JC 2019 81 16 dicembre 2019
JC 2019 81 |
16 dicembre 2019 |
Orientamenti definitivi
sulla cooperazione e lo scambio di informazioni ai fini della direttiva (UE) 2015/849 tra le autorità competenti preposte alla vigilanza degli enti creditizi e degli istituti finanziari
Orientamenti in materia di collegi AML/CFT
1. Conformità e obblighi di notifica
Status giuridico degli orientamenti congiunti
Il presente documento contiene orientamenti congiunti emanati ai sensi dell’articolo 16 e dell’articolo 56, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione; del regolamento (UE) n. 1094/2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali); e del regolamento (UE) n. 1095/2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati); collettivamente, i «regolamenti delle AEV (autorità europee di vigilanza)». Conformemente all’articolo 16, paragrafo 3, dei regolamenti delle AEV, le autorità competenti e gli istituti finanziari sono tenuti a compiere ogni sforzo per conformarsi agli orientamenti.
Gli orientamenti congiunti definiscono la posizione delle autorità europee di vigilanza (AEV) in merito alle prassi di vigilanza adeguate all’interno del Sistema europeo di vigilanza finanziaria o alle modalità di applicazione del diritto dell’Unione in un particolare settore. Le autorità competenti cui sono rivolti gli orientamenti congiunti dovrebbero conformarsi a detti orientamenti integrandoli opportunamente nelle rispettive prassi di vigilanza (per esempio, modificando il proprio quadro giuridico o le proprie procedure di vigilanza), anche quando gli orientamenti congiunti sono diretti principalmente agli enti.
Obblighi di notifica
Ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 3, dei regolamenti delle AEV, le autorità competenti sono tenute a notificare alla rispettiva AEV entro il gg.mm.aaaa (due mesi dopo l’emanazione) se sono conformi o se intendono conformarsi ai presenti orientamenti congiunti; in alternativa, sono tenute a indicare le ragioni della mancata conformità. Qualora entro il termine indicato non sia pervenuta alcuna notifica da parte delle autorità competenti, queste sono ritenute non conformi dalla rispettiva AEV. Le notifiche dovrebbero essere inviate a xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xx, xxxxxxxxxx@xxxxx.xxxxxx.xx e xxxxxxxxxx@xxxx.xxxxxx.xx con il riferimento «JC 2019 81». Sui siti web delle AEV è disponibile un modello per le notifiche. Le notifiche dovrebbero essere trasmesse da persone debitamente autorizzate a segnalare la conformità per conto delle rispettive autorità competenti.
Le notifiche sono pubblicate sui siti web delle AEV ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 3.
2. Oggetto, definizioni e destinatari
Oggetto
I presenti orientamenti:
a) stabiliscono un quadro di riferimento per la cooperazione e lo scambio di informazioni tra le autorità competenti attraverso impegni bilaterali oppure collegi preposti al contrasto del riciclaggio e alla lotta al finanziamento del terrorismo (AML/CFT);
b) disciplinano l’istituzione e il funzionamento dei collegi AML/CFT.
Definizioni
Se non diversamente specificato, i termini utilizzati e definiti nella direttiva (UE) 2015/849 e nel regolamento (UE) n. 575/2013 hanno il medesimo significato nei presenti orientamenti. Ai fini dei presenti orientamenti, si applicano inoltre le definizioni riportate di seguito.
Autorità competente | Secondo la definizione di cui all’articolo 4, paragrafo 2, punto ii), del regolamento (UE) n. 1093/2010, all’articolo 4, paragrafo 2, punto ii), del regolamento (UE) n. 1094/2010 e all’articolo 4, paragrafo 3, punto ii), del regolamento (UE) n. 1095/2010, è un autorità competente ad per assicurare la conformità delle imprese ai requisiti della direttiva (UE) 2015/849. In linea con l’articolo 1, lettera b), delle decisioni n. 199/2016, n. 200/2016 e n. 201/2016 del Comitato misto SEE, del 30 settembre 2016, i termini «Stato/i membro/i» e «autorità competenti» si intendono comprensivi, in aggiunta al loro significato ai sensi del suddetto regolamento, rispettivamente degli Stati dell’Associazione europea di libero scambio (EFTA) e delle loro autorità competenti. |
Organismo di un paese terzo | Un organismo stabilito in un paese terzo che, se fosse stabilito in uno Stato membro, si qualificherebbe come ente creditizio o istituto finanziario secondo le definizioni di cui all’articolo 3, paragrafi 1 e 2, della direttiva (UE) 2015/849. |
Impresa | Un ente creditizio o un istituto finanziario, secondo le definizioni di cui all’articolo 3, paragrafi 1 e 2, della direttiva (UE) 2015/849. |
Impresa operante su base transfrontaliera | Un’impresa con succursali stabilite in un altro Stato membro o in un paese terzo, o un gruppo di enti creditizi e istituti finanziari secondo la definizione di cui all’articolo 3, paragrafo 15, della direttiva (UE) 2015/849 con filiazioni e succursali stabilite in uno Stato membro o in un paese terzo. |
Sede transfrontaliera | Una succursale o qualsiasi altro tipo di sede di cui all’articolo 45, paragrafo 2, e all’articolo 48, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2015/849 di un’impresa operante in uno Stato membro diverso da quello in cui è stabilita la sua sede centrale oppure in un paese terzo; o la filiazione di un’impresa madre stabilita in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata costituita l’impresa madre oppure in un paese terzo. |
Sede nell’UE | La filiazione diretta o indiretta di un organismo di un paese terzo che è stata stabilita in uno Stato membro («filiazione nell’UE di un organismo di un paese terzo») o una succursale nell’UE o qualsiasi altra forma di sede di cui all’articolo 45, paragrafo 2, e all’articolo 48, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2015/849 di tale organismo di un paese terzo o di una delle sue filiazioni nell’UE. |
Autorità di vigilanza principale | Per le sedi transfrontaliere stabilite in almeno tre Stati membri, il termine autorità di vigilanza principale indica: (a) l’autorità competente dello Stato membro in cui è situata l’autorità di vigilanza su base consolidata di cui all’articolo 111 della direttiva 2013/36/UE1 o l’autorità di vigilanza del gruppo di cui all’articolo 212, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2009/138/CE2; o, se l’autorità di vigilanza su base consolidata è la Banca centrale europea (BCE), l’autorità competente dello Stato membro in cui l’autorità di vigilanza su base consolidata sarebbe stata situata prima dell’applicazione del regolamento (UE) n. 1024/20133; o |
1 Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la
direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE.
2 Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II).
3 Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi.
(b) per un’impresa, diversa da un ente creditizio o da un’impresa di assicurazione, avente sedi transfrontaliere:
i. che sono filiazioni, l’autorità competente dello Stato membro di origine dell’impresa madre;
ii. che non sono filiazioni, l’autorità competente dello Stato membro di tale impresa; o
(c) per un’impresa operante su base transfrontaliera che è una filiazione di un organismo diverso da un ente creditizio o da un istituto finanziario di cui all’articolo 3, paragrafi 1 e 2, della direttiva (UE) 2015/849, l’autorità competente di uno Stato membro secondo la definizione di cui alla precedente lettera b), punti i) e ii).
Per le sedi nell’UE stabilite in almeno tre Stati membri, per autorità di vigilanza principale si intende:
(a) tra succursali e filiazioni, l’autorità competente dello Stato membro in cui è stabilita la filiazione;
(b) tra filiazioni o tra succursali, l’autorità competente dello Stato membro in cui è stabilita la filiazione o la succursale che presenta il livello di rischio di riciclaggio/finanziamento del terrorismo («rischio ML/TF») più elevato conformemente alla valutazione del rischio effettuata dall’autorità competente pertinente; oppure
(c) tra filiazioni o tra succursali con gli stessi livelli di rischio ML/TF, l’autorità competente dello Stato membro in cui è stabilita la filiazione o la succursale con il più elevato valore totale dell’attivo.
