UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI UDINE
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI UDINE
AREA AMMINISTRAZIONE E BILANCIO UFFICIO APPROVVIGIONAMENTI E CONTRATTI
ALLEGATO 1: FOGLIO PATTI E CONDIZIONI PER FORNITURE E SERVIZI
Art. 1 (Ambito applicativo)
Il Foglio Patti e Xxxxxxxxxx ha valore di disciplina generale, che si pone a corredo dell’offerta fatta all'Università degli Studi di Udine (Nel seguito anche Amministrazione, Ente o Università).
Per le acquisizioni di beni e/o servizi che richiedano la predisposizione di un apposito capitolato speciale, le disposizioni in esso contenute prevarranno su quelle del Foglio Xxxxx e Condizioni.
Le ditte partecipanti alla selezione dovranno, a pena di esclusione, accettare per iscritto i contenuti del presente Foglio Patti e Condizioni.
Art. 2 (Normativa di riferimento)
Per le fattispecie non espressamente disciplinate negli articoli che seguono, trova applicazione in via suppletiva la seguente normativa:
• le disposizioni contenute nel Regolamento Generale di Amministrazione Finanza e Contabilità e nel Regolamento per la Gestione delle Operazioni in Economia dell'Università di Udine
• gli articoli contenuti nel D.L.vo 163/2006 (e successive modifiche) in materia di appalti pubblici di servizi e forniture;
• il regolamento di attuazione del Codice dei Contratti DPR 207/2010;
• la disciplina di cui al RD 827/1924;
• le disposizioni contenute nel Codice Civile.
Art. 3 (Offerta)
Le offerte, redatte secondo lo schema riportato nell’allegata lettera di xxxxxx, devono indicare in cifre ed in lettere il prezzo unitario e complessivo dei beni e/o servizi richiesti, oppure, in caso sia stabilita una base d’asta, il ribasso praticato su tale valore.
Ad ogni offerta dovrà essere allegata la documentazione di volta in volta prescritta, in funzione della tipologia di beni o servizi da acquisire. Le offerte sono segrete e devono essere presentate in busta chiusa, controfirmata sul lembo di chiusura ovvero sigillata.
Sull’esterno della busta devono essere chiaramente indicati il numero e l’oggetto della gara ed il nominativo del concorrente.
Non sono ammesse offerte che per la determinazione del valore economico o degli elementi essenziali facciano espresso rinvio ai preventivi presentati dalle altre ditte.
L’offerta deve essere sottoscritta dal titolare della ditta o dal suo legale rappresentante.
Le offerte devono avere una validità di 180 giorni, decorrenti dalla data di scadenza del termine per la relativa presentazione.
Art. 4 (Documentazione allegata all’offerta)
I documenti e le autocertificazioni richieste per l’ammissione alla gara devono essere prodotte unitamente all’offerta, entro il termine previsto per la sua presentazione. La documentazione sopra descritta deve essere valida alla data di scadenza del termine di presentazione.
Art. 5 (Garanzia definitiva)
Se previsto dalla Lettera di Xxxxxx, la ditta aggiudicataria deve dare dimostrazione di aver costituito, prima della stipula del contratto, garanzia definitiva in conformità a quanto stabilito dall’art. 113 del Codice dei contratti, ovvero pari al 10% dell’importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% e ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. La garanzia definitiva può essere ridotta del 50% qualora l’impresa documenti il possesso della certificazione ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI EN ISO 9000.
La garanzia deve essere costituita con:
• espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
• rinuncia all’eccezione contemplata dall’art. 1957, c. 2 del codice civile;
• operatività della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia deve essere prestata ricorrendo alternativamente:
• alla fideiussione bancaria;
• alla polizza assicurativa;
• agli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del d.lgs. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’economia e delle finanze.
Art. 6 (Campioni)
Negli appalti per la fornitura di beni, l’Università può chiedere la presentazione di campioni riconoscibili della merce da fornire. In tal caso sono esclusi dalla gara i concorrenti che non abbiano presentato i campioni nei termini e nei luoghi prescritti.
I campioni non deteriorabili presentati dall’aggiudicatario, o le parti di essi non utilizzate per le prove tecnico-merceologiche disposte dall'Università, riconoscibili mediante contrassegni, restano depositati per tutta la durata della fornitura presso l'Università a garanzia del suo regolare svolgimento. Ad essi sarà fatto riferimento ogni volta che dovessero insorgere contestazioni in ordine alla qualità della merce consegnata.
