CONTRATTO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE TRA
Prot. n. 00000 Xxxxxxxxxx lì 10.10.2011
CONTRATTO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE
TRA
Il Comune di VILLAVERLA - Prov. di Vicenza (C.F. 00241700244) con sede In Xxxxxx xxxxx Xxxxxxx, 0 nella persona della sig.ra Dal Cengio Nadia – Responsabile del Settore Amministrativo - Demografico, Responsabile dell’Ufficio Comunale di Censimento ed in forza del Decreto del Commissario Prefettizio n. 1/2011 in data 23 giugno 2011 avente ad oggetto “Conferimento incarico di posizione organizzativa”; e che per la carica ivi è domiciliato;
E
a Sig.ra DAL SANTO SERENA, nata a Thiene il 19.05.1986 e residente in Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00/X (C.F.DLSSRN86E59L157G),
si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1 – Affidamento dell’incarico
1. L’Amministrazione Comunale di VILLAVERLA, qui di seguito denominata “Committente”, così come sopra rappresentata, affida alla Sig.ra Dal Santo Serena, come sopra generalizzato/a, qui di seguito denominato/a “Collaboratore”, che accetta, l’incarico di Rilevatore per le operazioni relative al 15° Censimento Generale della popolazione e delle abitazioni, previa attestazione di frequenza del Corso di Formazione per Rilevatori del Censimento 2011, tenutosi in Comune di Dueville nei giorni 27 e 28 settembre 2011;
2. L’incarico in oggetto, ai fini dello svolgimento dell’attività di cui al comma precedente, è qualificato come collaborazione occasionale.
Art. 2 – Oggetto dell’incarico
1. L’attività di rilevazione dei dati censuari sarà coordinata e diretta dal Responsabile dell’Ufficio Comunale Censimento, al quale il Rilevatore deve fare riferimento per lo svolgimento del suo incarico.
2. In particolare i compiti affidati al Rilevatore dei dati censuari relativi al 15° Censimento Generale della popolazione e delle abitazioni sono quelli descritti nella Circolare ISTAT, 21.06.11, n. 6, p. 4 che sarà compito del committente consegnare al collaboratore.
Art. 3 – Modalità di svolgimento dell’incarico
1. L’incarico di cui al presente atto è articolato ed organizzato in forma autonoma e senza vincoli di subordinazione alcuna. Il collaboratore opererà in piena autonomia, comunque secondo le richieste che saranno a lui avanzate dall’Ufficio Comunale di Censimento, nei limiti e con le modalità del presente contratto.
2. La prestazione rientra tra quelle di lavoro autonomo occasionale in quanto il prestatore si impegna a compiere un servizio, con lavoro prevalentemente proprio, senza vincolo di subordinazione e senza i requisiti di professionalità e della prevalenza. In particolare, la prestazione riveste un carattere episodico, non prevede un inserimento funzionale nell’organizzazione e nella dinamica aziendale.
Art. 4 – Obblighi del collaboratore
1. Nell’espletamento del suo incarico il collaboratore deve fornire la massima collaborazione alle persone ed alle famiglie soggetti della rilevazione censuaria. In particolare deve :
a) Partecipare ai momenti formativi organizzati dal committente;
b) Rispettare le disposizioni contenute nel Manuale di rilevazione messo a disposizione dal committente in occasione della formazioni di cui al precedente punto a);
c) Rendere nota la propria identità mediante esibizione del proprio cartellino di riconoscimento fornito dal committente;
d) Esplicitare la propria funzione e le finalità della raccolta dei dati;
e) Fornire agli interessati tutti i chiarimenti che siano necessari in modo da permettere una compilazione consapevole ed adeguata del questionario di censimento.
Art. 5 – Trattamento economico
Al rilevatore verrà corrisposto un compenso medio, al lordo di ritenute fiscali e contributive, per ogni questionario correttamente compilato, come segue:
€ 6,00 lorde per ogni questionario di famiglia validato dall'ISTAT, restituito al Centro Comunale di Raccolta o recuperate dal rilevatore;
€ 5,00 lorde per ogni questionario di famiglia validato dall' ISTAT restituito a mezzo vettore;
€ 3,00 lorde per ogni questionario di famiglia validato dall' ISTAT restituito via web con un tasso </= 10%;
€ 4,00 lorde per ogni questionario di famiglia validato dall' ISTAT restituito via web con un tasso 10,1% - 15%;
€ 4,50 lorde per ogni questionario di famiglia validato dall' ISTAT restituito via web con un tasso 15,1% - 20%;
€ 5,00 lorde per ogni questionario di famiglia validato dall' ISTAT t restituito via web con un tasso 20,1% - 25%;
€ 5,50 lorde per ogni questionario di famiglia validato dall' ISTAT restituito via web con un tasso >/= 25%;
€ 2,00 lorde a questionario di edificio e di abitazione non occupata validato dall'ISTAT;
€ 8,00 lorde per ogni questionario di convivenza validato dall'ISTAT;
detto compenso sarà onnicomprensivo di qualsiasi eventuale spesa sostenuta dai rilevatori per lo svolgimento della loro attività sul territorio, consegna e trasporto dei questionari presso i Centri di Raccolta e non potranno essere accolte richieste di rimborso di qualsiasi natura.
