CIG 75861576CB
CIG 75861576CB
Procedura nei settori straordinari sotto soglia comunitaria
finalizzata all’individuazione di contraente per la stipula di contratto pubblico di lavori CONTRATTO PUBBLICO DI LAVORI
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Fornitura e sostituzione legnami e giro rotaie su ponti con travate metalliche In Ferrara, nella sede legale di Ferrovie Xxxxxx Xxxxxxx s.r.l. in via Foro Boario n. 27, con la presente scrittura privata, avente tra le parti forza dl legge a norma dell'art. 1372 c.c.,
tra
la Società FERROVIE XXXXXX XXXXXXX s.r.l., in seguito indicata per brevità FER, con sede legale in Ferrara, via Foro Boario n. 27, codice fiscale e partita
I.V.A. 02080471200, rappresentata da Xxxxxxx Xxxxxx, in qualità di legale rappresentante, domiciliato per la carica presso la sede di FER;
e
l'impresa con sede legale in ( ) in via
, , codice fiscale e partita I.V.A.
in seguito indicata per brevità IMPRESA, rappresentata nel presente atto dal Sig. nato a il
, in qualità di legale rappresentante, come risulta dalla documentazione allegata.
PREMESSO CHE:
− con Determina del Direttore Generale di FER n° del è
stato, fra l’altro, autorizzato l'avvio delle procedure finalizzate alla individuazione
del contraente per la stipula del presente contratto;
− Ferrovie Xxxxxx Xxxxxxx Srl ha pertanto esperito procedura aperta CIG 75861576CB, di cui al Bando di Gara pubblicato sul profilo del committente FER alla pagina “Bandi e Gare”;
− a seguito di espletamento della procedura negoziale di cui sopra, è risultata aggiudicataria l'IMPRESA come da Determina di aggiudicazione del Direttore Generale di FER n° del ;
− l'IMPRESA ha prodotto le garanzie e coperture assicurative richieste nei termini e con le modalità previste della normativa vigente in materia;
− l'IMPRESA è in possesso dei requisiti previsti della normativa vigente in merito ai contratti pubblici;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
ART. 1
Le premesse in narrativa formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.
Costituiscono, inoltre, parte integrante del presente contratto il Progetto Esecutivo e relativi collegati e tutti gli altri documenti e/o elaborati posti da FER a base della procedura CIG 75861576CB. Il presente contratto viene sottoscritto in conformità a quanto contenuto nelle “Condizioni Generali di Contratto di Appalto di lavori nei settori speciali di FER - FERROVIE XXXXXX XXXXXXX SRL” adottate con DET. DG 002/16 del 07/01/2016 e che l’Appaltatore, in fase di partecipazione alla procedura, ha dichiarato di conoscere ed accettare di seguito più semplicemente “Condizioni Generali di Contratto” ovvero “CGC”; Tutti i suddetti documenti e/o elaborati, sebbene non allegati materialmente al presente atto, ne costituiscono parte integrante e l'IMPRESA dichiara di ben conoscerli ed accettarli senza
obiezione o riserva alcuna.
Sono, inoltre, parte integrante del presente contratto la documentazione amministrativa, l'offerta tecnica ed economica e le dichiarazioni ad esse allegate presentate dall'IMPRESA in sede di procedura di scelta del contraente e successiva aggiudicazione del contratto.
Di seguito si assumono, per brevità, le definizioni seguenti:
"D.Lgs 50/16": Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonche' per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.
"Regolamento": Xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx 0 ottobre 2010, n. 207 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 0000, x. 000.
XXX: “Capitolato Speciale d'appalto” come da documenti di gara.
"Capitolato Generale": Decreto Ministero LP 19 aprile 2000, n. 145 – Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici.
ART. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO
FER affida all'IMPRESA, che accetta senza eccezione alcuna, i lavori compresi nella specifica tecnica denominata “Fornitura e sostituzione legnami e giro rotaie su ponti con travate metalliche” secondo le specifiche di cui al presente contratto. Tutte le lavorazioni debbono essere eseguite a perfetta regola d'arte con le date stabilite nel presente atto, nonché nella documentazione e/o elaborati tecnici ed amministrativi già prodotti da FER s.r.l. in merito ai lavori di cui trattasi e già
acquisiti formalmente dall'IMPRESA.
Si devono intendere compresi nell'offerta presentata ogni spesa per opera principale o provvisionale, ogni fornitura, ogni consumo, nonché la prestazione del personale tecnico e della mano d'opera, il trattamento normativo e retributivo dei dipendenti dell'IMPRESA previsto dai contratti di lavoro, disoccupazione involontaria a qualsiasi spesa derivante dalle vigenti leggi e regolamenti, l'eventuale acquisto o noleggio delle attrezzature e dei materiali occorrenti, la loro manutenzione, riparazione, trasporto e custodia, e qualsiasi altra spesa per dare completamente ultimato a perfetta regola d'arte l'oggetto del presente contratto.
