RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI BELARUS SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE
Legge 7 Aprile 1997, N. 113
RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI BELARUS SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE
DEGLI INVESTIMENTI, CON PROTOCOLLO, FATTO A MINSK IL 25 LUGLIO 1995.
G.U. 02.05.1997 N. 100 SUPPL.ORD.
TESTO FORMATO DA COMPLESSIVI ARTICOLI: 3
IL PRESENTE TESTO ENTRA IN VIGORE SECONDO QUANTO DISPONE L'ART.: 3 FONTE COMPLESSA COSI COMPOSTA:
ACCORDO (A) PROTOCOLLO (B) AGREEMENT NM (C) PROTOCOL NM (D)
MATERIA: TRATTATI , CONVENZIONI , ATTI INTERNAZIONALI
PREAMBOLO
LA CAMERA DEI DEPUTATI ED IL SENATO DELLA REPUBBLICA HANNO APPROVATO; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
LA SEGUENTE LEGGE:
ART. 1.
1. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA E' AUTORIZZATO A RATIFICARE L'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI BELARUS SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI, CON PROTOCOLLO, FATTO A MINSK IL 25 LUGLIO 1995.
ART. 2.
1. PIENA ED INTERA ESECUZIONE E' DATA ALL'ACCORDO DI CUI ALL'ARTICOLO 1 A DECORRERE DALLA DATA DELLA SUA ENTRATA IN VIGORE IN CONFORMITA' A QUANTO DISPOSTO DALL'ARTICOLO 13 DELLO STESSO ACCORDO.
ART. 3.
1. LA PRESENTE LEGGE ENTRA IN VIGORE IL GIORNO SUCCESSIVO A QUELLO DELLA SUA PUBBLICAZIONE NELLA GAZZETTA UFFICIALE.
LA PRESENTE LEGGE, MUNITA DEL SIGILLO DELLO STATO, XXXX' INSERITA NELLA RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI DELLA REPUBBLICA ITALIANA. E' FATTO OBBLIGO A CHIUNQUE SPETTI DI OSSERVARLA E DI FARLA OSSERVARE COME LEGGE DELLO STATO.
FINALE
DATA A ROMA, ADDI' 7 APRILE 1997 SCALFARO
XXXXX, PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI XXXX, MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
VISTO, IL GUARDASIGILLI: FLICK
LAVORI PREPARATORI
CAMERA DEI DEPUTATI (ATTO N. 2219): PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI (XXXX) IL 13 SETTEMBRE 1996. ASSEGNATO ALLA III COMMISSIONE (AFFARI ESTERI), IN SEDE
REFERENTE, IL 10 OTTOBRE 1996, CON PARERI DELLE COMMISSIONI I, II, V, VI E X. ESAMINATO DALLA III COMMISSIONE IL 4 E 11 DICEMBRE 1996. ESAMINATO IN AULA IL 13 GENNAIO 1997 E APPROVATO IL 15 GENNAIO 1997. SENATO DELLA REPUBBLICA (ATTO N. 1955): ASSEGNATO ALLA 3A COMMISSIONE (AFFARI ESTERI), IN SEDE REFERENTE, IL 28 GENNAIO 1997, CON PARERI DELLE COMMISSIONI 1A, 2A, 5A, 6A, 10A E DELLA GIUNTA PER GLI AFFARI DELLE COMUNITA' EUROPEE. ESAMINATO DALLA 3A COMMISSIONE IL 18 E 25 MARZO 1997. RELAZIONE SCRITTA ANNUNCIATA IL 27 MARZO 1997 (ATTO N. 1955/A - RELATORE SEN. PIANETTA). ESAMINATO IN AULA E APPROVATO IL 2 APRILE 1997.
TITOLO A
ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI BELARUS SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI TESTO FORMATO DA COMPLESSIVI ARTICOLI: 14
IL PRESENTE TESTO ENTRA IN VIGORE SECONDO QUANTO DISPONE L'ART.: 13
PREAMBOLO A
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI BELARUS, QUI DI SEGUITO DENOMINATI PARTI CONTRAENTI, DESIDERANDO CREARE CONDIZIONI FAVOREVOLI PER UNA MAGGIORE COOPERAZIONE ECONOMICA FRA I DUE PAESI, ED IN PARTICOLARE PER GLI INVESTIMENTI DI CAPITALE EFFETTUATI DA INVESTITORI DI UNA PARTE CONTRAENTE NEL TERRITORIO DELL'ALTRA PARTE CONTRAENTE E,RICONOSCENDO CHE LA PROMOZIONE E LA RECIPROCA PROTEZIONE DI TALI INVESTIMENTI, FONDATE SU ACCORDI INTERNAZIONALI, CONTRIBUIRANNO A STIMOLARE INIZIATIVE IMPRENDITORIALI ATTE A FAVORIRE LA PROSPERITA' DI ENTRAMBI I PAESI, HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
ARTICOLO 1 DEFINIZIONI
AI FINI DEL PRESENTE ACCORDO:
1. PER "INVESTIMENTO" SI INTENDE OGNI BENE INVESTITO, PRIMA O DOPO L'ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE ACCORDO, DA PERSONE FISICHE O GIURIDICHE DI UNA PARTE CONTRAENTE NEL TERRITORIO DELL'ALTRA PARTE CONTRAENTE, IN CONFORMITA' ALLE LEGGI ED AI REGOLAMENTI DI QUEST'ULTIMA, INDIPENDENTEMENTE DALLA FORMA GIURIDICA PRESCELTA E DALL'ORDINAMENTO GIURIDICO DI RIFERIMENTO. SENZA PREGIUDICARE IL CONTESTO GENERALE, IL TERMINE "INVESTIMENTO" COMPRENDERA' IN PARTICOLARE, MA NON ESCLUSIVAMENTE:
A) BENI MOBILI ED IMMOBILI, NONCHE' OGNI ALTRO DIRITTO DI PROPRIETA' IN REM, COMPRESI, PER QUANTO IMPIEGABILI PER INVESTIMENTO, I DIRITTI REALI DI GARANZIA SU PROPRIETA' DI TERZI;
B) TITOLI AZIONARI ED OBBLIGAZIONARI, QUOTE DI PARTECIPAZIONE ED OGNI ALTRO TITOLO DI CREDITO, NONCHE' TITOLI DI STATO E TITOLI PUBBLICI IN GENERE;
C) CREDITI FINANZIARI O QUALSIASI ALTRO DIRITTO PER IL SERVIZIO, AVENTI UN VALORE ECONOMICO RELATIVI AD INVESTIMENTI, NONCHE' REDDITI REINVESTITI ED UTILI DA CAPITALI;
D) DIRITTI D'AUTORE, MARCHI COMMERCIALI, BREVETTI, DESIGNS INDUSTRIALI ED ALTRI DIRITTI DI PROPRIETA' INTELLETTUALE ED INDUSTRIALE, KNOW-HOW, SEGRETI COMMERCIALI, DITTA ED AVVIAMENTO;
E) OGNI DIRITTO DI NATURA ECONOMICA DERIVANTE DA LEGGE O DA CONTRATTO, NONCHE' OGNI LICENZA E CONCESSIONE RILASCIATA IN CONFORMITA' ALLE DISPOSIZIONI VIGENTI PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITA' ECONOMICHE, COMPRESE QUELLE DI PROSPEZIONE, COLTIVAZIONE, ESTRAZIONE E SFRUTTAMENTO DI RISORSE NATURALI;
F) OGNI INCREMENTO DI VALORE DELL'INVESTIMENTO ORIGINARIO. QUALSIASI MODIFICA DELLA FORMA DELL'INVESTIMENTO NON IMPLICA UN CAMBIAMENTO DELLA SUA SOSTANZA.
