Contract
CONTRATTO PER LA GESTIONE DELLA RESIDENZA SANITARIA PSICHIATRICA ACCREDITATA PER TRATTAMENTI RIABILITATIVI BIOPSICOSOCIALI A MEDIO TERMINE A CARATTERE ESTENSIVO (RTR-ESTENSIVA) “LA PASCOLA” DI IMOLA – PERIODO 01.01.2019 -31.12.2021
Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge
Fra
- L’AZIENDA USL DI IMOLA (più brevemente nel prosieguo Azienda USL), con sede in Xxxxx Xxxxxxxx 0, Codice Fiscale n. 90000900374, in persona del Direttore Generale, legale rappresentante, Xxxx. Xxxxxx Xxxxx, in attuazione della Deliberazione n. 43 del 26/02/2019,
e
- Comunità Solidale s.c.s. Consorzio della Cooperazione Sociale Imolese (più brevemente nel prosieguo Comunità Solidale), con sede a Xxxxx xx Xxx Xxxxx Xxxxxx x. 00, Codice Fiscale/P. IVA n. 01412200394, in persona del legale rappresentante, Sig. Dal Xxxxx Xxxx, nato a Imola (BO) il 22.12.1962,
P R E M E S S O
- che il Piano Attuativo per la Salute Mentale per gli anni 2009 – 2011, di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 313 del 23.3.2009 esplica le politiche attuative per la salute mentale nel cui ambito sono contenuti gli indirizzi e le linee di sviluppo dell’organizzazione dei livelli residenziali e semiresidenziali della psichiatria adulti, tuttora vigenti;
- che tali indirizzi, ad oggi, prevedono la gestione delle residenze psichiatriche del segmento sanitario attraverso i Dipartimenti di Salute Mentale delle Ausl o tramite privati accreditati, come disposto dalla deliberazione di Giunta Regionale n. 327/2004, e prevedendo, pertanto, il superamento delle forme di gestione miste pubblico-privato;
- che il documento di programmazione del Dipartimento di Salute Mentale dell’Azienda USL di Imola relativamente ai fabbisogni dei nuovi accreditamenti residenziali e semi-residenziali dell’area della Salute Mentale, in atti prot. 38445 del 4.10.2010, prevede il superamento di tali forme miste di gestione per le strutture sanitarie socio-riabilitative tra cui, in particolare, la struttura denominata “La Pascola”, già autorizzata al funzionamento dal Comune di Imola, al tempo collocata in un immobile di proprietà dell'Azienda USL di Imola, in Xxx Xxxxxxxx x. 00, ed ora sita in Xxx xxx Xxxxx x. 00, Xxxxx, in un immobile di proprietà della Cooperativa Solco Salute del Consorzio Solco di Imola;
- che la Direzione Generale dell’Azienda USL ha approvato il documento di programmazione elaborato dal Dipartimento di Salute Mentale ed ha comunicato alla Regione Xxxxxx Xxxxxxx con nota prot. n. 39336 dell’8.10.2010 il proprio fabbisogno residenziale e semiresidenziale sanitario relativo a tale area dando atto altresì delle trasformazioni gestionali che ritiene opportuno realizzare in vista del nuovo percorso di accreditamento istituzionale attivato dalla Regione Xxxxxx Xxxxxxx;
- che il Consorzio Ippogrifo in un primo momento e, successivamente attraverso Comunità Solidale
s.c.s. Consorzio della Cooperazione Sociale Imolese di Imola ha realizzato la progettazione degli interventi ed ha svolto efficacemente, per diversi anni, le attività riabilitative e di gestione ordinaria della struttura residenziale in oggetto, sia pure in forma integrata con l’Azienda USL di Imola, in virtù di un contratto di appalto di servizi decorrente dal 2003;