È affidata all'IMPRESA, e rappresenta onere a suo carico già compreso nell'importo di cui al successivo art. "importo del contratto", l'elaborazione e lo sviluppo della progettazione di dettaglio e di ogni altra documentazione funzionale alla realizzazione delle opere, così come eventuali rilievi di cantiere che si rendessero necessari.
Quanto sopra anche con particolare riferimento alle condizioni di percorribilità della viabilità di accesso al cantiere, ed a tutti gli oneri relativi al rispetto puntuale delle prescrizioni e delle disposizioni impartite dagli Enti o soggetti privati proprietari delle strade.
Inoltre e specificatamente si intendono a completo carico dell'impresa, e già compreso nell'importo di cui al successivo art. "importo del contratto":
- L'onere per l'adozione di tutti i provvedimenti necessari affinché, nel periodo di realizzazione delle opere, anche nel caso venga disposta la sospensione dei lavori, siano impediti deterioramenti di qualsiasi genere alle opere già eseguite, restando inteso che saranno a carico esclusivo dell'IMPRESA e non considerati come dovuti a cause di forza maggiore i danni che potranno
derivare da inadempienza alla presente clausola.
- L'onere per adottare tutte le misure necessarie (abbattimento polveri, attenuazione rumori, evacuazione gas nocivi, etc.) a garantire l'igiene sul lavoro ed a ridurre i disturbi anche nei riguardi degli insediamenti abitativi e delle installazioni circostanti.
- L'onere per l'espletamento di tutte le procedure necessarie presso gli Enti competenti (ASL, Comune, Provincia, VVF ...) per il rilascio di autorizzazioni e garanzie in particolare per quanto riguarda le pratiche di autorizzazione all'eventuale lavoro notturno;
- Gli oneri relativi alla pulizia quotidiana degli ambienti di lavoro o comunque adibiti ad uso del personale, alla pulizia ed al ripristino delle aree di cantiere che dovranno essere riconsegnate nello stato ante - operam.
- L'onere per provvedere all'immagazzinamento, stoccaggio, manutenzione e custodia dei materiali da incorporare nelle opere, siano essi forniti della stessa IMPRESA che, eventualmente, da FER. L’IMPRESA dovrà garantire un ambiente di stoccaggio idoneo per ogni tipologia di materiale, onde prevenire deterioramenti che potrebbero ridurre la vita utile del materiale stesso.
- L'onere per il recupero, e l'immagazzinamento in luogo definito dalla Direzione Lavori di tutto il materiale risultante delle demolizioni.
- L'onere per provvedere allo smaltimento dei materiali di risulta in discariche per legge autorizzate a raccoglierli (quali materiali provenienti da demolizioni e scavi, in particolare le coperture in cemento amianto oggetto di questo contratto) a propria cura e spese ai sensi e nei modi del D.L. n. 22/99.
- L'onere per mettere a disposizione tutta la mano d'opera, le attrezzature, la strumentazione e quanto altro necessario per la effettuazione dei collaudi
parziali e del collaudo finale;
- La fornitura, al termine dei lavori, dei disegni aggiornati ("as built up") atti ad individuare con esattezza le caratteristiche e la consistenza di tutte le opere realizzate durante l'Appalto; gli elaborati dovranno essere consegnati alla Direzione Lavori, sia in copia riproducibile che su supporto informatico.
- Quanto indicato nel CSA e nella documentazione di gara.
Sono altresì a carico dell'IMPRESA le spese e gli adempimenti per l'ottenimento delle autorizzazioni necessarie per l'inizio e l'esecuzione dell'oggetto del presente contratto, in base alla normativa vigente.
All'appalto, per tutto quanto non espressamente regolato dal presente atto, si applica quanto previsto dal Capitolato Generale, dal D.Lgs 50/16 e dal Regolamento.
ART. 3 - SUBAPPALTO
II subappalto dei lavori è ammesso nei limiti ed alle condizioni fissate dalle leggi e dalle norme vigenti in materia di contratti pubblici.
ART. 4 - IMPORTO DEL CONTRATTO
Il valore del presente contratto ammonta a Euro
( / ) con la sola esclusione dell'I.V.A., determinato in base all'offerta economica formulata dall'IMPRESA in sede di procedura di scelta del contraente di cui per oneri sicurezza non soggetti a ribasso d’asta sulla base del ribasso formulato del %.
Gli importi contrattuali determinati in base al ribasso unico percentuale offerto
dall’IMPRESA sono fissi ed invariabili per l’intera durata del contratto incluse le proroghe opzionali e con tali importi si intendono compensate e retribuite senza eccezione alcuna le soluzioni migliorative e/o addizionali proposte dal
concorrente in sede di presentazione della offerta.
Ai sensi dell’art. 3 comma 1 lett. ddddd) del D.lgs. 50/16, l’appalto è “a corpo” pertanto, l’importo predetto è fisso ed invariabile.