2. PER "INVESTITORE", SI INTENDE QUALSIASI PERSONA FISICA O GIURIDICA DI UNA PARTE CONTRAENTE CHE EFFETTUI INVESTIMENTI NEL TERRITORIO DELL'ALTRA PARTE CONTRAENTE, NONCHE' LE CONSOCIATE AVENTI I LORO UFFICI NEL TERRITORIO DI UNA DELLE DUE PARTI CONTRAENTI.
3. PER "PERSONA FISICA", SI INTENDE, CON RIFERIMENTO A CIASCUNA DELLE DUE PARTI CONTRAENTI, QUALSIASI PERSONA FISICA CHE ABBIA PER LEGGE LA CITTADINANZA DI QUELLO STATO IN CONFORMITA' CON LE SUE LEGGI. 4. PER "PERSONA GIURIDICA" SI INTENDE, CON RIFERIMENTO A CIASCUNA DELLE DUE PARTI CONTRAENTI, QUALSIASI ENTITA' COSTITUITA O DEBITAMENTE STRUTTURATA IN CONFORMITA' ALLE LEGGI DI UNA DELLE PARTI CONTRAENTI E
DA QUESTA RICONOSCIUTA QUALE PERSONA GIURIDICA, AVENTE LA SEDE PRINCIPALE NEL TERRITORIO DI UNA DELLE DUE PARTI CONTRAENTI, QUALI ISTITUTI PUBBLICI SOCIETA' DI PERSONE O DI CAPITALI, FONDAZIONI E ASSOCIAZIONI INDIPENDENTEMENTE DAL FATTO CHE LA RESPONSABILITA' SIA LIMITATA O MENO.
5. PER "REDDITI" SI INTENDONO LE SOMME RICAVATE DA UN INVESTIMENTO, COMPRESI, MA NON ESCLUSIVAMENTE, PROFITTI O INTERESSI, UTILI DA CAPITALE, DIVIDENDI, ROYALTIES O COMPENSI E SPETTANZE DIVERSE, INDIPENDENTEMENTE DAL FATTO CHE SIANO IN DENARO O IN NATURA.
6. PER "TERRITORIO" SI INTENDE, OLTRE ALLE SUPERFICI COMPRESE ENTRO I CONFINI TERRESTRI, ANCHE LE "ZONE MARITTIME". QUESTE ULTIME COMPRENDONO ALTRESI' LE ZONE MARINE E SOTTOMARINE SULLE QUALI LE PARTI CONTRAENTI ESERCITANO LA LORO SOVRANITA', O ESERCITANO, SECONDO IL DIRITTO INTERNAZIONALE, DIRITTI DI SOVRANITA' O DI GIURISDIZIONE.
7. PER "ACCORDO DI INVESTIMENTO" SI INTENDE UN ACCORDO FRA UNA PARTE CONTRAENTE (LE SUE AGENZIE O I SUOI RAPPRESENTANTI) ED UN INVESTITORE DELL'ALTRA PARTE CONTRAENTE IN MATERIA DI INVESTIMENTO.
8. PER "TRATTAMENTO NON DISCRIMINATORIO" SI INTENDE UN TRATTAMENTO CHE SIA FAVOREVOLE ALMENO QUANTO IL MIGLIORE DEI TRATTAMENTI NAZIONALI O IL TRATTAMENTO DELLA NAZIONE PIU' FAVORITA.
9. PER "DIRITTO DI ACCESSO" SI INTENDE IL DIRITTO DELL'INVESTITORE DI UNA DELLE DUE PARTI CONTRAENTI DI ESSERE AMMESSO AD EFFETTUARE INVESTIMENTI NEL TERRITORIO DELL'ALTRA PARTE CONTRAENTE.
ARTICOLO 2
PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI
1. LE DUE PARTI CONTRAENTI INCORAGGERANNO GLI INVESTITORI DELL'ALTRA PARTE CONTRAENTE AD EFFETTUARE INVESTIMENTI NEL PROPRIO TERRITORIO IN CONFORMITA' ALLE LORO LEGGI ED AI LORO REGOLAMENTI.
2. GLI INVESTITORI DI UNA DELLE DUE PARTI CONTRAENTI AVRANNO IL DIRITTO DI ACCESSO ALLE ATTIVITA' DI INVESTIMENTO, NEL TERRITORIO DELL'ALTRA PARTE CONTRAENTE, A CONDIZIONI NON MENO FAVOREVOLI DI QUELLE CONCESSE AI SENSI DELL'ARTICOLO 3.1.
3. CIASCUNA PARTE CONTRAENTE DOVRA' GARANTIRE IN OGNI MOMENTO UN TRATTAMENTO GIUSTO ED EQUO AGLI INVESTIMENTI EFFETTUATI DAGLI INVESTITORI DELL'ALTRA PARTE CONTRAENTE. CIASCUNA PARTE CONTRAENTE ASSICURERA' CHE LA GESTIONE, IL MANTENIMENTO, L'USO, LA TRASFORMAZIONE, IL GODIMENTO O LA CESSIONE DEGLI INVESTIMENTI EFFETTUATI SUL PROPRIO TERRITORIO DA INVESTITORI DELL'ALTRA PARTE CONTRAENTE, NONCHE' LE PERSONE GIURIDICHE, IN PARTICOLARE, MA NON ESCLUSIVAMENTE, LE SOCIETA' ED IMPRESE IN CUI DETTI INVESTIMENTI SONO STATI EFFETTUATI, NON VENGANO IN ALCUN MODO COLPITI DA PROVVEDIMENTI INGIUSTIFICATI O DISCRIMINATORI.
4. CIASCUNA PARTE CONTRAENTE SI ADOPERERA' AL FINE DI CREARE E MANTENERE NEL PROPRIO TERRITORIO UN QUADRO GIURIDICO ATTO A GARANTIRE AGLI INVESTITORI DELL'ALTRA PARTE CONTRAENTE LA CONTINUITA' DEL TRATTAMENTO GIURIDICO, IVI COMPRESO L'ASSOLVIMENTO, IN BUONA FEDE, DI TUTTI GLI IMPEGNI ASSUNTI IN RELAZIONE A CIASCUN SPECIFICO INVESTITORE.
