PORTO DI GIOIA TAURO – LAVORI DI RISANAMENTO DELLE STRUTTURE A PARETE VERTICALE E DEGLI ARREDI PORTUALI DELLE BANCHINE DI PONENTE DEL PORTO.
Opere a carico dell’Autorità Portuale di Xxxxx Xxxxx
PORTO DI GIOIA TAURO – LAVORI DI RISANAMENTO DELLE STRUTTURE A PARETE VERTICALE E DEGLI ARREDI PORTUALI DELLE BANCHINE DI PONENTE DEL PORTO.
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
Oggetto: Lavori di risanamento delle strutture a parete verticale e degli arredi portuali delle banchine di ponente del Porto di Gioia Tauro
Importo a base d'asta Euro 532.475,00
Oneri per la sicurezza Euro 24.525,00 Totale Euro 557.000,00
CAPO I
OGGETTO ED AMMONTARE DELL'APPALTO - DESCRIZIONE, FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE.
Art. 1. Oggetto dell’appalto
L’ambito di intervento del progetto, per il risanamento delle strutture a parete verticale e degli arredi portuali delle banchine di ponente, è l’area ad ovest del porto di Gioia Tauro, tali lavori consistono nella preventiva demolizione del cls ammalorato presente sulle pareti verticali delle banchine la successiva pulitura dei ferri di armatura e la realizzazione del nuovo copriferro con dei prodotti specifici di risanamento.
Unitamente al risanamento del cls ammalorato delle strutture a parete verticale, verrà eseguita la pulizia di tutti gli arredi portuali ferrosi nonchè la successiva verniciatura ove possibile, la sostituzione integrale delle strutture ammalorate.
Per le opere non espressamente elencate, salvo più precise indicazioni che all'atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione Lavori, si rimanda ai disegni che fanno parte del contratto d’appalto ed alla voce di elenco prezzi.
Art. 2. Forma e ammontare dell’appalto
Il presente appalto è dato a: corpo
L'importo complessivo dei lavori ed oneri compresi all’interno dell’appalto, ammonta a € 557.000,00
(cinquecentocinquantasettemila/00) esente IVA così meglio specificati:
Quadro Economico
Lavori a base d'asta Aa) Lavori a corpo non assoggettati ad IVA | € 532 475,00 |
Ab) Lavori a corpo assoggettati ad IVA al 10% | |
Ac) Lavori a misura non assoggettati ad IVA | |
A1) Totale lavori A2) Spese di progettazione esecutiva - importo non soggetto a ribasso (art. 19 L. 166/02) | € 532 475,00 € 0,00 |
A3) Oneri per la sicurezza diretti e specifici - importo non soggetto a ribasso (art. 1 L. 109/94) | € 24 525,00 |
A) Somma a base d'asta (A1+A2+A3) Somme a disposizione dell'Amministrazione | € 557 000,00 |
B1) Imprevisti (circa 10% di A) | € 63 800,00 |
B2) Incentivo di cui art.92Legge 163/06 (2% A) | € 12 000,00 |
B3) Eventuali spese per commissioni aggiudicatrici | € 35 000,00 |
B4) Spese per pubblicità di cui all’art. 29 della L. 166/02 | € 10 000,00 |
B5) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche | € 11 000,00 |
B6) IVA al 20% di (B3+B4+B5) | € 11 200,00 |
B) Totale somme a disposizione | € 143 000,00 |
TOTALE (A+B) | € 700 000,00 |
Art. 3. Descrizione dei lavori
I lavori consistono:
1. Asportazione in profondità del Cls ammalorato sulle pareti verticali da eseguirsi mediante idroscarifica e/o sabbiatura, fino al raggiungimento dello strato del cls con caratteristiche di buona solidità;
2. trattamento dei ferri d’armatura con prodotto passivante liquido con dispersione di polimeri di resine sintetiche legate a cemento;
3. ricostruzione di strutture in cls mediante applicazione di betoncino tixotropico a base di legante espansivo;
4. protezione delle strutture in cls mediante impermeabilizzante con caratteristiche idrorepellenti e traspiranti;
5. rimozione e sostituzione delle opere in metallo non più recuperabili, compresa la messa in opera e la sigillatura mediante applicazione di betoncino tixotropico a base di legante espansivo;
6. sverniciatura delle opere in metallo non sostituibili mediante sabbiatura e ripitturazione degli stessi con pittura di finitura a base di smalto epossidico;
7. sistemazione dei parabordi di banchina esistenti.
Art. 4. Forma e principali dimensioni delle opere
Il lavoro sarà eseguito all’interno delle aree portuali del porto di Gioia Tauro, presso la banchina di ponete I e II tratto.
Durante i lavori si dovrà sempre poter garantire il normale e consueto svolgimento, in piena sicurezza, delle operazioni portuali, la regolare viabilità e la sicurezza a tutti gli utenti.
Art. 5 - Variazioni delle opere progettate
L'Amministrazione si riserva l’insindacabile facoltà di introdurre nelle opere, all'atto esecutivo, quelle varianti che riterrà opportune, nell'interesse della buona riuscita e dell'economia dei lavori, senza che l'Appaltatore possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi, di qualsiasi natura e specie, non stabiliti nel vigente Capitolato Generale approvato con il DM LL.PP. 19 aprile 2000 n. 145 e nel presente Capitolato Speciale.
Dovranno essere comunque rispettate le disposizioni di cui all’art 132 del D. Lgs 12 aprile 2006 n. 163 .
Art. 6 – Categorie e classifiche dei lavori
In conformità al Regolamento approvato con D.P.R. 25 gennaio 2000 n°34, le categorie e classifiche dei lavori sono le seguenti:
categoria prevalente: OG 1 – classifica III Importo €. 557.000,00 % sul totale: 100,00%
Art. 7 – Criterio di aggiudicazione
L’aggiudicazione dell’appalto è effettuata con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato ai sensi dell’articolo 82 comma 2 lettera b) D. Lgs n. 163/2006, mediante ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara.
CAPO II
QUALITA’ DEI MATERIALI E DEI COMPONENTI-MODO DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO-ORDINE A TENERSI NELL’ANDAMENTO DEI LAVORI
Art. 8 - Materiali in genere
I materiali da impiegare per i lavori compresi nell’appalto dovranno corrispondere, come caratteristiche, a quanto stabilito nelle leggi e regolamenti ufficiali vigenti in materia; in mancanza di particolari prescrizioni dovranno essere delle migliori qualità esistenti in commercio in rapporto alla funzione a cui sono destinati. Per la provvista di materiali in genere, si richiamano espressamente le prescrizioni dell’art. 21 del Capitolato Generale. In ogni caso i materiali, prima della posa in opera, dovranno essere riconosciuti idonei ed accettati dalla Direzione Lavori. I materiali proverranno da località o fabbriche che l’Impresa riterrà di sua convenienza, purché corrispondano ai requisiti di cui sopra. Quando la Direzione dei Lavori abbia rifiutato una qualsiasi provvista come non atta all’impiego, l’Impresa dovrà sostituirla con altra che corrisponda alle caratteristiche volute; i materiali rifiutati dovranno essere allontanati immediatamente dal cantiere a cura e spese della stessa Impresa. Malgrado l’accettazione dei materiali da parte della Direzione dei Lavori, l’Impresa resta totalmente responsabile della riuscita delle opere anche per quanto può dipendere dai materiali stessi. L’appaltatore è tenuto, ai sensi del D.M. n. 203 del 08.05.2003, ove possibile e previa verifica della loro disponibilità in ambito locale e della congruità del prezzo, all’utilizzo di materiali riciclati in misura non inferiore al 30% del fabbisogno di materiale impiegabile negli interventi.
Art. 9 – Demolizioni
Le demolizioni in genere saranno eseguite con ordine e con le necessarie precauzioni, in modo da prevenire qualsiasi infortunio agli addetti al lavoro, rimanendo perciò vietato di gettare dall’alto i materiali in genere, che invece dovranno essere trasportati o guidati salvo che vengano adottate opportune cautele per evitare danni ed escludere qualunque pericolo. Dovranno essere effettuate con la dovuta cautela per impedire danneggiamenti alle strutture murarie di cui fanno parte e per non compromettere la continuità del transito, che, in ogni caso deve essere costantemente mantenuto a cura e spese dell’appaltatore, il quale deve allo scopo, adottare tutti gli accorgimenti tecnici necessari con l’adozione di puntellature e sbadacchiature. I materiali provenienti da tali demolizioni resteranno di proprietà dell’Impresa essendosene tenuto conto nella determinazione dei corrispondenti prezzi di elenco. La Direzione Lavori si riserva di disporre, con sua facoltà insindacabile, l’impiego dei suddetti materiali utili per l’esecuzione dei lavori appaltati. I materiali non utilizzabili provenienti dalle demolizioni dovranno sempre e al più presto, venire trasportati a cura e spese dell’appaltatore, a rifiuto od a reimpiego nei luoghi che verranno indicati dalla Direzione Lavori. Gli oneri sopra specificati si intendono compresi e compensati nei relativi prezzi di elenco. Nell’esecuzione delle demolizioni è assolutamente vietato l’uso delle mine.
Art. 10 – Acqua, calci, cementi ed agglomerati cementizi, pozzolane, gesso, sabbie
a) Acqua – L’acqua per l’impasto con leganti idraulici dovrà essere limpida, priva di sostanze organiche o grassi e priva di Sali (particolarmente solfati e cloruri) in percentuali dannose e non essere aggressiva per il conglomerato risultante.
b) Cementi e agglomerati cementizi.
1) I cementi dovranno rispondere ai limiti di accettazione contenuti nella legge 26 maggio 1965, n. 595 e nel D.M. 3 giugno 1968 (“Nuove norme sui requisiti di accettazione e modalità di prova dei cementi”) e successive modifiche.
2) Gli agglomerati entimetr dovranno rispondere ai limiti di accettazione contenuti nella legge 26 maggio 1965,
n. 595 e nel D.M. 31 agosto 1972.
3) I cementi e gli agglomerati entimetr dovranno essere conservati in magazzini coperti, ben riparati dall’umidità e da altri agenti capaci di degradarli prima dell’impiego
c) Ricostruzione delle strutture in cls e trattamento dei ferri d’armatura:
1) Per il ripristino di strutture degradate in calcestruzzo con interventi di spessore da 1 a 6 cm in unico strato, senza l’utilizzo di rete elettrosaldata, applicazione a spruzzo od a cazzuola, fornitura e posa in opera di malta
cementizia, premiscelata, bicomponente, ad espansione contrastata con maturazione in aria, (senza stagionatura umida), con componente B (ritentore di umidità), tixotropica, fibrorinforzata con fibre inorganiche flessibili ed inossidabili;
2) Per la protezione delle barre d’armatura del cemento armato, fornitura e posa in opera di rivestimento
anticorrosione, monocomponente, cementizio polimero modificato con inibitore di corrosione organico, da applicarsi a pennello sulle armature;
3) Per ancoraggi anche di precisione in spessori centimetri, fornitura e posa in opera di malta cementizia espansiva sia in fase plastica che in fase indurita, ad elevatissimo scorrimento, applicabile a colaggio;
4) Per realizzare un rivestimento filmogeno elastico ad elevata capacità protettiva nei confronti degli aggressivi del cemento armato, fornitura e posa in opera di resina poliuretanica a solvente (ciclo alifatico), bicomponente, ad elevato contenuto di solidi in volume, elastica. Applicata con airless o a rullo o sulla struttura in calcestruzzo precedentemente trattata con il suo primer specifico.
