Contract
Il dolo contrattuale è il proposito sciente di non adempiere l’obbligazione
Viene confermato la responsabilità amministrativa di un sindaco e di un segretario comunale per comportamento iniziale gravemente omissivo e lesivo, dispiegatosi in tutta la sua evidenza con il mancato esercizio della pretesa volta a conseguire la prestazione della fideiussione bancaria in uno con la sottoscrizione della relativa convenzione, come espressamente concordato dalle parti.
Nel giudizio di responsabilità amministrativa contabile, che si caratterizza per l’inadempimento di preesistenti doveri di comportamento derivanti dal rapporto di servizio, viene in rilievo il secondo tipo di dolo contrattuale e non quello extracontrattuale (fonte di responsabilità aquiliana)
La giurisprudenza contabile considera dolo contrattuale“in adimplendo” (differente dal dolo c.d. extracontrattuale, produttivo di responsabilità aquiliana) l’inadempimento di una specifica obbligazione preesistente, quale che ne sia la sua fonte, la cui prova è data dalla circostanza che sono stati scientemente violati i doveri di ufficio
La La Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale regionale per il Trentino - Alto Adige, con sede in Trento, con la sentenza numero 68 del 14 maggio 2004considera imputabile di responsabilità amministrativa chi, pur sapendo delle difficoltà da parte del contraente ad ottenere la fideiussione bancaria a fronte della sottoscrizione di una concessione pubblica, ne comunque trascrivere l’obbligo salvo poi, in fase di esecuzione delle prestazioni, considerare vantaggioso per l’amministrazione, a compensazione della mancata prestazione della garanzia fideiussoria bancaria., accettare che l’impresa esegua dei lavori al di fuori di qualsiasi primario accordo.
Per quanto concerne l’elemento soggettivo, i giudici si soffermano sulla seguente distinzione;<< Al fine di stabilire se tale inadempimento sia da qualificarsi come doloso o gravemente colposo, il Collegio - conformemente alla configurazione data dalla giurisprudenza contabile sopra citata per fattispecie analoghe a quella dedotta nel presente giudizio - ritiene di sottolineare, anzitutto, la diversità esistente tra il dolo c.d. extracontrattuale, produttivo di responsabilità aquiliana (assimilabile al dolo penale) ed il dolo c.d. contrattuale ( o, in adimplendo), attinente, appunto, all’inadempimento di una specifica obbligazione preesistente, quale ne sia la fonte.
Il primo viene in rilievo come diretta e consapevole intenzione di agire ingiustamente a danno di altri, da parte di persona imputabile; il secondo consiste nel proposito sciente di non adempiere l’obbligazione. E’ evidente che, nel giudizio di responsabilità amministrativa contabile, che si caratterizza per l’inadempimento di preesistenti doveri di comportamento derivanti dal rapporto di servizio, viene in rilievo il secondo tipo di dolo.
Alla luce di tali premesse e per le argomentazioni in precedenza svolte, consegue che il comportamento posto in essere dai convenuti, nel caso di specie, va inquadrato nell’ambito del dolo contrattuale (o, in adimplendo).>>
Il danno ingiusto patito dall’Amministrazione viene quantificato così:
<<In proposito, il Collegio osserva, secondo quanto già evidenziato, che, per i modi e termini in cui è andata dipanandosi la vicenda, la consistenza del danno ingiusto sofferto dal Comune di Garniga Terme - per la omissione posta in essere dagli inquisiti con il non avere essi assicurato a quell’amministrazione la tempestiva prestazione, da parte della cooperativa concessionaria, della prevista fideiussione bancaria - è da porsi in stretta ed imprescindibile correlazione con il credito vantato dal citato Comune nei confronti della stessa cooperativa concessionaria, fin qui determinato
nell’ammontare di €. 61.096,45, giusta la apposita comunicazione dell’8 aprile 2002, rimessa alla Procura Regionale da parte del Commissario liquidatore. Tanto ciò è vero che, se non vi fosse stata l’originaria inadempienza della cooperativa concessionaria, la pur realizzata omissione, in atto addebitata ai convenuti, non avrebbe potuto riverberarsi sul piano della responsabilità amministrativa per la palese inesistenza, grazie alla avvenuta prestazione della fideiussione bancaria, del presupposto costituito dal danno ingiusto conseguitone all’amministrazione di appartenenza, mentre ogni correlata azione verso la cooperativa inadempiente sarebbe stata, a sua volta, esperibile, invece, da parte del fideiussore.
Relativamente alla funzione della fideiussione, il giudice contabile adito osserva che <<con il supporto recato dagli artt.1936 e segg. Cod. civ., che, con il contratto di fideiussione, sorge un’obbligazione solidale tra il debitore principale ed il fideiussore, il quale ultimo, in caso di inadempienza del primo, è conseguentemente tenuto all’integrale pagamento della somma garantita, salvo l’esercizio di regresso nei confronti del debitore principale, da realizzarsi - come nella presente fattispecie - mediante l’insinuazione nella relativa procedura concorsuale>>
A cura di Xxxxx XXXXXXX
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE
PER IL TRENTINO - ALTO ADIGE CON SEDE IN TRENTO
composta dai seguenti Magistrati:
dott. Xxxxxxx xx XXXXX Presidente
xxxx. Xxxxxxxx XXXXX Consigliere
xxxx. Xxxxxxx RICEVUTO Consigliere - relatore
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 3009/R del Registro di Segreteria, promosso dal Procuratore Regionale nei confronti di **** Xxxx, nato a Garniga Terme (TN) (già Aldeno) il 25 giugno 1938 ed ivi residente in Xxx Xxxxx xx Xxxxx, 00 e di **** Paolo, nato a Campegine (RE) il 24 agosto 1952 e domiciliato presso il Comune di Garniga Terme (TN), entrambi rappresentati e difesi dall’Avv. Xxxxx XXXXX, del Foro di Trento, presso il cui studio, in Xxxxxx, Xxx Xxxxxx, 00, risultano elettivamente domiciliati ai fini del presente giudizio.
