COMUNE DI CARPI
COMUNE DI CARPI
Provincia di Modena
Contratto di Accordo Quadro per affidamento a seguito di procedura con Richiesta di offerta sul portale telematico SATER ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del d. lgd. 50/2016 per l’affidamento mediante accordo quadro, ex art. 54 comma 3 del d.lgs 50/2016 delle forniture urgenti di libri in pronta consegna e integrazioni del patrimonio per la Biblioteca “X. Xxxxx” e Castello dei ragazzi. Anni 2020 - 2022
L’anno 2020, il giorno del mese di luglio in Carpi (MO), presso il competente Ufficio del Comune di Carpi Settore A7, Ufficio Cultura posto in Xxx X.xx Xxxxx xx Xxxxxxxx x. 0x x Xxxxx con la presente scrittura privata non autenticata, a valersi ad ogni effetto di legge
FRA
il Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, nato a Ferrara il 25/06/1963, in qualità di Dirigente del Settore A7 – Restauro, Cultura, Commercio e Promozione economica e turistica, che dichiara di intervenire nel presente atto atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Carpi, c.f. 00184280360, a ciò autorizzato in virtù dell'art. 107, c.III D. lgs. n. 267/2000,, qui di seguito, per brevità, denominata “Amministrazione”
E
La Ditta ., in seguito indicata anche, per brevità, “Ditta” con sede legale in ----- – Via C.F. e
P. IVA -------, iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di al
numero, ------, nella persona del Presidente – Legale Rappresentante Sig. ------, nata a ------ il -------
residente a ------, che dichiara di agire e stipulare esclusivamente a nome, per conto ed in rappresentanza della medesima Ditta;
PREMESSO
- che con determinazione del Dirigente Settore A7 n. --- del si assegnava la fornitura urgente,
previa indagine esplorativa di mercato, con RdO (Richiesta di Offerta) su SaT-ER , di libri in pronta consegna e integrazioni del patrimonio per la Biblioteca “X. Xxxxx” e Castello dei ragazzi. Anno 2020 - 2022 con la modalità dell’Accordo Quadro ai sensi dell’art. 54 del D. Lgs 50/2016;
- che è stata acquisita agli atti del Settore A7 la regolarità contributiva dell’operatore economico ----
---------------- mediante acquisizione di DURC “positivo” prot. certificato INPS_------ del -----
scadente il ed avviati gli altri controlli di rito sull’operatore economico, dei quali si resta in
attesa di ricevere dalle competenti Autorità gli esiti, alla positività dei quali è subordinata l’efficacia del presente Accordo Quadro;
Tutto ciò premesso, le parti come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:
Art. 1. Premesse
Le premesse, gli allegati e tutti i documenti richiamati nel presente Accordo costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso ed assumono ad ogni effetto valore di patto.
Art. 2 Definizioni
Accordo Quadro: il presente atto, comprensivo di tutti i suoi Allegati, nonché dei documenti ivi richiamati, quale accordo concluso dal Comune di Carpi , da una parte, e l’Aggiudicatario dall’altra
parte, con lo scopo di stabilire le clausole relative ai contratti discendenti che verranno emessi per tutta la durata del medesimo Accordo Quadro;
Aggiudicatario: l’operatore economico aggiudicatosi la fornitura come in premessa, che, conseguentemente, sottoscrive il presente Accordo Quadro impegnandosi a quanto nello stesso previsto;
Contratti “discendenti”: il singolo contratto di esecuzione delle forniture che la competente struttura tecnica del Comune di Carpi dovrà inviare all’Aggiudicatario per fruire delle prestazioni di cui al presente Accordo Quadro e al Capitolato tecnico. Nel contratto discendente, di volta in volta, verranno specificati l’importo, il Codice Identificativo di Gara (CIG), gli estremi dell’atto di assunzione e l’Impegno di Spesa.
Art. 3 Oggetto
1. Il presente Accordo disciplina, ai sensi dell’art. 54 del D. Lgs. 50/2016, mediante condizioni generali stabilite in via preventiva, gli eventuali futuri contratti discendenti applicativi per le forniture urgenti di libri in pronta consegna e integrazioni del patrimonio per la Biblioteca “A. Loria” e Castello dei ragazzi. Anno 2020 – 2022 descritti nel capitolato speciale d’appalto, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, che saranno affidati dall’Amministrazione nel periodo di vigenza del presente Accordo, nelle misure che verranno stabilite dall’Amministrazione medesima, in relazione alle proprie esigenze.