È comunque riservata a FER, in sede di svolgimento dei lavori, la possibilità di introdurre varianti in aumento o in diminuzione entro il limite di un quinto in più o in meno dell’importo contrattuale e l’esecutore è tenuto alla esecuzione agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto stipulato senza diritto ad alcuna indennità aggiuntiva né potendo accampare diritti e pretese di sorta diversi dalle condizioni contrattuali.
L’esecutore non potrà eseguire varianti alle prestazioni previste nel contratto senza ordine o benestare scritto di FER, pertanto nessun compenso sarà riconosciuto all’esecutore in caso di esecuzione di prestazioni non autorizzate.
ART. 5 – PREZZO CHIUSO
per tutta la durata del contratto d’appalto non sono previste clausole di revisione
prezzi ovvero indicizzazioni
ART. 6 — CESSIONE DEL CORRISPETTIVO D’APPALTO
L’eventuale cessione del corrispettivo del presente appalto non è ammessa ai
sensi dell’art. 8 delle CGC.
ART. 7 — PAGAMENTI
L’appalto sarà contabilizzato a corpo.
Ai sensi dell’art. 35 comma 18 del D.lgs. 50/16 è prevista una anticipazione del 20% dell’importo del presente contratto da versare all’esecutore entro 15 giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori.
L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla prestazione, da parte dell’impresa, di apposita garanzia, fideiussoria, di un importo pari all’anticipazione,
maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione secondo il cronoprogramma dei lavori; la garanzia può essere ridotta gradualmente in corso d’opera, in proporzione alle quote di anticipazione recuperate in occasione del pagamento dei singoli stati di avanzamento. L’anticipazione è recuperata proporzionalmente e gradualmente in occasione di ogni pagamento.
L’anticipazione, per la parte non ancora recuperata mediante detrazione graduale in occasione dell'emissione dei singoli certificati di pagamento, è revocata qualora l’esecuzione del contratto non prosegua secondo gli obblighi pattuiti e, in tale caso, spettano alla Stazione appaltante anche gli interessi legali sulle somme anticipate. Qualora sia stata erogata l’anticipazione, sull’importo di ogni certificato di pagamento è operata la trattenuta di un importo percentuale pari alla percentuale dell’anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima.
Le prestazioni eseguite saranno contabilizzate per Stati di Avanzamento ogni volta che i lavori eseguiti, al netto del ribasso d’asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano un importo non inferiore a € 100.000,00 (cinquecentomila/00) dell’importo contrattuale complessivo.
Il termine massimo per la redazione dello Stato di Avanzamento da parte del Direttore dei Lavori è fissato in 45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi dalla data di accertamento delle condizioni di cui sopra.
Entro 30 (trenta) giorni dalla emissione di ogni Stato di Avanzamento, il Responsabile del Procedimento autorizzerà la fatturazione da parte dell’Impresa, determinando la relativa rata da liquidare in favore della medesima relativamente al SAL in argomento, mediante emissione del relativo Certificato di Pagamento.
Su tutti i Certificati di Pagamento relativi a Stati di Avanzamento Lavori sarà
effettuata la ritenuta del 0,5% di cui all’art. 30, c. 5 bis D.lgs.50/2016, oltre al recupero progressivo recupero della eventuale anticipazione contrattuale e l’applicazione di eventuali penali contrattualmente previste.
La fatturazione delle ritenute di cui sopra sarà autorizzata a seguito dell’emissione
del Certificato di Collaudo tecnico-amministrativo finale.
I corrispettivi saranno liquidati a 60 (sessanta) giorni data fattura fine mese previa acquisizione del DURC con esito regolare e verifica della insussistenza delle condizioni previste per il blocco dei pagamenti di all’art. 2 comma 9 D.Lgs 262/06 convertito in L. 286/06. Il pagamento delle singole fatture sarà effettuato mediante accredito sul conto corrente bancario il cui Codice IBAN dovrà essere espressamente riportato sulle fatture stesse.
Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria, entro 90 giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2, del codice civile.
Il saldo finale verrà liquidato previa acquisizione:
a) delle dichiarazioni di conformità degli impianti;
b) della certificazione dei materiali.
ART. 8- CAUZIONE DEFINITIVA
Cauzione definitiva ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs 50/16, è costituita mediante
polizza fideiussoria n. rilasciata da
il allegata sulla base di quanto disposto dal D.M. 12 marzo 2004, n. 123.
FER potrà disporre l’incameramento, totale, o anche parziale, della cauzione definitiva in tutti i casi in cui l’IMPRESA venga meno agli impegni assunti;
l’IMPRESA è pertanto tenuta a reintegrare la cauzione per la parte di cui FER abbia eventualmente dovuto valersi durante l’esecuzione del contratto.
Nella garanzia fideiussoria è espressamente riportata l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta di FER, nonché che è escluso il beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile.
Nella garanzia fideiussoria è inoltre specificato che lo svincolo sarà disposto esclusivamente da FER, secondo quanto di seguito specificato, mediante apposita dichiarazione e che I’omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio non comporta l’inefficacia della garanzia.
