Contract
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA PER L’AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE PERSONALE DI ALUNNI DISABILI PRESSO LE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO.
ART. 1) OGGETTO
Il presente capitolato ha per oggetto l'affidamento del Servizio di Assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale (intra ed extrascolastica) di utenti residenti nell’Ambito Distrettuale Sociale n. 21 in situazioni di disabilità che frequentano un’istituzione scolastica fuori e dentro il territorio dell’Ambito Sociale, ai sensi della L. 104/92 e s.m.e. i., nonché della circolare MIUR n. 3390 del 30.11.2001. e della Direttiva della Regione Abruzzo n. 700 del 09.08.2006.
I servizi di cui sopra dovranno essere espletati con la massima cura e diligenza e senza interruzione per l’intera durata dell’affidamento, nel rispetto puntuale delle previsioni e modalità, indicazioni e prescrizioni contenute negli atti di programmazione dei servizi sociali dell’ADS, nel Regolamento Unitario per l’accesso ai servizi sociali, nel presente capitolato, oltre ad eventuali ulteriori prescrizioni stabilite nel provvedimento di aggiudicazione. L’affidatario deve, inoltre, attuare la gestione dei servizi secondo quanto proposto nel progetto tecnico-organizzativo e proposte migliorative presentate in sede di gara.
ART. 2) CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO
Il Servizio si esplica attraverso interventi assistenziali rivolti ad utenti, riconosciuti disabili gravi ai sensi della l. 104/92, per garantire la piena integrazione sociale dei medesimi in coerenza con quanto previsto dal Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.), di cui all'art.12 della L.104/92, Diagnosi Funzionale, e Profilo Dinamico Funzionale.
Gli interventi dovranno, inoltre, permettere agli utenti la proficua partecipazione alle attività scolastiche curriculari ed extracurriculari organizzate dall’autorità scolastica e si integrano con le attività assistenziali di base ed educativo/didattiche già in atto operate da personale docente e non docente dipendente dell'Istituzione Scolastica Statale.
ART. 3) ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO
Nel progetto/offerta presentato dalle partecipanti all'appalto dovrà essere proposto un programma di gestione nel quale devono essere esplicitate le metodologie, l'organizzazione, il tipo di personale previsto per lo svolgimento delle attività del Servizio e per la gestione e il coordinamento dello stesso specificando gli inquadramenti e le mansioni. Tale progetto dovrà inoltre mettere in evidenza le strategie di intervento che saranno utilizzate e la conoscenza da parte degli operatori coinvolti delle problematiche inerenti gli utenti. Tutte le attività inerenti i servizi oggetto di appalto saranno svolte dall’Aggiudicatario con propri mezzi e proprio personale. L'Aggiudicatario dovrà disporre, pertanto, di una o più figure di coordinamento, secondo quanto previsto nel progetto/offerta che provvedano a tenere i contatti con tutti gli operatori-assistenti.
Il servizio di Assistenza scolastica sarà assicurato nell’arco di apertura della scuola nella fascia oraria 8
- 17, secondo l’organizzazione, il calendario orario e giornaliero, le sospensioni per vacanze natalizie, pasquali, etc.
Gli orari devono essere necessariamente stabiliti di comune accordo con la scuola e tenendo conto di eventuali necessità particolari del singolo alunno.
Il servizio di assistenza extrascolastica dovrà essere garantito per 12 mesi all’anno, generalmente dal lunedì al venerdì, nella fascia oraria 8 - 18; in caso di necessità, il servizio potrebbe essere ampliato ed esteso anche ai giorni festivi.
L'Aggiudicatario provvederà all’assegnazione del personale assistente al singolo utente avvalendosi delle indicazioni fornite dai tecnici che hanno in carico il caso, nel limite del numero delle ore settimanali richieste dall’Unione di Comuni.
Ogni e qualsiasi variazione relativa alle modalità di erogazione del servizio e del numero delle ore per utente dovrà essere preventivamente autorizzata dal Responsabile dei Servizi Sociali dell’Unione.
In caso di uscite/gite scolastiche di uno o più giorni, organizzate dalle Istituzioni Scolastiche, che prevedono la presenza dell’operatore all’assistenza in accompagnamento all’allievo, dovrà essere richiesta preventiva autorizzazione scritta del Responsabile, il quale indicherà se l’orario effettuato dovrà essere recuperato dall’operatore o se l’orario effettuato in più sarà riconosciuto come prestazione aggiuntiva. Solo in tal caso all’Aggiudicatario sarà riconosciuto un compenso corrispondente a 8 ore per ciascun giorno di servizio svolto. Le ore giornaliere di assistenza che l’operatore avrebbe dovuto assicurare all’allievo dovranno ritenersi comprese nelle suddette 8 ore. La Cooperativa aggiudicataria dovrà fornire elenchi con la situazione aggiornata di tutti i casi in essere, e tutte le informazioni sul servizio che l’Ufficio sociale riterrà opportuno per svolgere il proprio ruolo di controllo.