Qualora non sia possibile individuare l’autorità di vigilanza principale, l’autorità europea di vigilanza competente può, di propria iniziativa o su richiesta delle autorità competenti interessate, fornire assistenza, anche attraverso la mediazione.
Collegio AML/CFT | Un collegio, costituito dall’autorità di vigilanza principale, da membri permanenti e da osservatori, che viene istituito allo scopo di fornire una struttura permanente per la cooperazione e | ||
la condivisione di informazioni tra tali soggetti ai fini della supervisione di un’impresa operante su base transfrontaliera.
Autorità di vigilanza prudenziale | L’autorità competente secondo la definizione di cui all’articolo 4, paragrafo 2, punto ii), del regolamento (UE) n. 1093/2010, all’articolo 4, paragrafo 2, punto ii), del regolamento (UE) n. 1094/2010 e all’articolo 4, paragrafo 3, punto ii), del regolamento (UE) n. 1095/2010. |
Destinatari
8. I presenti orientamenti sono rivolti alle autorità competenti.
5. Attuazione
Data di applicazione
I presenti orientamenti si applicano a partire dal 10 gennaio 2020.
Disposizioni transitorie
I riferimenti alle AEV nei presenti orientamenti dovrebbero essere intesi come riferimenti all’autorità europea di vigilanza alla quale il diritto dell’Unione assegna i compiti relativi alla prevenzione e al contrasto del riciclaggio e alla lotta al finanziamento del terrorismo nel sistema finanziario dell’UE.
1. Orientamenti sulla cooperazione e lo scambio di informazioni ai fini della direttiva (UE) 2015/849 tra le autorità competenti preposte alla vigilanza degli enti creditizi e degli istituti finanziari
Orientamento 1: classificazione
1.1 Le autorità competenti dovrebbero effettuare una classificazione di tutti i seguenti organismi:
(a) imprese operanti su base transfrontaliera che sono stabilite nel rispettivo Stato membro e le sedi transfrontaliere di tali imprese in altri Stati membri o in paesi terzi;
(b) sedi transfrontaliere e sedi nell’UE operanti nel rispettivo Stato membro; e
(c) organismi di un paese terzo collegati alle sedi nell’UE di cui alla precedente lettera b).
1.2 Per effettuare la classificazione ai fini dei presenti orientamenti, le autorità competenti dovrebbero utilizzare la classificazione:
(a) di cui già dispongono in qualità di autorità di vigilanza prudenziale;
(b) comunicata loro dalle autorità di vigilanza prudenziale; o
(c) da loro stesse effettuata nell’ambito del rispettivo quadro di vigilanza basato sul rischio, come descritto negli orientamenti congiunti delle AEV sulle caratteristiche di un approccio alla vigilanza basato sul rischio nel settore della prevenzione e del contrasto del riciclaggio e della lotta al finanziamento del terrorismo, e sulle disposizioni da adottare ai fini della vigilanza basata sul rischio (JC 2016 72), pubblicati il 16 novembre 2016 (gli «orientamenti sulla vigilanza basata sul rischio»).
1.3 Le autorità competenti dovrebbero assicurare che la classificazione di cui al precedente orientamento 1.2:
(a) contenga informazioni sufficienti per assicurare la conformità delle autorità competenti ai presenti orientamenti; e
(b) sia supportata da una valutazione del rischio ML/TF delle imprese e dei settori rientranti nel loro ambito di competenza.
1.4 Nell’effettuare la classificazione ai fini dei presenti orientamenti, le autorità competenti dovrebbero raccogliere le informazioni necessarie da tutte le fonti disponibili, tra cui, a titolo esemplificativo:
(a) le proprie attività di vigilanza, compresa la rendicontazione annuale;
(b) le altre autorità competenti o le autorità di vigilanza AML/CFT di paesi terzi, nella misura del possibile;
(c) i registri pubblici delle imprese autorizzate/abilitate, compresi i registri dell’Autorità bancaria europea (ABE); e
(d) le autorità di vigilanza prudenziale, ossia le informazioni di cui dispongono sulle strutture dell’impresa o del gruppo di imprese soggette alla loro vigilanza prudenziale, comprese le informazioni ottenute nell’ambito delle autorizzazioni, delle notifiche di passaporti e dell’istituzione di collegi di autorità di vigilanza, se del caso.
1.5 Nell’effettuare la classificazione, le autorità competenti dovrebbero utilizzare il modello fornito nell’allegato I.
1.6 Nel completare la classificazione, le autorità competenti dovrebbero includervi almeno:
(a) i nomi di tutti gli Stati membri, degli Stati EFTA/SEE o dei paesi terzi in cui l’impresa operante su base transfrontaliera ha le proprie sedi transfrontaliere;
(b) i nomi di tutti gli Stati membri e degli Stati EFTA/SEE in cui l’organismo di un paese terzo ha le proprie sedi nell’UE, nella misura in cui ciò sia noto all’autorità competente;
(c) il nome del paese terzo in cui l’organismo di un paese terzo collegato alle sedi nell’UE ha la propria sede centrale;
(d) il livello di rischio ML/TF associato all’impresa operante su base transfrontaliera, alle sedi transfrontaliere e alle sedi nell’UE, nella misura in cui ciò sia noto all’autorità competente, in linea con le fasi 1 e 2 degli orientamenti sulla vigilanza basata sul rischio.
1.7 Le autorità competenti dovrebbero assicurare che la classificazione rimanga aggiornata. Le autorità competenti dovrebbero rivedere e aggiornare la classificazione regolarmente e su base ad hoc quando vengono a conoscenza di eventuali cambiamenti rilevanti nella struttura proprietaria dell’impresa operante su base transfrontaliera o dell’organismo di un paese terzo.
1.8 Le autorità competenti dovrebbero trasmettere la classificazione e i relativi aggiornamenti all’autorità europea di vigilanza pertinente.
Orientamento 2: condizioni per l’istituzione di un collegio AML/CFT
2.1 Dopo aver effettuato la classificazione conformemente all’orientamento 1, l’autorità di vigilanza principale dovrebbe individuare le imprese operanti su base transfrontaliera che soddisfano le condizioni di cui all’orientamento 2.2 per l’istituzione di un collegio AML/CFT.
2.2 Le condizioni per l’istituzione di un collegio AML/CFT sono soddisfatte quando:
(a) un’impresa operante su base transfrontaliera ha stabilito sedi transfrontaliere in almeno due Stati membri diversi da quello in cui è situata la sua sede centrale; oppure
(b) un organismo di un paese terzo ha stabilito sedi nell’UE in almeno tre Stati membri; le succursali di una filiazione nell’UE di un organismo di un paese terzo stabilite in uno Stato membro diverso da quello in cui è costituita la filiazione nell’UE sono considerate sedi separate.
2.3 Qualora non siano soddisfatte le condizioni per l’istituzione di un collegio AML/CFT, le autorità competenti dovrebbero almeno assicurare la cooperazione e lo scambio di informazioni su base bilaterale, in conformità dell’orientamento 14.
Orientamento 3: istituzione e mantenimento di un collegio AML/CFT
3.1 Se le condizioni di cui all’orientamento 2 sono soddisfatte, l’autorità di vigilanza principale, in collaborazione con le autorità competenti delle sedi transfrontaliere e delle sedi nell’UE, dovrebbe istituire e mantenere un collegio AML/CFT.