Visto l’atto di citazione del Procuratore Regionale; Esaminati tutti gli altri atti e documenti di causa;
Uditi nella pubblica udienza del giorno 16 aprile 2004 - con l’assistenza del Segretario Sig. Xxxxx XXXXXX - il relatore, Consigliere Xxxxxxx RICEVUTO, l’Avv. Xxxxx XXXXX, per i convenuti ed il Procuratore Regionale xxxx. Xxxxxxx XXXXXXX;
PREMESSO IN FATTO
Con atto di citazione in data 13 ottobre 2003, la Procura presso questa Sezione giurisdizionale ha convenuto nel presente giudizio i Xxxx.xx Xxxx **** e Xxxxx ****, ambedue rappresentati e difesi dall’Avv. Xxxxx XXXXX, del Foro di Trento, per sentirli condannare, ciascuno nella misura del 50%, al pagamento, a favore del Comune di Garniga Terme (TN), della complessiva somma di € 61.096,45 (sessantunomilanovantasei/45), oltre a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat, interessi legali e spese di giudizio.
Il predetto atto di citazione espone al riguardo che il Consiglio comunale di Garniga Terme, con deliberazione n.09/98 del 25 febbraio 1998, affidava in concessione, mediante trattativa privata diretta, il pubblico servizio delle terme di fieno e l’annesso albergo alla Cooperativa sociale “E.
****” S.c.a r.l., avente sede in Trento – Via San Xxxxxxx. Tale concessione veniva affidata per il periodo 28 febbraio 1998 – 28 febbraio 1999 e per un corrispettivo pattuito in lire 50.000.000.
Il Consiglio comunale deliberava, inoltre, di formalizzare la concessione mediante la stipula di una convenzione che disciplinava ogni aspetto della gestione e che veniva sottoscritta, in data 30 dicembre 1998, dal Sindaco di Garniga Terme, Sig. Xxxx **** e dal legale rappresentante della predetta cooperativa.
Al punto 7) di detta convenzione, la cooperativa concessionaria si impegnava a prestare al Comune concedente, all’atto della stipula della convenzione, una garanzia fideiussoria bancaria per la somma corrispondente all’intero ammontare del canone di gestione.
Successivamente, la Giunta comunale di Garniga Terme, con deliberazione n.12/99 del 16 febbraio 1999, decideva di rinnovare per tre anni, a far tempo dal 28 febbraio 1999, la concessione della gestione delle terme alla stessa precitata cooperativa, fissandone il corrispettivo annuo in lire 125.000.000, aggiornabile secondo l’indice Istat di svalutazione.
Il 26 ottobre 1999, pertanto, veniva sottoscritta una nuova convenzione sulle norme e condizioni per l’affidamento della gestione delle terme bagni di fieno con annesso bar, ristorante ed albergo.
Anche in questa circostanza, la cooperativa concessionaria si impegnava a prestare al Comune concedente, all’atto della stipula della convenzione, una garanzia fideiussoria per la somma corrispondente all’intero ammontare del canone di gestione, come sopra determinato. Tale garanzia, inoltre, avrebbe dovuto essere annualmente aggiornata sulla base della intervenuta rideterminazione del suddetto canone.
La prevista garanzia fideiussoria, però, non venne prestata dalla cooperativa concessionaria né venne mai pretesa dal Comune concedente.
L’atto di citazione riferisce ancora che tale omissione si rivelava improvvida, poiché la gestione delle terme, alla fine del 1999, si chiudeva in grave passivo. In conseguenza di tale situazione, la Giunta regionale del Trentino - Alto Adige, con deliberazione n.827 del 21 giugno 2000, decretava la liquidazione coatta amministrativa della Cooperativa Sociale “E. ****” ed il Tribunale civile di Trento, con sentenza in data 9 aprile 2001, ne dichiarava lo stato di insolvenza.
In tale situazione, il xxxx. Xxxxxxx ****, Commissario liquidatore, con nota dell’8 aprile 2002, comunicava che l’ammontare del credito vantato dal Comune di Garniga Terme, iscritto in via chirografaria allo stato passivo della procedura di liquidazione, depositato presso il Tribunale di Trento, ammontava complessivamente ad €. 61.096,45.
Rilevato che il Comune concedente non avrebbe sofferto alcun pregiudizio economico ove fosse stata pretesa la prevista garanzia fideiussoria, risultava evidente l’ingiusto danno provocato alle finanze comunali. Di tale danno apparivano responsabili il Sindaco, Sig. Xxxx ****, che, nella suddetta qualità, aveva sottoscritto la convenzione del 26 ottobre 1999, oltre che la precedente del 30 dicembre 1998, nonché il Segretario comunale, dott. Xxxxx ****, il quale non aveva richiesto l’effettiva prestazione della dovuta fideiussione. Pertanto, considerando configurabile, nel caso di specie, il dolo contrattuale dei suddetti interessati - “in quanto gli stessi hanno consapevolmente omesso di operare secondo quanto stabilito nella citata convenzione e considerata la sussistenza dell’evento dannoso e del nesso di causalità tra condotta dei suddetti e danno cagionato alle pubbliche finanze” - il Requirente, con atto in data 15 aprile 2003, ritualmente notificato, invitava i predetti interessati a presentare le proprie deduzioni, avvertendoli che avevano diritto di essere sentiti personalmente.
I presunti responsabili, con memoria difensiva del 18 giugno 2003, si giustificavano sostenendo che, con accordo intervenuto tra l’Amministrazione comunale di Garniga Terme e la Cooperativa “E. ****”, quest’ultima - in considerazione delle difficoltà che aveva ad ottenere credito presso gli istituti bancari – si era impegnata ad eseguire lavori edilizi sull’edificio termale per un valore corrispondente a quello della fideiussione. In seguito, la predetta cooperativa avrebbe realizzato tali lavori, contabilizzati in apposita perizia tecnico – contabile. Ad avviso dei convenuti, pertanto, nessun danno sarebbe derivato al Comune di Garniga Terme.
I medesimi interessati, con altra argomentazione, affermavano, poi, che era stato un errore chiedere alla Cooperativa di cui sopra il pagamento di un canone per la gestione delle terme - così introducendo un onere insostenibile che avrebbe, di fatto, determinato il pesante passivo – e che sarebbe stato più opportuno procedere, invece, alla stipula di un contratto di comodato gratuito, analogamente a quanto fatto nei periodi precedenti ed in quelli successivi a tale gestione ed in linea con quanto diffusamente avverrebbe in altri numerosi contesti locali.
I deducenti concludevano segnalando che, grazie alla gestione delle terme negli anni 1999 – 2000, l’Amministrazione comunale, comunque, aveva realizzato introiti che non si erano mai verificati in altre gestioni.