ART. 4) ORE COMPLESSIVE RICHIESTE E COSTO DEL SERVIZIO
Per ciascun anno scolastico il servizio sarà rivolto indicativamente a circa n° 140 utenti con un monte ore complessivo di 40.000 ca.; si precisa che tale monte ore è da ritenersi indicativo essendo il reale fabbisogno legato alle richieste annuali provenienti dalle scuole e rilevate dal Servizio Sociale Professionale e potrà subire variazioni in aumento o diminuzione nei limiti delle disponibilità di bilancio.
Qualora il numero delle ore di servizio dovessero cambiare, l’importo sarà proporzionalmente determinato in ragione del corrispettivo delle ore mensili effettivamente svolte, senza che ciò possa costituire per l’aggiudicatario, in caso di ore di servizio inferiore a quello previsto, motivo di risarcimento o indennizzo comunque qualificato e determinato.
ART. 5) – PERSONALE RICHIESTO PER L’ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO
L’Affidatario deve utilizzare esclusivamente operatori in possesso delle qualifiche professionali previste dalle normative nazionali, regionali e dai contratti di lavoro. L'Amministrazione si riserva, comunque, la facoltà di esprimere parere favorevole e di richiedere informazioni e credenziali relative al personale proposto dalla Ditta Aggiudicataria.
L’Affidatario deve impiegare un numero di operatori sufficienti a soddisfare tutte le esigenze degli utenti. Il personale utilizzato per assicurare il servizio deve essere idoneo a svolgere tutte le mansioni e le funzioni richieste con il presente capitolato. Il personale deve avere, in ogni caso, capacità fisica e deve dimostrare di essere in possesso dei requisiti di idoneità sanitaria richiesti dai competenti servizi dell’ ASL.
L'impresa dovrà impiegare per il servizio e per tutta la durata del contratto il medesimo personale al fine di garantire una continuità nel servizio, limitando il più possibile il turnover.
Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell' operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall'articolo 50 del Codice, garantendo l'applicazione dei contratti collettivi di settore, di cui all'art. 51 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81.
L’affidatario si impegna a pubblicizzare preventivamente ed adeguatamente (anche tramite portale dell’Ambito Sociale Distrettuale) la richiesta di individuazione, reclutamento e assunzione di eventuale nuovo personale che dovrà avvenire attraverso dei criteri oggettivi di selezione che tengano conto del possesso di requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire.
L’affidatario risponde pure dei danni alle persone o alle cose che potrebbero derivare per fatti dell’affidatario medesimo e dei suoi dipendenti e si obbliga a stipulare allo scopo idonea
assicurazione sollevando, pertanto, l’Unione stessa da qualsiasi controversia che al riguardo venisse mossa.
L’affidatario dovrà provvedere a proprie spese alla fornitura al proprio personale di tutto quanto necessario allo svolgimento del lavoro secondo quanto previsto dalle vigenti norme in materia di igiene e tutela della salute del personale e degli utenti.
L’affidatario deve garantire l'aggiornamento professionale e la formazione permanente degli operatori, facendo loro partecipare attivamente alle iniziative eventualmente promosse dall'Amministrazione e/o da altri Enti, assicurando il coinvolgimento e la valorizzazione professionale di ognuno di essi e promuovendo a sua volta iniziative idonee.
Gli operatori effettueranno le prestazioni con diligenza e riservatezza, seguendo il principio della collaborazione con ogni altro operatore, ufficio o struttura con cui vengono a contatto per ragioni di servizio e devono altresì tenere una condotta irreprensibile durante lo svolgimento del servizio.
Il personale garantirà il mantenimento del segreto su fatti e circostanze relativi a persone e dei quali abbia avuto notizia durante l’espletamento del servizio o in funzione dello stesso, nel pieno rispetto dell’attuale normativa di tutela della riservatezza.
A tutto il personale è richiesta la disponibilità e la capacità a rapportarsi con i cittadini che si rivolgono ai servizi e con il personale dell’ADS con competenza e professionalità. Al personale è inoltre fatto assoluto divieto di accettare alcuna forma di compenso di qualsiasi natura esso sia, da parte degli utenti, in cambio delle prestazioni effettuate.
Senza contraddittorio da parte dell'impresa, su relazione dell’Assistente Sociale dell’EAS, l’Amministrazione, può chiedere la sostituzione del personale assegnato in tutti i casi in cui si verifichino condizioni negative in ordine all’efficacia, efficienza e competenza degli operatori.
In ogni caso il Responsabile dei Servizi Sociali può ricusare motivatamente un operatore proposto dall’impresa, per gravi inadempienze e irregolarità commesse nel corso dell’intervento professionale, richiedendone la sostituzione previa opportuna contestazione all’impresa aggiudicataria ed esame delle relative controdeduzioni.
Resta fermo, in ogni modo, che l’Unione di Comuni rimane del tutto estraneo ai rapporti ivi compresa qualsiasi vertenza economica e/o giuridica che andranno ad instaurarsi fra l’affidatario ed il personale dipendente per retribuzione, contributi assicurativi e previdenziali ed in genere per tutti gli obblighi derivanti dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e di assicurazioni sociali.
Nulla è dovuto all’Aggiudicatario per le mancate prestazioni, qualunque ne sia il motivo.