3.2 L’autorità di vigilanza principale dovrebbe dare priorità all’istituzione di collegi AML/CFT per le imprese operanti su base transfrontaliera e per le sedi nell’UE giudicate ad alto rischio ai fini del rischio ML/FT a seguito di una valutazione del rischio effettuata in linea con gli orientamenti sulla vigilanza basata sul rischio, e prendere in considerazione le informazioni pertinenti pubblicate dalla Commissione europea, compresa la valutazione sovranazionale del rischio condotta dalla Commissione europea e pubblicata in linea con l’articolo 6 della direttiva (UE) 2015/849.
3.3 Qualora l’autorità di vigilanza principale non abbia istituito un collegio nonostante siano soddisfatte le condizioni pertinenti di cui ai presenti orientamenti, le autorità competenti delle sedi transfrontaliere e delle sedi nell’UE dell’impresa operante su base transfrontaliera per la quale il collegio non è stato istituito dovrebbero scrivere all’autorità di vigilanza principale indicando i motivi per cui dovrebbe essere istituito un collegio. Nell’ambito di tale comunicazione, le autorità competenti dovrebbero indicare:
(a) perché ritengono che le condizioni per l’istituzione di un collegio siano soddisfatte;
(b) il rischio ML/TF associato alla sede transfrontaliera o alla sede nell’UE pertinente, compresi in particolare eventuali indizi di violazioni o potenziali violazioni del
quadro di riferimento della direttiva antiriciclaggio (AML/CFT) a livello individuale o di gruppo; e
(c) l’impatto che la mancata istituzione di un collegio avrebbe sulle loro funzioni di vigilanza, e in particolare sulla loro capacità di monitorare efficacemente il rispetto degli obblighi AML/CFT da parte della sede transfrontaliera o della sede nell’UE.
L’autorità di vigilanza principale dovrebbe fornire una risposta motivata alle autorità competenti entro un mese dal ricevimento della richiesta scritta. Se l’autorità di vigilanza principale non istituisce un collegio e le autorità competenti non sono d’accordo con le motivazioni fornite, queste dovrebbero contattare l’ABE con una richiesta di mediazione non vincolante in merito all’opportunità di istituire il collegio.
3.4 Qualora l’ABE sia del parere che si debba istituire un collegio e l’autorità di vigilanza principale non provvede a istituirlo:
(a) se richiesto dalle autorità competenti delle sedi transfrontaliere e delle sedi nell’UE, l’autorità di vigilanza principale dovrebbe inviare senza indebito ritardo tutte le informazioni necessarie per consentire loro di attuare una vigilanza efficace sulle sedi transfrontaliere e sulle sedi nell’UE rientranti nel loro ambito di competenza;
(b) si potrebbe valutare l’opportunità di applicare l’articolo 9 ter del regolamento 1093/2010; e
(c) la mancata istituzione del collegio dovrebbe essere considerata indicativa della mancata conformità dell’autorità di vigilanza principale ai presenti orientamenti.
3.5 Un’autorità competente che non abbia ricevuto dall’autorità di vigilanza principale le informazioni richieste conformemente al paragrafo 3.4, lettera a), dovrebbe inviare all’ABE una richiesta di mediazione vincolante.
Orientamento 4: cooperazione tra i collegi AML/CFT e autorità di vigilanza prudenziale
4.1 Qualora sia stato istituito un collegio delle autorità di vigilanza a norma della direttiva 2013/36/UE o della direttiva 2009/138/CE, si dovrebbe assicurare quanto segue:
(a) l’autorità di vigilanza principale dovrebbe adoperarsi per ottenere dall’autorità di vigilanza su base consolidata la classificazione del gruppo effettuata in conformità dell’articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2016/98 della Commissione e dell’articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/99 della Commissione;
(b) l’autorità di vigilanza principale dovrebbe fornire all’autorità di vigilanza su base consolidata o all’autorità di vigilanza del gruppo la classificazione che ha effettuato conformemente all’orientamento 1.
4.2 L’autorità di vigilanza principale dovrebbe interloquire con un’autorità di vigilanza su base consolidata o con il presidente del collegio delle autorità di vigilanza prudenziale e, se diverso, con il presidente della sottostruttura AML/CFT del collegio delle autorità di vigilanza prudenziale, laddove tale sottostruttura esista, al fine di assicurare la cooperazione e lo scambio di informazioni tra il collegio AML/CFT e le autorità di vigilanza prudenziale, nella misura rilevante per l’esecuzione dei rispettivi compiti e come previsto dalla legislazione applicabile. Tale cooperazione dovrebbe:
(a) includere lo scambio di informazioni pertinenti tra il collegio AML/CFT e il collegio delle autorità di vigilanza prudenziale dell’impresa operante su base transfrontaliera o del gruppo per il quale il collegio AML/CFT è stato istituito; e
(b) assicurare la partecipazione alle riunioni dei rispettivi collegi, quando un argomento rilevante per gli altri membri del collegio è incluso nell’ordine del giorno delle loro riunioni.
Orientamento 5: composizione di un collegio AML/CFT
Membri permanenti
5.1 L’autorità di vigilanza principale dovrebbe sempre invitare a partecipare al collegio AML/CFT in veste di membri permanenti le seguenti autorità:
(a) tutte le autorità competenti responsabili della vigilanza AML/CFT di tutte le sedi transfrontaliere dell’impresa operante su base transfrontaliera;
(b) le autorità competenti responsabili della vigilanza AML/CFT di tutte le sedi nell’UE;
(c) l’AEV competente (l’EBA, l’ESMA o l’EIOPA).
5.2 L’autorità di vigilanza principale dovrebbe essere responsabile dell’individuazione dei membri permanenti di cui all’orientamento 5.1 e della registrazione dei loro nomi e dei loro recapiti nell’elenco dei contatti del relativo collegio AML/CFT in linea con l’orientamento 6. Per individuare le autorità competenti, l’autorità di vigilanza principale può fare riferimento al registro delle autorità competenti pubblicato dalla Commissione europea in linea con l’articolo 48, paragrafo 1 bis, della direttiva (UE) 2015/849.
5.3 Una volta ricevuto l’invito a partecipare al collegio AML/CFT, i membri permanenti dovrebbero confermare la loro partecipazione per iscritto all’autorità di vigilanza principale entro dieci giorni lavorativi.
Osservatori
5.4 L’autorità di vigilanza principale dovrebbe invitare a partecipare al collegio AML/CFT in qualità di osservatori le autorità di vigilanza prudenziale delle imprese operanti su base transfrontaliera, delle sedi transfrontaliere e delle sedi nell’UE, e le autorità AML/CFT dei paesi terzi in cui operano le sedi transfrontaliere. Può inoltre invitare a partecipare le autorità di vigilanza prudenziale dei paesi terzi in cui operano le sedi transfrontaliere e l’unità di informazione finanziaria («UIF») dello Stato membro in cui è situata l’autorità di vigilanza principale.
5.5 L’autorità di vigilanza principale dovrebbe essere responsabile dell’individuazione degli osservatori di cui all’orientamento 5.4 e della registrazione dei loro nomi e dei loro recapiti nell’elenco dei contatti del relativo collegio AML/CFT in linea con l’orientamento 6. Per individuare le autorità pertinenti, l’autorità di vigilanza principale può consultare le autorità europee di vigilanza.