Art. 11 – Opere metalliche (parabordi, golfari, ringhiere) e vernici
È prevista la sostituzione di tutti i parabordi di banchina, nonché le piastre in ferro sugli scivoli Ro-Ro e i golfari fissati sulle paratie, con ferro pieno sagomato dello spessore di cm 2 e delle dimensioni meglio riportate sui disegni allegati; salvo sempre la facoltà alla Direzione dei lavori di apportare in corso d’opera, qualora lo ritenesse necessario, modifiche oltreché all’ubicazione e al numero delle opere stesse.
Sabbiatura delle bitte esistenti, curando sempre la raccolta dei detriti formati, e la loro successiva ripitturazione di finitura applicata a più strati dei vari tipi di smalto colorato ed epossidico.
Resta inteso che la piena responsabilità del dimensionamento dell’opera resta all’Impresa, nonostante l’approvazione da parte della Direzione dei lavori
Art. 12 – Sigillatura
Lungo il tratto dove verranno demolite le spallette di tenuta per posizionare il nuovo parabordo in ferro, verrà eseguito un getto di sigillatura e livellamento per il ripristino del piano finito della pavimentazione, mediante applicazione per colaggio: per spessori di 30 cm x 20 cm circa di una malta cementizia, premiscelata, a ritiro compensato, fibrorinforzata con fibre metalliche rigide, ad elevatissima duttilità, contenente anche fibre sintetiche in poliacrilonitrile, resistente agli agenti aggressivi dell’ambiente. Comprenso altresì la carpenteria e quant’altro occorra per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte.
CAPO III
DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L’APPALTO E MODO DI VALUTARE I LAVORI
Art. 13 – Norme regolatrici dell’appalto
Per l’attuazione dei lavori in oggetto si fa espresso riferimento a tutte le disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano la materia, in vigore alla data di esecuzione dei Lavori, senza esclusione di norme eventualmente non ancora in vigore alla data dell’Appalto.
Art. 14 – Trattamento dei dati personali –Riservatezza del contratto
Per il trattamento dei dati personali da parte del Committente si rinvia a quanto previsto dal D. Lgs n. 196 del 30/06/2003 ed in particolare dall’articolo 24 c. 1 lettera b).
Il Contratto, come pure i suoi allegati, devono essere considerati riservati fra le parti.
Ogni informazione o documento che divenga noto in conseguenza od in occasione dell’esecuzione del Contratto, non potrà essere rivelato a terzi senza il preventivo accordo fra le parti.
In particolare l’Appaltatore non può divulgare notizie, disegni e fotografie riguardanti le opere oggetto dell’Appalto né autorizzare terzi a farlo.
Art. 15 – Documenti che fanno parte del contratto
Fanno parte integrante del contratto di appalto, ai sensi dell’art. 110 del D.P.R. n. 554/1999, oltre al presente Capitolato speciale, il Capitolato generale e i seguenti documenti e disegni di progetto:
1 Disegni
2 Capitolato speciale d’appalto
3 Elenco prezzi unitari
4 Cronoprogramma
Art. 16 - Disciplina del subappalto
L’affidamento in subappalto di parte delle opere e dei lavori è autorizzato dalla Stazione appaltante, nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 118 D. Lgs n. 163/2006.
La quota subappaltabile della categoria prevalente non deve superare il 30% dell’importo della categoria.
L’affidamento dei lavori da parte dei soggetti di cui all’articolo 34 comma 1 lett. b) e c) D. Lgs n.163/2006 ai propri consorziati non costituisce subappalto.
Il Direttore dei Lavori e il R.U.P., nonché il coordinatore per l’esecuzione in materia di sicurezza di cui all’art. 3 D. Lgs n. 494/96 provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità del subappalto. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattuale grave e essenziale anche ai sensi dell’art. 1456 C.C., con la conseguente possibilità, per la Stazione Appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 21 Legge 13/09/1982 n. 646, come modificato dal D.L. 29/04/95 n. 139 convertito dalla L. 28/06/1995 n. 246. Se la Stazione Appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti, l’appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione Appaltante entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copie delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.
Art. 17 - Trattamento dei lavoratori
Nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l’Impresa appaltatrice è tenuta ad osservare, integralmente, il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi, nazionale e territoriale, in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori.
L’impresa appaltatrice si obbliga, altresì, ad applicare il contratto o gli accordi medesimi, anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione, e, se cooperative, anche nei rapporti con soci.
I suddetti obblighi vincolano l’Impresa appaltatrice, anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o se receda da esse, e ciò indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura, dalla dimensione dell’Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.
L’Impresa appaltatrice è responsabile in solido, nei confronti della Stazione appaltante, dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti.
Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l’Impresa appaltatrice dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante.
L’Impresa appaltatrice è inoltre obbligata ad applicare integralmente le disposizioni di cui all’art. 118 del DLGS 12 aprile 2006 n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni.
L’Impresa appaltatrice è inoltre obbligata al versamento all’INAIL, nonché, ove tenuta, alle Casse Edili, agli Enti Scuola, agli altri Enti Previdenziali ed Assistenziali cui il lavoratore risulti iscritto, dei contributi stabiliti per fini mutualistici e per la scuola professionale.
L’Impresa appaltatrice è altresì obbligata al pagamento delle competenze spettanti agli operai per ferie, gratifiche, ecc. in conformità alle clausole contenute nei patti nazionali e provinciali sulle Casse Edili ed Enti-Scuola.
Tutto quanto sopra secondo il contratto nazionale per gli addetti alle industrie edili vigente al momento della firma del presente capitolato.
L’Impresa appaltatrice e, per suo tramite, le Imprese subappaltatrici, dovranno presentare alla Stazione appaltante prima dell’emissione di ogni singolo stato avanzamento lavori, e comunque ad ogni scadenza bimestrale calcolata dalla data di inizio lavori, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici, previsti dalla contrattazione collettiva.
In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dal Direttore dei lavori o segnalata dall’Ispettorato del lavoro, la Stazione appaltante comunicherà all’Impresa appaltatrice e all’Ispettorato suddetto, l’inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento a saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia degli obblighi di cui sopra. Inoltre, la mancata regolarizzazione degli obblighi attinenti alla tutela dei lavoratori non consentirà di procedere allo svincolo della cauzione definitiva dopo l’approvazione del collaudo finale provvisorio.
Il pagamento all’Impresa appaltatrice delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall’Ispettorato del lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti e costituisce onere dell’Impresa produrre la documentazione relativa all’avvenuto accantonamento da parte dell’Ispettorato del lavoro.
Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra l’Impresa appaltatrice non può opporre eccezioni alla Stazione appaltante, né ha titolo a risarcimento danni.
Art. 18 - Coperture assicurative
Ai sensi dell’art. 129, del DLGS 12 aprile 2006, e s.m. e i. l’Impresa appaltatrice è obbligata a stipulare una o più polizze assicurative che tengano indenni la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che prevedano anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
Di conseguenza è onere dell’Impresa appaltatrice, da ritenersi compensato nel corrispettivo dell’appalto, l’accensione, presso compagnie di gradimento della Stazione appaltante, di polizze relative:
1) all’assicurazione RCT per il massimale di € un milione per danni a persone, a cose e animali; tale polizza dovrà specificatamente prevedere l’indicazione che tra le “persone si intendono compresi i rappresentanti della Stazione appaltante, della Direzione lavori e dei soggetti preposti all’assistenza giornaliera e al collaudo”.
2) all’assicurazione contro i rischi dell’incendio, dello scoppio e dell’azione del fulmine per manufatti, materiali, attrezzature e opere provvisionali di cantiere con massimale pari al 25% dell’ammontare contrattuale.
Le polizze di cui ai precedenti commi dovranno essere accese prima della consegna dei lavori e devono portare la dichiarazione di vincolo a favore della Stazione appaltante e devono coprire l’intero periodo dell’appalto fino al completamento della consegna delle opere; devono altresì risultare in regola con il pagamento del relativo premio per lo stesso periodo indicato e devono essere esibite alla Stazione appaltante prima dell’inizio dei lavori e comunque prima della
liquidazione del primo stato d’avanzamento, alla quale non si darà corso in assenza della documentazione comprovante l’intervenuta accensione delle polizze suddette.
Art. 19 - Consegna dei lavori - Programma operativo dei lavori Inizio e termine per l’esecuzione - Consegne parziali - Sospensioni
La consegna dei lavori all’Impresa appaltatrice verrà effettuata entro 30 giorni dalla data di registrazione del contratto, in conformità a quanto previsto nel Capitolato Generale d’Appalto e secondo le modalità previste dal Regolamento dei LL.PP.
Tenuto conto che è necessario, per motivi di sicurezza, lasciare operativi tratti di banchina, l’intervento di risanamento in parola è suddiviso in quattro lotti da realizzare in modo consequenziale e non in contemporaneo.
Qualora la consegna, per colpa della Stazione appaltante, non avviene nei termini stabiliti, l’Appaltatore ha facoltà di richiedere la rescissione del contratto;
Nel giorno e nell’ora fissati dalla Stazione appaltante, l’Appaltatore dovrà trovarsi sul posto indicato per ricevere la consegna dei lavori, che sarà certificata mediante formale verbale redatto in contraddittorio.
All’atto della consegna dei lavori, l’Appaltatore dovrà esibire le polizze assicurative contro gli infortuni, i cui estremi dovranno essere esplicitamente richiamati nel verbale di consegna.
L’ Appaltatore è tenuto a trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’effettivo inizio dei lavori e comunque entro cinque giorni dalla consegna degli stessi, la documentazione dell’avvenuta denunzia agli Enti previdenziali (inclusa la Cassa Edile) assicurativi ed infortunistici comprensiva della valutazione dell’Appaltatore circa il numero giornaliero minimo e massimo di personale che si prevede di impiegare nell’appalto.
Lo stesso obbligo fa carico all’Appaltatore, per quanto concerne la trasmissione della documentazione di cui sopra da parte delle proprie imprese subappaltatrici, cosa che dovrà avvenire prima dell’effettivo inizio dei lavori e comunque non oltre dieci giorni dalla data dell’autorizzazione, da parte della Stazione appaltante, del subappalto o cottimo.
L’ Appaltatore dovrà comunque dare inizio ai lavori entro il termine improrogabile di giorni 15 dalla data del verbale di consegna fermo restando il rispetto del termine di cui al successivo paragrafo per la presentazione del programma operativo dei lavori.
Entro 10 giorni dalla consegna dei lavori, l’Impresa presenterà alla Direzione dei Lavori una proposta di programma operativo dettagliato per l’esecuzione delle opere che dovrà essere redatto tenendo conto del tempo concesso per dare le opere ultimate entro il termine fissato dal presente Capitolato.
