ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA
ALLEGATO A
ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA
CAPITOLATO
RCA E ARD LIBRO MATRICOLA
DEFINIZIONI
I seguenti vocaboli, usati in polizza, significano:
Legge: la legge sull’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e successive modificazioni;
Regolamento: il Regolamento di esecuzione della predetta Legge e successive modificazioni;
Impresa: la Compagnia Assicuratrice;
Contraente: la persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicura- zione;
Assicurato: la persona fisica o giuridica la cui responsabilità civile è coperta con il contratto, o la persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall’assicurazione per le altre garanzie, se rese operanti;
Broker: la Marsh SpA;
Assicurazione: il contratto di assicurazione come definito dall’art. 1882 c.c. e/o la garanzia data con il contratto;
Polizza: il documento che prova l’assicurazione;
Premio: la somma dovuta dal Contraente all’Impresa;
Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro;
Valore Commerciale il valore del veicolo assicurato desumibile da riviste specializzate o dai rivenditori autorizzati o in mancanza il valore di mercato;
Ebbrezza: uno stato di ubriachezza in conseguenza dell’uso di bevande alco- liche;
Attestazione sullo stato del rischio: il documento che viene rilasciato dall’Impresa ad ogni scadenza
annua e che certifica l’esistenza o meno di sinistri denunciati nel periodo di osservazione precedente;
Incendio: è la combustione del veicolo o di sue parti che può auto estendersi e propagarsi. Non sono considerati da incendio i danni causati da fenomeni elettrici senza sviluppo di fiamma;
Fulmine: scarica elettrica luminosa che si manifesta nell’atmosfera;
Esplosione: sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura, dovuto a reazione chimica che si auto-propaga con alta velocità;
Implosione: repentino cedimento di contenitori per carenza di pressione interna;
Furto: è il reato, previsto dall’art. 624 del codice penale, commesso da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri;
Rapina: è il reato, previsto all’art. 628 del codice penale, commesso da chiunque si impossessi, mediante violenza o minaccia alla persona, della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto;
Kasko: i danni materiali e diretti subiti dal parco veicoli costituito da natanti/gommoni/veicoli, altri mezzi come riportato nell’elenco allegato, in conseguenza di urto, ribaltamento, uscita di strada o collisione, compresi i danni di trino passivo o attivo nonché manovra a spinta e quelli avvenuti durante la sosta;
Accessori di serie: equipaggiamenti normalmente montati sul veicolo dalla casa costruttrice e compresi nel prezzo base del listino;
Accessori aggiuntivi – optionals: equipaggiamenti non di serie, montati dalla casa costruttrice o da
altre ditte specializzate, contestualmente o successivamente all’acquisto, a richiesta e a pagamento del cliente;
Accessori fonoaudiovisivi: radio, radiotelefoni, lettori compact disk, lettori dvd, navigatori satellitari, mangianastri, registratori, televisori ed altre apparecchiature del genere stabilmente fissate al veicolo, comprese le autoradio estraibili montate con sistema di blocco, elettrico o elettromagnetico o meccanico;
Infortunio: l’evento connesso con la circolazione del veicolo dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che provoca lesioni corporali obiettivamente constatabili;
Scoppio: repentino dirompersi o cedere del serbatoio o dell’impianto di alimentazione del veicolo;
Sinistro: evento causa del danno;
Sinistro senza seguito: il sinistro denunciato per il quale l’Impresa ha previsto di non sostenere esborsi di alcun genere;
Indennizzo: la somma dovuta dall’Impresa all’Assicurato e/o Beneficiario in caso di sinistro;
Risarcimento: la somma dovuta dall’Impresa al terzo danneggiato in caso di sinistro;
Franchigia: (per la garanzia R.C.A.), la somma dovuta all’Impresa per la parte di danno che rimane a carico del Contraente;
Primo rischio assoluto: la forma di garanzia prestata per ogni sinistro fino alla concorrenza
del valore assicurato e non soggetto alla regola proporzionale (art. 1907 c.c.);
Veicolo/Xxxxxxx: ogni volta che nelle condizioni contrattuali, a qualunque garanzia si riferiscono, si nomina il “ veicolo/natante”, si intende solo ed esclusivamente il veicolo/natante assicurato indicato in polizza o nell’elenco veicoli/natanti.
CONDIZIONI GENERALI COMUNI
Art.1 DURATA DEL CONTRATTO - PAGAMENTO DEL PREMIO
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del 31/03/2009 e scadrà alle ore 24 del 30/06/2011, senza tacita proroga. Viene fissata la scadenza annuale al 30/06 di ogni anno, determinando un primo rateo dal 31/03/09 al 30/06/09. Si conviene che le Parti hanno la facoltà di rescindere il contratto dalla prima scadenza annuale con lettera raccomandata da inviarsi con almeno 90 (novanta) giorni di anticipo rispetto alla scadenza. Ove ne ricorrono le condizioni previste dalla legge il contraente potrà richiedere il rinnovo del contratto, per una durata massima pari a 24 mesi, inoltrando richiesta scritta alla Società entro trenta giorni antecedenti la scadenza.
La presente polizza non è soggetta a proroga, salvo ne sussistano le condizioni di legge ed accordo tra le parti, con richiesta da parte del Contraente almeno 30 giorni antecedenti la scadenza.
In tale ipotesi il premio relativo al periodo di xxxxxxx verrà conteggiato sulla base di 1/365 del premio annuale della polizza per ogni giorno di copertura.
A parziale deroga dell’art. 1901 del C.C. il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 30 giorni dal ricevimento della polizza, fermo restando l’effetto della operatività della copertura dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, che altrimenti avrà effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
Se il Contraente non paga i premi per le rate successive, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermo restando il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti, ai sensi dell’art.1901 C.C.
Ai fini dell’attivazione delle garanzie il Contraente si impegna a fornire alla Società la documentazione comprovante l’attivazione delle procedure di pagamento del premio, prima della decorrenza delle garanzie.
ART.2 CLAUSOLA BROKER
Il Contraente incarica la Marsh SpA della gestione ed esecuzione della presente polizza per tutta la durata, proroghe, rinnovi e/o sostituzioni, in qualità di broker ai sensi dell’art.109 comma 2 lettera b), del D.Lgs. 07/09/2005 n.209.
Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza gli Assicuratori danno atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato tramite il Broker si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso.
Art.3 ESTENSIONE TERRITORIALE/LIMITI DI NAVIGAZIONE
a) Veicoli a motore:
l’assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di X. Xxxxxx e degli Stati dell’Unione Europea, nonché per il territorio della Norvegia, dell’Islanda, del Principato di Monaco, della Svizzera, del Liechtenstein e della Croazia. L’assicurazione vale altresì per gli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde, le cui sigle internazionali, indicate sulla Carta Verde, non siano barrate. L’Impresa è tenuta a rilasciare il Certificato Internazionale di Assicurazione (Carta Verde).
La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l’assicurazione obbligatoria R.C.A., ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza.
