CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA prove accreditate REV.5 – 16/11/2020 L’accettazione delle nostre offerte e l’invio dei campioni al nostro laboratorio implica l’adesione alle Condizioni Generali di Fornitura del Laboratorio ARCA Srl.
CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA prove accreditate REV.5 – 16/11/2020 |
L’accettazione delle nostre offerte e l’invio dei campioni al nostro laboratorio implica l’adesione alle Condizioni Generali di Fornitura del Laboratorio ARCA Srl. |
1. SOGGETTI
Agli effetti del contratto si intendono:
- “ARCA”: Società a Responsabilità Limitata, con sede in Fano (PU) in Xxx X. Xxxxxxx x. 00X int.3, codice fiscale e P.IVA 02199670411;
- “Cliente”: il soggetto giuridico, pubblico o privato, individuato nella parte anagrafica del presente contratto, che richiede a ARCA la prestazione di alcuni servizi, come meglio riportato nell’oggetto dell’offerta.
2. APPLICAZIONE DELLE CONDIZIONI GENERALI
Le presenti Condizioni Generali di Fornitura si applicano al rapporto in essere tra ARCA e il Cliente, fatte salve eventuali condizioni particolari convenute tra le stesse parti in forma scritta.
I singoli contratti possono essere conclusi secondo apposite convenzioni scritte o mediante accettazione di offerte ARCA. In ogni caso l’invio dei campioni susseguente ad offerta ARCA, anche prima che la stessa venga sottoscritta per accettazione, è da intendersi come accettazione della stessa offerta e delle presenti condizioni generali di fornitura. Sono da ritenersi contratti anche gli ordini di esecuzione di servizi, accettati da ARCA, che pervengono direttamente dal Cliente o che dal medesimo siano sottoscritti. Con la conclusione del contratto si intendono accettate le Condizioni Generali di Fornitura salvo esplicite deroghe o integrazioni formalmente risultanti dai documenti contrattuali medesimi.
3. OGGETTO DEL CONTRATTO
Il contratto in essere tra ARCA e il Cliente si intende come contratto di appalto avente ad oggetto la/e prestazione/i di servizi da parte di ARCA nell’ambito delle proprie attività.
4. SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ
Le attività costituenti la/e prestazione/i di servizio/i oggetto del contratto saranno svolte, a seconda della natura delle stesse, direttamente da ARCA.
5. LABORATORIO DI ANALISI
Per l’esecuzione dei servizi di analisi ARCA si avvale del proprio laboratorio di analisi sito in Fano (PU) in Xxx X. Xxxxxxx x. 00X int.3, che è accreditato ACCREDIA in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 con il numero 1334.
L’accreditamento costituisce un indice di competenza tecnica e gestionale del laboratorio, ma non una garanzia di ACCREDIA sulle singole prestazioni eseguite dal laboratorio.
Il Marchio o il riferimento all’accreditamento non devono essere utilizzati, né possono essere utilizzati nella documentazione concernente un prodotto o essere riportati su un prodotto. È ammesso allegare la copia del rapporto di prova.
6. ESECUZIONE DI ANALISI
Consegna dei campioni: ove non sia diversamente convenuto in maniera espressa, il materiale da sottoporre ad analisi viene recapitato al Laboratorio a cura del Cliente o di un suo incaricato. Si declina ogni responsabilità per
modalità di campionamento, trasporto e consegna del campione fino all’arrivo in laboratorio (per campionamento effettuato dal Cliente). Su richiesta del Cliente ARCA è disponibile a fornire informazioni sulle modalità di prelievo e conservazione dei campioni prelevati da parte del Cliente stesso. Il ritiro del materiale da esaminare presso il domicilio del Cliente, o presso altro luogo dallo stesso indicato, a cura del personale ARCA, o da esso incaricato, può costituire prestazione accessoria, oggetto di separato addebito al prezzo previsto dal listino ARCA che si intende espresso franco laboratorio. Nel caso di ritiro come sopra, ARCA garantisce che il trasporto al laboratorio avvenga in condizioni tali da assicurare la conservazione delle caratteristiche chimiche, fisiche e microbiologiche che il materiale presentava all’atto della sua presa in consegna. Il Cliente ha l’obbligo di informare ARCA sui rischi inerenti il materiale da sottoporre ad analisi, identificando i pericoli ad esso connessi; ha, inoltre, l’obbligo di segnalare efficacemente la corretta modalità di gestione dei campioni (eliminazione, riduzione, protezione).
Data inizio analisi: in linea generale e ove non sia espressamente stabilito, e/o normato diversamente, l’analisi avrà inizio entro i 2 giorni lavorativi dall’accettazione del campione, fatto salvo l’onere di ARCA di garantire idonei trattamenti di conservazione del campione. Per “accettazione” si intende la presa in carico del materiale da sottoporre ad analisi da parte di personale ARCA.
