsabilità della Stazione appaltante di adottare tutte le misure di sicurezza ed osservare nei confronti dei lavoratori somministrati gli obblighi di sorveglianza sanitaria, prevenzione, protezione e di informazione in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008. Tra detti oneri il D.Lgs. 81.08 comprende anche la sorveglianza sanitaria e cioè l’accertamento dell’idoneità fisica del lavoratore. Si chiede di rettificare l’inciso. • Si chiede conferma che il costo delle festività infrasettimanali da riconoscere ai lavoratori durante l’arco contrattuale sia rimborsato dalla stazione appaltante trattandosi, ai sensi del D.Lgs. 81.15, di costo del lavoro che deve essere rimborsato dall’utilizzatore. Cordiali saluti
CHIARIMENTO n. 17
Si conferma la validità delle tabelle di costo di cui all’allegato a al Progetto predisposte come base di calcolo per formulare l’offerta. Resta altresì fermo quanto disposto all’art 33 comma 2 del dlgs n. 81 del 2015.
Ai sensi dell’art. 35 comma 4 D.lgs. 81/2015 ss.m.i. e dell’art. 41 del D.lgs. 81/2008 ss.m.i. l’Ente utilizzatore ottempererà all’assolvimento degli obblighi in materia di sorveglianza sanitaria, anche pre assuntiva, che pertanto non saranno poste a carico dell’agenzia.
SI CONFERMA.
QUESITO n. 18
Xxxxx.xx Uffici Speciali, siamo a richiedere i seguenti chiarimenti: • All’art. 8 del Capitolato di gara viene posto l’onere in capo all’Agenzia di “…rispettare, e a far rispettare dai propri dipendenti o collaboratori, quando operano presso gli Uffici Speciali, il Codice di comportamento ed il PTPCT degli stessi. La violazione
di tali obblighi comporterà per gli Uffici Speciali la facoltà di risolvere il contratto, qualora, in ragione della violazione o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave, previo espletamento di una procedura che garantisca il contradditorio”. Si chiede conferma che detto onere afferisca al personale di staff dell’Agenzia che esegue il servizio e non anche nei confronti dei lavoratori somministrati che ai sensi del D.Lgs. 81.2015 sono soggetti al potere direttivo e di coordinamento dell’Utilizzatore che pertanto è il solo a poter vigilare sull’operato dei lavoratori somministrati nell’erogazione delle loro attività. • All’art 17 in tema di “Risoluzione dell’accordo quadro e facoltà di recesso” viene disciplinato il diritto di recesso della Stazione appaltante dall’AQ qualora intervengano trasformazioni di natura tecnico organizzative rilevanti ai fini e agli scopi del servizio appaltato. Si chiede conferma che i singoli contratti applicativi di somministrazione attivati in costanza dell’Accordo Quadro arriveranno a loro naturale scadenza e saranno onorati dalla stazione Appaltante non potendo risolversi, una volta stipulati, se non per causa (disciplinare o dimissioni) imputabile al lavoratore. • In tema di tempi di pagamento si chiede conferma, come previsto al punto 15 dello schema di contratto, che la stazione Appaltante provvederà al pagamento delle fatture entro 30 gg dalla data di ricezione delle stesse. Cordiali saluti
CHIARIMENTO n. 18
SI CONFERMA che il riferimento è ai dipendenti e collaboratori dell’Agenzia che abbiano rapporti con gli Uffici Speciali in ragione dell’accordo quadro che sarà sottoscritto. Eventuali violazioni del PTPCT da parte dei lavoratori somministrati verranno comunicate a norma del comma 6 dell’art. 35 del dlgs n. 81 del 2015.
SI CONFERMA.
SI CONFERMA, come disposto all’art 4 punto 15 dello schema di accordo quadro e purchè la documentazione prodotta sia completa e regolare.