La Carta Verde è valida per lo stesso periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio. Nel caso trovi applicazione l’art. 1901, 2° comma del c.c., l’Impresa risponde anche dei danni che si verificano fino alle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello di scadenza del premio o delle rate di premio successive.
Qualora la polizza in relazione alla quale è rilasciata la Carta Verde cessi di avere validità o sia sospesa nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, il Contraente è obbligato a farne immediata restituzione all’Impresa: l’Impresa eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo.
b) Natanti a motore:
l’assicurazione vale per i mari compresi nel bacino del Mediterraneo entro gli stretti nonché per le acque interne dei Paesi Europei.
Art.4 DICHIARAZIONI E COMUNICAZIONI DEL CONTRAENTE
Il premio è calcolato con riferimento ai fattori di rischio dichiarati dal Contraente.
Nel caso di dichiarazioni inesatte e reticenze relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, rese dal Contraente al momento della stipulazione, o di mancata comunicazione di ogni successivo mutamento che aggravi il rischio, si applicheranno rispettivamente gli artt. 1892/1893/1894 e 1898 del c.c.
Per la R.C.A., l’Impresa eserciterà il diritto di rivalsa verso il Contraente e/o verso l’Assicurato per quanto abbia pagato al terzo danneggiato nella stessa proporzione esistente tra il premio pagato ed il premio che l’Impresa avrebbe avuto il diritto di esigere se fossero stati noti i reali fattori di rischio.
Art.5 SOSTITUZIONE DEL VEICOLO/NATANTE, DEL CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE E DEL CONTRASSEGNO
In tutti i casi in cui il veicolo/natante venga sostituito, si procederà all’eventuale conguaglio rispetto al premio pagato e non goduto sul veicolo sostituito.
Relativamente alla garanzia R.C.A., il certificato di assicurazione e/o il contrassegno sostitutivi verranno consegnati previa restituzione dei precedenti documenti.
Se viene richiesto un duplicato del certificato di assicurazione e del contrassegno, nei casi di furto o smarrimento degli stessi, il Contraente dovrà fornire all’Impresa la copia della denuncia di furto o di smarrimento fatta alle Autorità.
Art.6 TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ DEL VEICOLO/NATANTE
Il Contraente deve darne immediata comunicazione all’Agenzia, che emetterà appendice di esclusione del veicolo/natante effettuando il rimborso del premio netto pagato e non goduto.
In caso di mancata comunicazione il Contraente rimarrà obbligato al pagamento del premio fino al momento in cui darà la comunicazione all’Agenzia.
Se il Contraente richiede che il rapporto assicurativo del veicolo/natante ceduto sia reso valido per altro veicolo/natante di sua proprietà, l’Impresa procederà all’emissione di un’appendice per sostituire il veicolo/natante ceduto effettuando il relativo conguaglio del premio.
Conto vendita
Se il veicolo viene consegnato in conto vendita, il Contraente, dietro presentazione di idonea documentazione probatoria, può chiedere che il relativo contratto sia reso valido su altro veicolo di sua proprietà.
Art.7 RISOLUZIONE DEL RAPPORTO ASSICURATIVO PER IL FURTO TOTALE DEL VEICOLO/NATANTE
Ai sensi dell’Art. 122 comma 3 della Legge 209/2005 , in caso di furto totale del veicolo/natante il rapporto assicurativo relativo al medesimo, è risolto a decorrere dalle ore 24.00 del giorno della denuncia di furto presentata alle Autorità Competenti. I danni causati dalla circolazione del veicolo da quel momento in poi sono risarciti dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, ai sensi dell’Art.283 della legge 209/2005. Il Contraente/Assicurato, ha diritto di essere rimborsato della relativa parte di premio netto pagato e non goduto, escluso quello corrisposto per il furto, previa tempestiva presentazione all’Impresa di copia della denuncia alle Autorità.
Art.8 FORO COMPETENTE
Per le controversie relative al contratto il foro competente è quello del luogo di residenza o domicilio elettivo del Contraente o dell’Assicurato.
Art.9 IMPOSTE E TASSE
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione, sono a carico del Contraente.
Art.10 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Il contratto è regolato dalla legge Italiana.
Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.
CONDIZIONI PARTICOLARI COMUNI ALLA SEZIONE RCA E ALLA SEZIONE ARD
Art. 11) POLIZZA AMMINISTRATA A LIBRO MATRICOLA
L'assicurazione ha per base un Libro matricola nel quale verranno iscritti i veicoli da garantire inizialmente e successivamente, purchè esista un interesse assicurabile da parte del Contraente e semprechè rappresentino l'intero parco veicoli di proprietà della Contraente.
Per i veicoli/natanti che venissero inclusi in garanzia nel corso della durata contrattuale, il premio è determinato in base alla tariffa ed alle condizioni in vigore alla data di stipulazione o rinnovo del contratto.
Il premio, per ciascun veicolo/natante, è calcolato in ragione di 1/360° per ogni giornata di garanzia. Per le inclusioni in corso di contratto sarà computato il premio per il periodo intercorrente tra le date di richiesta di inclusione e di scadenza dell'annualità in corso.
Per le esclusioni di veicoli, ammesse solo in conseguenza di vendita, distruzione o demolizione o esportazione definitiva di essi, sarà computato un rimborso di premio imponibile per il periodo intercorrente tra le date di comunicazione di esclusione e di scadenza dell'annualità in corso.
La garanzia cessa, per le sostituzioni e le esclusioni, dalle ore 24 della data del giorno risultante dal timbro postale della lettera raccomandata o telegramma, o telex, o telefax o altro mezzi telematici con
cui è notificata alla Società la sostituzione o l’esclusione o, comunque, dalle ore 24 del giorno in cui sono restituiti alla Società certificato e contrassegno.
Salvo quanto previsto dall’art. 7) Risoluzione del rapporto assicurativo per furto totale del veicolo/natante”, le esclusioni di veicoli/natanti, sono ammesse in qualsiasi momento e dovranno essere accompagnate dalla restituzione dei relativi certificati di assicurazione e contrassegni.
La regolazione del premio relativa alle inclusioni, esclusioni, sostituzioni e/o altre variazioni contrattuali, deve essere effettuata dalle Parti per ogni annualità assicurativa entro 90 giorni dalla scadenza di ogni annualità o di ogni rata di premio qualora la regolazione debba essere effettuata in base al tipo di frazionamento.
La differenza di premio risultante dalla regolazione dovrà essere versata entro il 90° giorno dalla data di presentazione da parte della Società della relativa appendice di regolazione del premio
Nel caso in cui il Contraente non provveda al pagamento della regolazione del premio richiesta dalla Società, la stessa eserciterà, nei confronti del Contraente e limitatamente alla garanzia R.C.A., il diritto di rivalsa, per i sinistri pagati causati dai veicoli/natanti ai quali la regolazione del premio si riferisce.