2. Si precisa che la ditta dovrà porre in essere tutte le funzioni e le attività necessarie per la perfetta e la completa realizzazione della fornitura di cui al presente Accordo Quadro e dei successivi contratti discendenti. L’aggiudicatario si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella lettera d’invito, nel Capitolato speciale di Appalto e nel rispetto delle ulteriori specifiche tecniche contenute nella documentazione che forma parte integrante e sostanziale del presente Accordo come descritto all’art. 11.
Art. 4 Durata
1. Il termine di validità contrattuale del presente Accordo, viene stabilito in anni tre (due), a partire, indicativamente, da maggio 2020 fino a dicembre 2022 compreso. Indipendentemente dal fatto che l’importo contrattuale non venga raggiunto in tale termine e, salvo, invece, che l’importo contrattuale venga raggiunto in un termine minore.
2. Il suddetto termine decorre dalla data della stipula del presente Accordo.
3. Ove, alla data di scadenza di detto termine, fossero in corso l’esecuzione o il completamento di forniture richieste con contratti discendenti emessi dalla Amministrazione, esso si intenderà prorogato del tempo previsto dal contratto discendente per l’ultimazione.
Detta protrazione dei termini non darà alla Ditta alcun titolo per pretendere compensi o indennizzi di qualsiasi genere, essendosi tenuto conto di siffatte eventualità nella determinazione dei prezzi, che comprendono e compensano ogni relativo onere.
4. Non potranno essere emessi contratti discendenti dopo la scadenza del suddetto termine di validità contrattuale del presente Accordo.
Art. 5 Direttore dell’esecuzione dell’Accordo Quadro
1. Per il Comune di Carpi il Direttore dell’esecuzione dell’Accordo Quadro e dei successivi contratti discendenti, è individuato nella persona della dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxxxx, Responsabile del Sistema Bibliotecario Intercomunale.
2. L’Aggiudicatario individua il seguente Responsabile del servizio:……………………
Art. 6 Responsabile Unico del procedimento
1. Il Responsabile Unico del Procedimento è individuato nella persona della dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxxxx, Responsabile del Sistema Bibliotecario Intercomunale.
Art. 7 Contratti discendenti
1. La stipula dell’Accordo Quadro consentirà all’Amministrazione la formulazione di una serie di contratti esecutivi successivi (denominati “discendenti”) con la Ditta, senza avviare un nuovo confronto competitivo secondo i prezzi a base di gara diminuiti del ribasso d’asta.
2. I contratti discendenti potranno essere approvati dall’Amministrazione a partire dalla sottoscrizione del presente Accordo Quadro, con apposite determinazioni dirigenziali.
3. I contratti discendenti dovranno essere stipulati entro 15 (quindici) giorni dalla data di comunicazione, a mezzo posta elettronica certificata, di affidamento delle relative forniture.
4. Dal momento della stipula del contratto discendente la Ditta dovrà essere immediatamente in grado di ricevere gli ordini di fornitura e di fornire le prestazioni pattuite nel tempo indicato negli ordini stessi.
5. Non esiste un numero massimo di contratti discendenti sottoscrivibili nell’arco temporale indicato. Il vincolo consiste nella somma degli importi affidati nei singoli contratti discendenti che non dovrà superare il limite definito dall’art. 9 del presente Accordo.
6. Non possono in nessun caso essere apportate modifiche alle condizioni fissate dal presente Accordo Quadro.
Art. 8 Penali e cause di risoluzione contrattuale
Qualora la ditta affidataria non completi le forniture con i tempi e le modalità stabiliti, l’Amministrazione Comunale applicherà una penale di Euro 200,00 per ogni inadempimento contrattuale. La contestazione delle inadempienze sarà eseguita a cura del Direttore dell’esecuzione del contratto per iscritto alla ditta affidataria, impartendo un termine perentorio per adempiere; trascorso inutilmente tale termine, l’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto. Trascorso tale termine ed in mancanza di accoglimento del ricorso della ditta, l’Amministrazione provvederà al recupero delle penalità, mediante decurtazione di pari importo sui corrispettivi in pagamento qualora l’ammontare complessivo della penale superi il 10% dell’importo contrattuale si protra risolvere il contratto con semplice comunicazione scritta. In tutti i casi di inadempimento da parte della Ditta affidataria degli obblighi derivanti dal contratto, questo stesso può essere risolto, ai sensi delle disposizioni del codice civile e degli art. 108 del d. lgs. 50/2016.