Accettazione campioni non conformi: nel caso si verifichino in accettazione campioni pervenuti non conformi, il Cliente può richiederne comunque l’esecuzione delle prove, ma nel rapporto di prova sarà riportato il motivo della non conformità e i risultati che possono essere influenzati dallo scostamento declinandone ogni responsabilità.
Conservazione del campione e del campione di riserva
- Campione residuo: dal momento del ricevimento del materiale da esaminare, il laboratorio ARCA ne garantisce la conservazione secondo modalità idonee a mantenere le condizioni chimiche, fisiche e microbiologiche. Xxxxx che non sia stato diversamente convenuto, XXXX acquista la proprietà del campione consegnato; il Cliente non può pretendere la restituzione dello stesso o di quanto ne residua dopo l’analisi.
L’eventuale campione di riserva viene conservato da ARCA secondo modalità idonee a garantire il mantenimento delle condizioni chimiche, fisiche e microbiologiche, originarie, per un periodo che deve essere preventivamente concordato in forma scritta. Decorso il termine indicato, XXXX ha la facoltà di distruggere il controcampione ovvero di conferirlo a terzi per l’idoneo smaltimento. Quanto residua da campioni di alimenti e da campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi (campione residuo) viene conservato, per un periodo di 10 giorni dalla data di arrivo del campione. Campioni di acque, di compost e di altre matrici deteriorabili solo fino all’emissione del Rapporto di prova.
Rapporti di prova: il Laboratorio ARCA è responsabile unicamente dei risultati analitici riferiti ai campioni oggetto di analisi. I rapporti di prova vengono emessi in un unico esemplare dal Laboratorio ARCA. Il rilascio di eventuali duplicati in formato originale, su richiesta del Cliente, costituisce oggetto di separato addebito. I rapporti di prova vengono emessi in conformità alle norme generali sull’accreditamento di laboratori. Il formato del rapporto di prova è predefinito dal Laboratorio ARCA.
L’emissione dei rapporti di prova secondo formati corrispondenti a specifiche del Cliente deve essere richiesta per iscritto; qualora tale personalizzazione
sia consentita dalle norme generali sull’accreditamento dei laboratori di prova e sia tecnicamente possibile, costituisce prestazione accessoria, il cui corrispettivo sarà preventivamente concordato con il Cliente.
È vietata la duplicazione, anche parziale, dei rapporti di prova senza la preventiva autorizzazione scritta di XXXX.
XXXX conserva copia dei RdP e delle registrazioni tecniche relative alle prove effettuate per 48 mesi.
Identificazione dei metodi di prova: su richiesta del Cliente ARCA fornisce chiarimenti sui metodi o sulle procedure che siano stati utilizzati. Richieste specifiche in relazione ai metodi di prova devono essere concordate per iscritto prima dell’accettazione del campione.
Regola Decisionale: gestione del risultato e della sua incertezza, confronto con limiti
Per “regola decisionale” si intende la regola, ovvero il criterio, che descrive in che modo si tiene conto dell’incertezza di misura quando si dichiara la conformità ad un requisito specificato. Quando XXXX è chiamata a dare un giudizio relativamente alla conformità o meno del risultato di un controllo, vengono applicati i criteri di accettabilità condivisi in fase di contrattazione (siano essi imposti dal codice applicabile o propri di una specifica Cliente). Se l’incertezza della prova ha influenza sulla conformità con un limite specificato, ovvero quando il risultato della prova con l’incertezza di misura associata supera con almeno due valori il limite proprio del giudizio di conformità, ARCA giudica NON CONFORME il particolare controllato.
1 – Valore CONFORME 2 – Valore CONFORME
3 – Valore NON CONFORME
4 – Valore NON CONFORME
Questo a meno di diversi accordi scritti tra le Parti in deroga a quanto riportato nel presente paragrafo. In ogni caso sarà cura del Responsabile del Laboratorio informare il Cliente per rendicontare quanto riscontrato.
Altre prestazioni connesse ai rapporti di prova: ogni altra richiesta del Cliente, in qualsivoglia modo connessa all’emissione del rapporto di prova (opinioni, interpretazioni, relazioni, commenti, confronti con limiti di legge e/o di capitolato, ecc.) costituisce prestazione accessoria e può formare oggetto di separato addebito.
Tutte le informazioni contenute nel rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al materiale sottoposto ad analisi e ai parametri analizzati e non costituiscono ispezione e/o certificazione di prodotto.
7. SERVIZI
Espletamento dell’attività: in linea generale e ove non sia espressamente stabilito e/o normato diversamente, il servizio verrà espletato entro un mese dalla data di accettazione del preventivo.
Conservazione del materiale fornito dal cliente: ARCA garantisce la conservazione dei materiali forniti per almeno tre anni, secondo modalità idonee a prevenire perdite ed a tutelare la privacy secondo quanto definito al punto 9. Il cliente può pretendere la restituzione dello stesso in qualsiasi momento entro questo periodo. Decorso il termine indicato, XXXX ha la facoltà di distruggere tutto quanto fornito.