Le vertenze sindacali devono avvenire nel pieno rispetto della Legge 12/06/1990 n. 146 e successive modifiche. L'Aggiudicatario dovrà dotarsi di un codice di autoregolamentazione del diritto di sciopero analogo a quello per le scuole pubbliche.
ART. 6) - RESPONSABILE TECNICO E RELATIVI OBBLIGHI
La Cooperativa dovrà garantire, mediante idonea figura, il coordinamento delle attività e la collaborazione con gli Uffici comunali e dell’Unione preposti. Tale figura, reperibile durante le ore di lavoro dagli Uffici sociali, sarà riferimento unico per ogni problema organizzativo relativo al servizio e raccordo degli operatori impegnati. In particolare dovrà:
a) vigilare sul regolare svolgimento delle prestazioni secondo le modalità stabilite dall’appalto stesso;
b) partecipare alle verifiche periodiche dei servizi e comunicare all’inizio di ogni mese, tutte le informazioni inerenti le prestazioni nel frattempo effettuate;
c) occuparsi della gestione del personale impegnato nei servizi e del regolare svolgimento dei servizi stessi;
d) curare la regolarità delle presenze del personale impegnato e provvedere alla tempestiva sostituzione per assicurare la continuità degli interventi;
e) trasmettere semestralmente i dati relativi ai servizi prestati e note sull’andamento generale degli stessi.
ART. 7) - SISTEMA INFORMATICO PER LA REGISTRAZIONE DEGLI INTERVENTI
L’ADS Val Vibrata ha implementato un sistema informativo per la gestione innovativa dei servizi di assistenza sociale che, in considerazione della complessità della gestione dei servizi sociali, fornisca un supporto a partire dalle tematiche relative all’accesso ai servizi fino alla erogazione, monitoraggio e consuntivazione delle prestazioni.
L’affidatario dovrà, pertanto, registrarvi sotto la propria responsabilità i dati sui servizi e sull’utenza dei servizi attivati necessari per il flusso informativo; l’ADS consentirà l’accesso al sistema tramite passwords richiedendone al personale dell’appaltatore le dovute conoscenze operative.
Pertanto l’affidatario - con oneri e spese interamente a proprio carico - dovrà:
a) garantire il corretto utilizzo del gestionale stesso;
b) acquisire dati sull’utenza e sui bisogni ai fini di un monitoraggio della qualità del servizio e sui bisogni rilevati anche attraverso un coordinamento con il sistema informativo;
c) garantire l’implementazione nel sistema dei dati relativi all’utenza e ai progetti individualizzati;
d) rendere disponibili e fruibili dal sistema applicativo le informazioni relative alle prestazioni mensili erogate (utente, tipologia di frequenza, presenze e assenze, attività svolta, costi etc) entro e non oltre il 10° giorno del mese successivo.
ART. 8) OBBLIGHI E RESPONSABILITA’ DELL'AGGIUDICATARIO
La Ditta aggiudicataria dovrà svolgere le prestazioni con autonomia organizzativa e gestionale e si dovrà impegnare ad osservare nello svolgimento dell’attività tutte le normative e disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia.
L’aggiudicataria dovrà:
- garantire personale idoneo a svolgere i compiti assegnati per il servizio oggetto dell’appalto;
- fornire all’Ufficio sociale dell’ADS, prima dell’avvio del servizio, l’elenco nominativo con le rispettive qualifiche di tutto il personale che intende impiegare nell’attività, compreso quello per le eventuali sostituzioni;
- garantire il possesso, da parte degli operatori, di idonea professionalità assicurando, altresì,ove se ne ravvisasse la necessità, la sospensione dal servizio di operatori non idonei – su motivata richiesta dell’Ufficio sociale dell’ADS - e con impegno alla immediata sostituzione;
- garantire la presenza regolare degli operatori, e il pieno rispetto del progetto presentato;
- garantire la massima continuità e regolarità delle prestazioni, con riguardo al rapporto tra utenti ed il personale impegnato;
- garantire, qualora vi siano variazioni rispetto ai nominativi presentati, la sostituzione del personale con altro di pari professionalità e qualifica (fatto salvo il rispetto di quanto previsto dalle normative vigenti in materia), provvedendo tempestivamente al relativo aggiornamento del citato elenco nominativo, in caso di sostituzioni definitive;
- assicurare un rapporto individualizzato tra l’utente e l’operatore assistente avente competenze adeguate al caso, garantendo, di norma, la continuità dell’intervento per l’intero anno scolastico e per i successivi anni;
- assicurare la tempestiva sostituzione degli operatori temporaneamente assenti con personale, altrettanto qualificato;
- assicurare l’efficienza ed efficacia del servizio mediante l’utilizzo di strumenti gestionali facilitanti le operazioni di servizio: cartelle singolo utente, programma orari, definizione dei protocolli operativi del servizio, progetti individuali sociali;
- migliorare, con apporto personale e di supporto, il livello di accesso e fruibilità dei servizi;
- garantire il mantenimento di rapporti con le famiglie degli utenti, con i servizi Socio-sanitari e con le istituzioni e le forme associative del territorio;
- redigere relazioni mensili con riferimento ai risultati ottenuti, al lavoro eseguito e od altri elementi utili e trasmetterle all’Ufficio Sociale dell’ADS;