ARTICOLO 3
TRATTAMENTO NAZIONALE E CLAUSOLA DELLA NAZIONE PIU' FAVORITA
1. LE DUE PARTI CONTRAENTI, NEL PROPRIO TERRITORIO, ACCORDERANNO AGLI INVESTIMENTI ED AI RELATIVI REDDITI DEGLI INVESTITORI DELL'ALTRA PARTE CONTRAENTE UN TRATTAMENTO NON MENO FAVOREVOLE DI QUELLO RISERVATO AGLI INVESTIMENTI E RELATIVI REDDITI DEI PROPRI INVESTITORI O DI QUELLI DI PAESI TERZI.
2. QUALORA LA LEGISLAZIONE DI UNA DELLE DUE PARTI CONTRAENTI, OVVERO GLI OBBLIGHI INTERNAZIONALI VIGENTI O CHE POTRANNO ENTRARE IN VIGORE IN FUTURO PER UNA DELLE DUE PARTI CONTRAENTI CONTENGANO NORME, SIANO ESSE SPECIFICHE O GENERALI, CHE AUTORIZZINO GLI INVESTIMENTI EFFETTUATI DA INVESTITORI DELL'ALTRA PARTE CONTRAENTE A GODERE DI UN TRATTAMENTO PIU' FAVOREVOLE DI QUELLO ACCORDATO DAL PRESENTE ACCORDO, DETTE NORME DOVRANNO, NELLA MISURA IN CUI ESSE SIANO PIU' FAVOREVOLI, PREVALERE SUL PRESENTE ACCORDO.
3. LE DISPOSIZIONI DEI PARAGRAFI 1 E 2 DEL PRESENTE ARTICOLO NON SI APPLICANO AI
VANTAGGI ED AI PRIVILEGI CHE UNA PARTE CONTRAENTE PUO' CONCEDERE AGLI INVESTITORI DI PAESI TERZI IN VIRTU DELLA LORO APPARTENENZA AD UNIONI ECONOMICHE O DOGANALI, AD UN MERCATO COMUNE, AD UN'AREA DI LIBERO SCAMBIO, AD UN ACCORDO REGIONALE O SUBREGIONALE, AD UN ACCORDO ECONOMICO MULTILATERALE INTERNAZIONALE, O AD ACCORDI STIPULATI AL FINE DI EVITARE LA DOPPIA IMPOSIZIONE O FACILITARE GLI SCAMBI TRANSFRONTALIERI.
ARTICOLO 4 RISARCIMENTO PER DANNI O PERDITE
1. QUALORA GLI INVESTITORI DI UNA DELLE DUE PARTI CONTRAENTI SUBISCANO PERDITE O DANNI NEGLI INVESTIMENTI DA ESSI EFFETTUATI NEL TERRITORIO DELL'ALTRA PARTE CONTRAENTE A CAUSA DI GUERRE, ALTRE FORME DI CONFLITTO ARMATO, STATI DI EMERGENZA, GUERRE CIVILI O ALTRI AVVENIMENTI ANALOGHI, LA PARTE CONTRAENTE NELLA QUALE E' STATO EFFETTUATO L'INVESTIMENTO DOVRA' ACCORDARE UN ADEGUATO RISARCIMENTO PER TALI PERDITE O DANNI, INDIPENDENTEMENTE DAL FATTO CHE ESSI SIANO STATI CAUSATI O MENO DA FORZE GOVERNATIVE O DA ALTRI SOGGETTI.
I RISARCIMENTI DOVRANNO ESSERE LIBERAMENTE TRASFERIBILI ED AVER LUOGO SENZA INDEBITO RITARDO. GLI INVESTITORI INTERESSATI DOVRANNO GODERE DELLO STESSO TRATTAMENTO PREVISTO PER I CITTADINI DELL'ALTRA PARTE CONTRAENTE E, IN OGNI CASO, NON MENO FAVOREVOLE DI QUELLO CONCESSO AGLI INVESTITORI DI PAESI TERZI.
ARTICOLO 5 NAZIONALIZZAZIONE O ALTRE MISURE EQUIVALENTI
1. GLI INVESTIMENTI DI CUI AL PRESENTE ACCORDO NON POSSONO COSTITUIRE OGGETTO DI PROVVEDIMENTI CHE LIMITINO, A TEMPO DETERMINATO O INDETERMINATO, I DIRITTI DI PROPRIETA', POSSESSO, CONTROLLO O GODIMENTO AD ESSI INERENTI, SALVO LADDOVE SPECIFICAMENTE PREVISTO DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE O LOCALE VIGENTE, OVVERO DA REGOLAMENTI E SENTENZE EMESSE DA CORTI O TRIBUNALI CHE NE ESERCITINO LA GIURISDIZIONE.
2. GLI INVESTIMENTI DEGLI INVESTITORI DI CIASCUNA DELLE DUE PARTI CONTRAENTI NON DOVRANNO ESSERE SOGGETTI, DE JURE O DE FACTO, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE NAZIONALIZZATI, ESPROPRIATI, REQUISITI O ESSERE SOGGETTI A MISURE AVENTI EFFETTI ANALOGHI NEL TERRITORIO DELL'ALTRA PARTE CONTRAENTE, SE NON PER FINI PUBBLICI O DI INTERESSE NAZIONALE CONTRO IMMEDIATO, PIENO ED EFFETTIVO RISARCIMENTO ED A CONDIZIONE CHE TALI MISURE SIANO ADOTTATE SU BASE NON DISCRIMINATORIA ED IN CONFORMITA' A TUTTE LE DISPOSIZIONI E PROCEDURE DI LEGGE.
3. IL GIUSTO RISARCIMENTO DOVRA' ESSERE CALCOLATO SULLA BASE DELL'EFFETTIVO VALORE DI MERCATO DELL'INVESTIMENTO IMMEDIATAMENTE PRIMA DEL MOMENTO IN CUI LA DECISIONE DI ADOTTARE UNA DELLE MISURE DI CUI AL PARAGRAFO 2 DEL PRESENTE ARTICOLO SIA STATA ANNUNCIATA O RESA PUBBLICA. IL TASSO DI CAMBIO APPLICABILE A DETTO RISARCIMENTO XXXX' QUELLO PREVALENTE AL MOMENTO IN CUI UNA DELLE MISURE DI CUI AL PARAGRAFO 2 DI QUESTO ARTICOLO SIA STATA ANNUNCIATA O RESA PUBBLICA. IN MANCANZA DI UN ACCORDO FRA LA PARTE CONTRAENTE OSPITANTE E L'INVESTITORE CIRCA L'ENTITA' DEL RISARCIMENTO, QUEST'ULTIMO DOVRA' ESSERE CALCOLATO IN BASE AGLI STESSI PARAMETRI DI RIFERIMENTO PRESI IN CONSIDERAZIONE NEI DOCUMENTI COSTITUTIVI DELL'INVESTIMENTO.