- che con deliberazione dell’Azienda USL di Imola n. 182 del 2.12.2010, si è approvato il Progetto di Gestione della Residenza Sanitaria Psichiatrica a trattamento socio-riabilitativo (RSR) “La Pascola”, da parte di Consorzio Ippogrifo (dall’11.1.2011 denominato Comunità Solidale s.c.s. Consorzio della Cooperazione Sociale Imolese) di Imola, nella fase transitoria di avvio del percorso regionale di accreditamento istituzionale relativamente all’area della salute mentale, e il relativo contratto per la gestione, per il periodo 1.11.2010 al 30.10.2011, successivamente prorogato, alle medesime condizioni, nella fase transitoria del percorso di accreditamento istituzionale, per il periodo 1.11.2011-30.4.2013, con le deliberazioni n. 5 del 26.1.2012, n. 71 del 22.5.2012 e n. 164 del
22.11.2012;
- che con deliberazione dell'Azienda USL di Imola n. 148 del 4.11.2013, si è approvato il contratto per la gestione della Residenza Sanitaria Psichiatrica a trattamento socio-riabilitativo (RSR) “La Pascola”, accreditata con determinazione del Direttore Generale Sanità e Politiche Sociali della Regione Xxxxxx Xxxxxxx n. 9907 del 5.8.2011, da parte di Comunità Solidale s.c.s. di Imola, per il periodo 1.5.2013-4.8.2015, approvato successivamente con deliberazione n. 156 del 3.11.2015, per il periodo 5.8.2015 – 30.12.2018;
- che con deliberazione di Giunta Regionale n. 1830 del 9 dicembre 2013, si sono approvati i nuovi requisiti specifici per l’accreditamento delle Residenze Sanitarie Psichiatriche, che sostituiscono in modo integrale quelli stabiliti dalla DGR 327/2004, disponendo inoltre che le Residenze Sanitarie Psichiatriche già accreditate, ai sensi della DGR 327/2004, possano presentare domanda di nuovo Accreditamento per le tipologie “Residenza per trattamenti riabilitativi biopsicosociali a medio termine a carattere estensivo (RTR-estensiva)” e per “Modulo residenziale per trattamenti riabilitativi biopsicosociali a breve termine a carattere intensivo (RTR-intensivo)”, anche prima della scadenza dell’accreditamento in essere;
- che con deliberazione di Giunta della Regione Xxxxxx Xxxxxxx n. 1831 del 9 dicembre 2013 sono state approvate le tariffe giornaliere dovute per l’inserimento degli utenti nelle tipologie di Residenze Sanitarie Psichiatriche: “Residenza per trattamenti riabilitativi biopsicosociali a medio termine a carattere estensivo (RTR-estensiva)” e “Modulo residenziale per trattamenti riabilitativi biopsicosociali a breve termine a carattere intensivo (RTR-intensivo)”, come da Accordo Generale per il triennio 2014-2016 tra la Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx x xx Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx e Legacoop Xxxxxx Xxxxxxx, fissandole rispettivamente in € 134,00 (IVA esclusa) e in € 144,00 (IVA esclusa);
- che con deliberazione dell'Azienda USL di Imola n. 158 del 4.11.2014, si è provveduto a risolvere il contratto con Comunità Solidale per la gestione della citata Residenza Sanitaria Psichiatrica, con contestuale approvazione di un nuovo contratto per trasferimento della struttura in una nuova sede, di proprietà della Cooperativa Solco Salute del Consorzio Solco di Imola, e adeguamento della retta giornaliera, ai sensi di quanto stabilito dalla Delibera di Giunta Regionale n. 1831 del 9.12.2013;
- che con determinazione del Direttore Generale Sanità e Politiche Sociali della Regione Xxxxxx Xxxxxxx n. 19235 del 31.12.2014, a seguito della domanda presentata dal Comunità Solidale in data 2.4.2014, si è concesso un nuovo accreditamento istituzionale, con validità quadriennale a decorrere dal 31.12.2014, della citata Residenza Sanitaria Psichiatrica, gestita da Comunità Solidale
s.c.s. di Imola, per la tipologia “Residenza per trattamenti riabilitativi biopsicosociali a medio termine a carattere estensivo (RTR estensiva)”, per 15 posti letto;