La cauzione verrà svincolata da FER dietro richiesta scritta da parte dell’IMPRESA al termine del periodo di garanzia a previa verifica dell’adempimento degli obblighi contrattuali e detrazione delle somme eventualmente dovute a titolo di penali o di rimborso spese. Lo svincolo sarà disposto esclusivamente da FER con apposita dichiarazione.
ART. 9 — POLIZZA ASSICURATIVA
Polizza assicurativa, ai sensi e con le modalità di cui all’art. 103 del D.Lgs 50/16 (con importo della somma assicurata pari all’importo posto a base di gara) è stata stipulata dall’IMPRESA mediante polizza allegata con i seguenti massimali: danni di esecuzione (CAR) con un massimale pari all’importo contrattuale e con una estensione di garanzia di pari importo a copertura dei danni ad opere ed impianti limitrofi; responsabilità civile (RCT) con un massimale pari ad Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00).
Essendo previsto un periodo di garanzia, all’emissione del certificato di regolare esecuzione I’IMPRESA si impegna, ai sensi dell’art. 125, comma 3 del
Regolamento, a sostituire le sopra menzionate polizze con apposita polizza che tenga indenne FER da tutti i rischi connessi all’utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.
ART. 10 — CONSEGNA ED ULTIMAZIONE DEI LAVORI
La consegna dei lavori verrà effettuata ai sensi dell’art. 153 del Regolamento. Tutte le opere comprese nell’appalto dovranno essere completamente ultimate inderogabilmente entro 180 giorni naturali e consecutivi dalla data di consegna cantiere secondo quanto stabilito e meglio indicato nel cronoprogramma posto a base di gara integrato dalle migliorie proposte dal concorrente in sede d’offerta. L’esecuzione avverrà nel rispetto sia della scadenza complessiva di cui sopra che delle scadenze parziali fissate con la successione prevista dal cronoprogramma dei lavori.
In detto termine, sono compresi anche i tempi occorrenti per la redazione degli elaborati progettuali costruttivi, migliorativi e/o di dettaglio, l’impianto dei cantieri, per ottenere le autorizzazioni necessarie alla esecuzione delle opere, dell’incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole in termini di condizioni meteo e per ogni altro adempimento preparatorio necessario prima dell’effettivo Inizio dei lavori. ART. 11 — PROROGHE E SOSPENSIONI
I termini di esecuzione dei lavori di cui al precedente articolo sono improrogabili, in quanto nella loro determinazione si è già tenuto conto, nella misura delle normali previsioni, dell’incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole.
Restano comunque ammesse sospensioni e proroghe, nei casi, modi, limiti e disposizioni di cui agli art. 158 e 159 del Regolamento.
In caso di sospensioni l’IMPRESA non potrà accampare alcun diritto per compensi od indennizzi di sorta, fatto salvo che il termine ultimo di esecuzione dei lavori sarà
prorogato in funzione della durata effettiva delle eventuali sospensioni.
ART. 12- PENALI
12.1 La penale giornaliera da applicare in caso di ritardo nell’adempimento delle obbligazioni contrattuali è pari all’uno per mille del valore del contratto, fermo restando, comunque, il limite massimo complessivo del 10% di cui all’art. 145, co. 3 del Regolamento.
La penale, nella stessa misura percentuale di cui al punto precedente, trova applicazione anche in caso di ritardo nei singoli interventi individuati dal cronoprogramma dei lavori.
L’importo complessivo delle penali sarà trattenuto direttamente in occasione della emissione del titolo di spesa a saldo o nel primo stato di avanzamento utile, qualora la Direzione Lavori preveda che la capienza nel titolo di spesa a saldo non sia sufficiente.
ART. 13 – MONITORAGGIO E SCAMBIO DI INFORMAZIONI
In ottemperanza all’art. 3 Reg. UE 1078/2012 ognuna delle parti è responsabile del
monitoraggio della propria parte di sistema.
A tal fine l’AGGIUDICATARIO si impegna ad applicare il processo di monitoraggio illustrato nell’appendice del suddetto Regolamento, per la propria parte di sistema e per quella relativa ai propri appaltatori, attraverso apposite clausole contrattuali.
In ottemperanza all’art. 4 del citato Regolamento l’AGGIUDICATARIO si impegna a trasmettere almeno con cadenza annuale le informazioni derivanti dall’applicazione del processo di monitoraggio stabilito dal Regolamento al fine di consentire a FER di adottare tutte le necessarie azioni correttive dirette a garantire il raggiungimento delle prestazioni di sicurezza del sistema ferroviario.
ART. 14 – AVANZAMENTO DEI LAVORI
Qualora durante l’esecuzione degli interventi dovesse rilevarsi un ritardo rispetto al cronoprogramma, la Direzione Lavori richiederà all’IMPRESA di aggiornare il cronoprogramma stesso in modo da recuperare il ritardo rilevato, riferendo tempestivamente al Responsabile del Procedimento.
