Tra
CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI UN SEMESTRE DI TIROCI- NIO PER L’ACCESSO ALLA PROFESSIONE FORENSE IN COSTANZA DELL’ULTIMO ANNO DEL CORSO DI LAUREA IN GIURISPRUDENZA (CLASSE DELLE LAUREE MAGISTRALI IN GIURISPRUDENZA – LMG-01)
Tra
l’Università degli Studi di Brescia, con sede legale in Xxxxxx Xxxxxxx 00 -00000 Xxxxxxx, P.IVA 01773710171, PEC: xxxxxxxx@xxxx.xxxxx.xx, in persona del Legale Rappresentante in carica, Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, autorizzato alla firma con delibera del Senato Accade- mico del 19 febbraio 2024
e
il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Cremona, con sede legale in Via dei Tribunali 13 – 26100 Cremona, P.IVA 80005740198, PEC: xxx.xxxxxxx@xxxx.xxxxxxxxx.xx, in per- sona del Legale Rappresentante in carica, Avv. Xxxxxxx Xxxxxxxxx, nato a Bologna il 31/07/1971 (C.F. RMNLSS71L31A944K), autorizzato alla firma con delibera del Consi- glio dell’Ordine degli Avvocati n. 125 del 15 maggio 2023.
- Visti gli articoli. 40 e 41 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, ed in particolare l’articolo 41, comma 6, lettera d), che prevede la facoltà di anticipare un semestre di tirocinio durante l’ultimo anno del corso di laurea;
- Visto il decreto ministeriale del Ministero della Giustizia 17 marzo 2016, n. 70, ed in particolare l’articolo 5;
- Vista la convenzione quadro conclusa il 23 gennaio 2023 tra il Consiglio Nazionale Forense e la Conferenza Nazionale dei Direttori di Giurisprudenza e Scienze Giuridiche;
- Considerato che presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Brescia è istituito ed attivato il corso di laurea in Giurisprudenza (Classe delle Lauree Magistrali in Giurisprudenza-LMG-01);
si conviene quanto segue:
Articolo 1 Finalità dell'accordo
1. Le parti firmatarie si impegnano, ciascuna per le proprie competenze, a realizzare congiuntamente un percorso formativo idoneo a garantire la frequenza dei corsi e la pro- ficua conclusione degli studi universitari, nonché l’effettiva frequenza dello studio profes- sionale, così da elevare il livello qualitativo della formazione per l'accesso alla professione. In particolare le parti intendono favorire l’acquisizione da parte degli studenti delle cono- scenze culturali, tecniche, metodologiche e comportamentali che consentano un più im- mediato e diretto accesso al mondo del lavoro, agevolando il percorso per l'accesso all'e- sercizio della professione di avvocato.
per:
Articolo 2 Definizioni
1. Ai fini e per gli effetti delle disposizioni di cui alla presente convenzione si intende
a) “legge”: la legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell’ordina- mento della professione forense);
b) “regolamento”: il decreto del Ministro della Giustizia 17 marzo 2016, n. 70 (Regolamento recante la disciplina per lo svolgimento del tirocinio per l’ac- cesso alla professione forense ai sensi dell’articolo 41, comma 13, della legge 31 dicembre 2012, n. 247);
c) “convenzione quadro”: la convenzione quadro conclusa il 23 gennaio 2023 tra il Consiglio Nazionale Forense e la Conferenza Nazionale dei Direttori di Giurisprudenza e Scienze Giuridiche;
d) “Consiglio dell’Ordine”: il Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Cremona;
e) “tirocinio”: il tirocinio per l’accesso alla professione forense di cui all’articolo 41, commi 1, 2, 3, 4, 6, lettere a) e d), 8, 10 ed 11 della legge 31 dicembre 2012, n. 247;
f) “corso di laurea”: il xxxxx xx xxxxxx xx Xxxxxxxxxxxxxx (Xxxxxx delle Lauree
Magistrali in Giurisprudenza-LMG-01);
g) “Università”: l’Università degli Studi di Brescia;
h) “Dipartimento”: il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Brescia;
i) “CFU”: crediti formativi universitari.
Articolo 3 Referenti organizzativi
1. Al fine dell’attuazione del presente accordo, il Dipartimento e il Consiglio dell’Or- dine provvederanno a nominare ciascuno tre referenti organizzativi per l’attivazione dei tirocini.
2. I tre referenti del Dipartimento sono nominati dal Direttore del Dipartimento tra i professori e ricercatori in servizio presso il medesimo dipartimento, previa delibera del Consiglio di Dipartimento, sentito il Consiglio di Corso di Studi Aggregato.
3. I tre referenti del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati sono nominati dal Consiglio dell’Ordine.
4. I referenti nominati restano in carica per la durata della presente Convenzione, salvo che vengano sostituiti dall’ente da cui sono stati nominati.