- che con Prot. n. 23551 del 24.7.2018 la Regione Xxxxxx-Romagna comunica che è stato avviato il procedimento finalizzato al rinnovo dell’accreditamento della residenza sanitaria psichiatrica RTR estensiva La Pascola ubicata a Xxxxx (XX), xxx xxx Xxxxx x. 00, per complessivi 15 posti residenziali e che, ai sensi della DGR n.1943/2017, nelle more dell’adozione del provvedimento di rinnovo, la residenza sanitaria psichiatrica RTR estensiva La Pascola può continuare a svolgere in regime di accreditamento le medesime attività già accreditate e le Aziende e gli Enti del SSR possono mantenere e stipulare contratti con la stessa, al fine di non creare sospensione nella erogazione dei Servizi;
Ciò premesso
tra le parti si conviene quanto segue
1) OGGETTO DELL’ACCORDO
Il presente contratto ha per oggetto la gestione complessiva della “Residenza Sanitaria Psichiatrica per trattamenti riabilitativi biopsicosociali a medio termine a carattere estensivo (RTR-estensiva)” denominata “La Pascola” sita a Imola in Xxx xxx Xxxxx x. 00, autorizzata al funzionamento con atto n.
3 del 16 settembre 2014 prot. 38347 del Comune di Imola e accreditata, ai sensi della determinazione regionale n. 19235 del 31.12.2014, richiamata in premessa, per una ricettività complessiva di 15 posti residenziali.
Tale gestione deve essere assicurata nel pieno rispetto dei requisiti generali e specifici, previsti per
le Residenze per trattamenti riabilitativi biopsicosociali a medio termine a carattere estensivo (RTR- estensiva) dalle Deliberazione di Giunta Regionale n. 1830/2013, n. 1831/2013 e n. 286/2014, di approvazione dei nuovi requisiti e tariffe, in sostituzione a quanto previsto dalla DGR 327/2004 – allegato 3 - e in ottemperanza al Progetto di Gestione complessiva della struttura elaborato da Comunità Solidale, approvato con la Deliberazione dell’Azienda USL di Imola n. 182 del 2.12.2010.
2) CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA
La Residenza Sanitaria Psichiatrica per trattamenti riabilitativi biopsicosociali a medio termine a carattere estensivo (RTR-estensiva) “La Pascola”, ai sensi della DGR n. 1830/2013, è deputata al trattamento psicosociale per pazienti con disfunzionalità moderata o grave, eleggibili per la riacquisizione dei ruoli sociali validi e rispondenti alle aspettative e alle richieste del contesto. Le attività sviluppate sono finalizzate al mantenimento delle abilità possedute o alla riacquisizione di abilità, in vista di un successivo rientro al proprio domicilio o inserimento in famiglia o verso una domiciliarità con vari gradienti di supporto. L’assistenza sanitaria deve essere di almeno 6 ore/die. Per quanto attiene ai requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi si fa riferimento a quanto definito nella già citata Deliberazione di Giunta Regione Xxxxxx Xxxxxxx n. 1830/2013. La struttura di Xxx xxx Xxxxx x. 00 x Xxxxx è di proprietà della Cooperativa Solco Salute del Consorzio Solco.
3) FUNZIONI E RESPONSABILITA’ IN CAPO A COMUNITA’ SOLIDALE
Comunità Solidale si impegna a gestire complessivamente la struttura garantendo le caratteristiche ed i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi previsti dal precedente Art. 2.
A Comunità Solidale compete la responsabilità sanitaria sulla struttura e garantisce l’elaborazione del Progetto di struttura e la sua gestione; ha la responsabilità specifica di tutte le attività cliniche, garantite attraverso un insieme, variamente composto caso per caso, da visite, colloqui, etc; garantisce la progettazione e l’attuazione, previa approvazione da parte del DSM dell’Azienda USL di Imola, dei singoli progetti terapeutico-riabilitativi individuali.
