REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISTRIBUZIONE DELL’ACQUA POTABILE
REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISTRIBUZIONE DELL’ACQUA POTABILE
Parte prima – GESTIONE DELL'ACQUEDOTTO
Art. 1 - Assunzione del servizio del pubblico acquedotto
Fino al definitivo subentro della S.p.A. pubblica facente capo all’A.T.O. n. 1 di Viterbo il servizio della distribuzione dell’acqua potabile è assunto in privativa dall’Amministrazione comunale in economia o mediante appalto.
Art. 2 - Costruzione della rete idrica
La rete di distribuzione idrica sarà normalmente costruita su suolo pubblico direttamente dal Comune oppure mediante appalti. In casi particolari potrà essere richiesto e concordato con le parti l’attraversamento delle condutture su suolo privato. Eventuali diramazioni su strade vicinali o su strade e fondi privati potranno essere costruite a richiesta a spese del richiedente e purché i proprietari delle strade e dei fondi riconoscano la proprietà del Comune sull’intera diramazione fino all’apparecchio di misura, consentendo la proprietà del Comune sull’intera diramazione fino all’apparecchio di misura, consentendo contemporaneamente l’imposizione della relativa servitù e riservando al Comune il diritto di far visitare in qualunque momento le tubazioni, nonché di allacciare a tali diramazioni, tubi per altre derivazioni.
Art. 3 - Proprietà delle tubazioni
Tutte le tubazioni della rete di distribuzione dell’acquedotto comunale, sino al raccordo con il contatore di misurazione dell’acqua consumata, contatore compreso, sono in ogni caso di proprietà comunale.
Art. 4 - Sorveglianza, manutenzione e riparazione degli immobili
La sorveglianza, manutenzione e riparazione degli impianti di proprietà comunale sono affidate al Servizio Acquedotto.
Art. 5 - Interruzione del servizio di erogazione
Nessuna responsabilità può essere imputata al Comune per qualsiasi interruzione nella erogazione dell’acqua dovuta a causa di rotture, lavori in corso, forza maggiore e simili. Le utenze che, per loro natura, richiedono continuità del servizio, dovranno provvedere alla installazione di un adeguato, autonomo, impianto di riserva. L’amministrazione si riserva la facoltà di disciplinare l’erogazione dell’acqua in conseguenza di diminuita disponibilità alle sorgenti o per altre inderogabili necessità.
Art. 6 - Priorità nella concessione delle utenze
Ai fini delle nuove concessioni le utenze si distinguono in utenze domestiche ed utenze per usi diversi (non domestiche). Nella impossibilità di soddisfare tutte le nuove richieste, è riservata la priorità alle utenze domestiche.
Art. 7 - Danni alle condotte e tubazioni in genere
Affinché non siano recati danni alle condotte stradali e alle derivazioni delle reti idriche, il Servizio Acquedotto, dietro richiesta, è tenuto a segnalarne l’esatta ubicazione delle condutture stesse. Qualora siano provocati guasti alle tubazioni per mancata richiesta di segnalazione di ubicazione, o per negligenza o colpa di chi esegue lavori in prossimità delle tubazioni, l’Amministrazione comunale ha diritto al rimborso delle spese di riparazione maggiorate dei danni relativi alla mancata erogazione conseguente all’interruzione effettuata per le dispersioni di acqua riscontrate, il tutto maggiorato del 10% per spese generali.
Art. 8 - Divieto di qualsiasi operazione sulla rete e sulle valvole di distribuzione
E’ vietato a chiunque, all’infuori degli appositi incaricati del Comune, di ingerirsi nelle operazioni e nei lavori da praticarsi alla rete di distribuzione stradale ed alle diramazioni fino al contatore. Tale proibizione comprende anche il divieto assoluto per i concessionari di manomettere la valvola stradale del tubo di diramazione destinato alla casa.
Art. 9 - Chiusura temporanea e riapertura dell’utenza
L’utente che, per qualsiasi motivo, intendesse chiudere temporaneamente la condotta dovrà presentare richiesta al Comune. Eguale procedura dovrà essere osservata per la successiva riapertura. Sono a suo carico le spese e i diritti relativi.
Art. 10 - Distribuzione dell’acqua
La distribuzione dell’acqua proveniente dagli acquedotti comunali può avere luogo:
a) per mezzo delle fontane pubbliche;
b) mediante concessione di utenze private.