Sull’intero compenso, verrà liquidato un anticipo di € 500,00 lordi entro fine anno 2011. Il saldo sarà invece erogato dopo che l’Istat avrà disposto l’accreditamento della somma finale attribuita al Comune.
La mancata esecuzione dell’incarico non darà diritto ad alcun compenso, cosi come pure l’interruzione dello stesso se non per gravi e comprovati motivi, nel qual caso saranno remunerati solo i modelli regolarmente e correttamente lavorati.
Art. 6 – Inquadramento giuridico - fiscale dell’incarico.
1. Il rapporto di cui al presente contratto è qualificato come un rapporto di prestazione occasionale a carattere individuale, inquadrabile, ai fini giuridici nelle prestazioni meramente occasionali di cui all’ art. 2222 c.c. e rientra tra quelli relativi alle prestazioni di cui all’art. 67, c. 1, lett. l) DPR. 917/86 (Redditi diversi) ed esclusa dal campo di applicazione dell’IVA, ai sensi dell’art. 5 DPR. 633/72 per carenza del presupposto soggettivo.
Di conseguenza, il committente opererà la ritenuta fiscale nella misura prevista dalla normativa vigente per le prestazioni occasionali.
2. Ai fini previdenziali, il prestatore rilascia al committente apposita autocertificazione al fine di consentire l’eventuale applicazione della ritenuta di cui all’art. 44, c. 2, L. 326/03 e s.m.i.
3. La ritenuta di cui al comma precedente sarà applicata sul compenso lordo erogato dal committente dedotte le spese poste a carico del committente stesso risultanti dalla documentazione rilasciata dal prestatore come previsto dall’INPS (Circolare 06.07.04, n. 103).
Il lavoratore autonomo occasionale presta la sua opera dietro pagamento di un corrispettivo assoggettato a ritenuta d’acconto del 20%. Il medesimo non emette fattura ma una ricevuta esclusa da Iva, la quale deve evidenziare il compenso lordo, la ritenuta d’acconto Irpef ed il compenso netto. Non va sottaciuto, inoltre, che il pagamento della ritenuta d’acconto non esaurisce tutti gli obblighi fiscali del lavoratore, il quale dovrà pagare, all’atto della dichiarazione dei redditi sui propri guadagni complessivi, l’integrazione dell’aliquota Irpef legata ai diversi scaglioni di reddito.
Dal punto di vista fiscale i proventi di attività occasionali di lavoro autonomo rientrano tra i redditi “diversi” individuati nell’articolo 67, lettera l, del DPR 22 Dicembre 1986, n. 917.
Con riguardo, invece, all’individuazione dell’imponibile fiscale dei redditi occasionali di lavoro autonomo, il successivo articolo 71 del DPR 22 Dicembre 1986, n. 917, prevede che lo stesso sia costituito dall’ammontare del reddito percepito nel periodo di imposta al netto delle spese inerenti alla sua produzione.
In merito agli obblighi contributivi introdotti dall’articolo 44, comma 2, del Decreto Legge 30 Settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni nella Legge 24 Novembre 2003, n. 326, l’Inps con circolare n. 103 del 6 Luglio 2004, avente all’oggetto “Legge 24 Novembre 2003, n. 326. Art. 44. Esercenti attività di lavoro autonomo occasionale e incaricati alle vendite a domicilio. Chiarimenti” ha precisato quanto segue:
- dal 1° gennaio 2004 i soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale debbono iscriversi alla Gestione separata Inps, qualora il reddito annuo derivante da tali attività sia superiore all’importo di Euro 5.000,00=;
- in caso di superamento di detta fascia, i contributi sono dovuti esclusivamente sulla quota di reddito eccedente;
- in presenza di una pluralità di rapporti, il lavoratore autonomo è obbligato a comunicare ai committenti interessati, all’inizio dei singoli rapporti ovvero durante il loro svolgimento, il superamento o meno del limite in parola;
- nell’ipotesi di superamento della fascia di esenzione, ogni committente deve versare i contributi sugli ulteriori emolumenti corrisposti con le modalità ed termini previsti per i collaboratori coordinati e continuativi (e cioè con diritto di rivalsa di 1/3 a carico del lavoratore entro il giorno 16 del mese successivo al relativo pagamento), tramite modello F24;
- l’imponibile da assoggettare a contributi è costituito dal compenso lordo erogato al lavoratore al netto delle spese poste a carico del committente e risultante dalla nota emessa dal lavoratore medesimo.