Le attività previste in capo a Comunità Solidale, nell’ambito della gestione complessiva della struttura ed in coerenza con un modello organizzativo domestico-familiare, sono, in particolare, le seguenti:
- attività di direzione della struttura, attività clinico-sanitaria-psicologica ed infermieristica;
- attività educative/riabilitative;
- attività di conduzione domestica (pulizie ambientali, preparazioni pasti, lavaggio biancheria personale e cura del guardaroba degli utenti),
- attività di assistenza di base integrata ad interventi riabilitativi individuali e di gruppo;
- attività di inserimento sociale e lavorativo attraverso la fruizione delle infrastrutture ricreative, culturali, sportive e produttive del territorio,
- gestione del denaro degli utenti in accordo con gli uffici competenti dell’Azienda USL di Imola;
- fruizione dei servizi connessi alla medicina di base, accompagnamento alle visite specialistiche o agli esami strumentali;
Per la gestione complessiva della struttura e per lo svolgimento delle attività così come definite nel Progetto di Gestione, allegato alla deliberazione dell’Azienda USL di Imola n. 182 del 2.12.2010, a cui si rimanda, Comunità Solidale dovrà mettere a disposizione della struttura tutti i necessari fattori produttivi.
La gestione oggetto del presente contratto sarà espletata nel pieno rispetto dei parametri assistenziali previsti dalla normativa vigente ed in osservanza del Progetto di Gestione complessivo. Tutte le attività di gestione della struttura fanno capo al Responsabile sanitario della Struttura e al Coordinatore della Struttura stessa, per le competenze afferenti alle relative professionalità.
4) RUOLO DEL DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE
Il Dipartimento di Salute Mentale dell’Azienda USL di Imola ha la responsabilità complessiva della programmazione, del coordinamento e del governo dei percorsi clinico-assistenziali dei pazienti. Il Dipartimento di Salute Mentale dispone in autonomia, sotto la propria piena responsabilità, l’inserimento nella struttura “La Pascola” degli assistiti (nell’ambito del numero massimo dei n. 15 posti accreditati) nonché la loro dimissione o l’eventuale trasferimento presso altra struttura. Al Dipartimento di Salute Mentale compete la valutazione circa la coerenza e l’appropriatezza dei progetti terapeutico-riabilitativi rispetto alla programmazione locale. Inoltre al Dipartimento di Salute Mentale competono le attività di valutazione, monitoraggio e verifica degli interventi; per tali aspetti, è stata individuata un’apposita equipe nell’ambito del Centro di Salute Mentale, denominata “Equipe
Residenze”.
L’Azienda USL ha la facoltà di effettuare le verifiche ed i controlli di propria pertinenza in qualsiasi momento e, conseguentemente, potrà accedere alla struttura anche senza preavviso.
5) ASSISTENZA FARMACEUTICA
Per quanto concerne l’assistenza farmaceutica, si fa riferimento all’istruzione operativa dell’Azienda USL di Imola “Gestione Assistenza Farmaceutica presso le Residenze per Trattamenti Riabilitativi Biopsicosociali a medio termine a carattere estensivo”, versione 3 del 27.6.2018, che, allegata al presente contratto, ne forma parte integrante e sostanziale.
6) ASSICURAZIONI
Comunità Solidale risponde personalmente e pienamente per gli eventuali danni a persone e/o cose che dovessero occorrere nell’ambito della struttura “La Pascola”. A tal fine dovrà stipulare apposita polizza assicurativa di Responsabilità Civile verso Terzi, con massimale minimo di € 5.000.000,00 (cinquemilioni), per singolo evento, che dovrà essere prodotta in copia autentica all’Azienda USL di Imola prima della formale sottoscrizione del presente contratto.
7) CONTINUITA’ DEL SERVIZIO
L’erogazione del servizio agli utenti, così come programmata, non può essere interrotta o sospesa se non per gravissime cause di forza maggiore.