4. SENZA LIMITARE LA PORTATA DEL PARAGRAFO PRECEDENTE, NEL CASO IN CUI OGGETTO DI UNA DELLE MISURE DI CUI AL PARAGRAFO 2 DEL PRESENTE ARTICOLO SIA UNA SOCIETA' COSTITUITA CONGIUNTAMENTE DA INVESTITORI ITALIANI E BIELORUSSI, LA VALUTAZIONE DELLA QUOTA DELL'INVESTITORE SARA', NELLA VALUTA DELL'INVESTIMENTO, NON INFERIORE AL VALORE INIZIALE, A CUI VERRANNO SOMMATI PROPORZIONALMEN-
TE GLI AUMENTI DI CAPITALE E LA RIVALUTAZIONE DEL CAPITALE, PROFITTI NON DISTRIBUITI ED I FONDI DI RISERVA, E DETRATTO IL VALORE DELLE RIDUZIONI E DELLE PERDITE DI CAPITALE.
5. IL RISARCIMENTO XXXX' CONSIDERATO EFFETTIVO SE CORRISPOSTO NELLA STESSA VALUTA IN CUI L'INVESTITORE STRANIERO HA EFFETTUATOL'INVESTIMENTO, NELLA MISURA IN CUI TALE VALUTA SIA - O RESTI CONVERTIBILE, OVVERO ALTRIMENTI, IN QUALSIASI ALTRA VALUTA ACCETTATA DALL'INVESTITORE. IL RISARCIMENTO DOVRA' ESSERE LIBERAMENTE TRASFERIBILE.
6. IL RISARCIMENTO XXXX' CONSIDERATO TEMPESTIVO SE AVVERRA' SENZA INDEBITO RITARDO ED IN OGNI CASO ENTRO TRE MESI.
7. IL RISARCIMENTO DOVRA' COMPRENDERE GLI INTERESSI CALCOLATI SULLA BASE DEL LLBOR A SEI MESI A PARTIRE DALLA DATA DI ATTUAZIONE DI UNA DELLE MISURE DI CUI AL PARAGRAFO 2 DEL PRESENTE ARTICOLO FINO ALLA DATA DI PAGAMENTO.
8. L'INVESTITORE DI UNA DELLE DUE PARTI CONTRAENTI CHE ASSERISCA CHE TUTTO O PARTE DEL SUO INVESTIMENTO SIA STATO COLPITO DA UNA DELLE MISURE DI CUI AL PARAGRAFO 2 DEL PRESENTE ARTICOLO AVRA' DIRITTO AD UN SOLLECITO RIESAME DA PARTE DELLE COMPETENTI AUTORITA' GIUDIZIARIE O AMMINISTRATIVE DELL'ALTRA PARTE CONTRAENTE AI FINE DI DETERMINARE SE DETTA MISURA SI SIA VERIFICATA O MENO, ED IN CASO AFFERMATIVO, SE DETTA MISURA ED IL RELATIVO RISARCIMENTO SONO CONFORMI ALLE DISPOSIZIONI DEL PRESENTE ACCORDO ED AI PRINCIPI DEL DIRITTO INTERNAZIONALE ED AL FINE DI DECIDERE SU TUTTE LE ALTRE QUESTIONI CONNESSE.
9. LE DISPOSIZIONI DEL PARAGRAFO 2 DEL PRESENTE ARTICOLO DOVRANNO ALTRESI' APPLICARSI AGLI UTILI DA INVESTIMENTO NONCHE', IN CASO DI LIQUIDAZIONE, AI PROVENTI DELLA STESSA.
10. QUALORA, DOPO L'ESPROPRIO, A SEGUITO DI UNA DELLE MISURE DI CUI AL PARAGRAFO 2 DEL PRESENTE ARTICOLO, I BENI DI CUI TRATTASI NON SIANO STATI UTILIZZATI, IN TUTTO O IN PARTE, A QUEL FINE, IL PROPRIETARIO OVVERO GLI AVENTI CAUSA HANNO DIRITTO A RIACQUISTARE I BENI AL PREZZO DI MERCATO.
ARTICOLO 6
RIMPATRIO DI CAPITALI, PROFITTI E UTILI
1. OGNUNA DELLE PARTI CONTRAENTI GARANTIRA' CHE GLI INVESTITORI DELL'ALTRA PARTE CONTRAENTE POSSANO TRASFERIRE ALL'ESTERO IN QUALSIASI VALUTA CONVERTIBILE E SENZA INDEBITO RITARDO QUANTO SEGUE:
A) CAPITALI E QUOTE AGGIUNTIVE DI CAPITALE, COMPRESI I REDDITI REINVESTITI UTILIZZATI PER IL MANTENIMENTO E L'INCREMENTO DI INVESTIMENTI;
B) REDDITI NETTI, DIVIDENDI, ROYALTIES, COMPENSI PER ASSISTENZA E SERVIZI TECNICI, INTERESSI ED ALTRI UTILI;
C) REDDITI DERIVANTI DALLA TOTALE O PARZIALE VENDITA O DALLA TOTALE O PARZIALE LIQUIDAZIONE DI UN INVESTIMENTO;
D) REMUNERAZIONI E SPETTANZE CORRISPOSTE A CITTADINI DELL'ALTRA PARTE CONTRAENTE PER ATTIVITA' E SERVIZI PRESTATI IN RELAZIONE AD UN INVESTIMENTO EFFETTUATO NEL TERRITORIO DELL'ALTRA PARTE CONTRAENTE, NELLA MISURA E SECONDO LE MODALITA' PRESCRITTE DALLE LEGGI E DAI REGOLAMENTI NAZIONALI VIGENTI.
2. CIASCUNA PARTE CONTRAENTE SI IMPEGNA AD ACCORDARE AGLI INVESTITORI DELL'ALTRA PARTE CONTRAENTE LE CONDIZIONI PER IL TRASFERIMENTO ALL'ESTERO, SENZA INDEBITO RITARDO, IN QUALSIASI VALUTA CONVERTIBILE, DEI FONDI PER RIMBORSARE I PRESTITI ASSUNTI IN RELAZIONE AD UN INVESTIMENTO ED AL PAGAMENTO DEI RELATIVI INTERESSI.
3. SENZA LIMITARE LA PORTATA DI QUANTO DISPOSTO ALL'ARTICOLO 3 DEL PRESENTE ACCORDO, LE PARTI CONTRAENTI SI IMPEGNANO AD ACCORDARE AI TRASFERIMENTI DI CUI AL PARAGRAFO 1 DEL PRESENTE ARTICOLO LO STESSO TRATTAMENTO FAVOREVOLE ACCORDATO AGLI INVESTIMENTI EFFETTUATI DA INVESTITORI DI PAESI TERZI, NEL CASO ESSO SIA PIU' FAVOREVOLE.