Per le utenze domestiche sono previste le seguenti tipologie di concessione: Uso domestico residente – 1 componente: mc. 47 annui;
Uso domestico residente – 2 componenti: mc. 83 annui; Uso domestico residente – 3 componenti: mc. 116 annui; Uso domestico residente – 4 componenti: mc. 174 annui; Uso domestico residente – 5 componenti: mc. 215 annui; Uso domestico residente – 6 componenti: mc. 262 annui; Uso domestico cantine e pertinenze: mc. 50 annui;
Uso domestico non residente: m. 116 annui;
Per le utenze non domestiche sono previste le seguenti tipologie di concessione: Altri usi: mc. 60 annui;
Uso artigianale e commerciale: mc. 60 annui; Uso agricolo e zootecnico: mc. 70 annui; Uso industriale: mc. 80 annui;
Le concessioni per utenze non domestiche sono autorizzate per un consumo di acqua che costituisca elemento indispensabile per l'esercizio strettamente connesso con l'attività esercitata, ovvero sia limitato ai soli servizi igienici normalmente usati dal titolare, dal personale dipendente e dalla eventuale clientela.
In tutti i casi, ovvero per tutte le tipologie di concessione, è vietato il consumo dell'acqua per l'innaffiamento di terreni, orti, giardini, vasi, piante od altro. In particolare per l'uso zootecnico il consumo va limitato all'abbeveraggio degli animali.
Parte seconda - FORNITURE PER USO PUBBLICO Art. 11 - Definizione di impianti per uso pubblico Sono considerati impianti per uso pubblico:
a) tutte le fontanelle pubbliche e le vasche pubbliche;
b) le bocche di innaffiamento di strade e giardini comunali;
c) gli impianti destinati al lavaggio delle fognature e dei bagni pubblici;
d) gli impianti per pubblici lavatoi;
e) gli impianti degli edifici destinati ai pubblici servizi comunali;
f) le bocche da incendio insistenti sul suolo pubblico.
Art. 12 - Uso delle fontanelle pubbliche
L’acqua delle fontane pubbliche può essere prelevata limitatamente al necessario per usi domestici, escluso tassativamente ogni altro uso. E’ solo ammesso il prelievo con xxxxxxxxx, fiaschi e secchi.
E’ vietato:
a) prelevare acqua dalle fontane pubbliche con tubi di gomma o equivalenti;
b) fare qualsiasi uso dell’acqua prelevata in prossimità delle fontane pubbliche.
Art. 13 - Vasche e cisterne pubbliche
E’ vietato far uso delle vasche e cisterne pubbliche per fini diversi da quello cui sono destinate. E’ fatto comunque divieto di servirsi di dette vasche per lavaggio o per balneazione. Chiunque contamini l’acqua delle fonti dei pozzi, delle vasche è punito con ammenda sino ad Euro 516,46, salvo applicazione delle sanzioni previste dal codice penale.
Art. 14 - Prese d’acqua per scopi particolari
Lungo la rete di distribuzione dell’acqua potranno essere installate:
a) bocche antincendio;
b) bocche per l’innaffiamento stradale e dei pubblici giardini; per il lavaggio delle fognature e per qualsiasi altro scopo nell’interesse della collettività.
Parte terza - FORNITURE AD USO PRIVATO
Art. 15 - Forniture su strade canalizzate
L’acqua verrà normalmente concessa per uso privato agli edifici prospicienti strade e piazze munite di tubazioni della rete idrica comunale, sia per uso domestico o per altri usi. In ogni caso gli allacciamenti per uso domestico hanno la precedenza sugli altri allacciamenti.
Art. 16 - Soggetti ammessi alla fornitura
La fornitura dell’acqua verrà fatta di norma direttamente ai proprietari degli stabili; in via di eccezione anche agli inquilini i quali, però, dovranno presentare all’atto del contratto l’autorizzazione e la garanzia del proprietario. Quando il caso lo richieda, la domanda di concessione dovrà essere firmata dai condomini. Se per servire l’utente si dovessero porre tubazioni su terreni di terzi, il richiedente dovrà fornire il nulla osta del proprietario del terreno per servitù di acquedotto.
