CONVENZIONE
Per la regolamentazione dei rapporti tra il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale – Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese – DGSP - e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia - in ordine alle attività di supporto alla DGSP nell’attuazione della misura “Voucher per l’internazionalizzazione – Temporary Export Manager (di seguito: TEM) con competenze digitali”, con particolare riferimento alla definizione della cornice normativa e amministrativo
– procedurale del suddetto intervento agevolativo, nonché alla organizzazione e gestione delle domande di iscrizione all’elenco dei TEM e delle società di TEM, di accesso al Voucher e di erogazione delle agevolazioni.
Atto sottoscritto digitalmente tra:
il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (di seguito: Ministero) – Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese (di seguito: DGSP), con sede in Roma, Xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx, 0 - 00000, codice fiscale 80213330584, per il quale interviene l’Amb. Xxxxxxx Xxxxxxxx, Direttore Generale della Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese, domiciliato, in ragione delle cariche ed agli effetti del presente atto, presso il Ministero, Xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx, 0
– 00135, Roma,
E
l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia (di seguito: Invitalia), con sede in Xxxx, xxx Xxxxxxxx 00, codice fiscale 05678721001, per la quale interviene legalmente rappresentata dal rappresentante pro tempore, giusta procura in qualità di responsabile della Funzione "Incentivi e Innovazione”, Xxxx. Xxxxxxx Xxxxx, ivi domiciliato ai fini del presente atto,
di seguito denominate anche Parti
PREMESSO CHE
− l'art. 2 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito con modificazioni in legge n. 132/2019, a far data dal 1° gennaio 2020, ha trasferito le competenze in materia di commercio internazionale e di internazionalizzazione del sistema paese dal Ministero dello sviluppo economico (MISE) al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (MAECI);
− l'art. 1 del decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale del 20 dicembre 2019, recante modifica del decreto n. 233 del 3 febbraio 2017, ha previsto la costituzione, nell'ambito della DGSP, dell'Ufficio XIII - Strumenti finanziari per l'internazionalizzazione, il quale è subentrato alla Divisione V della Direzione generale per le politiche di internazionalizzazione e la promozione degli scambi del MISE, nella gestione della attività relative alla realizzazione degli interventi previsti dalla misura "Voucher Internazionalizzazione" di cui al decreto ministeriale 17 luglio 2017;
− con decreto del 17 gennaio 2019, n. 5120/1/bis, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha provveduto, nei confronti del titolare della DGSP, all’assegnazione, per l’anno 2020, delle disponibilità finanziarie dei capitoli di bilancio di competenza, nonché dei maggiori stanziamenti eventualmente assegnati sugli stessi capitoli a seguito di provvedimenti amministrativi e/o normativi;
− con il decreto del Presidente della Repubblica n. 24 del 23 agosto 2019, registrato alla Corte dei conti in data 12 settembre 2019, registro n. 1817, foglio 36137, l’Amb. Xxxxxxx Xxxxxxxx è stato nominato Direttore Generale della DGSP;
− il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, “Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese”, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c) della legge 15 marzo 1997, n. 59, disciplina i procedimenti amministrativi concernenti gli interventi di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività produttive, ivi compresi gli incentivi, i contributi, le agevolazioni, le sovvenzioni e i benefici di qualsiasi genere, concessi da amministrazioni pubbliche, anche attraverso soggetti terzi;
− l’articolo 3 del suddetto decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, prevede, per le Pubbliche Amministrazioni, la possibilità di stipulare convenzioni, per lo svolgimento dell'attività istruttoria o di erogazione, con società o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà in relazione allo svolgimento delle predette attività e che gli oneri derivanti dalle convenzioni sono posti a carico degli stanziamenti cui le convenzioni si riferiscono;
− l’articolo 33, comma 12 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, come modificato dall’articolo 11, comma 16-quater, lettera b), del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, qualifica Invitalia quale società in house dello Stato;
− con decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è stata disposta l'"Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";
− l’articolo 5 del decreto legislativo n. 50/2016 definisce i principi comuni in materia di esclusione per concessioni, appalti pubblici e accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici nell’ambito del settore pubblico, individuando le condizioni necessarie per la configurazione di un soggetto quale organismo in house di un’amministrazione pubblica;
− l’articolo 38, comma 1 del decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50, iscrive di diritto Invitalia nell’elenco delle Stazioni appaltanti qualificate;
− l’articolo 1, comma 5 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, prevede che le disposizioni del medesimo decreto non si applicano, salva espressa previsione, alle società quotate, come definite all’articolo 2, comma 1, lettera p) del medesimo decreto;
− l’Autorità nazionale anticorruzione, con delibera n. 484 del 30 maggio 2018, ha disposto l'iscrizione del Ministero, tra le altre Amministrazioni dello Stato, nell'elenco di cui all'articolo 192, comma 1 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in relazione agli affidamenti nei confronti della società in house Invitalia, attestando che per essa ricorrono tutte le condizioni previste dal comma 1 del citato articolo 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, atteso che la società medesima, oltre ad essere partecipata al 100% dallo Stato, è assoggettata, ai sensi della normativa vigente, al controllo analogo dello stesso Ministero, che lo esercita congiuntamente con le altre Amministrazioni dello Stato;
− il decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale del 18 agosto 2020 (di seguito: decreto 18/8/2020) – registrato dalla Corte dei Conti il 22 settembre 2020,
n. 2173 – stabilisce le condizioni per la concessione di contributi a fondo perduto, in forma di voucher, finalizzati all’acquisizione di servizi consulenziali a supporto dei processi di internazionalizzazione delle micro e piccole imprese (di seguito: mPI), nonché delle reti soggetto composte da almeno due mPI;
− gli articoli 12 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, consentono alle amministrazioni pubbliche di stipulare accordi per lo svolgimento di attività di interesse generale;
− l’articolo 3 del decreto 18/8/2020 prevede che, per gli adempimenti tecnici e amministrativi relativi alla gestione dell’intervento e all’erogazione del contributo di cui al medesimo decreto 18/8/2020, il Ministero si avvale, sulla base di appositi accordi convenzionali di Invitalia;
− l’articolo 2, comma 2 del decreto 18/8/2020 prevede che le risorse finanziarie destinate al finanziamento degli interventi di cui al medesimo decreto 18/8/2020 ammontano a euro 32 milioni;
− il decreto 18/8/2020 prevede – nelle premesse - che il Ministero si riserva di destinare all’attuazione della misura di sostegno ai processi di internazionalizzazione delle micro e piccole imprese di cui al medesimo decreto 18/8/2020 ulteriori risorse finanziarie fino a un importo complessivo di 50 milioni di euro, di cui 20 milioni di euro a valere sul bilancio dell’ICE/Agenzia;
− il decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 29 luglio 2020, ha ripartito il Fondo, di cui all'articolo 48 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, destinando alla misura agevolativa, di cui al decreto 18/8/2020, risorse pari a 18 milioni di euro;
− il Direttore Generale per la Promozione del Sistema Paese del Ministero ha richiesto al Direttore Generale dell’ICE/Agenzia, con lettera n. MAE0107739 del 24 settembre 2020, l’adozione dei provvedimenti di competenza per il trasferimento di 20 milioni di euro in favore di Invitalia, soggetto gestore della misura, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del decreto 18/8/2020;
− con separato atto, Invitalia e ICE/Agenzia disciplinano le modalità di trasferimento e rendicontazione della somma di 20 milioni di euro, di cui al paragrafo precedente;
− l’articolo 3 del decreto 18/8/2020 stabilisce che gli oneri complessivi per le attività di gestione dell’intervento sono posti a carico delle risorse complessive della misura nel limite del 4%
(quattro per cento) delle stesse;