ARTICOLO 7 SURROGA
1. NEL CASO IN CUI UNA PARTE CONTRAENTE OD UN SUO ENTE ABBIA FORNITO UNA GARANZIA ASSICURATIVA CONTRO RISCHI NON COMMERCIALI PER GLI INVESTIMENTI EFFETTUATI DAI SUOI INVESTITORI NEL TERRITORIO DELL'ALTRA PARTE CONTRAENTE, ED ABBIA EFFETTUATO DEI PAGAMENTI A DETTI INVESTITORI SULLA BASE DI DETTA GARANZIA, L'ALTRA PARTE CONTRAENTE DOVRA' RICONOSCERE LA CESSIONE DEI DIRITTI DELL'INVESTITORE ALLA PRIMA PARTE CONTRAENTE O AL SUO ENTE. PER IL TRASFERIMENTO DEI PAGAMENTI DA EFFETTUARE ALLA PARTE CONTRAENTE O ALLA SUA ISTITUZIONE IN VIRTU' DI TALE CESSIONE, VERRANNO APPLICATE LE DISPOSIZIONI DEGLI ARTICOLI 4, 5 E 6 DEL PRESENTE ACCORDO.
ARTICOLO 8 PROCEDURE DI TRASFERIMENTO
1. I TRASFERIMENTI DI CUI AGLI ARTICOLI 4, 5, 6 E 7 DOVRANNO ESSERE EFFETTUATI SENZA INDEBITO RITARDO ED IN OGNI CASO ENTRO SEI MESI DALL'ADEMPIMENTO DI TUTTI GLI OBBLIGHI FISCALI. ESSI DOVRANNO ESSERE EFFETTUATI IN VALUTA CONVERTIBILE AL TASSO DI CAMBIO PREVALENTE APPLICABILE ALLA DATA IN CUI L'INVESTITORE RICHIEDE IL TRASFERIMENTO, FATTA ECCEZIONE PER QUANTO DISPOSTO AL PARAGRAFO 3 DELL'ARTICOLO 5 RELATIVO AL TASSO DI CAMBIO APPLICABILE NEL CASO DI UNA DELLE MISURE DI CUI AL PARAGRAFO 2 DELL'ARTICOLO 5.
2. GLI OBBLIGHI FISCALI DI CUI AL PRECEDENTE PARAGRAFO SI INTENDONO ASSOLTI QUANDO L'INVESTITORE ABBIA ESPLETATO LE PROCEDURE PREVISTE DALLA LEGGE DELLA PARTE CONTRAENTE NEL TERRITORIO DEL QUALE E' STATO EFFETTUATO L'INVESTIMENTO.
ARTICOLO 9
COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE TRA INVESTITORI E PARTI CONTRAENTI
1. TUTTE LE CONTROVERSIE CHE DOVESSERO INSORGERE TRA UNA PARTE CONTRAENTE E GLI INVESTITORI DELL'ALTRA PARTE CONTRAENTE IN MERITO AGLI INVESTIMENTI, INCLUSE QUELLE RELATIVE ALL'AMMONTARE DEL RISARCIMENTO, DOVRANNO ESSERE, PER QUANTO POSSIBILE, COMPOSTE IN VIA AMICHEVOLE.
2. QUALORA L'INVESTITORE ED UNA DELLE DUE PARTI CONTRAENTI ABBIANO STIPULATO UN ACCORDO DI INVESTIMENTO, DOVRA' APPLICARSI LA PROCEDURA PREVISTA IN DETTO ACCORDO DI INVESTIMENTO.
3. QUALORA TALI CONTROVERSIE NON POSSANO ESSERE COMPOSTE IN VIA AMICHEVOLE ENTRO SEI MESI DALLA DATA DELLA RICHIESTA DI COMPOSIZIONE INVIATA PER ISCRITTO, L'INVESTITORE INTERESSATO POTRA', A SUA SCELTA, SOTTOPORRE LA CONTROVERSIA:
(A) AL TRIBUNALE DELLA PARTE CONTRAENTE COMPETENTE PER TERRITORIO; OVVERO
(B) AD UN TRIBUNALE ARBITRALE AD HOC IN CONFORMITA' AL REGOLAMENTO IN MATERIA DI ARBITRATO DELLA COMMISSIONE DELLE NAZIONI UNITE SUL DIRITTO COMMERCIALE INTERNAZIONALE (UNCITRAL). LA PARTE CONTRAENTE OSPITANTE SI IMPEGNA PERTANTO AD ACCETTARE IL RINVIO A DETTO ARBITRATO; OVVERO
(C) AL CENTRO INTERNAZIONALE PER LA COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE IN MATERIA DI INVESTIMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLE PROCEDURE DI ARBITRATO DI CUI ALLA CONVENZIONE DI WASHINGTON DEL 18 MARZO 1965 SULLA COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE IN MATERIA DI INVESTIMENTO FRA STATI E CITTADINI DI ALTRI STATI, QUALORA O NON APPENA LE PARTI CONTRAENTI VI ABBIANO ADERITO.
4. ENTRAMBE LE PARTI CONTRAENTI DOVRANNO ASTENERSI DAL TRATTARE PER CANALI DIPLOMATICI LE QUESTIONI ATTINENTI AD UNA PROCEDURA ARBITRALE O A PROCEDIMENTI GIUDIZIARI IN CORSO FINCHE' TALI PROCEDURE NON SIANO STATE CONCLUSE ED UNA DELLE PARTI CONTRAENTI NON SI SIA CONFORMATA ALLA DECISIONE PRESA DAL TRIBUNALE ARBITRALE O ALLA SENTENZA DI UN ALTRO TRIBUNALE ENTRO I TERMINI PRESCRITTI DAL LODO O DALLA SENTENZA, OVVERO ENTRO I TERMINI CHE POTRANNO ESSERE DETERMINATI SULLA BASE DELLE DISPOSIZIONI DEL DIRITTO INTERNO O INTERNAZIONALE APPLICABILI AL CASO IN SPECIE.
ARTICOLO 10
COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE TRA LE PARTI CONTRAENTI
1. TUTTE LE CONTROVERSIE CHE DOVESSERO INSORGERE FRA LE PARTI CONTRAENTI IN MERITO ALL'INTERPRETAZIONE O ALL'APPLICAZIONE DEL PRESENTE ACCORDO, DOVRANNO ESSERE COMPOSTE, PER QUANTO POSSIBILE, AMICHEVOLMENTE TRAMITE CANALI DIPLOMATICI.
2. QUALORA TALI CONTROVERSIE NON POSSANO ESSERE RISOLTE ENTRO I SEI MESI SUCCESSIVI ALLA DATA IN CUI UNA DELLE DUE PARTI CONTRAENTI NE ABBIA FATTO RICHIESTA SCRITTA ALL'ALTRA PARTE CONTRAENTE, ESSE DOVRANNO, SU INIZIATIVA DI UNA DELLE DUE PARTI CONTRAENTI, ESSERE SOTTOPOSTE AD UN TRIBUNALE ARBITRALE AD HOC IN CONFORMITA' ALLE DISPOSIZIONI DEL PRESENTE ARTICOLO.