Art. 17 - Richiesta di allacciamenti
Per ottenere nuovi allacciamenti gli interessati dovranno produrre apposita domanda su moduli predisposti dal Comune. La domanda, unica per ogni fabbricato, dovrà essere sottoscritta: dal proprietario o proprietari, usufruttuario, costruttore, amministratore e dovrà essere corredata dalla ricevuta del versamento del contributo di xxxxxxxx vigente al momento. La concessione è sempre subordinata all’accertamento che da parte del richiedente si sia provveduto al regolare smaltimento delle acque reflue con apposite fognature o canali di scarico, in modo da evitare rigurgiti ed impaludamenti sia dentro che fuori dell’abitato.
Tutte le concessioni di cui al precedente art. 10 vengono autorizzate dal Responsabile del Servizio competente, previo espletamento dei dovuti accertamenti.
Art. 18 - Spese
Tutte le spese occorrenti per la presa d’acqua, per la conduttura, per il contatore e per la installazione del medesimo, sono a carico dell’utente. I lavori riguardanti la presa, conduttura fino al contatore e la installazione del medesimo saranno fatti eseguire direttamente dal Comune ai prezzi dell’elenco esistente presso l’Ufficio comunale competente e rimarranno di proprietà del Comune. Tutte le spese per la posa in opera e manutenzione della tubazione all’interno della proprietà privata dopo il contatore, per la costruzione del pozzetto per il collocamento del contatore e del pozzetto per il collocamento della bocca d’incendio rimarranno a completo carico dell’utente, e saranno eseguite secondo le istruzioni che verranno impartite di volta in volta dall’Amministrazione comunale. Dopo il contatore dovrà in ogni caso sistemarsi, il più vicino possibile al contatore stesso, una valvola di arresto per interruzione della distribuzione all’interno del fabbricato. Sono a carico dell’utente tutte le spese per la manutenzione della condotta da tale valvola in poi e di ogni guasto della relativa condotta.
Art. 19 - Modalità di somministrazione
Salvo casi eccezionali da esaminarsi di volta in volta, la somministrazione dell’acqua avrà luogo esclusivamente a flusso libero facoltativo mediante contatore, secondo le tariffe vigenti al momento.
Art. 20 - Accertamento dei Comuni
La quantità dell’acqua somministrata sarà verificata mediante letture da effettuarsi almeno una volta all’anno e l’utente sarà tenuto a pagare sulla base dei consumi accertati, oltre la quota fissa e quanto altro stabilto per legge.
Art. 21 - Uso bocche d’incendio
Le bocche d’incendio non dovranno aprirsi che nel caso di incendio dello stabile per il quale furono richieste. Saranno perciò munite di apposito sigillo e l’utente sarà obbligato di denunziare al Comune, nel tempo più breve ed in ogni caso entro 24 ore, di aver adoperata la bocca d’incendio per l’uso suaccennato.
Art. 22 - Allacciamento di edifici comprendenti più alloggi
Ogni edificio avrà una presa d’acqua propria con diramazione dalla tubatura stradale. Qualora l’edificio comprenda più alloggi, come nel caso di condomini, verrà sistemato, sempre a cura e a spese dei proprietari o dei conduttori, un apparecchio di misurazione generale all’ingresso del fabbricato e quindi tanti apparecchi di controllo quanti sono gli alloggi, collocati sul piano di accesso di ogni alloggio. I consumi parziali dei contatori divisionali devono corrispondere al consumo indicato dal contatore generale. L’eventuale differenza va a carico del proprietario unico ovvero dell’Amministrazione condominiale.
Art. 23 - Distacco di alloggi allacciati ad unica presa
In caso di divisione di uno stabile già fornito d’acqua, il proprietario più vicino alla diramazione potrà usufruire della presa già esistente. Gli altri proprietari, volendo avere l’uso dell’acqua dovranno chiedere separatamente apposita concessione con speciale derivazione dal tubo stradale.
Art. 24 - Ampliamento della concessione
L’utente che intendesse far estendere la tubatura d’acqua ad ampliamenti di fabbricati, a nuove costruzioni in aderenza o comunque variare l’utenza originaria deve darne comunicazione al Comune.