− l’articolo 53, comma 16 ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, integrato dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, prevede che i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri (c.d. pantouflage). I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione della previsione del suddetto comma 16 ter sono nulli; è fatto altresì divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti, di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni ed è prevista la restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati;
− l’articolo 44-ter, comma 8, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che prevede che, nel caso di affidamento della gestione di specifici interventi a proprie società in house o a società a controllo statale come definite dall'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, le amministrazioni dello Stato, per l'effettuazione dei pagamenti, possono nominare funzionari delegati di contabilità ordinaria i dipendenti dei soggetti gestori, i quali sono assoggettati alla vigilanza dell'amministrazione delegante e al controllo di regolarità amministrativa e contabile da parte dei competenti organi di controllo;
CONSIDERATO CHE
− in seguito all’entrata in vigore della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e, in particolare, delle disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 459 a 463, Invitalia è stata sottoposta a puntuali atti di controllo e indirizzo da parte dello Stato, per quanto concerne la governance, l’organizzazione e l’attività da essa svolta;
- Invitalia, per espressa disposizione statutaria, è obbligata ad effettuare una quota superiore all'80% del proprio fatturato attraverso lo svolgimento di compiti ad essa affidati dal Ministero e/o da altre amministrazioni dello Stato;
- la nota del 28 ottobre 2019, prot. n. 145146, con cui Invitalia ha comunicato alla Direzione Generale per la Vigilanza sugli Enti cooperativi, sulle società e sul sistema camerale del Ministero dello Sviluppo economico l'attestazione di aver realizzato, nel periodo 2016-2018, oltre l'80% del proprio fatturato attraverso lo svolgimento di compiti ad essa affidati dalle Amministrazioni dello Stato, quale condizione prevista dall'articolo 5, comma1, lettera b) e comma 7, del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- il riscontro alla sopra citata nota del 28 ottobre 2019, con cui la Direzione Generale per la Vigilanza sugli Enti cooperativi, sulle società e sul sistema camerale, tramite propria nota prot. n. 328196, del 19 novembre 2019, ha accertato che la percentuale di fatturato realizzata da Invitalia nel triennio 2016-2018 per lo svolgimento di compiti affidati dalle Amministrazioni centrali dello Stato, calcolata sul fatturato medio del triennio è pari al 99,57%, e può pertanto considerarsi soddisfatta la condizione normativa di cui al riportato art. 5, comma 7 del D.lgs. n. 50/2016;
- l’art. 192, comma 2 del Codice dei Contratti Pubblici, riguardo al regime speciale degli affidamenti diretti, dispone che l’Amministrazione ha l’obbligo di effettuare, in via preventiva, la valutazione sulla congruità economica dell’offerta dei soggetti in house;
- l’articolo 1, comma 3 della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 10 maggio 2018, stabilisce che gli atti di convenzione stipulati da Invitalia in qualità di soggetto in house devono conformarsi ai principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell’ambiente ed efficienza energetica e devono prevedere i contenuti minimi riportati nel medesimo comma 3;
- l'art. 1, comma 3, lett. o) della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 maggio 2018 prevede obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in base a quanto previsto dagli artt. 29 e 192, comma 3 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dall'art. 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190;
- l'articolo 10, comma 14-bis, del citato decreto-legge 31 agosto 2013 n. 101, prevede che Invitalia possa assumere le funzioni dirette di autorità di gestione e di soggetto responsabile per l'attuazione di programmi ed interventi speciali;
- il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 4 maggio 2018, recante "Individuazione degli atti di gestione, ordinaria e straordinaria, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. e delle sue controllate dirette e indirette, da sottoporre alla preventiva approvazione ministeriale", ha provveduto all'aggiornamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 18 settembre 2007, tenendo conto del mutato contesto di riferimento e delle modifiche normative intervenute, anche al fine di assicurare l'esercizio del controllo analogo congiunto da parte delle amministrazioni statali committenti;
- secondo la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 maggio 2018, recante "Aggiornamento dei contenuti minimi delle convenzioni con l'Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.", ed, in particolare, quanto disposto dall'art. 1, comma 3, lett. q), la DGSP si impegna a trasmettere annualmente alla competente struttura del Ministero dello Sviluppo economico un resoconto sullo stato di attuazione della presente Convenzione, con indicazione delle somme erogate e di quelle da erogare e delle ulteriori informazioni utili ai fini del monitoraggio sull'andamento delle attività di Invitalia;
- l'art. 1, comma 3, lett. o) della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 maggio 2018 prevede obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in base a quanto previsto dagli artt. 29 e 192, comma 3 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dall'art. 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190;
- l'art. 1, comma 3, lett. h) della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 maggio 2018 stabilisce che il corrispettivo delle prestazioni economiche svolte nell'ambito delle convenzioni, deve coprire tutti i costi diretti ed indiretti sostenuti da Invitalia per le attività previste dalla convenzione e la lett. J del medesimo art. 1, stabilisce che le convenzioni debbano prevedere il riconoscimento dei costi effettivamente sostenuti e pagati, comprensivi della quota di costi generali;
VISTO CHE
- con nota prot. 3610/79804 del 20 luglio 2020 , la DGSP ha richiesto all’Agenzia di presentare un’apposita proposta progettuale per la prestazione di servizi a supporto della gestione/attuazione dell’intervento agevolativo “Voucher per l’internazionalizzazione – Temporary Digital Export Manager”, nonché a fornire gli elementi necessari a consentire una preventiva valutazione sulla congruità economica dell’offerta, ai sensi dell’articolo 192, punto 2 del Nuovo Codice dei Contratti Pubblici (decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 aggiornato al “correttivo” decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56);
- con nota prot. 123923 del 7 agosto 2020 - INV-INV, Invitalia ha trasmesso alla DGSP la proposta di Piano pluriennale delle attività 2020-2023, completa degli elementi richiesti per la valutazione sulla congruità economica dell’offerta;
- con nota del 9 settembre 2020 il Direttore Generale per la Promozione del Sistema Paese, avuto riguardo all’oggetto e al valore delle prestazioni oggetto della presente Convenzione, ha comunicato ad Invitalia l’approvazione del Piano pluriennale delle attività e dei costi 2020- 2023;
- con nota prot. 29477 del 29 settembre 2020 il Segretario Generale del Ministero dello Sviluppo economico ha rilasciato il proprio nulla osta ai sensi del punto 4.2.2. della direttiva del Ministro dello sviluppo economico del 27 marzo 2007 e dell'articolo 1, comma 1, lettera
a) del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 4 maggio 2018;
- con nota del 9 novembre 2020, il Capo dell’Ufficio XIII della DGSP del Ministero ha chiesto a Invitalia di svolgere taluni approfondimenti sull’anzidetto Piano pluriennale delle attività e dei costi 2020-2023;
- con nota del 19 novembre 2020, Invitalia ha fatto pervenire al Ministero elementi integrativi ai fini della valutazione di congruità del predetto Piano pluriennale delle attività e dei costi 2020-2023;
- con nota prot. 0134220 del 30 novembre 2020, il Capo dell’Ufficio XIII della DGSP del Ministero ha attestato al Direttore Generale per la Promozione del Sistema Paese la congruità del Piano pluriennale delle attività e dei costi 2020-2023 summenzionato;
- ai sensi dell’articolo 68 del Regolamento UE n. 1303/2013, i costi indiretti possono essere determinati in misura forfettaria purché calcolati sulla base di un metodo giusto, equo e verificabile;
- la nota metodologica predisposta a cura del Responsabile per la rendicontazione di Invitalia chiarisce che il rapporto tra costi indiretti e ricavi per servizi di Invitalia, determinato sulla base del bilancio chiuso al 31 dicembre 2017, è pari al 26,67 per cento;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
Art. 1.