3. IL TRIBUNALE ARBITRALE VERRA' COSTITUITO SECONDO LE SEGUENTI MODALITA': ENTRO DUE MESI DALLA DATA DI RICEZIONE DELLA RICHIESTA DI ARBITRATO CIASCUNA PARTE CONTRAENTE DOVRA' NOMINARE UN MEMBRO DEL TRIBUNALE. I DUE MEMBRI DOVRANNO POI PROVVEDERE ALLA DESIGNAZIONE DI UN CITTADINO DI UNO STATO TERZO CHE DOVRA' FUNGERE DA PRESIDENTE. IL PRESIDENTE XXXXX' NOMINATO ENTRO TRE MESI DALLA DATA DI NOMINA DEI DUE PREDETTI MEMBRI.
4. QUALORA ENTRO I TERMINI DI CUI AL PARAGRAFO 3 DEL PRESENTE ARTICOLO, LE NOMINE NON SIANO STATE ANCORA EFFETTUATE, CIASCUNA DELLE DUE PARTI CONTRAENTI POTRA', IN MANCANZA DI DIVERSE INTESE, CHIEDERE AL PRESIDENTE DELLA CORTE INTERNAZIONALE DI GIUSTIZIA DI PROCEDERE ALLA NOMINA. QUALORA IL PRESIDENTE DELLA CORTE SIA CITTADINO DI UNA DELLE DUE PARTI CONTRAENTI O PER ALTRO MOTIVO NON GLI FOSSE POSSIBILEPROCEDERE ALLA NOMINA, DOVRA' ESSERNE FATTA RICHIESTA AL VICEPRESIDENTE DELLA CORTE. QUALORA ANCHE IL VICE-PRESIDENTE DELLA CORTE SIA CITTADINO DI UNA DELLE DUE PARTI CONTRAENTI O PER QUALSIASI ALTRO MOTIVO NON POSSA PROCEDERE ALLA NOMINA, XXXX' IL MEMBRO PIU' ANZIANO DELLA CORTE INTERNAZIONALE DI GIUSTIZIA CHE NON SIA CITTADINO DELLE DUE PARTI CONTRAENTI A PROCEDERE ALLA DESIGNAZIONE.
5. IL TRIBUNALE ARBITRALE XXXXX' DECIDERE A MAGGIORANZA DI VOTI. LE SUE DECISIONI SARANNO DEFINITIVE E VINCOLANTI. CIASCUNA PARTE CONTRAENTE XXXXXXXX' LE SPESE INERENTI AL PROPRIO MEMBRO DEL TRIBUNALE E QUELLE PER I PROPRI RAPPRESENTANTI ALLE UDIENZE. LE SPESE PER IL PRESIDENTE E LE RIMANENTI SPESE SARANNO A CARICO DELLE DUE PARTI CONTRAENTI IN MISURA EGUALE. XXXX' IL TRIBUNALE ARBITRALE A STABILIRE LE PROPRIE PROCEDURE.
ARTICOLO 11 RELAZIONI FRA GOVERNI
LE DISPOSIZIONI DEL PRESENTE ACCORDO VERRANNO APPLICATE INDIPENDENTEMENTE DALL'ESISTENZA O MENO DI RELAZIONI DIPLOMATICHE O CONSOLARI TRA LE PARTI CONTRAENTI.
ARTICOLO 12 APPLICAZIONE DI ALTRE DISPOSIZIONI
1. QUALORA UNA QUESTIONE SIA DISCIPLINATA SIA DAL PRESENTE ACCORDO CHE DA ALTRI ACCORDI INTERNAZIONALI A CUI ABBIANO ADERITO LE DUE PARTI CONTRAENTI, OVVERO DA PRINCIPI GENERALI DI DIRITTO INTERNAZIONALE, ALLE PARTI CONTRAENTI STESSE ED AI LORO INVESTITORI DOVRANNO ESSERE APPLICATE LE DISPOSIZIONI PIU' FAVOREVOLI.
2. OGNIQUALVOLTA IL TRATTAMENTO CONCESSO DA UNA DELLE DUE PARTI CONTRAENTI AGLI INVESTITORI DELL'ALTRA PARTE CONTRAENTE, IN CONFORMITA' ALLE PROPRIE LEGGI ED AI PROPRI REGOLAMENTI O AD ALTRE DISPOSIZIONI O AD UNO SPECIFICO CONTRATTO O AD AUTORIZZAZIONI D'INVESTIMENTO O AD UN ACCORDO DI INVESTIMENTO, SIA PIU' FAVOREVOLE DI QUELLO SANCITO DAL PRESENTE ACCORDO, SI DOVRA' APPLICARE IL TRATTAMENTO PIU' FAVOREVOLE.
3. OGNIQUALVOLTA, SUCCESSIVAMENTE ALLA DATA IN CUI E' STATO EFFETTUATO L'INVESTIMENTO, ABBIA LUOGO UNA MODIFICA DELLA LEGISLAZIONE DELLA PARTE CONTRAENTE NEL CUI TERRITORIO E' STATO EFFETTUATO L'INVESTIMENTO, VERRA' APPLICATO PER I CINQUE ANNI SUCCESSIVI, SU RICHIESTA DELL'INVESTITORE, IL MEDESIMO TRATTAMENTO APPLICABILE NEL MOMENTO IN CUI E' STATO EFFETTUATO L'INVESTIMENTO. IN OGNI CASO I DIRITTI ACQUISITI DELL'INVESTITORE AI SENSI DELLA PRECEDENTE LEGISLAZIONE NON VERRANNO INTACCATI.
ARTICOLO 13 ENTRATA IN VIGORE
IL PRESENTE ACCORDO ENTRERA' IN VIGORE ALLA DATA IN CUI LE DUE PARTI CONTRAENTI SI SARANNO NOTIFICATE L'AVVENUTO ESPLETAMENTO DELLE RISPETTIVE PROCEDURE COSTITUZIONALI.
ARTICOLO 14 DURATA E CESSAZIONE
1. IL PRESENTE ACCORDO RIMARRA' IN VIGORE PER DIECI ANNI A PARTIRE DALLA DATA DELLA NOTIFICA DI CUI ALL'ARTICOLO 13 E RESTERA' IN VIGORE PER UN ULTERIORE PERIODO DI 5 ANNI, SALVO CHE UNA DELLE DUE PARTI CONTRAENTI NON LO DENUNCI PER ISCRITTO ENTRO UN ANNO DALLA SCADENZA.
2. PER GLI INVESTIMENTI EFFETTUATI PRIMA DELLA DATA DI SCADENZA, DI CUI AL PARAGRAFO 1
DEL PRESENTE ARTICOLO, LE DISPOSIZIONI DEGLI ARTICOLI DALL'1 ALL'11 RIMARRANNO IN VIGORE PER ULTERIORI CINQUE ANNI A PARTIRE DALLE DATE DI CUI SOPRA.
IN FEDE DI CHE I SOTTOSCRITTI, DEBITAMENTE AUTORIZZATI DAI LORO RISPETTIVI GOVERNI, HANNO FIRMATO IL PRESENTE ACCORDO.