- dare immediata comunicazione all’Ufficio sociale dell’ADS, di qualsiasi evento di carattere straordinario riguardante l’andamento del servizio nonché di eventuali difficoltà nei rapporti interpersonali operatori-utenti;
- fornire gli operatori di tesserino di riconoscimento con foto;
- rispondere della sicurezza e dell'incolumità del proprio personale e di quello eventualmente impiegato come volontario, tenendo fin da ora sollevata l'Unione di Comuni da ogni responsabilità e conseguenza derivante da infortuni e da responsabilità civile verso terzi determinati dalla gestione del servizio. Il soggetto aggiudicatario dovrà stipulare regolare copertura assicurativa per il personale ed altra idonea polizza nei confronti degli utenti che accedono ai servizi e dovrà altresì segnalare immediatamente all’Ufficio sociale dell’ADS tutte le situazioni che possano ingenerare pericolo all'incolumità dei terzi. Restano comunque a carico dell’Aggiudicatario tutte le responsabilità ed incombenze inerenti la gestione del servizio;
- provvedere al pagamento degli operatori con cadenza mensile anche in assenza del pagamento delle fatture da parte dell’Amministrazione appaltante;
- assumersi qualsiasi responsabilità ed onere nei confronti dell’Amministrazione o di terzi nel caso di mancata adozione di quei provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone e degli strumenti coinvolti e non nella gestione del servizio;
- osservare le norme che disciplinano i contratti di servizio, il divieto di intermediazione e interposizione nei rapporti di lavoro, la prevenzione, l’infortunistica, i contratti di lavoro, le assicurazioni sociali, le norme sanitarie, le norme di inserimento al lavoro per soggetti svantaggiati (legge n°68/99), le norme antinquinamento e le norme inerenti la sicurezza del lavoro;
- inserire in ogni documentazione inerente i servizi affidati la dicitura “realizzato con i finanziamenti del FNPS legge 328/00 e con la compartecipazione dell’ADS Vibrata”;
- garantire la riservatezza delle informazioni riferite a persone che fruiscono delle prestazioni oggetto del contratto (i dati degli utenti dovranno essere trattati nel rispetto di quanto prescritto dal D.Lgs 196/2003);
- rifiutare qualsiasi forma di compenso in denaro o in natura da parte degli utenti o dei loro familiari per le prestazione effettuate o ad altro qualsiasi titolo;
- garantire la collaborazione, anche come centro di informazione, alle attività di pubblico interesse svolto sul territorio.
- garantire la funzionalità, l’adattabilità e l’immediatezza degli interventi, monitorando l’andamento del servizio;
- collaborare nell’ambito di una concezione globale ed integrata degli interventi, con i servizi della ASL e con i servizi di altri Enti presenti sul territorio, ivi comprese le associazioni o forme organizzative di volontariato;
- utilizzare i soci volontari solo per prestazioni complementari e non sostitutive a quelle degli operatori richiesti nel rispetto della Legge 381/91;
- garantire per tutta la durata della convenzione il rispetto di tutte le norme nazionali e regionali relative al servizio, compreso il mantenimento degli standards gestionali ed il raccordo con gli uffici competenti nelle materie oggetto della convenzione;
- garantire, in relazione alla condizione del rapporto convenzionale con l’Unione, piena ed incondizionata collaborazione ivi compresa la fase dell'eventuale subentro di altri soggetti per la gestione del medesimo servizio e/o prestazioni;
- dotarsi, qualora non ne abbia già la disponibilità, di un ufficio operativo nel territorio dell’Ambito entro 10 gg. dall’affidamento del servizio;
- assolvere a tutti gli obblighi previsti dalla legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto;
- organizzare i mezzi necessari all’esecuzione del Servizio assumendo a suo completo carico ogni eventuale costo;
Inoltre vengono prescritte all’Impresa appaltatrice, a seguito dei rischi individuabili per tutti i luoghi di lavoro, le seguenti ulteriori disposizioni a tutela della sicurezza:
o Osservare la normativa di sicurezza, prevedendo di applicare sempre compiutamente le disposizioni contenute nel D.Lgs.n°81 del 9/4/2008 e s.m.i..
o È vietato fumare all’interno degli ambienti di lavoro;
o È vietato portare sul luogo di lavoro e utilizzare attrezzature non espressamente autorizzate dal referente della sede ove si svolge il lavoro;
o Le attrezzature devono essere conformi alle norme in vigore e non devono essere lasciate incustodite;
o Adottare, in quanto datore di lavoro e titolare di poteri decisionali per i lavoratori, le misure di tutela e le relative nomine previste dal D.Lgs. 81/2008;
o Coordinarsi con gli Istituiti scolastici per quanto attiene alle procedure interne di sicurezza, con particolare riguardo alle procedure di emergenza, evacuazione e primo soccorso."
o In caso di presenza simultanea di lavoratori di più imprese i lavoratori dovranno raccordarsi alle misure di sicurezza previste per i lavoratori dipendenti dalle altre ditte.
o L’Impresa appaltatrice dovrà prontamente segnalare all’Amministrazione committente ogni utile valutazione a seguito dell’individuazione di fattori di rischio da interferenze non preventivati.