In caso di interruzione o sospensione degli interventi e servizi, per cause indipendenti sia dalla volontà dell’Azienda USL che di Comunità Solidale, quest’ultimo dovrà apprestare tutte le più opportune misure per affrontare le situazioni di emergenza ed informare gli utenti. Comunità Solidale avrà cura di informare tempestivamente l’Azienda USL sulle motivazioni e cause dell’interruzione o sospensione e sui presumibili tempi di ripristino della regolarità del servizio.
In caso di interruzione o sospensione di interventi e servizi derivanti da volontà dell’Azienda USL, per esigenze di pubblico interesse, la stessa si impegna a darne congruo preavviso a Comunità Solidale per consentire l’opportuna informazione dell’utenza.
Al di fuori dei casi espressamente previsti dal presente atto o dalla legge, l’interruzione del servizio è sempre e comunque vietata.
In materia di scioperi si applica la normativa vigente in tema di servizi pubblici essenziali ed in particolare l’art. 7 lett. g) della L. 146/90.
8) DURATA
Il contratto avrà durata dal 01.01.2019 al 31.12.2021, alla scadenza non potrà intendersi tacitamente rinnovato. Nel caso in cui la procedura di rinnovo dell’accreditamento della residenza sanitaria psichiatrica RTR estensiva La Pascola, in corso di espletamento, dovesse dare esito negativo, l’Azienda USL di Imola si riserva la facoltà di risolvere il contratto ipso jure.
Qualora, entro il periodo di vigenza del presente contratto, siano emanate direttive regionali relativamente alla definizione delle tariffe e standard di assistenza delle residenze psichiatriche sanitarie, le parti si impegnano all’eventuale revisione del contratto stesso.
9) CORRISPETTIVI ECONOMICI
L’Azienda USL di Imola riconosce a Comunità Solidale, come disposto dalla DGR n. 1831 del 9 dicembre 2013, una retta giornaliera pro capite pari a € 134,00 oltre IVA al 5%. Tale retta resta invariata per tutta la durata del presente contratto, fatto salvo quanto previsto dal precedente articolo 8).
In caso di ricovero ospedaliero dell’ospite la retta giornaliera verrà corrisposta a Comunità Solidale nella misura del 100%, in quanto gli interventi riabilitativi resi a favore degli ospiti continueranno ad essere mantenuti anche nel corso dell’eventuale ricovero.
In caso di trasferte per gite o vacanze degli ospiti, la retta giornaliera non subirà modificazioni.
10) FATTURAZIONE - PAGAMENTO - INTERESSI DI MORA
Comunità Solidale emetterà fatture mensili posticipate in formato elettronico.
La fattura elettronica mensile dovrà riportare obbligatoriamente i seguenti elementi:
- il Codice Univoco Ufficio: per l'AUSL di Imola: UFAN47
- il codice fiscale dell'AUSL di Imola: 90000900374 (ai sensi dell'art 21 comma 2 lettera f) del DPR 633/72).
Per motivi organizzativi, nel tracciato della fattura elettronica occorrerà inoltre citare i riferimenti sottoriportati, che, per l'anno 2019, sono:
- il numero di ordine: SM/2019,
- il riferimento amministrazione: SM.
Per gli anni successivi, sarà cura dei competenti uffici amministrativi dell'AUSL comunicare formalmente a Comunità Solidale, entro il 31 gennaio di ogni anno, i riferimenti succitati da riportare nelle fatture elettroniche per l'anno in corso.
Il pagamento delle fatture avrà luogo, previa attestazione da parte dell’Azienda USL di avvenuta regolare esecuzione delle attività e dei servizi oggetto del presente contratto, a 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura, ai sensi di quanto previsto dalla Legge Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx x. 0 del 4.2.94, art. 14.
In caso di contestazione e fino a risoluzione della stessa, l'Azienda USL si riserva di trattenere fino ad un massimo del 50% dell'ammontare complessivo delle fatture emesse, senza che Comunità Solidale possa pretendere interessi o somma di qualsiasi altro titolo per tali trattenute.