Al programma sarà allegato un grafico che metterà in risalto: l’inizio, l’avanzamento mensile ed il termine di ultimazione delle principali categorie di opere, nonché una relazione nella quale saranno specificati tipo, potenza e numero delle macchine e degli impianti che l’Impresa si impegna ad utilizzare in rapporto ai singoli avanzamenti.
Entro quindici giorni dalla presentazione, la Direzione dei Lavori d’intesa con la Stazione appaltante comunicherà all’Impresa l’esito dell’esame della proposta di programma; qualora esso non abbia conseguito l’approvazione, l’Impresa entro 10 giorni, predisporrà una nuova proposta oppure adeguerà quella già presentata secondo le direttive che avrà ricevuto dalla Direzione dei Lavori.
Decorsi 10 giorni dalla ricezione della nuova proposta senza che il Responsabile del Procedimento si sia espresso, il programma operativo si darà per approvato.
La proposta approvata sarà impegnativa per l'Impresa, la quale rispetterà i termini di avanzamento mensili ed ogni altra modalità proposta, salvo modifiche al programma operativo in corso di attuazione, per comprovate esigenze non prevedibili che dovranno essere approvate od ordinate dalla Direzione dei Lavori.
L’Appaltatore deve altresì tenere conto, nella redazione del programma:
- delle particolari condizioni dell’accesso al cantiere;
- della riduzione o sospensione delle attività di cantiere per festività o godimento di ferie degli addetti ai lavori;
- delle eventuali difficoltà di esecuzione di alcuni lavori in relazione alla specificità dell’intervento e al periodo stagionale in cui vanno a ricadere;
- dell’eventuale obbligo contrattuale di ultimazione anticipata di alcune parti laddove previsto.
Nel caso di sospensione dei lavori, parziale o totale, per cause non attribuibili a responsabilità dell’appaltatore, il programma dei lavori viene aggiornato in relazione all'eventuale incremento della scadenza contrattuale.
Eventuali aggiornamenti del programma, legati a motivate esigenze organizzative dell’Impresa appaltatrice e che non comportino modifica delle scadenze contrattuali, sono approvate dal Direttore dei lavori, subordinatamente alla verifica della loro effettiva necessità ed attendibilità per il pieno rispetto delle scadenze contrattuali.
L’Appaltatore dovrà dare ultimate tutte le opere appaltate entro il termine di giorni 180 (centottanta) naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna. In caso di ritardo sarà applicata una penale giornaliera di € 200,00 (diconsi €. DUECENTO/00=). Se il ritardo dovesse essere superiore giorni 40 a partire dalla data di scadenza, la Stazione appaltante potrà procedere alla risoluzione del contratto ed all’incameramento della cauzione.
L’Appaltatore dovrà comunicare per iscritto a mezzo lettera raccomandata R.R. alla Direzione dei Lavori l’ultimazione dei lavori non appena avvenuta.
Nel caso in cui i lavori in appalto fossero molto estesi, ovvero mancasse l’intera disponibilità dell’area sulla quale dovrà svilupparsi il cantiere o comunque per qualsiasi altra causa ed impedimento, la Stazione appaltante potrà disporre la consegna anche in più tempi successivi, con verbali parziali, senza che per questo l’Appaltatore possa sollevare eccezioni o trarre motivi per richiedere maggiori compensi o indennizzi.
La data legale della consegna dei lavori, per tutti gli effetti di legge e regolamenti, sarà quella del primo verbale di consegna parziale.
In caso di consegne parziali, l’Appaltatore è tenuto a predisporre il programma operativo dei lavori, in modo da prevedere l’esecuzione prioritaria dei lavori nell’ambito delle zone disponibili e ad indicare, nello stesso programma, la durata delle opere ricadenti nelle zone non consegnate e, di conseguenza, il termine massimo entro il quale, per il rispetto della scadenza contrattuale, tali zone debbano essere consegnate.
Ove le ulteriori consegne avvengano entro il termine di inizio dei relativi lavori indicato dal programma operativo dei lavori redatto dall’Impresa e approvato dal Direttore dei lavori, non si da luogo a spostamenti del termine utile contrattuale; in caso contrario, la scadenza contrattuale viene automaticamente prorogata in funzione dei giorni necessari per l’esecuzione dei lavori ricadenti nelle zone consegnate in ritardo, deducibili dal programma operativo suddetto, indipendentemente dall’ammontare del ritardo verificatosi nell’ulteriore consegna, con conseguente aggiornamento del programma operativo di esecuzione dei lavori.
Nel caso di consegna parziale, decorsi novanta giorni naturali consecutivi dal termine massimo risultante dal programma di esecuzione dei lavori di cui al comma precedente senza che si sia provveduto, da parte della Stazione appaltante, alla consegna delle zone non disponibili, l’Appaltatore potrà chiedere formalmente di recedere dall’esecuzione delle sole opere ricadenti nelle aree suddette.
Nel caso in cui l’Appaltatore, trascorsi i novanta giorni di cui detto in precedenza, non ritenga di avanzare richiesta di recesso per propria autonoma valutazione di convenienza, non avrà diritto ad alcun maggiore compenso o indennizzo, per il ritardo nella consegna, rispetto a quello negozialmente convenuto.
Non appena intervenuta la consegna dei lavori, è obbligo dell’impresa appaltatrice procedere, nel termine di 5 giorni, all’impianto del cantiere, tenendo in particolare considerazione la situazione di fatto esistente sui luoghi interessati dai lavori, nonché il fatto che nell’installazione e nella gestione del cantiere ci si dovrà attenere alle norme di cui ai D.P.R. 547/55, 164/56 e 303/56 ed ai X.Xxx.xx 626/94, 494/96 e 528/99, DPR 222/03 nonché alle norme vigenti relative alla omologazione, alla revisione annuale e ai requisiti di sicurezza di tutti i mezzi d’opera e delle attrezzature di cantiere.
L’Impresa appaltatrice è tenuta, quindi, non appena avuti in consegna i lavori, ad iniziarli, proseguendoli poi attenendosi al programma operativo di esecuzione da essa redatto in modo da darli completamente ultimati nel numero di giorni naturali consecutivi previsti per l’esecuzione indicato in precedenza, decorrenti dalla data di consegna dei lavori, eventualmente prorogati in relazione a quanto disposto dai precedenti paragrafi.
Le sospensioni parziali o totali delle lavorazioni , già contemplate nel programma operativo dei lavori non rientrano tra quelle regolate dalla vigente normativa e non danno diritto all’Impresa di richiedere compenso o indennizzo di sorta né protrazione di termini contrattuali oltre quelli stabiliti.
Nell’eventualità che, successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza
maggiore, impedimenti che non consentano di procedere, parzialmente o totalmente, al regolare svolgimento delle singole categorie di lavori, l’Impresa appaltatrice è tenuta a proseguire i lavori eventualmente eseguibili, mentre si provvede alla sospensione, anche parziale, dei lavori non eseguibili in conseguenza di detti impedimenti.
Con la ripresa dei lavori sospesi parzialmente, il termine contrattuale di esecuzione dei lavori viene incrementato, su istanza dell’Impresa, soltanto degli eventuali maggiori tempi tecnici strettamente necessari per dare completamente ultimate tutte le opere, dedotti dal programma operativo dei lavori, indipendentemente dalla durata della sospensione.
Ove pertanto, secondo tale programma, la esecuzione dei lavori sospesi possa essere effettuata, una volta intervenuta la ripresa, entro il termine di scadenza contrattuale, la sospensione temporanea non determinerà prolungamento della scadenza contrattuale medesima.
Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, la direzione dei lavori d’ufficio o su segnalazione dell’appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito l’appaltatore; costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera nei casi previsti dall’articolo 132 D. Lgs n. 163/2006 comma 1 lettere a) b) c) e d); per le sospensioni di cui al presente articolo nessun indennizzo spetta all’appaltatore. Il verbale di sospensione deve contenere:
a) l’indicazione dello stato di avanzamento dei lavori;
b) l’adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori;
c) l’eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche conriferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.
Art. 20 - Pagamenti in acconto
L'Appaltatore avrà diritto alla concessione di anticipazioni sul prezzo dell'appalto.
L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto quando si raggiungeranno i 150.000,00 euro d’avanzamento lavori.
Ai fini del pagamento degli Stati d’Avanzamento, così come per la verifica delle dichiarazioni rese per la partecipazione alla gara d’appalto, per l’aggiudicazione, per la stipula del contratto e per il certificato di regolare esecuzione, la Stazione Appaltante provvederà all’acquisizione del D.U.R.C. ai sensi del D. lgs n. 276/2003 e della relativa Circolare di attuazione 12.07.2005 Ministero Welfare.
Il certificato per il pagamento dell’ultima rata del corrispettivo, qualunque sia l'ammontare, verrà rilasciato dopo l'ultimazione dei lavori.
In caso di ritardo nell’emissione dei certificati di pagamento trova applicazione l’art. 133 D. Lgs n. 163/2006.
L’Ufficio di Direzione Lavori potrà procedere in qualunque momento all’accertamento e misurazione delle opere compiute; ove l’Appaltatore non si presentasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli sarà assegnato un termine perentorio, scaduto il quale gli verranno addebitati i maggiori oneri eventualmente sostenuti. In tal caso, inoltre, l’Appaltatore non potrà avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nella contabilizzazione o nell’emissione dei certificati di pagamento.
I materiali approvvigionati nel cantiere, semprechè siano stati accettati dalla Direzione dei lavori, verranno compresi negli stati di avanzamento dei lavori per i pagamenti suddetti.
Art. 21 - Conto finale
Il conto finale è compilato entro novanta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori ed è accompagnato da una relazione e relativa documentazione, ai sensi dell'art. 173 del D.P.R. 554/1999.
Art. 22 - Certificato di regolare esecuzione
Il certificato di regolare esecuzione è emesso dal direttore dei lavori entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori, ed è confermato dal responsabile del procedimento, ai sensi e con le modalità previste dall’articolo 141 comma 3 D. Lgs n. 163/2006 e dall’articolo 208 del D.P.R. n. 554/1999. Esso contiene gli elementi di cui all’articolo 195 del D.P.R. n. 554/1999 e descrive le operazioni di verifica effettuate, le risultanze dell’esame dei documenti contabili, delle prove sui materiali e tutte le osservazioni utili a descrivere le modalità con cui l’appaltatore ha condotto i lavori, eseguito le eventuali indicazioni del direttore dei lavori e rispettato le prescrizioni contrattuali. Tale certificato, che ha carattere provvisorio, viene poi inoltrato con
la documentazione a corredo alla stazione appaltante per la definitiva approvazione. Esso assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalla stazione appaltante; il silenzio di quest’ultima protrattosi per due mesi oltre il predetto termine di due anni equivale ad approvazione. Entro novanta giorni dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, la stazione appaltante, previa garanzia fideiussoria conforme al D.M. 12.03.2004 n. 123 e previo accertamento del regolare adempimento da parte dell’appaltatore degli obblighi contributivi e assicurativi, procede al pagamento della rata di saldo.
