CONVENZIONE PER L’ATTIVAZIONE DI N. POSTO/I DI DOTTORATO IN AZIENDA PER IL CORSO DI DOTTORATO DI RICERCA IN CICLO
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CONVENZIONE PER L’ATTIVAZIONE DI N. POSTO/I DI DOTTORATO IN AZIENDA PER IL CORSO DI DOTTORATO DI RICERCA IN CICLO
L’Università degli Studi di Firenze con sede legale in Xxxxxxx, Xxxxxx Xxx Xxxxx x. 0, codice fiscale e partita IVA n. 01279680480, rappresentata in qualità di Legale Rappresentante dalla Magnifica Rettrice, prof.ssa Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, nata a Firenze il 10/03/62, domiciliata per la carica presso la stessa Università
E
L'Azienda
con sede legale in
C.F/p.i.
rappresentata in qualità di legale rappresentante da nato a per la carica presso
il e domiciliato
VISTI
- la Legge n. 240 del 30/12/2010, "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario", e, in particolare, l’art. 19 “Disposizioni in materia di dottorato di ricerca”;
- il Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca (nel seguito detto MIUR) 14 dicembre 2021, n. 226, “Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati”;
- il Regolamento per il deposito della tesi di Dottorato dell’Università degli Studi di Firenze, emanato con Decreto Rettorale n. 1238 del 20 dicembre 2012;
- il Regolamento per l’accreditamento, l’istituzione e il funzionamento dei corsi di dottorato di ricerca dell’Università degli Studi di Firenze, emanato con Decreto Rettorale n. 670 del 04/07/2013 ed in particolare l’art. 24, comma 2,
PREMESSO CHE
- l’Università ha istituito, previo accreditamento ministeriale, il corso di dottorato di ricerca in
avente la finalità di trasmettere agli studenti le conoscenze scientifiche in materia di (inserire l’area tematica generale di riferimento);
- l’Azienda è interessata ad attivare e finanziare un percorso di dottorato presso l’Università nell’ambito del corso di Dottorato in , per il ciclo XXXVIII, per numero massimo di posti riservati a dipendenti impegnati in attività di elevata qualificazione, considerato che le attività formative previste dal Corso sono coerenti con le attività di ricerca e sviluppo dalla stessa promosse;
Si conviene e si stipula quanto segue ART. 1 – Oggetto
1. Le parti concordano di sottoscrivere la presente convenzione per la creazione di un percorso in azienda
all’interno del corso di dottorato in .
2. Il percorso è rivolto ai dipendenti dell’Azienda che abbiano conseguito un diploma di laurea negli ordinamenti previgenti il D.M. 3.11.1999 n. 509 o di laurea specialistica ai sensi del D.M. 3.11.1999 n. 509 o di laurea magistrale ai sensi del D.M. 22.10.2004 n. 270 o di analogo titolo accademico conseguito all’estero (Master of Science/Art) che nel paese di conseguimento dia accesso al Dottorato equiparabile per durata e contenuto al titolo italiano e che siano motivati a sviluppare ulteriormente la loro educazione e formazione alla ricerca multidisciplinare attraverso la frequenza del suddetto corso.
3. La durata del percorso in azienda coincide con la durata ufficiale del corso di Dottorato ossia 3 anni accademici (escluso il periodo dedicato alla valutazione e discussione della tesi).
4. Il percorso si intende automaticamente ed istantaneamente concluso nel caso in cui venga meno il rapporto di lavoro tra il dipendente e l’Azienda proponente.
ART. 2 – Accesso al percorso
1. Il dipendente dell’azienda (d’ora in poi “dottorando in azienda”) è ammesso al percorso previo superamento della selezione per l’accesso ai corsi di dottorato dell’Università. Ottenuta l’idoneità viene immatricolato nel Corso di Dottorato di Ricerca in .
