AEMME LINEA AMBIENTE SRL
AEMME LINEA AMBIENTE SRL
Via Per Busto Arsizio, n. 53 CAP 00000 - XXXXXXX (XX)
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E MAIL xxxx@XXXXXxxxxxxxxxxxxx.xx
CAPITOLATO DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE PER LA
CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI CARATTERIZZATI DA CODICE CER 20.03.07 – 15.01.06 – 15.01.02 – 17.02.03
CIG: 7658908AD0
Legnano, 15.10.2018
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Xxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx
TITOLO I – PARTE DESCRITTIVA
Art. 1 - Oggetto dell'accordo quadro
Il presente capitolato riguarda la conclusione di un accordo quadro con più operatori economici ai sensi dell’art. 54, c. 4, lett. c) del D.Lvo 18.4.2006, n. 50 e s.m.i. in base al quale affidare, a seguito di appalti specifici, il servizio di smaltimento rifiuti urbani e assimilati agli urbani caratterizzati da codice CER 20.03.07 – 15.01.06 – 15.01.02 – 17.02.03 provenienti dalle piattaforme ecologiche gestite da AEMME Linea Ambiente srl (di seguito ALA) come successivamente dettagliato.
Il presente accordo quadro stabilisce:
- la tipologia di prestazioni affidabili;
- la durata dell’accordo quadro;
- il tetto di spesa complessiva entro il quale possono essere affidate le prestazioni oggetto del presente capitolato.
Le prestazioni affidabili con il presente accordo quadro consistono in ogni attività che garantisca il perfetto e continuo approvvigionamento dei beni e prestazioni oggetto dell’accordo.
Il presente capitolato stabilisce le condizioni che resteranno in vigore per il periodo di validità dell’accordo quadro e che regoleranno i successivi contratti di appalto specifici derivanti dal presente accordo.
I contratti di appalto specifico derivanti dal presente accordo quadro potranno avere dimensione ed importo variabile e comunque pari ad un quantitativo minimo di 500 ton di rifiuto trattato e durata di affidamento pari a minimo 3 mesi rispetto al quantitativo complessivo stimato per l’accordo (6.000 ton di rifiuto stimato all’anno).
Con la conclusione dell’accordo quadro, le imprese aggiudicatarie si impegnano ad assumere le prestazioni che successivamente saranno richieste, ai sensi del presente accordo quadro, entro il limite massimo di importo previsto ed entro il periodo di validità dell’accordo stesso.
La conclusione dell’accordo quadro non impegna in alcun modo la stazione appaltante ad appaltare prestazioni nei limiti di importo definiti dal presente accordo quadro.
Le prestazioni successivamente appaltate saranno remunerate mediante l’applicazione del ribasso unico percentuale offerto in sede di gara per l’affidamento dell’appalto specifico, considerato che lo stesso non potrà essere inferiore allo sconto praticato in sede di gara per la conclusione dell’accordo quadro.
I prezzi contrattuali, determinati come sopra, si intendono accettati pienamente dall'Impresa a tutto suo rischio in base a propri calcoli, indagini e stime, nonché a seguito dello studio e della valutazione da parte sua della tipologia di prestazioni da eseguire, tenuto conto della situazione e di ogni altro elemento che in qualsiasi modo potrebbe influire sull'onerosità dei medesimi. I prezzi si intendono comprensivi di tutte le spese afferenti alle prestazioni oggetto dell’accordo.
Le prestazioni derivanti dall’accordo quadro saranno commissionate attraverso appalti specifici mediante apposito contratto di appalto - che potrà essere siglato con la forma di scrittura privata oppure scambio di lettere firmate per accettazione da parte dell’impresa aggiudicataria del singolo appalto specifico.
La sottoscrizione del presente capitolato di accordo quadro da parte dell’operatore economico equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di contratti pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano l’accordo quadro.
Le lettere di invito per gli appalti specifici saranno inviate tramite fax o PEC ai recapiti indicati dalla Ditta.
La Ditta dovrà inviare nei termini previsti nella lettera di invito - che comunque potranno anche non superare i cinque giorni naturali e consecutivi - la propria offerta per l’esecuzione delle prestazioni che di volta in volta la stazione appaltante intende affidare.
La sottoscrizione del presente capitolato di accordo quadro da parte della Ditta impegna la stessa a presentare le offerte nelle singole procedure di appalto specifico che verranno successivamente indette dalla stazione appaltante, fatta salva la possibilità di non rispondere in una sola procedura di appalto specifico indetto nel corso della durata di validità dell’accordo.
Art. 2 - Durata dell'accordo quadro
L'accordo quadro avrà durata di quattro anni a decorrere dalla firma dell’accordo. Esso si concluderà comunque nel caso in cui la stazione appaltante abbia affidato prestazioni per l’importo massimo previsto all’articolo successivo. Alla scadenza del suddetto termine l’accordo si intenderà comunque risolto, indipendentemente dalla quota di prestazioni affidate all’operatore economico, senza necessità di corresponsione di alcuna forma di indennizzo agli stessi.
Durante il periodo di validità dell’accordo quadro l’Azienda si riserva la facoltà di risolvere anticipatamente lo stesso o di indire apposite procedure di gara extra-accordo per l’affidamento delle prestazioni oggetto anche del presente accordo quadro. In tal caso alla ditta aderente al presente accordo quadro nulla sarà riconosciuto a titolo di rimborso a qualsiasi titolo.
L’Azienda si riserva inoltre la facoltà di prorogare l’accordo per un massimo di mesi 12 (dodici) dopo la scadenza finale. La proroga dovrà avvenire comunque nel limite di importo specificato nel presente capitolato.
La proroga dovrà avvenire alle stesse condizioni contrattuali e ai prezzi aggiornati come nel seguito del presente capitolato. L’Impresa è obbligata ad accettare la proroga.
Art. 3 - Ammontare dell'accordo
Il corrispettivo massimo di acquisti affidabili ai sensi del presente accordo quadro, nel periodo di validità dello stesso, è Euro 5.520.000,00 (cinquemilionicinquecentoventimila/00) oltre Iva.
Tale importo, calcolato secondo le stime dei rifiuti smaltiti nell’arco del periodo precedente, sono da ritenersi completamente indicativi e non vincolanti per la Stazione Appaltante.
Art. 4 – Prestazioni principali e prestazioni secondarie
Ai sensi dell’art. 48, c. 2 del D.Lvo n. 50/2016 e smi si precisa che la prestazione principale del presente contratto consiste nello smaltimento presso idonei centri autorizzati dei rifiuti caratterizzati dai seguenti CODICI CER 20.03.07 – 15.01.06 – 15.01.02 – 17.02.03.
Non vi sono prestazioni secondarie.
Art. 5 – Criterio di aggiudicazione dell’accordo e dei singoli appalti specifici
Il presente accordo quadro sarà concluso mediante applicazione del criterio dell’offerta al prezzo più basso ai sensi dell’art. 95, c. 4 lett. b) del D.Lvo n. 50/16 e smi come meglio specificato nel Disciplinare di Accordo Quadro.
La ditta partecipante alla gara di accordo quadro dovrà formulare lo sconto sul prezzo unitario posto a base d’asta così come riportato nel successivo art. 13.
Non si procederà ad aggiornamento dei prezzi per l’intera durata dell’accordo quadro; la ditta aderente all’accordo quadro dovrà pertanto tenerne in giusta considerazione ai fini dell’offerta formulata per la partecipazione alla gara di accordo quadro.
Gli appalti specifici derivanti dal presente accordo quadro saranno di regola aggiudicati con il criterio del prezzo più basso; la ditta aderente all’accordo, in sede di presentazione dell’offerta per il singolo appalto specifico, si impegna ad effettuare uno sconto minimo pari a quello offerto in fase di conclusione dell’accordo quadro, pena la decadenza dell’accordo.
In sede di singolo appalto specifico, ai soli fini della aggiudicazione e non della fatturazione, il prezzo offerto dalla ditta sarà incrementato in base alla distanza dell’impianto di destino, calcolata con il sistema sul sito xxx.xxxxxxxxxxx.xx – percorso più breve prendendo come punto di partenza la sede operativa di ALA SRL esplicitamente indicata in sede di appalto specifico:
- impianto sino a 25 km: nessuna incremento
- impianto oltre ai 25 km e fino a 35km incremento di 7,7 €/ton
- impianto oltre ai 35 km e fino a 50km incremento di 15,00 €/ton
- impianto oltre ai 50 km incremento di 15,00 €/ton + 0,60 €/ton per ogni ulteriore km oltre al 50esimo
La problematica dell’anomalia dell’offerta sarà appositamente disciplinata in sede di disciplinare di gara dell’accordo quadro e degli inviti alle singole procedure di gara derivanti dal presente accordo quadro.
Art. 6 – Forma dell’accordo e dei contratti di appalto derivanti.
Il contratto di accordo quadro sarà stipulato nella forma di scrittura privata dopo che l’aggiudicazione sarà divenuta efficace ai sensi dell’art. 32, c. 7 del D.Lvo n. 50/2016 e smi e dopo che siano trascorsi i termini di cui all’art. 32, c. 9 del medesimo decreto.
La ditta aggiudicataria dell’accordo quadro, ai fini della stipula del contratto di accordo quadro, dovrà depositare alla stazione appaltante tutta la documentazione richiesta entro i termini che saranno definiti nella lettera di aggiudicazione. Qualora le ditte aggiudicatarie nel termine assegnatogli non ottemperino a quanto sopra richiesto, la stazione appaltante avrà la facoltà di soprassedere alla stipulazione del contratto di accordo quadro, di procedere all’incameramento del deposito cauzionale e riprendere la procedura di gara riservandosi di chiedere il risarcimento danni e di attuare le procedure previste dalla normativa in vigore.