5.6 Nel decidere se invitare un particolare osservatore, l’autorità di vigilanza principale dovrebbe redigere un elenco di potenziali osservatori in linea con l’orientamento 5.5. Nel far questo, l’autorità di vigilanza principale dovrebbe considerare tutte le proposte ricevute dai membri permanenti per iscritto entro un termine ragionevole e la loro giustificazione per l’invito di un particolare osservatore al collegio AML/CFT. Per proporre un osservatore, l’autorità di vigilanza principale o il membro permanente che propone l’invito dovrebbe effettuare:
(a) Una valutazione dell’equivalenza del regime di riservatezza applicabile a un’autorità AML/CFT o ad un’autorità di vigilanza prudenziale di un paese terzo. Nell’ambito di questa valutazione, l’autorità di vigilanza principale o un membro permanente può fare riferimento alla raccomandazione sull’equivalenza dei regimi di riservatezza di paesi terzi per la partecipazione ai collegi di vigilanza pubblicata sul sito web dell’ABE, che può offrire un contributo importante nella valutazione complessiva dell’equivalenza del regime di riservatezza dell’autorità del paese terzo. Inoltre, possono essere consultate anche, se del caso, le decisioni della Commissione europea sull’equivalenza nell’ambito della direttiva solvibilità II4 e le decisioni sull’adeguatezza nell’area della protezione dei dati5.
(b) Una valutazione dell’impatto che la partecipazione dell’osservatore potrebbe avere sul funzionamento del collegio AML/CFT.
(c) Una valutazione della capacità e della preparazione dell’autorità AML/CFT o dell’autorità di vigilanza prudenziale del paese terzo ai fini della firma di contratti di
4 Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II).
5 Cfr. l’articolo 45, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/679 o l’articolo 36, paragrafo 3, della direttiva (EU) 2016/680.
cooperazione bilaterali con tutti i membri permanenti, ai sensi dell’articolo 57 bis, paragrafo 5, della direttiva antiriciclaggio.
5.7 L’autorità di vigilanza principale dovrebbe condividere un elenco di potenziali osservatori insieme al risultato della valutazione effettuata in linea con l’orientamento 5.6 con tutti i membri permanenti del collegio AML/CFT e con gli osservatori esistenti.
5.8 I membri permanenti dovrebbero sollevare eventuali osservazioni e obiezioni riguardo agli osservatori proposti invitati a partecipare al collegio AML/CFT entro il termine stabilito dall’autorità di vigilanza principale. Queste osservazioni e obiezioni dovrebbero essere accompagnate da una motivazione scritta che descriva le basi di tali riserve e che spieghi come, a giudizio del membro permanente, la partecipazione dell’osservatore proposto al collegio AML/CFT potrebbe influenzare i lavori di quest’ultimo.
5.9 L’autorità di vigilanza principale può invitare un osservatore a partecipare al collegio AML/CFT solo se nessuno dei membri permanenti solleva obiezioni e se il potenziale osservatore accetta di rispettare le condizioni di partecipazione degli osservatori, che dovrebbero essere redatte su base individuale dall’autorità di vigilanza principale e concordate con le autorità pertinenti in relazione a ciascun osservatore.
5.10 L’ABE può essere consultata o agire di propria iniziativa per conciliare o mediare qualsiasi controversia che sorga in relazione all’invito e alla partecipazione degli osservatori.
Partecipanti invitati
5.11 L’autorità di vigilanza principale, di propria iniziativa o su richiesta di un membro permanente, può prendere in considerazione la possibilità di invitare altri partecipanti ad intervenire a una particolare sessione della riunione del collegio AML/CFT, laddove:
(a) la presenza di questi partecipanti andrebbe a beneficio del collegio AML/CFT; tali partecipanti possono comprendere, tra gli altri, l’impresa, UIF diverse da quella indicata nell’orientamento 5.4, revisori o consulenti; o
(b) particolari questioni discusse al collegio AML/CFT potrebbero avere un impatto sul lavoro svolto dal partecipante invitato; tali partecipanti potrebbero comprendere, a titolo indicativo, le autorità di risoluzione, il Comitato di risoluzione unico o i sistemi di garanzia dei depositi.
5.12 L’autorità di vigilanza principale dovrebbe prendere in considerazione tutte le proposte scritte dei membri permanenti riguardo a potenziali partecipanti e le loro motivazioni per invitarli. L’autorità di vigilanza principale dovrebbe consultare e ricevere l’approvazione di tutti i membri permanenti prima di invitare tali partecipanti ad intervenire a una particolare sessione della riunione del collegio AML/CFT, e informare gli osservatori di tale decisione.
5.13 I membri permanenti dovrebbero sollevare eventuali perplessità o obiezioni riguardo ai partecipanti proposti entro il termine stabilito dall’autorità di vigilanza principale, supportandole con una motivazione scritta che descriva le basi di tali perplessità o obiezioni.
Orientamento 6: elenco dei contatti
6.1 L’autorità di vigilanza principale dovrebbe mantenere un elenco dei contatti di tutti i membri permanenti e degli osservatori compilando il modello allegato all’accordo di cooperazione e di condivisione delle informazioni di cui all’allegato II e rivederlo regolarmente.
6.2 L’autorità di vigilanza principale dovrebbe condividere l’elenco compilato in linea con l’orientamento 6.1 con tutti i membri permanenti e gli osservatori.
6.3 I membri permanenti e gli osservatori dovrebbero fornire i loro recapiti all’autorità di vigilanza principale e informarla di eventuali variazioni senza indebito ritardo.
Orientamento 7: riunioni del collegio AML/CFT
Riunioni programmate
7.1 L’autorità di vigilanza principale, in consultazione con i membri permanenti, dovrebbe determinare la forma e la frequenza delle riunioni del collegio AML/CFT, tenendo conto almeno dei seguenti fattori:
(a) la valutazione del rischio ML/TF associato all’impresa e alle sue sedi transfrontaliere o sedi nell’UE per le quali è stato istituito il collegio AML/CFT, che l’autorità di vigilanza principale ha effettuato in linea con gli orientamenti sulla vigilanza basata sul rischio e con gli orientamenti sui fattori di rischio pubblicati dalle AEV;
(b) le opinioni dei membri permanenti;
(c) l’urgenza e la tempestività della questione;
(d) la disponibilità dei membri permanenti;
(e) l’impatto sull’efficacia e sul funzionamento del collegio AML/CFT; e
(f) qualsiasi variazione significativa del livello di rischio ML/TF associato all’impresa o alle sue sedi transfrontaliere o sedi nell’UE per le quali è stato istituito il collegio AML/CFT.
7.2 La prima riunione di un collegio AML/CFT di nuova istituzione dovrebbe essere una riunione fisica, a meno che i membri permanenti e l’autorità di vigilanza principale non concordino che una forma diversa di riunione sia appropriata, tenendo conto dei fattori indicati ai punti da a) ad e) del precedente orientamento 7.1.
7.3 Qualora l’autorità di vigilanza principale stabilisca, tenendo conto delle opinioni espresse dai membri permanenti, che l’impresa operante su base transfrontaliera o le sedi nell’UE presentano un rischio ML/TF elevato, l’autorità di vigilanza principale dovrebbe convocare una riunione fisica del collegio AML/CFT almeno una volta all’anno, a meno che i membri permanenti non si accordino su una diversa frequenza o forma di riunione, tenendo conto dei fattori indicati nell’orientamento 7.1.
7.4 Nella misura in cui ciò sia pertinente e possibile, l’autorità di vigilanza principale, in consultazione con i membri permanenti, dovrebbe organizzare una riunione fisica del collegio AML/CFT immediatamente prima, dopo o contemporaneamente alla riunione del collegio delle autorità di vigilanza prudenziale per facilitare lo scambio di informazioni tra le autorità competenti e le autorità di vigilanza prudenziale.
7.5 In tutti i casi non trattati nell’orientamento 7.3, l’autorità di vigilanza principale dovrebbe, in consultazione con i membri permanenti, concordare la frequenza o la forma della riunione, tenendo conto dei fattori indicati nell’orientamento 7.1.