In particolare, l’Amministrazione avrà la facoltà di risolvere il contratto nei seguenti casi:
- gravi violazioni degli obblighi contrattuali non eliminate dalla Ditta affidataria ai sensi dell’art. 108 del d. lgs. 50/2016;
- penali comminate dall’Amministrazione per importo superiore al 10% del valore del corrispettivo contrattuale;
- sospensione, abbandono o ritardo che comportino di fatto la mancata effettuazione, da parte della Ditta affidataria, del servizio di fornitura affidato;
- cessione ad altri in tutto o in parte sia direttamente che indirettamente, dei diritti e degli obblighi inerenti alla presente fornitura;
- violazione delle disposizioni sulla tracciabilità dei pagamenti ai sensi dell’art. 3 della legge 136/2010;
- sospensione o interruzione della fornitura da parte della ditta affidataria per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore;
- cessazione dell’attività, concordato preventivo, fallimento a carico della ditta affidataria;
- mancata prova della copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi;
- mancata osservanza delle norme in materia di Sicurezza sul lavoro e prevenzione infortuni.
- ogni altra inadempienza, qui non contemplata, o fatto, che renda impossibile la prosecuzione dell’appalto, a termine dell’art. 1453 del codice civile.
La risoluzione comporterà tutte le conseguenze di legge, compresa la facoltà dell’Amministrazione
di affidare la fornitura a terzi, restando ferma la facoltà di agire per il risarcimento del maggior danno.
Alla Ditta affidataria verrà corrisposto il prezzo concordato della fornitura effettuata, sino al giorno della disposta risoluzione, detratte le penalità, le spese, i danni.
Con riferimento al recesso dal contratto, sia da parte dell’Amministrazione, sia da parte della Ditta affidataria, si applicheranno le disposizioni previste dalla normativa vigente e, in particolare, l'art. 1671 del Codice Civile.
Il provvedimento di risoluzione del contratto dovrà essere regolarmente comunicato alla ditta affidataria, secondo le vigenti disposizioni di legge.
In caso di risoluzione per inadempimento, resta salvo il diritto al risarcimento del danno.
Il presente contratto è sottoposto alla condizione risolutiva di cui all’art. 1 c.3, L. 7 agosto 2012 n. 135, conversione, con modificazioni del D.L. n. 95 del 2012 (spending review).
Rimborso di spese, risarcimenti danni e penali verranno compensati mediante ritenuta sui corrispettivi del contratto.
Art. 9 Importo
1. L'importo contrattuale massimo complessivo dell’Accordo Quadro ammonta a € 36.000,00 IVA compresa.
2. Il predetto importo è puramente indicativo in quanto il raggiungimento dello stesso è subordinato ai contratti discendenti effettivamente emessi. L’importo deve intendersi come presunto e le eventuali variazioni non potranno costituire per la Ditta motivo di rivalsa e/o di opposizione alcuna. L’Amministrazione non assume alcun impegno in ordine al raggiungimento dell’importo dell’Accordo che è meramente presuntivo e rilevante ai soli fini della costituzione della cauzione. L’Aggiudicatario, per contro, è vincolato all’esecuzione della fornitura che, in base al presente Accordo, saranno stabiliti con richieste di intervento all’interno dei contratti discendenti stipulati dalla Amministrazione, qualunque risulti essere l’importo complessivo finale dei contratti discendenti medesimi nei limiti definiti dal presente Accordo Quadro.