Per i sinistri “Auto Rischi Diversi”, il mancato pagamento della regolazione del premio costituisce sospensione della garanzia ai sensi dell’art. 1901 del c.c. limitatamente ai sinistri causati dai veicoli/natanti ai quali la regolazione del premio si riferisce.
Art.12) FORMULA TARIFFARIA
L’assicurazione è stipulata in base alla formula tariffaria con franchigia senza applicazione di regole evolutive ma con la partecipazione dell’Assicurato agli andamenti tecnici del rischio attraverso
l’applicazione di una franchigia. Quindi, l’Assicurato/Contraente, in caso di sinistro, partecipa con un contributo al risarcimento del danno.
SEZIONE I) RESPONSABILITA' CIVILE
CONDIZIONI GENERALI R.C. VEICOLI A MOTORE E NATANTI Art.13 OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
I) Veicoli a motore:
La Società assicura, in conformità della legge e del Regolamento, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l’assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo.
L’assicurazione copre anche la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli in aree private e per i danni alla persona causati ai trasportati qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto.
Non sono assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.
Quando il veicolo assicurato è un rimorchio la garanzia vale esclusivamente per i danni a terzi derivanti dal rimorchio in sosta se staccato dalla motrice, per i danni derivanti da manovre a mano, nonché, sempre se il rimorchio è staccato dalla motrice, per quelli derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione esclusi comunque i danni alle persone occupanti il rimorchio.
Quando il rimorchio è in circolazione agganciato al veicolo trainante, i danni causati ai terzi sono coperti dalla garanzia di responsabilità civile del veicolo trainante purché sia stato pagato il relativo premio.
II) Natanti:
La Società assicura, in conformità della legge e del Regolamento, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l’assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni derivanti da lesioni personali involontariamente cagionati a terzi dalla navigazione o dalla giacenza in acqua del natante.
L’assicurazione copre anche la responsabilità civile per i danni causati dalla navigazione o giacenza del natante in acque private e per i danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto.
Non sono assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione del natante a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara, salvo che si tratti di regate veliche.
Art. 14) ESCLUSIONI
L’assicurazione non è operante:
– se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
– nel caso di autoveicolo/xxxxxxx xxxxxxx a scuola guida, durante la guida dell’allievo, se al suo
fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore, ai sensi della Legge vigente;
– per i ciclomotori e motocicli, nel caso di esercitazioni di guida se le stesse non avvengono con l’osservanza delle disposizioni di legge;
– nel caso di veicolo con targa prova, se la circolazione avviene senza l’osservanza delle
disposizioni vigenti (vedi art. 98 del C.d.S. “Circolazione di Prova”) che disciplinano l’utilizzo della targa prova;
– nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza od il veicolo non sia guidato dal proprietario o da suo dipendente;
– nel caso di danni alla persona causati a trasportati, se il trasporto è vietato o abusivo o comunque, non conforme alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia per i veicoli, o non conformi alle indicazioni del certificato o licenza di navigazione per i natanti;
– limitatamente agli autocarri, la garanzia è operante anche in assenza dell’autorizzazione dell’Ufficio della Direzione Generale della M.C.T.C. “di cui all’art. 82 del C.d.S. “Destinazione ed uso dei veicoli” VI° comma, per i danni alla persona dei trasportati non addetti all’uso del veicolo o delle cose trasportate a condizione che il loro numero non superi quello indicato sulla carta di circolazione;
– nel caso di natante con “autorizzazione alla navigazione temporanea (D.M. 19/11/1992 n. 566)”, se la navigazione avviene senza l’osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l’autorizzazione;
– nel caso di veicolo/natante guidato da persone in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti; limitatamente ai veicoli quando il fatto sia stato sanzionato ai sensi degli artt. 186 (Guida sotto l’influenza dell’alcool) o 187 (Guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti) del
D. L.30/4/92 n. 285 (Codice della Strada), relativo Regolamento e successive modifiche.
Tuttavia, nel caso di veicolo/natante guidato da persona occasionalmente in stato di ebbrezza, La Società, solamente per il 1° sinistro, e sempreché il Conducente non sia affetto da etilismo cronico, limiterà la rivalsa nei confronti del Conducente e/o Proprietario al 10% del danno con il massimo di € 500
– Sono inoltre esclusi dalla garanzia i danni provocati alla pavimentazione stradale da macchine su cingoli o su ruote non gommate.
Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile quanto previsto dalla legge, la Società eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell’inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.
Art. 15) RINUNCIA ALLA RIVALSA
La Società a parziale deroga di quanto stabilita nel precedente art. 14 rinuncia al diritto di rivalsa sia nei confronti della Contraente che del conducente nei casi di:
a) guida in caso di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia applicata la sanzione ai sensi degli Artt. 186 e 187 del DL 30/04/1992 n. 285 e successive modifiche;
b) danni subiti da terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità delle disposizioni vigenti o alle indicazione della carta di circolazione;
c) se il conducente è in possesso di patente scaduta per la quale sia stato richiesto il rinnovo;
d) se il conducente è in possesso di patente scaduta per la quale abbia involontariamente omesso di provvedere al rinnovo. Resta comunque inteso che, qualora la patente non venisse rinnovata entro 3 mesi dalla data del sinistro nel caso previsto al punto c) 12 mesi dalla data di richiesta di rinnovo, nel caso previsto dal presente punto d) la Società eserciterà il diritto di rivalsa nei confronti del Conducente.
unicamente nei confronti della Contraente in caso di
e) veicolo guidato da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore.
La presente garanzia non è operante qualora l’Ente proprietario fosse a conoscenza delle cause che hanno determinato il diritto all’azione di rivalsa.
Art. 16) MASSIMALI
Le garanzie di cui alla presente sezione di polizza sono prestate fino alla concorrenza dei massimali riportati nell'allegata scheda di quotazione.
Art. 17) FRANCHIGIE – RECUPERO DELLE FRANCHIGIE
La Società risarcirà i Terzi danneggiati senza tenere conto delle franchigie che vengono stabilite in:
• Euro 150,00 per gli autoveicoli;
• Euro 100,00 per i natanti adibiti ad uso pubblico e privato;
• Euro 250,00 per gli autocarri e tutte le altre categorie di veicoli residuali alle prime, esclusi motoveicoli e ciclomotori verso cui non trova applicazione alcuna franchigia.
Al termine di ogni semestre la Società fornirà al Contraente un’evidenza dei sinistri aperti dalla data di decorrenza della polizza. Tale elenco dovrà riportare tutti i sinistri in ordine di data di accadimento, con distinzione della tipologia(danni a persone/danni a cose) e degli importi riservati e liquidati. In tal caso dovrà essere indicata anche la data di liquidazione del danno.
Pertanto ad ogni scadenza semestrale la Società avrà diritto di richiedere al Contraente per iscritto il rimborso delle franchigie pagate nel corso dei sei mesi precedenti, ancorché evidenziate nel succitato elenco, che il Contraente si impegna a restituire entro 60 giorni dalla presentazione.