(Premesse e allegati)
1. Le premesse, i considerata e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.
Art. 2.
(Oggetto della convenzione)
1. La presente Convenzione regola i rapporti tra le Parti e le modalità di rendicontazione delle spese sostenute da Invitalia per dare attuazione alla misura “Voucher per l’internazionalizzazione – Temporary Export Manager (TEM) con competenze digitali” (di seguito: misura), con particolare riferimento ai seguenti ambiti di attività:
a) progettazione, predisposizione della strumentazione operativa di gestione della misura;
b) implementazione della piattaforma ICT;
c) supporto alla promozione della misura e monitoraggio avanzamento fisico e dei risultati;
d) predisposizione dell’elenco dei TEM con competenze digitali e delle società di TEM;
e) predisposizione dell’elenco dei soggetti assegnatari;
f) erogazione delle agevolazioni;
g) attività trasversali e servizi accessori alla gestione del voucher.
2. Le attività di cui al comma 1, così come dettagliate all’Allegato 1 - “Piano operativo e dei costi” della presente Convenzione, saranno svolte da Invitalia nel rispetto dei tempi previsti dalla normativa di riferimento.
Art. 3.
(Esecuzione delle attività)
1. Per l’esecuzione delle attività oggetto della presente Convenzione, Invitalia si avvale del proprio personale interno, nonché, laddove ne ricorra la necessità e nel rispetto delle normative vigenti, della collaborazione di società, organismi, collaboratori e consulenti esterni di comprovata esperienza e competenza.
2. Il “Piano operativo e dei costi”, di cui all’Allegato 1, esplicita, anche con riferimento a ciascun anno di durata della Convenzione, la ripartizione stimata dei costi per tipologia di spesa.
3. Invitalia opererà in stretta sinergia con la DGSP assicurando, laddove necessario, la presenza del proprio personale presso la suddetta Direzione.
4. L’Allegato 1 “Piano operativo e dei costi”, ove ritenuto necessario sulla base dell’andamento effettivo delle attività da svolgere e della conseguente rideterminazione dei servizi da erogare, nonché dei profili professionali e contrattuali da coinvolgere, può essere aggiornato al fine di ottimizzare la gestione della misura, fermi restando gli oneri complessivi e la durata della Convenzione. I suddetti eventuali aggiornamenti saranno esplicitati e motivati in sede di rendicontazione, non essendo necessario procedere ad una preventiva modifica del “Piano operativo e dei costi” allegato 1, alla presente Convenzione.
5. La DGSP si impegna a mettere a disposizione di Invitalia le informazioni e i documenti necessari alla realizzazione delle attività di competenza di Invitalia, che a sua volta si impegna ad assicurare il pieno ed efficace espletamento delle attività assegnatele, sulla base di quanto previsto dalla presente convenzione e dalla normativa.
6. Invitalia, operando nei limiti di quanto previsto dalla presente Convenzione e nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria vigente, assume la piena responsabilità sulle attività svolte e le procedure adottate per l’esecuzione dell’incarico assegnatole, ivi comprese quelle relative all’approvvigionamento di beni e servizi.
7. A decorrere dalla data di sottoscrizione della presente Convenzione, Invitalia trasmette alla DGSP una relazione mensile sull’attività svolta e, in particolare, sui contributi erogati alle imprese in conformità ai provvedimenti di concessione emanati dal Ministero, redatta sulla base di uno schema condiviso con la medesima DGSP.
8. Ai fini dell’accreditamento dei contributi alle mPI e alle reti assegnatarie, Invitalia verifica la documentazione presentata dai beneficiari della misura e, in caso di esito positivo, dà corso alla erogazione degli importi dovuti.
9. Invitalia si impegna ad operare nel perseguimento degli obiettivi della presente Convenzione nel pieno rispetto dei criteri di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell’ambiente ed efficienza energetica.
10. Le Parti si obbligano al rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 3, lett. o) della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 maggio 2018 che prevede obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in base a quanto previsto dagli artt. 29 e 192, comma 3 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dall'art. 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190.
Art. 4.
(Referenti della Convenzione)
1. La DGSP indica quale referente per le attività oggetto della presente Convenzione il Dr. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, Capo dell’Ufficio XIII della DGSP.
2. Invitalia indica quale referente per le attività oggetto della presente Convenzione il Dr. Xxxxx Xxxxx, responsabile dell’Area “Innovazione” della Business Unit “Incentivi e Innovazione” di Invitalia.
3. Eventuali avvicendamenti nella individuazione dei suddetti referenti saranno tempestivamente comunicati all’altra Parte e non comportano modifica della presente Convenzione.
Art. 5.
(Rimborso dei costi sostenuti da Invitalia)
1. Per lo svolgimento delle attività di cui all’articolo 2 della presente Convenzione, così come specificate in allegato, è riconosciuto a Invitalia, per l’intero periodo di efficacia della Convenzione, il rimborso dei costi sostenuti e documentati, entro il limite massimo del 4% (IVA inclusa) delle risorse stanziate sullo stato di previsione del Ministero per la misura “Voucher per l’internazionalizzazione – Temporary Export Manager con competenze digitali”, pari a complessivi 30 (trenta) milioni di euro.