QUESITO n. 19
Xxxxx.xx Uffici Speciali, siamo a richiedere i seguenti chiarimenti: • Per quanto attiene allo schema di Accordo Quadro all’art. 9 in tema di oneri in capo all’aggiudicatario si legge “In ogni caso, l’Aggiudicatario manleverà e terrà indenne integralmente USRA/USRC in relazione a qualsivoglia danno cagionato dai Lavoratori somministrati, dai propri dipendenti, consulenti, o fornitori nello svolgimento dei Servizi”. Si ricorda che la responsabilità ex X.Xxx. 81.2015 in tema di danni commessi dai lavoratori nell’esercizio delle loro attività sono in capo all’utilizzatore avendo lo stesso il potere direttivo e di coordinamento. Si chiede lo stralcio dell’inciso. • Per quanto attiene l’art. 17 dello Schema di Accordo quadro si informa che il servizio di somministrazione determina un regime di co-titolarità dei dati in tema di D.Lgs. 196.03 così come modificato dal GDPR, in capo sia alla Stazione Appaltante sia all’Agenzia per il Lavoro. Cordiali saluti
CHIARIMENTO n. 19
L’Agenzia risponderà per danni accertati derivanti da inadempimenti a lei esclusivamente imputabili restando altrimenti la responsabilità verso terzi per danni cagionati dal lavoratore somministrato a carico dell’utilizzatore (art 35 c. 7 D. Lgs. 81/15).
Se necessario, l’Accordo quadro sarà oggetto di aggiornamento sul punto in sede di stipulazione.
QUESITO n. 20
Si chiede conferma che le giornate relative alle festività nazionali civili e religiose saranno rifatturabili alla tariffa ore ordinarie. Si segnala che stante la necessità di applicare la contribuzione delle agenzie per il lavoro come indicato anche nei doc di gara, l’aliquota INPS indicata nei prospetti risulta sottostimata essendo pari al 30,08% per la somministrazione a termine e non 23,80% sottostimando in tale maniera il costo orario di legge. Si segnala che nei prospetti costo viene fatto incidere elemento perequativo al rateo tredicesima. Si chiede verifica correttezza. Cordialità
CHIARIMENTO n. 20
SI CONFERMA che le giornate relative alle festività nazionali civili e religiose ricadenti in giornate altrimenti lavorative saranno rifatturabili alla tariffa ore ordinarie. Si conferma la validità delle tabelle di costo di cui all’allegato a al Progetto predisposte come base di calcolo per formulare l’offerta. Resta altresì fermo quanto disposto all’art 33 comma 2 del dlgs n. 81 del 2015.
QUESITO n. 21
per il requisito di capacita' economico e finanziaria 7.2 punto c il requisito del fatturato globale minimo annuo si può ottenere anche sommando il triennio annuo di riferimento? e il triennio di riferimento e' il 2017/2018/2019? le festività infrasettimanali (25 aprile, 15 agosto ) verranno fatturato a parte al vostro
ente nel momento in cui si verificano? in riferimento all'art. 23 clausola sociale e altre condizioni particolari del disciplinare d'appalto si chiede cortesemente di conoscere : il numero dei lavoratori oggi attivi con contratto di somministrazione , l'inquadramento di tali lavoratori , con evidenza dei profili professionali e delle mansioni , la tipologia contrattuale ( a tempo indeterminato o determinato); l'attuale fornitore per il requisito di capacità tecnico professionale per pubbliche amministrazioni intendete Comuni, ASL, AZIENDE UNIVERSITARIE OSPEDALIERE ?
CHIARIMENTO n. 21
SI CONFERMA che il requisito di capacità economico e finanziaria di cui al punto 7.2 lett c) del Disciplinare di Gara si può ottenere anche sommando i singoli anni, come chiaramente indicato negli atti di gara. Per i requisiti di capacità economica e finanziaria non rileva il triennio antecedente la gara ma gli ultimi tre esercizi finanziari disponibili. Le festività infrasettimanali cadenti in giorni lavorativi potranno essere fatturate a parte. Art 23 del Disciplinare di Gara: le informazioni richieste sono già disponibili nell’allegato 10 “Elenco personale utilizzato”; quanto alle mansioni sono di tipo impiegatizio amministrativo o tecnico e comunque pienamente corrispondenti a categoria e profilo professionale dei lavoratori. In adesione alla ratio del requisito richiesto, ovvero accertare la capacità tecnico-professionale del concorrente tramite attestazione di prestazione di servizi analoghi, si ritiene confacente alle esigenze della Stazione Appaltante la definizione di Pubblica Amministrazione di cui al dlgs n. 165 del 2001 articolo 1 comma 2 ed articolo 3.