Art. 18) CARICO E SCARICO (limitatamente ai veicoli per trasporto cose).
L’assicurazione copre i danni involontariamente cagionati ai terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo o rimorchio e viceversa, purché non eseguite con mezzi e dispositivi meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate od in consegna. Le persone trasportate sul veicolo e coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerati terzi.
Trattandosi di rischio non compreso nell’assicurazione obbligatoria, si precisa che le somme assicurate sono destinate innanzitutto ai risarcimenti rientranti nell’assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti per tale garanzia.
SEZIONE II) AUTO RISCHI DIVERSI
INCENDIO E FURTO VEICOLI A MOTORE
Art. 19) OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
La Società indennizza, nei limiti ed alle condizioni precisate sul singolo veicolo, i danni materiali e diretti causati da:
– Incendio, scoppio, esplosione ed azione del fulmine;
– Furto (art. 624 c.p.) o rapina (art. 628 c.p.) consumati o tentati. L’assicurazione è estesa:
- alle attrezzature inerenti l’uso cui il veicolo è destinato, purché ad esso permanentemente
- installate o validamente fissate;
- agli accessori di serie, compresi gli accessori fonoaudiovisivi;
- agli accessori aggiuntivi nei limiti delle somme documentabili, sul singolo veicolo;
- nei casi di furto o rapina ai danni prodotti al veicolo durante l’esecuzione o in conseguenza del furto o rapina stessi ed ai danni da circolazione conseguenti al furto od alla rapina.
Art. 20) ESCLUSIONI – L’assicurazione non comprende i danni:
a) avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, disordini, scioperi, atti di terrorismo, occupazioni militari, eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d’aria, uragani, alluvioni, inondazioni, sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività;
b) causati da atti di vandalismo, cioè da ogni atto di violenza, da chiunque operato con qualunque mezzo idoneo allo scopo di danneggiare;
c) provocati dolosamente dal Proprietario, dal Conducente, dal Contraente e/o dall’Assicurato;
d) verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
e) i danni derivanti da furto/rapina dei teloni di copertura di autocarri e motocarri, a meno che non siano conseguenti a furto/rapina totale del veicolo;
f) causati da fenomeni elettrici senza sviluppo di fiamma;
g) conseguenti ad appropriazione indebita;
h) agli accessori fonoaudiovisivi e agli accessori aggiuntivi, salvo diversa pattuizione, ad eccezione degli accessori di serie.
Art. 21) ACCESSORI FONOAUDIOVISIVI
In deroga a quanto stabilito all’art. 20 lettera h), l’assicurazione è estesa nei limiti delle somme documentabili, agli accessori fono-audiovisivi e agli impianti aggiuntivi, ma deve obbligatoriamente comprendere entrambe le garanzie incendio e furto.
Art. 22) VALORE ASSICURATO
Premesso il pagamento del premio fisso determinato in sede di offerta per le diverse tipologie di veicolo, le parti convengono che il valore assicurato è il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, come indicato dalla pubblicazione Eurotax/Quattroruote del mese in cui si è verificato il sinistro, al quale dovrà essere aggiunto il valore commerciale degli impianti, dispositivi vari ed eventuali attrezzature inerenti l’uso cui il veicolo è destinato purchè ad esso incorporati e validamente fissati. Qualora non fosse reperibile su tali pubblicazioni il valore di uno o più veicoli, si farà riferimento al valore commerciale dello stesso al momento del sinistro.
Art. 23) DETERMINAZIONE DELL’AMMONTARE DEL DANNO DELLE COSE RUBATE O, DANNEGGIATE
In caso di danno parziale:
La Società rimborserà le spese sostenute per riparare o sostituire le parti danneggiate o distrutte , con le seguenti modalità:
- le parti cosiddette "non usurabili" , senza tenere conto del degrado d'uso
- il valore dei pezzi di ricambio, relativi alle parti meccaniche, viene ridotto del 10% per ogni anno intero di vita del veicolo dalla data di prima immatricolazione con il massimo del 50%;
- non sono indennizzabili le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della riparazione, nonché le spese di custodia e i danni da deprezzamento e da mancato godimento od uso od altri eventuali pregiudizi anche fiscali.
In caso di perdita totale :
L’assicurato sarà indennizzato del valore commerciale al momento del sinistro, fermo restando che, nei primi sei mesi dalla prima immatricolazione del veicolo l’Assicurato sarà indennizzato per il valore a nuovo del veicolo, ovvero senza applicazione del degrado d’uso.
Viene definita perdita totale anche il danno il cui costo di riparazione sia pari o superiore all’80% del valore del veicolo assicurato al momento del sinistro.
Nel caso in cui la spesa per il ripristino del veicolo sia superiore al valore commerciale dello stesso verrà liquidato comunque il valore commerciale.
Limitatamente alle autovetture, l’indennizzo verrà calcolato tenendo conto delle valutazioni pubblicate dalla rivista “Quattroruote”/Eurotax;
Le parti convengono che non trova applicazione la regola proporzionale (art. 1907 del c.c.).
Per i sinistri avvenuti dopo sei mesi dalla data di prima immatricolazione il danno verrà liquidato tenendo conto delle valutazioni pubblicate dalla rivista “Quattroruote” /Eurotax.
Qualora l’autovettura assicurata non sia quotata dalla rivista “Quattroruote”/Eurotax , in caso di danno totale, l’indennizzo verrà liquidato facendo riferimento al valore di mercato dell’autovettura stessa al momento del sinistro.
La Società si riserva la facoltà di mettere a disposizione dell’Assicurato officine meccaniche e carrozzerie di sua fiducia per fare eseguire a regola d’arte le riparazioni occorrenti al ripristino del veicolo danneggiato, oppure di subentrare nella proprietà di quanto residua del veicolo dopo il sinistro.
INCENDIO E FURTO NATANTI
Art. 24) OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
La Società indennizza, nei limiti ed alle condizioni precisate nel contratto, i danni materiali e diretti causati al natante da:
– Incendio, scoppio, esplosione ed azione del fulmine;
– Furto (art. 624 c.p.) o rapina (art. 628 c.p.) consumati o tentati.
L’assicurazione è estesa, nei casi di furto o rapina, ai danni prodotti al natante durante l’esecuzione o in conseguenza al furto od alla rapina.
L’assicurazione è prestata sul motore marino descritto nell’elenco allegato e sull’imbarcazione alla quale esso è applicato, a condizione, che il valore di entrambi sia compreso nel capitale assicurato.
Per i fuoribordo l’assicurazione è operante anche per i danni subiti dalla sola imbarcazione o dal solo motore marino a condizione però che quest’ultimo sia validamente fissato all’imbarcazione medesima.