Art. 25 - Condutture private all’interno delle proprietà
Le tubazioni della distribuzione privata che ricadono su aree scoperte all’interno delle proprietà devono essere collocate a profondità non inferiore a 60 cm. Dal piano terra, a sufficiente distanza dai canali di rifiuto ed a quota ad essi superiore. Nell’interno degli stabili le tubazioni devono essere collocate in posizioni tali da non poter essere danneggiate: non in vicinanza di superfici riscaldate, né, in particolare, di camini. Qualora quest’ultima condizione non possa essere assicurata, le condotte dovranno essere convenientemente coibentate. Nessun tubo dell’impianto deve sottopassare od essere posto entro fogne, pozzetti di smaltimento, xxxxx xxxx o simili. Quando non sia possibile altrimenti, per accertate necessità, detti tubi dovranno essere protetti da un tubo guaina a tenuta idraulica convenientemente rivestito contro la corrosione. Gli eventuali giunti dovranno distare almeno un metro dalle estremità dell’attraversamento. Nei punti più depressi delle condotte saranno installati rubinetti di scarico.
Art. 26 - Collegamenti di impianti ed apparecchi
E’ vietato collegare le condutture di acqua potabile con apparecchi, tubazioni, impianti contenenti vapore, acque non potabili o di altro acquedotto o comunque sommiste a sostanze estranee. L’eventuale collegamento delle condutture di acqua potabile con impianti per la produzione di acqua calda è ammesso solo nei casi in cui venga installata idonea valvola di “non ritorno”. E’ ugualmente vietato il collegamento dei tubi dell’acqua potabile con apparecchi a cacciata per latrine senza interposizione di vaschette aperte con rubinetti a galleggiante.
Tutte le bocche devono erogare acqua con zampillo libero e visibile al di sopra del libello massimo consentito dai recipienti ricevitori. L’impianto interno dovrà essere elettricamente isolato dalla rete stradale con apposito giunto isolante e non potrà essere utilizzato come presa di terra per il collegamento di apparecchi elettrici.
Art. 27 - Impianti di pompaggio
Le istallazioni per l’eventuale sollevamento dell’acqua nell’interno degli edifici devono essere realizzate con interposizione di un serbatoio di raccolta in maniera che si impedito il ritorno in rete dell’acqua pompata, anche nel caso di guasto alle relative apparecchiature. E’ assolutamente vietato in ogni caso l’inserimento diretto delle pompe sulle condotte derivate da quelle stradali. Gli schemi dell’impianto di pompaggio da adottarsi debbono essere sottoposti all’approvazione del Servizio Acquedotto il quale può prescrivere eventuali modifiche.
Art. 28 - Serbatoi
Nel caso che si renda indispensabile l’accumulo di acqua in serbatoi, la bocca di erogazione deve trovarsi al di sopra del livello massimo in modo da impedire ogni possibilità di ritorno dell’acqua per sifonamento. Il serbatoio andrà dotato di troppo pieno e di scarico, accuratamente protetto ed in modo da evitare qualsiasi deposito estraneo.
Parte quarta - MIUSURAZIONE DEI CONSUMI
Art. 29 - Tipo e calibro del contatore
Tipo e calibro dei contatori sono prefissati dal Servizio comunale competenete in relazione all’utenza. I contatori sono di proprietà del Comune; gli utenti ne sono i consegnatari e sono pertanto responsabili dell’integrità dei sigilli e di qualunque manomissione o danno. La spesa per la sostituzione del contatore fa carico all’utente.
Art. 30 - Posizione dei contatori
I contatori dovranno essere collocati in luogo idoneo e di facile accesso per le operazioni di lettura e manutenzione; tale luogo si dovrà stabilire, in accordo con il Servizio comunale competenete. A valle del contatore sarà collocato a spese dell’utente, un rubinetto di arresto. Di norma, la installazione dei contatori sarà fatta in apposite nicchie nella immediata vicinanza del muro di cinta perimetrale in luogo liberamente accessibile agli incaricati comunali per il controllo e la lettura dei consumi. Tutti i contatori ed il rubinetto che li precede saranno provvisti di apposito suggello di garanzia apposto dal Servizio Acquedotto. Per i contatori già installati alla data di entrata in vigore del presente regolamento, il Servizio Acquedotto potrà prescrivere l’esecuzione dei lavori necessari per rendere agevole la lettura disponendo, eventualmente, una diversa ubicazione del contatore, previa acquisizione di relativo parere da parte dell’Amministrazione Comunale. Ove l’utente non vi provveda entro i 60 giorni successivi alla notifica della prescrizione potrà essere disposta la sospensione dell’erogazione.
Art. 31 - Contatori in fabbricati con più utenze
Ogni utenza deve essere munita di apposito contatore. Nei fabbricati con più utenze i contatori dovranno installarsi in unico riquadro.