ART. 9) - OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA INFORTUNISTICA E SOCIALE TRATTAMENTO NORMATIVO E RETRIBUZIONE DEI LAVORATORI
Nell’esecuzione del servizio che forma oggetto del presente capitolato, la Ditta aggiudicataria è responsabile dell’osservanza di tutte le disposizioni legislative e delle normative che regolano i contratti di lavoro del relativo personale.
L’affidatario è obbligato ad erogare ai lavoratori dipendenti e, se cooperative, anche ai soci, una retribuzione non inferiore a quella risultante dai contratti collettivi di lavoro (stipulati dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative) e dagli accordi integrativi degli stessi, applicabili alla categoria nella località in cui si svolge il servizio, nonché condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località.
L’affidatario è altresì obbligata ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se società cooperativa, anche nel rapporto con i soci.
I suddetti obblighi vincolano l’aggiudicatario anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, della struttura e dimensione dell’impresa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica, sociale.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di predisporre accurati controlli sull’osservanza delle suddette prescrizioni da parte della Ditta aggiudicataria, riservandosi, nel caso di inosservanza delle stesse, di procedere all’immediata risoluzione del contratto, fermo restando il diritto di richiedere i danni derivanti dall’inadempienza. A richiesta dell’Amministrazione, la ditta aggiudicataria dovrà produrre tutti i dati relativi ai dipendenti impegnati nel servizio, con l’esibizione dei libri matricola, lettere di assunzione, nulla osta del collocamento, la copia quietanzata delle buste paga per l’attestazione del ricevimento del compenso.
L’affidamento dei servizi non comporta l’instaurarsi di alcun rapporto di lavoro fra la P.A. ed i singoli operatori impiegati per l’espletamento dei medesimi; la ditta aggiudicataria è esclusiva responsabile dell’osservanza di tutte le disposizioni relative all’assunzione dei lavoratori, alla tutela infortunistica e sociale delle maestranze addette all’espletamento del servizio oggetto del presente capitolato.
ART. 10) - DURATA DEL CONTRATTO
La durata di affidamento del servizio di assistenza scolastica ai disabili è di anni 3 decorrenti dalla data di affidamento, salvo cessazione anticipata del servizio in seguito alla mancata programmazione del medesimo nei futuri Piani di Zona dell’ADS Vibrata.
Alla data di scadenza del contratto, lo stesso si intenderà cessato senza disdetta da parte dell’Amministrazione.
L’Amministrazione può, secondo quanto previsto dall’art. 63, comma 5, del Codice dei contratti pubblici, affidare all’impresa aggiudicataria del presente appalto a mezzo di procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi a quelli oggetto del presente appalto ed a condizione che tali servizi siano conformi al progetto di base definito nel presente appalto.
Il nuovo affidamento, ai sensi del precedente comma, è effettuato sulla base di una valutazione, condotta dall’Amministrazione mediante specifica indagine di mercato, delle condizioni di mantenimento dell’interesse pubblico e di vantaggio economico effettivo.
Ai sensi dell’art. 106, comma 11, del X.X.xx n. 50/2016 è possibile prorogare la scadenza del contratto limitatamente al tempo necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente. L’aggiudicatario si impegna ad accettare tali eventuali proroghe e ripetizione agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto o più favorevoli per la stazione appaltante.
ART. 11) - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
Il contratto di appalto si perfezionerà solo al momento della stipulazione dello stesso.
Nelle more dell’espletamento delle formalità occorrenti per la stipulazione del contratto, l’Amministrazione appaltante si riserva la potestà di disporre in via immediata l’affidamento anticipato del servizio, sotto ogni più ampia riserva di legge e salvo il buon esito della stipulazione del contratto. Il rifiuto o l’opposizione da parte dell’aggiudicatario all’affidamento anticipato del servizio determina la decadenza automatica dall’aggiudicazione.
In tale eventualità ed in ogni altra ipotesi di mancata stipulazione del contratto per causa imputabile a fatto e/o colpa del concorrente aggiudicatario dell’appalto, l’Amministrazione potrà dichiarare unilateralmente, senza bisogno di preventiva costituzione e messa in mora o di preavviso, la decadenza dall’aggiudicazione e conseguentemente potrà procedere, salve le azioni per gli eventuali ulteriori danni subiti, a stipulare il contratto di appalto con il soggetto giuridico classificatosi come secondo nella graduatoria finale.
ART. 12) - COORDINAMENTO E VERIFICA
L’Ufficio di Piano, coordina le attività oggetto dell'appalto. In ogni momento, senza preavviso e con ogni mezzo espleta i controlli volti a verificare il pieno rispetto di quanto contenuto nel presente capitolato e la corretta esecuzione delle prestazioni richieste; effettua inoltre la verifica periodica dei risultati conseguiti dal servizio e formula eventuali proposte di aggiornamento dei piani di intervento.
Gli strumenti di verifica e valutazione sono costituiti dagli incontri d’équipe tra i diversi operatori, dalle relazioni mensili etc.; le azioni di verifica e controllo possono essere integrate con percorsi di valutazione della qualità dei servizi, anche utilizzando registri, questionari, interviste, ai sensi della normativa vigente.