Art. 25) ESCLUSIONI
L’assicurazione non comprende i danni:
a) a qualsiasi altra attrezzatura di bordo anche se obbligatoria per legge, nonché al serbatoio portatile del carburante.
b) avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, disordini, scioperi, atti di terrorismo, occupazioni militari, eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d’aria, uragani, alluvioni, inondazioni, sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività;
c) causati da atti di vandalismo, cioè da ogni atto di violenza, da chiunque operato con qualunque mezzo idoneo allo scopo di danneggiare;
d) provocati dolosamente dal Proprietario, dal Conducente, dal Contraente e/o dall’Assicurato;
d) verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
f) causati da fenomeni elettrici senza sviluppo di fiamma;
EVENTI SOCIO POLITICI
Art. 26) OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE.
La Società indennizza i danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di disordini, scioperi, atti di terrorismo e atti di vandalismo con esclusione di quelli comunque subiti dal veicolo e suoi accessori in occasione o in conseguenza della circolazione successiva al verificarsi dell’evento.
Sono compresi i danni agli accessori fonoaudiovisivi, agli accessori aggiuntivi e agli accessori di serie, nei limiti degli importi documentabili da parte dell’Assicurato stesso.
Art. 27) ESCLUSIONI
L’assicurazione non comprende i danni:
a) avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, , occupazioni militari, eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d’aria, uragani, alluvioni, inondazioni, sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività;
b) provocati dolosamente dal Proprietario, dal Conducente, dal Contraente e/o dall’Assicurato;
c) verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
EVENTI ATMOSFERICI/NATURALI
Art. 28) OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
La Società indennizza i danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di uragani, bufere, tempeste, grandine e trombe d'aria, pietre, frane, smottamenti, slavine, valanghe, straripamenti, mareggiate, caduta neve, ghiaccio, inondazioni, alluvioni ed allagamenti in genere, anche per effetto di terremoto.
SEZIONE III) KASKO
Art. 29) OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
La Società risponde dei danni subiti dal veicolo o dalla perdita del veicolo stesso avvenuti in occasione di Collisione, urto, ribaltamento, uscita di strada, durante la circolazione sia su area pubblica che su area privata.
Inoltre copre i danni a causa di traino attivo o passivo nonché di manovra a spinta o a mano rese necessarie al ripristino della circolazione stradale a seguito di sinistro indennizzabile.
La presente garanzia è prestata previa detrazione di una franchigia pari a:
• Euro 150,00 per gli autoveicoli;
• Euro 250,00 per gli autocarri e tutte le altre categorie di veicoli residuali alle prime, esclusi motoveicoli e ciclomotori, natanti e gommoni verso cui non trova applicazione alcuna franchigia.
GARANZIE ACCESSORIE (SEMPRE OPERANTI)
ESTENSIONI VARIE ALLA GARANZIA RCA
Le garanzie RCA si intendono estese:
- nel caso di impiego di autoveicoli a scopo di prova, collaudo, dimostrazione;
- agli autoveicoli destinati ad esercitazione di guida per l’abilitazione del personale
dipendente, in tal caso l’assicurazione copre anche la responsabilità dell’istruttore. Sono considerati terzi l’esaminatore, l’allievo conducente anche quando è alla guida, tranne che durante l’effettuazione dell’esame, e l’istruttore soltanto durante l’esame dell’allievo conducente;
- agli autoveicoli che fermi senza conducente si dovessero accidentalmente e per qualsiasi ragione muovere provocando danni a terzi;
- agli autoveicoli trainanti e trainati a rimorchio per effetto di guasti che non consentano la circolazione
- agli autoveicoli tutti nell’interno dei depositi, delle autorimesse, officine e comunque nei locali tutti in uso e/o proprietà dell’Assicurato/Contraente, nonchè per il rischio relativo alla sosta o manovra a mano dei veicoli:
- agli autoveicoli (ad esempio pulmini adibiti al trasporto di disabili, anziani ecc.) in occasione dell’apertura e chiusura delle portiere e durante la salita e la discesa dei passeggeri;
- per i sinistri derivanti da scoppio di pneumatici, incendio dei veicoli,
- per fatti dolosi commessi da persone per le quali l’Assicurato debba rispondere salvo rivalsa nei confronti del responsabile;
- ai danni a terzi derivanti dalla movimentazione e rifornimento dei veicoli all’interno dei depositi effettuati da persone non dipendenti del Contraente e in forza di specifico contratto d’appalto.
- Si intendono compresi in garanzia i veicoli adibiti al trasporto di liquidi corrosivi, lubrificanti, combustibili, infiammabili e tossici, sostanze solide tossiche, gas liquidi e gas non tossici, nonchè i veicoli adibiti al trasporto di gas tossici o di materie esplosive a condizione che la destinazione d’uso corrisponda a quella prevista dal libretto di circolazione.
RESPONSABILITÀ CIVILE DEI TRASPORTATI
La Società assicura la Responsabilità Civile dei trasportati a bordo del veicolo assicurato per i danni involontariamente cagionati a terzi non trasportati durante la circolazione, esclusi i danni al veicolo stesso e alle cose in consegna o custodia dell’Assicurato e dei trasportati.
RICORSO TERZI DA INCENDIO
La Società in caso di incendio, esplosione o scoppio del veicolo assicurato, che impegni la responsabilità dell’Assicurato per fatto non inerente la circolazione stradale, risponde dei danni materiali e diretti cagionati a terzi (alla persona, a cose o animali) con esclusione dei danni a cose ed animali in uso, custodia o possesso del Contraente e/o dell’Assicurato.
La presente garanzia deve intendersi prestata con un limite di € 1.500.000,00 per evento. Agli effetti della presente garanzia non sono considerati terzi:
a) tutti coloro la cui responsabilità deve essere coperta dall’assicurazione;
b) il coniuge, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi delle persone indicate alla lettera a) nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado delle stesse persone, quando convivono con queste o siano a loro carico in quanto l’Assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento;
c) ove l’Assicurato sia una Società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati alla lettera b).
Il Contraente o l’Assicurato devono immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di loro, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa. Fermo restando il disposto dell’art. 1917 c.c., III comma, la Società ha la facoltà di assumere fino a quando ne ha interesse, ma comunque non oltre il momento dell’eventuale transazione del danno, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze a nome del Contraente o Assicurato in qualunque sede, civile o penale, nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici.
La Società non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.
SPESE DI IMMATRICOLAZIONE - SPESE DI ASSICURAZIONE RCA - TASSA DI PROPRIETA'
La garanzia opera in tutti i casi in cui l’Assicurato perda la disponibilità del veicolo assicurato in conseguenza di furto o rapina totali o per distruzione a seguito di sinistro.
La Società rimborsa all’Assicurato:
a) l'importo massimo di € 1.000,00 delle spese documentate che lo stesso abbia sostenuto per l'immatricolazione e/o per il passaggio di proprietà di altro veicolo dello stesso tipo.
b) l'importo pari a 1/360° del premio netto annuo previsto per la garanzia della responsabilità Civile auto, purchè prestata dalla Società, per ogni giorno intercorrente tra la data dell'evento e quella della scadenza indicata sul certificato di assicurazione non oltre, comunque la data di comunicazione dell'autorità circa l'eventuale ritrovamento del veicoli è quello della sospensione della garanzia RCA;
c) l'importo pari a 1/360° di quanto versato per tassa di proprietà per ogni giorno intercorrente tra la data dell'evento e la scadenza di validità in atto.