Art. 32 - Custodia dei contatori
L’utente ha l’obbligo di mantenere accessibili, sgombri e puliti i pozzetti o nicchie dei contatori, la botola del pozzetto e lo sportello della nicchia. La manomissione dei suggelli e ogni altra operazione che turbi il regolare funzionamento dl contatore saranno puniti con le sanzioni di legge e di regolamento.
Art. 33 - Verifica dei contatori a richiesta dell’utente
A richiesta dell’utente, l’ufficio provvederà alle opportune verifiche. Qualora sia stata riscontrata tecnicamente una irregolarità di funzionamento del contatore, il consumo dell’acqua viene valutato con decorrenza dalla lettura dell’anno precedente sulla base delle risultanze di prova del contatore, con eventuale rimborso del non dovuto. Se invece la verifica comprova l’esattezza del contatore entro i limiti di tolleranza del D.M. 21 luglio 1976 (G.U.n. 216/1976) l’utente rimborserà le spese di verifica.
Art. 34 - Difettosa o mancata misurazione dei consumi
Quando per una causa qualsiasi il contatore avesse cessato di funzionare o risultasse illeggibile, il consumo sarà commisurato alla relativa ed adeguata concessione.
Art. 35 - Rimozione e spostamento dei contatori – Divieto
I contatori non possono essere rimossi o spostati se non per disposizione del Servizio comunale competente ed esclusivamente per mezzo dei suoi incaricati, con spese a carico dell’utente.
Parte quinta - CONTRATTI DI FORNITURA Art. 36 - Titolarità della concessione
Il titolare della concessione, con tutte le conseguenti responsabilità, è normalmente il proprietario dell’edificio, o alloggio, ovvero l’usufruttuario o il conduttore. Il presente regolamento disciplina tutte le utenze, da chiunque richieste. Esso dovrà intendersi parte integrante di ogni contratto di fornitura senza che ne occorra la materiale trascrizione, salvo all’utente il diritto di averne copia gratuita all’atto della stipulazione del contratto.
Art. 37 - Contratto di utenza
Ad ogni utenza, per tale intendendosi ogni contatore di erogazione, dovrà corrispondere apposito contratto redatto sugli appositi modelli predisposti dal Comune. I contratti di utenza di cui al precedente comma potranno essere stipulati:
a) per le nuove utenze: solo dopo che saranno stati autorizzati i lavori di xxxxxxxx e prima della installazione dei contatori;
b) per le vecchia utenze (subingresso): in qualsiasi momento e si intenderanno automaticamente cessate le corrispondenti precedenti utenze.
Il contratto deve fare riferimento al presente regolamento e l’utente deve confermare la piena conoscenza delle norme regolamentari.
Art. 38 - Spese contrattuali e depositi a carico degli utenti
Sono a carico dell’utente i diritti di segreteria, dovuti a norma di legge, nonché il diritto fisso di allaccio nella misura stabilita dalla Giunta comunale e vigente al momento. Gli utenti che richiedano concessione per attività edilizia dovranno pagare, in aggiunta a quanto indicato nel comma precedente, il canone dovuto per ogni annualità di prevedibile utilizzo. Gli stessi dovranno effettuare, a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi posti a loro carico, con particolare riguardo a quelli connessi con la custodia e la manutenzione del contatore di cui all’art. 32 del vigente regolamento, deposito cauzionale quantificato dalla Giunta comunale sulla base e con le modalità stabilite nella misura della cubatura loro autorizzata. Gli utenti avranno diritto alla restituzione del deposito cauzionale al momento del distacco dell’utenza, previa lettura finale da parte dell’incaricato del Comune e dell’avvenuto pagamento di tutti i corrispettivi eventualmente ancora dovuti al Comune, fermo restando che in caso di inerzia dell’impresa rispetto al distacco, l’Ente dovrà provvedere direttamente e la cauzione dovrà essere introitata alle casse del Comune.
Art. 39 - Durata dei contratti di fornitura
I contratti di fornitura, salvo diversa indicazione contrattuale, sono a tempo indeterminato. L’utente, in ogni caso, può disdire il contratto in ogni momento fermo restando che la disdetta avrà efficacia solo dal giorno in cui saranno apposi al contatore i sigilli di blocco. L’apposizione dei sigilli di cui al precedente comma dovrà avere luogo entro il 31 dicembre dello stesso anno della richiesta e dovrà risultare da apposito verbale da cui dovranno essere rilevabili le letture del contatore. Qualsiasi variazione relativa al numero delle utenze, di cessazioni, di subingressi, ecc. decorrono dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di presentazione della denuncia.