Riferisce ancora l’atto di citazione dell’avvenuta audizione, in data 8 luglio 2003, del dott. ****, che ne aveva fatto richiesta. In quella occasione, questi, dopo essersi richiamato alle deduzioni svolte nella memoria difensiva del 18 giugno 2003, sosteneva la buona fede nel comportamento tenuto, teso a realizzare un vantaggio per la comunità amministrata. Il medesimo - oltre a riservarsi di produrre la documentazione utile a dimostrare l’entità dei lavori realizzati dalla Cooperativa concessionaria, in termini di arredi ed opere murarie, in favore del Comune concedente – evidenziava, infine, che, al momento del manifestarsi delle difficoltà finanziarie che avevano preceduto il fallimento della suddetta cooperativa, un’altra cooperativa, la “Consolida”, si era dichiarata garante del contratto di locazione dell’albergo e della struttura termale, con contestuale impegno a saldare i canoni in sofferenza e a fornire fideiussione per l’importo di lire 125.000.000, pari al canone dovuto. Detta fideiussione, a detta del dichiarante, sarebbe stata poi acquisita dal Curatore fallimentare che, però, avrebbe escluso il Comune di Garniga dal novero dei creditori privilegiati.
Le deduzioni come sopra complessivamente fornite non sono apparse alla Procura Regionale idonee a modificare il contenuto sostanziale della contestazione, incentrata sulla piena responsabilità degli attuali convenuti per il danno provocato al Comune di Garniga Terme, conseguente ad un comportamento improntato al dolo contrattuale, ovvero “in adimplendo”, che, secondo la configurazione operata dalla giurisprudenza contabile, si realizza nell’inadempimento di una specifica obbligazione preesistente, quale che ne sia la sua fonte, la cui prova è data dalla circostanza che sono stati scientemente violati i doveri di ufficio. E, nella specie, sempre secondo il Requirente, il Sindaco ed il Segretario comunale di Garniga Terme, disconoscendo i precisi obblighi scaturenti dalla convenzione stipulata in data 26 ottobre 1999, che prevedeva al punto 7) la costituzione di una garanzia fideiussoria a fronte dell’affido delle terme – garanzia mai prestata dalla Cooperativa “E. ****” né pretesa dal Comune – hanno agito con una leggerezza tale da provocare inescusabilmente ed in maniera prevedibile il danno di cui sopra si è detto.
I convenuti, come sopra rappresentati ed assistiti, si sono costituiti con apposita comparsa del 2 gennaio 2004, acquisita in pari data e corredata della documentazione in calce alla stessa indicata, con la quale contestano le accuse formulate a loro carico.
Con tale memoria si premette che la Cooperativa “E. ****” ha gestito le terme di Garniga dal 28 febbraio 1998 a tutto il 2002, anche se, negli anni 2000, 2001 e 2002, tale attività è stata svolta dalla stessa con la denominazione di “Bagni nell’Erba s.n.c.”, e che quest’ultima, “pur adempiendo a tutte le obbligazioni contrattuali assunte, per la mancanza di utili è stata posta in liquidazione”. Nel corso delle predette gestioni, il Comune interessato ha incassato i canoni pattuiti per gli anni 1998, 2000, 2001 e 2002 e, solo parzialmente, per il 1999, anno al quale si riferisce il presente procedimento. Negli anni successivi a quelli sopraindicati, la gestione delle terme è stata affidata alla “Terme di Garniga s.r.l.”, società neocostituita a capitale pubblico, che ha assunto l’incarico gratuitamente con un contratto di comodato.
Nella suddetta memoria si puntualizza, poi, che, “come emerge dalla documentazione prodotta, il Sindaco **** (per i pochi giorni in cui è stato in carica dopo la stipula della convenzione) ed il Segretario comunale dott. **** si sono adoperati, da un lato, per ricevere la fideiussione e, dall’altro, per garantire la completa funzionalità delle Terme, evitando una loro traumatica chiusura”. A dimostrazione di ciò, viene allegata la lettera raccomandata a.r. del 1° dicembre 1999, con la quale il Sindaco **** – pochi giorni prima delle intervenute sue dimissioni, perché messo in minoranza – aveva provveduto a sollecitare l’invio della fideiussione bancaria. Il successivo carteggio in tal senso, allegato alla memoria, che si asserisce essere stato predisposto dal dott.
****, risulta sottoscritto nel tempo dal Commissario comunale dott. Delio PACE e dal nuovo Sindaco Xxxxx XXXXXXX.
Con la medesima memoria si oppone, altresì, che l’amministrazione comunale di Garniga Terme aveva ottenuto, comunque, un utile diretto dalla Cooperativa “E. ****” per tutta una serie di lavori di miglioria all’interno delle Terme, realizzati dalla stessa e non pagati dal Comune, che hanno comportato, per la cooperativa, una spesa complessiva di circa 60.000,00 Euro, con un corrispondente arricchimento per il Comune concedente. Inoltre, “gli arredi forniti da E. **** si trovano in possesso del Comune e il valore degli stessi è stato stimato in sede di liquidazione coatta amministrativa della Cooperativa E. **** dall’ing. Xxxxxxx **** per l’ammontare complessivo di
L. 92.020.000. Tali beni sono in possesso dell’amministrazione comunale che li ha conferiti per l’ordinaria gestione delle Terme prima alla “*** s.n.c.” e poi alla società “Terme di ****s.r.l.”.
Si afferma, altresì, relativamente alla garanzia offerta dalla Cooperativa “Consolida”, che “nel frattempo sono proseguite le trattative fra il Comune di Garniga Terme e il Consorzio delle cooperative (Consolida), che si dovrebbero concludere nei prossimi giorni con la definizione della
somma dovuta al Comune di Garniga Terme e con il pagamento della stessa da parte del Consorzio medesimo”. Al riguardo, si fa riserva di produrre la relativa documentazione per tempo rispetto all’udienza.
Xxxxxxxxxx, pertanto, gli interessati di essersi costantemente attivati per conseguire l’esatta esecuzione di quanto dovuto all’amministrazione comunale da parte della Cooperativa “E. ****”, da un lato, “con l’acquisizione al patrimonio comunale di beni acquistati dalla cooperativa stessa e, dall’altro, con le trattative con il Consorzio delle cooperative, che si è impegnato a saldare i debiti di E. **** verso il Comune di Garniga”. Gli incolpati asseriscono conclusivamente che “gli utili indiretti derivati alla comunità dalla gestione delle Terme sono molto superiori delle presunte perdite esposte dal Procuratore Regionale e che, comunque, sono in via di recupero”.