ART. 13) - CORRISPETTIVO
Il corrispettivo del servizio, comprensivo di tutte le prestazioni indicate nel presente capitolato, è quello risultante dagli esiti di gara. L’Aggiudicatario riscuoterà comunque il compenso dovuto esclusivamente in base all’attività effettivamente svolta.
In fase di valutazione preventiva dei rischi relativi all’appalto in oggetto, non sono stati individuati costi aggiuntivi per apprestamenti di sicurezza relativi all’eliminazione dei rischi da interferenze.
Per i costi della sicurezza afferenti all’esercizio dell’attività svolta dall’impresa, resta immutato l’obbligo per la stessa di elaborare il proprio documento di valutazione e di provvedere all’attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi; i detti costi sono a carico dell’impresa.
Con il corrispettivo di cui sopra si intendono interamente compensati dall’Ente tutti i servizi e le spese necessarie per la perfetta esecuzione dell'appalto, i costi interni per la sicurezza, riferiti a rischi propri dell'attività di impresa (oneri della sicurezza "aziendali"), qualsiasi onere espresso e non dal presente capitolato, inerente e conseguente al servizio di cui trattasi. Il corrispettivo orario offerto dovrà comprendere oltre l’attività di assistenza individualizzata o la partecipazioni a riunioni, l'attività di coordinamento, l'organizzazione della segreteria ed ogni eventuale ulteriore onere diretto o indiretto a carico dell’aggiudicatario, ad esclusione dell'I.V.A
Tale corrispettivo non potrà essere soggetto a variazione alcuna per tutta la durata del servizio, fatto salvo quanto stabilito al riguardo dal successivo articolo “Revisione periodica del prezzo”.
Nel corso dell’esecuzione della attività, l’Ente committente può chiedere e l’aggiudicatario ha l’obbligo di accettare agli stessi patti e alle stesse condizioni, un aumento o una diminuzione dell’orario del Servizio riferito alle singole situazioni.
ART. 14) - REVISIONE PERIODICA DEL PREZZO
Il corrispettivo risultante dagli esiti di gara si intende immodificabile nel primo anno di validità del contratto.
A far data dall’inizio del secondo anno e per gli anni successivi di validità del contratto, a richiesta dell’impresa aggiudicataria il compenso orario offerto in sede di gara sarà soggetto a revisione secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le Famiglie di Operai ed Impiegati.
ART. 15) – PAGAMENTI
Il corrispettivo da erogare all'aggiudicataria viene corrisposto a cadenza mensile dietro presentazione di fatture elettroniche in ragione del numero delle ore di servizio erogate nel mese di riferimento.
L’importo della fattura sarà determinato dal costo orario del servizio, moltiplicato per il numero di ore effettivamente prestato.
Ai fini del pagamento delle fatture, sarà necessario acquisire il documento unico di regolarità contributiva e/o copia dei versamenti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva (ove dovuti), conformemente alle modalità previste dalla normativa vigente in materia nonché del presente atto e dichiarazione di responsabilità del legale rappresentante attestante la regolarità del pagamento delle retribuzioni con riferimento ai lavoratori subordinati nel rispetto del CCNL di categoria; alle fatture dovrà essere allegata, altresì, una relazione dettagliata sull’attività svolta nel mese di riferimento, il tabulato riassuntivo delle ore di servizio riferite al singolo utente firmato dall’operatore, nonché prospetto mensile, riassuntivo delle prestazioni orarie e della spesa riferita ad ogni Comune di residenza degli utenti (la presentazione di tutta la documentazione sopra riportata è condizione necessaria per l'ottenimento del pagamento dei corrispettivi, pertanto, la mancata trasmissione della stessa determinerà la sospensione automatica dei relativi pagamenti senza che l’affidatario possa imputare il ritardo al committente). Ai fini della compilazione del DURC (documento unico di regolarità contributiva), da parte dell’Amministrazione, la Ditta aggiudicataria dovrà comunicare: la sede legale, la sede operativa, il numero degli addetti impiegati nell’erogazione dei servizi oggetto dell'appalto, le posizioni INPS e INAIL.
Il committente provvederà al pagamento del corrispettivo dovuto all’appaltatore nel rispetto delle disposizioni di legge solo previa esibizione, da parte di quest’ultimo, di tutta la documentazione sopra richiesta dopo l’espletamento della verifica positiva della congruità e completezza della documentazione e del regolare assolvimento degli obblighi contrattuali da parte dell’affidatario, entro 60 giorni (termine comprensivo delle verifiche e accettazione della prestazione) dalla data di
ricevimento della documentazione prescritta. La mancata o incompleta presentazione della documentazione prescritta, così come la mancata registrazione delle informazioni dei servizi espletati sul Sistema informativo, e/o eventuali contestazioni sospenderanno il termine suddetto.
ART. 16) – TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
L’appaltatore, ai sensi dell’articolo 3 della legge n.136/2010, è tenuto ad utilizzare per tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto un conto corrente bancario o postale appositamente dedicato alle commesse pubbliche, i cui estremi identificativi dovranno essere comunicati all’Amministrazione, entro sette giorni dall’accensione dello stesso, unitamente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare.