Art. 40 - Uso dell’acqua
L’utente non può derivare l’acqua per uso diverso da quello indicato nel contratto e, n particolare, non può cederla a terzi senza esplicita autorizzazione del Servizio Acquedotto e alle condizioni e modalità che dallo stesso ufficio saranno stabilite. L’autorizzazione di cui al precedente comma dovrà sempre risultare in forma scritta.
Parte sesta - CONTABILIZZAZIONE DEI CONSUMI
Art. 41 - Accertamento dei consumi – Lettura dei contatori
I consumi sono determinati dalla lettura del contatore che avrà luogo almeno una volta all’anno secondo l’itinerario stradale ed il programma predisposto dal responsabile del Servizio Acquedotto. L’utente potrà fornire autolettura, nel periodo indicato dal Servizio comunale per le letture, utilizzando gli appositi stampati da quest’ultimo predisposti; in tal caso eventuali conguagli verranno effettuati con la prima lettura utile fatta dal
Comune. Qualora, per causa dell’utente, non sia stato possibile eseguire la lettura e tale impossibilità si ripete nelle successive verifiche, può essere disposta, previa notifica, la chiusura dell’utenza. La riapertura potrà avere luogo soltanto dopo effettuata la lettura e quando l’utente abbia provveduto al pagamento dei consumi e delle spese. Il Servizio ha comunque la facoltà di far eseguire, quando lo ritenga opportuno, letture supplementari.
Art. 42 - Riscossione
I consumi, determinati come dall’articolo precedente, sono fatturati mediante l'applicazione delle tariffe vigenti al momento. In caso di mancato pagamento, verrà notificato un sollecito, che, qualora disatteso, produrrà l'emissione in un accertamento esecutivo ai sensi della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019 che comprenderà gli interessi per ritardato pagamento calcolati al tasso di interesse legale, le sanzioni del 30%, nonché l'addebito delle spese di notifica e di procedimento. Qualora dovesse perdurare l'insolvenza si procederà con la riscossione coattiva nelle forme e nei modi provisti dalla normativa vigente.
Per le fatture per cui si è proceduto con la notifica di un sollecito di pagamento/atto di messa in mora in data antecedente l'entrata in vigore della L. n. 160/2019 e che risultano insoluti, si procederà ad attivare la riscossione coattiva nelle forme e nei modi previsti dalla normativa vigente.
Art. 43 - Risoluzione di diritto delle concessioni
La concessione si intende revocata senza intervento di alcun atto formale da parte dell’Amministrazione comunale quando, per morosità dell’utente, sia stata sospesa l’erogazione dell’acqua nonché in tutti gli altri casi previsti dal presente regolamento.
Art. 44 - Responsabilità dell’utente sull’uso e conservazione della Derivazione
L’utente deve provvedere perché siano preservati da manomissioni e da danneggiamenti gli apparecchi costituenti l’impianto e la derivazione nel tratto che corre entro la sua proprietà. L’utente è quindi responsabile dei danni quivi provocati per qualsiasi causa non di forza maggiore ed è tenuto a rimborsare le spese di riparazione. In particolar egli deve attuare i provvedimenti idonei ad evitare gli eventuali pericoli di gelo. Sono comunque a carico dell’utente le spese per il disgelo e le eventuali riparazioni o sostituzioni.
Art. 45 - Portata garantita
Gli impegni di fornitura si intendono riferiti al punto di entrata della derivazione in proprietà privata. Pertanto non saranno dovute indennità o rimborsi nel caso che, per deficienza di pressione, l’acqua non salga ai piani superiori. Il Servizio ha la facoltà di inserire nella derivazione un limitatore di portata commisurato alle massime prestazioni del contatore o, in particolari circostanze, commisurato col regime di portata della condotta.
Art. 46 - Perdite, danni, responsabilità
Ogni utente risponde della buona costruzione e manutenzione degli impianti interni. Non sono ammessi abbuoni sul consumo dell’acqua per eventuali dispersioni o perdite degli impianti stessi dopo il contatore, a qualunque causa dovuti salvo che si verifichino le condizioni di seguito indicate, né il Servizio può direttamente o indirettamente essere chiamato a rispondere dei danni che potessero derivare dal cattivo funzionamento degli impianti interni. L’utente ha l’obbligo di segnalare immediatamente al Servizio le dispersioni che si dovessero verificare in corrispondenza o prima del contatore.