2. L’IVA è calcolata in base all'aliquota vigente al momento dell'emissione di ciascuna fattura
ed è versata dal Ministero direttamente all’Erario dello Stato, ai sensi dell’art. 1, comma 629, lettera
b) della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (Legge di stabilità 2015).
3. Il rimborso dovuto a Invitalia è riconosciuto a titolo di integrale ristoro dei costi effettivi, sostenuti per le attività di cui al precedente articolo 2 ed è calcolato secondo quanto previsto nel “Disciplinare di rendicontazione”, riportato in allegato alla presente Convenzione.
Art. 6.
(Modalità di pagamento e rendicontazione)
1. Per il rimborso dei costi di cui all’articolo 5, Xxxxxxxxx presenta alla DGSP, a cadenza annuale e con riferimento alle attività svolte nell'anno precedente, la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e la documentazione a corredo delle stesse di seguito specificata. Tale documentazione sarà prodotta entro 120 giorni dalla scadenza del periodo oggetto di rendicontazione e redatta sulla base di quanto stabilito all’Allegato 2 - Disciplinare di rendicontazione.
2. Relativamente al personale impegnato nelle attività di gestione dell’intervento, in sede di rendicontazione annuale Invitalia dovrà produrre l’elenco nominativo delle risorse coinvolte, il loro livello di inquadramento e impegno temporale (ore dedicate alle attività oggetto della presente Convenzione), il costo imputato ai servizi erogati e l’indicazione di eventuali costi di missione. Le spese del personale, nonché dei collaboratori esterni, saranno rimborsate sulla base del costo effettivamente sostenuto da Xxxxxxxxx, comprensivo della retribuzione lorda, della retribuzione differita e degli oneri sociali.
3. Relativamente all'acquisizione di beni e servizi, Invitalia dovrà, in sede di rendicontazione, fornire l'elenco analitico dei titoli di spesa e i relativi importi, specificando le modalità di acquisizione dei suddetti beni e servizi.
4. Per quanto attiene i costi indiretti correlati allo svolgimento delle attività di cui alla presente Convenzione, gli stessi saranno in sede di rendicontazione valorizzati fino ad un massimo del 25% dei costi diretti (personale/collaboratori e acquisizione beni e servizi), con indicazione delle modalità di calcolo adottate per l’imputazione dei suddetti costi alle attività rendicontate.
5. Le somme riconosciute a Invitalia a titolo di rimborso dei costi vengono trasferite dal Ministero sul conto corrente rubricato “Voucher per l’Internazionalizzazione – Temporary Export Manager con competenze digitali”, aperto presso la Banca del Fucino con il seguente IBAN: IT 55A 03124 03208 0000 0023 1612. L’emissione dei mandati di pagamento avviene entro sessanta giorni dalla presentazione da parte di Invitalia della rendicontazione annuale di cui al comma 1, subordinatamente all’esito positivo delle verifiche svolte dalla DGSP sulla documentazione acquisita.
Art. 7.
(Erogazione dei contributi in favore delle mPI e delle reti di mPI)
1. All’erogazione dei contributi concedibili alle mPI e alle reti di mPI, di cui al decreto 18/8/2020, è destinata la somma complessiva di € 28.800.000,00, così ripartita:
- € 10.000.000,00 (diecimilioni\00), a valere sul capitolo 7959, piano gestionale 1, residui di lettera F, esercizio finanziario 2019;
- € 800.000,00 (ottocentomila\00), a valere sul capitolo 7959, piano gestionale 1, esercizio finanziario 2020;
- € 18.000.000,00 (diciottomilioni\00), a valere sul capitolo 7959, piano gestionale 2, esercizio finanziario 2020.
2. Ai fini dell’erogazione dei contributi, di cui al comma 1, il Ministero, successivamente alla registrazione della presente Convenzione da parte degli organi di controllo, nominerà un dipendente di Invitalia, quale funzionario delegato di contabilità ordinaria, ex articolo 44-ter, comma 8, della legge n. 196/2009 citata nelle premesse.
3. Il predetto stanziamento di € 28.800.000,00, verrà messo a disposizione del funzionario, di cui al comma 2, sulla base di un piano finanziario dei pagamenti predisposto dal medesimo funzionario e approvato dal Ministero. Per tali finalità le somme summenzionate verranno mantenute in bilancio, ai sensi dell’art. 34-bis della legge n. 196/2009 citata in premessa, ovvero riscritte con la legge di bilancio nella competenza degli esercizi successivi, ai sensi dell’art. 30, comma 2 della predetta legge n. 196/2009, in relazione a quanto previsto nel summenzionato piano finanziario dei pagamenti.
Art. 8.
(Durata della Convenzione, proroghe e modifiche)
4. La presente Convenzione ha durata fino al 31 dicembre 2023 ed entra in vigore a seguito della registrazione da parte degli organi di controllo.
5. Eventuali proroghe o modifiche della presente Convenzione sono concordate tra le Parti e formalizzate mediante atto aggiuntivo alla presente Convenzione.
Art. 9.
(Trattamento dei dati)
1. Le Parti si impegnano ad osservare la normativa a tutela dei dati personali, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 “Regolamento generale sulla protezione dei dati” (di seguito anche GDPR), al fine di trattare lecitamente i dati personali di terzi il cui utilizzo è necessario per l’esecuzione della presente Convenzione. Le Parti si impegnano, altresì, a compiere tutte le operazioni di trattamento di dati personali necessarie all’esecuzione della presente Convenzione, quali autonomi Titolari del trattamento, nel rispetto dei diritti alla riservatezza, alla libertà e ai diritti fondamentali dei terzi beneficiari ed in particolare si obbligano a:
- eseguire il trattamento dei dati secondo liceità, correttezza e trasparenza, ai sensi dell’articolo
5 del GDPR, rivestendo il ruolo di autonomi Titolari;
- custodire e controllare i dati, garantendone l’integrità e l’esattezza, adottando le misure tecniche ed organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, tenuto conto della tipologia dei dati trattati e delle modalità di trattamento;
- assicurare che i dati trattati siano pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
- conservare i dati in una forma che consenta l’identificazione dell’Interessato per un periodo non superiore a quello necessario all’esecuzione della presente Convenzione e dei connessi obblighi di legge;
- utilizzare i dati personali di cui siano venuti a conoscenza nel rispetto delle disposizioni di cui al GDPR e degli ulteriori provvedimenti applicabili in materia di protezione dei dati personali;
- utilizzare i dati esclusivamente per l’esecuzione della presente Convenzione nel rispetto dei principi di trasparenza e controllo previsti dalla normativa a tutela dei dati personali.
2. Le Parti dichiarano che i dati personali saranno trattati, nel rispetto della suddetta normativa, con sistemi cartacei e automatizzati. Le Parti dichiarano, altresì, che la raccolta dei dati personali, pur avendo natura facoltativa, è elemento indispensabile per l’esecuzione della presente Convenzione.