Xxxxx parte integrante del contratto di accordo quadro i seguenti documenti anche se non materialmente allegati:
• il presente Capitolato Speciale e relativi allegati;
• le polizze di garanzia fornite dagli appaltatori.
I singoli contratti di appalto derivanti dal presente accordo quadro saranno stipulati in forma di scrittura privata.
Ai sensi dell’art. 32, c. 10 del D.Lvo n. 50/2016 e smi non trova applicazione il termine dilatorio di 35 giorni per l’affidamento delle singole prestazioni: pertanto le singole prestazioni potranno avere inizio subito dopo la firma da parte della ditta appaltatrice del contratto stesso o della comunicazione di aggiudicazione dell’appalto specifico.
Gli oneri connessi alla stipula del contratto di accordo quadro e dei singoli contratti di appalto specifico sono a carico dell’impresa appaltatrice. E’ a carico della stazione appaltante la sola IVA.
Art. 7 – Esecuzione delle prestazioni
Le prestazioni oggetto del presente accordo quadro e dei singoli appalti specifici derivanti dallo stesso saranno svolte presso l’impianto di trattamento (recupero/smaltimento) rifiuti messo a disposizione della Ditta Appaltatrice salvo casi di emergenza per i quali il conferimento dei rifiuti sarà fatta presso l’impianto di soccorso individuato dalla stessa Ditta Appaltatrice.
Tutte le prestazioni oggetto del presente accordo quadro devono essere svolte in regola con le vigenti disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro, in conformità alle disposizioni ricevute e con l’osservanza delle norme del presente Capitolato.
Gli operatori economici debbono uniformarsi rigorosamente alla normativa vigente in materia di lavoro, d’infortuni sul lavoro, d’igiene e di previdenza sociale, restando l’Azienda appaltante completamente esonerata da qualsiasi responsabilità in merito e, in particolare, per eventuali incidenti o sinistri avvenuti durante le prestazioni. Gli appaltatori sono tenuti all’osservanza di tutti gli obblighi previsti dai contratti collettivi di categoria, anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione.
Tutte le prestazioni dovranno essere svolte a regola d’arte con assunzione di piena responsabilità da parte della ditta appaltatrice, nei modi e tempi indicati nel presente accordo quadro o in base a quanto sarà stabilito nelle singole lettere di invito alle diverse procedure di appalto specifico.
Art. 8 - Subappalto.
L’esecuzione delle prestazioni di cui ai singoli contratti di appalto derivanti dal presente accordo quadro è direttamente affidata all’Impresa; l’eventuale subappalto delle prestazioni è soggetto alle norme stabilite dall’art. 105 del D.Lvo 50/2016 e smi, ivi compreso il limite massimo del 30% del valore subappaltabile di ogni singolo contratto di appalto specifico derivante dal presente accordo quadro.
Qualora l’Impresa intenda subappaltare parte delle prestazioni oggetto dell’appalto specifico - e comunque in misura non superiore al 30% dell’importo del singolo contratto - deve obbligatoriamente avere prodotto, al momento della presentazione dell’offerta, apposita dichiarazione nella quale siano specificate le parti delle prestazioni che intende subappaltare, nonché deve trasmettere alla stazione appaltante copia del contratto di subappalto, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione della relativa parte di prestazioni, nonché tutti gli altri documenti e dichiarazioni indicati nel citato art. 105.
La mancata presentazione, in sede di gara di appalto specifico, della dichiarazione di cui sopra, farà decadere il diritto, per l’Impresa, di richiedere successivamente l’autorizzazione all’affidamento di parte delle prestazioni in subappalto.
Il fatto che il subappalto sia stato autorizzato, non esime l’Impresa dalle responsabilità ad essa derivate dal contratto, incluse le prestazioni a carico del subappaltatore, rimanendo essa l’unica e sola responsabile verso l’Azienda appaltante della buona riuscita delle prestazioni.
Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante, l’Impresa dovrà trasmettere la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D.Lvo. 50/2016 e smi in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del medesimo D.Lvo. 50/2016 e smi.
In particolare, per quanto riguarda il pagamento delle prestazioni rese dai subappaltatori, si richiama l’art. 105, c. 13 del D.Lvo n. 50/2016 e smi
Le disposizioni che disciplinano il subappalto, ai sensi dell’articolo 105 del D.Lvo. 50/2016 e smi si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle società anche consortili.
L’appaltatore nei confronti del subappaltatore si impegna a rispettare la normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 13.8.2010, n. 136 e s.m.i.
Art. 9 - Divieto di cessione del contratto – Cessione dell’Azienda
E' tassativamente vietata la cessione anche parziale dell’accordo quadro e dei contratti da esso derivanti.
Sono fatti salvi i casi di trasformazione, fusione e scissione di impresa per i quali la cessione del contratto è consentita, ai sensi dell’art. 1406 e seguenti del codice civile, a condizione che il cessionario (oppure il soggetto risultante dall’avvenuta trasformazione, fusione o scissione), provveda a documentare il possesso dei requisiti previsti per la gestione della prestazione.
Art. 10 – Domicilio dell’appaltatore, rappresentante dell’appaltatore e referente aziendale L’Appaltatore deve eleggere domicilio ed a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal presente accordo quadro e dai contratti derivanti.
L’Appaltatore ha l’obbligo di comunicare per iscritto alla Stazione Appaltante, prima della stipulazione del contratto, il proprio domicilio legale, unitamente ai numeri telefonici e di telefax ed all’indirizzo di posta elettronica certificata degli uffici dove la stazione appaltante medesima ed il Direttore dell’esecuzione in ogni tempo possono indirizzare ordini e notificare atti.
L’Appaltatore deve altresì comunicare le generalità delle persone autorizzate a riscuotere. L’Appaltatore deve depositare presso la Stazione Appaltante, il nominativo di un referente aziendale in grado di assumere qualsiasi decisione derivante dal presente accordo quadro e dai singoli appalti specifici derivanti dall’accordo quadro stesso.
L’Appaltatore, tramite il referente aziendale assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione delle prestazioni; tale referente aziendale deve essere reperibile 24 ore al giorno per tutti i giorni di durata dei singoli appalti specifici. Il direttore dell’esecuzione nominato dalla Stazione Appaltante, ai sensi degli artt. 111, c. 2 del D.Lvo n. 50/16 e smi, ha il diritto di esigere il cambiamento del referente aziendale e del personale dell’appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L’Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali.
Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui sopra, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione Appaltante; ogni variazione del referente aziendale deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione Appaltante del nuovo atto di nomina.
Art. 11 – Modalità di ordinazione degli interventi all’interno dell’accordo quadro.
All’interno dell’accordo quadro, le singole prestazioni sono affidate all’impresa mediante invio di apposito ordinativo, che avverrà di regola dopo la firma del contratto di appalto specifico o potrà coincidere con lo stesso, fatta comunque salva la possibilità di richiedere l’avvio della prestazione in pendenza della firma del contratto.
L’esecuzione delle prestazioni deve avere inizio dopo la ricezione da parte della ditta appaltatrice dell’ordine di cui sopra. Da tale data decorre il termine utile per il compimento della prestazione. Qualora l'Appaltatore non sottoscriva il contratto di appalto specifico o l’ordine, la Direzione dell’esecuzione gli assegnerà, mediante lettera raccomandata, un termine perentorio (non inferiore a tre giorni e non superiore a sette), trascorso inutilmente il quale, la Stazione Appaltante ha diritto di risolvere il contratto di accordo quadro con la ditta inadempiente e di procedere all’esecuzione d'ufficio disponendo altresì l'incameramento della cauzione, salva e riservata l'azione per eventuali ulteriori maggiori danni.
Qualora sia indetta una nuova procedura per la conclusione di un nuovo accordo quadro, l’appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
L'Appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, la documentazione di avvenuta denunzia effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici; il DURC è altresì acquisito direttamente dalla Stazione Appaltante in relazione anche alle eventuali imprese subappaltatrici che abbiano personale dipendente.
Art. 12 - Norme per la misurazione e valutazione delle prestazioni.
Le prestazioni saranno valutate a misura con i prezzi di contratto che devono ritenersi accettati dall’Appaltatore in base a calcoli di propria convenienza e a tutto suo rischio.
Nei prezzi sono compresi e compensati sia tutti gli obblighi ed oneri generali e speciali richiamati e specificati nel presente Capitolato e negli altri atti contrattuali, sia gli obblighi ed oneri che, se pur non esplicitamente richiamati, devono intendersi come insiti e consequenziali nella esecuzione delle prestazioni e, comunque, di ordine generale e necessari a dare le prestazioni compiute in ogni loro parte e nei termini assegnati.
Pertanto la Ditta nel formulare la propria offerta ha tenuto conto, oltre che di tutti gli oneri menzionati, anche di tutte le particolari prestazioni e forniture che fossero state omesse negli atti e documenti del presente accordo, ma pur necessarie per dare le prestazioni appaltate complete e rispondenti sotto ogni aspetto alle indicazioni fornite dalla Stazione Appaltante.
Nei prezzi contrattuali si intende quindi sempre compresa o compensata ogni spesa principale ed accessoria, ogni fornitura, ogni consumo, l’intera manodopera specializzata, qualificata e comune, ogni attività necessaria per dare le prestazioni completamente ultimate nel modo prescritto e ciò anche quando non sia stata fatta esplicita dichiarazione negli atti dell’appalto, tutti gli oneri ed obblighi derivanti - precisati nel presente Capitolato - le spese di trasporto, spedizione e scarico, ogni spesa generale, nonché l’utile per l’Appaltatore.
La Direzione dell’esecuzione potrà procedere in qualunque momento all'accertamento ed alla quantificazione delle prestazioni compiute.