In ordine alla quantificazione del danno, si eccepisce che - tenuto conto “delle somme richieste in restituzione dalla procedura (e relative a pagamenti effettuati nel 2000) a seguito della dichiarazione di insolvenza della Cooperativa, somme in restituzione che comunque sarebbero spettate alla procedura” – i mancati pagamenti ammonterebbero, invece, a L. 81.425.000, equivalenti a €. 42.052,50.
Relativamente alla fideiussione, gli interessati sottolineano l’inesistenza del presunto danno derivante dalla sua mancata consegna, atteso che “nell’ipotesi in cui fosse stata effettivamente fornita la fideiussione, la stessa sarebbe stata comunque acquisita dalla procedura concorsuale, la quale sola avrebbe avuto il diritto di escuterla. Il Comune non ne avrebbe tratto alcun giovamento”.
La difesa degli incolpati chiede, quindi, conclusivamente: in via istruttoria, l’ammissione di consulenza tecnica idonea a stimare l’arricchimento del Comune di Garniga Terme a seguito dell’acquisizione gratuita delle opere e dei beni messi a disposizione della Cooperativa “E. ****”; nel merito, il rigetto della domanda attrice in quanto infondata in fatto e in diritto.
Con apposita memoria, la Procura Regionale, a sua volta, ribatte in ordine ai singoli punti della predetta memoria difensiva, sostenendo l’infondatezza e la pretestuosità delle eccezioni come sopra addotte dai convenuti.
In previsione dell’udienza del 18 marzo 2004, la difesa dei convenuti, con nota del 17 marzo 2004, ha depositato l’originale del verbale di accordo intercorso tra il Comune di Garniga Terme, in persona del Commissario straordinario Dott. ***e la *** S.c.a.r.l., in persona del Presidente ****, con il quale quest’ultima si impegna a versare al precitato Comune la somma di €. 42.052,50 a saldo del debito contratto nei confronti di quell’Amministrazione dalla Cooperativa “****”. Per il caso che venga ritenuta insufficiente tale documentazione e necessaria, quindi, ai fini del giudizio, la prova dell’effettivo pagamento di tale somma, il difensore chiede un differimento dell’udienza per il perfezionamento dell’accordo con la materiale corresponsione della somma suindicata.
All’udienza del 18 marzo 2004, il Procuratore regionale prende atto dell’accordo intercorso, rappresentando, comunque, l’esigenza che sia prima data la prova tanto dell’avvenuto pagamento quanto dei motivi del divario fra l’ammontare della somma originaria e la consistenza di quella definita in sede di accordo.
Nella medesima circostanza, la difesa, non essendo, a sua volta, in grado di provare seduta stante l’avvenuto pagamento, chiede il rinvio d’udienza.
Il Presidente del Collegio - in accoglimento di quest’ultima richiesta, cui si associa il Procuratore regionale - dispone il rinvio della causa all’odierna udienza del 16 aprile 2004, facendo espresso
obbligo alla difesa di produrre in quella occasione sia la prova dell’avvenuto pagamento della somma già concordata sia la prova dei motivi che giustificano la differenza come sopra evidenziata nonché l’impegno, da parte dei convenuti, all’eventuale versamento della differenza, in relazione alle richieste contenute nell’atto di citazione.
In relazione alle suesposte indicazioni, con successiva memoria acquisita il 14 aprile 2004, la difesa dei convenuti produce soltanto la copia dell’addebito di bonifico, per la somma di €.42.052,50, effettuato in data 9 aprile da Consolida in favore del Comune di Garniga Terme, significando che, con questo pagamento – “per le ragioni già esposte nella comparsa di costituzione e risposta” - gli interessati ritengono di aver definito positivamente la vertenza. Nella stessa occasione, la difesa torna a sottolineare che i convenuti, “a mezzo dei Commissari e dei Sindaci successivamente in carica, si sono sempre adoperati diligentemente per ottenere l’adempimento delle obbligazioni assunte da E. ****”. Ribadisce, altresì, che il Comune ha ricevuto utili indiretti sia da taluni lavori eseguiti prima della sottoscrizione della convenzione, sia dalla disponibilità dei beni consegnatigli dal Commissario liquidatore che, ammortizzandosi in pochi anni, finiscono con l’arrecare un vantaggio, almeno per la quota di ammortamento annuale, fino al totale del loro valore. Senza dire, poi, che “la continuità della gestione, che si sarebbe interrotta se il Comune avesse risolto il contratto per la mancata produzione della fideiussione, ha permesso di garantire la continuità gestionale delle numerose attività imprenditoriali e commerciali del Comune, che interagiscono e hanno ragione di esistere solo con la presenza delle Terme”. La difesa insiste, pertanto, per l’accoglimento di tutte le conclusioni in precedenza rassegnate.
Nel corso della pubblica udienza del 16 aprile 2004, le parti hanno ulteriormente illustrato e confermato nel merito le rispettive originarie posizioni che sopra sono state esplicitate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Con il presente giudizio il Collegio è chiamato a qualificare il comportamento tenuto dai convenuti, Sigg.xx Xxxx **** e Xxxxx ****, rispettivamente, Sindaco e Segretario del Comune di Garniga Terme, ai quali la Procura Regionale ascrive la responsabilità di avere omesso di pretendere, da parte della cooperativa “E. ****” - concessionaria della gestione delle terme di fieno per il triennio decorrente dal 28 febbraio 1999 - la prestazione della specifica fideiussione bancaria, contemplata a totale garanzia del corrispettivo canone di gestione, fissato per quell’anno in L. 125.000.000. Con ciò, secondo la predetta Xxxxxxx, i medesimi hanno disatteso l’espressa previsione di cui all’art.7 della convenzione, stipulata dalle parti in esecuzione della apposita deliberazione concessiva n.12/99, adottata il 16 febbraio 1999 dalla Giunta di quel Comune. Sempre secondo il Requirente - per effetto del grave passivo accertato, alla fine del 1999, nei confronti della cooperativa concessionaria e della conseguente liquidazione coatta amministrativa successivamente decretata il 21 giugno 2000 dalla Giunta regionale, oltre che per lo stato di insolvenza della stessa cooperativa, dichiarato dal Tribunale civile di Trento con sentenza del 9 aprile 2001 - l’omissione contestata è risultata causativa di un danno ingiusto per quell’amministrazione comunale, quantificato in €. 61.096,45. Tale somma, infatti, corrisponde al credito vantato dal Comune di Garniga Terme nei confronti della precitata cooperativa concessionaria per effetto dell’inadempienza contrattuale da questa posta in essere e consistente nel mancato pagamento di una parte del canone di gestione riferito al 1999. Sulla base degli elementi traibili dalla lettera dell’8 aprile 2002, rimessa alla Procura Regionale dal Commissario liquidatore Xxxx. Xxxxxxx ****, il credito di cui sopra, nella surriferita consistenza, risulta iscritto in via chirografaria allo stato passivo della procedura di liquidazione, depositato presso il Tribunale di Trento.