I campioni consegnati dalle ditte aggiudicatarie vengono restituiti solo dopo che il contratto abbia avuto completa esecuzione, purché non abbiano modico valore economico. In ogni caso la restituzione avverrà nelle condizioni in cui gli stessi verseranno al termine dei processi di controllo, i quali potranno avervi apportato considerevoli alterazioni strutturali.
Le ditte dovranno farsi carico di ritirare i propri campioni entro il termine che verrà comunicato dall'Ente. I campioni non ritirati entro tale termine, resteranno acquisiti in proprietà all’Ente.
Art. 7 (Aggiudicazione)
Le forniture sono aggiudicate in base al criterio del prezzo più basso oppure dell’offerta economicamente più vantaggiosa quando sia necessario rapportare il prezzo alla qualità dei prodotti o dei servizi da acquisire. Per questo ultimo tipo di procedura di aggiudicazione viene costituita una apposita commissione tecnica incaricata di redigere una graduatoria di merito relativa al progetto tecnico presentato e di effettuare la valutazione delle offerte.
L’Amministrazione conserva la facoltà di revocare gli atti di gara e di non dare luogo all’aggiudicazione qualora sussistano ragioni di interesse pubblico, che verranno debitamente esplicitate nel provvedimento di revoca.
Art. 8 (Direttore dell’esecuzione del contratto)
L'Amministrazione potrà nominare un direttore dell’esecuzione del contratto, con il compito di monitorare il regolare andamento dell’esecuzione del contratto. Il nominativo del direttore dell’esecuzione del contratto verrà comunicato tempestivamente all’impresa aggiudicataria.
Art. 9 (Avvio dell’esecuzione del contratto)
L’esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l’avvio dell’esecuzione del contratto. Qualora l’esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.
Art. 10 (Adempimenti contrattuali)
La consegna dei beni deve essere effettuata nelle quantità, tempi, modalità e luoghi volta per volta indicati nell'ordine dell'Università.
Il fornitore deve effettuare le consegne dei beni a proprio rischio, assumendo a proprio carico le spese di ogni natura, quali a titolo esemplificativo quelle relative al trasporto, imballo, facchinaggio e così via, salvo diversa prescrizione.
All’atto di ogni consegna, il fornitore deve presentare all’addetto al ricevimento, il documento accompagnatorio in duplice esemplare, nel quale risultino dettagliatamente indicate specie e quantità dei singoli beni forniti. Una copia sottoscritta dal ricevente, sarà restituita al fornitore o all’incaricato della consegna.
Gli imballaggi a protezione della merce consegnata devono essere conformi alle disposizioni del d.lgs. n. 22 del 5 febbraio 1997 e successive modifiche che disciplinano la gestione dei rifiuti. In particolare, la merce deve essere custodita all’interno di protezioni ad ingombro contenuto e possibilmente realizzate con materiale bio-degradabile.
Sono a carico dell’aggiudicatario le spese per eventuali procedimenti di smaltimento, ritiro, raccolta degli imballaggi ed assimilabili.
Inoltre, sono a carico dell'aggiudicatario le spese comunque connesse alla fornitura e quelle relative alle perizie che si rendessero necessarie per verificare la qualità dei beni.
La disciplina di cui al presente articolo trova adeguata applicazione, anche nel caso di erogazione di servizi.
Art. 11 (Ordinativi)
Le forniture potranno essere eseguite solo se precedute da ordine scritto dell'Ente.
Art. 12 (Divieto di modifiche introdotte dall’esecutore)
Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall’esecutore, se non è approvata dalla Ente nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti nell’articolo 311 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti .
Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comportano la rimessa in pristino, a carico dell’esecutore, della situazione originaria preesistente.
Art. 13 (Varianti introdotte dall'Ente)
L’Ente può introdurre variazioni al contratto nei seguenti casi:
a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
b) per cause impreviste e imprevedibili, accertate dal responsabile del procedimento o per l’intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite;
c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni o dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi nel corso di esecuzione del contratto.
d) nell’esclusivo interesse dell'Ente, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto, entro i limiti e condizioni stabilite dall’art. 311 del DPR 207/2010.
Inoltre, l’esecutore ha l’obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale, non comportanti maggiori oneri per l’esecutore e che siano ritenute opportune dall'Ente.