3. Le Parti si impegnano a non rivelare le informazioni acquisite, salvo specifico consenso degli interessati, o la ricorrenza di uno dei fondamenti di liceità del trattamento di cui all’articolo 6 del GDPR; l’eventuale comunicazione avverrà esclusivamente nell’ambito delle finalità del servizio reso. Le Parti si asterranno dal trasferire quei dati la cui comunicazione possa comportare una violazione del segreto aziendale e professionale o della riservatezza istituzionale e si danno reciprocamente atto che tutti i dati rivestono la natura di informazioni riservate fatta eccezione per quelli soggetti ad un regime di pubblica conoscibilità.
4. Le Parti si obbligano ad autorizzare al trattamento dei dati personali i propri dipendenti e collaboratori, che compiranno le suddette operazioni di trattamento per l’esecuzione della presente Convenzione, fornendo ai medesimi adeguate istruzioni.
5. I soggetti interessati al trattamento dei dati personali hanno la facoltà di esercitare i diritti di cui agli articoli 15 e seguenti del GDPR. Le Parti si obbligano a fornirsi reciprocamente le informazioni necessarie ad evadere le istanze avanzate da parte degli interessati, nonché a collaborare negli eventuali procedimenti che dovessero essere attivati innanzi alle Autorità competenti. Le Parti si obbligano a comunicarsi reciprocamente ogni violazione dei dati personali di cui siano venuti a conoscenza nello svolgimento della presente Convenzione.
6. Le Parti si danno reciprocamente atto, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del GDPR, che le informazioni raccolte per la finalità di eseguire la presente Convenzione, anche riferite ai propri dipendenti e collaboratori, saranno trattate con mezzi automatizzati o manuali e concernono dati comuni il cui mancato conferimento comporterebbe l’impossibilità di eseguire la presente scrittura. Le informazioni non saranno diffuse né trasferite all’estero. La comunicazione avrà luogo esclusivamente per l’esecuzione degli obblighi di legge nonché per finalità fiscali e contabili. Ognuna delle Parti informa l’altra che potrà esercitare i diritti di cui all’ articolo 15 e seguenti del GDPR tra cui quelli di cancellazione, di opposizione e di accesso, rivolgendosi direttamente presso le sedi delle Parti indicate nella presente Convenzione. Invitalia, infine, informa che ha provveduto a nominare il
Data Protection Officer (DPO), quale responsabile della protezione dei dati nell’ambito della propria struttura, il quale potrà essere contattato per ogni questione inerente al trattamento dei dati personali. I dati di contatto del DPO sono disponibili sul sito di Invitalia.
Art. 10.
(Riservatezza)
1. Resta tra le Parti espressamente convenuto che tutte le informazioni, concetti, idee, procedimenti, metodi e/o dati tecnici di cui il personale utilizzato da Xxxxxxxxx viene a conoscenza nello svolgimento delle attività disciplinate dalla presente Convenzione, devono essere considerati riservati e coperti da segreto.
2. In tal senso, Invitalia si obbliga ad adottare, con i propri dipendenti e con i soggetti terzi eventualmente coinvolti nell’esecuzione delle attività, tutte le cautele necessarie a tutelare la riservatezza di tali informazioni e/o documentazione.
3. La divulgazione della documentazione e delle informazioni derivanti dalla presente convenzione potrà essere effettuata solo con l’accordo di tutte le Parti.
Art. 11.
(Assenza di conferimento di incarichi o di contratti di lavoro a ex dipendenti del Ministero)
1. Invitalia, in conformità alle disposizioni previste all’articolo 53, comma 16 ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come integrato dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, a decorrere dall’entrata in vigore della citata norma dichiara di non aver affidato incarichi o lavori retribuiti e si obbliga a non affidarne, anche a seguito della sottoscrizione della presente Convenzione, in forma autonoma o subordinata, a ex dipendenti del Ministero che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dello stesso Ministero e non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività svolta nell’ambito del suddetto rapporto.
2. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal precedente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti ed accertati ad essi riferiti.
Art. 12.
(Interruzione)
1. Nei casi di interruzione delle attività per cause non imputabili a Invitalia, la DGSP, effettuate le opportune valutazioni, erogherà il corrispettivo spettante, commisurato ai costi sostenuti e agli impegni già assunti formalmente.
Art. 13.
(Diritto di recesso)
1. La DGSP può recedere in qualunque momento dagli impegni assunti con la presente Convenzione nei confronti di Invitalia qualora, nel corso dello svolgimento delle attività, intervengano fatti e provvedimenti che modifichino la situazione esistente all'atto della stipula della medesima Convenzione e ne rendano impossibile la sua conduzione a termine. In tale ipotesi, saranno riconosciuti a Invitalia i costi sostenuti alla data di comunicazione scritta del recesso, nonché quelli che, anche se relativi ad attività non ancora materialmente effettuate, risultino già oggetto di impegni formalmente assunti con atti giuridicamente vincolanti.
Art. 14.
(Controversie)
1. Per ogni controversia insorgente dalla presente Convenzione è competente in via esclusiva, per reciproco accordo delle Parti, il Foro di Roma.
Art. 15.
(Rinvio a norme)
1. Per tutto quanto non previsto nella presente Convenzione, si rinvia a quanto richiamato nelle premesse ed alla normativa vigente.
2. Il presente atto è sottoscritto con firma digitale, secondo quanto previsto dall’articolo 15, comma 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Documento sottoscritto con firma digitale dall’Amb. Xxxxxxx Xxxxxxxx (Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale – Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese), ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.
Documento sottoscritto con firma digitale dal responsabile della Funzione "Incentivi e Innovazione”, Xxxx. Xxxxxxx Xxxxx (Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.a.), ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.
Allegati:
. 1) Piano operativo e dei costi
. 2) Disciplinare di rendicontazione
ALLEGATO 1) - PIANO OPERATIVO E DEI COSTI 2021 – 2023
PIANO OPERATIVO – RISORSE A VALERE SULLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO
Il presente documento riporta la pianificazione delle attività e dei costi, nonché la descrizione dettagliata dei servizi erogati da Invitalia per affiancare il Ministero nella progettazione dell’impianto normativo-procedurale dell’intervento “Voucher per l’internazionalizzazione – Temporary Export Manager (di seguito: TEM) con competenze digitali”, istituito dal decreto 18/8/2020, nonché per assicurare la tempestiva e regolare attuazione della misura, dotata complessivamente di 50 milioni di euro, di cui 30 milioni di euro a valere sullo stato di previsione del Ministero.
Le attività di competenza di Invitalia verranno svolte attraverso la costituzione di un gruppo di lavoro formato da istruttori e revisori esperti nella gestione degli iter amministrativo-procedurali di valutazione delle istanze di agevolazione e delle richieste di erogazione, da personale addetto ad assicurare l’accreditamento degli importi dovuti ai beneficiari dell’intervento, nonché dagli esperti informatici impegnati nella implementazione e manutenzione evolutiva della piattaforma ICT dedicata all’intervento e dalle risorse in grado di presidiare le attività accessorie all’attuazione della misura.