Le prestazioni rese saranno quantificate in base ai prezzi determinati e saranno riportate sugli appositi documenti contabili.
Le prestazioni oggetto del presente accordo quadro devono essere effettuate a perfetta regola d’arte e nei tempi previsti nel presente capitolato.
Art. 13 - Prezzi per tipologia di prestazione richiesta
Ai fini del presente contratto di accordo quadro il prezzo a base di gara è stabilito in Euro 230/ton. Pertanto gli sconti offerti in sede di gara, applicati al prezzo di cui sopra, determineranno gli importi in base ai quali, saranno pagate le prestazioni oggetto dei singoli appalti specifici, salvo i rilanci effettuati dalle ditte in sede di gara di appalto specifico. Resta convenuto e stabilito per norma generale che nei prezzi unitari, oltre a tutti gli obblighi di cui ai precedenti articoli si intendono compresi tutti gli oneri necessari a rendere le prestazioni in maniera completa e a regola d’arte.
Tutti gli oneri conseguenti si intendono interamente compensati dal prezzo sopra indicato, senza eccezione alcuna.
Art. 14 - Forniture a piè d’opera
Il prezzo dei beni comprende sempre tutte le prestazioni necessarie alla perfetta regola d’arte della prestazione richiesta. Nei prezzi sono compresi le attività ed i costi di svolgimento delle prestazioni ed eventuali materiali necessari alla esecuzione di quanto richiesto nello svolgimento delle prestazioni previste nel presente accordo quadro.
Art. 15 – Esecuzione a regola d’arte delle prestazioni
Ogni prestazione dovrà essere svolta a regola d’arte e sarà controllata e sottoposta a verifica di conformità o attestazione di regolare esecuzione, a cura del direttore dell’esecuzione o persona appositamente incaricata.
Art. 16 – Modalità e tempi di espletamento delle prestazioni
La Ditta Appaltatrice deve provvedere a sue spese, con propria organizzazione, con tutti i mezzi, strumenti ed attrezzature necessari e nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia, sotto la propria esclusiva responsabilità, allo svolgimento delle prestazioni richieste.
Art. 17 – Direttore dell’esecuzione
Ai sensi dell’art. 111, c. 2 del D.Lvo n. 50/2016 e smi la prestazione oggetto degli appalti derivanti dal presente accordo quadro sarà gestita dal Direttore dell’esecuzione che sarà nominato dalla Stazione Appaltante.
Lo stesso deve adempiere a tutto quanto previsto nella normativa vigente con particolare riferimento a quanto stabilito dal D.lgs 152/06 e smi e dalla normativa di settore nonché nel DM Infrastrutture e Trasporti 7.3.2018, n. 49.
Il direttore dell'esecuzione svolge il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto, in modo da assicurarne la regolare esecuzione nei tempi stabiliti e in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e nelle condizioni offerte in sede di aggiudicazione.
La ditta appaltatrice è tenuta a conformarsi a tutte le direttive dallo stesso impartite nel corso dell’appalto nei tempi e modi che saranno definiti negli atti adottati dal medesimo Direttore.
Art. 18 - Consegna e inizio delle prestazioni
L’esecuzione delle prestazioni ha inizio dopo l’invio degli ordini di servizio o alternativamente dopo la sottoscrizione dei singoli contratti di appalto specifico.
É facoltà della Stazione Appaltante procedere, in via d’urgenza, alla consegna delle prestazioni anche nelle more della stipulazione formale del contratto di appalto, ai sensi dell’art. 32, c. 8 del D.Lvo n. 50/2016 e smi; in tal caso il Direttore dell’esecuzione indica espressamente sul verbale le prestazioni da iniziare immediatamente.
Se nel giorno fissato e comunicato l’Appaltatore non si presenta a ricevere la consegna delle prestazioni, il Direttore dell’esecuzione fissa una nuova data; i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione Appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento delle prestazioni, l’aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
L'Appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell’inizio delle prestazioni, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici per il personale dipendente.
Tutte le prestazioni affidate, di cui al presente accordo, dovranno essere rese in modo che le stesse siano complete entro i termini che saranno di volta in volta fissati dalla Stazione Appaltante, fatto salvo quanto indicato nel presente accordo quadro.
In caso di mancato rispetto per colpa dell'impresa dei termini di ultimazione dei singoli interventi, la Stazione Appaltante si potrà avvalere della facoltà di scorporo e dell’applicazione delle penali di cui al presente Capitolato.
Non costituiscono motivo di mancata o discontinua conduzione delle prestazioni appaltate a seguito del presente accordo quadro o ritardata ultimazione degli stessi:
a) l’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal Direttore dell’esecuzione;
b) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'Appaltatore comunque previsti dal presente capitolato;
c) le eventuali controversie tra l’Appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall’Appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
d) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’Appaltatore e il proprio personale dipendente;
e) le sospensioni disposte dalla Stazione Appaltante, dal Direttore dell’esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati;
f) le sospensioni dell’attività disposte dal personale ispettivo del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell’articolo 14 del D. Lvo n. 81/2008, fino alla relativa revoca.
Le cause di cui ai punti precedenti non possono costituire motivo per la disapplicazione delle penali di cui al presente Capitolato, né per l’eventuale risoluzione dell’accordo quadro.
Art. 19 – Esecuzione, sospensioni e ripresa delle prestazioni
Dopo che il contratto di appalto specifico è stato firmato, il Responsabile del Procedimento autorizza il Direttore dell'esecuzione a dare avvio all'esecuzione della prestazione.
L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla Stazione Appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto; qualora l'esecutore non adempia, la Stazione Appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.
Il Direttore della esecuzione redige apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con l'esecutore nel quale sono indicati:
a) le aree e gli eventuali ambienti dove si svolge l'attività;
b) la descrizione dei mezzi e degli strumenti eventualmente messi a disposizione dalla stazione appaltante, compresa la dichiarazione attestante che lo stato attuale degli ambienti è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dell'attività.
Quando, nei casi consentiti dall'articolo 32 del codice, è disposta l'esecuzione anticipata, il direttore dell'esecuzione indica nel verbale di avvio quanto predisposto o somministrato dall'esecutore per il rimborso delle relative spese.
Quando nei casi previsti dall'articolo 32, comma 8, del codice, il direttore dell'esecuzione ordina l'avvio dell'esecuzione del contratto in via di urgenza, indica nel verbale di consegna le prestazioni che l'esecutore deve immediatamente eseguire.
Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il Direttore dell'esecuzione ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime. E' ammessa la sospensione della prestazione, ordinata dal Direttore dell'esecuzione nei casi di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscano la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte della prestazione; tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso di esecuzione, qualora dipendano da fatti non prevedibili al momento della stipulazione del contratto. L’esecutore che ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea delle prestazioni, senza che la Stazione Appaltante abbia disposto la ripresa delle stesse, può diffidare per iscritto il Responsabile del Procedimento a dare le necessarie disposizioni al Direttore dell’esecuzione perché provveda a quanto necessario alla ripresa. La diffida ai sensi del presente comma è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa delle prestazioni, qualora l’esecutore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.
Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione delle prestazioni, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l’esecutore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la Stazione Appaltante si oppone allo scioglimento, l’esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Salvo quanto previsto nel presente comma, per la sospensione delle prestazioni, qualunque sia la causa, non spetta all’esecutore alcun compenso o indennizzo.
In ogni caso, e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all’esecutore, la sua durata non è calcolata nel tempo fissato dal contratto per l'esecuzione delle prestazioni.
Fuori dei casi sopra previsti, il Responsabile del Procedimento può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dell'esecuzione del contratto nei limiti e con gli effetti previsti. Nel caso di sospensione, il Direttore dell'esecuzione del contratto con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, compila il verbale di sospensione indicando: le ragioni che hanno determinato l'interruzione delle prestazioni oggetto del contratto; le prestazioni già effettuate; le eventuali cautele per la ripresa dell'esecuzione del contratto senza che siano richiesti ulteriori oneri; i mezzi e gli strumenti esistenti che rimangono eventualmente nel luogo dove l'attività contrattuale era in corso di svolgimento. Il verbale di sospensione deve essere firmato dall'esecutore.
Nel caso di sospensioni totali o parziali delle prestazioni disposte per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 107 del D.Lvo n. 50/16 e sopradescritte all’esecutore è riconosciuto un risarcimento sulla base dei seguenti criteri:
a) i maggiori oneri per spese generali infruttifere si ottengono sottraendo all’importo contrattuale l’utile di impresa nella misura del 10% e le spese generali nella misura del 15% e calcolando sul risultato la percentuale del 6,5%. Tale risultato va diviso per il tempo contrattuale e moltiplicato per i giorni di sospensione e costituisce il limite massimo previsto per il risarcimento quantificato sulla base del criterio di cui alla presente lettera;
b) la lesione dell’utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell’utile di impresa, nella misura pari agli interessi legali di mora di cui all’articolo 0, x. 0, xxxxxxx x) xxx xxxxxxx legislativo 9 ottobre 2002 n. 231 computati sulla percentuale del dieci per cento, rapportata alla durata dell’illegittima sospensione;
c) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente al valore reale, all’atto della sospensione, dei macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano d’opera accertati dal direttore dei lavori;
d) la determinazione dell’ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme fiscali.
Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione, il direttore dell'esecuzione lo comunica al RUP affinché quest'ultimo disponga la ripresa dell'esecuzione e indichi il nuovo termine contrattuale. Entro 5 giorni dalla disposizione di ripresa dell'esecuzione effettuata dal RUP, il direttore dell'esecuzione procede alla redazione del verbale di ripresa dell'esecuzione del contratto, che deve essere sottoscritto anche dall'esecutore e deve riportare il nuovo termine contrattuale indicato dal RUP. Il direttore dell'esecuzione trasmette tale verbale al RUP entro 5 giorni dalla data della relativa redazione
Il Direttore dell’esecuzione, qualora necessario, impartisce ordini alla ditta appaltatrice mediante ordini di servizio nei quali devono essere esplicitati gli adempimenti da fare, le modalità ed i tempi di adempimento e le relative penalità in caso di inadempimento
Art. 20 – Ultimazioni delle prestazioni
A seguito di apposita comunicazione dell'intervenuta ultimazione delle prestazioni da parte dell’appaltatore, il direttore dell'esecuzione effettua entro 5 giorni i necessari accertamenti in contraddittorio con lo stesso e, nei successivi 5 giorni, elabora il certificato di ultimazione delle prestazioni e lo invia al RUP, il quale ne rilascia copia conforme all'esecutore
Art. 21 – Divieto di modifiche introdotte dall’esecutore
Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall’esecutore, se non è disposta dal Direttore dell’esecuzione e preventivamente approvata dalla Stazione Appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti nella normativa vigente e come disciplinato nel seguito del presente capitolato.
Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il Direttore dell’esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell’esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del Direttore dell’esecuzione del contratto.
Art. 22 – Varianti in corso di esecuzione
Il direttore dell'esecuzione propone al RUP le modifiche nonché le varianti dei contratti in corso di esecuzione, indicandone i motivi in apposita relazione, nei casi di seguito riportati.
Ai sensi dell’art. 106 del D.Lvo n. 50/2016 e smi la stazione appaltante può ammettere variazioni al contratto nei seguenti casi:
a) per servizi o forniture, supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti effetti, qualora l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50% del valore del contratto iniziale:
1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale;
2) comporti per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi;
b) ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni, fatto salvo che l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50% del valore del contratto iniziale:
1) la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per la stazione appaltante. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove
disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;
2) la modifica non altera la natura generale del contratto.
c) se un nuovo contraente sostituisce quello a cui la stazione appaltante aveva inizialmente aggiudicato l'appalto a causa di una delle seguenti circostanze:
1) all'aggiudicatario iniziale succede, per causa di morte o per contratto, anche a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del codice dei contratti pubblici;
2) nel caso in cui la stazione appaltante si assuma gli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori.
d) se le modifiche non sono sostanziali ossia quando non altera considerevolmente gli elementi essenziali del contratto originariamente pattuiti.
Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante. L’esecutore è obbligato ad assoggettarsi alle variazioni di cui trattasi alle stesse condizioni previste dal contratto.
In ogni caso l’esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dalla stazione appaltante e che il direttore dell’esecuzione del contratto abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell’esecutore maggiori oneri.
Art. 23 – Pagamenti
I pagamenti avvengono per stati di avanzamento mensile, mediante emissione di certificato di pagamento a cui dovrà seguire l’emissione della fattura da parte della ditta.
Entro il giorno 5 del mese successivo la ditta appaltatrice dovrà tramettere al Direttore dell’esecuzione della stazione appaltante un prospetto riepilogativo dei quantitativi di rifiuto trasportato e trattato dettagliato per singolo movimento.
Entro il giorno 15 del mese successivo alla scadenza del mese di riferimento di cui al comma 1 è redatta la relativa contabilità ed emesso il conseguente certificato di pagamento il quale deve recare la dicitura: «prestazioni a tutto il ………» con l’indicazione della data.
Ai sensi dell’art. 30, c. 5bis del D.Lvo 50/16 in merito ai contratti di servizi in forma continuativa, a garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50% da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.
Sono considerati, infatti, tra i destinatari della normativa sui contratti pubblici, gli “enti aggiudicatori” (lett. e)), i quali, per il richiamo fatto alla successiva lett. t) (punto 2. 2, che contempla le “imprese pubbliche”), ricomprendono “le imprese sulle quali le amministrazioni aggiudicatrici [tra cui sono ricompresi gli enti pubblici territoriali] possono esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza dominante o perché ne sono proprietarie, o perché vi hanno una partecipazione finanziaria, o in virtù delle norme che disciplinano dette imprese. L'influenza dominante è presunta quando le amministrazioni aggiudicatrici, direttamente o indirettamente, riguardo all'impresa, alternativamente o cumulativamente: 1) detengono la maggioranza del capitale sottoscritto; 2) controllano la maggioranza dei voti cui danno diritto le azioni emesse dall'impresa;
3) possono designare più della metà dei membri del consiglio di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell'impresa”.
In tal caso, sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata dunque una ritenuta dello 0,5%; le ritenute potranno essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale dopo
l’approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
L’Impresa appaltatrice provvederà, successivamente all’emissione del certificato di pagamento, ad emettere fattura di importo pari al netto delle prestazioni eseguite decurtato della ritenuta sopra richiamata.
La Stazione appaltante provvede al pagamento della fattura entro i successivi 60 giorni – fine mese, mediante emissione dell’apposito mandato e l’erogazione a favore dell’appaltatore previa emissione della certificazione che le prestazioni sono state rese regolarmente.
In ottemperanza a quanto previsto dalla CM 13/2018 punto 2.1 le prestazioni effettuate dalla ditta appaltatrice saranno fatturate tramite fattura elettronica (in formato XML).
Il Committente procederà al pagamento solo dopo avere accertato la regolarità contributiva presso gli appositi istituti mediante la richiesta del DURC.
In caso di DURC irregolare trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 30, c. 5 del D.Lvo n. 50/16. La presenza di un DURC irregolare imporrà alla stazione appaltante di versare direttamente agli enti previdenziali la somma a debito della ditta risultante dal DURC.
I pagamenti delle fatture saranno effettuati mediante bonifico bancario su istituto di credito e coordinate bancarie che l’Impresa avrà cura di indicare in fattura.
Il Committente declina ogni responsabilità per ritardati pagamenti dovuti al verificarsi di uno dei seguenti casi:
− omessa indicazione in fattura dei riferimenti richiesti;
− DURC irregolare.
Il saldo delle prestazioni è pagato nei termini di legge a seguito della redazione della verifica di conformità o attestazione di regolare esecuzione, secondo quanto indicato nell’art. 102 del D.Lvo n. 50/2016 e smi, a seconda che l’appalto specifico sia di importo superiore o inferiore alla soglia comunitaria.
In tale occasione la Stazione Appaltante provvederà alla liquidazione delle ritenute a garanzia dello 0,50% trattenute, ai sensi dell’art. 30, c. 5 del D.Lvo n. 50/2016 e smi, il tutto previa acquisizione della documentazione attestante la regolarità contributiva.
Art. 24 – Percentuale interessi per ritardato pagamento
Nel caso in cui la stazione appaltante non rispetti i tempi di pagamento, ai sensi dell’art. 5, c. 1 del D.Lvo n. 231/2002 e s.m.i., gli interessi moratori saranno calcolati applicando il tasso legale di interesse.
Art. 25 – Tracciabilità dei flussi finanziari
La Ditta aderente all’accordo quadro assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13.8.2010 n. 136 e s.m.i., impegnandosi ad inserire negli eventuali contratti che potranno essere sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della Provincia della Stazione Appaltante della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
La Ditta aderente all’accordo quadro con la firma del presente capitolato si impegna a comunicare alla Stazione Appaltante, compilando apposita dichiarazione di tracciabilità, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato all’appalto e dei nominativi, dati anagrafici e codice fiscale delle persone che possono agire sul conto medesimo.
Art. 26 – Cessione del credito
Ai sensi dell’articolo 1260 comma 2 del codice civile (nel seguito c.c.), è esclusa qualunque cessione di crediti senza preventiva autorizzazione scritta da parte del Committente.
Art. 27 - Revisione e adeguamento dei prezzi
Non è ammessa la facoltà di procedere alla revisione dei prezzi contrattuali; pertanto i prezzi resteranno fissi ed invariati per tutta la durata del contratto di accordo quadro e dei relativi appalti specifici.
Art. 28 – Verifica di conformità o attestazione di regolare esecuzione
Le prestazioni affidate a seguito di contratti specifici derivanti dal presente accordo quadro e oggetto del presente capitolato sono soggette a verifica di conformità, al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto.
La verifica di conformità è avviata entro 20 giorni dall’ultimazione della prestazione; la stessa è conclusa non oltre 60 giorni dall'ultimazione dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali.
La verifica di conformità è effettuata direttamente dal Direttore dell’esecuzione del contratto, salvo che la Stazione Appaltante non decida diversamente.
Della verifica di conformità è redatto processo verbale.
Nel caso di prestazioni continuative si farà luogo alla verifica di conformità in corso di esecuzione. Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono svolte a spese dell’esecutore. L’esecutore, a propria cura e spesa, mette a disposizione del soggetto incaricato della verifica di conformità i mezzi necessari ad eseguirli. Nel caso in cui l’esecutore non ottemperi a siffatti obblighi, il Direttore dell’esecuzione o il soggetto incaricato al controllo dispongono che sia provveduto d'ufficio, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto all’esecutore.
Il soggetto incaricato della verifica di conformità rilascia il certificato di verifica di conformità quando risulti che l’esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali. Il certificato di verifica di conformità contiene: gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi; l’indicazione dell’esecutore; il nominativo del Direttore dell’esecuzione; il tempo prescritto per l’esecuzione delle prestazioni; le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni; il richiamo agli eventuali verbali di controlli in corso di esecuzione; il verbale del controllo definitivo; l’importo totale ovvero l’importo a saldo da pagare all’esecutore; la certificazione di verifica di conformità. E’ fatta salva la responsabilità dell’esecutore per eventuali vizi o difetti anche in relazione a parti, componenti o funzionalità non verificabili in sede di verifica di conformità. Qualora il certificato di verifica di conformità sia emesso dal Direttore dell’esecuzione, lo stesso è confermato dal Responsabile del Procedimento.