Le garanzie non operano qualora l’Assicurato non esibisca idonea documentazione comprovante la perdita di possesso del veicolo o la radiazione dal Pubblico Registro Automobilistico.
ROTTURA CRISTALLI
La Società rimborsa le spese sostenute dall’Assicurato per la sostituzione dei cristalli in conseguenza della rottura degli stessi dovuta a causa accidentale o a fatto di terzi, quando l’evento non sia indennizzabile con altra garanzia già prestata con la presente polizza .
Previa presentazione di idonea documentazione la garanzia è prestata fino alla concorrenza di Euro 1.000,00 per ogni evento indipendentemente dal numero di cristalli rotti e comprende anche le spese di installazione dei nuovi cristalli.
Sono esclusi dalla garanzia le rigature e/o le segnature, nonchè i danni determinati ad altre parti del veicolo a seguito della rottura dei cristalli e comunque i danni allo specchio retrovisore esterno e alla fanaleria in genere.
RIPRISTINO AIRBAG
Limitatamente alle autovetture, l’Impresa rimborsa all’Assicurato, purché documentate, le spese sostenute a seguito dell’attivazione dell’airbag dovuta per cause accidentali oppure per incidente da circolazione fino alla concorrenza di € 750,00.
AGGIORNAMENTO AUTOMATICO VALORI
L’Impresa si impegna ad adeguare ad ogni nuova annualità assicurativa, il valore dei mezzi assicurati in base a quanto riportato sulla pubblicazione specializzata “Eurotax o Quattroruote”.
PERDITA DELLE CHIAVI
La Società rimborsa previa presentazione di idonea documentazione, rimborsa le spese sostenute dal Contraente/Assicurato a causa di smarrimento o sottrazione delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere del veicolo assicurato e/o di sbloccaggio del sistema antifurto, per l’eventuale sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo, nonchè le spese sostenute per l’apertura delle portiere e/o lo sbloccaggio del sistema antifurto.
RECUPERO VEICOLO
Qualora il veicolo assicurato risulti danneggiato in modo tale da:
- dover essere sollevato e trasportato;
- dover essere sollevato e poi trainato
- dover essere rimesso sulla sede stradale
La Società rimborserà purchè documentate le spese di recupero del veicolo nel limite dell’importo di Euro 1.000,00 per singolo evento.
IMBRATTAMENTO DELLA TAPPEZZERIA
La Società rimborsa all’Assicurato purchè documentate le spese sostenute per il ripristino della tappezzeria del veicolo assicurato, imbrattata o danneggiata a causa di trasporto necessitato per soccorso di vittime della strada comprovato con attestati di pubbliche autorità o di addetti di nosocomi e/o Ospedali. La garanzia è altresì operante quando il trasporto che ha provocato il danno sia stato effettuato per soccorso di infortunati o infermi, per fatto non connesso alla circolazione.
PARIFICAZIONE DANNI DA INCENDIO
Sono parificati ai danni di incendio oltre I guasti fatti per ordine delle Autorità anche quelli prodotto dall’Assicurato e/o da terzi allo scopo di impedire o di arrestare l’evento dannoso sia esso incendio o uno dei rischi accessori assicurati con la presente polizza.
GARANZIA BAGAGLI
La Società si obbliga ad indennizzare, nei limiti ed alle condizioni che seguono i danni subiti dal bagaglio trasportato a seguito di incendio o di incidente stradale che comporti la perdita totale/parziale del veicolo assicurato.
La garanzia è valida esclusivamente per il bagaglio di proprietà del conducente/trasportati intendendosi per tale gli oggetti di comune uso personale esclusi denaro/ preziosi/ titoli.
La garanzia si intende prestata fino alla concorrenza di Euro 2.500,00 per evento e con il limite di Euro 5.500,00 per anno assicurativo.
RINUNCIA ALLA RIVALSA
La Società rinuncia al diritto di rivalsa che le compete a sensi dell’Art. 1916 cc nei confronti del conducente debitamente autorizzato alla guida dei veicoli descritti in polizza, salvo il caso di dolo del medesimo.
TUTELA GIUDIZIARIA (SEMPRE OPERANTE)
Art. 30) OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
La Società assume a proprio carico nel limite di Euro 15.000,00 per singolo evento ed alle condizioni di seguito indicate l’onere delle spese giudiziali e stragiudiziali necessarie al proprietario e/o conducente (se autorizzato) del veicolo assicurato allo scopo di:
- ottenere il risarcimento dei danni loro cagionati da terzi per effetto della circolazione del veicolo;
- resistere all’azione di terzi che abbiano subito danni per effetto della circolazione del veicolo stesso, solo per la parte eccedente i limiti fissati dall’Art. 1917 del CC 3° comma.
- Effettuare il ricorso contro il provvedimento di sospensione della patente.
Si intendono in garanzia:
A) Le spese per l’intervento di un legale in sede giudiziale, sia civile che penale, o in sede stragiudiziale, comprese quindi le spese per la costituzione di parte civile;
B) Le spese peritali (compresi medici e accertatori) per l’opera prestata in sede giudiziale, sia civile che penale, o in sede stragiudiziale;
C) Le spese per la difesa penale del Conducente (se autorizzato) per reato colposo o contravvenzione conseguenti all’uso del veicolo per tutti i gradi del giudizio anche dopo eventuale tacitazione della o delle parti lese, purchè non promossi su impugnazione dell’Assicurato;
D) Le spese necessarie al dissequestro del veicolo assicurato, in caso di sequestro disposto ai fini probatori dell’Autorità giudiziaria(semprechè il provvedimento sia conseguente a incidente stradale) ivi comprese le spese di custodia, queste ultime, se dovute in base a vigenti disposizioni penali, fino alla concorrenza di Euro 1.000,00 per sinistro.
Art. 31) ESCLUSIONI
La garanzia non comprende :
- le multe, le ammende e le sanzioni amministrative e pecuniarie di qualsiasi genere;
- le spese di giustizia penale
- gli oneri fiscali (bollature documenti, spese di registrazione di sentenze ed atti in genere ecc.
L’Assicurazione non è operante:
- se il veicolo assicurato non è coperto da assicurazione della Responsabilità Civile da circolazione:
- nel caso di controversia promossa contro l’Assicurato da un trasportato, se il trasporto non è è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione;
- se il conducente del veicolo non è abilitato alla guida a norma della disposizioni in vigore o se viene imputato di guida in stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche o di
sostanze stupefacenti, o di inosservanza dell’obbligo di fermarsi e di prestare assistenza a persona investita, salvo il caso di successivo proscioglimento od assoluzione;
- in relazione a fatti derivanti da partecipazioni a gare o competizioni sportive e relative prove ed allenamenti;
- per le controversie di natura contrattuale nei confronti dell’Assicuratore RCA del veicolo assicurato.