QUESITO n. 22
Spett.le Ente e xxxx.xx dott. Xxxxxxx, in merito alla procedura di gara indicata in oggetto, al fine di porre in essere le valutazioni propedeutiche alla presentazione della nostra migliore offerta, si formulano i seguenti chiarimenti. * * * Sulla Proroga. L’ art.103 del D.L. 18 del 17 marzo 2020 (decreto cura Italia) prevede espressamente che “Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si
tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020.” L’art. 37 del D.L. 23 del 8 aprile 2020 (decreto liquidità), modificando il predetto art. 103, ha differito tale sospensione fino al 15 maggio 2020. Alla luce dell’attuale situazione di emergenza nazionale che ha comportato non poche difficoltà operative per tutti gli operatori economici, in virtù del diritto attribuito alla Scrivente dalla succitata normativa, chiediamo cortesemente di ricevere una proroga ai termini di richiesta chiarimenti e presentazione offerta. * * * Sulla c.d. Clausola Sociale. L’art. 31 del CCNL per la Categoria Agenzie per il Lavoro prescrive l’applicazione della c.d. Clausola Sociale, ovvero che in caso di cessazione di appalti pubblici nei quali l’Ente appaltante proceda ad una nuova aggiudicazione ad Agenzia anche diversa dalla precedente, l’Agenzia aggiudicataria è tenuta a garantire il mantenimento in organico di tutti i lavoratori già utilizzati in precedenza, compatibilmente con i numeri richiesti dal bando e per tutta la durata dello stesso. Sulla base di tale obbligo, si chiede cortesemente di conoscere: - Il numero dei lavoratori oggi attivi con contratto di somministrazione, - L’inquadramento di tali lavoratori, con evidenza dei profili professionali e delle mansioni, - La tipologia contrattuale (contratto di somministrazione a tempo determinato o indeterminato) di tali lavoratori, - In caso di contratto di somministrazione a tempo indeterminato, la data di assunzione o trasformazione (da tempo determinato a tempo indeterminato), - La durata media delle missioni attivate in somministrazione negli ultimi 36 mesi - La conferma che tale personale sia già formato ed istruito ai sensi del d.lgs. n. 81/2008 oltre che idoneo alla mansione e - L’attuale fornitore. L’obbligo alla pubblicazione/rilascio di tali informazioni trova ampia sponda anche nel parere n. 2703/2018 del 21.11.2018 del Consiglio di Stato sulle linee Guida ANAC relative alla clausola sociale. Nel predetto parere il Consiglio di Stato ha avuto modo di ribadire con forza che “l’effettivo contemperamento della libertà di impresa con il diritto al lavoro ad avviso della Commissione richiede l’eliminazione di un’asimmetria informativa fra i potenziali imprenditori entranti, l’imprenditore entrante e l’imprenditore uscente, che è titolare, nell’ambito che interessa, di una posizione dominante, o comunque di vantaggio informativo, della quale occorre prevenire il possibile abuso al fine di evitare fenomeni di azzardo morale. In termini economici, infatti, l’imprenditore che già gestisce il servizio da affidare è necessariamente in possesso di tutte le informazioni sul numero degli addetti che impiega e sui relativi costi, ovvero delle informazioni che gli esterni non conoscono, e che però sono loro necessarie per concorrere alla gara con un’offerta sostenibile. Ad avviso della Commissione, applicare in modo effettivo la clausola sociale postula che la descritta asimmetria informativa venga eliminata”. Pertanto, vista la vincolatività della clausola sociale, le informazioni appena richieste risultano imprescindibili sia per formulare adeguatamente l’offerta economica, sia per garantire il rispetto del principio fondamentale della par condicio concorrentium, nonché il rispetto della buona fede e correttezza (art. 1375 e 1175 del Codice Civile) poiché, diversamente, il fornitore attuale godrebbe di un indubbio vantaggio rispetto agli altri partecipanti alla procedura in quanto unico concorrente in possesso di tali informazioni. Infatti, come sancito dal Consiglio di stato nel succitato parere “Potrebbe poi trattarsi, e sarà la regola per la maggior parte di esse, di informazioni di cui è in possesso solo l’imprenditore uscente: per questi dati, è rintracciabile nel sistema un obbligo di renderli noti che prescinde da specifiche previsioni contrattuali. (…) consente di individuare obblighi di informazione e di protezione non solo nei confronti della controparte, ovvero della stazione appaltante, ma anche di terzi qualificati. E’ pertanto possibile ricavare un obbligo dell’impresa uscente direttamente nei confronti dei terzi interessati sussumendolo nella nota categoria generale