Il certificato di verifica di conformità viene trasmesso per la sua accettazione all’esecutore, il quale deve firmarlo nel termine di 15 giorni dal ricevimento dello stesso. All'atto della firma egli può aggiungere le contestazioni che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di verifica di conformità. In merito alla verifica di conformità, per tutto quanto non previsto e in contrasto con il presente articolo, si applicano l’art. 102 del D.Lvo n. 50/2016 e smi.
Per singoli appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria, in luogo della verifica di conformità di cui sopra, è redatta l’attestazione di regolare esecuzione.
L’attestazione di regolare esecuzione è emessa dal Direttore dell’esecuzione e confermata dal Responsabile del Procedimento.
L’attestazione di regolare esecuzione è emessa non oltre 45 giorni dalla ultimazione dell’esecuzione e contiene almeno i seguenti elementi: gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi; l’indicazione dell’esecutore; il nominativo del Direttore dell’esecuzione; il tempo prescritto per l’esecuzione delle prestazioni e le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni; l’importo totale ovvero l’importo a saldo da pagare all’esecutore; la certificazione di regolare esecuzione.
Successivamente all’emissione dell’attestazione di regolare esecuzione, si procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della cauzione prestata dall’esecutore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto; si procede altresì allo svincolo delle ritenute a garanzia di cui all’art. 30, c. 5bis del D.Lvo n. 50/2016 e smi.
Art. 29 – Riservatezza
L’Impresa ha l’impegno di mantenere la più assoluta riservatezza su tutti i documenti forniti dalla Stazione Appaltante per lo svolgimento delle prestazioni e su tutti i dati relativi alle prestazioni che sono di proprietà esclusiva della Stazione Appaltante.
L’Impresa è inoltre tenuta a non pubblicare articoli e/o fotografie relativi ai luoghi in cui dovrà svolgersi la prestazione, salvo esplicito benestare della Stazione Appaltante. Tale impegno si estende anche agli eventuali subappaltatori.
Art. 30 – Riserve e reclami – Procedimento iscrizione riserve
L'esecutore, è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dell’esecuzione del contratto, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo delle prestazioni, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.
Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità, se presente, all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.
Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore, ritiene gli siano dovute.
La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.
Il registro di contabilità è firmato dall'esecutore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato.
Nel caso in cui l'esecutore, non firmi il registro, è invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro.
Se l'esecutore, ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.
Il direttore dell’esecuzione, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni. Se il direttore dell’esecuzione omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla stazione appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'esecutore, incorre in responsabilità per le somme che, per tale negligenza, la stazione appaltante dovesse essere tenuta a sborsare.
Nel caso in cui l'esecutore non ha firmato il registro nel termine perentorio di 15 giorni di cui sopra, oppure lo ha fatto con riserva, ma senza esplicare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.
Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione, il direttore dell’esecuzione può registrare in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantità dedotte da misurazioni e contabilizzazioni sommarie. In tal caso l'onere dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di prestazioni interessate vengono portate in detrazione le partite provvisorie.
Per la definizione delle riserve e/o reclami si applica la procedura di cui all’articolo 206 del D.Lgs. 50/2016 e smi.
Art. 31 – Osservanza di capitolato, leggi, norme e regolamenti
L’Impresa è obbligata, sotto la sua responsabilità, alla piena e incondizionata osservanza di tutte le norme contenute nel presente Capitolato, nonché di tutte le leggi, norme e regolamenti vigenti, anche se di carattere eccezionale o contingente o locale o emanate nel corso delle prestazioni, non pretendendo alcun compenso o indennizzo per l’eventuale aggravio che da ciò derivi.
L’Impresa si intenderà anche obbligata alla scrupolosa osservanza di tutte le regolamentazioni e le disposizioni delle Autorità competenti che hanno giurisdizione sui vari luoghi nei quali deve eseguirsi la prestazione.
Per quanto non previsto nel presente Capitolato, si fa riferimento alle disposizioni di cui al D.Lvo. 50/16 e smi ed al Codice Civile - per quanto applicabile - oltre alle leggi comunitarie, statali, regionali in materia, ivi comprese le disposizioni in materia di rifiuti di cui al D.Lvo n. 152/2006 e s.m.i.
Art. 32 - Obblighi a carico dell’Impresa.
Sono posti a carico dell’Impresa i seguenti obblighi:
- corrispondere al personale assunto un trattamento economico e normativo non inferiore a quello stabilito dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria e dagli accordi integrativi territoriali, e di obbligarsi ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione;
- assumere a proprio carico tutti gli oneri inerenti l'assicurazione sugli infortuni, la previdenza e ogni altra forma assicurativa prevista dalle vigenti disposizioni di legge e dalle norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro della categoria ed accordi integrativi.
La violazione della normativa previdenziale, assistenziale ed assicurativa posta in genere a tutela dei lavoratori impiegati nel servizio, consente alla Stazione Appaltante di dichiarare la immediata risoluzione del contratto.
I concorrenti nel redigere l'offerta, devono aver tenuto conto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché delle condizioni di lavoro e che ciò non ostacola l'applicazione delle disposizioni di cui al D.Lvo n. 81/2008 e s.m.i.
Tale dichiarazione è valida per tutti gli appalti affidati ai sensi del presente accordo quadro.
Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi anche infortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico dell'Appaltatore, il quale ne è il solo responsabile anche in deroga alle norme che dispongono l'obbligo del pagamento o l'onere a carico ovvero in solido con la committente Stazione Appaltante, con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti della Stazione Appaltante e di ogni indennizzo. Resta inteso che la Stazione Appaltante, in ogni momento, si riserva qualsiasi facoltà di verificare presso gli istituti assicurativi, assistenziali e previdenziali, la regolarità di iscrizione dei versamenti periodici relativamente ai dipendenti impiegati per l’espletamento delle prestazioni.
Oltre agli oneri previsti dalle vigenti disposizioni di legge, sono a carico dell’Appaltatore, in quanto trovano compenso nei prezzi unitari prestabiliti, gli ulteriori oneri ed obblighi appresso riportati:
a. l’approntamento e l’organizzazione delle prestazioni oggetto del presente accordo quadro, secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Stazione Appaltante. L'organizzazione dell'Impresa dovrà essere tale da poter rispettare la programmazione delle prestazioni stabilita dalla Stazione Appaltante;
b. l’approntamento e l’esecuzione di tutte le misure di sicurezza e l’apposizione della segnaletica di sicurezza, al fine di evitare danni a persone e/o cose;
c. la Ditta è tenuta ad accollarsi ogni onere relativo a certificazioni obbligatorie o richieste dai competenti organi di vigilanza in materia;
d. l’Appaltatore è tenuto a risarcire direttamente tutti i danni arrecati a terzi dai suoi dipendenti;
e. l’osservanza scrupolosa delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro;
f. l’applicazione integrale di tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli operai dipendenti e negli accordi locali integrativi dallo stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono le prestazioni;
g. l’Impresa si obbliga altresì, ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci;
h. la consegna a terra dei mezzi oggetto del presente accordo quadro presso il magazzino AEMME Linea Ambiente Srl, xxx xxx Xxxxx Xxxxxxx 00, Xxxxxxx.
Art. 33 – Rispetto del D.Lvo n. 81/2008 e s.m.i.
La Ditta appaltatrice assicura la rispondenza alle misure di sicurezza del posto di lavoro, in relazione alle leggi vigenti.
L’impresa si obbliga all’osservanza delle norme in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori ed in specifico si impegna ad assolvere a tutti gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
Tutto il personale addetto dovrà aver partecipato a corsi di formazione in ambito safety, con specifico riferimento ai rischi concernenti l’attività lavorativa in oggetto.
Dovrà altresì essere indicato, a questa Stazione Appaltante, il nome del Datore di Lavoro, del Medico Competente, nonché del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione oltre al nominativo del Rappresentante dei Lavoratori.
Qualunque iniziativa concernente il miglioramento della sicurezza o che abbia rilievo in tale ambito dovrà essere comunicata a questa Stazione Appaltante che provvederà ad inoltrarla al Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione incaricato.
In particolare, senza che tale elenco risulti limitativo, l’Appaltatore ha i seguenti obblighi:
- disporre ed esigere che i propri dipendenti:
a) siano dotati ed usino tutti i mezzi personali di protezione appropriati ai rischi inerenti alle lavorazioni ed operazioni effettuate;
b) non compiano di propria iniziativa manovre o lavori non di loro competenza;
- curare che tutte le attrezzature ed i mezzi d’opera (di sollevamento, di trasporto, ecc.) siano efficienti, in regola con le prescrizioni di legge ed impiegati in maniera idonea;
- prendere, in caso di emergenza, tutte le misure, anche di carattere eccezionale, per salvaguardare l’incolumità delle persone, dandone immediato avvertimento la Stazione Appaltante.
Dovrà essere inoltre data evidenza del possesso di idonei DPI e dell’avvenuta formazione, relativamente al loro uso, oltre che della presenza di un registro che ne regoli la distribuzione e le responsabilità correlate con l’approvvigionamento, il reintegro e la sorveglianza nell’uso.
Questa Stazione Appaltante si riserva di verificare - anche con ispezioni - il rispetto delle norme antinfortunistiche e di salute e di risolvere il contratto o intraprendere azioni coercitive nel caso venissero meno i principi minimi di sicurezza stabiliti dalla vigente legislazione.
Tutta la documentazione comprovante l’attuazione della sicurezza dovrà essere tenuta a disposizione sia della Stazione Appaltante che delle autorità competenti.