Art. 32) DENUNCIA DEL SINISTRO
Unitamente alla denuncia il Contraente/Assicurato è tenuto a fornire alla Società tutti gli atti ed i documenti occorrenti, una precisa descrizione del fatto che ha originato il sinistro nonchè tutti gli altri elementi necessari. In ogni caso l’Assicurato deve trasmettere alla Società con la massima urgenza gli atti giudiziari e comunque ogni altra comunicazione relativa al sinistro.
Art. 33) GESTIONE DEL SINISTRO
L’Assicurato, dopo aver fatto alla Società la denuncia del sinistro, nomina per la tutela dei suoi interessi un legale da lui scelto tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove egli ha il domicilio o hanno sede gli uffici Giudiziari competenti, segnalandone immediatamente il nominativo alla Società.
La Società preso atto della designazione del legale, assume a proprio carico le spese relative. L’Assicurato non può dare corso ad azioni di natura giudiziaria, raggiungere accordi o transazioni in corso di causa senza il preventivo benestare della Società, pena il rimborso delle spese da questa sostenute.
L’Assicurato deve trasmettere, con la massima urgenza, al legale da lui prescelto tutti gli atti giudiziari e la documentazione necessaria, relativi al sinistro regolarizzandoli a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore. Copia di tale documentazione e di tutti gli atti giudiziari predisposti dal legale devono essere trasmessi alla Società.
Per quanto riguarda le spese attinenti l’esecuzione forzata, la Società tiene indenne l’Assicurato limitatamente ai primi due tentativi semprechè il relativo costo complessivo rientri nel limite del massimale stabilito all’oggetto dell’Assicurazione.
In caso di disaccordo tra l’Assicurato e la Società in merito alla gestione dei sinistri, la decisione verrà demandata ad un arbitro designato di comune accordo tra le Parti o in mancanza di accordo dal presidente del Tribunale competente.
Ciascuna delle Parti contribuirà alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l’esito dell’arbitrato. La Società avvertirà l’Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.
SINISTRI
(Valida per tutte le sezioni)
A) MODALITÀ PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI.
A parziale deroga del termini temporali previsti dalle disposizioni di legge, i sinistri debbono essere denunciati alla Società entro 20 giorni da quando la struttura dell’Ente dedicata alla gestione delle coperture assicurative ne sia venuta a conoscenza, con l’indicazione della data, del luogo e delle modalità del fatto.
Alla denuncia devono fare seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.
La denuncia del sinistro deve essere redatta, ai sensi dell’art. 143 del Codice sul modulo conforme al modello approvato dall’ISVAP “Modulo di constatazione amichevole di incidente”(cosiddetto “Modulo Blu”) e deve contenere tutte le informazioni richieste nel modulo stesso.
La denuncia deve essere completata dei dati anagrafici (Nome e Cognome, Luogo e Data di nascita, Residenza) e del Codice Fiscale del conducente che si trovava alla guida del veicolo al momento del sinistro, nonché, se noti, dei dati anagrafici di tutti i soggetti a vario titolo intervenuti nello stesso (Assicurato, Proprietario, Conducente del veicolo terzo, eventuali altri soggetti danneggiati, eventuali testimoni) e della individuazione delle Autorità intervenute. Unitamente al Modulo blu, e solo nell’ipotesi in cui l’Assicurato si ritenga in tutto o in parte non responsabile del sinistro, deve essere trasmessa anche la richiesta di risarcimento danni utilizzando l’apposito modulo allegato al contratto o fornito insieme alla quietanza di pagamento.
In particolare, la richiesta di risarcimento danni deve essere inviata:
a) alla Società, qualora in base alle indicazioni fornite all’Assicurato all’atto della denuncia, sia applicabile la procedura di indennizzo diretto di cui all’art. 149 del C.d.A.
b) alla Compagnia del civilmente responsabile nei casi in cui non trovi applicazione la procedura di indennizzo diretto.
Limitatamente alla garanzia furto ed eventi socio politici, il Contraente e/o Assicurato debbono inoltre presentare denuncia all’Autorità competente trasmettendone copia alla Società e conservando le tracce del danno salvo quanto previsto dall’art. 1914 del c.c..
Qualora il furto si sia verificato in uno Stato estero, l’Assicurato, oltre alla denuncia presentata all’Autorità estera, dovrà produrre copia della denuncia presentata anche all’Autorità italiana.
A bis) - Procedure di Risarcimento Diretto (art. 149 del Codice)
Nel caso in cui il veicolo assicurato resti coinvolto sul territorio della Repubblica Italiana in una collisione con un altro veicolo a motore identificato, targato ed assicurato per la responsabilità civile obbligatoria, riportando danni al veicolo e/o lesioni di lieve entità (art. 139, comma 2° del Codice) al conducente, si applica la procedura di risarcimento diretto (art. 149 del Codice) che consente all'Assicurato di essere risarcito direttamente dalla Società.
Tale procedura si applica, con le suddette modalità, anche a sinistri avvenuti nel territorio della Repubblica di San Marino e nello Stato della Città del Vaticano anche in caso di collisione con un veicolo immatricolato nei suddetti stati.
In tutti gli altri casi oppure in caso di collisione con veicolo immatricolato all'estero, si applica la procedura di risarcimento "ordinaria" prevista dall'art. 148 del Codice.
La Società qualora sussistano i requisiti previsti dall'art. 149 del Codice delle Assicurazioni, provvederà a risarcire, per quanto gli spetta, tempestivamente e direttamente all'Assicurato i danni subiti.
Qualora non sussistano i requisiti per l'attivazione della procedura di risarcimento diretto, la Società provvederà entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento ad informare l'Assicurato e trasmettere la documentazione raccolta all'Assicuratore del veicolo di controparte coinvolto nel sinistro (art.11 del D.P.R. n. 254 del 18/07/2006 Regolamento attuativo dell’art. 149 e
150 del Codice). In questo caso la richiesta del risarcimento dei danni deve essere nuovamente inoltrata dall'Assicurato alla compagnia di assicurazione del responsabile del sinistro e al proprietario del veicolo coinvolto, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, utilizzando l'allegato modulo di Richiesta di risarcimento danni, attivando così la procedura di risarcimento prevista dall'art. 148 del Codice.
A ter) - Procedura ordinaria di risarcimento (art. 148 del Codice)
Nel caso non sia applicabile la procedura di risarcimento diretto prevista al precedente art. 11,la richiesta del risarcimento dei danni subiti deve essere inoltrata dall'Assicurato direttamente alla compagnia di assicurazione del responsabile e al proprietario del veicolo di controparte, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, utilizzando l'allegato modulo di richiesta di risarcimento danni.