Tale evenienza non sarà motivo di giustificazione per richieste di proroga. In caso di recidiva si applicherà quanto previsto dall’art. 108 D.Lgs 50/16. ART. 15 – PREMIO DI ACCELERAZIONE
Non è previsto alcun premio di accelerazione.
ART. 16 — VARIAZIONI AL PROGETTO
È affidata all’IMPRESA l’elaborazione e lo sviluppo della progettazione di dettaglio e di ogni altra documentazione funzionale alla realizzazione delle opere, così come tutti gli eventuali rilievi di cantiere che a tal fine si rendessero necessari.
II termine fissato per la formulazione dell’offerta ha consentito all’IMPRESA, un attento studio dei luoghi e dei terreni interessati dall’esecuzione delle opere, nonché l’esame della documentazione di gara che è stata ritenuta sufficiente per individuare completamente le opere oggetto dell’appalto e consentire l’esatta valutazione di tutte le prescrizioni e relativi oneri connessi, conseguenti e necessari per l’esecuzione a regola d’arte delle opere e per la buona organizzazione del cantiere.
L’IMPRESA dichiara di essere a perfetta conoscenza di tutte le condizioni locali, sia generali sia particolari, che possono aver influito sulla determinazione dell’offerta anche in relazione al reperimento delle aree per l’installazione degli impianti di cantiere, nonché di aver attentamente esaminato ed accettato, una per una, tutte le clausole contrattuali, nessuna esclusa.
L’adozione delle migliorie proposte dall’IMPRESA è subordinata all’adeguato
sviluppo progettuale, da eseguirsi a completa cura e spese da parte della stessa IMPRESA, ed alla preventiva approvazione da FER.
E’ affidata all’IMPRESA la redazione degli as built da consegnarsi entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di ultimazione dei lavori.
Tutto ciò premesso, nessuna variante al progetto complessivo dell’oggetto del presente contratto potrà essere considerata necessaria ed eseguita senza specifico ordine della FER, e quindi nessuna indennità potrà essere richiesta dall’IMPRESA a tale titolo.
In caso di variante, ove si rendesse necessario stabilire nuovi prezzi, questi saranno determinati ai sensi dell’art. 163 del Regolamento.
In ogni caso I’IMPRESA non potrà eseguire varianti, aggiunte o diminuzioni ai lavori appaltati senza ordine o benestare scritto della Direzione Lavori o del Responsabile del Procedimento, secondo le rispettive competenze.
FER. Si riserva, in sede esecutiva, di introdurre varianti nell’esecuzione dei lavori in aumento o diminuzione, entro il limite di un quinto in più o in meno dell’importo di cui all’art. 3 del presente contratto, e l’IMPRESA avrà l’obbligo di assoggettarvisi alle medesime condizioni del contratto.
Nulla sarà dovuto all’IMPRESA qualora la stessa esegua di sua iniziativa lavori non contemplati nel presente contratto e nei suoi allegati.
ART. 18 – CONDOTTA DEI LAVORI
L’IMPRESA dovrà provvedere alla condotta effettiva dei lavori con proprio personale, idoneo alle necessità ed agli obblighi assunti con il presente atto, ed alla programmazione dei lavori nel rispetto di quanto previsto dall’art. 4 del Capitolato Generale.
ART. 19 — ATTREZZATURE E MACCHINARI
Tutti i macchinari e l’attrezzatura e quanto altro occorrente alla buona esecuzione dei lavori sarà fornito dell’IMPRESA.
L’IMPRESA stessa dovrà provvedere, ad esclusiva sua cura e spese, alla manutenzione, alle riparazioni, al trasporto, alla custodia dei propri macchinari ed attrezzi ed alla fornitura di quanto altro fosse necessario per il loro impiego.
ART. 20 — AUTORIZZAZIONI
Sono a carico dell’IMPRESA le spese e gli adempimenti per l’ottenimento delle autorizzazioni necessarie per l’inizio e l’esecuzione dei lavori, in base a norme di legge o regolamentari, da richiedere agli organi di vigilanza competenti in base al tipo di lavoro da eseguire.
ART. 21 — VINCOLI NORMATIVI E DI ESERCIZIO FERROVIARIO, RESPONSABILITA’ DELL’IMPRESA, PROTEZIONE CANTIERI E GUARDIANIA
L’IMPRESA dichiara di conoscere ed ottemperare a tutte le leggi, regolamenti e prescrizioni emanate dalla autorità competenti in materia di LL.PP. o che abbiano, comunque, attinenza o siano applicabili nell’esecuzione dei lavori e delle provviste oggetto del presente contratto.
L'IMPRESA assumerà pertanto la piena responsabilità per danni a persone e a cose della FER o di terzi per fatto dell'IMPRESA stessa e dei suoi dipendenti, tenendo perciò sollevata ed indenne FER da qualsiasi pretesa e molestia che al riguardo venisse mossa.