L’ufficio competente provvederà a sgravare le eccedenze nei consumi d’acqua applicando l’art. 34 e aggiungendo € 50,00 per ciascuna annualità, per i casi di perdite occulte nel caso di consumi eccezionali, dove per eccezionale si intende il consumo anomalo superiore del doppio della media aritmetica dei consumi registratati negli ultimi tre periodi di fatturazione precedente.
Il consumo eccezionale deve dipendere da una fuga d’acqua dovuta a rottura accidentale nella tubazione posta a valle del contatore ed esterna all’abitazione. Sono pertanto escluse le perdite:
• interne agli edifici
• derivanti da impianti non eseguiti a regola d’arte
• derivanti dall’imperfetto funzionamento del rubinetto
• derivanti dagli impianti di qualsiasi tipo (autoclavi,valvole, caldaie, ecc.)
• derivanti da colpa dell’utente.
Per accedere allo sgravio l’utente dovrà dimostrare di aver provveduto alla riparazione entro 30 giorni da quando è venuto a conoscenza del consumo anomalo ovvero entro 30 dalla scadenza della fattura e a denunciare l’accaduto in forma scritta, allegando fattura/ricevuta fiscale della ditta che ha eseguito i lavori.
L’incaricato del Comune dovrà comunque essere messo in condizione di prendere visione del punto di rottura e dell’avvenuta messa in ripristino della riparazione.
Art. 47- Pagamento dei consumi
Le liquidazioni dei consumi e delle prestazioni vanno effettuate in base alle prescrizioni stabilite nelle fatture di pagamento.
La riscossione avverrà in un numero di rate che verrà stabilito annualmente in sede di approvazione delle tariffe.
In caso di mancato pagamento di fatture relative ad una annualità l'Amministrazione, allo scadere dei termini fissati nel sollecito, sospenderà la concessione con recupero di tutti i crediti a norma di legge, senza che l'utente possa pretendere risarcimento dei danni derivanti dalla sospensione della erogazione.
Limitatamente alle utenze domestiche, in caso di mancato pagamento di fatture relative ad una annualità l'Amministrazione, allo scadere dei termini fissati nel sollecito, procederà alla installazione di un riduttore in prossimità del contatore, con recupero di tutti i crediti a norma di legge, senza che l'utente possa pretendere il risarcimento dei danni derivanti dalla riduzione della erogazione.
Art. 48- Ripristino delle utenze
In caso di ripristino, l'utente è tenuto a pagare, oltre alle somme relative ai consumi, le ulteriori spese per la rimessa in servizio dell'impianto e per le azioni svolte dal Servizio.
Per il ripristino, a prescindere dai motivi della sospensione e comunque fatta salva la fattispecie di cui al comma 3 dell'art. 47, l'utente dovrà stipulare un nuovo contratto e ripetere tutti i versamenti di cui al precedente art. 38, essendo da considerare, il ripristino, sempre ed a tutti gli effetti come nuova utenza.
Parte settima - DISPOSIZIONI FINALI Art. 49 - Penalità
Salvo i casi di falsità o di frode per i quali si procederà a norma del Codice Penale, per le violazioni al presente regolamento il trasgressore sarà punito con la sanzione amministrativa da € 20,66 ad € 516,46 a giudizio dell’Amministrazione, secondo la gravità dei fatti. La quantità d’acqua defraudata sarà inoltre stimata dalla Giunta municipale e dovrà essere pagata al costo corrispondente. Il Comune ha diritto di sospendere la somministrazione dell’acqua finché ogni cosa sia ripristinata al suo stato normale.
Art. 50 - Validità della fatturazione
Gli eventuali reclami per errata misurazione del contatore od altro, non esonera l’utente dal pagamento del maggior consumo nel termine stabilito.
Art. 51 - Regolamento come normativa contrattuale
Le norme del presente regolamento formano parte integrante del contratto di concessione.
Art. 52 - Decorrenza del regolamento
Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2021 con conseguente abrogazione di tutte le norme regolamentari in contrasto e si adegua automaticamente in relazione alle modificazioni della normativa nazionale. I richiami e le citazioni di norme si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.