FATTO A MINSK IL 25 LUGLIO 1995, IN DUE ORIGINALI, NELLE LINGUE ITALIANA, BIELORUSSA ED INGLESE, TUTTI I TESTI ESSENDO UGUALMENTE AUTENTICI.
IN CASO DI DIVERGENZA, FARA' FEDE IL TESTO INGLESE.
PER IL GOVERNO DELLA PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA REPUBBLICA DI BELARUS (FIRMA) (FIRMA)
TITOLO B PROTOCOLLO
TESTO FORMATO DA COMPLESSIVI ARTICOLI:
ALL'ATTO DELLA FIRMA DELL'ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI BELARUS SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI, LE PARTI CONTRAENTI HANNO ALTRESI' CONCORDATO LE SEGUENTI CLAUSOLE DA CONSIDERARSI QUALI PARTI INTEGRANTI DELL'ACCORDO.
DISPOSIZIONI GENERALI
IL PRESENTE ACCORDO E TUTTE LE SUE CLAUSOLE RELATIVE AGLI "INVESTIMENTI", PURCHE' EFFETTUATI IN CONFORMITA' ALLA LEGISLAZIONE DELLA PARTE CONTRAENTE NEL CUI TERRITORIO ESSI SONO EFFETTUATI, SI APPLICANO ALTRESI' ALLE SEGUENTI ATTIVITA' CONNESSE AGLI INVESTIMENTI:
ORGANIZZAZIONE, CONTROLLO, GESTIONE, MANTENIMENTO E DISPONIBILITA' DI SOCIETA', FILIALI, AGENZIE, UFFICI, FABBRICHE OD ALTRE STRUTTURE PER LA GESTIONE DEGLI AFFARI; STIPULA, CONCLUSIONE ED ESECUZIONE DEI CONTRATTI; ACQUISIZIONE, UTILIZZO, PROTEZIONE E DISPONIBILITA' DI QUALSIASI TIPO DI PROPRIETA',
IVI COMPRESI I DIRITTI DI PROPRIETA' INTELLETTUALE; ASSUNZIONE DI PRESTITI; ACQUISTO, EMISSIONE E VENDITA DI AZIONI DI PARTECIPAZIONI E DI ALTRI TITOLI; ACQUISTO DI VALUTA PER IMPORTAZIONI.
LE "ATTIVITA' CONNESSE" COMPRENDONO ALTRESI', INTER ALIA:
I) LA CONCESSIONE DI FRANCHIGIE O DIRITTI SU LICENZA;
II) I PROVENTI DERIVANTI DA REGISTRAZIONI, LICENZE, PERMESSI ED ALTRI BENESTARE NECESSARI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' COMMERCIALI CHE DOVRANNO IN OGNI CASO ESSERE RILASCIATI SOLLECITAMENTE SECONDO QUANTO PREVISTO DALLA LEGISLAZIONE DELLE PARTI CONTRAENTI;
III) ACCESSO A ISTITUTI FINANZIARI IN QUALUNQUE VALUTA, ED A MERCATI DI CREDITO E VALUTARI;
IV) ACCESSO A FONDI CONSERVATI IN ISTITUTI FINANZIARI;
V) IMPORTAZIONE ED INSTALLAZIONE DI ATTREZZATURE NECESSARIE AL NORMALE SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' AZIENDALI, COME, A TITOLO DI ESEMPIO, MA NON ESCLUSIVAMENTE, ATTREZZATURE PER UFFICIO E AUTOMOBILI, E L'ESPORTAZIONE DI DETTE ATTREZZATURE ED AUTOMOBILI;
VI) LA DIFFUSIONE DI INFORMAZIONI COMMERCIALI;
VII) LO SVOLGIMENTO DI INDAGINI DI MERCATO;
VIII) LA NOMINA DI RAPPRESENTANTI COMMERCIALI, IVI COMPRESI AGENTI, CONSULENTI E DISTRIBUTORI E LA LORO PARTECIPAZIONE A FIERE COMMERCIALI ED ALTRE MANIFESTAZIONI PROMOZIONALI;
IX) LA COMMERCIALIZZAZIONE DI BENI E SERVIZI ANCHE ATTRAVERSO SISTEMI DI DISTRIBUZIONE E MARKETING INTERNI O PUBBLICITA' E CONTATTI DIRETTI CON PERSONE FISICHE O GIURIDICHE DELLA PARTE CONTRAENTE OSPITE;
X) PAGAMENTI PER BENI E SERVIZI SU VALUTA LOCALE;
XI) SERVIZI DI LEASING.
2. CON RIFERIMENTO ALL'ARTICOLO 2
A) UNA PARTE CONTRAENTE (LE SUE AGENZIE O I SUOI RAPPRESENTANTI) XXXXX' STIPULARE CON GLI INVESTITORI DELL'ALTRA PARTE CONTRAENTE CHE EFFETTUANO INVESTIMENTI DI INTERESSE NAZIONALE NEL TERRITORIO DELLE PARTI CONTRAENTI, UN ACCORDO DI INVESTIMENTO CHE REGOLERA' LO SPECIFICO RAPPORTO GIURIDICO CONNESSO A DETTO
INVESTIMENTO.
B) NESSUNA DELLE DUE PARTI CONTRAENTI PORRA' ALCUNA CONDIZIONE PER L'AVVIO, LO SVILUPPO O LA CONTINUAZIONE DEGLI INVESTIMENTI CHE POSSA COMPORTARE L'ASSUNZIONE O L'IMPOSIZIONE DI LIMITI ALLA VENDITA DELLA PRODUZIONE SUI MERCATI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI O CHE SPECIFICHI CHE LE MERCI DEBBONO ESSERE PROCURATE A LIVELLO LOCALE, O CONDIZIONI SIMILI.
C) CIASCUNA PARTE CONTRAENTE FORNIRA' MEZZI EFFICACI PER AFFERMARE RIVENDICAZIONI E FAR VALERE I PROPRI DIRITTI IN RELAZIONE AGLI INVESTIMENTI ED AGLI ACCORDI DI INVESTIMENTO.
D) I CITTADINI DI UNA DELLE DUE PARTI CONTRAENTI AUTORIZZATI A LAVORATE
NEL TERRITORIO DELL'ALTRA IN CONNESSIONE AD UN INVESTIMENTO AI SENSI DEL PRESENTE ACCORDO, DOVRANNO AVERE DIRITTO A CONDIZIONI DI LAVORO ADEGUATE PER LO SVOLGIMENTO DELLE LORO ATTIVITA' PROFESSIONALI, IN CONFORMITA' ALLA LEGISLAZIONE DELLA PARTE CONTRAENTE OSPITANTE.