2. Il dottorando in azienda, mantiene la sua posizione di lavoratore dipendente presso l’Azienda con relativo stipendio, ed è tenuto a rispettare gli obblighi formativi ed a portare avanti il progetto di ricerca assegnato. In particolare, il dottorando in azienda, al pari degli altri dottorandi, deve acquisire nel triennio i crediti formativi previsti dal bando di concorso, frequentando i corsi di approfondimento ad hoc relativi alle competenze trasversali o “complementary skills”, o quant’altro eventualmente il bando preveda. Il tempo necessario per portare avanti la ricerca assegnata deve essere esplicitato nel progetto di ricerca, presentato al momento della valutazione.
3. Il dottorando in azienda è a tutti gli effetti un dottorando e allo stesso si applicano le norme, anche di Xxxxxx, applicabili ai dottorandi.
ART. 3 – Impegni dell’Università
1. L’Università emana l’Avviso di selezione a evidenza pubblica nel quale sono indicati i posti di dottorato in azienda attivati (di seguito indicato come “Bando”), secondo quanto concordato con l’Azienda stessa.
2. Al termine della selezione è redatta una graduatoria specifica per il posto di dottorato in azienda e il vincitore è ammesso al Corso e immatricolato secondo le procedure ordinarie.
3. Per ciascun dottorando in azienda l’Università nomina, con delibera del Collegio dei Docenti del corso di dottorato, un supervisore sotto la cui direzione si sviluppa il percorso formativo, di ricerca e di redazione della tesi e da uno a tre co-supervisori, di cui almeno uno di provenienza accademica.
4. Al termine di ogni anno di corso, l’attività del dottorando è valutata come previsto dal Regolamento di Ateneo e il Collegio Docenti si esprime in merito alla sua ammissione all’anno successivo.
5. In caso di non ammissione all'anno successivo, di esclusione o rinuncia del dottorando, l'Università ne dà tempestiva comunicazione all’Azienda;
6. Al dottorando in azienda che abbia superato l’esame finale, svolto secondo le norme di legge e del Regolamento di Ateneo, l’Università rilascia il titolo di Dottore di Ricerca in
. Tutti gli aspetti dello svolgimento del corso sono disciplinati dal regolamento di Ateneo e dal bando.
7. L’Università dà atto che il supporto fornito dalla Azienda non prevede alcun corrispettivo o impegno da parte sua nei confronti della Azienda, se non nei limiti indicati nella presente convenzione.
8. Le Parti concordano che il contributo alla presente convenzione effettuato dall’Azienda verrà dichiarato e reso noto in qualsiasi pubblicazione e/o materiale che sia prodotto in forza o a seguito del contributo stesso.
ART. 4 – Impegni dell’azienda
1. L'Azienda concorda con l'Università (Consiglio di Dipartimento) il numero di posti di dottorato in azienda da attivare per l'anno accademico di riferimento e per la successiva pubblicazione nel Bando.
2. L’Azienda individua un supervisore aziendale per ciascun dipendente che risulta iscritto al corso di dottorato, che collabora con il supervisore universitario nella gestione e nel controllo delle attività formative e di ricerca svolte.
3. L’Azienda consente al dottorando in azienda la frequenza delle attività previste dal piano formativo individuale e assicura la disponibilità delle risorse e delle strutture necessarie per lo svolgimento della parte di attività di formazione e ricerca del dottorando presso la sua sede, senza alcun onere per l’Università.
4. L’Azienda si impegna a versare all’Università un importo di Euro …..(almeno euro 1000,00), una tantum, come contributo di funzionamento ai costi che l’Università sostiene per organizzare le attività di formazione e di ricerca del Corso, per ogni posto di dottorato in azienda attivato.
5. L’Azienda, si fa carico per ciascun dottorando, di tutte le spese relative all'attività di formazione e ricerca, incluse le spese di trasferta per partecipare ad eventi e periodi di studio che richiedano spostamenti al di fuori della sede di lavoro del dottorando, nonché del pagamento delle tasse annuali dovute per l’iscrizione e la frequenza ai corsi. (I anno: euro 156,00; II anno: euro 140,00; III anno: euro 140,00)
6. In caso di non ammissione all’anno successivo o ritiro del dottorando, non sono dovute le rate relative agli anni successivi a tale evento.
ART. 5 – Conclusione del percorso
0.Xx percorso in azienda si conclude con la discussione della tesi di dottorato presso l‘Università.