In ordine alla vicenda in esame, il Collegio – tenuto conto delle argomentazioni addotte dalle parti sia nelle rispettive memorie che nel corso dell’udienza dibattimentale, delle quali tutte si è dato
riepilogo in narrativa, e alla luce delle acquisizioni provenienti dagli atti - ritiene di dovere svolgere le considerazioni che nel seguito si espongono.
1) – Al fine di valutare se ed in qual misura il comportamento che i convenuti hanno tenuto nella presente vicenda possa configurarsi come causativa del danno che loro si addebita, si reputa di dover prendere le mosse dalla convenzione, sottoscritta il 26 ottobre 1999 tra il Comune di Garniga Terme e la Cooperativa “E:****” per l’affidamento a quest’ultima della gestione delle terme, con annesso albergo, per il triennio decorrente dal 28 febbraio 1999, in esecuzione dell’analoga deliberazione di Giunta n.12 del 16 febbraio 1999.
Non senza segnalare preliminarmente, l’ampio stacco temporale intercorrente tra la data (16 febbraio 1999) di adozione della precitata delibera di conferimento e quella (26 ottobre 1999) di sottoscrizione della convenzione, risulta documentalmente provato che l’art.7 di essa prevede testualmente - per la parte che qui rileva - che “La cooperativa Sociale E. **** s’impegna a consegnare, all’atto della stipula della presente convenzione, al Comune di Garniga Terme una garanzia fideiussoria bancaria per la cifra corrispondente al 100% del canone di locazione. Annualmente la garanzia fideiussoria è aggiornata sulla base della nuova determinazione del canone di gestione”. Tale canone, secondo quanto è desumibile dal precedente art.6, risulta fissato, per l’anno 1999, in L.125.000.000, da corrispondersi, nella misura del 50%, entro il 31 ottobre 1999 e, nella misura del restante 50%, entro il 28 febbraio 2000. Lo stesso art.6 disciplina, altresì, i criteri di aggiornamento del canone, stabilendo che le parti ne avrebbero annualmente concordato la rideterminazione, “che comunque non potrà essere inferiore a quello dell’anno precedente, maggiorato della percentuale ISTAT d’aumento del costo della vita”.
L’inadempienza posta palesemente in essere dai convenuti con l’aver omesso di rivendicare, già all’atto della sottoscrizione della convenzione e nell’interesse del Comune concedente, il rispetto della clausola che faceva obbligo alla cooperativa concessionaria di prestare la fideiussione bancaria proprio in quella precisa circostanza, lascia ragionevolmente presumere che i medesimi, tenuto conto delle posizioni rispettivamente rivestite e delle funzioni conseguentemente esercitate, avevano apposto in convenzione tale clausola contrattuale già con l’intendimento di disattenderla. Ne costituisce inequivocabile riprova il medesimo contenuto recato, sullo stesso punto che qui occupa, dall’art. 7 della precedente, analoga convenzione, stipulata con la stessa cooperativa per la gestione delle terme nell’anno 1998, la cui avvenuta inadempienza, relativa a questo stesso profilo, non ha avuto, peraltro, modo di spiegare effetto sol perché, per quell’anno, la gestione, fortunatamente per i convenuti, non aveva dato luogo a problemi tali da evidenziare il pregiudizio derivato dalla mancata acquisizione della fideiussione. La prova confermativa della portata solo formale e di facciata, annessa alla previsione concernente l’obbligo della prestazione della fideiussione bancaria al momento stesso della sottoscrizione della convenzione, è data dalla dichiarazione degli interessati, resa, sia pure a posteriori, con la nota del 18 giugno 2003, contenente le deduzioni all’invito del 15 aprile 2003, rivolto dal Procuratore Regionale. In essa, infatti, testualmente si afferma che “le ragioni per le quali, pur essendo stata inserita al punto 7 della convenzione la previsione di una garanzia fideiussoria bancaria per la cifra corrispondente al canone di gestione, la stessa non è mai stata richiesta, risiede nella circostanza che, con accordo avvenuto tra la cooperativa sociale e l’amministrazione comunale, in considerazione delle difficoltà che aveva la cooperativa ad ottenere credito dagli istituti bancari, si concordò che la cooperativa stessa avrebbe eseguito lavori edilizi sull’edificio termale di valore corrispondente a quello della fideiussione”. Ciò, quindi, lascia arguire che gli inquisiti hanno apposto – e, per di più, reiteratamente, avuto riguardo alle analoghe risultanze riscontrabili nel testo della precedente convenzione relativa al 1998 - la clausola sulla prestazione della garanzia fideiussoria bancaria in contemporanea con la sottoscrizione della convenzione, nonostante fosse a loro già nota
l’impossibilità, da parte della cooperativa concessionaria, di adempiervi, stanti le difficoltà di rapporto con gli istituti bancari.
Né può, in proposito, recepirsi come idonea giustificazione il riferimento, operato dalla difesa, ai pregiudizi che, ad attività in corso - nel caso di recesso dalla convenzione dovuto alla mancata prestazione della fideiussione bancaria – sarebbero derivati per le numerose attività imprenditoriali e commerciali interagenti con il funzionamento delle terme. Infatti - senza voler soffermarsi più di tanto sulla modalità di scelta del contraente, intervenuta mediante trattativa privata diretta – deve, al riguardo considerarsi che, in questo senso, la previsione contrattuale di acquisire la fideiussione all’atto stesso della sottoscrizione della convenzione era proprio traguardata a tutelare i connessi diritti insorti in capo all’Amministrazione comunale. Tant’è, che, appunto, dalla legittima rivendicazione di detti diritti ha, successivamente, tratto origine l’avvenuta insinuazione dell’Amministrazione nel novero dei creditori: iniziativa, questa, alla quale si sarebbe potuto ovviare sol che la medesima - attraverso il tempestivo rispetto, da parte dei suoi rappresentanti, delle apposite prescrizioni contrattuali - fosse stata posta nelle condizioni di avvalersi della fideiussione contemplata in convenzione.