Art. 14 (Variazioni entro il 20%)
La quantità dei beni o servizi da fornire, indicata negli avvisi di gara e nelle richieste di offerta, ha per l’Ente valore indicativo. Il fornitore nei casi elencati alla a), b), c) del precedente articolo è, pertanto, tenuto a consegnare i beni o ad effettuare i servizi sia per le maggiori come per le minori quantità rispetto a quelle indicate nell’avviso di gara, nei limiti di 1/5 di quest’ultima o del valore del contratto, senza aver diritto a reclamare, per tale motivo, indennità o compensi di sorta fatta eccezione, in caso di incremento della fornitura, del corrispettivo per la maggiore quantità di beni o servizi richiesti. In questo caso il corrispettivo verrà attribuito alle medesime condizioni contrattuali pattuite per l’intera fornitura.
Nel caso in cui la variazione superi tale limite l'Ente procede alla stipula di un atto aggiuntivo al contratto principale dopo aver acquisito il consenso dell’esecutore.
Inoltre, ed in alternativa, l'Ente si riserva di chiedere una variazione della fornitura, entro i limiti del 20% del valore dell’appalto, ai sensi dell’art. 11 del RD 2440/1923, alle medesime condizioni contrattuali pattuite per l'intera fornitura.
Art. 15 (La sospensione dell’esecuzione del contratto)
L'Ente può ordinare la sospensione dell’esecuzione delle prestazioni del contratto qualora circostanze particolari ne impediscano temporaneamente la regolare esecuzione. Di tale sospensione verranno fornite le ragioni all'affidatario.
Non appena sono venute a cessare le cause della sospensione, l'Ente disporrà la ripresa dell'esecuzione indicando il nuovo termine ultimo di esecuzione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti.
Art. 16 (Verifica di conformità)
L’esecuzione dell’appalto è soggetto a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto.
La verifica di conformità è avviata entro venti giorni dall’ultimazione della prestazione.
L'Ente si riserva di condurre la verifica di conformità nel corso dell’esecuzione in ogni caso in cui ne ravvisi l’opportunità.
La verifica di conformità di un intervento verrà conclusa non oltre 60 giorni dall’ultimazione dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali. In caso di prolungamento delle operazioni rispetto al termine sopra contemplato, verrà trasmessa formale comunicazione all’esecutore.
L’esecutore, a propria cura e spesa, deve mettere a disposizione del soggetto incaricato della verifica di conformità i mezzi necessari ad eseguirli.
Nel caso in cui l’esecutore non ottemperi a siffatti obblighi, il soggetto incaricato al controllo dispone che sia provveduto d’ufficio, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto all’esecutore.
Nel caso di contestazioni sulla conformità dell'esecuzione, l'Ente comunicherà le proprie valutazioni con relative richieste di adeguamento.
Art. 17(Non conformità delle prestazioni)
L’Ente ha il diritto di respingere, ed il fornitore l’obbligo di ritirare, i beni che risultassero di caratteristiche diverse dai campioni depositati in sede di aggiudicazione delle forniture, ovvero di qualità diversa da quella pattuita o, per altre ragioni, inaccettabili. In tal modo il fornitore, oltre alla refusione delle eventuali spese peritali sostenute, dovrà provvedere alla sostituzione dei beni, nel termine che gli verrà indicato, con altri corrispondenti alla qualità stabilita. Qualora i beni contestati non venissero tempestivamente ritirati dal fornitore, l’Ente non risponderà della loro perdita o deterioramento durante la temporanea custodia.
In caso di mancata o ritardata sostituzione, specie qualora trattasi di generi di immediato consumo, l’Ente si riserva la facoltà di approvvigionarsi degli stessi altrove, con spese a totale carico del fornitore aggiudicatario, il quale non potrà fare opposizione o sollevare eccezioni sulla qualità e sui prezzi dei beni così acquistati.
La disposizione contenuta nel precedente comma si applica anche per consegne di beni in quantità inferiori a quelle ordinate. La disciplina di cui al presente articolo trova adeguata applicazione, anche nel caso di erogazione di servizi.
Art. 18 (Penali in caso di ritardo)
In caso di mancato rispetto del termine di consegna della merce o di esecuzione dei servizi, potrà essere applicata una penale a carico del fornitore inadempiente, fino al 0,1% dell’importo dell’ordinazione per ogni giorno di ritardo, previa contestazione formale a mezzo fax o lettera raccomandata AR.