3. In deroga a quanto stabilito dall’art. 1664 del c.c., l’Aggiudicatario si impegna a mantenere fissi ed invariati i prezzi per l’intera durata dell’Accordo Quadro. I prezzi offerti dalla Ditta sono comprensivi di ogni spesa e, come tali, sono fissi ed invariabili e non saranno soggetti durante tutta l’esecuzione delle prestazioni ad alcuna variazione dovuta a qualsivoglia imprevisto od eventualità, salvo quanto disposto dal vigente codice dei contratti.
4. Precisato che, poiché le opere letterarie oggetto di acquisto non sono determinabili a priori, il ribasso unico a corpo presentato dall'offerta economica diverrà lo sconto unitario generalizzato applicato in sede contrattuale al prezzo di copertina di ogni pubblicazione acquistata.
4. Le parti concordano che la Ditta comunichi per iscritto all’Amministrazione l’approssimarsi dell’esaurimento delle somme assegnate da contratto.
Art. 10 Pagamenti
In seguito a conferma da parte del Servizio Biblioteche, la ditta affidataria emetterà fattura a cadenza mensile sulla base dei documenti di trasporto dei libri forniti relativamente alle richieste pervenute; la fatturazione sarà sottoposta ad accettazione ed attestazione di regolarità tecnica.
I pagamenti verranno effettuati, con bonifico bancario sul c/c indicato dalla Ditta affidataria a mezzo mandato emesso dalla Ragioneria comunale a 30 (trenta) giorni dall’avvenuta ricezione della corretta fatturazione del regolare svolgimento delle forniture richieste, come previsto dalla normativa vigente, salvo diversa indicazione normativa, previo controllo della regolarità del servizio di fornitura reso a mezzo di apposizione di visto autorizzativo al pagamento della fattura da parte del Direttore d’Esecuzione ai sensi dell’art. 4 del D. Lgs. 231 del 09/10/2002 e del Regolamento di contabilità del Comune di Carpi.
Pertanto, in base a quanto previsto dal D. Lgs. 09/11/2012, n. 192, la decorrenza dei termini di pagamento delle fatture sarà subordinata alle verifiche concernenti l'idoneità soggettiva del
contraente a riscuotere somme da parte della P.A., come prescritte dalla normativa vigente (Durc regolare, attestazione di regolarità fiscale dell’Agenzia delle Entrate, ecc..) e alla sussistenza in generale dei presupposti condizionanti l'esigibilità del pagamento, ivi compreso l'assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità. Conseguentemente, le fatture potranno essere accettate dall'Amministrazione solo ad avvenuto perfezionamento delle procedure di verifica della conformità ovvero di approvazione della regolare esecuzione, ai sensi delle disposizioni contenute nel DPR n. 207/2010 in materia, ancora vigenti. Ogni eventuale contestazione sulle fatture evase dovrà essere comunicata entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di sospendere l'emissione dei mandati di pagamento qualora risulti da denuncia dell'Ispettorato del lavoro e/o di organi sindacali, che la Ditta è inadempiente per quanto riguarda l'osservanza:
a) delle norme, sia di legge sia di contratti collettivi di lavoro, che disciplinano le assicurazioni sociali (quelli per inabilità e vecchiaia, malattie, infortuni, etc.);
b) del versamento di qualsiasi contributo che le leggi e i contratti collettivi di lavoro impongano di compiere al datore di lavoro al fine di assicurare al lavoratore il conseguimento di ogni suo diritto patrimoniale. Ciò fino a quando non sia accertato che sia corrisposto quanto dovuto e che la vertenza sia stata definita;
c) del riconoscimento della normale retribuzione contrattuale.
Accertata l’inadempienza, l’Amministrazione si riserva la facoltà di recedere qualora la predetta non sia stata sanata nel termine di 30 giorni dal rilievo scritto. Per tale sospensione o ritardo di pagamento, la Ditta non può opporre alcuna eccezione, neanche a titolo di risarcimento danni.
Relativamente a quanto sopra, resta inteso che l’Amministrazione provvederà ad effettuare i pagamenti dei corrispettivi per la fornitura di cui al presente appalto, solo ad avvenuta verifica della documentazione idonea (DURC) per permettere l'accertamento dell'avvenuto pagamento degli oneri contributivi. Tale documentazione e la conseguente verifica di regolarità dell’Amministrazione è condizione pregiudiziale alla liquidazione di tutte le rate dei corrispettivi, senza che la Ditta affidataria stessa possa pretendere interessi o risarcimenti di sorta per il tempo necessario a produrre la documentazione comprovante detta regolarità.