Il complesso degli elementi probatori acquisiti e sopra evidenziati lascia conclusivamente emergere una configurazione di responsabilità amministrativa tipizzata dall’inadempimento di precisi doveri d’ufficio connessi alle funzioni di rispettiva titolarità dei due inquisiti, venuto nel caso di specie a realizzarsi con il disconoscimento degli obblighi scaturenti dalla convenzione stipulata il 26 ottobre 1999 (SS.RR., n.58/A del 18 settembre 1996; Sez. g.le Lazio, n.2246 del 29 ottobre 1998).
E, infatti, se la norma giuridica impone un comportamento obbligato, un diverso comportamento costituisce inadempimento, in presenza di una situazione, come quella presente, nella quale gli interessati, per l’aspetto qui esaminato, non disponevano di alcuna discrezionalità.
2) - Quanto agli atti allegati alla comparsa del 2 gennaio 2004 - esibiti dalla difesa dei convenuti per dimostrare l’avvenuta adozione, da parte degli stessi, delle iniziative finalizzate al successivo recupero della garanzia fideiussoria - la lettera raccomandata n.2342 del 1° dicembre 1999, a firma del Sindaco ****, diversamente da quanto sostenuto, risulta precipuamente finalizzata a conseguire, entro e non oltre il 10 dicembre 1999 (il successivo giorno 11 dicembre, lo stesso Xxxxxxx si sarebbe dimesso), il pagamento dell’acconto pari al 50% del canone pattuito, con l’avvertenza che, in caso contrario, sarebbe stata richiesta l’applicazione dell’art.8 della convenzione; quest’ultimo articolo prevede, appunto, che l’inosservanza, tra l’altro, dell’obbligo del pagamento del canone di gestione possa essere causa di risoluzione della convenzione.
Xxxx è che, con la stessa lettera, “nel contempo, si sollecita l’invio della fideiussione bancaria”: ma è, questa, ad avviso del Collegio, una precisazione operata solo quasi per inciso e senza l’accortezza di fare, peraltro, cenno alcuno agli identici rimedi di carattere risolutorio di cui all’art.8, applicabili anche in tale evenienza. E’ agevole arguire, quindi, che una simile iniziativa, nei termini sopra tratteggiati, non risulta essere stata esclusivamente e fermamente finalizzata al recupero della fideiussione bancaria, ma assume, se mai, il significato di volere, ex post, porre rimedio, peraltro maldestro, al comportamento iniziale gravemente omissivo e lesivo, dispiegatosi in tutta la sua evidenza con il mancato esercizio della pretesa volta a conseguire la prestazione della fideiussione bancaria in uno con la sottoscrizione della relativa convenzione, come espressamente concordato dalle parti.
Trattasi di iniziativa che può definirsi isolata, atteso che il successivo carteggio, invocato e rassegnato allo stesso fine (racc. a.r. n.527/00 del 20 marzo 2000; lettera n.693 del 13 aprile 2000; lettera n.953 del 16 maggio 2000; racc. a.r. n.1025 del 24 maggio 2000;) – solo assertivamente
predisposto dal dott. **** - risulta sottoscritto nel tempo dal Commissario comunale dott. PACE e dal nuovo Sindaco DALLAGO.
Pertanto, gli esigui elementi probatori - riconducibili, con sufficiente margine di certezza, ai convenuti - non solo sono inidonei a provare il convinto ed efficace esercizio, da parte degli stessi, di iniziative in grado di ovviare concretamente ed effettivamente alla manchevolezza iniziale, ma depongono anch’essi (avuto riguardo al modo e al tono in cui l’unica iniziativa direttamente riconducibile ai medesimi è stata assunta) per una lettura di essa in termini meramente formali.
3) - Con altro argomento, per sostenere l’inesistenza del danno, la difesa afferma, nella comparsa del 2 gennaio 2004, che: “nell’ipotesi in cui fosse stata effettivamente fornita la fideiussione, la stessa sarebbe stata comunque acquisita dalla procedura concorsuale, la quale sola avrebbe avuto il diritto di escuterla. Il Comune non ne avrebbe tratto alcun giovamento”.
Tale asserzione si pone in evidente contrasto con precedente dichiarazione, peraltro non suffragata da alcun riscontro documentale, con la quale il Sig. ****, durante la sua audizione da parte del Procuratore Regionale, avvenuta l’8 luglio 2003 - nel fare riferimento all’intervento della cooperativa Consolida - aveva affermato, tra l’altro, che questa si era impegnata “a fornire fideiussione per l’importo di lire 125.000.000 a garanzia degli adempimenti contrattuali del triennio di vigenza del contratto (1999-2001). Detta fideiussione è stata poi acquisita dal curatore fallimentare che ha però escluso il Comune di Garniga Terme dai creditori privilegiati”.
Sul punto, comunque, ritiene il Collegio di dover soltanto obiettare, con il supporto recato dagli artt.1936 e segg. Cod. civ., che, con il contratto di fideiussione, sorge un’obbligazione solidale tra il debitore principale ed il fideiussore, il quale ultimo, in caso di inadempienza del primo, è conseguentemente tenuto all’integrale pagamento della somma garantita, salvo l’esercizio di regresso nei confronti del debitore principale, da realizzarsi - come nella presente fattispecie - mediante l’insinuazione nella relativa procedura concorsuale. Il che, al di là della contraddizione segnalata, rende, in ogni caso, non condivisibile, sul piano giuridico, la prospettata tesi difensiva.
4) - In ordine alla quantificazione del danno, questo, secondo la tesi difensiva, ammonterebbe ad €. 42.052,50, tenuto conto “delle somme richieste in restituzione dalla procedura (e relative a pagamenti effettuati nel 2000) a seguito della dichiarazione di insolvenza della Cooperativa, somme in restituzione che comunque sarebbero spettate alla procedura”.