5. I nominativi dei referenti sono resi noti agli studenti ed a tutti gli iscritti agli albi e registri tenuti dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati attraverso i canali di comunicazione istituzionale.
6. Ai referenti sono attribuite le sotto indicate funzioni, nel rispetto delle competenze attribuite al Dipartimento dalle leggi vigenti, dallo Statuto e dai Regolamenti dell’Ateneo:
1) verifica periodica della regolare attuazione dell’accordo;
2) verifica ed aggiornamento delle modalità operative di realizzazione dei tirocini e del loro riconoscimento sia ai fini dell’eventuale attribuzione di CFU sia ai fini dell’iscrizione al registro dei praticanti;
3) progettazione di iniziative formative, didattiche e seminariali finalizzate all’eleva- zione del livello qualitativo della formazione per l’accesso alla professione;
4) individuazione ed eventuale revisione periodica del numero massimo di studenti
ammessi a svolgere il tirocinio;
5) identificazione delle modalità informative dirette agli studenti;
6) selezione degli studenti da ammettere allo svolgimento del tirocinio ed assegna- zione agli studi professionali disponibili;
7) verifica del corretto svolgimento del tirocinio e valutazione finale;
8) verifiche in itinere e valutazioni circa l’adeguatezza del sistema adottato rispetto alle finalità prefissate.
7. I referenti si incontreranno con cadenza almeno semestrale per lo svolgimento delle funzioni previste dal presente articolo.
Articolo 4
Condizioni per lo svolgimento anticipato del semestre di tirocinio professionale
1. Può chiedere di essere ammesso all’anticipazione di un semestre di tirocinio in costanza degli studi universitari e prima del conseguimento del diploma di laurea lo stu- dente che:
a) sia iscritto a tempo pieno presso l’Università al corso di laurea;
b) sia in regola con lo svolgimento degli esami di profitto abbia superato gli esami di profitto] dei primi quattro anni del corso di laurea ed abbia ottenuto CFU nei se- guenti settori scientifico-disciplinari:
1) Diritto privato (IUS/01);
2) Diritto processuale civile (IUS/15);
3) Diritto penale (IUS/17);
4) Diritto processuale penale (IUS/16);
5) Diritto amministrativo (IUS/10);
6) Diritto costituzionale (IUS/08);
7) Diritto dell’Unione europea (IUS/14);
c) goda del pieno esercizio dei diritti civili;
d) non si trovi in una delle condizioni di incompatibilità di cui all'articolo 18 della legge;
e) non sia sottoposto ad esecuzione di pene detentive, di misure cautelari o interdit- tive;
f) non abbia riportato condanne per i reati di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del co- dice di procedura penale e per quelli previsti dagli articoli 372, 373, 374, 374-bis, 377, 377-bis, 380 e 381 del codice penale;
g) sia di condotta irreprensibile secondo i canoni previsti dal codice deontologico fo- rense.
2. Gli studenti interessati allo svolgimento del tirocinio devono presentare, in allegato alla propria candidatura, un’autocertificazione degli esami sostenuti, che garantisca l’assol- vimento dei requisiti formativi di cui alla lettera b) del comma precedente.
Articolo 5 Ammissione al tirocinio
1. Entro il 10 settembre di ciascun anno, l’avvocato iscritto all’albo ordinario tenuto dal Consiglio dell’Ordine può offrire la propria disponibilità ad accogliere dei tirocinanti.
2. Può offrire la propria disponibilità l’avvocato iscritto da almeno un quinquennio, che non sia soggetto a procedimento disciplinare e non abbia riportato sanzioni discipli- nari nell’ultimo decennio. Nell’indicare la propria disponibilità, l’avvocato specifica i settori prevalenti di attività professionale svolti.
3. Gli studenti di cui all’articolo 4 possono presentare la richiesta di ammissione al semestre anticipato di tirocinio secondo le modalità che verranno successivamente definite di concerto tra il Dipartimento ed il Consiglio dell’Ordine, indicando, sulla base del calen- xxxxx approvato annualmente dal Dipartimento, la data in cui intendono presumibilmente sostenere l’esame di laurea ed eventualmente specificando il settore in cui desidererebbero svolgere l’attività di tirocinio professionale.
4. Le domande possono essere presentate al Dipartimento entro il 10 marzo per i tirocini da svolgersi nel semestre dal 10 aprile al 10 ottobre, per chi intende conseguire il diploma di laurea nell’esame fissato nel mese di ottobre, ed entro il 10 settembre per i tirocini da svolgersi nel semestre dal 10 ottobre al 10 aprile, per chi intende conseguire il diploma di laurea nell’esame fissato nel mese di aprile o di maggio.