Nell’attività di gestione della misura, Invitalia opererà in stretto coordinamento con la DGSP.
Le Parti si danno atto che il Piano operativo potrà essere oggetto di modifiche e integrazioni al fine di ottimizzare la gestione della misura.
Le attività di gestione di Invitalia copriranno i seguenti ambiti di attività:
a) strutturazione dei meccanismi operativi di attuazione dell’intervento e organizzazione delle risorse impegnate nella gestione dello stesso;
b) definizione della cornice normativo-procedurale di riferimento, anche per quanto attiene alla predisposizione dei provvedimenti attuativi della strumentazione tecnico operativa relativa alla messa a punto dell’elenco fornitori di servizi di Voucher per l’internazionalizzazione – Temporary Export Manager (TEM) con competenze digitali e istruttoria delle istanze della assegnazione/erogazione del voucher;
c) implementazione e manutenzione evolutiva della piattaforma ICT per la gestione informatizzata della misura;
d) promozione della misura presso gli stakeholder e organizzazione/gestione delle relazioni con gli stessi;
e) messa a punto degli standard/format di gestione del processo operativo della misura
agevolativa e della documentazione necessaria all’attuazione della stessa;
f) gestione automatizzata con supporto on desk per le anomalie delle candidature dei TEM con competenze digitali e delle società di TEM e predisposizione del relativo elenco;
g) gestione automatizzata con supporto on desk per le anomalie delle istanze di accesso all’agevolazione e predisposizione del relativo elenco dei soggetti assegnatari, riportante l’importo e la tipologia;
h) istruttoria delle richieste di erogazione, in stretto raccordo con la DGSP;
i) predisposizione dei mandati di pagamento secondari ed accreditamento delle agevolazioni;
j) attività di informazione ed assistenza alle mPI, sia di tipo amministrativo che tecnico- informatico, attraverso canali dedicati di help desk (posta elettronica, numero di telefono dedicato, etc.);
k) monitoraggio attuativo e finanziario, finalizzato a tenere sotto controllo l’avanzamento procedurale della misura e gli importi erogati;
l) implementazione e aggiornamento continuo della sezione “Voucher per l’internazionalizzazione – Temporary Export Manager con competenze digitali” del sito xxx.xxxxxx.xx.
Le attività di seguito dettagliate – progettazione, predisposizione della strumentazione operativa di gestione della misura, implementazione della piattaforma ICT, supporto alla promozione della misura e monitoraggio avanzamento fisico e dei risultati, predisposizione dell’elenco dei TEM e delle società di TEM, predisposizione dell’elenco dei soggetti assegnatari, erogazione delle agevolazioni, attività trasversali e servizi accessori alla gestione del contributo - verranno svolte da Invitalia dalla data di efficacia della convenzione fino al 31 dicembre 2023.
1. Progettazione, predisposizione della strumentazione operativa di gestione della misura
1.1. progettazione dell’impianto normativo-procedurale della misura, con particolare riferimento alle attività di supporto alla predisposizione del provvedimento recante le modalità e i termini di presentazione delle domande di accesso al contributo, nonché delle richieste di erogazione delle agevolazioni;
1.2. messa a punto degli standard/format di gestione del processo operativo della misura e della documentazione amministrativa necessaria all’attuazione della stessa (comunicazione dei motivi ostativi, provvedimenti di diniego, comunicazioni di presa d’atto di rinuncia, comunicazioni di decadenza, di annullamento/rideterminazione/revoca, etc.);
1.3. definizione della cornice gestionale della misura, con particolare riferimento alla progettazione della strumentazione tecnico-operativa di valutazione delle richieste di iscrizione all’elenco di TEM e delle società di TEM, di istruttoria delle domande di accesso al contributo, della conformità dei contratti di servizio rispetto ai contenuti degli stessi previsti dalla normativa, nonché delle richieste di erogazione delle agevolazioni;
1.4. guide per gli utenti e manuali operativi per indirizzare/proceduralizzare/omogeneizzare le modalità di attuazione della misura adottate dal gruppo di lavoro.
2. Implementazione della piattaforma ICT
2.1. implementazione e manutenzione evolutiva della piattaforma ICT di front-office della misura:
2.1.1. progettazione e sviluppo di interfacce web per l’acquisizione delle istanze di accesso al contributo;
2.1.2. progettazione e sviluppo di interfacce web per l’acquisizione delle richieste di erogazione delle agevolazioni, corredati dai contratti di servizio stipulati tra le mPI e i TEM e la documentazione prevista da decreto, trasmessi alla DGSP;
2.2. implementazione della piattaforma ICT di back-office della misura:
2.2.1. progettazione e sviluppo di applicativi informatici di supporto all’istruttoria delle istanze di accesso al contributo;
2.2.2. progettazione e sviluppo di interfacce web e di funzionalità informatiche a supporto dell’istruttoria delle richieste di erogazione del contributo corredate della documentazione prevista dal decreto 18/8/2020.
3. Supporto alla promozione della misura e monitoraggio avanzamento fisico e dei risultati
3.1. collaborazione/servizi accessori allo svolgimento delle attività di promozione della misura presso gli stakeholder (istituzionali ed economici);
3.2. redazione di schede sintetiche sullo strumento agevolativo ad uso informativo/promozionale;
3.3. predisposizione di materiale informativo ad uso divulgativo e promozionale;
3.4. elaborazione di reportistica di avanzamento fisico e finanziario della misura;
3.5. monitoraggio dei risultati relativi all’attuazione della misura.
4. Predisposizione dell’elenco dei TEM con competenze digitali e delle società di TEM
4.1. gestione dell’iter di presentazione delle domande di iscrizione nell’apposito elenco del Ministero da parte dei TEM con competenze digitali/società di TEM abilitati allo svolgimento degli incarichi manageriali oggetto di agevolazione;
4.2. formazione e pubblicazione dell’elenco del Ministero.
5. Predisposizione dell’elenco dei soggetti assegnatari
5.1. gestione della piattaforma ICT in relazione alla fase di accoglimento delle domande di accesso al contributo, con relativo controllo in merito all’ordine di arrivo delle istanze pervenute e al rispetto delle riserve finanziarie disponibili;
5.2. gestione delle istanze di accesso, finalizzata alla verifica dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla normativa di riferimento (che potrà essere effettuata anche attraverso controlli ex post rispetto alla pubblicazione dell’elenco dei soggetti assegnatari del voucher) e della completezza e correttezza della documentazione acquisita;
5.3. redazione ed invio di eventuali comunicazioni di preavviso di rigetto della domanda;
5.4. gestione delle eventuali controdeduzioni ricevute dai soggetti beneficiari;
5.5. redazione ed invio delle eventuali comunicazioni di rigetto definitivo;
5.6. predisposizione delle relazioni istruttorie relative ad ogni singola istanza di assegnazione del contributo;
5.7. generazione del codice unico di progetto (CUP);
5.8. adempimenti relativi al Registro Nazionale degli Aiuti;
5.9. predisposizione dell’elenco dei soggetti assegnatari.