In proposito, il Collegio osserva, secondo quanto già evidenziato, che, per i modi e termini in cui è andata dipanandosi la vicenda, la consistenza del danno ingiusto sofferto dal Comune di Garniga Terme - per la omissione posta in essere dagli inquisiti con il non avere essi assicurato a quell’amministrazione la tempestiva prestazione, da parte della cooperativa concessionaria, della prevista fideiussione bancaria - è da porsi in stretta ed imprescindibile correlazione con il credito vantato dal citato Comune nei confronti della stessa cooperativa concessionaria, fin qui determinato nell’ammontare di €. 61.096,45, giusta la apposita comunicazione dell’8 aprile 2002, rimessa alla Procura Regionale da parte del Commissario liquidatore. Tanto ciò è vero che, se non vi fosse stata l’originaria inadempienza della cooperativa concessionaria, la pur realizzata omissione, in atto addebitata ai convenuti, non avrebbe potuto riverberarsi sul piano della responsabilità amministrativa per la palese inesistenza, grazie alla avvenuta prestazione della fideiussione bancaria, del presupposto costituito dal danno ingiusto conseguitone all’amministrazione di appartenenza, mentre ogni correlata azione verso la cooperativa inadempiente sarebbe stata, a sua volta, esperibile, invece, da parte del fideiussore.
Nel presente contesto - che investe implicazioni direttamente riferite alla somma come sopra determinata e comunicata dal Commissario liquidatore - preme significare, inoltre, che, in linea di principio, nessuna iniziativa, in termini di autonoma modifica di tale ammontare, può competere a questo Collegio, proprio per i vincoli derivanti dalla tipica procedura di liquidazione coatta amministrativa al cui interno è stata fissata la consistenza della somma di cui è creditore il Comune concedente nei confronti della cooperativa concessionaria. In una tale situazione, infatti, portata decisiva in questo senso avrebbe potuto essere assunta solo da una certificazione ulteriore, proveniente dal Commissario liquidatore; atto, questo, che i convenuti non hanno esibito. In mancanza di ciò, non può che restare immodificata la originaria risultanza ufficiale in ordine all’ammontare del credito e, di riflesso, alla consistenza del danno arrecato.
Il Collegio stesso, peraltro, non potendo aprioristicamente escludere ogni eventualità modificativa della suesposta situazione, non si esimerà, comunque, dall’esaminare e valutare in prosieguo le argomentazioni prodotte dalla difesa dei convenuti al fine di conseguire il riconoscimento di una valenza, almeno parzialmente compensativa, degli elementi in proposito addotti, per il caso che abbiano a concretizzarsi situazioni in questi termini appropriatamente idonee.
5) - Passando a trattare le specifiche questioni prospettate dalla difesa al fine del conseguimento di una riduzione per compensazione di talune situazioni ritenute all’uopo idonee e conducenti, un primo esame è da rivolgere all’utile che la difesa asserisce esser derivato all’Amministrazione comunale di Garniga Terme dalla avvenuta esecuzione, da parte della cooperativa concessionaria, di tutta una serie di lavori di miglioria all’interno delle Terme; prestazione, questa, che - stando alle deduzioni prodotte in data 18 giugno 2003 e alle successive dichiarazioni rese, in sede di audizione, l’8 luglio 2003 - sarebbe stata effettuata a compensazione della mancata prestazione della garanzia fideiussoria bancaria.
Su tale aspetto, il Collegio, in sintonia con le osservazioni al riguardo formulate dal Procuratore Regionale con la memoria del 15 marzo 2004, deve rimarcare l’impossibilità di conferire a questo aspetto il rilievo richiesto dalla difesa, poiché ciò risulta impedito, sul piano pregiudiziale, dalla inesistenza di una idonea ed incontrovertibile documentazione che consenta di comprovare - al di là della indubitabile anomalia giuridica e pratica della soluzione applicata - l’avvenuta precostituzione di un espresso, formale accordo in questo senso tra il Comune e la cooperativa concessionaria. Analogamente dicasi, poi, relativamente alla persistente, mancata produzione, contrariamente a quanto preannunciato nelle stesse deduzioni del 18 giugno 2003, della apposita perizia tecnico – contabile. Vi controindica, infine, la frammentarietà ed incompletezza della documentazione rassegnata con la memoria del 2 gennaio 2004, ove si consideri, in detto ambito, che la lettera del 30 luglio 1999, indirizzata al Comune di Garniga Terme dall’arch. Xxxxx **** - mentre fa espresso riferimento a lavori “contemplati dalla perizia suppletiva recentemente redatta (Variante con aggiornamento delle somme a disposizione dd.2/9) e che nella stessa trovano capienza finanziaria” ed afferma che “la spesa complessivamente sostenuta ammonta a lire 30.093.250 ivi compresa l’imposta sul valore aggiunto nella misura del 10%” – non reca in allegato alcun atto che possa provare inconfutabilmente le situazioni come sopra prospettate. Ciò può, parimenti, riferirsi alla lettera indirizzata dalla cooperativa allo stesso Comune, il 7 febbraio 2000, nella quale si fa cenno a spese per L. 20.697.792, che sarebbero state già riconosciute con “nota racc. a.r. del 27 gennaio 2000”, ma che non sono supportate da adeguata documentazione giustificativa, così come “alcune spese di manutenzione straordinaria e completamento lavori 1998”, per complessive L.5.141.633 ed un precedente credito di L.2.645.000 “per il servizio mensa dipendenti comunali”, di cui è menzione in detta stessa lettera. Altrettanto priva di documentazione è, per la parte che qui rileva, la lettera rimessa al Comune di Garniga Terme in data 29 marzo 2000.
6) - Nell’ambito di questo stesso tema va, altresì, esaminata la tesi della difesa circa l’utile che sarebbe derivato all’Amministrazione comunale concedente dall’uso dei beni ed arredi di cui alla relazione di stima redatta in data 7 settembre 2000 dall’ing. Xxxxxxx **** e al verbale di consegna del 2 gennaio 2001, sottoscritto dal Commissario liquidatore e dal Sindaco pro tempore di Garniga Terme. Conformemente a quanto già osservato in proposito dal Requirente, tale tesi non è condivisibile, dal momento che i beni indicati negli atti predetti risultano lasciati all’Amministrazione comunale solo in deposito nei locali ivi indicati. Tant’è che il Sindaco, testualmente, “dichiara la disponibilità del Comune, anche a semplice richiesta verbale del Commissario liquidatore, a far accedere ai locali per l’asporto delle merci e/o beni di proprietà della Cooperativa E. **** S.c.a.r.l.”. Il che, essendo evidentemente significativo della avvenuta loro acquisizione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, non può contribuire a determinare situazioni in grado di individuare in detti beni un elemento di, sia pur parziale, soddisfacimento del credito vantato dal Comune di Garniga Terme.