7.6 L’autorità di vigilanza principale dovrebbe assicurare che le riunioni programmate del collegio AML/CFT prevedano quanto meno:
(a) lo scambio di informazioni sull’impresa operante su base transfrontaliera e sulle sue sedi transfrontaliere o sulle sedi nell’UE, tra cui:
(i) la valutazione, da parte dei membri permanenti, del profilo di rischio ML/TF dell’impresa operante su base transfrontaliera o delle sedi nell’UE;
(ii) gli indicatori di preallerta di rischi ML/TF emergenti;
(iii) i rischi ML/TF già materializzati e le più ampie risultanze dell’attività di vigilanza (o le risultanze provvisorie nel caso in cui siano state individuate gravi violazioni) relative alle politiche e alle procedure AML/CFT, compresa l’applicazione di politiche e procedure a livello di gruppo, da parte dell’impresa operante su base transfrontaliera o delle sedi nell’UE, compreso un numero e un’analisi delle segnalazioni di transazioni sospette archiviate, laddove tali informazioni sono disponibili;
(iv) azioni di vigilanza AML/CFT programmate o completate di recente, comprese le ispezioni in situ ed extra situ;
(v) sanzioni o altre azioni o misure correttive che sono state prese in considerazione o imposte per violazioni degli obblighi AML/CFT;
(vi) altre misure di vigilanza o di esecuzione, comprese le misure applicate dalle autorità di vigilanza prudenziale, se del caso, come la maggiorazione del capitale in base al rischio ML/TF, o le misure e le decisioni prese alla luce del
rischio ML/TF per quanto riguarda l’autorizzazione, le partecipazioni qualificate, la governance, i controlli interni, l’idoneità e la correttezza;
(b) una considerazione della necessità di un approccio comune e di azioni coordinate conformemente agli orientamenti 12 e 13.
Riunioni ad hoc
7.7 L’autorità di vigilanza principale, di propria iniziativa o su richiesta di uno o più membri permanenti, dovrebbe organizzare una riunione ad hoc del collegio AML/CFT nel caso in cui si sia materializzato un rischio ML/TF o sia emerso un grave rischio ML/TF, come ad esempio:
(a) un presunto coinvolgimento dell’impresa operante su base transfrontaliera, della sede transfrontaliera o della sede nell’UE in un sistema ML/TF internazionale; o
(b) un elevato livello di non conformità dell’impresa operante su base transfrontaliera, della sede transfrontaliera o della sede nell’UE alle norme AML/CFT, con potenziali ricadute su altre giurisdizioni.
7.8 L’autorità di vigilanza principale dovrebbe organizzare senza indugio una riunione come descritto nell’orientamento 7.7 e determinare, in consultazione con i membri permanenti, la forma più appropriata per la stessa.
7.9 Nel caso in cui l’autorità di vigilanza principale non organizzi una riunione ad hoc del collegio AML/CFT come descritto nell’orientamento 7.8, uno o più membri permanenti dovrebbero organizzare tale riunione e assicurarsi che gli altri membri permanenti siano messi al corrente della stessa e delle questioni oggetto di discussione.
7.10 Nel caso in cui si sia materializzato un rischio ML/TF e sia necessario un intervento urgente, uno o più membri permanenti possono organizzare senza indugio una riunione ad hoc e assicurare che gli altri membri permanenti ne siano messi al corrente.
7.11 L’orientamento 7.6 dei presenti orientamenti non si applica alle riunioni ad hoc.
Orientamento 8: accordo scritto di cooperazione e di condivisione delle informazioni
8.1 Per ogni collegio AML/CFT, l’autorità di vigilanza principale e i membri permanenti dovrebbero stipulare un accordo scritto di cooperazione e di condivisione delle informazioni (l’«accordo di cooperazione in materia di AML/CFT»), che definisca, per quanto riguarda i membri permanenti, quanto meno:
(a) l’ambito dell’assistenza reciproca, della cooperazione e dello scambio di informazioni;
(b) il processo da seguire per la fornitura di assistenza reciproca, comprese le richieste di cooperazione e di scambio di informazioni;
(c) il coordinamento delle azioni di vigilanza (comprese le ispezioni congiunte);
(d) i vincoli di riservatezza e gli usi ammissibili delle informazioni;
(e) le norme che disciplinano la risoluzione delle controversie; e
(f) la lingua che dovrebbe essere utilizzata per le comunicazioni all’interno del collegio AML/CFT.
8.2 L’autorità di vigilanza principale dovrebbe compilare il modello dell’accordo di cooperazione in materia di AML/CFT fornito nell’allegato II per tutti i collegi AML/CFT. Quando si utilizza il modello di accordo di cooperazione in materia di AML/CFT, non è richiesta la previa approvazione dei membri permanenti. L’autorità di vigilanza principale dovrebbe comunicare l’accordo di cooperazione in materia di AML/CFT nella sua forma definitiva a tutti i membri permanenti, agli osservatori e, se del caso, all’autorità di vigilanza su base consolidata.
8.3 L’autorità di vigilanza principale dovrebbe modificare l’accordo di cooperazione in materia di AML/CFT di cui all’orientamento 8.2 se lo ritiene necessario oppure su richiesta di uno o più membri permanenti. L’autorità di vigilanza principale dovrebbe trasmettere l’accordo di cooperazione in materia di AML/CFT così modificato a tutti i membri permanenti e agli osservatori. L’autorità di vigilanza principale dovrebbe definire l’accordo scritto tenendo conto delle opinioni espresse dai membri permanenti almeno nella misura in cui sono state ricevute entro un termine stabilito. L’autorità di vigilanza principale dovrebbe comunicare l’accordo di cooperazione in materia di AML/CFT nella sua forma definitiva a tutti i membri permanenti e agli osservatori.
8.4 L’autorità di vigilanza principale dovrebbe sottoporre a costante riesame l’accordo di cooperazione in materia di AML/CFT di cui agli orientamenti 8.2 o 8.3 e aggiornarlo, se necessario, previa consultazione con i membri permanenti.
Orientamento 9: ambito dell’assistenza reciproca
9.1 I membri permanenti e, laddove ciò sia previsto nelle condizioni di partecipazione allegate all’accordo di cooperazione in materia di AML/CFT, gli osservatori dovrebbero fornirsi a vicenda la più completa assistenza reciproca su tutte le questioni rilevanti ai fini della vigilanza AML/CFT o sugli aspetti AML/CFT della vigilanza prudenziale dell’impresa operante su base transfrontaliera o delle sedi nell’UE per le quali è stato istituito il collegio AML/CFT. L’assistenza reciproca comprende la cooperazione e lo scambio di informazioni in relazione all’impresa operante su base transfrontaliera, alla sede transfrontaliera o alla sede nell’UE, nella misura in cui tale scambio di informazioni è consentito dalla legislazione applicabile, facendo riferimento all’articolo 50 bis e all’articolo 57 bis, paragrafo 4, della direttiva antiriciclaggio, in relazione, tra l’altro, a:
(a) la vigilanza di tale impresa, sede transfrontaliera o sede nell’UE in linea con gli orientamenti sulla vigilanza basata sul rischio, in particolare:
(i) nel verificare l’applicazione delle politiche e delle procedure AML/CFT, compresa l’applicazione delle politiche e delle procedure AML/CFT a livello di gruppo, ove applicabile;
(ii) nell’emettere rilievi riguardo al mancato rispetto delle politiche e delle procedure AML/CFT a livello di gruppo, ove applicabile;
(iii) nell’effettuare ispezioni in situ;
(iv) per ciò che concerne il profilo di rischio ML/TF;
(b) la conduzione di ispezioni in situ (congiunte) in un altro Stato membro;
(c) l’esame di violazioni sospette, tentate o commesse degli obblighi AML/CFT o di carenze nei dispositivi di governance interna;
(d) sanzioni o misure imposte, ad esempio nel considerare l’impatto delle sanzioni per violazioni degli obblighi AML/CFT; e
(e) i rischi ML/TF emergenti o materializzati.