Prima dell’inizio dell’appalto l’Impresa aggiudicataria è tenuta ad effettuare un incontro con il RSPP della Stazione Appaltante in data da concordare fra le parti.
Prima dell’inizio delle prestazioni, l’Impresa appaltatrice dovrà presentare alla Stazione Appaltante il proprio piano di lavoro e sicurezza, oltre che il proprio documento di analisi e valutazione dei rischi, ai fini delle verifiche dei dati e degli adempimenti previsti dall’art. 26 del D.Lvo n. 81/2008, precisando che non si prevedono interferenze relative alle previsioni dell’art. 26 c. 3 del D.Lvo n. 81/2008 e s.m.i.
A tal fine l’Impresa dovrà procedere, ai sensi dell’art. 28 del D.Lvo n. 81/2008 e s.m.i., in collaborazione con la Stazione Appaltante, ad un’attenta visita dei locali ove dovranno essere rese le prestazioni, ad una ponderata valutazione dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori, all’individuazione di idonee misure di prevenzione e protezione e all’opportuna istruzione ed addestramento del personale tutto adibito alle commesse.
Costituisce compito precipuo della Ditta appaltatrice, la elaborazione e l’aggiornamento dei piani di sicurezza, ed in genere la proficua attivazione e risoluzione di tutte le problematiche inerenti la sicurezza sul lavoro.
Inoltre, in caso di mancato rispetto delle previsioni di cui al D.Lvo n. 81/2008 e s.m.i. e relativi allegati questa Stazione Appaltante provvederà all’immediata revoca dell’incarico.
Durante lo svolgimento di tutte le operazioni previste, il personale della Ditta appaltatrice dovrà indossare appositi indumenti ad alta visibilità, tutti i DPI previsti in relazione alle mansioni da svolgere, e non dovrà in alcun modo interferire con le lavorazioni presenti sull’impianto né accedere a locali/zone ad esso interdette.
La Ditta appaltatrice dovrà munire i propri dipendenti di apposito cartellino di identificazione contenente i dati previsti dal D.Lvo n. 81/2008 e s.m.i.
Art. 34 – Anticipazione
All’Impresa non sarà riconosciuta alcuna anticipazione sull’importo contrattuale inerente la prestazione.
Art. 35 – Garanzia a corredo dell’offerta
La garanzia a corredo dell’offerta è stabilita, ai sensi dell’art. 93 del D.Lvo 50/16, in misura pari al 2% dell’importo totale delle prestazioni stimate derivanti dal presente accordo quadro e può essere costituita mediante cauzione o fideiussione a scelta dell’offerente.
La cauzione può essere costituita, a scelta dell’offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della Stazione Appaltante.
La fideiussione può essere, a scelta dell’offerente, bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lvo 385/93.
La garanzia dovrà avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell’offerta, prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, c. 2 del c.c. nonché la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.
L’offerta, ai sensi dell’art. 93, c. 8 del D.Lvo n. 50/16, dovrà essere corredata, a pena di esclusione della gara, dall’impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva di cui all’art. 103, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario.
In caso di raggruppamento temporaneo di imprese la garanzia deve riportare l’indicazione di tutte le imprese raggruppate.
Ai non aggiudicatari della gara, la fideiussione sarà restituita entro trenta giorni dall’aggiudicazione, come sancito dall’ultimo comma dell’art. 93, c. 9 del D.Lvo 50/2016.
Art. 36 – Cauzione definitiva per l’accordo quadro e per i singoli appalti specifici
Al fine di evitare costi sproporzionati all’impresa aderente all’accordo quadro e in considerazione della peculiarità della procedura distinta in due fasi (accordo quadro e appalto specifico delle singole prestazioni), al momento della conclusione dell’accordo quadro non viene richiesta la cauzione definitiva sull’importo complessivo stimato dell’accordo stesso. La Ditta al momento della stipula dell’accordo quadro, a garanzia del rispetto degli impegni assunti con la firma dello stesso, dovrà depositare una cauzione pari ad Euro 2.500,00. Tale cauzione deve essere costituita mediante polizza bancaria o assicurativa e deve avere validità per l’intera durata dell’accordo quadro, prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, c. 2 del c.c., nonché la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. La cauzione in questione sarà svincolata con atto specifico alla scadenza dell’accordo quadro.
Al momento dell’affidamento dei singoli contratti di appalto derivanti dal presente accordo quadro la Ditta dovrà costituire apposita cauzione definitiva nei modi, forme ed importi di cui all’art. 103 del D.Lvo n. 50/2016. La stessa sarà svincolata nei modi e tempi indicati nel medesimo art. 103.
Tale garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo nei casi previsti di inadempienza e grave errore.
La mancata costituzione della garanzia per un singolo appalto determina la decadenza dall’accordo quadro.
La Stazione Appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese delle prestazioni da eseguirsi d’ufficio, nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale. L’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione Appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’Appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale qualora, in corso d’esecuzione delle prestazioni, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Società appaltante.
Art. 37 – Riduzione delle garanzie
Ai sensi dell’art. 93, c. 7, del Codice dei Contratti, l’importo della cauzione provvisoria e l’importo della garanzia fideiussoria possono essere ridotti nelle misure indicate dalla norma medesima qualora la Ditta aderente all’accordo quadro dimostri il possesso delle certificazioni di qualità ivi previste.
In caso di associazione temporanea di concorrenti di tipo orizzontale: le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate qualora il possesso del requisito di cui al comma 1 sia comprovato da tutte le imprese in associazione.
In caso di associazione temporanea di concorrenti di tipo verticale: le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in associazione in possesso del requisito di cui al comma 1; tale beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria.
Art. 38 – Assicurazioni a carico dell’impresa
La Ditta Appaltatrice risponderà direttamente di tutti i danni a persone o cose provocati nell’esecuzione dei servizi oggetto del presente accordo quadro, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento.
A maggiore garanzia, la Ditta è tenuta a contrarre e presentare debitamente quietanzata alla Stazione Appaltante, prima dell’inizio dei servizi appaltanti e derivanti dal presente accordo quadro, adeguata polizza assicurativa con le seguenti caratteristiche:
- Responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro.
La Ditta Aggiudicataria dovrà munirsi a proprie spese di idonea polizza assicurativa R.C.T./R.C.O. (Responsabilità civile verso terzi/Responsabilità civile verso prestatori di lavoro) a copertura dei danni relativi ai rischi inerenti le prestazioni affidate, con le seguenti caratteristiche minime:
a) La polizza dovrà essere espressamente stipulata (o estesa) con riferimento alle prestazioni oggetto del presente accordo quadro;
b) La polizza dovrà avere una durata almeno pari a quella dell’appalto affidato derivante dal presente accordo quadro;
c) La polizza dovrà prevedere un massimale unico per sinistro non inferiore ad € 5.000.000,00 con limite non inferiore ad € 5.000.000,00 per R.C.T. e con un sottolimite non inferiore ad € 2.000.000,00 per R.C.O. per persona;
d) La polizza dovrà espressamente prevedere la rinuncia di rivalsa da parte della compagnia assicuratrice per le somme pagate a titolo di risarcimento del danno a terzi, per sinistri liquidati ai sensi di polizza, nei confronti di chiunque, compresi la Stazione Appaltante e i suoi dipendenti – fatti salvi i casi di dolo;
e) La polizza assicurativa non libera l’Appaltatore dalla proprie responsabilità, avendo la stessa esclusivamente lo scopo di ulteriore garanzia. Eventuali scoperti e franchigie rimangono a carico dall’Appaltatore;
f) La polizza assicurativa, debitamente quietanzata, dovrà essere consegnata, in copia integrale (preferibilmente) originale, dall’Appaltatore alla Stazione Appaltante prima della stipulazione del singolo contratto derivante dal presente accordo quadro e dovrà restare presso lo stesso depositata per tutta la durata del contratto;
g) Le quietanze relative alle eventuali annualità successive, dovranno essere prodotte alla Stazione Appaltante alle relative scadenze.
Art. 39 – Xxxxx a cose e persone – Gestione dei sinistri
La Stazione Appaltante non risponderà di danni causati ai dipendenti e alle attrezzature della Ditta appaltatrice da parte di terzi estranei all’Azienda.
L’Impresa sarà sempre direttamente responsabile dei danni di qualunque natura che risultino arrecati a persone o a cose dal proprio personale ed in ogni caso dovrà provvedere senza indugio a proprie spese alla riparazione e/o sostituzione delle parti o degli oggetti danneggiati.
La Stazione Appaltante sarà a sua volta responsabile dei danni a persone ed attrezzature della Ditta appaltatrice causati da personale dipendente.
L’accertamento dei danni sarà effettuato dalla Stazione Appaltante alla presenza di delegati dell’Impresa.
A tale scopo la Stazione Appaltante comunicherà con sufficiente anticipo all’Impresa il giorno e l’orario in cui si valuterà lo stato dei danni, in modo tale da consentire all’Impresa di intervenire nella stima.
Qualora l’Impresa non manifesti la volontà di partecipare all’accertamento in oggetto, la Stazione Appaltante provvederà autonomamente alla presenza di due testimoni.
Tale constatazione costituirà titolo sufficiente al fine del risarcimento del danno che dovrà essere corrisposto dall’Impresa.
Qualora non si addivenisse ad un accordo sull’ammontare del danno da risarcire, vi provvederà un tecnico nominato dalle due parti, ed in questo caso tutte le spese relative faranno carico totalmente alla Ditta appaltatrice senza diritto di rivalsa verso la Stazione Appaltante.