I pagamenti saranno soggetti al meccanismo denominato “Split payment” di cui alla l. 190 del 23/12/2014 art. 1 commi da 629 a 633.
Si precisa che il contratto sarà soggetto alle disposizioni di cui all’art. 3 della l. n. 136/2010 e successive modifiche circa gli obblighi di tracciabilità finanziaria. Si precisa altresì che, con l’entrata in vigore, dal 31 marzo 2015, degli obblighi in materia di fatturazione elettronica, la ditta affidataria sarà tenuta obbligatoriamente all’inserimento nelle fatture del CIG (codice identificazione gara) e le fatture dovranno essere emesse esclusivamente in forma elettronica. Il Comune di Carpi ha individuato un unico Ufficio deputato alla ricezione delle fatture elettroniche, identificato nell’Indice della Pubbliche Amministrazioni (PA) dal Codice Univoco: Ufficio UFT5W3.
Il Codice Univoco Ufficio è una informazione obbligatoria della fattura elettronica e rappresenta l’identificativo univoco che consente al Sistema di Interscambio (SdI), gestito dalla Agenzia delle Entrate, di recapitare correttamente la fattura elettronica all’Ente destinatario.
Il pagamento della fornitura di libri è a carico della Biblioteca “X. Xxxxx” e del Castello dei ragazzi
– Biblioteca Il Falco magico nella persona del Referente e/o Responsabile dell’esecuzione dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxxxx.
Le fatture per la fornitura in oggetto andranno intestate rispettivamente a:
• Comune di Carpi, Servizio Biblioteca Multimediale X. Xxxxx, Xxxxx X. Xxx 00 – 00000 Xxxxx (XX)
• Comune di Carpi, Servizio Il Castello dei Ragazzi, Biblioteca Il Falco Magico, Xxxxx X. Xxx 00 – 00000 Xxxxx (XX)
In caso di variazione della ragione sociale, la ditta affidataria dovrà documentare, con copia autenticata degli originali, il cambiamento della ragione sociale medesima
Art. 11 Condizioni generali
1. L’operatore economico aggiudicatario, preso atto della natura della fornitura oggetto del presente Accordo, s’impegna ad eseguire le prestazioni a regola d’arte, nel rispetto di quanto previsto dal presente contratto, di tutte le norme di legge e di tutte le altre disposizioni vigenti in materia nonché delle disposizioni in materia che dovessero entrare in vigore durante l’esecuzione dell’Accordo.
2. La Ditta dovrà assicurare altresì il corretto e tempestivo svolgimento di tutte le forniture oggetto del presente contratto.
3. Con la stipula del presente Accordo, l’Amministrazione non costituisce nessun obbligo nei confronti dell’Aggiudicatario, se non quello del rispetto delle condizioni sottoscritte nell’esecuzione dei contratti discendenti.
La Ditta non avrà nulla a pretendere in relazione al presente Accordo quadro, fintantoché l’Amministrazione non darà esecuzione ai contratti discendenti.
4. L’Accordo Quadro e i successivi contratti discendenti in sua applicazione saranno disciplinati dal presente atto nonché dai seguenti documenti che ne costituiscono parte integrale e sostanziale:
1) Lettera di invito;
2) Capitolato Speciale d’Appalto;
3) Dichiarazione e offerta prodotta in sede di gara.
Per tutto quanto non espressamente pattuito dalle Parti nel presente atto nonché nei documenti allegati si rinvia alla disciplina dettata al riguardo dal D. Lgs. 50/2016, dal D.P.R. 5 Ottobre 2010 n. 207, dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n.81 e ss.mm.ii., dal Codice Civile e da tutta l’altra normativa vigente in materia.
Con la sottoscrizione del presente atto l’Aggiudicatario dichiara che i documenti allegati e comunque menzionati nel presente Accordo sono stati dalla stessa attentamente visionati e pertanto accettati senza riserva alcuna.