Art. 7 – Sicurezza e salute sul luogo di lavoro.
Nel Piano Generale di Censimento l’Istat ha previsto a carico proprio la copertura assicurativa dei rilevatori contro gli infortuni connessi alle operazioni censuarie dai quali derivi la morte od una invalidità permanente.Nessun altro obbligo rimane pertanto a carico del Comune di Villaverla.
Art. 8 – Risoluzione del contratto
1. Al Responsabile UCC che li ha nominati spetta il compito di sollevare dall’incarico i rilevatori le cui inadempienze pregiudichino il buon andamento delle operazioni censuarie (Circolare ISTAT n. 6 del 21/06/2011 – p. 7)
2.Le parti s’impegnano a non risolvere unilateralmente il presente contratto, se non in caso di grave inadempimento che renda non proseguibile il rapporto fiduciario instaurato, fatto salvo quanto previsto dall’art. 10, c. 3 del presente atto. In ogni caso la risoluzione deve essere comunicata con preavviso di almeno (7) giorni con qualunque mezzo (Raccomandata AR anche a
mano, PEC, e-mail, fax, etc.).
Art. 9 – Responsabilità
1. Il collaboratore svolgerà l’incarico assegnato sotto la propria completa responsabilità e per questo si impegna a risarcire ogni danno, a persone o cose, che dovesse verificarsi per fatto allo stesso imputabile.
2. Il collaboratore nell’espletamento del presente incarico è vincolato al segreto statistico di cui all’art. 8 D.lgs. 06.09.89, n. 322 ed è soggetto in quanto incaricato di pubblico servizio, al divieto di cui all’art. 326 c.p. Di conseguenza, il collaboratore, venendo a conoscenza di informazioni, anche di natura riservata, riguardanti sia il Comune di VILLAVERLA, sia i soggetti interessati alla rilevazione censuaria, si impegna a non divulgarla sia nel corso sia dopo la cessazione del rapporto di lavoro.
3. Tutte le clausole del presente atto sono da intendersi essenziali ed inderogabili e l’inosservanza anche di una sola di esse produrrà ipso iure la risoluzione del contratto, con obbligo del risarcimento dei danni a carico della parte che si sarà resa inadempiente.
Art. 10 – Restituzione documenti
1. In ogni caso di cessazione del presente rapporto di collaborazione, Dal Santo Serena è tenuta a restituire senza indugi la documentazione ed il materiale affidatogli o di cui sia comunque venuta in possesso nel corso dello svolgimento dell’incarico.
Art. 11 – Trattamento dati
1. Il collaboratore dichiara di essere stato informato, ai sensi dell’art. 13 D.lg. 196/03 che i propri dati, che sono stati obbligatoriamente conferiti e quelli eventuali che saranno conferiti in seguito:
a) Saranno trattati dal Comune di VILLAVERLA con procedure prevalentemente informatizzate solo nell’ambito del rapporto di lavoro costituito con il presente contratto individuale;
b) Potranno essere trasmessi agli altri servizi dell’Ente ed agli altri soggetti diversi dal Comune di VILLAVERLA solo nei limiti e nella quantità strettamente necessaria ad assolvere le finalità di loro competenza ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
2. Si da atto che il titolare del trattamento dei dati è il Comune di VILLAVERLA nella persona del Responsabile Ufficio Comunale di Censimento, signora Dal Cengio Nadia.
Art 12 – Norma di rinvio
1. Per quanto non specificato nel presente contratto si rinvia alle disposizioni vigenti in materia ed a tutte le disposizioni eventualmente applicabili.
Art. 13 – Controversie
1. Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione al presente contratto sono devolute alla competenza del Foro di Vicenza.
Art. 14 - Bollo e registrazione
1. Il presente contratto è esente dall’imposta di bollo (Dpr. n. 642/72 – tab. art. 25) ed è soggetto a registrazione in caso d’uso (Dpr. n. 131/86 – tab. art. 10).
2. Le spese per l’eventuale registrazione del presente atto sono a carico della parte richiedente la registrazione stessa.
Letto, firmato e sottoscritto
Il collaboratore Il Responsabile UCC
Dal Cengio Nadia
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