Relazioni tecniche: ARCA è responsabile dei contenuti tecnici.
La relazione tecnica viene emessa in un unico esemplare. Il rilascio di eventuali duplicati in formato originale, su richiesta del Cliente, costituisce
oggetto di separato addebito. Le relazioni tecniche vengono emesse in conformità alle norme generali di riferimento. Il formato è predefinito da ARCA sulla base delle norme di riferimento.
L’emissione di relazioni secondo formati corrispondenti a specifiche del Cliente deve essere richiesta per iscritto; qualora tale personalizzazione sia consentita dalle norme generali di riferimento e sia tecnicamente possibile, costituisce prestazione accessoria, il cui corrispettivo sarà preventivamente concordato con il Cliente. Xxxxx che non sia diversamente convenuto, le relazioni tecniche vengono consegnate al Cliente con corrispondenza ordinaria. Su espressa richiesta del Cliente, che deve essere formulata prima dell’accettazione del preventivo le relazioni possono essere inoltrate via posta elettronica o spedite con mezzo diverso da quello ordinario; tale prestazione, da considerarsi accessoria, può costituire oggetto di separato addebito.
È vietata la duplicazione, anche parziale, delle relazioni senza la preventiva autorizzazione scritta di XXXX.
8. RISPETTO DELLA NORMATIVA ANTIFORTUNISTICA
ARCA, nello svolgimento delle proprie attività e servizi applica e ottempera a tutte le prestazioni ed obblighi previsti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori durante il lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., anche nel caso in cui il lavoratore di ARCA svolga la sua attività presso i Clienti, limitatamente ai rischi connessi all’uso di attrezzature, impianti, disposizioni di sicurezza, e quant’altro sia a quant’altro sia a qualsiasi titolo nella disponibilità giuridica (proprietà, comodato, locazione, ecc.) del personale di ARCA.
9. TUTELA DELLA PRIVACY
In osservanza al GDPR UE 2016/679 (Codice in materia di protezione dei dati personali), ARCA informa che presso il proprio archivio verranno raccolti i dati che riguardano il Cliente, che verranno utilizzati ai fini dello svolgimento dell’attività inerente al presente contratto.
In relazione al trattamento dei dati il Cliente potrà esercitare i diritti previsti dal Regolamento. Tali dati sono trattati con strumenti manuali, informatici, telematici, con garanzia di sicurezza e riservatezza e con l’impegno a non diffonderli o comunicarli a terzi estranei.
10. RISERVATEZZA ED INFORMAZIONI VARIE
Le parti si obbligano a non divulgare a terzi la documentazione relativa al presente contratto e ogni altra informazione di cui venissero a conoscenza in occasione del contratto medesimo; e ciò anche dopo la cessazione per qualsiasi motivo dello stesso. Le parti si obbligano a mantenere verso terzi la massima riservatezza e il segreto di ufficio su quanto concerne la struttura organizzativa aziendale dell’altra parte. In particolare ciascuna parte prenderà ogni necessaria precauzione al fine di salvaguardare il segreto di ufficio ed imporrà tale obbligo ai propri dipendenti e/o collaboratori, ivi compresi quelli delle aziende terze, vietando loro ogni uso abusivo delle informazioni ricevute.
11. RECLAMI
XXXX non accetta reclami in forma scritta trascorsi 8 giorni dalla data di ricevimento del rapporto di prova/relazione tecnica. Termini diversi di decadenza devono essere preventivamente concordati con atto scritto.
12. PAGAMENTI
Quando non sia diversamente convenuto, con apposito atto separato, le prestazioni di ARCA devono essere pagate entro 30 giorni dal ricevimento della fattura e della ricevuta fiscale. In caso di ritardo nel pagamento, salvo diversi e separato accordo scritto, vengono addebitati gli interessi moratori ai sensi degli artt. 4 e 5 del D.L. 231/2002.
Il pagamento deve eseguirsi presso la sede di ARCA.
Nel caso sia convenuto che il pagamento avvenga mediante ricevuta bancaria o altro strumento, la mancata ricezione dell’avviso di scadenza da parte del Cliente non costituisce giustificazione del mancato o ritardato pagamento.
13. CLAUSOLA PENALE
In caso di inosservanza delle clausole contrattuali la società ARCA potrà diffidare per iscritto l’latra parte contraente ad adempiere ai propri obblighi entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della notifica. Qualora la parte inadempiente non provveda, entro il termine assegnato, il contratto si intenderà risolto di diritto e la parte inadempiente sarà tenuta a versare a favore di ARCA un ulteriore importo pari al 15% dell’ammontare contrattuale a titolo di clausola penale.
14. FORO COMPETENTE
Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le parti in ordine alla interpretazione, esecuzione e cessazione del contratto in essere tra le stesse, sarà devoluta alla competenza della XXXXX xx Xxxxxx x Xxxxxx.