Nel caso in cui nel corso dell'esecuzione si verifichino sinistri alle persone o danni alle proprietà, il direttore dell'esecuzione è tenuto a compilare una relazione nella quale descrive il fatto e le presumibili cause e adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre le conseguenze dannose. Tale relazione deve essere trasmessa senza indugio al RUP. Restano a carico dell'esecutore:
a) tutte le misure e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'appalto;
b) l'onere per il ripristino della situazione preesistente o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti. L'esecutore non può pretendere indennizzi per danni se non in caso fortuito o di forza maggiore e nei limiti previsti dalla vigente normativa civilistica. In tal caso l'esecutore ne fa denuncia al direttore dell'esecuzione nei termini stabiliti dal capitolato speciale o, in difetto, entro 5 giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto all'indennizzo. Al fine di determinare l'eventuale indennizzo al quale può avere diritto l'esecutore, spetta al direttore dell'esecuzione redigere processo verbale alla presenza di quest'ultimo, accertando:
a) lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
b) le cause dei danni, precisando l'eventuale caso fortuito o di forza maggiore;
c) l'eventuale negligenza, indicandone il responsabile;
d) l'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dell'esecuzione;
e) l'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.
Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'esecutore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.
Art. 40 – Imposte e oneri fiscali.
Il corrispettivo offerto dall’Impresa è comprensivo di spese accessorie, imposte e tasse, con l’eccezione dell’IVA che è a carico della stazione appaltante.
Art. 41 – Fallimento dell’appaltatore o risoluzione del contratto
In caso di fallimento dell’Appaltatore, la Stazione appaltante si avvale - salvi e impregiudicati ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi - della procedura prevista dall’art. 110 del D.Lvo 50/16 e smi
Qualora l’esecutore sia un’associazione temporanea, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o di un’impresa mandante trovano applicazione, rispettivamente, i commi 17 e 18 dell’art. 48 del D.Lvo 50/16 e smi.
Ai sensi dell’art. 110 del D.Lvo 50/16 e smi, in caso di risoluzione del rapporto con una ditta aderente all’accordo quadro la Stazione Appaltante scorrerà la graduatoria dell’accordo, al fine di mantenere inalterato il numero di ditte con le quali attivare le singole procedure di appalto specifico; in tale caso la ditta entrante rimarrà parte dell’accordo sino alla scadenza naturale dello stesso prevista negli articoli precedenti.
Art. 42 – Penalità per mancato rispetto degli obblighi contrattuali
Al verificarsi dei seguenti casi saranno applicate all’Impresa le relative penali pecuniarie, fatti comunque salvi gli eventuali ulteriori maggiori oneri che ne dovessero conseguire:
Inadempienza | Art. Capitolato | Penale |
Mancata comunicazione e aggiornamento dell’elenco del personale impiegato nei servizi (per ogni inadempimento) | art.18/32 | € 300,00 |
Mancata dotazione al personale o mancata esposizione del cartellino di riconoscimento (per ogni inadempimento) | art.33 | € 200,00 |
Mancata notifica alla stazione appaltante di incidenti sul luogo di lavoro (per ogni inadempimento) | art.18/32 | € 300,00 |
Mancata predisposizione e trasmissione al Direttore dell’esecuzione del contratto di un rapporto di incidente/infortunio (per ogni inadempimento) | art.18/32 | € 300,00 |
Mancata indicazione del recapito con un ufficio di sicuro recapito provvisto di telefono, fax e posta elettronica certificata | art.10 | € 200,00 |
Mancata nomina di un referente | art.10 | € 2.000,00 |
Interruzione nell’espletamento del servizio per fatti non imputabili alla stazione appaltante e non disciplinati nei punti precedenti per una giornata lavorativa | da 51 a 56 | € 2.000,00 |
Ritardo nei tempi di scarico (per ogni ora di ritardo) | art.53 | € 100,00/ora di ritardo |
Mancata trasmissione del riepilogo mensile (per ogni giorno di ritardo) | art.53 | € 300,00 |
Errata compilazione dei formulari (per ogni FIR errato) | art.53 | € 100,00 |
L’applicazione delle penali di cui al presente articolo avverrà secondo le seguenti modalità/iter procedurale:
1) la stazione appaltante contesta il fatto alla Ditta nel più breve tempo possibile, mediante fax o raccomandata R.R. o posta elettronica certificata (PEC);
2) la Ditta, entro e non oltre 48 ore dalla ricezione della contestazione, dovrà fornire le proprie controdeduzioni mediante fax o raccomandata R.R. o posta elettronica certificata (PEC);
3) la stazione appaltante valuterà le eventuali controdeduzioni fornite e adotterà le decisioni conseguenti entro 3 giorni, dandone comunicazione scritta alla ditta;
4) In caso di applicazione della penale contrattuale, la stazione appaltante provvederà a detrarre il relativo importo dalla prima fattura utile in liquidazione, anche se relativa a periodi di diversa competenza, fatta salva comunque la facoltà per la stazione appaltante di avvalersi dell’incameramento anche parziale della fidejussione; in tale ultimo caso, sarà onere della Ditta ricostituire l’importo complessivo oggetto della cauzione.
Negli atti relativi ai singoli appalti derivanti dal presente accordo la stazione appaltante potrà prevedere altre penalità specifiche.
Art. 43 – Grave errore contrattuale
Costituisce grave errore contrattuale, e quindi grave inadempimento con conseguente risoluzione del contratto, risarcimento del danno e incameramento della cauzione, il verificarsi di uno dei seguenti casi:
Grave errore | Art. Capitolato |
Mancata applicazione del CCNL di riferimento | art.32 |
Mancata assunzione di lavoratori | art.32 |
Manomissione o falsificazione di formulari per il trasporto dei rifiuti | art.53 |
Subappalto non autorizzato | art.8 |
DURC negativo consecutivo per due volte consecutive | art.23 |
In caso di necessita, mancata messa a disposizione dell’impianto di soccorso dichiarato in sede di sottoscrizione del contratto | art.56 |
Utilizzo dell’impianto di soccorso per un periodo superiore ai 60 (sessanta) giorni | art.56 |
Al verificarsi di una o più fattispecie su indicate, la Stazione Appaltante applicherà il disposto di cui all’art. 108 del D.Lvo n. 50/2016 e smi.
In caso di risoluzione del contratto, all’Impresa spetterà il pagamento delle prestazioni regolarmente svolte fino al momento dello scioglimento del contratto, al netto delle eventuali penali e/o danni e/o maggiori oneri che la Stazione Appaltante dovrà sostenere in conseguenza della risoluzione.
Negli atti relativi ai singoli appalti derivanti dal presente accordo la Stazione Appaltante potrà prevedere altri casi di risoluzione specifici.
Art. 44 - Risoluzione dell’accordo quadro
Oltre che nei casi previsti ai precedenti articoli, la risoluzione dell’accordo quadro potrà essere effettuata nel caso in cui si verificassero da parte dell’Impresa inadempienze o gravi negligenze riguardo agli obblighi previdenziali e contrattuali; la Stazione Appaltante ha la facoltà di risolvere l’accordo, previa regolare diffida ad adempiere, trattenendo la cauzione, l'ammontare del credito maturato dalla Ditta per le prestazioni rese e se ciò non bastasse, agendo per il risarcimento dei danni subiti.
Tutte le clausole del presente capitolato sono comunque essenziali e pertanto ogni eventuale inadempienza può produrre una immediata risoluzione dell’accordo stesso ai sensi dell’art. 1456 del codice civile.
L'Amministrazione, in aggiunta a quanto sopra, può richiedere la risoluzione dell’accordo nei seguenti casi:
a. in qualsiasi momento quando essa ritenga l'Impresa non più idonea a continuare l’accordo quadro;
b. in caso di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro, pignoramento ecc. a carico della Ditta aderente all’accordo;
c. in caso di cessione totale o parziale dell’accordo quadro;
d. nei casi di morte del legale rappresentante della ditta aggiudicataria, di uno dei soci dell'impresa costituita in società di fatto o in nome collettivo o di uno dei soci accomandatari delle società in accomandita semplice, nel caso in cui l'amministrazione non ritenga di continuare il rapporto contrattuale con gli altri soci;
e. quando non vengono rispettati da parte dell'Impresa, gli accordi sindacali in vigore ed in genere le norme relative al contratto di lavoro, alle assicurazioni sociali, previdenziali, infortunistiche e similari;
f. sospensione o rallentamento delle prestazioni;
g. mancata corretta esecuzione a perfetta regola d’arte di tutto o di parte delle prestazioni affidate entro il termine utile previsto;
h. mancato rispetto della normativa in materia di sicurezza di cui al D.Lvo n. 81/2008 e s.m.i..
Oltre alla possibilità della Stazione Appaltante di procedere alla risoluzione dell’accordo e trattenere la cauzione definitiva, l'Impresa sarà tenuta nei confronti della Stazione Appaltante al pagamento degli indennizzi e dei danni conseguenti e per le maggiori spese, qualora dai fatti derivi grave nocumento alla Stazione Appaltante nel caso di grave violazione degli obblighi contrattuali.
La risoluzione dell’accordo, è dichiarata con preavviso di giorni quindici, da trasmettere con lettera raccomandata A/R.
La Ditta non potrà porre alcuna eccezione, ne avrà titolo ad alcun risarcimento di danni eventuali. L’intervenuta risoluzione del contratto non esonera l’Impresa dall’obbligo di portare a compimento le prestazioni in corso alla data in cui è dichiarata.
Art. 45 - Recesso dal contratto
Ai sensi dell’art. 109 del D.Lvo 50/16 e smi, la Stazione Appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo pagamento delle prestazioni eseguite oltre al decimo dell’importo delle prestazioni non eseguite per il solo appalto specifico in corso di esecuzione.
Art. 46 – Accordo bonario e transazione
In merito all’accordo bonario trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 206 del D.Lvo n. 50/2016 e smi
Per la transazione trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 208 del D.Lvo n. 50/2016 e smi
Art. 47 - Tribunale competente.