6. Erogazione delle agevolazioni
6.1. gestione della fase di accoglimento delle richieste di erogazione del contributo;
6.2. istruttoria delle richieste di erogazione, finalizzata alla verifica della completezza e correttezza della documentazione ricevuta e dell’ammissibilità delle spese esposte;
6.3. istruttoria finalizzata alla verifica della conformità dei contratti di servizio ai contenuti previsti dalla normativa di riferimento;
6.4. gestione delle eventuali controdeduzioni ricevute dalle imprese;
6.5. verifica della regolarità contributiva delle imprese, ivi compreso l’accertamento richiesto presso gli enti contributivi nei casi di erogazione in compensazione, in conformità alla normativa vigente;
6.6. redazione ed invio di eventuali comunicazioni di integrazione documentale, di decadenza ovvero di prese d’atto di rinunce;
6.7. redazione ed invio di eventuali comunicazioni di preavvisi di revoca e di revoca definitiva delle agevolazioni;
6.8. predisposizione delle note tecniche relative ad ogni singola richiesta di erogazione pervenuta;
6.9. predisposizione dei mandati di pagamento e relativa liquidazione degli importi spettanti alle imprese beneficiarie;
6.10. monitoraggio dei pagamenti effettuati e predisposizione dei relativi report sull’avanzamento finanziario dell’intervento.
7. Attività trasversali e servizi accessori alla gestione del voucher
7.1. implementazione e aggiornamento della sezione “Voucher per l’internazionalizzazione – Temporary Export Manager con competenze digitali” del sito xxx.xxxxxx.xx, anche attraverso l’elaborazione e pubblicazione di news, FAQ, schede informative sulla misura, etc.;
7.2. help-desk informativo, sia di tipo amministrativo-procedurale che tecnico-informatico, ai TEM e alle mPI attraverso canali dedicati (posta elettronica, numero di telefono dedicato, etc.);
7.3. gestione dell’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dedicato alla misura;
7.4. implementazione e gestione di sistemi e meccanismi operativi di pianificazione delle attività da svolgere, di allocazione delle risorse umane coinvolte, di monitoraggio, controllo e rendicontazione dell’avanzamento fisico e finanziario della commessa.
PIANO DEI COSTI – RISORSE A VALERE SULLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO
Nelle successive tabelle si propone una sintesi del piano dei costi relativo al periodo intercorrente dal momento della efficacia al 31 dicembre 2023, che presuppone il coinvolgimento dei differenti profili professionali Invitalia, inquadrati come risorse interne (tempo determinato/indeterminato).
Eventuali minori spese rispetto alle previsioni relative alla voce “B – Acquisto di beni e servizi” potranno essere compensate, nel rispetto del rimborso massimo previsto, attraverso la valorizzazione di un maggior numero delle giornate uomo, rispetto a quelle stimate, di cui alla voce “A – Personale (attuazione + IT)”.
Le variazioni nella valorizzazione del costo del personale impegnato nella gestione della misura, così come quelle relative all’acquisto di beni e servizi o alla ripartizione per tipologia di attività di cui alle successive tabelle, saranno esplicitate e motivate in sede di rendicontazione, non essendo necessario procedere ad una preventiva modifica del presente piano operativo e dei costi.
Tabella 1. Voucher per l'internazionalizzazione — Temporary Export Manager con competenze digitali – Stima dei costi per la Convenzione
Dalla data di efficacia della Convenzione al 31 dicembre 2023 | |
Voci di costo | Costo |
A - Personale | 714.885,25 € |
B - Acquisto beni e servizi | 72.000,00 € |
TOTALE A + B | 786.885,25 € |
C - Spese generali | 196.721,31 € |
TOTALE A + B + C | 983.606,56 € |
IVA 22% | 216.393,44 € |
TOTALE IVA INCLUSA | 1.200.000,00 € |
Tabella 2. Voci di costo 2021
Voci di costo | 2021 |
A - Personale | 243.004,32 € |
B - Acquisto beni e servizi | 36.000,00 € |
TOTALE A + B | 279.004,32 € |
C - Spese generali | 69.751,08 € |
TOTALE A + B + C | 348.755,40 € |
IVA 22% | 76.726,19 € |
TOTALE IVA INCLUSA | 425.481,59 € |
Tabella 3. Voci di costo 2022
Voci di costo | 2022 |
A - Personale | 243.004,32 € |
B - Acquisto beni e servizi | 18.000,00 € |
TOTALE A + B | 261.004,32 € |
C - Spese generali | 65.251,08 € |
TOTALE A + B + C | 326.255,40 € |
IVA 22% | 71.776,19 € |
TOTALE IVA INCLUSA | 398.031,59 € |
Tabella 4. Voci di costo 2023
Voci di costo | 2023 |
A - Personale | 228.876,61 € |
B - Acquisto beni e servizi | 18.000,00 € |
TOTALE A + B | 246.876,61 € |
C - Spese generali | 61.719,15 € |
TOTALE A + B + C | 308.595,76 € |
IVA 22% | 67.891,07 € |
TOTALE IVA INCLUSA | 376.486,82 € |
Il Piano operativo e dei costi, ove ritenuto necessario sulla base dell’andamento effettivo delle attività da svolgere e della conseguente rideterminazione dei servizi da erogare nonché dei profili professionali e contrattuali da coinvolgere, può essere aggiornato al fine di ottimizzare la gestione delle attività, fermo restando gli oneri complessivi e la durata. I suddetti aggiornamenti saranno esplicitati e motivati in sede di rendicontazione, non essendo necessario procedere ad una preventiva modifica del Piano operativo e dei costi.
Allegato 2
DISCIPLINARE DI RENDICONTAZIONE
1. Premessa
Il presente documento individua i criteri di rendicontazione dei costi sostenuti da Invitalia (di seguito Agenzia) in relazione alla Convenzione tra il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale - DGSP e l'Agenzia in ordine alle attività di supporto nella progettazione e gestione dell’intervento agevolativo “Voucher per l’internazionalizzazione – Temporary Export Manager con competenze digitali” di cui al Decreto del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale 18 agosto 2020.
Di seguito si definiscono le regole in tema di rendicontazione dei costi per l’attuazione degli interventi nonché le modalità e i termini per il ristoro dei costi effettivi sostenuti dall’Agenzia.
2. Categorie di costi
La rendicontazione riguarderà le seguenti categorie di costi afferenti alle attività affidate all’Agenzia in qualità di soggetto attuatore:
A) Costi diretti, sono i costi direttamente connessi all’operazione, ovvero quelli che possono essere imputati in maniera adeguatamente documentata ad una parte definita di cui si componga l’operazione finanziata, direttamente ovvero attraverso l’applicazione di determinati “criteri di imputazione”;
B) Costi indiretti, rappresentano un ribaltamento delle spese generali, non direttamente riconducibile alle attività previste dalla presente Convenzione, tuttavia necessariamente sostenuti dall’Agenzia per il funzionamento della propria struttura.