7) - Sul piano degli utili indiretti - che, sempre secondo la difesa, sarebbero stati collateralmente conseguiti dalla collettività presente nel territorio interessato per effetto del funzionamento e dello sviluppo dell’attività delle terme di fieno - è appena il caso di evidenziare che detti benefici economici, diversamente da quanto, anche in udienza, la difesa ha tentato di argomentare, non si prestano, attesa l’origine del tutto indotta, ad una determinazione puntuale ed effettiva della consistenza del loro valore, da operarsi a fini eventualmente compensativi. Tali benefici, in quanto intimamente connaturati ad iniziative assunte per lo sviluppo ed il miglioramento delle condizioni di contesto nelle quali versa una determinata comunità insediata in un dato territorio, proprio per tale peculiare configurazione, esulano dal fatto in contestazione, rientrando, invero, in ambiti più generali e complessivi attinenti, più appropriatamente, ad aspetti di portata politica e sociale, del tutto svincolati dai calcoli di quantità ai quali, in questo caso, li si vorrebbe assoggettare. Né può, nel caso di specie, soccorrere l’indirizzo giurisprudenziale che, nella memoria del 2 gennaio 2004, la difesa invoca a supporto della propria tesi ( III Sez. App., n.34 del 3 febbraio 2002), atteso che il principio ivi fissato indica espressamente che “I vantaggi fruiti dalla collettività amministrata di cui va tenuto conto ai sensi dell’art.1 bis della l. 20/1994, (…..), devono tradursi in concreti ed accertabili benefici economici per l’amministrazione o la collettività”; condizione, questa, che, per le ragioni sopra espresse, non trova, nella fattispecie, alcuna possibilità di concreta traduzione.
Per tutte le argomentazioni che precedono, il Collegio, conclusivamente, ritiene che sussistono gli elementi per affermare che ai Sigg.ri **** Xxxx e **** Xxxxx sia da addebitare il comportamento causativo del danno ingiusto subìto dalla Amministrazione comunale di Garniga Terme, al cui interno i predetti rivestivano, rispettivamente, le funzioni di Sindaco e di Segretario comunale. Tale comportamento, per le suesposte modalità di realizzazione, si connota, infatti, nel senso di una gestione della vicenda del tutto personale e non conforme alle regole di corretta e trasparente azione amministrativa, in aperta violazione degli obblighi di servizio incombenti ai predetti convenuti.
Al fine di stabilire se tale inadempimento sia da qualificarsi come doloso o gravemente colposo, il Collegio - conformemente alla configurazione data dalla giurisprudenza contabile sopra citata per fattispecie analoghe a quella dedotta nel presente giudizio - ritiene di sottolineare, anzitutto, la diversità esistente tra il dolo c.d. extracontrattuale, produttivo di responsabilità aquiliana (assimilabile al dolo penale) ed il dolo c.d. contrattuale ( o, in adimplendo), attinente, appunto, all’inadempimento di una specifica obbligazione preesistente, quale ne sia la fonte.
Il primo viene in rilievo come diretta e consapevole intenzione di agire ingiustamente a danno di altri, da parte di persona imputabile; il secondo consiste nel proposito sciente di non adempiere l’obbligazione. E’ evidente che, nel giudizio di responsabilità amministrativa contabile, che si
caratterizza per l’inadempimento di preesistenti doveri di comportamento derivanti dal rapporto di servizio, viene in rilievo il secondo tipo di dolo.
Alla luce di tali premesse e per le argomentazioni in precedenza svolte, consegue che il comportamento posto in essere dai convenuti, nel caso di specie, va inquadrato nell’ambito del dolo contrattuale (o, in adimplendo).
Conseguentemente, si rende possibile affermare che il sopravvenuto pagamento della somma di €. 42.052,50 a favore del Comune di Garniga Terme - che, per conto della cooperativa “E. ****”, la cooperativa “Consolida” ha effettuato in data 9 aprile 2004 - rende inalterati i suesposti termini della presente fattispecie, fatta eccezione per gli aspetti riferibili al quantum come sopra originariamente determinato in €.61.096,45 e che, per effetto della predetta, recente somministrazione, va conseguentemente ridefinito in una somma pari alla differenza e, cioè, in
€.19.043,95.
Quanto a quest’ultimo ammontare, il Collegio, in ragione della qualificazione conferita al comportamento tenuto dagli inquisiti, ritiene, altresì, che manchino le condizioni oggettive e soggettive che possano giustificare l’esercizio del potere riduttivo.
Pertanto, resta conclusivamente fissata in €. 19.043,95 (diciannovemilaquarantatre/95), oltre agli interessi nella misura di legge, la somma che i Sigg.ri **** Xxxx e **** Paolo sono tenuti a corrispondere, ciascuno nella misura del 50%, al Comune di Garniga Terme.
Le spese di giustizia seguono la soccombenza e sono da ripartire in parti eguali fra gli stessi, predetti convenuti.
Infine, tenuto conto della particolare connotazione della presente vicenda - che, come sopra rappresentato, si connette, per taluni dei suoi salienti aspetti, alle risultanze in essa sussunte dalla procedura di liquidazione coatta amministrativa, secondo la descrizione in proposito resa dalla nota del Commissario liquidatore in data 8 aprile 2002 - il Collegio dispone che, a mezzo della Segreteria, copia conforme autenticata della presente sentenza sia comunicata al predetto Commissario liquidatore Xxxx. Xxxxxxx ****, per quanto di competenza nell’ambito di quella specifica procedura.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale regionale per il Trentino - Alto Adige, con sede in Trento, respinta ogni contraria istanza ed eccezione,
CONDANNA
I Sigg.ri **** Xxxx e **** Paolo al pagamento, in favore del Comune di Garniga Terme, ciascuno nella misura del 50%, della somma di €.19.043,95 (diconsi Euro diciannovemilaquarantatre/95).
Sulla predetta somma decorrono, inoltre, gli interessi nella misura di legge dalla data di pubblicazione della presente sentenza e fino al soddisfo, da ripartire nella stessa sopraindicata misura.
Le spese di giustizia seguono la soccombenza e vengono liquidate in €. 270,34 (diconsi Euro duecentosettanta/34), da ripartirsi come sopra.
Copia conforme autenticata della presente sentenza sarà comunicata, a cura della Segreteria, al Commissario liquidatore Xxxx. Xxxxxxx ****.
Così deciso, in Trento, nella Camera di Consiglio del giorno 16 aprile 2004. L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
(Xxxxxxx Xxxxxxxx) (Xxxxxxx xx Xxxxx)
Depositata in Segreteria il 14 maggio 2004 Il Sostituto del Dirigente
(Xxxxx XXXXXX)