Scaduti i termini di pagamenti senza che sia stato emesso il mandato, al creditore spetteranno, a fronte di specifica richiesta da parte della ditta stessa, gli interessi moratori così articolati:
- dal 31° giorno fino al 180° giorno l’applicazione dell’interesse legale, di cui all’art. 1284 C.C., fissato annualmente con Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, maturato alla data di emissione del mandato;
- dal 181° giorno fino alla data di emissione del mandato sono riconosciuti gli interessi di mora in misura pari al tasso fissato annualmente con decreto dai Ministri dell’Economia e delle Finanze e delle Infrastrutture e Trasporti,
Gli interessi scaduti non producono interessi in base all’art. 1283 del C.C. (anatocismo).
Ogni caso di arbitraria interruzione delle prestazioni contrattuali sarà ritenuto contrario alla buona fede e Comunità Solidale sarà considerata diretta responsabile di eventuali danni dipendenti da tale interruzione causati agli ospiti della struttura ed all’Azienda.
Con riferimento all’art. 3, commi 1 e 8, della L. 13.8.2010 n. 136, Comunità Solidale si impegna ad assolvere a tutti gli obblighi connessi alla tracciabilità finanziaria.
11) INADEMPIENZE CONTRATTUALI E CONTESTAZIONI
Nel caso in cui l’Azienda USL riscontri inadempienze e/o non conformità rispetto ai contenuti del presente contratto ed, in particolare, ai contenuti del Progetto di Gestione complessiva della struttura posto in allegato al presente contratto quale sua parte integrante, provvederà a contestare formalmente gli addebiti riscontrati, richiedendo l’immediato adeguamento ali obblighi assunti.
In caso di ripetute gravi inadempienze e, precisamente, fino ad un massimo di tre contestazioni, o in caso di mancato riscontro da parte di Comunità Solidale di addebiti già contestati, l’Azienda USL di Imola si riserva la facoltà di risolvere ipso jure e de facto il presente contratto mediante apposita formale comunicazione, inviata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. L’Azienda si riserva altresì la facoltà di far valere il proprio diritto al risarcimento degli eventuali relativi danni.
12) GARANZIE E DOCUMENTAZIONI RICHIESTE
A garanzia dell'adempimento delle obbligazioni inerenti e conseguenti al contratto, dell'eventuale risarcimento dei danni, nonché del rimborso delle spese che l’Azienda USL dovesse eventualmente sostenere per cause imputabili ad inadempimento di Comunità Solidale, la stessa dovrà produrre polizza fideiussoria emessa da società di assicurazione in possesso dei requisiti previsti dalla Legge 348 del 10.06.1982, nella misura di € 60.000,00.
Tale fidejussione dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell’Azienda USL.
Resta salvo, per l'Azienda USL, l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione non risultasse sufficiente. Comunità Solidale s’impegna a reintegrare la cauzione nel caso in cui l'Azienda USL abbia dovuto valersi della stessa, in tutto o in parte.
Comunità Solidale dovrà inoltre produrre, prima della sottoscrizione del presente contratto, la
dichiarazione sostitutiva di documentazione antimafia, ai sensi del DLgs 159/2011.
13) FORO COMPETENTE
Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere in conseguenza del presente contratto sarà territorialmente competente in via esclusiva il Foro di Bologna.
14) REGISTRAZIONE
Il presente contratto, concluso per corrispondenza ai sensi dell’art. 24 allegato A parte seconda
D.P.R. n. 642/1972, è soggetto all’imposta di bollo solo in caso d’uso; gli oneri derivanti dalla registrazione saranno in capo alla parte che la richiede.
15) NORME TRANSITORIE E FINALI
Per tutto ciò che non è espressamente previsto nel presente contratto, si applicano le norme del Codice Civile.
AZIENDA USL DI IMOLA COMUNITA’ SOLIDALE s.c.s. CONSORZIO
Il Direttore Generale DELLA COOPERAZIONE SOCIALE IMOLESE Xxxxxx Xxxxx Il Presidente – Legale rappresentante
Luca Dal Pozzo
Imola, Imola,