5. Il Dipartimento di Giurisprudenza e il Consiglio dell’Ordine, nelle persone dei rispettivi referenti, provvede a formare una graduatoria degli studenti che hanno presen- tato richiesta e a nominare per ciascuno un tutor accademico.
6. Ai fini della formazione della graduatoria, sulla base della situazione esistente al momento della presentazione della domanda, viene attribuito a ciascuno studente un pun- teggio espresso in settantesimi così composto:
a) fino a 30 punti per la media ponderata dei voti riportati negli esami di profitto di cui ai settori disciplinari di cui all’articolo 4, comma 1, lettera b);
b) fino a 30 punti per la media ponderata dei voti riportati in tutti gli esami di profitto;
c) fino a 10 punti se lo studente ha acquisito i CFU universitari nei tempi previsti dal proprio piano di studio. In particolare, se lo studente ha acquisito tutti i CFU previsti dal suo piano di studio al momento della presentazione della domanda in corso, nel primo, nel secondo, nel terzo e nel quarto anno fuori corso, sono riconosciuti, rispettivamente, 10, 8, 6, 4 o 2 punti.
7. Sulla base dell’ordine della graduatoria, viene data agli studenti la possibilità di proporsi agli avvocati che hanno offerto la propria disponibilità ad accogliere dei tiroci- nanti.
8. In ogni caso, il rapporto di tirocinio si instaura soltanto, in seguito all’acquisizione dell’esplicito consenso dell’avvocato, in accordo con il quale viene predisposto un progetto formativo comprendente obiettivi e tipologie di attività prevalente, con l’iscrizione al regi- stro dei tirocinanti tenuto dal Consiglio dell’Ordine.
Articolo 6
Modalità di svolgimento del tirocinio
1. Durante lo svolgimento del semestre anticipato del tirocinio, devono essere garan- tite la proficua prosecuzione del corso di studi e l’effettiva frequenza dello studio profes- sionale per almeno dodici ore alla settimana, secondo gli obiettivi e le tipologie di attività prevista dal progetto formativo di cui all’articolo 5, comma 8.
2. Durante il semestre di svolgimento del tirocinio anticipato ai sensi della conven- zione il praticante non è esentato dall’obbligo di frequenza dei corsi di cui all’articolo 43 della legge.
3. Ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di cui al comma precedente, il Dipartimento può convenire con il Consiglio dell’Ordine l’istituzione e l’organizzazione di corsi gratuiti dedicati agli studenti ammessi all’anticipazione di un semestre di tirocinio tenendo conto della necessaria natura professionalizzante di tali corsi e delle esigenze di frequenza dello studio professionale. A questo fine, tali corsi o parte di essi devono essere impartiti anche da avvocati che abbiano maturato adeguata esperienza in ambito formativo, individuati di comune accordo dal Dipartimento e deal Consiglio dell’Ordine, nelle persone dei loro referenti.
3. Il tutor accademico vigila sull’effettiva partecipazione dello studente tirocinante ai corsi e sull’andamento del semestre attraverso colloqui con lo studente, da tenersi almeno ogni trenta giorni.
4. Il professionista presso cui si svolge il tirocinio garantisce, sotto la vigilanza del Consiglio dell’Ordine, l’effettivo carattere formativo del tirocinio, privilegiando il suo coin- volgimento nell’assistenza alle udienze, nella redazione degli atti e nelle ricerche funzionali allo studio delle controversie.
5. Il numero delle udienze cui il tirocinante deve assistere durante il semestre è di almeno dodici.
6. Il Consiglio dell’Ordine esplica i propri compiti di vigilanza nei confronti dello studente tirocinante, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 8, comma 4, del regolamento.
7. D’intesa tra il Consiglio dell’Ordine e il Dipartimento, il professionista e il tutor accademico, possono essere individuate specifiche materie o questioni sulle quali lo stu- dente tirocinante potrà effettuare approfondimenti e ricerche, anche ai fini dell’elabora- zione della dissertazione relativa all’esame finale di laurea in giurisprudenza.
8. Nel caso in cui il praticante studente universitario consegua il diploma di laurea in giurisprudenza in una data anteriore a quella indicata nella domanda di cui all’articolo 5, comma 3, il periodo di tirocinio già compiuto rimane privo di effetti.
9. Nel caso in cui il praticante studente universitario consegua il diploma di laurea in giurisprudenza in una data successiva quella indicata nella domanda di cui all’articolo 5, comma 3, il praticante studente universitario può chiedere la sospensione del tirocinio per un periodo massimo di sei mesi, superato il quale, se non riprende il tirocinio, è cancellato dal registro dei praticanti e il periodo di tirocinio compiuto rimane privo di effetti.