L'IMPRESA dovrà, pertanto, provvedere alla condotta effettiva dei lavori con proprio personale, idoneo alle necessità ed agli obblighi assunti e nel rispetto di quanto previsto all'art. 4 del DM 145/2000.
In ordine alla disciplina e buon ordine dei cantieri, valgono le disposizioni di cui
all’art. 6 del DM 145/2000.
È altresì obbligo dell'IMPRESA adottare tutte le misure atte a garantire l'incolumità del personale comunque interessato alla esecuzione dell'oggetto del presente contratto e adempiere a tutte le prescrizioni delle autorità competenti riguardanti l'esecuzione dell'oggetto del presente contratto, nonché i regolamenti ferroviari vigenti presso FER.
L'IMPRESA è obbligata, prima della consegna dei lavori, a nominare un Direttore del cantiere ai sensi dell'art. 6 del DM 145/2000, il quale, con l'accettazione dell'incarico, assumerà solidalmente e disgiuntamente con l'IMPRESA stessa tutte le responsabilità civili e penali che per leggi e regolamenti fanno capo al Direttore del cantiere. Di tale nomina dovrà essere data formale comunicazione a FER. L'IMPRESA assume la responsabilità anche della custodia del cantiere e delle relative vie di accesso, con oneri a suo carico, fino al termine dei lavori e dei collaudi finali; pertanto l'IMPRESA non potrà richiedere alcun risarcimento a FER in caso di furto o di danneggiamento di attrezzi e materiali di sua proprietà presenti in cantiere.
L'IMPRESA dovrà comunque permettere che, nel corso dell'esecuzione dell'oggetto del presente contratto, personale di FER ed operai di altre ditte incaricate da FER possano accedere al cantiere anche per I'esecuzione di altre opere non oggetto del presente contratto, senza diritto a compensi od indennizzi suppletivi non potendo da ciò trarre motivo per ritardare iI completamento dei lavori.
Fatto salvo quanto previsto dall’art. 27 del DM 145/2000 in merito alla durata giornaliera dei lavori, l'IMPRESA assume anche la completa responsabilità di osservare gli orari di lavoro per le attività rumorose previsti dai Comuni interessati dall'oggetto del presente contratto, nonché di rispettare i livelli di rumorosità
previsti dal D.P.C.M. 1/3/1991, per cui se del caso dovrà munirsi dei necessari permessi in deroga.
FER potrà concedere in uso all'IMPRESA magazzini chiusi e/o spazi scoperti adiacenti alle aree interessate dai lavori, per il deposito dei materiali da impiegare e degli attrezzi, previa sottoscrizione di apposita convenzione.
L'eventuale uso dei citati spazi e magazzini cesserà con I'ultimazione dei lavori; gli stessi dovranno essere riconsegnati dall'IMPRESA con onere di rimessa in pristino. In ogni caso I'IMPRESA non potrà alterare lo stato dei luoghi.
Le aree eventualmente concesse rientrano nei casi di cui al presente articolo e pertanto l'IMPRESA non potrà richiedere alcun risarcimento a FER in caso di furto o di danneggiamento di attrezzi e materiali di sua proprietà depositati nei locali o aree scoperte messi a disposizione.
ART. 22 — TUTELA DEI LAVORATORI
L'eventuale assunzione di mano d'opera dovrà essere effettuata in ossequio alle norme vigenti in materia, ai sensi dell'art. 7 del Capitolato Generale; l'IMPRESA deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.
Alle prestazioni dei lavoratori dipendenti dovranno essere applicate le condizioni normative e retributive previste dai contratti collettivi di lavoro vigenti anche se l'IMPRESA non aderisse alle associazioni che hanno stipulato i patti stessi, ai sensi di quanto richiamato nella Circolare del Ministero del Lavoro n. 87 del 10/09/1993.
L'IMPRESA, inoltre, è tenuta agli adempimenti previsti della Legge 68/99 in materia di assunzioni dalle categorie protette.
L'IMPRESA avrà l'onere di comunicare, ai fini del rispetto delle leggi sul lavoro, i nominativi dei propri dipendenti o di dipendenti di terzi che verranno addetti al cantiere.
È fatto obbligo all'IMPRESA di esibire, su richiesta della Direzione Lavori o del Responsabile del Procedimento, secondo le rispettive competenze, tutti i libri obbligatori concernenti il rapporto di lavoro dipendente, nonché copia delle polizze di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.
Ai sensi dell'art. 7 dei Capitolato Generale, la FER effettuerà, come garanzia, trattenuta dello 0,50% sull'importo dei lavori fatturati.
Qualora l'IMPRESA trascuri parte degli adempimenti prescritti, provvederà direttamente la FER a carico del fondo formato con la ritenuta dello 0,50% sopra indicata, fatte salve le maggiori responsabilità dell'IMPRESA.
In caso di accertato ritardo nel pagamento delle retribuzioni, l'IMPRESA sarà avvertita per iscritto di eseguire detti pagamenti e, ove non provvedesse, la FER potrà farlo d'ufficio con rivalsa a carico dell'IMPRESA stessa, ai sensi di quanto previsto dall'art. 13 del Capitolato Generale.