Per tutte le controversie che dovessero sorgere per l'esecuzione dei contratti, di cui al presente accordo quadro è competente il foro di Busto Arsizio. E’ esclusa la clausola arbitrale.
Art. 48 – Videosorveglianza – informativa ai dipendenti
In ottemperanza alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679, si segnala che le aree della Stazione Appaltante sono soggette a videosorveglianza e che le registrazioni sono effettuate dalla Stazione Appaltante per fini di sicurezza e tutela del patrimonio.
Pertanto, con la sottoscrizione del contratto, l’aggiudicatario si impegna ad informare il proprio personale dipendente ed eventuali subappaltatori di quanto sopra.
Art. 49 – Accesso agli atti dell’accordo quadro e degli appalti specifici
Trattandosi di un accordo quadro, ai sensi dell’art. 76, c. 4 del D.Lvo n. 50/16 e smi, la ditta aderente all’accordo quadro ed eventualmente aggiudicataria dei singoli lotti prende atto ed accetta che la Stazione Appaltante può motivatamente omettere talune informazioni relative alla conclusione del presente accordo quadro, qualora la loro diffusione ostacoli l’applicazione della legge, sia contraria all’interesse pubblico, pregiudichi i legittimi interessi commerciali di operatori economici pubblici o privati o dell’operatore economico cui è stato aggiudicato il contratto, oppure possa recare pregiudizio alla leale concorrenza tra questi.
Art. 50 – Trattamento dati personali
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679, si informa che i dati forniti dall’Impresa verranno trattati dalla stazione appaltante per le finalità connesse alla gara e per l’eventuale successiva stipula e gestione dei contratti.
L’Impresa ha facoltà di esercitare i diritti previsti dalla vigente normativa.
La Ditta appaltatrice verrà nominata Responsabile del trattamento dei dati e la stessa si impegna a comunicare le nomine degli incaricati alla stazione appaltante, nonché ad adottare misure idonee volte a garantire i diritti dei terzi (sicurezza e riservatezza dei propri dati personali), ed in particolare: informativa, consenso, notificazione, adozione di misure di sicurezza, riscontro del diritto di accesso.
La ditta appaltatrice dichiara:
1. di essere consapevole che i dati che tratterà nell’espletamento dell’incarico ricevuto, sono dati personali e, come tali sono soggetti all’applicazione del codice per la protezione dei dati personali;
2. di ottemperare agli obblighi previsti dal codice pere la protezione dei dati personali;
3. di adottare le istruzioni specifiche eventualmente ricevute per il trattamento dei dati personali o di integrarle nelle procedure già in essere;
4. di impegnarsi a relazionare annualmente sulle misure di sicurezza adottate e di allertare immediatamente il proprio committente in caso di situazioni anomale o di emergenze;
5. di riconoscere il diritto del committente a verificare periodicamente l’applicazione delle norme di sicurezza adottate.
TITOLO II – PARTE PRESTAZIONALE
Art. 51 - Descrizione dei servizi
Il servizio consiste nello smaltimento/trattamento/recupero/messa in riserva del rifiuto xxxxxx xxxxxx e assimilati agli urbani caratterizzati dai codici CER 20.03.07 – 15.01.06 – 15.01.02 –
17.02.03 raccolti dalla stazione appaltante AEMME Linea Ambiente Srl, sui territori dei Comuni serviti dalla stessa.
Il servizio, e quindi il ricevimento dei rifiuti, dovrà essere assicurato dalle ore 7.00 alle ore 18.00, dal lunedì al venerdì e il sabato dalle ore 7.00 alle ore 13.00.
Art. 52 – Quantità annua prevista
Il quantitativo stimato di rifiuti da trattare è pari a circa 6.000 ton/anno.
Sulla base delle esigenze dell’impresa appaltante il quantitativo può essere variabile in funzione di fattori esogeni al servizio e quanto indicato, sia in termine di quantitativo di rifiuto conferito (annuale e settimanale), non è impegnativo per la stazione appaltante ed è quindi da ritenersi stimato sulla base dei flussi storici di raccolta e conferimento agli atti della stazione appaltante.
Art. 53 – Modalità di esecuzione del servizio
I mezzi utilizzati per la raccolta dei rifiuti caratterizzati dai codici CER 20.03.07 – 15.01.06 –
15.01.02 – 17.02.03, raggiungeranno il punto di conferimento indicato dall’appaltatore negli orari sopra indicati in base alle esigenze di servizio e alle tempistiche delle attività di raccolta sui territori serviti. Negli orari riportati nel precedente articolo la ditta appaltatrice dovrà garantire la presenza in servizio di personale adeguato e sufficiente ad assicurare tutte le operazioni di ricezione del rifiuto. I rifiuti saranno conferiti in container di dimensioni variabili dai 20 ai 40 mc o in press container o ancora in autocompattatori.
Ogni conferimento sarà accompagnato dal FIR compilato e sottoscritto nelle parti di competenza del produttore/detentore e del trasportatore; sarà cura della ditta appaltatrice provvedere alla compilazione nelle parti di sua competenza prima che il mezzo lasci l’impianto.
Le operazioni di accesso all’impianto, accettazione, pesatura, scarico e adempimenti amministrativi non dovranno impiegare un tempo complessivo superiore a 30 minuti dall’arrivo del mezzo all’impianto (nella tempistica indicata rientra anche la eventuale fermata dei veicoli di ALA fuori dall’impianto di destino in attesa di ingresso); a tal fine la ditta appaltatrice si impegna a garantire corsie preferenziali per i mezzi aziendali.
Quindi, in linea di massima, le operazioni dovranno avvenire come di seguito indicato:
a) Accettazione: identificazione del mezzo, del trasportatore, del produttore e del rifiuto conferito tramite ritiro del FIR e autorizzazione all’ingresso al punto di conferimento;
b) Pesatura: rilevazione del peso dell’automezzo carico;
c) Scarico nella stazione indicata dal personale dell’impianto di destino: le fasi di scarico devono essere coordinate dal personale dell’impianto;
d) Pesatura: rilevazione del peso dell’automezzo a scarico avvenuto;
e) Adempimenti amministrativi: compilazione del FIR nelle parti di competenza, riconsegna delle copie dello stesso all’autista della stazione appaltante;
f) Uscita dall’impianto.
Art. 54 – Impianto di conferimento
La ditta appaltatrice, già al momento della partecipazione alla presente gara di appalto, dovrà avere la disponibilità di un impianto di conferimento debitamente autorizzato a ritirare la tipologia di rifiuto e le quantità stimate sopra riportate incrementate di almeno il 30%.
Tale impianto deve essere posizionato entro la distanza chilometrica di max 50 km dalla sede operativa di AEMME Linea Ambiente srl sita a Busto Garolfo (MI) in xxx xxxxx Xxxxxxxxx xx 0.
La distanza deve essere calcolata considerando il percorso più breve così come risultante dal portale internet xxx.xxxxxxxxxxx.xx – sezione: calcolo percorso più breve.
L’area di scarico deve essere pavimentata e garantire la sicura e idonea circolazione dei mezzi aziendali nel pieno rispetto delle normative vigenti in tema di sicurezza.
Art. 55 – Autorizzazione per lo svolgimento del servizio
La ditta appaltatrice dovrà garantire che l’impianto identificato per il conferimento dei rifiuti sia in possesso delle autorizzazioni all’esercizio rilasciate dagli enti competenti e che tali autorizzazioni permangano valide per tutta la durata dell’appalto.
Art. 56– Impianto di soccorso
Se per qualsiasi motivo e ragione ( tecniche, logistico – impiantistiche e/o provvedimenti coercitivi da parte di Enti e Organi competenti preposti all’autorizzazione, al controllo e alla vigilanza ambientale, di polizia, ecc… ) fosse impossibile conferire i rifiuti a causa della sospensione straordinaria delle attività dell’impianto, l’appaltatore dovrà immediatamente inviare una comunicazione, via fax e/o via mail, ad ALA in merito, con la descrizione precisa del motivo e origine causa fermo, le tempistiche previste di riapertura dell’attività, allegando documentazione relativa all’accaduto.
Al fine di garantire la continuità del servizio in caso di sopravvenuta impossibilità di conferimento dei rifiuti nell’impianto di destino individuato dall’appaltatore all’atto della presentazione dell’offerta, la ditta appaltatrice al momento della firma del contratto di ciascun appalto specifico di cui risulta aggiudicataria dovrà produrre alla stazione appaltante alternativamente:
- un contratto con altra Ditta titolare di impianto di destino autorizzato al ritiro dei rifiuti oggetto della procedura sito entro 60 km dalla sede operativa di ALA nel quale venga sancito l’impegno di quest’ultimo soggetto a ritirare il materiale ceduto dalla Stazione Appaltante;
- l’indicazione di altro impianto di proprietà dell’operatore economico sito entro il raggio di 60 Km dalla sede operativa di ALA presso il quale si possano conferire i rifiuti oggetto della presente procedura in caso di impossibilità di conferimento dei rifiuti nell’impianto di destino individuato dall’appaltatore;
- l’indicazione di una idonea stazione di trasferenza nelle disponibilità dell’Operatore economico sita entro il raggio di 60 Km dalla sede operativa di ALA per successivo avvio al trattamento dei rifiuti, operazione quest’ultima interamente a carico dell’appaltatore.
Tale impianto di soccorso potrà essere utilizzato per al massimo 30 (trenta) giorni nel corso di ciascun appalto specifico. In caso di necessità di utilizzo di tale impianto sarà addebitato alla ditta appaltatrice il maggiore onere di trasporto. Oltre tale limite si procederà alla risoluzione del contratto in danno della ditta appaltatrice.