Art. 23 - Cessione del contratto e cessione dei crediti
E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto, salvo quanto previsto dall’art. 116 D. Lgs n. 163/2006. E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’art. 117 comma 1 D. Lgs n. 163/2006 e della legge 21.02.1991 n. 52 a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o intermediario finanziario disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio delle attività di acquisto dei crediti d’impresa e che le cessioni dei crediti siano stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autentica da notificarsi all’Amministrazione debitrice. La cessione di credito è efficace e opponibile alla Stazione Appaltante qualora queste non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 15 giorni dalla notifica della cessione. In ogni caso la Stazione Appaltante cui è stata notificata la cessione potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo ai lavori di cui al presente contratto d’appalto con questo stipulato.
Art. 24 - Oneri e obblighi diversi a carico dell’appaltatore - Responsabilità dell’appaltatore
Oltre gli oneri previsti dal Capitolato generale di cui all’art. 3, c. 5 della legge 109/94 e agli altri indicati nel presente Capitolato speciale, saranno a carico dell'Appaltatore gli oneri ed obblighi seguenti.
1) Nomina, prima dell'inizio dei lavori, del Direttore tecnico di cantiere, che dovrà essere professionalmente abilitato ed iscritto all'albo professionale. L'impresa dovrà fornire alla Direzione dei lavori apposita dichiarazione del direttore tecnico di cantiere di accettazione dell'incarico
2) I movimenti di terra ed ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione all'entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, la recinzione del cantiere stesso con solido stecconato in legno, in muratura, o metallico, secondo la richiesta della Direzione dei lavori, nonché la pulizia e la manutenzione del cantiere, l'inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti.
3) La costruzione, entro il recinto del cantiere e nei luoghi che saranno designati dalla Direzione dei lavori, di locali ad uso Ufficio del personale della direzione ed assistenza, arredati, illuminati e riscaldati a seconda delle richieste della direzione, compresa la relativa manutenzione.
4) L'approntamento dei necessari locali di cantiere, che dovranno essere dotati di adeguati servizi igienici e di idoneo smaltimento dei liquami.
5) La fornitura e manutenzione di cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro venisse particolarmente indicato dalla Direzione dei lavori, a scopo di sicurezza.
6) La gratuita assistenza medica e la distribuzione del chinino agli operai che siano colpiti da febbri palustri.
7) La fornitura di acqua potabile per gli operai addetti ai lavori.
8) L'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni varie degli operai contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, la invalidità e vecchiaia, la tubercolosi, e delle altre disposizioni in vigore o che potranno intervenire in corso di appalto.
Resta stabilito che in caso di inadempienza, sempreché sia intervenuta denuncia da parte delle competenti autorità, l'amministrazione procederà ad una detrazione della rata di acconto nella misura del 20 % che costituirà apposita garanzia per l'adempimento di detti obblighi, ferma l'osservanza delle norme che regolano lo svincolo della cauzione e delle ritenute regolamentari.
Sulla somma detratta non saranno per qualsiasi titolo corrisposti interessi.
9) L'osservanza delle disposizioni di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 sulle “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” e successivi decreti di attuazione.
10) La comunicazione all'Ufficio, da cui i lavori dipendono, entro i termini prefissati dallo stesso, di tutte le notizie
relative all'impiego della mano d'opera.
Per ogni giorno di ritardo rispetto alla data fissata dall'Ufficio per l'inoltro delle notizie suddette, verrà applicata una multa pari al 10% della penalità prevista dal presente Capitolato, restando salvi i più gravi provvedimenti che potranno essere adottati in conformità a quanto sancisce il Capitolato generale per la irregolarità di gestione e per le gravi inadempienze contrattuali.
11) Le spese per la fornitura di fotografie delle opere in corso nei vari periodi dell'appalto, nel numero e dimensioni che saranno di volta in volta indicati dalla Direzione Lavori.
12) Il pagamento delle tasse e l'accollo di altri oneri per concessioni comunali (licenza di costruzione, di occupazione temporanea di suolo pubblico, di passi carrabili, ecc.), nonché il pagamento di ogni tassa presente e futura inerente ai materiali e mezzi d'opera da impiegarsi, ovvero alle stesse opere finite, esclusi, nei Comuni in cui essi sono dovuti, i diritti per l'allacciamento alla fognatura comunale.
13) La pulizia quotidiana dei locali in costruzione e delle vie di transito del cantiere, col personale necessario, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre Ditte.
14) Il libero accesso al cantiere ed il passaggio, nello stesso e sulle opere eseguite od in corso d'esecuzione, alle persone addette a qualunque altra Impresa alla quale siano stati affidati lavori non compresi nel presente appalto, e alle persone che eseguono lavori per conto diretto della Stazione appaltante, nonché, a richiesta della Direzione dei lavori, l'uso parziale o totale, da parte di dette Imprese o persone, dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie, e degli apparecchi di sollevamento, per tutto il tempo occorrente alla esecuzione dei lavori che la Stazione appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre Ditte, dalle quali, come dalla Stazione appaltante, l'Appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta.
15) Provvedere, a sua cura e spese e sotto la sua completa responsabilità, al ricevimento in cantiere, allo scarico e al trasporto nei luoghi di deposito, situati nell'interno del cantiere, od a piè d'opera, secondo le disposizioni della Direzione dei lavori, nonché alla buona conservazione ed alla perfetta custodia dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e provvisti od eseguiti da altre Ditte per conto della Stazione appaltante. I danni che per cause dipendenti o per sua negligenza fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti dovranno essere riparati a carico esclusivo dell'Appaltatore.
16) La predisposizione, prima dell'inizio dei lavori, del piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori di cui al comma 8 dell'art. 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55; di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 dell’art. 19 del D.P.C.M. 10 gennaio 1991,
n. 55 e di cui all’art. 131 del DLgs 12 aprile 2006 n. 163 e successive modificazioni e integrazioni.
17) L'adozione, nell'eseguimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e la incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica in data 7 gennaio 1956, n. 164 e di tutte le norme in vigore in materia di infortunistica.
Ogni responsabilità in caso di infortuni ricadrà pertanto sulla Direzione dei lavori e sull'Appaltatore restandone sollevata la Stazione appaltante nonché il suo personale preposto alla direzione e sorveglianza.
18) Entro 15 giorni dal verbale di ultimazione l'Appaltatore dovrà completamente sgombrare il cantiere dei materiali, mezzi d'opera ed impianti di sua proprietà.
19) Provvedere, a sua cura e spese, alla fornitura e posa in opera, nei cantieri di lavoro, delle apposite tabelle indicative dei lavori, anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 18, comma 6°, della Legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dall’art. 34 del D.Leg.vo 406/91.
20) Trasmettere all'Amministrazione, a sua cura e spese, gli eventuali contratti di subappalto che egli dovesse stipulare, entro 20 giorni dalla loro stipula, ai sensi del 5° comma dell'art. 18 della citata legge n. 55/90. La disposizione si applica anche ai noli a caldo ed ai contratti similari.
21) Fornitura di un PC portatile, delle caratteristiche scelte dalla DDLL, comprensivo di licenze d’uso e un programma di contabilità lavori sempre a scelta della DDLL.
22) Fornitura di una macchina fotografica digitale, delle caratteristiche a scelta della DDLL, per eseguire i controlli in
cantiere.
Art. 25 - Definizione delle controversie
La definizione di eventuali controversie tra l’Impresa appaltatrice e la Stazione appaltante dovrà avvenire secondo le procedure indicate dagli art. 239, 240 e 244 del DLgs 12 aprile 2006 n. 163.
CAPO IV
NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI
Art. 26 - Norme generali
Le norme di misurazione per la contabilizzazione saranno le seguenti:
le progressive quote percentuali dei Corpi d’Opera eseguite sono desunte da valutazioni autonomamente effettuate dal Direttore dei Lavori
I lavori saranno liquidati in base alle misure fissate dal progetto anche se dalle misure di controllo rilevate dagli incaricati dovessero risultare spessori, lunghezze e cubature effettivamente superiori.
Soltanto nel caso che la Direzione dei lavori abbia ordinato per iscritto maggiori dimensioni se ne terrà conto nella contabilizzazione. In nessun caso saranno tollerate dimensioni minori di quelle ordinate, le quali potranno essere motivo di rifacimento a carico dell'Impresa. Le misure saranno prese in contraddittorio mano a mano che si procederà all'esecuzione dei lavori e riportate su appositi libretti che saranno firmati dagli incaricati della Direzione dei lavori e dall'Impresa. Resta sempre salva in ogni caso la possibilità di verifica e rettifica in occasione delle operazioni di collaudo.
Art. 27 - Materiali a piè d'opera
I prezzi di elenco per i materiali a piè d'opera, diminuiti del ribasso d'asta, si applicano soltanto:
a) alle provviste dei materiali a piè d'opera che l'Impresa è tenuta a fare a richiesta della Direzione dei lavori come, ad esempio, somministrazioni per lavori in economia, somministrazione di legnami per casseri, paratie, palafitte, travature ecc., alla cui esecuzione provvede direttamente l'Amministrazione, la somministrazione di ghiaia o pietrisco, quando l'Impresa non debba effettuarne lo spandimento;
b) alla valutazione dei materiali accettabili nel caso di esecuzione di ufficio e nel caso di rescissione coattiva oppure di scioglimento di contratto;
c) alla valutazione del materiale per l'accreditamento del loro importo nei pagamenti in acconto, ai sensi dell'art. 34 del Capitolato generale emanato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145 e pubblicato su G.U.R.I. 7 giugno 2000, n. 131;
d) alla valutazione delle provviste a piè d'opera che si dovessero rilevare dall'Amministrazione quando per variazioni da essa introdotte non potessero più trovare impiego nei lavori.
I detti prezzi per i materiali a piè d'opera servono pure per la formazione di nuovi prezzi ai quali deve essere applicato il ribasso contrattuale.
In detti prezzi dei materiali è compresa ogni spesa accessoria per dare i materiali a piè d'opera sul luogo di impiego, le spese generali ed il beneficio dell'Impresa.
Art. 28 - Conglomerati
Calcestruzzi, smalti, cementi armati e cappe - I calcestruzzi per fondazioni, murature, vòlti, ecc., gli smalti ed i cementi armati, costruiti di getto in opera, saranno in genere pagati a metro cubo di calcestruzzo o di smalto, escluso il ferro da impiegare per i cementi armati che verrà pagato a parte a peso ed a chilogrammo, e misurati in opera in base alle dimensioni prescritte, esclusa quindi ogni eccedenza, ancorché inevitabile, dipendente dalla forma degli scavi aperti e dal modo di esecuzione dei lavori e trascurando soltanto la deduzione delle eventuali smussature previste in progetto agli spigoli che avessero il cateto della loro sezione trasversale inferiore, o al più uguale, a 10 cm. I calcestruzzi, gli smalti ed i cementi armati costruiti di getto fuori d'opera, saranno valutati sempre in ragione del loro effettivo volume, senza detrazione del volume del ferro per i cementi armati quando trattasi di travi, solette, pali, od altri pezzi consimili; ed in ragione del minimo parallelepipedo retto a base rettangolare, circoscrivibile a ciascun pezzo quando trattasi di pezzi sagomati o comunque ornati per decorazione, pesandosi poi sempre a parte il ferro occorrente per le armature interne dei cementi armati. I lastroni di copertura in cemento armato saranno valutati a superficie comprendendo, per essi, nel relativo prezzo di tariffa anche il ferro occorrente per l'armatura e la malta per fissarli in opera, oltre a tutti gli oneri di cui appresso. Nei prezzi di elenco dei calcestruzzi, smalti, lastroni e cementi armati sono anche compresi e compensati gli stampi di ogni forma, i casseri, le casseforme e le cassette per il
contenimento del calcestruzzo, le armature in legname di ogni sorta grandi e piccole per sostegno degli stampi, i palchi provvisori di servizio e l'innalzamento dei materiali, nonché per i vòlti, anche le centine nei limiti di portata che sono indicati nei singoli prezzi di elenco (sempreché non sia convenuto di pagarle separatamente).