La ditta sarà invitata a fornire spiegazioni e giustificazioni entro un termine di 3 giorni. In assenza di motivato ritardo o di ritardo che si protragga per più di 30 giorni l'Università potrà procedere alla risoluzione del contratto.
Se il termine di consegna della merce o di esecuzione dei servizi avesse rilevanza essenziale, il ritardo potrà comportare l’immediata risoluzione del contratto.
Il recupero delle penalità potrà essere anche effettuato sull'eventuale garanzia definitiva, che dovrà essere immediatamente reintegrata.
Art. 19 (Pagamenti)
I pagamenti sono disposti previo accertamento della prestazione effettuata, in termini di qualità e quantità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali.
Per quanto attiene ai termini e alle modalità di pagamento a favore del fornitore, si fa rinvio a quanto verrà specificatamente concordato con la ditta che risulterà aggiudicataria dell’appalto nonché al Regolamento di attuazione del Codice dei Contratti (DPR 207/2010).
In ogni caso le fatture, devono essere corredate dal documento, debitamente sottoscritto, che attesti la consegna dei beni o l’esecuzione dei servizi, ovvero ne devono indicare gli estremi. Non sono ammesse a pagamento le fatture non conformi alle prescrizioni sopra riportate.
Art. 20 (Svincolo dell'eventuale garanzia definitiva)
L'eventuale garanzia definitiva è progressivamente svincolata in funzione dell’avanzamento dell’esecuzione del contratto, nel limite massimo del 75% dell’importo garantito. L’ammontare residuo del 25% è svincolato a conclusione del contratto, previo accertamento degli adempimenti, sulla base del certificato di verifica di conformità.
Art. 21 (Revisione dei prezzi delle forniture)
Le forniture di beni e servizi ad esecuzione immediata o che si esauriscano entro un anno dall’affidamento non danno diritto ad alcuna revisione del prezzo, mentre per i contratti di durata superiore all’anno, a condizione che si configurino come contratti ad esecuzione periodica e continuativa, verrà operata la revisione del prezzo.
Per il calcolo degli aggiornamenti del prezzo, qualora non siano disponibili gli indici ISTAT, potranno essere utilizzati gli strumenti orientativi ritenuti più idonei tra i quali rientrano gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati editi dalla Camera di commercio del comune di Udine.
In ogni caso la revisione prezzi non potrà operare prima del decorso del primo anno di durata contrattuale, non ha efficacia retroattiva e viene concordata tra le parti, su istanza adeguatamente motivata della parte interessata.
Art. 22 (Proroga contrattuale)
Salvo quanto disposto nella Lettera di Xxxxxx, il contratto potrà essere prorogato alle stesse condizioni contrattuali per un periodo complessivamente non superiore a mesi 6. La proroga contrattuale viene richiesta dall'Ente alle condizioni originarie. La controparte è tenuta a comunicare la propria disponibilità a prorogare il contratto entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta dell'Ente.
Art. 23 (Cessione del contratto)
È vietata la cessione anche parziale del contratto ed il subentro di soggetti estranei nei rapporti obbligatori sorti con L'Università.
Non è considerata cessione del contratto la trasformazione della veste giuridica del soggetto contraente compresa la cessione d’azienda o del ramo d’azienda che comporti il trasferimento dell’intera organizzazione aziendale o di una porzione della stessa.
Art. 24 (Contratto)
I contratti saranno stipulati in forma di corrispondenza commerciale. Se il fornitore richiede altra modalità, saranno a suo carico le spese di bollo, scritturazione, copie di eventuali registrazioni del contratto, diritti di segreteria secondo le tariffe di legge, nonché, ove sia fatto ricorso al notaio, le conseguenti spese notarili.
Art. 25 (Luogo di esecuzione e Foro competente)
Ai fini dell’esecuzione del contratto e per la notifica di eventuali atti giudiziari, la ditta aggiudicataria dovrà comunicare espressamente il proprio domicilio. Le controversie che dovessero insorgere tra le parti, relativamente all’interpretazione, applicazione ed esecuzione del contratto saranno definite mediante il ricorso agli accordi bonari di cui all’art. 240 del Codice dei contratti ed all’esito di questi deferite al giudizio arbitrale a norma dell’art. 241 del Codice dei contratti. Qualora la controversia debba essere definita dal giudice, sarà competente il Tribunale di Udine.
Luogo e data ................................................
Letto e sottoscritto,
IL LEGALE RAPPRESENTANTE .................................................................