A quater) - Procedura di Risarcimento del Terzo trasportato (art. 141 del Codice)
Nel caso di sinistro che comporti lesioni ai terzi trasportati a bordo del veicolo assicurato, il danneggiato deve sempre inviare la richiesta di risarcimento direttamente alla Società e per conoscenza al proprietario del veicolo, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. I danni saranno risarciti direttamente dalla Società, secondo quanto previsto dall’art 141 del Codice
B) GESTIONE DELLE VERTENZE
La Società assume fino a quando ne ha interesse, a nome dell'assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando ove occorra, legali o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere, per la difesa dell'Assicurato in sede penale sino all'atto della tacitazione dei danneggiati.
La Società non riconosce le spese incontrate dall’Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende nè delle spese di giustizia penale.
L'Assicurato è tenuto a comparire personalmente in giudizio nei casi in cui la procedura o la Società lo richiedano.
C) SCOPERTO
La Società risponde dei danni materiali e diretti derivanti dal danneggiamento o dalla perdita del veicolo assicurato, previa deduzione di un importo corrispondente alla percentuale di scoperto pattuita sulle singole garanzie da calcolare sull’ammontare del danno indennizzabile.
L’importo di tale scoperto non può essere comunque inferiore al minimo non indennizzabile se indicato in polizza.
D) MINIMO NON INDENNIZZABILE
La Società risponde dei danni materiali e diretti derivanti dal danneggiamento o dalla perdita del veicolo assicurato, previa deduzione dell’importo fisso pattuito sulle singole garanzie.
F) RIPARAZIONE - SOSTITUZIONE “IN NATURA” DELLE COSE RUBATE O DANNEGGIATE
L’Impresa ha la facoltà di fare eseguire a regola d’arte in officina di sua fiducia le riparazioni occorrenti al ripristino del veicolo danneggiato, oppure di sostituire con altro di uguale valore, nelle stesse condizioni e con le stesse caratteristiche tecniche, il veicolo o parte di esso, oppure di subentrare nella proprietà di quanto residua del veicolo dopo il sinistro, pagando a titolo di indennizzo il valore commerciale dello stesso al momento del sinistro.
E) LIQUIDAZIONE DEL DANNO - NOMINA DEI PERITI
In caso di disaccordo la liquidazione del danno può avere luogo, di comune accordo, mediante periti nominati rispettivamente dalla Società e dall’Assicurato.
I periti in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le loro decisioni sono prese a maggioranza. Se una delle parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo la scelta, su istanza anche di una sola delle parti sarà fatta dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione si trova la residenza dell’Assicurato.
I periti devono:
1) verificare l’esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro;
2) procedere alla stima e alla liquidazione del danno.
I risultati sono vincolanti per le parti le quali rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di errore, violenza, dolo nonché violazione di patti contrattuali, e fatta salva in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l’indennizzabilità del danno.
Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quello del terzo perito sono a carico della Società e dell’Assicurato in parti uguali.
I periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità giudiziaria.
F) PAGAMENTO DELL’INDENNIZZO
La Società, tenuto conto degli eventuali limiti all’indennizzo pattuiti sul singolo veicolo, effettua il pagamento del danno con la moneta avente corso legale in Italia al momento del pagamento.
La Società procede al pagamento dell’indennizzo entro e non oltre 15 giorni dalla presentazione di tutta la documentazione richiesta qualora non sussistano motivi di non indennizzabilità.
Limitatamente alle garanzie furto ed eventi socio politici, la Società rimborsa il danno sempreché l’Assicurato abbia prodotto
• copia autentica della denuncia presentata all’Autorità,
• copia del verbale di eventuale ritrovamento del veicolo rubato o rapinato rilasciato dalla stessa Autorità
e nel caso di perdita totale,
• dichiarazione di perduto possesso ed estratto cronologico del veicolo oppure in sostituzione il “certificato di proprietà del veicolo” ed il “certificato dello stato giuridico attuale” del veicolo stesso, rilasciati dagli Uffici competenti.
La Società, in caso di furto parziale e/o di furto totale, ha facoltà, prima di pagare l’indennizzo, di richiedere:
– il certificato di chiusa istruttoria;
– la fattura di riparazione dei danni subiti dal veicolo;
– il rilascio di una procura a vendere condizionata al futuro ritrovamento del veicolo, contestualmente al pagamento dell’indennizzo, il costo della procura rimane a carico della Società;
Limitatamente alla garanzia Kasko ha facoltà, prima di pagare l’indennizzo, di richiedere la fattura di riparazione dei danni subiti dal veicolo. In caso di pagamento diretto alla carrozzeria/officina la Società non può opporre le franchigie previste dal contratto. Il recupero deve avvenire attraverso estratti riepilogativi inviati al Contraente che si impegna pagare entro 60 giorni dal ricevimento.
G) RECUPERI
Limitatamente alla garanzia furto il Contraente e/o l’Assicurato sono tenuti, non appena abbiano notizia del recupero del veicolo rubato e/o rapinato o di parti di esso, ad informare subito la Società. Il valore del recuperato realizzato prima dell’effettivo pagamento dell’indennizzo (nonostante l’eventuale già avvenuto rilascio di quietanza) sarà computato in detrazione dell’indennizzo stesso.
Quanto fosse recuperato dopo il pagamento diviene di proprietà della Società che subentra nei diritti dell’Assicurato fino alla concorrenza di quanto pagato. Se il valore di quanto recuperato, al netto delle spese necessarie per il recupero, è superiore all’indennizzo pagato, si procede alla restituzione dell’eccedenza all’Assicurato. L’Assicurato, qualora la Società eserciti la facoltà di subentrare nella proprietà di quanto residua del veicolo dopo il sinistro (giusto quanto pattuito alla condizione E Riparazione - Sostituzione ‘in natura’ delle cose rubate o danneggiate”) si impegna ad agevolare il disbrigo di tutte le pratiche necessarie perché questa ne ottenga la piena disponibilità. In caso contrario, può chiedere di riacquistare quanto venisse recuperato restituendo alla Società l’indennizzo ricevuto al netto dell’eventuale danno accertato sul veicolo.
H) DANNI CAGIONATI DA COLPA GRAVE
La Società è obbligata anche per i sinistri cagionati da colpa grave del Contraente, dell’Assicurato e/o delle persone che detengono legittimamente il veicolo descritto in polizza.
I) SINISTRI INCENDIO/FURTO/XXXXX XXXXXXX
Valgono, in quanto compatibili, le disposizioni previste per i veicoli a motore
L) OBBLIGHI DELL’IMPRESA NELLA GESTIONE DEI SINISTRI
L’impresa semestralmente si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:
- sinistri denunciati;
- sinistri riservati (con indicazione dell’importo a riserva);
- sinistri liquidati (con indicazione dell’importo liquidato);
- sinistri respinti (mettendo a disposizione le motivazioni scritte).
Tutti i sinistri dovranno essere corredati di data di apertura della pratica presso l’Impresa di data di accadimento del sinistro, data dell’eventuale chiusura della pratica per liquidazione od altro motivo.
Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato dalla data di accensione della copertura fino a quando non vi sia l’esaurimento di ogni pratica.
Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.
LA/LE SOCIET A’
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