Nei cavicotti tubolari in calcestruzzo cementizio da gettarsi in opera, la parte inferiore al diametro, da gettarsi con xxxxxx ed i pozzi sagomati saranno contabilizzati come calcestruzzo ordinario secondo la dosatura. La parte superiore al diametro sarà calcolata come calcestruzzo per vòlti senza alcun speciale compenso per la barulla da usarsi come centinatura sfilabile. Le cappe sui vòlti saranno misurate a volume, comprendendosi in esso anche lo strato superiore di protezione di malta di cemento. Nel computo del volume non verrà tenuto conto dello strato di sabbia soprastante che l'Impresa dovrà eseguire senza speciale compenso, essendo questo già compreso nel prezzo al metro cubo stabilito in elenco per le cappe sui vòlti.
Art. 29 - Manufatti in ferro
I lavori in ferro profilato o tubolare saranno valutati a peso ed i relativi prezzi applicati al peso effettivamente determinato prima della posa in opera mediante pesatura diretta a spese dell'Impresa o mediante dati riportati da tabelle ufficiali
U.N.I. I prezzi comprendono pure, oltre la fornitura, la posa in opera, l'esecuzione dei necessari fori, la saldatura, la chiodatura e ribattitura, le armature di sostegno e le impalcature di servizio, gli sfridi di lavorazione e una triplice mano di verniciatura di cui la prima di antiruggine e le due successive di biacca ad olio, od altra vernice precisata nell'elenco prezzi.
Per i parapetti, la valutazione verrà effettuata a peso complessivo dell'opera con tutti gli oneri sopra esposti e tenendo presente che nel prezzo unitario è pure compresa la posa in opera.
Art. 30 - Mano d'opera
I prezzi di elenco si riferiscono a operai idonei e provvisti dei necessari attrezzi; i prezzi di elenco comprendono sempre tutte le spese, percentuali ed accessorie nessuna eccettuata, nonché il beneficio per l'Impresa.
Le frazioni di giornata verranno valutate a ore e mezze ore.
I prezzi delle mercedi per lavori in economia si applicheranno unicamente alla mano d'opera fornita dall'Impresa in seguito ad ordine del Direttore dei lavori.
Art. 31 - Noleggi
Per l'applicazione dei prezzi di noleggio di meccanismi in genere, tanto per le ore di funzionamento quanto per quelle di riposo, nelle quali però restano a disposizione dell'Amministrazione, il noleggio s'intenderà corrisposto per tutto il tempo durante il quale i meccanismi funzioneranno per conto dell'Amministrazione o resteranno a disposizione dell'Amministrazione stessa.
Nel computo della durata del noleggio verrà compreso il tempo occorrente per il trasporto, il montaggio e la rimozione dei meccanismi.
Il prezzo del funzionamento dei meccanismi verrà applicato per quelle ore in cui essi saranno stati effettivamente in attività di lavoro, compreso il tempo occorrente per l'accensione, riscaldamento e lo spegnimento delle caldaie; in ogni altra condizione di cose, per perditempi qualsiasi, verrà applicato il solo prezzo del noleggio per meccanismi in riposo.
Art. 32 - Disposizioni generali relative ai prezzi dei lavori a misura e delle somministrazioni per opere in economia - Invariabilità dei prezzi - Nuovi prezzi
Il compenso a corpo previsto per i lavori, diminuito del ribasso offerto, si intende accettato dall'Appaltatore in base ai calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio ed è fisso ed invariabile.
Esso compensa:
a) circa i materiali, ogni spesa (per fornitura, trasporto, dazi, cali, perdite, sprechi, ecc.), nessuna eccettuata, che venga sostenuta per darli pronti all'impiego, a piede di qualunque opera;
b) circa gli operai e mezzi d'opera, ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del mestiere, nonché per premi di assicurazioni sociali, per illuminazione dei cantieri in caso di lavoro notturno;
c) circa i noli, ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e mezzi pronti al loro uso;
d) circa i lavori a corpo, tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d'opera, assicurazioni d'ogni specie, indennità di cave, di passaggi o di deposito, di cantiere, di occupazione temporanea e d'altra specie, mezzi d'opera provvisionali, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa, ecc., e per quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'Appaltatore dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti o richiamati nei vari articoli e nell'elenco dei prezzi del presente Capitolato.
Per quanto riguarda eventuali categorie di lavoro non contemplate nelle voci dell’elenco prezzi, si procederà alla promozione di nuovi prezzi con le modalità stabilite dal Regolamento in materia di LL.PP. di cui all’art. 3, c. 2 della legge 109/94, oltre a quanto previsto nelle indicazioni generali poste in calce dell’elenco prezzi allegato.
Art. 33 - Revisione prezzi
Ai sensi dell’art. 133, comma 2 D. Lgs n. 163/2006, è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del Codice Civile.
Ai sensi dell’articolo 133 comma 4 D. Lgs n. 163/2006, in deroga a quanto previsto dal comma precedente, qualora il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti nell’anno di presentazione dell’offerta con apposito decreto di cui al comma 6 dell’art. 133 D. Lgs n. 163/2006, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 10 per cento, alle seguenti condizioni: a) le compensazioni in aumento sono ammesse con il limite di importo costituito da:
a1) somme appositamente accantonate per imprevisti, nel quadro economico dell’intervento, in misura non inferiore all’1% dell’importo dei lavori, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti;
a2) eventuali altre somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione di spesa;
a3) somme derivanti dal ribasso d’asta, qualora non ne sia stata prevista una diversa destinazione;
a4) somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della stazione appaltante nei limiti della residua spesa autorizzata e disponibile; b) all’infuori di quanto previsto dalla lettera a), non possono essere assunti o utilizzati impegni di spesa comportanti nuovi o maggiori oneri per la stazione appaltante;
b) la compensazione è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il 10 per cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell’anno solare precedente al decreto ministeriale, nelle quantità accertate dal Direttore dei Lavori;
c) le compensazioni sono liquidate senza necessità di iscrizione di riserve ma a semplice richiesta di una delle parti, accreditando o addebitando il relativo importo, a seconda del caso, ogni volta che siano maturate le condizioni di cui al presente comma, entro i successivi 60 giorni, a cura della direzione lavori qualora non sia ancora stato emesso il certificato di regolare esecuzione a cura del responsabile del procedimento in ogni altro caso.
Per quanto non espressamente specificato si rimanda a quanto previsto dall’art. 133 D. Lgs n. 163/2006.
Art. 34 – Direzione lavori – ordini di servizio
La Direzione lavori si riserva la facoltà di stabilire mediante l’emissione di ordini di servizio, i tempi di esecuzione di singole opere qualora, a suo insindacabile giudizio, se ne presenti l’opportunità. Nell'ordine di servizio saranno indicati i termini d'inizio e ultimazione delle lavorazioni ordinate. L’impresa dovrà seguire con scrupolo e diligenza tutte le indicazioni contenute nel Capitolato, nonché uniformarsi a tutte le istruzioni verbali e scritte che la Direzione lavori formulerà nel corso dell’esecuzione delle opere. L’impresa resta quindi obbligata ad eseguire a sue spese tutti i lavori che la Direzione lavori ordinerà a proprio insindacabile giudizio per le correzioni eventualmente necessarie, di opere eseguite non in conformità degli ordini ricevuti o della corretta regola d'arte, qualunque ne sia l'estensione, compresa anche la totale demolizione e ricostruzione delle opere.
CAPO V
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
Art. 35 - Norme di Sicurezza Generali
I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene. L’appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento di igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere. L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate. L’appaltatore deve poter garantire la regolare viabilità, sia in ingresso che in uscita, agli tutti gli automezzi e autotreni che trafficano il Gate d’ingresso dell’MCT e non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.
Art. 36 - Sicurezza sul luogo di lavoro
L’appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione Appaltante, entro 30 giorni dall’aggiudicazione, l’indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all’art. 3 del decreto legislativo n. 626/1994, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.