2. Ai fini dell’ammissione all’esame finale, la tesi è valutata da almeno due docenti/valutatori di elevata qualificazione, anche appartenenti a istituzioni estere, esterni ai soggetti che hanno concorso al rilascio del titolo di dottorato. I valutatori esprimono un giudizio analitico scritto sulla tesi e ne propongono l’ammissione alla discussione pubblica o il rinvio per un periodo non superiore a sei mesi se ritengono necessarie significative integrazioni o correzioni. Trascorso tale periodo, la tesi è in ogni caso ammessa alla discussione pubblica, corredata da un nuovo parere scritto dei medesimi valutatori, reso alla luce delle correzioni o integrazioni eventualmente apportate.
3. La commissione d’esame è composta di comune accordo tra le Parti nel rispetto del Regolamento vigente presso l’Università in materia di dottorato.
4. Il rilascio della certificazione del conseguimento del titolo è subordinato al deposito da parte dell’interessato della tesi finale nell’archivio istituzionale di Ateneo ad accesso aperto che ne garantirà la conservazione e la pubblica consultazione secondo quanto disposto dal relativo regolamento di ateneo.
ART. 6 - Proprietà dei risultati
1. Le modalità di presentazione, di deposito e riproduzione della tesi sono effettuate secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dal Regolamento di Ateneo per il deposito delle tesi di dottorato dell’Università degli Studi di Firenze. (possibilità di embargo della tesi fino ad un massimo di 3 anni)
2. La proprietà industriale dei risultati dell’attività di ricerca svolta dal dottorando spetta alle Parti, in proporzione al contributo fornito dal personale di ciascuna delle Parti. Le Parti disciplineranno con un accordo separato l’eventuale gestione dei diritti di proprietà industriale secondo le clausole contenute nello schema-tipo di contratto di Ateneo per ricerche commissionate da soggetti terzi, a cui si rinvia per completezza (Allegato1).
ART. 7 - Disposizioni in materia di sicurezza e salute dei dottorandi
1. Ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e ss.sm.ii., l'Università e l'Azienda, sono individuati quali datori di lavoro e pertanto sono soggetti ai conseguenti obblighi di legge in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
ART. 8 – Coperture assicurative
1. I dottorandi di cui alla presente convenzione sono tutelati dall'Università durante lo svolgimento delle loro attività istituzionali:
- per responsabilità civile per danni a terzi (persone e/o cose), da polizza RCT/O stipulata dall'Università con primaria compagnia assicurativa;
- per infortuni, dall'Inail ai sensi di quanto previsto dal dpr n. 1124 del 30/06/1965 artt. 1 p. 28 e 4 p. 5, ed eventualmente da polizza infortuni ad adesione volontaria, stipulata dall'università con primaria compagnia assicurativa.
ART. 9 – Trattamento dei dati personali
0.Xx conformità a quanto disposto dall’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, le Parti dichiarano di essere reciprocamente informate che i dati personali raccolti in relazione alla presente convenzione saranno trattati da ciascuna Parte al fine esclusivo di dare esecuzione alla stessa ed il mancato conferimento non consentirà il raggiungimento di tale obiettivo.
2. Qualora le Parti determinino congiuntamente le finalità e i mezzi del trattamento, si impegnano a definire con separato accordo le rispettive responsabilità in merito all'osservanza degli obblighi derivanti dalla normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, con particolare riferimento all’esercizio dei diritti degli interessati e i rispettivi ruoli in merito alla comunicazione dell’informativa.
3. Titolari del trattamento sono le Parti come individuate in epigrafe, contattabili ai recapiti ivi indicati.
4. I dati raccolti saranno trattati, con modalità informatiche o analogiche, dal personale autorizzato al trattamento da ciascun Titolare. Potranno altresì essere trattati da soggetti terzi espressamente individuati come responsabili del trattamento. I dati saranno conservati per il periodo di vigenza della convenzione; il trattamento successivo sarà effettuato ai soli fini di archiviazione. I dati non saranno comunicati a terzi, né diffusi se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell’Unione europea.