Relativamente alla sicurezza e salute dei lavoratori in cantiere, l'IMPRESA è tenuta a depositare prima della consegna dei lavori:
a) piano operativo di sicurezza fisica dei lavoratori (POS);
b) nominativo del responsabile della sicurezza aI sensi del D.Igs 81/2008;
c) nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
d) nominativo del responsabile della sicurezza nel cantiere;
e) nominativo del capocantiere;
f) la dichiarazione di adempimento degli obblighi relativi al documento di valutazione dei rischi esistenti in ambito aziendale e le misure di prevenzione e
di emergenza adottate, di cui al D.Lg.vo 81/2008.
L'IMPRESA deve fornire tempestivamente alla Direzione Lavori gli aggiornamenti della documentazione di cui al punto precedente, ogni volta che mutino le condizioni di cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati. Le gravi o ripetute violazioni del piano di sicurezza da parte dell'IMPRESA, previa sua formale costituzione di mora, costituiscono cause di risoluzione del contratto in danno.
ART. 23 — DANNI DI FORZA MAGGIORE
Tutti i danni per forza maggiore a persone e cose — compresi quelli causati da incidenti sia alle opere sia agli attrezzi, macchinari, impianti di servizio e materiali approvvigionati — saranno convenzionalmente posti a carico dell'IMPRESA, ai sensi dell'art. 14 del Capitolato Generale.
ART. 24 — INTERFERENZE NELL'ESECUZIONE DEI LAVORI
L'IMPRESA dovrà permettere che, nel corso dei lavori, operai di altre Ditte o della FER possano accedere al cantiere per l'esecuzione di opere non comprese nel presente contratto o riguardanti quelle che la FER eseguirà direttamente, senza diritto a compensi o indennizzi suppletivi, essendosi di questo onere tenuto conto nel prezzo dell'appalto, né da ciò potrà trarre motivo per ritardare il compimento dei lavori.
ART. 25 – VERIFICHE IN CORSO D’OPERA, ULTIMAZIONE DEI LAVORI,
COLLAUDO E RELATIVE CERTIFICAZIONI
FER srl potrà a proprio insindacabile giudizio effettuare visite di verifica e collaudo in corso d’opera in qualunque momento, fermo restando che detti eventuali controlli e verifiche eseguite da FER non escludono la responsabilità dell’IMPRESA per vizi, difetti e difformità dell’opera, di parte di essa, o dei materiali impiegati, né la garanzia dell’IMPRESA stessa per le parti di lavoro e
materiali già controllati. Tali controlli e verifiche non determinano l’insorgere di
alcun diritto in capo all’IMPRESA, né alcuna preclusione in capo a FER.
Sono ad esclusivo carico dell’IMPRESA le spese di visita del personale FER e/o persone terze all’uopo incaricate da FER per accertare l’intervenuta eliminazione delle mancanze riscontrate dall’organo verificatore, ovvero per ulteriori operazioni di collaudo rese necessarie dai difetti o dalle stesse mancanze; tali spese sono prelevate dalla rata di saldo da pagare all’IMPRESA. L’IMPRESA è tenuta a dare formale comunicazione di ultimazione dei lavori, cui seguirà, se del caso, l’emissione del Certificato di ultimazione dei lavori da parte della Direzione Lavori. E’ prevista la facoltà di emettere certificato di regolare esecuzione, ai sensi dell’art. 237 del Regolamento. Le opere saranno prese in consegna dalla FER solo nel caso in cui il giudizio definitivo sull’esecuzione dei lavori risulti positivo. La consegna si intenderà effettuata sotto la riserva delle responsabilità dell’IMPRESA e con le garanzie di cui all’art. 1667 del c.c. per i vizi e le difformità dell’opera e al
D.P.R. 24/05/1988 n.224 per i danni cagionati da difetti dei prodotti messi in opera,
o comunque incorporati e facenti parte dell’opera stessa.
ART. 26 — DIFETTI DI COSTRUZIONE
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 18 del Capitolato Generale, I'IMPRESA dovrà demolire e rifare, a sue spese, gli eventuali lavori eseguiti senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti o che dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rilevato difetti o inadeguatezze.
Qualora I'IMPRESA non ottemperi l'ordine ricevuto, la FER procederà d'ufficio alla demolizione ed al rifacimento delle opere, addebitando gli oneri relativi all'IMPRESA stessa. Qualora FER presuma che esistano difetti di costruzione, può ordinare le necessarie verifiche. Qualora siano riscontrati dei vizi, saranno a carico
dell'IMPRESA, oltre a tutte le spese per la loro eliminazione, anche quelle affrontate per le operazioni di verifica.