Orientamento 10: procedure per la richiesta e la fornitura di assistenza reciproca
10.1 I membri permanenti e gli osservatori, nella misura prevista dalle condizioni di partecipazione allegate all’accordo di cooperazione in materia di AML/CFT, possono richiedere assistenza reciproca, inclusa la cooperazione in materia di vigilanza e lo scambio di informazioni, ad altri membri permanenti e, nella misura prevista nelle condizioni di partecipazione allegate all’accordo di cooperazione in materia di AML/CFT, ad altri osservatori.
10.2 Il membro permanente richiedente deve presentare la sua richiesta per iscritto agli altri membri permanenti (od osservatori), inviandone una copia all’autorità di vigilanza principale entro tre giorni lavorativi dal giorno in cui il membro permanente (o l’osservatore) richiedente ha inviato la richiesta.
10.3 La richiesta deve indicare quali informazioni o quale tipo di assistenza reciproca sono richieste e il motivo della richiesta. Qualora in circostanze eccezionali venga presentata una richiesta in forma orale, questa dovrebbe essere seguita da una conferma scritta non appena possibile.
10.4 Se riceve una richiesta di assistenza reciproca da un membro permanente o da un osservatore, il membro permanente sollecitato deve fornire l’assistenza richiesta, comprese le informazioni sulla sua valutazione del rischio ML/TF, senza indebito ritardo e in modo
esauriente. Un membro permanente sollecitato che si rifiuti di dare seguito a una richiesta di assistenza dovrebbe spiegare i motivi di tale rifiuto e, ove possibile, indicare modalità alternative per ottenere l’assistenza richiesta.
10.5 Se le informazioni non sono disponibili nella lingua specificata nell’accordo scritto di cooperazione e di condivisione delle informazioni, il membro sollecitato dovrebbe considerare la possibilità di fornire una sintesi nella lingua del collegio.
Orientamento 11: vincoli di riservatezza e usi ammissibili delle informazioni
Informazioni non pubbliche
11.1 Tutti i membri permanenti di un collegio AML/CFT dovrebbero mantenere riservate tutte le informazioni non pubbliche ottenute nell’ambito di tale collegio. Le informazioni non pubbliche comprendono le richieste di assistenza reciproca.
11.2 Se un membro permanente riceve una richiesta di assistenza reciproca da un’autorità competente che non è un membro permanente o un osservatore del collegio AML/CFT, e la risposta a tale richiesta richiederebbe la divulgazione di informazioni non pubbliche ottenute nell’ambito del collegio AML/CFT, il membro permanente che ha ricevuto la richiesta dovrebbe:
(a) consultarsi con i membri permanenti o gli osservatori da cui provengono le informazioni oggetto della richiesta di divulgazione e con l’autorità di vigilanza principale;
(b) astenersi dal divulgare informazioni non pubbliche a meno che non abbia ottenuto un’autorizzazione scritta dai membri permanenti e/o dagli osservatori da cui provengono le informazioni non pubbliche;
(c) astenersi dal divulgare, nella misura consentita, informazioni non pubbliche se i membri permanenti e/o gli osservatori da cui provengono le informazioni ritengono che la divulgazione non sia giustificata. In tali casi, il membro permanente sollecitato dovrebbe chiedere all’autorità competente richiedente di considerare la possibilità di ritirare la propria richiesta di assistenza reciproca o di modificarla in modo tale da eliminare la necessità di divulgare informazioni non pubbliche.
11.3 Laddove la trasmissione a un partecipante invitato di informazioni riservate ottenute nell’ambito del collegio AML/CFT sia consentita dalla legge applicabile e tale trasmissione sia proposta, l’autorità di vigilanza principale dovrebbe ottenere il previo consenso esplicito dai membri permanenti o dagli osservatori che hanno fornito tali informazioni al collegio AML/CFT. Qualora la legge applicabile stabilisca che tale trasmissione possa essere effettuata solo se il partecipante invitato è soggetto a uno specifico requisito di segreto professionale, l’autorità di vigilanza principale dovrebbe valutare se tale requisito è soddisfatto e allegare
la valutazione alla richiesta di previo consenso di cui alla prima frase del presente paragrafo. I partecipanti invitati dovrebbero firmare un accordo di riservatezza volto ad assicurare che qualsiasi informazione riservata discussa durante la riunione del collegio AML/CFT non venga divulgata ad alcuna persona o entità al di fuori del collegio, a meno che ciò non sia prescritto e autorizzato dalla legge.
11.4 L’autorità di vigilanza principale dovrebbe assicurare che le informazioni riservate siano sempre scambiate nell’ambito del collegio AML/CFT attraverso canali sicuri, a meno che tali informazioni non siano scambiate durante la riunione del collegio.
Usi ammissibili delle informazioni
11.6 I membri permanenti dovrebbero utilizzare le informazioni ottenute nell’ambito del collegio AML/CFT, senza previo consenso, per gli scopi previsti dall’articolo 57 bis della direttiva (UE) 2015/849, e in particolare al fine di:
(a) assicurare che l’impresa operante su base transfrontaliera o le sedi nell’UE siano conformi alle disposizioni della direttiva (UE) 2015/849; o
(b) sostanziare la propria valutazione del rischio ML/FT del settore.
11.7 Un membro permanente che decida di divulgare le informazioni ottenute nell’ambito del collegio AML/CFT per uno scopo diverso da quelli stabiliti dalla direttiva (UE) 2015/849 o da quelli specificati nei presenti orientamenti dovrebbe ottenere il previo consenso scritto dai membri permanenti o dagli osservatori da cui provengono tali informazioni o che potrebbero risentire della loro divulgazione.
Orientamento 12: approccio comune
12.1 I membri permanenti dovrebbero concordare un approccio comune per assicurare che l’impresa operante su base transfrontaliera e le sue sedi transfrontaliere o le sedi nell’UE siano conformi alle disposizioni della direttiva (UE) 2015/849 e siano sottoposte a una vigilanza coerente in tutte le giurisdizioni.
12.2 In determinate circostanze, due o più membri permanenti possono concordare un approccio comune. Ad esempio:
6 Per le autorità nazionali, il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE e le leggi nazionali di attuazione di tale regolamento, e per le istituzioni, gli organi e gli organismi dell’Unione il regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE.
(a) se una questione riguarda soltanto una sede transfrontaliera o una sede nell’UE in uno Stato membro, potrebbe essere sufficiente che il membro permanente responsabile della vigilanza di tale sede e l’autorità di vigilanza principale concordino l’approccio comune; oppure
(b) se una questione riguarda l’applicazione delle politiche e delle procedure a livello di gruppo da parte dell’impresa o della sede transfrontaliera o della sede nell’UE, potrebbe essere più indicato un accordo sull’approccio comune tra tutti i membri permanenti.
12.3 Se i membri permanenti concordano sulla necessità di un approccio comune per risolvere la questione, ma non si riesce a raggiungere un accordo in merito alla sua applicazione, prevale la decisione dell’autorità di vigilanza principale.
12.4 I membri permanenti dovrebbero impegnarsi ad applicare nella pratica l’approccio descritto negli orientamenti 12.1 e 12.2, laddove tale approccio non pregiudichi i poteri e gli obblighi loro conferiti in virtù delle rispettive leggi nazionali.
12.5 Se un membro permanente ha accettato di seguire l’approccio comune ma non agisce in conformità di tale approccio, gli altri membri permanenti dovrebbero rivolgersi all’autorità europea di vigilanza responsabile.