5. Le parti dichiarano di garantire reciprocamente il diritto di accesso, rettifica, cancellazione e limitazione dei dati, nonché il diritto di opporsi al trattamento, secondo le modalità e i limiti previsti dal Regolamento europeo; l’esercizio di tali diritti è consentito, per l’Università contattando l’indirizzo e-mail xxxxxxx@xxxxx.xx, per l’azienda, contattando il responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo e-mail ……………………..
6. Le parti inoltre garantiscono reciprocamente il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per il trattamento dei dati personali.
ART. 10 – Decorrenza e durata
1. La presente convenzione ha decorrenza dalla data di sottoscrizione ed avrà validità per il/ ciclo/i
.
ART. 11 - Foro competente
1. Qualunque controversia che dovesse insorgere circa la validità, l’interpretazione o l’esecuzione della presente scrittura sarà preventivamente esaminata dalle parti e, qualora non si pervenisse ad una soluzione bonaria della stessa, si potrà adire la via giudiziale. Viene eletto competente il Foro di Firenze.
ART. 12 - Disposizioni finali
1. Per quanto non disciplinato dalla presente convenzione, si fa riferimento alle norme legislative vigenti in materia e, in particolare, al D.M. n. 45/2013, al Regolamento per l’accreditamento, l’istituzione e il funzionamento dei Corsi di dottorato di ricerca dell’Università di Firenze, emanato con D.R. 670/2013, nonché alle altre disposizioni impartite in materia.
ART. 13 - Imposte di registrazione e bollo
1. La presente convenzione, redatta in duplice esemplare, è esente da tasse e imposte indirette diverse da quelle sul valore aggiunto ai sensi dell’art. 1, commi 353 e 354, della legge 23.12.2005, n. 266.
Firenze,
La Rettrice dell’Università degli Studi di Firenze Il legale Rappresentante dell’Azienda Prof.ssa Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx
Allegato 1
Schema-tipo di contratto per ricerche – aggiornato a seguito di revisione del Regolamento sullo svolgimento di attività di ricerca o didattica commissionate da soggetti pubblici e privati emanato con D.R. 451/2018, Prot. 63016 del 16/04/2018
Omissis
Art. 3. Proprietà intellettuale
La proposta che segue contiene diverse formulazioni predisposte per essere utilizzate alternativamente.
Prima formulazione, ipotesi 3.A
Deposito congiunto e licenza esclusiva
1. Le conoscenze pregresse di una Parte sono e restano di titolarità e proprietà della Parte medesima.
2. I risultati della ricerca saranno di proprietà (indicare lo specifico accordo tra le parti), fatto salvo che
nel caso in cui in cui i risultati della ricerca oggetto del presente contratto siano proteggibili mediante privativa industriale, le Parti si daranno reciproca e immediata informazione e dovranno esprimere all’altra parte tramite comunicazione scritta il proprio interesse per l’invenzione.
3. La Parte che si dimostri interessata alla brevettazione dovrà rispondere per scritto entro giorni dalla comunicazione dei risultati e coopererà con la Parte richiedente per la scrittura e il deposito della stessa; la titolarità della privativa sarà congiunta. Le Parti rimandano a un successivo accordo la definizione delle rispettive quote di titolarità.
4. Contestualmente al deposito della domanda di brevetto, l’Università concederà al Committente la licenza esclusiva (a tempo indeterminato oppure prevedere una scadenza) della propria quota di titolarità, con atto separato da siglarsi nel più breve tempo possibile successivamente al deposito e comunque non oltre giorni dal deposito. Il Committente sosterrà [tutti i costi del deposito della domanda di brevetto nonché] tutti i successivi oneri relativi al mantenimento del brevetto e alle sue eventuali estensioni.
5. Resta inteso che l’Università avrà il diritto d’uso gratuito e perpetuo per fini scientifici e didattici dei risultati inventivi e potrà utilizzarli per gli usi accordati con il Committente.
6. Qualora il Committente decida successivamente di non procedere al mantenimento della privativa, dovrà tempestivamente informare l’Università che avrà diritto di opzione, a titolo gratuito, di ottenere nuovamente la piena titolarità del brevetto.