Il Progettista
Xxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxx
Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | D I M E N S I O N I | Quantità | I M P O R T I | ||||
xxx.xx. | lung. | larg. | H/peso | unitario | TOTALE | |||
R I P O R T O | ||||||||
LAVORI A CORPO | ||||||||
1 | Asportazione in profondita' del calcestruzzo ammalorato da | |||||||
R0.005.070.03 | eseguirsi nelle zone degradate mediante idroscarifica e/o | |||||||
0.a | sabbiatura, fino al raggiungimento dello strato del cls con | |||||||
caratteristiche di buona solidita' ed omogeneita'e comunque non | ||||||||
carbonato, ed ogni altro elemento che possa fungere da falso | ||||||||
aggrappo ai successivi trattamenti e/o getti Asportazione in | ||||||||
profondità del calcestruzzo | ||||||||
Tratto 1e 2 banchine di ponente *(lung.=220+199-(48+48))*(H/ | ||||||||
peso=0,85+1,75) | 323,00 | 2,600 | 839,80 | |||||
Tratto 3 e 4 banchina di ponente *(lung.=520,00-(48+48))*(H/ | ||||||||
peso=0,85+2,25) | 424,00 | 3,100 | 1´314,40 | |||||
Conci con scalette (tratto 1 e 2) *(lung.=48*2) | 96,00 | 2,600 | 249,60 | |||||
Conci con scalette (tratto 3 e 4) *(lung.=48*2) | 96,00 | 3,100 | 297,60 | |||||
Scivoli Ro-Ro *(lung.=32*2)*(H/peso=0,85+1,25) | 64,00 | 2,100 | 134,40 | |||||
SOMMANO m2 | 2´835,80 | 24,81 | 70´356,20 | |||||
2 | Trattamento dei ferri d'armatura con prodotto passivante liquido | |||||||
R0.005.070.05 | con dispersione di polimeri di resine sintetiche legate a cemento, | |||||||
0.a | applicato a pennello in due strati, con intervallo di almeno 2 ore | |||||||
tra la prima e la seconda mano Trattamento dei ferri d'armatura | ||||||||
Tratto 1e 2 banchine di ponente *(lung.=220+199-(48+48))*(H/ | ||||||||
peso=0,85+1,75) | 323,00 | 2,600 | 839,80 | |||||
Tratto 3 e 4 banchina di ponente *(lung.=520,00-(48+48))*(H/ | ||||||||
peso=0,85+2,25) | 424,00 | 3,100 | 1´314,40 | |||||
Conci con scalette (tratto 1 e 2) *(lung.=48*2) | 96,00 | 2,600 | 249,60 | |||||
Conci con scalette (tratto 3 e 4) *(lung.=48*2) | 96,00 | 3,100 | 297,60 | |||||
Scivoli Ro-Ro *(lung.=32*2)*(H/peso=0,85+1,25) | 64,00 | 2,100 | 134,40 | |||||
SOMMANO m2 | 2´835,80 | 20,31 | 57´595,10 | |||||
3 | Ricostruzione di strutture in cls mediante applicazione di | |||||||
R0.005.070.07 | betoncino tixotropico a base di legante espansivo al fine di | |||||||
0.a | evitare distacchi dovuti al ritiro. Previo trattamento delle | |||||||
superfici di cls esistente con primer epossidico Ricostruzione di | ||||||||
strutture in cls mediante applicazione di betoncino, fino ad uno | ||||||||
spessore massimo di 6 cm. | ||||||||
Tratto 1 e 2 banchine di ponente *(lung.=220+199-(48+48))*(H/ | ||||||||
peso=0,85+1,75) | 323,00 | 2,600 | 839,80 | |||||
Tratto 3 e 4 banchina di ponente *(lung.=520,00-(48+48))*(H/ | ||||||||
peso=0,85+2,25) | 424,00 | 3,100 | 1´314,40 | |||||
Conci con scalette (tratto 1 e 2) *(lung.=48*2) | 96,00 | 2,600 | 249,60 | |||||
Conci con scalette (tratto 3 e 4) *(lung.=48*2) | 96,00 | 3,100 | 297,60 | |||||
Scivoli Ro-Ro *(lung.=32*2)*(H/peso=0,85+1,25) | 64,00 | 2,100 | 134,40 | |||||
Struttura di sostegno per angolare *(lung.=220+199+520+32+32) | 1003,00 | 0,300 | 0,200 | 60,18 | ||||
SOMMANO m2 | 2´895,98 | 39,09 | 113´203,86 | |||||
4 | Ricostruzione di strutture in cls mediante applicazione di | |||||||
R0.005.070.07 | betoncino tixotropico a base di legante espansivo al fine di | |||||||
0.a | evitare distacchi dovuti al ritiro. Previo trattamento delle | |||||||
superfici di cls esistente con primer epossidico Ricostruzione di | ||||||||
strutture in cls mediante applicazione di betoncino. | ||||||||
Struttura di sostegno per angolare *(lung.=220+199+520+32+32) | 1003,00 | 0,300 | 0,200 | 60,18 | ||||
SOMMANO m3 | 60,18 | 651,44 | 39´203,66 | |||||
5 | Protezione di muri impermeabilizzante e facciate in calcestruzzo | |||||||
E0.012.060.02 | faccia a vista, in pietra o in mattoni pieni esposte a pioggia | |||||||
A R I P O R T A R E | 280´358,82 |
pag. 2
Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | D I M E N S I O N I | Quantità | I M P O R T I | ||||
xxx.xx. | lung. | larg. | H/peso | unitario | TOTALE | |||
R I P O R T O | 280´358,82 | |||||||
0.a | mediante l'applicazione, in due mani, di resina silossanica a solvente con caratteristiche di idrorepellenza e traspirabilità, data a spruzzo, oppure a rullo, compreso la preparazione del supporto con incidenza minima di 0,5 l/m Protezione di muri impermeabilizzante e facciate in calcestruzzo faccia a vista | |||||||
Tratto 1e 2 banchine di ponente *(lung.=220+199-(48+48))*(H/ peso=0,85+1,75) Tratto 3 e 4 banchina di ponente *(lung.=520,00-(48+48))*(H/ peso=0,85+2,25) Conci con scalette (tratto 1 e 2) *(lung.=48*2) Conci con scalette (tratto 3 e 4) *(lung.=48*2) Scivoli Ro-Ro *(lung.=32*2)*(H/peso=0,85+1,25) | 323,00 424,00 96,00 96,00 64,00 | 2,600 3,100 2,600 3,100 2,100 | 839,80 1´314,40 249,60 297,60 134,40 | |||||
SOMMANO m2 | 2´835,80 | 7,40 | 20´984,92 | |||||
6 U0.010.030.07 0.c | Rimozione di opere in ferro, completi di pezzi speciali e collari di ancoraggio alla muratura e alle strutture, di qualsiasi dimensione e spessore e con qualsiasi sviluppo, in opera a qualsiasi altezza anche in posizioni non facilmente accessibili. Compreso l'onere per ponteggi, tagli, carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 5 km Di grosse carpenterie in ferro composte da elementi non commerciali | |||||||
Rimozione di angolare lungo i tratti 1, 2, 3 e 4 (dimensioni 25 cm x 2 cm spess. - 50Kg/ml) *(lung.=520+199+220) Rimozione ferri di tenuta (diam. 6mm ogni 50 cm) *(lung.=520+ 199+220) Rimozione angolare Ro-Ro (dimensioni 25 cm x 2 cm spess. - 50Kg/ml) Rimozione piastre Ro-Ro (peso 100Kg/mq/cm) *(larg.=0,1*3,6) | 2,00 2,00 2,00 | 939,00 939,00 32,00 73,00 | 0,360 | 50,000 0,222 50,000 200,000 | 46´950,00 416,92 3´200,00 10´512,00 | |||
SOMMANO kg | 61´078,92 | 0,36 | 21´988,41 | |||||
7 R0.002.010.03 0.a | Demolizione parziale o totale da eseguirsi con qualsiasi mezzo, escluso le mine, di manufatti in muratura di qualsiasi genere e forma, qualunque sia la tenacità o la specie, compresi i CLS semplici o armati. | 56,34 3,84 | ||||||
Demolizione di struttura di sostegno dell'angolare Rimozione di angolare lungo i tratti 1, 2, 3 e 4 *(lung.=520+ 199+220)*(H/peso=0,20*0,30) Rimozione angolare Ro-Ro *(H/peso=0,20*0,30) | 2,00 | 939,00 32,00 | 0,060 0,060 | |||||
SOMMANO m3 | 60,18 | 90,00 | 5´416,20 | |||||
8 R0.001.030.09 0.b | Oneri per discarica autorizzata controllata di materiali di risulta Per detriti misti provenienti da scavi o demolizione esente da materiale inquinante | 2´895,98 60,18 | ||||||
Oneri di discarica per demolizione angolari Vedi voce n° 3 [m2 2´895,98] Vedi voce n° 7 [m3 60,18] | ||||||||
SOMMANO mc | 2´956,16 | 2,52 | 7´449,52 | |||||
9 R0.002.100.07 0.d | Sverniciatura di opere in metallo, compreso l'uso dei solventi idonei per le parti più tenaci, mediante: sabbiatura | 33,00 15,75 4,80 | ||||||
Sabbiatura di bitte grandi Sabbiatura di bitte intermedie Sabbiatura di ringhiere | 22,00 21,00 4,00 | 12,00 | 1,500 0,750 0,100 | |||||
SOMMANO m2 | 53,55 | 7,82 | 418,76 | |||||
A R I P O R T A R E | 336´616,63 |
pag. 3
Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | D I M E N S I O N I | Quantità | I M P O R T I | ||||
xxx.xx. | lung. | larg. | H/peso | unitario | TOTALE | |||
R I P O R T O | 336´616,63 | |||||||
10 U0.010.050.18 0.a | Ferro lavorato alla fucina, dato in opera zincato, per anelloni di ormeggio, staffe per parabordi e per anelli punte a vite per ancoraggi, bulloni, dadi, perni etc., compreso la sagomatura, saldatura e dipintura con tre mani di colore nero ad olio, nonchè tutti gli oneri ed i magisteri per dare il lavoro perfettamente compiuto a regola d'arte Ferro lavorato alla fucina, dato in opera zincato | 61´078,92 | ||||||
Angolari banchine di ponente e Ro-Ro Vedi voce n° 6 [kg 61´078,92] | ||||||||
SOMMANO kg | 61´078,92 | 2,28 | 139´259,94 | |||||
11 6 | Compenso a corpo per la realizzazione delle opere provvisionali, quali ponteggio di servizio o simili, necessarie all'esecuzione dei lavori sulle pareti verticali di banchina, compresi progetto e relazione tecnica (quando necessari), pezzi speciali, doppio parapetto, protezioni usuali eseguite secondo le norme di sicurezza vigenti in materia, mantovane, ancoraggi ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. | 1,00 | ||||||
Formazione di opere a sbalzo Banchine di ponente | ||||||||
SOMMANO a corpo | 1,00 | 28´795,68 | 28´795,68 | |||||
12 P0.003.010.06 0.a | Schermatura di contenimento dei materiali per ponteggi e castelletti, eseguita con reti in fibra rinforzata, valutata per metro quadro di telo in opera Schermatura di contenimento | 3´009,00 | ||||||
Copertura di raccolta materiali di risulta Banchine di ponente *(lung.=520+199+220+32+32) | 1003,00 | 3,000 | ||||||
SOMMANO m2 | 3´009,00 | 2,85 | 8´575,65 | |||||
13 3 | Pittura di finitura su opere metalliche; preparazione del supporto da compensare a parte con i corrispondenti articoli, applicazione a più strati dei vari tipi di smalto colorato, comprese le opere provvisionali, la pulitura ad opera ultimata e quanto altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte: solo strato intermedio con smalto epossidico. | |||||||
Pitturazione di angolari, bitte, piastre e ringhiere Angolare lungo i tratti 1, 2, 3 e 4 *(lung.=520+199+220) Piastre Ro-Ro *(larg.=0,1*3,6) Bitte e ringhiere Vedi voce n° 9 [m2 53,55] | 2,00 | 939,00 73,00 | 0,360 | 0,250 | 234,75 52,56 53,55 | |||
SOMMANO mq | 340,86 | 3,60 | 1´227,10 | |||||
14 1 | Fornitura e posa in opera di scala alla marinara in acciaio inox AISI 316 delle dimensioni di 60cm di larghezza x 350cm di altezza (come da disegni allegati). Compresa l'ancoraggio alla banchina mediante staffatura e quant'altro occorre per dare il lavori finito a perfetta regola d'arte. | 4,00 | ||||||
Scale banchina di ponente | ||||||||