3. Modalità di rendicontazione
L’Agenzia si impegna a presentare i rendiconti delle attività realizzate nell’anno entro 120 giorni dalla data di scadenza del periodo di riferimento.
Il regime di rendicontazione per i costi diretti segue il criterio del costo effettivo.
Mentre per i costi indiretti la metodologia utilizzata per la rendicontazione sarà quella forfettaria ad un tasso del 25% così come disposto dall’art. 68, co. 1 lett a) del regolamento UE n. 1303/2013. Nel seguito vengono specificate le modalità di rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione delle attività previste dalla Convenzione Quadro, riferite alle due tipologie di costo di cui al punto 2 del presente disciplinare.
3.1 Costi diretti
Sono i costi direttamente legati all’operazione e adeguatamente documentati attraverso l’applicazione di determinati “criteri di imputazione”, effettivamente pagati a fronte di fatture o di altri documenti contabili da produrre in sede di rendicontazione del relativo importo.
I costi diretti si suddividono in:
A) personale;
B) collaboratori;
C) missioni;
D) acquisizione di beni e servizi.
A) Personale
In questa voce saranno inseriti i costi relativi al personale impiegato sul Progetto oggetto della convenzione. Tali costi possono riguardare:
- Il lavoro dei dipendenti impiegati sulla base delle risultanze della procedura di imputazione delle ore lavorate ai progetti (cd time-sheet);
- le collaborazioni esterne sulla base della documentazione relativa (contratto e/o conferimento di incarico, fattura, nota e/o cedolino-paga).
Il calcolo del costo rendicontabile del personale dipendente sarà effettuato in rapporto alle ore di impiego nel progetto (vale a dire nelle attività oggetto della convenzione), considerando il salario lordo del dipendente, entro i limiti contrattuali di riferimento (Contratto a progetto, CCNL, eventuali accordi aziendali più favorevoli) e gli altri eventuali compensi lordi, comprensivo dei contributi a carico del lavoratore e del datore di lavoro.
Più in dettaglio, i costi del personale interno (tempo determinato e indeterminato) sono comprensivi di tutti gli oneri diretti e indiretti a carico sia del lavoratore sia del datore di lavoro:
- costi diretti, ovvero gli elementi che caratterizzano il rapporto di lavoro in maniera stabile e ricorrente (es. lo stipendio-base ed eventuali integrazioni più favorevoli, eventuale contingenza, scatti di anzianità);
- costi indiretti, ovvero, assenze per malattia, ferie, riposi aggiuntivi per festività soppresse, festività infrasettimanali, riposi aggiuntivi per riduzione di orario di lavoro, tredicesima e quattordicesima (ove previste dal CCNL), premi di produzione (se contrattualmente previsti e chiaramente calcolabili).
Il costo ammissibile è determinato in base alle ore effettivamente prestate per l’attività, e deve essere calcolato su base mensile (corrispondente alla busta paga).
Costo orario effettivo:
Rml+differte+polizze+ferie spettanti+cassa di prev.+premi di produzione+oneri+TFR+irap - valore ferie e assenza c/dip Ore ordinarie + assenze c/Inps + assenze c/azienda
Per la determinazione delle ore effettivamente lavorate per il progetto viene compilato un time- sheet mensile con dettaglio giornaliero dal quale risultano le ore complessivamente lavorate dal dipendente sul progetto mentre tutte le altre ore non caricate su progetto sono, giornalmente, riepilogate in un’unica voce “altra commessa”.
B) Collaboratori
Questa voce comprende i costi di personale derivanti da rapporti assimilabili al contratto di lavoro dipendente. Si tratta di rapporti nei quali il soggetto, pur non essendo legato da un vincolo di subordinazione con il committente, svolge attività lavorative specifiche sul progetto.
Sono ammissibili sia il compenso erogato, sia i tributi e gli oneri che vi sono connessi, ferma restando l'applicazione della normativa in materia. L’Agenzia deve presentare, su richiesta, tutti i documenti e/o risultati attinenti all'erogazione e allo scopo del servizio esterno.
C) Missioni
La categoria Trasferte comprende le spese sostenute per l’effettuazione di missioni e viaggi del personale strettamente attinenti al progetto ed effettivamente liquidate.
In riferimento alle spese di viaggio e di soggiorno i criteri applicabili sono stabiliti dal regolamento in vigore all’interno dell’Agenzia.
D) Acquisizione di beni e servizi
Il regime di rendicontazione relativo all’acquisizione di beni e servizi segue il criterio del costo effettivo sostenuto, giustificato da fattura/ricevuta.
Per “acquisizione di beni e servizi” si intendono le spese sostenute, a titolo esemplificativo, in relazione a:
• servizi specifici e consulenze specialistiche funzionali alla realizzazione delle attività previste nel progetto;
• interventi di formazione specifica necessari per il conseguimento di obiettivi del progetto;
• azioni di comunicazione e promozione;
• costruzione o acquisizione di programmi SW e strumenti di aggiornamento specialistici;
• noleggio o leasing di attrezzature specialistiche;
• altre spese funzionali alla realizzazione delle attività previste nella Convenzione.
Per i costi relativi alle suddette voci l’Agenzia dovrà fornire un rendiconto analitico contenente:
• elenco delle spese sostenute;
• riferimento agli estremi dell’incarico e della documentazione contabile giustificativa della spesa;
• riferimento ai pagamenti effettuati.
3.2 Costi indiretti
Sono considerati indiretti, invece, i costi che non sono o non possono essere collegati direttamente al progetto ma per loro natura funzionali alla realizzazione delle attività.
Per tali costi il sistema di imputazione verrà effettuato attraverso il metodo forfettario applicando un tasso del 25%. Tale tasso forfettario rispetta i principi generali dettati dalla stessa nota EGESIF_14-0017 ossia il principio della ragionevolezza, quello dell’equità e quello della verificabilità della metodologia di calcolo effettuata.
La formula per il calcolo dei costi indiretti è la seguente:
(costi del personale, dei collaboratori e delle missioni + spese per acquisizione di beni e servizi) x P considerando P=25%.
3.3 Costo complessivo rendicontabile
In relazione a quanto precedentemente esposto, il costo complessivo rendicontabile sarà così ottenuto:
Costo rendicontabile = Costi diretti + Costi indiretti
XXXXX XXXXX
2020.12.02 09:48:03
CN=XXXXX XXXXXXX C=IT
O=INVITALIA SPA 2.5.4.97=VATIT-056787210
RSA/2048 bits
Documento firmato da: XXXX XXXXXXXX 02.12.2020 12:03:24 UTC
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