L’Appaltatore è tenuto ad effettuare i movimenti finanziari di cui al comma precedente, esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale.
Qualora l’Appaltatore effettui transazioni finanziarie senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A., il contratto si intende risolto di diritto ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile.
Fatta salva l’applicazione della clausola risolutiva espressa, all’Appaltatore potranno altresì essere applicate le sanzioni di cui all’articolo 6, commi 1 e 2 della legge n.163/2010.
L’impresa aggiudicataria è tenuta a comunicare al Comune gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
Nel contratto che verrà stipulato sarà inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con quale l’Impresa aggiudicataria assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla predetta L. 136/2010.
ART. 17) - RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE
Ogni responsabilità per danni di qualsiasi specie ed entità che dovessero derivare a persone, comprese quelle dipendenti dalla Affidataria, o a cose, causate dai dipendenti o dagli utenti nello svolgimento del servizio, dovrà intendersi interamente a carico dell’Affidataria, che dovrà provvedere a stipulare adeguate coperture assicurative.
L’affidatario è responsabile del buon andamento del servizio e delle conseguenze pregiudizievoli che dovessero gravare sull’Amministrazione in conseguenza dell’inosservanza – da parte dell’impresa medesima o del personale da essa dipendente – delle obbligazioni nascenti dalla stipulazione del contratto.
Nelle prestazioni relative al servizio la Ditta aggiudicataria deve adottare tutti gli accorgimenti idonei per garantire l'incolumità delle persone presenti sul luogo di lavoro ed anche per evitare danni ai beni pubblici e privati. Ne consegue che ogni responsabilità civile e penale in caso di infortuni sarà assunta dalla Ditta esecutrice.
La Ditta appaltatrice utilizzerà, per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali, proprio personale regolarmente assunto e per il quale solleverà l’Ente da qualsiasi obbligo e responsabilità per retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni, infortuni.
La Ditta appaltatrice riconosce che l’Unione risulta estraneo a qualsiasi vertenza economica e/o giuridica tra la Ditta stessa ed il proprio personale dipendente.
ART. 18) - FORME DI GARANZIA
A garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi derivanti dall’affidamento della gestione, l’aggiudicatario dovrà costituire un deposito cauzionale definitivo per l’importo non inferiore al 10% del corrispettivo pattuito per l’appalto e con validità per l’intero periodo di durata dell’appalto stesso, in forma di fidejussione o polizza fidejussoria; la cauzione dovrà essere incondizionata e prevedere espressamente la rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale.
Ove non sussistano contestazioni formali tra le parti, la cauzione prestata sarà svincolata alla conclusione del rapporto, dopo la verifica della regolare esecuzione del servizio.
La Ditta aggiudicataria ha l’obbligo di stipulare apposita Assicurazione RCT – RCO, per i danni che possono derivare agli operatori impiegati a qualsiasi titolo dalla Ditta stessa o che questi possono causare agli utenti, ai loro beni, strutture e attrezzature, per la durata dell’appalto, a tutela di eventuali azioni di rivalsa derivanti da danni o incidenti che si dovessero verificare durante lo svolgimento dei servizi e imputabili alla stessa, esonerando l’Unione di Comuni da ogni responsabilità a riguardo.
Gli oneri che l’Unione di Comuni dovesse eventualmente sostenere a tale titolo verranno interamente addebitati alla Ditta affidataria.
ART. 19) - PENALITA’
La ditta aggiudicataria, nell'esercizio dei servizi previsti dal presente Capitolato, avrà l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e di regolamento concernenti il servizio stesso.
In caso di inottemperanza ad uno degli obblighi di cui al presente capitolato ed inosservanza delle disposizioni in esso previste l’Unione di Comuni applicherà di volta in volta penali variabili tra € 150,00 (centocinquanta) e € 3.000,00(tremila) a seconda della gravità o a seguito di ripetute contestazioni. L’importo della penalità sarà trattenuto dall’ammontare delle liquidazioni afferenti le fatture già emesse o da emettersi e non ancora liquidate.
Le inadempienze ed irregolarità rilevate saranno comunicate per iscritto, anche a mezzo fax, all’impresa aggiudicataria che dovrà entro 5 giorni lavorativi decorrenti dal ricevimento della lettera, produrre per iscritto le proprie controdeduzioni, trascorso il tempo suddetto l’Ente appaltante deciderà in merito applicando, se del caso, le relative penali con le modalità indicate dal presente articolo.
Le penali saranno decise dal Responsabile dei Servizi Sociali e comunicate con la notifica della relativa decisione.
Decorsi 60 gg senza che la ditta appaltatrice abbia impugnato il provvedimento avanti al giudice competente, le penali s’intendono definitive e saranno trattenute dall’Amministrazione dal corrispettivo dovuto all’impresa.
L’applicazione delle penalità di cui sopra è indipendente dai diritti spettanti all’Ente per le eventuali violazioni contrattuali verificatesi.