SOMMANO cadauno | 4,00 | 500,00 | 2´000,00 | |||||
15 4 | Sistemazione dei parabordi di banchina esistenti, compresa la fornitura di eventuali grilli, catene o golfari mancanti, dalle caratteristiche uguali a quelle esistenti, compreso altresì l'eventuale recupero in acqua dei parabordi mancanti, | |||||||
A R I P O R T A R E | 516´475,00 |
pag. 4
Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | D I M E N S I O N I | Quantità | I M P O R T I | ||||
xxx.xx. | lung. | larg. | H/peso | unitario | TOTALE | |||
R I P O R T O | 516´475,00 | |||||||
l'ancoraggio alla banchina e quant'altro occorre per dare il lavori finito a perfetta regola d'arte. Parabordi banchina di ponente SOMMANO a corpo Parziale LAVORI A CORPO euro T O T A L E euro Gioia Tauro, | 1,00 | 16´000,00 | 16´000,00 | |||||
1,00 | ||||||||
532´475,00 | ||||||||
532´475,00 | ||||||||
A R I P O R T A R E |
Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | D I M E N S I O N I | Quantità | I M P O R T I | ||||
xxx.xx. | lung. | larg. | H/peso | unitario | TOTALE | |||
R I P O R T O | ||||||||
LAVORI A MISURA | 1,00 | |||||||
1 01.06.001e | Box prefabbricato di dimensioni cm 240x450x240, adibito a ufficio, avente struttura portante in profilati metallici, tamponamento e copertura in pannelli sandwich autoportanti in lamiera zincata con interposto isolante, pavimentazione in PVC su supporto in legno idrofugo, infissi in alluminio anodizzato, impianto elettrico, impianto termico, impianto idrico (acqua calda e fredda) e fognario. Sono esclusi gli allacciamenti e la realizzazione del basamento; per i primi sei mesi. | |||||||
Uffici di cantiere | ||||||||
SOMMANO n. | 1,00 | 651,73 | 651,73 | |||||
2 01.06.004e | Box prefabbricato di dimensioni cm 240x450x240, adibito a mensa, avente struttura portante in profilati metallici, tamponamento e copertura in pannelli sandwich autoportanti in lamiera zincata con interposto isolante, pavimentazione in PVC su supporto in legno idrofugo, infissi in alluminio anodizzato, impianto elettrico, impianto termico, impianto idrico (acqua calda e fredda) e fognario. Sono esclusi gli allacciamenti e la realizzazione del basamento; per i primi sei mesi. | 1,00 | ||||||
Mensa per operai | ||||||||
SOMMANO n. | 1,00 | 673,81 | 673,81 | |||||
3 01.06.006e | Box prefabbricato di dimensioni cm 240x450x240, adibito a servizi igienici, avente struttura portante in profilati metallici, tamponamento e copertura in pannelli sandwich autoportanti in lamiera zincata con interposto isolante, pavimentazione in PVC su supporto in legno idrofugo, infissi in alluminio anodizzato, impianto elettrico, impianto termico, impianto idrico (acqua calda e fredda) e fognario. Sono esclusi gli allacciamenti e la realizzazione del basamento; per i primi sei mesi. | 1,00 | ||||||
Servizi igienici | ||||||||
SOMMANO n. | 1,00 | 616,87 | 616,87 | |||||
4 S0.001.010.0 60.c | Recinzione provvisionale di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta densità di peso non inferiore a 220 gr/m indeformabile di color arancio brillante a maglie ovoidali, resistenza a trazione non inferiore a 1100 kg/m sostenuta da appositi paletti zincati infissi nel terreno ad una distanza non superiore a m 1,5 Montaggio per nolo per altezza pari a m 1,50 | 375,00 | ||||||
Recinzione mobile da montare per lotti da 250 ml circa | 250,00 | 1,500 | ||||||
SOMMANO m2 | 375,00 | 3,00 | 1´125,00 | |||||
5 S0.001.010.0 60.d | Recinzione provvisionale di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta densità di peso non inferiore a 220 gr/m indeformabile di color arancio brillante a maglie ovoidali, resistenza a trazione non inferiore a 1100 kg/m sostenuta da appositi paletti zincati infissi nel terreno ad una distanza non superiore a m 1,5 Nolo per altezza pari a m 1,50 | 1´875,00 | ||||||
Spostamento e nolo recinzione | 5,00 | 250,00 | 1,500 | |||||
SOMMANO m2/30gg | 1´875,00 | 0,40 | 750,00 | |||||
6 | Cartelli di pericolo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della | |||||||
A R I P O R T A R E | 3´817,41 |
pag. 2
Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | D I M E N S I O N I | Quantità | I M P O R T I | ||||
xxx.xx. | lung. | larg. | H/peso | unitario | TOTALE | |||
R I P O R T O | 3´817,41 | |||||||
S0.004.010.0 20.a | direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare Sfondo giallo triangolare con lato da 140 mm visibilità 4 m Cartelli da posizionare come da disegni allegati SOMMANO cad Presegnale di cantiere mobile, fondo giallo, formato dalla composizione di tre cartelli, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con rifrangenza classe I (segnale lavori, segnale corsie disponibili e un pannello integrativo indicante la distanza del cantiere), tra cui uno con luci gialle lampeggianti di diametro 230 mm; costo di utilizzo della segnalazione completa per un mese Di dimensioni 90x250 cm Cartelli da posizionare come da disegni allegati SOMMANO cad Segnale mobile di preavviso di dimensioni 200x150 cm, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm a rifrangenza classe I con luci gialle lampeggianti di diametro 230 mm; costo di utilizzo della segnalazione completa per un mese Con indicazione di obbligo per direzione e triangolo luminoso Cartelli da posizionare come da disegni allegati SOMMANO cad Segnale stradale triangolare in lamiera di alluminio spessore 25/ 10, interamente ricoperto con pellicola, montato su palo completo di base circolare metallica e staffe per il fissaggio, compreso il montaggio e la rimozione. Dimensioni: lato segnale cm 90, altezza palo cm 200; costo mensile. Cartelli da posizionare come da disegni allegati *(xxx.xx.=4*6) SOMMANO n.*mesi Parziale LAVORI A MISURA euro T O T A L E euro Gioia Tauro, Il Tecnico | 4,00 | ||||||
4,00 | 3,61 | 14,44 | ||||||
7 S0.004.020.0 40.a | 4,00 | |||||||
4,00 | 31,54 | 126,16 | ||||||
8 S0.004.020.0 50.b | 4,00 | |||||||
4,00 | 45,59 | 182,36 | ||||||
9 04.14.009b | 24,00 | |||||||
24,00 | ||||||||
24,00 | 2,98 | 71,52 | ||||||
4´211,89 | ||||||||
4´211,89 | ||||||||
A R I P O R T A R E |
L’impresa ha l’obbligo di presentare alla DDLL, prima dell’inizio dei lavori, un programma definitivo del cronoprogramma ai sensi dell’art. 19 del Capitolato Generale di Appalto.
PORTO DI GIOIA TAURO - LAVORI DI RISANAMENTO DELLE STRUTTURE A PARETE VERTICALE E DEGLI ARREDI PORTUALI DELLE BANCHINE DI PONENTE DEL PORTO DI GIOIA TAURO
LAVORI
Descrizione/Periodo | 1° mese | 2° mese | 3° mese | 4° mese | 5° mese | 6° mese |
Impianto cantiere |
Asportazione in profondità del Cls ammalorato sulle pareti verticali |
Trattamento dei ferri d’armatura |
Ricostruzione di strutture in cls. |
Protezione delle strutture in cls |
Rimozione e sostituzione delle opere in metallo non più recuperabili |
Sverniciatura e successiva ripitturazione delle opere in metallo non sostituibili |
Sistemazione dei parabordi di banchina esistenti |
Rimozione cantiere |
RELAZIONE
A seguito di sopralluogo effettuato da personale di questo Ufficio ed alle segnalazioni avute da parte degli utenti del porto si è riscontrato che le banchine di ponente presentano sulle strutture a parete verticale del calcestruzzo ammalorato, angolari in ferro di protezione corrosi ed arredi portuali da sostituire.
Tale situazione ha reso necessario predisporre un intervento di manutenzione straordinaria con la predisposizione del progetto preliminare da parte dell’Ufficio Tecnico dell’Autorità Portuale in data 28.12.2007 prot. n° 16173 per l’importo complessivo di € 700.000,00.
Il progetto preliminare sopra detto prevede il risanamento delle strutture a parete verticale e degli arredi portuali delle banchine di ponente del Porto di Gioia Tauro.
Il progetto preliminare in parola è stato approvato giusto Decreto Presidenziale n° 94/07 del 31.12.2007 per l’importo complessivo di € 700.000,00 (settecentomila/00)di cui € 557.000,00 per lavori compresi gli oneri della sicurezza ed € 143.000,00 quali somme a disposizione dell’Amministrazione. Detta spesa trova copertura con i fondi a carico del cap. U 108050 p.p. esercizio finanziario 2007 giusto prenotazione impegno di spesa datato 31.12.2007 ed allegato al Decreto 94/07.
In dipendenza a quanto sopra è stata redatta la progettazione esecutiva inerente i “Lavori di risanamento delle strutture a parete verticale e degli arredi portuali delle banchine di ponente del porto di Gioia Tauro” .
L’intervento consiste nella preventiva demolizione del calcestruzzo ammalorato presente sulle pareti verticali delle banchine, la successiva pulitura dei ferri di armatura e la realizzazione del nuovo copriferro con prodotti specifici di risanamento.
Unitamente al risanamento del calcestruzzo verrà eseguita la pulizia, ove possibile, di tutti gli arredi portuali ferrosi nonché la loro successiva verniciatura con la sostituzione integrale delle parti di strutture ammalorate.
In particolare l’intervento consiste nei seguenti lavori:
- demolizione del calcestruzzo ammalorato presente sulle pareti verticali delle banchine mediante idroscarifica e/o sabbiatura, fino al raggiungimento dello strato di calcestruzzo che presenta caratteristiche di omogeneità;
- pulitura dei ferri di armatura e trattamento degli stessi con prodotti a base di polimeri di resine sintetiche applicato a pennello;
- ricostruzione della struttura di calcestruzzo per la realizzazione del copriferro della armatura trattata con prodotti cementizi a base di legante estensivo;
- impermeabilizzazione delle facciate in calcestruzzo o in muratura mediante applicazione di resina con caratteristiche di idrorepellenza e traspirabilità
- sostituzione o risanamento degli arredi portuali deteriorati (angolari in ferro, ringhiere, scalette, golfari ecc..).
Il computo metrico estimativo é stato redatto applicando alle quantità previste per ogni lavorazione i prezzi unitari che o sono stati desunti dal prezziario regionale vigente o sono stati ricavati da indagini di mercato per lavorazioni simili.