Orientamento 13: azione di vigilanza coordinata
13.1 L’approccio comune descritto nell’orientamento 12 può condurre a un’azione di vigilanza coordinata, che può includere ispezioni coordinate o congiunte da parte di alcuni o di tutti i membri permanenti. Nel decidere se svolgere un’azione di vigilanza coordinata, i membri permanenti dovrebbero tenere conto:
(a) della natura e del livello del rischio ML/TF che l’azione congiunta è destinata a valutare o ad attenuare;
(b) dei rischi specifici o delle disposizioni legali o regolamentari che costituiscono l’oggetto di un’azione coordinata, e le eventuali differenze nel quadro giuridico e regolamentare applicabile;
(c) delle risorse di vigilanza disponibili e della prevista assegnazione di tali risorse.
13.2 Se viene concordata un’azione coordinata, i membri permanenti partecipanti dovrebbero come minimo stabilire per iscritto:
(a) il membro permanente responsabile del coordinamento dell’azione, se necessario;
(b) un piano d’azione che comprenda la natura e il tipo di azione coordinata da intraprendersi da parte di ciascun membro permanente, la tempistica del lavoro da
intraprendersi da parte di ciascun membro permanente e le modalità dello scambio di informazioni, compresa la condivisione delle informazioni raccolte durante l’azione coordinata e come risultato di quest’ultima;
(c) le opzioni per un eventuale follow-up coordinato, comprese, se del caso, le azioni di applicazione coordinate.
Orientamento 14: relazioni bilaterali
14.1 Al fine di strutturare le loro relazioni laddove non sia stato istituito un collegio AML/CFT, le autorità competenti dovrebbero applicare processi che facilitino una cooperazione e uno scambio di informazioni efficaci ed efficienti con altre autorità competenti, con le autorità di vigilanza di paesi terzi, ove possibile, e con le autorità di vigilanza prudenziale attraverso relazioni bilaterali. A tale scopo, le autorità competenti dovrebbero applicare, se del caso, le disposizioni di cui:
(a) all’orientamento 9 in relazione all’ambito dell’assistenza reciproca;
(b) all’orientamento 10 in relazione al processo di assistenza reciproca;
(c) all’orientamento 11 in relazione agli usi ammissibili delle informazioni; e
(d) agli orientamenti 12 e 13 in relazione a un approccio comune e a un’azione di vigilanza coordinata.
14.2 Qualora, ai sensi dell’articolo 57 bis, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/849, le autorità competenti abbiano firmato un accordo con la Banca centrale europea, esse dovrebbero fare riferimento anche a tale accordo per le modalità pratiche di cooperazione e di scambio di informazioni tra loro.
Orientamento 15: risoluzione dei conflitti
15.1 Qualsiasi conflitto tra i membri permanenti e gli osservatori derivante dall’applicazione dei presenti orientamenti, anche nel caso in cui non sia stato istituito un collegio AML/CFT o non sia stata rifiutata o inadeguatamente soddisfatta una richiesta di assistenza reciproca, dovrebbe essere deferito alle autorità europee di vigilanza da parte di tutte le autorità competenti interessate.
Orientamento 16: periodo di transizione
16.1 L’autorità di vigilanza principale dovrebbe compiere ogni sforzo per istituire al più presto un collegio AML/CFT per tutte le imprese, le sedi transfrontaliere e le sedi nell’UE che soddisfano le condizioni di cui all’orientamento 2. L’autorità di vigilanza principale dovrebbe
innanzitutto istituire collegi per le imprese giudicate ad alto rischio ai fini del rischio ML/TF, in linea con gli orientamenti sulla vigilanza basata sul rischio, e assicurare che i collegi per tutte le altre imprese ammissibili siano istituiti entro 2 anni dalla data di applicazione dei presenti orientamenti.
16.2 Durante questo periodo di transizione, le autorità competenti dovrebbero informare l’ABE di eventuali problemi riscontrati nell’applicazione dei presenti orientamenti.
Allegato I – Modelli di classificazione
[Questo modello dovrebbe essere utilizzato per la classificazione delle imprese con sedi transfrontaliere, che sono autorizzate nello Stato membro interessato e hanno sedi transfrontaliere in altri Stati membri] | ||||||
Nome dell’impresa | Tipo di impresa | Valutazione del rischio ML/TF | Identificativo della persona giuridica, se pertinente | Stato membro o paese terzo in cui l’impresa ha una sede transfrontaliera | Tipo di sede transfrontaliera | L’impresa richiede un collegio AML/CFT? |
[Questo modello dovrebbe essere utilizzato per la classificazione delle sedi transfrontaliere, che operano nello Stato membro interessato, di un’impresa la cui sede centrale si trova in un altro Stato membro] | ||||||||
Nome della | Tipo | di | Valutazione del | Identificativo | Stato membro in | Modalità con cui | La sede | Nel caso in cui sia |
sede | impresa | rischio ML/TF | della persona | cui si trova la sede | l’impresa opera nello | transfrontaliera | richiesto un collegio | |
transfrontaliera | della sede | giuridica, se | centrale | Stato membro | richiede un collegio | AML/CFT, indicare il | ||
operante nello | transfrontaliera | pertinente | interessato | AML/CFT? | nome e la sede | |||
Stato membro | (succursale, filiazione, | dell’autorità di | ||||||
ecc.) | vigilanza principale | |||||||
[Questo modello dovrebbe essere utilizzato per la classificazione delle sedi nell’UE di organismi di un paese terzo, che operano nello Stato membro interessato.] | |||||||||||
Nome della sede nell’UE | Tipo di impresa | Valutazio ne del rischio ML/TF della sede nell’UE | Identifica tivo della persona giuridica, se pertinent e | Denomin azione dell’organ ismo di un paese terzo | Paese in cui è situata la sede centrale dell’organ ismo di un paese terzo | Modalità con cui la sede nell’UE opera nello Stato membro interessat o (succursal e, filiazione, ecc.) | Altre sedi nell’UE collegate allo stesso organism o di un paese terzo | Valore totale dell’attivo della sede nell’UE operante nello Stato membro interessat o | Livello del rischio ML/TF associato alla sede nell’UE operante nello Stato membro interessat o | La sede nell’UE operante nello Stato membro interessa to richiede un collegio AML/CFT ? | Nel caso in cui sia richiesto un collegio AML/CFT, indicare il nome e la sede dell’autorità di vigilanza principale |
Allegato II – Modello di accordo di cooperazione in materia di AML/CFT
Accordo di cooperazione e di condivisione delle informazioni in materia di AML/CFT (l’«accordo») del collegio di vigilanza AML/CFT (il «collegio AML/CFT»)
istituito per [Indicare il nome dell’impresa operante su base transfrontaliera o della sede nell’UE]
(l’«impresa»)
[Indicare il nome dell’autorità competente], in qualità di autorità di vigilanza principale (l’«autorità di vigilanza principale») ha istituito il presente collegio AML/CFT in conformità dell’articolo 48, paragrafi 4 e 5, dell’articolo 49, dell’articolo 50 bis e dell’articolo 57 bis della direttiva (UE) 2015/849. L’autorità di vigilanza principale, nella propria valutazione del rischio ML/TF, ha classificato l’impresa come [Indicare la valutazione del rischio ML/TF] ai fini del rischio ML/TF.
Lo scopo di questo collegio AML/CFT è assicurare la cooperazione e lo scambio di informazioni tra i membri permanenti e gli osservatori indicati nella sezione II del presente accordo.