L’Ente appaltante si riserva comunque il diritto di risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile fatto salvo il diritto dell’Ente stesso al risarcimento dei danni
ART. 20) - RIFUSIONE DANNI E SPESE
Oltre che per il pagamento delle relative penali previste in altro articolo del presente capitolato, l’Amministrazione potrà effettuare appositi prelievi sul deposito cauzionale e/o trattenute sui pagamenti dovuti alla ditta appaltatrice, per far fronte ad ogni danno che potrà essergli derivato da inadempimento degli obblighi contrattuali previsti dal presente capitolato, nonché ad eventuali maggiori costi del servizio.
ART. 21) - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
L’insufficienza, le inadempienze, la violazione totale o parziale delle condizioni e degli obblighi che siano di gravità tale da compromettere la funzionalità del servizio, saranno causa di risoluzione automatica del contratto ex art. 1456 C.C. e l’Unione dei Comuni potrà assumere immediatamente l’esercizio diretto del servizio di cui trattasi ovvero affidare la prosecuzione ad altri. Qualora la risoluzione avvenga per colpa della ditta appaltatrice e per ritardi, inadempimenti o difetti di esecuzione del servizio, ogni maggiore costo effettuato da altre ditte, comprese le eventuali spese per atti e simili, resta a carico della ditta aggiudicataria, fatte salve le possibilità di ogni altra iniziativa che l’Unione di Comuni intenderà mettere in atto.
È automatica la risoluzione del contratto in caso di fallimento o cessazione della ditta appaltatrice.
In ogni caso, pur in presenza di disdetta, l’aggiudicatario sarà tenuto ad effettuare le prestazioni richieste fino alla data di scadenza naturale dell’appalto medesimo, qualora non possa essere assicurato il subentro di un altro aggiudicatario per l’espletamento del servizio.
ART. 22) - RECESSO UNILATERALE DAL CONTRATTO
L’Amministrazione può recedere dal contratto, anche se ne è iniziata l’esecuzione, purché tenga indenne l’appaltatore dalle spese sostenute, dai servizi erogati e ritenuti correttamente e pienamente eseguiti dall’Ente appaltante.
Costituisce, altresì, motivo per procedere al recesso anticipato del contratto la cancellazione o il mancato inserimento dei servizi di che trattasi nella programmazione dei servizi sociali nell’Ambito sociale Vibrata attuata con i Piani Distrettuali sociali e piani affini.
ART. 23) - OSSERVANZA LEGGI E DECRETI
L’aggiudicatario sarà tenuto all’osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti ed in genere di tutte le prescrizioni che siano o saranno emanate da pubblici poteri in qualsiasi forma indipendentemente dalle disposizioni vigenti del presente capitolato sollevando da ogni responsabilità l’Amministrazione.
L’affidatario è esclusiva responsabile di tutte le disposizioni legislative e delle normative che regolano i contratti collettivi di lavoro, di tutte le disposizioni relative alla tutela infortunistica e sociale delle maestranze addette ai lavori oggetto del presente capitolato ed è altresì responsabile degli eventuali infortuni ed incidenti che dovessero verificarsi nel corso dell’attività organizzativa. L’affidatario dovrà adottare tutte le misure previste dalla vigente legislazione in materia di prevenzione e protezione sul lavoro, rispettando quanto definito nel D. Lgs. 81/2008.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di predisporre accurati controlli sull’osservanza delle suddette norme da parte dell’Affidatario riservandosi, nel caso di inosservanza di tale norme, di procedere all’immediata risoluzione del contratto, fermo restando il diritto a richiedere i danni derivati dalle inadempienze.
ART. 24) - IL SUBAPPALTO E LE RESPONSABILITA’ RELATIVE
E’ vietato all’aggiudicatario di cedere ad altri l’esecuzione di tutta o di parte della prestazione di servizi oggetto del contratto.
Le cessioni o qualsiasi atto finalizzato a nasconderle fanno sorgere nell’Unione il diritto a recedere dal contratto, senza ricorso ad atti giudiziari e con incameramento della cauzione e fatto salvo il risarcimento dei danni.
ART. 25) - SPESE D’ATTO
Le spese, nessuna esclusa, inerenti la stipulazione del contratto comprese quelle di registrazione, diritti di rogito e di segreteria sono a carico dell'aggiudicatario.
ART. 26) - FORO COMPETENTE
Per qualsiasi controversia tra le parti sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Teramo.
ART. 27) - RISERVATEZZA
Tutti i documenti e i dati che sono prodotti dall’Affidataria nell’ambito dell’attività dell’appalto sono proprietà dell’Unione. L’Affidatario si impegna altresì a non utilizzare a fini propri o comunque non connessi con l’espletamento dell’appalto, i dati personali venuti in suo possesso nel corso dell’esecuzione del contratto e adotterà opportune misure atte a garantire la sicurezza dei dati in suo possesso. L’affidatario tratterà i dati personali di cui verrà a conoscenza nell’esecuzione del contratto in qualità di “responsabile” ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali (d. lgs. N. 196 del 30.6.2003), assicurandone il rispetto di tutte le prescrizioni con gli obblighi civili
e penali conseguenti. Alla scadenza del contratto restituirà tutti i dati in suo possesso all’Unione entro 5 giorni
ART. 28) - RINVIO A NORME VIGENTI
Per quanto non espressamente contemplato nei precedenti articoli, si fa rinvio alle leggi e ai regolamenti in vigore.