L’ammontare complessivo dell’intervento è risultato pari ad € 700.000,00 di cui € 557.000,00 per lavori di cui € 24.525,00 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed € 143.000,00 quali somme a disposizioni dell’Amministrazione con il seguente quadro economico:
A) Lavori a base d’asta
- A1) Lavori a corpo | € 532.475,00 | |
- A2) Oneri per la sicurezza | € 24.525,00 | |
Sommano i lavori (A1+A2) | € 557.000,00 | |
B) Somme a disposizione dell’Xxx.xx | ||
- B1) Imprevisti | € 63.800,00 | |
- B2) Incentivo di cui all’art. 92 | ||
Legge 163/06 | € 12.000,00 | |
- B3) Spese per commissioni agg. | € 35.000,00 | |
- B4) Spese per pubblicità | € 10.000,00 | |
- B5) Spese per accertamenti di Laboratorio | € 11.000,00 | |
-IVA su (B3+B4+B5) al 20% | € 11.200,00 | |
Sommano (B1+B2+B3+B4+B5) | € 143.000,00 | |
Importo complessivo (A+B) | € 700.000,00 |
Il Capitolato Speciale d’Appalto contiene tutte le norme atte a regolamentare l’appalto ed in particolare all’art. 6 individua la categoria prevalente OG1 – classifica III ai sensi del Regolamento di cui al D.P.R. 25 gennaio 2000 n° 34, all’art.19 prevede la durata dei lavori in giorni 180 (centottanta) naturali e consecutivi dalla consegna e fissa una penale per ogni giorno di ritardo pari ad € 200,00 (euro duecento) inoltre tenuto conto che è necessario, per motivi di sicurezza, lasciare operativi tratti di banchina, l’intervento di risanamento in parola è stato suddiviso in quattro lotti da realizzare in modo consequenziale e non in contemporaneo, degli oneri scaturenti di tale metodologia di intervento è stato tenuto conto nella voce di elenco di realizzazione delle opere provvisionali e schermatura di contenimento; all’art. 20 si prevede di effettuare pagamenti in acconto al raggiungimento di € 150.000,00 avanzamento lavori.
L’aggiudicazione dell’appalto è effettuata con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato ai sensi dell’articolo 82 comma 2 lettera b) D. Lgs n. 163/2006, mediante ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara
Il Responsabile Unico del Procedimento (Xxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxx)
Rep. N. /2009
S C H E M A D I C O N T R A T T O D I A P P A L T O
Tra
L’Autorità Portuale di Xxxxx Xxxxx con sede in xxxxxxxx Xxxxx – 00000 Xxxxx Xxxxx – codice fiscale 91005020804
E
Il signor , nato a il
e residente a , codice fiscale , in qualità di
della
codice fiscale , con sede in
iscritta nel registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di al numero
che nel prosieguo verrà chiamata anche “Appaltatore”.
* * * * *
REPUBBLICA ITALIANA
L’anno il giorno del mese di , in Gioia Tauro, nella sede dell’Autorità Portuale di Xxxxx Xxxxx, avanti a me Ufficiale Rogante xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx, designato alla ricezione dei contratti in forma pubblica amministrativa di questa Amministrazione giusta Delibera n.
91/2001 in data 12/9/2001 del Commissario Straordinario dell’Autorità Portuale, a norma dell’art. 16 del X.X. 00 novembre 1923, n. 2440, sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, e degli articoli 95 e 96 del relativo regolamento, approvato con X.X. 000/0000, e senza l’assistenza di testimoni, avendovi le parti contraenti di comune accordo e con il mio consenso rinunziato, giusta la facoltà concessa dal disposto dell’art.48 della legge notarile 16.02.1913, n. 89, sono comparsi:
da una parte
- Il Dott. Xxx. Xxxxxxxx XXXXXXXX nato a Cosenza il 13.06.1949, nella espressa qualità di Presidente dell’Autorità Portuale di Xxxxx Xxxxx, tale nominato con D.M. in data 20.02.2006 domiciliato per la carica presso l’Ufficio stesso, il quale interviene in questo Atto in rappresentanza e per conto dell’Autorità Portuale di Xxxxx Xxxxx;
dall’altra
Il signor , nato a il
e residente a , codice fiscale , in qualità di
della
codice fiscale , con sede in
iscritta nel registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di al numero
che nel prosieguo verrà chiamata anche “Appaltatore”. Detti Comparenti, della cui identità personale sono certo,
premetto
– che a seguito di gara a mezzo di ……..............................……………, sono stati provvisoriamente aggiudicati all’ “Appaltatore” i lavori di risanamento del paramento esterno dei diaframmi di banchina nel Porto di Xxxxx Xxxxx,
– come risulta dal verbale in data ……………… della Commissione di gara, che in originale si allega al presente Atto sotto la lettera “A”;
– che con delibera n° ……….. in data ……..…… sono stati definitivamente aggiudicati all’Appaltatore i suddetti lavori;
– che l’ “Appaltatore” ha presentato, ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 1991, n° 187, il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di
……..............…………… protocollo numero ……...…… in data
……....……, del quale risulta che nulla osta ai fini dell’articolo 10 della Legge 31 Maggio 1965, n° 575.
TUTTO CIO’ PREMESSO.
I Comparenti – come innanzi costituiti – mentre confermano e ratificano la precedente narrativa, che dichiarano parte integrante del presente contratto, convengono e stipulano quanto segue.
ARTICOLO 1
Oggetto del contratto.
Il presente contratto ha per oggetto l’affidamento dell’appalto dei Lavori di
risanamento delle strutture a parete verticale e degli arredi portuali delle
banchine di ponente del Porto di Xxxxx Xxxxx, lavori ed opere meglio evidenziati al successivo articolo 4 e nei documenti ivi menzionati con particolare riferimento al capitolato generale, al capitolato speciale di appalto ed ai disegni predisposti dalla Autorità Portuale appaltante.
ARTICOLO 2
Importo contrattuale.
L’Impresa appaltatrice – come sopra rappresentata – si impegna legalmente e formalmente ad eseguire la fornitura in opera di quanto previsto dal progetto presentato in sede di gara per l’importo complessivo di € , comprensivi di € di oneri per la sicurezza.
ARTICOLO 3
Corrispettivo dell’appalto
Il corrispettivo dovuto dall’ Autorità all’ Impresa appaltatrice per il pieno e perfetto adempimento del contratto è fissato in € , a corpo e non a misura, e cioè per le opere descritte nel Capitolato Speciale d’Appalto.
Tale somma, però, viene dichiarata sin d’ora soggetta alla liquidazione finale che farà il direttore dei lavori o collaudatore per quanto concerne le diminuzione, le aggiunte o le modificazioni tutte che eventualmente saranno apportate all’originale progetto.
L’appaltatore legalmente autorizzato a riscuotere e quietanzare il corrispettivo di cui al presente Atto, fino a diversa notifica ai sensi dell’art. 3, comma 2, del Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 19 Aprile 2000, n° 145 è il signor
.
Gli avvisi di emissione dei titoli di spesa saranno inviati dalla Stazione Appaltante alla sede legale dell’Impresa .
I pagamenti saranno effettuati mediante mandati emessi sul conto corrente bancario n. ABI CAB CIN , corrente presso la Banca .
ARTICOLO 4
Obblighi dell’appaltatore
L’appalto viene concesso dall’Autorità ed accettato dall’appaltatore sotto l’osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle condizioni e delle modalità di cui ai seguenti documenti facenti parte del progetto, approvato con Decreto n.
del del Presidente dell’Autorità Portuale, esecutivo ai sensi di legge:
1) Elaborati grafici progettuali;
2) Cronoprogramma;
3) Elenco prezzi unitari;
4) Capitolato speciale d’appalto;
L’ appaltatore, ai sensi dell’art. 131 comma 2 lett. c) D. Lgs n. 163/2006, si impegna a redigere e a consegnare, entro 30 giorni dall’aggiudicazione e comunque prima dell’inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori..
I suddetti documenti sono allegati al presente atto quali parte integrante e sostanziale sotto le lettera “B” “C” e “D” e, previa dispensa della loro lettura, sono sottoscritti dalle Parti unitamente a me Ufficiale rogante.
L’ appaltatore si obbliga a rispettare le prescrizioni del Capitolato speciale d’Appalto.
Le Parti si impegnano, inoltre, a rispettare le disposizioni del capitolato generale d’appalto dei lavori Pubblici approvato con Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 19 Aprile 2000 n.145.
ARTICOLO 5
Risoluzione e recesso
Per la risoluzione ed il recesso trovano applicazione le disposizioni di cui agli articolo 117, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 21 Dicembre 1999, n. 554, e articoli 134, 135 e 136 del Decreto Legislativo 163/2006.
ARTICOLO 6
Foro competente
Eventuali controversie fra l‘Autorità e l’appaltatore saranno devolute alla competenza del Foro di Palmi (RC).
ARTICOLO 7
Cauzione definitiva
L’ Impresa appaltatrice, a garanzia degli impegni da assumere con il presente Atto, ha costituito, ai sensi dell’art. 113 del Decreto Legislativo 163/2006 e dell’articolo 101 del Decreto del Presidente della Repubblica n.554/1999 cauzione
definitiva di € a mezzo di
per garanzia di contratto d’appalto n°
rilasciata dalla in
data .
Tale cauzione verrà svincolata ai sensi di legge.
Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell’appaltatore, l’Autorità avrà il diritto di avvalersi della suddetta cauzione.
L’appaltatore dovrà reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli sarà prefissato, qualora la Stazione Appaltante abbia dovuto, durante l’esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa.
ARTICOLO 8
Polizza assicurativa
- L’ appaltatore si impegna, ai sensi dell’articolo 103 del Decreto del Presidente della Repubblica n.554/1999, almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori, a costituire apposita polizza di assicurazione, che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatesi nel corso dell’esecuzione dei lavori, dell’importo di € , comprensiva di responsabilità civile verso terzi per la somma assicurata di €
emessa in data da
ARTICOLO 9
Controlli.
L’Impresa appaltatrice si impegna a sottoporsi a tutti i tipi di controllo, inerenti l’incarico in oggetto, che l’Autorità Portuale intenda effettuare a proprio insindacabile giudizio e secondo le modalità da essa determinate.
La predetta Impresa si impegna a prestare ogni necessaria ed opportuna collaborazione all’amministrazione, a richiesta della stessa, ai fini dell’adempimento dei propri compiti istituzionali.
ARTICOLO 10
Divieto di cessione del contratto
Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell’articolo 118, comma 1, del Decreto Legislativo 163/2006.
ARTICOLO 11
Subappalto
Gli eventuali subappalti dovranno essere preventivamente autorizzati, nel rispetto delle disposizioni di legge in materia.
ARTICOLO 12
Obblighi dell’appaltatore nei confronti dei propri lavoratori dipendenti
L’ appaltatore dichiara, ai sensi dell’art. 3, comma ottavo, del decreto legislativo
14 agosto 1996, n. 494, sostituito dall’articolo 3 del Decreto Legislativo 528/1999, e successive modificazioni ed integrazioni, di applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti. L’appaltatore è, altresì, obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto
dall’articolo 118 del Decreto Legislativo 163/2006.
ARTICOLO 13
Domicilio dell’appaltatore
A tutti gli effetti del presente contratto l’ “Appaltatore” elegge domicilio in
Via presso l’Ufficio della Direzione (oppure: presso professionista (o società
legalmente riconosciuta) in Via
del Comune dove ha sede la Direzione Lavori).
ARTICOLO 14
Spese contrattuali
Sono a carico dell’ Impresa appaltatrice, ai sensi dell’art. 112 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 e dell’articolo 8 del decreto del Ministro dei Lavori Pubblici n. 145/2000, tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l’I.V.A. che rimane esente a mente dell’art. 9, comma 6 del d.P.R. 633/72.
ARTICOLO 15
Trattamento dei dati personali
L’Autorità, ai sensi dell’articolo 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, come modificato dal D. Lgs 196/2003, informa l’ appaltatore che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia di lavori pubblici.