Questo collegio AML/CFT opera in linea con il presente accordo, che sarà riveduto e aggiornato regolarmente in base alle regole stabilite negli orientamenti delle AEV sulla cooperazione e lo scambio di informazioni ai fini della direttiva (UE) 2015/849 tra le autorità competenti preposte alla vigilanza degli enti creditizi e degli istituti finanziari (gli «orientamenti in materia di collegi AML/CFT»).
ii. Individuazione dei membri permanenti e degli osservatori
a. Descrizione e struttura dell’impresa
[Inserire un organigramma e/o una breve descrizione dell’impresa. Una descrizione dettagliata di quest’ultima dovrebbe essere allegata nell’appendice I del presente accordo.]
b. Individuazione dei membri permanenti
Come risultato dell’esercizio di classificazione effettuato dall’autorità di vigilanza principale e in linea con l’orientamento 5 degli orientamenti in materia di collegi AML/CFT, l’autorità di vigilanza principale ha individuato i seguenti membri permanenti che sono tenuti a partecipare al collegio AML/CFT:
[Inserire un elenco di tutti i membri permanenti]
I recapiti di tutti i membri permanenti sono contenuti nell’appendice II del presente accordo.
c. Individuazione degli osservatori
L’autorità di vigilanza principale ha effettuato un esercizio di classificazione e, in linea con l’orientamento 5 degli orientamenti in materia di collegi AML/CFT, ha individuato alcuni osservatori per il collegio AML/CFT. Dopo aver ricevuto dagli osservatori la conferma che questi si atterranno alle condizioni di partecipazione degli osservatori riportate nell’appendice III del presente accordo, l’autorità di vigilanza principale ha invitato i seguenti osservatori a partecipare al collegio AML/CFT:
[Inserire un elenco di tutti gli osservatori]
L’autorità di vigilanza principale ritiene che questi osservatori abbiano un interesse particolare per le questioni relative all’impresa, che saranno discusse durante le riunioni del collegio AML/CFT, tra cui:
[Inserire un elenco di argomenti]
[Indicare il nome dell’autorità di vigilanza] è un’autorità di vigilanza di un paese terzo che è stata invitata a partecipare al collegio AML/CFT in qualità di osservatore perché [In relazione ai paragrafi a) e b) in basso, cancellare il paragrafo non pertinente]
a) l’autorità di vigilanza principale ritiene che il regime di riservatezza dell’autorità di vigilanza del paese terzo sia equivalente a quello delle autorità competenti;
oppure
b) l’autorità di vigilanza principale ritiene che il regime di riservatezza dell’autorità di vigilanza del paese terzo non sia equivalente a quello delle autorità competenti e pertanto limita la partecipazione dell’osservatore alle sessioni seguenti, in cui non vengono divulgate informazioni riservate:
[Inserire un elenco di sessioni]
[Includere la condizione seguente solo nel caso in cui i membri permanenti abbiano concordato che gli osservatori debbano partecipare solo a particolari sessioni della riunione del collegio]
iii. Partecipazione alle riunioni del collegio AML/CFT
L’autorità di vigilanza principale e i membri permanenti del collegio AML/CFT assicurano che alle riunioni e alle attività del collegio partecipino i rappresentanti più indicati, in base agli argomenti da discutere e agli obiettivi da perseguire.
I rappresentanti hanno il potere, per quanto possibile, di assumere impegni per conto delle autorità che rappresentano, in veste di membri permanenti, per le decisioni da adottare nel xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx AML/CFT.
L’autorità di vigilanza principale, in consultazione con i membri permanenti, inviterà gli altri partecipanti a intervenire ad una particolare sessione della riunione del collegio AML/CFT, in conformità dell’orientamento 5 degli orientamenti in materia di collegi AML/CFT, ove necessario.
iv. Ambito e quadro di riferimento per la richiesta di assistenza reciproca
I membri permanenti seguono il processo di richiesta e fornitura di assistenza reciproca descritto negli orientamenti in materia di collegi AML/CFT.
I membri permanenti forniscono la massima assistenza reciproca agli altri membri permanenti e agli osservatori, ove possibile, in tutte le questioni pertinenti per la vigilanza AML/CFT dell’impresa e almeno nelle questioni descritte negli orientamenti in materia di collegi AML/CFT.
vii. Trattamento delle informazioni riservate
Conformemente all’articolo 48, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/849, tutti i membri permanenti trattano le informazioni ricevute ai sensi del presente accordo e nell’ambito del collegio AML/CFT come informazioni riservate e nel rispetto delle norme applicabili in materia di protezione dei dati.
I membri permanenti utilizzano le informazioni riservate ricevute nell’ambito del collegio AML/CFT solo nell’esercizio delle loro funzioni e solo per gli scopi specificati negli orientamenti in materia di collegi AML/CFT.
I membri permanenti divulgano le informazioni ottenute nell’ambito del collegio AML/CFT a soggetti diversi dai membri permanenti e dagli osservatori, se del caso, solo secondo le modalità descritte negli orientamenti in materia di collegi AML/CFT.
viii. Approccio comune e azione coordinata
Nel concordare un approccio comune o un’azione coordinata, i membri permanenti fanno riferimento agli orientamenti in materia di collegi AML/CFT.
L’autorità di vigilanza principale prende tutte le misure necessarie per assicurare l’applicazione di un approccio comune quando concordato tra due o più membri permanenti, laddove ciò non pregiudichi i poteri e gli obblighi conferiti a tali membri in virtù delle rispettive legislazioni nazionali.
Eventuali conflitti tra i membri permanenti e gli osservatori, se del caso, sono risolti in conformità degli orientamenti in materia di collegi AML/CFT.
x. Disposizioni finali per gli accordi scritti di coordinamento e di cooperazione
I membri permanenti si attengono alle disposizioni del presente accordo.
In caso di cessazione dell’affiliazione da parte di un membro permanente o di un osservatore, l’autorità di vigilanza principale, in consultazione con i membri permanenti, rivedrà il presente accordo di conseguenza.
La lingua di comunicazione utilizzata all’interno del collegio AML/CFT è [nome della lingua]. Il presente documento non dovrebbe essere pubblicato.
Data: Per conto di [autorità di vigilanza principale] Nome: Posizione: Firma:……………………………………………… | Data: Per conto di [autorità competente] Nome:…………………………………… Posizione:………………………………… Firma:.……………………………………………… |
Appendice I – La struttura dell’impresa
[Inserire qui una descrizione dettagliata della struttura dell’impresa o il suo organigramma]
Appendice II – Elenco dei contatti
Ultimo aggiornamento: | |||||||||||
Stato | Autorità | Recapiti | Numero telefono | di | Indirizzo posta elettronica | di | |||||
[Indicare | se | [Indicare | il | nome | [Indicare | il | [Indicare | il | [Indicare | ||
membro | dell’autorità | nome | e | la | numero | di | l’indirizzo | di | |||
permanente | o | competente/di | qualifica | del | telefono | del | posta | ||||
osservatore] | vigilanza o delle AEV] | referente | referente] | elettronica del | |||||||
presso | referente] | ||||||||||
l’autorità] |
Appendice III – Condizioni individuali di partecipazione degli osservatori
[Le condizioni di partecipazione stipulate dai membri permanenti con i singoli osservatori dovrebbero essere redatte come allegati all’accordo di cooperazione e di condivisione delle informazioni, andando cioè a costituire le appendici III.1, III.2, ecc. in funzione del numero di osservatori nel collegio. Per ogni osservatore dovrebbero essere previste condizioni di partecipazione individuali che definiscano il suo coinvolgimento nelle attività del collegio AML/CFT e le sue interazioni con i membri permanenti e con gli altri osservatori nel contesto del collegio AML/CFT (salvo diverso accordo tra i membri del collegio e gli osservatori).]
ORIENTAMENTI IN MATERIA DI COLLEGI AML/CFT