E) IN CONFORMITA' ALLE PROPRIE LEGGI ED AI PROPRI REGOLAMENTI, CIASCUNA PARTE CONTRAENTE REGOLERA' QUANTO PIU' FAVOREVOLMENTE POSSIBILE I PROBLEMI CONNESSI A ENTRATA, SOGGIORNO, LAVORO E SPOSTAMENTI SUL PROPRIO TERRITORIO DEI CITTADINI DELL'ALTRA PARTE CONTRAENTE E DEI MEMBRI DELLE LORO FAMIGLIE CHE EFFETTUANO ATTIVITA' CONNESSE CON GLI INVESTIMENTI DI CUI AL PRESENTE ACCORDO.
F) ALLE PERSONE GIURIDICHE COSTITUITE AI SENSI DELLE LEGGI O REGOLAMENTI IN VIGORE DI UNA DELLE DUE PARTI CONTRAENTI, CHE SONO DI PROPRIETA' O CONTROLLATE DALL'ALTRA PARTE CONTRAENTE XXXX' PERMESSO DI IMPIEGARE PERSONALE DIRETTIVO DI LORO SCELTA, INDIPENDENTEMENTE DALLA NAZIONALITA', IN CONFORMITA' ALLA LEGISLAZIONE DELLA PARTE CONTRAENTE OSPITANTE.
3. CON RIFERIMENTO ALL'ART. 3:
A TUTTE LE ATTIVITA' RELATIVE ALL'APPROVVIGIONAMENTO, ALLA VENDITA ED AL TRASPORTO DI MATERIE PRIME E LORO DERIVATI, ENERGIA, COMBUSTIBILI, MEZZI DI PRODUZIONE, NONCHE' ALTRI TIPI DI OPERAZIONI AD ESSE CONNESSE E COMUNQUE CON NESSE AD ATTIVITA' DI INVESTIMENTO AI SENSI DEL PRESENTE ACCORDO, XXXX' ACCORDATO, NEL TERRITORIO DI CIASCUNA PARTE CONTRAENTE, UN TRATTAMENTO NON MENO FAVOREVOLE DI QUELLO RISERVATO ALLE ANALOGHE ATTIVITA' ED INIZIATIVE SIMILI INTRAPRESE DA INVESTITORI DELLA PARTE CONTRAENTE OSPITANTE O DA INVESTITORI DI STATI TERZI.
4. CON RIFERIMENTO ALL'ARTICOLO 5:
QUALSIASI MISURA ADOTTATA IN RELAZIONE AD UN INVESTIMENTO EFFETTUATO DA UN INVESTITORE DI UNA DELLE DUE PARTI CONTRAENTI CHE SOTTRAGGA RISORSE FINANZIARIE O ALTRI BENI DALL'INVESTIMENTO, CREI OSTACOLI ALLE ATTIVITA' O CAUSI NOTEVOLI DANNI AL VALORE DELLO STESSO, NONCHE' QUALSIASI ALTRA MISURA CHE ABBIA UN EFFETTO ANALOGO, XXXX' CONSIDERATA UNA MISURA DI CUI AL PARAGRAFO 1 DELL'ARTICOLO 5.
5. CON RIFERIMENTO ALL'ARTICOLO 9:
AI SENSI DELL'ART. 9 (3) (B), L'ARBITRATO SI SVOLGERA' IN CONFORMITA' AI CRITERI ARBITRALI DELLA COMMISSIONE DELLE NAZIONI UNITE PER IL DIRITTO COMMERCIALE INTERNAZIONALE (UNCITRAL), CON L'OSSERVANZA ALTRESI' DELLE SEGUENTI DISPOSIZIONI:
A) IL TRIBUNALE ARBITRALE XXXX' COMPOSTO DA TRE ARBITRI. QUALORA ESSI NON SIANO CITTADINI DELLE DUE PARTI CONTRAENTI, DOVRANNO POSSEDERE LA CITTADINANZA DI STATI CHE ABBIANO RELAZIONI DIPLOMATICHE CON ENTRAMBE LE PARTI CONTRAENTI.
ALLE DESIGNAZIONI DEGLI ARBITRI CHE FOSSERO NECESSARIE AI SENSI DEL REGOLAMENTO UNCITRAL PROVVEDERA', NELLA SUA QUALITA' DI AUTORITA' PREPOSTA ALLA NOMINA, IL PRESIDENTE DELL'ISTITUTO DI ARBITRATO DELLA CAMERA DI STOCCOLMA.
SEDE DELL'ARBITRATO XXXX' STOCCOLMA SALVO DIVERSO ACCORDO FRA LE PARTI IN CAUSA.
B) NEL PRONUNCIARE LA PROPRIA DECISIONE, IL TRIBUNALE ARBITRALE DOVRA' IN OGNI CASO APPLICARE LE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL PRESENTE ACCORDO, NONCHE' I PRINCIPI DI DIRITTO INTERNAZIONALE RICONOSCIUTI DALLE DUE PARTI CONTRAENTI.
IL RICONOSCIMENTO E L'ESECUZIONE DELLA DECISIONE ARBITRALE NEL TERRITORIO DELLE PARTI CONTRAENTI SARANNO DISCIPLINATE DALLE RISPETTIVE LEGISLAZIONI NAZIONALI IN CONFORMITA' ALLE CONVENZIONI INTERNAZIONALI IN MATERIA DI CUI ESSE SIANO PARTE. IN FEDE DI CHE I SOTTOSCRITTI, DEBITAMENTE DELEGATI DAI LORO RISPETTIVI GOVERNI, HANNO FIRMATO IL PRESENTE ACCORDO.
FATTO A MINSK IL 25 LUGLIO 1995, IN DUE ORIGINALI NELLE LINGUE ITALIANA, BIELORUSSA ED INGLESE, TUTTI I TESTI ESSENDO UGUALMENTE AUTENTICI.
IN CASO DI DIVERGENZE, FARA' FEDE IL TESTO IN LINGUA INGLESE. FINALE B
PER IL GOVERNO DELLA PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA REPUBBLICA DI BELARUS (FIRMA) (FIRMA)
TITOLO C
AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF BELARUS ON THE PROMOTION AND PROTECTION OF INVESTMENTS (PARTE DI TESTO NON MEMORIZZATA)
TITOLO D PROTOCOL
(PARTE DI TESTO NON MEMORIZZATA)
VIGORE
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
ENTRATA IN VIGORE DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI BELARUS SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI, CON PROTOCOLLO, FIRMATO A MINSK IL 25 LUGLIO 1995.
IL GIORNO 12 AGOSTO 1997 SI E' PERFEZIONATO LO SCAMBIO DELLE NOTIFICHE PREVISTO PER L'ENTRATA IN VIGORE DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI BELARUS SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI, CON PROTOCOLLO, FIRMATO A MINSK IL 25 LUGLIO 1995, LA CUI RATIFICA E' STATA AUTORIZZATA CON LEGGE 7 APRILE 1997 N. 113, PUBBLICATA NEL SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 92 / L ALLA GAZZETTA UFFICIALE N. 100 DEL 2 MAGGIO 1997.
IN CONFORMITA' ALL'ART. 13, L'ACCORDO E' ENTRATO IN VIGORE IL GIORNO 12 AGOSTO 1997. G.U. 17.09.1997 N. 217