Art. 12 Cauzione definitiva e Responsabilità civile
A garanzia degli impegni assunti con il presente Accordo Quadro o presi negli atti da questo richiamati, l’Appaltatore ha prestato apposita garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) mediante fidejussione assicurativa n. ---------------- rilasciata in data ------------ da con sede a -
---------, via -------- n. --- C.F. e P.IVA ----------------- per l’importo di Euro ------ pari al %
dell’importo del presente Accordo Quadro.
Sarà obbligo della Ditta appaltatrice adottare, nell’esecuzione della prestazione, tutti i
provvedimenti e le cautele necessarie e previste dalle vigenti norme in materia, per garantire la vita e l’incolumità delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati.
In particolare, essa è obbligata ad adottare sotto la sua responsabilità ogni adempimento previsto dalle norme vigenti in materia di tutela della sicurezza e salute dei lavoratori.
La ditta affidataria è l’unica responsabile di tutti i danni cagionati ai soggetti e alle amministrazioni committenti, nonché ai terzi in ragione dell’esecuzione dei servizi comprese le attività connesse, sia a causa della condotta dei propri lavoratori dipendenti, sia a causa dei mezzi utilizzati.
L’amministrazione si riserva di valutare la compagnia di assicurazione che garantisce la responsabilità civile della ditta affidataria.
Resta inteso che l’esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa sono condizioni essenziali e, pertanto, la ditta affidataria deve essere in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta. La mancata prova della suddetta copertura
assicurativa è da intendersi quale grave violazione degli obblighi contrattuali, causa di risoluzione del contratto.
La ditta affidataria manleva comunque il Comune di Carpi da ogni responsabilità diretta o indiretta connessa e/o conseguente agli interventi di che trattasi.
La ditta affidataria dovrà in ogni caso risarcire l'Amministrazione comunale di ogni danno, comprovato, causato a edifici, strutture e attrezzature di proprietà del Comune di Carpi e/o di terzi.
Art. 13 Controversie
Ogni e qualsivoglia controversia che dovesse sorgere in relazione all’interpretazione e all’esecuzione del presente Accordo Quadro e che non fosse possibile definire in via stragiudiziale, sarà deferita alla competenza dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria. Il Foro competente è quello di Modena. E’, in ogni caso, sempre escluso il ricorso all’arbitrato.
Art. 14 Spese contrattuali
Tutte le spese, imposte e tasse derivanti dal presente atto sono a carico dell’Aggiudicatario compreso il bollo di € 16,00 da apporre sul presente atto che è soggetto a registrazione in caso d’uso ai sensi degli artt. 5 x.xx 1 e 10, tariffa parte II, del D.P.R. 131/86.
Art. 15 Registrazione
Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi della parte II del DPR 131/1986.
Art. 16 Trattamento dei dati personali
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679 di seguito GDPR, il Comune di Carpi in qualità di Titolare del trattamento, è in possesso dei suoi dati personali e identificativi per adempiere alle normali operazioni derivanti da obbligo di legge e/o istituzionali e/o da regolamenti previsti e/o contrattuali, per le finalità indicate nel presente documento. In qualunque momento potrà esercitare i diritti degli interessati di cui agli artt. 15 e ss. contattando il Titolare o il Responsabile all’indirizzo e-mail xxxxxxx@xxxxxx.xxxxx.xx.xx
Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) designato dal titolare ai sensi dell'art. 37 del GDPR è disponibile scrivendo a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xxxxx.xx.xx oppure nella sezione Privacy del sito, oppure nella sezione Amministrazione trasparente. L’informativa completa può essere richiesta scrivendo a xxxxxxx@xxxxxx.xxxxx.xx.xx oppure nella sezione Privacy del sito.
Art. 17 Clausola finale
1. Il presente Accordo Quadro ed i suoi Allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, che dichiarano quindi di approvare specificatamente e singolarmente, nonché nel loro insieme.
2. L’eventuale invalidità o l’inefficacia di una delle clausole dell’Accordo Quadro e/o dei singoli contratti discendenti non comporta l’invalidità o l’inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
3. Con il presente Accordo Quadro si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti
Letto, confermato e sottoscritto
Per il Comune di Carpi
Il Dirigente del Settore A7 La Ditta
Xxxxxxxxx Xxxxxxxx