Seconda formulazione, ipotesi 3.B
Deposito a esclusiva titolarità di Unifi
1. Le conoscenze pregresse di una Parte sono e restano di titolarità e proprietà della Parte medesima.
2. I risultati della ricerca saranno di proprietà (indicare lo specifico accordo tra le parti), fatto salvo che
nel caso in cui in cui i risultati della ricerca oggetto del presente contratto siano proteggibili mediante privativa industriale, il Committente sarà immediatamente informato dall’Università e dovrà esprimere tramite comunicazione scritta il proprio interesse per l’invenzione entro giorni dalla comunicazione dei risultati.
3. Qualora il Committente non avesse interesse alla brevettazione, o in assenza di risposta nel termine previsto, Unifi potrà procedere al deposito della domanda di brevetto a proprio nome e spese senza nulla dovere al Committente.
4. L’Università concederà al Committente un diritto di opzione per l’acquisizione di una licenza d’uso non esclusiva/di una licenza d’uso esclusiva a parità di condizioni rispetto a quelle offerte a terzi a mezzo del ricorso all’evidenza pubblica/del brevetto.
Terza formulazione, ipotesi 3.C
Deposito a esclusiva titolarità del Committente
1. Le conoscenze pregresse di una Parte sono e restano di titolarità e proprietà della Parte medesima.
2. I risultati della ricerca saranno di proprietà (indicare lo specifico accordo tra le parti), fatto salvo che
nel caso in cui in cui i risultati della ricerca oggetto del presente contratto siano proteggibili mediante privativa industriale, il Committente sarà titolare del brevetto ma all’Università degli Studi di Firenze/al-agli inventore-i
sarà riconosciuto una indennità straordinaria/un premio complessivo pari a Euro ; nel caso di deposito di domanda internazionale o di domanda di estensione internazionale di una domanda già̀ depositata in sede nazionale, una ulteriore indennità complessiva/un ulteriore premio complessivo pari a Euro ; e nel caso di concessione della prima domanda di brevetto e di ciascuna estensione internazionale, una ulteriore indennità complessiva/un ulteriore premio complessivo pari a Euro . Oltre detti premi nulla sarà dovuto all’Università degli Studi di Firenze e agli inventori dell’Università degli Studi di Firenze per quanto riguarda il Brevetto depositato. L’Università degli Studi di Firenze potrà utilizzare il Brevetto gratuitamente e senza limiti di tempo per fini scientifici e didattici.
3. Come da previsione legislativa restano salvi i diritti degli inventori ad essere riconosciuti come autori della domanda di brevetto.
4. Qualora il committente NON sia invece interessato al deposito di una domanda di brevetto l’Università avrà il diritto di decidere autonomamente se procedere alla brevettazione.
oppure, nei contratti che per la loro natura oggettiva non si prevede possano dar luogo a risultati brevettabili:
1. Le conoscenze pregresse di una Parte sono e restano di titolarità e proprietà della Parte medesima.
2. I risultati della ricerca saranno di proprietà (indicare lo specifico accordo tra le parti).
3. Le parti riconoscono che per la natura dell’oggetto, non si prevede che l’attività svolta dall’unità amministrativa possa comportare invenzioni tali da essere titolo per acquisire eventuali diritti brevettuali.
Art. 4. Pubblicità dei risultati e obblighi di riservatezza
Sono garantiti al Committente e all’Università i diritti di pubblicazione dei risultati ottenuti, nelle modalità concordate tra le parti.
L’unità amministrativa ed il personale coinvolto sono tenuti al rispetto degli obblighi di non concorrenza e riservatezza.
L’unità amministrativa vigila affinché il programma di ricerca non venga portato a conoscenza di terzi ed estende al proprio personale l’obbligo di osservanza degli impegni sottoscritti ai termini del presente articolo.
L’unità amministrativa è tenuta a mantenere riservati i dati, le informazioni, i disegni ed altro di proprietà del Committente, messi a disposizione dell’unità amministrativa per lo svolgimento della ricerca. Il Committente è tenuto a mantenere riservate le conoscenze pregresse messe a disposizione dall’unità amministrativa nello svolgimento della ricerca.