ART. 27 — PERIODO DI GARANZIA
Dalla data di emissione del Collaudo è previsto, comunque, secondo quanto stabilito e meglio indicato nel cronoprogramma posto a base di gara integrato dalle migliorie proposte dal concorrente in sede d’offerta un periodo di garanzia di 24 mesi durante il quale FER potrà pretendere ulteriori interventi sui lavori eseguiti qualora questi presentino difetti; nel caso I'IMPRESA dovrà procedere agli interventi richiesti, senza aver diritto a compensi aggiuntivi, entro iI termine perentorio di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta di intervento da parte di FER, fermo restando il diritto di FER di rivalersi per le eventuali spese sostenute ed il risarcimento dei danni subiti.
ART. 28 — ULTERIORI DISPOSIZIONI
Tutti i lavori contemplati nel presente contratto dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte e l'IMPRESA dovrà attenersi alle norme d'uso e a tutte le prescrizioni che le verranno impartite all'uopo dalla Direzione Lavori o dal Responsabile del Procedimento, secondo le rispettive competenze. In proposito, nessun riconoscimento di alcun tipo spetterà all'IMPRESA in caso di lavorazioni eseguite in orario notturno. L'IMPRESA dovrà fornire, a lavori eseguiti, un fascicolo fotografico delle opere e delle varie fasi di esecuzione. L'IMPRESA e' tenuta a fornire altresì tutti i dati statistici relativi alla esecuzione delle opere necessari ad insindacabile giudizio di FER
ART. 29 – RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
FER si riserva la facoltà di recedere dal contratto secondo quanto previsto dall'art. 109 del D.Lgs 50/16.
Si applicano, inoltre, le disposizioni di cui agli artt. da 108 a 110 del D.Lgs 50/16. Qualora si verifichino le condizioni previste agli artt. 108, 109, 110 del D.Lgs 50/16, FER potrà stipulare un nuovo contratto di appalto con altri; i maggiori oneri dipendenti dalla nuova stipula sono a carico dell'IMPRESA.
ART. 30 - CLAUSOLE DI INTEGRITÀ
Sono cause di risoluzione per grave inadempienza:
- avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando, o di altro atto equipollente, al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte di FER;
- aver corrisposto o promesso di corrispondere, direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati e controllati, somme di denaro regali o altra utilità finalizzate a facilitare l’aggiudicazione e/o gestione del contratto;
- ricorrere o aver ricorso a mediazione o altra opera di terzi finalizzata
all’aggiudicazione e/o gestione del contratto;
- la mancata segnalazione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione di FER, di qualsiasi tentativo di turbativa, distorsione o irregolarità avvenuto nelle fasi della procedura o durate l’esecuzione del contratto da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura, comprese illecite richieste o pretese dei dipendenti FER;
- la mancata collaborazione con le forze di polizia ovvero l’omessa denuncia di ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale; L’affidatario si impegna inoltre ad inserire identiche “Clausole di Integrità” nei contratti di subappalto, ed è consapevole che, in difetto di ciò, FER non concederà autorizzazioni al subappalto.
ART. 31 – TRACCIABILITA’ FLUSSI FINANZIARI
L’IMPRESA è tenuto: ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’oggetto del presente contratto; a rispettare, e far rispettare ai propri subappaltatori/subfornitori/subcontraenti/imprese collegati a qualsiasi titolo interessati all’oggetto del presente contratto, pena le sanzioni di legge, quanto previsto dall’art. 3 della legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; a dare immediata comunicazione a FER srl ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Ferrara della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Qualora l’IMPRESA non assolva detti obblighi, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.
ART. 32 - DOMICILIO DELL'APPALTATORE
Per tutta la durata dei lavori, in ossequio all'art. 2 del Capitolato Generale, l'IMPRESA elegge il proprio domicilio presso il cantiere.
ART. 33- CONTROVERSIE
È esclusa la competenza arbitrale. Il foro competente per eventuali vertenze giudiziarie è quello di Ferrara.
ART. 34 — SPESE CONTRATTUALI E DI REGISTRAZIONE
A norma dell'art. 8 del Capitolato Generale e dell'art. 139 del Regolamento, sono a carico dell'IMPRESA tutte le spese di contratto e gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari e di eventuale registrazione, laddove richiesta da una delle parti.
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Il presente contratto ha validità a decorrere dall’invio a mezzo posta certificata dei files sottoscritti digitalmente da entrambe le parti.
Ferrovie Xxxxxx Xxxxxxx s.r.l. il Direttore Generale (X.xx Digitalmente)
per I'IMPRESA
il Legale Rappresentante (X.xx Digitalmente)
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c. si intendono specificatamente approvati dall'IMPRESA, per averne preso piena e particolareggiata conoscenza, i seguenti articoli del presente Contratto: art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8,
art. 9, art. 10, art. 11, art. 12, art. 14, art. 15, art. 16, art. 17, art. 18, art. 19, art. 20,
art. 21, art. 23, art. 24, art. 25, art. 26, art. 27, art. 28, art. 29, art. 30, art. 31, art.
32; art. 33; art. 34.
per l'IMPRESA
il Legale Rappresentante (X.xx Digitalmente)
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