10. Il periodo di tirocinio durante gli studi universitari rimane privo di effetti anche quando il praticante, pur avendo conseguito il diploma di laurea in giurisprudenza, non provveda, entro sessanta giorni, a confermare, in costanza di frequentazione dello studio professionale, l’iscrizione al registro dei praticanti.
11. Ai sensi dell’articolo 41, comma 11, della legge, il tirocinio del praticante studente universitario non determina il diritto all’instaurazione di rapporto di lavoro subordinato anche occasionale.
12. Nel periodo di tirocinio anticipato in costanza dell’ultimo anno di corso di laurea il praticante è tenuto ad osservare non soltanto i doveri e le norme deontologiche proprie degli studenti universitari, ma anche gli stessi doveri e norme deontologiche degli Avvocati, ai sensi dell’articolo 42 della legge, ed è, pertanto, soggetto al potere disciplinare dei com- petenti organi disciplinari sia dell’Università, sia forensi.
Articolo 7 Valutazione del tirocinio
1. La valutazione dell'attività svolta nel corso del periodo di tirocinio è fatta sulla base delle osservazioni e dell’attestazione apposte dal professionista e dal tirocinante sul libretto di tirocinio professionale, rilasciato appositamente dal Consiglio dell’Ordine, nonché sulla base della valutazione effettuata dal tutor universitario.
2. La programmazione, la verifica e la valutazione definitiva dell’attività svolta nel corso del periodo di tirocinio nonché l’accertamento dell’effettivo svolgimento del mede- simo restano di competenza del Consiglio dell’Ordine, che vi provvederà secondo il rego- lamento già in vigore o che vorrà successivamente adottare.
3. Il riconoscimento del semestre di tirocinio anticipato non è condizionato al suc-
cessivo svolgimento della pratica professionale presso il medesimo avvocato.
Articolo 8 Collaborazione didattica
1. L'Università e il Consiglio dell’Ordine si impegnano ad informare adeguatamente gli studenti, anche a partire dall'ultimo anno di scuola superiore, in merito alle offerte for- mative ed ai percorsi alternativi finalizzati all'accesso alla professione di Avvocato, eviden- ziando le differenti opportunità che derivano dai percorsi di studio.
2. Il Consiglio dell’Ordine si impegna a dare ampia diffusione e ad ammettere gli studenti tirocinanti a tutte le iniziative formative attivate ogni anno dal medesimo Consi- glio durante i semestri di tirocinio.
3. Il corso di laurea attivato dal Dipartimento riporterà, negli sbocchi occupazionali e professionali, le condizioni per l’accesso alla professione di avvocato, evidenziando le differenti opportunità che derivano dai percorsi di studio che integrano i contenuti pre- scritti, finalizzati a garantire l’uniformità dei percorsi di accesso alla professione e ad assi- curare la libera circolazione dei professionisti nell’ambito dell’Unione Europea.
4. Il Dipartimento e il Consiglio dell’Ordine valuteranno la possibilità di impartire uno o più insegnamenti propedeutici all’accesso alla professione di avvocato.
Articolo 9 Durata e rinnovo
1. La presente Convenzione ha durata di tre (3) anni. Alla scadenza le parti possono rinnovare la Convenzione, per pari periodo, con delibera dei competenti organi.
2. Nel caso in cui non siano richieste o non siano necessarie modifiche sostanziali alla convenzione stessa, il rinnovo potrà avvenire tramite scambio di lettere tra le parti a mezzo posta elettronica certificata.
Articolo 10 Disposizioni finali
1. Per tutto quanto non previsto nella presente convenzione si applicano le disposi- zioni della legge, del regolamento, della convenzione quadro e delle loro eventuali succes- sive modificazioni ed integrazioni.
2. Le parti si impegnano ad aggiornare la presente Convenzione ove intervengano modificazioni legislative e/o regolamentari della disciplina dell’offerta formativa universi- taria e, in particolare, del corso di laurea.
Articolo 11 Trattamento dei dati personali
1. Le parti si impegnano reciprocamente a trattare tutti i dati personali acquisiti nell’esecuzione della presente convenzione nel pieno rispetto dalla normativa vigente e in particolare del Regolamento UE 2016/679 e del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e succes- sive modifiche e integrazioni.
Articolo 12 Imposta di bollo
1. La presente convenzione è soggetta all’imposta di bollo fin dall’origine ai sensi del DPR 26 ottobre 1972, n. 642 – Allegato A -Tariffa parte 1 – articolo 2. Il pagamento dell’imposta complessiva è assolto in maniera virtuale dall’Università degli Studi di Brescia, autorizzazione Agenzia delle Entrate n. 3237 del 12/01/2017.
Brescia-Cremona, lì .....
Per L’Università Degli Studi di Brescia
Il Rettore
Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx
Per il Consiglio Dell’Ordine degli Avvocati di Cremona Il Presidente
Avv. Xxxxxxx Xxxxxxxxx