degli obblighi di protezione nei confronti di terzi”. Peraltro, qualora la Stazione Appaltante non fosse in possesso delle informazioni richieste dalla Scrivente, ben potrà richiederle al fornitore uscente che sarà obbligato a rilasciarle anche alla luce del fatto che si tratta “di obblighi per i quali è configurabile anche una specifica sanzione, dato che il loro ingiustificato inadempimento potrebbe integrare gli estremi del grave illecito professionale di cui all’art. 80 comma 5 lettera c) del Codice dei contratti, e comunque essere valutato ai fini di un’esclusione dall’elenco degli imprenditori invitati alla gara”( cfr. parere n. 2703/2018 del 21.11.2018 del Consiglio di Stato sulle linee Guida ANAC relative alla clausola sociale). * * * Sull’assenteismo. Al fine di ponderare al meglio la
nostra offerta economica, si chiede cortesemente di ricevere i dati del tasso di assenteismo, in media ore, dell’ultimo triennio relativo ai lavoratori somministrati. * * * Sull’interruzione del Contratto. Premesso che gli artt. 45 e 46 del CCNL Agenzie per il Lavoro prevedono solo determinate ipotesi di interruzione della missione lavorativa, si chiede cortese conferma che in caso di interruzione della missione al difuori delle ipotesi ivi indicate in detti articoli (quindi anche nelle varie ipotesi di risoluzione e recesso contrattuale previste da Xxxxx di gara), i contratti di somministrazione di lavoro si concluderanno comunque alla loro scadenza naturale o comunque verranno regolarmente retribuite le relative prestazioni, anche alla luce del fatto che l’art. 33, co. 2, del D.Lgs. n. 81/2015 prevede che: “con il contratto di somministrazione di lavoro l'utilizzatore assume l'obbligo di … rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori”. * * * Sull’importo della cauzione. Ai fini di un corretto calcolo dell’importo della cauzione, si chiede cortese conferma che una società in possesso sia della certificazione di qualità ISO 9001:2015 che della certificazione ambientale ISO 14001:2015, possa procedere a cumulare la doppia riduzione del 50% e del 20%, previste dall’art. 93, co. 7, D.lgs.50/2016 e ss.mm.ii.. Si ringrazia anticipatamente per la preziosa collaborazione
CHIARIMENTO n. 22
* * * Sulla proroga
La Stazione appaltante si è determinata nel senso di prorogare i termini della procedura. I nuovi termini saranno pubblicati a breve oltre che sui siti istituzionali dell’USRC e dell’USRA e nelle altre forme previste dalla normativa vigente, anche nell’”area comunicazioni” della piattaforma.
* * * Xxxxx x.x. xxxxxxxx sociale
Le informazioni richieste relative all’inquadramento dei lavoratori, dei loro profili professionali e della tipologia di contratto (a tempo determinato o indeterminato) sono già disponibili nell’allegato 10 “Elenco personale utilizzato”; quanto alle mansioni sono di tipo impiegatizio amministrativo o tecnico e comunque pienamente corrispondenti a categoria e profilo professionale dei lavoratori.
Si conferma che il personale somministrato è già formato ed istruito ai sensi del d.lgs. n. 81/2008 oltre che idoneo alla mansione.
L’attuale fornitore è Randstad Italia spa.
Si riportano inoltre le ulteriori informazioni richieste e fornite dall’operatore uscente:
1. Numero di lavoratori in somministrazione ad oggi attivi presso USRC e USRA: n.52 di cui n.14 assunti con contratto a tempo indeterminato (c.d. stabilizzati).
2. Per i lavoratori di cui al punto 1 con contratto di lavoro a tempo indeterminato, la data di assunzione o trasformazione (da tempo determinato a tempo indeterminato): 16/04/2017.
3. La durata media delle missioni attivate in somministrazione negli ultimi 36 mesi a favore di USRC e USRA: 14,63 mesi.
* * * Sull’assenteismo
Si riportano le informazioni richieste e fornite dall’operatore uscente:
Tasso di assenteismo, in media ore, dell’ultimo triennio relativo ai lavoratori somministrati ad USRC e USRA: 5,12%.
* * * Sull’interruzione del Contratto SI CONFERMA
* * * Sull’importo della cauzione
Pur essendo l’art 93 comma 7 del dlgs n. 50 del 2016 per certi versi di problematica interpretazione, SI CONFERMA quanto richiesto dall’operatore in considerazione dell’integrale rinvio da parte della lex specialis (articolo 10 punto 6 del Disciplinare di gara) alla citata norma sul punto delle riduzioni dell’importo della garanzia ed in accordo ad autorevole e recente orientamento giurisprudenziale (Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, sentenza n. 6696/2018).
Il responsabile unico del procedimento X.xx Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxx
(originale conservato agli atti)